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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 MAURO NICOLA PRESIDENTE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NOVARA REVISORE CONTABILE MEMBRO DELLA COMM. II. DD. DEL CNDCEC

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LA LEGGE DI

STABILITÀ 2014

MAURO NICOLA

PRESIDENTE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI DI NOVARA

REVISORE CONTABILE

MEMBRO DELLA COMM. II. DD. DEL CNDCEC

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 2

LA LEGGE DI STABILITÀ 2014

Premessa

Il Parlamento italiano nei giorni prossimi al Natale 2013 ha regalato ai cittadini di questa Nazione

la Legge di Stabilità 2014 che nelle intenzioni del nostro Legislatore dovrebbe perseguire obiettivi

differenziati che si possono così enumerare:

• Gli obiettivi di bilancio perseguiti dal provvedimento

• Lavoro

• Fisco

• Ambiente e territorio

• Difesa, infrastrutture e istruzione

• Finanza territoriale e politiche di coesione

• Sistema produttivo, imprese, trasporto

• Misure sociali e previdenziali

• Settore pubblico e misure sulla spesa

• Agricoltura

Gli obiettivi di bilancio perseguiti dal provvedimento

L’intervento disposto con la legge di stabilità reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di

consolidamento di saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza 2013, ivi stabiliti in coerenza con i vincoli comunitari. Le misure contenute nel

provvedimento hanno un effetto moderatamente espansivo nel 2014, nel quale le risorse

utilizzate per la manovra eccedono quelle reperite per circa 2,7 miliardi che, pur elevando

corrispondentemente il disavanzo di bilancio dell’anno, che è previsto arrivare al 2,5% del Pil, lo

mantengono comunque all’interno del quadro programmatico di finanza pubblica previsto nella

Nota. Per il biennio successivo, invece, le misure producono un effetto restrittivo, con una

eccedenza delle risorse reperite rispetto a quelle utilizzate per circa 3, 5 miliardi nel 2015 e 7,3

miliardi nel 2016, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di indebitamento,

rispettivamente dell’1,6 per cento nel 2015 e dello 0,8 per cento l’anno successivo, indicati nella

Nota suddetta.

Nell’ambito di tale quadro finanziario, il provvedimento, reca un intervento normativo di portata

ampia e molto diversificata, anche a seguito delle numerose modifiche operate nel corso

dell’esame presso le due Camere.

Lavoro

Uno degli interventi più rilevanti concerne il settore del lavoro, con misure (commi 76-78) che

rimodulano la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente

ed altre categorie assimilate, prevedendo, per redditi non superiori a 8.000 euro (mentre il testo

iniziale innalzava le detrazioni solo a partire dai redditi superiori a tale importo) una detrazione di

1.880 euro (dagli attuali 1.840 euro), e poi ridefinendo in incremento le detrazioni stesse per i

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redditi fino a 55mila euro. Inoltre il provvedimento interviene per finanziare, relativamente

all’anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione

guadagni straordinaria (commi 122 e 123), nonché, in materia di esodati, incrementa di 6.000

unità, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione per i

quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica (commi 126

e 127).Ai fini della copertura delle maggiori spese che derivano da tale incremento, dispone

l’accelerazione del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla

gestione separata INPS già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i

pensionati). Più specificamente, l’aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al

23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24%

dal 2016 (comma 326-quater).

Fisco

Un secondo intervento concerne la materia fiscale, con riguardo principalmente al riordino della

tassazione immobiliare, con: - l’istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due

presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altra, l'erogazione di servizi comunali, articolato in un

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e la tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti

prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (commi da 440 a 522); -

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui si individuano il presupposto, i soggetti tenuti al

pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla

normativa vigente in materia di TARES che viene contestualmente abrogata (commi da 442 a 469);

- la disciplina del tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI) destinata al finanziamento dei

servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore

dell’immobile e la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU. La Tasi avrà

un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. (commi da

470 a 479).

Conseguentemente viene modificata la disciplina IMU che, dal 2014 non si applicherà

all’abitazione principale e alle relative pertinenze. L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene

resa deducibile (commi 505-515) dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il

2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Inoltre si assoggetta a

IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Inoltre: - specifica che

per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l’1 per mille

(comma 477-bis); - posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014, per gli immobili interessati dall’abolizione

della seconda rata IMU 2013, il termine per il versamento della cd. mini IMU 2013, ovvero la quota

(40 per cento) dell’eventuale differenza tra l'IMU deliberata dal comune di riferimento per l'anno

2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base

previste dalle norme statali; - proroga alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il

versamento della maggiorazione standard TARES (di euro pari a 0,30 euro per metro quadrato, a

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copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato

eseguito entro la data del 16 dicembre 2013 (comma 478); - riduce da 110 a 75 la misura del

moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile, per la

determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati,

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella

previdenza agricola. (comma 505); - esenta da IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali

ad uso strumentale e dispone contestualmente disposte le modalità di ristoro agli enti locali del

minor gettito (commi da 505-bis a 505-quinquies); - completa il quadro della riforma disciplinando

le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012 (commi da 516 a 521) ed infine

esclude il pagamento di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda

rata dell'IMU 2013, qualora la differenza sia corrisposta entro il termine della prima rata 2014.

(comma 521-bis, introdotto in sede referente).

In materia fiscale rilevano poi la proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà

del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dal D.L. n.

138 del 2011 (comma 400), nonché la proroga al 31 dicembre 2014 della gestione delle entrate

locali consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento

e riscossione delle entrate stesse (comma 420). Si prevede inoltre il riordino di specifiche

agevolazioni o detrazioni, ferma restando la clausola di salvaguardia (di cui al comma 288), che

stabilisce una riduzione delle agevolazioni e detrazioni fiscali tale da assicurare maggiori entrate

per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017, qualora non si

reperiscano determinate risorse mediante la revisione della spesa pubblica (commi 285 e

seguenti). Di rilievo, da ultimo, l’istituzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale,

utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa

pubblica nonché quelle che si stima di incassare dalle attività di contrasto all'evasione fiscale,

fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (commi da 288-bis a 288-

quinquies). Per il 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non

computate nei saldi di finanza pubblica, vanno finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul

lavoro, mediante riassegnazione al predetto Fondo; esse sono destinate all’incremento delle

deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF (comma 288-sexies).

Ambiente e territorio

Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al

sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali

pregressi, e, dall’altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie

di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della

prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di

disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la

riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali

il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.

Un gruppo di disposizioni è inoltre volto a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella

regione Sardegna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di

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novembre 2013, anche ai fini dell’esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e del

ripristino della viabilità interrotta o danneggiata, nonché per consentire maggiori spazi finanziari ai

comuni colpiti da tali eventi (comma 357-bis), nonché a garantire l’erogazione dei servizi sanitari

(comma 70-bis).

Vengono inoltre istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un Fondo per la

tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di

depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio

2014-2016 (comma 67), ed un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica

delle discariche abusive per un importo di 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68),

nonché, da ultimo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un Fondo con una

dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, per interventi in conto capitale per la

ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi (commi

220-221).

Si mantengono le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione

energetica: vengono prorogate al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento

(mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento) ed al 31 dicembre 2014 la

detrazione al 50 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (fino a spesa di 96

mila euro), mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli

interventi antisismici, viene prorogata di 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento,

stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all’acquisto di mobili viene

specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le relative

spese. Si autorizza Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli

interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche (comma 31-quinquies) e,

infine, autorizza per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 la

concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi per la realizzazione delle

reti urbane di distribuzione del gas metano, al fine di consentire il completamento del programma

di metanizzazione del Mezzogiorno (comma 202).

Difesa, infrastrutture e istruzione

Per il settore della difesa viene rifinanziato il Fondo per le missioni internazionali di pace, nella

misura di 614 milioni per il 2014 (comma 162) e sono disposti finanziamenti per l'industria

navalmeccanica ad alta tecnologia (80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, 120 milioni di

euro a decorrere dall'esercizio 2015 e 140 milioni di euro a decorrere dal 2016) e per il settore

navale, per 30 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016 e 70 milioni a decorrere dal 2017 (comma

24). Viene altresì prevista la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di

cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa, che dovrà

consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui (comma 256).

Infine, oltre a prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, gli interventi

di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (comma

169), istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo per le esigenze di

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funzionamento dell’Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2014 (comma 172).

Un consistente gruppo di misure concerne poi il settore delle infrastrutture, che sono, da un lato,

volte a disciplinare la concessione di finanziamenti alle infrastrutture strategiche di cui alla legge

443/2001 (cd. “legge obiettivo) e, per l’altro, a recare specifici stanziamenti per la realizzazione

degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria (ai commi da 40 a

51) e per la dotazione infrastrutturale, anche di carattere immateriale, quale il completamento del

piano nazionale della banda larga (comma 58). Si introduce inoltre una nuova finalità cui possono

essere destinate le risorse relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla

diretta gestione statale, ricomprendendovi gli interventi relativi alla ristrutturazione, al

miglioramento, alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico ed all’efficientamento

energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (comma 131-bis), e

viene prevista una nuova procedura per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti

sportivi, ferma restando la realizzazione prioritaria di tali impianti mediante recupero di impianti

esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate (commi 192-bis e ter).

Un altro insieme di disposizioni riguardano le politiche per l’istruzione, i beni culturali, e l’editoria,

sono finalizzate, da una parte, a finanziare interventi anche a carattere ordinario, tra cui

l’istruzione universitaria e le scuole paritarie, regolare il sostegno all’editoria e la disciplina

speciale per le fondazioni lirico-sinfoniche, semplificare le procedure relative alle società

partecipate che operano nel settore culturale e, dall’altra, a razionalizzare le misure di spesa, con

particolare riferimento al settore dei beni culturali e all’organizzazione scolastica periferica. Le

corrispondenti misure concernono, tra le altre, l’ incremento del fondo per il finanziamento

ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 165); il

finanziamento dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, per 50

milioni nel 2014 e 35 milioni annui dal 2015 al 2024; la spesa di 220 milioni nel 2014 per il

sostegno alle scuole paritarie (comma 166); l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, per 50 milioni di euro per

il 2014, 40 milioni per il 2015, 30 milioni il 2016 (comma 167). Ulteriori misure concernono uno

stanziamento di 35 milioni di euro nel 2014 per compensare i tagli subiti nel 2012 e nel 2013 nel

settore dell’emittenza radiotelevisiva pubblica o privata (comma 167-bis) nonché la delegificazione

della materia relativa all’erogazione dei contributi statali di cui alla L. 534/1996 alle istituzioni

culturali (commi da 251 a 253); ulteriori disposizioni riguardano i contributi alle pubblicazioni

periodiche di elevato valore culturale (comma 252-bis).

Finanza territoriale e politiche di coesione

Vanno poi segnalate le misure per la finanza territoriale, con riguardo, principalmente, al patto di

stabilità interno per il quale: - si ridefiniscono gli obiettivi per gli anni 2014 - 2017, sia per le regioni

a statuto ordinario (commi 328-330) che per le regioni a statuto speciale e le province autonome

(commi 331-332), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; - si

stabilisce per il 2014 un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto

ordinario, pari complessivamente a 560 milioni di euro e per le regioni a statuto speciale e le

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province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro (commi 346-351); - si

introducono alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole

per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento

all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali da applicare per la

determinazione dei nuovi saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere

dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344

milioni di euro (commi 354). Vengono aggiornate, inoltre, le percentuali massime di penalizzazione

da applicare agli enti locali non virtuosi negli anni 2014-2017 per il ricalcolo del loro saldo

obiettivo, ai fini dell’applicazione del meccanismo di virtuosità introdotto dall’articolo 20, comma

2, del D.L. n. 98/2011 (comma 356); si disciplina l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità

interno degli enti territoriali per l’anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei

pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012

sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Si dispone poi

(comma 356, lettera c-bis) la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che

gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata. La modifica prevede, altresì, il

contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, al fine di

garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. Da segnalare infine l’intervento operato con il

comma 522-septies sui limiti all’indebitamento degli enti locali, di cui all’art. 204, co. 1, del D.Lgs.

n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), volto a renderli

meno stringenti a decorrere dall’anno 2014

Per le regioni la disciplina del patto di stabilità è stata modificata (commi 330, 331 e 332-bis) al

fine di sopprimere, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa

complessiva, quella in termini di competenza finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del patto

di stabilità interno. E’ stata poi introdotta (comma 382 bis) una procedimentalizzazione del seguito

delle iniziative presentate dalle Regioni al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli

affari regionali, per raggiungere l’intesa su forme differenziate di autonomia ai sensi dell’articolo

116, comma 3, della Costituzione, prescrivendo che il Governo si attivi su di esse entro di 60 giorni

dal ricevimento.

Infine, sempre in tema di finanza territoriale, viene reso permanente il divieto per regioni ed enti

locali di ricorrere a strumenti finanziari derivati, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla

legge (comma 383) e, ai commi da 370 a 381, si introduce una nuova disciplina dei rapporti

finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una

miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio

delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si

determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti

partecipati. Agli stessi, inoltre si applicheranno le norme sul contenimento dei costi di personale

applicate all’amministrazione controllante.

Quanto alle politiche per la coesione, il comma 5 assegna 54,8 miliardi al Fondo per lo sviluppo e la

coesione – FSC (ex FAS) per il finanziamento da destinare a interventi per lo sviluppo, da ripartire

per l’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Di tali

risorse tuttavia ne viene iscritto in bilancio soltanto una quota pari all’80 per cento (43.848

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 8

milioni), subordinando l’utilizzo della restante quota di 10.962 milioni ad una verifica a metà

periodo del ciclo di programmazione in merito all’effettivo impiego delle risorse assegnate. Per

quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell’Unione

europea, la Tabella E provvede a definire la dotazione di bilancio del Fondo di rotazione per le

politiche comunitarie (art. 5, legge n. 183 del 1987) per il nuovo ciclo 2014 e 2020, assegnando 4,5

miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive; in merito al cofinanziamento

intervengono poi commi da 151 a 158, che dettano disposizioni in materia di modalità di utilizzo

del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione

2014/2020, a valere sul Fondo di rotazione. Con riguardo al Fondo per lo sviluppo e la coesione

sono state inserite nuove disposizioni (commi da 5-ter a 5 sexies) con riguardo alla modalità di

ripartizione delle risorse del Fondo destinate al ciclo di programmazione 2014-2020. Viene altresì

autorizzata (commi da 9-bis 9-quinquies) l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di

massimo 120 unità destinate a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,

dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo e la coesione. Il personale assunto, eventualmente

anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente è preposto a funzioni di

coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi

strutturali europei anche per il periodo 2014-2020.

Sistema produttivo, imprese, trasporto

Nel disegno di legge sono altresì presenti misure a favore del sistema produttivo, volte da un lato

al sostegno al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, alla valorizzazione

dell’innovazione e della ricerca, nonché al rafforzamento della presenza internazionale delle

imprese nazionali, e dall’altro a perseguire l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito, in

particolare delle PMI.

In tale ambito, alcuni interventi sono volti al sostegno alle imprese, con la spesa di 50 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 (comma 11) per

finanziamenti agevolati nella forma di contratti di sviluppo nel settore industriale e nel settore

turistico ; con l'incremento di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015 del (comma

12) del Fondo per la crescita sostenibile; per incrementare la dotazione del Fondo rotativo

destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno

dei processi di internazionalizzazione delle imprese si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il

2014 (comma 13);per sostenere il credito all’esportazione si rifinanzia con 200 milioni di euro il

Fondo di cui all’articolo 3 della L. n. 295/73 (comma 14).

Inoltre si assegnano 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 al Fondo di garanzia per le PMI,

a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 600 milioni del Fondo

sviluppo e coesione saranno successivamente destinati dal CIPE al Fondo di garanzia PMI (comma

32); viene esteso il perimetro delle attività possono essere svolte dalla Cassa Depositi e Prestiti ,

prevedendo che le stesse possano ricomprendere anche l’acquisto di titoli emessi nell’ambito

delle operazioni di cartolarizzazione concernenti crediti verso piccole e medie imprese.(commi da

27 a 30); si estende la durata della garanzia dello Stato prevista per i debiti di parte corrente delle

amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, oggetto delle vigenti disposizioni sui pagamenti dei

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 9

debiti pregressi (comma 34); al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e

medie imprese vengono destinati gli interessi maturati su di un apposito conto corrente dedicato,

nel quale i notai e altri pubblici ufficiali hanno l’obbligo di versare una serie di onorari e somme a

vario titolo dovute al professionista o a lui affidate (commi 35-39). Si istituisce un Fondo con una

dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle

imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento

temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale

(comma 33 ter-quinquies).

Sempre con riguardo alle imprese, mediante taluni interventi di carattere fiscale si dispone

l’applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l’incremento di base occupazionale, in particolare

prevedendo la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove

stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (comma 80); si modifica la disciplina

c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la

quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile

(commi 85 e 86); si concede alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la

possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal

bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta

sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i

beni non ammortizzabili. (commi da 88 a 95); viene modificata la disciplina del regime IRAP e IRES

delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, consentendo ai soggetti operanti nei settori

bancario, finanziario ed assicurativo di includere nella base imponibile IRAP le perdite

nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (commi da 103 a 106); si esenta, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) il riscatto dei veicoli in

leasing. e, da ultimo viene istituito il Fondo per l'incentivazione partecipazione dei lavoratori al

capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori

dipendenti, assegnandogli 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015 (comma 120).

Inoltre si prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, siano

obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Si dispone, inoltre, che gli

spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di

ricerca, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana

(comma 117-ter). Il successivo comma 119-bis prevede poi che le società che operano nel settore

della raccolta di pubblicità on-line, nella determinazione del reddito d’impresa devono utilizzare

indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria

attività. E’ fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale che, per le

imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con

l’Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli

interessi, dei dividendi e delle royalties.

Una ulteriore tipologia di misure sono disposte a favore del trasporto, per il quale alcune

disposizioni: - prevedono la destinazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2105

e 2016 per l’acquisto di materiale rotabile su gomma e di 200 milioni di euro per l’anno 2014 per

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l’acquisto di materiale rotabile ferroviario, in entrambi i casi da destinare al trasporto pubblico

locale (comma 50); - con specifico riguardo al settore dell’autotrasporto autorizzano la spesa di

330 milioni di euro per l’anno 2014 per interventi in favore del settore (comma 52) e modificano le

funzioni e la composizione del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori,

nonché la disciplina del rilascio della licenza per autotrasportatore (commi 54-56); - rifinanziano

dal 2014 le autorizzazioni di spesa del Fondo per il funzionamento del Corpo delle Capitanerie di

porto per mantenerne la capacità operativa (comma 63). Si dispone poi (comma 375-bis) che le

società, destinatarie di affidamenti nel settore del trasporto pubblico locale non conformi alla

disciplina dell’Unione europea in materia e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non

possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata.

L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura

concorsuale. Infine si incrementa, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2015 e 2016 l’autorizzazione di spesa per il completamento e l’implementazione della

rete immateriale degli interporti, al fine del completamento della piattaforma logistica nazionale

(comma 52-bis).

Misure sociali e previdenziali

Quanto alle misure di carattere sociale il disegno di legge in esame, in tema di sanità e assistenza,

dispone il finanziamento di alcuni Fondi, quali Fondo per le non autosufficienze, cui sono assegnati

275 milioni di euro per l'anno 2014 e ulteriori 75 milioni, per il medesimo anno, da finalizzare per

interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse

quelle affette da SLA, sclerosi laterale amiotrofica (commi 128 e 129), ed il Fondo nazionale per

l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, incrementato di 20 milioni, per ciascun anno

2015 e 2016 (comma 130). E’ inoltre estesa la platea dei beneficiari della Carta acquisti ordinaria,

cui viene destinato uno stanziamento pari a 250 milioni di euro per il 2014, nonché ulteriori 40

milioni per il triennio 2014-2016 da destinare all’estensione su tutto il territorio nazionale della

sperimentazione della Carta medesima (comma 133). Viene inoltre disposto (comma 138) un

incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative

all'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 210/1992 sugli indennizzi in favore di determinati

soggetti danneggiati in ambito sanitario ed istituita l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)

(commi 144-145). Infine, viene ripristinata l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10

per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative in favore di specifiche tipologie di soggetti

(anziani, disabili ecc..) rese da cooperative sociali e loro consorzi (comma 117) ed incrementato di

10 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del Fondo per le politiche

relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare un Piano d’azione straordinario

contro la violenza sessuale (comma 134). Istituisce inoltre per l’anno 2014 presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri un Fondo per i nuovi nati, per contribuire alle spese per il sostegno di

bambini nati o adottati appartenenti alle famiglie a basso reddito (comma 129-bis).

Per quanto attiene alla previdenza, il disegno di legge reca disposizioni volte al contenimento della

perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016, disponendo che

la stessa operi al 100% per i trattamenti pensionistici di importo fino a 3 volte il trattamento

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minimo INPS, al 90% per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte, al 75% per i trattamenti

superiori a 4 volte e al 50% per quelli superiori a 5 volte il trattamento medesimo (comma 322). Si

modifica poi, prolungandone i termini di erogazione, la disciplina sui termini temporali della

rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei

dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a

decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 323 e 324). Si introduce, inoltre, un contributo di

solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti

determinati limiti (comma 325), secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l’importo

superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S., 12% per la parte eccedente venti volte

il trattamento e 18% per la parte eccedente l'importo di trenta volte il trattamento stesso. I

risparmi derivanti dall’introduzione del contributo di solidarietà, nell’esercizio della propria

autonomia, da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, sono versati all'entrata

del bilancio dello Stato (comma 325-bis) Inoltre, al fine di neutralizzare la pregressa passività

patrimoniale della gestione ex-INPDAP confluita nell’INPS, si precisa che i trasferimenti pubblici in

favore di INPS e INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno

finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, negli esercizi pregressi al 2012, si

intendono effettuati a titolo definitivo (al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate

dall'INPDAP (comma 4-bis): Si provvede inoltre ad estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati,

includendovi un massimo di ulteriori 23.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di

salvaguardia (commi 126, 127 - 127-sexies).

Settore pubblico e misure sulla spesa

Vanno poi segnalati alcuni interventi tra loro diversificati ma la cui caratteristica comune è quella

di far comunque riferimento al settore pubblico; interventi che risultano incentrati

prevalentemente sul tema delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa,

perseguite sia mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio che attraverso disposizioni di

natura organizzativa o procedimentale. Sono poi disposte autorizzazioni di spesa destinate a

specifiche finalità istituzionali. Per le province è prevista una proroga al 30 giugno 2014 delle

disposizioni che consentono il commissariamento degli organi giunti a scadenza, naturale o

anticipata.

Nell’ambito del contenimento della spesa del pubblico impiego, il disegno di legge contiene una

serie di interventi (commi da 301 a 321) quali il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, il

trattamento accessorio del personale pubblico, la limitazione del turn over, il limite massimo

retributivo annuo del personale della P.A. e la riduzione delle indennità di servizio all’estero. Una

specifica disposizione (comma 326-bis), prevede che le amministrazioni pubbliche non possono

erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, ivi inclusi i vitalizi, anche conseguenti

a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici,

eccedano il limite fissato corrispondente al trattamento economico del primo presidente della

Corte di cassazione, fermi rimanendo i contratti e i rapporti in corso fino alla loro scadenza.

