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Aggiornato 2014 Modulo I - Evoluzione storica della normativa ambientale - Gestione dei rifiuti

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Modulo I

- Evoluzione storica della normativa ambientale

- Gestione dei rifiuti

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Evoluzione storica della normativa ambientale

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art. 32: “ La Repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell’individuo e interessedella collettività…”

art. 9: “La repubblica tutela il paesaggio e ilpatrimonio storico e artistico dellaNazione”

L’Ambiente nella Costituzione italiana:

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“Nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell’ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed assurge a valore primario ed assoluto ”

(sent. Corte Costituzionale 30.12.1987, n. 614)

Giurisprudenza “Ambientale”

La lacuna della Costituzione italiana è stata colmata dalla dottrinaovvero dalle interpretazioni degli studiosi ed esperti del settore,ma in principal modo dalla giurisprudenza ovvero dalle sentenzedei giudici, con le quali sono state date le definizioni di ambientee tutela ambientale.

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PRODUZIONE NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI DIRITTO AMBIENTALE

- È stata praticamente assente fino agli anni ‘70-80, fino allecosiddette “Leggi Speciali” degli anni ’90.

- Le poche leggi emanate in quegli anni erano:

1) caratterizzate da una visione antropocentrica e utilitaristicadell’ambiente:

La protezione dell’ambiente in sé non era la vera finalità

ma la tutela dell’uomo come soggetto economico che sfrutta le

risorse naturali

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2) Costruite nell’ottica della riparazione del danno prodotto

La logica era quella di intervenire una volta che il danno siera manifestato , ovvero l’opposto della logicaprevenzionistica basata su interventi mirati a diminuire laprobabilità di accadimento del danno

- Questi due aspetti non caratterizzano più le Leggi in campoambientale che sono state emanate dagli anni ’90 in poi,essendo cambiato totalmente l’approccio della politicaambientale, che si basa attualmente su alcuni principi tra cuiquello della prevenzione e dello sviluppo sostenibile.

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- A partire dagli anni ’60, per contrastare i primi gravi fenomenidi inquinamento che si verificarono, i giudici, non avendo glistrumenti appropriati per contrastarli, cominciarono ad utilizzareestensivamente alcune norme del Codice Civile e Penale, inparticolare due articoli riportati di seguito, utilizzati controepisodi di inquinamento acustico, atmosferico, idrico eelettromagnetico.

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art. 844 c.c. (Immissioni)

“Il proprietario di un fondo non può impedire leimmissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalfondo del vicino se non superano la normaletollerabilità

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria devecontemperare le esigenze della produzione con leragioni della proprietà ...

Utilizzo di norme del Codice Civile e del Codice Penale

inq. acustico

Inq.Atmosf.

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art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose)

“Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico

transito o privato ma di comune uso cose atte ad

offendere o imbrattare o molestare persone ovvero

provoca emissioni di gas di vapori o di fumo atti a

cagionare tali effetti è punito…”

Inq.IdricoAcusticoElettrom.…

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•Stoccolma , 1972•Rio de Janeiro , 1992•Kyoto , 1997•Johannesburg , 2002

POLITICA AMBIENTALE INTERNAZIONALE

Si è sviluppata attraverso le Conferenze di:

All’interno di queste Conferenze, a cui hanno partecipato lamaggior parte dei capi di Stato, si è focalizzata l’attenzione suigravi problemi ambientali da affrontare a livello internazionale:effetto serra, desertificazione, buco dell’ozono, scomparsa di specieanimali e vegetali, sovrapopolazione, disparità di utilizzo delle risorse,

risorse primarie sempre più scarse,…

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2) Gli effetti economici, politici e sociali di certe scelte devonoessere condivise, sottoscritte ed applicate da tutti i soggetti incampo: tutti gli Stati devono avere stessi obblighi e doveri neiconfronti della sicurezza , della salute e dell’ambiente , anchecon riferimento alla concorrenza sul mercato internazionale.

1) Sono problemi planetari e in tale contesto vanno affrontati:non è possibile cercare di risolvere tali problematiche conapprocci locali, dei singoli Stati, ma è necessario un approccioglobale, ovvero l’impegno concreto di tutti gli Stati.

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� Messa a punto di una strategia a scala planetaria

SVILUPPO SOSTENIBILE:

Se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le

possibilità per le generazioni future

Principio cardine:

Questo concetto riconosce che le decisioni assunte in una parte del mondo possono avere effetto su popolazioni in altre regioni, e

richiede che vengano prese delle iniziative lungimiranti per promuovere delle condizioni globali che favoriscano progresso e

benefici per tutti .

