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Prof. Stefano Bastianon
Corso di laurea in:
- Giurisprudenza
- Diritto per l’impresa nazionale edinternazionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
LE REGOLE SULLA CONCORRENZAL’ART. 101 TFUE
CHE COSA E’ LA CONCORRENZA
Idea di gara, competizione (nello sport, nel lavoro,ecc.)
Mondo degli affari: produttori o distributori dellostesso prodotto o di prodotti simili (in concorrenzatra loro) si battono per conquistare una quotasempre più grande del mercato oppure perconservare quella che già detengono.
Vari strumenti: prezzo, qualità, differenziazione delprodotto.
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I BENEFICI DELLA CONCORRENZA
• Maggiori possibilità di scelta per il consumatore
• Prezzi più bassi e maggiore quantità offerta
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I LIMITI DELLA CONCORRENZA
Non sempre si possono realizzare obiettivi diinteresse generale (attività fondamentali,istruzione, servizi di trasporto)
R&S – Cooperazione tra imprese
Scomparsa di imprese medio-piccole(disoccupazione)
Riduzione dei concorrenti = riduzione dellaconcorrenza
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REGOLE ANTITRUST DELL’UNIONE EUROPEA
1. Regole applicabili alle imprese
- Diritto antitrust in senso stretto
2. Regole applicabili agli Stati
- Aiuti di Stato
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LE REGOLE SOSTANZIALI APPLICABILI ALLE IMPRESE
-Art. 101 TFUE : Accordi (in senso generale eatecnico) tra imprese
-Art. 102 TFUE: Abuso di posizionedominante
-Regolamento n. 139/2004: disciplina delleconcentrazioni tra imprese
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1. Artt. 101 e 102 TFUE: disciplinano icomportamenti sul mercato delle imprese chepossono pregiudicare il libero gioco dellaconcorrenza e del mercato.
2. Regolamento n. 139/04: disciplina icomportamenti strutturali delle imprese(fusioni, concentrazioni, ecc.) che, modificandola struttura delle imprese, possonorappresentare una minaccia per il libero giocodella concorrenza e del mercato.
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LE REGOLE PROCEDURALI APPLICABILI ALLE IMPRESE
- Regolamento 1/2003 (artt. 101 e 102 TFUE)
- Regolamento 773/2004 (artt. 101 e 102TFUE)
- Regolamento 802/2004 (reg. 139/2004)
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LA NOZIONE DI IMPRESANon esiste una definizione normativa di impresa rilevante ai fini del diritto della concorrenza
Corte di giust. + Commissione:
Nozione di impresa: (più ampia di quella definita dall'art. 2082cc.)
“Qualunque soggetto che svolga o partecipi allo svolgimentodi un’attività economica, industriale o commerciale o diprestazione dei servizi, compreso lo sfruttamento di un’operadell'ingegno o l’esercizio di una professione liberale oartistica, indipendentemente dal suo statuto giuridico,dall’organizzazione prescelta per l’esercizio dell’attività edalle modalità di finanziamento” (Hofner, 16-11-95, C-244/94).
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• L’impresa deve operare sul mercato svolgendoun’attività economica.
• Ciò che rileva è l’attività svolta, non l’impresa inquanto tale.
• L’impresa può essere sia una persona giuridicasia una persona fisica.
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• Impresa e gruppo di imprese
• L’art. 101 non si applica alle impreseappartenenti al medesimo gruppo che nongodano di autonomia decisionale (c.d.single economic entity theory).
• Il comportamento del gruppo rileva ai finidell’esistenza di una posizione dominanteex art. 102.
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ART. 101 TFUE
TRE REGOLE
1. La regola del divieto
2. La regola della nullità
3. La regola dell’esenzione
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ART. 101 TFUE
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LE FATTISPECIE PREVISTE DALL’ART. 101 TFUE
• ACCORDI TRA IMPRESE
• DECISIONI DI ASSOCIAZIONI DI IMPRESE
• PRATICHE CONCORDATE
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PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRAEUROPEO
Criterio di riparto di competenze giurisdizionali.
Se c’è pregiudizio al commercio intracomunitario siapplica il diritto UE.
In caso contrario si applica, eventualmente, il dirittonazionale.
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PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRAEUROPEO
E’ suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitaril’accordo che, sulla base di un insieme di elementioggettivi di diritto o di fatto, è ragionevole prevederepossa esercitare un’influenza diretta o indiretta, attualeo potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri inmisura tale da nuocere alla realizzazione degli obiettividel mercato unico.
