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Uffici
VITERBO -Strada Poggino 76 - Tel. 0761 270788 - 270692 Fax 0761 271391
ROMA – Via Val Brembana, 1
FROSINONE (Morolo) - Via Morolense Km. 3.900 – Tel. 0775 806090
e-mail: [email protected] [email protected]
www.orlandinieassociati.it
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 2
Le informative per l’azienda
Le news di agosto pag. 2 Al via lo sgravio contributivo per l’incentivazione alla contrattazione di secondo
livello pag. 5 Bonus € 80,00: nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate pag. 7 Inquadramento aziendale Inps pag. 8 Obblighi lavoro notturno per lavoratori intermittenti pag. 11 Istruzioni Inps per fruizione benefici per reimpiego lavoratori licenziati pag. 12 Incentivi per assunzione lavoratori giovani nel settore agricolo pag. 13 Aziende agricole: riduzione contributiva per l’assicurazione contro infortuni sul
lavoro e malattie professionali pag. 15 Incentivi all’assunzione: piano Welfare to work pag. 17 Lavoratori formati all'estero e soggiornanti di lungo periodo: termini istanze
prorogati pag. 19 La gestione del rapporto di lavoro negli ultimi interpelli del ministero pag. 20 Nuove funzionalità dell’area riservata del sito internet San.Arti pag. 22 Sanzioni orario di lavoro: effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.153/14 pag. 23 Durc interno negativo: annullamento Pec pag. 24
L’agenda delle scadenze
Principali scadenze dal 1° al 31 agosto 2014 pag. 25
Scadenze contrattuali
Principali scadenze contrattuali del mese di agosto 2014 pag. 28
I formulari per l’ufficio paghe
Bonus Irpef: comunicazione altri redditi presunti pag. 29 Cessazione del rapporto di lavoro: comunicazione del debito d'imposta non
trattenuto pag. 30 Mancati rientri dalle ferie per malattia e fruizione non autorizzata delle ferie pag. 32
Le agevolazioni per l’azienda
Agevolazioni alle assunzioni e aiuti alle imprese in Piemonte pag. 35
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 3
Le informative per l’azienda
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Lavoratori svantaggiati: scaduto l'incentivo per l'assunzione di donne disoccupate L’Inps, con messaggio n.6235 del 23 luglio, ha reso noto che, a causa del mancato rinnovo della Carta degli
aiuti a finalità regionale prevista dall’art.4, co.11, L. n.92/12, per l’assunzione di donne di qualsiasi età
residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti
in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, dal 1° luglio
2014 non è possibile riconoscere i benefici previsti per l’assunzione della suddetta categoria di lavoratrici.
(Inps, messaggio 23/7/2014, n.6253)
Durc interno: annullamento PEC
L'Inps, con messaggio n.5828 del 4 luglio in tema di Durc interno, ha reso noto che sono stati spediti inviti
a regolarizzare la posizione dell’azienda per fruire dei benefici nel mese di giugno 2014, prima del
completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale rispetto alla
spettanza dei benefici in argomento. Pertanto, tutte le PEC inviate dalle procedure centrali con una
richiesta di regolarizzazione per ottenere il riconoscimento dei benefici nel mese di giugno 2014 (aventi
come oggetto: giugno 2014 e pregressi) saranno annullate. A tal fine, i sistemi informativi centrali stanno
provvedendo ad eliminare le relative notifiche presenti all’interno del Cassetto Previdenziale.
Si fa, peraltro, presente che, in considerazione della ristrettezza e della perentorietà dei termini per
regolarizzare nelle forme previste dalla legge la posizione aziendale ai fini della fruizione dei benefici
assoggettati al Durc interno, gli inviti a regolarizzare non saranno emessi nei mesi di luglio e agosto.
Infine, si rende noto che le note di rettifica attive emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate
passeranno al Recupero Crediti a partire dal mese di settembre 2014.
(Inps, messaggio 4/7/2014, n.5828)
Ex Enpals: estratto conto certificativo richiesto in via unicamente telematica dal 1° agosto
L’Inps, con messaggio n.6058 del 16 luglio, ha comunicato che a far data dal 1° agosto 2014 la
presentazione delle domande di estratto conto certificativo, per i lavoratori ex Enpals, avverrà in via
esclusivamente telematica.
La presentazione delle domande di estratto conto certificativo potrà essere effettuata attraverso uno dei
consueti canali: web, patronati e Contact center.
(Inps, messaggio 16/7/2014, n.6058)
Integrazione salariale, contribuzione e contratti di solidarietà: disposizioni estese a partiti e movimenti politici
L’Inps, con circolare n.87 del 7 luglio, ha indicato le modalità operative per l'assolvimento degli obblighi
contributivi in seguito all’estensione, dal 1° gennaio 2014, a partiti e movimenti politici delle disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in
materia di contratti di solidarietà.
A partire dal periodo di paga "luglio 2014" i partiti e movimenti politici saranno tenuti a incrementare
l'aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva dello 0,90% a titolo di Cigs, mentre la
regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della circolare in oggetto, cioè entro il 16 ottobre 2014, tramite il versamento del
contributo Cigs dovuto per il periodo da "gennaio a giugno 2014", senza aggravio di oneri accessori.
(Inps, circolare 8/7/2014, n.87)
Incentivi per assunzione di lavoratori percettori di ASpI: le istruzioni per le aziende agricole
L'Inps, con circolare n.81 del 27 giugno, ha indicato le modalità operative che le aziende agricole dovranno
seguire per l’accesso e la fruizione del beneficio in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto
a tempo pieno e indeterminato, lavoratori disoccupati beneficiari dell’indennità ASpI.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 4
(Inps, circolare 27/6/2014, n.81)
Versamenti volontari del settore agricolo 2014: modalità di calcolo
L’Inps, con circolare n.82 del 27 giugno, ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2014, dei contributi
volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla
gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
(Inps, circolare 27/6/2014, n.82)
Rateizzazione: istanze entro il 31 luglio per chi non era in regola con i pagamenti al 22 giugno 2013
Equitalia, con comunicato stampa del 3 luglio, ha reso noto che esiste una nuova possibilità per chi ha
perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013.
Infatti, secondo quanto stabilito dal D.L. n.66/14, convertito con modificazioni in L. n.89/14, i contribuenti
interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il
prossimo 31 luglio tramite i moduli disponibili alla sezione “Rateizzare” del sito internet
www.gruppoequitalia.it.
Il nuovo piano concesso prevede però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: non è
prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).
(Equitalia, comunicato stampa 3/7/2014)
Istituita la causale contributo EBIN
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.66/E del 23 giugno, ha istituito la causale contributo “EBIN”
denominata “Ente Bilaterale E.Bi.N. – Ente Bilaterale Nazionale” per la riscossione, tramite modello F24,
dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 23/6/2014, n.66/E)
Riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi Inail: pubblicato il decreto
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 22 aprile 2014, che ha fissato al
14,17% la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per l’esercizio 2014.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 22/4/2014)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Speciale assegno continuativo mensile Inail: diritto alla prestazione ai superstiti residenti all’estero
L'Inail, con nota protocollo n.5154 dell'8 luglio, ha precisato che lo speciale assegno continuativo mensile,
ex L. n.248/76, spettante al coniuge e ai figli superstiti dell’assicurato titolare in vita di rendita per inabilità
permanente di grado non inferiore all’80%, avendo natura previdenziale contributiva, spetta anche ai
superstiti dei titolari di rendita Inail residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da
infortunio o malattia professionale: la base di calcolo di riferimento è la stessa che si prenderebbe in
considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.
(Inail, nota 8/7/2014, n.5154)
Credito: prorogata la sospensione del contributo ordinario al Fondo di solidarietà
L'Inps, con messaggio n.5969 dell'11 luglio, ha reso noto che il Comitato amministratore del Fondo di
solidarietà del credito, con deliberazione n.98 del 24 giugno scorso, ha nuovamente disposto la
sospensione del contributo ordinario per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito, previsto dall’art.6, co.1, lett.a), D.L. n.158/00, da
gennaio a giugno 2014.
