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Master Pianificazione Tributaria Internazionale
Il rientro dei capitali dall'estero
Dott. Andrea Baruti
Università La Sapienza
02/12/2016
2© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Premessa
Il Monitoraggio fiscale
La Voluntary Disclosure
La Voluntary-Bis alla luce del Decreto fiscale 193 del 2016
Non domiciled resident
Premessa
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Premessa
Le politiche di incisiva trasparenza bancaria su investimenti e capitali portata avanti dagli stati aderentiall'OCSE a ridosso della crisi finanziaria del 2008 ha contemplato la possibilità, per ciascun Governo, diintrodurre misure straordinarie volte a garantire una regolarizzazione, in materia tributaria e penale, delleposizioni fiscali equivoche.Tale scelta, propedeutica all'intensificazione degli scambi di informazione su base internazionale, ha avutoparticolare riguardo al rientro dei capitali allocati in Paesi stranieri, tradizionalmente off-shore.Nella storia del nostro Ordinamento si annoverano, infatti, diverse misure volte all'emersione dei capitaliillecitamente detenuti all'estero.
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Premessa
Le sanatorie valutarie consentono, attraverso gli strumenti del condono fiscale ovvero dello scudo fiscale,l'emersione dei capitali (investimenti, attività finanziarie, redditi) costituiti o detenuti illecitamente all'estero,pagando una somma di denaro la cui entità è solitamente proporzionale all'ammontare del capitale oggettodi indulgenza.
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Premessa
Cenni storici 1/3
1946: il Ministro della Giustizia Palmiro Togliatti varò il primo provvedimento di depenalizzazionevalutaria, atteso che all'epoca del fascismo l'esportazione dei capitali era punita con la pena di morte.
1976: la legge 8 ottobre 1976, n. 689, approvò il condono valutario che offriva l'opportunità a chiunquepossedesse all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere disanare le violazioni alla disciplina valutaria, rendendo inapplicabili le sanzioni amministrative previstedalle norme fiscali e valutarie vigenti al momento del fatto. L'adesione a tale condono comportava ilversamento alla Tesoreria dello Stato di un importo pari al 15% dell'ammontare delle disponibilità o delvalore dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi, con la preclusione di ogni accertamento ai fini delleimposte sul reddito.
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Premessa
Cenni storici 2/3
2001: con il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 ("scudo fiscale"), il Governo aveva previsto la possibilitàper i soggetti residenti di far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria esistenti oltre confine(rimpatrio), ovvero continuare a mantenere le proprie attività all'estero (regolarizzazione),corrispondendo una somma pari al 2,5% dei valori rimpatriati o regolarizzati oppure, in alternativa,sottoscrivendo speciali titoli di Stato per un importo pari al 12% delle attività. I soggetti interessatidovevano presentare agli intermediari finanziari una dichiarazione riservata. L'adesione allo scudofiscale eliminava le violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, conriferimento ai periodi di imposta per i quali non erano ancora scaduti i termini per l'accertamento; inoltre,esso rendeva non punibili i reati di omessa o infedele dichiarazione ed estingueva le relative sanzioni. Acoloro che aderivano al procedimento era assicurata la massima riservatezza delle informazioni daimedesimi comunicate agli intermediari.
2003: la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 introducevano il c.d. scudo-bis che riapriva i termini dello scudo fiscale del 2001, con le stesse regole e con un costo leggermentepiù alto.
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Premessa
Cenni storici 3/3
2009: il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 introduce, in un contesto di crisi finanziaria globale e successivamentealla ferma presa di posizione contro i Paesi e territori qualificati come paradisi fiscali da parte del G20 diLondra del 2 aprile 2009, il c.d. scudo-ter con l'obiettivo di offrire un'ulteriore opportunità di sanatoria deicapitali illecitamente detenuti all'estero, introducendo, al contempo, una serie di misure restrittive, qualeconcreta testimonianza della volontà di opporre un solido argine ai paradisi fiscali e agli arbitraggiinternazionali. La normativa consentiva alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle societàsemplici e alle associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, residenti nel nostro Paese, di faremergere, mediante rimpatrio o regolarizzazione, le attività finanziarie e patrimoniali esportate odetenute all'estero e produttive di reddito imponibile in Italia, in violazione alla normativa sulmonitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990, compresa quella relativa ai movimenti transfrontalieri divaluta, nonché agli obblighi di dichiarazione dei redditi di fonte estera.
Con lo scudo-ter si è realizzato un rimpatrio di 102,5 miliardi di euro e la regolarizzazione di 2 miliardi dieuro, con un gettito fiscale per l'Erario pari a 5,6 miliardi di euro.
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Premessa
Lo scambio automatico di informazioni
La cooperazione tra amministrazioni fiscali dei vari Paesi è divenuta uno strumento imprescindibile per ilcontrasto alle attività criminose generatesi con l'avvento della globalizzazione. Di qui, con il recentemutamento del contesto politico insieme con l'incertezza sulle prospettive economiche globali, si èsviluppata tra i vari Governi nazionali la volontà di aderire a normative internazionali intese a potenziare lacollaborazione e lo scambio di informazioni tra le competenti autorità fiscali dei vari Stati.Al fine di garantire una completa trasparenza fiscale, sono strati introdotti strumenti idonei a contrastare ilfenomeno dell'evasione fiscale e realizzare la fine del segreto bancario a livello internazionale.L'esigenza manifestata da numerosi Paesi di combattere i fenomeni di sottrazione di redditi ad imposizione,che si realizza attraverso l'allocazione fittizia della residenza fiscale o mediante l'illecito trasferimento edetenzione all'estero di attività produttive di reddito, è stata fronteggiata con la realizzazione di specificiprogrammi finalizzati a far emergere volontariamente i contribuenti che non hanno adempiuto ai previstiobblighi dichiarativi.
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Premessa
Un’accelerazione in tema di scambio automatico di informazioni si è avuta grazie alle misure adottate dagliStati Uniti con la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e all’introduzione del CommonReporting Standard (CRS) in ambito OCSE. L’Unione Europea, contemporaneamente, ha esteso erafforzato la portata delle Direttive che regolano il tema dello scambio automatico di informazioni.La normativa FATCA introdotta negli Stati Uniti si colloca nel contesto delle misure adottate con finalità ditutelare la base imponibile (americana) da fenomeni di erosione riconducibili all’evasione fiscale. L’impattooperativo di tale disciplina ha una portata ampia con ripercussioni significative nella grande maggioranzadei Paesi dell’area OCSE, che sono stati chiamati dagli USA a sottoscrivere accordi di cooperazione perconsentire l’introduzione delle regole FATCA nei diversi ordinamenti locali.Gli Stati Uniti hanno sottoscritto accordi con 84 paesi, per quanto riguarda il nostro Paese, l’accordo perl’attuazione della disciplina FATCA è stato siglato il 10 gennaio 2014. In base a tale accordo le Autoritàitaliane si impegnano a scambiare informazioni con le Autorità statunitensi relativamente ai soggettistatunitensi che detengano attività finanziarie presso intermediari residenti in Italia.
