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Li-\ LEGGE 22-04-2005, N° 69 SUL MANDATO DI ARRESrO EUi:{OPEO
LE NOvìT'A' DI SISTEN1~
Dopo gli importanti interventi di questa mattina e prima dell'altro del Consigliere
Selvaggi della Procura Generale presso la Corte di Appello, che ditengo ~i occuperà
dell' argomento ex professo, mi limiterò a poçhe annotazioni attinenti al tema: che
cosa cambia? .Sinteticamente si può dire che cambiano molti aspetti nella forma e nella sostanza;
soprattutto sembra necessario affermare che la materia dell'estradizione verso paesi
della Comunità Europea dal 14 maggio 2005 anziché avvant~ggiarsl di !!M
semplificazione, come è l'intento dichiarato degli. organi c9munitari con la
emanazione della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13/6/2002,
alla. quale il legislatore italiano afferma dI dare attuazione, subirà una ~
cornrlicazione, la cui portata pratica potrà essere verificata solamente dopo un
cong[uo periodo di sperimentazione, cioè di applicazione della nuova legge n069 del
2005.
Infatti, la Decisione Quadro nel preambolo, al paragrafo lO, dichiara che "il
meccanismo del mandato di arresto europeo si basa su un elevat~ livello di fiducia
tra gli Stati membri" e che l'obiettivo dell'Unione di diventare uno! spazio di libertà,
sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tralStati membri e la
sostituzione sistema di autoritàsua tra giudizi ariecon un C(JDsegna
"SEMPLIFICATO" per le persone condannate o sospettate sottoposte ad azione
e i potenziali ritardi inerenti allapenale, che " consenta di eliminare la complessità
disciplina attuale "
Va subito premesso che la materiadeUa consegna agli stati estri di imputati o
condannati si è finora concretamente retta, (statistiche degli ut Tl1mdieci anni
redatte celermente dalla nostra valente dirigente di cancelleria) pe~ oltre jI92,5% dei
casi verificati, sull'iniziativa della nostra polizia giudiziaria, che ha dato esecuzione,
con arresto provvisorio, in caso di urgenza, al cosiddetto mandato di cattura
internazionale, cioè alla domanda, appunto, di arresto provvisorio ~he lo stato estero
(europeo o non europeo) aveva avanzato su piano internaziona~e per imputati o
1
La procedura deJJa Convenzione Europea del 1957 era strutturata iln modo semplice e
non richiedeva il controllo di forma o di merito su motivazione del ~andato di arresto
straniero, né tanto meno quello su prove o indizi di colpevolezza. 1
In ogni caso, comunque, dopo l'arresto ad iniziativa della P .G. su r~biesta straniera e
dopo la convalida da parte della Corte di Appello, se il Ministro 4ella Giustizia non
richiedeva il mantenimento della misura, questa doveva essere revo~ata.
La Convenzione Europea di estradizione sottoscritta a Parigi nel! 57 e valida per un
ambito di Stati più vasto di quello che comprende l'Unione Europe prevedeva che la
consegna potesse avvenire se il fatto imputato fosse punito dalla legge dello Stato
richiesto e da quella dello Stato richiedente con pena o misura rest ittiva della libertà
nel massimo non inferiore ad un anno o più severa.
La legge 22 aprile 2005 n° 69, nei casi di doppia punibilità, mantien tale limite per gli
imputati e per la legge dello Stato di emissione (p~r l'Italia asta che il fatto
costituisca reato) ma dispone -in aggiunta- che ai fini del calcolo ella pena o della
misura detentiva non si ten!!a conto delle circostanze a!!!!ravanti.
Questa disposizione ad avviso di alcuni è stata considerata come D vero e proprio
errore tecnico, frutto -si è detto. di una sorta di "complesso del f~colare domestico"
cioè di una riduzione estrema di varie fattispecie ad una sola siste~atica giuridica di
diritto sostanziale particolare, quella italiana.
Quale potrebbe essere la conseguenza di ciò? I
Per fare un esempio, se l'appropiazione di bene altrui è prevista ne~ paese richiedente
quale reato generico punito con pena detentiva inferiore nel massi o ad un anno ed il
peculato è strutturato in quella legislazione come ipotesi aggravat , in Italia si potrà
fare questione sulla legittimità della consegna del peculatore. naloga situazione
potrebbe verificarsi per l'imputato di furto in abitazione o per a rapina, se visti
nell'ordinamento giuridico straniero quali aggravanti della fattispecie semplice del
furto.
