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N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato N. 5004/14 + 5005/14 R.G. Trib; fRIBUNALf: ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE CORRISPOSTE MARCHE PER DIRITTI DI COPIA \ 0 ;-; ti PER C\.U,\J N. Reg. Sent. Data del deposito · 2o À '-:::/ TORINO, - 5 GEN. Z017 Data irrevocabilità _____ _ V 0 delP.G. ________ _ Redatta scheda il _____ _ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE composto dai Giudici: dr. Silvia Bersano Begey dr. Alessandra Cecchelli dr. Marco Picco Presidente Giudice Giudice alla pubblica udienza del 7 ottobre 2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: 1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73 elet .dom. in Torino c/o lo studio dell'avv.to Cappelletto difeso di fiducia Giovanni NIGRA del Foro di Torino - presente - 2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53 elet. dom. c/o dif. di fiducia avv.ti G. Lageard e Giuntelli 1 9- -, <!l .I i

N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato - Giurisprudenza penaleGIOVINE Michele 1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo

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  • N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato

    N. 5004/14 + 5005/14 R.G. Trib;

    fRIBUNALf: ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE

    CORRISPOSTE MARCHE PER DIRITTI DI COPIA \ ~

    0;-; ti

    PER € .)Ss,=t~ C\.U,\J )S~i-b ~"01.wtW1t

    N. Reg. Sent.

    Data del deposito ~ · A· 2o À '-:::/

    TORINO, - 5 GEN. Z017 v~l Data irrevocabilità _____ _

    CANCE~RE V0 delP.G. ________ _

    Redatta scheda il _____ _

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

    TERZA SEZIONE PENALE

    composto dai Giudici:

    dr. Silvia Bersano Begey

    dr. Alessandra Cecchelli

    dr. Marco Picco

    Presidente

    Giudice

    Giudice

    alla pubblica udienza del 7 ottobre 2016 ha pronunciato e

    pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

    SENTENZA

    nei confronti di:

    1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73

    elet .dom. in Torino c/o lo studio dell'avv.to Cappelletto

    difeso di fiducia dall'~vv. Giovanni NIGRA del Foro di Torino

    - presente -

    2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53

    elet. dom. c/o dif. di fiducia avv.ti G. Lageard e Giuntelli

    1

    9- -,

    .I i

  • difeso di fiducia dall'avv. Giovanni LAGEARD e dall'avv.

    Chiara GIUNTELLI del Foro di Torino

    3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69

    elet. doro. Torino, c/o dif. fid. Avv.to Cassini

    - presente -

    difeso di fiducia avv. ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI

    4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71

    elet. doro. Torino c/o dif. fid. Avv.to Enrichens

    - assente -

    difeso di fiducia avv. ti Vincenzo ENRICHENS del foro di

    Torino e Stefano CAMPANELLO del Foro di Alba

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83

    elet. doro. c /o dif. fid. avv. to Gastini

    difeso di fiducia dall'Avv. Luca GASTINI del foro di Alessandria

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83

    elet. doro. Parma c/o dif. fid. Avv.to Loro

    difeso di fiducia dall'Avv. Katia LORO del Foro di Parma

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    7) DELL'UTRI Michele, nato a Torino il 27.03.71

    elet. doro. Torino, c/ o dif. Fid. Avv.to T. Servetto

    difeso di fiducia dagli avv.ti Tommaso SERVETTO e Roberta

    MACCIA del foro di Torino

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    8) BURZI Angelo Emilio Filippo, nato a Torino il 23.08.48

    elet. doro. Torino, c/ o i fid. avv.ti G. Lageard e M. Lageard

    difeso di fiducia dagli avv. Giovanni e Marta LAGEARD del

    foro di Torino

    9) GOFFI Alberto, nato Mathi (TO) il 25.05.70

    elet. doro. Torino, c/o dif. fid. avv.to P. F. Bertolino

    2

    - presente -

    ( '.·

  • difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO e Erica

    GILARDINO del Foro di Torino

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    10) NEGRO Giovanni,nato a Monteu Roero (CN) il 26.02.49

    elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Bertolino

    difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO del foro di

    Torino ed Enrico COLLIDA' del foro di Cuneo

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    11) FORMAGNANA Michele, nato a Fossano (CN) il 07.06.62

    elet. dom. Alessandria, c/ o dif. fid. avv. Abbinante

    difeso di fiducia dagli avv. Alessio ABBINANTE del foro di

    Alessandria e Raffaele BERGAGLIO del Foro di Milano

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    12) LUPI Maurizio, nato Torino il 18.01.61

    elet. dom. Torino, c/o il fid. avv.to Michela

    difeso di fiducia dall'avv. Cristiano MICHELA del foro di Torino

    - presente -

    13) CORTOPASSI Alberto, nato Novara il 01.11.63

    elet. dom. Vercelli, c/o dif. fid. avv.to Mussato

    difeso di fiducia dall'avv. Massimo MUSSATO del foro di

    Vercelli

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    14) COSTA Rosa Anna, nata Langosco (PV) il 14.06.51

    elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Caviglione

    difeso di fiducia dall'avv. Alfredo CA VIGLIONE del Foro di

    Torino,

    - già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -

    15) LA ROCCA Girolamo, nato Partanna (TP) il 02.05.56

    Elet. dom. Novara, c/o dif. fid. avv.to Inghilleri

    difeso di fiducia dall'Avv. Renzo INGHILLERI del Foro di

    Novara

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    3

    ~ { \

  • 16) LEARDI Lorenzo, nato Vercelli il 07 .06.65

    elet. dom. Asti, c/o dif. fid. avv.to Mirate

    difeso di fiducia dagli avv. Aldo MIRATE e Piermario MORRA

    del Foro di Asti

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    17) MASTRULLO Angiolino, nato Bisaccia (AV) il 22.09.49

    elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to A. Galasso

    difeso di fiducia dagli avv. Andrea GALASSO e Michele

    GALASSO del Foro di Torino

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    18) MONTARULI Augusta, nata Torino il 14.09.83

    elet. dom. Milano, c/o dif. fid. avv. Guido ALLEVA

    difeso di fiducia dagli avv.ti Guido ALLEVA e Francesca

    GHETTI del foro di Milano

    - già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -

    19) MOTTA Massimiliano, nato a Torino il 28.06.65

    elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Passero

    difeso di fiducia dall'avv. Giovanni PASSERO del foro di

    Torino

    - presente -

    20) TENTONI Alfredo Roberto, nato Torino il 07.06.56

    elet. dom. Torino, c/o avv.to S. Bersano

    difeso di fiducia dall'avv. Stefano BONAUDO del foro di

    Torino

    21) VALLE Rosanna, nata a Torino il 09.04.54

    elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv. G. Lageard

    - presente -

    difeso di fiducia dagli avv.ti Giovanni LAGEARD e Marta

    LAGEARD del foro di Torino

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    22) LUPI Sara nata a Torino l' 11.10.1988