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25 Gennaio 1957: Trattato di Roma che ha istituito la Comunità

Economica Europea (CEE), in cui non si fa alcun riferimento alla

tutela ambientale

1986: Atto Unico Europeo con cui viene inserito nel Trattato di

Roma un apposito titolo (XIX) dedicato all’”Ambiente”.

con il quale veniva delineato l’obiettivo della Comunità alriguardo e precisamente: salvaguardare, proteggere emigliorare la qualità dell’ambiente; contribuire alla protezionedella salute umana; garantire un utilizzo accorto e razionaledelle risorse naturali.

POLITICA AMBIENTALE EUROPEA

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Attualmente ci troviamo sotto la vigenza del VI Programma 2002-2012, le cui aree prioritarie

sono 4:

Dal 1972 ad oggi: sono stati adottati sei programmid’azione comunitaria in materia ambientale

POLITICA AMBIENTALE EUROPEA

• cambiamento climatico

• natura e biodiversità

• ambiente, salute e qualità della vita

• risorse naturali e rifiuti

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1. “Chi inquina paga”

2. Principio di prevenzione(Riduzione inquinamento alla fonte)

3. Principio di precauzione

Principi giuridici alla base della politica ambientale Europea

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Principio di prevenzionePresuppone una programmazione preventiva nei confronti di unfenomeno inquinante o danneggiante certo o comunqueprevedibile, al fine di prevenire il rischio ambientale

Principio di precauzioneSi applica in assenza di certezza scientifica, adottando tutte lepossibili misure per prevenire i rischi ambientali

Principio di “chi inquina paga”Gli oneri relativi alle attività di risanamento ambientale sono acarico degli inquinatori

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Gestione dei rifiuti

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NORMATIVACenni storici

• Legge 20/3/41 n. 366:E’ stata la prima legge di disciplina dei rifiuti, e prendeva inconsiderazione solo i rifiuti provenienti dalle civili abitazioni

• D.P.R. 10.09.1982 n. 915Tale DPR era incentrato sul concetto di smaltimento del rifiuto.Classificava i rifiuti in – urbani, - speciali, - tossico/nocivi.Ha introdotto il formulario di Identificazione del rifiuto

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• Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n.22 o DecretoRonchi

• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152

abrogato espressamente dal D. lgs 152/2006

In vigore dal 29/04/2006

Riformula l’intera legislazione sull’ambiente

PARTE PRIMA – Disposizioni comuniPARTE SECONDA – VAS/VIA/IPPCPARTE TERZA – Difesa del suolo/Tutela acque e gestione risorse idrichePARTE QUARTA – Gestione rifiuti /Bonifica siti inquinatiPARTE QUINTA – Tutela aria e riduzione emissioni in atmosferaPARTE SESTA – Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente

ATTUALMENTE VIGENTE

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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale

Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

La parte quarta del Decreto 152/2006 disciplina la GESTIONE DEIRIFIUTI conformemente ai principi di precauzione, diprevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazion e e dicooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nelladistribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano irifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale ecomunitario, con particolare riferimento al principio comunitario“chi inquina paga”

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Principio di precauzioneAnche in assenza di certezza scientifica, si devonoadottare le possibili misure per prevenire i rischi Ambientali;Principio di prevenzioneLe misure devono essere finalizzate in via prioritaria a prevenire il rischio ambientale;Principio di proporzionalitàL’intensità delle misure da adottare deve essere proporzionato al rischio;Principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiutiPrincipio di “chi inquina paga”Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico di chi produce i rifiuti

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Per GESTIONE DEI RIFIUTI si intende:

Quindi la GESTIONE DEI RIFIUTI comprende le attività di :

o raccolta

o trasporto

o recupero

o smaltimento

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo dellediscariche dopo la chiusura

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1) Prevenzione della produzione dei rifiuti

2) Recupero dei rifiuti

3) Smaltimento dei rifiuti

La normativa vigente è mirata a privilegiare prioritariamente la

prevenzione e la riduzione della produzione e della

pericolosità dei rifiuti, in modo tale da ridurre lo smaltimento

finale degli stessi.

Quindi in ordine decrescente di priorità, si ha:

CRITERI DI PRIORITA’ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI:

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�RIUTILIZZO

�REIMPIEGO

�RICICLAGGIO (RECUPERO PER PRODURRE MATERIA)

�RECUPERO PER PRODURRE ENERGIA

1) Prevenzione della produzione dei rifiuti

Significa attuare tutte le misure/tecniche possibili per diminuirela produzione dei rifiuti (a monte, per esempio modificando unciclo produttivo) e la loro pericolosità .

