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LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO/RISCHI DIVERSI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE
per CONTRAENTE : Il Comune di Bovisio Masciago , che stipula
l'Assicurazione;
per ASSICURATO : Il soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione
per SOCIETA' : ................. e le coassicuratrici;
per ASSICURAZIONE : Il contratto di assicurazione;
per POLIZZA : il documento che prova l'Assicurazione;
per PREMIO : La somma dovuta dal Contraente alla Società;
per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e
l'entità dei danni che possono derivarne;
per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
la garanzia assicurativa;
per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di
sinistro.
Per FRANCHIGIA: importo espresso in valore assoluto o in percentuale
sulla somma assicurata, dedotta dall’importo indennizzabile per ciascun sinistro.
Per SCOPERTO: la quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termine di polizza
Che rimane a carico dell’assicurato.
SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO
1. INCENDIO - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato
focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
2. ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a
reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
3. SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi
non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati
scoppio.
4. FABBRICATO - L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica,
box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere interrate,
impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di
condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, infissi esterni, impianti di
distribuzione gas metano, impianti di distribuzione acqua potabile, impianti di odorazione del gas,
impianti per le pubbliche affissioni, impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti, impianti di
distribuzione elettrica, impianti di sollevamento o di pesa, impianti semaforici di segnaletica stradale e
cartellonistica, parchimetri, impianti di altri servizi in uso o in proprietà al comune di Bovisio
Masciago; tensotrutture, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni
considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes).
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale
porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa
spettante.
5. CONTENUTO - Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo :
Macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati. Macchinari - attrezzature -
apparecchiature - strumentazione in genere: scientifica - chimico/clinica - medico -
diagnostica - terapeutica - chirurgica - elettromedicali - veterinarie. Attrezzature per la
misurazione della temperatura (aria - acqua), per rilevi ambientali ed indagini igienico
sanitarie.
Attrezzature e apparecchiature tecniche: edili - da giardino - per falegnameria - elettriche -
meccaniche. Mobilio, arredi, oggetti di ornamento, tappeti, libri e manoscritti.
Biancheria, coperte, indumenti anche di proprietà di Terzi, vasellame, cristalleria, posateria,
elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, fabbricatori ghiaccio, attrezzature e apparecchiature
di cucina, distributori automatici di cibi e bevande, alimentari materiale di consumo e merci.
Attrezzature e apparecchiature per la pulizia, lavanderia, guardaroba, sartoria. Attrezzature e
apparecchiature e loro accessori: audiovisive - radio - TV - ricetrasmittenti - fotografiche.
Materiale farmaceutico e di medicazione, bombole gas terapeutico, protesi e materiale
relativo. Macchine d'ufficio, impianti telefonici e interfonici, attrezzature antinfortunistiche,
impianti di prevenzione e di allarme, scaffalature, banchi, strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed
imballaggio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento, apparecchiature di segnalazione
e comunicazione ,cassonetti e impianti di raccolta, ventilatori, umidificatori, biciclette, registri,
stampati, cancelleria, computer hardware, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza,
casseforti.
Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività
gestite e i servizi forniti dal Contraente nulla escluso, compresi gli indumenti di normale uso di
proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, comprese inoltre, se il Contraente non è il
proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità
del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali.
Sono altresì compresi vestiario, strumenti, scenari e attrezzature varie di proprietà delle
Compagnie teatrali, degli attori e dei musicisti.
6. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed
elencati nel relativo allegato A.
7. INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle
soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle
seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas
combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con
l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -
allegato V.
8. MERCI SPECIALI -
- celluloide (grezza ed oggetti di):
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili
(eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
9. INCOMBUSTIBILITA' - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla
temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione
esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
10. TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a
proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
11. SOLAIO - E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra
i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
12.OGGETTO DELLA PRESENTE POLIZZA-Riguarda la copertura incendi ed altri rischi dei beni
immobili, mobili, attrezzature ed impianti fissi esterni che l’Amministrazione del Comune di Bovisio
Masciago ha in proprietà e non, o in uso da terzi e/o comunque acquisiti o utilizzati , necessari allo
svolgimento di tutte le attività dell’Ente e quanto altro inerente all’espletamento dell’attività del
Comune di Bovisio Masciago.
ATTIVITA' DEL CONTRAENTE
Esercizio dell'amministrazione Comunale di Bovisio Masciago.
I beni mobili e immobili che sono pertinenti allo svolgimento di tutte le attività
dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : uffici ,magazzini ,esercizi pubblici
,capannoni industriali ,ambulatori e laboratori ,servizi sociosanitari ,centri di rieducazione
,civili abitazioni , uffici giudiziari ,farmacie ,scuole, asili, colonie marine, teatri, pinacoteche,
musei, biblioteche, chiese, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici, compresi quelli storici, e le
strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività comunali
comunque svolte e da chiunque svolte.
UBICAZIONE DEL RISCHIO
Prevalentemente nel Comune di Bovisio Masciago.
RISCHI LOCATIVI
Si intendono le conseguenze delle responsabilità civili attribuibili al Contraente ai termini degli artt.
1588, 1589, 1611 del C.C. per danni a parti immobiliari di proprietà di terzi e dal Contraente condotti
in locazione causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.
PROSPETTO SOMME ASSICURATE
1) Fabbricati di proprietà (anche in uso a terzi ed
a qualsiasi attività adibiti), in locazione (anche
in uso a Terzi), comodato, concessione , uso o
comunque nella disponibilità del Contraente
€ 63.050.000,00
2) Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi),
in locazione, comodato, concessione, uso o
comunque nella disponibilità del Contraente
ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui
alla part.1) sottotetto di edifici o tettoie o
all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi
infiammabili e merci speciali € 1.108.500,00
3) Ricorso Terzi € 2.600.000,00
--------------------------
Totale somme assicurate €
Tasso lordo Part. 1) ..... pro mille
Tasso lordo Part. 2) ..... pro mille
Tasso lordo Part. 3) ..... pro mille
Premio lordo annuo € ............
Se nel corso del periodo di durata della polizza il Contraente dovesse acquisire la proprietà o la
gestione a qualsiasi titolo di altri beni mobili o immobili , tutte le condizioni della presente polizza
verranno estese alla nuova acquisizione.
E’ fatto obbligo al Contraente di darne comunicazione alla Società a mezzo raccomandata all’atto
dell’acquisizione.
La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione che riporterà la
descrizione, il valore incrementativi, il giorno e il mese di acquisizione.
Prospetto beni immobili assicurati
Edificio Polifunzionale-via Cesare Cantù 3.000.000,00
Centro sportivo via Europa 2.800.000,00
Centro sportivo c.so Milano 550.000,00
Palazzo comunale p.zza Biraghi,3 5.000.000,00
Minialloggi c.so Milano 2.500.000,00
Appartamenti via L. da Vinci 1.850.000,00
Appartamenti e negozi via Aldo Moro 2.150.000,00
Edificio via Isonzo 2.500.000,00
Edificio via Cesare Cantu’ 2.800.000,00
Scuole elementari via Cesare Cantù 7.500.000,00
Scuola media via Tolmino 7.800.000,00
Nuovo Asilo nido,scuola materna piazzale
Montessori
4.800.000,00
Palestra e alloggio custode via Tonale 3.500.000,00
Cimitero via Ugo Foscolo 4.000.000,00
Magazzino comunale via Bertacciola 250.000,00
Piattaforma ecologica via Brughetti 450.000,00
Acquedotto 4.600.000,00
Illuminazione pubblica 300.000,00
Nuovo Distretto Sanitario 3.500.000,00
Palazzina dello Sport 1.800.000,00
Nuova Biblioteca Comunale 1.500.000,00
Teatro la Campanella 700.000,00
Tensostruttura 200.000,00
Prospetto beni mobili assicurati
Edifico polifunzionale 55.000,00
Strade e piazze 25.000,00
Nuovo Asilo nido 35.000,00
Biblioteca comunale 30.000,00
Centro di aggregazione giovanile 3.500,00
Centro sportivo 15.000,00
Cimitero 25.000,00
Magazzino comunale 15.000,00
Palazzo comunale 600.000,00
Scuola elementare 35.000,00
Scuola materna 25.000,00
Scuola media 35.000,00
Polifunzionale 5.000,00
Nuova Biblioteca Comunale 70.000,00
Nuovo Distretto Sanitario 70.000,00
Teatro la Campanella 60.000,00
Tensostruttura 30.000,00
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.
1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013. Il premio potrà essere
corrisposto alla Società entro il 60° (giorno) successivo a tale data.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza,
oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento
dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.-
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società
può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In
tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni
denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le
stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto
dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Periodo di assicurazione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del
31.12.2014 senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e
successivamente sarà da corrispondere annualmente.
Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto
alla scadenza annuale.
Art. 8 - Imposte
Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.
E’ facoltà del Contraente richiedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle
assicurazioni per la parte di premio relativa a beni soggetti a tutela in forza del Decreto Legislativo n.
42/2004 dichiarando che gli stessi sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni in virtù della Legge N.
53 del 28.02.1983 nonché successive modifiche od integrazioni.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il
Contraente.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
ART. 11 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se
di proprietà di terzi, da:
- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
La Società indennizza altresì:
- i danni causati alle cose assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od
anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato
od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento
o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi
di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 m.
da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o
arrestare l'incendio:
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi,
di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione,
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni
provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato
provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i
quali è prestata l'assicurazione;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti
compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i
quali è prestata l'assicurazione;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non
riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle clausole "Perdita
pigioni" e "Ricorso Terzi".
Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta
rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre
o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri,
medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e
metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal
Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla
liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti
o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di
fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico
della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro venti
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
c) fare, nei venticinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di
Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa
presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve
essere trasmessa alla Società:
d) conservare le tracce, residui ed eventuale documentazione del sinistro fino a liquidazione del danno
senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato
delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo
valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi
documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e
verifiche.
Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara
distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose
salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto
all'indennizzo.
Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di
esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto
unico
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima
su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale di Monza.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite
a metà.
Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.
Art. 19 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali
e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il
rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente
ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 16;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di
cui all’art. 20;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione
dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione
inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della
polizza e l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte –
avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :
I – Fabbricati : Valore a nuovo – La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di
tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area ;
II – Attrezzatura, arredamento : Valore a nuovo – il costo di rimpiazzo delle cose assicurate
con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di
trasporto, montaggio e fiscali ;
III – Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione
commerciale, compresi gli oneri fiscali
Relativamente a fabbricati, attrezzature ed arredamento :
1) In caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente :
a) L’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l’assicurazione “Valore a
nuovo” non esistesse, e più precisamente :
- per “fabbricati” : l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo
soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al
grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione,
all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;
- per “attrezzatura, arredamento” : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con
altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento
stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di
manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante ;
b) il supplemento d’indennità che , aggiunto all’indennizzo di cui da a), determina
l’indennità complessiva calcolata in base al “Valore a nuovo”;
2) unicamente per le partite non soggette a stima, agli effetti della clausola “Assicurazione
parziale”, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti :
a) superiore od uguale al rispettivo “Valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del
supplemento medesimo ;
b) inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del
sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per
l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto
esistente tra detta parte e l’intera differenza ;
c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del
supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle
assicurazioni stesse ;
4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di
avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa
regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni
distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La
ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al
punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del
territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata
forza maggiore, entro 48 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale
definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in
tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui
l’Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di
indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l’esborso da parte degli
assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al
“Valore a nuovo” ;
5) l’assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, attrezzature in
stato di attività o di inattività temporanea;
6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le “Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha
assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di
indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale
condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi ;
7) per quanto non derogato restano ferme tutte le condizioni di polizza.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra
calcolato, il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali
non dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate
dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola
“Assicurazione parziale”.
Si precisa che ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell’ammontare di
eventuali danni, i beni relativi a merci e/o di consumo di vario genere vengono valutati in
base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.
Art. 21 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più
partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme
rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione
del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà
luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, non soggette ad
“Assicurazione con dichiarazione di valore”, la cui somma assicurata risultasse insufficiente
in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà
operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna
partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato/Contraente
non deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto
autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto
dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni,
sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla
causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre
alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).
Art. 25 - Clausola di revisione periodica del prezzo
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della
Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà
fatta prima di ogni scadenza annuale.
.
GARANZIE AGGIUNTIVE
-- SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
- FENOMENO ELETTRICO
- AUTOCOMBUSTIONE
- IMPLOSIONE
- DANNI CONSEGUENZIALI (FORMA ESTESA)
- PARIFICAZIONE DEI DANNI
- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
- RIMBORSO ONORARI PERITI
- ORDINANZE DELL'AUTORITA' / ONERI DI URBANIZZAZIONE
- RICORSO TERZI
- FUMO, GAS E VAPORE
- URTO VEICOLI
- CRISTALLI
- SPESE EXTRA
- PERDITA PIGIONI
- ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
- EVENTI ATMOSFERICI
- GRANDINE
- GELO
- ACQUA CONDOTTA
- COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)
- ACQUA PIOVANA
- INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
- EVENTI SOCIO-POLITICI
- ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO
- SOVRACCARICO NEVE
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
- TERREMOTO
- DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO
GARANZIE AGGIUNTIVE
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per
demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i
residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento,
l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed
il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a
tale scopo resesi necessarie.
Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro
che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni
Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari,
precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese
di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di
salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.
La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari
all'importo percentuale stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione
aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come
specificato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".
FENOMENO ELETTRICO
A deroga dell'articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società
risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti
elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da
qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero
sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione
Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista
all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AUTOCOMBUSTIONE
La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza
fiamma) agli enti assicurati.
IMPLOSIONE
Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi
per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni
derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.
DANNI CONSEGUENZIALI
Ad integrazione dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che,
qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze
indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o
deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti
nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.
PARIFICAZIONE DEI DANNI
Fermo quanto stabilito dall'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati
ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti
dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi
garantiti con la presente polizza.
COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella
Assicurazione anche i seguenti beni:
A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in
genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo
seguente:
1.per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di
chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale
giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa
Valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano,si prenderanno per base le
quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo
che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
2.per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi
portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di
effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito
non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano
divenuti inefficaci;
3.per le cose non specificate ai precedenti punti 1.e 2.,in base al loro valore nominale;
B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per
macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in
carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,
rami per incisioni e simili.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo,
escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.
Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede,
dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del
supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni
manuali e meccaniche di rifacimento.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle
cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate
a nuovo
C) Opere d'arte : quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche,
pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere,
perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
L'ammontare del danno si determina :
1. in caso di danno totale :stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da
sinistro al momento del sinistro stesso;
2. in caso di danno parziale :
a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto ;
b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene
danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro ;
c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il
restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle
precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro ;
d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite.
L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo b) e
dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c),
diffalcato dell'importo stimato come al paragrafo d),non può in ogni caso essere
superiore all'importo stimato come al paragrafo a).
L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà
effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 23) delle Condizioni Generali di
Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del
Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti
di Indennizzo".
RIMBORSO ONORARI PERITI
La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di
sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di
perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti
di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 23) delle Condizioni Generali
di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del
Codice Civile.
Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la
riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre
prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.
ORDINANZE DI AUTORITA'
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:
a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di
leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la
costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori
di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non
danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la
riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che
imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;
L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art.21 delle
Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di
cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione
Particolare "Limiti di indennizzo".
RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a
corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge -
per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di
polizza.
L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali -
dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il
massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà
la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria
responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.
FUMO, GAS E VAPORE
La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito
da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in
conseguenza di:
- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti
medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza
URTO VEICOLI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di
incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.
CRISTALLI
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e
di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i
dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio
e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o
luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che
all'esterno degli stessi.
La Società' indennizza altresì' le rotture:
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di
sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento,
neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.
Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La garanzia non comprende le rotture :
- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse
eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.
La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioe' senza l'applicazione della
regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto
previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".
SPESE EXTRA
Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione
servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si
obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo
esemplificativo e non limitativo:
- Affitto di locali e strumentazioni
- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax ect...
- Trasporto dipendenti
La garanzia è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.
PERDITA PIGIONI
Se i locali assicurati sono colpiti da sinistri indennizzabili a termini di polizza, l'assicurazione
è prestata, per i locali effettivamente appigionati fino alla concorrenza dell'ammontare della
pigione di un anno, e per i locali occupati dall'assicurato/proprietario, fino alla concorrenza
della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.
ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e
montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni materiali arrecati alle cose assicurate direttamente causati da:
grandine vento e quanto da esso trasportato , quando detti fenomeni siano caraterizzati da
violenza rinscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di coseassicurati e non, poste nelle
vicinanze;
bagnamento accumulo di polvere sabbia e quant’altro trasportato dal vento verificatosi
all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai
serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde e pluviali con o senza ruttora degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde dei corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina
- formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistema di scarico
- gelo sovraccarico di neve
- umidità, stillicidio, trasusamento, infiltrazioni
- cedimento o franamento del terreno ancorchè verificatosi a seguito degli ebenti atmosferici di cui
sopra
b) causati da
- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili istallazioni esterne
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione
- fabbricati o tettorie aperte da uno o p od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni - - ----
-pressostattici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso
contenuto
- serramenti vetrate, lucernai in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle
pareti
- lastre cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine
GRANDINE
Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde
dei danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di
fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
GELO
La Società non risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi
la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei
fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.
ACQUA CONDOTTA
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da
fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti
idrici, igienici, tecnici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività
descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o
rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione
Particolare "Limiti di Indennizzo" e senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.
La Società non risponde:
- dei danni derivanti da umidità, stillicidio,
COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita
accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici,
incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove,
modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la
sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti
di indennizzo", e senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile..
ACQUA PIOVANA
La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose
assicurate da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di
acqua dal terreno, da gelo, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali , da laghi,
bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
La Società non risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata
nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio,
caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di
tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni
esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano
parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in
associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Si intendono inoltre coperti i danni da imbrattamento di muri fino a concorrenza dell'importo
indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti
alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto
dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di
qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per
i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti
assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta
giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi
durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti
previsti dalla polizza.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia
con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 14 (quattordici)
da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio
relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.
ATTENTATI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO
La Società risponde:
• dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da attentati, atti di terrorismo e/o
sabotaggio organizzato fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nelle
Condizioni Particolari “Limiti di indennizzo”, con esclusione di danni derivanti da contaminazione di
sostanze chimiche e/o biologiche, nucleari, derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas e
comunicazioni . Per attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato si intendono tutti quegli atti
commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o
istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di rigenerare paura nella popolazione. La Società ed il
Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di
15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società
provvederà al rimborso della parte di premio pagato e non goduto.
Si intendono sempre esclusi i danni indiretti dovuti ad attentati e terrorismo.
SOVRACCARICO DI NEVE
La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e
ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro
contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti relativamente ai sovraccarichi di
neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia
ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che
il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a
sovraccarico di neve sul tetto.
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 12 d)
delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti
dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi
sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione,
alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
b) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e
destinazione).
c) a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. sul pavimento.
d) di franamento e cedimento del terreno.
TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e
scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione si
intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli
- enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non
riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro
indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono
considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti
previsti dalla polizza.
DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO
Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche
per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono
subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o
ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e
determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono
riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono
consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli
artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti
purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonchè nella perdita economica subita
dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi
senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto
nella condizione particolare “Limiti di indennizzo”.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o
restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o
parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni
storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato
formale incarico di perito comune.
CONDIZIONI PARTICOLARI
- PAGAMENTO DEL PREMIO
- COSE DI TERZI
- ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
- VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- BUONA FEDE
- TERMINI AVVISO SINISTRO
- DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
- RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
- ANTICIPI SULLE INDENNITA'
- RISARCIMENTI SEPARATI
- RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- OPERAZIONI PERITALI
- SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
- CONTENUTO PRESSO TERZI
- CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO
- OPERE D'ARTE PRESSO TERZI (Restauratori e Mostre)
- TERMINE PAGAMENTO DANNI
- PRECISAZIONE PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- CONTENUTO IN LEASING
- DANNI PRECEDENTI
- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
- MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
- DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
- COASSICURAZIONE E DELEGA
- FRANCHIGIE PER SINISTRO
- LIMITE DI INDENNIZZO
CONDIZIONI PARTICOLARI
PAGAMENTO DEL PREMIO
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il
termine previsto per il pagamento delle rate successive alla prima viene prolungato a 30
giorni.
COSE DI TERZI
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei
periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia,
convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono
essere esercitati che dal Contraente.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere
versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni
"fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.
Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa
collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse
dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".
VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
L'Assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre
circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque
al di fuori degli insediamenti assicurati.
BUONA FEDE
In deroga a quanto stabilito nelle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN
GENERALE" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di
circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese
all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno
decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o
l'Assicurato non abbia agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di
lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.
TERMINI AVVISO SINISTRO
I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 16) delle Condizioni Generali di
Assicurazione si intendono prorogati a 20 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei
contratti assicurativi dell’Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.
DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
A parziale modifica dell'art. 16) e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce
che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato
alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal
sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato
particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e
documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose
garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di
presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso
qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati
assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice
Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti
pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori,
collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di
legge salvo il caso di dolo.
Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei
proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e
subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
ANTICIPO SULLE INDENNITA'
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un
acconto pari a un massimo di euro 1.500.000,00 che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze
acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro
stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 51.645.
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro,
sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
RISARCIMENTI SEPARATI
Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 20) delle Condizioni Generali di
Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se,
ai soli effetti di detto art. 20), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza
distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti
quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di
indennizzo per il sinistro.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il termine di preavviso da parte della Compagnia previsto dall'art. 6) delle Condizioni
Generali di Assicurazione si intende elevato a 90 giorni.
OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca una o più sezioni di fabbricato, le operazioni
peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e
condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la sezione
colpita da sinistro o comunque da esso danneggiata, ed entro il termine di 30 giorni.
SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione
all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci
speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.
CONTENUTO PRESSO TERZI
Il Contenuto assicurato si intende garantito, sino al 10 % dell'importo indicato, anche quando
si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente
oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.
CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO
Il Contenuto assicurato si intende garantito sino al 1 % dell'importo indicato anche quando
per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente
svolge la sua attività.
OPERE D'ARTE PRESSO TERZI (Restauratori e Mostre)
La garanzia è estesa agli oggetti d'arte presso restauratori, galleristi, antiquari o presso
esposizioni e mostre organizzate da terzi sino al 10 % dell'importo indicato.
TERMINE PAGAMENTO DANNI
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la
società deve provvedere entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta
una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto qualora dal procedimento
stesso che non ricorra alcuno dei casi previsti dall’art. 12 punto c.
PRECISAZIONE PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
In caso di danno l’IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro
indennizzabile fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’IVA stessa costituisce fattore
di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da
quella da lui dovuta all’Erario in forza dell’Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e
successive modifiche.
Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente
andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all’Erario e non detraibile.
CONTENUTO IN LEASING
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi enti appoggiati a
contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.
DANNI PRECEDENTI
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione
nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere
invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di
manifesta malafede.
MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni,
demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti,
aggiunte , manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati e del contenuto, per esigenze
dell'Assicurato in relazione alle sue attività.
L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce
aggravamento di rischio.
DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell'art.22 delle Norme che regolano l'assicurazione, se sulle medesime
cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà
data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/assicurato su quanto
contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate
nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti
gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per
l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna
Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro
conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di
assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
FRANCHIGIE PER SINISTRO
FENOMENO ELETTRICO € 150,00
CRISTALLI € 150,00
EVENTI ATMOSFERICI € 1.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
ma per rottura o rigurgito fogne € 250,00
GRANDINE € 1.000,00 per singolo fabbricato
GELO € 1.000,00
ACQUA CONDOTTA € 250,00
ACQUA PIOVANA € 1.000,00
SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O
ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE € 200,00
EVENTI SOCIOPOLITICI, scoperto 10% min. € 2.500
ma per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato scoperto 10% min. € 25.000
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI
ESTINZIONE € 250,00
SOVRACCARICO NEVE € 1.500,00
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo
contenuto,
TERREMOTO € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI € 1.000,00
LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITA'
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 105.000,00
FENOMENO ELETTRICO € 52.000,00
COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI:
a) Monete, biglietti di banca, ect... € 26.000,00
Complessivamente per i punti
b) Archivi, documenti, etc... euro 50.000,00
c) Schede, dischi, nastri, ect...euro 20.000,00
d) Modelli, stampi, garbi, etc... € 52.000,00
e) Quadri, dipinti, etc... € 52.000,00
con il limite per singola opera
od oggetto d'arte di € 26.000,00
RIMBORSO ONORARI PERITI € 26.000,00
ORDINANZE AUTORITA' € 52.000,00
SPESE EXTRA € 52.000,00
CRISTALLI € 26.000,00
EVENTI ATMOSFERICI, 50% Somma Assicurata
GRANDINE € 52.000,00
GHIACCIO E/O GELO € 50.000,00
ACQUA PIOVANA € 50.000,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI € 25.000,00
SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
E/O ROTTURA PER LE GARANZIE ACQUA
CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI
DI ESTINZIONE € 26.000,00
EVENTI SOCIO-POLITICI 50 % Somma Assicurata
ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO 30% Somma Assicurata
SOVRACCARICO NEVE 20 % Somma Assicurata
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI limite dui indennizzo euro 1.500.000,00
TERREMOTO limite di indennizzo euro 2.500.000,00
LOTTO 2POLIZZA INFORMATICA-ELETTRONICA
DEFINIZIONI
CONTRAENTE: Comune di Bovisio Masciago
ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione.
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono
derivarne.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA: importo fisso che resta a carico dell’Assicurato sull’indennizzo.
SCOPERTO: importo percentuale dell’indennizzo che resta a carico dell’Assicurato.
SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL’HARDWARE
1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio
di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire
all'Assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante
il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del
luogo indicato in Polizza (Ubicazione del Rischio), siano essi in funzione o fermi vengano
smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano
installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in Polizza.
L’oggetto della seguente polizza e la copertura ALL RISKS di tutti gli impianti ed apparecchiature
elettroniche, intendendo per tali, i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità perifiche e di
trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al
servizio di singole macchine – personal computer Software , personal computer, fotocopiatrici,
imbustatici, gruppi di continuità, strumenti di trasmissione dati, impianti telefonici, apparecchiature di
controllo, strumenti di pesatura, televisori, telecamere, cineprese, videoregistratori
Proiettori sonori, lavagne luminose, apparecchi radio, antenne, reti clabate, modem, router, swicht
macchine e strumenti elettronici in uso presso il Comune di Bovisio Masciago, con esclusione impianto
di videosorveglianza.
Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI
si devono intendere le perdite e i danni causati da :
a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di
automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
d) caduta, urto, collisione o eventi similari;
e) ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di
isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica;
g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; caduta aerei od
oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
h) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione,
valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;
i) rapina, furto o tentativi di furto;
j) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.
2) RISCHI ESCLUSI
La Società esclude dal risarcimento:
a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale
uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;
b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di
progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a
meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato
dalla presente Polizza;
d) perdite o danni che sono risarciti all'assicurato in base alla "Convenzione per la
manutenzione degli enti assicurati" quale definita all'art. 3 della presente Polizza;
e) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
f) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
g) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische,
requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita,
invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siavi o meno dichiarazioni
di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri
usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche
dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo
con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone
che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, salvo che l'Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
h) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o
indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche
o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di
questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di
fissione nucleare), da apparecchiature atomiche adoperate sia quali armi che per la
preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato
provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente
dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.
3) CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI
Ai fini della presente assicurazione per "Convenzione" si intende il contratto in forza del
quale l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei
fabbricanti o dei fornitori degli stessi o da parte di una ditta specializzata.
Resta inteso e convenuto che durante la validità della presente Polizza l'Assicurato è tenuto
sia a mantenere in vigore detta Convenzione che ad assolvere gli obblighi a lui incombenti in
base alla Convenzione stessa.
4) SOMME ASSICURATE
La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso
a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e
rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di
montaggio e di quanto altro inerente.
5) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
Per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato lo scoperto stabilito in Polizza.
6) SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DURANTE IL RIPRISTINO
Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende
sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finchè
non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.
7) SINISTRI - CRITERI DI RISARCIMENTO
a) Danni suscettibili di riparazione.
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive
incontrate per:
• la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione,
compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
• la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontammo dell'ente
danneggiato, calcolata a tariffa normale;
• i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.
Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di
funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa
resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per
eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà
un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal
fornitore.
b) Danni non suscettibili di riparazione.
La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato
aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:
• i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
• a mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato,
calcolata a tariffa normale;
• la rimozione dell'ente danneggiato;
• gli eventuali diritti doganali e di dazio.
L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come
valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di
mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.
c) L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai
paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui,
della riduzione proporzionale prevista al paragrafo a) del punto 8), se del caso,
nonché della franchigia convenuta a sensi del punto 5) della presente Sezione.
8) SINISTRI - INDENNIZZO
a) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito al punto 4)
della Sezione A, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al
rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso.
b) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per
ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.
SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE
1) DEFINIZIONI
Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Programmi: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore
- che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società
specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per
memorizzare informazioni elaborabili automaticamente;
2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli
archivi mentre gli archivi stessi:
a) si trovano nel luogo indicato in Polizza;
b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a
seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al punto 1) della Sezione A che abbia
colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
3) ESCLUSIONI SPECIALI
Ferme restando le esclusioni di cui al punto 2) della Sezione A, debbono intendersi comunque
esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i danni conseguenti a perdite
e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore
indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia
unicamente sulla base del punto 2) comma d) della Sezione A;
c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.
4) SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE
L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di
salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.
5) SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno
assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro
immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla
ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più
elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il
rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.
Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora
l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto
dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware.
6) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola
proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
7) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO
Per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato lo scoperto stabilito in Polizza.
SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato e incorsi
durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l’interruzione o la riduzione
dell’attività svolta dall’Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni
agli enti assicurati o agli archivi. La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi
conseguenti:
• all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione
dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
• all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della
società concessionaria;
• all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento
previsto dalla presente Polizza.
La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano
indennizzati all'Assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati
quale definita dal punto 3) della Sezione A.
2) ESCLUSIONI SPECIALI
Restando ferme le esclusioni di cui al punto 2) della Sezione A, la Società esclude pure
dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per
mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere
per penalità di qualsiasi natura.
3) PERIODO DI INDENNIZZO
È il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre 12 mesi
successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.
4) SOMMA ASSICURATA
La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.
Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma
si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di
risarcimento per giorno/mese.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola
proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora
l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto
dell'applicazione della franchigia.
5) FRANCHIGIA
Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato l'importo stabilito in Polizza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle
dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a rendere note alla Società stessa tutte le
circostanze necessarie alla valutazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892
e 1893 del Codice Civile.
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere
corrisposto alla Società entro il 60° (giorno) successivo a tale data.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza,
oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento
dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.-
ART. 3 - NUOVE ASSICURAZIONI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L'Assicurato si obbliga, prima di stipulare un'altra assicurazione simile alla presente sopra la
totalità o parte degli enti assicurati con la presente Polizza, a darne avviso alla Società.
Questa ha il diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato copia della Polizza stipulata con altra
Società e ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione all'Assicurato nei
termini di quindici giorni dal ricevimento della copia stessa.
ART. 4 - CONSERVAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI - DIRITTO DI ACCESSO E DI
ISPEZIONE DELLA SOCIETÀ
Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali,
conforme al loro uso.
La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri
incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.
ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO
In caso di variazione:
a) nella Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati;
b) negli enti descritti in Polizza, a seguito di una riparazione, sostituzione, aggiunta o
modifica nelle condizioni di funzionamento.
La variazione stessa deve essere comunicata per iscritto alla Società la quale ha il diritto di
approvare a meno la variazione del rischio salvo conguaglio, se necessario, del premio. In
caso di non approvazione, la Società ha la facoltà di annullare, parzialmente o totalmente, la
presente Polizza, rimborsando all'Assicurato la quota di premio non goduta.
ART. 6 - SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi
della presente Polizza, l'Assicurato si obbliga a:
a) darne avviso alla Società entro 10 giorni dal momento in cui l’ufficio addetto alla gestione
dei contratti assicurativi dell’Assicurato ne viene a conoscenza, a mezzo telefono o
telegramma, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta ;
b) in caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la
denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del
danno fatta alla Polizia ;
c) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
d) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società;
e) attenersi alle istruzione della Società prima di iniziare le riparazioni;
f) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare
del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
g) fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli
ragionevolmente richieste dalla Società.
ART. 7 - SINISTRI - DIRITTO DELLA SOCIETÀ DI EFFETTUARE LE RIPARAZIONI
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi
della presente Polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare
l'ente danneggiato oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.
ART. 8 - SINISTRI - PROCEDURE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO -
NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di
queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato,
con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le
decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche
prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano
sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente
del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il
danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per meta' a
ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà
di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla
maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e
salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di
sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi
di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio
dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza
seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della
presente Polizza.
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
ART. 9 - SINISTRI - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai Periti è conferito il seguenti mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi
successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze
aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo
ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.