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Premessa
Mentre negli USA veniva adottata la normativa FATCA e venivano conclusi accordi con gli altri Paesi, inambito OCSE si andava sviluppando uno standard per lo scambio automatico di informazioni.Nel 2013 i paesi riuniti nel G20 hanno formalmente sostenuto la proposta OCSE di sviluppare regolecomuni in materia di scambio di informazioni, nel 2014 il nuovo “standard globale” sullo scambio diinformazioni veniva ufficialmente approvato dall’OCSE.Affinché lo scambio di informazioni venga concretamente posto in essere i Paesi dovranno sottoscrivere ilModel Competent Authority Agreement che costituisce lo strumento predisposto dall’OCSE per consentire latrasmissione dei dati secondo lo standard globale.
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Premessa
Sul piano giuridico, i dati verranno scambiati, tipicamente, ai sensi dell’art. 26 delle Convenzioni bilateralicontro le doppie imposizioni o piuttosto in base all’art. 6 della Convenzione Multilaterale sulla MutuaAssistenza Amministrativa in Materia Fiscale (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance inTax Matters).Sul fronte domestico, gli obblighi derivanti dal modello CRS relativi alla raccolta e alla comunicazione agliStati sui conti finanziari dei soggetti non residenti, sono stati introdotti dalla stessa Legge n. 95/2015 che haratificato l’accordo FATCA.
Il Monitoraggio fiscale
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Il Monitoraggio fiscale
Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle leggi in materia valutaria (D.P.R. n. 148/1988), la normativavalutaria italiana è stata informata al principio di libertà delle relazioni economiche con l’estero:
è stata abrogata la disciplina del divieto di compiere atti idonei a produrre obbligazioni tra residenti e nonresidenti (salva esplicita autorizzazione);
è stata introdotta una disciplina caratterizzata dall’opposto principio in base al quale tutto è consentito,salvo espressi limiti.
Tali limiti sono stati successivamente eliminati, secondo le previsioni del D.M. 27 aprile 1990, che davaattuazione alla Direttiva n. 88/361/CEE che imponeva agli Stati Membri di sopprimere eventuali limitazionialla circolazione dei capitali entro il 1° luglio 1990.
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Il Monitoraggio fiscale
E’ quindi possibile detenere valute, titoli e valori mobiliari esteri, costituire e detenere in Italia ed all’esterodepositi e conti in valuta, concedere a non residenti (in Italia ed all’estero) linee di credito, esportare mezzidi pagamento, titoli di credito, valori mobiliari ed altre disponibilità in valuta.
È stato quindi emanato il D.L. 28 giugno 1990 n. 167 convertito dalla L. 4 agosto 1990 n. 227, la cuifunzione è quella di consentire la rilevazione ai fini fiscali delle transazioni finanziarie da e verso l’esteroeffettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla predisposizione di bilanci, sonocaratterizzati da un maggiore rischio di sfuggire ai controlli fiscali, sottraendo materia imponibile alle ragionierariali.
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Il Monitoraggio fiscale
Il sistema previsto dal D.L. n. 167/1990, relativo al monitoraggio dei capitali trasferiti da e verso l’estero,oggi si riferisce (monitoraggio dei flussi):
ai trasferimenti di “mezzi di pagamento” (ai sensi della disciplina antiriciclaggio) effettuati attraversointermediari residenti ovvero in diretta contropartita con gli stessi (art. 1);
in taluni casi, ai trasferimenti di “mezzi di pagamento” (ai sensi della disciplina antiriciclaggio) effettuatiper il tramite di soggetti non residenti e quindi senza intermediari residenti (art. 2).
E’ previsto inoltre il monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria (art. 4).
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Il Monitoraggio fiscale
In capo alle banche ed agli altri intermediari finanziari, sussistono gli obblighi di rilevazione e trasmissioneall’Anagrafe tributaria dei dati concernenti i trasferimenti da o verso l’estero di "mezzi di pagamento"limitatamente alle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi della disciplina antiriciclaggio, eseguite perconto dei soggetti c.d. "monitorati" (art. 1).Per i soggetti monitorati sussiste l’obbligo di dichiarare annualmente gli investimenti esteri e le attivitàestere di natura finanziaria da cui possono derivare redditi imponibili in Italia (art. 4).
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Il Monitoraggio fiscale
Sono soggetti alla disciplina del monitoraggio: le persone fisiche (anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), gli enti non commerciali, le società semplici, le associazioni, i trust,fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2 e comma 2 bis del TUIR, che detengano attività,finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale (in caso di usufrutto sia il nudoproprietario sia l’usufruttuario sono tenuti all’adempimento degli obblighi di monitoraggio; in caso dicointestazione, ciascun soggetto deve dichiarare l’intero ammontare delle attività detenute e non solo lapropria quota), indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se derivano daeredità o donazioni.
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Il Monitoraggio fiscale
Sono tenuti agli obblighi sul monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloroche ne abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentazione (es. conto corrente estero intestato ad unresidente su cui un altro residente abbia la delega al prelievo) (Sentenza Cass. nn. 17051 e 17052 del2010).Ai fini del monitoraggio, i contribuenti devono riportare nell’annuale dichiarazione dei redditi (quadro RW) gliinvestimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia.Gli obblighi di monitoraggio sussistono non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte delcontribuente ma anche nel caso in cui tali attività siano possedute dal contribuente per il tramite diinterposta persona (es. disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali intestate ad un trust interposto chesia un semplice schermo formale, cfr. Circolare n. 43/E/2009, par. 1).
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Il Monitoraggio fiscale
In caso di detenzione di partecipazione in società estera è considerato titolare effettivo ai fini delmonitoraggio fiscale: chi possiede o controlla una società con una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale; chi esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.
In caso di trust, fondazioni e altre entità giuridiche: i beneficiari del patrimonio dell’entità in misura almeno pari al 25%; chi esercita il controllo sul 25% o più del patrimonio dell’entità.
Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato “titolare effettivo” disocietà e di altre entità giuridiche, si devono computare: le partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del TUIR; le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.
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Il Monitoraggio fiscale
Per le partecipazioni «rilevanti» in società estere localizzate in Paesi collaborativi, in RWMonitoraggio del
valore e percentuale della partecipazione
Per le partecipazioni «rilevanti» in società estere localizzate in Paesi non collaborativi, in RWMonitoraggio del
il valore degli investimenti e attività estere di natura finanziaria intestati alla società + la percentuale di partecipazione
Approccio look through
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Il Monitoraggio fiscale
Formano oggetto di monitoraggio anche le attività italiane di natura finanziaria detenute all’estero (titolipubblici emessi in Italia, partecipazioni o quote in società residenti, etc.), in quanto potenzialmente produttividi redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (si intendono “detenute all’estero” anche lepartecipazioni in società italiane detenute per il tramite di una società estera interposta).Sono soggetti a monitoraggio anche i beni patrimoniali ubicati all’estero e che siano suscettibili di produrrereddito di fonte estera imponibile in Italia (es. immobili situati all’estero ovvero quelli ubicati in Italia maposseduti per mezzo di un soggetto estero interposto, i diritti reali immobiliari, gli oggetti preziosi e le opered’arte che si trovino all’estero, le imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti neipubblici registri).Fino al 2008, tali attività patrimoniali si indicavano nel quadro RW solo se effettivamente produttive di redditiimponibili.Dal 2009, l’indicazione prescinde da tale requisito (in ottica di controllo è sufficiente che la produzione dimateria imponibile sia anche solo astratta o potenziale).
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Il Monitoraggio fiscale
La legge europea del 2013 ha modificato l’art. 5 del D.L. n. 167/1990 attenuando sensibilmente le sanzionirelative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all’estero.La sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle consistenze degliinvestimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili inItalia è ora stabilita nella misura compresa tra il 3% ed il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (inprecedenza variava dal 10% al 50%).La sanzione è applicata in misura raddoppiata, quando la violazione abbia ad oggetto investimentiall’estero o attività estere di natura finanziaria detenute in Paesi black list e i termini per l'accertamento dicui all'art. 20 del D.Lgs 472 del 1997 (5 anni), sono raddoppiati per effetto dell'art. 12, comma 2-ter, delD.L. 78 del 2009.
La Voluntary Discolosure
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La Voluntary Disclosure
In un contesto internazionale mutato, dove Paesi in precedenza gelosi custodi del proprio segreto bancario,si stanno aprendo verso gli standard moderni in materia di trasparenza e scambio di informazioni, l'Italia si èpositivamente attivata nella medesima direzione favorendo ai contribuenti la regolarizzazione della propriaposizione con il Fisco italiano, ottenendo altresì uno sconto rilevante sotto il profilo sanzionatorio e penale.La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia diautoriciclaggio", risponde alla necessità di promuovere, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria,la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate eporre le basi per un futuro rapporto con fisco basato sulla reciproca fiducia.
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La Voluntary Disclosure
Si tratta di una procedura introdotta dalla Legge n. 186 del 2014 che permette di sanare le violazioni perl’omessa o parziale compilazione del quadro RW (ai fini del c.d. "Monitoraggio fiscale" delle attivitàfinanziarie detenute all'estero) e per i mancati versamenti delle imposte collegate a redditi stranieri(Voluntary disclosure internazionale) e domestici (Voluntary disclosure nazionale) non dichiaratiNon è un condono, in quanto prevede il versamento di tutte le imposte dovute e, a differenza dello scudofiscale, è nominativaLe agevolazioni concesse nell'ambito della procedura consistono nella rilevante riduzione delle sanzioniordinariamente dovute per le suddette violazioni, la possibilità di ricorrere ad un forfait per il calcolo deirendimenti limitatamente ad attività finanziarie non eccedenti il valore di 2 milioni di euro per eserciziofiscale e nell'esclusione della punibilità per le seguenti fattispecie penali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dichiarazione infedele omessa dichiarazione omesso versamento di ritenute dovute o certificate omesso versamento di IVA
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La Voluntary Disclosure
Con l'introduzione dell'art. 5-quater nel D.L. 167 del 1990, la Legge 186 del 15 dicembre 2014 hadisciplinato la possibilità per i contribuenti italiani (persone fisiche, società semplici ed enti equiparati, entinon commerciali, Trust), attraverso una richiesta spontanea, di regolarizzare:
i capitali detenuti all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale(comma 1);
le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delleimposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta(comma 2).
La disciplina della VD permetteva di sanare gli obblighi dichiarativi commessi fino al 30 settembre 2014.
La normativa in esame, ammette alla procedura anche i titolari effettivi di partecipazioni estere, immobili,redditi, trust e fondazioni di diritto estero.
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La Voluntary Disclosure
Ambito oggettivo
Voluntary disclosure
Voluntary disclosure"domestica"
(non tenuti agli obblighi di monitoraggio o che hanno violato tali obblighi)
Voluntary disclosure"estera"
(violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale)
- Imposte sui redditi e relative addizionali- Dichiarazione dei sostituti d'imposta
- Imposte sostitutive - IRAP e IVA- Contributi
- Imposte sui redditi e relative addizionali- Imposte sostitutive
- IRAP E IVA- Contributi
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La Voluntary Disclosure
Per poter accedere alla procedura in esame, i soggetti interessati dovranno compilare una appositarichiesta nella quale indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, tutti gli investimenti e leattività finanziarie estere.Il contribuente dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni utili per la ricostruzione delle irregolaritàcommesse, nello specifico: le informazioni relative a tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenute
all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; i documenti per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché i redditi
che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione; i documenti e le informazioni necessarie per la determinazione dei maggiori imponibili ai fini IRPEF/
IRES, IVA IRAP e dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
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La Voluntary Disclosure
La procedura dovrà essere improntata ai criteri di collaborazione e trasparenza, pertanto la documentazionedovrà essere completa e veritiera, il tentativo di ingannare l'Erario, oltre all'inammissibilità alla procedura, èpunito con l'imputazione di una nuova fattispecie delittuosa ("Esibizione di atti falsi e comunicazioni di datinon rispondenti al vero"), disciplinata dall'art. 5-septies, comportante la reclusione da 18 mesi a 6 anni.I previgenti termini per la presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria sono scaduti il 30 novembre2015 e il 30 dicembre 2015 per la presentazione della relazione di accompagnamento all'istanza.Condizione fondamentale per l'inizio della procedura è che il contribuente non abbia avuto formaleconoscenza di accessi ispezioni verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo odi procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività oggetto di collaborazione (c.d.cause ostative).