Per quanto concerne la razionalizzazione della spesa, il provvedimento reca una serie di misure di

razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, tra cui principalmente l’affidamento al

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Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della

stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo,

in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese

rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le

misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a

decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Il Commissario

straordinario dovrà inoltre riferire sulla propria attività ogni tre mesi al Comitato interministeriale

appositamente istituito dalla disciplina sulla spending review medesima. Il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti dovrà adottare misure volte alla unificazione in un unico archivio

telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli

attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell’archivio nazionale dei veicoli.

Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle

agevolazioni e detrazioni fiscali tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015,

7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto o in

parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse

mediante la riduzione della spesa pubblica (commi da 285 a 288).

Altre misure per il settore pubblico

Concernono: - il vincolo per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di

regolazione dei servizi di pubblica utilità all’adozione di misure di contenimento della spesa ; -

alcune disposizioni volte al contenimento della spesa del personale della Banca d’Italia (comma

215); - l’obbligo per le amministrazioni pubbliche a scegliere, nell’individuazione degli immobili da

assumere in locazione passiva, le soluzioni economicamente più vantaggiose, (comma 254); -

misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola

giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali

e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002, - una autorizzazione di spesa di 4 milioni

annui per il biennio 2014-2015 al fine di completare l’attività di monitoraggio e di revisione dei

fabbisogni e dei costi standard delle regioni e degli enti locali (comma 282);- la riduzione di

autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private,

per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a

decorrere dal 2016 (comma 289); - la previsione con decorrenza dal 2014 di una riduzione lineare

delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014

e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge

(comma 290). Prevede infine il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche

amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un

determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a

condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. (commi 254-bis e ter). Sono poi

previste alcune norme nel settore della giustizia, quali l’autorizzazione all’Avvocatura dello Stato

all’assunzione di ulteriori procuratori dello stato a decorrere dall’anno 2014 entro il limite di spesa

di 845.000 euro (comma 171) ed un intervento sulla geografia giudiziaria stabilendosi che, in via

sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, mediante convenzioni stipulate con le

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Regioni e le Province autonome, che per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi

vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari

periferici e delle sezioni distaccate soppressi (comma 260);

Agricoltura

Il settore agricolo è interessato da una serie di disposizioni, alcune di carattere fiscale, altre che

interessano la generalità delle imprese, e che attengono ad interventi relativi a politiche di

sviluppo, di coesione, di promozione delle esportazioni, nonché ad interventi per la prevenzione

del dissesto idrogeologico ed al ristoro dei danni subiti dagli eventi eccezionali.

Specifiche disposizioni sono destinate ai giovani imprenditori agricoli, per i quali si prevede, tra

l’altro, una riserva del 20% per l’affitto dei terreni demaniali agricoli. Vengono, poi disposte risorse

destinate per 10 milioni al Fondo per il finanziamento dei programmi annuali di distribuzione delle

derrate alimentari agli indigenti (comma 139) e per 5 milioni al Fondo per la riconversione della

produzione bieticola-saccarifera (comma 185)). Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 1,5 milioni di

euro per l’assunzione di personale operaio a tempo determinato operante presso il Corpo

forestale dello Stato al fine di garantire quelle attività legate alla preservazione del territorio.

Oltre agli interventi di carattere fiscale sugli immobili agricoli, prima illustrati, vengono ripristinate

(comma 418) le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e la facoltà, per le società

di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la

determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. Vengono, inoltre, riaperti

i termini per la rivalutazione contabile dei terreni agricoli e viene, altresì, disposto l’incremento

della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato

(comma 184).

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PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LE MISURE

ANTISISMICHE E DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Più tempo a disposizione per usufruire delle detrazioni d’imposta previste per la riqualificazione

energetica degli edifici, il recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

A definire i nuovi termini, il comma 139 dell’unico articolo della legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014"),

che prolunga gli effetti dei bonus maggiorati per tutto il 2014 e ne prevede la permanenza anche per

il 2015, con percentuali di poco ridotte.

In materia il quadro normativo per le detrazioni in tema di interventi di recupero/ristrutturazione

degli edifici esistenti (compreso il “bonus arredi”), interventi di riqualificazione energetica e

interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche è però divenuto definitivo oltre che con la

pubblicazione della Legge di Stabilità soprattutto col Decreto Milleproroghe I contribuenti che

intendono beneficiare delle detrazioni (incrementate rispetto alla misura ordinaria) del 50% per il

recupero del patrimonio edilizio ovvero del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli

edifici o per l’adozione di misure antisismiche avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2014 per

sostenere le spese.

Si ricorda che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili

residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro,

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari

quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità

immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo

soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

La proroga della detrazione Irpef del 50% e il “bonus arredi”

La detrazione Irpef del 50% nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare

residenziale (e relative pertinenze) è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31

dicembre 2014.

A decorrere dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014 è stata introdotta una nuova

disposizione di legge che ha previsto che anche per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi

elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo

già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di € 10.000 (aggiuntivo rispetto al

limite di € 96.000 per l’intervento di recupero) è fruibile una detrazione Irpef del 50% del costo

sostenuto.

Possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione aggiuntiva sull’acquisto

di arredi, mobili ed elettrodomestici sia l’effettuazione di interventi edilizi su singole unità

immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art.1117 c.c., purché

in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole

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unità immobiliari e delle parti comuni (a esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala

adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).

La Legge di Stabilità aveva introdotto una limitazione all’importo delle spese agevolabili: veniva

previsto che le spese per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici detraibili non

potessero essere superiori alle spese sostenute per l’intervento di recupero edilizio che dava

diritto alla ulteriore detrazione del “bonus arredi”. Il Decreto Milleproroghe ha soppresso tale

disposizione: pertanto, il contesto normativo rimane identico a quello in vigore fino al 31 dicembre

2013.

La proroga delle detrazioni Irpef/Ires del 65%

La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata

prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2014.

La detrazione del 65% interessa sia i soggetti privati sia i titolari di reddito di impresa, non essendo

previste esclusioni oggettive per quanto riguarda la tipologia di immobile (siano essi abitativi,

commerciali o industriali) oggetto di intervento.

E’ fruibile fino al maggiore termine del 30 giugno 2015 nel solo caso di interventi relativi a parti

comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile o che

interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione Irpef/Ires del 65% è prorogata anche per gli interventi finalizzati all’adozione di

misure antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano attivate a decorrere dal 4 agosto

2013, effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui

all’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, nel limite massimo di

spesa agevolabile pari a € 96.000. L’ambito oggettivo di applicazione di tale agevolazione riguarda

fabbricati adibiti ad abitazione principale della persona fisica ovvero fabbricati adibiti ad attività

produttive di beni e servizi, agricole, professionali, commerciali o non commerciali.

Ecobonus ancora in campo

Addentrandoci maggiormente nelle considerazioni sopra esposte possiamo ricordare che la

detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) per le spese relative a interventi di

riqualificazione energetica vengono stabilite nella misura del:

• 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl 63/2013) fino al 31

dicembre 2014

• 50%, per quelle sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di

detrazione, diverso a seconda dell’intervento:

• riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima: 100mila

euro)

• miglioramento termico dell’edificio, come finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti,

eccetera (detrazione massima: 60mila euro)

• installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda (detrazione massima: 60mila

euro)

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• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima: 30mila euro).

Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici

condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del

65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva

annualità, dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Per quanto riguarda la disciplina generale dell’agevolazione, è utile ricordare che:

• la detrazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge

nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri

incentivi riconosciuti dalla Comunità europea

• non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori all’Agenzia

delle Entrate

• i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risulti la causale

del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o

il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (sull’importo, le

banche e Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto

del 4%)

• per determinati interventi (sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione invernale,

installazione di pannelli solari), non è richiesta la presentazione della certificazione

energetica.

Più tempo per ristrutturare e arredare gli immobili

Prorogata anche la detrazione maggiorata per gli interventi di ristrutturazione e quella per

l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di lavori.

In particolare, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto a una detrazione

dall’Irpef lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità

immobiliare, nella misura del:

• 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014

• 40%, per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Il “bonus” per le ristrutturazioni edilizie è quello più “datato”. Istituito dalla Finanziaria del 1998,

ha subito, nel corso del tempo, diverse modifiche e proroghe fino a essere stabilizzata dal Dl

201/2011 con l’introduzione nel Tuir del nuovo articolo 16-bis, che prevede, a regime, la

detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute, per un importo non superiore a

48mila euro per ogni unità immobiliare.

Questi i lavori che danno accesso al “bonus ristrutturazioni”:

• manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su tutte le parti

comuni degli stabili residenziali

• manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia sulle singole unità

immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze

• ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi, quando

sia stato dichiarato lo stato di emergenza

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• realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

• eliminazione delle barriere architettoniche

• adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi

• esecuzione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento

acustico

• conseguimento di risparmi energetici

• adozione di misure antisismiche

• bonifica dall’amianto o realizzazione di opere destinate ad evitare incidenti domestici.

Tra le regole di ordine generale, è bene ricordare che:

• rientrano nelle spese agevolabili quelle di progettazione e per prestazioni professionali

connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici

• non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di

Pescara

• le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale “parlante”

• è stato abolito l’obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera

impiegata

• se l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è ceduto prima che sia trascorso l’intero

periodo di godimento della detrazione, il diritto si trasferisce all’acquirente a meno che le

parti non si accordino per mantenere il beneficio in capo al venditore

• l’importo detraibile deve obbligatoriamente essere ripartito in dieci quote annuali.

Proroga della detrazione maggiorata anche per gli interventi relativi all’adozione di misure

antisismiche riguardanti stabili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità individuate

dall’Opcm n. 3274 del 2003, con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013. Deve

trattarsi di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tali spese sono

detraibili, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare,

nella misura del:

• 65%, se sostenute fino al 31 dicembre 2014

• 50%, se sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Infine, coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione con spese sostenute dal 26

giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi, con diritto alla detrazione del 50%) possono usufruire di

un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto, effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre

2014, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso

di forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di

10mila euro per unità immobiliare ("bonus arredi").

Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie,

tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Si

considerano invece grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici,

asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni

a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,

apparecchi per il condizionamento. Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 18

anche quelle di trasporto e montaggio. Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale,

può avvenire anche con carta di credito o di debito.

Tabella riepilogativa

Intervento Agevolazione Scadenza Note

Ristrutturazion

e edilizia

Detrazione Irpef del 50% in 10

rate annuali di pari importo

con soglia massima di spesa di

€ 96.000

31 dicembre

2014

Dal 1° gennaio 2015 la

misura della detrazione

diverrà del 40%

Bonus arredi

Detrazione Irpef del 50% in 10

rate annuali di pari importo

con soglia massima di spesa di

€ 10.000

31 dicembre

2014

Fruibile solo se già

effettuati interventi di

recupero del patrimonio

edilizio in data successiva

al 25 giugno 2012

Riqualificazione

energetica

Detrazione Irpef/Ires del 65%

in 10 rate annuali di pari

importo

31 dicembre

2014

(per i condomìni

fino al 30 giugno

2015)

Dal 1° gennaio 2015 la

misura della detrazione

diverrà del 50% (per i

condomìni dal 1° luglio

2015)

Adozione

misure

antisismiche

Detrazione Irpef/Ires del 65%

in 10 rate annuali di pari

importo

31 dicembre

2014

Dal 1° gennaio 2015 la

misura della detrazione

diverrà del 50%

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 19

ENNESIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI

E PARTECIPAZIONI

Premessa

La cosiddetta Legge di Stabilità 2014 – L. n.147 del 27 dicembre 2013 – all’art.1, co.156 prevede la

riapertura, per l’undicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione

agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per

operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui

all’art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa

commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei

provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli

5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di

riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’art.7 del D.L.

n.70/11 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti

rivalutazioni.

Le caratteristiche del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a

utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo

risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le

plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella

ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe

operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di

cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo

percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a

tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 4% sul

valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare

un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzera

la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo

fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data

del 1° gennaio 2014, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30

giugno 2014, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso Redazione perizia

01.01.2014 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016

Versamento imposta Versamento Versamento

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(1° rata) 2° rata 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla

perizia alla data del 1° gennaio 2014, e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:

• 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;

• 4% per le partecipazioni qualificate;

• 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno

2014, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della

stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2014.

Per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione,

poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e

quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto. Va, tuttavia, segnalato come un

recente indirizzo giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione

della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per

le partecipazioni.

Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo

cui il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro,

ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n.111/10) ha ritenuto possibile effettuare

una nuova perizia al ribasso, sostitutiva della precedente.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di

riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua

redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in

cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni

In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l’art.7 D.L. n.70/11, il Legislatore ha

introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma

regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni.

Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è

frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di

rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita,

il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

In proposito, l’Amministrazione finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda

rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata

in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente

sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 21

andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a

rimborso.

Si ricordi che l’art.7 del D.L. n.70/11 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di

imputare alla seconda rivalutazione l’imposta già versata per attuare quella precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato art.7, assente peraltro anche nella disciplina recata

dalla precedente legge di rivalutazione (Legge di Stabilità 2013), si ritiene che tale norma – in quanto a

regime – sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale

sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.

Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:

Prima rivalutazione � valore €50.000 – imposta dovuta 4% = €2.000

Seconda rivalutazione � valore €80.000 – imposta dovuta 4% = €3.200

Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di € 2.000 alla seconda rivalutazione, così

corrispondendo a conguaglio solamente € 1.200.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta

inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell’eccedenza.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 22

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

Premessa

Viene concessa alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a Ires la possibilità di

effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con

aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per

l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, invece, è prevista un’imposta sostitutiva del 10

per cento.

Per quanto riguarda le modalità di versamento delle imposte sostitutive, è previsto che lo stesso

avvenga in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con possibilità di

compensazione:

• la prima rata va pagata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per il

periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita

• le successive rate vanno assolte entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai

periodi d’imposta successivi.

Rivalutazioni beni di impresa (commi 140-147) La Legge di Stabilità per il 2014 ripropone la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni

detenuti in regime di impresa; letteralmente la norma si riferisce solo alle società di capitali ed enti

commerciali che non applicano i principi contabili internazionali, ma vi è ragione di ritenere (salva

conferma di cui vi daremo prontamente conto) che la possibilità sia estendibile anche alle società

di persone ed alle ditte individuali, a prescindere dal regime contabile adottato.

La rivalutazione, a prescindere dalla riflessioni di natura meramente fiscale, ove fosse ammissibile

per tutti i soggetti ed ove fosse ritenuta applicabile anche solo alla dimensione civile, potrebbe

portare i seguenti benefici:

• miglioramento del rating bancario del soggetto, con applicazione di costi bancari più

favorevoli;

• incremento della possibilità di ottenere nuovi finanziamenti, se il soggetto presente un flusso

di liquidità adeguato;

• miglioramento degli indici di bilancio;

• possibilità di assorbire eventuali prelevamenti in eccesso dei soci nelle società di persone.

Rivalutazione civilistica e fiscale

L’incremento del valore dei beni relativi all’impresa determina un evidente impatto positivo sui

bilanci, anche ai fini di migliorare il rating con gli istituti di credito; infatti, la stessa si realizza con

l’iscrizione di un saldo attivo da rivalutazione tra le riserve del patrimonio netto.

La considerazione di cui sopra sarà tanto più utile ove venisse confermato, come appare sensato

credere, che la rivalutazione possa avere valenza anche solo civilistica e non solo fiscale.

La differenza di fondo sta nel fatto che, nel primo caso, l’operazione è completamente gratuita

(una semplice scrittura in partita doppia), mentre, nel secondo caso, comporta il pagamento di

una imposta sostitutiva.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 23

La rivalutazione anche fiscale, però, darà la possibilità di vedersi riconosciuto il maggior valore (ai

fini degli ammortamenti, delle spese di manutenzione, ecc.) a decorrere dal 2016; per poter

ridurre o azzerare la plusvalenza in caso di cessione, invece, bisognerà attendere il 2017.

Quando si fa la rivalutazione

La rivalutazione potrà essere effettuata nel bilancio al 31.12.13 (per i beni ivi presenti), a

condizione che gli stessi beni fossero già iscritti nel bilancio al 31.12.12.

Per i beni riscattati da leasing nel corso del 2013 la rivalutazione non è quindi possibile; la stessa,

invece, è ammessa per quelli riscattati nel 2012, se ancora presenti nel bilancio 2013.

Il presupposto della rivalutazione

Condizione essenziale per poter operare la rivalutazione è che il bene abbia un valore corrente

superiore a quello risultante dalle scritture contabili; non è richiesta una perizia ufficiale, anche se

la medesima è fortemente consigliata, specialmente per le società di capitali munite di organo di

controllo.

Rivalutazione per categorie omogenee

Chi decide di rivalutare deve farlo per tutti i beni che appartengono alla medesima categoria

omogenea, ovviamente a condizione che il valore contabile non sia già allineato con quello corrente,

per ciascuno di essi.

Le categorie omogenee vanno individuate con criteri differenti a seconda della tipologia di bene da

rivalutare:

Tipologia di bene Categorie omogenee

Beni materiali mobili, non

registrati

Rappresentano categoria omogenea i beni acquisiti nel

medesimo anno ed assoggettati alla stessa percentuale di

ammortamento

Beni materiali mobili, registrati Sono suddivisi in 3 categorie omogenee:

1) veicoli

2) aeromobili

3) navi

Va rammentato che è possibile escludere dalla rivalutazione

i veicoli a deducibilità limitata, di cui all’ar.164 Tuir

Beni immobili Sono suddivisi in 5 categorie omogenee:

4) aree edificabili

5) aree non edificabili

6) immobili strumentali per natura

7) immobili strumentali per destinazione

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8) immobili patrimonio

Beni immateriali Non hanno una categoria omogenea.

Trattasi di diritti di concessione, marchi e brevetti

Partecipazioni La categoria omogenea è da ricercare in ragione della

società emittente

È molto importante osservare l’obbligo di estendere la rivalutazione a tutti i beni (rivalutabili)

appartenenti alla stessa categoria omogenea (ove esistente); in difetto, infatti, si rischia di dover

corrispondere la imposta sostitutiva anche su quelli non considerati, pur senza ottenere l’effetto

benefico ai fini fiscali.

Criteri, metodi e limiti di rivalutazione

Per operare correttamente la rivalutazione, è importante richiamare due concetti che, talvolta, si

rischia di confondere:

• criterio di rivalutazione: rappresenta il limite non superabile oltre il quale non può spingersi la

rivalutazione. Il criterio deve essere uguale per le rivalutazioni dei beni appartenenti alla

medesima categoria omogenea. In particolare, esistono due criteri differenti:

- criterio del valore corrente, con un occhio rivolto al mercato;

- criterio del valore interno, o valore d’uso, con un occhio rivolto alla utilità che il bene può

dare, in quanto inserito nell’economia dell’impresa che lo possiede.

• metodo di rivalutazione: rappresenta la tecnica contabile di rettifica dei valori che si è scelto di

utilizzare. Usualmente, sono ammissibili le seguenti tre scelte:

- rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento. Con tale tecnica si mantiene

inalterata la durata del periodo di ammortamento;

- rivalutazione del solo costo storico. Si determina un allungamento del periodo di

ammortamento, ove venga mantenuta la stessa percentuale di ammortamento;

- decremento del fondo di ammortamento. È la tecnica preferita dai principi contabili, che

consente di dedurre nuovamente quote di ammortamento già stanziate negli anni

pregressi.

I concetti di cui sopra sono molto importanti, in quanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il bene

non può essere iscritto nell’attivo patrimoniale ad un valore superiore a quello di sostituzione,

senza considerare l’importo (in sottrazione) del fondo di ammortamento.

Si consideri il seguente esempio:

• situazione ante rivalutazione: costo 100, fondo ammortamento 60, netto contabile 40

• valore rivalutato: 300

• saldo attivo da rivalutazione: 300 (valore rivalutato) – 40 (netto contabile) = 260

• costo di sostituzione del bene: 330.

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Volendo iscrivere il maggior valore, incrementando unicamente il costo storico, si raggiungerebbe

un valore dell’attivo di 360 (100 + 260), rettificato da un fondo di ammortamento (inalterato) di

60.

Con tale tecnica, tuttavia, pur a fronte di un valore rivalutato compatibile (360 – 60 = 300), si viola

il divieto di iscrivere nell’attivo un valore superiore a quello di sostituzione (360 > 330).

Pertanto, si dovrà agire congiuntamente sia sul costo che sul fondo ammortamento come segue:

• saldo attivo rivalutazione: 260 (inalterato), di cui 230 iscritti nell’attivo e 30 come decremento del

fondo

• valore dell’attivo: 330 (100 + 230)

• fondo ammortamento: 30 (60 – 30)

• valore del bene rivalutato: 300 (330 di storico – 30 di fondo).

Il costo della rivalutazione fiscale

Chi intende dare rilevanza fiscale alla rivalutazione, dovrà pagare una imposta sostitutiva:

• del 16%, per i beni ammortizzabili (ad esempio, fabbricati, macchinari, ecc.);

• del 12%, per i beni non ammortizzabili (ad esempio, terreni).

Nell’esempio di cui sopra, la rivalutazione costerebbe il 16% del saldo attivo, quindi 41,60 (260 x

16%).

L’imposta sostitutiva non grava sul conto economico dell’impresa, in quanto viene imputata (in

diminuzione) del saldo attivo.

L’imposta può essere versata in una unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo,

scadenti alle medesime date fissate per il pagamento delle imposte, senza maggiorazione di

interessi.

Va poi ricordato che il saldo attivo da rivalutazione, ove si sia deciso di dare valenza fiscale alla

operazione, è una riserva in sospensione di imposta “moderata”.

Ciò significa che, in caso di attribuzione ai soci (e non per utilizzo a copertura perdite o

imputazione a capitale), la stessa riserva deve essere tassata in capo alla società.

Pertanto:

• per le società di capitali, si dovrà effettuare una variazione in aumento nella dichiarazione

dell’ente, ferma restando la tassazione come dividendo in capo ai soci (si ricorda, che in caso di

rivalutazione non opera il divieto di distribuzione di somme ai soci sino alla effettiva

realizzazione del maggior valore);

• per le società di persone, si dovrà effettuare una variazione in aumento nella dichiarazione

dell’ente, che automaticamente si traduce in un maggior reddito per trasparenza imputato ai

soci.

Per liberare il saldo attivo dalla sospensione di imposta, è consentito pagare una imposta

sostitutiva del 10% (aggiuntiva rispetto alle precedenti).