    el. dom. c/ o dif. fid. avv. Cristiano MICHELA

    4 °' L ·., . \

  • difesa di fiducia dall' avv. Cristiano MICHELA del Foro di

    Torino

    - già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -

    23) CANTORE Daniele nato a Torino il 12.1.1954

    el. dom. c/o dif. fid. avv. Alfredo CAVIGLIONE

    difeso di fiducia dall' avv. Alfredo CAVIGLIONE del foro di

    Torino

    - già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

    24) STARA Andrea, nato a Torino il 24.9.1972

    el. dom. c/ o dif. fid. avv. Antonio ROSSO MANDO

    difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio ROSSOMANDO e

    Giacomo TELMON del Foro di Torino

    25) COTA Roberto, nato Novara il 13.7.1968

    el. dom. in Milano, c/o avv. Domenico AIELLO

    - presente -

    difeso di fiducia dagli avv. Domenico AIELLO e Guido Carlo

    ALLEVA del Foro di Milano

    - presente -

    IMPUTATI

    GIOVINE Michele

    1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale

    consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

    gruppo consiliare "Pensionati con COTA" e perciò pubblico

    ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

    criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

    contributo di funzionamento per i gruppi {art. 4 legge regionale

    12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto

    corrente IT62Z0690601015000000000952, se ne appropriava

    utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

    previsione normativa.

    In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

    - il pagamento di contravvenzioni al codice della strada

    per complessivi€ 3.081,38;

    5

  • - ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo

    consiliare se non addirittura sconosciute e spese fax

    utenza privata Franchino per complessivi€ 3.417 ,20;

    acquisto di generi alimentari presso supermercati per

    complessivi€ 5.355,28;

    acquisto di capi di abbigliamento e beni per la cura

    della persona per complessivi€ 8.135,49;

    acquisto di biglietti relativi a spettacoli e partita di

    calcio per complessivi€ 2.565,25;

    spese presso bar, ristoranti, night club ed acquisto di

    cibo per complessivi€ 19.294,35;

    - trasferte a Roma per finalità personali con persone

    estranee al gruppo consiliare, nonché soggiorno in

    Roma ed ancora trasferte in Torino ed altre località di

    persone non identificate/estranee al gruppo consiliare

    per complessivi€ 2776,59;

    acquisto carburante per complessivi€ 65.503,98;

    spese per manutenzione dell'autovettura per

    complessivi€ 2.481,39;

    spese varie (tabacchi, ferramenta, fiori, alcolici, articoli

    per bambino ed articoli per la casa, prodotti

    farmaceutici, centri estetici, spese all'estero ) per

    complessivi €10.434,33;

    - biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla

    Regione per complessivi€ 2.067 ,32;

    acquisto di buoni pasto per complessivi€ 16.149,57;

    spese carta di credito collegata al c/ c intestato al

    gruppo consiliare (periodo aprile - settembre 2012) non

    rientranti nella documentazione esibita:€ 2.764,42;

    e così complessivamente si appropriava di€ 144.026,55.

    In Torino dal giugno 2010 al settembre 2012

    DE MAGISTRIS Roberto (in concorso con CAROSSA

    Mario giudicato separatamente)

    10) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

    NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    6 /

    _/.

  • disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, DE MAGISTRIS Roberto, quale consigliere

    regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

    destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

    appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

    finalità personali di DE MAGISTRIS Roberto e comunque

    estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per

    complessivi 9.345,56;

    spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

    1.004,50;

    rimborso spese per acquisto carburante per

    complessivi€ 10.336,27;

    rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music

    Club S.r.l." per complessivi éE 1.614,46;

    rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per

    cellulari e custodie per smartphone e tablet) per

    complessivi€ 1.469,24;

    rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture

    telepass a lui intestato per complessivi€ 4.070,49;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 27 .840,52.

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    GIORDANO Massimo (in concorso con CAROSSA Mario

    giudicato separatamente)

    11) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

    NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, GIORDANO Massimo, quale consigliere

    7

  • regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

    destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

    appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

    finalità personali di GIORDANO Massimo e comunque estranee

    alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti , consumazioni bar e

    similari per complessivi € 17.169,16;

    spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

    1.649,41;

    rimborso spese per acquisto carburante per

    complessivi€ 1.772,01;

    rimborso spese per pagamento contravvenzioni al

    Codice della Strada per complessivi€ 629,92;

    ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone

    non identificate/ estranee al gruppo per complessivi €

    720;

    rimborso per spese varie (fiori, giocattoli, articoli

    sportivi, cd musicali e complementi d'arredo) per

    complessivi€ 3.408,68;

    rimborso spese per mezzi di trasporto (servizio

    motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatture

    telepass generiche per complessivi€ 841,09;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 26.190,27;

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    GREGORIO Federico (in concorso con CAROSSA Mario

    giudicato separatamente)

    12) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

    NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, GREGORIO Federico, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    8 /

    !) ~

    I ·'

  • del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

    GREGORIO Federico e comunque estranee alla previsione

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti , consumazioni al bar e

    similari per complessivi € 18. 516, 91;

    spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

    846,60;

    rimborso per spese varie (stampe, cornici, accessori

    telefono, ricariche telefoniche ) per complessivi €

    349,89;

    rimborso spese per pagamento servizio catering di

    gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a

    Moriglione per complessivi€ 1.982,40;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 21.695,80

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    MOLINARI Riccardo (in concorso con CAROSSA Mario

    giudicato separatamente)

    15) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

    NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, MOLINARI Riccardo Paolo, quale consigliere

    regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

    destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

    appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

    finalità personali di MOLINARI Riccardo e comunque estranee

    alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti m relazione a

    consumazioni individuali, per più persone e spese per

    9

    ~··

  • consumazioni al bar e similari per complessivi €

    4.415,50;

    spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per

    complessivi€ 1.628,40;

    rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto,

    apparati elettronici, sigarette, cd musicali) per

    complessivi euro 497 ,54;

    oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500

    senza alcun documento giustificativo

    e così complessivamente si appropriavano di€ 9.041,44

    In Torino dal giugno 201 O a gennaio 2012

    TIRAMANI Paolo (in concorso con CAROSSA Mario

    giudicato separatamente)

    19) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

    NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, TIRAMANI Paolo, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

    TIRAMANI Paolo e comunque estranee alla previsione

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti m relazione a

    consumazioni individuali e spese per consumazioni al

    bar e similari per complessivi €25.607,60;

    spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

    1.552,50;

    rimborso spese per spese varie ( abbigliamento,

    profumerie, generi alimentari, prodotti di elettronica,

    manutenzione autovettura privata, fiori,

    contravvenzione al CdS, giocattoli, ricariche telefoniche

    10

  • persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per

    complessivi euro 1.991,22;

    rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso

    mezzi di trasporto per complessivi€ 4.293,60;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 34.444,96

    In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012

    DELL'UTRI Michele

    20) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. {agendo in

    concorso ex art. 110 c.p. con MORETI'I Gabriele in riferimento

    ai pagamenti a vantaggio di VOICE CARE S.r.l.) perché con

    più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale

    consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

    gruppo consiliare "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale,

    avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT48A0306901110100000103207, se ne appropriava

    utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

    previsione normativa.