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La Voluntary Disclosure
L'adesione alla procedura di VD deve essere effettuata in relazione a tutti i periodi d'imposta accertabili:
i periodi d'imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinaridi contestazione delle sanzioni (art. 20 D.Lgs. N. 472/1997) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati(art. 12, comma 2 ter, D.L. 78/2009) per la contestazione delle violazioni degli obblighi di compilazionedel quadro RW;
I periodi d'imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinariper l'accertamento (art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57 commi 1 e 2 del D.P.R. 633 del1972) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati previsti dal comma 3 dei predetti articoli 43 e 57(violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reato tributario ex D.Lgs. N. 74/2000) e dall'art. 12,comma 2-bis, D.L. n. 78/2009 (investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Paesi Black-list dicui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001).
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La Voluntary Disclosure
La disciplina della VD, prevede, in tema di determinazione dei periodi d'imposta oggetto di disclosure,l'inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, D.L. n. 78/2009 e cioèdel raddoppio dei termini legato alla localizzazione ed alla detenzione delle attività in Pesi Black list.L'inapplicabilità opera al ricorrere delle seguenti condizioni: la stipula da parte dello Stato estero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge sulla Voluntary
disclosure, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementiriconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dal medesimoaccordo;
il rilascio agli intermediari finanziari (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazionea trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto dicollaborazione volontaria (c.d. Waiver).
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La Voluntary Disclosure
Periodi d'imposta accertabili - Voluntary Disclosure ex Legge 186 del 2014
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Il calcolo della base imponibile Metodo forfettario L'articolo 5 quinquies, comma 8, del D.L.167 del 1990 prevede per i contribuenti la cui media delleconsistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta non ecceda i 2 milionidi euro, di poter optare, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, per un regime forfettario,calcolando i rendimenti finanziari nella misura del 5% del valore complessivo del patrimonio alla finedell'anno.Sui rendimenti così calcolati poi applicata l'aliquota del 27% per la determinazione dell'imposta da versare. Metodo analiticoLa determinazione analitica, invece prevede la determinazione delle imposte tenendo conto delle modalitàimpositive applicabili nei periodi d'imposta in cui i maggiori imponibili avrebbero dovuto essere dichiarati eassoggettati ad imposizione.
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Il metodo analitico – redditi di capitale
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Il metodo analitico – redditi diversi
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IVIE ED IVAFETra le imposte oggetto di collaborazione volontaria rientrano l'imposta sul valore delle attività finanziariedetenute all’estero e l'imposta sul valore degli immobili situati all’estero.L'IVAFE è una imposta «patrimoniale» che si applica alle persone fisiche residenti in Italia che detengonoall’estero dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, indipendentemente dalle modalità dellarelativa acquisizione (acquisto a titolo gratuito o oneroso).L'IVIE è, invece, una imposta «patrimoniale» che si applica sugli immobili situati all’estero detenuti, a titolodi proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone fisiche residenti in Italia.
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Le sanzioni amministrative 1/6La procedura di collaborazione volontaria prevede, all'art. 5-quinquies del D.L. 167/1990, dei benefici intermini di applicazione delle sanzioni.In virtù di ciò le sanzioni ex art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990, sono ridotte in misura pari alla metà delminimo edittale qualora ricorra alternativamente una delle tre seguenti fattispecie: se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o dello SEE che consentono un effettivo
scambio di informazioni con l'Italia (rimpatrio);
se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute
l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivitàoggetto di collaborazione volontaria (c.d. waiver) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmatadall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (rimpatrio giuridico).
Nei casi diversi dalle su menzionate fattispecie, il comma 4 dell'art. 5-quinquies, secondo periodo, prevedeche la sanzione sarà determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto.
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Le sanzioni amministrative 2/6Nel caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, co. 3, D.Lgs. 472 del 1997, il legislatore prevedeche sia per le ipotesi di cui alle lettere a),b) e c) di cui all'art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, che tuttigli altri casi di cui all'art. 5-quinquies, comma 4, secondo periodo, le sanzioni vengono ulteriormente ridottead un terzo.
Il comma 4 dell'art. 5-quinquies prevede espressamente che le sanzioni del quadro RW sono determinate aisensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs n. 472 del 1997, con conseguente applicazione del cumulo giuridico,determinando, un ulteriore decisivo abbattimento delle sanzioni.
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La Voluntary Disclosure Le sanzioni amministrative 3/6
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Le sanzioni amministrative 4/6Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di Voluntary, il terzo periodo del comma 4 art. 5-quinquies, prevede che la misura minima delle sanzioni delle violazioni in materia di imposte sui redditi erelative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposte sul valoreaggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Anche in tale circostanza è possibilel'abbattimento sino ad un sesto del minimo dovuto all'adesione.
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Le sanzioni amministrative 5/6Sanzioni per infedele dichiarazione
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Le sanzioni amministrative 6/6Sanzioni per omessa dichiarazione
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La Voluntary Disclosure
Il perfezionamento della procedura di emersione
La procedura, secondo la previgente disciplina novellata dalla L. 186 del 2014, si perfezionavaesclusivamente attraverso il versamento, in un'unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo,delle somme dovute in base:
all'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 218 del 1997 e successivemodificazioni;
all'accertamento con adesione;
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi didichiarazione in materia di monitoraggio fiscale.
