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LINEE GUIDA PER L’ATTESTAZIONE DEI PIANI PREVISTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE
PRINIPI DI RIFERIMENTO ED INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA.
DOTT. GIOVANNI RUBIN
Venezia, 17 o,obre 2011
1 do,. Giovanni Rubin
2 do,. Giovanni Rubin
Dopo oltre sessant’anni di “immobilismo” il legislatore con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha riformato il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, riconsiderando in maniera organica la disciplina del diri,o concorsuale. OBIETTIVI: -‐ favorire le le procedure di composizione negoziale della crisi
d’impresa; -‐ salvaguardare il valore dei complessi aziendali; -‐ “privaQzzare” le procedure concorsuali; -‐ valorizzare il ruolo e l’aRvità dei “professionisQ”; -‐ prevenire e risolvere la crisi d’impresa;
3 do,. Giovanni Rubin
Tali principi sono staQ a,uaQ a,raverso due nuovi isQtuQ: -‐ Accordo di ristru6urazione dei debi< (art. 182-‐bis L.F.); -‐ Piano di risanamento a6estato (art. 67, comma 3, le6. d, L.F.);
e la rivisitazione della procedura del -‐ Concordato preven<vo (ar6. 160 ss. L.F.).
4 do,. Giovanni Rubin
IL PIANO DI RISANAMENTO ATTESTATO
Non sono soggeR all’azione revocatoria: […] d) gli aR, i pagamen< e le garanzie concesse sui beni del debitore purché pos< in
essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consen<re il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia aAestata da un professionista iscri6o nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisi< previs< dall’art. 28, le6ere a) e b) ai sensi dell’art. 2501-‐bis, quarto comma, del codice civile.
5 do,. Giovanni Rubin
IL CONCORDATO PREVENTIVO
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preven<vo sulla base di un piano […]. La domanda di ammissione alla procedura di concordato preven<vo è proposta con ricorso […]. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa; b) uno stato anali<co ed es<ma<vo delle aRvità e l’elenco nomina<vo dei
creditori, con l’indicazione dei rispeRvi credi< e delle cause di prelazione; c) l’elenco dei <tolari dei diriR reali o personali su beni di proprietà o in possesso
del debitore;
6 do,. Giovanni Rubin
IL CONCORDATO PREVENTIVO
d) Il valore dei beni e i creditori par<colari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi preceden< devono essere accompagna< dalla relazione di un professionista in possesso dei requisi< di cui all’art. 67, terzo comma, le6era d), che aAesI la veridicità dei daI aziendali e la faKbilità del piano medesimo
7 do,. Giovanni Rubin
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, l’omologazione di un accordo di ristru6urazione dei debi< s<pulato con i creditori rappresentan< almeno il sessanta per cento dei credi<, unitamente ad una relazione redaAa da un professionista in possesso dei requisi< di cui all’art. 67, terzo comma, le6era d) sull’aAuabilità dell’accordo stesso, con par<colare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
8 do,. Giovanni Rubin
I PRECEDENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
Il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) prevede all’art. 27 che il commissario straordinaria rediga un programma di cessione dei complessi aziendali o di ristru,urazione e ne disciplina puntualmente il contenuto.
Art. 54 Il commissario straordinario entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell’industria un programma reda6o secondo uno degli indirizzi alterna<vi indica< nell’art. 27, comma 2 […]
Art. 55 Il programma è reda6o so6o la vigilanza del Ministero dell’Industria ed in conformità agli indirizzi di poli<ca industriale dal medesimo ado6a<, in modo da salvaguardare l’unità opera<va dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori […]
9 do,. Giovanni Rubin
I PRECEDENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
Art. 56 Il programma deve indicare: a) le aRvità imprenditoriali des<nate alla prosecuzione e quelle da dime6ere; b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio d’impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell’esercizio d’impresa; d) i modi di copertura del fabbisogno finanziario con specificazione dei finanziamen< o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l’u<lizzazione. Se è ado6ato l’indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare la modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori. Se è ado6ato l’indirizzo della ristru6urazione dell’impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito al comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell’impresa e di mutamento degli asseR imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debi< o di definizione mediante concordato.
10 do,. Giovanni Rubin
I PRECEDENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
La legge fallimentare, diversamente dal D.Lgs. 270/1999, non è così puntuale nel disciplinare il contenuto del piano e prevede una sostanziale libertà di contenu1, bilanciata da un controllo da parte di un professionista qualificato. Nonostante la libertà di forme, come previsto dal D.Lgs. 270/1999, il piano assumerà, comunque, una delle seguenQ forme: -‐ ristru,urazione e prosecuzione dell’aRvità; -‐ liquidazione dei beni aziendali e interruzione dell’aRvità; -‐ cessione d’azienda o di rami d’azienda (trasferimento a terzi dell’aRvità); -‐ combinazione delle formule precedentemente indicate.
11 do,. Giovanni Rubin
L’ATTESTAZIONE NELLA LEGGE
Il legislatore della riforma si è limitato a disciplinare l’ogge,o ed i requisiQ delle a,estazioni, ma non il contenuto. In do,rina è stato sostenuto che tale impostazione deve essere interpretata nell’oRca di favorire la massima libertà dei modelli di risanamento. In mancanza di norme specifiche è, quindi, necessario che prassi qualificate integrino le lacune legislaQve, sicché l’aRvità dell’a,estatore è, ad oggi, qualificabile come principled based.
12 do,. Giovanni Rubin
LA FINALITA’ DEL PRESENTE INTERVENTO
TRIBUNALE DI MODENA 20/10/2006 n. 2422/2006
[…] Il debito erariale mai è stato esposto dalla ricorrente e dal professionista incaricato di svolgere il piano di faRbilità. Ad avviso del collegio la circostanza integra la faRspecie della dolosa omissione di denuncia di credi< di cui all’art. 173, comma 1, L.F. ovvero – ed almeno – la faRspecie della incompletezza e della irregolarità della documentazione di cui all’art. 163, comma 1, L.F. La evidente irregolarità della procedura obbliga – quindi – a negare l’omologazione. La qualità di “fidefaciente” dell’incaricato della relazione al piano di faKbilità – ex art. 161, penulImo comma, L.F. novellato – impone la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero per la valutazione di eventuali profili di rilevanza penale.
