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SEZIONE DI SALERNO NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012 GIURISPRUDENZA NAZIONALE Il comportamento della vittima non esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. 28.03.2012, n. 1769) Impugnabilità immediata del preannuncio di decurtazione dei punti dalla patente (Cass. SS. UU. 13.03.2012, n. 3936) Onere del creditore di provare l’esistenza del credito - al quale egli imputa un paga- mento - diverso da quello che il debitore sostiene di aver estinto (Cass. SS. UU. 13.03.2012, n. 3936) GIURISPRUDENZA LOCALE Diritto del mediatore a percepire la provvigione, anche quando l’incarico gli sia stato conferito per “facta concludentia” (Trib. Salerno 06.02.2012, n. 241, dott. Mario Pagano) Rapporto di solidarietà tra equipe medica e struttura sanitaria nella responsabilità me- dica (Trib. Salerno 02.01.2012, n. 14, dott.sa Di Stasi) Danni da cose in custodia: anche la P.A. risponde ex art. 2051 c.c. (Trib. Salerno 21.02.2012, n. 502, dott.sa Mainenti) L’approvazione di lavori straordinari all’androne e alle scale deve essere deliberata tenendo conto anche dei proprietari dei locali terranei (Corte d’Appello di Salerno 19.03.2012, n. 304, est. dott.sa Tomay) Tariffe professionali e libera contrattazione tra le parti (G.d.P. 24.02.2012, n. 866, dott. Raimo) GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Conferma del consolidato orientamento in ordine ai requisiti della servitù pubblica di passaggio: idoneità del bene e uso da parte di un collettività indeterminata (Cons. di Stato, 15.05.2012, n. 2760) Qualificazione dei requisiti necessari a ricondurre un progetto di iniziativa privata nel- l’ambito della c.d. progettazione esecutiva (TAR Salerno 02.01.2012, n. 14) GIURISPRUDENZA DEL LAVORO Legittimità del controllo del datore di lavoro sulla casella e-mail aziendale del lavorato- re se a scopo cd. “difensivo”. (Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2012, n. 2722) I provvedimenti di micro-organizzazione aziendale, adottati dalla P.A. senza previa in- formativa alle organizzazioni sindacali, non sono antisindacali se non vi è stato ade- guamento della Contrattazione Collettiva. (Trib. Salerno, Sez. Lav., 12.04.2012, dott.sa Laudati) ARTICOLI Riforma della geografia giudiziaria: soppressione della giustizia (Avv. Alfonso Troisi) Anatocismo e prescrizione: stop alla norma «salva-banche». (Avv. Massimiliano Granozi) Se la giustizia mortifica gli avvocati (Avv. Chiara Zucchetti) Delitto di Via Poma: in attesa della motivazione dell’assoluzione, le ragioni della iniziale condanna dell’ex fidanzato (Avv. Paola Ianni) Angolo della Previdenza (Avv. Gianfranco Manzo - Avv. Chiara Zucchetti) EVENTI Aiga Infopoint: la consulta dei praticanti Avvocati SEZIONE 1 GIUSTIZIA CIVILE SEZIONE II GIUSTIZIA AMMINI- STRATIVA E DEL LA- VORO SEZIONE III ARTICOLI ED EVENTI

Newsletter numero 2 Aiga Salerno

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Newsletter Aiga Salerno n. 2

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Page 1: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

SEZIONE DI SALERNO

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

GIURISPRUDENZA NAZIONALEIl comportamento della vittima non esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c.(Cass. 28.03.2012, n. 1769)

Impugnabilità immediata del preannuncio di decurtazione dei punti dalla patente(Cass. SS. UU. 13.03.2012, n. 3936)

Onere del creditore di provare l’esistenza del credito - al quale egli imputa un paga-mento - diverso da quello che il debitore sostiene di aver estinto(Cass. SS. UU. 13.03.2012, n. 3936)

GIURISPRUDENZA LOCALEDiritto del mediatore a percepire la provvigione, anche quando l’incarico gli sia stato conferito per “facta concludentia” (Trib. Salerno 06.02.2012, n. 241, dott. Mario Pagano)

Rapporto di solidarietà tra equipe medica e struttura sanitaria nella responsabilità me-dica (Trib. Salerno 02.01.2012, n. 14, dott.sa Di Stasi)

Danni da cose in custodia: anche la P.A. risponde ex art. 2051 c.c.(Trib. Salerno 21.02.2012, n. 502, dott.sa Mainenti)

L’approvazione di lavori straordinari all’androne e alle scale deve essere deliberata tenendo conto anche dei proprietari dei locali terranei(Corte d’Appello di Salerno 19.03.2012, n. 304, est. dott.sa Tomay)

Tariffe professionali e libera contrattazione tra le parti(G.d.P. 24.02.2012, n. 866, dott. Raimo)

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVAConferma del consolidato orientamento in ordine ai requisiti della servitù pubblica di passaggio: idoneità del bene e uso da parte di un collettività indeterminata(Cons. di Stato, 15.05.2012, n. 2760)

Qualificazione dei requisiti necessari a ricondurre un progetto di iniziativa privata nel-l’ambito della c.d. progettazione esecutiva(TAR Salerno 02.01.2012, n. 14)

GIURISPRUDENZA DEL LAVOROLegittimità del controllo del datore di lavoro sulla casella e-mail aziendale del lavorato-re se a scopo cd. “difensivo”.(Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2012, n. 2722)

I provvedimenti di micro-organizzazione aziendale, adottati dalla P.A. senza previa in-formativa alle organizzazioni sindacali, non sono antisindacali se non vi è stato ade-guamento della Contrattazione Collettiva.(Trib. Salerno, Sez. Lav., 12.04.2012, dott.sa Laudati)

ARTICOLI

Riforma della geografia giudiziaria: soppressione della giustizia(Avv. Alfonso Troisi)Anatocismo e prescrizione: stop alla norma «salva-banche».(Avv. Massimiliano Granozi)Se la giustizia mortifica gli avvocati(Avv. Chiara Zucchetti)Delitto di Via Poma: in attesa della motivazione dell’assoluzione, le ragioni della iniziale condanna dell’ex fidanzato(Avv. Paola Ianni)Angolo della Previdenza(Avv. Gianfranco Manzo - Avv. Chiara Zucchetti)

EVENTI

Aiga Infopoint: la consulta dei praticanti Avvocati

SEZIONE 1GIUSTIZIA CIVILE

SEZIONE IIGIUSTIZIA AMMINI-STRATIVA E DEL LA-VORO

SEZIONE IIIARTICOLI ED EVENTI

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A questo numeroHanno collaborato:

Avv. Gisella LaurielloAvv. Federico Acocella

Avv. Anna Allegro

Avv. Giovanni Balbi

Avv. Marco Basso

Avv. Massimiliano GranoziAvv. Paola Ianni

Dott.sa Barbara Lapenta

Avv. Luigi Palmisano

Avv. Antonio Trezza

Avv. Alfonso Troisi

COMITATO SCIENTIFICO

AVV. CHIARA ZUCCHETTIConsigliere AIGA Salerno

AVV. TOMMASO AMATOSupplente Collegio Probi Viri AIGA Salerno

AVV. MARIELLA CEGLIAConsigliere AIGA Salerno

AVV. FRANCESCA IANNONEColnsigliere Supplente AIGA Salerno

AVV. FRANCESCA IANNONECollegio Probi Viri AIGA Salerno

AVV. BRUNELLA GALLOCollegio Probi Viri AIGA Salerno

AVV. GIULIA MAIELLOex Consigliere AIGA Salerno

SEZIONE DI SALERNO

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

C o m i n g S o o n . . .

Luogo, data e modalità di richiesta/ritiro biglietti saranno resi noti nei prossimi giorni

attraversi i soliti canali informativi (Facebook, manifesti, mail).

Siete tutti invitati, Vi aspettiamo!

“Summer Party AIGA Salerno”

Luglio 2012

Page 3: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

Cassazione 28.03.2012, n. 1769 Il comportamento della vittima non esclude la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.

La responsabilità, sia oggettiva per danno da cosa in custo-dia, sia per fatto altrui ex art. 2048 c.c., non è esclusa dal fatto volontario della vittima, che rileva solo alla stregua dell’art. 1227

c.c., al fine di attenuare l’obbligo risarcitorio del custode e/o del precettore.

In particolare, ai fini dell’art. 2051 c.c., la condotta della vit-

tima non esclude la responsabilità del custode anche qualora si concreti nella fruizione del bene custodito in maniera del tutto non conforme al suo uso ordinario (nella fattispecie, la vittima

aveva scavalcato il parapetto in muratura del balcone di una ca-mera d’albergo dove alloggiava durante una gita scolastica, ed aveva e si era inoltrata nella contigua terrazza a livello dalla quale era caduta). Ai fini dell’art. 2048 c.c., il comportamento della vit-

tima non esclude la responsabilità della scuola, sulla quale incom-be l’obbligo di adottare ogni misura idonea ad evitare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso di strutture prescelte nel corso del

viaggio, tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche. Detto obbligo si concreta nel dovere del professore-accompagnatore, di accedere a tutte le camere presso le quali alloggiano gli studenti

per sincerarsi che non sussistano rischi per l’incolumità degli allie-vi

Cassazione SS.UU. 13.03.2012, n. 3936 Impugnabilità immediata del prean-nuncio di decurtazione dei punti dalla pa-tente

La Sezioni Unite Civili hanno affermato che l’autore di un’infrazione al Codice della Strada, destinatario del preannuncio

della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, di cui va fatta menzione nel verbale di ac-

certamento, può proporre opposizione immediata dinnanzi al giudice di pace per i vizi afferenti a tale sanzione, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Cassazione SS.UU. 28.02.2012, n. 3008

Onere del creditore di provare l’esi-stenza del credito - al quale egli imputa un pagamento - diverso da quello che il debitore sostiene di aver estinto

La terza sezione della Suprema Corte con la sentenza n° 3008 del 28.02.2012 ha statuito e ribadito il principio nomofilat-tico “secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un

debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diver-

so, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussi-stenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputa-zione. Non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore

eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore

convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per ef-

fetto del pagamento degli assegni.”Nel caso di specie sottoposto al vaglio della Corte di Cassa-

zione erano stati emessi tre assegni bancari di cui due pagati ed il

terzo no, il debitore aveva sostenuto che il titolo in possesso del creditore non aveva valore, in quanto il debito era stato estinto con la consegna, e l’incasso, di altri assegni.