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La Voluntary Disclosure
I numeri della VD 1 129.565 Istanze 3,8 miliardi di euro il gettito della prima edizione della Voluntary
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Tratto da il Sole24Ore
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La Voluntary Disclosure
Tratto da il Sole24Ore
La Voluntary-Bisalla luce del Decreto fiscale 193 del 2016
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La Voluntary bis
Sulla scia del successo della prima edizione della Voluntary Disclosure il Decreto Fiscale collegato allanuova legge di bilancio 2017, Il D.L. n. 193, pubblicato in G.U. il 24 ottobre scorso, ha riaperto i termini perla collaborazione volontaria ripartendo dall'impianto normativo introdotto dalla Legge n. 186/2014, conalcune sostanziali modifiche.Resta confermato il principale vantaggio della procedura che consiste nell'accesso a scontisanzionatori importanti e nell'esclusione dalla punibilità penale di alcuni reati fiscali (tra cui la frodefiscale, la dichiarazione infedele e omessa ma anche il riciclaggio e l'auto-riciclaggio).Resta confermata la disapplicazione del raddoppio dei termini e delle sanzioni per l'omissione delQuadro RW per le attività localizzate in paesi Black List con accordo.La nuova scadenza per aderire alla procedura è fissata al il 31 luglio 2017, con possibilità di integrazionedella documentazione entro il 30 settembre 2017.La riapertura dei termini non modifica l'ambito soggettivo della sanatoria ma prevede l'estensione temporalea tutte le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre 2016.L'emendamento, approvato in Senato lo scorso 24 novembre, è in fase di pubblicazione in GazzettaUfficiale consente di aderire alla VD nazionale anche a chi abbia già fruito di quella internazionale nel 2015e viceversa.Nelle more della pubblicazione del Provvedimento attuativo, è già possibile presentare l'istanza diregolarizzazione utilizzando il modello approvato in relazione alla precedente versione.
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La Voluntary bis
Differenze rispetto alla prima edizione della Voluntary Disclosure
Sono sanabili le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016, riguardanti i periodi d'imposta 2009-2015(Monitoraggio) e 2010-2015 (Redditi), salva l'applicazione del raddoppio dei termini per le attività detenutein Paesi Black list, in base al quale i periodi d'imposta interessati sarebbero 2004-2015 (Monitoraggio) e2006-2015 (Redditi).Rispetto alla VD1, sono stati inclusi i periodi d'imposta 2014 e 2015 fra quelli regolarizzabili ed è stataprevista la specifica proroga dei termini in scadenza dal 1 gennaio 2015, al fine di evitare che decadesserole annualità più remote per i soggetti che non hanno usufruito della VD1 e che ora intendono accedere allaVD bis. La citata proroga non si applica a coloro che non si avvarranno della procedura. A parità dicondizioni, il costo di adesione alla VD necessariamente aumenta rispetto alla VD1 (dall'8-10% si passa al13-16% del patrimonio detenuto all'estero).
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La Voluntary bis
I periodi di imposta accertabili Paese di
localizzazione attività Condizione RW Imposte
No waiver né rimpatrio 2004/2015 2004/2015
Si waiver o rimpatrio 2009/2015 2009/2015
No waiver né rimpatrio 2004/2015 2006/2015
Si waiver o rimpatrio 2009/2015 2010/2015
A prescindere da eventuale rimpatrio
Paese Black List senza accordo
Paese Black List con accordo entrato in
vigore entro il 24-10-2016 o non entrato in
vigore ma firmato entro il 02-03-2015
No waiver né rimpatrio
Si waiver o rimpatrio
2009/2015
2004/2015
2004/2015
2009/2015
2004/2015
2004/2015
Paese Black List con accordo entrato in
vigore entro il 24-10-2016 o non entrato in
vigore ma firmato entro il 02-03-2015
Omess
a dich
iarazi
one d
ei red
diti
Infed
ele di
chiara
zione
dei re
dditi Paese Black List senza
accordo
Paese non Black List
Paese non Black List
2009/2015 2010/2015
2004/2015 2006/2015
Si waiver o rimpatrio 2004/2015 2006/2015
No waiver né rimpatrio
A prescindere da eventuale rimpatrio
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La Voluntary bis
Differenze VD 1(segue)A differenza della prima edizione della Voluntary, solo attraverso l'autoliquidazione, da effettuare entro il 30settembre 2017, delle imposte, sanzioni ed interessi relativi ai periodi coperti dalla procedura, si potràbeneficiare della massima riduzione delle sanzioni.Nel caso di errori nel calcolo delle imposte, evidenziati successivamente dall'Agenzia delle Entrate nellafase di controllo, sono previsti incrementi sanzionatori del 3% o del 10%, dei maggiori importi dovuti, aseconda dell'entità dell'imprecisione (differenza superiore al 10% per le imposte sostitutive o al 30% per leimposte ordinarie). Nel caso, invece, gli autori della violazione provvedono spontaneamente al versamentodelle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza potrà essere richiesta arimborso o utilizzata in compensazione.Rimane comunque concessa la possibilità di attendere la liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entratecon l'applicazione, in questo caso, di sanzioni maggiorate.
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L'impatto della scelta
Minore del 30 %
Maggiorazione del 10%
Minore o uguale del
30%
Maggiorazione del 3%
NO
Maggiore del 10%
Minore o uguale del
10%
Maggiorazione del 10%
Maggiorazione del 3%
Senza
autol
iquida
zione
Nessun versamento
60% del minimo edittale,
ridotte ad 1/3
85% del minimo edittale,
ridotte ad 1/3
85% del minimo edittale,
ridotte ad 1/6
--
Sulla differenza:
60% del minimo edittale
ridotte a 1/3
Sulla differenza:
60% del minimo edittale
ridotte a 1/3
Sulla differenza:
85% del minimo edittale
ridotte a 1/3
Sulla differenza:
85% del minimo edittale
ridotte a 1/3
Sulla differenza:
85% del minimo edittale
ridotte a 1/6
Sulla differenza:
85% del minimo edittale
ridotte a 1/6
Versamento insufficiente
La differenza si riferisce ai soli
redditi soggetti a ritenuta sostitutiva e relative sanzioni
Altri casi
Con a
utoliq
uidazi
one
Differenza rispetto al dovuto
Maggiorazione
Versamento sufficiente entro il 30/09/2017
50% del minimo edittale,
ridotte a 1/3
75%del minimo edittale,
ridotte a 1/3
75%del minimo edittale,
ridotte a 1/6
-- NO
Versamenti
Violazioni RW (stati collaborativi, waiver o rimpatrio)
Violazioni RW (altri casi)
Violazioni Tributi
Sanzioni
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I costi della Voluntary Bis – infedele dichiarazione
Minimo edittaleNon optando per
l'autoliquidazioneRiduzione per
adesioneAnni di
regolarizzazione3% 60% 1/3 7
(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo
Minimo edittaleMaggiorazione del minimo
edittale per redditi prodotti all'estero
Non optando per l'autoliquidazione
Riduzione per adesione
Anni di regolarizzazion
eSANZIONE
100% 133% 85% 1/6 6 1,53%