13 do,. Giovanni Rubin
REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ATTESTATORE
art. 161, comma 3, L.F.
art. 28, comma 1, le,. a) e le,. b) L.F.
art. 67, comma 3, le,. d) L.F.
art. 2501-‐bis, comma 4, c.c.
art. 2501-‐sexies c.c.
art. 182-‐bis, comma 1, L.F.
art. 2409-‐bis c.c.
14 do,. Giovanni Rubin
REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ATTESTATORE
AvvocaQ, soggeR iscriR alla sez. A dell’Albo dei Do,ori CommercialisQ e degli EsperQ Contabili (che ha unificato Do,ori CommercialisQ e Ragionieri CommercialisQ), Studi professionali associaQ e società tra professionisQ (purché sia designata la persona fisica responsabile della procedura.
ISCRITTI Al Registro dei Revisori contabili isQtuito presso il Ministero della GiusQzia dal D.Lgs. 28 gennaio 1992, n. 88
La norma della legge fallimentare prevede cause di incompaIbilità
15 do,. Giovanni Rubin
LA NOMINA DELL’ATTESTATORE
Nell’ambito degli accordi di ristruEurazione e del concordato preven1vo la scelta dell’a,estatore ricade senza alcun dubbio sull’imprenditore in crisi; In relazione al piano aEestato di risanamento il rinvio all’art. 2501-‐bis c.c., norma in materia di leveraged buy out, ed all’art. 2501-‐sexies c.c. (in materia di fusione) ha fa,o ritenere in do,rina che la nomina dovesse avvenire: -‐ da parte del debitore in crisi nel caso di impresa individuale, società di
persone e società a responsabilità limitata; -‐ da parte del Tribunale del luogo in cui ha sede la società per azioni o la società
in accomandita per azioni.
16 do,. Giovanni Rubin
LA NOMINA DELL’ATTESTATORE
Tu,avia, desQnatari della relazione sono i creditori e non i soci (ininfluenza del Qpo societario): Trib. Brescia, 3 agosto 2007: Nel caso di società per azioni o di società in accomandita per azioni la nomina dell’esperto che a6es< la ragionevolezza de piano di risanamento previsto dall’art. 67 l. fall., 3° comma, le6. d), spe6a esclusivamente allo stesso imprenditore. Trib. Milano, 16 luglio 2008: Anche per le società per azioni compete all’imprenditore, e non al Tribunale, la scelta del professionista che a6esta la ragionevolezza del piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, le6. d), l. fall.
17 do,. Giovanni Rubin
LA NOMINA DELL’ATTESTATORE
Tribunale di Treviso, 20 aprile 2009: La nomina del perito chiamato ad a6estare, ai sensi dell’art. 67, comma 3, le6. d), della legge fallimentare la ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria compete all’imprenditore, ma essa può essere delegata al Presidente del tribunale in veste vicaria, quando l’imprenditore ritenga u<le connotarla di una maggiore <<terzietà>> ai fini di un più posi<vo apprezzamento da parte dei creditori, nella prospeRva della credibilità realizza<va del piano stesso. PROTOCOLLO (par. B.13): La possibile designazione sia dal debitore sia, in cer< casi, dal tribunale valorizza i requisi< di indipendenza del professionista, per il quale valgono le stesse considerazioni proposte per l’esperto del concordato preven<vo.
18 do,. Giovanni Rubin
INDIPENDENZA E TERZIETA’ DELL’ATTESTATORE
Nella sua prima versione l’art. 67, comma 3, le,. d, L.F. richiamava altresì l’art. 28, comma 1, le,. c, L.F., escludendo così dalla nomina di a,estatore: -‐ il coniuge, i parenQ e gli affini entro il quarto grado del debitore; -‐ i creditori dell’imprenditore in crisi; -‐ chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori; -‐ chiunque si trovi in confli,o di interessi. Tale previsione, poi abrogata con il D.Lgs. 169/2007 (c.d. “decreto correRvo”) escludeva, quindi, dai soggeR abilitaQ a rilasciare a,estazioni il consulente dell’impresa in crisi (creditore), l’ex amministratore dell’impresa in crisi (confli,o di interessi) e lo sQmatore ex art. 160, comma 2, L.F. (confli,o di interessi).
19 do,. Giovanni Rubin
INDIPENDENZA E TERZIETA’ DELL’ATTESTATORE
Cass., 4 febbraio 1009, n. 2706 In tema di a6estazione della veridicità dei da< aziendali e della faRbilità del piano proposto con la domanda di ammissione al concordato preven<vo, la rela<va relazione può essere reda6a anche da un professionista che abbia già prestato la sua aRvità professionale in favore del debitore. […] Quale che sia il ruolo che la legge ha inteso a6ribuire al professionista nei cui confron< non può non riconoscersi una posizione di terzietà pur se connotata da un rapporto di fiducia con l’imprenditore. Cass., 29 o,obre 2009, n. 229227 La relazione a6estante la veridicità dei da< aziendali e la faRbilità del piano proposto con la domanda di ammissione alla procedura può essere reda6a anche da un professionista che abbia già prestato la sua aRvità professionale in favore del debitore (e che, affermandosene creditore, abbia proposto istanza di ammissione al passivo del conseguente fallimento).
20 do,. Giovanni Rubin
INDIPENDENZA E TERZIETA’ DELL’ATTESTATORE
Trib. Milano, 8/10/2007: La relazione a6estatrice della veridicità dei da< e della faRbilità del piano è assolutamente inidonea a svolgere la funzione assegnatale dal legislatore […], provenendo da un professionista che non dichiara di avere i requisi< di cui all’art. 28 L.F. Art. 10 D.Lgs. 39/2010: -‐ principio di indipendenza; -‐ divieto di autoriesame; -‐ indipendenza finanziaria; -‐ indipendenza intelle,uale; -‐ indipendenza negli a,eggiamenQ e nell’aspe,o.
