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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966 A cura di: Dott. Luigi Nappa Responsabile Servizio Ispezione Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro- Varese

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966. A cura di: Dott. Luigi Nappa Responsabile Servizio Ispezione Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro-Varese. CONCETTO DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO. Art.3 legge 604/1966 : Ristrutturazione di reparti - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

OGGETTIVOArt.7 Legge 604/1966

A cura di:Dott. Luigi Nappa

Responsabile Servizio Ispezione LavoroDirezione Territoriale del Lavoro-Varese

Page 2: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

CONCETTO DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Art.3 legge 604/1966:1. Ristrutturazione di reparti2. Soppressione del posto di lavoro3. Terziarizzazione ed esternalizzazione attivitàDottrina e Giurisprudenza:1. Inidoneità fisica2. Impossibilità di collocazione anche all’interno

del Gruppo di impresa3. Licenziamento del lavoratore in edilizia per

chiusura del cantiere o fine fase lavorativa4. Provvedimenti di natura amministrativa (ritiro

della patente per l’autista-ritiro del porto d’armi per la Guardia Giurata)

Page 3: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

OBBLIGATORIETA’ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

• Tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che presso ciascuna sede stabilimento, filiale,ufficio o reparto autonomo abbiano più di 15 dipendenti o più di cinque se imprenditori agricoli

• Non rientrano nel numero per la determinazione della soglia:

1. Gli assunti con rapporto di apprendistato

2. Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità

3. Lavoratori somministrati

Page 4: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

………..continua• Sono ricompresi nell’organico aziendale:1. I soci lavoratori delle cooperative di produzione

e lavoro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato

2. I lavoratori a domicilio3. I lavoratori sportivi professionisti con rapporto di

lavoro subordinato4. I lavoratori assenti con diritto alla conservazione

del posto di lavoro5. I lavoratori intermittenti in applicazione

dell’art.39 D.Lgs 276/03 (in proporzione dell’orario svolto nel semestre)

Page 5: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

PROCEDURA E MOTIVAZIONI DEL LICENZIAMENTO

Art.7 della legge 604/1966• Il licenziamento per giustificato motivo

oggettivo di cui all’art.3 deve essere comunicato alla DPL territorialmente competente rispetto al luogo ove viene prestata l’attività lavorativa e per conoscenza al lavoratore

• Nella comunicazione il datore di lavoro deve espressamente fare riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e specificare i motivi del licenziamento

Page 6: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

……… continua

• Ricevuta la richiesta la DTL nei sette giorni (termine perentorio) dalla ricezione convoca le parti

• Entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro la procedura si conclude

• Possibilità di proseguire oltre i 20 giorni se c’è accordo di entrambe le parti finalizzata al raggiungimento di una soluzione positiva

Page 7: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

……………continua

• Il datore di lavoro può procedere al licenziamento con effetto dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento coincidente con quello della ricezione della DTL:

• Se la DTL ricevuta la comunicazione non procede nel termine perentorio di 7 giorni alla convocazione

• Se il tentativo non si conclude entro 20 giorni fatta salva la possibilità di deroga (comma 6 dell’art.7 legge 604/66)

• Se il lavoratore non si è presentato all’incontro senza addurre alcuna giustificazione o in caso di abbandono della procedura durante la discussione (fattispecie verbalizzata dal conciliatore)

• Se la procedura si conclude con esito negativo

Page 8: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

NOVITA’ D.L. N. 76/2013

• La procedura di cui all’art.7 della legge 604/1966 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trova applicazione:

• In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto

• Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto se una norma di natura contrattuale prevede l’assorbimento da parte dell’impresa subentrante

Criticità: -se l’azienda subentrante non applica un accordo che prevede l’assorbimento del personale-le aziende che perdono l’appalto spesso ne vengono a conoscenza a ridosso della scadenza

• Licenziamenti in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa

Page 9: LICENZIAMENTO PER  GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Art.7 Legge 604/1966

CONSEGUENZE GIUDIZIARIE• La mancata presentazione di una o

entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art.116 del c.p.c.

• La mancata presentazione del lavoratore in caso di legittimo e documentato impedimento a presenziare all’incontro chiude comunque la procedura ma l’assenza sarà valutata dal giudice in fase di eventuale giudizio ai sensi dell’art.116 del c.p.c. nelle “valutazioni delle prove”