IMPOSTARendimento implicito
forfettario27% 5%
Minimo edittaleNon optando per
l'autoliquidazioneRiduzione per
adesioneAnni di
regolarizzazione3% 50% 1/3 7
Minimo edittaleMaggiorazione del minimo
edittale per redditi prodotti all'estero
Non optando per l'autoliquidazione
Riduzione per adesione
Anni di regolarizzazion
eSANZIONE
100% 133% 75% 1/6 6 1,35%
IMPOSTARendimento implicito
forfettario27% 5%CO
N AU
TOLI
QUI
DAZI
ONE
COSTO STIMATO COMPLESSIVO CON AUTOLIQUIDAZIONE (**)12,95%
(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo
Imposte dovute per la VD forfettaria
Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015
Anni di regolarizzazione
6
IMPOSTA
8,10%
Sanzioni per " infedele dichiarazione" dei redditi
SANZIONE
3,50%
SENZ
A AU
TOLI
QUI
DAZI
ONE
Sanzioni per " infedele dichiarazione" dei redditi
SANZIONE
4,20%
COSTO STIMATO COMPLESSIVO SENZA AUTOLIQUIDAZIONE13,83%
Anni di regolarizzazione
6
IMPOSTA
Imposte dovute per la VD forfettaria
Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015
8,10%
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La Voluntary bis
I costi della Voluntary bis – omessa dichiarazione
Minimo edittaleNon optando per
l'autoliquidazioneRiduzione per
adesioneAnni di
regolarizzazione3% 60% 1/3 7
(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo
Minimo edittaleMaggiorazione del minimo
edittale per redditi prodotti all'estero
Non optando per l'autoliquidazione
Riduzione per adesione
Anni di regolarizzazion
eSANZIONE
120% 160% 85% 1/6 7 2,14%
IMPOSTARendimento implicito
forfettario27% 5%
Minimo edittaleNon optando per
l'autoliquidazioneRiduzione per
adesioneAnni di
regolarizzazione3% 50% 1/3 7
(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo
Minimo edittaleMaggiorazione del minimo
edittale per redditi prodotti all'estero
Non optando per l'autoliquidazione
Riduzione per adesione
Anni di regolarizzazion
eSANZIONE
120% 160% 75% 1/6 7 1,89%
IMPOSTARendimento implicito
forfettario27% 5%CO
N AU
TOLI
QUI
DAZI
ONE
Imposte dovute per la VD forfettaria
14,84%
COSTO STIMATO COMPLESSIVO SENZA AUTOLIQUIDAZIONE15,79%
Anni di regolarizzazione
7
IMPOSTA
9,45%
COSTO STIMATO COMPLESSIVO CON AUTOLIQUIDAZIONE(**)
Sanzioni per "omessa dichiarazione" dei redditi
Sanzioni per "omessa dichiarazione" dei redditi
SENZ
A AU
TOLI
QUI
DAZI
ONE
Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015
Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015
SANZIONE
3,50%
Imposte dovute per la VD forfettaria
SANZIONE
4,20%
Anni di regolarizzazione
7
IMPOSTA
9,45%
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La Voluntary bis
Differenze rispetto alla VD1 (segue):Trasmissione di tutti gli atti della procedura tramite PEC.Esonero dagli obblighi dichiarativi, con riferimento alle attività regolarizzate, per il periodo d'imposta2016, ed - eventualmente - la frazione del 2017, solo fino alla data di presentazione dell'istanza di VD-bis acondizione che nella Relazione di accompagnamento vengano indicati analiticamente i dati necessari per laliquidazione delle relative imposte e che il versamento avvenga in unica soluzione entro il 30 settembre2017.Inoltre, per i soggetti che, avendo usufruito della VD1, non hanno adempiuto correttamente agli obblighidichiarativi per i periodi d'imposta successivi (Unico 2015 e Unico 2016), è stata prevista la disapplicazionedelle relative sanzioni, purché provvedano ai suddetti adempimenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore dellaLegge di conversione.Tassazione con aliquota progressiva massima (43%) per i proventi derivanti da Fondi c.d. "nonarmonizzati", indipendentemente dall'aliquota marginale del soggetto istante e nonostante la norma (L.77/1983), in condizioni ordinarie, preveda la tassazione progressiva, in base agli scaglioni del contribuente,solo se i fondi siano localizzati in un Paese non White list e non siano soggetti a vigilanza.Presunzione di imponibilità integrale, in quote costanti, dei contanti detenuti in cassette di sicurezza neglianni oggetto di regolarizzazione, salvo prova contraria.
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La Voluntary bis
Il ruolo rafforzato del professionista nella VD-bisRispetto alla precedente versione di VD, il professionista ha un ruolo più delicato in quanto deveportare a termine l'istruttoria preliminare della pratica prima di accettare l'incarico. La situazionefiscale pregressa del cliente deve essere verificata e devono essere evidenziati tutti i profili penalidelle fattispecie sottoposte dal cliente al professionista.In questo senso l'introduzione nell'ordinamento penale di una nuova fattispecie di reato, che prevedela reclusione da 18 mesi a 6 anni, per chiunque (contribuente, professionista e intermediario) intendaavvalersi della procedura per regolarizzare somme derivanti da illeciti diversi da quelli tributari,impone una seria riflessione preliminare all'acquisizione dell'incarico (la prima domanda da porsi èperché il cliente non ha aderito alla VD1).In particolare, in relazione ai contanti ed alle cassette di sicurezza per i quali si intenda richiedere laregolarizzazione, restano fermi in ogni caso gli obblighi di antiriciclaggio e quindi gli adempimentiprevisti per l'adeguata verifica della clientela e per la raccolta della prova (si ritiene nella forma dellaDichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) delle modalità di acquisizione dei suddetti contanti evalori.Al termine della procedura, come nella versione precedente, il professionista deve valutare lanecessità di effettuare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.) alle autorità competenti.
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La Voluntary bis
Il ruolo rafforzato del professionista nella VD-bis (segue)Le nuove responsabilità ed obblighi introdotti dal D.L. 193/2016 rispetto alla Legge. 186/2014 possonoessere così riassunti: i professionisti e gli intermediari saranno costretti ad aumentare le procedure di controllo ed i presidi
antiriciclaggio al fine evitare di incorrere in responsabilità penale sia per il cliente che per gli stessiprofessionisti;
individuazione e registrazione del titolare effettivo e verifica del cliente con dichiarazione su origine deifondi e sulle modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto dellaprocedura;
autocertificazione sulla veridicità delle informazioni e documenti consegnati al professionista; autocertificazione sull'assenza di cause ostative all'accesso alla procedura; autocertificazione sull'origine dei fondi derivanti da reati diversi dalla dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altriartifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate edi omesso versamento IVA, di cui rispettivamente agli articoli 2,3,4 e 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000o dal riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora commessi inrelazione a tali fattispecie delittuose tributarie.