21 do,. Giovanni Rubin
INDIPENDENZA E TERZIETA’ DELL’ATTESTATORE
PROTOCOLLO (par. B.1): Un’importante vocazione alla terzietà del professionista chiamato ad a6estare appare, in prima le6ura, come condizione richiesta per il successo e l’autorevolezza del piano: l’aRvità redazionale della asseverazione deve dunque essere ogge6o di un incarico che non coinvolga alcun profilo di confli6o di interessi con la massa dei creditori, in funzione della cui informazione il professionista è chiamato ad operare. Per evitare responsabilità e una sorta di sfiducia da parte della massa dei creditori, nonostante non vi sia alcuna codificazione norma1va sul punto, si ri1ene che il professionista debba indicare nella relazione la propria indipendenza (l’essere revisore la presuppone) e documentare i tests effeEua1 per saggiare il proprio tasso di indipendenza.
22 do,. Giovanni Rubin
I PRINCIPI NAZIONALI
Anche a livello di prassi ufficiale mancano dei veri e propri principi di comportamento. Tu,avia, si possono riscontrare degli autorevoli contribuQ: 1. Protocollo piani di risanamento e ristru,urazione; relazioni del
professionista: profili organizzaQvi e principi di comportamento nell’ambito delle procedure di concordato prevenQvo, accordi di ristru,urazione dei debiQ, piano di risanamento a,estato (CNDC – COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI);
2. Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa (CNDCEC – COMMISSIONE DI STUDIO CRISI E RISANAMENTO DI IMPRESA);
3. Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi (UNIVERSITA’ DI FIRENZE, CNDCEC, ASSONIME);
4. Documento di ricerca n. 114 (ASSIREVI).
23 do,. Giovanni Rubin
I PRINCIPI NAZIONALI
OSSERVAZIONI (par. 1): “Nessuna disposizione della novella e tanto meno del successivo decreto correRvo specifica anche in modo sinte<co quali siano le condizioni ovvero i contenu< minimali che devono cara6erizzare le relazioni di accompagnamento agli strumen< di composizione della crisi d’impresa, né del pari sono no< i principi che devono guidare il professionista nella predisposizione delle sudde6e a6estazioni”. PROTOCOLLO (introduzione): “I due protocolli elabora< dal gruppo di lavoro […] cos<tuiscono possibili principi di comportamento, per se ancora non codificabili all’interno di un contesto norma<vo e giudiziario stabile”.
24 do,. Giovanni Rubin
I PRINCIPI NAZIONALI
LINEE GUIDA (par. 4): “L’a6estatore perverrà ad un simile giudizio [di ragionevolezza del piano] dopo aver espletato tu6e le aRvità ritenute nella prassi necessarie per la verifica dei da< previsionali, applicando per quanto possibile qualifica< standard professionali”. LINEE GUIDA (nota a pie’ di pagina n. 20): “Di par<colare rilevanza appaiono le indicazioni contenute nell’Interna<onal Standard on Assurance Engagements – ISAE 3400, The ExaminaQon of prospecQve financial informaQon, richiamato anche da ASSIREVI, Documento di ricerca n. 114, Richieste dello sponsor relaQve al paragrafo 2.d) dell’art. 2.3.4 del Regolamento dei mercaQ organizzaQ e gesQQ da Borsa Italiana s.p.a.”.
25 do,. Giovanni Rubin
I PRINCIPI ITERNAZIONALI
A livello internazionale l’IFAC (InternaQonal FederaQon of Accountants) ha cosQtuito una commissione deputata (IAASB – InternaQonal AudiQng and Assurnance Standards Board) all’elaborazione degli “standards” internazionali: -‐ ISA (InternaQonal Standards on AudiQng): principi di revisione; -‐ IAPS (InternaQonal AudiQng PracQce Statements): applicazioni degli ISA; -‐ ISRE (InternaQonal Standards on Review Engagements): revisioni limitate; -‐ ISAE (InternaQonale Standards on Assurance Engagements): principi di
a,estazione; -‐ ISRS (InternaQonal Standards on Related Services): principi per incarichi
speciali (per lo più di consulenza); -‐ ISQC InternaQonal Standards on Quality Control): principi per i controlli di
qualità.
26 do,. Giovanni Rubin
I PRINCIPI INTERNAZIONALI
A livello internazionale l’IFAC (InternaQonal FederaQon of Accountants) ha cosQtuito una commissione deputata (IAASB – InternaQonal AudiQng and Assurnance Standards Board) all’elaborazione degli “standards” internazionali: -‐ ISA (InternaQonal Standards on AudiQng): principi di revisione; -‐ IAPS (InternaQonal AudiQng PracQce Statements): applicazioni degli ISA; -‐ ISRE (InternaQonal Standards on Review Engagements): revisioni limitate; -‐ ISAE (InternaQonale Standards on Assurance Engagements): principi di
a,estazione); -‐ ISRS (InternaQonal Standards on Related Services): principi per incarichi
speciali (per lo più di consulenza); -‐ ISQC InternaQonal Standards on Quality Control): principi per i controlli di
qualità.
27 do,. Giovanni Rubin
I PRINCIPI INTERNAZIONALI
In Italia sono staQ recepiQ a,raverso il D.Lgs. 39/2010 solamente i principi di revisione internazionali (ISA) nella loro versione “clarified”, tu,avia la prassi ed autorevole do,rina ne raccomandano l’applicazione sul presupposto che, in assenza di specifiche previsioni nazionali, sia necessario applicare le norme di comportamento internazionali. Si segnala, peraltro, che tale principio si applica anche ad altre faRspecie: -‐ Leveraged buy out; -‐ Due diligence dello sponsor nella quotazione in borsa.