Pertanto, per il periodo gennaio-giugno 2014, la procedura di gestione dei flussi Uniemens continuerà a
non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101), anche in presenza del codice di
autorizzazione “3D”.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 5
(Inps, messaggio 11/7/2014, n.5969)
Gestione ex Enpals: incentivazione all'esodo per gli iscritti prossimi alla pensione
L’Inps, con circolare n.90 dell'11 luglio, ha stabilito che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art.4, co.1-7-
ter, L. n.92/12, così come modificata dalla L. n.221/12, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals) che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di
vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, trova applicazione
per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals che prestino attività a tempo indeterminato.
(Inps, circolare 11/7/2014, n.90)
Fondi di solidarietà: disciplina di adesione
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.21 del 17 luglio, ha indicato la corretta interpretazione
dell’art.3, co.4 ss., L. n.92/12, relativa alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i
“settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale".
Il Ministero ha chiarito che l’adesione ai suddetti fondi è prevista esclusivamente per le imprese con
organico mediamente superiore a quindici dipendenti che non possano fruire di entrambe le forme di
sostegno del reddito e, dunque, non assoggettate al versamento della contribuzione per Cigo e Cigs. Per
quanto riguarda le modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi, bisogna rimettersi alla
disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo
decreto interministeriale di istituzione.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 17/7/2014, n.21)
Le istruzioni Inps per l'ampliamento della salvaguardia
L’Inps, con circolare n.86 del 3 luglio scorso, ha offerto le istruzioni applicative del regolamento relativo
all’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema
pensionistico di categorie di personale iscritto presso Inps, ex Enpals ed ex Inpdap (art.24, co.18, D.L.
n.201/11), volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
per i soggetti iscritti presso l’Inps e presso le gestioni ex Enpals ed ex Inpdap, per i quali siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. In particolare l’Istituto ha fornito le istruzioni applicative per il personale iscritto alla gestione ex Inpdap, in
servizio presso l’Ente Nazione di Assistenza al Volo.
(Inps, circolare 3/7/2014, n.86)
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 6
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: AL VIA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’INCENTIVAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Con la pubblicazione, sulla G.U. del 29 maggio 2014, del decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014,
si è dato avvio alla possibilità per i datori di lavoro di accedere allo sgravio contributivo sulle somme di
produttività erogate lo scorso anno sulla base di contratti aziendali o territoriali.
L’Inps, con la circolare n.78/14 e il messaggio n.5887/14, ha illustrato i contenuti e le modalità per ottenere
lo sgravio e ha comunicato l’apertura, dalle ore 15.00 del 9 luglio 2014 alle ore 23.00 del 7 agosto 2014, del
canale telematico per richiedere il summenzionato sgravio per i premi erogati nel 2013.
Come è noto, è stato previsto il riconoscimento del beneficio alle erogazioni premiali derivanti dai contratti
collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda.
Misura del beneficio
La misura dello sgravio contributivo, sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva, è concesso per il
2013 entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
È opportuno precisare che nella retribuzione contrattuale devono essere ricompresi, oltre a tutti gli
elementi retributivi imponibili, anche i premi stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.
Lo sgravio, nella misura massima sopra indicata, sarà articolato come segue:
entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni
contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura –
al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. È escluso dallo sgravio il contributo pari
allo 0,30% dovuto a integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria. Con rifermento
al contributo addizionale ASpI (1,40%), lo stesso potrà essere ricompreso nel coacervo delle voci su cui
opera il beneficio (nei limiti sopra indicati) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di
recupero ex art.2, co.30, L. n.92/12;
totale sulla quota del lavoratore (9,19% per generalità aziende, 9,49% per datori di lavoro soggetti alla
Cigs, 5,84% per gli apprendisti); non sarà oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo dell’1% calcolato
sulle quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2013 il
limite annuo era pari a € 46.031,00 e il limite mensile a € 3.836,00).
Condizioni di accesso al beneficio
Le imprese che intendono usufruire del beneficio dovranno risultare in regola con le condizioni previste per
la regolarità contributiva e quindi:
devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;
devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi Inps, Inail e Cassa Edile;
non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per
violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso un periodo
durante il quale non può essere rilasciato il Durc.
I medesimi soggetti dovranno trasmettere alla Direzione Territoriale competente un’apposita
autocertificazione, attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 7
violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate
nell’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007.
I datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio per l’anno 2013 dovranno aver sottoscritto i contratti
collettivi di secondo livello e dovranno averli depositati, ove non lo fossero già stati in precedenza, alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto ovvero entro il 30 giugno 2014. Il contratto dovrà aver previsto erogazioni correlate ad incrementi
di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati
riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale.
Istanza di accesso allo sgravio
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, le aziende, anche per il tramite degli intermediari
autorizzati, potranno inoltrare, esclusivamente in via telematica tramite il sito www.inps.it nella sezione
riservata “servizi per aziende e consulenti”, la domanda per l’ammissione allo sgravio.
Questa potrà essere trasmessa, singolarmente o tramite flussi xml, a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 9
luglio 2014 e fino alle ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014. Al fine di consentire la verifica e l’eventuale
aggiornamento esclusivamente delle domande già inviate, sarà possibile annullare e trasmettere
nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 8 agosto 2014.
La domanda dovrà contenere l’identificativo della ditta e alcune informazioni relative ai contratti aziendali
o territoriali stipulati.
Circa poi l’ammontare dello sgravio sarà necessario indicare:
l’importo annuo complessivo che può essere ammesso allo sgravio: ossia il minore importo tra
l’ammontare che si è erogato nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013 e il tetto massimo dello sgravio
che, come detto, è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua;
l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti, nel medesimo periodo, dai datori di lavoro
(riduzione massima pari al 25% dell’aliquota a carico datore di lavoro);
l’importo dello sgravio pari all’intera quota previdenziale a carico del lavoratore.
Ammissione al beneficio
Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto
provvederà a comunicare alle aziende e agli intermediari l’ammissione al beneficio.
Nelle ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate
nelle richieste aziendali, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto
provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente
e il tetto di spesa annualmente stabilito. L’eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai
richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 8
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: BONUS € 80,00 - NUOVE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nei mesi di maggio e giugno scorsi le imprese e gli studi professionali si sono trovati a dover gestire, e
anche ad erogare, l’oramai famoso credito fiscale introdotto a mezzo del D.L. n.66/14, noto anche come
bonus € 80,00. Tale agevolazione ha provocato non pochi problemi operativi, non ultimi quelli legati al
recupero, da parte del sostituto d’imposta erogante, delle somme pagate ai lavoratori per il citato bonus.
Con la circolare n.22/E dell’11 luglio l’Agenzia delle Entrate è andata, soprattutto, ad esaminare alcune
casistiche legate proprio alla fase di compensazione.
Viste le modifiche apportate dalla legge di conversione del citato D.L. n.66/14, l’Agenzia ribadisce,
anzitutto, che il credito emergente per i datori di lavoro che abbiano erogato il bonus potrà essere
compensato, con codice “1655” in F24, da tutte le somme a debito presenti nel modello di versamento,
non essendo necessario il rispetto del limite massimo compensabile di € 700.000,00 previsto dall’art.17,
D.Lgs. n.241/97, come modificato dal D.L. n.35/13.
Tale compensazione, inoltre, non sarà ostacolata dall’eventuale presenza di ruoli (cartelle di pagamento,
avvisi di addebito Inps ecc) scaduti e non pagati, di valore superiore a € 1.500,00. Si ricorda infatti che, in
questi specifici casi, opera fin dal 2011 il blocco di tutte le compensazioni.
Nel caso particolare in cui il bonus erogato nel mese superasse le somme a debito esposte nel mod. F24,
con conseguente incapienza, il datore di lavoro erogante potrà compensare, nei mesi successivi, il valore
del credito rimasto a proprio carico.
