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Milano, Corso Venezia n. 47/49 - Sala Orlando
Moderatore: Luca Galassi – Dottore Commercialista Crediti formativi: sono stati riconosciuti 3 cfp dal CNDCEC EVENTO GRATUITO
Gli iscritti all’ODCEC di Milano sono invitati a presentarsi all’ingresso muniti del proprio tesserino nominativo di colore bianco rilasciato dall’Ordine stesso. Il prossimo Incontro del Martedì è fissato per il giorno 3 febbraio 2015.
MARTEDI’ 13 GENNAIO 2015
ORE 20.00– 23.00
LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER REGOLARIZZARE I PATRIMONI ESTERI E SANARE LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE Relatore: Luciano Olivieri – Dottore Commercialista
LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 Relatore: Massimiliano Sironi – Dottore Commercialista
Le novità della legge di stabilità 2015
13 Gennaio 2015
Novità IVA
“Split payment”
• Art. 1 co. 629 lett. b) L. n. 190/2014
• “Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita'e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”
“Split payment” (segue)C
hiu
nq
ue
po
ng
a in
esse
re
Ambito
oggettivo
Ambito
soggettivo
Cessione beni
Prestazione servizi
Pubblica
Amministrazione
Cedente Cessionario
(P.A.)
Erario(da conto vincolato)
Corrispettivo I.V.A.
“Split payment” (segue)
• Deroghe:- Ente già debitore d’imposta (per
es.: art. 17 co. 6 D.P.R. n. 633/1972)
- Compensi prestazioni servizi giàsoggetti a ritenuta alla fonte a titolo imposta
• Decorrenza:- Comunicato stampa 9/1/2015
- Operazioni effettuate dal 1°gennaio 2015
• Esigibilità:- Pagamento fattura
- Ricezione fattura
• Versamento:- Distinto versamento per ogni
fattura
- In ciascun giorno del mese (per IVA divenuta esigibile)
- Entro il 16 del mese successivo rispetto al mese di riferimento
“Split payment” (segue)
• La contabilizzazione
____________________________________ […] ___________________________Crediti v/Ente a Diversi 12.200
a Ricavi di vendita 10.000a IVA split payment 2.200
____________________________________ […] ___________________________
IVA split payment a Crediti v/Ente 2.200
Reverse-charge
• Art. 1 co. 629 L. n. 190/2014
Edile
Estensione
reverse-charge
Energetico Grande
distribuzione
Per le operazioni a decorrere da
1/1/2015
Aut. UE
Reverse-charge (segue)
• Edilizia- Servizi pulizia;
- Servizi di demolizione;
- Servizi di installazione impianti;
- Servizi di completamento
Relative
ad
edifici
Art 17 co. 6
lett-. a-ter
Tutti i soggetti
passivi IVA
Irrilevanza rapporto
giuridico
Rilevanza
“immobile”
Reverse-charge (segue)
• Settore energetico:- Trasferimenti certificati relativi a gas ed
energia elettrica;
- Cessione di gas;
- Cessione di energia elettricaA soggetti passivi
rivenditori
Semplificazione dichiarazione IVA
• Art. 1 co. 641 L. n. 190/2014
28-feb
2014 2015 2016
28-feb 30-set
- Comunicazione annuale IVA
- Possibilità di presentare dich. IVA
autonoma
- Dichiarazione IVA in UNICO - Dichiarazione IVA NO
UNICO
Impresa/lavoratori autonomi
Paesi a fiscalità privilegiata
• Art. 1 co. 678 L. n. 190/2014
“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico,
l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato
scambio di informazioni”
� Si tratterebbe ancora di black-list (no white-list)
� Decorrenza da periodo di imposta successivo rispetto a 31.12.2014
Paesi a fiscalità privilegiata (segue)
• Art. 1 co. 680 L. n.190/2014
Estensione concetto di “priviliegiati” anche per regimi fiscali “speciali” (inferiori 50%)
relativi a Stati con livelli di tassazione generale“congrua” (ovvero superiore a 50%)
CFC
Adeguato
scambio
informazioni
Livello di
tassazione
sensibilmente
inferiore a quello
applicato in Italia
Livello di
tassazione
inferiore del 50%
rispetto a Italia
(art. 167. co. 4)
Necessità D.M.:
- Singapore
- Filippine
- Oman
Deducibilità IRAP – costo lavoro
• Art. 1 co. 20 L. n. 190/2014- Deducibilità costo lavoro tempo indeterminato
Enti privati non
commerciali
Amministrazioni
pubbliche
Esclusione Decorrenza
1.1.2015
(anno solare)
Enti non
commerciali
?
Meccanismo
“deduzione
Residuale”
Riduzione IRAP 10%
• Art. 1 co. 22 L. n. 190/2014• Abrogazione della riduzione IRAP 10%• Cfr. art. 2 co. 1 e co. 4 D.L. n. 66/2014 (L. n.
89/2014)
• Aliquota ordinaria: da 3,9% a 3,5%• Decorrenza abrogazione: periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2013
Credito imposta IRAP
• Art. 1 co. 21 L. n.190/2014• Credito d’imposta 10%• Utilizzabile in compensazione dall’anno di
presentazione della dichiarazione
• Soggetti IRAP che non hanno dipendenti:- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato.