28 do,. Giovanni Rubin
L’OGGETTO DELLE ATTESTAZIONI
Piano aEestato Concordato preven1vo
Accordo di ristruEurazione
ragionevolezza veridicità e faRbilità
a,uabilità e idoneità
CNDCEC: i termini uQlizzaQ dal legislatore da un punto di vista stre,amente tecnico ed aziendalisQco sono equivalenQ, per tanto, è possibile e opportuno individuare delle norme di comportamento comuni ai tre isQtuQ della legge fallimentare.
29 do,. Giovanni Rubin
L’OGGETTO DELLE ATTESTAZIONI
OSSERVAZIONI (par. 2): Il significato del conce6o di ragionevolezza – richiamando la razionalità delle scelte che sono insite nel piano e la sua verosimile realizzabilità da un punto di vista probabilis<co – è alquanto analogo a quello di faRbilità, di cui all’a6estazione del professionista in tema di concordato preven<vo ex art. 161 l. fall.: in entrambe le circostanze si tra6a comunque sempre di progeR che, in base a determinate condizioni, è possibile fare o è agevole fare. OSSERVAZIONI (par. 3): Vi è da chiedersi se il conce6o di “aAuabilità” di cui all’art. 182-‐bis l. fall. sia equivalente a quello di “faRbilità” previsto dalla disciplina in tema di concordato preven<vo. Pur essendo termini diversi in realtà pare ragionevole concludere che il loro significato sia alquanto analogo: si tra6a pur sempre di progeR che in base a determinate condizioni è possibile fare o agevole fare.
30 do,. Giovanni Rubin
OGGETTO DELLE ATTESTAZIONI
OSSERVAZIONI (par. 4): Nel linguaggio comune in conce6o espresso dal termine a6estare ricomprende quello di rendere tes<monianza, affermare, cer<ficare, ed in tal senso deve nondimeno intendersi l’u<lizzo che ne fa il legislatore. […] -‐ A,estare la veridicità: formulazione di una dichiarazione che si traduca di fa6o
in un’assunzione di responsabilità in ordine ad una certa aRvità di controllo svolta sugli stessi da< aziendali;
-‐ A,estare la faRbilità: verificare e, quindi, cer<ficare che il pronos<co possa essere realizzato in un’oRca di verosimile faRbilità e quindi in un’oRca di verosimile riuscita.
31 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: CRITICITA’
L’aEestazione di veridicità = aEestazione di un’aXvità di controllo
Le criQcità: -‐ applicabilità ai piani di risanamento e agli accordi di ristru,urazione; -‐ estensione dei controlli; -‐ individuazione dei controlli; -‐ il fa,ore tempo e la possibilità di avvalersi del lavoro di terze parQ;
32 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’ AGLI ARTT. 67 e 182-‐BIS L.F.
ISAE 3400 (par. 14): The auditor should consider the extent to which reliance on the en<ty’s historical financial informa<on is jus<fied. […] The auditor will need to establish, for example, whether relevant historical informa<on was audited or reviewd and whether accepted accoun<ng principles were used in its prepara<on. PROTOCOLLO (par. B.12): [Con riferimento ai piani a,estaQ] appare posi<vo che nella relazione l’esperto assuma una specifica posizione sui riscontri contabili effe6ua<, intesi quale premessa logica ed organizza<va di una verifica realis<ca sulla idoneità delle operazioni de6ate nel piano ad assicurare i risulta< del risanamento e del riequilibrio finanziario.
33 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’ AGLI ARTT. 67 e 182-‐BIS L.F
LINEE GUIDA (Raccomandazione n. 11): Il professionista dovrebbe dichiarare le aRvità svolte: (a) per verificare “l’a6endibilità” delle fon< informa<ve u<lizzate nel piano per costruire le ipotesi di partenza e le previsioni economico-‐finanziarie. OSSERVAZIONI (par. 2): Tale verifica [di veridicità dei daQ aziendali] cos<tuisce senza ombra di dubbio un passaggio imprescindibile, e per di più prodromico e strumentale, ai fini di una corre6a valutazione in ordine alla ragionevolezza di tale documento, dovendo il professionista rispe6are quelle norme deontologiche e quei canoni di comportamento richies< per un riscontro sostanziale dei da< contabili di partenza in tema di concordato preven<vo
34 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’ AGLI ARTT. 67 e 182-‐BIS L.F
TRIBUNALE DI MILANO, 25 marzo 2010: Il controllo sulla veridicità dei da< contabili a consun<vo è il presupposto logico e fa6uale indefeRbile della successiva valutazione di a6uabilità/faRbilità, con la conseguente necessaria responsabilità dell’a6estatore. TRIBUNALE DI MILANO, 11 febbraio 2010: L’a6estazione di veridicità cos<tuisce un presupposto logico indefeRbile dell’a6estazione dell’esperto ex art. 182-‐bis L.F., e dunque precisa ed ineludibile aRvità ricadente so6o la sua responsabilità.
35 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: ESTENSIONE DEI CONTROLLI
OSSERVAZIONI (par. 4.1) e PROTOCOLLO (par. B.6): Non tuR i da< raccol< dall’imprenditore debbano essere ogge6o del necessario visto di auten<cità da parte del professionista, dovendo l’indagine essere limitata esclusivamente a quelli su cui il piano si fonda. -‐ mancanza di meritevolezza; -‐ non vige l’obbligo di deposito delle scri,ure contabili degli esercizi precedenQ; I soli daQ da a,estare sono quelli “aziendali”, cioè quelli relaQvi alle risorse organizzate dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, non i beni personali salvo quelli di cui all’art. 161, comma 1, le,. d, L.F.
36 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: INDIVIDUAZIONE DEI CONTROLLI
TRIBUNALE DI MILANO, 18 marzo 2010: Il professionista che, ai sensi dell’art. 161, comma 3, legge fallimentare, a6esta il piano concordatario, deve svolgere tu6e le verifiche che, secondo le regole tecniche della revisione contabile e delle discipline che rilevano in ordine alla concreta ar<colazione della proposta concordataria. PROTOCOLLO (par. B.4): Quali sono i principi per l’esperimento della fase di accertamento e verifica? Sono quelli che cara6erizzano i principi di controllo contabile ex art. 2409-‐ter c.c. ovvero quelli che contraddis<nguono la valutazione aziendale? […] Nessuno dei suindica< strumen< appare di per sé idoneo in termini assolu< ai necessari accertamen< e verifiche.