Viene inoltre evidenziato, da parte dell’Agenzia, un’ulteriore casistica pratica, ovvero la situazione in cui, in
una determinata mensilità, vi siano importi di bonus erogati e importi di bonus trattenuti, per specifiche
richieste dei lavoratori, i quali, ad esempio, hanno provveduto ad indicare la presenza di altri redditi. In tali
casi l’Agenzia spiega che occorre, dapprima, operare una sorta di compensazione interna alla gestione dei
bonus (credito-debito, ossia, bonus erogati e bonus trattenuti). Solo dopo aver effettuato detta operazione
si dovrà operare compensando il credito residuo, ovvero versando l’eventuale debito residuo, sempre a
mezzo del cod. 1655.
Viene infine indicato come, nella casella del mod. F24 che prevede l’indicazione del mese e dell’anno, sia da
inserire il mese in cui è avvenuta l’effettiva erogazione del credito. Ad esempio: se le retribuzioni del giugno
2014 sono state effettivamente pagate nei primi giorni del mese di luglio 2014, nel mod. F24 andrà indicato
quest’ultimo mese. La lettura del testo della circolare, che si dilunga su varie casistiche di
compensazione/versamento in F24, può risultare di buona utilità.
L’Agenzia conclude infine, e non poteva essere altrimenti, che sono fatti salvi i comportamenti dei sostituti
d’imposta che, già al 16 giugno scorso, abbiano operato in compensazione totale all’interno del mod. F24.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 9
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: INQUADRAMENTO AZIENDALE INPS L’Inps, cui compete il potere di attribuire l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, è intervenuto
con la circolare n.80/14 per illustrare il nuovo sistema automatizzato che attribuisce in tempo reale la
matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere
effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti.
Procedura automatizzata
I datori di lavoro sono classificati nel settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata
con i dipendenti assunti; in caso di svolgimento di attività multiple, essendo l’inquadramento di regola
unico, lo stesso è determinato dall’attività prevalente, mentre le altre attività sono considerate accessorie
alla principale e, di conseguenza, ne seguiranno il regime giuridico e contributivo. Ciò non impedisce,
peraltro, l’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale, qualora la stessa
rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale e organizzativa.
Per le attività non suscettibili di inquadramento automatizzato per la loro specificità o per la necessità di
maggiori approfondimenti sulle modalità del loro svolgimento, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede
Inps di competenza.
Non è possibile ottenere l’inquadramento automatizzato se la nuova iscrizione sia inviata oltre 45 giorni
dalla data di inizio dell’attività con dipendenti: l’inquadramento sarà effettuato dalla sede competente,
previa verifica amministrativa o ispettiva.
Tutte le iscrizioni saranno sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato: in caso
di esito positivo l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato, diversamente l’Inps contatterà
direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate e, in mancanza di
riscontro positivo, l’Inps modificherà l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con
decorrenza retroattiva.
Codifica Ateco 2007
La tabella Ateco 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema di classificazione delle
attività economiche, è stata adottata anche dall’Inps quale criterio per l’inquadramento dei datori di lavoro.
L’adozione della classificazione Ateco 2007 non pregiudica peraltro la facoltà dell’Inps di inquadrare i datori
di lavoro in funzione dell’attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato
dall’Istat.
Pertanto chi voglia iscriversi all’Inps deve comunicare il codice dell’attività economica esercitata desunto
dalla tabella Ateco 2007, riportata nel manuale allegato alla circolare Inps n.80/14.
Se il codice indicato nella richiesta non coincide con quello presente in Camera di Commercio,
l’inquadramento previdenziale sarà attribuito secondo quanto dichiarato. In presenza di esercizio di attività
plurime con una diversa classificazione Ateco 2007 non connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale
ed organizzativa, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente svolta con dipendenti.
La classificazione Ateco 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio, ma, qualora tale
maggior livello di dettaglio non sia necessario, può limitarsi ad utilizzarne 3, 4 oppure 5, con la possibilità di
estensione del codice a 6 cifre aggiungendo alla fine degli zeri. Nei rapporti con l’Inps, però, deve sempre
essere indicato un codice a 6 cifre desumibile esclusivamente dal manuale citato che, inoltre, contiene la
sezione “Attività dei datori di lavoro non censite dall’ISTAT”, con l’indicazione dei codici di classificazione
delle attività ad uso esclusivo dell’Inps per quelle non censite dall’Istat (es. i proprietari di fabbricato, gli
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 10
assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche
Amministrazioni ecc).
Struttura del Manuale di classificazione
L’inquadramento attribuito dall’Inps è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da
cinque cifre, dove:
la prima cifra identifica il settore di attività;
la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile,
edilizia, metalmeccanica ecc);
la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate
nell’ambito della classe.
Per ogni attività catalogata dall’Istat, nel manuale è stato riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC)
attribuito. Per distinguere, all’interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene
contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA).
Per facilitare l’utilizzo del manuale e mantenere la correlazione con la classificazione Ateco 2007, gli
inquadramenti non sono stati raggruppati sulla base dei settori di attività nei quali l’Inps opera la
classificazione (da 1XXXX a 7XXXX), ma è stata adottata la medesima struttura descrittiva Istat.
All’interno del manuale è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attività Istat.
Qualora l’attività oggetto di classificazione preveda delle particolarità, all’interno di riquadri denominati
“Particolari criteri di inquadramento” sono presenti delle note contenenti il riferimento a circolari e/o
messaggi emanati dall’Inps con riguardo all’attività di cui si chieda l’inquadramento.
Chiarimenti per attività particolari
Casse Edili Le Casse Edili erano classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia con il c.s.c. 1.13.05, ma l’Inps ha mutato
parere, ritenendo che l’attività svolta da tali organismi debba essere ricondotta nel settore terziario con il
c.s.c 7.07.06. Di conseguenza sarà variato l’inquadramento delle Casse Edili dal settore industria – attività
ausiliaria dell’edilizia – al settore terziario con efficacia dal periodo di paga giugno 2014.
Sale di scommesse I lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione
ex Enpals, sempre che le attività siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro, mentre nel caso in
cui l'attività abbia carattere promiscuo e non rivesta carattere di autonomia, i lavoratori occupati sono
assicurati presso l’Inps anche ai fini previdenziali. Le imprese che svolgono le attività descritte devono
essere inquadrate nel settore terziario con il c.s.c. 7.07.09, se il versamento della contribuzione
pensionistica sia effettuato alla gestione ex Enpals, o 7.07.08 laddove, invece, si applichi il completo regime
previdenziale Inps.
Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale
L’Inps precisa che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non possa considerarsi
discrezionale, ma debba intendersi come obbligatorio.
Tuttavia, per consentire un graduale adeguamento alle regole dell’unicità della posizione contributiva, è
previsto un periodo transitorio, fino al 31.12.2014, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari
dovranno registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori
che attualmente facciano capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni
contributive (matricole) secondarie.
In caso di mancato adempimento, l’Inps cesserà d’ufficio le posizioni contributive secondarie. Non
potranno più essere riattivate le posizioni contributive secondarie che siano sospese durante il periodo
transitorio.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 11
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: OBBLIGHI LAVORO NOTTURNO PER LAVORATORI INTERMITTENTI
Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la nota 22 luglio 2014, n.13330, ha fornito
importanti chiarimenti relativamente all’impiego di lavoratori intermittenti nel periodo notturno.
In particolare, dopo aver precisato che, ai sensi del D.Lgs. n.66/03, art.1, co.1, lett.d, per periodo notturno
si deve intendere “il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino”, il Ministero del Lavoro si concentra sulla definizione di lavoratore notturno,
qualificazione da cui discendono una serie di obblighi legati alla tutela dei lavoratori, come i controlli
biennali previsti dall’art.14, D.Lgs. n.66/03.