    In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi euro

    € 9.488,18;

    rimborso per acquisti di stampe e cornici per

    complessivi € 2.183,50;

    rimborsi per acquisto abbonamento a LA STAMPA con

    mv10 al domicilio privato avendo già il gruppo

    personale un abbonamento in sede per€ 871,00;

    ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone

    non identificate per complessivi€ 1.060,00

    e così complessivamente si appropriava di€ 13.602,68

    In Torino dal giugno 2010 a dicembre 2012

    21) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 197 4 n. 19 5 e 4

    legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    11 /

  • erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle

    fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di

    funzionamento per i gruppi al finanziamento di iniziative

    politiche del partito Moderati, mediante il pagamento di fatture

    relative a lavori di tipografia resi e prestazioni di servizi a

    favore del partito medesimo.

    In particolare effettuava il pagamento di:

    fattura n. 62 del 31.5.2011 emessa da "T.D.P. DI LO

    SCIUTO ANTONINO" per l'importo di € 1.740, avente

    ad oggetto "400 stampa manifesti su carta blue back

    formato l 40x200 - consegna", e relativa alla stampa di

    manifesti elettorali di ringraziamento agli elettori per il

    risultato raggiunto dalla formazione politica "Moderati"

    in occasione delle elezioni comunali di Torino 2011;

    fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi

    e Spettacoli" per l'importo di€ 4.170, avente ad oggetto

    "Organizzazione e gestione eventi e corsi formativi", e

    relativa all'organizzazione di una manifestazione del

    partito "Moderati" tenuta presso il Teatro Colosseo di

    Torino

    e così complessivamente erogava€ 5.910.

    In Torino 19 maggio 2011 e 9 giugno 2011

    DELL'UTRI Michele (in concorso con MORETTI Gabriele

    giudicato separatamente)

    22) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p.. perché in

    concorso tra loro, con p1u azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso - DELL 'UTRI quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale, nella disponibilità dei

    fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi

    (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e

    versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207 -

    s1 appropriavano, utilizzandoli per finalità personali e

    comunque estranee alla previsione normativa, dell'importo di

    € 191.190,00, cui ammontano le fatture effettivamente

    pagate dal Gruppo consiliare Moderati a Voice Care s.r.l.

    società facente capo a MORETTI Gabriele, per prestazioni

    in realtà in tutto o in parte inesistenti o comunque rese da

    12

    ·i.·

    1,' ,.

    /

  • una diversa società rispetto a quella che ha emesso le fatture,

    quindi soggettivamente false e comunque non inerenti e non

    congrue al funzionamento del gruppo;

    In Torino dal dicembre 2010 a dicembre 2012

    BURZI Angelo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato

    separatamente)

    23) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro , con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    1T50J020080 1046000100992713, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati,

    .BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione

    Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro

    pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di

    cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BURZI Angelo e

    comunque estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti per complessivi €

    10.161,08;

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    432,13;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 10.593,21

    In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

    24) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.

    195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra

    loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione

    Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA

    LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

    dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

    gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

    Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto

    indicata, BURZI Angelo, quale consigliere regionale della

    13

  • Regione Piemonte che richiedeva il pagamento della fattura

    sotto indicata con il contributo per il funzionamento dei

    gruppi, destinavano fondi del contributo di funzionamento per

    i gruppi al finanziamento della campagna elettorale dello

    stesso BURZI attraverso la realizzazione di video di

    propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali

    2010.

    In particolare veniva effettuato il pagamento di:

    fattura n. 172 del 07/10/2010, dell'importo di€ 3.600,

    emessa dalla società "MAVERICK MULTIMEDIA SrI" di

    Milano, viale Argonne, n. 24

    In Torino 14 ottobre 2010

    BURZI Angelo

    25) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché in con più

    azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale

    consigliere regionale della Regione Piemonte, capogruppo del

    gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico

    ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

    criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

    contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale

    12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto

    corrente 1T64B020080 1046000102092447, se ne appropriava

    utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

    previsione normativa.

    In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

    2.623;

    rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;

    Autorizzava, inoltre, in qualità di capogruppo, il sostenimento

    delle spese di seguito elencate,

    imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare:

    spese ristorante per due o più persone per€ 1.400;

    e così complessivamente si appropriava di€ 4.283,50

    In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

    GOFFI Alberto - NEGRO Giovanni

    26) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

    14 /

  • disegno cnmmoso, NEGRO quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT35I0853001000000260104213, autorizzando i rimborsi sotto

    elencati, GOFFI Alberto, quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del

    denaro pubblico di seguito descritta e comunque titolato ad

    avere accesso diretto al conto, si appropriavano degli importi di

    cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOFFI Alberto e

    comunque estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso

    supermercati per complessivi€ 17.490,18 ;

    rimborso spese per acquisti carburante e presso aree

    di servizio per complessivi€ 5.346,59;

    rimborso spese per alberghi per complessivi €

    3.504,50;

    rimborso per spese varie (farmacia ed acquisti presso

    Juventus stare) per complessivi€ 115,96;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 26.457,23

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    NEGRO Giovanni

    27) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché quale

    consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

    gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico

    ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

    criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

    contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale

    12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto

    corrente IT35I0853001000000260104213, se ne appropriava

    utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

    previsione normativa.

    In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

    50.790,37

    15

  • rimborso per acquisto di buoni carburante per

    complessivi€ 10.007,24;

    rimborsi spese per alberghi

    2.315,40;

    per complessivi €

    rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley)

    per complessivi€ 1.500;

    e così complessivamente si appropriava di€ 64.613,01

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    28) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4

    legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con.la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle

    fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di

    funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna

    elettorale di soggetti politici dell 'UDC in occasione delle elezioni

    regionali 2010 e comunali 2011, mediante il pagamento di

    fatture per lavori di ideazione e tipografia resi a favore dei

    medesimi.

    In particolare effettuava il pagamento di:

    fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO

    MONTALDO" Snc di MONTALDO Giancarlo per

    l'importo di € 2.000, avente ad oggetto "consulenza

    organizzativa per attività di comunicazione e

    promozione", e relativa all'ideazione e correzione dei

    testi e materiale promozionale relativo alla campagna

    elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni regionali

    2010;

    fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per

    l'importo di € 1.074, avente ad oggetto "grafica per

    manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di

    stampa", e relativa alla stampa di materiale di

    propaganda del candidato SCANDEREBECH alle

    elezioni comunali di Torino 2011

    e così complessivamente erogava€ 3.074

    In Torino 6 ottobre 2010 e 11 aprile 2012

    16

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  • FORMAGNANA Michele

    29) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché con più

    azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale

    consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

    gruppo consiliare "GRUPPO MISTO" e perciò pubblico ufficiale,

    avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT37C0200801046000101973210, se ne appropnava

    utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

    previsione normativa.