ART. 10 - SINISTRI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto
di liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell’Autorità
giudiziaria.
ART. 11 - SINISTRI E RECLAMI DOLOSI
L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o
mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade
da ogni diritto a risarcimento.
ART. 12 - SINISTRI - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli
stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, saranno considerate
come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Società, esclusa ogni responsabilità
solidale con le altre Società, pagherà una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle
spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la
somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.
ART. 13 - SINISTRI - DIRITTO DI RIVALSA
La Società si riserva il diritto di esperire, a nome dell'Assicurato, ma a proprio favore,
qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi (con esclusione dipendenti dell’Ente) di indennizzi
da essa Società corrisposti all'Assicurato.
Resta inoltre a completa discrezione della Società la condotta di tale azione di rivalsa e
l'Assicurato è tenuto a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Società possa
ragionevolmente richiedere.
ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con
lettera raccomandata, telegramma o telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia
alla quale la Polizza è assegnata.
Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche
qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e
dall'Assicurato.
ART. 15 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del
31.12.2014 senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e
successivamente sarà da corrispondere annualmente.
Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto
alla scadenza annuale.
ART. 16 - IMPOSTE
Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata
la sede sociale dell’Assicurato.
ART. 18 - INTERPRETAZIONE DEL TESTO DI POLIZZA
La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di variazione, formanti parte integrante
della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed
espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della
presente Polizza, relative Appendici e Atti di variazione, conserveranno il medesimo
particolare significato ovunque esse possano apparire.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
VALORE A NUOVO
La disposizione di cui al punto 7) comma b) "danni non suscettibili di riparazione" della
Sezione A viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:
"Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato
colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2).
Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con
altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con
caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese
le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è
prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo
di tempo ragionevole.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme
previste dalla Sezione A.
PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro
indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore
di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da
quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive
modifiche.
Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente
andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.
DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Il punto 8) comma a) della Sezione A è abrogato e sostituito dal seguente:
"Se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al 20% (ventipercento),
non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale."
Qualora tale limite del 20% (ventipercento) dovesse risultare oltrepassato, il disposto del
punto 8) comma a) della Sezione A rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale,
fermo in ogni caso che, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata
medesima."
COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE
L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati
(hardware) e ad aggiornare, entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa,
il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell’annualità
trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto all'art. 9 delle
Condizioni Generali di Polizza.
L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50%
(cinquantaprocento) del premio annuo per l’annualità trascorsa e per intero per l’annualità
entrante.
La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati
inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a
non avvalersi della regola proporzionale di cui al punto 8) della Sezione A, entro il limite
massimo del 30% (trentapercento) della somma assicurata totale, anche per gli eventuali
incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.
Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla
Società.
COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO
A parziale deroga del Punto 2 comma f) della Sezione A, la Società esclude dall'indennizzo
unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo e colpa grave dell'Assicurato.
EVENTI SOCIO-POLITICI
A parziale deroga del punto 2 comma g) della Sezione A, la Società si obbliga ad
indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione
di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio
organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società risponde delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare,
trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del
sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di
decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo,
riempimento ed altre simili operazioni relative a beni non danneggiati, a tale scopo resesi
necessarie.
L’indennizzo delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro
che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella Polizza.
Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero
sostenute dall’Assicurato per adempiere all’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 del
Codice Civile.
La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al capitale previsto in
Polizza.
ONORARI PERITI
La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto
e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota
parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla
concorrenza dell’importo previsto in Polizza.
CONDUTTORI ESTERNI
La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e, fino alla
concorrenza dell’importo previsto in Polizza, la Società risponde delle spese di scavo, sterro,
puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in
caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati.
IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (SE ATTIVATA LA
PARTITA 3)
Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Polizza
con apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il
Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la
loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento
sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei
filamenti delle valvole o dei tubi.
Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00,
l’operatività' dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le
cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata
chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in
parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose
assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo
adeguato alla loro salvaguardia ( tale delimitazione non è valevole per gli autovelox).
ENTI ALL’APERTO
La Società dà atto che gli enti assicurati si intendono coperti sia all’aperto che al coperto.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i
locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli
accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui
all'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell’importo stabilito in Polizza.
Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il
risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella
proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale
denunciato alle Autorità.
RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611
del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da
essa previste, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza,
ai locali tenuti in locazione.
dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile),
qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a
termini di Polizza.
RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale
convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese -
quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle
cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa
grave dell’assicurato.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali -
dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il
massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non copre i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i
veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero
in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si
trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli
stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui
convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti
di cui al punto precedente;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano
qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice
Civile nel testo di cui alla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle
medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà
la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria
responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.
BUONA FEDE
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,
cosi' come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione
del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei
danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo
restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che
importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
CONVENZIONE MANUTENZIONE ENTI ASSICURATI
Resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il
contratto di assistenza tecnica, nella forma più estesa, con il fabbricante o il fornitore degli
enti assicurati o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.
Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione
dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.
Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o
aggiornamento delle cose assicurate. Qualora non sia in vigore alcuna CONVENZIONE, gli
Assicuratori non risponderanno per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano
derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di
Polizza.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che gli enti
assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno
sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
A parziale deroga del punto 3) della Sezione A, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di
deposito presso la Società del citato contratto impegnandosi comunque a renderlo disponibile
a richiesta della Società medesima.
ALTRE ASSICURAZIONI E VARIAZIONI DEL RISCHIO
Le Parti convengono l'abrogazione degli artt. 3 e 5 delle Condizioni Generali fermo restando
in caso di sinistro l'obbligo da parte dell'Assicurato di comunicare l'esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni alla Società ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI:
La società si impegna a fornire al contraente , ogni 2 mesi, il dettagli dei sinistri così suddivisi:
1) sinistri denunciati
2) sinistri riservati
3) sinistri liquidati (indicazione dell’importo liquidato)
la Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno alla settimana, in cui l’ente possa contattare
telefonicamente l’incaricato per l’aggiornamento telefonico dello stato dei sinistri.
ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il
pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantaprocento) dell'importo
ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni
sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo € 10.000,00.
L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del
sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del
Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
nonchè verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta,
non eserciti l'azione verso il responsabile.
Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo
consenso da parte dell'Assicurato medesimo.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società
può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In
tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni
denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le
stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto
dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
IMMEDIATA RIPARAZIONE
A parziale deroga dell'Art. 6 delle Condizioni Generali è facoltà dell'Assicurato di provvedere
alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso,
purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Qualora l'Assicurato non
ottemperi a tali obblighi, decade dal diritto di risarcimento.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della
Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà
fatta prima di ogni scadenza annuale.
COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate
nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti
gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per
l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna
Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro
conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di
assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
PROSPETTO FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENIZZO
Garanzie Limiti di indennizzo
per sinistro/anno danni alle cose franchigia euro 150,00
C.E.D. massimo risarcimento euro 300.000,00
Supporto dati massimo risarcimento euro 20..000,00
Maggiori costi risarcimento giornaliero euro 500,00 per 30 giorni mass. Risac. 20.000,00
Lavoro straordinario massimo risarcimento 15% dell’indennizzo
Tubi speciali, valvole elettron., schede e circuiti massimo risarcimento 10.000,00 per sinistro
Conduttori esterni massimo risarcimento per lavori, scavi, sterro ecc. euro 10.000,00 per sinistro
franchigia euro 250,00
Impianti e apparecchiature installati su veicoli massimo risarcimento euro 40.000,00 per sinistro
Scioperi, sommesse, tumulti, terrorismo, sabotaggio massimo risarcimento 80% sulla somma assicurata
franchigia euro 250,00
Impianti, apparecchi ad impiego mobile: scoperto 20%
Programmi in licenza d’uso risarcimento per ogni singolo programma euro 2.500,00 coperto 5% con un
minimo di euro 150,00
Anticipi indennizzo acconto 50% del presumibile indennizzo e solo se il sinistro supera euro 20.000,00
Danni da furto scoperto 20% con un minimo di euro 250,00 per mezzi di chiusura non conformi
PARTITE / SOMME ASSICURATE
SEZIONE A - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE (di proprietà o non) Enti da assicurare Somme da assicurare
1) Sistema di elaborazione dei dati, impianti ed apparecchiature
elettriche ed elettroniche comprese macchine da ufficio
Impianti tecnici, quali ad esempio impianto di
condizionamento e gruppi di continuità, ad uso degli enti
assicurati euro 300,000,00
2)Impianti ed apparecchi ad impiego mobile, compreso
telefoni portatili, ricerca persone, radio ricetrasmittenti ed
autovelox in dotazione al Corpo di Polizia Municipale
€ 40.000,00
TOTALE HARDWARE € 340.000,00 .
SEZIONE B - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE
Partite da assicurare Massimale a Primo Rischio Assoluto
1) Ricostituzione archivi (dati e programmi)
€ 40.000,00
SEZIONE C - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO
Partite da assicurare Massimale a Primo Rischio Assoluto
1) MAGGIORI COSTI
€ 15.000,00
TASSI ANNUI LORDI : Sezione A)
Partt. 1) - 2) ....................... °/°°
Sezione B) ....................... °/°°
Sezione C) ....................... °/°°
Premio lordo annuo : €..............................
LOTTO 3 POLIZZA FURTO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
- per “Assicurazione” : il contratto di assicurazione;
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il Comune di Bovisio Masciago
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società" : .............. e le coassicuratrici;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei
danni che possono derivare;
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni, ad esse le parti
attribuiscono il significato qui precisato:
- per "Valori" si intende: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote,
moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli
preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, preziosi in genere, certificati
azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo
nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni,
tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina,
polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro
negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si
riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di
proprietà dell'Assicurato, dei dipendenti che di terzi e del quale l'Assicurato stesso
ne sia o non responsabile.
- per "Contenuto" si intende: Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti,
scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature,
-macchine, impianti, attrezzature ed apparecchiature medico-sanitarie, materiale
scientifico, farmaceutico e di medicazione, stupefacenti, apparecchi di protesi e
materiale relativo, attrezzature sportive, utensili e relativi ricambi e basamenti,
armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza,
impianti di prevenzione e d'allarme, nonché mobili, tappeti ed arredi in genere,
macchine da ufficio in genere qualsiasi materiale uso ufficio, computer hardware
libri, fotografie,materiale didattico, raccolte e collezioni in genere, cicli, motocicli, automezzi di
proprietà di Terzi posti sotto sequestro, indumenti, divise ed effetti personali di
normale uso, di proprietà o non dei dipendenti, scenari, strumenti musicali e
quant'altro di affine e pertinente le attività dell'Assicurato o le attività culturali
condotte da terzi nei locali, sono escluse grondaie e pluviali.
Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne
sia o no responsabile.
- per "opere d'arte" si intendono: quadri, mobili d'antiquariato, monete, sculture,
arazzi, affreschi, statue, manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere
ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali.
- per "Dipendenti" si intendono: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto
di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli
apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle
mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante
convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione
degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per
l'Assicurato anche in via temporanea.
- per "Locali" si intendono: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato
comunicante o non, occupato dall'Assicurato o dallo stesso locato a terzi per brevi
periodi.
- per "Furto" si intende: il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a
condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i valori
e/o beni assicurati:
a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi
false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche
sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla persona incaricata
della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di
ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a
locali aperti.
- per "Rapina" si intende: il reato di cui all'art. 628 del C.P. e più precisamente la
sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le
persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno
e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
- per "Estorsione" si intende: il reato di cui all'art. 629 del C.P. e più esattamente
l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato
che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a
consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei
locali assicurati o loro pertinenze.
- per "Mezzi di custodia" si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati,
casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere
corazzate.
ATTIVITA' DEL CONTRAENTE
Esercizio dell'amministrazione Comunale di Bovisio Masciago.
I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente,
quali a titolo esemplificativo e non limitativo : uffici ,magazzini ,esercizi pubblici
,capannoni industriali ,ambulatori e laboratori , servizi sociosanitari ,centri di rieducazione
,civili abitazioni , uffici giudiziari ,farmacie ,scuole, asili, teatri, pinacoteche, musei,
biblioteche, chiese, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili)
comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività comunali comunque svolte e da
chiunque svolte.
UBICAZIONE DEL RISCHIO
Prevalentemente nel Comune di Bovisio Masciago ed in varie località nel territorio della Repubblica
Italiana.
PARTITE E SOMME ASSICURATE
SI ASSICURA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
a) € 20.000,00 per "contenuto" beni e in genere.
b) € 5.000,00 per "valori" posti in mezzi di custodia
c) € 5.200,00 per "valori" ovunque riposti
d) € 10.000,00 Guasti causati da ladri.
e) € 3.000,00 per portavalori
f) € 15.000,00 per registri archivi
g) € 10.000,00 furto con destrezza
h) € 2.500,00 atti vandalici
TASSI ANNUI LORDI
Part. a) ........... °/°°
Part. b) ........... °/°°
Part. c) ........... °/°°
Part. d) ............ °/°°
Part. e) ............ °/°°
Part. f) ............ °/°°
Part. g) ............ °/°°
Part. h) ............ °/°°
PREMIO ANNUO LORDO : €. .........
LIMITI DI INDENNIZZO-SCOPERTI -FRANCHIGIE
In nessun caso la società risarcirà somme superiori a quelle evidenziate con relativi scoperti e
franchigie:
Furto - massimo scoperto 20% dell’indennizzo per rottura o scasso di difese
esterne da superfici di vetro non antisfondamento e per furti di enti all’aperto – massimo risarcimento
euro 20.000,00
Furto con destrezza - massimo risarcimento euro 10.000,00
Portavalori-scoperto 10% massimo risarcimento euro 3.000,00
Guasti causati da ladri a infissi e locali-massimo risarcimento euro 5.000,00
Registri ed archivi-massimo risarcimento euro 15.000,00
Atti vandalici-massimo risarcimento euro 2.500,00
Valori posti in mezzi di custodia -massimo risarcimento euro 5.000,00
Valori ovunque riposti-massimo risarcimento euro 5.200,00
Anticipo indennizzo – acconto massimo 50% del presumibile indennizzo e solo se il sinistro supera
euro 5.000,00
Franchigie fisse euro 1.000,00
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La mancata comunicazione da parte del contraente di circostanze aggravanti il rischio, così
come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o
nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo ne la
riduzione dello stesso sempreché il contraente/ l'assicurato non abbia agito con dolo. Ai
soli fini della presente clausola, sono equiparati al contraente i suoi amministratori e
dirigenti. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente
al maggior rischio al decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013. Il premio potrà
essere corrisposto alla Società entro il 60° (trentesimo) giorno successivo a tale data.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore
24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società
può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In
tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni
denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le
stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto
dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Durata dell'assicurazione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2012 e scade alle ore 24.00 del
31.12.2013 senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2012 al 31.12.2013 e
successivamente sarà da corrispondere annualmente.
Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto
alla scadenza annuale.
Art. 8 - Imposte
Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove il contraente ha la
propria sede.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO
Art. 11 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal
furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali
contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi
false, di grimaldelli, o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di
chiave vera anche se fraudolento;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a
locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese
interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali
in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto
o per tentare di commetterlo.
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi,
contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche
civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di
guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di
potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni,
distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto
o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun
rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni
commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i
locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le
contengono;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o
affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2,
3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del
sinistro.
d) furto grondane e pluviali
Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.
Se i locali contenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati
o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle
ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.
Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la
sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno.
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto
a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo
del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo,
indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 7 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle
cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una
copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al
debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il ricupero delle cose
rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a
carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le
cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse,
unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è
raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente.
L'Assicurato o il Contraente deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno,
tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro
elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la
Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere,
dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non
rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 16 -Obblighi della Società
La società si impegna a fornire al contraente , ogni 2 mesi, il dettagli dei sinistri così suddivisi:
1. sinistri denunciati
2. sinistri riservati
3. sinistri liquidati (indicazione dell’importo liquidato)
la Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno alla settimana, in cui l’ente possa contattare
telefonicamente l’incaricato per l’aggiornamento telefonico dello stato dei sinistri.
Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di
esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche
prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono
ripartite a metà.
Art. 18 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate
e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle
disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le
stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali
rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di
violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito
indicate:
a) per i danni al contenuto:
la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed
il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, ne
dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
b) per i danni ai valori, esclusi i titoli i le monete e le banconote estere:
il loro valore nominale;
c) per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è
prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le
parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le
quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il
prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;
d) per i danni alle opere d'arte:
- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto
danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali
importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento
del sinistro;
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del
Titoli di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima
delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena,
per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito
siano divenuti inefficaci;
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che
l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione
cambiaria.
Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di
indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a
Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente
indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione
del premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si
farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 21 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente,
eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite
stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita
relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme
assicurate riguardanti altre partite.
Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato
non è obbligato a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto
autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto
dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare
soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 23- Anticipazione Indennizzo
L’assicurato ha diritto di richiedere , trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della
denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino a un massi mo del 50% del presumibile
indennizzo, a condizioni che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l’ammontare
del sinistro superi euro 5.000,00.
Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni
dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30
giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato,
a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno
dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).
Art. 25 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla
Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il
danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di
indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte,
l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione
dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In
quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare
del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così
ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi
conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è
obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano
d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando
l'indennizzo dovuto.
GARANZIE AGGIUNTIVE
- MEZZI DI CUSTODIA
- RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO - ESTORSIONE
- GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI
- DANNI AI VALORI
- FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
- ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
- GUASTI LADRI
- ASSICURAZIONE UFFICI
- FURTO CON DESTREZZA
- FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE
- DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI
- ATTI VANDALICI
- ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI
- BENI PRESSO TERZI
CONDIZIONI PARTICOLARI
- CONTO TERZI
- BUONA FEDE
- MANCANZA DI CUSTODIA O DISABITAZIONE
-COSTO DI RIMPIAZZO PER IL "CONTENUTO"
- REINTEGRO AUTOMATICO
- MODIFICHE NEI TERMINI
- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
- CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
- COASSICURAZIONE E DELEGA
GARANZIE AGGIUNTIVE
MEZZI DI CUSTODIA
Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione relativa al punto c) delle SOMME
ASSICURATE, è operante alla condizione, che i valori assicurati siano riposti in mezzi di
custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una
chiusura efficace.
RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO-ESTORSIONE
L'Assicurazione è estesa:
a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)
avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene
fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi
nei locali stessi;
b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le
cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso
e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto
la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito
dell'insediamento assicurato.
La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno
che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI
Limitatamente ai "valori" in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza di
quanto indicato al punto e) delle SOMME ASSICURATE, anche contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del
trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del
trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi
sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti
all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante
il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e
viceversa. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90%
dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico
dell'Assicurato stesso.
DANNI AI VALORI
Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione
dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a
terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
A parziale deroga dell'art. 12 lett. b), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società
presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 11, anche se l'autore del
furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di
quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla
sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali
il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola
proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A parziale deroga
dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il valore di recupero spetterà
all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta
scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
GUASTI LADRI
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza € 10.000,00 per sinistro per i guasti
cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di
fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi,
inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali
stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in
occasione di furto, rapina, consumati o tentati.
La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e
non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.
ASSICURAZIONE UFFICI
Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono
operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la
costante presenza di persone.
FURTO CON DESTREZZA
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario
di apertura, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive
all'evento stesso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo
di € 10.000,00.
FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE
A parziale deroga dell'articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, lettera a),
l'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi
vere che siano state smarrite o sottratte all'assicurato, ai familiari, ai dipendenti addetti
all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purchè il furto delle cose assicurate sia
commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi. E' fatto obbligo al
Contraente e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare
lo smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore
da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia termina alle
ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di
Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di
prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.
DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI
A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà atto che
l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo
o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
ATTI VANDALICI
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti
vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati.
ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI
In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza
temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti
o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi
eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro.
La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", e
non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.
BENI PRESSO TERZI
Le garanzie della presente assicurazione operano, fino ad un massimo del 10% del valore
assicurato alla partita a) Contenuto, allorquando i beni dell’Ente e/o di Terzi sono presso
Terzi in genere.
CONDIZIONI PARTICOLARI
CONTO TERZI
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla
liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei
confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
BUONA FEDE
L'omissione di dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il
rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario dello
stesso e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi Dirigenti,
impiegati e dipendenti in genere, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno
questa assicurazione.
Resta inteso che l'Assicurato avrà obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior
premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in
cui la circostanza aggravante si è verificata.
MANCANZA DI CUSTODIA O DISABITAZIONE
A deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la garanzia vale,
qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose
assicurate, ad eccezione dei valori per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del
quindicesimo giorno.
COSTO DI RIMPIAZZO PER "CONTENUTO"
In deroga all'art.19 delle C.G.A. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"
relativamente alle cose costituenti il contenuto, si farà riferimento al "Valore a nuovo",
intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo, senza tener conto del deprezzamento ivi
previsto. Sono escluse dall'assicurazione " valore a nuovo" le cose fuori uso o non più
utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa
danneggiata qualora tale costo sia inferiore al " valore a nuovo".
REINTEGRO AUTOMATICO
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al
termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno
rispettivamente risarcibile a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta
inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte
dell'Assicurato di corrispondere, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione
dell'appendice di aumento, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.
Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal
contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata
rimasta in essere.
MODIFICHE NEI TERMINI
A parziale deroga dei rispettivi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, si
conviene fra le parti, che i termini previsti all'art. 14) obblighi in caso di sinistro si
intendono prorogati a 10 giorni da quando l’ufficio alla gestione dei contratti assicurativi
dell’Ente ne è venuto a conoscenza.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà
data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto
contemplato dalle Condizioni tutte di Assicurazione.
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della
Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà
fatta prima di ogni scadenza annuale.
COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate
nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti
gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per
l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna
Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro
conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di
assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'
...................................................... ..........................
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare
espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Art. 9 - Foro competente
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 18 - Mandato dei periti
Art. 19 - Valore delle cose e determinazione del danno
Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori.
L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'
....................... ...................
LOTTO 4 Assicurazione di tutela legale (PERIODO VALIDITA’
16.01.2013 AL 16.01.2014)
INDICE
DEFINIZIONI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1 Oggetto dell’assicurazione per la Tutela Legale
2. Norme applicabili
3 Spese assicurate
4 Durata del contratto
5 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
6 Risoluzione anticipata o modificata del contratto recesso
7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
8 Variabilità del premio di assicurazione
9. Posizione giuridica di persone coassicurate
10. Esclusioni
11. Costi non assicurati
12. Indennizzo
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
13. Sinistro–Insorgenza del sinistro
14.Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro/scelta/recoca avvocato–esistenza dialtre
assicurazioni
15. Gestione del sinistro
16. Riscossione di somme di denaro
17. Disdetta in caso di sinistro
18. Denunce e dichiarazioni
19. Ambito di validità territoriale
20. Oneri fiscali
21. Modifiche al contratto di assicurazione
22. Foro Competente
23. Rinvio alle norme di legge
24. Indicizzazione
PERSONEASSICURATE–PRESUPPOSTI PER L’OPERATIVITÀ DELLAPOLIZZA–PREMIO
25. Persone assicurate
26. Copertura automatica per l’aumento delle persone assicurate
27. Descrizione delle attività
28. Condizioni per l’operatività della copertura TutelaLegale
29. Dati del contraente
30. Premio e premio minimo
31. Conteggio del premio
MASSIMALE–VERTENZEASSICURATE
Tutela legale penale
Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa,contabile e giudizio
Di conto alla Corte dei Conti
Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali(GuidiceCivileoTAR)
Esercizio di richieste di risarcimento danni
Tutela legale per la circolazione stradale
Norme speciali:Decreti Legislativi
Controversie di lavoro
DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
CONTRAENTE La Persona fisica o giuridica intestaria della polizza
ASSICURATO La Persona garantita dalla polizza
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla COMPAGNIA ASSICURATRICE a fronte delle
garanzie da essa prestate
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO
il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal
quale è derivato il danno
FRANCHIGIA
La somma stabilita contrattualmente che in caso di sinistro,resta a
Carico dell'Assicurato o degli aventi diritto
LIMITE DI INDENNIZZO la somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo pari o inferiore a12 mesi compreso tra la data di effetto
E la data di scadenza annuale
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale
La compagnia assicurativa, alle condizioni indicate in polizza, deve garantire al Contraente la
Possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale
Difesa (TutelaLegale).
2 Norme applicabili
Alla polizza si applicano le condizioni qui di seguito formulate;pe rquanto non regolatosi applicano le
Disposizioni del diritto italiano.
3 Spese assicurate
La Compagnia assume a proprio carico sino al massimale previsto in polizza, i costi necessari per la
Tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato come segue:
- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato,ad esclusione delle voci non
Assicurate di cui all'art.11;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte,in caso di soccombenza;
- le spese di transazione preventivamente autorizzata dalla Società;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio(C.T.U.)e di Periti in genere nella misura
In cui l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R.30maggio2002n.115;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici,qualora il Contraente non sia
Autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese relative alla notificazione di atti,nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione
forzata,ad esclusione di quelli di cui all'art.11;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art.535
Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente,nonché le spese di marche e
Bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato se l'Assicurato è obbligato ad assumersi tali costi.
4 Durata del contratto
Il contratto di assicurazione è stipulato per la durata di 1 anno. È facoltà dell’ente contraente, entro 30
giorni antecedenti la scadenza richiedere per iscritto alla Società la proroga, per 30 giorni,
dell’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali economiche in vigore nell’ultimo anno
assicurativo, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di
nuovo contratto.
5 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
L’assicurazione decorre,con copertura immediata,dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche
Se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 30(trenta)giorni da
Tale data.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro 30(trenta)giorni dalle relative scadenze.
Se la Contraente non paga entro tali termini,l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalleore
24.00 del giorno di pagamento,ferme le successive scadenze.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce l’ordine di pagamento
all’Unità Operativa Economico Finanziaria del contraente, a condizione che gli estremi dell’atto
vengano comunicati per iscritto alla società, a mezzo raccomandata o telefax o email entro 15
(quindici) giorni allegando copia del bonifico.
6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto–recesso
(1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi,nei confronti del Contraente,di una delle seguenti
fattispecie:
Amministrazione controllata o straordinaria.
(2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio(art.1896c.c.)ilContraente
è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente godute (per polizze con
durata pluriennale),in proporzione al periodo di vigenza della polizza.
(3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente verrà meno la relativa
Copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito.Se laSocietà viene a
Conoscenza del venir meno dell'oggettodell'assicurazione oltre due mesi dall'evento,les petta
Comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.
7 Dichiarazionirelativeacircostanzedipericolo/aumento/diminuzionedelrischio
(1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del
contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la
determinazionedelrischiodapartedellaCompagniaol'ammontaredelpremio,possonoai
sensi degli att. 1892, 1893, 1894 e 1898C.C. portare alla totale o parziale perdita della
garanziaassicurativa,ossiaalloscioglimentodelvincolodellapolizza.
(2) II Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto alla Compagnia di ogni
Aggravamento del rischio.
(3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore
rispetto a quello pattuito, la Compagnia può, dal verificarsi di tale evento, richiedere una
modifica delle condizioni in corso.
8 Variabilità del premio di assicurazione
(1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei
dipendenti, il fatturato annuale ecc.)e se questi effettivamente cambiano, il premio subirà un
adeguamento,alla fine di ogni anno assicurativo.Il Contraente dovrà fornire alla Società,entro
un mese dalla richiesta,i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.
(2) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo
Inesatto o non completo tali informazioni, la Compagnia in caso di sinistro ha il diritto di
Liquidare i ldanno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto,
se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il Contraente
omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione,tale oggetto rimane
escluso dalla garanzia assicurativa. La Compagnia resta obbligata alla prestazione se il
Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua
colpa.
(3) Alla cessazione della polizza, alla società spetta l’importo che, in caso di prosecuzione del
contratto,sarebbestatodovutocomedifferenzaperl’adeguamentodell’ultimopremio.
9 Posizione giuridica di persone assicurate
(1) L'assicurazione vale per gli assicurati come previsto in art. 25 Persone assicurate. Inoltre
l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa
di ferimento o uccisione di una persona assicurata.
(2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi,per le persone assicurate valgono
le disposizioni applicabili al Contraente. Le persone assicurate possono far valere la prestazione
assicurativa solo con il consenso del Contraente.
10 Esclusioni
(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
(1) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il Contraente;
(2) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare,
rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni,
eruzionivulcaniche,scioperieserrate,detenzioneoimpiegodisostanzeradioattive;
(3) vertenze di diritto pubblico o con Enti Pubblici di Previdenza e d’Assistenza obbligatoria;
(4) vertenze e procedimenti riguardanti diritti di brevetto,di marchio,d'autore,di esclusiva e
La concorrenza sleale;
(5) vertenze di diritto amministrativo,tributario e fiscale;
(6) arbitrati;
(7) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;
(8) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso daparte dell'Assicurato;
(9) se non diversamente pattuito,vertenze e procedimenti riguardanti il possesso,la proprietà
o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge
all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
(10) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di
Obblighi contrattuali;
(11) vertenze e controversie con la Compagnia riguardanti polizze stipulate con la stessa;
(12) spese liquidate a favore della parte civile costituitasi contro l'Assicurato;
(13) la garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per cui al momento della stipula
dell'assicurazione fosse stata già comunicata disdetta o la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fosse già formulata da uno dei contraenti;
(14) vertenze in materia di successione e donazione.
(2) La copertura assicurativa non include il pagamento di:
(1) sanzioni,ammende e pene pecuniarie imposte invia amministrativa e pene pecuniarie
Sostitutive di pene detentive;
(2) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
(3) spese per risolvere una controversia tramite transazione, senza che la Compagnia
Abbia preventivamente autorizzato la transazione e la suddivisione delle spese legali;
(3) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri insorti nella durata contrattuale e denunciati
Alla Compagnia dodici mesi dal termine della polizza.
11 Costi non assicurati
La Compagnia non si assume:
(a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
(b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
(c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata per ogni titolo
esecutivo;
(d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal
Formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
(e) i costi per procedimenti d'esecuzione forzata per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di
€250,00;
(f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente
polizza;
(g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si
Trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro;
(h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati,fatti valere dal Contraente in nome proprio
Per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
12 Indennizzo
La Compagnia paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche
applicazione quando la Società, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti
assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale sarà a
disposizione per un unico pagamento globale.
13 Sinistro–Insorgenza del sinistro
(1) Si intende quale insorgenza del sinistro:
(a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale,il
Momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
(b) in tutti gli altri casi,il momento in cui l'Assicurato,la controparte o un terzo, ledano o
Avrebbero leso prescrizioni di legge obblighi contrattuali o violato.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento
d’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del
sinistro stesso.
(2) II sinistro deve insorgere durante la durata della polizza.Si precisa che:
(a) per le vertenze di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dalla data di
Decorrenza della polizza;in caso di pagamento tardivo,la garanzia decorre trascorsi tre mesi dal
pagamento;
(b) in tutti gli altri casi la garanzia sussiste sin dal giorno di decorrenza della polizza.
(3) Si intende quale sinistro unico:
(a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che
Hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
(b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio,o atti volti all'instaurazione di un
Procedimento contro una o più persone assicurate,per lo stesso evento o le stesse fattispecie.
14 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro;Scelta/Revoca avvocato–esistenza di altre assicurazioni
(1) In deroga all'art.1913c.c.l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistroalla
Compagnia entro30(trenta)giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ol 'Assicurato ne ha
avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera
dell'evento,della data,del luogo,della causa,nonché delle conseguenze del sinistro,dei nomi e
degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti necessari per la
Definizione della pratica.L'Assicurato deve informare la Compagnia entro tre giorni dalla data di
un’eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario all’ indirizzato.
L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art.1915C.C.alla decadenza parziale o
Totale della garanzia assicurativa.
(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro,l'Assicurato può comunicare alla Compagnia il
Nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi,qualora il componimento
Bonario fallisca(art.15par.1).L'Avvocato deve essere domiciliato nel circondario del Tribunale
competente. Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale
competente, la Compagnia si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe
minime previste per legge,ad esclusione di:
(3) Se il Contraente non usufruisce del diritto di nomina sarà la Compagnia su richiesta del
Contraente a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la
tutela dei suoi interessi. La Compagnia non risponde per l'attività dell’Avvocato in qualsiasi
modo nominato.
(4) Qualora per qualunque ragione venga revocato l’incarico all’avvocato nominato e venga
Conseguentemente incaricato un sostituto,la Società garantirà il compenso di quest’ultimo nella
Misura in cui non riguardi attività già svolte e desposte dal precedente avvocato;
(5) Se l'Assicurato stipula o stipulerà presso diversi Assicuratori e per il medesimo rischio più
Contratti di assicurazione deve,in caso di sinistro,dare avviso degli stessi a tutti gli Assicuratori,
indicando ex art.1910c.c.a ciascuna Compagnia il nome delle altre;
15 Gestione del sinistro
(1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, la Compagnia si riserva il diritto, da sola o
avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di comporre in modo bonario la
controversia.
(2) Qualora dalla denuncia del sinistro si individuasse la probabilità di successo ed il tentativo
bonario intrapreso dalla Compagnia dovesse avere esito negativo, la prosecuzione della fase
stragiudiziale potrà affidata all'Avvocato nominato ai sensidell'art.14 e la Società si farà carico
delle relative spese legali. La fase guidiziale potrà essere intraprese previa valutazione delle
probabilità di successo della vertenza e relativa autorizzazione da parte della Società. Qualora sia
necessaria una difesa penale,la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.