L’art.1, co.1, lett.e), individua due situazioni, tra loro autonome, in base alle quali i lavoratori devono essere
considerati notturni:
1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero impiegato in modo normale;
2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
secondo le norme previste dalla contrattazione collettiva. In difetto della disciplina collettiva si considera
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di
80 giorni lavorativi all’anno.
Il primo caso, ovviamente, non risulta essere applicabile ai lavoratori intermittenti in quanto non hanno,
per definizione, un orario di lavoro predeterminato.
Pertanto, solo in riferimento al punto 2 (80 giorni per 3 ore) è possibile qualificare come notturno il
lavoratore intermittente, con la conseguenza che i controlli preventivi volti ad accertare l’assenza di
controindicazioni al lavoro notturno dovranno essere effettuati prima dello svolgimento dell’ottantesima
giornata di prestazione notturna. In via cautelare, stante le finalità della normativa sull’orario di lavoro e
tenuto conto che il D.Lgs. n.66/03 prevede il riproporzionamento in caso di lavoro part-time, si ritiene
applicabile l’art.14, con i relativi obblighi sanzionati penalmente, anche nel caso in cui la prestazione
notturna del lavoratore intermittente sia inferiore alle tre ore.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 12
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: ISTRUZIONI INPS PER FRUIZIONE BENEFICI PER REIMPIEGO LAVORATORI LICENZIATI
L’Inps, col recente messaggio n.5658/14, ha fornito le proprie indicazioni relativamente all’ammissione e
alla fruibilità del beneficio contributivo, da parte dei datori di lavoro che abbiano provveduto, nel 2013,
all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, nei dodici mesi precedenti
l’assunzione stessa, da parte di aziende che occupano meno di 15 addetti. Si tratta, in sostanza, del
beneficio che è andato a sostituire l’oramai estinta agevolazione, legata ad assunzioni di lavoratori in
precedenza in forza presso aziende che non potevano accedere alla procedura di mobilità, dagli operatori
conosciuta anche come “piccola mobilità”.
Come si ricorderà, il beneficio era previsto in € 190,00 mensili, fruibili:
per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
per 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, con possibilità, in caso di proroga di quest’ultimo
rapporto, di fruirne per altri 6 mesi, ovvero per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato.
Con il messaggio anzidetto l’Inps avverte che è stata redatta la graduatoria dei beneficiari, rinvenibile nel
Cassetto Previdenziale Aziende, sezione modulo LICE, selezionando le voci “Comunicazione on line” e “Invio
nuova comunicazione”.
Ai datori di lavoro ammessi al beneficio è stato attribuito il codice di autorizzazione “4N”, valido per i mesi
da maggio ad agosto 2014. L’Inps si raccomanda di verificare l’effettivo aggiornamento della posizione
contributiva. Se detto codice, al contrario, non fosse stato attribuito, si dovrà inviare una segnalazione
all’Istituto a mezzo della funzionalità “contatti”.
L’utilizzo del beneficio avverrà quindi a mezzo conguaglio con i contributi a debito del periodo maggio –
agosto 2014, esponendo il detto credito nel flusso Emens, seguendo le istruzioni dettate dalla circolare Inps
n.32/14.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 13
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: INCENTIVI PER ASSUNZIONE LAVORATORI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO
È stato pubblicato nella G.U. n.144/14, ed è in attesa di conversione, il D.L. n.91/14, c.d. decreto competitività, recante
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
Natura del beneficio
Nello specifico, all’art.5, il legislatore, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di
età compresa tra i 18 e i 35 anni, ha previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato, i lavoratori giovani privi di impiego da almeno sei mesi e privi del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado. I contratti di lavoro dovranno:
avere durata almeno triennale;
garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
essere redatti in forma scritta.
Modalità di accesso al beneficio
Per poter godere del beneficio i datori di lavoro devono effettuare le assunzioni dei soggetti, come in precedenza
individuati, tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015; le stesse devono comportare un incremento occupazionale,
calcolato sulla base della differenza tra il numero delle giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il
numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione (si ricorda che, ai fini del computo, i lavoratori part-
time saranno calcolati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).
L’incremento dovrà essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il beneficio di cui trattasi è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali ed è riconosciuto per
un periodo massimo di 18 mesi mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:
per le assunzioni a tempo determinato:
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno diassunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione.
Come per gli altri benefici di carattere previdenziale, le aziende che intendono utilizzarlo dovranno essere in regola
con gli adempimenti contributivi e assicurativi, garantire il rispetto integrale della contrattazione collettiva e aver
rispettato i diritti di precedenza nelle assunzioni.
Il datore di lavoro, dopo che l’Inps avrà provveduto ad aggiornare le procedure informatizzate atte a ricevere le
dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo che consentiranno l’invio dell’istanza, una volta ammesso al
beneficio potrà poi compensarlo con i contributi ordinari.
Va precisato che l’incentivo sarà riconosciuto, essendo le risorse determinate, sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
Il Ministero del Lavoro verificherà inoltre la compatibilità delle disposizioni con la disciplina comunitaria.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 14
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: AZIENDE AGRICOLE ‒ RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER L’ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
L’Inail e l’Inps, rispettivamente con le circolari n.32 e n.83 del 1° luglio 2014, hanno reso note, per il 2014, le modalità applicative
relative alla riduzione dei contributi agricoli contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dall’art.1,
co.128, L. n.147/13 e dalla determina Inail n.67/14.
Per quanto attiene alla gestione agricoltura, l’Inail ricorda che la riduzione percentuale dell’importo dei contributi, pari al 14,17%,
viene applicata in egual misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione e si cumula alle altre riduzioni e/o
agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo
assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.
Criteri di individuazione dei destinatari dell’incentivo
I criteri generali per l’individuazione dei destinatari del provvedimento partono dal principio dell’andamento infortunistico e sono
stati suddivisi in:
inizio delle lavorazioni:
- da oltre un biennio;
- da non oltre un biennio;
gestione assicurativa: la verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il
confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il
requisito ai fini della riduzione qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a
quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore.
Attività iniziate da oltre un biennio
Relativamente alle attività iniziate da oltre un biennio, è stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari, il criterio
del confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento
infortunistico. Per gli operai agricoli e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare l’Igm è pari a 8,32, mentre per i soggetti
autonomi è pari a 12,84.
Per entrambe le categorie è prevista annualmente l’elaborazione dell’Iga e la riduzione si applica se l’Iga è inferiore o uguale
all’Igm. Sulla scorta di questa analisi è stata elaborata una lista di destinatari della riduzione da applicarsi a partire dal primo
trimestre 2014. A questi soggetti l’istituto inoltrerà una comunicazione con i dati utili per la compilazione del modello F24.
Attività iniziate da non oltre un biennio
Per quanto riguarda le attività iniziate da non oltre il biennio (la riduzione avrà effetto dal 1° gennaio 2014 e sarà applicata, tramite
compensazione con i contributi dovuti, dal 1° gennaio 2015) la norma ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e all’essere in regola con gli adempimenti contributivi e
assicurativi. L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata dall’interessato con modalità telematica
non oltre il termine di scadenza del biennio di attività.
Condizioni di accesso al beneficio
L’Inail ricorda, infine, che le agevolazioni sono vincolate al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In caso di violazioni
accertate delle norme la riduzione verrà revocata e in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero
degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le consuete modalità previste presso l’Inps.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 15
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE ‒ PIANO WELFARE TO WORK
Con il messaggio n.5791/14 l’Inps ha diffuso le istruzioni utili alla fruizione degli incentivi per l’assunzione
dei lavoratori ammessi al sussidio, previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema welfare to
work 2012-2014”, pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di
assunzione e corrisposto dall’Inps in un’unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti
dall’impresa che, durante il percorso di reinserimento:
assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi,
anche part time, purché con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali;
proroghi un precedente rapporto a tempo determinato, di durata inferiore a 6 mesi, se la durata
complessiva superi i 12 mesi;
trasformi a tempo indeterminato, entro i primi 6 mesi l’originario contratto a termine.