I giudici della Suprema Corte, sotto il profilo della legittimità,

hanno respinto tale tesi difensiva affermando che spettava al debi-tore l'onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si era provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli

astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti so-stanziali.

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazzione ha, inol-

tre, precisato che quando il convenuto dimostri, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzio-ne, spetta al creditore, il quale sostiene che il pagamento è impu-tabile ad un differente debito, l’onere della prova con l’allegazione

e dimostrazione della esistenza di quest’ultimo.

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SEZIONE 1GIUSTIZIA CIVILE

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NAZIONALE

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LOCALE

Trib. Salerno, 06.02.2012, n. 241, dott. Mario Pagano Diritto del mediatore a percepire la provvigione anche quando l’incarico gli sia stato conferito per “facta concludentia”

Con l’allegata pronuncia, il Tribunale di Salerno ha affermato il diritto del mediatore al pagamento della provvigione pattuita in assenza sia di una specifico incarico conferito al mediatore e sia di

un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare.

Ed invero, il consenso necessario per ritenere conclusivo il

contratto di mediazione immobiliare, per il quale – per giurispru-denza costante - non è necessaria la forma scritta, ove non sia frut-to di uno specifico incarico conferito al mediatore, può essere ma-

nifestato validamente anche “per facta concludentia”, come quan-do la parte si avvalga consapevolmente dell’opera del mediatore ai fini della conclusione dell’affare.

Ulteriore presupposto per il maturare del diritto del mediato-

re alla provvigione è che il contratto si sia concluso per effetto del suo intervento e cioè che la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dallo stesso svolta, indipendentemente dal suo

intervento nelle varie fasi delle trattative e fino all’accordo definiti-vo, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore e che questa “messa in relazione”

costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclu-sione del contratto.

Trib. Salerno, 02.01.2012, n. 14, dott.sa Di Stasi Rapporto di solidarietà tra equipe medica e struttura sanitaria nelle ipotesi di responsabilità medica

Con la sentenza in parola il Tribunale di Salerno propone una lucida analisi delle ragioni che hanno condotto il Giudice ad

affermare la responsabilità di una struttura sanitaria e, solidalmen-te, della equipe medica che ha proceduto a praticare un intervento chirurgico dal quale sono scaturiti importanti postumi invalidanti

per il paziente.La sentenza, ottimamente motivata, ripercorre l’attuale con-

solidato orientamento che equipara il rapporto tra la struttura

sanitaria e il paziente da un lato e quello esistente tra quest’ultimo e l’equipe medica dall’altro.

Viene confermato che l’accettazione di un paziente in una struttura sanitaria comporti la conclusione di un rapporto contrat-

tuale particolarmente ampio; si tratta di un contratto atipico di “spedalità” e consiste in una prestazione complessa a favore del-l’ammalato che si concretizza in una serie di prestazioni latu sensu alberghiere e di vigilanza o protezione del paziente collegate ed

integrate con quelle più strettamente tecnico sanitarie.Rappresenta, altresì, rapporto contrattuale – di carattere so-

ciale – anche l’obbligazione posta in capo al medico dipendente

della struttura sanitaria.La socialità del rapporto sostituisce la consensualità tipica

dell’accordo negoziale, ma rappresenta parimente fonte di auto-

nomo vincolo contrattuale (prestazione d’opera).La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrat-

tuale e discende sia dall’art. 1218 che dall’art. 1228. La pronuncia in esame analizza anche il contenuto della diligenza che travalica i

limiti di quella di cui al primo comma dell’art. 1176 c.c. per esten-dersi anche a quella di cui al successivo comma secondo.

Interessante è anche l’analisi del rapporto eziologico: viene

condivisa la teoria condizionalistica temperata da quella delle leggi scientifiche o di copertura e da un giudizio controfattuale. La pro-nuncia si sofferma infine anche sull’onere della prova, affermando

che per il creditore sia sufficiente provare il rapporto contrattuale e l’inesatto adempimento inteso come aggravamento o insorgenza della patologia, mentre sul debitore incombe la prova della dili-genza o che comunque gli esiti peggiorativi sono frutto di eventi

imprevedibili.

Trib. Salerno, 21.02.2012, n. 503, dott.sa Mainenti

Danni da cose in custodia: anche la P.A. risponde ex art. 2051 c.c.

Nella sentenza ivi allegata, il Tribunale di Salerno, ai fini della risoluzione della controversia, ha affrontato sia la vexata quaestio

della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati da beni demaniali e sia quella della risarcibilità dei danni alla persona.

In ordine alla prima problematica, il giudice di prime cure, dopo un’accurata illustrazione dei contrapposti orientamenti giuri-sprudenziali formatisi in merito, ha inquadrato la responsabilità

della P.A. per i danni derivanti beni demaniali nell’alveo dell’art. 2051 c.c., ovvero della responsabilità del custode e, richiamandosi alla sentenza n. 15383/2006 della terza sezione della Suprema Corte, ha ribadito il carattere oggettivo di tale responsabilità.

Pertanto, il giudicante ritiene che, ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi

al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal

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caso fortuito, ossia quel fattore che attiene non già ad un com-portamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa ( che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibi-

lità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

Pertanto, il giudice ha precisato che l’obbligo di custodia, che

costituisce il presupposto per la responsabilità ex art. 2051, viene meno e di conseguenza non vi è responsabilità della P.A., allor-quando quest’ultima si trovi nella oggettiva impossibilità di eserci-

tare sui beni di sua proprietà il cd. “potere di governo”, ossia si trovi nella impossibilità di controllarli, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

Principale conseguenza dell’inquadramento della responsabi-lità della P.A. per i danni da beni demaniali nell’ambito dell’art. 2051 c.c. è l’inversione dell’onere della prova. Difatti, diversa-

mente dalla responsabilità ex art. 2043 cc, è in capo al custode che ricade l’onere di provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e

cioè un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito, e quin-di, della imprevedibilità e della eccezionalità dell’evento; il dan-neggiato, invece, ha solo l’onere di provare l’esistenza del rappor-to eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.

In ordine, poi, alla questione della risarcibilità dei danni alla persona il giudice offre una dettagliata panoramica degli orien-tamenti giurisprudenziali che si sono affermati sia prima che do-

po le sentenze delle SS.UU. nn. 26972-75/2008. Tali sentenze infatti, hanno segnato il passaggio dal tradizionale sistema “tripo-lare” ( danno biologico o alla salute, danno morale, danno patri-

moniale, ai quali si aggiungeva una quarta voce di danno, ossia il danno esistenziale) al quello “bipolare “ ( danno patrimoniale e danno non patrimoniale). Alla luce di tale nuova suddivisione, l’art. 2059 c.c., ricomprende qualsiasi danno di natura non pa-

trimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona. Il danno non patrimoniale, secondo gli Ermellini, è una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile

ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva ed è esclusa, pertanto, l’ammissibilità e la risarcibilità del cd. danno esistenziale e dei danni cd. bagatellari, ossia futili

ed irrisori. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti

dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmen-te orientata dell'art. 2059 cod. civ.: 1) quando il fatto illecito sia

astrattamente configurabile come reato; 2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro

del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; 3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

Il giudice, infine, ha precisato che il danno non patrimoniale

costituisce sempre danno-conseguenza e, come tale, necessita di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato.

Nel caso di specie sottoposto al vaglio della Corte di Cassa-

zione erano stati emessi tre assegni bancari di cui due pagati ed il terzo no, il debitore aveva sostenuto che il titolo in possesso del creditore non aveva valore, in quanto il debito era stato estinto

con la consegna, e l’incasso, di altri assegni.I giudici della Suprema Corte, sotto il profilo della legittimi-

tà, hanno respinto tale tesi difensiva affermando che spettava al debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento dei due asse-

gni si era provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazzione ha ,inol-tre, precisato che quando il convenuto dimostri, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzio-

ne, spetta al creditore, il quale sostiene che il pagamento è impu-tabile ad un differente debito, l’onere della prova con l’allegazio-ne e dimostrazione della esistenza di quest’ultimo.

Trib. Salerno 24.02.2012, n. 304, est. dott.sa Tomay L’approvazione di lavori straordinari all’androne e alle scale deve essere deli-berata tenendo conto anche dei proprie-tari dei locali terranei

La sentenza in esame, facendo espresso riferimento a specifi-

che parti dell'edificio condominiale, chiarisce che l'androne e le scale sono, ai sensi dell'art. 1117 c.c., oggetto di proprietà comu-ne  anche dei proprietari di locali terranei che abbiano accesso

diretto dalla strada in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato e rappresentano il trami-te indispensabile per il godimento e la conservazione, da parte o a

vantaggio di tali soggetti, delle strutture di copertura.Ne consegue che, nonostante le evidenti implicazioni prati-

che e pur dovendosi applicare il diverso criterio dettato dall'art.1123 c.c. per la successiva ripartizione delle relative spese,

la delibera di approvazione dei lavori straordinari sulle suddette parti dell'edificio deve essere inderogabilmente presa tenendo conto di tutti i condomini e del valore dell'intero fabbricato ai fini

del conteggio dei quorum costitutivo e deliberativo, senza possibi-lità di escludere alcuno dei partecipanti al condominio e relativi millesimi.

