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L’EVOLUZIONE NORMATIVAL’EVOLUZIONE NORMATIVA
Via M. Bandello 19/A – 10156 Torino - Tel. 011.37.40.764Cell. 328.94.55.226 - 320.633.48.37 - Fax 011.42.76.428P.Iva/Cod. fisc./Iscr.Reg. imprese [email protected] - www.formaemarketing.it
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L’EVOLUZIONE NORMATIVAL’EVOLUZIONE NORMATIVA
Mia Marta Mia Marta StoppaStoppa
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La prima produzione normativa in tema di sicurezzasul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentìl’esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunisticoderivato dalla crescita senza regole del lavoro all’internodelle fabbriche e dall’uso sempre più diffuso espregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più
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spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle piùelementari misure di sicurezza.
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�l’articolo 2087 Codice Civile del 1942 imponeall’imprenditore di adottare: “nell'esercizio dell'impresa lemisure che, secondo la particolarità del lavoro,l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelarel'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori dilavoro”.
Le Le originiorigini
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Tale norma, infatti, ha sin dall’origine assunto il ruolodi fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguitodella sua ampia formulazione che imponeall’imprenditore l’obbligo di salvaguardare la salute deipropri dipendenti con l’adozione di tutte le misure disicurezza richieste, secondo il principio della“massima sicurezza tecnologicamente possibile”
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Con la Costituzione, promulgata nel 1948, la tutela dellasalute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assumerilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute,rispettivamente, nell’art. 32 in base al quale il diritto allasalute ed all’integrità fisica diventa un diritto fondamentaledell’individuo, nell’art. 35 che garantisce la tutela del lavoro
DallaDalla CostituzioneCostituzione allaalla 626626
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dell’individuo, nell’art. 35 che garantisce la tutela del lavoroin tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, nell’art. 41 invirtù del quale l’iniziativa economica privata, seppurdichiarata libera, “non può svolgersi in contrasto con l'utilitàsociale o in modo da recare danno alla sicurezza, allalibertà, alla dignità umana”
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Dopo questi primi interventi legislativi sporadici vieneemanata la prima disciplina organica che risale allaseconda metà degli anni ’50 quando grazie ad una delegacontenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governopredispose una serie di decreti presidenziali in materia di
DallaDalla CostituzioneCostituzione allaalla 626626
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predispose una serie di decreti presidenziali in materia disicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere ilfenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.
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� L’impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastriportanti del nostro sistema normativo in tema disicurezza sul lavoro, poggiava essenzialmente sui:
�� DD..PP..RR.. 2727 aprileaprile 19551955,, nn.. 547547, (regolamento generaleper la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
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per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
�� DD..PP..RR.. 77 gennaiogennaio 19561956,, nn.. 164164 (attività edilizia);
�� DD..PP..RR.. 1919 marzomarzo 19561956,, nn.. 303303. (norme generali perl’igiene sul lavoro).
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I quattroquattro carattericaratteri fondamentali della normativa degli annicinquanta erano:
� Lo scopo di realizzare la protezioneprotezione obiettivaobiettiva;
� il principioprincipio didi tassativitàtassatività secondo cui le misure di
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� il principioprincipio didi tassativitàtassatività secondo cui le misure disicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibilied infungibili;
� il criterio di presunzionepresunzione assolutaassoluta didi pericolopericolo;
� il primatoprimato assolutoassoluto delle esigenze di sicurezza.
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Dopo l’ampia produzione normativa degli anni ’50 iniziaun lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ’70quando nello “Statuto dei lavoratori ” viene affermato chei lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamatia:
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““ controllare l'applicazione delle norme per laprevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e di promuovere la ricerca,l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idoneea tutelare la loro salute e la loro integrità fisica ” (art.9, legge 20 maggio 1970, n. 300).
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La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettiviprincipali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, diriforma del servizio sanitario nazionale, nella qualevenne ribadita la necessità della “prevenzione dellemalattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e dilavoro ” (art. 2, n. 2)
Dalla Costituzione alla 626Dalla Costituzione alla 626
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lavoro ” (art. 2, n. 2)
Da segnalare che nell’art. 24, vi era delega maiesercitata dal Governo per l’emanazione di un T.U. cheavrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materiadella sicurezza sul lavoro per ovviare alladisomogeneità derivata da una produzione normativasino ad allora poco coordinata.
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Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionalein materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivatodall’applicazione del diritto comunitario.
Le fonti sono indicate nell’art. 249 del Trattato di Nizza.
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Le fonti sono indicate nell’art. 249 del Trattato di Nizza.