    In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari

    per complessivi€ 17.942,48 (comprensivi del costo di

    due biglietti Gratta e - vinci acquistati presso lì

    autogrill);

    rimborsi per acquisti vari (piante e fiori, frullatore,

    bombole GPL) per complessivi€ 515,85;

    nonché prelevava dal conto corrente del gruppo con prelievi

    periodici l' ulteriore somma di € 8.500 circa in esubero

    rispetto alle spese di cui sopra per le quali non ha prodotto

    documenti apparentemente giustificativi

    e così complessivamente si appropriava di€ 26.958,83

    In Torino dal febbraio 2012 a settembre 2012

    BURZI Angelo (in concorso con BONIPERTI Roberto

    giudicato separatamente)

    32) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più az10n1 esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    1T64B020080 1046000102092447, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, BONIPERTI Roberto, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    17

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  • del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

    BONIPERTI Roberto e comunque estranee alla previsione

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari

    per complessivi€ 5.712,99;

    rimborso spese per acquisto materiale da giardino e

    fiori per complessivi€ 325,50;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 6.038,49

    In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

    CORTOPASSI Alberto (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    38) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, CORTOPASSI Alberto, quale consigliere

    regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

    destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

    appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

    finalità personali di CORTOPASSI Alberto e comunque

    estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi

    da asporto, generi alimentari per complessivi €

    49.445,97;

    rimborso spese per manutenzione autovettura per

    complessivi€ 3.075,66;

    rimborso spese per alberghi per complessivi€ 668,50;

    rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e cd

    musicale) per complessivi€ 2.000,99;

    18

  • rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    1.347,12;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 56.538,24

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    COSTA Rosa Anna (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    39) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, COSTA Rosa Anna, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COSTA

    Rosa Anna e comunque estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari,

    cibi da asporto per complessivi € 19.017,77

    rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento

    per complessivi€ 2.968,70;

    rimborso per acquisti articoli per la casa, presso

    profumerie, presso gioiellerie, acquisto pneumatici ed

    articoli di pelletteria per complessivi€ 9.565,79;

    . rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    1.347,12;

    rimborso spese per alberghi per complessivi€ 125,00

    e così complessivamente si appropriavano di€ 33.024,38

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    LA ROCCA Girolamo (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    40) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    19

  • disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LA

    ROCCA Girolamo e comunque estranee alla previsione

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborso spese per consumazioni al bar . ristoranti

    per complessivi€ 6.809,80;

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    14.849,12

    e così complessivamente si appropriavano di€ 21.658,92

    In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010

    41) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.

    195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra

    loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione

    Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA

    LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

    dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

    gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

    Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto

    indicata, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte, che richiedeva il pagamento della fattura

    sotto indicata, con fondi del gruppo consiliare, destinavano

    fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al

    finanziamento della campagna elettorale e di iniziative

    politiche a favore di soggetti politici del PDL in occasione delle

    elezioni regionali 2010, mediante il pagamento di fatture per

    lavori di tipografia resi a favore dei medesimi.

    In particolare veniva effettuato il pagamento di:

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  • fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad

    € 2.000, emessa dalla società "ITALGRAFICA" S.r.l con

    sede in Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del

    Gruppo consiliare PDL relativa alla fornitura di

    manifesti e volantini elettorali ("difendi il tuo voto

    consigliere LA ROCCA"; "manifesti f.to. 70xl00

    fiaccolata per COTA"; "volantini fiaccolata per Cota")

    In Torino 16 luglio 2010

    LEARDI Lorenzo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato

    separatamente )

    42) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo . di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, LEARDI Lorenzo, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

    LEARDI Lorenzo e comunque estranee alla previsione

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto,

    generi alimentari per complessivi€ 24.961,62;

    rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in

    gioielleria , articoli per la casa , cesti natalizi per

    complessivi€ 1.241,71;

    rimborso spese per manutenzione autovettura per

    complessivi€ 973,66;

    rimborso spese per alberghi per complessivi€ 2.383;

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    1.631,95;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 31.191,94

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    21

  • MASTRULLO Angiolino (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    43) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso , PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, MASTRULLO Angiolino, quale consigliere

    regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

    destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

    appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

    finalità personali di MASTRULLO Angiolino e comunque

    estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari

    per cibi da asporto per complessivi€ 39.019,22

    rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento

    per complessivi€ 3.796,82;

    rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie,

    articoli per la casa, televisore e cuffie marca Bose per

    complessivi€ 2.516,28;

    rimborso spese per manutenzione autovettura per

    complessivi€ 2.853, 10;

    rimborso per acquisti spese vane (centro benessere,

    fiori, articoli per animali, occhiali, biglietti partite di

    calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi €

    6.128,93;

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    1.347,12;

    rimborso spese per trasferta congresso PDL- Roma 30

    giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi€

    13.300;

    rimborso spese per alberghi per complessivi € 546

    e così complessivamente si appropriavano di€ 69.507,47

    22

  • In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    MONTARULI Augusta (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    44) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno

    criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione

    Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA

    LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

    dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

    gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

    Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, MONTARULI Augusta, quale consigliere

    regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

    destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

    appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

    finalità personali di MONTARULI Augusta e . comunque

    estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar , cibi da asporto per

    complessivi€ 20.003,76

    rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento,

    gioiellerie, articoli per la casa, spese vane

    apparecchio microtouch, spese per autovettura, fiori)

    per complessivi€ 1.007,40;

    rimborso spese per alberghi per complessivi €

    2.011,66;

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    530,02;

    spese per corso uso social network per complessivi €

    4.800;

    spese per creaz10ne database (società Media Buyer

    s.r.l.) per complessivi€ 7.200;

    spese per monitoraggio reputazione on - line per

    complessivi€ 6.000

    e così complessivamente si appropriavano di€ 41.552,84

    In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012

    23

    (}___ •·

    /

  • MOTTA Massimiliano (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    45) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando I rimborsi

    sotto elencati, MOTTA Massimiliano, quale consigliere

    regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

    destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

    appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

    finalità personali di MOTTA Massimiliano e comunque

    estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto,

    per generi alimentari per complessivi€ 14.549,59;

    rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori,

    profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e

    acquisto gazebo) per complessivi€ 1.039,33;

    rimborso spese per manutenzione autovettura per

    complessivi€ 1.082;

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    9.386.56

    rimborso spese per alberghi per complessivi€ 243,00

    e così complessivamente si appropriavano di€ 26.300,48

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    TENTONI Roberto (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    49) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    24

  • funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

    TENTONI Roberto e comunque estranee alla previsione

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti , bar , generi alimentari

    per complessivi€ 19.704,24;

    rimborso per spese manutenzione autovettura per

    complessivi€ 1.789,66;

    rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso

    negozio di trofei, generatore di corrente, articoli per la

    casa) per complessivi€ 1.464,83;

    rimborso spese per acquisto

    videosorveglianza per€ 2.040;

    telecamera di

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    932,13;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 25.930,86