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

SEZIONE DI SALERNO

Page 6: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

G.d.P. di Salerno 24.02.2012, n. 866, dott. Raimo Tariffe professionali e libera con-trattazione tra le parti

L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato

o determinabile. È proprio su quest’ultima caratteristica dell’elemento

essenziale del contratto che si fonda la decisione del Giudice di Pace

di Salerno, dott. Alfonso Raimo, il quale pone la sua attenzione sulla

effettiva realizzazione dell’autonomia contrattuale delle parti.

Affinché un contratto possa effettivamente produrre forza di

legge fra le parti, pur nel rispetto della prevista libertà di contratta-

zione, infatti, chiarisce il giudice dell’Ufficio salernitano, l’oggetto

deve essere espressamente determinato o effettivamente determinabi-

le.

In particolare, ove le parti prevedano un compenso quale corri-

spettivo di una prestazione professionale, pur nell’esercizio della libe-

ra determinazione dell’oggetto del contratto, devono sempre deter-

minarlo nell’entità o individuare in maniera specifica i criteri cui atte-

nersi per la quantificazione dello stesso.

Non è sufficiente, ai fini della validità del contratto, il mero rinvio

alle tariffe professionali – ove esistenti – in quanto il variare dei tetti

tariffari determinerebbe l’invalidità dell’accordo per indeterminatezza

dell’oggetto oltre a poter, comunque, rendere incerta la prosecuzione

del rapporto in considerazione dell’ipotesi di eccessiva onerosità so-

pravvenuta.

Cons. di Stato, 15.05.2012, n. 2760 Conferma del consolidato orienta-mento in ordine ai requisiti della servitù pubblica di passaggio

Con decisione della IV Sezione (Pres. F.F. dott.ssa Leoni - Esten-

sore Cons. dott. Taormina), 15 maggio 2012, n. 2760, il Consiglio di

Stato affronta e ribadisce l’orientamento dell’A.G.A. in materia di

aree private sottoposte a una servitù pubbliche di passaggio (cfr. Con-

siglio di Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012, n. 728; Consiglio di Stato,

Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6712; Consiglio Stato, Sez. V, 7 dicem-

bre 2010, n. 8624; Consiglio Stato, Sez. V, 28 dicembre 2006, n.

8058), confermando che un'area privata può ritenersi sottoposta ad

una servitù pubblica di passaggio, a condizione che “oltre all'intrinse-

ca idoneità del bene (...) l'uso avvenga ad opera di una collettività

indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale inte-

resse”.

T.A.R. Salerno 27.04.2012, n. 804

Qualificazione dei requisiti necessari a ricondurre un progetto di iniziativa pri-vata nell’ambito della c.d. progettazione esecutiva

Con sentenza 27 aprile 2012 (Sez. I, Pres. dott. Onorato - Rel.

Estensore Cons. dott. Palliggiano), il TAR di Salerno ha reso una

interessante pronunzia, relativa ad un procedimento di investimento/

finanziamento. La sentenza si segnala per la qualificazione dei requi-

siti necessari a ricondurre un progetto di iniziativa privata nell’ambito

della c.d. progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 93, comma 5, d.

lgs. n. 163 del 2006. Il pericolo di un’interpretazione illegittima è la

sovrapposizione della disciplina dei livelli di progettazione per gli

appalti e le concessioni di lavori pubblici, stabilita dall’art. 93 d. lgs.

163 del 2006 e la disciplina relativa ai titoli edilizi, posta dagli artt. 1,

12 e 20 del d.p.r. 380/2001.debito cartolare, con la conseguente

estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.”

Cassazione, Sez. Lavoro, 23 febbraio 2012, n. 2722

Legittimità del controllo del datore di lavoro sulla casella e-mail aziendale del lavoratore, se a scopo cd. “difensivo”. Importante presa di posizione del Supremo Organo di Le-

gittimità in materia di controllo a distanza dei lavoratori, attraverso

l’utilizzo di apparecchiature elettroniche di monitoraggio.

In particolare, la Suprema Corte, investita della questione

relativa alla legittimità del controllo del datore di lavoro sulle e-mail

aziendali ricevute ed inviate dal lavoratore, ne ha affermato la ammis-

sibilità, sia pure a determinate condizioni e con precise finalità, esclu-

dendo il contrasto di tale controllo con l’art. 4 della L. 300/1970

(Statuto dei Lavoratori) e con l’art. 114 del D. Lgs. n. 196 del 2003

(Legge sulla privacy).

Da un lato, infatti, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori vieta

ai datori di lavoro l’installazione di apparecchiature di controllo cd.

“remoto”, se non previo accordo con le r.s.a. e/o sulla base di specifi-

che disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro, sempre che l’esigenza di

SEZIONE II GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA E DEL LAVORO

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SEZIONE DI SALERNO

AMMINISTRATIVO

LAVORO

Page 7: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

controllo sia necessaria alle esigenze organizzative e/o produttive

dell’azienda.

D’altro canto, l’installazione di apparecchi di controllo a

distanza può porsi in contrasto anche con con la normativa posta a

tutela della privacy (art. 114, D. Lgs. n. 196 del 2003), che, infatti, per

quel che riguarda la riservatezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro

fa espresso richiamo proprio a quanto statuito dall’art. 4 dello Statuto

dei lavoratori.

La Suprema Corte, peraltro, nella sentenza qui annotata,

pur consapevole dei limiti imposti dalle dette normative e pur segna-

lando un proprio precedente (Cass. n. 4375 del 12.02.2010) - con il

quale aveva dichiarato la illegittimità di quei “programmi informatici

che consentono il monitoraggio dei messaggi di posta elettronica

aziendale e degli accessi Internet, ove per le loro caratteristiche con-

sentano al datore di controllare a distanza ed in via continuativa du-

rante la prestazione, l’attività lavorativa e il suo contenuto, per verifi-

care se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempi-

mento” - ha dichiarato la legittimità del controllo cd. “difensivo” sulla

posta elettronica aziendale del prestatore di lavoro a precise condizioni

e, dunque, se lo stesso viene effettuato dal datore:

1. ex post, “ovvero dopo l’attuazione del comportamento

addossato al dipendente, quando erano emersi elementi di fatto tali da

raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva”;

2. perchè diretto ad accertare “la perpetrazione di eventuali

comportamenti illeciti” posti in essere dai prestatori di lavoro;

3. a tutela del proprio patrimonio, costituito son solo dal

complesso del suoi beni aziendali, ma anche dalla sua “immagine

esterna, così come accreditata presso il pubblico”.

E, dunque, con espressa esclusione, di tutte quelle forme di con-

trollo che, in un modo o nell’altro, mirino a costituire “pura e semplice

sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti”

In applicazione dei detti principi, la Suprema Corte ha, dunque,

ritenuto legittimo il controllo effettuato da un istituto bancario sulla

posta elettronica aziendale di un proprio dipendente, accusato di aver

divulgato notizie riservate relative ad un cliente e di aver effettuato,

grazie a dette informazioni, operazioni finanziarie dalle quali aveva

tratto vantaggio.

Trib. Salerno, Sez. Lav., 12.04.2012, dott.sa Laudati

I provvedimenti di micro-organizzazione aziendale, adottati dalla P.A. senza previa informa-tiva alle organizzazioni sindacali, non sono antisin-dacali se non vi è stato adeguamento della Contrat-tazione Collettiva.

Il Giudice del Lavoro di Salerno, investito della valuta-

zione di un provvedimento organizzativo concernente l’orario di lavoro, assunto da un Dirigente della P.A. senza la previa informa-

tiva alle Organizzazioni Sindacali, nega la sua “antisindacalità”, prendendo atto delle recenti modifiche legislative in materia e del mancato adeguamento della Contrattazione Collettiva di settore nei termini imposti dalla legge.

Difatti, il Giudice adito ha rilevato che:- ai sensi dell’art. 5, co. 2, L. 165/2001, le determinazioni concer-

nenti l’organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva

dagli organi preposti alla gestione, fatta salva la sola informazione ai sindacati, se prevista dalla Contrattazione Collettiva;

- l’art. 4, co. 2, del CCNI 1998-2001 Sanità, effettivamente preve-

deva l’informazione, concertazione e consultazione delle organiz-zazioni sindacali in materia di organizzazione dell’orario di lavo-ro;

- peraltro, l’art. 65 del d.lvo n. 150/2009 aveva disposto l’onere di

adeguamento della Contrattazione Collettiva alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva ed alla legge, entro il 31.12.2010, pena la loro ineffica-

cia a partire dal 01.01.2011;Nel caso concreto all’esame del Giudice, peraltro, non vi era stato nè l’adeguamento della Contrattazione Collettiva Integrativa entro

il termine di legge del 31.12.2010 e neppure era stato approvato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale, cosicchè la P.A. resistente non poteva considerarsi tenuta a procedere all’informativa, consul-tazione e concertazione con le O.S..

pur ritenendo il Giudice che, nelle more dell’adeguamento, bene avrebbe fatto il Dirigente, in un’ottica di corretta gestione delle relazioni sindacali, ad informare le O.S. delle proprie intenzioni di

modifica dell’orario di lavoro.

