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Mario Miscali - Dir. Tributario 2013
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Il PRESUPPOSTO SOGGETTIVO:
I SOGGETTI PASSIVI
Mario Miscali - Dir. Tributario 2013
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Soggetti passivi
Le operazioni sono rilevanti ai fini IVA solo se poste in essere nell’esercizio di imprese ovvero di arti e professioni, cioè da imprenditori e liberi professionisti, che costituiscono i soggetti passivi del tributo.
E’ lo stesso DPR n. 633/72 a definire cosa si debba intendere per:
- “esercizio di imprese” (art. 4)
- “esercizio di arti e professioni” (art. 5)
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Soggetti passivi: imprenditori
Art. 4 (esercizio di imprese): è l’esercizio “per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui all’art. 2135 e 2195 c.c, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa…” non rientranti nell’art. 2195 c.c.
a) Professionalità come sistematicità ed abitualità nello svolgimento attività economica
b) Anche un solo affare (rilevanza economica, molteplicità e complessità operazioni, durata) può costituire impresa
c) Non è indispensabile il connotato dell’esclusività
d) Attività commerciali e agricole anche se manca organizzazione d’impresa, mentre attività dirette a prestazioni servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. solo se “organizzate in forma di impresa”
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Attività agricole (art. 2135 c.c.)
Coltivazione fondo, selvicoltura, allevamento animali, attività connesse, intendendosi per tali quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
NB. Laddove l’attività agricola produca redditi fondiari si applica un regime speciale di tassazione forfettaria
Soggetti passivi: imprenditori (segue)
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Attività commerciali (art. 2195 c.c.)
• Sei categorie:- attività industriali (dirette a produzione di beni e servizi)- attività commerciali (intermediazione nello scambio di
beni)- attività di trasporto (dislocazione nello spazio delle persone o cose, per terra, per acqua o per aria)- attività bancarie (interposizione in operazioni credito)- attività di assicurazione - attività ausiliarie (direttamente o indirettamente agevolano attività imprese e che hanno funzione complementare: attività deposito, rappresentanze commerciali, mediazione, ecc.)
Soggetti passivi: imprenditori (segue)
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Attività commerciali
Sono considerate in ogni caso attività commerciali (anche se esercitate da enti pubblici):•Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita•Erogazione di acqua, servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore•Gestione di fiere ed esposizioni di carattere commerciale•Gestione di spacci aziendali, mense e somministrazioni di pasti•Trasporto e deposito di merci•Trasporto di persone•Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio•Servizi portuali e aeroportuali•Pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
Soggetti passivi: imprenditori (segue)
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Eccezioni
Non sono considerate commerciali:•Operazioni relative all’oro ed alle valute estere•Gestione di spacci e mense da parte amministrazioni militari e corpi di polizia riservati al proprio personale
•Prestazioni di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti controllo qualitativo dei prodotti
•Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
•Cessioni di beni e prestazioni di servizi dalla Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali
•Prestazioni sanitarie soggette al pagamento quote partecipazione alla spesa sanitaria erogate da unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del SSN
Soggetti passivi: imprenditori (segue)
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Società:
•Tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, comunque poste in essere•Tutta l’attività è da rapportare all’esercizio d'impresa (presunzione ex lege)
•Si considerano, in ogni caso, effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizio – comprese anche quelle effettuate ai propri soci – fatte:
- dalle snc, sas, spa, srl, soc. coop., quali che siano l’oggetto e la natura dell’attività esercitata (elemento formale);
- dalle società di armamento fra comproprietari di navi;- dalle società estere di cui all’art. 2509 c.c.- dalle società di mutua assicurazione o mutue assicuratrici- dalle società di fatto- enti pubblici e privati diversi dalle società, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole
Soggetti passivi: imprenditori (segue)
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Soggetti passivi: professionisti
Art. 5 (esercizio di arti e professioni): si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, intellettuale o non (lavoro indipendente, carattere di abitualità)
•Professionalità: attività stabile, duratura, svolta sistematicamente (carattere estrinseco ed obiettivo dell’attività)
•Non necessaria l’esistenza di organizzazione•Svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte sia di persone fisiche che società semplici o associazioni senza personalità giuridica
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Esclusioni
•Non imponibilità IVA, per difetto presupposto soggettivo, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e delle prestazioni degli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione
•Non si considerano effettuate nell’esercizio arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
•Escluse le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate
Soggetti passivi: professionisti (segue)
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Il PRESUPPOSTO TERRITORIALE
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• Principio della territorialità di imposta: il presupposto di fatto deve realizzarsi nel territorio dello Stato italiano
• Articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72:- definiscono il concetto di territorio- fissano specifici criteri per la determinazione
dell’effettuazione delle operazioni• Criteri differenziati per cessioni e prestazioni• Criteri diversi per operazioni intracomunitarie
Territorialità dell'imposta
Il presupposto territoriale
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• Territorio dello Stato: territorio della Repubblica Italiana (con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano)
• Territorio della Comunità: territorio del T.F.U.E. (con alcune esclusioni)
Il territorio rilevante
Il presupposto territoriale
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Le regole di territorialità: cessioni di beni
Il presupposto territoriale
La territorialità per le cessioni di beni:
art. 7-bis
la territorialità si determinazione in ragione del luogo di esistenza del bene mobile o immobile al momento dell’effettuazione dell’operazione
Non è determinante, di norma, il luogo di conclusione e di esecuzione del contratto
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Le regole di territorialità: cessioni di beni(segue)
• Immobili: beni esistenti nel territorio dello Stato al momento di effettuazione della cessione (stipulazione)
• Mobili (nazionali, comunitari o vincolati al regime temporanea importazione): esistenza fisica nel territorio dello Stato al momento effettuazione operazione
• Beni mobili spediti da altro Stato membro: installati o montati o assiemati nello Stato dal fornitore o per conto dello stesso
• Cessioni a passeggeri nel corso di trasporto comunitario se trasporto inizia nello Stato
Il presupposto territoriale
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La regole di territorialità: prestazione di servizi
Il presupposto territoriale
Al fine di contrastare le frodi in materia di IVA, le regole di territorialità per le prestazioni di servizi sono state di recente modificate dal D.Lgs. n. 18/2010 (attuativo della Dir. 2008/8/CE), che ha anche previsto il regime di inversione contabile (cd. reverse charge). Sono stati così introdotti gli artt. da 7-ter a 7-septies, che prevedendo due regole generali e alcune regole specifiche in materia di territorialità per le prestazioni di servizi.