Richiesta
L’impresa che intenda beneficiare dell’incentivo deve inoltrarne richiesta all’ufficio indicato dalla Regione,
che istruirà la pratica e adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo. Tale
richiesta, se accolta, vale anche come istanza all’Inps per poter conguagliare il beneficio con i contributi
dovuti, pertanto nella stessa dovranno essere indicati:
la matricola Inps correlata ai contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
la Sede Inps competente a gestire tale posizione contributiva;
la Sede Inps competente a gestire il sussidio del lavoratore;
il codice identificativo della comunicazione telematica (Unilav) relativa al rapporto incentivato.
La Direzione Regionale Inps, ricevuto l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo dalla Regione,
comunicherà le informazioni alle Sedi territoriali competenti per l’interruzione del sussidio e l’erogazione
dell’incentivo che provvederanno a:
interrompere il pagamento del sussidio a decorrere dal giorno dell’assunzione, dandone comunicazione
al lavoratore;
determinare l’importo dell’incentivo spettante all’azienda, dandone comunicazione all’ufficio
competente a gestire la posizione contributiva che, a sua volta, autorizzerà l’azienda alla fruizione dello
stesso assegnandole, per tre mensilità, il codice di autorizzazione "8L” e comunicandole tramite il
Cassetto previdenziale l’avvenuta autorizzazione.
Gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con eventuali agevolazioni contributive, connesse al
particolare tipo di assunzione effettuata, previste dalla normativa vigente.
Nessuna responsabilità può essere attribuita all’Inps per eventuali incentivi autorizzati dalla Regione e
successivamente accertati quali indebiti; spetterà pertanto alla Regione ogni eventuale iniziativa per il
recupero delle somme indebite.
Condizioni per la fruizione del beneficio
Il beneficio è subordinato:
alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 16
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale;
al rispetto dei principi dell’art.4, co.12, 13 e 15, L. n.92/12.
Interruzione del rapporto
Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l’impresa è tenuta a restituire tutto o parte del beneficio fruito
secondo le diverse misure indicate nella seguente tabella:
Causa di interruzione Restituzione
Licenziamento per GMO nei primi 12 mesi
dall’assunzione
100% dell’incentivo fruito
Dimissioni del lavoratore 50% del beneficio
Licenziamento per GC o GMS Ratei dei periodi successivi al licenziamento
Flusso UniEmens
Per esporre il conguaglio in un’unica soluzione degli importi mensili di sussidio, l’azienda valorizzerà,
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
<TipoIncentivo> con il valore “WTOW”, avente il significato di incentivo per l’assunzione di lavoratori
destinatari dell’Azione di sistema Welfare To Work;
<CodEnteFinanziatore> con il codice H00;
<ImportoCorrenteIncentivo> con l’importo posto a conguaglio.
Tali dati saranno poi riportati, nel DM2013 “VIRTUALE”, con il codice “L425”, avente il significato di
“conguaglio incentivo welfare to work”.
Per l’eventuale restituzione dell’incentivo nelle diverse misure previste, occorre valorizzare, all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>:
nell’elemento <CausaleADebito> la causale “M160”;
nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.
I dati saranno riportati nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “M160”.
Controlli
L’Inps verificherà che gli importi conguagliati dall’azienda non superino quelli autorizzati, così da poter
gestire eventuali inadempienze. Inoltre sarà verificato se:
i rapporti incentivati a tempo determinato siano cessati prima del termine;
siano intervenute cessazioni dei rapporti incentivati a tempo indeterminato;
l’impresa abbia valorizzato il codice di restituzione dell’incentivo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 17
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: LAVORATORI FORMATI ALL'ESTERO E SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – TERMINI ISTANZE PROROGATI
I Ministeri dell'Interno e del Lavoro, con circolare congiunta del 10 luglio, n.4319, hanno prorogato al 31
dicembre 2014 i termini per:
presentare la domanda di assunzione di un lavoratore che abbia completato un programma di istruzione
e formazione nel suo Paese di origine, ai sensi dell'art.23 T.U. immigrazione;
convertire un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Ue in
un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Lavoratori formati nel Paese d’origine
La quota per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine,
stabilita dal D.P.C.M. 25 novembre 2013 in 3.000 ingressi, risulta essere stata utilizzata soltanto nella
misura del 5,6% del totale; pertanto l’originario termine di invio delle istanze, fissato al 20 agosto 2014, è
stato differito alle ore 24 del 31 dicembre 2014.
Si ricorda che le domande dovranno essere inoltrate tramite il modello B-PS.
Le DTL, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’assunzione, provvederanno a segnalare
alla Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro l’esigenza di quote, fornendo gli
elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. La Direzione Generale, dopo aver riscontrato che il
nominativo dei lavoratori rientri tra quelli inseriti nelle liste predisposte sulla base delle comunicazioni
pervenute a conclusione dei programmi di formazione e istruzione svolti nei Paesi di origine, provvederà
all’attribuzione delle relative quote tramite il sistema informatizzato SILEN. La DTL rilascerà, a tal fine, il
parere di competenza necessario ai fini del successivo rilascio del nulla osta al lavoro per l’ingresso del
lavoratore formato all’estero.
Conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Anche il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo è stato prorogato al 31
dicembre 2014. Le quote fissate dal D.P.C.M. 25 novembre 2013, pari a 1.000 permessi per lavoro
subordinato e 250 per lavoro autonomo, sono state utilizzate al momento nella misura del 37,6% e del
20,4%.
Le domande dovranno essere presentate con modalità telematiche tramite i modelli:
LS: per lavoro subordinato;
LS1: per lavoro domestico;
LS2: per lavoro autonomo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 18
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ULTIMI INTERPELLI DEL MINISTERO
Il Ministero del Lavoro, in data 26 giugno, tramite le risposte ad alcuni interpelli, ha offerto interessanti
indicazioni relativamente alla gestione del rapporto di lavoro. Di seguito si riportano i chiarimenti più
significativi.
Interpello n.13: autorizzazione obbligatoria per l’assunzione o il trasferimento all'estero di un lavoratore
italiano
I datori di lavoro che intendano assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano sono tenuti alla
richiesta dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n.346/94, a prescindere dal fatto che il lavoratore venga assunto
presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra Ue oppure sia assunto in Italia per prestare la propria
attività all’estero.
Interpello n.16: applicazione della presunzione di parasubordinazione per i fisioterapisti
L’attività svolta dai fisioterapisti può essere ricompresa nell’ambito delle prestazioni professionali di cui
all’art.69-bis, co.3, D.Lgs. n.276/03, con la conseguente esclusione dall’applicazione della presunzione di
parasubordinazione solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché
iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di un'Amministrazione pubblica.
A prescindere dall’operatività o meno della presunzione, resta fermo che, laddove siano riscontrabili gli
usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere
“direttamente” ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Interpello n.17: possibile il ricorso al lavoro intermittente per l'impresa appaltatrice che svolge servizi di
pulizia
Un’impresa appaltatrice può ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento
all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi”, di cui al n.5 della tabella allegata al
R.D. n.2657/23, per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera (impresa
committente).
L’art.40, D.Lgs. n.276/03 dispone infatti che, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia
intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere al lavoro intermittente, risulta possibile
riferirsi alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n.2657/23. Inoltre il medesimo art.40, ai fini
della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, afferisce esclusivamente alla tipologia di
attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia
effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto. Pertanto, in assenza di specifica
previsione da parte della contrattazione collettiva, l’impresa appaltatrice può legittimamente attivare
rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi
del n.5 della suddetta tabella.
Interpello n.18: limitazioni al lavoro notturno per genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a
dodici anni
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 19
Il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni rientra tra le tra le possibili figure di
“unico genitore affidatario” contemplata dall'art.11, co.2, D.Lgs. n.66/03, volta alla tutela del minore: il
genitore che si trovi in questa condizione, pertanto, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna.