SCADENZE18.06.2012 Versamento unitario con modalità te-

lematiche di ritenute, Iva e contributi previdenziali

30.06.2012 PAGAMENTO 3A RATA CONTRIBUTI CNF

30.07.2012 PAGAMENTO 1A RATA O VERSAMENTO IN-TEGRALE contributi soggettivi di base, modulari obbligatori e integrativi do-vuti in autoliquidazione per l’anno 2011 (Mod. 5/2012)

16.07.2012 Versamento unitario con modalità te-lematiche di ritenute, Iva e contributi previdenziali

16.08.2012 Versamento unitario con modalità te-lematiche di ritenute, Iva e contributi previdenziali

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

SEZIONE DI SALERNO

Page 8: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

COSA PREVEDE LA DELEGA(ART. 1-BIS, D.L. 138/2011, CONV. IN L. 148/2011)

1.Ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessi-ta' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei cir-condari di comuni capoluogo di provincia.

2.ridefinire, anche mediante at-tribuzione di porzioni di terri-tori a circondari limitrofi, l'as-setto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri og-gettivi e omogenei

3.ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non di-strettuali, tenuto conto della possibilità' di accorpare più' uffici di procura anche indi-pendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali

4.procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle se-zioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamen-to ai tribunali limitrofi

5.prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislo-cati in sede diversa da quella circondariale

6.prevedere che, su istanza de-gli enti locali interessati, an-che consorziati tra loro, il Mi-nistro della giustizia abbia fa-coltà' di mantenere o istituire

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

A breve i tanto paventati interventi sulla c.d. geografia giudiziaria dovrebbero trovare attua-zione. Si ricorda che nel settembre scorso con un emendamento alla legge 148 del 2011 con cui è stato convertito il D.L. 138 del 2011, il Governo si è conferito delega per adottare uno o più decreti legislativi in tema di riorganizzazione e distribu-zione sul territorio degli uffici giudiziari.

Il predetto emendamento si ripromette di realizzare risparmi di spesa e incremento di effi-cienza attraverso criteri che prevedono essenzial-mente la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari, la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, ma soprattutto la soppressione, ovvero la riduzio-ne delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nonché la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circonda-riale.

In parole povere sono a rischio chiusura all’incirca 52 tribunali, 200 sezioni distaccate e 700 sedi di giudice di pace!

Tale “sforbiciata” all’attuale assetto degli uffici giudiziari sarà realizzata, almeno secondo quanto previsto dal predetto emendamento, seguendo criteri oggettivi ed omogenei che do-vrebbero tener conto dell’estensione del territorio, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro, dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'im-patto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio Giustizia nelle grandi aree metropolitane.

Peculiare è poi quanto disposto dal punto o) dell’emendamento che rimette ai Comuni, o me-glio alle loro già non pingui casse, anche attraver-so l’ istituzione di consorzi tra gli enti interessati , la possibilità di conservare sul proprio territorio un minimo presidio di legalità, purché si facciano

carico integralmente delle spese di funzionamen-to e di erogazione del servizio Giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo.

Il timore è che la famigerata L. 148 del 2011, in tema di riorganizzazione e distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, piuttosto che realizzare effettivi obiettivi di risparmio di spesa ed efficienza, finisca in realtà solo per contribuire all’ulteriore contrazione della domanda di Giusti-zia, non fossero stati a ciò sufficienti gli ultimi interventi normativi consistenti in un continuo innalzamento dei costi e nell’attribuzione delle controversie ad organismi diversi dai giudici, determinando, anche e letteralmente da un punto di vista fisico, un sempre maggiore allontanamen-to dei cittadini dalla Giustizia.

Non può negarsi che molti uffici giudiziari costretti a lavorare tra enormi disagi , causa l’oramai cronica mancanza di personale sia am-ministrativo che giudicante, risultino davvero poco efficienti.

Se quindi è innegabile che tra gli interventi necessari a migliorare il servizio Giustizia, si pos-sa rendere utile anche una riforma della geografia giudiziaria, allo stesso modo non sarebbe corret-to, ma anzi finanche contrario agli stessi principi di risparmio ed efficienza, procedere ad un’ indi-scriminata e generica soppressione che non tenga conto delle potenzialità e dei risultati che potreb-bero produrre i tanti uffici giudiziari che la nor-mativa pone a rischio, se solo fossero forniti di una più adeguata organizzazione, etichettando, tra l’altro, come superflui i tribunali o uffici giu-diziari così detti “minori” dimenticando le tante realtà virtuose che riescono ad assicurare efficien-za e tempi di risposta della Giustizia ottimali.

La Giustizia non può essere gestita come una qualsiasi azienda ragionando esclusivamente in termini di economicità e risparmio, Essa rap-

SEZIONE DI SALERNO

Riforma della Geografia Giudiziaria

La soppressione della Giustizia

SEZIONE III ARTICOLI ED EVENTI

Page 9: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

presenta pur sempre un diritto per il cittadino nonché un vero e proprio, nonché essenziale servizio. Non va e non deve essere sottovalutato l’enorme valore sociologico che può rappresentare per una comunità l’esistenza sul proprio territorio di un presidio di Giustizia!

C’è pertanto da chiedersi se valga realmente la pena sacrificare una funzione essenziale come quella che svolgono i tanti piccoli tribuna-li,proprio grazie alla loro distribuzione sul territorio, in nome di un risparmio e di un’ efficienza sulla cui concreta realizzazione si nutrono forti dubbi.

Si tenga, infatti, conto che la spesa per il personale giudicante ed amministrativo rimarrebbe pressoché invariata. Ed, Inoltre, la soppres-sione degli uffici giudiziari, non potrà certo avvenire senza sopportare dei costi, che vanno dal semplice “trasloco” degli uffici con tutto ciò che ne comporta, alle necessarie ed ulteriori spese per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riorganizzazione degli uffici che dovranno assorbire quelli soppressi.

In un momento di profonda crisi economica, si chiede di sostenere ulteriori costi senza alcuna garanzia di economicità (che sarebbe perce-pibile solo a lungo termine), e soprattutto di efficienza, ma con invece il rischio, tutt’altro che remoto, che tali manovre conducano la Giustizia ad una completa paralisi, ingolfando le già tanto oberate sedi centrali che dovranno farsi carico del pesante ruolo delle sedi che andranno ad accorpare.

Al di là comunque dei dubbi che la normativa suscita riguardo la sua applicazione pratica, analizzando la legge 14 settembre 2011, n. 148, viene in evidenza come attraverso la stessa, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recan-te ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo svi-luppo, si sia conferita delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” facendo espressamente richiamo alle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Operando in tal modo, il Governo ha in effetti completamente stravolto la sequenza procedimentale decreto legge - legge di conversio-

ne, sostituendola con la differente sequenza decreto legge - legge di conversione la quale ultima, però, contiene a sua volta una norma di delega al governo a legiferare in una materia estranea al decreto conver-tito, ma che si riferisce, invece, ad un decreto diverso a sua volta già convertito da un'altra legge di conversione, introducendo, in pratica, nella legge di conversione una norma estranea alle disposizioni del de-creto legge da convertire.

Si aggiunga, inoltre, che nella legge di conversione non sono nep-pure richiamate le straordinarie ragioni di necessità ed urgenza, dichia-rate nel decreto legge 138 del 2011, che sono le sole che avrebbero giustificato l’introduzione in sede di conversione di una disposizione relativa alla riorganizzazione e distribuzione degli uffici giudiziari del tutto estranea al contenuto del decreto da convertire.

Tutto ciò porta a dedurre che la norma debba considerarsi incosti-tuzionale , avendo palesemente violato sia l’iter ordinario di produzione legislativa di cui agli articoli 70 e 72 della Costituzione, che quanto pre-visto dall’articolo 77 co. 2 in materia di decretazione d’urgenza.

Allo stesso modo viene altresì ad essere violato l’art. 15 della legge 400/88 che vieta espressamente al Governo l’uso del decreto-legge per conferire deleghe legislative a se medesimo, ed al comma 3 sancisce che i decreti devono contenere norme di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

In conclusione la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari é affidata ad una norma palesemente incostituzio-nale. Paradossi del Bel Paese!

In tale contesto si segnala come l’ AIGA, ed in particolare le sezio-ni afferenti alla Regione Campania, molto attenta a tale problematica, abbia deciso nell’ultimo consiglio direttivo di istituire un gruppo di stu-dio al fine di elaborare un concreto progetto di ridistribuzione ed accor-pamento degli uffici giudiziari, da poi sottoporre al ministero, che tenga conto non solo di dati numerici e statistici, ma anche e soprattutto delle singole realtà locali e delle loro problematiche.

Avv. Alfonso Troisi, AIGA Salerno

SEZIONE DI SALERNO

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

Tribunali a rischio

✦ Trib. Salerno - Sez. dist. di Amalfi

✦ Trib. Salerno - Sez. dist. di Cava de’ Tirreni ✦ Trib. Salerno - Sez. dist. di Eboli

✦ Trib. Salerno - Sez. dist. di Mercato S. Severino

✦ Trib. Salerno - Sez. dist. di Montecorvino Rovella

✦ Tribunale di Sala Consilina ✦ Trib. Sala Consilina - Sez. dist. di Sapri

G.d.P. a rischio✦ Agropoli✦ Amalfi✦ Buccino✦ Capaccio✦ Cava de’ Tirreni✦ Eboli✦ Laviano✦ Mercato San Severino✦ Montecorvino Rovella✦ Pisciotta✦ Polla✦ Roccadaspide✦ San Cipriano Picentino✦ Sant’Angelo a Fasanella✦ Sapri✦ Sarno

Page 10: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

L’ anatocismo, ossia il calcolo degli interessi sugli interessi, viene nuovamente bocciato dalla Consulta.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012, boccia la norma «salva-banche», sui tempi di prescrizione per presentare ricorso contro gli istituti di credito che abbiano applicato il calcolo degli interessi sugli interessi, a svantaggio del correntista creditore.