• Ambito soggettivo: “commercialità”
Nuovi “minimi”
• Art. 1 co. 54 – 89 L. n. 190/2014
Requisiti
Soggettivi
Persone fisiche
esercenti attività
impresa, arti o
professione (incluse
imprese familiari)
Oggettivi
Ricavi/compensi
Spese lavoro
dipendente/assimil.
Beni strumentali
Reddito lavoro
dipendente/
assimilato
V aria in funzione attività
Euro 5.000 (massimo)
Euro 20.000 (massimo)
Altri inferiori a redditi
"forfettari"
Decorrenza
1.1.2015
Nuovi “minimi” (segue)
• Sono esclusi:- Contribuenti soggetti a regimi speciali IVA (es.: agricoltura) o
regimi forfettari di determinazione reddito;
- Non residenti (eccezione-residenti UE o SEE con scambio informazioni adeguato e reddito complessivo in Italia superiore al 75%);
- Soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessione fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- Soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo/impresa individuale e contestualmente partecipano ad associazioni professionali, società personali o usufruiscono del regime di trasparenza (art. 116 T.U.I.R.)
Nuovi “minimi” (segue)
• Modalità determinazione reddito
Coefficiente redditività
Criterio di competenza (accesso
regime) e di cassa
Nuovi “minimi” (segue)
• Imposta sostitutiva (IRPEF, addizionali e IRAP): 15%• No ritenuta acconto• Criterio cassa• Coefficiente redditività• Ulteriori deducibilità:
- contributi previdenziali versati per legge
- perdite fiscali di periodi pregressi (qualora riportabili)
• Riduzione di 1/3 del reddito per “nuove attività”:- nessun esercizio di attività professionale/impresa (anche in forma associata o familiare);
- No mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/ autonomo (no pratica obbligatoria)
- Proseguimento di attività svolta da altro soggetto che nel periodo precedente abbia rispettato i limiti previsti dalla classificazione ATECO
Nuovi “minimi” (segue)
• Regime “naturale”• Opzione per regime ordinario: nella prima
dichiarazione successiva inizio attività –validità triennale
• Durata del regime: fino a che si possiedono i requisiti
• Cessazione regime per cause ostative: dal periodo successivo a quello in cui si verifica l’evento
Nuovi “minimi” (segue)
Imposte dirette Contributi (opzionale per
imprenditori)
I.V.A.
1. Esonero tenuta contabilità
(solo conservazione documenti)
1. Applicazione aliquote gestione
commercianti/artigiani
1. No addebito imposta a titolo
rivalsa su fatture
2. Esonero adempimenti
sostituto imposta
2. No minimale 2. No registrazione fatture
3. Esonero studi settore e
parametri
3. No liquidazione/versamento
IVA
4. No dichiarazione IVA
5. No comunicazione IVA
6. No spesometro
7. No comunicazione black-list
Semplificazioni
Nuovi “minimi” (segue)
• Successione di regimi:
Regime nuove
iniziative prod.
Vantaggio impr.
giov.
Ex minimi
Da
1.1.2015
Nuovo regime
agevolato
(direttamente)
Regime ordinario
(opzione)
Può continuare per 5 annio
fino a 35 anni
Patent box
• Art. 1 co. 37 – 45 L. n. 190/2014• Regime opzionale di tassazione agevolata
Redditi derivanti da utilizzazione o
concessione
Opere ingegno
Brevetti industriali
Marchi impresa (equivalenti a brevetti)
Processi/formule/informazioni
giuridicamente tutelabili
Svolgimento attività R&S
Dal periodo successivo a quello in corso
31.12.2014
Titolari reddito d'impresa
Patent box
• Esclusione da reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o da
utilizzo degli intangibles
• Esclusione da tassazione della plusvalenza da cessione (reinvestimento del 90% del
corrispettivo nel biennio successivo)
Persone fisiche
Enti non commerciali
Bonus 80 Euro “a regime”
• Art. 1 co. 12, 13 e 15 L. n. 190/2014
• Ambito soggettivo: lavoratori dipendenti e assimilati• Con reddito complessivo IRPEF non superiore a Euro
26.000
• Nel reddito complessivo non entra:- la quota di TFR erogata mensilmente (art. 1 co. 27
L. n. 190/2014)
- bonus bebé (art. 1 co. 125, 126 e 129 L. n.
129/2014)
Dividendi percepiti da enti non commerciali
• Art. 1 co. 655 L. n. 190/2014
• Quota esclusa: da 95% a 22,26%
• Deroga statuto contribuente: applicazione retroattiva a 1.1.2014
• Credito d’imposta (solo 2014) per la differenza tra imposta con attuale base imponibile e previgente
Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e
partecipazioni
Norma di riferimento: art. 1 co. 626 - 627
- Art. 2 co. 2 D.L. n. 282/2002
- Possibilità di rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni in società non quotate detenute da persone fisiche “non imprenditori”
- Da effettuarsi: 2015
Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e
partecipazioni
Alla data di riferimento del1° gennaio 2015
PARTECIPAZIONI TERRENI
qualificateNON
qualificate
Condestinazione
agricolaEdificabili
Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e
partecipazioni
Tipologia Descrizione Rif.