37 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: INDIVIDUAZIONE DEI CONTROLLI
“A,estare la veridicità” non significa “cerQficare il bilancio”, per tanto i principi di revisione sono solo un riferimento di prassi, ma la loto totale applicazione non è necessaria Il PROTOCOLLO (par. B.5) individua puntualmente i controlli da effe,uare. Verificata l’a,endibilità dei daQ riportaQ negli allegaQ al piano, è necessario poi verificare l’a,endibilità dei daQ riportaQ nel piano: si riQene che si traR di un controllo di “corrispondenza” e coerenza dei daQ riportaQ nel piano ai daQ riportaQ negli allegaQ.
38 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (leA. a)
-‐ riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche (inventario e w,); -‐ verifica dell’esistenza fisica delle giacenze di magazzino (inventario); -‐ verifica della effeRva sussistenza e consistenza della cassa (in senso
materiale), tramite la sua ricostruzione a ritroso, tenendo conto dei movimenQ in entrata ed in uscita nel fra,empo intervenuQ (roll back);
-‐ analisi delle schede di mastro relaQve ai fornitori, ai clienQ ed agli isQtuQ di credito, anche a,raverso una conferma esterna di controparte del saldo dovuto, dei suoi accessori e dell’esistenza di contestazioni (circolarizzazione);
-‐ controllo delle fa,ure emesse e di quelle ricevute anche sulla base di una verifica incrociata con gli interessaQ volta a confermare l’effeRva sussistenza e consistenza della posizione creditoria/debitoria nei confronQ del cliente/fornitore (circolarizzazione e roll forward);
39 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (leA. a)
-‐ l’accertamento dell’esistenza e della consistenza dei saldi contabili relaQvi ai rapporQ intra,enuQ con i vari isQtuQ di credito, anche mediante il controllo degli estraR conto corrente di corrispondenza o di altri aggiornaQ documenQ riepilogaQvi forniQ dalle banche a seguito di esplicita richiesta (circolarizzazione con richiesta modello ABI);
-‐ verifica presso l’anagrafe tributaria e gli isQtuQ previdenziali di eventuali carichi tributari per omessi versamenQ (casse,o fiscale, estra,o di ruolo, cerQficazione ex art. 14, comma 3, D.Lgs. 472/1997);
-‐ Verifica della corre,a rappresentazione contabile dei principali contraR in essere e delle garanzie ricevute da terzi e rilasciate a favore di terzi (circolarizzazione legali e banche);
-‐ verifica della corre,a determinazione delle imposte di competenza (ricalcolo); -‐ verifica dei contenziosi (circolarizzazione legali e difensori tributari).
40 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ E SUI CREDITORI (leA. b)
-‐ individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore (inventario e contraR)
-‐ Accertamento di ogni singola posizione debitoria, verificando il reale ammontare di ciascun debito e della sussistenza dell’eventuale legiRma causa di prelazione che assiste quest’ulQmo, assumendo posizione sulla qualificazione espressa.
41 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ E SUI CREDITORI (leA. b)
-‐ individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore (inventario e contraR)
-‐ Accertamento di ogni singola posizione debitoria, verificando il reale ammontare di ciascun debito e della sussistenza dell’eventuale legiRma causa di prelazione che assiste quest’ulQmo, assumendo posizione sulla qualificazione espressa.
42 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI SUI TITOLARI DI DIRTTI (leA. c)
Partendo dall’elenco dei Qtolari dei diriR reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, il professionista dovrà procedere alla verifica della reale sussistenza di tali diriR e della loro corre,a contabilizzazione e rappresentazione nella situazione patrimoniale.
43 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI SUI BENI E CREDITORI DEI SOCI (leA. d)
Sulla base della dichiarazione contenente il valore dei beni e l’indicazione dei creditori parQcolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, il professionista dovrà procedere alla verifica dell’effeRva appartenenza al socio dei suddeR beni, nonché della sussistenza e reale consistenza del credito vantato dal creditore parQcolare del socio medesimo.
44 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: IL FATTORE TEMPO
OSSERVAZIONI, PROTOCOLLO e LINEE GUIDA osservano che una dei maggiori ostacoli ad un corre,o adempimento del professionista è il fa,ore temporale. Considerando che i principi di revisioni rimangono un riferimento esplicito per le verifiche del professionista a,estatore, si riQene possibile uQlizzare il lavoro svolto da terzi revisori in conformità a quanto stabilito dal PR 600 e dal PR 610.
45 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: INTERNAL AUDITING (PR 610)
L’internal audi<ng è l’aRvità di verifica e valutazione all’interno di una società, al servizio della società stessa. È una componente separata del sistema di controllo interno e consiste, tra l’altro, nell’esame, nella valutazione e nel monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi contabile e di controllo interno. Si tra,a pur sempre di un organo societario, influenzato dalla direzione aziendale, per tanto i daQ non possono essere ritenuQ a,endibili perché non indipendenQ (PR 500: l’a,endibilità di un’evidenza è parametrata alla fonte di provenienza). Tali documenQ possono essere consideraQ dall’a,estatore solo per ridurre l’ampiezza dei controlli sopra descriR, ma non può esimersi da una verifica sull’a,endibilità dei risultaQ dell’internal audiQng.