    In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

    TENTONI Roberto - BURZI Angelo

    50) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con piu' az10n1 esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT64B0200801046000102092447, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

    25

    .. -) ~-;

    /// //

  • TENTONI Roberto e comunque estranee alla prev1s10ne

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar , generi alimentari

    per complessivi€ 3.764,59;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 3.764,59

    In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

    VALLE Rosanna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato

    separatamente)

    52) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, VALLE Rosanna quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte, beneficiaria della indebita destinazione del

    denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE

    Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari

    per complessivi€ 21.787,32;

    rimborso per spese manutenzione autovettura per

    complessivi€ 321,36;

    rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di

    pelletteria, profumeria) per complessivi€ 1.511,00

    spese per patrocinio legale per complessivi€ 432,93;

    rimborso spese per alberghi per complessivi€ 128,50

    e così complessivamente si appropriavano di€ 24.181,11

    In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

    VALLE Rosanna - BURZI Angelo

    54) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro, con pi' azioni esecutive di un medesimo

    26

    /

  • disegno cnmmoso, BURZI quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "PROGETI'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

    disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT64B020080104600010209244 7, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, VALLE Rosanna, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE

    Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

    3.475,30;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 3.475,30

    In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

    (proc. 687/14 R.G.N.R. riunito)

    LUPI Sara - LUPI Maurizio

    a) Del reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 comma 2 , 61

    n.9 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive

    di un medesimo disegno criminoso, LUPI Maurizio quale

    consigliere della. Regione Piemonte, componente umco-

    capogruppo del gruppo consigliare "VERDI VERDI l'

    ambientalista per COTA", LUPI Sara quale concorrente

    beneficiaria della retribuzione indebitamente percepita,

    inducendo in errore il personale degli uffici della Regione

    Piemonte, addetto al trattamento economico dei dipendenti

    dei gruppi consigliari, con artifici e ragg1n, consistiti

    nell'assumere LUPI Maurizio alle dipendenze del gruppo

    consigliare la figlia LUPI Sara, che di fatto era impegnata a

    completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi e comunque

    nell'omettere di comunicare, nel corso del rapporto di lavoro

    solo formalmente instaurato che la stessa di fatto non aveva

    reso prestazione alcuna si procuravano l'ingiusto profitto di

    complessivi € 75.274,09 pan alla retribuzione lorda

    27

  • complessivamente erogata a LUPI Sara dalla Regione

    Piemonte, con pari danno in capo a tale ente.

    In Torino· dal 1 ° giugno 2010 al 12 giugno 2013

    CANTORE Daniele (in concorso con PEDRALE Luca

    giudicato separatamente)

    b) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

    concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

    disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

    "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

    diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

    funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

    erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

    IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi

    sotto elencati, CANTORE Daniele, quale consigliere regionale

    della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

    del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

    CANTORE Daniele e comunque estranee alla previsione

    normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, cibi da asporto,

    consumaz10m al bar e similari per complessivi €

    12.353,57;

    rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento

    (tra cui "Olympic" di Torino e "Marinella" di Napoli),

    fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio,

    vino per complessivi€ 6.848;

    rimborso spese per acquisto materiale elettorale sig.

    QUARATINO Antonio per complessivi€ 7.176;

    rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

    1.030,92;

    rimborso per ricariche telefoniche effettuate a

    famigliari propri e dei collaboratori per l' importo di €

    1.455

    e così complessivamente si appropriavano di€ 28.863,49

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    28

  • CANTORE Daniele

    e) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 comma 2 , 61 n.9

    c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno

    cnm1noso, quale consigliere della Regione Piemonte,

    inducendo in errore il personale degli uffici della Regione

    Piemonte, addetto al computo del trattamento economico dei

    consiglieri regionali, con artifici e raggiri, consistiti

    nell'attestare di dimorare e di risiedere nel comune di Chiusa

    San Michele, quando invece la sua dimora stabile, con moglie

    e figli era in Torino in via San Remo 8, si procurava l'ingiusto

    profitto di complessivi € 23.140,34 relativi al rimborso

    chilometrico, moltiplicato per due, in relazione ad ognuna delle

    riunioni del Consiglio o delle Commissioni cui presenziava, ed

    al rimborso chilometrico forfettario per ulteriori attività

    connesse all'espletamento del mandato, pari alla distanza

    residenza -- consiglio, andata e ritorno, per ulteriori 8 impegni

    al mese e per le manifestazioni per le quali compilava

    l'autocertificazione.

    In Torino dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2012

    (proc. 996/14 riunito)

    STARA Andrea

    a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché quale

    consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

    gruppo consiliare "Insieme per Bresso" e perciò pubblico

    ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

    criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

    contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale

    12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto

    corrente IT25L0853001000000260104221, se ne appropriava

    utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

    previsione normativa.

    In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

    il pagamento di contravvenzioni al codice della strada

    per complessivi€ 121,60;

    ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo

    consiliare per complessivi€ 104,40;

    29

  • materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega

    circolare, vasi, tubi) per complessivi€ 3934,10

    prodotti informatici (cd musicali, amplificatore, cornice

    digitale, accessori per il cellulare) per complessivi €

    1.543,63;

    acquisto di generi alimentari presso supermercati ed

    altri negozi per complessivi€ 5.243,52;

    spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da

    asporto per complessivi€ 14.827,76;

    acquisto carburante per complessivi€ 15.368,69;

    spese varie (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento,

    giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via

    Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo,

    attrezzatura sportiva) per complessivi€ 4.119,74;

    biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla

    Regione per complessivi € 217 ,80;

    spese albergo /bed & breakfast e biglietti aerei per

    complessivi€ 739,35;

    ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo

    consiliare per complessivi€ 749,90;

    e così complessivamente si appropriava di€ 56.970,49.

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    b) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4

    legge 18 novembre 1981 n. 659 perché quale capogruppo del

    gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO" della Regione

    Piemonte destinava fondi del contributo di funzionamento per i

    gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) al finanziamento della

    campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di soggetti

    politici locali, mediante il pagamento di fatture per lavori di

    tipografia resi a favore dei medesimi.