Pertanto, ipotizzando una società di capitali che interviene su un bene ammortizzabile, il costo

complessivo della rivalutazione (in ipotesi di liberazione della riserva) ammonterebbe al 26% del

saldo attivo (16% di sostitutiva + 10% di affrancamento), contro un valore “ordinario” di

imposizione del 31,40% (27,5% di Ires + 3,90% di Irap). La convenienza economica pura, dunque,

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dipende dalla velocità di recupero del costo tramite gli ammortamenti e dalla eventuale previsione

di vendita del bene (a valori maggiori rispetto a quelli residui contabili), sia pure a decorrere dal

2017.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 27

MODIFICHE VARIE ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Premessa

Ricco il pacchetto di misure di interesse per le imprese contenute nella legge n. 147/2013

(“Stabilità 2014”). Oltre alle deduzioni Irap per le nuove assunzioni (ne parliamo in un altro

intervento), si segnalano, tra le altre, la nuova opportunità di rivalutazione dei beni d’impresa e

delle partecipazioni, il “rafforzamento” dell’Aiuto alla crescita economica, la mutata deducibilità

dei beni in leasing, il ripristino dell’Iva agevolata per le cooperative sociali. Riepiloghiamo, a seguire, le novità che interessano la determinazione del reddito di impresa, così

come risultanti dalle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014.

Deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (commi 162 e 163)

Pur mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione

finanziaria, è adesso prevista la possibilità per l’impresa utilizzatrice (nonché per i lavoratori

autonomi) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, di operare la deduzione

per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in luogo dei due terzi

previsti dalla legislazione previgente). In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un

periodo non inferiore a dodici anni. Si modifica, quindi, per i contratti stipulati a partire dal 2014, il periodo minimo di deducibilità

fiscale dei canoni di leasing (come noto, invece, la durata civilistica del contratto può essere anche

inferiore). Le varie casistiche sono riepilogate nella tabella che segue:

Tipologia di bene Durata fiscale 2013 Durata fiscale 2014

Beni mobili 2/3 del periodo di

ammortamento

50% del periodo di

ammortamento

Beni immobili 18 anni 12 anni

Automezzi a deducibilità

limitata

Periodo di ammortamento

(normalmente 4 anni)

Periodo di ammortamento

(normalmente 4 anni)

Le medesime misure, sempre dal 2014, sono state estese anche ai lavoratori autonomi; per tali

soggetti, non è chiarito se torna ad avere rilevanza il costo degli immobili strumentali, come si

ritiene da parte nostra.

Aiuto alla crescita economica (commi 137 e 138)

È stata innovata la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) che, allo scopo di favorire il

finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio, consente alle imprese di

dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo

capitale proprio (articolo 1 del Dl n. 201/2011).

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 28

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dall’applicazione di un’aliquota

percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

L’aliquota, originariamente fissata solo per i primi tre periodi di imposta, viene adesso determinata

ex lege per i primi sei. La misura della stessa sarà stabilita con un decreto ministeriale dal settimo

periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione. In sostanza:

• per il primo triennio di applicazione, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento

nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3%

• per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’aliquota viene stabilita al 4%

• per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, l’aliquota sarà del 4,5%

• per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota sarà del 4,75%

• dal settimo periodo di imposta, ossia dal 2017, l’aliquota sarà determinata con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo

conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre

punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In sede di calcolo degli acconti dovuti per il 2014 e 2015, tuttavia, l’imposta teorica dovrà essere

calcolata come se l’Ace fosse applicabile con l’aliquota dell’anno precedente; quindi, per gli

acconti 2014 si fingerà un’Ace del 3% e per gli acconti 2015 si fingerà un’Ace del 4%.

Deduzione Imu dal reddito di impresa (dal 2013)

Si prevede la deducibilità ai fini delle imposte dirette (e non dell’Irap) dell’Imu relativa ai fabbricati

strumentali (pertanto, ne sono esclusi gli immobili patrimonio, come le abitazioni), nelle seguenti

misure:

• 30% dell’Imu versata, per il solo anno 2013;

• 20% dell’Imu versata, a decorrere dal 2014.

Affrancamento maggiori valori contabili e rivalutazione delle partecipazioni di controllo (commi

150-152)

Disposta l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori

valori contabili emersi in seguito a operazioni straordinarie (articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del

Dl 185/2008).

Le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (ovvero fusione, scissione e conferimenti

d’azienda) hanno la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori risultanti, limitatamente alle

voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali, pagando

un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori

che decorre dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale è versata l’imposta

sostitutiva.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di

scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale

l’operazione è effettuata. Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2012, il versamento va effettuato entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui

redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 29

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative.

La legge di Stabilità 2014, come detto, porta a regime il meccanismo di riallineamento dei valori

civili e fiscali di partecipazioni di controllo iscritte nei bilanci individuali a seguito di operazioni

straordinarie neutrali, purché tali maggior valori siano riferibili a marchi, avviamento ed altre beni

immateriali presenti nell’attivo patrimoniale del bilancio consolidato. Il rimando, è infatti ai commi

10-bis e 10-ter, dell’art. 15, del D.L. n. 185/2008. Se tale impostazione dovesse essere confermata

in sede di trattazione assembleare, sarebbe quindi consentito affrancare i plusvalori civilistici

incorporati nelle partecipazioni di controllo, già per le operazioni effettuate nell’esercizio

d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il presupposto per la fruizione del beneficio è tracciato dall’art. 15, del D.L. n. 185/2008 che fa

riferimento ad operazioni straordinarie quali conferimenti, scissioni, fusioni, cessioni di aziende e

scambi di partecipazioni. Tuttavia, l’accesso al beneficio è riconosciuto anche ai titolari di

partecipazioni acquisite nell’ambito di operazioni di cessioni di azienda ovvero di partecipazioni.

Il riconoscimento fiscale dei maggior valori emersi per effetto di tali operazioni e incorporati nella

partecipazione iscritta nel bilancio individuale dell’ente controllante, è subordinato al versamento

di un’imposta sostitutiva del 16% sui plusvalori riferiti a marchi, avviamento o asset immateriali

diversi. L’imposta deve essere corrisposta entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui

redditi dovute per l’esercizio nel quale l’operazione ha avuto luogo. Per affrancare i saldi attivi

riguardanti operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, il disegno di

legge stabilisce che il versamento dell’imposta debba avvenire entro la data fissata per il

versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2013.

Il riconoscimento fiscale dei valori affrancati decorre dal secondo esercizio d’imposta successivo a

quello del pagamento dell’imposta. Pertanto, per le operazioni attuate nel 2012 e nel 2013, il

primo esercizio utile per la fruizione dei benefici fiscali prodotti dal riallineamento, sarebbe il 2016.

Quanto alle modalità di fruizione di detti benefici, il provvedimento 22 novembre 2011, aveva

specificato un criterio utile alla quantificazione dal valore oggetto di affrancamento. Il plusvalore

cui attribuire riconoscimento fiscale è da determinare prendendo a riferimento i maggiori valori

civilistici di iscrizione della partecipazione nell’attivo patrimoniale della società controllante, nei

limiti in cui siano riferibili ai valori netti contabili dell’avviamento, dei marchi o delle altre

immobilizzazioni immateriali presenti nel bilancio della partecipata. Il differenziale positivo

affrancato è poi oggetto di ammortamento extracontabile in dieci quote annuali.

Il testo di legge, in virtù nel suo carattere permanente nell’ordinamento, introduce dei limiti di

“cumulo” di detta opzione con altri meccanismi di rivalutazione già definitivamente ammessi dalle

disposizioni fiscali. Il comma 17, dell’art. 6, del disegno di legge, infatti, dispone che il

riallineamento della partecipazione non possa operare nel caso di fruizione:

• della rivalutazione di cui all’art. 176, comma 2-ter del Tuir, riguardante i conferimenti,

richiamata dall’art. 172, comma 10-bis, per le fusioni e dall’art. 173, comma 15-bis, per le le

scissioni;

• della disposizioni contenuta all’art. 15, comma 10, del D.l. n. 185/2008.

Le disposizioni richiamate attengono a regimi di rivalutazione dei beni di primo grado, ovvero degli

elementi attivi cui sono imputabili i maggiori valori civilistici. E’ di tutta evidenza che tale divieto

scaturisce dalla necessità di evitare che a fronte di un’unica operazione straordinaria a cui faccia

seguito la rivalutazione della partecipazione di controllo da parte dell’avente causa e l’emersione,

dietro pagamento di imposta sostitutiva, dei plusvalori riferiti agli attivi patrimoniali, si generi una

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 30

duplicazione del beneficio in capo ad un medesimo soggetto. Tale condizione si paleserebbe nei

casi di successiva fusione dei soggetti economici che abbiano preso parte all’operazione originaria.

Ulteriore peculiarità di detta disciplina rispetto alle formulazioni precedenti è la previsione di un

sistema di recapture, ovvero di revoca dei benefici della rivalutazione per atti realizzativi che

abbiano avuto ad oggetto le medesime partecipazioni e/o le attività affrancate anteriormente al

quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’avvenuto pagamento dell’imposta sostitutiva.

Come esplicitato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di Stabilità, l’assenza di una tale

previsione sarebbe incompatibile con una disciplina “a regime”, che invece poteva giustificarsi in

una norma di natura temporanea.

Le modalità attuative di applicazione delle disposizioni in commento, sono rimandate ad apposito

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per apprezzare a pieno il beneficio che i contribuenti potrebbero trarre da tale previsione, è

comunque necessario operare un coordinamento con la disciplina relativa alla trasformazione

delle imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d’imposta. L’art. 2, del D.l. n. 225/2010 ha

infatti previsto la possibilità di trasformare in crediti di imposta, le imposte anticipate riferite al

valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in

via differita, sempre che il bilancio riporti una perdita civilistica ovvero nei casi di perdita fiscale,

per la parte di questa che derivi dai componenti negativi di reddito a deducibilità differita. Tale

previsione, renderebbe immediatamente fruibili i benefici fiscali futuri conseguibili per effetto

dell’ammortamento dei plusvalori affrancati.

Deducibilità fiscale ai fini Irap e Ires delle rettifiche/perdite su crediti (commi 158-161) È prevista la possibilità di dedurre fiscalmente, senza provare la sussistenza degli elementi certi e

precisi, la perdita derivante dallo stralcio dei crediti dal bilancio, purché operata seguendo le

indicazioni dei principi contabili.

In particolare, dovrebbe trattarsi delle ipotesi di:

• cessione dei crediti a terzi;

• riconoscimento giudiziale di un minor credito rispetto al nominale;

• transazione con il credito.

Era, invece, già riconosciuta la deduzione fiscale della perdita derivante dalla prescrizione civilistica

del credito. Le novità si applicano già dal periodo di imposta 2013.

Innovata la disciplina del regime Irap e Ires delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti. In

particolare modo, i cambiamenti riguardano il regime applicabile a enti creditizi, finanziari e

assicurativi. Ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, a decorrere dal

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, sarà consentito includere nella base imponibile

Irap le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono

contabilizzate e nei quattro successivi.

Mutata anche la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui

crediti iscritti in bilancio.

In materia di Irap, sono adesso incluse nel calcolo dell’imponibile le rettifiche e le riprese di valore

(ovvero il ripristino di valore degli elementi dell’attivo svalutati in precedenti esercizi) nette per

deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti

in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 31

costanti nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.

Criteri analoghi sono individuati per la determinazione del valore della produzione netta delle

imprese di assicurazione. Vengono incluse nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di

valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei

confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Anche in tal caso, è previsto che questi

componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono

contabilizzate e nei quattro successivi.

Modificata, inoltre, la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite)

sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi,

finanziari e assicurativi.

Cambiamenti anche alla disciplina del regime delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze

passive e perdite in materia di Ires. È stato, infatti, modificato il regime di deducibilità delle

rettifiche di valore sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari. Pertanto,

per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in

bilancio a tale titolo sono deducibili senza il limite, previsto in precedenza, dello 0,30% del valore

dei crediti risultanti in bilancio, bensì in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei

quattro successivi. Fanno eccezione le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo

oneroso, che sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Le

svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti

risultanti in bilancio.

Regime Iva agevolato per le cooperative sociali (comma 172)

Il provvedimento ripristina l’aliquota Iva ridotta del 4% - anziché del 10% - per le prestazioni socio-

sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in

favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, di handicappati psicofisici, di

minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e

loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale

(numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). Contestualmente, però, ne

limita la portata. A tal riguardo, infatti, ha stabilito che, in vista della riforma dei regimi Iva

agevolati dell’Unione europea previsti dalla direttiva n. 112/2006/Ue, il numero 41-bis non si

applica alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge n. 381/1991 sulle

cooperative sociali.

Soppressione di crediti di imposta e agevolazioni fiscali (comma 583)

Eliminati alcuni crediti di imposta e agevolazioni fiscali. In particolare, non è più possibile, per le

imprese residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che intraprendono in Italia nuove

attività economiche, applicare, per un periodo di tre anni, in alternativa alla normativa tributaria

italiana, quella vigente in uno degli Stati membri della Ue (articolo 41 del Dl 78/2010). Soppresse,

inoltre, le disposizioni fiscali (restano confermate le agevolazioni amministrative e finanziarie)

relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese e alle catene di fornitura che consentivano, tra

l’altro, di concordare in via preventiva con l’Agenzia delle Entrate, per almeno un triennio, le

imposte dirette (articolo 1, comma 368, lettera a, legge n. 266/2005, e articolo 3, commi da 1 a 4,

Dl n. 5/2009). Dal 2014 scompare anche il credito d’imposta a favore delle piccole e medie

imprese per le assunzioni a tempo pieno e i contratti per attività di ricerca, commissionata a

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università o enti analoghi (articolo 5 della legge n. 449/1997). Infine, non sarà più possibile

escludere dall’imponibile ai fini delle imposte sui redditi le plusvalenze reinvestite in aziende

costituite da non più di tre anni (articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del Tuir).

Imposta di registro proporzionale per i contratti di leasing di immobili strumentali – Esenzione

IPT per il riscatto dei veicoli in leasing (commi 164-166) Introdotta l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), a decorrere dall’1 gennaio

2014, per il riscatto dei veicoli in leasing. A copertura, è prevista l’applicazione dell’imposta di

registro in misura proporzionale (pari al 4%) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti

di leasing di immobili strumentali. In deroga al principio di alternatività Iva/registro, è inoltre

prevista l’applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4%) sulle

cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.

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LA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI DI IMPOSTA

Non si arresta la proliferazione di restrizioni e cautele formali richieste per portare in

compensazione i crediti d’imposta. La legge di Stabilità 2014, già a partire dal 2013 (da intendersi

come crediti formatisi in tale periodo), subordina all’obbligo di apposizione del visto di conformità

sulle dichiarazioni fiscali, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta di importo

superiore a euro 15.000.

Con l’esplicito fine di evitare un uso improprio, in frode allo Stato, dell’istituto della

compensazione orizzontale, di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è stata già di recente

introdotta una restrizione all’utilizzo dei crediti IVA. L’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, ha infatti

reso obbligatorio l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dei soggetti che

intendono avvalersi della compensazione in misura superiore a euro 15.000.

Sotto tiro, quindi, le così dette compensazioni orizzontali, quelle cioè che determinano l’utilizzo di

crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche, per il pagamento

di tributi e contributi dovuti anche a enti impositori differenti. Rimane esclusa da detta

limitazione, invece, la compensazione verticale, o interna, che consente al contribuente di

recuperare i crediti maturati e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta.

La previsione contenuta nella finanziaria 2014 replica, in buona sostanza, i contenuti delle misure

già varate nel comparto dell’imposta sul valore aggiunto, estendendone l’ambito oggettivo di

applicazione ai saldi attivi delle imposte sui redditi e delle addizionali, delle ritenute d’acconto,

delle imposte sostitutive dell’imposta sul reddito e dell’IRAP, se di importo superiore ad 15.000

euro annui.

Legittimati al rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 241

del 1997, sono i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, i soggetti con

apposita laurea iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli delle Camere di Commercio, i

centri di assistenza fiscale. In alternativa all’apposizione del visto, è ammessa la sottoscrizione

della dichiarazione da parte dei soggetti chiamati ad esercitare il controllo contabile di cui all’art.

2409-bis del codice civile, i quali rimangono obbligati ad attestare l’esecuzione dei medesimi

controlli richiesti al fine del rilascio del visto di conformità.

L’infedele attestazione di avvenuta effettuazione delle verifiche propedeutiche all’apposizione del

visto di conformità, è colpita dalla sanzione amministrativa di cui all’art. 39, del D. Lgs. 9 luglio

1997, n. 241, con un minimo di 258 euro e un massimo di 2.582 euro.

Sembra potersi ragionevolmente ritenere estendibile al caso di specie, il chiarimento fornito

dall’amministrazione finanziaria nella circolare 15 gennaio 2010 n. 1/E, in relazione al regime

sanzionatorio applicabile all’utilizzo del credito IVA in misura superiore alla soglia consentita, nei

casi in cui dalla dichiarazione non risulti il visto di conformità. In tale occasione era stato, in

particolare, chiarito che la fattispecie è punita con la misura stabilita dall’art. 13, del D.Lgs. n. 471

del 1997, relativa ai casi di omesso versamento, pari il 30% del credito indebitamente utilizzato.

Il testo di legge in esame nulla dispone, invece, in merito al momento a decorrere dal quale è

ammesso l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta. Si rammenta che nel vigente sistema

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 34

IVA, invece, è posto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per l’utilizzo dei

crediti in misura superiore a 5.000 euro. Qualora l’attuale assetto della norma non dovesse essere

stravolto lungo il suo iter parlamentare, la presentazione dei dichiarativi non costituirebbe atto

propedeutico ostativo alla compensazione dei saldi a credito, il cui diritto di utilizzo sorgerebbe dal

giorno successivo a quello in cui tali crediti si sono formati.

Nell’attesa di verificare l’evoluzione della materia, agli operatori non resta che constatare, con

rammarico, che il Legislatore è stato ben lungi da attuare il promesso ampliamento del tetto

massimo di compensazione ma, al contrario, ne limita di fatto gli utilizzi. Da un lato, ovviamente, è

giusto limitare i fenomeni di abuso ma, dall’altro, appare davvero mortificante la continua

introduzione di adempimenti che si traducono in costi aggiuntivi per i contribuenti. Anche questo

intervento, insomma, sembra porsi in netto contrasto con le tanto sbandierate ambizioni di

semplificazione e snellimento degli adempimenti.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 35

NOVITA’ IRAP : DEDUZIONI PER NEOASSUNTI

Premessa

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.14 viene introdotta (a regime) una nuova deduzione dal

valore della produzione, pari ad € 15.000 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo

indeterminato, in aggiunta rispetto alla media dei dipendenti in forza nel periodo precedente.

L’abbattimento spetta per il periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due

successivi; la stessa decade se viene diminuito il numero medio dei dipendenti occupati nelle

successive annualità. La nuova deduzione, che spetta nel limite massimo del costo del lavoro, si

cumula con la deduzione per cuneo fiscale e con quella dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 127 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”) rimodula le detrazioni

Irpef per i redditi di lavoro dipendente: il risultato è un cuneo fiscale più leggero e più soldi in

busta paga. Il comma 132, invece, interviene in materia di Irap, prevedendo una deduzione, fino a

15mila euro, del costo di ogni nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato, che determina

incremento del numero dei lavoratori impiegati.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Aumentano le detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti (pensionati esclusi) e alcuni assimilati,

attraverso la riformulazione dell’articolo 13 del Tuir. Nel dettaglio:

• passa da 1.840 a 1.880 euro la detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno,

spettante a chi ha reddito complessivo non superiore a 8mila euro. Confermati a 690 euro e a

1.380 euro gli importi minimi spettanti, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo

indeterminato e quelli a tempo determinato

• cambiano i termini dell’operazione per calcolare la detrazione effettivamente spettante alla

seconda fascia, ossia ai redditi superiori a 8mila euro ma che non vanno oltre i 28mila euro (in

precedenza, il “blocco” reddituale di questo gruppo era fissato a 15mila euro). Lo sconto, secondo

i nuovi criteri, si ottiene aggiungendo a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo

corrispondente al rapporto tra 28mila, diminuito del reddito complessivo, e 20mila. In pratica, il

calcolo da effettuare è: 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000

• per redditi superiori a 28mila ma non a 55mila euro, la detrazione è pari a 978 euro, per la

parte corrispondente al rapporto tra 55mila, diminuito del reddito complessivo, e 27mila. Questa

la formula: 978 x (55.000 – reddito complessivo) / 27.000.

• abrogato, infine, il comma 2 dell’articolo 13 del Tuir che prevedeva un correttivo alla

detrazione per i redditi compresi tra i 23mila e i 28mila euro.

Oltre che i lavoratori dipendenti, la nuova misura delle detrazioni riguarda anche i titolari di alcuni

redditi assimilati, vale a dire: i compensi dei soci lavoratori delle cooperative; le indennità e i

compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in

relazione a tale qualità; le borse di studio e gli assegni di formazione professionale; i compensi

percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i contratti di lavoro “a

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 36

progetto”; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche erogate da forme di

previdenza complementare; i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Deduzioni Irap per nuove assunzioni

Con la “Stabilità 2014” entra a regime il bonus Irap a sostegno dell’occupazione. In sostanza,

vengono riproposte, questa volta in maniera definitiva, le deduzioni già in vigore dal 2005 al 2008

(seppur con limiti diversi), per sostenere l’assunzione di nuovo personale.

Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irap - diversi dalle pubbliche

amministrazioni - possono sottrarre dall’imponibile dell’imposta regionale fino a un massimo di

15mila euro per ogni nuovo dipendente a tempo indeterminato, nel limite dell’incremento

complessivo del costo del personale (le voci sono quelle indicate nell’articolo 2425 del codice

civile: stipendi, oneri sociali, quiescenza, eccetera). Il beneficio spetta a chi aumenta il numero di

lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di quelli, con

medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Ne possono fruire:

le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo; le società semplici e le

associazioni senza personalità giuridica; le società di capitali; gli enti commerciali; le società di

persone; i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo

non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime di esonero degli adempimenti IVA); gli enti

privati non commerciali, con riferimento ai lavoratori impiegati nell’eventuale attività commerciale

svolta; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

L’agevolazione è applicabile per un triennio, l’anno in cui è avvenuta l’assunzione e i due

successivi, a patto che il numero dei lavoratori dipendenti, nell’esercizio in cui si vuole fruire della

deduzione, continui a risultare superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel

periodo di riferimento; in caso contrario, si decade dal beneficio. Il diritto alla deduzione viene

meno anche se il rapporto di lavoro agevolato cessa, indipendentemente dalla volontà del datore

di lavoro. Inoltre, l’incremento della base occupazionale deve essere calcolato al netto delle

eventuali diminuzioni di personale avvenute in altre società controllate o collegate al soggetto che

chiede l’agevolazione.

Con finalità antielusive, è poi previsto che: per gli enti non commerciali, la base occupazionale da

prendere come riferimento è solo quella riferita ai lavoratori assunti specificamente per il settore

commerciale e non vanno considerati i dipendenti adibiti in modo promiscuo ad attività

commerciale e ad attività istituzionale; non vale neanche il “fittizio” aumento di personale

ottenuto attraverso il trasferimento dal settore istituzionale a quello commerciale; non sono

rilevanti gli incrementi dovuti all’assorbimento del personale di imprese già esistenti, con

esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; all’azienda che prende il

posto di un’altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, la deducibilità del

costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello

dell’impresa sostituita.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 37

PAGAMENTO CANONI DI AFFITTO DI UNITÀ ABITATIVE Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione di unità abitative, con esclusione di quelli

relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, potranno essere pagati solo con strumenti

tracciati. Pertanto, il contante dovrà essere sostituito da bonifici o assegni, a prescindere

dall’importo del canone (già in precedenza, infatti, canoni superiori a € 999,99 non potevano

essere pagati con il denaro). Eventuali problemi connessi alla mancanza di un conto corrente da

parte dell’inquilino non rappresentano una valida giustificazione per non ottemperare

all’inadempimento.