Qualificate
diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 20% o partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%
Art. 67 co. 1 lett. c TUIR
NON qualificate
diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria NON superiori al 20% o partecipazione al capitale o al patrimonio NON superiore al 25%
Art. 67 co. 1 lett. c-bis TUIR
Edificabili
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune Art. 36 co. 2 D.L. n.223/2006
Agricolo A destinazione agricola n/a
Non
nego
ziat
ein
mer
cati
rego
lam
enta
tiTer
reni
Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e
partecipazioni
Chi può rivalutare
Persone fisiche
Entinon
commerciali
Societàsemplici
Noimprenditori
Sfera“istituzionale”
No impresacommerciale
Imposta sostitutiva
Partecipazioni non qualificate (*) 2%Partecipazioni qualificate (*) 4%Terreni 4%
(*) Rileva la situazione alla data diriferimento.Non si tiene conto delle cessioniIntervenute nei 12 mesi precedenti
(**) 1) Sulle rate successive alla primasi applicano gli interessi al tasso del3%.2) La rivalutazione si perfeziona con ilversamento dell’imposta (unica)o della prima rata.
3) Il versamento oltre il termine nonConsente di utilizzare il nuovo vfr
4%
8%
8%
Unica rata 30/06/2015
(**)
1° rata 30/06/2015
2° rata 30/06/2016
3° rata 30/06/2017
Proroghe
• Detrazione IRPEF 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale
• Detrazione IRPEF 65% per interventi antisismici• Detrazione IRPEF 50% acquisto mobili e grandi
elettrodomestici
• Detrazione IRPEF 65% risparmio energetico• Aumento da 4% a 8% ritenuta per pagamenti con bonifico--------
• Estensione da 12 a 18 mesi per le imprese di costruzione/ristrutturazione devono vendere/assegnare immobile oggetto di interventi per usufruire delle detrazioni di recupero edilizio 36%-50%
Ravvedimento
Accertamento
“Riforma” ravvedimento operoso
• Irrilevanza dell’inizio dei controlli fiscali per accedere al ravvedimento
• Impossibilità di operare ravvedimento: posticipata alla notifica dell’atto impositivo
• Decorrenza: norma procedimentale….
“Riforma” ravvedimento operoso
Adesione inviti al
contraddittorio
Adesione
PVC
Acquiescenza
"rinforzata"
Da
1.1.2016
1/6 del minimo1/6 del minimo 1/6 di
irrogato
Rateizzazione2015
-Sovrapposiz.
Art. 1 co. 638 e 639 L. n. 190/2014
Riferimento
IPOTESI DI RAVVEDIMENTO
RIDUZIONE
SANZIONI
SANZIONE
APPLICATA
art. 13 D.lgs. n.472/97
(in combinato con art.
13 D.lgs. n.471/97Entro 14 giorni dal termine previsto per il
versamento
0,20%
giornaliero
art. 13 D.lgs. n.472/97
(in combinato con art.
13 D.lgs. n.471/97Entro 30 giorni dal termine previsto per il
versamento 1/10 del 30% 3,00%
Lettera a- bis)
(introdotta da L. di
stabilità 2015)
Entro 90 giorni dal termine previsto per
tutte le violazioni sanabili 1/9
Lettera b) Entro 1 anno dal termine previsto per il
versamento o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa
all’anno d`imposta in cui la violazione è stata
commessa: riguarda tutte le violazioni
sanabili 1/8
Lettera b – bis)
(introdotta da L. di
stabilità 2015)
Entro 2 anni dal termine previsto per il
versamento o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa
all’anno d’imposta successivo a quello nel
quale la violazione è stata commessa:
applicabile ai soli tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate. 1/7
Lettera b – ter)
(introdotta da L. di
stabilità 2015)
Oltre 2 anni dal termine previsto per il
versamento / oltre il termine di
presentazione della dichiarazione relativa
all’anno d`imposta successivo a quello nel
quale la violazione è stata commessa:
applicabile ai soli tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate. 1/6
Lettera b – quater)
(introdotta da L. di
stabilità 2015)
Se la sanatoria avviene dopo la
constatazione della violazione nel PVC:
applicabile ai soli tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate. (No scontrini) 1/5
Lettera c)
In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata
con ritardo non superiore a 90 giorni 1/10
Estensione termine di decadenza accertamento
• Art. 1 co. 640 L. n. 190/2014• Dichiarazioni integrative a favore del contribuente
(art. 2 D.P.R. n. 322/1998)
• Ampliamento anche ai casi di ravvedimento operoso• (Vale anche per 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/73 e 54-
bis D.P.R. n. 633/1972)
• Termine di decadenza imposte sui redditi e IVA: si computano a partire dalla data di riferimento della dichiarazione integrativa
• Limitatamente agli oggetti di rettifica• Decorrenza….
IDM 13 gennaio_7222015-01-13 MD Dott. M. Sironi_727