    In particolare effettuava il pagamento di:

    fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO

    BONA spa" per l'importo di € 4. 980, avente ad oggetto

    "studio grafica e stampa", di fatto relativa alla stampa

    di volantini e manifesti elettorali relativi ai candidati

    politici Stefano LO RUSSO (candidato consigliere

    comunale per il Comune di Torino), Valentino

    MAGAZZU', Deborah GIAMBALVO, Sara VENDITTI e

    30

  • Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri

    circoscrizionali del Comune di Torino) commissionati

    dal comitato per Stefano LORUSSO;

    fattura n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT

    MARIOGROS industrie grafiche srl" per l'importo di €

    387 ,20, avente ad oggetto "manifesti stampati quattro

    colori", di fatto relativa alla stampa di n. 300 manifesti

    pubblicitari per un convegno organizzato dal Partito

    Democratico in data 29.3.2012 dal titolo " Il futuro

    passa dalla zona nord -sviluppo urbanistico ed

    infrastrutture sociali nella prospettiva della variante

    200";

    fatture n. 42 del 21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011

    emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO

    FRANCESCA" per un ammontare complessivo di €

    10.045,20, aventi ad oggetto, rispettivamente, "Stampa

    e affissione di vs/manifesti misure 70xl00, 100xl40 e

    140 x 200 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo) e

    "Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70xl00 e

    100xl40 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo), di

    fatto relative, per circa metà dell'importo a

    pubblicazioni realizzate per conto del gruppo consiliare

    "INSIEME PER BRESSO", mentre per la restante parte

    riferite ad altri soggetti politici di area di centro-

    sinistra. Pertanto l'importo destinato al finanziamento

    di soggetti politi locali viene quantificato in€ 5.022,60;

    e così complessivamente erogava€ 10.389,80.

    In Torino dal febbraio 2011 ad agosto 2012

    COTA Roberto:

    (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)

    Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso

    tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

    criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione

    Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-

    BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

    dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

    gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

    Regionale e versati sul conto corrente

    31 I'

  • 1T33G0690601090000000000624, autorizzando 1 rimborsi

    sotto elencati, COTA Roberto, quale consigliere regionale della

    Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del

    denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

    importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COTA

    Roberto-e comunque estranee alla previsione normativa.

    In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

    rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per

    € 21.112.48;

    spese per pernottamenti in alberghi e missioni per

    complessivi€ 645,00;

    rimborso per spese varie ( tra cm abbigliamento

    articoli regalo, regalo di nozze per l'assessore

    COPPOLA, Articoli di pelletteria e valigeria, sigarette,

    effetti personali, dvd Fair Game, regali di nozze,

    cravatte, libro antico di GEROLAMO Boccardo );

    orologeria, regalo per nozze spose PEDRINI e

    MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad per

    complessivi€ 3.653, 18;

    e così complessivamente si appropriavano di€ 25.410,66.

    In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

    PARTI CIVILI:

    - Regione Piemonte in persona del legale rappresentante pro

    tempore, domiciliata presso il difensore avv. Alessandro

    Mattioda.

    - Codacons, domiciliato presso il difensore avv. Tiziana

    Sorriento.

    CONCLUSIONI DELLE PARTI

    Conclusioni del P.M.:

    Giovine: attenuanti generiche non nella massima estensione

    e, valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena

    di anni quattro e mesi quattro di reclusione () /~

    l- "

    --,.,.,...-·

    32

  • De Magistris: attenuanti generiche nella massima estensione,

    att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Giordano: attenuanti generiche non nella massima estensione,

    att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di

    reclusione

    Gregorio: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Molinari: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Tiramani: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Cota: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Dell'Utri: attenuanti generiche non nella massima estensione,

    att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni tre e mesi nove di

    reclusione

    Burzi: attenuanti generiche nella massrma estensione e,

    valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

    anni tre e mesi due di reclusione

    Negro: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Goffi: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    33

  • Formagnana: attenuanti generiche nella massima estensione,

    att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Cortopassi: attenuanti generiche nella massima estensione,

    att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazìone, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Costa: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    La Rocca: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

    di reclusione

    Leardi: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi sei di

    reclusione

    Mastrullo: attenuanti generiche nella massima estensione e,

    valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

    anni tre e mesi sei di reclusione

    Montaruli: attenuanti generiche nella massima estensione,

    att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi dieci di

    reclusione

    Motta: attenuanti generiche nella massima estensione e,

    valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

    anni tre e mesi due di reclusione

    Tentoni: attenuanti generiche non nella massima estensione,

    att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di

    reclusione

    Valle: attenuanti generiche nella massima estensione e,

    valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

    anni tre e mesi due di reclusione

    34

    a . '

  • Lupi Sara: attenuanti generiche non nella massima estensione

    e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione

    e 600 euro di multa

    Lupi Maurizio: attenuanti generiche non nella massima

    estensione, e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di

    reclusione e 600 euro di multa

    Cantore: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi otto di

    reclusione

    Stara: attenuanti generiche non nella massima estensione, att.

    risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

    continuazione, condanna alla pena di anni tre di reclusione.

    Il P.M. ha richiesto trasmettersi gli atti al proprio ufficio

    per procedere per il reato di falsa testimonianza o quant'altro

    ravvisabile nei confronti dei seguenti testi sentiti a

    dibattimento:

    - DA TIRINO Fortunata,

    - MANFRE' Leonello,

    - BLATIO Patrizia,

    - RADESCHI Giacoma

    tutti compiutamente generalizzati in atti.

    Conclusioni della Parte Civile Regione Piemonte (avv.

    Mattioda):

    ha concluso

    MASTRULLO,

    nei confronti di GIOVINE, BURZI,

    MOTIA e VALLE, richiedendo la

    condanna alle pene di legge e - come da conclusioni

    scritte che qui di seguito si riportano testualmente e

    nella loro integralità - 'al risarcimento dei danni morali

    derivati alla Regione Piemonte dai fatti di causa, danni

    da liquidarsi, anche in via equitativa, che qui si indicano

    nella somma, che meglio sarà vista dal Giudicante,

    maggiore o minore di euro 40. 000, 00', oltre alle spese di

    costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute

    dalla parte civile in giudizio come da allegata nota

    spese.

    35

  • Parte Civile Codacons (avv. Sorriento):

    come da conclusioni scritte depositate con allegata nota

    spese.

    Conclusioni delle Difese:

    Giovine: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non

    aver commesso il fatto; in subordine minimo della pena e

    attenuanti generiche, con rigetto della richiesta di risarcimento

    avanzata da Codacons

    Gregorio: assoluzione perché il fatto non sussiste o, 1n

    subordine, perché il fatto non costituisce reato

    Giordano: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il

    fatto non costituisce reato; in subordine, att. ex art. 62 bis e

    62 n. 6 c.p. nella massima estensione, minimi di pena, doppi

    benefici di legge, con rigetto della richiesta di risarcimento

    della P.C. Codacons

    Goffi: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,

    perché il fatto non costituisce reato

    Negro: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,

    perché il fatto non costituisce reato

    Dell'Utri: assoluzione con formula ritenuta di giustizia; m

    subordine att. ex art. 62 bis e 62 n. 6 c.p. (nel senso che vi è

    stata restituzione alle casse del Gruppo), minimi edittali, doppi

    benefici di legge

    Formagnana: assoluzione perché il fatto non sussiste o - se

    ritenuto pubblico ufficiale - perché il fatto non costituisce

    reato

    Lupi Sara: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    Lupi Maurizio: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    Molinari: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il

    fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto

    Burzi: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    Valle: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    De Magistris: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    Mastrullo: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    Motta: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia; m

    subordine, attenuanti generiche nella massima estensione,

    contenimento pena, doppi benefici di legge

    36

  • Montaruli: assoluzione perché il fatto non sussiste o, m

    subordine, perché il fatto non costituisce reato

    Cota: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,

    perché il fatto non costituisce reato

    Stara: assoluzione perché il fatto non sussiste o, quantomeno

    ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p., perché il fatto non

    costituisce reato

    Tentoni: assoluzione perché il fatto non sussiste o con diversa

    formula ritenuta di giustizia

    Cortopassi: assoluzione perché il fatto non sussiste o con

    diversa formula ritenuta di giustizia

    Tiramani: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il

    fatto non costituisce reato o con diversa formula ritenuta di

    giustizia

    La Rocca: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché

    non costituisce reato

    Leardi: assoluzione, in subordine ai sensi dell'art. 530 comma

    2 c.p.p.