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Le principali novità del Decreto Legislativo n. 626 del 1994erano:
• una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo disicurezza;
• la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza deilavoratori;
Il Il DecretoDecreto LegislativoLegislativo 626626
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lavoratori;• la programmazione della gestione della sicurezza e la
procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;• l’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla
gestione della sicurezza;• una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva
dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
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• La materiamateria prevenzionaleprevenzionale nonnon èè piùpiù staticastatica, madinamicadinamica, legata all’evoluzione della tecnologia e deimodi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea aconsentire un pronto aggiornamento delle misure disicurezza.
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• Passaggio da un modello di protezione oggettiva,finalizzato a garantire un ambiente di lavorotecnologicamente sicuro, ad un modellomodello didi sicurezzasicurezzabasatobasato essenzialmenteessenzialmente susu ““comportamenticomportamenti operativioperativi deideilavoratorilavoratori soggettivamentesoggettivamente sicurisicuri”.
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II principaliprincipali obiettiviobiettivi perseguitiperseguiti concon ilil DecretoDecreto LegislativoLegislativo 626626deldel 19941994 eranoerano::
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�� lala successivasuccessiva redazioneredazione deldel pianopiano didi sicurezzasicurezza;;
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• La formazioneformazione rientrava tra le misure generali di tutela(art. 3, co. 1, lett. s) ed imponeva al datore di lavoro difornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo diproduzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individualee collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro conparticolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni
Il Decreto Legislativo 626Il Decreto Legislativo 626
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particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danniche ne potevano derivare e sulle misure richieste perfronteggiarli.
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� Nelle misure generali di tutela era collocata anchel’informazioneinformazione dei lavoratori che riguardava:
� i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva;
� le misure e gli accorgimenti adottati per laprevenzione e la protezione;
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prevenzione e la protezione;
� i pericoli legati all’uso di sostanze pericolose;
� le procedure di pronto soccorso e di evacuazione incaso di incendio;
� i nominativi dell’RSPP e del medico competente.
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� Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengonoconfermate le linee guida che hanno caratterizzato ilsistema di prevenzione introdotto con il decretolegislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
� una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo
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� una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligodi sicurezza che grava sul datore di lavoro;
� la programmazione della gestione della sicurezza e laprocedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
� una gestione concertata della sicurezza all’internodell’impresa attraverso la partecipazione attiva deilavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sonomeglio ridefiniti e specificati.
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Valutazione dei rischi
� Il datore di lavoro, titolare dell’obbligo, non delegabile(art. 17, co. 1, lett. a), della valutazione dei rischi e
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(art. 17, co. 1, lett. a), della valutazione dei rischi edella redazione del relativo documento , deveconsiderare tutti i rischi per la sicurezza e la salute deilavoratori, nonché i rischi, previsti per la prima vota,collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti lelavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessialle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altripaesi (art. 28, co. 1).
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� Tale valutazione, come anche il relativo documento“debbono essere rielaborati in occasione di modifiche delprocesso produttivo o dell'organizzazione del lavorosignificative ai fini della salute e della sicurezza dei
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significative ai fini della salute e della sicurezza deilavoratori, o in relazione al grado di evoluzione dellatecnica, della prevenzione e della protezione o a seguitodi infortuni significativi o quando i risultati dellasorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art.29, co. 3).
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Informazione e formazione
� Entrambe sono dei veri e propri capisaldi dellapartecipazione attiva alla gestione della sicurezza da
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partecipazione attiva alla gestione della sicurezza daparte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali,nonché di tutte le figure che nell’impresa hanno obblighidi garanzia o di collaborazione; tanto che le stesse sonostate inserite tra le misure generali di tutela se svolte neiconfronti dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e deiRLS.
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Informazione
� Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utilialla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
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alla identificazione, alla riduzione e alla gestione deirischi in ambiente di lavoro.
� È disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ailavoratori, dall’art. 36, che ricalca, senza modifiche dirilievo, il contenuto dell’art. 21 del Decreto Legislativo n.626 del 1994.
� Il contenuto della informazione deve essere facilmentecomprensibile per i lavoratori e deve consentire loro diacquisire le relative conoscenze.
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Formazione
� Processo educativo attraverso il quale trasferire ailavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione
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lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzionee protezione aziendale conoscenze e procedure utiliall’acquisizione di competenze per lo svolgimento insicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed allaidentificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.
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INAIL, ISPESL, IPSEMA
� Consulenza alle aziende, in particolare alle medie,piccole e micro imprese, anche attraverso forme disostegno tecnico e specialistico;DDD
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� Progettazione ed erogazione di percorsi formativi inmateria di salute e sicurezza sul lavoro;
� Formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi diprevenzione e protezione;
� Promozione e divulgazione, della cultura della salute edella sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici,universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica,musicale e coreutica.