Interpello n.19: diritto alla fruizione dei permessi ex L. n.104/92 per parenti e affini entro il terzo grado
Affinché un parente o affine entro il terzo grado possa fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per
l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità, come previsto dall’art.33, co.3, L. n.104/92,
modificato dall’art.24, L. n.183/10, deve essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o
i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma
(abbiano compiuto i 65 anni di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti), a nulla
rilevando invece il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo
grado.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 20
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: NUOVE FUNZIONALITÀ DELL’AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET SAN.ARTI
Si informano i Signori Clienti che il fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore dell’artigianato,
San.Arti, ha reso noto, con la circolare 1° luglio 2014, n.9, che sono state implementate nuove funzionalità
nell’area riservata del proprio sito www.sanarti.it.
In particolare la circolare spiega che le aziende possono verificare la situazione contributiva nella lista
versamenti: in essa sono evidenziate, per singola mensilità, le informazioni relative al dettaglio dei
versamenti, con l’importo del versamento e i dipendenti associati; il saldo, con i debiti (in rosso) e i crediti
(in verde); la gestione debiti-crediti, che consente di mettere in comunicazione l’azienda con il fondo, al fine
di risolvere i problemi evidenziati.
Soltanto la regolarità della posizione contributiva consente ai dipendenti di poter beneficiare delle
prestazione sanitarie integrative previste dal Fondo San.Arti.
Sezione saldo: causali
Nella sezione “saldo” sono utilizzate le seguenti causali:
in caso di debito: 4 per versamenti errati in difetto; 5 per dipendenti da escludere;
in caso di credito: 1 per versamenti errati in eccesso; 2 per dipendenti da includere;
in caso di saldo 0: 6 per segnalare dipendenti da aggiungere con quota da versare; 3 per dipendenti da
escludere con quota da recuperare.
Nel caso in cui si volessero recuperare delle mensilità arretrate è possibile utilizzare il pulsante “arretrati”
nella lista versamenti, selezionando la causale n.6 per ciascuna mensilità.
Si segnala che nell’area riservata non vengono visualizzate, per motivi legati alla trasmissione dei dati da
parte dell’Inps, le ultime due mensilità.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 21
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: SANZIONI ORARIO DI LAVORO - EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.153/14
Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare 10 luglio 2014, n.12552, ha
fornito importanti chiarimenti relativi agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.153/14, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18-bis, co.3 e 4, D.Lgs. n.66/03, relativo all’apparato
sanzionatorio in materia di orario di lavoro, in riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.213/04.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, contenuta nella sentenza n.153/14, si fonda sul fatto che la
legge delega, attuata con il D.Lgs. n.213/04, non prevedeva, e tanto meno poteva prevederlo, un
appesantimento del quadro sanzionatorio, cosa che, viceversa, si è verificata.
L’illegittimità dell’art.18-bis riguarda solo il testo vigente nel periodo 1° settembre 2004-24 giugno 2008 in
quanto lo stesso è stato poi modificato.
Pertanto, il Ministero del Lavoro ha emanato le istruzioni operative relativamente alle situazioni giuridiche
aperte, relative alle sanzioni amministrative erogate sulla base dell’articolo dichiarato illegittimo.
La sentenza, infatti, non impatta sulle vicende chiuse, dove le sanzioni amministrative non sono state
contestate, ovvero il relativo contenzioso si è concluso con il passaggio in giudicato della sentenza.
Nel dettaglio, gli uffici del Ministero del Lavoro procederanno alla rideterminazione degli importi delle
sanzioni nei seguenti casi:
illeciti contestati con verbali ispettivi non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione;
ordinanza ingiunzione di cui è ancora possibile l’opposizione in giudizio;
giudizio pendente, di cui non è ancora passato in giudicato la sentenza.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 22
Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: DURC INTERNO NEGATIVO –ANNULLAMENTO PEC
Si comunica che l’Inps, con messaggio 4 luglio 2014, n.5828, ha reso noto che sono stati spediti inviti a
regolarizzare le posizioni delle aziende per fruire dei benefici nel mese di giugno 2014, prima del
completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale rispetto alla
spettanza dei benefici in argomento.
Pertanto, tutte le PEC inviate dalle procedure centrali con una richiesta di regolarizzazione per ottenere il
riconoscimento dei benefici nel mese di giugno 2014 (aventi come oggetto: giugno 2014 e pregressi)
saranno annullate.
L’Istituto informa inoltre che gli inviti a regolarizzare le posizioni non saranno emessi nei mesi di luglio e
agosto e che le note di rettifica attiva emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al recupero
crediti a partire dal prossimo mese di settembre.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 23
L’agenda delle scadenze
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 AGOSTO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 agosto 2014, con il commento dei principali
termini di prossima scadenza.
Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni
festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Domenica 10 agosto Giornalisti – Fondo di previdenza complementare
Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei
giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.
Sabato 16 agosto Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e
su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle
competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle
competenze del mese precedente.
Contributi Inps – Gestione Separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel
mese precedente.
Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle
retribuzioni del mese precedente.
Contributi Inps ex Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il
periodo di paga scaduto il mese precedente.
Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni
all’Inps.
Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24)
devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 24
Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con
qualifica di giornalisti e praticanti.
Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro
che occupano giornalisti e praticanti.
Contributi Inps – Artigiani e Commercianti
Versamento della seconda rata trimestrale dei contributi dovuti sul minimale.
Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio
Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2013 e all’acconto 2014,
da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.
Mercoledì 20 agosto Enasarco – Versamento
Versamento dei contributi relativi al 2° trimestre relativi agli agenti e rappresentanti.
Lunedì 25 agosto Contributi Enpaia – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese
precedente.
Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o
riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.
Domenica 31 agosto Uniemens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese
precedente.
Fasi – Versamento
Pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e
delle imprese industriali.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 25
Scadenze contrattuali
Circolare n° ..........
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI AGOSTO 2014
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di agosto 2014.
AUTOSTRADE E TRAFORI - CONCESSIONARI - ACCORDO 1° AGOSTO 2013
AUMENTO MINIMI TABELLARI Livello AQ; € 2.152,63
GIOCATTOLI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 20 GENNAIO 2014-12 FEBBRAIO 2014
UNA TANTUM Seconda tranche; € 150,00
LAPIDEI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO CONFIMI 16 GENNAIO 2014 - ACCORDO CONFAPI 5 MARZO 2014
ARRETRATI - AZIENDE ADERENTI A
CONFAPI
Corresponsione degli aumenti retributivi relativi alle mensilità di luglio,
agosto e settembre 2013; livello 1: € 259,41
LATERIZI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO CONFIMI 3 FEBBRAIO 2014 - ACCORDO CONFAPI 11 MARZO
2014
ARRETRATI - AZIENDE ADERENTI A
CONFAPI
Corresponsione degli aumenti retributivi relativi alle mensilità di luglio,
agosto e settembre 2013; categoria ASQ: € 189,27
LEGNO E ARREDAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO CONFIMI 29 NOVEMBRE 2013 - ACCORDO
CONFAPI 25 OTTOBRE 2013
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- FONDO ALTEA
Contribuzione a carico azienda: € 10,00 mensili
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I formulari per l’ufficio paghe
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: BONUS IRPEF – COMUNICAZIONE ALTRI REDDITI PRESUNTI
Per la gestione del bonus Irpef assume rilevanza l’importo dei redditi percepiti e le istruzioni dell’Agenzia
delle Entrate prevedono che sia il lavoratore a dover comunicare al sostituto d’imposta eventuali dati a
quest’ultimo non conosciuti e utili per la verifica di spettanza del credito e per la determinazione del suo
ammontare.
A tal fine si fornisce un fac simile da distribuire ai lavoratori per la comunicazione dei redditi ulteriori.