Conseguenze per eventuali violazioni

La norma impone il pagamento tracciato anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per

l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

La conseguenza più importante, però, è quella legata alla normativa antiriciclaggio; infatti,

trattandosi di violazione alle norme sulla restrizione all’uso del contante, si applica una sanzione

dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito in modo indebito.

Tipologie di contratti

Le nuove disposizioni interessano tutte le tipologie contrattuali relative ad alloggi abitativi, così

come le locazioni transitorie, anche per uso turistico (quelle, ad esempio, di durata inferiore a 30

giorni, per le quali può non essere registrato il contratto).

Si sottolinea il fatto che le sanzioni trovano applicazione anche in completa assenza di contratto

(locazione completamente non fiscalizzata), unitamente alle altre previste dalla normativa vigente.

Locazioni in regime di impresa

Ovviamente, le disposizioni interessano anche le locazioni relative ad alloggi abitativi detenuti in

regime di impresa; in tal caso, l’avvenuto incasso per contante, imporrebbe allo Studio, che

elabora la contabilità, la segnalazione di una violazione alle norme sull’antiriciclaggio.

Qualche considerazione pratica!

L’articolo 1, comma 50 della legge di Stabilità per il 2014 introduce una deroga alle regole “usuali”

in tema di utilizzo del denaro contante (consentito sino a 999,99 euro); si prevede, infatti, che i

pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di

edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e

modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della

asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da

parte del locatore e del conduttore.

Per apprezzare nel migliore dei modi l’intervento, appare opportuno ricordare che la disposizione

è stata inserita nell’art.12 del DL 201/2011 che, a sua volta, interveniva sulla normativa

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 38

antiriciclaggio del D. Lgs. 231/2007; ciò appare importante per superare le perplessità che

potrebbero insorgere da una prima lettura, dalla quale sembra non esistere alcuna sanzione

diretta per eventuali mancati adeguamenti dei comportamenti, se non la possibile perdita di

talune agevolazioni fiscali (peraltro non relative a tutti i contratti).

Si tratta di un intervento che avrebbe la finalità di contrastare l’evasione fiscale nel campo delle

locazioni immobiliari e che, a mio parere, si fonda sul seguente ragionamento: l’inquilino,

intimorito dalla sanzioni cui potrebbe andare incontro per un indebito utilizzo del contante, vorrà

effettuare i pagamenti con metodi tracciati, a decorre dal 2014. E, sempre nel presunto intento del

legislatore, vorrà adottare tale comportamento per l’intera quota del canone, quindi anche per

quella eventualmente non fiscalizzata (si crede, infatti, che la forma maggiormente diffusa di

evasione sia quella della indicazione in contratto di un canone inferiore al reale). In tal modo,

ipotizzando l’esistenza di una parte di canone in nero, dovrebbero generarsi due differenti

conseguenze in capo al proprietario: o si rischia, continuando a incassare in modo tracciato

somme non dichiarate (una sorta di piccolo suicidio fiscale!), oppure si adegua il canone.

Va detto, che le conseguenze sanzionatorie per eventuali violazioni non sono di poco conto:

infatti, la misura oscilla dal 1% al 40% dell’importo trasferito.

Compreso il senso generale dell’intervento, va riscontrato che, come spesso accade, non sempre

sono state considerate attentamente le ripercussioni pratiche. A esempio, vi è l’ipotesi dei soggetti

stranieri che si trovano in Italia. Tali soggetti potrebbero avere delle difficoltà ad effettuare

pagamenti tracciati (assegni, bonifici, carte di credito, ecc.), in quanto spesso non dispongono di

conti correnti. Non si tratta solo del caso dell’extracomunitario che lavora in Italia (a esempio

badante), ma anche del turista straniero che deve pagare la pigione per la casa delle vacanze. Su

tali ipotesi di “rapporti occasionali”, inoltre, si pone anche il problema del buon fine del mezzo di

pagamento; se, per ipotesi, un turista tedesco dovesse pagare l’affitto per l’occupazione

settimanale di una abitazione a mezzo di un assegno, che fare se il medesimo non dispone dei

fondi necessari per il pagamento? Certamente, il denaro contante aveva un “appeal”

completamente diverso.

A livello di gossip, poi, ci sarà anche il caso dell’affitto pagato per l’abitazione occupata dall’amica

o dall’amico; anche in tale ipotesi, l’elargizione bonaria per contante oggi non era targata, mentre

resterà traccia indelebile utilizzando mezzi di pagamento tracciati.

Si osservi, peraltro, che la norma si applica generalmente ai canoni di locazione di immobili

abitativi, a prescindere dall’esistenza del contratto, vuoi per il caso della mancanza legittima

(locazioni transitorie turistiche, non superiori a 30 giorni), vuoi per il caso della mancanza totale

del contratto.

Altri problemi di natura pratico – operativa si potrebbero creare nel caso dei coinquilini, ipotesi

frequente nelle locazioni a studenti; sino al 31.12.2013, grazie al contante, ciascuno apportava la

propria quota e si provvede al pagamento cumulativo. Dal 2014, sarà necessario individuare un

“capofila” che provvederà in modo tracciato per conto degli altri.

Le complicazioni non mancano, quindi non resta che sperare che si produca, davvero, lo sperato

effetto di recupero del gettito.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 39

NOVITÀ IRPEF PER LE PERSONE FISICHE

Premessa

Molte le novità in tema di Irpef contenute nella Legge di Stabilità; esse interesseranno le imposte

pagate dalle persone fisiche anche con effetti sul 2013. Ci riferiamo in particolare al taglio delle

detrazioni Irpef, alla variazione in aumento delle detrazioni Irpef per i dipendenti, alla proroga del

contributo di solidarietà su redditi più elevati, alle deduzione Irpef per i frontalieri e ai controlli sui

crediti derivanti da dichiarazioni 730. Vediamo in dettaglio le novità.

Taglio delle detrazioni Irpef

Si rinvia al prossimo 31 gennaio l’adozione di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle

detrazioni per oneri di cui all’art.15 Tuir. Verranno quindi modificate le detrazioni per oneri quali

gli interessi passivi, compensi a intermediari mobiliari, spese sanitarie, veterinarie, funebri, di

frequenza scolastica, premi assicurativi, spese per la manutenzione, protezione e restauro delle

cose vincolate, erogazioni liberali, contributi associativi, iscrizioni ad associazioni sportive, canoni

di locazione, spese per addetti all’assistenza personale.

Variazione in aumento delle detrazioni irpef per i dipendenti

Viene modificato l’art.13 Tuir con l’aumento della detrazione di imposta prevista per i redditi da

lavoro dipendente ed assimilati. L’aumento troverà applicazione dal 2014, di seguito una tabella

illustrerà sulla base del reddito il differente ammontare delle detrazioni applicabili:

Reddito Detrazione

2013 2014

10.000 1.696,60 1.789,80

15.000 1.338,00 1.564,30

20.000 1.170,80 1.338,80

25.000 1.023,50 1.113,30

30.000 836,30 905,60

35.000 669,00 724,40

40.000 501,80 543,30

45.000 334,50 362,20

50.000 167,30 181,10

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 40

55.000 0 0

Per redditi assimilati si devono intendere quelli di cui all’art.50 Tuir.

Proroga del contributo di solidarietà su redditi più elevati

È prorogato per il 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il

reddito complessivo di €300.000, introdotto dall’art.2, co.2 D.L. n.138/11.

Si introduce, inoltre un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti

pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo Inps (pari,

per il 2013 a € 495,43 euro mensili per 13 mensilità, ossia € 6440,59 annui).

Il contributo sarà pari a:

6% sull’eccedente l’importo annuo lordo superiore a 14 volte il trattamento Inps minimo e

fino all’importo lordo annuo di 20 volte il medesimo trattamento minimo;

12% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di 20 volte il trattamento Inps minimo e

fino all’importo lordo annuo di 30 volte il trattamento minimo;

18% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di 3 volte il trattamento minimo lnps

A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal

soggetto.

Deduzione Irpef per i frontalieri

Diviene a regime l’agevolazione Irpef per i lavoratori frontalieri. Dal 1° gennaio 2014 difatti sarà

considerato esente, senza una scadenza, il reddito da lavoro dipendente prestato, da soggetti

residenti, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi al territorio nazionale, in dipendenza di

rapporti di lavoro con carattere continuativo ed esclusivo, fino ad € 6.700,00. La parte eccedente

concorrerà a formare reddito imponibile. Si ricorda che ai fini delle disposizioni a favore del sociale

tali redditi concorrono alla determinazione dei limiti di fruizione e che i lavoratori frontalieri non

possono considerarsi fiscalmente a carico ex art.12 Tuir.

Analizziamo ora la particolare situazione dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. Con tale

Stato vige un apposito Accordo stipulato il 3 ottobre 1974 che disciplina la situazione dei

frontalieri e rappresenta una appendice della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata

fra Italia e Svizzera. In particolare, l’Accordo prevede la tassazione esclusiva nello Stato ove è

svolta l’attività da lavoro dipendente, con esclusione da imposizione nello Stato di residenza.

Anche in questo caso, peraltro la normativa convenzionale non detta una definizione precisa di

“frontaliere”, ma la stessa è ricavabile indirettamente. Con la Svizzera, infatti, si deve distinguere,

fra i frontalieri in senso stretto (oggetto del suddetto Accordo), che abitano e lavorano nelle

rispettive fasce di confine dei due Paesi e gli altri frontalieri, quelli c.d. “fuori zona”, che abitano al

di fuori della fascia di confine.

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Considerando il caso più frequente e dunque il versante italiano, rientrano nella prima categoria, e

sono tassati solo in Svizzera, i dipendenti che risiedono nei Comuni compresi nella fascia di

confine, nel raggio di 20 km, e lavorano nei limitrofi Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. A

tali Comuni la Confederazione Svizzera provvede poi a ristornare parte del gettito conseguente

alle tasse pagate solo in Svizzera, in virtù del suddetto accordo, dai frontalieri italiani. L’elenco di

tali Comuni, che individua quindi quelli rientranti nella fascia di confine, è stabilito con apposito

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ciò detto, resta inteso che, secondo l’Amministrazione finanziaria italiana, il frontaliere che può

godere dell’esenzione in esame è solo colui il quale si reca quotidianamente oltreconfine, non

assumendo dunque alcun rilievo il possesso da parte del lavoratore del c.d. “permesso G” che gli

consente il pernottamento in Svizzera durante la settimana e comporta l’obbligo di rientrare nel

Paese di origine almeno una volta alla settimana.

D’altro canto, considerato che questa categoria di frontalieri non deve dichiarare i redditi di lavoro

dipendente di fonte svizzera in Italia, particolare attenzione va riservata alla verifica circa la

effettiva sussistenza delle condizioni che legittimano il regime di vantaggio.

Ciò in quanto questi lavoratori potrebbero, quasi fisiologicamente, essere “intercettati” dal Fisco

italiano a seguito del confronto fra i dati risultanti in Anagrafe tributaria (tramite le comunicazioni

da “spesometro”, quelle degli intermediari sui dati e movimentazioni finanziarie, sulla base degli

atti registrati ecc.) e il reddito (non) dichiarato. Lo scostamento potrebbe rappresentare il preludio

a un vero e proprio accertamento (in particolare quello basato sul redditometro), se non

opportunamente giustificato.

Ricadono nella categoria residuale di frontalieri, invece, gli altri soggetti che abitano fuori dalla

fascia di confine (per esempio a Milano) e che quotidianamente oltrepassano la frontiera per

lavorare in zone di confine svizzere. Questi lavoratori (a cui non si applica il suddetto Accordo)

sono assoggettati a tassazione sia in Svizzera che in Italia, dove hanno diritto a fruire della

franchigia di 6.700 euro e scomputare il relativo credito di imposta, al fine di evitare una doppia

tassazione e sempre che le imposte pagate in Svizzera siano divenute “definitive”, in proporzione

al reddito oggetto di doppia imposizione sia in Svizzera che in Italia, secondo le regole previste

dall’articolo 165 Tuir.

E’ appena il caso di osservare, infine, che a tutti i frontalieri (indipendentemente dal Paese in cui

lavorano) non è applicabile la tassazione sulla base delle c.d. “retribuzioni convenzionali” di cui

all’articolo 51, comma 8-bis, Tuir. In base a tale norma i dipendenti che lavorano all’estero

continuativamente e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro per un periodo maggiore di

183 giorni nell’arco di dodici mesi, sono assoggettati a tassazione non sulla base della retribuzione

effettiva, ma su una retribuzione “convenzionale” (nella maggior parte dei casi più bassa di quella

effettiva). Si tratta cioè di importi fissati annualmente con decreto ministeriale, sulla base delle

retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali per i vari settori e in relazione alle diverse

qualifiche.

In definitiva, lo spartiacque fra il regime dei frontalieri e quello basato sulle retribuzioni

convenzionali è rappresentato dal rientro quotidiano in Italia da parte del lavoratore: se ricorre

tale requisito si applicherà il regime fiscale dei frontalieri, qualora invece il dipendente svolga

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 42

l’attività nel corso della settimana lavorativa all’estero, nel Paese limitrofo all’Italia, ivi

pernottando dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina ex articolo 51, comma 8-bis, Tuir.

Controlli sui crediti da 730

A partire dai 730 presentati nel 2014, quindi relativi ai redditi 2013, entro 6 mesi dalla scadenza

prevista per l’invio online o dalla data di presentazione, se successiva, l’Agenzia delle Entrate

effettuerà appositi controlli nel caso in cui dalla liquidazione dell’imposta deriverà un credito a

favore del contribuente di importo superiore a € 4.000,00. Il rimborso, inoltre, verrà disposto

direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non più al sostituto di imposta. Si modificherà quindi per

crediti di tale importo il termine di rimborso che dovrà immaginarsi individuato nella fine dell’anno

(circa sei mesi dopo la data di presentazione del 730 ovvero sei mesi dal 30 giugno). La ratio della

norma va individuata nella volontà del Legislatore di limitare i casi di rimborsi gonfiati da finti oneri

dedotti o da finte detrazioni.

La disposizione non è per niente chiara. Si parte dall’assunto che il fine della norma è quello di

contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito

dell’assistenza fiscale (compresa quella di fatto svolta dalla stessa Agenzia nel caso di lavoratori

che siano rimasti senza sostituto, a seguito delle disposizioni di cui all’art. 51-bis, D.L. n. 69/2013

conv. con modificazioni dalla L. n. 98/2013). Sotto il profilo procedurale viene assegnato

all’Agenzia il compito di effettuare, entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione

della dichiarazione, “controlli preventivi anche di natura documentale sulla spettanza delle

detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro,

anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni”.

Stante il dato letterale della norma, in primo luogo, farebbe scattare il controllo da parte

dell’Agenzia la presenza di rimborsi Irpef (e relative addizionali) complessivamente superiori a

4.000 euro (anche determinati da eccedenze di imposta riportate in avanti). In tal caso, sembra

che l’Agenzia delle entrate sia titolata a controllare solo la spettanza delle detrazioni per familiari a

carico e non gli altri eventuali oneri deducibili e/o detraibili riportati in dichiarazione dal

contribuente. Se così fosse, coloro che non hanno detrazioni per carichi familiari parrebbero

esclusi dai controlli preventivi in esame, anche in presenza di rimborsi molto cospicui. Il che pare

stridere con la stessa finalità dichiarata dalla norma, ossia quella di contrastare l’indebita

erogazione di rimborsi Irpef (a prescindere, sembrerebbe, dagli oneri che li hanno determinati)

E’ evidente la necessità che venga chiarita la portata della novità in esame. In ogni caso,

considerato che l’Agenzia delle entrate per effettuare i controlli ha a disposizione sei mesi dalla

scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (o, se presentata dopo, dal momento

della presentazione), e che successivamente il rimborso sarà erogato dalla stessa Agenzia

(augurandosi che i relativi capitoli di spesa siano sufficientemente capienti e non vi siano ulteriori

ritardi), quando l’ammontare del rimborso supererà i 4.000 euro e in presenza di carichi di famiglia

(se ci si attiene al dato letterale), il Modello 730 che consentiva una veloce monetizzazione del

credito, perde molto appeal. Con una penalizzazione ingiustificata soprattutto per quei

contribuenti (pensionati compresi) che fruiscono in modo del tutto legittimo delle detrazioni e

deduzioni di imposta.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 43

WEB TAX: ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA AL 1° LUGLIO 2014

Premessa

Con il termine “Web Tax” si fa riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per quanto

riguarda le nuove modalità di acquisizione di servizi di pubblicità e di link sponsorizzati sui siti web.

L’entrata in vigore di tali disposizioni era inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, ma il Decreto

“Milleproroghe” (D.L. n.150/13) ha previsto un semestre di tempo affinché gli operatori del settore

possano adeguarsi alla nuova previsione normativa.

Ad oggi, quindi, l’entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2014, seppure da più parti siano stati sollevati

dubbi in merito alla possibile violazione dell’art.16, co.2 della Direttiva europea n.2006/112/Ue.

La “Web Tax” consiste principalmente nell’introduzione nel testo normativo del Decreto Iva di un

nuovo articolo (il 17-bis) denominato “Acquisto di pubblicità on-line” che in due commi sancisce:

• che i soggetti passivi che vogliono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line

devono obbligatoriamente farlo da fornitori titolari di una partita Iva italiana;

• che gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei

motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano devono essere acquistati esclusivamente

attraverso editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altri operatori pubblicitari

titolari di partita Iva italiana. La disposizione è valida anche nel caso in cui l’operazione di

compravendita viene effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Nella Legge di Stabilità sono previste altre due disposizioni, idealmente riconducibili alla “Web tax”

ma aventi contenuto diverso ed immediatamente esecutive già a decorrere dal 1° gennaio 2014:

• ai fini della determinazione del reddito di impresa prodotto in Italia (c.d. transfer pricing) dalle

società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on line e dei servizi a esse ausiliari,

devono essere utilizzati criteri di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo

svolgimento della propria attività. Tale divieto non opera nel caso in cui dette società ottengano

dall’Amministrazione finanziaria l’autorizzazione attraverso la procedura di ruling internazionale;

• l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino anche i dati identificativi

del beneficiario (ovvero con altri strumenti di pagamento tracciabili idonei a veicolare la partita Iva

del beneficiario).

Nuovo adempimento telematico

Le banche e gli altri intermediari finanziari saranno tenuti a inviare telematicamente all’Agenzia

delle Entrate le informazioni relative alle singole operazioni realizzate: in tal modo verranno

monitorate tutte le transazioni effettuate nei confronti di fornitori di servizi di pubblicità ed

ausiliari e l’Amministrazione finanziaria sarà nelle condizioni di attivare controlli mirati.

A tal fine, verrà emanato un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà

modalità e tempistica della comunicazione da parte degli operatori finanziari.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 44

RIPRISTINATA DAL 2014 PER LE SOCIETÀ AGRICOLE L’OPZIONE PER LA TASSAZIONE

SU BASE CATASTALE

La Legge di Stabilità per il 2014 reintroduce la possibilità per le società agricole di cui al D.Lgs.

n.99/04, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, di optare per la determinazione

del reddito su base catastale ai sensi dell’art.32 Tuir anziché in base al bilancio, ferma restando la

natura di reddito di impresa dei redditi prodotti.

L’articolo 32 Tuir prevede difatti che:

“Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al

capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno,

nell'esercizio di attività agricole su di esso”.

Il regime opzionale, introdotto con la Finanziaria 2007, era stato abrogato con la Legge di stabilità

per il 2013. In merito all’abrogazione, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.12/E/13 aveva

chiarito che essa aveva effetto a decorre dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, con la

conseguenza che rimanevano valide le opzioni esercitate anteriormente. La finanziaria 2014

prevede la reintroduzione del regime opzionale con decorrenza 1° gennaio 2014.

Ne deriva che sono risultate escluse da tale facoltà le sole società agricole costituitesi, o che hanno

adeguato il proprio statuto, nel corso del 2013, le quali potranno esercitare l’opzione a decorrere

dal secondo esercizio.

Ad esempio per le società con esercizio coincidente con l’anno solare l’opzione sarà esercitabile

dal 1° gennaio 2014. Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale devono

possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima

dichiarazione Iva o dei redditi da presentare relativamente al periodo d’imposta nel quale

l’opzione esplica efficacia. Così, se una società agricola svolge in via esclusiva attività agricola a

decorrere dal 1° gennaio 2014, e rispetta gli ulteriori requisiti per essere considerata agricola ai

sensi del D.Lgs. n.99/04, deve comunicare l’opzione nella dichiarazione Iva o nella dichiarazione

dei redditi da presentare nel corso del 2015. Una volta effettuata l’opzione, il contribuente è

vincolato all’applicazione del regime almeno per un triennio.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 45

OBBLIGHI DA PARTE DEI NOTAI DI VERSAMENTO DI SOMME SU CONTI CORRENTI DEDICATI La legge di Stabilità 2014 stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su

apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a

titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti

dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad

attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e

dei Valori di cui alla legge n. 64 del 1934;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle

somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in

occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di

trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Nel testo licenziato dal Senato in prima lettura, veniva previsto quindi che tale disposizione non si

applicasse agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di

dilazione; la stessa si applicherà in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di

atto di quietanza. La Camera dei deputati ha modificato tale comma sopprimendo il riferimento

agli importi inferiori a 100.000 euro ai fini dell’esenzione, per il notaio o altro pubblico ufficiale,

dall’obbligo di versamento di somme su conto corrente dedicato. Ne deriva che tale obbligo

riguarderà tutte le somme ricevute da tali soggetti.

Gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette

somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime

patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque come

assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla

restituzione della somma depositata.

Una volta eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e

verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio o altro pubblico ufficiale provvederà senza

indugio a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Gli interessi sulle

somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i

fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle

piccole e medie imprese.

Viene inoltre previsto che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità

2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del

Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione delle

previsioni introdotte dai commi precedenti, anche con riferimento all'esigenza di definire

condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 46

IUC = IMU+TARI+TASI OSSIA LA INNOVATA FISCALITÀ MUNICIPALE

Premessa

Niente sanzioni e interessi per coloro che hanno versato in misura insufficiente, entro il 16

dicembre scorso, la seconda rata dell'Imu 2013, e provvedono a saldare la differenza entro la

scadenza della prima rata dovuta per il 2014, ossia il 16 giugno prossimo. Slittano invece al 24

gennaio il pagamento della mini rata Imu per gli immobili interessati dall’abolizione dalla seconda

rata 2013, ubicati in comuni che hanno deliberato aliquote superiori a quelle standard, e la

maggiorazione Tares, già programmata per il 16 dicembre 2013. Dalla legge n. 147/2013 ("Stabilità

2014"), il nuovo assetto dei tributi che confluiscono nelle casse delle amministrazioni comunali.