2) Recupero dei rifiuti

Per recupero si possono intendere più operazioni:

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Propedeutico al recupero è la Raccolta Differenziata , definita come di seguito:

RACCOLTA DIFFERENZIATA:

La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta, al fine di indirizzare tali rifiuti a recupero

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- E’ la fase residuale della gestione dei rifiuti

- Il rifiuto non è più ulteriormente valorizzabile

- I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di recupero

3) Smaltimento dei rifiuti

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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATENEO

Dal 2000 ad oggi, sono stati distribuiti in tutto l’Ateneo

Ferrarese circa 150 contenitori per laraccolta

differenziata di:

� CARTA

�VETRO/ALLUMINIO

� PLASTICA

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All’interno dell’area scoperta del Polo dietro il Corpo E è presente una piazzola denominata “ISOLA ECOLOGICA” in cui sono presenti:� 1 cassonetto per la plastica� 1 cassonetto per la carta � 2 cassonetti per i rifiuti solidi urbani

LA RACCOLTA DIFFERENZIATAAL POLO TECNOLOGICO SCIENTIFICO

All’interno del Polo sono dislocati inoltre presso le varie strutture dei contenitori per la raccolta differenziata della:

� CARTA� PLASTICA� VETRO/ALLUMINIO

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� UN NON CORRETTO UTILIZZO DEI CONTENITORI DELLA CARTA, PLASTICA E VETRO/ALLUMINIO DETERMINA:1) l’inefficacia della raccolta differenziata in quanto il rifiuto delcontenitore viene considerato un rifiuto solido urbanoindifferenziato;2) la sospensione del servizio di raccolta da parte di Hera, alperdurare dei comportamenti di conferimento non corretti;3) un grave ostacolo al perseguimento dell’obiettivo disostenibilità ambientale prefissato da questo Ateneo.

� GLI STUDENTI SONO TENUTI AD UTILIZZARE I CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SECONDO LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO CHE SONO DETTAGLIATE DI SEGUITO

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RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARTA

NOPiatti e bicchieri di “carta”

Carta oleata e plastificata

Carta sporca di alimenti

Elementi di rilegatura tipo spirali,dorsini, ecc…

SIGiornali, riviste e opuscoli

Libri e quaderni

Sacchetti di carta

Cartoni,scatole

Tetrapack

RACCOLTA DIFFERENZIATA

PLASTICA

NOPalette caffè - CD, DVD,

e loro custodie - Articoli

usa e getta (rasoi, cotton

fioc) – Accendini - Penne

SIBicchierini del caffè - Piatti, bicchieri e posate

Bottigliette di acqua e bibite

Polistirolo - Chips da imballaggio

Buste di merendine e patatine

Barattoli di yogurt-sacchetti per la spesa-

vaschette in plastica o polistirolo-Aggiornato 2014

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RACCOLTA DIFFERENZIATA

VETRO e ALLUMINIO

NOLampadine e neon

Specchi

Oggetti in metallo

SIBottiglie e bottigliette

Flaconi e barattoli

Lattine per bevande

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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

URBANI SPECIALI

RIFIUTIsecondo la provenienza

PERICOLOSI NONPERICOLOSI

PERICOLOSI NONPERICOLOSI

secondo le caratteristiche di pericolosità

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2. Sono RIFIUTI URBANI :a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali eluoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usidiversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani perqualità e quantità (RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI) ;c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle stradeed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunquesoggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sullerive dei corsi d'acqua;e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi earee cimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché glialtri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cuialle lettere b), c) ed e).

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3. Sono RIFIUTI SPECIALI :a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché irifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio ;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ifanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delleacque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento difumi;h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;m) il combustibile derivato da rifiuti;n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiutisolidi urbani.

Rifiuti speciali prodotti in Ateneo

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Definizione di rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientranelle categorie riportate nel CatalogoEuropeo dei Rifiuti (o “elenco CER”) e di cui ilproduttore si disfi o abbia deciso o abbial’obbligo di disfarsi.

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CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI

Tale Catalogo riporta un elenco di rifiuti, ognuno

contrassegnato da un Codice CER (Codice Europeo Rifiuti)

a sei cifre, che viene utilizzato per codificare i rifiuti.

I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco in alto

a destra (Es. 070703*).

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CODICE C.E.R.(Codice Europeo Rifiuti): è composto d a tre coppie di cifre:

1) La prima coppia (da 01 a 20) identifica il macro-processo da cui deriva il rifiuto

2) La seconda coppia specifica l’attività da cui proviene ilrifiuto

3) La terza coppia (da 01 a 99) identifica univocamente ilrifiuto.