    Costa: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    Cantore: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Svolgimento del processo

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    Le indagini e le fonti di prova

    La nonnativa regionale

    Natura e funzioni dei Gruppi Consiliari

    Le spese imputabili al fondo di funzionamento

    Le condotte di appropriazione: soggetto

    agente e disponibilità giuridica

    Le singole posizioni

    • Giovine Michele • De Magistris Roberto • Gregorio Federico • Molinari Riccardo • Tiramani Paolo • Leardi Lorenzo

    37

    p. 41

    p. 46

    p. 54

    p. 59

    p. 73

    p. 80

    p. 99

    p. 106

    p. 113

    p. 121

    p. 124

    (},

  • e Motta Massimiliano p. 130 e La Rocca Girolamo p. 135

    • Cortopassi Alberto p. 142 • Mastrullo Angiolino p. 149 • Costa Rosa Anna p. 157 • Valle Rosanna p. 163 • Tentoni Alfredo Roberto p. 167 e Burzi Angelo Emilio Filippo p. 182 e Montaruli Augusta p. 192 e Goffi Alberto p.207 e Negro Giovanni p.212

    • Formagnana Michele p.228 G Cantore Daniele p.245

    • Cota Roberto p. 261 • Giordano Massimo p.267 • Dell'Utri Michele p. 271 • Lupi Sara - Lupi Maurizio p.287 • Stara Andrea p. 291

    7. Le sanzioni p.316

    8. I ca.pi civili p.324

    9. Dispositivo p.325

    - Svolgimento del processo -

    In esito all'udienza preliminare è stato disposto il rinvio a

    giudizio di tutti gli imputati sopraindicati (ad eccezione di

    Roberto COTA, che aveva richiesto il rito immediato e la cui

    posizione è stata riunita in via preliminare alla prima udienza

    del presente dibattimento) per rispondere di plurime

    imputazioni di peculato e, in alcuni casi, di violazione delle

    norme sul finanziamento pubblico dei partiti e di truffa

    aggravata. In sintesi, l'istruttoria dibattimentale - consistita

    nell'audizione di numerosi testi e nella produzione di un

    corposo quantitativo di documenti - si è articolata nei termini

    che seguono.

    All'udienza del 26.1.2015 vi è stata costituzione di parte civile

    della Regione Piemonte, limitatamente ai danni morali, nei

    38

  • confronti di alcuni imputati lcoloro i quali all'epoca non

    avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono

    state oggetto di transazione all'udienza preliminare o nelle

    more del rinvio a giudizio); quindi sono state sviluppate le

    questioni preliminari, in sintesi le seguenti:

    la richiesta, sviluppata da più difese e alla quale tutte si

    sono associate, di esclusione della parte civile, costituita

    all'udienza preliminare, Codacons;

    la richiesta, sviluppata dalla difesa FORMAGNANA e alla

    quale si sono associate le difese BURZI, VALLE, LUPI e

    MOITA, di esclusione della costituzione di parte civile

    della regione Piemonte perché non riportante quanto

    prescritto dall'art. 78 comma l lett. d) c.p.p.;

    l'eccezione - alla quale si sono associate tutte le difese -

    di nullità del decreto che dispone il giudizio per

    indeterminatezza dei capi di imputazione, in quanto

    descrittivi per 'macrocategorie' delle spese in ipotesi di

    accusa costituenti peculato e non contenenti un elenco

    di tutte le singole pezze giustificative e degli importi

    spesa per spesa;

    l'istanza di pronuncia ex art. 129 c.p.p., m sede

    predibattimentale, di sentenza di proscioglimento con

    riferimento al capo 22,2 avanzata dalla difesa di

    DELL'UTRI (vds. memoria depositata).3

    1 E cioè di coloro i quali all'epoca non avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono state oggetto di transazione con la Regione all'udienza preliminare o nelle more del rinvio a giudizio): in specie Giovine, Burzi, Negro, Formagnana, Cortopassi, Mastrullo, Motta, Tentoni,Valle, Sara Lupi, Maurizio Lupi. Nel corso del dibattimento la costituzione è stata revocata, a seguito di risarcimento, nei confronti di Negro, Formagnana, Cortopassi, Tentoni, Sara Lupi e Maurizio Lupi, rassegnandosi le conclusioni da parte della P.C. Regione Piemonte unicamente nei confronti di Giovine, Burzi, Mastrullo, Motta e Valle. 2 Per insussistenza del fatto, ovvero - in applicazione dell'art. 649 cpp alla luce dell'interpretazione fornita dalla CEDU - di sentenza che dichiari l'improcedibilità per bis in idem; in subordine, la richiesta di sollevare, in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale dell' art. 649 cpp in rel. all'art. 117 della Costituzione nella parte in cui consente di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato Dell'Utri nonostante vi sia già stato un giudizio da parte di altra autorità in ordine al medesimo fatto. 3 A ciò si aggiunga l'eccezione sollevata dalla difesa di Roberto Cota di nullità del decreto di giudizio immediato, emesso solo nei confronti di quest'ultimo, per mancata indicazione del legale rappresentante del gruppo consiliare della a·ì, Lega Piemonte. _·

    l .. ·

    39

  • All'udienza del 2.2.2015 il Tribunale ha letto in udienza, a

    scioglimento della riserva, l'ordinanza - alla quale si fa

    integrale rinvio in questa sede - con la quale ha respinto tutte

    le eccezioni sopra indicate. Alla medesima udienza si è aperto

    il dibattimento e le parti hanno effettuato la richiesta delle

    prove. Le parti si sono riservate in ordine alle produzioni

    documentali, che per la loro mole non si elencano in questa

    sede ma che verranno evidenziati e analizzati in parte motiva e

    nella misura in cui sono state effettivamente rilevanti per la

    decisione.

    Quanto alla richiesta di audizione dei testi indicati nelle liste

    ex art. 468 c.p.p., sentite le parti e valutati gli argomenti

    dell'ufficio della Procura, che richiedeva non ammettersi buona

    parte dei testimoni - peraltro in numero complessivamente

    prossimo al migliaio - indicati dalle difese, il Tribunale ha

    emesso ordinanza con la quale ha inizialmente ammesso tutto

    il testimoniale indicato nelle liste4 salvo, ovviamente, riverifica

    in corso di istruttoria dibattimentale e in specie all'esito

    dell'esame dei testi indicati dalla Procura: essendo

    sostanzialmente impossibile per il Tribunale, a quella fase e

    pnma dell'inizio dell'istruttoria, avere gli strumenti per

    valutare con precisione rilevanza e superfluità.