Si è .riferit.o al:uant~ sui mezzi di informazione d.i ,massa della c~sid.dett.a ~ons~~n,a
obblIgatorIa, In CUI sarebbe esclusa la necessita della doppip rncnmlnabllita.
Senonché, ad un primo esame dell'art. 8 della legge italianal sembra fondata
l'opinione, già espressa da alcuni, secondo cui in tutti i casi non si
tratterebbe -sostanzialmente- di esclusione di punibilità in Italia~ a di.. una verifica
"preventiva ,o etTettuata già in sede di Decisione Quadro EuroPfa- di una serie di
'"'-'
atti in cui esisterebbe, almeno oggi, per tutti gli Stati membrii (el quindi anche per
l'Italia) APPUNTO l'incriminabilità penale, senza bisogno, c~oè, di andarla a
ricercare nelle singole legislazioni positive dei vari Stati. -I
!L'art. 8 della legge italiana, in aderenza alla Decisione Quadro uropea del 2002,
comunque, prevede che per le 32 ipotesi indicate, se manchi la dop ia incriminazione
(cioè dello Stato richiedente e dello Stato richiesto), il massimo ~ella pena o della
misura detentiva debba essere almeno pari a tre anni, escluse se~pre le circostanze
aggravanti. I
L'art. 8, ultimo co, della legge stabilisce, invece, addirittura, ancb per le ipotesi di
cosiddetta consegna obbligatoria, che "se il fatto non è previsto com reato dalla legge
italiana, non si dà luogo alla consegna del CITTADINO ITALIAN se risulta che lo
stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato
me~bro di emissione in base alla quale è stato emesso il m*ndato di arresto
europeo". L'ignoranza della legge penale, pur nell'ambito di sov anità territoriale
che le compete, scrimina il cittadino italiano in sostanza, se essa è "s nza colpa".
Ma cosa cambia ancora, nelle forme e nella sostanza per gli Stati ad renti all'V.E?
Nelle forme anzitutto cambiano i tempi ed i termini dell'intervento delle autorità
italiane.
La polizia giudiziaria dovrà avvertire dell'arresto su MAE la Cortf di Appello entro
24 ore anziché entro 48 ore come accadeva finora. La Corte ~i Appello, prima,
secondo le disposizioni del codice di procedura penale (applicabil~ per questa parte
anche ai procedimenti che rientravano nella Convenzione Eu~opea e non nella
disciplina generale del codice di procedura stesso) doveva esam~are il caso sotto
l'aspetto della urgenza, della doppia incriminabilità, dell'inesisten a di prescrizione,
dell'inesistenza di possibile pena capitale e del ne bis in idem per la convalida
dell'arresto provvisorio e per l'applicazione di misura caute I re, entro 96 ore
dall'arresto (4 giorni) e nei successivi 5 giorni (dalla convalida} pr vvedeva a sentire
l'arrestato per l'identificazione e per l'eventuale consenso all'estra izione. Oggi, per i
paesi dell'Unione Europea (non per gli altri, ad esempio: Stat Uniti, Romania,
Svizzera ecc.) entro 48 ore dalla RICEZIONE del verbale di a resto, la Corte di
Appello competente deve procedere all'esame dell'arrestato f alla contestuale
convalida dell'arresto. Ma~ a parte i termini ristrett),giàa questp,~~nto (è inevitabile)
si manifestano differenze di carattere sostanziale rispetto alle no~mative precedenti.
1'"T
Nell'ambito dei paesi aderenti alla Convenzione Europea dj estraqjzjone del 1957
paesi dell'Unione Europea, nonché altri quali la Svizzera, la Ro~ania, ecc.) detto
esame avveniva solamente ai fini della identificazione e dell'eventu le prestazione di
consenso all'estradizione da parte dell'arrestato. Non potevano ess~re proposte difese
di merito di alcun genere, in ordine alla responsabilità de~l'imputato o del
condannato; né SOPRATTUTTO difese del enere erano ro oni ili nell'udienza di
decisione sulla domanda di estradizione davanti alla Corte di 4\ppello, poiché la
Convenzione Europea non prevedeva che lo Stato richiedente dov4sse fornire i gravi
indizi di responsabilità (o di colpevolezza), richiesti a sua vo~ta dal codice di
procedura penale italiano solamente nel caso di INESISTENZA ~i convenzione che
disponesse diversamente.
Senonchè, la legge 22 aprile 2005 n° 69, di cui oggi ci occupiamo, a~'art. 17 comma 40
stabilisce che "In assenza di cause ostative (che non sono poche: olt e venti ipotesi), la
Corte di Appello pronuncia sentenza con cui DISPONE LA ONSEGNA della
persona ricercata SE SUSSISTONO GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA ovvero
se esiste una: sentenza irrevocabile di condanna".