46 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: ALTRI REVISORI (PR 600)
Il PR 600 stabilisce che è possibile per un “revisore principale” uQlizzare il lavoro di “altri revisori” (ivi compreso il collegio sindacale) e disQngue l’ipotesi in cui egli si assuma la responsabilità del lavoro degli altri revisori oppure non la assuma. Nel caso in esame è la legge fallimentare a stabilire che l’aEestatore deve assumersi la responsabilità del lavoro svolto. La procedura da porre in essere è la seguente: a) valutare la competenza professionale degli altri revisori (referenze o contaR
direR) e richiedere una dichiarazione scri,a sull’uQlizzo dei principi di revisione di cui al PR 220;
b) informare gli altri revisori dei requisiQ di indipendenza ed o,enere una dichiarazione circa il possesso di tali requisiQ;
47 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’: ALTRI REVISORI (PR 600)
c) indirizzare il lavoro degli altri revisori, informandoli sul Qpo di relazione da eme,ere e sulle procedure da applicare, o,enendo una dichiarazione scri,a dalla quale risulQ che tali indicazioni saranno seguite (rischio di autoriesame);
d) informare gli altri revisori sull’uQlizzo che verrà fa,o del loro lavoro/relazioni; e) coordinare il lavoro degli altri revisori, indicando aree di criQcità e
monitorando le scadenze (rischio autoriesame); f) esaminare il lavoro svolto dagli altri revisori e valutarne l’adeguatezza; g) richiedere di esaminare le carte di lavoro degli altri revisori (impossibilità di
opporre rifiuto); h) discutere gli esiQ con gli altri revisori e la direzione (sopra,u,o in caso di
giudizio di inadeguatezza).
48 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI PRODROMICI A QUELLO DI FATTIBILITA’
Le verifica di veridicità dei daQ aziendali è prodromica alla verifica di faRbilità/a,uabilità/ragionevolezza sul presupposto che da daQ non veriQeri non possono derivare daQ prospeRci acce,abili. Tu,avia, quello di veridicità non è l’unico controllo prodromico: -‐ controlli in fase di acce,azione dell’incarico; -‐ conoscenza del mercato di riferimento; -‐ conoscenza del sistema di controllo interno; -‐ a,estazione del management.
49 do,. Giovanni Rubin
I CONTROLLI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
ISAE 3400 (par. 10 ss.) Prima di acce,are un incarico di revisione di daQ prospeRci, il revisore dovrà considerare: -‐ l’uso dell’informazione finanziaria; -‐ se tale informazione finanziaria avrà un uQlizzo generalizzato; -‐ la natura delle ipotesi (se basate su previsioni o previsioni ipoteQche); -‐ il perimetro della verifica; -‐ l’arco temporale di riferimento del piano. Il revisore ed il cliente dovranno accordarsi sui termini dell’incarico, Verrà inviata una le,era d’incarico (fac simile allegato al Documento 114 ASSIREVI) che riporterà gli elemenQ su descriR e in cui il cliente si dichiarerà responsabile delle ipotesi ed assicurerà che tu6a la documentazione u<lizzata per stabilire le ipotesi sarà messa a disposizione.
50 do,. Giovanni Rubin
CONOSCENZA DEL BUSINESS
ISAE 3400 (par. 13) e LINEE GUIDA: Il revisore dovrà o,enere una conoscenza del business di riferimento tale da poter valutare se tu,e le ipotesi significaQve richieste in relazione alla redazione del piano sono state considerate. Domanda e quote di mercato, compeQtors, canali distribuQvi, reddiQvità storica, analisi dei flussi di cassa e del capitale circolante ne,o, ad esempio. Per l’uQlizzo daQ di mercato: www.starnet.unioncamere.it www.beonbusiness.it www.infocamere.it/elenco_distributori.htm www.centraledeibilanci.it
51 do,. Giovanni Rubin
CONOSCENZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
ISAE 3400 (par. 13): Il revisore dovrà conoscere i processi interni per la redazione delle informazioni prospeRche, considerando: -‐ le procedure di controllo interno uQlizzate per la redazione dell’informazione
prospeRca (PR 315); -‐ la natura della documentazione predisposta a supporto delle ipotesi; -‐ le tecniche matemaQche, staQsQche ed informaQche uQlizzate; -‐ i metodi uQlizzaQ per lo sviluppo delle ipotesi di base; -‐ l’adeguatezza dell’informazione prospeRca predisposta in precedenQ periodi
d’imposta e le ragioni di scostamenQ significaQvi.
52 do,. Giovanni Rubin
ATTESTAZIONE DEL MANAGEMENT
ISAE 3400 (par. 25): Il revisore dovrà o,enere dal management una le,era di a,estazione che riporQ: -‐ l’indicazione della finalità dei daQ previsionali; -‐ l’a,estazione circa la completezza delle ipotesi rilevanQ; -‐ l’a,estazione che la redazione dei daQ previsionali è responsabilità del
management (modello allegato al Documetno 114 ASSIREVI).
53 do,. Giovanni Rubin
IL PRONOSTICO DI FATTIBILITA’
ISAE 3400 imposta l’analisi di faRbilità su un’analisi di coerenza tra: -‐ prove; -‐ ipotesi; -‐ informazione finanziaria. I daQ previsionali si possono disQnguere in: -‐ forecast (previsioni); -‐ projecIon (previsioni ipote1che)
54 do,. Giovanni Rubin
IL PRONOSTICO DI FATTIBILITA’
Forecast sono daQ previsionali basaQ su best-‐es<mate assump<ons (basi ragionevolmente oggeRve), la cui realizzabilità presenta un rido,o tasso di incertezza e di norma derivano da daQ a consunQvo e oggeRvi.
ProjecQon sono daQ previsionali elaboraQ sulla base di hypothe<cal assump<ons (assunzioni ipoteQche), la cui realizzabilità è del tu,o incerta e cara,erizzata da un elevato tasso di aleatorietà.