In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi ur-genti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui uno dei soliti Governi filobancari, decideva di cancellare con un “colpo di spugna” gli effetti della sentenza n. 24418, emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione il 2 dicembre 2010, sull’anatocismo (capitalizzazione tri-mestrale dell’interesse).

La stessa, infatti, riconosce al correntista debitore, il diritto di recu-pero, dalla data di inizio del rapporto e sino alla sua chiusura, di tutti gli indebiti pagamenti ricevuti dalla banca, con gli addebiti trimestrali di illecite competenze.

In senso diametralmente opposto, invece, la norma c.d. “salva-ban-che”, infilata nel maxiemendamento del governo, nelle pieghe di un decreto milleproroghe. Essa, infatti, regolava i tempi di prescrizione per presentare ricorso contro le banche che avessero applicato l’anatocismo, ossia la contabilizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi. Ma calcolava i tempi di prescrizione decennale, dal compimento di ogni singola operazione e non dalla chiusura del conto corrente.

Ma andiamo con ordine: l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, riguarda il cd. anatocismo (vale a dire la capitalizzazione degli interessi su un capitale che, a loro volta, sono produttivi di ulteriori interessi) che da una interpretazione retroattiva della disposizione contenuta nell’art 2935 c.c., testualmente dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d’importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L’art 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione, invece, dispone che: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Si tratta di una norma di carattere gene-rale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.

La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.

In verità, la norma “salva banche”, contenuta nel decreto mille proroghe, già in origine, cozzava contro una recente sentenza della Cas-sazione (Cass. Civ. S.U. sent. n. 24418 del 2 dicembre 2010) che poi rap-

presenta tutt’ora, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sul tema dell’anatocismo; con la quale si è affermato il diritto dei correntisti alla restituzione delle somme trattenute dalle banche per interessi illegit-timamente addebitati sul conto corrente a titolo di anatocismo, dalla data di apertura del conto e per tutta la durata dello stesso. La prescrizione decennale per chiedere la restituzione, invece, inizia a decorre dalla chiu-sura del conto.

Con la citata sentenza (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di Cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: « il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rappor-to, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione (Cfr. Cass. Civ. SS.UU., Sent. n. 24418 del 02.12.2010)».

Pertanto, retrodatando il decorso del termine di prescrizione e de-rogando dalle disposizioni del codice civile, la norma “salva banche” avrebbe reso “asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente” fra correntista e banca.

Di guisa, essendo la pratica dell’anatocismo vietata dal 2000, la norma inserita nel decreto mille proroghe “ avrebbe finito di ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto, pregiudicando la posizione giuridica dei correnti-sti, che nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma, avessero avviato azioni dirette a ripetere somme illegittimamente addebi-tate”.

Per tali ragioni la Consulta, ha censurato la norma in oggetto, rite-nendo che con la sua efficacia retroattiva, la stessa, leda in primo luogo, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), per esse-re intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in “assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo.

In materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie, regolate in conto corrente, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, condotta ad indivi-duare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento soluto-rio, il dies a quo per il decorso del suddetto termine”.

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NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

Anatocismo bancario

Stop alla norma «salva-banche». Incostituzionale l’emendamento del decreto “mille-proroghe”

Page 11: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

A ciò va aggiunto che “nel novero dei «diritti nascenti dall’annota-zione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via). Ma la ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rappor-to di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del conto (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent n. 24418 del 2010, citata)”.

Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto, significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ.

Pertanto, la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.

Ma non solo: l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo periodo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenza-re l’esito giudiziario di una controversia.

Nel caso in esame, non si ravvisa quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Per questi motivi, la corte dichiara l’illegittimità costituzionale del-l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazio-ni, dalla legge n. 10 del 2011; incostituzionalità che comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restitu-zione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione stretta-mente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte.

Una norma "nascosta" nel tecnicismo della materia, infilata in un maxiemendamento del governo, nelle pieghe di un decreto milleproro-ghe. Ma si tratta in realtà, di un modo per togliere, attraverso un inter-pretazione autentica dell’art.2935 c.c., a molti correntisti il diritto a richiedere somme arretrate che spettano loro per legge.

Per l’effetto, migliaia di utenti bancari, potranno val valere le loro ragioni ed agire contro gli istituti di credito, per tutte le malpractices sin dall'apertura del conto corrente a condizione che lo stesso sia ancora in essere o che non sia stato chiuso da più di dieci anni.

Avv. Massimiliano Granozi, AIGA Salerno

Quello a cui stiamo assistendo è ormai un vero e proprio fenomeno di “privatizzazione” della giustizia. Invero a essere mutato è addirittura il concetto stesso di giustizia, considerata non più una funzione ma un servizio.

La “casta” dei circa 250.000 avvocati presenti in Italia rappresenta, con ogni probabilità, il male della Repubblica non più il baluardo per la tutela dei diritti e, quindi, dei principi propri di uno stato democratico.

Il Governo Monti, con il decreto sulle liberalizzazioni, ha soltanto completato un percorso di smantellamento di una categoria iniziato con Visco e Bersani attraverso l’abolizione dei minimi tariffari e, successiva-mente, proseguito con Berlusconi con l’introduzione della mediaconci-liazione obbligatoria.

I vari Governi succedutisi, a motivo del loro operato, invocano ade-guamenti a normative europee di cui forzano l’interpretazione.

Un esempio su tutti, quanto mai attuale, è l’obbligatorietà della mediaconciliazione: ebbene, in verità, l’Europa non auspica affatto l’ob-bligatorietà della stessa quale mezzo di risoluzione delle controversie bensì ne promuove la facoltatività (cfr.punto 10 risoluzione n.2011/2026 del 13 settembre 2011 Parlamento Europeo).

La conciliazione obbligatoria, nata con l’intento di deflazionare il contenzioso, ha avuto per ora il solo effetto di veder aumentato il costo di accesso alla giustizia per gli ignari cittadini. Ad una previsione iniziale di un milione di controversie risolte positivamente attraverso tale sistema è stata riscontrata una effettiva risoluzione di circa 3000 cause.

I tempi e i costi di accesso alla giustizia sono al contrario lievitati con l’introduzione di tale istituto e la mediazione è in sostanza un busi-ness per gli organismi di conciliazione ed altri soggetti.

In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’ordinanza di rinvio del TAR Lazio sarebbe opportuno ridefinire i tempi dell’entrata in vigore della stessa anche per le ultime materie rimaste, ovvero quella condominiale e di infortunistica, e ciò al fine di non creare ulteriore caos conseguente ad una pronuncia di incostituzionalità.

La nostra Costituzione - legge fondamentale che detta i principi a cui tutto il sistema dovrebbe adeguarsi – riconosce, tra le altre, il diritto di difesa, recitando testualmente: tutti possono AGIRE IN GIUDIZIO per la tutela dei propri diritti e interessi.

Ebbene, con la obbligatorietà della mediazione civile nessuno può agire direttamente in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Ognuno è, infatti, OBBLIGATO dalla legge a rivolgersi ad un pri-vato che dovrà cercare di metterlo d’accordo con la sua controparte e, solo a tentativo fallito (ma comunque dispendioso), potrà rivolgersi ad un giudice così come recita la COSTITUZIONE!

Non sarebbe meglio lasciare liberi i cittadini di decidere se accor-darsi o meno, magari a costo zero, piuttosto che obbligarli a un costoso tentativo spesso fallimentare ab origine?

SEZIONE DI SALERNO

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

Politica Forense - Mediaconciliazione

Se la Giustizia mortifica gli avvocati...

Page 12: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

SEZIONE DI SALERNO

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

Profili di incostituzionalità si ritrovano anche nella previsione della non necessità della presenza dell’avvocato nel procedimento conciliativo ingenerando in tal modo nel malcapitato cittadino il convincimento che la soluzione sia togliere di mezzo quello che arreca danno alla giustizia e cioè proprio la figura dell’avvocato che al contrario è parte integrante del concetto di giustizia stesso. Gli avvocati hanno però la colpa di non esse-re riusciti ad informare né a sensibilizzare adeguatamente i cittadini al riguardo.

L’introduzione, prevista dall’art.10 della legge di stabilità, del socio di capitale negli studi legali compromette l’indipendenza e le scelte degli ormai “non più liberi professionisti“mentre consente ai poteri forti come Confindustria di avere “manodopera legale” a basso costo.

Il Decreto Legge n.1/2012 ha previsto l’abolizione delle tariffe pro-fessionali, che erano le stesse dal 2004, in attesa di un decreto ministeria-le che dovrà stabilire i nuovi parametri, mentre i costi di accesso alla giustizia per i cittadini crescono a dismisura, si pensi ai recenti aumenti del contributo unificato. Di qui, oltre le considerazioni di natura tecnica evidentemente ignorate dal governo, si impone un’altra e ben più impor-tante riflessione: in che modo tale abolizione tutelerà maggiormente il cittadino? L’abolizione delle tariffe determinerà una drastica riduzione della qualità professionale e ingenererà tra gli operatori del sistema una fratricida guerra selvaggia, che favorirà esclusivamente i gradi ed i forti a discapito dei piccoli, rectius, i giovani, oltre che del cittadino.