Nasce la Iuc

La Stabilità 2014 individua, in primo luogo, la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc),

affidandone l’applicazione ai Comuni tramite regolamento. Due i presupposti del tributo, uno

collegato al possesso di immobili, l’altro all’erogazione dei servizi comunali: l’imposta, quindi,

include l’Imu (escluse le abitazioni principali), la Tari, cioè la tassa sui rifiuti, a carico

dell’utilizzatore, e la Tasi, il tributo sui “servizi indivisibili” (ad esempio, illuminazione, strade,

eccetera), dovuta dal possessore e, in parte, dall’utilizzatore dell’immobile. La dichiarazione

relativa alla Iuc deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio

del possesso o della detenzione dei locali. Se intervengono variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell’imposta, il termine di presentazione è il 30 giugno dell’anno successivo a

quello in cui si è verificata la variazione. Il modello dichiarativo sarà messo a disposizione dal

Comune. Spetta direttamente ai Comuni la determinazione del numero e delle scadenze di

pagamento del tributo, con la previsione di almeno due rate semestrali, anche differenziate fra

Tari e Tasi. Il versamento andrà effettuato tramite modello F24, bollettino di conto corrente o

altre modalità di pagamento elettronico.

Tari

È il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione della Tares.

È dovuto da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui

sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative

(giardini condominiali, cortili, ecc) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via

esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio).

In via provvisoria, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al

tributo è quella calpestabile. Successivamente sarà attivata una procedura ad hoc fra Entrate e

Comuni, in base alla quale si potrà determinare l’area che sconta l’imposta, pari all’80% di quella

catastale. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie

assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile. Specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie possono

essere adottate dai Comuni (ad esempio, abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a

disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo). La Tari è dovuta nella misura

massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o nel caso in cui

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 47

lo stesso sia gravemente carente, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in

misura non superiore al 40%. Infine, dovranno essere previste riduzioni per la raccolta

differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Tasi

È destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività, come manutenzione del

manto stradale, pubblica illuminazione, eccetera. Soggetto passivo è il possessore o detentore di

fabbricati, aree scoperte, aree edificabili. In caso di pluralità di fruitori, essi sono tenuti

all’obbligazioni in solido. Nelle locazioni finanziarie, la Tasi è dovuta dal locatario per tutta la

durata del contratto, vale a dire dalla stipula alla riconsegna del fabbricato. La base imponibile è

quella prevista per l’Imu, cioè il valore catastale dell’immobile. L’aliquota base è pari all’1 per

mille, ma il Comune ha il potere di operare riduzioni (fino all’azzeramento) o aumenti, rispettando

comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote di Tasi e Imu non deve superare, per

ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita per l’Imu nel 2013 (nel 2014,

comunque, l’aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille). Per i fabbricati rurali

strumentali, l’aliquota non può andare oltre l’1 per mille. Analogamente a quanto previsto per la

Tari, anche in riferimento alla Tasi il Comune può stabilire riduzioni ed esenzioni (l’abitazione ha

un unico occupante, è ad uso stagionale, è abitata da persone che risiedono per più di sei mesi

all’anno all’estero, il fabbricato rurale è a uso abitativo, eccetera).

Tari e Tasi, tariffe in un regolamento comunale

Per quanto riguarda la Tari, il regolamento dei Comuni deve stabilire i criteri di determinazione

delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione

di rifiuti, le eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva (anche

con riferimento all’Isee), le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare

eventuali riduzioni, in caso di difficoltà a individuare le esatte superfici ove si formano tali rifiuti.

Riguardo alla Tasi, il regolamento deve determinare le riduzioni e individuare i servizi indivisibili,

con i relativi costi.

Principali novità Imu

Completa il quadro della riforma della tassazione immobiliare locale, la disciplina dell’Imu, che

fissa il suo presupposto nel possesso di immobili. In sintesi, i ritocchi apportati dalla legge di

stabilità. L’imposta (due rate di pari importo che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre), a partire

dal 2014, non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, escluse quelle

accatastate come A/1, A/8 e A/9, che però fruiranno dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200

euro. Per l’anno d’imposta 2013 l’Imu sugli immobili strumentali sarà deducibile dalle imposte sui

redditi nella misura del 30%, quota che scende al 20% negli anni successivi. Invece, il reddito delle

case non locate che scontano l’Imu, ubicate nello stesso comune in cui si trova l’abitazione

principale, sarà assoggettato a Irpef nella misura del 50 per cento. Non mancano i casi di

esclusione che possono essere disposti dal Comune (come, ad esempio, per i proprietari o gli

usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, per i cittadini

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italiani non residenti, per la casa concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

e da questi utilizzata come abitazione principale) e le esenzioni ex lege (case delle cooperative

edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, alloggi sociali, casa assegnata al

coniuge separato, unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di

polizia, fabbricati rurali a uso strumentale). Ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per determinare la

base Imu dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. E’ escluso, inoltre, il

pagamento di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu

2013, se la differenza è corrisposta entro il termine della prima rata 2014, cioè entro il 16 giugno

prossimo. Arriva, inoltre, una settimana in più di tempo (dal 16 gennaio 2014, termine stabilito dal

Dl 133/2013, al 24 gennaio) per il versamento che interessa i proprietari dell’abitazione principale

(e gli altri soggetti esonerati dalla seconda rata per il 2013), nel caso in cui il Comune abbia

stabilito un’aliquota maggiore di quella standard. L’importo dovuto è pari al 40% della differenza, il

resto è a carico dello Stato. Infine, è posticipata al 2015 l’introduzione dell’“imposta municipale

secondaria”, prevista dal D.lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale. Il prelievo andrà a

sostituire la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e

aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone

per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

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GLI ERRONEI VERSAMENTI IMU

Premessa

La Legge di Stabilità per il 2014 ha disciplinato le conseguenze degli erronei versamenti IMU per

l’anno 2012 nelle seguenti fattispecie:

• versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta;

• versamenti per importi superiori al dovuto;

• versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa.

Versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta

Più in dettaglio, vengono disciplinate le conseguenze dell’erroneo versamento a un comune

diverso da quello destinatario dell’imposta. In tale ipotesi, già dall'anno di imposta 2012, il comune

che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del

contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente

delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del

versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il

comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

È stato inoltre specificato che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli

enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero

dell'interno gli esiti della procedura di detto riversamento.

Versamenti per importi superiori al dovuto

Sono stati disciplinati pure i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012,

in tale caso l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede

alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle

finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio

carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.

Versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa

È stata disciplinata pure, dall'anno di imposta 2012, l’ipotesi di versamento erroneo allo Stato di

una quota IMU spettante al comune. Anche in tale ipotesi, a seguito delle modifiche apportate, si

prevede che le regolazioni tra i livelli di governo avvengano in modo differenziato: per i comuni

delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo

di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a

valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La procedura di rimborso, prime evidenziata, si applica anche ove il contribuente abbia versato

allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei

confronti dello stesso comune con successivo versamento.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 50

Infine è stato disposto che nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta

municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso

una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Le relative regolazioni tra i

livelli di governo - secondo quanto previsto con le modifiche apportate - devono avvenire in modo

differenziato: per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna,

avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia

Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate

accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

GLI INSUFFICIENTI VERSAMENTI DELLA SECONDA RATA IMU

Nelle novelle normative in tema di IMU la legge di stabilità 2014 ha disposto che non saranno

applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta

municipale propria (IMU) dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di

versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

RISCOSSIONE DEI CREDITI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI

La Legge di Stabilità per il 2014 ha escluso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dal

novero dei tributi per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.

16, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora

l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun

credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

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IL RICORSO SENZA MEDIAZIONE È IMPROCEDIBILE

Restyling per l’istituto del reclamo e mediazione. Il comma 611 della “Stabilità 2014” apporta

alcune sostanziali modifiche, a partire dagli atti notificati dall’1 marzo 2014, alla procedura che,

dall’aprile del 2012, bisogna obbligatoriamente esperire prima di presentare ricorso, per cercare

un accordo con il Fisco in via amministrativa in relazione alle controversie di valore non superiore

a 20mila euro:

• se non si svolge il tentativo di soluzione extragiudiziale, il ricorso non è più considerato

inammissibile, ma improcedibile. L’Agenzia delle Entrate, quando si costituisce in giudizio, può

eccepire la circostanza, e il presidente della Commissione, se riscontra improcedibilità, rinvia la

trattazione, per consentire alle parti la mediazione

• l’esito del procedimento spiega effetti anche con riferimento ai contributi previdenziali e

assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi (non sono però

dovuti sanzioni e interessi)

• nel conteggio dei 90 giorni di durata massima della procedura, non si considera il periodo

di sospensione feriale

• in caso di reclamo, le somme dovute sono sospese fino alla scadenza del termine per la

costituzione in giudizio, cioè trenta giorni dopo la proposizione del ricorso. Se la mediazione

fallisce, sono dovuti gli interessi.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 52

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014: LE NOVITÀ IN MATERIA LAVORO

Premessa

In data 27.12.2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2014 (legge n.

147 del 27.12.2013). La legge di stabilità prevede alcune novità in materia lavoro: l’intervento

costituisce il primo passo verso la riduzione del cuneo fiscale e prevede sia degli aumenti delle

detrazioni d’imposta a favore dei lavoratori subordinati, sia la riduzione dei premi assicurativi da

versare all’INAIL, sia la deduzione forfettaria ai fini IRAP per gli incrementi occupazionali. Tra gli

altri interventi, invece, segnaliamo:

� un incentivo per la stabilizzazione dei lavoratori dei call center;

� la proroga della procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione;

� il potenziamento dell’incentivo sulla trasformazione dei contratti da tempo determinato a

tempo indeterminato.

� Con l’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013

pubblicata in GU n. 302 del 27.12.2013) sono state approvate numerose disposizioni in

materia lavoro. Tra le maggiori novità ricordiamo le seguenti: i) è stato introdotto un

incentivo per la stabilizzazione dei dipendenti di call center pari ad un decimo della

retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per un massimo di 12 mesi; ii) viene

rideterminata la detrazione IRPEF spettante ai lavoratori dipendenti a favore dei redditi più

bassi; iii) viene prevista la riduzione dell’importo percentuale dei premi e dei contributi

dovuti per l’assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con

effetto dal 01.01.2014, anche se si dovrà stabilire nella misura con un decreto di prossima

emanazione; iv) viene prorogata la possibilità di stabilizzare gli associati in partecipazione;

v) viene modificato l’incentivo che prevede il recupero del contributo addizionale ASPI nel

caso di stabilizzazione a tempo indeterminato (viene eliminato il limite a sei mesi di

rilevanza previsto dalla precedente disciplina); vi) viene stabilito che a partire dal

01.01.2014 i redditi transfrontalieri sono imponibili per la parte eccedente i 6.700 euro; vii)

viene incrementata l’autorizzazione di spesa per gli ammortizzatori sociali; viii) vengono

incrementate le aliquote della gestione separata INPS.

Analizziamo, ora, in dettaglio le principali novità in materia lavoro.

Novità in materia lavoro

Detrazioni IRPEF Per i redditi di lavoro dipendente, relativamente alla detrazione IRPEF

prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati gli importi della

detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.

Le nuove norme prevedono l’applicazione di una detrazione dall’imposta

lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

• 1.880 euro (1.840 euro nella normativa vigente), se il reddito

complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 53

effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

• 978 euro (1.338 euro nella disciplina vigente), aumentato del prodotto

tra 902 euro (502 euro nella normativa vigente) e l’importo

corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e 20.000 euro, qualora l’ammontare del reddito

complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro;

• 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000

euro nella normativa vigente), ma non a 55.000 euro. La detrazione

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000

euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

DETRAZIONE SUL LAVORO DIPENDENTE

Reddito complessivo Detrazione d’imposta

RC minore o uguale a 8.000 euro 1.880 euro

RC maggiore a 8.000 euro o

minore/uguale a 28.000 euro

978 + 902 x (28.000 - RC) / 20.000

RC superiore a 28.000 euro o

minore/uguale a 55.000 euro

978 x (55.000 - RC) / 27.000

Viene inoltre disposta l’abrogazione del co. 2 dell’art. 13 del TUIR, che

disciplinava un “correttivo” consistente nell’incremento di un importo da

10,00 a 40,00 euro della detrazione spettante, qualora il reddito

complessivo fosse superiore a 23.000,00 ma non a 28.000,00 euro. Le

nuove misure delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR entrano in

vigore l’1.1.2014 e devono essere applicate dai sostituti d’imposta che

erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di

effettuazione delle ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Riduzione dei

premi INAIL

A partire dal 01.01.2014 viene prevista la riduzione dei premi INAIL a carico

dei datori di lavoro. La riduzione verrà stabilita con decreto del Ministro del

Lavoro di concerto con il MEF, su proposta dell’INAIL, tenendo conto

dell’andamento infortunistico aziendale. Il decreto dovrà definire le

modalità di applicazione della riduzione anche a favore delle imprese che

abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio. La riduzione è applicabile

nel limite complessivo di un importo pari a:

� 1.000 milioni di euro per l’anno 2014;

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 54

� 1.100 milioni di euro per l’anno 2015;

� 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Rimangono però esclusi dalla riduzione dei premi assicurativi gli apprendisti

ed i soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito

domestico, nonché prestatori di lavoro accessorio e lavoratori addetti ai

servizi domestici.

Deduzione IRAP A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che

incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo

indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo

contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è

prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale. In

pratica, viene riproposto – con lievi modifiche – l’incentivo applicabile nei

periodi d’imposta dal 2005 al 2008. A differenza del passato, non sono più

previsti limiti temporali: l’attuale agevolazione si applica quindi a regime.

La deduzione compete:

� per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due

successivi:

� per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo

dipendente assunto;

� nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale

classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

La nuova deduzione per l’incremento occupazionale (a differenza della

precedente) è cumulabile con le altre già esistenti, ivi incluse quelle per

dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo

fiscale.Peraltro, in questo caso, l’ammontare deducibile per ogni

dipendente non può comunque eccedere la somma:

� della retribuzione;

� degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Incentivi per la

stabilizzazione dei

dipendenti di call

center

Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale viene introdotto un

incentivo a favore degli operatori di call center. La disposizione è pensata

per quelle aziende che gestiscono call center e che hanno stabilizzato i

lavoratori usufruendo della procedura prevista dall’art. 1, comma 1202 e

seguenti, della legge n. 296/2006 e che sono ancora in forza alla data del 31

dicembre 2013.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 55

L’incentivo spetta entro i seguenti limiti:

� l’incentivo è pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 12 mesi;

� il valore mensile del beneficio non può essere superiore a 200 euro per

ogni dipendente;

� il valore annuale per l’azienda non può superare i 3 milioni di euro e

comunque il 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo

successivo al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge di

Stabilità).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un D.M.

“concertato” tra Lavoro ed Economia dovrà fornire le modalità attuative. La

norma prevede un interpello preventivo degli organi comunitari per

verificare se tale incentivo sia compatibile con le disposizioni europee sugli

aiuti di Stato.

Proroga

stabilizzazione

associati in

partecipazione

Con il DL n. 76/2013 è stata introdotta una procedura di stabilizzazione per

gli associati in partecipazione. La procedura prevede la definizione dei

provvedimenti e dei procedimenti contenziosi nel caso in cui, alla

sussistenza di alcune condizioni, il datore di lavoro assuma a tempo pieno

ed indeterminato l’associato in partecipazione. Il termine per aderire, che

era stato originariamente fissato tra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre

2013, viene ora esteso al 31 marzo 2014. La procedura di stabilizzazione,

come noto, prevede l’obbligo di far pervenire, alle competenti sedi INPS, la

relativa documentazione per il perfezionamento della procedura stessa. Il

termine per effettuare tali adempimenti, inizialmente fissato dal Decreto

“Lavoro” al 31 gennaio 2014 è ora esteso al 31 luglio 2014.

Recupero

contributo

addizionale ASPI

Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012) i datori

di lavoro che procedono alla stabilizzazione di un lavoratore

precedentemente assunto a tempo determinato, possono beneficiare del

recupero del c.d. contributo addizionale ASPI (1,4%). La legge di stabilità

per il 2014 ha previsto la modifica parziale dell’agevolazione, eliminando la

soglia di rilevanza di sei mesi prevista precedentemente dalla riforma del

lavoro. Per effetto di tale modifica, la stabilizzazione di un rapporto a

tempo determinato permette al datore di lavoro di recuperare per intero

quanto versato dal datore di lavoro a titolo di contributo addizionale, senza

alcun particolare limite (prima, invece, rilevava solamente il periodo di sei

mesi precedente all’assunzione).

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 56

Incentivi

all’occupazione

Con una modifica all'articolo 9, comma 3-ter, del DL n. 148/1993 viene

previsto che il Ministero del Lavoro possa prevedere incentivi per favorire

l'occupazione di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l’assunzione,

da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, per giustificato motivo

oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di

lavoro.

Maggiori

contributi sulla

somministrazione

di lavoro

La riforma del lavoro aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014

l’aliquota del contributo dovuto dalle Agenzie di somministrazione ai Fondi

per la formazione e l’integrazione del reddito (art. 12, comma 1 del D.Lgs n.

276/2003) scendesse dal 4% al 2,6%. La Legge di Stabilità 2014 ha abrogato

la predetta norma, pertanto l’aliquota dovuta dalle Agenzie di

somministrazione a finanziamento del Fondo rimane fissata al 4% della

retribuzione corrisposta ai lavoratori in somministrazione assunti con

contratti a tempo determinato.

Detassazione

riduzione risorse

Con riferimento al minor utilizzo delle risorse (definite dalla Legge di

Stabilità 2013) destinate alle misure sperimentali per l’incremento della

produttività del lavoro, viene stabilito un taglio ai fondi per la detassazione.

L’incentivo, ricordiamo, permette a particolari condizioni di applicare alle

somme erogate dal datore di lavoro a fronte di incrementi di

produttività/efficienza, un’aliquota sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

pari (ad oggi) al 10%.

Reddito dei

transfrontalieri

A partire dal 01.01.2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero

in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via

continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti

nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo

per l’importo eccedente 6.700 euro.

Aliquote gestione

separata INPS

Viene previsto l’incremento dell’aliquota relativa ai contributi dovuti alla

Gestione Separata INPS dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme

previdenziali. In particolare, la predetta aliquota:

� per l’anno 2014 è pari al 22% (anziché al 21);

� per l’anno 2015 è fissata al 23,5% (anziché al 22).

Contributo di

solidarietà

Viene prevista la proroga per gli anni 2014, 2015 e 2016 del contributo di

solidarietà del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000

euro. Ai fini della verifica del superamento del predetto limite concorrono

anche i trattamenti pensionistici fermo restando che sugli stessi il

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 57

contributo di solidarietà non è dovuto.

Contributo di

solidarietà sulle

“pensioni d’oro”

Viene reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di

solidarietà sulle c.d. pensioni d’oro”. Il contributo era stato introdotto nel

2011 ed era stato dichiarato incostituzionale dalla corte con la sentenza n.

116/2013. Il nuovo sistema è diverso, nel senso che è indicizzato sul

trattamento INPS minimo pari a 495,43 euro mensili. Il contributo di

solidarietà opererà nel modo seguente:

1. il 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 (14 volte il minimo) e

9.908,60 (20 volte il minimo);

2. il 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro;

3. il 18% per le pensioni di importo mensile superiore.

Finanziamento

ammortizzatori

sociali

La Legge di Stabilità prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa, per

l'anno 2014, di 600 milioni di euro da destinarsi

� al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione;

� per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Sono inoltre stanziati 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di

solidarietà delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della

CIGS. Infine, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 50 milioni di euro

per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di

attività. Il comma 184 della Legge di Stabilità prevede, inoltre, per l'anno

2014, la destinazione di una somma fino a 30 milioni di euro al

riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore

della pesca.

Rivalutazione

trattamenti

pensionistici

Per il triennio 2014 – 2016 la rivalutazione automatica delle pensioni ex art.

34, comma 1, della legge n. 448/1998 avviene nel modo seguente:

1. se l’importo è fino a tre volte il minimo, l’indicizzazione è del 100%;

2. se l’importo è superiore a tre volte il minimo e fino a quattro volte,

l’indicizzazione è del 95%;

3. se l’importo è superiore a quattro volte e fino a cinque, l’indicizzazione

è del 75%;

4. se l’importo è superiore a cinque volte e fino a sei, l’indicizzazione è del

50%;

5. se l’importo è superiore a sei volte il minimo, l’indicizzazione è del 40%.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 58

Contratti di

solidarietà aziende

soggette a CIGS

Viene previsto che, per l’anno 2014, l’integrazione salariale del 60% stabilita

dalla norma è aumentata nella misura del 10% della retribuzione persa a

seguito della riduzione di orario. Conseguentemente, il trattamento di

integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da aziende soggette alla

CIGS coinvolti in contratti di solidarietà, per l’anno 2014, è

complessivamente pari al 70% della retribuzione persa a seguito della

riduzione di orario.

Norme in materia

di addizionali

regionali

Viene posticipata al 2015 l’entrata in vigore delle nuove regole

sull’addizionale regionale all'IRPEF previste dall’art. 6 del D.Lgs n. 68/2011.

La disposizione riguarda, in particolare:

� il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione ha

disposto la riduzione dell’IRAP;

� la possibilità per le regioni di stabilire aliquote dell’addizionale regionale

all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di

reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale al fine

assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la

salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è

informato;

� la possibilità, per le regioni, nell’ambito della addizionale regionale

all’IRPEF, di disporre, con propria legge, detrazioni in favore della

famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR nonché

misure di sostegno economico diretto;

� la possibilità, per le regioni, nell’ambito della addizionale regionale

all’IRPEF, di disporre, con propria legge, detrazioni dall’addizionale

stessa in luogo dell’erogazione di sussidi, "voucher", buoni servizio e

altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (art.

6, comma 6).

Riduzione e

razionalizzazione

degli oneri

detraibili

Entro il 31 gennaio 2014 è prevista l’adozione di provvedimenti finalizzati

alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF. La mancata

adozione dei predetti provvedimenti comporta che la detrazione IRPEF (del

19%) spetterà nella misura del 18% per il 2013 e del 17% per il 2014.

Regione Sardegna Viene concessa alla Regione Sardegna la possibilità di emanare norme per

la diminuzione del carico fiscale. In particolare, la Regione, in osservanza

della normativa comunitaria, può:

� prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d’imposta,

deduzioni dalla base imponibile, nonché la concessione di contributi da

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 59

utilizzare in compensazione ai sensi delle legislazione statale;

� modificare le aliquote in aumento entro i valori impositivi fissati dalla

normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 60

LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 IN SINTESI A seguire, proponiamo una tabella di sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per

l’anno 2014. I riferimenti numerici sono ai vari commi dell’unico articolo di cui si compone la Legge n.147

del 27 dicembre 2013. Le norme, salvo differente indicazione, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Ove le

disposizioni siano state interessate da differimenti ad opera del c.d. Decreto Mille-proroghe (D.L. n.151 del

30 dicembre 2013) o del c.d. Decreto Destinazione Italia (D.L. n.145 del 23 dicembre 2013) ne viene data

specifica indicazione.

033

Acquisto di pubblicità on-line: nuove regole Iva

Viene introdotto nel DPR n.633/72 un nuovo articolo 17-bis, prevedendo che:

• i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line, anche

attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita

Iva rilasciata dall’Amministrazione finanziaria italiana;

• gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di

ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano, devono essere acquistati

esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita Iva italiana.

Vedi anche commi 177-179.