55 do,. Giovanni Rubin
IL PRONOSTICO DI FATTIBILITA’
Secondo l’ISAE 3400 l’a,estatore deve: -‐ valutare e verificare la natura di tu,e le assunzioni (best es<mates
assump<ons o hypothe<cal assump<ons); -‐ pianificare il lavoro sulla base di un calcolo di significaQvità, sulla conoscenza
del cliente, sulle competenze del management, e sul grado di influenza del management sulle assunzioni (slides 58 e 59);
-‐ raccogliere elemenQ probaQvi alla base di assunzioni ipoteQche; -‐ valutare la coerenza delle assunzioni ipoteQche e verificare che non siano
palesemente irrealisQche; -‐ verificare la coerenza delle previsioni con il quadro macroeconomico e le
informazioni di se,ore; -‐ svolgere analisi di sensiQvità ed esporne i principali effeR su indici e margini;
56 do,. Giovanni Rubin
IL PRONOSTICO DI FATTIBILITA’
-‐ verificare la coerenza dei daQ previsionali con le ipotesi; -‐ verificare la congrua determinazione delle variabili comuni (ad es., tassi di
interesse); -‐ verificare l’appropriata presentazione dei daQ previsionali nei prospeR
patrimoniali, finanziari ed economici, nonché l’adeguatezza delle note di corredo;
-‐ verificare che le note di corredo descrivano le ipotesi poste alla base del piano, con chiara indicazione della natura delle medesime, ossia se si tra,a di best-‐es<mate assump<ons o hypothe<cal assump<ons;
-‐ verificare che siano descriR i criteri di calcolo del dato puntuale, se alcuni daQ sono elaboraQ all’interno di un range;
-‐ Verificare che il piano presenQ espressamente l’a,estazione da parte del management circa l’adeguatezza delle informazioni rese e delle ipotesi ado,ate alla data di redazione del piano.
57 do,. Giovanni Rubin
IL PRONOSTICO DI FATTIBILITA’
Oltre ai controlli di “coerenza” previsQ dall’ISAE 3400, il PROTOCOLLO (par. B.7) espone quali sono in concreto le analisi e verifiche da svolgere: -‐ verifica sulla corre,ezza del valore da a,ribuire alle immobilizzazioni materiali
ed immateriali, anche mediante ricorso a perizie esQmaQve giurate, tenendo presente il grado di effeRva liquidabilità, i tempi di realizzo e la capacità di assorbimento del mercato;
-‐ verifica sulla genuinità, veridicità e della serietà di un’eventuale proposta irrevocabile di acquisto, verificando anche i poteri di colui che l’ha so,oscri,a;
-‐ verifica sulla valutazione del presumibile valore di realizzo delle rimanenze, tenendo presente che il debitore si trova in procedura concorsuale e dunque delle peculiarità del mercato coaRvo;
-‐ verifica della validità dei contraR in essere;
58 do,. Giovanni Rubin
IL PRONOSTICO DI FATTIBILITA’
-‐ controllo in merito alla corre,ezza delle valutazioni ed eventuali svalutazioni apportate alla voci contabili “crediQ verso clienQ” (anzianità del credito, tentaQvi di recupero, contestazioni);
-‐ controllo della corre,a indicazione dei debiQ verso fornitori, tenuto conto delle spese legali e di ogni altro accessorio (valutazione al fair value);
-‐ verifica della fondatezza dei presumibili ricavi e cosQ futuri inclusi nel business plan;
-‐ controllo del conteggio degli interessi passivi futuri che maturano in pendenza di procedura;
-‐ verifica di eventuali rischi derivanQ da controversie pendenQ.
59 do,. Giovanni Rubin
IL PRONOSTICO DI FATTIBILITA’
Secondo PROTOCOLLO (par. B.10) e OSSERVAZIONI (par. 4.2) la moQvazione al giudizio di faRbilità deve delinearsi come segue: -‐ evidenziazione dei profili di disconQnuità rispe,o alla gesQone che ha causato
la crisi; -‐ esaminando le cause della crisi aziendale; -‐ esaminando le strategie di risanamento o di liquidazione; -‐ valutando se le stesse sono tali da consenQre il superamento della crisi. E’ necessario mo<vare in modo chiaro ed approfondito le ragioni che hanno indo6o ad esprimere un giudizio posi<vo in relazione alla probabile [e non solo possibile] riuscita del piano, non potendo del pari ricorrere a formule esclusivamente di s<le. Deve sempre essere ricostruibile l’iter logico delle argomentazioni che hanno sorreAo l’aAestazione di faKbilità del piano.
60 do,. Giovanni Rubin
ORIZZONTE TEMPORALE DEL PIANO
ISAE 3400 (par. 16): The auditor should consider the period of <me covered by the prospec<ve financial informa<on. Since assump<ons become more specula<ve as the length of the period covered increases, as that period lengthens, the ability of management to make best-‐es<mate assump<ons decreases. In economia aziendale:
PIANO è lungo periodo PROGRAMMA è breve periodo
L’art. 160 uQlizzando il termine “piano” consente implicitamente al reda,ore di prevedere una durata superiore ai 12 mesi.
61 do,. Giovanni Rubin
ORIZZONTE TEMPORALE DEL PIANO
Tribunale di Verbania, 22 luglio 2010: L’orizzonte temporale del piano (ben 8 anni) risulta eccessivamente lungo e non compa<bile con le capacità di previsione delle tendenze future che, per unanime do6rina aziendalis<ca (ma anche in giurisprudenza – vedi decreto ex art. 182-‐bis lf Risanamento spa del Tribunale di Milano), non deve superare i 3-‐5 anni. Nel caso di maggiore durata, de6a scelta deve essere adeguatamente mo<vata e deve, poi, porsi par<colare a6enzione nel gius<ficare le ipotesi e le s<me previsionali u<lizzate (ad esempio avere contraR “blinda<”).
L’aEestatore deve, quindi, diffidare dai piani che superano il triennio, salvo mo1vazioni par1colari comprovate da evidenze probatorie solide.
62 do,. Giovanni Rubin
LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE
Il PROTOCOLLO (par. B.3) prevede una relazione triparQta: 1 Parte introduRva Riportare le qualifiche soggeRve dell’a,estatore e la
dichiarazione di sussistenza dei requisiQ di cui all’art. 28 L.F.
Illustrazione dei criteri u<lizza< per pervenire al giudizio posi<vo e le ragioni della fiducia apposta al piano.