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La Voluntary bis
La riapertura dalla VD può favorire la creazione di un ambiente idoneo ad accogliere i soggetti ad altopatrimonio, i cosiddetti High Net Worth Individuals (HNWI). La VD potrebbe essere stabilizzata, qualestrumento di regolarizzazione a regime delle omissioni concernenti i capitali detenuti all'estero, comeun'opzione in più rispetto al ravvedimento, nell'ottica della collaborazione Fisco-Contribuente e dellacompliance spontanea. Tale collaborazione si rende sempre più necessaria quanto più saranno efficaci lestrategie di controllo e scambio di informazioni internazionali.Verso lo stesso obiettivo lavorerà, all'interno dell'Agenzia delle entrate, l'Ufficio "Grandi patrimoni" nel qualesi discuteranno con il contribuente e con il suo consulente le questioni di particolare rilevanza cheriguardano, fra le altre, la pianificazione patrimoniale e il passaggio generazionale. La variabile fiscale èsolo una delle tante oggetto di discussione.Infine, occorre leggere in tal senso anche le novità contenute nella Stabilità 2017 che introdurrà, nel nostroordinamento, disposizioni finalizzate ad attrarre persone e capitale dall'estero: tassazione forfetaria sui redditi prodotti all'estero dai nuovi residenti (c.d. "Residents non domiciled"); ottenimento agevolato del visto e del permesso di soggiorno da parte di investitori esteri. stabilizzazione dell'agevolazione fiscale che favorisce il rientro in Italia di lavoratori dipendenti ed
autonomi che abbiano svolto la loro attività all'estero per alcuni anni.
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La Voluntary bis
Le stime:La riapertura dei termini della VD dovrebbe interessare almeno 27 mila contribuenti, per portare nelle cassedello Stato almeno 1,6 miliardi di euro divisi fra emersione dei capitali che non hanno partecipato alla primaversione (1 miliardo) e contante e valori al portatore (600 milioni).Per convincere gli irriducibili indecisi:L'Italia ha firmato recentemente numerosi accordi sullo scambio di informazioni (entrati in vigore prima dellapubblicazione del D.L. n. 193/2016) che vanno ad aggiungersi a quelli firmati in precedenza e che hannoridimensionato la lista dei paradisi fiscali. Gli ultimi accordi sono stati firmati con Andorra, Isole Cayman,Hong Kong, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra i quali usufruiranno delle riduzionipreviste per gli Stati non black list per quanto riguarda sanzioni e periodi d'imposta accertabili. Dallaregolarizzazione delle attività detenute nei suddetti Paesi, il Governo attende la maggior parte del gettitostimato. La firma di ulteriori accordi o l'entrata in vigore degli stessi successivamente al 24 ottobre 2016 (adesempio Bermuda e Panama) impone una seria riflessione ai detentori di beni localizzati nel Paese a causadell'imminente scambio di informazioni fra Paesi.Viene creata una lista di "sospettati", che non hanno proceduto alla regolarizzazione con la VD1, mediantela norma, contenuta nel medesimo D.L. n. 193, che impone ai Comuni l'obbligo di comunicare all'Erario ilnome dei contribuenti che hanno chiesto e che chiederanno il trasferimento della residenza all'estero dal2010 in poi.
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La Voluntary bis
Accordi siglati dall'Italia
(*)TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT(*)Convenzione contro le doppie imposizioni
Svizzera (DTT)Firma: Milano 23/2/2015
13/07/2016Ratifica: L. 69/2016
Monaco (TIEA)Firma: Monaco 2/3/2015
Al termine dell'iter di ratificaRatifica: in corsoSingapore (Protocollo aggiuntivo al DTT)
Firma: Singapore 24/5/2011
19/10/2012Ratifica: L. 157/2012
Stato di Jersey (TIEA)Firma: Londra 13/03/2012
26/01/2015Ratifica: L. 158/2014
Liechtenstein (TIEA)
Firma: Roma 26/2/2015
Al termine dell'iter di ratificaRatifica: DDL in fase di pubblicazione
Gibilterra (TIEA)Firma: 2/10/2012
12/06/2015Ratifica: L. 187/2014
Isola di Man (TIEA)Firma: Londra 16/09/2012
10/06/2015Ratifica: L. 12/2015
Isole Cook (TIEA)Firma: Wellington 17/5/2011
17/02/2015Ratifica: L. 157/2014
Guernsey (TIEA) Firma: 05/09/2012
10/06/2015Ratifica: L. 16/2015
Ratifica: L. 100/2015
Paese Stipula In vigore dal
10/08/2015
Isole Cayman (DTT) 13/08/2015
Ratifica: L. 190/2016Firma: Honk Kong 14/01/2013Ratifica: L. 96/2015Hong Kong (DTT**)Firma: Londra 3/12/2012
Andorra (TIEA*)Firma: Madrid 22/09/2015
Accordi siglati dall'Italia
20/10/2016
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Schema di sintesi
La Voluntary bis
Termine invio relazione 30/09/2017 (slitta al 2/10/2016) 30/12/2015
Modalità di liquidazione imposte, sanzioni ed interessi
1) Autoliquidazione entro il 30/09/2016; 2) Emissione inviti a comparire e atto di contestazione entro i termini di decadenza dell'accertamento
A seguito di emissione degli inviti a comparire e dell'atto di contestazione entro i termini di decadenza dell'accertamento
Termine invio istanza 31/07/2017 30/11/2015
Le differenze tra le due Voluntary
Temini di decadenza per l'accertamento
31/12/2018 30/06/2017
Termini e modalità di pagamento
1) Autoliquidazione: in un'unica soluzione entro il 30/09/2017 o in tre rate mensili a partire dal 30/09/2017. 2)In unica soluzione o in tre rate a partire dalla scadenza fissata negli atti notificati.