Fac simile: comunicazione altri redditi presunti del lavoratore ai fini del bonus Irpef
Oggetto: comunicazione redditi
Il/La sottoscritto/a ________________________ in qualità di lavoratore dipendente dell’azienda
________________________________ con la presente
comunica
che il proprio reddito totale previsionale per l’anno d’imposta 2014 sarà composto, oltreché dal reddito da
lavoro dipendente derivante dal rapporto di lavoro con codesta azienda, dalle seguenti altre voci reddituali:
________________ (tipo reddito) importo presunto: € ___________
________________ (tipo reddito) importo presunto: € ___________
________________ (tipo reddito) importo presunto: € ___________
La presente comunicazione, proprio perché previsionale, si intende effettuata ai soli fini del calcolo del
bonus previsto dal D.L. n.66/14.
Con osservanza. ______________, ___________________ Firma del lavoratore ________________________
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 27
I formulari per l’ufficio paghe
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ‒ COMUNICAZIONE DEL DEBITO D'IMPOSTA NON TRATTENUTO
Qualora prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio di somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione del
modello 730 sia intervenuta la cessazione del rapporto, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non
effettua le operazioni a debito e comunica agli interessati di provvedere direttamente al versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione
presentata.
Si fornisce a tale scopo un fac simile di comunicazione da predisporre per gli eventuali lavoratori interessati.
Fac simile: Comunicazione del debito d'imposta da modello 730 non trattenuto
Egr. Sig./Gent. Sig.ra
______________________________
Via _________________ n.___________
Oggetto: Comunicazione del debito d'imposta da modello 730 non trattenuto ai sensi dell'art.20, decreto 31 maggio 1999, n.164
Si comunica che, a seguito di ______________ (indicare l’evento verificatosi) la scrivente Società non ha potuto trattenere
interamente l'imposta a debito scaturente dal modello 730/2014.
Gli importi ancora dovuti sono così ripartiti:
Descrizione Importo
Irpef
Addizionale regionale Irpef
Addizionale comunale Irpef in acconto
Addizionale comunale Irpef saldo
1a rata di acconto Irpef per il 2014
2a o unica rata di acconto Irpef per il 2014
Acconto 20% redditi tassazione separata
Imposta sostitutiva somme per incremento della produttività
Cedolare secca locazioni
1a rata di acconto cedolare secca per il 2014
2a o unica rata di acconto cedolare secca per il 2014
Contributo di solidarietà
Tali importi dovranno da lei essere autonomamente versati tramite F24 secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti
relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 28
I formulari per l’ufficio paghe
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: MANCATI RIENTRI DALLE FERIE PER MALATTIA E FRUIZIONE NON AUTORIZZATA DELLE FERIE
In molti casi il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali principalmente per due motivi:
l’insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza o il non autorizzato prolungamento delle ferie, spesso
per i lavoratori stranieri che si recano nel Paese di origine.
Malattia
Effetti della malattia sulle ferie
Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute
successivamente.
Nel caso in cui, invece, l’evento morboso insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si
determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico.
Sospensione delle ferie
La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle
stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie
gravi di apparati e organi. Pertanto deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla
funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.
Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro
Il lavoratore, per convertire il titolo della sua assenza da ferie in malattia, è tenuto a:
comunicare al datore di lavoro, nei tempi e con le modalità stabilite dal contratto collettivo, la
sopravvenienza della malattia;
inviare il protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia, nei termini previsti da legge e
contratto collettivo, al datore di lavoro.
La sospensione decorrerà a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di
lavoro.
La comunicazione del dipendente è sufficiente a determinare la conversione delle ferie in malattia, ma il
datore di lavoro può provare attraverso i previsti controlli sanitari, tramite Inps e Asl, che la malattia non
pregiudica la finalità delle ferie.
Malattia del bambino
La malattia del bambino che comporti il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso
del periodo di ferie in godimento per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del
bambino (art.47, D.Lgs. n.151/01).
Fruizione non autorizzata delle ferie
Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti
giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti ad intervenire disciplinarmente; il mancato rientro
dalle ferie, infatti, è sanzionato disciplinarmente come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti
collettivi. Tale sanzione disciplinare può essere comminata solo al termine di un procedimento disciplinare.
Infatti è necessario considerare:
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 29
le disposizioni del contratto collettivo in materia di assenze ingiustificate, poiché molti contratti collettivi
contemplano la fattispecie del mancato rientro dalle ferie e prevedono la relativa sanzione;
le disposizioni del contratto collettivo in materia di procedimenti disciplinari, poiché alcuni contratti
collettivi prevedono tempi più ampi, rispetto a quelli legali, per la presentazione delle giustificazioni da
parte del lavoratore;
che la contestazione deve essere tempestiva e specifica e deve contenere l’indicazione che il lavoratore, a
seconda dei casi, non ha avvisato l’azienda né ha giustificato il mancato rientro o lo ha fatto con ritardo;
la scelta del mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza del lavoratore la contestazione disciplinare.
Si forniscono di seguito alcuni fac simile utili in tali evenienze.
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Fac simile 1: interruzione delle ferie per malattia
CARTA INTESTATA AZIENDA
Egr. Sig./Gent. Sig.ra
___________________
Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia
Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie determinata dall’insorgenza di malattia,
nel ricordarle l’obbligo di presenza presso il suo domicilio al fine di consentire eventuali controlli sanitari
durante le fasce orarie di reperibilità, la informiamo che a guarigione avvenuta:
è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate ed il godimento delle ferie
residue sarà concordato non appena possibile
potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo
fino al ________________. Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più
presto le modalità di godimento delle stesse.
Distinti saluti.
Data _________________________
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Fac simile 2: interruzione delle ferie per malattia del figlio
CARTA INTESTATA AZIENDA
Egr. Sig./Gent. Sig.ra
___________________
Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia del figlio
Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie a seguito di malattia comportante il
ricovero di Suo figlio, avente età inferiore a 8 anni, la informiamo che:
è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate e il godimento delle ferie
residue sarà concordato non appena possibile
potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo
fino al ______________________
Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più presto le modalità di
godimento delle stesse.
Distinti saluti.
Data ____________________________
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 30
Fac simile 3: lettera di contestazione degli addebiti
CARTA INTESTATA AZIENDA
Luogo e data
____________________
Egr. Sig./Gent. Sig.ra
____________________
Oggetto: lettera di contestazione
Ai sensi dell’art.7 della Legge 20/05/1970 n.300 e delle disposizioni contrattuali, Le contestiamo quanto
segue:
Lei è risultato assente dal lavoro dal _____________ al ______________
Di tale assenza Lei non ci ha avvertito, né tanto meno ha prodotto idonea documentazione giustificatrice.
Facciamo inoltre notare che la Sua assenza sta creando disguidi alla scrivente che si trova costretta
all'ultimo momento a adottare gli accorgimenti organizzativi necessari per procedere alla Sua sostituzione e
atti a garantire la continuità del lavoro.
Alla luce di quanto sopra, Le notifichiamo lettera di richiamo, invitandoLa a volerci fornire Sue eventuali
giustificazioni in merito, entro __________ giorni dalla data di ricevimento della presente, riservandoci di
adottare nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.
(In caso di recidiva citare i precedenti).
Firma datore di lavoro
__________________
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 31
Le agevolazioni per l’azienda
AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI E AIUTI ALLE IMPRESE IN PIEMONTE
Riportiamo di seguito i principali incentivi regionali a sostegno dell’occupazione e aiuti alle imprese
attualmente disponibili in Piemonte; va tenuto presente che la maggior parte delle agevolazioni hanno una
scadenza oppure vengono concesse fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
FONDO DI GARANZIA PMI PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI VERSO GLI ENTI LOCALI
La Regione Piemonte ha approvato un bando a sostegno della capacità di accesso al credito da parte delle
PMI piemontesi, attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti di Enti locali del
Piemonte.
I crediti in oggetto saranno smobilizzati a favore delle imprese tramite anticipazioni bancarie, grazie alla
copertura di un fondo di garanzia di 20 milioni costituito dalla Regione Piemonte e gestito da Finpiemonte
S.p.A.
SOGGETTI BENEFICIARI Possono presentare domanda le piccole e medie imprese che abbiano i seguenti requisiti:
sede legale o un’unità operativa attiva in Piemonte;
non essere soggette a procedure concorsuali e non essere in stato di insolvenza dichiarato.