Singolare è il comportamento del Governo il quale parla di prov-vedimenti in favore dei giovani raramente dialogando con gli stessi. Un po’ di “apertura”sembra essere stata mostrata in occasione dell’incontro del 14 marzo scorso.

I giovani avvocati avvertono un senso di frustrazione e di paura. Non c’è più infatti l’incertezza del futuro tipica delle libere professioni, incertezza che può essere positiva laddove stimola l’iniziativa e l’aggior-namento professionale, ma c’è oramai solo la certezza, tutta negativa, di non riuscire a realizzarsi con la professione per la quale hanno studiato per così lungo tempo e sostenuto esami.

Coloro che oggi si affacciano alla professione si trovano dinanzi ad un orizzonte buio, con un mondo del lavoro in cui gli elementi di sbar-ramento e di esclusione chiudono i varchi alla libera espressione della loro professionalità. E’triste dover constatare che molti di loro dovranno considerarsi fortunati se verranno sottopagati e sfruttati. In tal modo è evidente che si assisterà a un abbassamento dei livelli di professionalità specie per quanti non potranno più permettersi di aggiornarsi o di soste-nere spese per la gestione di uno studio.

Dinanzi a tale situazione, che getta una pesante ipoteca sulle pro-spettive non solo professionali ma anche umane dei giovani avvocati, meritano adeguata considerazione iniziative come quelle portate avanti in questi mesi dall’Aiga che, da tempi non sospetti, auspica la riforma dell’ordinamento forense, essendo l’ attuale normativa non più rispon-dente alle mutate esigenze non solo di tutti gli operatori della giustizia ma anche, in primo luogo, dei cittadini.

In questo scenario largamente desolante le proteste finora messe in atto dagli avvocati rischiano di risultare sterili, inconsistenti ed ininfluenti se non saranno accompagnate da una efficace ed approfondita opera di

sensibilizzazione dell’opinione pubblica che deve poter continuare a vedere nell’avvocato quella figura professionale e tecnica che è posta ad insormontabile salvaguardia dei diritti del singolo e della collettività.

Avv. Chiara Zucchetti, AIGA Salerno

Lo scorso 27 Aprile 2012, il collegio di Corte di Assise di Appello di

Roma, investito della ormai famosa questione del “Delitto di Via Poma”, avvenuto il in riforma della sentenza di I Grado, ha assolto Raniero Bu-sco, all’epoca dei fatti fidanzato della vittima, per non aver commesso il fatto.

Vittima innocente dell’efferato omicidio fu Simonetta Cesaroni, giovane ragazza romana di 20 Anni.

All’indomani della Sentenza di II Grado, ed in attesa delle motiva-zioni della stessa, analizziamo le motivazioni della sentenza di I Grado, con la quale la Corte di Assise di Roma aveva condannato Raniero Bu-sco a 24 anni di reclusione.

Secondo i giudici è certo che la ragazza ebbe ad aprire ad una per-sona che conosceva e con la quale si stava accingendo ad avere un rap-porto sessuale pienamente consenziente tanto che si era regolarmente spogliata. Questa persona non poteva che essere Raniero Busco dal mo-mento che non si era rinvenuta traccia di altre possibili storie con altri uomini?

La gravità del delitto per cui si procede è dimostrazione di un’ indo-le violenta, né vi è stato alcun concreto segno di ravvedimento.

Sussiste l’aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone in considerazione dell’elevato numero di colpi inferti alla vittima e,soprat-tutto, dei sei colpi inferti nella zona degli occhi e dei quattro nella zona dei genitali interni.

La condotta del Busco è caratterizzata dalla volontà di infliggere un patimento ulteriore rispetto alle ordinarie modalità esecutive del reato e rivelano una particolare malvagità dell’agente.

La Corte ritiene che sia di tutta evidenza che durante i preliminari di un approccio sessuale consenziente, la ragazza, ad un certo punto, per motivi riconducibili allo stato di tensione esistente tra i due, inaspettata-mente si è rifiutata di proseguire il rapporto.

Il rifiuto, probabilmente accompagnato da parole sferzanti, ha in-dotto l’assassino, come reazione, a infliggerle un terribile morso al capez-zolo.

La reazione della ragazza anche solo verbale, a tale gesto, ha provo-cato l’ulteriore incremento della spinta aggressiva per cui il Busco l’ha dapprima atterrata e tramortita con un potente schiaffone all’emivolto e poi, scatenatasi ormai la violenza, colto da un’irrefrenabile furia omicida, le ha inferto 29 coltellate mentre la ragazza già si trovava stesa a terra supina e senza che potesse opporre una sia pur minima resistenza dato che il Busco si era posizionato a cavalcioni sopra di lei, come attestato dalle evidenti tumefazioni rilevabili sul bacino della giovane. sottolinea, inoltre, la mancanza di un alibi per il Busco, o meglio di un alibi provato

e provabile. Avv. Paola Ianni, AIGA Salerno

In attesa delle motivazioni dell’assoluzione...Delitto di “Via Poma”: le ragioni della condanna di I grado.

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SEZIONE DI SALERNO

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Saler-no – con la istituzione della “Consulta dei Praticanti e dei Gio-vani Avvocati” si rende promotrice di una nuova e singolare ini-ziativa finalizzata a dare una maggiore e più adeguata voce ai

praticanti avvocato e ai neo abilitati all’esercizio della professione forense.

Il principale obiettivo che la Consulta dei Praticanti si pre-

figge è quello di consentire ai giovani tirocinanti di manifestare le proprie idee ed esigenze sia in ambito professionale che associa-tivo.

A tal fine, la Consulta, con l’ausilio degli strumenti che la moderna tecnologia offre (e-Mail, Social Network, ecc.), coordi-na le contrapposte necessità del mondo dei professionisti, da un lato, e del variegato universo dei praticanti, dall’altro, nell’ottica

di un confronto e di un dialogo continuo.La Consulta, inoltre, assiste i Giovani Colleghi che si appre-

stano ad iniziare la pratica forense attraverso la divulgazione di

informazioni sull’iter burocratico da seguire ed il costante soste-gno durante tutto il biennio cercando di risolvere i problemi e chiarire i dubbi che potenzialmente possono sorgere, forte del

sostegno e della preziosa disponibilità della Segreteria dell'Ordi-ne degli Avvocati di Salerno.

La Consulta dei Praticanti si caratterizza per lo svolgimento di numerose attività, tra le quali:

-informare i laureandi in giurisprudenza sul percorso forma-tivo e professionale che andranno ad intraprendere;

-mettere in contatto i giovani praticanti e gli studi professio-

nali alla ricerca di collaborazioni;-fornire informazioni ed assistenza su tutte le problematiche,

amministrative e non, connesse al periodo di tirocinio;

-fornire informazioni relative alla preparazione all’esame di abilitazione (indicazioni sugli argomenti d’esame di maggiore interesse, indicazioni sui testi di riferimento, raccolta di materiale didattico);

-inviare ai tirocinanti un “questionario di valutazione del praticantato”, da compilare in maniera anonima, finalizzato a monitorare i rapporti tra il praticante e il dominus, la qualità

della formazione professionale ricevuta e, soprattutto, la rispon-

denza delle attività formative alle esigenze professionali richieste oggi dal mercato del lavoro;

-predisporre un “Codice di autodisciplina degli avvocati nei rapporti con i tirocinanti” diretto ad individuare delle linee guida

sui rapporti professionali tra dominus e praticante.-sportello infopoint attivo dal 14 maggio 2012 ogni LUNE-

DI’ dalle ore 12:00 alle ore 13:00 presso il Tribunale civile di

Salerno “Vicinanza” nella zona adibita alle fotocopiatrici.Per maggiori informazioni rivolgersi al Presidente Avv. Gi-

sella Lauriello (333.6757783) o al Responsabile AIGA Settore

Praticanti Avv. Massimiliano Granozi (338.1754841) ovvero in-viare una e.mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [email protected] o [email protected] o, ancora, inviare un messaggio al contatto facebook Aiga Sezio-

ne di Salerno ovvero collegarsi al sito www.aigasalerno.it

Aiga Salerno Presenta...

“AIGA INFOPOINT” La Consulta dei Praticanti Avvocati

PER SAPERNE DI PIÙ

INFOPOINT, ogni LUNEDI’ dalle ore 12:00 alle ore 13:00 presso il Tribunale civile di Salerno “Vi-cinanza” nella zona adibita alle fotocopiatrici.

rivolgersi al Presidente Avv. Gisella Lauriello (333.6757783) o al Responsabile AIGA Settore P r a t i c a n t i A v v. M a s s i m i l i a n o G r a n o z i (338.1754841)

e.mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[email protected] [email protected]

sulla pagina facebook di Aiga Sezione di Salerno ovvero collegandosi al sito www.aigasalerno.it

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SEZIONE DI SALERNO

NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

L’Angolo della Previdenza dei praticanti avvocato

Ti ricordiamo che : Se sei iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocato e

non sei abilitato al patrocinio non puoi essere iscritto alla CASSA e non hai alcun obbligo nei confronti della stessa. Pertan-

to non dovrai trasmettere alla Cassa la comunicazione obbligato-ria (modello 5) di cui all' art. 17 della legge n. 576/80 né versare alcun contributo.

