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Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”

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Legge 7 aprile 2014, n. 56

“Disposizioni sulle Città Metropolitane,

sulle Province, sulle Unioni

e fusioni di Comuni”

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Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane,

sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”

Gli organi della Provincia (art. 1 co. 54 - art. 1 L. 56/2014):

Il Presidente

Il Consiglio Provinciale

L’Assemblea dei Sindaci

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Il Presidente è eletto, con elezione di secondo livello svolta il 28 settembre 2014 con voto ponderato, dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. È eleggibile a presidente unicamente un sindaco o, in sede di prima applicazione del testo legislativo, un consigliere provinciale uscente.

Ogni elettore esprime una sola preferenza

Il candidato Presidente non è collegato a nessuna lista

Il Presidente della Provincia rappresenta l’Ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

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Il Consiglio provinciale - nel VCO composto da 10 membri oltre al presidente della Provincia - è eletto, con elezione di secondo livello e voto ponderato svolta il 28 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili nel consiglio i sindaci e i consiglieri comunali in carica e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri provinciali uscenti.

Ogni elettore esprime una sola preferenza

Si voterà, pertanto, con due schede: una per la elezione del Presidenteuna per la elezione del Consiglio

Il Consiglio provinciale:• è l’organo di indirizzo e controllo;• propone all'assemblea lo statuto;• approva regolamenti, piani, programmi; • approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; • esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto;• adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci;• approva in via definitiva i bilanci dell’ente

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La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014

Individuazione data di svolgimento delle elezioni (Presidente e Consiglio):

domenica 28 settembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Provvedimento di indizione delle elezioni

martedì 19 agosto 2014

Un unico seggio (sede della Provincia)

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La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014

Numero complessivo elettori (sindaci e consiglieri): 866(secondo i dati attualmente in possesso dell’Amministrazione provinciale, il corpo elettorale sarà comunque ridefinito il 35° giorno antecedente le elezioni, come da espressa previsione della circolare ministeriale)

Numero minimo di sottoscrittori per la candidatura a Presidente (15% aventi diritto al voto): 130

Numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste a consigliere (5% aventi diritto al voto): 44

Le dichiarazioni di accettazione di candidatura e le sottoscrizioni andranno autenticate.

Numero soggetti eleggibili

alla carica di Presidente: 73 sindaci (non eleggibili per scadenza mandato nei prossimi 18 mesi i sindaci di Crevoladossola, Cursolo Orasso, Falmenta e Stresa) oltre ai 22 Consiglieri provinciali uscenti (3 già conteggiati come Sindaci in carica): totale 95 soggetti

alla carica di Consigliere: 866 tra Sindaci e Consiglieri comunali oltre a 15 Consiglieri provinciali uscenti (10 già conteggiati come Sindaci e Consiglieri comunali in carica): totale 881 soggetti

N.B.: sono incompatibili coloro che sono dipendenti provinciali

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Commi 76 e 77 - art. 1 L. 56/2014

La particolarità del sistema elettorale del consiglio provinciale.

•Liste composte da non oltre il numero dei consiglieri da eleggere e non inferiori al 50% degli stessi (nel VCO da 5 a 10);

•Risultano eletti i candidati consiglieri che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.

NB: nessun collegamento tra liste e candidati in sede di attribuzione dei seggi! (solo per i subentri successivi si richiama la lista)

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L’Assemblea dei Sindaci (costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia) - ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto.

Adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio.

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Sistema di voto ponderato (per il VCO):

Comuni divisi in fasce (comma 33 - art. 1 L. 56/2014):

•Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

•Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

•Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

•Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

• Comuni con popolazione superiore a 30.000 e

fino a 100.000 abitanti.

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Sistema di voto applicato al VCOvoto ponderato per ciascun consigliere (popolazione: censimento 2011)

Fasce demografiche

N. Comuni

Popolaz. per fascia

% per fascia

N. Sindaci e

Consiglieri per fascia

Indice ponderato

di voto

>30.000 - 100.000

1 30.332 18,926 33 573,515

>10.000 - 30.000

2 33.919 21,164 34 622,471

>5.000 - 10.000

2 14.258 9,065 37 245,000

>3.000 - 5.000 6 26.334 16,432 73 225,096

<3.000 66 55.151 34,413 689 49,946

TOTALI 77 160.264 100,000 866 -

N.B.: l’indice di voto ponderato è il “peso” di ciascun consigliere

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Funzioni assegnate dal DDL Delrio:comma 85 - art. 1 L. 56/2014: funzioni fondamentali

delle Province

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito

occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

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Ulteriori funzioni: commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014:

Comma 88

La Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

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Ulteriori funzioni: commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014:

Comma 89

Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione (i Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze)

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PROVINCE MONTANE: Comma 3 secondo periodo - art. 1 L. 56/2014:

Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute specificità.

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PROVINCE MONTANE – funzioni previste: In particolare commi 52, 57 e 86 - art. 1 L. 56/2014

Queste province godono di ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti)

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PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia:

Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale

rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;

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PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia:

Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale

alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

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PROVINCE MONTANE – forme particolari di autonomia:

Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

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La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014

Le scadenze

Incombenza Data

Decreto presidenziale di indizione dei comizi 19 agosto

Costituzione ufficio elettorale Alla data di indizione dei comizi (composto da 6 persone, dipendenti della Provincia, di cui una con funzioni di Presidente e una con funzioni di Segretario)

Individuazione del corpo elettorale da parte dei Comuni (al 35° giorno antecedente)

24 agosto

Nei successivi 3 giorni trasmissione dei nominativi degli elettori da parte dei Comuni alla Provincia

27 agosto

Pubblicazione sul sito della Provincia del numero complessivo degli aventi diritto al voto (entro il 30° giorno antecedente)

29 agosto

Presentazione delle liste e delle candidature a Presidente (21° e 20° giorno antecedente le elezioni)

7 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00

8 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Termine di esame delle liste e delle candidature a presidente da parte dell’ufficio elettorale (18° giorno antecedente l’elezione)

10 settembre

Provvedimenti di ammissione o ricusazione liste e candidature da parte dell’ufficio elettorale (15° giorno antecedente l’elezione) e sorteggio dell’ordine delle liste

13 settembre

fino al 14 settembre per il sorteggio

Pubblicazione delle candidature ammesse sul sito internet della Provincia (8° giorno antecedente l’elezione)

20 settembre

Data fissata per le elezioni 28 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Operazioni di scrutinio 29 settembre dalle ore 8:00

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