CONDIZIONE DEL BENEFICIO Per avere accesso al beneficio le aziende:
devono aver svolto prestazioni a favore di Regione, Provincie, Comuni, aziende sanitarie e consorzi socio-
assistenziali piemontesi;
vantare, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti per un importo complessivo almeno pari a €
10.000,00 al netto di Iva e massimo pari a € 800.000,00 al netto di Iva.
INTERVENTI AMMISSIBILI Le aziende possono richiedere anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti e tali anticipazioni possono coprire fino al 100% dell’importo dei crediti vantati.
MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione consiste in una garanzia fideiussoria sull’anticipazione bancaria; tale garanzia ha le seguenti
caratteristiche:
è gratuita;
copre fino a un massimo dell’80% dell’anticipazione erogata dalla banca finanziatrice e non può superare
l’importo di € 640.000,00;
ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato la convenzione con Finpiemonte;
ha efficacia dalla data di erogazione dell’anticipazione ed è valida fino alla scadenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande devono essere compilate mediante il modulo telematico sul sito www.finpiemonte.info; entro 5 giorni lavorativi successivi è previsto l’invio cartaceo per raccomandata alla sede della Finpiemonte.
DECORRENZA BANDO Dal 20 agosto 2012 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 32
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ARTIGIANE
La Regione Piemonte ha previsto, per l’anno 2014, aiuti economici per le aziende artigiane piemontesi
tramite l’erogazione di finanziamenti agevolati a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese
appartenenti a tale settore.
SOGGETTI BENEFICIARI I contributi economici previsti sono riconosciuti alle imprese artigiane aventi sede operativa in Piemonte e
iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della
domanda.
CONDIZIONE DEL BENEFICIO Il finanziamento è erogato subordinatamente alla presentazione di programmi di investimento che
consentano di raggiungere uno dei seguenti obiettivi:
avviamento di nuove imprese artigiane;
introduzione e miglioramento di nuovi prodotti/processi produttivi;
miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;
promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali e internazionali;
ricerca e sviluppo.
SPESE AMMISSIBILI Le spese relative ai programmi di investimento per essere ritenute ammissibili devono essere:
coerenti e strettamente collegate al programmi di investimento da conseguire;
finalizzate alla formazione del personale, l’acquisto di macchinari/impianti/autoveicoli, acquisto di diritti
di licenze/brevetti e l’acquisizione di servizi reali (consulenze, promozione e pubblicità).
MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo consiste in un finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, della
durata di 60 mesi, erogato in parte da fondi bancari e in parte da fondi regionali.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande devono essere compilate mediante il modulo telematico sul sito www.finpiemonte.info; entro
5 giorni lavorativi successivi, è previsto l’invio cartaceo per raccomandata alla sede della Finpiemonte.
DECORRENZA BANDO Dal 25 marzo 2010 fino ad esaurimento risorse.
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI IN PROVINCIA DI VERCELLI
La provincia di Vercelli ha approvato il bando “Fabbrica Vercelli” che prevede l’erogazione di incentivi a
favore delle aziende del territorio che assumono lavoratori disoccupati, iscritti a uno dei Centri per
l’Impiego di Vercelli.
SOGGETTI BENEFICIARI Sono beneficiari degli incentivi le imprese e soggetti titolari di partita Iva localizzati sul territorio della
Provincia di Vercelli.
LAVORATORI INTERESSATI I lavoratori per i quali sono previsti gli incentivi devono essere:
disoccupati iscritti a uno dei Centri per l’Impiego di Vercelli;
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 33
residenti in provincia di Vercelli alla data dell’assunzione oppure domiciliati sul territorio provinciale da
prima dell’11 ottobre 2013.
CONDIZIONI DEL BENEFICIO Gli incentivi spettano ai datori di lavoro che assumono disoccupati con contratto a tempo indeterminato o a
termine della durata non inferiore a 12 mesi.
L’assunzione non deve riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi a seguito di licenziamenti e non deve
riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un
precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente.
MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo viene erogato nel limite dei seguenti importi:
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE MISURA DEL CONTRIBUTO
Assunzione a tempo pieno indeterminato/determinato min 12 mesi disoccupati under 45
5.000,00 €
Assunzione a tempo pieno indeterminato/determinato min 12 mesi disoccupati over 45
10.000,00 €
MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande devono essere compilate mediante la documentazione disponibile sul sito
http://www.comune.vercelli.it e consegnata a mano presso gli Uffici di Confindustria Vercelli.
DECORRENZA BANDO Dal 17 aprile 2014 al 31 dicembre 2014.
VOUCHER FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE PMI TORINESI
La Provincia di Torino mette a disposizione contributi per la formazione dei lavoratori erogati sotto forma di
voucher a favore delle imprese e dei liberi professionisti attivi sul territorio.
I contributi possono essere utilizzati dalle imprese per permettere la partecipazione dei dipendenti ai
percorsi formativi riportati nel catalogo sicurezza pubblicato dall’ente provinciale.
SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del contributo per la formazione dei lavoratori le seguenti tre categorie di soggetti
attivi sul territorio di Torino e provincia:
imprese e liberi professionisti iscritti ai relativi albi/ordini;
organismi paritetici;
Pubbliche Amministrazioni.
LAVORATORI INTERESSATI Possono essere destinatari degli interventi formativi inclusi nel Catalogo Sicurezza :
lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni;
lavoratori di nazionalità straniera;
lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività.
I corsi sono aperti anche ai datori di lavoro, ai piccoli imprenditori e ai lavoratori autonomi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per ottenere il contributo, le imprese e i liberi professionisti devono presentare all’Ufficio Programmazione
Attività Formative della Provincia di Torino l’apposita istanza di assegnazione voucher per la partecipazione
Orlandini & Associati - AGOSTO 2014 34
dei propri lavoratori ad attività comprese nel Catalogo Sicurezza, disponibile all’indirizzo internet
http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/bandi/sicurezza.
La gestione della presentazione della domanda è a carico della provincia di Torino.
MISURA DEL CONTRIBUTO I voucher concessi dalla Provincia variano a seconda delle dimensioni dell’impresa e non possono superare
il valore di € 3.000,00 per ciascun lavoratore.
DECORRENZA BANDO Dal 28 maggio 2014 al 31 ottobre 2014.
INCENTIVI FORMAZIONE ALLE PMI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
La Camera di Commercio di Alessandria ha avviato un nuovo bando che prevede l’erogazione di contributo
per le imprese attive sul territorio provinciale che investono risorse economiche per la realizzazione di corsi
finalizzati alla formazione e all’aggiornamento professionale dei propri dipendenti.
SOGGETTI BENEFICIARI Possono presentare domande le imprese e i consorzi di impresa con unità locale in provincia di Alessandria
in possesso dei seguenti requisiti:
in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
non in stato di liquidazione o con procedure concorsuali in atto.
LAVORATORI INTERESSATI I corsi devono essere rivolti ai seguenti soggetti:
personale dipendente;
titolari e coadiuvanti di imprese individuali;
soci delle società di persone, con esclusione dei soci accomandanti;
amministratori delle società di capitale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di concessione del contributo devono essere predisposte utilizzando gli appositi moduli
disponibili sul sito www.al.camcom.it – sezione finanziamenti – contributi camerali.
Successivamente le domande devono essere inviate mediante raccomandata A/R o tramite corriere o
consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Alessandria o tramite PEC all’indirizzo
MISURA DEL CONTRIBUTO L’entità del contributo varia a seconda della tipologia di partecipanti ai corsi:
BENEFICIARIO DEL CORSO MISURA DEL CONTRIBUTO
Personale dipendente 50% delle spese del costo del corso di formazione
per un massimo di € 1.000,00
Titolari e coadiuvanti di imprese individuali Soci di società di persone
Amministratori delle società di capitale
50% delle spese del costo del corso di formazione per un massimo di € 800,00
DECORRENZA BANDO Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.