(3) In caso di divergenza di opinioni tral 'Assicurato e la Compagnia circa la possibilità di successo di
un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o
Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra
Assicurato e la Compagnia;qualora tale accordo non venga raggiunto,l'arbitro verrà nominato
Dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.
L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla
partesoccombente.Qualoravisiailrischiodellaprescrizionedeldirittodell'Assicuratoduranteil
procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti
interruttivi della prescrizione. I relativi costi sopportati dalla Compagnia sono da rimborsare alla
Compagnia stessa,qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale.
(4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma (3),la Società provvederà al
Rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso nel
Merito della vertenza instaurata.
(5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore, qualora dimostri
Possibilità di successo.Trovano applica zio nei commi(3)e(4).
(6) II conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene su autorizzazione/ratifica della
Compagnia.La Compagnia non risponde per l’attività del consulente.
(7) La Compagnia conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il
Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da
Parte della Compagnia della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese,la
Compagnia assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della
Tutela prima di tali iniziative.
(8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:
(a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente e in modo
veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e
fornirgli la documentazione necessaria;
(b) fornire alla Compagnia su richiesta informazioni sullo stato della pratica;
(c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:
(ca) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere
l'autorizzazione della Compagnia;
(cb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri
procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere
importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
(cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la
Rifusione da parte dell'avversario.
(9) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:
Se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma6,la Compagnia non può essere liberata
dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In
caso di violazione per dolo o per colpa grave la Compagnia resta obbligata qualora la violazione
non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dalla
Compagnia.
(10) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto
Dalla Compagnia.
(11) La Compagnia, ai sensi dell'art. 1916 C.C., è surrogata, fino alla competenza
dell'indennizzo,in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.Il Contraente è tenuto,su
richiesta della Compagnia, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire
tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.Spese già rifuse
all'Assicurato devono essere restituite alla Compagnia.
16 Riscossione di somme di denaro
(1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o
Rimborsati dalla controparte in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione
all'Assicurato.
(2) Alla Compagnia vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari,delle tasse,dei costi e
qualsiasi altra spesa, sia giudiziale che stragiudiziale, liquidate a favore dell'Assicurato che la
Compagnia abbia sopportato o anticipato.
17 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60°giorno dal pagamento o
Rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 120giorni. In tal
caso la Società rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non
goduto,entro15giorni dalla data di efficacia del recesso.
18 Denunce e dichiarazioni
Tutte le denunce e dichiarazioni dell'Assicurato nei confronti della Compagnia devono essere fatte
Esclusivamente in forma scritta.
19 Ambito di validità territoriale
(1) In caso di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale, avanzate o subite dall’assicurato,
così come in caso di procedimenti penali,l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa nella
misura in cui l’Autorità competente si trovi in questi Paesi.
(2) In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana,
nella Repubblica di San Marino e nello StatoVaticano.
20 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati dalla
Compagnia.
21 Modifiche al contratto di assicurazione
Modifiche del contrattod'assicurazione possono avvenire soltanto periscritto.
Clausole e pattuizioni speciali sono valide solo previa approvazione scritta da parte della Società.
22 Foro competente
Foro competente per controversie sull’assicurazione è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il
Contraente.
23 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato,valgono le norme di legge in materia.
24 Indicizzazione
Se non diversamente pattuito il massimale, i premi e i pagamenti dovuti ai sensi di polizza non
Sono sottoposti indicizzazione.
PERSONEASSICURATE–PRESUPPOSTIPERL’OPERATIVITÀDELLAPOLIZZA–
PREMIO
25 Persone assicurate
Assicurati sono il Sindaco,il ViceSindaco,gli Assessori,i Consigliericomunali, ilSegretariocomunale,il
Vice Segretario, il Direttore Generale qualora nominato in sostituzione del Segretario comunale, i
Dirigenti, i Funzionari,i CapiUfficio,il DifensoreCivico e tutti i dipendenti e soggetti che svolgono il
servizio civile nei casi di seguito indicati, ma esclusivamente nell'espletamento del servizio e
nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto dell'Ente contraente.
Tra i soggetti assicurati,in aggiunta a quanto sopra,viene incluso anche l'Ente Contraente.
26 Copertura automatica per l’aumento delle persone assicurate
In caso di aumento delle persone assicurate durante l’annoassicurativo,queste si intendono coperte
Dalle presente polizza.
27 Descrizione delle attività
Amministrazione comunale(Esclusa:l’attività di deposito di immondizie e rifiuti)
28 Condizioni per l’operatività della copertura TutelaLegale
A favore delle persone fisiche assicurate
(1) Stretta connessione tra fatti o atti commessi e di doveri di adempimento dei compiti d’ufficio e
dell’espletamento del servizio per conto dell ’Ente Contraente;
(2) Non sussistenza di conflitto di interesse con l’Ente Contraente o reciprocamente tra gli assicurati
stessi;
(3) Conclusione del giudizio con l’assoluzione con formula ampia;ovvero occorre che il giudizio sia
concluso (sentenza definitiva) e che il giudizio abbia accertato l’insussistenza dell’elemento
psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti assicurati.
29 Dati del contraente
dell'anno 2012
Numero delle persone assicurate: 93
Il premio lordo annuale è pari a €
31 Conteggio del premio
Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati allavoce (Dati del
contraente)e in polizza:
Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con
Effetto per il successivo anno assicurativo.
MASSIMALE–VERTENZEASSICURATE
MASSIMALE DI COPERTURA/
Complessivo per la durata del contratto €50.000,00 per sinistro €100.000,00 per anno
Scoperto Non è previsto alcuno scoperto
Giurisdizioni Speciali/
Cassazione/Corte Costituzionale Si precisa che, qualora nell’ambito di un procedimento
rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un
Avvocato iscritto in appositi albi speciali,sono altresì comprese
Le spese relative all’assistenza di tale professionista.
Tutela legale penale
Ambito della Copertura Costi per la difesa in procedimenti penali avviati nei confronti
Dei soggetti assicurati nelle ipotesi di:
Imputazioni per delitti colposi o per reati contravvenzioni;
Imputazioni per delitti dolosi a condizione che il
procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con
assoluzione, con sentenza passata in giudicato, o con
derubricazione del reato da doloso o colposo oppure con
decreto di archiviazione per infodatezza della notitia
criminis.
Estensione reati fiscali/tributari: A parziale modifica di quanto indicato all’art. 10. (1) (5)
l’assicurazione comprende anche la difesa contro l’accusa di
violazione di norme del dritto fiscale e tributario.
Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa,contabile e guidiziale di conto
Avanti alla Corte dei Conti
Ambito della copertura La Società garantisce all'Ente Contraente il rimborso delle spese Legali dallo
stesso dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per
responsabilità
amministrativa, contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento.
Resta fermo l'obbligo per l'Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza
del procedimento avviato a carico della persona assicurata che ha l'obbligo di informare l'Ente
Contraente nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità,compreso l'invito a dedurre.
La Compagnia rimborserà le spese legali quando la sentenza Sarà passata ingiudicato.
Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento danni extracontrattuali
(GIUDICECIVILEOTAR)/
Ambito della Copertura La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di
risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati
all’assicurato oppure per fatti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali debba rispondere a
norma di legge.
La copertura sussiste solo se il sinistro è coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile o
patrimoniale dell'Ente, in aggiunta e dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di
R.C.,per i costi di difesa e in caso di soccombenza,ex art.1917,comma3,c.c.
Se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la Garanzia opera,come precisato al
precedente punto,a parziale Deroga dell'art.10(1)(5).
La copertura non opera se la vertenza davanti al TAR ha per oggetto il solo annullamento
dell'atto/provvedimento impugnato.
Esercizio di richieste di risarcimento danni
Ambito di copertura La garanzia assicurativa opera per la richiesta di risarcimento di Danni a persone
e/o cose subiti dagli Assicurati per fatti illeciti di terzi (questi ultimi intesi come coloro che non si
trovano in
rapporto di servizio con l’Ente) nello svolgimento della loro attivita lavorativa o del loro incarico
istituzionale, o nell'utilizzazione di beni per fini legati all’attività dell’Ente. Quanto sopra sia in sede
civile che per la costituzione di parte Civile in sede penale.
Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela Purché seguita da costituzione di parte
civile.
Limitatamente al caso che l’Assicurato sia Ente Contraente, le prestazioni dalla presente polizza sono
esclusivamente valide per la fase giudiziale, ossia con esclusione della fase stragiudiziale.
Tutela legale per la circolazione stradale
Veicoli assicurati La garanzia assicurativa comprende tutti i veicoli intestati al Contraente o
all'Assicurato o di loro proprietà,o in locazione in Base ad un contratto di leasing o di noleggio e di
nclude i rischi relativi alla conduzione del rimorchio e/o del semirimorchio trainato dalla motrice
assicurata e guidata da una persona
autorizzata,esclusivamente durante l’espletamento di incarichi, missioni o compiti d’ufficio
regolarmente autorizzati dall’Ente Contraente. La copertura comprende anche le persone trasportate.
La tutela legale vale per la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, per condotte
illecite di terzi nell’ambito della circolazione stradale(compresa la procedura di risarcimento diretto di
cui
all’art.149 D.Lgs.n.209/2005);
la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o infrazioni di legge conesse a l'incidente stradale;
ricorsi contro il ritiro della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
ricorsi contro il sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale;
Esclusioni in aggiunta a quanto previsto all’art.10 la garanzia assicurativa
Non copre:
illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
cause in cui l'assicurato sia attore o convenuto e il valore di cause sia inferiore a €1.000,00;
i casi in cui il conducente non sia autorizzato/abilitato a norma di legge alla guida del veicolo;
i casi in cui per il veicolo utilizzato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi oppure quando il
veicolo venga utilizzato per altri scopi,diversi da quelli indicati nella carta di
circolazione e che non corrispondono a quelli per iquali la polizza RCA è stata rilasciata;
i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l’illecito sotto l’influenza dell'alcool
e/o di
stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti
dall’Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all’art.189n.c.d.s.;
i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o
competizioni sportive e dalle corrispondenti prove,salvo si tratti di gare che risultino regolarmente
organizzate dall’ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI( Federazione Motoristica Italiana);
Norme speciali:Decreti Legislativi
Ambito della copertura Inderoga all'art.10(1)5),la copertura assicurativa comprende
I costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi
provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle
disposizioni dei decreti legislativi:
163/2006 e s.m.i. (codice appalti)
Ambito della validità territoriale Italia,San Marino,Città del Vaticano.
Sinistro–
Insorgenza del caso assicurativo
Nei procedimenti amministrativi A parziale deroga dell’art.13 il sinistro si intende insorto con il
Compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine
amministrativa e/o
penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
Codice sicurezza:
Insorgenza del sinistro
Nei procedimenti penali Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale
deroga all’art. 13, il sinistro si intende insorto:
nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato per omicidio e/o lesioni
personali colpose,ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs.n.81/2008,
nel momento in cui si è verificatol’eventolesivo (infortunio);
nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell’Assicurato esclusivamente per violazioni
al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di
accertamento ispettivo o di Indagine amministrativa e/o penale.
Controversie di lavoro
Ambito della copertura In deroga all’art. 10 (1) (1) e (10), la copertura assicurativa comprende i costi
del Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di
lavoro
subordinato a condizione che questi siano,o siano stati,iscritti nel Libro Unico del Lavoro
(exlibromatricola).
Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con Contratto di collaborazione a progetto(
co. co.pro.).La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di € 5.000,00, alle
vertenze intraprese da lavoratori somministrato che avanzino pretese di assunzione ne iconfronti
del Contraente.
Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, inderoga all’art.13(1)(b),il sinistro si
considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del
lavoratore somministrato.
In derogaall’art.10 (2)punto (3), in caso di transazione non autorizzata, COMPAGNIA
ASSICURATRICE si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico del Contraente.Non
vengono rimborsate
le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente,né le spese del Contraente
eventualmente assunte
Da controparte.
LOTTO 5 POLIZZA DI
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E
PRESTATORI D’OPERA
POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 1 - Definizioni
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurazione : Il contratto di assicurazione;
Polizza : Il documento rilasciato dalla Società che prova l'assicurazione;
Contraente : Il Comune di Bovisio Masciago soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato
dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome
proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche
sottoindicate:
- il Comune
- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone
chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli
amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti per danni cagionati
nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza
agli Enti assicurati;
- tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli
insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i
partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting, i
volontari del servizio civile, ingegneri, architetti, i partecipanti
alle attività di ricerca geologica, speleontologica, ecologica e
botanica, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono
nell'ambito o per conto degli assicurati;
- gli organismi e le associazioni create da o per il personale
dipendente;
- gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal Comune
stesso per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali,
assistenziali ed economiche;
Società : La Società .......... impresa di assicurazioni
nonché le coassicuratrici;
Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società in corrispettivo
dell’Assicurazione ;
Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che
possono derivarne;
Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene
all'assicurato richiesta di risarcimento;
Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo
carico;
Cose : Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno corporale : Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di
persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il
danno morale;
Danni materiali : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione,
danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Massimale per sinistro : La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia
il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o
abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa : Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di
effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale, anche
occasionalmente, nell’esercizio dell’attività assicurata, indicate
qui di seguito :
1) Dirigenti, quadri, impiegati, operai dipendenti
dell’Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali
sussista in capo all’Assicurato l’obbligo di assicurazione
INAIL (ad esempio i c.d. “lavoratori a progetto”) o per i
quali l’Assicurato provveda volontariamente, ove previsto,
all’assicurazione INAIL ( ad esempio “stagisti” o
tirocinanti);
2) Persone per le quali l’obbligo di assicurazione INAIL
ricada su soggetti diversi dall’Assicurato (ad esempio i
lavoratori impiegati in forza di contratti di
“somministrazione di lavoro”);
3) Persone per le quali non vige l’obbligo di assicurazione INAIL
Emolumenti quanto al lordo delle ritenute previdenziali, ove previste, i prestatori di
Annui lordi lavoro di cui alla relativa definizione effettivamente ricevono a compenso delle loro
erogati prestazioni
PREMESSA
Art. 2 - Attività degli Assicurati
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile
derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente ed allo stesso attribuite
“ope legis” ed intrapese in forza di provvedimenti legittimamente assunti dagli organi competenti,
comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario anche mediante la partecipazione ad Enti
o Consorzi.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge,
regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché
eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future (compreso quanto previsto dai D.
Lgs. N. 626/94 e N. 494/96, 81/2008 e s.m.i.).
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e
collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque
svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Descrizione del rischio
A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della
copertura, si precisa che la garanzia é prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi
di vigilanza e sorveglianza (quali Polizia Locale, guardie notturne, ecc.) svolti da personale anche
armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere socio-assistenziali quali Centri Sociali,
Comitati, Patronati, Assistenti Sociali e simili, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la
proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica
stradale, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi
pubblici, musei e pinacoteche, pubblici mercati, macelli, mense, uffici comunali, asili nido
e Servizi Integrati per la Prima Infanzia, acquedotto, discariche, cave,
distribuzione/erogazione gas metano, aziende agricole anche gestite da Terzi, scuole (anche
per attività pre/post scolastica), teatri, pubblici spettacoli anche all’aperto ed in genere
quanto per leggi, regolamenti, atti e provvedimenti, ordinanze del Sindaco, della Giunta, del
Consiglio Comunale o dei Consigli di Circoscrizione compete all'Amministrazione
Comunale stessa.
Sono espressamente inclusi i danni dovuti ad errori, disguidi o ritardi nella redazione,
consegna o conservazione di atti e documenti, nonché da smarrimento dei medesimi.
Individuazione degli Assicurati
Per l’individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie si
farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornirne
copia a semplice richiesta della Società solo in caso di sinistro.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 3- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenza dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 -
1893 - 1894 C.C..
L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte
dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della
validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non
pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o
inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, colpa grave dei legali rappresentanti degli assicurati.
Art. 4 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato
indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:
norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra
norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 5 - Decorrenza dell'assicurazione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del
31.12.2014 senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014
e
successivamente sarà da corrispondere annualmente.
Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto
alla scadenza annuale.
Art. 6 - Limiti di indennizzo relativi alle Sezioni I e II
RCT € 3.200.000,00 per sinistro con il limite di
€ 3.200.000,00 per persona
RCO € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di
€ 1.000.000,00 per persona
retribuzioni lorde al 31/12/2012 iscritti INAIL euro 2.298.460,88
Art. 7 - Corresponsabilità degli assicurati
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati,
l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i
massimali previsti dal precedente articolo.
Art. 8 - Spese legali relative alle Sezione I e II
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale
ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti
i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in
corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i
danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita
qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a
giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa
contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.
Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di
comune accordo fra la Società e il Contraente.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di
giustizia penale.
Art. 9 - Validità territoriale
L'assicurazione RCT escluso USA e CANADA, RCO ha validità nel mondo intero.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello
di Monza.
Art.11 - Denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui
è assegnata la polizza, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio
addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a
conoscenza.
Art. 12 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società
può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In
tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni
denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le
stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto
dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art.13 - Premio anticipato dell'assicurazione
Il premio annuo lordo anticipato della presente assicurazione è convenuto in € ...........,
conteggiato sulla base del preventivo degli emolumenti annui lordi erogati ai prestatori di
lavoro di € 2.290.460,88 al 31.12.2012 al quale verrà applicato il tasso dello ./.. (pro-mille) al lordo
delle imposte per le Sezione I e II.
Il premio lordo anticipato alla firma è pari a €. ..........
Il premio annuo anticipato rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società
Art.14 - Imposte
Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.
Art.15 - Pagamento e regolazione del premio
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013 e scade il 31.12.2014 senza obbligo di
disdetta. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a
tale data.
Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende
fissato in 30 giorni.
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile,
esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in
polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata
del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi
presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato
deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni
successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione
emessa dalla Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di
messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione
scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene
considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il
quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la
garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi
obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera
raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del
premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il
suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti
nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a
fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.16 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per
quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la
Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla
presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle
altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre
polizze.
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della
successiva stipulazione di altre assicurazioni.
Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa
Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico
dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per
sinistri liquidati ai sensi di polizza - fermo restando l'analogo spettante all'Ente per legge -
rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori
dell'Ente assicurato.
Art. 18 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 19 - Gestione sinistri
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui
importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto
assicurativo. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del
Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento
riportante :
• data del sinistro
• nominativo della Controparte
• importo liquidato
• data del pagamento
• importo da recuperare
per i detti sinistri, sin d’ora, il contraente/assicurato da ampio e irrevocabile mandato alla società a
trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o
franchigia.
Art. 20-Obblighi della Società nella gestione dei sinistri:
La società si impegna a fornire al contraente , ogni 2 mesi, il dettagli dei sinistri così suddivisi:
4) sinistri denunciati
5) sinistri riservati
6) sinistri liquidati 8indicazione dell’importo liquidato)
la Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno alla settimana, in cui l’ente possa contattare
telefonicamente l’incaricato per l’aggiornamento telefonico dello stato dei sinistri.
Art. 21 - Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più
favorevole all'Assicurato.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.
Art. 23 - Clausola di revisione periodica del prezzo
Il presente contratto é soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della
Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della Legge 23.12.94 n. 724 e tale verifica
andrà fatta prima di ogni scadenza annuale.
Art. 24 - Coassicurazione e delega
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate
nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti
gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per
l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna
Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro
conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di
assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
SEZIONE I
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI
Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi
e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, danno morale, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) da lui dipendenti o
parasurbordinati ed addetti all’attività per la quale è prestata la garanzia.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive
modificazioni ed integrazioni ,nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli
infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da cui al punto 1) della relativa
definizione, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle
discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni,nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai
prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali
dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
ai sensi della legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione
obbligatoria presso l’INAIL durante o in occasione di attività lavorativa.
Prestatori di lavoro autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa, definiti lavoratori
temporanei dalla legge n. 196/1997, compresi danni provocati da tali lavoratori temporanei
A terzi e/o dipendenti dell’assicurato.
Art. 26 - Qualifica di Terzo
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e
giuridiche con la sola esclusione dei seguenti:
- i prestatori di lavoro di cui al punto 1) della relativa definizione limitatamente ai
danni subiti in occasione di lavoro o di servizio per i quali operi la garanzia RCO.
Si precisa pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
- tutti i soggetti di cui ai punti 2) e 3) della definizione di prestatore di lavoro, anche
nel caso in cui, a seguito di danni corporali subiti da tali soggetti in occasione di lavoro
o di servizio, l’INAIL eserciti il diritto di surroga nei confronti dell’Assicurato
ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile;
il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali .
Art. 27 - Precisazioni ed estensioni varie di garanzia RCT
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle
garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale
anche per i seguenti rischi:
a) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione
di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la
tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati
ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti,
le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per
specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non
abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di
età.
b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati
nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese
le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di
fogne e/o spargimento di acqua. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento
di acqua la garanzia viene prestata fino ad un massimale di € 300.000,00 e con
l'applicazione delle seguenti franchigie:
- spargimento di acqua con rottura di tubazioni franchigia € 260,00
- spargimento di acqua senza rottura di tubazioni franchigia € 520,00
c) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi
dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al
precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la
guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato
(dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di
proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto
allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle
persone trasportate;
d) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il
rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
e) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di
dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi
amministrative dell'Assicurato, franchigia € 103,00 per sinistro;
f) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o
custodia all'Assicurato, (con esclusione degli immobili a qualsiasi titolo locati alla
Contraente e dei beni mobili utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali)
previa deduzione di una franchigia di € 103,00 e fino a concorrenza di € 103.000,00 per
anno assicurativo (esclusi i danni da furto ed incendio);
h) si esclude la responsabilità civile personale per servizio di infermeria, medico e pronto soccorso,
i) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella
istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale,
assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni
culturali, sportive, ricreative, politiche, convegni, congressi, seminari, concorsi,
simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre
e fiere, esposizioni, mercati e macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito
per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri,
strutture sportive, servizi funebri, convegni e simili, anche nella qualità di concedente
spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di
montaggio e smontaggio dei padiglione e degli stands - sono inoltre compresi la
proprietà e l'uso di palchi mobili e di palloni pressostatici;
j) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;
k) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e
grado, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e
servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie
d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti
termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, cimiteri, ancorché
gestiti da terzi, compresa la responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e
successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., che si intende
garantita fino a concorrenza di € 2.600,00 per danneggiato con il limite di € 103.00,00
per anno;
l) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole
rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei
locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
m) la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i
clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere,
o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di
attraversare il metal-detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della
sicurezza (esclusi i danni da furto ed incendio).
La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di
credito, valori.
I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti
previa deduzione di una franchigia minima di € 52,00 e massimo risarcimento per sinistro
e per anno di € 103.000,00 ;
m) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso
funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere,
da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
n) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali,
commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro
indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento di € 1.032.000,00 per sinistro
ed anno con scoperto 10% minimo 1.500,00 euro;
o) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o
da lui detenute limite di risarcimento euro 300.000,00 per sinistro e anno.
p) danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli amministratori e/o legale rappresentante nello
svolgimento delle loro mansioni inerenti all’attività descritta in polizza.
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a
cose ma, con un limite di risarcimento di € 260.000,00 per uno o più sinistri verificatisi
nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con
garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per
l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
q) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni
di rivalsa esperite dall'INAIL, INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
r) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose mobili trovantesi nell’ambito
esecuzione lavori. La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia
fissa di € 260,00 e massimo risarcimento di € 260.000,00 per sinistro ed anno;
s) responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti
sotterranei con massimo risarcimento di € 260.000,00 per uno o più sinistri verificatisi
nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia di € 260,00 ;
t) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno
con un massimo risarcimento di € 516.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel
corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa
specifica garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di € 1.500,00 ;
u) danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60
giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati
a terzi, scoperto 10%, minimo 500,00 euro, limite di risarcimento 300.000,00 per sinistro e anno;
v) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri
dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato
di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il
Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle
stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di
costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba
rispondere.
La garanzia è prestata con il massimo di € 520.000,00 per uno o più sinistri, verificatisi
in uno stesso periodo assicurativo annuo.
z) RC ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto
Legislativo n. 626 del 19.09.94, 81/2008 e sm.i. (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro”) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile
personale dei dipendenti preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal
predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi
di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale
per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni morali. Sono
considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato medesimo, limitatamente ai danni
da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite
dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento
resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di
loro.
w) responsabilità civile in ordine a danni e/o corporali provocati a terzi o dipendenti di Ditte
appaltatrici o subappaltatrici ovvero da persone non dipendenti che partecipano all’attività mentre
eseguono lavori per conto dell’assicurato.
Art. 28 - Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia RCO
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in
regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Si conviene tuttavia che:
- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore
od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge,
non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai
sensi del DPR 30.06.65 n. 1124 nonché i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della
legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento dell’attività descritta in polizza
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, INPS ai sensi
dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 per i danni subiti dai prestatori di
lavoro.
- ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data
posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi
verificatisi nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le
malattie, che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n.
1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come
professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.
In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a
€ 2.600.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale
limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a
condizioni da stabilirsi.
La garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei
rappresentanti legali dell'Impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od
adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da
parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di
accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di
diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Art. 29 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del
24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 27 lettere k) e m);
c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna,
salvo quanto previsto dall'art. 27 lettera u); a cose sulle quali e/o nelle quali si
eseguono i lavori;
d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la
consegna a terzi;
e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento
dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione,
contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione
di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere,
giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da
un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 250.000,00 per sinistro ed
anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro. La
presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare
o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l’obbligo da parte
dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata fermo il limite
del massimale per sinistro indicato fino alla concorrenza del 10% di detto massimale;
f) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti
amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come
definiti all'art. 1) - Definizioni.
L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:
g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi
assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi;
i) di qualunque natura derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza contenente in
qualunque forma o misura l’amianto;
j) dall’esistenza di campi elettromagnetici.
SEZIONE II
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI
Art. 30- Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose, danni morali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei
fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o
destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche
ed il territorio in genere.
Le responsabilità nascenti dalla conduzione dei beni immobili oggetto della presente
Sezione II, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a
qualunque titolo, sono coperte nella Sezione I della presente polizza.
Art. 31 - Esonero dell'indicazione dell'ubicazione degli immobili
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili
assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare
riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del
Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
Art. 32 - Qualifica di Terzo
Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzo tutte le persone fisiche o
giuridiche con la sola esclusione:
- dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli
infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro.
(N.B. opera la garanzia R.C.O. art. 25b).
Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti gli stessi soggetti elencati
all'art. 2, II° comma ed inoltre i portieri/custodi non facenti parte del personale dell'Ente, i loro
familiari ed i sostituti.
Art. 33 - Ordinaria e straordinaria manutenzione
L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione
ristrutturazione ampliamento, soprelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di
tutti gli immobili di cui all'art. 30 che precede. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra
fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante
all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di
strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se di
proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali, si applica una franchigia di euro 1.000,00.
Art. 34 - Estensioni varie di garanzia
A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle
garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale
anche per i seguenti rischi:
a) danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua, antenne radiotelevisive,
insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni,
cancelli anche automatici.
Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua, la garanzia viene
prestata con un massimale di € 260.000,00 e con l'applicazione delle seguenti
franchigie:
- danni da spargimento di liquidi con rottura di tubazioni scoperto 10% minimo euro 1.500,00;
- danni da spargimento di liquidi senza rottura di tubazioni scoperto 10 % minimo euro 1.500,00;
b) la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da
furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa,
di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati
dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque
con il massimo di € 260.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo considerato.
Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di
€ 520,00 per ogni sinistro;
c) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio.
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a
cose ma, con un limite di risarcimento di € 1.032.000,00 per uno o più sinistri
verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
d) danni derivanti da sospensioni, interruzioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro
indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento € 1.032.000,00 per sinistro
ed anno.
Art. 35 – Obbligo della Società nelle gestione dei sinistri:
La società si impegna a fornire al contraente, ogni 2 mesi, il dettaglio dei sinistri così suddivisi:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)
La Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno ogni mese, un incaricato deve recarsi presso l’Ente
per la verifica dello stato dei sinistri.
Art. 36 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto, salvo quanto previsto dal precedente art. 34 lettera b);
b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento
dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione,
contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione
di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto
improvviso ed accidentale. La presente estensione di garanzia è prestata fino a
concorrenza di € 1.032.000,00 per sinistro ed anno con scoperto 10% minimo €
2.600,00 per sinistro;
c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati
si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
d) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte
da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.
f) di qualunque natura derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza contenente in
qualunque forma o misura l’amianto;
g) dall’esistenza di campi elettromagnetici
LOTTO 6 POLIZZA INFORTUNI
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per SOCIETA' - ................. e le coassicuratrici;
per ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione;
per CONTRATTO DI - Il documento che prova l'assicurazione;
ASSICURAZIONE
per CONTRAENTE - Il COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
per ASSICURATO - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Società;
per RISCHIO - La probabilità che si verifichi il sinistro;
per INDENNITA' - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
per INFORTUNIO - L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che
produca lesioni corporali obiettivamente costatabili.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2013 e scade il 31.12.2014 senza obbligo di
disdetta. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a
tale data.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il
quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del
pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto
di recesso.
Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la
Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso
di 90 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio,
al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di
sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse
modalita' di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto
dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Imposte
Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.
Art. 9- Foro competente
Per le controversie diverse da quelle previste dall'art. 29, il Foro competente è
esclusivamente quello di Monza.
Art. 10 - Durata dell'assicurazione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2013 e scade alle ore 24.00 del
31.12.2014 senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e
successivamente sarà da corrispondere annualmente.
Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 90 giorni , di recedere dal contratto
alla scadenza annuale.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscono mentre, per ordine e per
conto del Contraente, svolgono le funzioni previste dalla loro specifica carica dichiarata in
polizza, compresi sinistri ad itinere per lavoro e i viaggi di trasferimento e le missioni effettuati con
l'impiego di normali mezzi di locomozione.
Pertanto, gli infortuni subiti dagli assicurati nell'esercizio delle loro attività professionali
private e delle attività che non abbiano carattere professionale sono esclusi dall'assicurazione.
Sono compresi in garanzia anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il
carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a
condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque
cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a
condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di
abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto,
eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l’esclusione di quelli subiti alla guida di
veicoli e/o natanti in genere
Art. 13 - Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:
a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse
abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che
comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità
pura;
b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. 15 -
Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;
c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo
dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle
atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di
stupefacenti od allucinogeni;
e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in
quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà
umana o per legittima difesa;
f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi
necessari da infortunio.
Art. 14 - Estensioni di garanzia:
RISCHIO GUERRA
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra
civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il
periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti
sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il
corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società
liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso
di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione
dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che
comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso
dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far
valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel
frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano
da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno
da quel momento.
MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO
L'assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27.03.1969 n. 130 e sm.i. anche alle malattie
contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e
l'invalidità permanente e che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intenetendosi
come tali quelle attualemnte previste nella tabella 4 al DPR 1124/1965 e s.m.i.
Limitatamente alla garanzia malattia non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando
questa sia di grado pari e inferiore al 15% della totale, se invece risulterà superiore al 15%
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
L’operatività della garanzia è subordinato alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto
assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o se anteriore,
dalla data di cessazione del servizio.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che
sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
DANNI ESTETICI
In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico,
che tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino
ad un massimo di € 15.000,00 le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed
applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per
interventi di chirurgia plastica ed estetica.
RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO (per le categorie indicate in polizza)
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla
concorrenza del massimale annuo assicurato, le spese di carattere sanitario direttamente
conseguenti ad infortunio e sostenute :
1. rette degenza, onorari medici, interventi chirurgici dei chirurghi, aiuto chirurghi, assistenti
anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, apparecchi protesici applicati
durante l’intervento
2. per analisi ed accertamenti diagnostici:
3. i medicinali i trattamenti fisioterapeutici, rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le
spese di natura alberghiera) il tutto nel limite del 20% della somma assicurata;
4. per trasporto dell’assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da
e all’Istituto di cura o ambulatorio entro il 20% della somma assicurata;
5. cure odontoiatriche, paradontopatie e protesi dentarie nel limite complessivo del 10% della
somma assicurata e con il massimo di euro 1.100,00;
6. per protesi dentarie limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e semprechè sia
applicata entro e non oltre un anno dalla data del sinistro,
7. L’acquisto e il noleggio, per un periodo massimo di 360 gg. di carrozzelle otopediche, o latri
preisi e/o tutori prescritti dai asnitari per agevolare il processo di guarigione
Le spese sanitarie si intendono prestate con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di
quro 80,00 per sinsitro.
Art. 15 - Infortuni aeronautici
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici
o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque
eserciti tranne che:
- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di
passeggeri;
- da Aereoclub.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate
dall'assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni
comuni, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.000,00 per
il caso di morte, € 1.032.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 260.00
giornaliere per il caso di inabilità temporanea, e per aeromobile i capitali di € 5.165.000,00
per il caso morte, € 5.165.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.165,00
giornaliere per il caso di inabilità temporanea.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre
persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni terrestri cumulative stipulate
dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati
eccedano gli importi suindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate
con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui
l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è
disceso.