Se sei iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocato e

sei abilitato al patrocinio ma non sei iscritto alla cassa

non hai alcun obbligo nei confronti della stessa. Non dovrai infatti trasmettere alla Cassa la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all' art. 17 della legge n. 576/80 né versare alcun contribu-

to.Tuttavia puoi inviare domanda di iscrizione alla Cassa per

l'anno in corso o con effetto retroattivo ( a decorrere dal primo

anno di iscrizione nel registro dei praticanti con abilitazione al patrocinio o da uno degli anni successivi al primo). In tal caso, dovrai versare i contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa: soggetti-

vo (di base e modulare) integrativo e di maternità. Se sei iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocato e

sei abilitato al patrocinio e iscritto alla cassa dovrai tra-smettere alla Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, il “model-

lo 5” ovvero la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17 della legge n.576/80, indicando il reddito professionale IRPEF netto, denunciato con il modello Unico, relativamente all'anno solare

anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonchè il volume di affari IVA relativo al medesimo anno.

A tal proposito, ti ricordiamo che l'obbligo di invio della co-

municazione obbligatoria permane anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna denuncia al Fisco o che il reddito profes-sionale IRPEF netto ed il volume d'affari IVA siano negativi o pari a zero.

Inoltre dovrai pagare il contributo soggettivo minimo di BA-SE, in misura ridotta al 50%, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa (domande presentate dopo il 1/1/2009), se si iscrivono

alla stessa con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età (art.5 Regolamento dei contributi).

La Cassa ti invierà gli avvisi di pagamento M.Av. già pre-compilati con gli importi da corrispondere tramite i quali dovrai pagare tali contributi.

Attenzione! La Cassa invierà cinque bollettini M.Av. di cui

uno con l’indicazione della somma complessiva da pagare nel-l’anno e altri quattro con gli importi già suddivisi per rata con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, e 30 settembre. Sarà il

contribuente a poter scegliere il pagamento in un’ unica soluzione o suddividerlo in rate .

Inoltre dovrai pagare il contributo soggettivo modulare ob-

bligatorio, a decorrere dal 1/1/2010, in misura ridotta al 50%, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, se si iscrivono alla stessa con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età (art.5 Regolamento dei contributi).

Tale contributo è riscosso tramite avviso di pagamento M.Av. (bancario o postale).

Dovrai versare, in autoliquidazione, il 13%, a decorrere dal

1/1/2009 (modello 5/2010), sul reddito professionale IRPEF netto fino al tetto massimo (cfr.Tabella Contributi/Redditi sul sito cassa forense) stabilito dal Comitato dei Delegati, nonchè il 3%

sulla parte di reddito eccedente il tetto, di cui sopra - dopo aver decurtato l'importo del contributo soggettivo minimo - in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate, di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e, la seconda, en-

tro il 31 dicembre del medesimo anno. Dovrai altresì versare, in autoliquidazione, alle scadenze so-

prariportate, il 4% (o 2% per le fatture emesse fino al 31/12/

2009) a decorrere dal 1/1/2010 (modello 5/2011) sull'effettivo volume di affari IVA (detratto l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n. 85) essendo

esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo. Dovrai infine versare il contributo di maternità, riscosso tra-

mite avvisi di pagamento M.Av..Non dovrai fornire prova dell'esercizio continuativo della

professione per gli anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con quelli di praticantato abilitato.

Avv. G. Manzo e Avv. C. Zucchetti, AIGA Salerno

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07.11.2011

In occasione del Consiglio Direttivo Regionale tenutosi a Napoli: il coordinamento regionale per il biennio in corso è stato affidato alla se-zione di Salerno, nominando quale ns. coordinatore avv. Federico Erra, che ha ricevuto ampio consenso da parte di tutte le altre sezioni della Campania, oltre che il ns. supporto e le nostre felicitazioni e congratula-zioni, dando lustro in questo modo alla ns. sezione, anche a livello na-zionale.

12.11.2011

vi è stata la partecipazione di una ns. folta delegazione al CDN a Verona per la nomina della Giunta nazionale  e del Presidente, delega-zione composta dal Presidente, avv. Gisella Lauriello, i Consiglieri Na-zionali, avv. Giovanni Balbi, avv. Federico Erra, avv. Enrico Giovine e l’avv. Chiara Zucchetti. L’esito della votazione è stato il seguente: Presi-dente: Dario Greco (PA); Vice Presidenti: Stefania Del Gais (BN) e Fabio Beconcini (FI); Segretario: Claudia Pizzurro (Paola); Tesoriere: Nicoletta Giorgi; Coordinatore Area Nord: Leo Pasetto (VR); Coordinatore Area Centro: Giancarlo Bucciarella; Coordinatore Area Sud: Alfonso Polto; Consiglieri: Michele Vaira (FG), Massimo Zanetti (UD), Alessio Fieschi (Pavia), Elena Balbo (Casale Monferrato), Giorgia Minozzi e Alfredo Serra (NA); Conferenza degli eletti: Alfonso Quarto (Santa Maria Capua Vetere). Dal quadro potete osservare come nella ramificata suddivisione delle varie sezioni a livello nazionale, la Campania voli molto in alto, in quanto abbiamo in Giunta uno dei due vice presidenti (Stefania Del Gais di Benevento) e due consiglieri (Alfredo Serra di Napoli e Alfonso Quarto di Santa Maria Capua Vetere). Se a tutto questo, aggiungiamo che il coordinamento regionale è nelle nostre mani con Federico Erra, a dimostrazione dei buoni rapporti con tutti i consiglieri, la sezione di Salerno, riconosciuta già a livello nazionale per il lavoro che normal-mente svolge, ha la possibilità concreta di fare ancora di più, dando a noi tutti lo stimolo per lavorare con immutata passione e per migliorarci sempre di più nel prosieguo.

18.11.2011

Assemblea degli associati in aula Parrilli con la presentazione delle varie imminenti attività. Il Presidente, avv. Gisella Lauriello, nel porgere un saluto a tutti i soci ed in particolare ai nuovi iscritti, presentando l’attività dell’associazione ed i futuri obiettivi da raggiungere insieme, secondo quanto previsto dall’art. 2 dello statuto dell’associazione, confi-da nel contempo, nella effettiva collaborazione di tutti gli associati. Sono intervenuti, altresì, l’avv. Giovanni Balbi, che illustra per sommi capi il

P.O.F. 2012, l’avv. Tommaso Amato, quale responsabile delle convenzio-ni future, il quale ha illustrato idee concrete sulle convenzioni future da stipulare con società e fornitori vari. E’ stata, poi, la volta dell’avv. Chia-ra Zucchetti, quale responsabile delle comunicazioni, che ha presentato la propria attività di informazione, in modo particolare a quella attinen-te al social network Facebook, sempre più aggiornato nei confronti di tutti gli associati e non. E’ intervenuto, altresì, l’avv. Leonardo Gallo, il quale ha presentato il premio Eccellenza 2011, quale serata di gala per gli avvocati prevista per il 19 dicembre p.v., avente anche uno scopo benefico. Ha preso la parola anche l’avv. Federico Erra, il quale, nelle nuove vesti di neo-eletto coordinatore regionale, ha presentato il suo mandato, duro, impegnativo, ma stimolante, supportato positivamente dalla valente sezione di Salerno. Infine, è intervenuto anche l’avv. Marco Del Vecchio, il quale, nelle vesti di past-president, ha salutato tutti i pre-senti, dando un in bocca al lupo all’attuale Presidente e a tutta la sezio-ne, per il raggiungimento tutti gli obiettivi sperati.

25.11.2011

In Aula Parrilli è stato organizzato il convegno sul tema "Le discri-minazioni di genere nel Diritto Italiano - Uguaglianza imperfetta o dise-guaglianza sostanziale?". L’interessante ed originale programma è stato articolato dapprima in una proiezione di un cortometraggio realizzato dall'Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Salerno, Avv. Lucia SENESE, alla luce anche della L. 903/77 al D. Lgs. 05/2010, con la presenza della prof.ssa Alfonsina DE FELICE (Ordinario di Diritto della Previdenza Sociale e della Sicurezza Sociale presso l'Università Federico II di Napoli). Dopodichè è stata la volta della dott.ssa Ippolita LAUDATI (Magistrato della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno) che ha illustrato e chiarito tutti i profili processuali di tutela e casistica giurisprudenziale. Durante gli interventi sono stati proiettati anche tre spot sulle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro. Oltre all’attribu-zione dei crediti formativi, ai partecipanti è stato anche consegnato un attestato di partecipazione che costituirà titolo preferenziale per l'iscri-zione all'istituendo Albo dei Difensori d'ufficio presso l'Ufficio della Con-sigliera di Parità.

Nella stessa data, partecipazione di una delegazione alla VII Con-ferenza OUA a Roma, composta nell’occasione dai nostri due rappre-sentanti A.I.G.A., avv. Giovanni Balbi ed avv. Chiara  Zucchetti.

Resoconto AttivitàAiga Sezione di Salerno

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NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

Page 16: Newsletter numero 2 Aiga Salerno

26.11.2011

All’insegna della cultura in senso ampio, vi è stata una delegazione della sezione salernitana che ha partecipato alla mostra "Il corpo ed il cosmo" esposta presso la Pinacoteca Provinciale con la dott.ssa Vittoria Bonani (direttrice della biblioteca provinciale) e l'avv. Bernardo Altieri (collezionista) come accompagnatori.  La mostra, che ha rappresentato solamente la prima di tante iniziative culturali che la sezione salernitana dell’A.I.G.A. si è prefissata di organizzare, è stata organizzata dalla Pro-vincia di Salerno e dal Consiglio dell’Ordine dei Medici ed è consistita in una raccolta di manoscritti e testi vari della Scuola Medica salernita-na, molti dei quali raccolti dall'avv. Bernardo Altieri, che ci ha guidati personalmente tra i testi rari con aneddoti, informazioni e notizie varie.