    Il numero dei testi ammessi 'salvo riverifica' si è

    progressivamente - una volta terminato l'esame dei testi del

    P.M. e la fase dell'esame degli imputati - ridotto in termini

    molto consistenti per rinuncia ad opera delle stesse difese

    proponenti, così consentendo una gestione non

    irragionevolmente dilatata nel tempo del dibattimento pur a

    fronte di una esplicazione piena del diritto di difesa sui temi

    che via via risultavano più strettamente rilevanti.

    L'istruttoria dibattimentale è iniziata all'udienza del 20.2.15

    con l'esame dei testi indicati dal P.M., poi sentiti nell'arco delle

    udienze 23.2.15, 4.3.15, 13.3.15, 20.3.15, 25.3.15, 1.4.15,

    4 A parte pochissimi testi, da subito parsi eccentrici rispetto al tema di prova ovvero non determinati nominativamente né identificabili con chiarezza (vds. ord. ammissiva delle prove letta alla successiva ud. 20.2.2015).

    40

    a.

  • 14.4.15; all'esame degli imputati che hanno inteso

    sottoporvisi, nonché alla maggior parte delle dichiarazioni

    spontanee, sono state dedicate le udienze del 24.4.15, 11.5.15,

    19.5.15, 25.5.15, 10.6.15, 19.6.15 e 23.6.15. Dal 23.6.15 in

    avanti si è proceduto all'esame dei testi indicati dalle difese

    degli imputati, attività che si è snodata fino all'udienza del

    15.3.2016, nella quale s1 è dichiarata la chiusura

    dell'istruttoria dibattimentale.

    Nelle due udienze del 23.3.16 e 5.4.16 ha concluso l'ufficio

    della Procura; nelle successive udienze hanno rassegnato le

    proprie conclusioni le difese di parte civile e le difese degli

    imputati.

    Nella fase della discussione - oltre che per tutto l'arco del

    dibattimento - le difese degli imputati hanno depositato una

    pluralità di memorie ex art. 121 c.p.p. riassuntive delle

    motivazioni a sostegno delle conclusioni finali, sia in diritto

    che in fatto. Ad esse, come a tutta la documentazione prodotta

    dalle parti, si farà richiamo volta a volta nel trattare le singole

    pOSlZlOnl.

    1. - Le indagini e le fonti di prova -

    L'indagines si è focalizzata sulla ge.stione dei fondi spettanti ai

    Gruppi consiliari della Regione Piemonte e loro attribuiti

    nell'arco della Legislatura iniziata con le elezioni del marzo

    2010 ed insediatasi il successivo 3 maggio (governatore eletto

    Roberto Cota). La delega alla GdF, conferita in data 25

    settembre 2012,6 aveva quale oggetto primario l'acquisizione

    presso gli uffici regionali della documentazione giustificativa

    5 Lo sviluppo delle indagini è stato riferito nell'arco delle prime due udienze di istruttoria dibattimentale (20/23.2.15) dal capitano Francesco MANGANO, del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino. Lo si richiama brevemente, al solo fine di inquadrare l'ambito e l'oggetto del presente dibattimento. 6 Avente ad oggetto l'arco di tempo dal 1 gennaio 2008 alla data della ricezione della prima esecuzione della delega (28 settembre 2012): a cavallo tra due legislature, la VIII e la IX, insediatasi il 3 maggio 2010. Il presente procedimento ha ad oggetto gli esiti della sola disamina, effettuata per prima, relativa alla porzione di IX legislatura, in pieno corso al momento /) J' dell'intervento della GdF. ~

    41

  • dell'utilizzo del contributo di funzionamento erogato ai gruppi

    consiliari e note di rendiconto presentate, nonché la rilevazione

    di dati relativi alle indennità di presenza, di missione e

    rimborsi spese erogati m singoli consiglieri, al fine di

    permettere alla Procura della Repubblica di effettuare un

    vaglio di pertinenza tra spese rimborsate e attività istituzionale

    svolta dai gruppi consiliari.

    All'epoca i gruppi consiliari erano 15 e vi era la possibilità di

    una composizione c.d. monoconsiliare, e cioè di formare un

    gruppo (e di fruire anche in tal caso del contributo per il suo

    funzionamento) costituito da un solo consigliere.

    Il Fondo di funzionamento, regolato dalla L.R. n. 12 del 1972

    (sulla disciplina normativa e sulle modalità di rendicontazione,

    v. infra), prevedeva una corresponsione di quota fissa in base

    alla composizione numerica del gruppo unitamente ad una

    quota variabile destinata ad ogni singolo consigliere, per fare

    fronte alle spese riconducibili alle finalità indicate nella stessa

    legge istitutiva (contributo difunzionamento in senso stretto). A

    ciò si affiancava un budget teorico per l'assunzione di

    personale da destinare al gruppo consiliare, integrativo del

    fondo di funzionamento nel caso il gruppo avesse optato per

    non accedere a tale possibilità (contributo integrativo). Il

    responsabile della gestione del fondo, secondo l'indicazione

    normativa, era il capogruppo della formazione consiliare. Ogni

    formazione, per poter accedere al fondo, aveva l'obbligo di

    aprire un conto corrente intestato al gruppo medesimo, sul

    quale transitavano i contributi pubblici. Delegati ad operarvi

    erano primariamente il capogruppo ed eventualmente, in forza

    di accordi interni al gruppo, altri soggetti (eventualmente

    singoli consiglieri; generalmente chi nel gruppo aveva la

    funzione di economo o contabile). A seconda delle scelte

    organizzative interne ai gruppi, il capogruppo e l'economo e/ o

    altri soggetti delegati venivano abilitati alle operazioni di home

    banking, all'utilizzo di carta bancomat e/ o carta di credito, al

    prelievo in contanti allo sportello. Entrambi i tipi di contributo

    (c.d. di funzionamento e c.d. integrativo) venivano versati sui

    conti correnti dei gruppi con cadenza all'incirca mensile, in

    42

    (}, '

  • quota fissa per il primo e in quota tendenzialmente variabile, a

    secondo degli eventuali avvicendamenti di personale, il

    secondo.

    La Regione forniva un modulo per una prima nota; la

    rendicontazione doveva avvenire entro il 31 gennaio di ogni

    anno o a fine legislatura (qualora questa fosse intervenuta

    prima della chiusura annuale), ed avveniva utilizzando una

    modulistica fornita dall'ufficio di presidenza della Regione, in

    specie una nota riepilogativa che indicava, secondo quanto

    prescritto dalla delibera 192 / 2000, solo tre macrocategorie di

    spesa ('spese di.funzionamento', 'attiv