Le limitazioni dei cumuli sopra indicati restano operanti anche nel caso di indicizzazione
della polizza.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore
ad un anno.
Art. 16 - Servizio militare
Durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il
richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta
sospesa.
Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore
all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi
pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà
corrisposto al netto delle imposte.
Art. 17 - Limiti territoriali e di risarcimento
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità
verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico
della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.165.000,00.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro
complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 18 - Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli ottanta anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione,
l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e
cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto
l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal
caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Art. 19 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali:
sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti
fisici da cui fossero affette le persone assicurate.
Art. 20 - Esonero denuncia generalità degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle
persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei
libri di amministrazione del Contraente.
Art. 21 - Altre assicurazioni
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che
stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto
di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta
alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da
quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri
dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere
obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo
completamente separata ed indipendente.
Art. 22 - Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi
La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e
conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato
il contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui
l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio,
l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché
informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla
Società.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della
Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo
che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 23 - Criteri di indennizzo
La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano
indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto
l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio
che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze
indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità
permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse
colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio
derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quando stabilito dall'art. 26.
Art. 24 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari
al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite e che
non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia
prevedibile in almeno 50.000,00 euro.
L’obbligo della società verrà in essere entro 90 giorni dalla data denuncia del sinistro.
Art. 25 - Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due
anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma
assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi
testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati,
detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile
all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta
obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si
applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle
competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3
del Codice Civile (vedi precedente art. 15 di polizza).
Art. 26 - Invalidità permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due
anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo
un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella
annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
approvata con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte
della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste
dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e
viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene
considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali
vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o
funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle
percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella
metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange
di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del
rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della
misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati,
le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti
compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società
corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un
massimo di trenta giorni;
- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della
somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa
al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 28.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con
riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la
capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla
sua professione.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità
pari all'intero capitale assicurato.
Applicazione di franchigia del 3% sulla garanzia invalidità permanente sull’intera somma assicurata
per tutte le categorie.
Art. 27 - Cumulo di indennità
L'indennità per rimborso spese mediche è cumulabile con quella per morte o per invalidità
permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due
anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società
corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali,
la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia
superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è
trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente
dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura
determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto,
secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 28 - Controversie e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle
conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale
Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per
ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei
Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a
maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità
giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha
sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Art. 29 - Rinuncia rivalsa
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante
all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti
dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
Art. 30 – Obbligo della Società nelle gestione dei sinistri:
La società si impegna a fornire al contraente, ogni 2 mesi, il dettaglio dei sinistri così suddivisi:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)
La Società si obbliga, altresì, a stabilire un giorno ogni mese, un incaricato deve recarsi presso l’Ente
per la verifica dello stato dei sinistri.
Art. 31 - Clausola di revisione periodica del prezzo
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della
Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà
fatta prima di ogni scadenza annuale.
Art. 32 - Coassicurazione e delega
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate
nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti
gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per
l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna
Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro
conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di
assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'
....................... ...................
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e
di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni
Generali:
- art. 7. : diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro;
- art. 15.: limite di risarcimento in caso di infortunio aeronautico;
- art. 17.: deroga alla competenza territoriale;
- art. 18.: automatica cessazione dell'efficacia al raggiungimento del 80.mo anno di età
- art. 22.: denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi;
- art. 28.: deferimento delle controversie al collegio arbitrale.
L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'
....................... . ......................
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ASSICURATI: Sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie per i capitali e
le garanzie di seguito indicati:
a) AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI)
Capitali pro-capite
€ 200.000,00 Morte
€ 190.000,00 Invalidità Permanente
€ 15.000,00 Rimborso spese di cura
Garanzie
Infortuni sofferti durante lo svolgimento delle funzioni previste dalle specifiche cariche
ricoperte, compreso il rischio in itinere, e durante le missioni e gli incarichi di
rappresentanza svolti per conto della Contraente e preventivamente autorizzati
dall’organo competente.
b) DIRIGENTI E QUADRI:
Capitale pro-capite:
€ 500.000,00 (imponibile Inail) Morte (5 volte retribuzione annua lorda al 31.12.2012 massimo euro
1.000.000,00)
€ 500.000,00 (imponibile Inail) Invalidità Permanente (6 volte retribuzione annua lorda massimo
1.000.000,00)
€ Rimborso spese di cura 15.000,00
c) SONO ASSICURATI AI SENSI DEL DPR NR. 333 DEL 03-08-1990 e sm.i. :
- i dipendenti, anche autorizzati a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di
servizio anche fuori ufficio, del mezzo di trasporto proprio o comunque a loro in
uso, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di
servizio;
- i conducenti dei veicoli di proprieta' o in locazione, noleggio al Contraente
Capitali pro-capite
€ 1.700.000,00 (imponibile Inail) Morte (4 volte retribuzione annua lorda al 31.12.2012 massimo euro
1.000.000,00)
€ 1.700.000,00 (Imponibile Inail) Invalidità Permanente (5 volte retribuzione annua lorda massimo
1.000.000,00)
€ Rimborso spese di cura 15.000,00
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 13, l'assicurazione vale per gli infortuni che
l'Assicurato subisce in qualita' di conducente di veicoli, per incidenti di circolazione, dal
momento in cui sale al momento in cui scende dal veicolo; l'assicurazione vale anche per
gli infortuni subiti dall'Assicurato quando e' a terra per tutte le esigenze previste dal
servizio.
Ad integrazione di quanto stabilito dall'art.23, in caso di sinistro, il Contraente si
impegna a trasmettere dichiarazione attestante
• data e luogo della missione ;
• generalita' del dipendente autorizzato alla missione :
• che il mezzo di trasporto coinvolto, si trovava in missione per conto e su
autorizzazione del Contraente
d) BAMBINI ASILI NIDI
Capitali pro-capite
€ 150.000,00 Morte
€ 150.000,00 Invalidità Permanente
€ 15.000,00 Rimborso spese di cura
Garanzie
Infortuni subiti sia all’esterno che all’interno delle strutture quando è affidata alla
Contraente.
e) GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
Capitali pro-capite
€ 200.000,00Morte
€ 200.000,00Invalidità Permanente
€ 15.000,00Rimborso spese di cura
CALCOLO DEL PREMIO
Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) sottoindicati, viene anticipato
su base annua in via provvisoria nella misura di € ....... .(€ …………) Tale importo é
risultante dai seguenti elementi variabili dichiarati dal Contraente, ed e' soggetto a
regolazione premio come successivamente indicato.
Cat. a) Amministratori comunali
€ ............. X n° 27(assessori, consiglieri, sindaco e vicesindaco) amministratori = €..........
Cat. b) Dirigenti e quadri
€ ............ X n° 7 dirigenti e quadri = €.........(retribuzioni annue lorde al 31/12/2012 euro 500.000,00
)
Cat. c) Dipendenti
€ ............ X n° 60 dipendenti = €.......... retribuzioni annue lorde al 31/12/2012 euro 1.700.000,00
)
Cat. d) Bambini Asilo Nido
€ ............. X n° 60 bambini = €..........
Cat. e) Gruppo protezione civile
€ ............. X n° 22 volontari = €..........
Premio annuo complessivo € ..........
Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del
contratto, affinche' la Societa' possa procedere alla regolazione del premio definitivo, il
Contraente è tenuto a comunicare alla Società stessa i dati consuntivi relativi alle categorie
assicurate.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60
giorni dalla relativa comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di
messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di
quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il
pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle
ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto
per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione
del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione
del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli
infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il
Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'
...................................................... ..........................
LOTTO 7 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE
DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI
DIVERSI (KASKO, INCENDIO/FURTO)
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per LEGGE: a legge 24 dicembre 1969, n, 990 e s.m.i., sull’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti e successive modificazioni;
per REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive
modificazioni;
per IMPRESA O: L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia
SOCIETA’
per CONTRAENTE: il Comune di Bovisio Masciago, soggetto che stipula l'assicurazione;
per ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta
con il contratto di assicurazione;
per PROPRIETARIO: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare
la titolarità del diritto di proprietà;
per CONDUCENTE: la persona fisica alla guida del veicolo;
per TARIFFA: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima
stipulazione del contratto.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
SEZIONE I
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere,
entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi e trasportati dalla circolazione del veicolo a
motore descritto nell'allegato elenco.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli in aree private.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi
nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti
in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del
veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari
e finali.
ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo
fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della
legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle
disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e sm.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
- 158 -
prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il
trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della
carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187
del D.lgs.30/04/92 n° 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa
eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza
dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di
dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del
contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata
comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di
rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione
della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Qualora sia applicabile l’art. 18 della Legge, l ‘Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le
somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni
previste dalla citata norma.
ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti
parte del sistema della Carta Verde.
L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato
internazionale di assicurazione (Carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni
nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie
previste dalla polizza.
La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C.,
l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno
dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o
sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata
sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.
L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in
conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2013. Il premio o la
prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere
pagate entro trenta giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, contro rilascio di
quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento.
ART. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera
durata del contratto.
ART. 7 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del
certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da
sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di
esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
ART. 8 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al
Contraente una attestazione che contenga:
- la denominazione dell'impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione
viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni
scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel
corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di
assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o
posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione
del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione
deve essere rilasciata dalla delegataria.
L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una
rata di premio;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto
della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha
rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato
ART. 9 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro
per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e
deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come
richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli
atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di
documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in
ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato.
ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del
risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di
provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei
danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia
penali.
ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2013 e cessa alle ore 24:00 del 31.12.2014.
.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del
certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia
della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato
di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla data del furto stesso.
L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto
stesso.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è
ubicata la sede sociale dell’Assicurato.
ART. 14 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato e/o previsto, valgono le norme del codice
civile e di legge attualmente in vigore.
ART. 16 - MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.
Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale
l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute,
ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata con massimale unico di € 5.000.000,00
ART. 17 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire
inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio
sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o
demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla
restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante
dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del
telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di
restituzione all’Impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60
giorni dal termine dell'annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme
alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale lea regolazione si riferisce
- la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio
risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, l ‘Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al
maggior premio percepito per l’annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante
dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere
versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell’Impresa.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la
Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione salvo il diritto agli eventuali
conguagli del premio.
Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
ART. 18 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate
nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti
gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per
l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna
Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro
conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di
assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
ART. 19 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della
Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà
fatta prima di ogni scadenza annuale.
ART. 20 - MEZZI DA ASSICURARE COME DA ALLEGATO ELENCO
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
A) Carico e scarico
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del
committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle
operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o
dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni
non sono considerati terzi.
B) Ricorso terzi da incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che
impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale,
risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il
limite massimo di € 260.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del
Contraente e/o dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone
indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado
delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto
l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si
trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
C) RC dei trasportati
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato
per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione,
esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei
trasportati.
D) Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del contraente
L'Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del
Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente e suoi dipendenti:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore,
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in
conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione,
• nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente fosse a conoscenza delle cause che
hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
CONDIZIONI SPECIALI
(valide soltanto se espressamente richiamate)
A) Franchigia fissa e assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro
nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del
risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del
danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il
rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
B) Bonus/Malus
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o
maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi
di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di
premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le
disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93
pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva
copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima
della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di
premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo
precedente.
C) Maggiorazione del premio per sinistrosità
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al
trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti
specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per
l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% .
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per
l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .
Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP
n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n.
106 dell'08.05.1993.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI
S E Z I O N E II
ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.
ART. 2 - DENUNCIA DEI SINISTRI
Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa
o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è
verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le
modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle
persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o
alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono
presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico
(P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.
L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al
ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le
cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di
subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro,
corrispondendone il controvalore.
In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare
nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del
Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al
veicolo o al natante.
ART. 3 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DEL
PREMIO
La liquidazione del danno deve avvenire entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla
denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo
richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in
caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano
sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione
impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti
sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e
dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire
anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo. In ogni caso le operazioni dovranno
concludersi, entro il termine dei 90 giorni previsti per la liquidazione del danno e indicato
nel I comma del presente articolo.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in euro presso la sede dell'Impresa o
dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data di ricevimento
dell’atto di liquidazione.
Qualora il recupero del veicolo o del natante avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa
risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del
furto, in tal caso la liquidazione del danno dovrà avvenire nel termine di 90 giorni
decorrenti dalla data di ritrovamento del veicolo o natante.
Se invece l’Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di
proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a
titolo di risarcimento.
Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico
dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a
ritardo nella comunicazione dell’avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne abbia
notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del
veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il
Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo
recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei
danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il
Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
ART. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRI
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla sua liquidazione, le parti potranno
recedere dalla polizza (salvo quanto regolato a parte per la garanzia di Responsabilità
civile). La parte che intende avvalersi di tale facoltà, dovrà inviare disdetta all’altra parte
contraente, con preavviso di 90 giorni e rimborserà il rateo di premio pagato e non goduto.
ART. 6 - IMPOSTE
Sono a carico dell’assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge.
ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inviate alla Impresa devono essere fatte con lettera raccomandata o
fax indirizzato alla Direzione dell'Impresa , all'Agenzia .
ART. 8 - RINVIO
Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono,
in quanto applicabili, quelle della Sezione I e viceversa.
GARANZIE INCENDIO ED EVENTI ACCIDENTALI
L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti,
diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati
in conseguenza di:
• Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di aeromobili e loro parti, cose da essi
trasportate.
L'impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di
atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti
di terrorismo.
L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli
avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti
stessi. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di
€ 100,00 .
GARANZIA FURTO
L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:
- furto tentato o consumato;
- rapina.
E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.
La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo
nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al
veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.
ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE
In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - la
Impresa adeguerà le somme assicurate:
• per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o
cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
• per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il
veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore),
applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.
• Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
• L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento
dell'elaborazione dell'adeguamento.
• La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.
DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo
aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax
giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla
quotazione del mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai
materiali d'uso.
Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la
parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale
imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
• se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così
come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
• non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
• dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto
dalla polizza o da queste condizioni;
• non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in
occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato
uso, deprezzamento commerciale e simili;
• dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del
veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove,
salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
• determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui
conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle
persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato.
• subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo -
comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di
terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale
evento;
• alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
• da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
Dalla garanzia Kasko è inoltre escluso il risarcimento dei danni :
- 173 -
• subiti a causa di traino di soccorso attivo o passivo, nonché di circolazione fuoristrada ;
• causati “da” e “a” cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico
e scarico ;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria), se verificatosi non congiuntamente ad
altro danno risarcibile ;
• subiti dal veicolo quando il conducente si trova, in occasione di sinistro, in stato di
manifestata o accertata ubriachezza o in stato di alterazione psichica causata da uso di
psicofarmaci o di sostanze stupefacenti oppure mentre svolge attività illecite ;
• agli apparecchi, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti dei
veicoli ;
• subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in
vigore
CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI
A) Eventi speciali e naturali. Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento,
alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno,
collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione,
mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.
Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di €
100,00
B) Garanzia cristalli. Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle
finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se
compromettono la sicurezza personale.
Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% di scoperto con il minimo di €
25,00
C) Rimborso spese di immatricolazione. L’Impresa garantisce il rimborso delle spese di
immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di €
160,00, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o dalla garanzia
Furto che ne determini la sua perdita totale.
D) Garanzia contrassegno e tassa automobilistica. L’Impresa, in caso di sinistro che
colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-
Eventi Accidentali o furto senza ritrovamento, si impegna a corrispondere,
congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
• al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile
relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di
scadenza della rata di premio pagata;
• alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal
mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
E) Furto con ritrovamento L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza
rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
• il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della
comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
• il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di
riparazione;
• le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro
dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di €
260,00 complessive per sinistro.
ELENCO AUTOMEZZI COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO RIMORCHIO Q.LI 8 AC07893 anno di immatricolazione 07/2001 AUTOVETTURA FIAT PUNTO AR502JS MOTOCICLO YA 00896 MOTOCICLO YA 00895 AUTOCARRO EL 862 DN AUTOCARRO CY 263 YT RIMORCHIO AF 78751 RIMORCHIO AG 07397
LOTTO 8 Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi e
Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della Pubblica
Amministrazione CONTRAENTE il Comune di Bovisio Masciago, soggetto che stipula l'assicurazione;
EFFETTO: ore 24 del 31,12.2013
SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 deI 30.01.2013
SCADENZA: (Ore 24 deI 31.12.2014 )
La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claìms made’’. Ciò significa che la
Polizza copre i reclami avanzati nei confronti delI’Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima
volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione,
Contraente: l’Ente che stipula l’Assicurazione.