- fino al 31/12/2009 regola unica: Stato di residenza del prestatore (art. 7, co. 3)
- dopo il 31/12/2009 due regole generali (art. 7-ter) e diverse regole specifiche (artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies)
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La regole di territorialità: prestazione di servizi(segue)
Il principio generale di cui all’art. 7-ter prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia:a)se rivolte a consumatori finali, laddove il prestatore del servizio sia stabilito in Italia;b)se effettuate tra soggetti passivi IVA, laddove il committente sia stabilito in Italia.
In tale ipotesi i committenti persone fisiche sono considerati soggetti passivi solamente in relazione alle prestazioni di servizi ricevute nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e/o professioni.
Il presupposto territoriale
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La regole di territorialità: prestazione di servizi(segue)
Il presupposto territoriale
Il “nuovo” art. 7-ter prevede dunque due regole generali:
servizi B2B (cliente soggetto passivo) tassazione nello Stato di stabilimento del committente
servizi B2C (cliente privato) tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore
Criteri derogatori specifici sono poi dettati dagli artt. 7-quater e 7-quinquies (servizi resi verso chiunque) e dagli artt. 7-sexies (servizi resi a privati U.E.) e 7-septies (servizi resi a privati extra-U.E.)
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IL MOMENTO IMPOSITIVO
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Momento di effettuazione dell’operazione
È importante determinare il momento in cui le operazioni
rilevanti ai fini IVA si considerano effettuate (art. 6) perché
solo in quel momento sorgono gli obblighi sostanziali
(pagamento dell’imposta) e formali (fatturazione,
registrazione, rivalsa, etc..) prevista dalla disciplina IVA.
Con l’effettuazione dell’operazione l’IVA diviene esigibile
(cosicchè il cedente/prestatore la deve computare a debito
e l’acquirente la può computare a credito)
L’art. 6 individua vari momenti di effettuazione, distinti per
tipologia di operazione
Il momento impositivo
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Momento di effettuazione dell’operazione: cessione di beni
Art. 6
• Beni immobili → stipulazione del contratto traslativo
della proprietà o costitutivo o
traslativo del diritto reale limitato
• Forma scritta ab substantiam (art. 1350 c.c.)
• Atto definitivo e non preliminare
• Operazione si realizza ai fini dell’IVA al momento della
redazione dell’atto scritto
Il momento impositivo
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Art. 6
• Beni mobili → consegna o spedizione dei beni
mobili
• Irrilevante il momento della stipula del contratto (forma
verbale o scritta)
• Consegna o traditio effettiva o documentale o
consensuale
• Spedizione: rimessa della cosa ceduta al vettore o
spedizioniere per l’inoltro al cessionario o terzi
Momento di effettuazione dell’operazione: cessione di beni (segue)
Il momento impositivo
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Cessione ad effetti differiti:
• Quando si ha una vendita obbligatoria (cose di genere,
cosa altrui, cosa futura, etc...) gli effetti costitutivi o
traslativi della cessione si verificano in momento
successivo a quello della stipula o della
consegna/spedizione.
• In questo caso, per i beni mobili l’operazione si considera
comunque effettuata quando sia decorso un anno dalla
consegna o spedizione merce
Momento di effettuazione dell’operazione: cessione di beni (segue)
Il momento impositivo
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• Criterio unitario, qualunque sia il servizio prestato: l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo
• Irrilevanza giuridica della data di conclusione del contratto e della prestazione o ultimazione del servizio
Momento di effettuazione dell’operazione: prestazione di servizi
Il momento impositivo
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Eccezioni:
• Autoconsumo di servizi: si considerano effettuate al momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quelle in cui sono rese
• Emissione di fattura anticipata o pagamento anticipato
Il momento impositivo
Momento di effettuazione dell’operazione: prestazione di servizi (segue)
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Si considerano effettuati:• al momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato
al cessionario ovvero a terzi per suo conto• nel caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento
di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso• la perdita o distruzione dei beni prima dell’acquisizione degli
stessi comporta che l’operazione intracomunitaria di acquisto non può considerarsi effettuata
• ricezione anticipata della fattura o pagamento totale/parziale anticipato determinano effettuazione operazione
Il momento impositivo
Momento di effettuazione dell’operazione: acquisti intracomunitari