1
LIBRETTO DI IMPIANTO Il DPR 74/2013 all’articolo 7 comma 5, prevede che tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva siano provvisti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” , l’obbligo di compilare questo libretto è scattato dal 15 ottobre 2015 ma è stato anche specificato dal MISE che tale libretto deve essere compilato in fase di manutenzione annuale. Il DM 10 febbraio 2014, pubblicato in seguito al DPR 74/2013, definisce invece il modello del nuovo libretto di impianto e il nuovo format dei rapporti di efficienza energetica. Le novità introdotte dal decreto sono diverse ma in primo piano c’è da evidenziare il fatto che il libretto è unico per tutti gli apparecchi di casa anche quelli ad energia rinnovabile che producano “caldo o freddo” indistintamente. Questo nuovo libretto sostituisce completamente i vecchi libretti sia di impianto che di centrale termica per le potenze superiori ai 35 kW ex DPR 412/93. L’altra novità consiste nell’aver creato un libretto a schede componibile, ovvero si devono compilare solo le schede relative agli apparecchi che compongono l’impianto, inclusi tutti gli elementi che costituiscono parte integrante dell’impianto idraulico. Il libretto deve essere redatto dall’installatore nel caso di nuove installazioni o sostituzioni di apparecchi, mentre in tutti i casi di impianti già esistenti è a cura del responsabile dell’impianto la compilazione dello stesso. Il responsabile dell’impianto è a tutti gli effetti, colui che vi abita, pertanto il proprietario o l’inquilino. Chiaramente data la complessità delle informazioni da riportare nel libretto, il manutentore abilitato e certificato come NOI, provvede ad offrire ai propri clienti questo servizio di compilazione ad un prezzo simbolico, sollevando il responsabile dell’impianto da questo onere. Il decreto prevede che in cado di inadempimento, siano applicate le sanzioni del D.Lgs 192/2005 che possono andare dalle 500 alle 3000 . Link per DM 10/02/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14A01710/sg

LIBRETTO DI IMPIANTO€¦ ·  · 2015-12-02Questo nuovo libretto sostituisce completamente i vecchi libretti sia di impianto che di centrale termica per le potenze superiori ai 35

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LIBRETTO DI IMPIANTO€¦ ·  · 2015-12-02Questo nuovo libretto sostituisce completamente i vecchi libretti sia di impianto che di centrale termica per le potenze superiori ai 35

LIBRETTO DI IMPIANTO Il DPR 74/2013 all’articolo 7 comma 5, prevede che tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva siano provvisti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” , l’obbligo di compilare questo libretto è scattato dal 15 ottobre 2015 ma è stato anche specificato dal MISE che tale libretto deve essere compilato in fase di manutenzione annuale.

Il DM 10 febbraio 2014, pubblicato in seguito al DPR 74/2013, definisce invece il modello del nuovo libretto di impianto e il nuovo format dei rapporti di efficienza energetica.

Le novità introdotte dal decreto sono diverse ma in primo piano c’è da evidenziare il fatto che il libretto è unico per tutti gli apparecchi di casa anche quelli ad energia rinnovabile che producano “caldo o freddo” indistintamente. Questo nuovo libretto sostituisce completamente i vecchi libretti sia di impianto che di centrale termica per le potenze superiori ai 35 kW ex DPR 412/93.

L’altra novità consiste nell’aver creato un libretto a schede componibile, ovvero si devono compilare solo le schede relative agli apparecchi che compongono l’impianto, inclusi tutti gli elementi che costituiscono parte integrante dell’impianto idraulico. Il libretto deve essere redatto dall’installatore nel caso di nuove installazioni o sostituzioni di apparecchi, mentre in tutti i casi di impianti già esistenti è a cura del responsabile dell’impianto la compilazione dello stesso. Il responsabile dell’impianto è a tutti gli effetti, colui che vi abita, pertanto il proprietario o l’inquilino.

Chiaramente data la complessità delle informazioni da riportare nel libretto, il manutentore abilitato e certificato come NOI, provvede ad offrire ai propri clienti questo servizio di compilazione ad un prezzo simbolico, sollevando il responsabile dell’impianto da questo onere.

Il decreto prevede che in cado di inadempimento, siano applicate le sanzioni del D.Lgs 192/2005 che possono andare dalle 500 alle 3000 €.

Link per DM 10/02/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14A01710/sg