2 Parte centrale Illustrazione del piano e della documentazione di cui all’art. 161 L.F., nella quale sono contenuQ analiQcamente gli accertamenQ svolQ in merito alla veridicità
3 Parte conclusiva Riproduzione del giudizio di veridicità dei daQ aziendali ed il pronosQco di faRbilità (moQvato)
63 do,. Giovanni Rubin
LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE
L’ISAE 3400 (par. 27) prevede un suo indice Qpo: a) Qtolo; b) indirizzo; c) idenQficazione dell’informazione prospeRca; d) riferimento all’ISAE 3400 ed agli altri principi applicabili; e) dichiarazione che il management è responsabile dell’informazione
prospeRca, nonché delle ipotesi sulle quali è basata; f) riferimento allo scopo della relazione e alla sua divulgazione (solo se limitata); g) una nega<ve assurance in merito alla ragionevolezza delle ipotesi uQlizzate
per la redazione dei daQ prospeRci; h) una opinion con cui si a,esta che l’informaQva prospeRca è conforme a
quanto disposto dagli standard in materia di informaQva economico-‐finanziaria;
64 do,. Giovanni Rubin
LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE
L’ISAE 3400 (par. 27) prevede un suo indice Qpo: i) un caveat sulla reale possibilità di raggiungimento dei risultaQ indicaQ
nell’informazione prospeRca; j) data dell’a,estazione; k) indirizzo dell’a,estatore; l) firma dell’a,estatore. In merito al punto j), le LINEE GUIDA (raccomandazione n. 12) stabiliscono che la dichiarazione di a6estazione non può essere so6oposta a riserve o indicazioni cautela<ve che ne limi<no la portata. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole.
65 do,. Giovanni Rubin
LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE
ASSIREVI, documento 114: Nei casi in cui la relazione si riferisce a da< previsionali che hanno natura di previsioni ipote<che (“projec<on”), il revisore dovrà indicare che i da< previsionali sono sta< redaR sulla base di ipotesi ed elemen< che includono assunzioni ipote<che e riportare una descrizione delle assunzioni ipote<che nella relazione della società di revisione. La forma della “negaQve assurance”: non si è venu< a conoscenza di faR tali da farci ritenere che le sudde6e ipotesi ed i suddeR elemen< non forniscano una base ragionevole per la predisposizione
dei da< previsionali indica che si tra,a comunque di un giudizio basato su conge,ure (moderate assurance).
66 do,. Giovanni Rubin
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ATTESTATORE
Le obbligazioni assunte dal professionista vengono definite obbligazioni di mezzi e non di risultato, per tanto l’adempimento si misura in base alla diligenza prestata. La responsabilità è di natura contra,uale (ex art. 1218 c.c.) nei confronQ del debitore che incarica l’a,estatore. Si discute, invece, se nei confronQ dei creditori la responsabilità sia di natura contra,uale o extra-‐contra,uale. Tu,avia, sembra trovare applicazione l’art. 2236 cc in materia di problemi tecnici di speciale difficoltà (risponde solo in caso di dolo o colpa grave)
67 do,. Giovanni Rubin
LA RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ATTESTATORE
Tribunale di Torino, 31 marzo 2010. Il professionista incaricato ex art. 161, terzo comma, l. fall. non assume la qualità di pubblico ufficiale. Pertanto, nel caso di falsità nella relazione sulla veridicità dei da< aziendali, non è responsabile del reato di cui all’art. 479 c.p. [reclusione da uno a sei anni]. La figura dell’a,estatore, che svolge comunque un servizio pubblico a favore dei creditori, è equiparabile a quella di un esercente un servizio di pubblica necessità di cui all’art. 359 c.p., le cui falsità sono punibili ex art. 481 c.p. (reclusione fino a un anno o multa da 51 a 516 euro).
68 do,. Giovanni Rubin
In caso di transazione fiscale: L’art. 29, comma 4, D.L. 78/2010 ha introdo,o un nuovo reato all’art. 11 D.Lgs. 74/2000: se nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale vengono indicaQ elemenQ aRvi per un ammontare inferiore a quello effeRvo o elemenQ passivi fiRzi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro al fine di o,enere per sé o per altri un pagamento parziale dei tribuQ e relaQvi accessori, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Qualora l’indicazione di elemenQ non correR superi i 200.000 euro, è prevista un’aggravante (reclusione da 1 anno a 6 anni) È discusso se la soglia dei 50.000 euro e dei 200.000 euro debbano essere considerate in relazione alla somma di aRvo e passivo, oppure se è sufficiente che l’aRvo omesso sia di “ammontare inferiore a quello effeRvo” ed il solo passivo fiRzio sia di “ammontare superiore ad euro 50.000”.
LA RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ATTESTATORE
69 do,. Giovanni Rubin
LA RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ATTESTATORE
Art. 27, D.Lgs. 39/2010: I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profi6o, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i des<natari delle comunicazioni, a6estano il falso od occultano informazioni concernen< la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o sogge6o so6oposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i des<natari delle comunicazioni sulla prede6a situazione, sono puni<, se la condo6a non ha cagionato loro un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno. Se la condo6a di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai des<natari delle comunicazioni, la pena è la reclusione da uno a qua6ro anni.
70 do,. Giovanni Rubin
IL COMPENSO DELL’ATTESTATORE
Art. 31, le,. d), T.P. Alle relazioni richieste da altre disposizioni di legge si applicano a seconda dei casi gli onorari di cui alle le6ere a), b), c). Tribunale di Ancona, 24 giugno 2008. Il compenso spe6ante al do6ore commercialista che operi quale professionista a6estatore ex art. 161 L.F. è determinato in base all’art. 31, le6. a) della Tariffa, potendo essere tale aRvità assimilata ad un “mo<vato parere”, e non già ad una valutazione di azienda.
71 do,. Giovanni Rubin
VI RINGRAZIO DELL’ATTENZIONE
do,. Giovanni Rubin viale Trieste n. 18/d – 30029 San SQno di Livenza (VE) Via G. Pepe n. 12 – 30172 Venezia Mestre (VE) tel. 0421310521 -‐ 0412386911 e-‐mail [email protected] twi,er gio_rubin