Rinvio decorrenza D.L. n.151/13 L’obbligo decorre dal 01.07.2014

036

Rinasce l’opzione per la tassazione catastale delle società agricole

Si ripristina, a partire dal 01.01.2014, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono

esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base

al bilancio.

049

Contrasto alla evasione nel comparto delle locazioni abitative

Viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione, anche mediante l’incrocio

l’anagrafe condominiale.

In deroga alle regole generali, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione

per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia

l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini

della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del

locatore e del conduttore.

063

067

Obbligo di conto dedicato per i notai

Inserito l’obbligo, per i notai, di istituire un apposito conto dedicato sul quale far confluire talune somme

incassate in occasione della stipula di rogiti.

095

Fatturazione per autotrasportatori

Viene soppresso l’obbligo di emettere la fattura del trasporto entro la fine del mese di svolgimento

dell’operazione (D.L. n.112/2008).

127 Modifica alle detrazioni per lavoro dipendente

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 61

Rideterminate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e rivisitazione delle fasce dalla quali dipende la

misura.

Abrogati il comma 2 dell’art.13 Tuir che aumentava l’entità delle detrazioni previste per la fascia dei redditi medi.

132

Stabilizzazione delle deduzioni Irap per incremento occupazionale

Inserita una deduzione dalla base imponibile Irap, di € 15.000, per ciascun dipendente assunto a tempo

indeterminato in aggiunta rispetto alla media dell’esercizio precedente. La deduzione spetta per tre anni.

Sono previste norme antiabuso in caso di decremento della base occupazionale.

133

134

Norme di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione

Con modifiche apportate alla Legge Biagi, si proroga al 31 marzo 2014 (dall’attuale 30 settembre 2013) il

termine del regime transitorio per la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione e al 31

luglio 2014 (dall’attuale 31 gennaio 2013) il termine per il deposito dei documenti inerenti la stabilizzazione

da parte dei datori di lavoro.

137

138

Modifiche alla disciplina dell’Ace

Si modifica la disciplina del c.d. Aiuto alla crescita economica (Ace), al fine di incrementare, per il triennio

2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile,

secondo le seguenti misure. Anno 2014: 4%; anno 2015: 4,5%; anno 2016: 4,75%. Dal 2017 il rendimento

sarà fissato con apposito decreto ministeriale.

L'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31

dicembre 2015 è fissato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale

proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

139

Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici

A seguire si elencano le nuove misure delle agevolazioni e le rispettive date di scadenza delle medesime:

- Riqualificazione energetica:

- 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014

- 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015

- Riqualificazione energetica parti comuni condominiali:

- 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 30.06.2015

- 50% per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016

- Recupero del patrimonio edilizio:

- 50% per il periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014

- 40% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015

- Detrazione per adozione misure antisismiche (in sole zone sismiche):

- 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014

- 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015

- Detrazione acquisto elettrodomestici:

- 50% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014

Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale; in

assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli

previsti dalla legislazione vigente (36% e € 48.000).

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 62

Modifiche del D.L. n.151/13

La legge di stabilità, in merito al bonus mobili, prevedeva che la spesa

non potesse eccedere quella dell’intervento “legittimante”. Il limite è

stato soppresso dal Mille-proroghe, fermo restando il tetto di € 10.000.

Attestato di prestazione energetica

L’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento

di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art.6,

co.3-bis D.L. n.63/13), decorrerà dall’entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero Sviluppo

Economico.

Novità D.L. n.145/13

Viene prevista che la mancata allegazione dell’Ape non costituisce più causa di

nullità del contratto, ma solo fonte di sanzioni amministrative. Sono peraltro

limitate le ipotesi di obbligo di allegazione solo a particolari tipologie di atti.

140

147

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio 2012

Le società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a Ires, che non applicano gli Ias, hanno la possibilità, nel

bilancio 2013, di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni già risultanti dal bilancio

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del

sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per

l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per

cento. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a

quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per il versamento delle sostitutive, è previsto il pagamento in tre rate annuali di pari importo, senza

pagamento di interessi.

150

152

Riallineamento valore partecipazioni di controllo

Vengono portate a regime le disposizioni dell’art.15 D.L. n.185/08 che stabiliscono la facoltà (per le società)

di riallineare il valore contabile e fiscale di partecipazioni di controllo (ricevute a seguito di una operazione

straordinaria) mediante il pagamento di una sostitutiva del 16%.

156

157

Rivalutazione di quote e terreni per soggetti Irpef

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società

non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell’imposta

sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato,

in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la

perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

160

Lett.a)

Reddito di lavoro dipendente per atleti professionisti

Già dal 2013, al fine della determinazione del reddito degli atleti professionisti va considerato anche il costo

dell’attività di assistenza sostenuto dalla società di appartenenza, fissato in misura pari al 15%, al netto delle

quote pagate dallo sportivo al proprio agente.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 63

160

Lett. b),

c), d),

161

Deducibilità per le perdite su crediti derivanti da corretti stralci contabili

Viene consentita la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da stralci contabili effettuati in osservanza

delle indicazioni dei principi contabili, senza più distinzione tra Oic e Ias.

Si modificano anche le regole per la deduzione delle perdite su crediti per enti finanziari ed assicurativi.

Le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.13.

162

163

Tuir: regole di deduzione dei canoni leasing per imprese e lavoro autonomo

Mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, si

modificano l'art.54, co.2 Tuir (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'art.102,

co.7 dello stesso Tuir (reddito di impresa) prevedendo i seguenti periodi minimi di deducibilità fiscale:

- beni mobili: metà periodo ammortamento (anziché 2/3);

- beni immobili: 12 anni (anziché 18);

- veicoli: periodo ammortamento (invariato).

L'applicazione delle novità riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.14.

164

166

Leasing e imposte indirette: riscatto auto e cessione di contratti immobiliari

A decorrere dal 1° gennaio 2014, si esentano dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) i riscatti dei veicoli

in leasing, al fine di equiparare il carico tributario alle operazioni di leasing operativo.

A copertura finanziaria, si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4%)

sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali.

172

Prestazioni socio assistenziali rese da cooperative: aliquota Iva ridotta

La norma ripristina l'aliquota Iva ridotta del 4% - anziché del 10% - per le prestazioni socio-sanitarie o

educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed

inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in

situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in

esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

173

Somministrazioni ai alimenti e bevande tramite erogatori in luoghi pubblici

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante

distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici

destinati a collettività (la cui aliquota Iva è stata elevata dal 4% al 10% dal D.L. n.63/13), possono essere

rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota Iva.

174

Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore

Si estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di

imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti: l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di

restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta

successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2013.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 64

175

Tassazione reddito dei frontalieri

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in

altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da

soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito

complessivo per l'importo eccedente € 6.700.

177

178

179

Raccolta di pubblicità on-line e servizi ausiliari

Introdotte norme per regolare i prezzi di trasferimento per le operazioni di raccolta di pubblicità on-line e nei

servizi ad essa ausiliari.

Si prevede, inoltre, l’obbligo dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del

beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a

veicolare la partita Iva del beneficiario per l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essi ausiliari.

Si demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione

all’Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli.

281

282

283

284

Rilevanza Irap delle rettifiche da transfer pricing

Si prevede l'estensione automatica delle rettifiche da transfer pricing a fini Irap per i periodi di imposta

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Alle rettifiche così effettuate non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione, limitatamente ai periodi

d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d’imposta per il quale,

alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa

dichiarazione. È fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento

divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

486

Contributo di solidarietà sulle maxi pensioni

Si introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori

eccedenti determinati limiti, conteggiato a scaglioni in misure che vanno dal 6 al 18%.

574

Visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP

Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano

in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di

cui all’art.3 DPR n.602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle

attività produttive, per importi superiori a € 15.000 annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del

visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta dall’organo di controllo contabile, ove esistente.

Sono previste sanzioni per l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli.

575

576

Progetto di revisione delle detrazioni fiscali per oneri

Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per

oneri, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di

assicurare maggiori entrate tributarie. Ove non si dovesse provvedere sono previsti decrementi della

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 65

percentuale di rilevanza dal 19% (attuale) al 18% (per il 2013) al 17% (dal 2014).

581

Incremento dell’imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari

L’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari viene fissata al 2 per mille a

decorrere dall’anno 2014.

582

Incremento della misura dell’Ivafe

La misura della imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero è fissata al 2 per mille, a decorrere dal

2014.

583

Abrogazione di crediti di imposta e agevolazioni fiscali

A decorrere dal 2014 sono soppressi i seguenti crediti di imposta e agevolazioni:

• vantaggi fiscali triennali per start up in Italia da parte di operatori Ue (art.41 D.L. n.78/10)

• alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura;

• il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica (art.5

L. n.449/97);

• detassazione delle plusvalenze da cessione di quote di società in start up (commi 6-bis e 6-ter dell’art.68 Tuir).

586

589

Contrasto ai rimborsi indebiti da modello 730

Per rimborsi Irpef da modelli 730 di importo superiore a € 4.000, derivanti da detrazioni per carichi di

famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, l’erogazione avverrà da parte

dell’Agenzia, previo espletamento di specifici controlli. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni

presentate a partire dal 2014.

590

Contributo di solidarietà sui redditi elevati

Si proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il

reddito complessivo di € 300.000.

590

597

Imposta di bollo sulle istanze telematiche

Si apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo fissando una misura forfettaria pari a 16 euro

dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i

medesimi canali.

Si modifica anche la disciplina del pagamento virtuale dell’imposta di bollo, secondo regole che saranno

fissate dall’Agenzia delle Entrate.

598

599

Contributo unificato nel processo tributario

Vengono chiarite le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più

atti impugnati (si fa riferimento a ciascun atto impugnato).

Inoltre, le parti che si sono costituite con modalità informatiche non sono tenute al pagamento dei diritti di copia.

608

609

Piccola proprietà contadina

La disposizione ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 66

contadina già soppresse dal D.Lgs. n.23/11: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e

relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di

coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria

nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%, con onorari notarili al 50%.

Qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed

assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12%.

611

Potenziamento della riscossione

Le disposizioni sono introdotte al fine di migliorare il comparto della riscossione.

Reclamo e Mediazione nel processo tributario

La presentazione del reclamo (ove obbligatoria) costituisce condizione di procedibilità del ricorso (in luogo

della vigente condizione di inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio).

Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo

o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio,

può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per

consentire la mediazione.

Si estende l'esito del procedimento di reclamo e di mediazione anche ai contributi previdenziali e

assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a

titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Si interviene sul computo del termine dei novanta giorni (connesso al reclamo) precisando che si applica la

sospensione feriale dei termini.

Si prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di

reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero

entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti

gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità

dovuta alla mancata presentazione del reclamo.

Le modifiche sopra riportate si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo

all'entrata in vigore della legge in esame.

Rimborso della spesa per fermo di beni mobili registrati

L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di

beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione

preventiva.

618

624

Sanatoria per i ruoli

Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici

statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Deve essere pagato quanto iscritto a ruolo (ovvero il residuo), e l’aggio.

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La sanatoria interessa anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati alla

riscossione entro il 31.10.2013.

Il versamento va eseguito entro il 28.02.2014, mentre entro il 30 giugno successivo il contribuente sarà

informato della estinzione del debito.

La riscossione delle somme, e la maturazione della prescrizione, rimangono sospese sino al 15.03.2014.

631

633

Residenti a Campione d’Italia

Con decorrenza dal 2014, si incrementa al 30% la percentuale di riduzione forfetaria del tasso di cambio in

euro per la determinazione del reddito dei residenti a Campione, per un importo complessivo non superiore

a 200.000 franchi. La percentuale va incrementata o diminuita in ragione delle fluttuazioni del cambio del

franco svizzero, ma va applicata con un minimo del 20% (complessivo).

639

640

Imposta unica comunale (cenni)

È istituita l’imposta unica comunale (Iuc). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di

servizi comunali.

La Iuc si compone:

• dell’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse

le abitazioni principali,

• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,

• della tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell’utilizzatore.

L’aliquota massima complessiva dell’Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu.

6416

68

Caratteri della Tari (cenni)

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree

comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti

in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

6696

79

e

681

Caratteri della Tasi (cenni)

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa

l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle

edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le

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aree comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari; in caso di

pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione

tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per

tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal

verbale di consegna.

680

Versamento conguaglio Imu e Tares

È differito al 24 gennaio 2014 il versamento del conguaglio Imu 2013 sulla prima casa.

Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard

Tares, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento.

7077

21

Modifiche alla disciplina Imu

Dal 2014 l’Imu a regime:

• non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili

individuate ex lege;

• rimarrà applicabile sugli immobili c.d. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato

attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione);

• utilizzerà un moltiplicatore ridotto (da 110 a 75) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap;

• non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre:

• l’Imu dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del

30% per il 2013 (dal 2014 20%);

• a decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’Imu, è

assoggettato a Irpef nella misura del 50%;

• sono previste specifiche disposizioni per l’Imu degli enti non commerciali.

722

724

725

726

727

Errori nel versamento Imu

Sono previste specifiche regole (con indicazione delle modalità tecniche per i trasferimenti) per la sanatoria

dei seguenti errori Imu:

• versamento a Comune sbagliato;

• versamento eccedente;

• versamento all’erario di somme spettanti al Comune;

• versamento al Comune di somme spettanti all’Erario.

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728

Gratuita sanatoria ritardi Imu del 2013

Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta

municipale propria, dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento

della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.

744

Gestione separata Inps al 27% per gli scassati

Per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,

iscritti alla gestione separata Inps, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né

pensionati, l’aliquota contributiva è del 27%.

749 Entrata in vigore

La Legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2014.

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LE NOVITÀ IN TEMA DI MONITORAGGIO FISCALE

Premessa

La legge europea porta al traguardo anche la revisione delle regole relative al modello RW che,

nelle dichiarazioni dei redditi, registra attività e disponibilità all'estero. La svolta è significativa. Da

un lato, infatti, i contribuenti non dovranno più compilare le sezioni I e III del modello; dall'altro

vengono diminuite le sanzioni per gran parte delle violazioni legate alla compilazione; infine la

nuova legge introduce l'obbligo di indicare nel modello attività detenute all'estero che finora non

dovevano essere riportate.

Il Legislatore nazionale per il tramite della legge europea 2013 avente ad oggetto il recepimento

degli obblighi comunitari interviene, attraverso una serie di novelle sul decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale, al fine di rendere la

normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla

Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU.

Il tutto ha preso avvio l’8 settembre 2011 quando i servizi della Commissione europea hanno

avviato una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 1711/11) chiedendo chiarimenti circa l'utilità

del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990 (convertito nella legge 4 agosto 1990, n.

227), laddove è prevista l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso

l’estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dell’articolo 1 dello stesso

decreto-legge.

In particolare, la Commissione chiese di indicare le ragioni di interesse generale che

giustificherebbero – in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti (quali lo scambio di

informazioni e l’assistenza reciproca in materia fiscale) – l’obbligo di compilare il modello RW

ovvero di dichiarare capitale (finanziario, immobiliare e mobiliare) e attività detenuti in un altro

Stato dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, la Commissione osservò che

l’inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 4 del medesimo D.L. 167/1990 con

riferimento ai trasferimenti e investimenti effettuati da, verso e all’estero prevedeva una sanzione

non correlata all’effettiva esistenza di redditi non dichiarati, e non applicabile a soggetti residenti

che effettuano analoghi investimenti in Italia. In questo quadro, la Commissione chiese alle

autorità italiane di indicare quali ragioni giustificassero l’applicazione in caso del mancato rispetto

dell’obbligo dichiarativo (e a prescindere dalla sottrazione o meno di redditi imponibili ai fini delle

imposte sul reddito in Italia) di un regime sanzionatorio (fino al 50% dei valori degli investimenti e

delle transazioni finanziarie non dichiarate e confisca di beni di corrispondente valore detenuti in

Italia) discriminatorio rispetto alle conseguenze amministrative derivanti dalla violazione di

obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente i

Italia.

Le contestazioni mosse in ambito comunitario riguardavano, riguardavano in buona sostanza,

l’obbligo dell’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei trasferimenti da, o verso l’estero,

effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la (s)proporzionalità delle relative

sanzioni.

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Analizziamo ora le linee d intervento seguite dal Parlamento e soprattutto verifichiamo insieme

quali saranno le semplificazioni in materia di compilazione del famigerato Quadro RW del Modello

Unico Persone Fisiche, e ancor di più quali sono state le riduzioni in ambito sanzionatorio per le

eventuali dimenticanze in argomento da parte dei contribuenti italici.

Il quadro delle novità

La novella normativa, con una serie di modificazioni al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale. In particolare:

• vengono introdotti obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri

soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione

di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento;

• si è intervenuto in materia di trasferimenti attraverso non residenti al fine di consentire

all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari dati e

notizie relative ad operazioni finanziarie con l’estero, da chiunque poste in essere;

• sono stati previsti obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società

semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono

investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre

redditi imponibili in Italia;

• è stata prevista una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione

non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni all’Agenzia

delle entrate;

• è stata introdotta la presunzione di redditività, imponibile ai fini delle imposte dirette,

prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all’estero senza che ne risultino

dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di

riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta;

• è stata introdotta una modifica all’articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo

che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti

residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, anziché da quelli che

intervengono nel pagamento degli stessi.

Le modifiche in dettaglio

L’intervento normativo innanzitutto sostituisce integralmente gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto-

legge 28 giugno 1990, n. 167, in tema di monitoraggio fiscale.

Tali modifiche sono state apportate al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli

obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell’ambito del Caso Eu

Pilot 1711/11/TAXU, con cui si contestava all’Italia l’obbligo dell’indicazione nella dichiarazione dei

redditi dei trasferimenti da, o verso, l’estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e,

soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.

In questo senso si inquadra la disposizione che prevede, nell’ottica della semplificazione e della

riduzione degli adempimenti, l’eliminazione del quadro RW di Unico.

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Si evidenzia, inoltre, la disposizione che, ai fini del contrasto alle frodi comunitarie, è volta ad

allineare il monitoraggio fiscale all’antiriciclaggio, consentendo all’Agenzia delle entrate di

richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l’estero, da

chiunque poste in essere. Per le sanzioni viene prevista un’attenuazione per le violazioni degli

obblighi di dichiarazione, fissando la misura dal 10 al 25% dell’ammontare degli importi non

dichiarati.

La lettera a) del comma 1 in particolare sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990,

relativo ai trasferimenti attraverso intermediari.

Per effetto delle modifiche proposte gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività

finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o

verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati

relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b),

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente alle operazioni eseguite per conto

o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate

ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

Ricordiamo che la lettera b) del comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007 fa

riferimento a tutte le operazioni di importo pari, o superiore, a 15.000 euro, indipendentemente

dal fatto che si tratti di un'operazione unica, o di più operazioni, che appaiono tra di loro collegate

per realizzare un'operazione frazionata. Modalità e termini di trasmissione di tali dati all’Agenzia

delle entrate saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e messi

anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche.

Poiché attualmente alcuni operatori, fra i quali i c.d. money transfer, non risultano tenuti agli

adempimenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, la disposizione in esame

amplia l’ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri.

In tal modo, saranno sottoposte a monitoraggio tutte le operazioni di valore pari o superiore a

15.000 euro, limite stabilito nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, anche nel caso di operazioni

che appaiono fra loro collegate, le c.d. operazioni frazionate.

Attualmente i trasferimenti verso l’estero effettuati tramite intermediari italiani da soggetti non

residenti sono disciplinati dal comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, la cui

finalità è impedire l'uso, come prestanome, di soggetti non sottoposti al monitoraggio; il

monitoraggio di tali flussi transfrontalieri si differenzia da quello previsto per le operazioni dei

soggetti residenti richiedendo "apposite e costose modalità di lavorazione", oltre a prevedere

limiti ai trasferimenti difficili da verificare.

La norma in esame consente, pertanto, il monitoraggio dei trasferimenti effettuati da soggetti non

residenti in modo analogo a quelli effettuati da soggetti italiani, utilizzando gli stessi programmi

con notevole snellimento degli adempimenti.

È quindi d’ora innanzi statuita, inoltre, un’unica soglia di 15.000 euro al di sopra della quale gli

intermediari saranno tenuti agli adempimenti sia ai fini dell’antiriciclaggio ex decreto legislativo n.

231 del 2007 che del monitoraggio fiscale ai sensi del decreto-legge n. 167 del 1990.

È stato poi sostituito l'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo ai trasferimenti

attraverso non residenti.

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In particolare si prevede che l’unità speciale costituita dall'Agenzia delle entrate in coordinamento

con la Guardia di finanza, per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per

l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il

rafforzamento della cooperazione internazionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-

legge n. 78 del 2009, e i reparti speciali della Guardia di finanza previsti dall’articolo 6, comma 2,

del DPR 29 gennaio 1999, n. 34 per massimizzare l'efficacia dei controlli ai fini fiscali per la

prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività

economiche e finanziarie all'estero, possano richiedere:

• agli intermediari di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, evidenziati ed

individuati sopra, di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000

euro intercorse con l’estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno

specifico periodo temporale;

• ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007, nella

fattispecie intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria,

professionisti, revisori contabili e altri soggetti, con riferimento a specifiche operazioni con

l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevati.

La norma stabilisce, rimandando, ad un provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle

entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza per l'individuazione di modalità e

termini per effettuare le predette richieste e per il necessario coordinamento.

La modifica in esame si rende necessaria a seguito della contestazione sollevata dalla

Commissione europea, nell’ambito del Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU, circa l'utilità del vigente

articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, laddove è prevista l’indicazione nella dichiarazione

dei redditi dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui

al comma 1 dell’articolo 1 dello stesso decreto-legge; la norma in esame, facendo venir meno i

vigenti contenuti dell'articolo 2, produce di conseguenza l'eliminazione della Sezione I del Modulo

RW della dichiarazione dei redditi, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti come richiesto

dalla Commissione europea.

Il nuovo Quadro RW

Si riducono anche gli adempimenti dichiarativi con l'eliminazione della sezione I e della sezione III

del quadro RW. Attenzione, però: gli obblighi di dichiarazione vengono estesi anche ai soggetti

che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura

finanziaria, siano «titolari effettivi».

La novella normativa ha sostituito l'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo alla

dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero.

Per effetto delle modifiche introdotte viene anzitutto previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli

enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo

d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria,

suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei

redditi.

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L’abrogazione della Sez. IIII del Quadro RW

Si evidenzia come con la nuova formulazione del testo in esame venga soppresso l’obbligo di

indicare nella dichiarazione l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso

dell’anno hanno interessato le attività detenute all’estero attualmente previsto dal comma 2

dell’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 in commento. Tale soppressione comporterà

l'eliminazione, nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, della Sezione III, con semplificazione

degli adempimenti secondo quanto indicato dalla Commissione europea.

Il nuovo articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 conferma in sostanza l'esonero dagli obblighi

di indicazione nella dichiarazione dei redditi per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in

gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi

attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti

siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Si rimanda infine

ad un provvedimento direttoriale ai fini dell'individuazione del contenuto della dichiarazione

annuale nonché del controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

Il nuovo concetto di titolare effettivo

Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo

possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari

effettivi" dell’investimento ai sensi della normativa in materia di monitoraggio.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231 (articolo 1, comma 2, lettera u), per "titolare effettivo" s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino

un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale

sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità

giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla

quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi

alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene

soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al

capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla

direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano

e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche

beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la

categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del

patrimonio di un'entità giuridica.