Assicurato: il Soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Sinistro: la richiesta di risarcimento pervenuta all’Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Gli Assicuratori:
Danno : qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali: i pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od
animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni
Materiali.
Responsabilità Civile:
la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte dei dipendenti
del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dei l’art. 2043 e s.s.. del CC. e
dcll’art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’ interesse legittimo
derivante dall’esercizio dell’ attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sui dipendente della Pubblica
Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o
dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita
Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza. ad un altro Ente Pubblico o. più in generale, allo Stato o
alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa—Contabile: la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di
beni, valori o denaro pubblico, da parte di un dipendente della - Pubblica Amministrazione detto
“agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal
proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia
cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in
generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Periodo di Validità: la durata dell’Assicurazione indicata nel Modulo
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province. Comuni, Comunità Montane. Aziende
Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL.
ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti
Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia
soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza: l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il dipendente
della Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio o un mandato.
Dipendente: qualsiasi persona nominata sulla scheda di Polizza, per la quale è stato versato il Premio
relativo, sia alle dirette dipendenze del I ‘Ente di Appartenenza o no, che partecipi alle attività
istituzionali dell’Ente stesso.
Condizioni Generali di Assicurazione
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Art. 1 — Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritto all’Indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Italiano.
Art. 2 — Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successive stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli
Assicuratori. indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC.).
Art. 3-Pagamento dei Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di
Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 dei giorno dei pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del GC. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto
entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. Se l’Assicurato non
paga i Premi o le rate di Premio successive, Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30’ giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. ferme le
successive scadenze (art. 1901 C.C.),
Art. 4— Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898
CC.).
Àrt. 6 — Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio
successive alla comunicazione all’ Assicurato (art. I 897 CC.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 — Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
L’Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è
assegnata la Polizza entro 30 giorni dal momento in cui l’Ufficio competente ne è venuto a conoscenza
al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
(a) ricevimento di informazione di garanzia;
(b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato — Ente Pubblico —
Corte dei Conti ecc.
(c) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile.
L’inadempimento ditale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
(art. 1915 CC.) Nè l’Assicurato ne i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità,
confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto
degli Assicuratori.
Art. 8— Cessazione del contratto e facoltà di recesso
La presente Polizza cessa alla stia naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se
la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti
rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60
giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento , gli Assicuratori possono recedere
dall’Assicurazione, con preavviso di 60 giorni, In caso di recesso da parte degli
Assicuratori, questi entro I5 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso. rìmborsano la parte di
Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.
Art. 11 — Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato. valgono le norme di legge.
Nonne che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile verso
Terzi e la Responsabilità Amministrativa (dei Dipendenti della Pubblica
Amministrazione
Art. 12— Oggetto dell’Assicurazione
Ove ricorrano tutte le condizioni nei i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla
presente Polizza, l’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per
Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi
nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte dei Dipendenti nominati sulla scheda di Polizza per la
quale l’Ente Assicurato medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, dì cui l’Assicurato
stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della
sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.
Resta, altresì. convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del
risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all’Assicurato, con conseguente tacitazione di ogni
qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante. la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere
invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi altri soggetti elencati sulla scheda di Polizza.
Ad 13— Rivalsa e Surrogazione
In caso di sinistro, gli Assicuratori sono surrogati, a norma di legge, nei diritti di rivalsa spettanti al
Contraente nei confronti dei terzi in generale, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate
dal Contraente e nominate sulla Scheda di Polizza e che abbia causato il danno per fatto commesso con
dolo o colpa grave.
Ad. 14 — Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel
corso del periodo di validità dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a
comportamenti colposi (colpa lieve) posti in essere dai Dipendenti nominati sulla scheda di Polizza non
oltre 5 anni prima della stipula della presente polizza e non ancora presentati all’Assicurato, e sempre
che. alla data di stipulazione della Polizza, l’Assicurato non Fosse a conoscenza delle circostanze che
hanno dato luogo al Sinistro stesso.
La garanzia per il periodo di retroattività, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga
alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di
cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Agli effetti di quanto disposta dagli articoli 1892—1893 C.C. l’Assicurato dichiara di non avere
ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza
di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a Lui
imputabile, già al momento del la stipulazione del contratto.
L’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni
successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a
comportamenti colposi (colpa lieve) posti in essere dai Dipendenti nominati nella scheda di Polizza
durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di
Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il
Massimale indicato in Polizza.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di Sinistri imputabili a Dipendente
nominato in Polizza sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso
l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia
degli stessi rischi.
Art. 15— Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi La garanzia di cui alla presente
Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale
in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo
Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
Art. 16— Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del
personale.
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Sinistro e per anno assicurativo nei
limiti del Massimale di Polizza. indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso uno
stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
Art. 17 — Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione per singolo Sinistro è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella
scheda per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste
di risarcimento presentate dall’Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di
corresponsabilità di più Dipendenti dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella
determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un
massimo di Euro 4.000.000,00 complessivamente fin tutti i Dipendenti, che rappresenta anche
l’aggregato annuo.
Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell’Assicurato di € 25,00 per singolo
Sinistro.
La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di
decadenza del diritto al risarcimento farla assicurare da altri Assicuratori.
Art, 18— Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro. di preziosi o titoli al portatore, nonché per i
Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) Danni Materiali di qualsiasi tipo
c) attività svolta dai dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di
altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 23
d) atti od omissioni o Perdite Patrimoniali o reclami notificati all’Assicurato e riguardanti
comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla retroattività stabilità in Polizza
e) responsabilità assunte volontariamente dai Dipendenti dell’Assicurato al di fuori dei compiti di
ufficio odi servizio e non derivategli dalla legge, da statuto. regolamenti o disposizioni dell’ente;
f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o [a modifica. di assicurazioni, nonché ogni
controversia derivante dalla ripartizione fra Dipendente e Contraente dell’onere di pagare Premi,
nonché i pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
g) inquinamento di qualsiasi genere da aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza
egli effetti. diretti e indiretti. di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i)multe. ammende. sanzioni;
l) Il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o
veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1690
m) l’attività d “levata protesti’’, salvo che la stessa sia stata specificatamente accorciata come
condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;
n) le responsabilità incombenti sui Dipendenti dell’Assicurato in qualità di componenti di Consìglio
Amministrazione. Comitato di Gestione o Collegio Sindacale di società in base alla normativa vigente
e previste dagli artt. 2392. 2393. 2393(bis), 2394, 2384(bis). 2395, 2396, 2403. 2403(his). 2407,
2409(sexies), 2464. 2487. 2488 del Codice Civile;
o) a fatti e circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o alla Contraente e/o denunciate prima
dell’effetto della Presente Polizza;
p) investimenti operati (la Enti Pubblici, compreso Ente di Appartenenza. per ripararè deficit finanziari
di spese correnti
nonché per i Danni:
q) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
r) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni,
ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,
usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o
di sabotaggio organizzato;
Art. 19 — Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi (colpa lieve)
in essere nel territorio dell’Unione Europea.
Art. 20 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dei Dipendenti dell’Assicurato nonché qualsiasi
altro parente o affine con lui convivente è le società di cui i Dipendenti dell’Assicurato e le predette
figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all’Art 23 che segue.
Art. 21 — Cessazione dell’Assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 14 della presente
Polizza, l’Assicurazione cessa in caso di cessazione della prestazione lavorativa da parte dei
Dipendenti dell’Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall’incarico
istituzionale la cui condotta è all’origine dei Sinistri.
Art. 22— Vincolo di solidarietà
L’Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità
solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di
pertinenza del l’Assicurato stesso.
Art. 23— Attività di rappresentanza
A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 18 si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi
anche dì carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti dell’ Assicurato, nominati
stilla scheda di Polizza, in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali
Art. 24 — Danni
In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste
anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 25— Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei Dipendenti dell’Assicurato, nominati sulla
scheda di Polizza, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi
sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà
compensato con quello già corrisposto per il Dipendente dell’Assicurato sostituito.
Art. 26- Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede
stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando. ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno
cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese
vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il
limite di un quarto del Massi male di cui sopra.
Gli Assicuratori, previo accordo, riconoscono anche le spese incontrate per i legali designati
dall’Assicurato nei limiti di un quarto del massimale ed entro tali limiti riconoscendo un Fondo Spese.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE IN CASO DI GUERRA E TERRORISMO
A rettifIca di qualunque norma in senso contrario contenuta nei testo di Polizza o clausole aggiuntive,
viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura da qualunque perdita, Danno.
costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in
connessione ad mio dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che
contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti (li guerra (dichiarata o meno), guerra
civile, ri-volta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo
di stato militare o meno; oppure; qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende
per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla
forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in
proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità
politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o,
ancora, di porre in soggezione o timore il Popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi
natura causati direttamente o meno . o risultanti da/o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine
di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti precedenti.
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il
risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli
Assicuratori graverà sull’Assicurato.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace sia parte degli
organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del
resto della clausola
Condizioni Speciali
(valide solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza)
1. “Levata Protesti”
L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti
l’attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo
Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per
ogni Sinistro, con il massimo. non indennizzabile di Euro 2,50.
Ferme restando tutte le atre condizioni di Assicurazione.
2. Differenza in Massimali
Si prende atto che in considerazione del fatto che l’Assicurato abbia dichiarato l’esistenza di un’altra
Polizza di assicurazioni in corso, emessa a copertura dei medesimi rischi coperti dalla
presente Polizza, per un Massimale non inferiore a Euro 500.000 per singolo Sinistro e in aggregato
annuo, nell’eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le polizze, questa Polizza risponderà per i
soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall’altra Polizza, sempre e comunque entro i limiti
massimali previsti dalla presente Polizza e sempre che l’Assicurato mantenga in vigore tale altra
Polizza fino alla scadenza del presente contratto.
Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.
3. Estensione leggi 626/94 e 494/96, 81/2008 e s.m.i. (Sempre operante)
Sempre che i relativi Dipendenti dell’Assicurato nominati in Polizza siano in possesso delle qualifiche
legalmente richieste e che si siano sottoposti all’addestramento previsto dalla legge, e ferme restando
tutte le altre condizioni di esclusioni di Polizza, L’Assicurazione di cui alla presente Polizza è operante
per le responsabilità poste a carico dei predetti Dipendenti dalla normativa in materia di igiene (rumori.
mieroclima, polveri e, acque e vapore ecc….), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell’ Assicurato in funzione
di:
l)”Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto
Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, 81 /2008 e successive modifiche e/o integrazioni. A parziale
modifica dell’Art. 28 Estensione D.Lgs. 626 e s.m.i. e 81/2008 e s.m.i., si precisa che la copertura è
pienamente operante anche a Favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in
quanto tale corso non viene per loro richiesto nell’ambito del medesimo decreto legislativo 626 e
81/2008 e s.m.i..
2)”Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo ti. 494 del 1cl agosto 996 e successive
modifiche ed integrazioni.
3) R.U.P. ai sensi 241/90 e s.m.i. e (decreto appalti pubblici) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITIMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 5- Aggravamento del rischio
Art. 8 - Cessazione del contratto e facoltà di recesso
Art 14 - Inizio e termine della garanzia
Art. 18 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 20 - Persone non considerate terzi
Art.. 21 - Cessazione dell’Assicurazione
Appendice 1
Condizioni addizionali e relative all’estensione di copertura
alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici
Nel caso il dipendente dell’Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico
come di seguito definito, l’esclusione di cui all’Articolo 18 b) viene interamente abrogata, e le sotto
riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:
1. Definizione Addizionale
Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni
di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di
Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei
lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento. il
soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra
persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche
previste dalla normativa in vigore per conto e nell’ interesse dell’ Amministrazione Pubblica.
2. Clausola aggiuntiva all’Art.12 “Oggetto dell’Assicurazione”
L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’ Assicurato per Perdite
Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni
commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale di Dipendenti Tecnici nominati sulla scheda di
Polizza per la quale l’Ente medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, per fatti colposi
(colpa lieve) commessi da persone delle quali l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma
solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o
più dei soggetti nominati.
Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del
risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all’Assicurato. con conseguente tacitazione di ogni
qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere
invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi degli altri soggetti elencati sulla scheda di
Polizza.
3. Esclusioni Addizionali
La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
a) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto
dell’Ente di Appartenenza;
b) la prestazione di servizi profèssionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione,
e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o
attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a
responsabilità illimitata,o amministratore;
c) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività Indicata nella scheda di Polizza;
d) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di inalazione tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l’uso
di amianto;
4. Condizioni Specifiche Aggiuntive
L’Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed
ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde
industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde miti-rumore).
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di verifica e validazione dei progetti
così come prevista dalla legge n. 109/194, n. 163/2006 e s.m.i. e dal regolamento di attuazione.
L’Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa
in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai
Dipendenti dell’Assicurato nominati sulla scheda di Polizza in funzione di:
l)”Datore di lavoro” e/o “Responsabile dei servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto
Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2)”Committente’“Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive
modifiche ed integrazioni, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3) R.U.P. legge 241/90, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4) L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità
derivante dalla Legge 109/94, modificata dal D.L. 101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95, Legge
163/2006 e successive modifiche e relativa all’attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si
impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla ex Legge
Merloni a conferma della validità della copertura per l’intera durata del contratto (soggetto ad un
periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati Per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati
il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.
Appendice 2
L’Assicurazione prestata con la presente Appendice è stipulata dal Contraente in nome e per conto
delle Persone Assicurate . Si applicano gli articoli 1891 e 1892 c.c.
Articolo À2 - Persone Assicurate
E’ Persona Assicurata ogni dirigente, amministratore, funzionario o dipendente del Contraente, il cui
nominativo figuri sull’elenco delle adesioni allegato alla presente.
Articolo A3 - Oggetto di questa assicurazione
Verso pagamento del Premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere Indenne la Persona
Assicurata di ogni somma che essa sia tenuta a rimborsare al Contraente/terzi per danni causati da fatto
illecito dalla stessa commesso con colpa (colpa lieve) accertata con sentenza passata in giudicato della
Magistratura competente.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi, colpa grave.
Articolo A4 - Vertenze - Spese legali
Si applicano i disposti dell’articolo 26 della polizza. Tuttavia gli Assicuratori possono acconsentire a
nominare anche legali e tecnici di fiducia della Persona Assicurata, su motivata richiesta di
quest’ultima (e a condizione che non sussista conflitto di interesse con il Contraente). I costi delle
persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli Assicuratori e sono a
carico di questi ultimi, nel qual caso gli assicuratori anticiperanno somme dovute al Legale di Fiducia
medianti “Fondi Spesa” nei limiti stabiliti al precitato articolo 26.
Articolo A5 — Franchigia
La garanzia di cui alla presente Appendice viene prestata senza l’applicazione di una franchigia.
Articolo A6 — Decorrenza dell’assicurazione — Pagamento del premio
Il Contraente dichiara agli Assicuratori il numero dei dipendenti coperti a questa Assicurazione,
categoria per categoria. Su questa base, gli Assicuratori emettono un’appendice che quantifica il
Premio complessivo loro dovuto in relazione a questo Appendice, che il Contraente è tenuto a pagare
nei modi e nei termini stabiliti all’articolo 3 della Polizza, i cui disposti valgono anche ai fini della
presente Appendice.
Articolo A7 — Adesioni ulteriori
Ulteriori adesione nel corso di un periodo assicurativo possono effettuarsi con l’emissione di appendici
di Polizza su base mensile In caso di adesione, la rispettiva Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del
primo giorno del mese di competenza e il Premio individuale è calcolato in dodicesimi del Premio
annuale, da detta data ha effetto fino alle ore 24,00 del giorno della data di scadenza del periodo
assicurativo in corso.
MASSIMALE PER
ASSICURATO, PER
SINISTRO E PER
ANNO
ASSICURATIVO
N. 1 SINDACO 1.000.000,00
N. 1 VICESINDACO 500.000,00
N. 7 ASSESSORI
compreso sindaco e
vicesinadco
1.000.000,00
N. 21 CONSIGLIERI
compreso Sindaco
1.000.000,00
N. 1 SEGRETARIO
COMUNALE
1.000.000,00
N. 1 DIRIGENTE 500.000,00
N. 4 FUNZIONARI
AMMINISTRATIV
1.000.000,00
N. 4 FUNZIONARI
TECNICI E RUP
1.500.000,00
N. 60 DIPENDENTI
COMUNALI
500.000,00
MASSIMALE IN
AGGREGATO
4.000.000,00
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO ________________
ESTENSIONE PER EMISSIONE CERTIICATI MERLONI (APPENDICE I ALLEGATA):
—lavori tino a 12 mesi — Tasso promille sul valore civile opere
—lavori fino a 24 mesi — Tasso promille sul valore delle opere
—lavori fino a 36 mesi — Tasso promille sul valore delle opere
Valere Massimo cli ogni singola Opera Euro ,OO;
COSTO MINIMO PER OGNI CERTIFICATO Euro .00