E' questo il punto più rilevante della nuova legge, veramente inno ativo; forse si può
dire, con espressione forte, DISTRUTTIVO del sistema preceden e contrario nello
spirito e nella lettera alla stessa Decisione Quadro dell'Unio,ne adot ta nel 2002.
Lo Stato Italiano introduce una condizione sostanziale, attine te al merito, non
contenuta nella DICH~ZIONE QUADRO dell'Unione EurOP1a, che conduce ad
una complicazione, certamente non solo formale, della procedura d consegna.
Ma vi è di più.
Anzitutto, l'art. 1 della legge n° 69/2005, al 30 co., stabilisce ch~ l'Italia non darà
esecuzione al MAE se il provvedimento cautelare in base al qua,e il MI\E stesso è
stato emesso non sia stato sottoscritto da un giudi.ce, e non sia moti~ato.
Detta norma non sembra conforme alla definizione di l\tLL\.E contenfIta nella Decisione
Quadro Europea, ed innova fortemente sul nostro sistema prete ente (art. 12 della
Convenzione Europea) che consentiva pacificamente l'arresto e la onsegna su ordine
di cattura dei Pubblici l\ilinisteri, dato il riferimento generico a provvedimenti di
cattura emessi nelle forme e competenze proprie prescritte dall' legge della Parte
richiedente.
Perfino il sistema del nostro codice di procedura penale vigente ron prevede (anche
per gli Stati non firmatari della Convenzione Europea) che il provvedimento
restrittivo della libertà personale dello Stato richiedente la consegna sia
necessariamente emesso da un giudice e sia motivato.
Inoltre, se in sede di decisione suUa consegna -che deve inter ~ nire con sentenza
della Corte di .-\ppello addirittura entro soli 60 giorni dall'arresto prorogabili di altri
trenta, altrimenti il detenuto è liberato)- vanno V ALU':fAn l RA VI INDIZI di
colpevolezza a carico dell'imputato ( art. 17 e seg g.) è chiaro che s a re. in Italia. un
processo sul merito della resDonsabilità e che lo stesso primo e ame dell'imputato
(quello che la Corte di Appello deve fare entro 48 ore dalla ricez one del verbale di
arresto) non sarà più l'identificazione formale, prevista dall'ordin~mento precedente
almeno per tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione Europea di estradizione
del 1957, ma inevitabilmente si tramuterà, per quanto attiene ~lle dichiarazioni e
difese dell' arrestato, in un interrogatorio di garanzia sul merito Idelle accuse, sulle
prove e sugli indizi relativi ecc., a parte le questioni sulla venti~a e più di cause
ostative.
del caso) sarà un processo di merito, per il quale la nuova legge prtvede anche che la
sentenza con la motivazione sia immediatamente redatta e lett~ al termine della
camera di consiglio stessa.
Il giudizio di Cassazione, da svolgersi in termini brevissimi, è espr~ssamente esteso al
merito.
La conseguenza sarà, ad esempio, quella che paesi quali la Sviz~era, la Romania,
l'Azerbajan ed altri, che hanno aderito alla Convenzione Europea ~i estradizione del
1957 ma non fanno parte dell'Unione Europea, si vedranno conseg are dall'Italia gli
imputati, sia pure dopo l'intervento del Ministro, con una proce ura semplice, che
non investe il controllo di prove ed indizi, mentre la Germania, I Francia, il Belgio
ecc, quali membri dell'Unione Europea, che si è data perfino una COSTITUZIONE
comune, dovranno sottostare alla procedura complessa di control'o del merito delle
accuse ( e di quant'altro previsto dalla nuova legge) da parte della giurisdizione
italiana (Corte di Appello e Corte di Cassazione).
Il rischio sociale per il paese può essere quello che 'Italia diventi i' domicilio di fuga
alla 'Unioneprivilegiato dei criminali imputati e ricercati da Stati apparte~enti
6
Europea, visti anche i termini brevi di decadenza della custodia c~utelare (al massimo
90 giorni, invece di 1 anno, davanti alla Corte di Appello).
Inoltre, la procedura semplice di CONSEGNA-ESTRADIZI NE prevista dalla
Convenzione Europea del 1957, viene eliminata, in favore di ac ertamenti di lrJ:erito
anche complessi e spesso lunghi, secondo ancora altri profili, nie te affatto di scarsa
importanza.