Significato del codice CER

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Esempio: CER 070703*

(Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri)

1) 07 rifiuti provenienti da processi chimici organici2) 07 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed

uso di prodotti della chimica fine e prodotti chimicinon specificati altrimenti

3) 03 nome del rifiuto

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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE del RIFIUTO

Il Formulario di Identificazione è un documento che deveaccompagnare il trasporto di qualunque tipo di rifiuto .

(esclusi i rifiuti urbani raccolti dal soggetto che gestisce il servizio

pubblico e i rifiuti non pericolosi- che non eccedano la quantità di 30 kg o30 litri - trasportati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale esaltuario)

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Dal Formulario devono risultare almeno i seguenti dati:

• nome e indirizzo del produttore e relative autorizzazioni• nome e indirizzo del trasportatore e relative

autorizzazioni• nome e indirizzo dell’impianto di destinazione e

relative autorizzazioni• CER, descrizione, caratteristiche di pericolo e quantità

del rifiuto

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Il formulario deve essere redatto in 4 esemplari e deve essere:

-datato e firmato su tutte e quattro le copie dal produttore o

detentore dei rifiuti

- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore

- la prima copia resta al produttore o detentore

- le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere

controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,

di queste tre copie:

-una copia resta al destinatario

-due copie sono acquisite dal trasportatore,

di queste due copie:

-una copia resta al trasportatore

-una copia (la cosidetta 4° copia) deve ritornare al produttore per

garantire il destino a norma di legge del rifiuto (che così resterà in

possesso di due copie del formulario) entro i tre mesi successivi alla

data del conferimento

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Se entro 3 mesi il produttore non riceve la 4° copia del Formulario,

deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia.

Al ricevimento della quarta copia è esclusa la responsabilità del

produttore.

L’altro caso in cui è esclusa la responsabilità del produttore è il

conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico

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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE: deve essere redatto in 4 copie

PRODUTTORE (2 copie)

TRASPORTATORE (1 copia)

DESTINATARIO (1 copia)(smalt. o recup.)

Schema del percorso del Formulario, redatto in quadruplice copia

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Registri di carico e scarico

• Sui registri si devono annotare le informazioni sullecaratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, dautilizzare ai fini della comunicazione annuale-MUD al Catastodei Rifiuti.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, distoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonchépresso la sede delle imprese che effettuano attività di raccoltae trasporto, e presso la sede dei commercianti e degliintermediari.

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I registri integrati con i Formulari relativi al trasporto d eirifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultimaregistrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni dismaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservatia tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essereconsegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunquemomento all'autorità di controllo che ne fa richiesta

Aggiornato 2014

• Produttori: entro 10 giorni lavorativi dalla produzione delrifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto stesso,

• Raccoglitori e trasportatori: entro 10 giorni lavorativi dallaeffettuazione del trasporto,

• Commercianti, Intermediari e i consorzi: entro 10 giornilavorativi dalla effettuazione della transazione relativa,

• Recuperatori e smaltitori: entro 2 giorni lavorativi dallapresa in carico dei rifiuti.

Tempistica annotazioni registro c/s:

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MUDModello Unico di Dichiarazione Ambientale

E’ una comunicazione annuale alle Camere di Commercio, relativamente ai rifiuti gestiti l’anno precedente.

I dati più importanti da comunicare riguardano:- quantità rifiuti - CER e caratteristiche rifiuti- dati dei produttori, trasportatori e destinatari

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il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dellaraccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

• NON è un’operazione di GESTIONE DEI RIFIUTI maun’operazione preventiva e distinta rispetto alla gestione,rientra nel ciclo produttivo aziendale

•Può essere condotto solo dal PRODUTTORE

•NON abbisogna di alcuna AUTORIZZAZIONE

DEPOSITO TEMPORANEO

Aggiornato 2014

- deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

- per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi

Il deposito temporaneo

Aggiornato 2014

Modalità alternativa, a scelta del produttore:

- Rifiuti pericolosi: 2 mesi o 10 mc

- Rifiuti non pericolosi: 3 mesi o 20 mc

- In ogni caso i rifiuti non devono essere depositatitemporaneamente per più di un anno

DURATA dello STOCCAGGIO in deposito temporaneo:

Aggiornato 2014

• DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi,ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

• DIVIETO DI ABBANDONO

Sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sulsuolo e nel suolo, l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allostato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

• E’ vietato utilizzare i normali cassonetti per la raccolta dei rifiutiurbani per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

DIVIETI