05.12.2011

Si è tenuta l’ultima lezione del Corso di Esame di Avvocato Simula-to, conclusosi con un brindisi finale di augurio e dei migliori bocca al lupo per tutti i corsisti. Il corso, organizzato anche quest’anno da Gio-vanni Balbi con i valenti tutor occupati alla correzione degli elaborati al termine di un’esperienza durata da diversi mesi, ha occupato tutti per  moltissimo tempo, dando molte soddisfazioni e, a conferma del brillante risultato, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti dagli stessi corsisti per la professionalità e le doti umane dimostrate.

15.12.2011

E’ stato convocato dall'AIGA del mandato 2011/2013 alle h 19.30 il Primo Coordinamento Regionale Campania tenutosi a Salerno presso la riservata ed esclusiva location del Club Velico del Porto Turistico di Salerno, Piazza della Concordia, quale primo incontro dopo le elezioni del CDN di Catania, per discutere i seguenti argomenti: 1) Linee pro-grammatiche per il biennio 2011/2013; 2)  Riassetto e riorganizazio-ne  delle Sezioni  AIGA della Regione Campania; 3) Realizzazione di piattaforma informativa delle iniziative associative a livello regionale; 4) Laboratorio tecnico politico della Regione Campania; 5) Varie ed eventuali.  Al nostro primo Coordinamento Regionale Campania dell'AIGA,  allie-tato anche da una simpatica e variegata cena presso la location del Club Velico al Porto Turistico di Salerno,  organizzato quest’anno dalla sezio-ne di Salerno, in persona del ns. coordinatore regionale, avv. Federico Erra, abbiamo avuto la gradita partecipazione e l'illustre interven-to del Collega Alfonso POLTO, neo Coordinatore AREA SUD dell'AI-GA Nazionale, nonché del Vicepresidente Stefania Del Gais e dei nostri componenti di Giunta della Campania, oltre ad aver avuto il piacere di ospitare importanti figure della nostra associazione e della nostra catego-ria professionale.

19.12.2011

E’ stata celebrata anche quest’anno con successo la cena di gala per la consegna del Premio dell’Eccellenza 2011, organizzata il 19.12.2011 dall’avv. Leonardo Gallo al Circolo Canottieri Irno di Salerno, per ren-dere pubblico merito a coloro che, tra gli Avvocati, Magistrati ed Opera-tori della «giustizia» del Tribunale di Salerno nonché delle sezioni di-staccate (Amalfi, Cava, Eboli, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella), di Corte d’Appello e del TAR, si sono contraddistinti per la loro competenza, per il rispetto, la cordialità e la disponibilità nei con-fronti di tutta l’Avvocatura. I premi ai più votati in seguito allo scrutinio delle schede per l'Eccellenza 2011, sono stati consegnati tra gli avvocati, all'avv. Massimo Caiafa, tra i magistrati, al Dott. Mario Pagano, tra gli onorari, alla Dott.ssa Lucia Fiorillo, tra gli operatori di cancelleria/uffi-ciali giudiziari al Dott. Luigi Biondo. L’occasione è servita anche per offrire il ns. contributo benefico all'Associazione “Arcobaleno Marco Iagulli”, per l’ acquisto di un macchinario in favore dei bambini oncolo-gici dell'Ospedale di Battipaglia.

28.01.2012

In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, è stato letto innanzi il Presidente della Sezione sede di Corte d'Appello, dr. Matteo Casale, il comunicato ufficiale dell’associazione a livello nazionale, di cui Vi allego il relativo file per Vs. scienza, a conferma dello stato di agita-zione di tutta l’avvocatura alla luce degli ultimi interventi legislativi.

31.01.2012

Viene pubblicato il "numero 0" della newsletter A.I.G.A. di Saler-no. La presentazione dell' interessante ed originale iniziativa, ideata e realizzata dagli avvocati Chiara Zucchetti, Tommaso Amato, Francesca Iannone, Brunella Gallo, Mariella Ceglia, Gianfranco Manzo e Giulia Maiello, viene comunicata a tutti i soci oltre che inserita su Facebook e sul sito, con espresso invito a visitare lo stesso all'indirizzo www.aigasalerno.it e ad iscriversi nell’apposita sezione newsletter

03.02.2012

Presso il Salone degli Stemmi della Curia Arcivescovile di Salerno si tiene il primo evento formativo del POF - Piano Offerta formativa 2012 organizzato dall’Aiga - sezione di Salerno sul tema “RC auto: scontro tra azioni ?” che vede come relatori l’avv. Michele Giovannone e l’avv. Egidio felice Egidio e come moderatore l’avv. Gianfranco Manzo.

23-24.02.2012

Nel corso dell’astensione dalle udienze per gli avvocati proclamata dall’O.U.A., il giorno 23 febbraio è organizzata presso il Teatro Adriano a Roma una manifestazione di protesta pubblica di tutta l’Avvocatura per protestare fermamente contro le liberalizzazioni e la rottamazione

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NEWSLETTER - AIGA SEZ. DI SALERNO - NUMERO 2 GIUGNO 2012

Resoconto AttivitàAiga Sezione di Salerno

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della giustizia. E’ presente una delegazione Aiga composta dal Presiden-te avv. Gisella Lauriello, dal Consigliere Segretario avv. Marco Basso e dai Consiglieri avv.ti Giovanni Balbi, Chiara Zucchetti, Tommaso Ama-to e Anna Allegro.

02.03.2012

presso l’aula Parrilli del Palazzo di Giustizia alle ore 11.00 si tiene l’assemblea allargata a tutti i soci per discutere sui programmi dell’asso-ciazione e il loro stato di realizzazione.

06.03.2012

ha inizio la seconda edizione del “Corso di Oratoria (l’arte di parla-re in pubblico)”, strutturato in quattro incontri presso l’aula Parrilli del Palazzo di Giustizia e con l’introduzione, per ciascun incontro, del regi-sta e attore salernitano Gaetano Stella.

Il primo appuntamento vede come relatori l’avv. Maria Masi, già presidente COA Nola e l’avv. Luigi Iossa del Foro di Napoli con il se-guente tema: “Il valore della discussione nel processo italiano” e come moderatore l’avv. Angelo Maiello.

09.03.2012

è la volta del convegno sul tema “Le azioni dimenticate: come evi-tare la conciliazione obbligatoria utilizzando gli strumenti già previsti dall’ordinamento” con l’avv. Michele Giovannone, Giudice di Pace di Laviano e l’avv. Lucio Leone del Foro di Salerno quali relatori e l’avv. Luigi Palmisano.

15.03.2012

la sezione salernitana dell’Aiga organizza un pullman per parteci-pare alla manifestazione di protesta a Roma indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura in Piazza Cavour.

20.03.2012

si tiene il secondo incontro del Corso di Oratoria con l’Avv. Prof. Andrea Pisani Massamormile sul tema “L’avvocato e gli itinerari extra-forensi” e la Prof.ssa Annamaria Della Monica sul tema “il comunicato-re efficace” come relatori e l’avv. Gisella Lauriello come moderatore.

22.03.2012

viene pubblicato il “numero 1” della newsletter A.I.G.A. di Saler-no, contenente la giurisprudenza e gli approfondimenti circa le temati-che di diritto più attuali nonchè gli aggiornamenti inerenti i convegni successivi che la sezione di Salerno ha programmato per il prosieguo, oltre a tutte le notizie relative alle convenzioni stipulate a tutt’oggi.

23-25.03.2012

la sezione salernitana partecipa a Milano con una sua delegazione formata dal Presidente avv. Gisella Lauriello, dal Consigliere Segretario avv. Marco Basso , dal past-president avv. Marco Del Vecchio e dai Con-siglieri avv.ti Giovanni Balbi, Angelo Maiello, Chiara Zucchetti (anche in qualità di delegati OUA), Tommaso Amato, Saverio Sapia e Antonio Trezza al Congresso straordinario dell’avvocatura e al contestuale CDN A.I.G.A.

23-24.03.2012

contemporaneamente un nutrito gruppo di associati, in collabora-zione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, il Sindacato Forense e l’Agas, provvedono a sensibilizzare i cittadini salernitani sulle motivazioni dello sciopero e dello stato di agitazione della classe forense mediante distribuzione di manifestini informativi.

30.03.2012

presso il Salone “Morelli” Palazzo di città di Amalfi, si tiene il con-vegno dal titolo “Abolizione delle tariffe professionali - Liquidazione dei compensi, profili concorrenziali e raffronto con gli ordinamenti europei” moderato dal vice-presidente avv. Josè Maria Lembo, con i brillanti interventi dell’ avv. Costantino Montesanto, della dott.sa Elvira Bellan-toni  (Magistrato del Tribunale di Salerno), del dott. Francesco Buono-menna (Ricercatore in Diritto Internazionale).

10 aprile 2012 : ha luogo il terzo incontro del Corso di Oratoria sul tema “la comunicazione dei professionisti” svolto dall’Avv. Andrea Pari-si.

10.04.2012

ha luogo il terzo incontro del Corso di Oratoria sul tema “la comu-nicazione dei professionisti” svolto dall’Avv. Andrea Parisi.

13.04.2012

Presso il Salone degli Stemmi presso la Curia Arcivescovile era previsto il convegno sulla "SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI: la “celerità” quale principio ispiratore delle recenti riforme?", poi rinviato al 25.05.12 a seguito dell’indisponibilità di uno dei relatori.

23.04.2012

si conclude in bellezza il Corso di Oratoria con l’intervento del dott. Giuseppe Maria Berruti (magistrato Sezione Disciplinare C. M. S.) sul tema “dalla parte di chi ascolta” e dell’avv. Giuseppe Abbamonte quali relatori. Modera l’avv. Leonardo Gallo.

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