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LA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA
Per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 101,n. 1 TFUE gli accordi devono avere per oggetto e pereffetto di:
impedire,
restringere
o falsare
il gioco della concorrenza all’interno del mercatocomune.
La restrizione della concorrenza deve esseresensibile (c.d. regola de minimis).
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LA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA
La concorrenza tutelata dal diritto europeoantitrust.
Concorrenza effettiva (workable competition)contrapposta alla concorrenza atomistica (perfetta).
Si, dunque, a mercati oligopolistici, a patto che gliimprenditori si comportino da rivali.
Natura ed intensità della concorrenza possonovariare a seconda dei prodotti (o dei servizi) e dellastruttura dei mercati.
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�Intese che hanno per oggetto una restrizione dellaconcorrenza.
Non è necessario valutare gli effetti in concreto prodotti.
- segmentazione dei mercati
- fissazione dei prezzi di vendita
- contingentamento della produzione.
�Intese che hanno per effetto una restrizione dellaconcorrenza.
Occorre accertare se l’effetto anticoncorrenziale èsensibile.
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ALCUNE FATTISPECIE TIPICHE DI INTESE
a) Fissare direttamente o indirettamente i prezzid’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni ditransazione;
b) limitare o controllare la produzione, glisbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti diapprovvigionamento.
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d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altricontraenti, condizioni dissimili per prestazioniequivalenti, così da determinare per questi ultimiuno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contrattiall’accettazione da parte degli altri contraenti diprestazioni supplementari, che, per loro natura osecondo gli usi commerciali, non abbiano alcunnesso con l’oggetto dei contratti stessi.
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Nel divieto di cui all’art. 101, n. 1 TFUE rientrano:
- gli accordi verticali
- gli accordi orizzontali
- che limitano la concorrenza tra marche diverse
- che limitano la concorrenza all’interno dellastessa marca
- che limitano la concorrenza attuale e/opotenziale.
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LA NULLITA’ DEGLI ACCORDIArt. 101, n. 2 TFUE
Gli accordi vietati in virtù del n. 1 sono nulli dipieno diritto.
- Chi si ritiene leso da un accordoanticoncorrenziale può farne valere la nullità.
- Può altresì domandare il risarcimento deidanni subiti.
Norma direttamente applicabile
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LE ESENZIONI DAL DIVIETOArt. 101, n. 3 TFUE
Le esenzioni individuali
Gli accordi vietati dall’art. 101, n. 1 possono essereesentati dal divieto per effetto di una decisione daparte della Commissione che presuppone la verificadella sussistenza di 4 condizioni.
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1. l’accordo deve contribuire a migliorare la produzione ola distribuzione dei prodotti o dei servizi, ovveropromuovere il progresso tecnico;
2. l’accordo deve presentare un effetto utile per iconsumatori finali;
3. l’accordo deve imporre alle imprese unicamente lerestrizioni indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
4. in nessun caso l’accordo può avere quale effetto dieliminare totalmente la concorrenza.
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MODERNIZZAZIONE
Gli accordi e le pratiche di cui all’art. 101, n. 1 chesoddisfano le condizioni di cui al n. 3, non sonovietati senza che occorra una previa decisione intal senso
(Art. 1, n. 2, Regolamento n. 1/2003)
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DECENTRAMENTO
Le giurisdizioni nazionali sono competenti adapplicare gli artt. 101 e 102 TFUE.
(Art. 6 Regolamento n. 1/2003)
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Ciò significa che a partire dal 1 maggio 2004l’art. 101 è diventato norma direttamenteapplicabile da parte dei giudici nazionalinella sua interezza (n. 1 + n. 3).
Decentramento, quindi, vuol dire che a partiredal 1 maggio 2004 i giudici nazionali sarannochiamati in prima persona ad applicare l’art.101 interamente considerato.
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LE ESENZIONI PER CATEGORIA
Regolamenti della Commissione che concedonoun’esenzione a determinate categorie di accordi(block-exemption).
Ridurre il numero di esenzioni individuali daparte della Commissione.
White list – Black list
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Nel contesto del Regolamento 1/2003 lafunzione dei regolamenti di esenzione percategoria è cambiata:
- da eliminare l’incentivo a notificare le intesealla Commissione
- a strumento di orientamento sull’applicazionedell’art. 101, n. 3 TFUE a determinate categorie diaccordi.
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