In un'unica soluzione o in 3 rate mensili a partire dalla scadenza prevista negli atti notificati
Pagamento dell'unica rata o della terza rataPagamento dell'unica rata o della terza rataPerfezionamento della procedura
Adempimenti successivi
1) In caso di autoliquidazione nessuno; è l'Agenzia che comunica via Pec il perfezionamento della procedura. 2) In assenza di autoliquidazione, trasmissione delle quietanze di pagamento e delle comunicazioni di adesione
Trasmissione delle quietanze di pagamento e delle comunicazioni di adesione
Periodi d'imposta successivi all'ultimo oggetto di collaborazione
1) Indicazione nella relazione di accompagnamento dei dati relativi al periodo successivo all'ultimo oggetto di VD fino alla data di invio della richiesta di accesso alla procedura sia per i redditi che per il quadro RW e conseguente autoliquidazione delle imposte dovute entro il 30/09/2017. 2) In alternativa, compilazione Modello Unico.
Indicazione nel Modello Unico 2015 e successivi fino al perfezionamento del rimpatrio sia per i redditi che per il quadro RW e liquidazione delle imposte dovute
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La Voluntary Disclosure e la Città del Vaticano
E' ormai piena la trasparenza tra l'Italia e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre2016, infatti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale,stipulata il 1°aprile 2015.L'art. 26 del nuovo accordo, stipulato sulla base del Modello OCSE, istituisce, a regime, un sistemasemplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggettiresidenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria in Vaticano.Inoltre, gli stessi soggetti possono avvalersi di una procedura straordinaria di regolarizzazione, per gli annidal 2010 al 2015, avente gli stessi effetti della VD1.Valgono, in quanto compatibili o non diversamente disposto, tutte le disposizioni stabilite per la VD1 inrelazione alla procedura di regolarizzazione ed ai suoi effetti.In particolare, per poter accedere alla regolarizzazione, è richiesto che i soggetti siano fiscalmente residentiin Italia e che abbiano violato le norme sul monitoraggio fiscale.I soggetti interessati presentano l’istanza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, per iltramite dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR). Successivamente, le istanze, complete di tutti glielementi informativi, sono trasmesse all’autorità competente italiana dalla Segreteria di Stato Vaticana.
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La Voluntary Disclosure e la Città del Vaticano
Chi può presentare l’istanza:Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie: chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui
all’articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati. Soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero persone giuridiche che concorrono alla realizzazione delle
finalità della Chiesa Cattolica: Istituti di Vita Consacrata; Società di Vita Apostolica; altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana, fiscalmente residenti in Italia.I suddetti soggetti corrispondono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, unasomma pari al 20% dei redditi di capitale e diversi, per ogni anno da regolarizzare, in relazione alle attivitàfinanziarie detenute in Vaticano presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria,oltre all'IVAFE dal 2012.
Non domiciledresidents
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Non domiciled residents
L'approvazione della Legge di Stabilità 2017 introdurrà, nell'ordinamento italiano, disposizioni finalizzate adattrarre nuovi investimenti di capitale dall'estero.
Tassazione forfetaria sui redditi prodotti all'estero dai nuovi residenti (c.d. "Non domiciled residents");
Agevolazioni per l'ottenimento del visto e del permesso di soggiorno da parte di investitori esteri.
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Non domiciled residents
Verrà introdotto nel D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) il nuovo articolo 24-bis in base al quale, i soggetti cheintendono trasferire in Italia la propria residenza fiscale, potranno optare per un regime di tassazione diparticolare favore.
Tale opzione permetterà, relativamente ai redditi prodotti all'estero, di versare un'imposta forfetaria in misurafissa pari a 100.000 euro all'anno, per il richiedente, e pari a 25.000 euro, per i suoi familiari. Tra i redditiesteri coinvolti rientreranno:
Redditi fondiari; Redditi di capitale; Redditi di lavoro dipendente; Redditi di lavoro autonomo; Redditi d'impresa (con o senza stabile organizzazione all'estero); Redditi diversi.
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Non domiciled residents
Sarà previsto, inoltre, l'esonero sia dall'indicazione delle attività estere nella dichiarazione dei redditi(Quadro RW), sia dal versamento delle relative imposte patrimoniali e sui redditi.
Le imposte ordinarie, tuttavia, saranno dovute esclusivamente per: Plusvalenze da cessione di partecipazioni estere c.d. "qualificate", realizzate nei primi cinque anni
dell'esercizio dell'opzione per il regime di NDR; Redditi prodotti in Italia.
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Non domiciled residents
L'imposta sulle successioni e donazioni, inoltre, sarà dovuta solo sui beni e diritti esistenti in Italia e noncoinvolgerà quelli detenuti all'estero.L'opzione in esame avrà la durata di 15 anni, sarà revocabile in qualsiasi momento e decadrà in caso diomesso o parziale versamento dell'imposta entro il termine del 16 giugno di ogni anno.Condizioni necessarie per poter fruire del regime: Residenza fiscale estera per almeno 9, dei 10 periodi d'imposta precedenti all'inizio del periodo di
validità dell'opzione; Risposta favorevole all'istanza di interpello preventivo presentato all'AE (entro il termine di presentazione
della dichiarazione del periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia) contenentel'indicazione delle precedenti giurisdizioni di residenza e delle strutture patrimoniali e/o societarie esterefonti di reddito.
Ulteriori chiarimenti relativi alle modalità applicative saranno illustrate con apposito provvedimentodell'Agenzia delle Entrate.
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Non domiciled residents
Particolari agevolazioni per il rilascio del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno saranno previste abeneficio di investitori esteri e dei familiari che decideranno di effettuare in Italia particolari tipologie diinvestimenti quali: Titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro, per la durata minima di 2 anni; Investimenti nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro, per la durata minima di 2
anni; Donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro in un settore di interesse per l'economia
italiana (ricerca scientifica, istruzione, cultura ecc.)La fruizione delle agevolazioni sarà subordinata alla dimostrazione dell'esistenza delle disponibilità, dellaloro provenienza lecita, di un dettaglio degli investimenti che si intendono effettuare (necessariamente entro3 mesi dalla data di ingresso) e, da ultimo, della possibilità di trasferimento, in Italia, delle risorseeconomiche necessarie.La durata iniziale del permesso di soggiorno sarà di 2 anni, rinnovabile per ulteriori periodi di 3 anni, previaverifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento in Italia degli investimenti, al fine di ottenere ilsuccessivo rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.Ulteriori chiarimenti relativi alle modalità applicative saranno illustrate con apposito decreto interministeriale.
Grazie dell'attenzione
Fine presentazione
Riferimenti Andrea Baruti - Senior ManagerStudio Associato – consulenza legale e tributariaKPMG
Piazza delle Muse, 8 00197 ROMA Phone +39 06 80963529Email: [email protected]
Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.
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