Per una pronunzia favorevole alla consegna dovrà accertarsi trai l'altro l'inesistenza
di alcune cause di giustificazione secondo la legge italianat quali il consenso
dell'eventuale avente diritto al fatto imputato, l'esercizio di un di itto, l'adempimento
di un dovere; addirittura si dovrà accertare che il fatto non è s to determinato d~l
~caso fortuito o forza maggiore.
Queste ultime fattispecie implicano la risoluzione di questioni i fatto attinenti al
nesso di causalità e all'elemento psicologico del reato, il cui I accertamento pare
difficile esaurire in giorni 60+30.
Dovrà pure essere rifiutata la consegna del minore (avente età tra 14 e 18 anni al
momento della commissione del reato) se il fatto sia punito con una pena inferiore
nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della 1ibertà personale risulti
incompatibile con i processi educativi in atto o quando l'ordin~mento dello Stato
membro che ha emesso il mandato di arresto non preveda ditTerfDze di trattamento
tra minorenni e maggiorenni e, addirittura, "quando, effi ttuati i necessari
accertamenti dalla Corte di A{ipelIo, il soggetto risulti comunq e non imputabile"
(questione evidentemente di merito).
Dovrà essere rifiutata la consegna anche nel caso in cui la person richiesta beneficia
per la legge italiana di immunità, che limitano l'esercizio q il proseguimento
dell'azione penale, come previsto peraltro dalla stessa Decisione Qj3dro. Quali casi di consegna condizionata vanno segnalati:
1) se il reato previsto nel MA.E è punibile con l'ergastolo, I Stato membro di
emissione deve prevedere nel suo ordinamento "revi$ione" dellauna
comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l,apPlica f oone di misure di
clemenza, alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o dell prassi dello stesso
Stato membro di emissioneo
2) se la persona oggetto de] mandato d'arresto europeoè Icittadino italiano la
consegna è subordinata alla condizione che la persona sia r~nviata in Italia per
scontarvi la pena o la misura detentiva.
Senonchè, questa disposizione che per il cittadino è in li ea con gli accordi
internazionali sulla esecuzione di pene tra Stati, è stata estesa dalla legge italiana
dell'aprile 2005 obbli2:atoriamente anche allo straniero solamen e residente in Italia;
di conseguenza, ad es., il cinese residente anagraficamente da tre giorni a Milano, che
commetta una strage a Berlino e venga condannato all'ergastol in Germania, deve
essere, dopo il processo, trasferito in Italia per ivi scontarvi la pe a irrogata,.
Tralascio, in questa sede, per brevità, l'indicazione di Iteriori profili di
differenzazione rispetto all'ordinamento precedente. Ribadisco solamente che la
nuova legge prevede che la custodia cautelare non possa oltr passare i 90 giorni
(60+30 di proroga) senza che sia intervenuta la sentenza della Corte di Appello e
che le ipotesi specifiche di diniego di consegna condizionata da v rificare, sono oltre
quelle già riferite, ancora poco meno di una ventina circa (second gli articoli 18 e 19
della legge, a cui rinvio per completezza), mentre pochissime ODO quelle previste
nella Decisione Quadro Europea.
Altre questioni non da poco potranno insorgere nella pratica giu~iZiaria in relazione
alla formula della legge contenuta all'art. 2, lettera b, ove si con~iziona l'esecuzione
del MAE al rispetto dei diritti fondamentali garantiti della Fonvenzione del 4
novembre 19S0 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li~ertà fondamentàli,
nonché dei principi e delle regole espressi nella Costituziont della Repubblica
attinenti al giusto processo, e si inseriscono delle precisazioni e dei riferj~enti che non
SI rinvengono nel paragrafo 12, 20 parte del preambolo della I Decisione Quadro
Europea.A tal riguardo, ad esempio, l'Austria, che non raccoglie le prove penali
obbligatoriamente in contraddittorio, si potrà vedere rifiutare le consegne, anche di
propri cittadini, per fatti commessi nel proprio paese?
Comunque, il nostro c.p.p. già prevedeva il controllo del ri petto dei principi
fondamentali del nostro ordinamento processuale e sostanziale.
Più in generale, la previsione del termine di conclusione del proce~imento speciale in
soli giorni 60+30, si concilia con la Decisione Quadro Europe~, che non prevede
8
questione? Si tornerà ad un sistema generale variegato e comples~o proprio del tempo
ante 1957, che la "vecchia" Convenzione di Parigi aveva app~nto inteso superare
circa cinquant'anni orsono? E tanto accadrà in una fase storica di frontiere aperte,
anche verso EST, quale è quella che viviamo in atto?
Ringrazio per la pazienza che l'uditorio ha gentilmente avuto nell'ascoltare queste
note sommarie.
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