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Per effetto della norma in esame sono tenuti pertanto alla dichiarazione delle attività detenute

all’estero sia i detentori “formali” delle stesse, sia i soggetti che possono essere considerati

“titolari effettivi” ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Le ritenute sugli investimenti esteri

Il nuovo articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 prevede al comma 2 che i redditi derivanti

dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a

ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le norme vigenti dagli

intermediari residenti ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o

amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei

redditi.

La ritenuta trova altresì applicazione:

• con l’aliquota del 20 per cento e a titolo d’acconto, per i redditi di capitale derivanti da

mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari nonché per i redditi di capitale

indicati nelle lettere c), d) ed h), dell'articolo 44 del TUIR (rendite perpetue, compensi per

prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, interessi derivanti da altri rapporti aventi per

oggetto l'impiego del capitale);

• per i redditi diversi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie, che

concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, sotto forma di ritenuta a

titolo d’acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti,

applicata dagli intermediari residenti.

Viene posto altresì l'obbligo in capo al contribuente, qualora gli intermediari intervengano nella

riscossione dei predetti redditi, di fornire i dati utili ai fini della determinazione della base

imponibile, in mancanza dei quali la ritenuta, o l’imposta sostitutiva, verrà applicata sull’intero

importo messo in pagamento.

I nuovo aspetti sanzionatori

Il taglio alle sanzioni del quadro RW della dichiarazione dei redditi è finalmente legge.

Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge europea e alla legge di delegazione che

demanda al Governo l'attuazione di oltre venti direttive europee (dal coordinamento della

disciplina interna in materia di Iva con l'ordinamento Ue all'estensione dell'ambito dei beneficiari

delle misure di protezione internazionale). Tra le misure previste dal primo provvedimento,

invece, c'è l'intera revisione della disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività detenute

all'estero. Una revisione resa necessaria dalla richiesta arrivata dalla Commissione europea (caso

Eu Pilot 1711/11/TAXU) di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi

perseguiti dallo Stato.

Così sono state riviste al ribasso le penalità per omissioni o irregolarità nella compilazione del

quadro della dichiarazione dei redditi dedicato alle attività finanziarie, immobiliari o agli altri

patrimoni detenuti all'estero. Le sanzioni scendono così dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi

non dichiarati (rispetto alla previsione previgente dal 10% al 15%) e viene eliminata la possibilità di

confisca dei beni di corrispondente valore. Allo stesso tempo, chi sana la carente o l'erronea

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indicazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dovrà

pagare una sanzione fissa di 258 euro. Le penalità sono più alte, dal 6% al 30% degli importi non

dichiarati, per le mancanze relative agli investimenti e alle altre attività di natura finanziaria

detenuti in Paesi a fiscalità di vantaggio.

Ma a questa riduzione delle sanzioni per i contribuenti fa da contraltare un aumento per gli

operatori finanziari che non provvedano alla comunicazione dei dati. L'omessa comunicazione

all'agenzia delle Entrate – e non soltanto, quindi, l'omessa registrazione – da parte degli

intermediari finanziari, come banche, sim, Sgr, fiduciarie, eccetera, inclusi i money transfer, dei

trasferimenti da o verso l'estero di fondi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici

ed equiparate sarà soggetta a sanzioni dal 20 al 25% dell'importo non segnalato. Il monitoraggio a

fini fiscali dei flussi transfrontalieri riguarderà tutti i trasferimenti di valore pari o superiore a

15mila euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio, anche nel caso di operazioni "frazionate",

tenendo presente che il limite attuale è di 10mila euro per ogni operazione.

La legge europea 2013 ha proceduto, inoltre, alla sostituzione dell'articolo 5 del decreto-legge n.

167 del 1990, dedicato alle sanzioni, attenuando le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di

dichiarazione di cui al precedente articolo 4, in linea con le indicazioni della Commissione europea.

Si prevede pertanto che, per la violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni

all’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applichi la

sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non

segnalata.

Si ricorda che il testo previgente prevedeva, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1

posti a carico degli intermediari, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per

cento; per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, relativo ai trasferimenti diversi da quelli

riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, l'applicazione della

sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non

dichiarati, nonché la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo

dei trasferimenti è superiore a 10.000 euro.

La norma novellatrice prevede, inoltre, per la violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto

nell’articolo 4, comma 1, possesso di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura

finanziaria, la sanzione pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non

dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro

novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. Non è prevista la confisca.

Si ricorda che il testo previgente prevedeva una sanzione dal 10 al 50 per cento degli importi,

nonché la confisca di beni di valore corrispondente.

Viene infine stabilito che qualora la violazione sia riferita ad investimenti all’estero (ovvero ad

attività estere di natura finanziaria) in Paesi a regime fiscale privilegiato, è invece prevista la

sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento degli importi non dichiarati.

La tassazione presuntiva

La norma di recepimento della legge comunitaria ha sostituito l'articolo 6 del decreto-legge n.

167 del 1990, in materia di tassazione presuntiva.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 77

Il comma 1 dell'articolo 6 in particolare prevede, ora, che gli investimenti esteri e le attività estere

di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi

effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di

riferimento, a differenza del testo previgente che faceva riferimento al tasso ufficiale medio di

sconto, vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta.

La presunzione non varrà qualora:

• nella dichiarazione venga specificato che si tratti di redditi la cui percezione avviene in un

successivo periodo d’imposta;

• in sede di dichiarazione dei redditi sia indicato che determinate attività non possano essere

produttive di redditi.

La prova di tali condizioni dovrà essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dalla notifica

della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo scambio di informazioni

Il Legislatore ha novellato pure l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.

195, dedicato alla collaborazione e allo scambio delle informazioni tra le autorità.

L'articolo 5 citato prevede, al comma 1, uno scambio delle informazioni raccolte ai sensi dello

stesso decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri tra l'Agenzia delle dogane e la

Guardia di finanza, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro

contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per effetto della legge comunitaria 2013 viene specificato che, per quanto concerne le

informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,

queste verranno trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, con

modalità che verranno definite con successivo decreto.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2008 prevede, a carico

di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o

superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. La

disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero,

effettuati mediante plico postale o equivalente; non si applica invece ai trasferimenti di vaglia

postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o

Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non

trasferibilità.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 2008 individua invece i poteri di accertamento e di

contestazione, in relazione allo stesso decreto, attribuiti ai funzionari dell'Agenzia delle dogane, ai

militari della Guardia di finanza, ai militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della

Guardia di finanza

La modifica in esame consentirà all’Agenzia delle entrate di conoscere i dati dei trasferimenti al

seguito, al fine di poter conoscere in maniera completa i trasferimenti complessivi effettuati,

attraverso i vari canali, dai singoli contribuenti al fine di ricostruirne l’effettiva capacità

contributiva.

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La nuova ritenuta per i titoli e i certificati di massa

Infine la legge comunitaria per il 2013 reca una novella all’articolo 8 del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512. Per effetto della modifica apportata, viene ora previsto che per i titoli o

certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, per i titoli o certificati

rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio,

nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi

d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e

collocati nel territorio stesso, la ritenuta sugli interessi e altri proventi di capitale debba essere

effettuata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi.

Nella normativa previgente era, invece, previsto che la ritenuta fosse stata operata dai soggetti

residenti incaricati che intervenivano nel pagamento dei proventi.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate numero 151663 del 18 dicembre 2013

Il “pensiero comunitario” sul monitoraggio fiscale prende forma. Tra gli effetti delle modifiche

apportate dalla legge europea 2013 (articolo 9 della legge n. 97/2013) alla relativa disciplina

(articolo 4, Dl 167/1990), spiccano la semplificazione del quadro RW, la ricerca del “titolare

effettivo” delle attività e l’eliminazione del limite d’importo al di sopra del quale vigeva l’obbligo

dichiarativo.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate numero 151663 del 18 dicembre 2013

sono state fissate le modalità di attuazione del nuovo articolo 4 e stabilito il contenuto della

dichiarazione annuale.

Procediamo, quindi, con l’analisi di ciò che è cambiato, sia dal punto di vista soggettivo che

oggettivo.

Aspetti soggettivi

L’obbligo di compilazione del quadro RW, cioè di dichiarare gli investimenti e le attività di natura

finanziaria all’estero, riservato alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici

ed equiparate, residenti nel territorio italiano, è esteso al “titolare effettivo”, quello che “non

appare” ma è il reale detentore degli investimenti e delle attività, così come descritto dalla

normativa antiriciclaggio.

Il provvedimento ne fa un identikit dettagliato, individuandolo sia in caso di società sia nell’ipotesi

di entità giuridiche che amministrano e distribuiscono fondi, come fondazioni e trust.

In estrema sintesi, e tra altre minori casistiche, “titolare effettivo” è chi possiede o controlla,

direttamente o indirettamente, una società o un’entità giuridica, attraverso una “certa”

percentuale di partecipazione e/o di controllo. La percentuale corrisponde al 25% più uno di

partecipazione al capitale sociale (in caso di società) e al controllo del 25% o più del patrimonio di

un’entità giuridica. Al calcolo della percentuale rilevante concorrono anche le quote dei familiari

del titolare.

Una volta verificata la condizione, l’obbligo di dichiarare scatta automaticamente. Il contribuente è

tenuto a compilare il quadro RW – opportunamente rimaneggiato per far spazio alle novità

normative – indicando sia il valore sia la percentuale della partecipazione posseduta nella società

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 79

estera.

Ma anche qui il provvedimento fa una netta distinzione tra estero collaborativo e non

collaborativo: nel caso in cui la partecipazione sia in una società situata in un Paese “poco

comunicativo”, vanno monitorati anche gli investimenti e le attività estere della stessa compagine

controllata indirettamente dal titolare “nazionale”.

Rimangono esonerati dall’adempimento dichiarativo i contribuenti che lavorano oltre confine, per

lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali, oppure in zone di frontiera. L’esclusione dura

per tutto il periodo d’imposta se l’attività all’estero è svolta in via continuativa per la maggior

parte del medesimo periodo; il lavoratore che torna in Italia continua a essere esonerato a

condizione che, entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, “rimpatri” pure le

attività.

Aspetti oggettivi

Sul fronte oggettivo, la nota più rilevante è che il quadro RW va compilato indipendentemente dal

superamento del limite dei 10mila euro, prima fissato come soglia di riferimento oltrepassata la

quale il contribuente era tenuto all’obbligo dichiarativo.

Nello stesso quadro vanno indicati i dati relativi all’imposta sul valore degli immobili detenuti

all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

A differenza del passato, anziché indicare tutte le movimentazioni da e verso l’estero, vanno

riportate nella dichiarazione annuale le consistenze degli investimenti e delle attività rilevate

all’inizio e alla fine del periodo d’imposta.

Invece, per quanto riguarda i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori non

collaborativi, “diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 168-bis,

comma 1, del Tuir”, sarà necessario indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto

nel corso del periodo d’imposta.

L’attenzione si sposta, infine, sugli intermediari finanziari residenti chiamati, già dal prossimo

anno, a operare una ritenuta d’acconto del 20% sui redditi diversi e di capitale derivanti dagli

investimenti e dalle attività in argomento. Un adempimento aggiunto nel comma 2 dell’articolo 4

del Dl 167/1990.

Il prelievo, che deve essere effettuato quando gli stessi intermediari intervengono nella riscossione

di tali redditi e flussi finanziari, è indipendente da uno specifico incarico alla riscossione. Questo a

meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione, che i flussi non costituiscono

redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura

finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva, anche con riferimento a tutti i

flussi che saranno accreditati presso lo stesso intermediario.

Per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, si presume che i flussi finanziari derivino

dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte degli stessi contribuenti.

In caso di imposta trattenuta indebitamente, il contribuente può richiederne la restituzione

all’intermediario entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo oppure può

presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria (articolo 38 del Dpr 602/1973).

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Il provvedimento si conclude dando indicazioni sulla tempistica: le nuove modalità di compilazione

del quadro RW decorrono dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2013, mentre, per quanto

riguarda ritenute e imposte sostitutive, quelle dovute per il periodo dall’1 febbraio al 30 giugno

2014, potranno essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi, ma senza

applicazione di sanzioni.

La circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013

Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti

sulle recenti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale (Dl 167/1990) introdotte dall’articolo

9 della legge 97/2013. Il documento di prassi, che, è importante sottolineare, sostituisce la

precedente circolare n. 45/2010, è stato emanato tenendo conto di quanto stabilito con il

provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2013.

Di seguito evidenziamo, in sintesi, le principali precisazioni che riguardano, in particolare, gli

obblighi di monitoraggio fiscale dei contribuenti e la sostituzione tributaria degli intermediari

finanziari.

1. Niente più soglie minime di valore: nel quadro RW di Unico andranno indicati i capitali detenuti

all'estero, anche quelli al di sotto dei 10mila euro. È uno dei chiarimenti arrivati con la circolare

38/E dell'agenzia delle Entrate, che ha fatto il punto dopo le modifiche introdotte dalla legge

europea (97/2013) sugli adempimenti collegati a quello che in gergo tecnico si chiama

«monitoraggio fiscale», vale a dire l'obbligo di dichiarare al Fisco le proprie ricchezze oltreconfine.

Le modifiche introdotte la scorsa estate si sono rese necessarie dopo che l'Unione europea aveva

acceso un faro sull'Italia per la sproporzione delle sanzioni adottate per le omissioni (totali o

parziali) nell'indicazione dei capitali dei contribuenti italiani fuori dai confini italiani. Affianco alla

rimodulazione delle penalità, però, la legge europea ha fissato le linee per modificare i campi del

quadro RW della dichiarazione dei redditi con l'eliminazione a partire dal modello 2014 della

sezione I (che raccoglieva l'indicazione dei trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di

intermediari italiani) e della sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero). Ma non solo, perché

ha esteso l'obbligo di compilazione al «titolare effettivo» (un concetto mutuato dalla disciplina

antiriciclaggio), per "smascherare" chi si nasconde dietro schermi societari o di trust, e ha

eliminato il riferimento al limite dei 10mila euro al di sotto del quale in precedenza non andava

compilato il quadro.

2.L'obbligo di compilazione e gli esoneri : qualche dubbio si era posto sulla possibile analogia con

la disciplina antiriciclaggio, in base alla quale si poteva pensare che l'obbligo scattasse dai 15mila

euro. Ma l'agenzia delle Entrate precisa, ora, che vanno dichiarati tutte le attività e gli investimenti

detenuti all'estero. Per quanto riguarda, invece, il «titolare effettivo» va considerato per la società,

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; mentre in

caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche

che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio. Sono esclusi dagli obblighi di

monitoraggio enti commerciali, società ma anche gli enti pubblici. L'esonero copre, quindi, gli enti

di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione. Sono esclusi anche gli

organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari

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soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il

regime fiscale sostitutivo. Sono esonerate anche le persone fisiche che prestano lavoro all'estero

per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia e i soggetti residenti in

Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e

in Paesi limitrofi. In particolare, per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l'esonero dal

monitoraggio vale solo se l'attività lavorativa all'estero è stata svolta in via continuativa per la

maggior parte del periodo d'imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia vi abbia

trasferito le attività detenute all'estero. In linea generale, i contribuenti che affidano le attività

finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani sono

esonerati da qualsiasi obbligo di monitoraggio.

3.Il restyling alle sanzioni : dopo le modifiche della legge di stabilità, le sanzioni per l'omessa o

carente indicazione nel quadro RW oscillano tra il 3 e il 15 % dell'ammontare degli importi non

dichiarati (prima la "forchetta" era tra il 10 e il 50%) a cui si aggiungeva anche il rischio di confisca

per un valore corrispondente). La sanzione è compresa invece tra il 6 e il 30% quando la violazione

si riferisce a investimenti o attività estere di natura finanziaria din paradisi fiscali (Paesi black list

per l'Italia). Mentre una sanzione di 258 euro è prevista quando la dichiarazione relativa a

investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata

entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. La circolare 38/E/2103 chiarisce che gli Uffici possono

disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali

circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si

riferisce e la sanzione.

Addentriamoci ora nell’analisi del documento di prassi in dettaglio affrontando i seguenti temi:

• gli obblighi di monitoraggio dei contribuenti

• l’individuazione dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW e la figura del titolare

effettivo

• gli esoneri soggettivi

• gli obblighi di sostituzione tributaria

• la tassazione alla fonte secondo le norme vigenti

• la ritenuta all’ingresso

• la base imponibile del prelievo alla fonte

• gli aspetti sanzionatori

Obblighi di monitoraggio dei contribuenti

Sulla base delle nuove disposizioni, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta 2013, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate,

residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria da

cui possono derivare redditi imponibili in Italia sono tenuti a indicare, esclusivamente, le

consistenze di tali attività nel quadro RW del modello Unico. L’obbligo sussiste a prescindere

dall’importo degli investimenti e attività di fonte estera e anche se possedute per un solo giorno.

Precedentemente, l’adempimento dichiarativo riguardava le attività detenute al 31 dicembre di

ciascun anno di importo superiore a 10mila euro e comprendeva anche i trasferimenti che, nel

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 82

corso del periodo d’imposta, avevano interessato i medesimi investimenti e attività (sezioni I e III

del modulo RW).

A partire dal periodo di imposta 2013, tali trasferimenti non vanno più indicati.

La circostanza è stata esaminata dall’Agenzia con riferimento ai connessi aspetti sanzionatori. Al

riguardo, viene precisato che, poiché la legge europea 2013 è entrata in vigore il 4 settembre

2013, le violazioni di omessa e infedele compilazione delle sezioni I e III del modulo RW commesse

antecedentemente a tale data non sono più punibili con le specifiche sanzioni previste dal Dl

167/1990. Ciò in virtù del principio di legalità, in base al quale nessuno può essere assoggettato a

sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Per quel che riguarda l’obbligo di monitoraggio delle consistenze, si rileva che non ci sono novità

sulla tipologia di investimenti e attività da indicare nel quadro RW rispetto a quanto già

individuato con la precedente circolare n.45/E del 2010.

Diversa è, invece, la valorizzazione di tali investimenti e attività, in quanto si dovrà fare riferimento

ai criteri stabiliti per l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e l’imposta sul valore delle

attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), anche se non dovute dal contribuente.

È da segnalare che, per le attività in comunione o cointestate, dovrà essere indicato l’intero valore

delle attività e la relativa percentuale di possesso da parte di ciascun intestatario qualora ne abbia

la piena disponibilità, mentre prima era richiesto il valore della propria quota di possesso.

I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW: la figura del titolare effettivo

Una delle novità più rilevanti del nuovo monitoraggio fiscale dei contribuenti riguarda l’ambito

soggettivo di applicazione della disciplina che è stato ampliato. Sono, infatti, obbligati alla

compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed

equiparate, residenti in Italia (dunque i medesimi soggetti previsti dalla normativa previgente),

non soltanto quando i medesimi soggetti sono possessori diretti degli investimenti e attività, ma

anche quando risultano essere i “titolari effettivi” di tali attività.

La circolare precisa che, sebbene la nozione del “titolare effettivo” sia stata mutuata dalla

disciplina dell’antiriciclaggio - e a questi ultimi fini tale nozione si riferisce esclusivamente alla

persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il veicolo societario o altra entità

giuridica, quali trust e fondazioni - per il monitoraggio fiscale si considera tale non solo la persona

fisica, ma anche l’ente non commerciale e la società semplice ed equiparata che soddisfa i requisiti

del possesso o controllo (il requisito del controllo si ritiene soddisfatto, nel caso di società, se la

percentuale di partecipazione al capitale sociale corrisponde al 25% più uno, mentre nel caso delle

altre entità diverse dalle società, in presenza di beneficiari del 25% o più del patrimonio o del

controllo sul 25% o più del patrimonio dell’entità giuridica), sempre secondo la normativa

antiriciclaggio, del veicolo interposto realmente e che detiene gli investimenti all’estero e attività

estere di natura finanziaria.

Sul fronte dell’interposizione fittizia resta, infatti, confermato quanto già sostenuto in precedenza

dall’Amministrazione finanziaria, ossia che, in presenza di soggetti che abbiano l’effettiva

disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti

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meramente interposti, il patrimonio deve essere attribuito al socio o al beneficiario

indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

Al verificarsi dello status di “titolare effettivo”, l’obbligo di monitoraggio varia a seconda che

l’investimento o l’attività estera sia detenuta per il tramite di società o di entità giuridiche, diverse

dalle società, quali fondazioni e istituti giuridici quali i trust.

Nel primo caso, l’Agenzia precisa che l’obbligo di monitoraggio riguarda il valore della

partecipazione nella società qualora residente in un Paese collaborativo (per Stati o territori

collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da

parte dell’Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di

informazioni. Si tratta non soltanto dei Paesi o territori inclusi nella white list ma anche dei Paesi

che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una

convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o

con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa),

oltre all’indicazione della percentuale di partecipazione. Se invece la partecipazione è in una

società residente in un Paese non collaborativo, si deve seguire l’approccio del look through, in

base al quale si supera la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo per dare

rilevanza, nel quadro RW, al valore dei beni all’estero del soggetto “controllato”. Detto approccio

deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata

nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Nel secondo caso, ossia nelle fattispecie di titolarità effettiva del contribuente per il tramite di

entità giuridiche diverse dalle società, quali fondazioni e trust, si applica sempre l’approccio del

look through, a prescindere dalla residenza dell’entità giuridica. Più precisamente, per dette entità

rileva la residenza sia in Italia sia all’estero, sempreché le medesime entità detengano investimenti

all’estero e attività estere di natura finanziaria. Il “titolare effettivo” del trust deve indicare, nel

quadro RW, il valore complessivo delle attività estere che l’entità giuridica “controllata” detiene

direttamente e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si

configuri la titolarità effettiva degli investimenti, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità

stessa.

Con riferimento alle partecipazioni in organismi collettivi del risparmio (Oicr), la circolare evidenzia

che non rilevano, ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo”, le partecipazioni ad Oicr istituiti

in Italia che effettuano investimenti all’estero, ma esclusivamente quelle in organismi di diritto

estero. In quest’ultima ipotesi, ai fini del monitoraggio, si seguono i medesimi criteri stabiliti per il

“titolare effettivo” di società estere.

Nella circolare sono presenti alcuni esempi per meglio chiarire le fattispecie al ricorrere delle quali

il contribuente è tenuto all’obbligo di compilazione del quadro RW e cosa deve essere indicato.

Esoneri soggettivi

Nel ripercorrere gli esoneri di tipo soggettivo, la circolare precisa che sono da includere

nell’ambito soggettivo del monitoraggio gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali)

istituiti nelle forme di associazione o fondazione in quanto non rientranti tra gli enti pubblici.

Questi ultimi, infatti, sono esclusi da tale obbligo dichiarativo, unitamente agli enti commerciali,

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alle società, siano esse società di persone (Sas, Snc, società di fatto) o società di capitali (Spa, Sapa,

società cooperative), ad eccezione delle società semplici.

Altro aspetto di rilievo riguarda gli Oicr istituiti in Italia che, sebbene considerati enti non

commerciali, sono esclusi anch’essi dal monitoraggio, considerato che gli investimenti da essi

detenuti non sono produttivi di redditi imponibili (articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir).

Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari, soggetti che godono anch’essi di un

regime fiscale di non imponibilità (articolo 6 del Dl 351/2001).

Restano confermate, in linea generale, le deroghe agli obblighi di monitoraggio fiscale per i

lavoratori all’estero (articolo 38, comma 13, Dl 78/2010). Tuttavia, con riferimento alla condizione

di “diplomatico” o di “frontaliere”, per i quali in precedenza la condizione doveva sussistere al 31

dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’esonero è ora riconosciuto solo qualora l’attività

lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta

e a condizione che il lavoratore, al rientro in Italia, vi abbia trasferito le attività detenute all’estero

o abbia dismesso le suddette attività entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro

all’estero.

Esoneri oggettivi

In merito all’esonero oggettivo di compilazione del quadro RW, è ora previsto che non devono

essere indicate le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli

intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a

condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta

o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Rispetto alla normativa previgente, non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle

attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo

ora stabilito che l’esclusione da monitoraggio è subordinato anche all’applicazione del prelievo da

parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi (come meglio chiarito di

seguito).

Un’importante precisazione riguarda le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo

d’imposta non hanno prodotto reddito: in questi casi, l’esonero dalla compilazione del quadro RW

spetta a condizione che le attività siano affidate in amministrazione o gestione presso un

intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o

gestito. In tale ipotesi, all’intermediario è infatti conferito l’incarico di regolare tutti i flussi

connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di

tale affidamento - che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede

l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’intermediario -, ricade sul contribuente l’obbligo di

indicare le consistenze delle attività nel quadro RW, evidenziando che le stesse non hanno

prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.

Viene chiarito, infine, che l’esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente

risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella

società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o

gestita da intermediari residenti.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 85

Obblighi di sostituzione tributaria

L’altra principale novità illustrata nella circolare riguarda gli obblighi di sostituzione tributaria a

carico degli intermediari finanziari residenti (articolo 4, comma 2, Dl 167/1990). L’obbligo riguarda

non solo i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura

finanziaria che sono già assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva secondo le norme vigenti,

ma anche determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi di fonte estera che

concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, per i quali è stata introdotta la

nuova ritenuta a titolo di acconto (“ritenuta all’ingresso”).

I soggetti interessati sono gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività

finanziaria indicati dall’articolo 11 della disciplina dell’antiriciclaggio.

Gli obblighi di sostituzione tributaria degli intermediari trovano applicazione con riferimento ai

redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a

decorrere dall’1 gennaio 2014. Tuttavia, il provvedimento del Direttore ha previsto che:

• le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dalla predetta sostituzione tributaria dovute per il

periodo dall’1 febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014,

maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni;

• per i flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014, gli intermediari non

applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione dell’operazione all’Amministrazione

finanziaria. Il contribuente, nei mesi successivi, e comunque entro il 30 giugno 2014, conferisce

all’intermediario l’incarico all’applicazione del prelievo, sempreché dovuto.

Tali previsioni sono volte a consentire agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi

adempimenti di sostituzione tributaria sul nuovo sistema di pagamento, tenuto conto che il

regolamento UE 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo - che ha

modificato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (Single euro

payments area - Sepa) - fissa all’1 febbraio 2014 la data finale unica per la migrazione ai nuovi

sistemi da parte dei Paesi dell’area dell’euro.

In linea generale, come stabilito dal provvedimento, i predetti intermediari sono tenuti ad

applicare il prelievo alla fonte nei confronti dei contribuenti appartenenti alle categorie alle quali si

applicano gli obblighi di monitoraggio (ossia persone fisiche, enti non commerciali, società

semplici ed equiparate residenti), quando intervengono nella riscossione dei flussi e dei redditi

derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria.

Il versamento deve essere eseguito, secondo le regole ordinarie, entro il sedicesimo giorno

successivo a quello di effettuazione del prelievo.

In sostanza, l’obbligo di sostituzione tributaria prescinde da un formale incarico all’incasso degli

stessi, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera,

che i flussi in esame non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale o dei redditi

diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

Tale autocertificazione può essere resa dal contribuente in via preventiva e può riguardare la

generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria

specifica indicazione da parte del contribuente.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 86

L’intermediario è tenuto a segnalare all’Amministrazione finanziaria le posizioni per le quali non

sia stato applicato il prelievo alla fonte, ossia quando il contribuente autocertifica all’intermediario

che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura

finanziaria.

Il prelievo alla fonte non deve essere effettuato per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro

autonomo, in quanto - precisa la circolare - sussiste una presunzione in base alla quale i flussi

finanziari si considerano derivanti dall’esercizio di tali attività, indipendentemente dalla loro

entità, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.

Tassazione alla fonte secondo le norme vigenti

Tenuto conto di quanto appena illustrato, gli intermediari sono dunque obbligati ad applicare il

prelievo alla fonte, previsto già dalle norme vigenti, sui redditi derivanti da investimenti esteri e

dalle attività estere di natura finanziaria (articolo 4, comma 2, primo periodo, Dl 167/1990) in tutti

i casi in cui l’intermediario sia utilizzato come veicolo per l’accredito in Italia di flussi provenienti

dall’estero, a prescindere da un formale incarico all’incasso degli stessi.

La circolare precisa che questo obbligo è posto in via generale, indipendentemente dalla

circostanza che i titoli e le attività finanziarie siano collocati o meno nel territorio dello Stato. Per

cui, ad esempio, gli intermediari sono tenuti ad applicare il prelievo alla fonte sui proventi dei titoli

atipici non collocati nel territorio dello Stato (a titolo definitivo, posto che detti proventi avrebbero

scontato l’imposizione sostituiva in autoliquidazione ai sensi dell’articolo 18 del Tuir), così come

sui redditi compresi nei capitali corrisposti a soggetti residenti derivanti da polizze stipulate con

compagnie di assicurazione estere non collocate in Italia, in quanto non operanti nel territorio

dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, se i predetti redditi sono conseguiti per il

tramite degli intermediari residenti.

Laddove le norme vigenti individuano il sostituto d’imposta tenuto all’applicazione delle ritenute o

delle imposte sostitutive, è confermata la sostituzione tributaria già prevista, posto che, per

queste fattispecie, non sono intervenute modifiche normative (ad esempio, sostituti obbligati per

l’imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi dei titoli obbligazionari esteri ai sensi

dell’articolo 2 del Dlgs 239/1996, assicurazione estera che opta per l’imposta sostitutiva di cui

all’articolo 26-ter del Dpr 600/1973).

Seguendo questa logica, resta confermata l’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi sui

redditi di capitale di fonte estera e dei redditi diversi di natura finanziaria, a cura del contribuente

in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’intermediario in caso di opzione per i

regimi fiscali dell’amministrato e del gestito.

Ritenuta all’ingresso

I medesimi intermediari sono tenuti ad applicare una nuova forma di tassazione alla fonte a titolo

di acconto (“ritenuta d’ingresso”) su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi

che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, sempre quando gli stessi

intervengono nella riscossione dei predetti redditi (articolo 4, comma 2, secondo e terzo periodo,

Dl 167/1990).

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A tal proposito, la circolare dettaglia i redditi di capitale interessati dalla ritenuta all’ingresso - che

già la norma individua in quelli indicati dall’articolo 44, primo comma, lettere a), c), d), h), del Tuir -

e le fattispecie di redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir che, se derivanti da investimenti

all’estero e da attività finanziarie estere, sono soggetti alla ritenuta all’ingresso, in quanto diretti a

formare il reddito complessivo del contribuente. Tra questi, assumono rilevanza anche quelli

diversi da quelli di natura finanziaria (ad esempio, plusvalenze imponibili derivanti da cessione di

immobili all’estero, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir).

Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, viene chiarito che quelli potenzialmente

assoggettabili alla ritenuta d’ingresso sono le plusvalenze realizzate mediante la cessione di

partecipazioni qualificate in società non residenti o in società residenti qualora detenute all’estero,

nonché le plusvalenze derivanti da fattispecie assimilate (articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir).

Infatti, le altre ipotesi di redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)

dell’articolo 67 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente,

in quanto assoggettate a imposta sostitutiva (a carico degli intermediari finanziari abilitati, se

conseguite nell’ambito dei rapporti opzionali del risparmio amministrato o gestito, ovvero a cura

del contribuente, se nell’ambito del regime dichiarativo).

Base imponibile del prelievo alla fonte

Il contribuente è tenuto a fornire all’intermediario i dati e ogni utile informazione per la corretta

individuazione della natura reddituale del flusso in pagamento, nonché della fattispecie imponibile

e dell’imposta dovuta per consentire il corretto adempimento degli obblighi di sostituzione

tributaria da parte degli intermediari.

Al riguardo, è precisato che, in tal modo, il contribuente partecipa attivamente al procedimento di

accertamento del tributo dovuto ai sensi dell’articolo 64 del Dpr 600/1973. Si evita così di

assoggettare a imposizione flussi che non hanno natura reddituale per il contribuente o che ce

l’hanno in una determinata misura e non per l’intero importo. Infatti, in mancanza di tali

informazioni, l’intermediario è tenuto ad applicare la ritenuta sull’intero importo del flusso messo

in pagamento.

Nell’ipotesi in cui il contribuente subisca il prelievo di un’imposta non dovuta o l’imposta sia

applicata in misura superiore a quanto dovuto, lo stesso può richiederne la restituzione

all’intermediario entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. Il contribuente, in

alternativa alla richiesta di rimborso all’intermediario, può presentare istanza di rimborso

all’Amministrazione finanziaria con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del Dpr

602/1973. Al riguardo, la circolare precisa che l’intermediario è tenuto a segnalare le posizioni per

le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte anche per effetto del predetto rimborso.

Sanzioni

Infine, in materia di sanzioni, la circolare precisa che sono applicabili le previsioni di cui all’articolo

7, comma 4, del Dlgs 472/1997, che attribuisce agli uffici il potere di disporre la riduzione delle

sanzioni fino alla metà del minimo, qualora concorrano “eccezionali circostanze che rendono

manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”. La ratio della

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 88

disposizione mira a evitare, in presenza di circostanze eccezionali, che si palesi una manifesta

sproporzione tra la sanzione e il tributo o, comunque, un manifesto squilibrio tra la sanzione e

l’effettivo disvalore della condotta del contribuente.

Pertanto, la medesima disposizione può essere applicata anche alle sanzioni per le violazioni

relative all’omessa o infedele compilazione del quadro RW.

In tal senso, il comportamento del contribuente che regolarizzi la propria posizione fiscale,

prestando una piena e spontanea collaborazione ai fini della ricostruzione degli investimenti e

delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero in violazione degli obblighi di

monitoraggio fiscale, può essere suscettibile di configurare una circostanza di carattere

eccezionale e, dunque, giustificare un modulato ridimensionamento della sanzione fino alla metà

del minimo previsto dalla legge.

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 89

LA NUOVA IMPOSIZIONE INDIRETTA 2014 SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Premessa

L’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. Decreto sul Federalismo Municipale), così come

modificato dall’art. 26 del D.L. del 12 settembre 2013 n. 104 (c.d. Decreto Istruzione), stabilisce

che a decorrere dal 1° gennaio 2014 saranno rimodulate le aliquote dell’imposta di registro per i

trasferimenti immobiliari. Inoltre, le imposte fisse di registro e ipocatastali attualmente dovute

nella misura di 168 euro passeranno a 200 euro.

Dal 1° gennaio 2014 scattano, quindi, le nuove norme sulla tassazione dei trasferimenti

immobiliari. Vediamole dapprima in sintesi e poi nel dettaglio:

a) si abbassa l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa dal 3 al 2% (ma con un minimo di

mille euro);

b) ogni altro trasferimento immobiliare a pagamento verrà invece tassato con l'aliquota del 9%

(oggi si spazia dal 3 al 15%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro; faranno

eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società (non imponibili a Iva), che rimarranno

soggetti all'attuale aliquota del 4 per cento.

Inoltre, in tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 9 e del 2 per cento:

a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro ciascuna (al

di fuori di questo perimetro, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro – e quindi, l'imposta fissa di

registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale – saranno dovute nella nuova misura di

200 euro);

b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse

ipotecarie.

Nuove imposte di registro e ipocatastali sui trasferimenti immobiliari

Con effetto 1° gennaio 2014 la tassazione indiretta sui trasferimenti immobiliari subirà notevoli

modifiche. Infatti, l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. Decreto sul Federalismo

Municipale), così come modificato dall’art. 26 del D.L. del 12 settembre 2013 n. 104 (c.d. Decreto

Istruzione) prevede che, con effetto 1° gennaio 2014 i trasferimenti immobiliari soggetti ad

imposta di registro saranno sottoposti unicamente alle seguenti due aliquote:

• imposta proporzionale di registro del 2%, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto

case di abitazione (con esclusione di quelle che rientrano nella categoria catastale A1, A8 o A9) che

beneficiano dell’agevolazione “prima casa”;

Dalla nuova formulazione dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 si

evince che diversamente da quanto accade oggi, potranno beneficiare dell’aliquota del 2% tutte le

abitazioni “prima casa” (con l’eccezione delle A/1, A/8 e A/9) ancorché le stesse non rispettino i

requisiti “non di lusso” previsti dal D.M. 2 agosto 1969 . È bene sottolineare che tale riduzione

non è stata prevista anche ai fini Iva: quindi, nel caso in cui l’acquisto dell’immobile “prima casa”

sia assoggettato ad Iva si applicherà (di nuovo) l’aliquota del 4%. Tale norma pare, quindi,

agevolare la compravendita fra privati a discapito delle imprese;

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• imposta proporzionale di registro del 9% in tutti gli altri casi. Ne consegue che per le

abitazioni non “prima casa” l’aliquota dell’imposta di registro passerà dall’attuale 7% al 9%,

ancorché, come si dirà più avanti, non saranno più dovute le ipocatastali proporzionali del 3%,

bensì in misura fissa di 50 euro ciascuna (quindi, per un totale di 100 euro).

La disposizione normativa stabilisce, comunque, che in entrambi i casi sopra riportati l’imposta di

registro non potrà essere inferiore a 1.000 euro. Per i trasferimenti immobiliari verranno meno,

quindi, le molteplici aliquote dell’imposta di registro ad oggi vigenti (previste dall’art. 1 della

Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986).

In aggiunta a ciò, l’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che saranno soppresse tutte le

esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

Ne consegue che a mero titolo esemplificativo verrà meno:

• l’imposta di registro del 3% attualmente prevista nel caso di trasferimento di immobili di

interesse storico, artistico o archeologico;

• l’imposta di registro dell’1% attualmente prevista per le cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato esenti da Iva a favore di imprese di rivendita immobiliare;

• l’imposta fissa di registro di 168 euro attualmente prevista per i trasferimenti di immobili a

favore dello Stato o di enti pubblici territoriali;

• l’imposta fissa di registro di 168 euro attualmente prevista per i trasferimenti di immobili a

favore delle Onlus;

• l’imposta di registro dell’1% attualmente prevista per i trasferimenti di immobili compresi

in Piani Urbanistici particolareggiati.

E, più in generale, le agevolazioni contemplate attualmente nell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima

allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Inoltre, verranno abrogate le leggi speciali riguardanti:

• le agevolazioni per i piani di recupero;

• le agevolazioni per il terreno montano;

• le agevolazioni per il compendio unico;

• le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Sulla base di quanto fin qui esposto, dal 2014 vi potranno essere casi in cui:

• il contribuente “risparmia” in considerazione del fatto che transazioni ad oggi tassate ai fini

dell’imposizione indiretta in modo non indifferente saranno soggette ad un carico fiscale più

contenuto;

• il contribuente si troverà ad essere soggetto ad un carico fiscale maggiore in quanto

verranno meno quelle agevolazioni fiscali che erano state previste dalla disposizione ad oggi

vigente (piccola proprietà contadina, eccetera).

Di seguito degli esempi al fine di comprendere meglio il “vantaggio” ovvero lo “svantaggio” per le

diverse tipologie di contribuenti.

Così ad esempio in caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di

soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale:

• trattamento ai fini dell’imposizione indiretta fino al 31 dicembre 2013: le cessioni dei

terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti non imprenditori agricoli professionali

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(c.d. IAP) scontano l’imposta proporzionale di registro del 15% nonché ipocatastali nella misura del

3%;

• trattamento ai fini dell’imposizione indiretta a decorrere dal 1° gennaio 2014: le cessioni

dei terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti non imprenditori agricoli professionali

(c.d. IAP) sconteranno l’imposta proporzionale di registro nella misura del 9% nonché ipocatastali

in misura fissa di 100 euro (50 euro ciascuna).

Ne deriva che in tale ipotesi per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2014 i contribuenti

vedranno un consistente risparmio legato all’imposizione indiretta.

In caso invece di trasferimento immobili di interesse storico, artistico e archeologico tra soggetti

privati:

• trattamento ai fini dell’imposizione indiretta fino al 31 dicembre 2013: le cessioni di

immobili di interesse storico, artistico e archeologico tra soggetti privati sono soggette ad imposta

proporzionale di registro nella misura del 3% nonché ipocatastali nella misura del 3%;

• trattamento ai fini dell’imposizione indiretta a decorrere dal 1° gennaio 2014: le cessioni di

immobili di interesse storico, artistico e archeologico tra soggetti privati saranno soggette ad

imposta proporzionale di registro nella misura del 9% nonché ipocatastali nella misura fissa di 100

euro (50 euro ciascuna).

In tale ipotesi per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2014 i contribuenti saranno soggetti ad

un maggior carico fiscale di imposizione indiretta. Infatti, si passa da una tassazione complessiva

2013 del 6% proporzionale ad una tassazione 2014 del 9% quale imposta di registro proporzionale

nonché 100 euro quali imposte ipocatastali.

Sono previsti, inoltre, cambiamenti, sempre a partire dal 1° gennaio 2014, anche con riferimento

all’ammontare stabilito per le imposte ipotecarie e catastali.

Infatti, nel caso in cui tornino applicabili le imposte di registro, come sopra rideterminate, del 2%

ovvero del 9%, le ipocatastali saranno dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (e non più pari

ai 168 euro attuali), mentre vi sarà la totale esenzione per l’imposta di bollo, tributi speciali

catastali e tasse ipotecarie. Invece, nel caso in cui la cessione sconti l’applicazione dell’Iva, le

ipocatastali saranno dovute per un ammontare di 200 euro ciascuna. Infatti, il D.L. 12 settembre

2013, n. 104, cosiddetto Decreto Istruzione, all’art. 26 comma 2 , stabilisce che l’importo di

ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro da

disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 sarà elevato a 200 euro.

Tabella: imposizione indiretta dei fabbricati abitativi dal 1° gennaio 2014

CESSIONI DI

CEDENTE CESSIONARIO REGIME IVA ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 92

FABBRICATI ABITATIVI

Impresa costruttrice o ristrutturatrice che vende entro cinque anni dall’ultimazione lavori, ovvero che opta nel contratto per l’assoggettamento ad Iva

Irrilevante Aliquota Iva applicabile: 4% prima casa 10% altra casa non di lusso 22% casa di lusso

Registro 200 euro Ipotecaria 200 euro Catastale 200 euro

Ipotesi diverse da quelle di cui sopra

Irrilevante Esente da Iva (art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

Non “prima casa”: Registro 9% (con un minimo di 1.000 euro) Ipotecaria 50 euro Catastale 50 euro Prima casa: Registro 2% (con un minimo di 1.000 euro) Ipotecaria 50 euro Catastale 50 euro

Tabella: imposizione indiretta dei fabbricati strumentali dal 1° gennaio 2014

CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI

CEDENTE REGIME IVA

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro cinque anni dall’ultimazione lavori ovvero trascorso tale termine, che opta nel contratto per l’Iva (*)

22% - Registro 200 euro - Ipocatastali 4% (3% + 1%)

Imprese diverse da quelle di cui sopra in caso di opzione nel contratto per l’IVA (**)

22% - Registro 200 euro - Ipocatastali 4% (3% + 1%)

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Ipotesi diverse da quelle di cui sopra

Esente - Registro 200 euro - Ipocatastali 4% (3% + 1%)

(*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere a reverse charge. Se invece è applicata l’Iva non per opzione del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo cedente e non dal cessionario. (**) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere a reverse charge.

Con riferimento alle compravendite di fabbricati strumentali (si veda tabella sopra riportata) si

evince che dal 1° gennaio 2014 vi sarà l’aumento dell’imposta di registro a 200 euro, ma in tali casi

le ipocatastali del 4% rimarranno invariate.

Dal 1° gennaio 2014 le imposte fisse di registro e ipocatastali aumentano a 200 euro

Così come stabilito dal comma 2 art. 26 del Decreto Istruzione, dal 1° gennaio 2014 le imposte

fisse di registro e ipocatastali attualmente dovute nella misura di 168 euro passeranno a 200 euro

(ad eccezione delle compravendite immobiliari che, nel caso in cui scontino l’imposta di registro

del 2% o del 9%, vedranno l’applicazione delle ipocatastali in misura fissa di 50 euro ciascuna,

quindi, pari a 100 euro).

Atti interessati, con effetto 1° gennaio 2014, dal cambio dell’ammontare delle imposte fisse di registro e ipocatastali

• Operazioni straordinarie di fusione, trasformazione e scissioni societarie; • atti di conferimento di denaro in società; • cessioni di partecipazioni sociali; • atti giudiziari pubblicati o emanati dal 1° gennaio 2014; • atti pubblici formati a decorrere dal 1° gennaio 2014; • donazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2014; • scritture private autenticate fatte dal 1° gennaio 2014; • scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2014; • denunce di contratti verbali presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio

2014; • formalità di trascrizione e di rinnovazione eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2014; • le domande di annotazione presentate dal 1° gennaio 2014.

Risulta opportuno ricordare che l’imposta di registro, nei casi in cui il contratto non sia soggetto ad

obbligo di legge alla registrazione (si pensi, ad esempio, a una transazione avente contenuto

patrimoniale e non soggetta a Iva, quindi, che sconterebbe l’aliquota proporzionale di registro del

3%) viene meno nel caso in cui il contratto sia stipulato con scambio di corrispondenza

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dr. Mauro Nicola - Legge di Stabilità 2014 94

commerciale. Al fine di esonerare l’obbligo del versamento dell’imposta di registro su tali contratti

(ovvero transazioni), occorre verificare che gli stessi non vengano predisposti con l’apposizione

della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, ma mediante scambio di corrispondenza

commerciale, in modo che il soggetto venditore o prestatore conservi un esemplare di tali

documenti con la sola firma di una delle parti e che quest’ultimo conservi la documentazione con

la sola sottoscrizione dell’altra parte contrattuale. In base alla prassi dell’Amministrazione

Finanziaria (risoluzione ministeriale 28 giugno 1988, n. 451384) i requisiti minimi previsti per la

sussistenza della “corrispondenza commerciale” (la risoluzione parla comunque di “lettera”) sono

la presenza, nel documento, dell’indirizzo del destinatario e della firma del solo mittente. La stessa

risoluzione, tra l’altro, aggiunge che non è necessaria la spedizione e quindi la lettera potrebbe

essere consegnata direttamente tra le parti.