Newsletter T&P N°50

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  • 8/4/2019 Newsletter T&P N50

    1/14N50 Agosto 2011

    Diritto del Lavoro

    Attualit 2

    Le Nostre Sentenze 4

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Attualit 7

    Assicurazioni 9

    Il punto su 11

    Eventi 12

    Rassegna Stampa 13

    Contatti 14

    EditorialeBen ritrovati con il numero 50 della nostra newsletter!Un appuntamento mensile da oltre 4 anni che con piacere manteniamo, anchegrazie alla Vostra accoglienza e allapprezzamento che ci viene espresso. Un grazie,dunque, a tutti Voi che ci seguite con interesse.

    E veniamo ai contenuti.La manovra di ferragosto, di cui tanto si discute in questi giorni, riguardaanche il rapporto di lavoro privato. Gli aspetti finanziari e il dibattito in corso lohanno messo un po in ombra, ma gli argomenti disciplinati sono importanti,soprattutto quello relativo alla contrattazione collettiva di secondo livello conlelenco di materie la cui disciplina demandata alle parti sociali.Ne trattiamo nellAttualit di Diritto del Lavoro e vedremo se il decreto legge,entrato in vigore il 13 agosto, subir modifiche in sede di conversione anche conriferimento al nostro settore.

    Di grande attualit anche lapprovazione del Testo Unicosullapprendistato avvenuta lo scorso 28 luglio. Il provvedimento, tuttavia, non

    ancora stato pubblicato e, quindi, attendiamo che si compia liter legislativo primadi trattarne. Possiamo anticipare che la novit principale riguarda lattribuzione invia esclusiva alla contrattazione collettiva della regolamentazionedellapprendistato, ma ne parleremo diffusamente dopo la pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale.

    La Sentenza del meseriguarda un caso complesso ed interessante deciso dal Tribunale di Roma. Si tratta di una impugnazione di trasferimento, che toccaanche largomento dei congedi parentali e delle modalit di richiesta delleferie. Nelle Altre sentenze vi proponiamo decisioni in tema di sanzionidisciplinari, di rivendicazione di qualifica superiore, di licenziamento pergiusta causa.

    Anche la sezione di Diritto Civile contiene nellattualit una interessantesentenza, relativa ad una complessa ed interessante vicenda in tema dioperazioni immobiliari.

    Segue lusuale settore Assicurazioni dove, tra laltro, riproponiamo unarecentissima sentenza della Corte di Cassazione in tema di infortuni sul lavoroscolastico, di attualit vista limminente apertura delle scuole.

    Il punto su . esamina il D.lgs. n. 67 del 21 aprile 2011 in tema di lavoriusuranti con la previsione dellaccesso anticipato alla pensione per i dipendentiinteressati (anche questo tema di particolare attualit visto il dibattito sulla disciplinadelle pensioni contenuta nella manovra di ferragosto).

    Eventi e rassegna stampa chiudono la newsletter e non resta che augurarVi

    buona lettura!

    Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trifir, MarinaTona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa Cofano, Claudio Ponari,Tommaso Targa e Diego Meucci

  • 8/4/2019 Newsletter T&P N50

    2/14N50 Agosto 2011 2

    LE MISURE DI STABILIZZAZIONE

    FINANZIARIA DI CUI AL DECRETOLEGGE N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011

    A cura di Orazio Marano

    Con decreto legge n. 138, in vigore dal 13 agosto 2011 (giorno di approvazione epubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il Governo ha introdotto ulteriori disposizioni urgentiper la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo.

    Lintervento governativo ha riguardato, tra le molte materie trattate, anche il rapporto di lavoropubblico e privato.

    Con riferimento a detto ultimo ambito, meritano attenzione gli articoli dettati in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimit(art. 8), collocamento obbligatorio e regime dellecompensazioni(art. 9), fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 10), livelli di tutelaessenziali per lattivazione dei tirocini (art. 11) nonch intermediazione illecita e sfruttamento dellavoro(art. 12).

    Quanto alla contrattazione collettiva di secondo livello, stato introdotto un elenco di materie chepossono essere oggetto di accordi siglati con le associazioni dei lavoratori comparativamente pi

    rappresentative sul piano nazionale, ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali, finalizzati a

    realizzare una maggiore produttivit, lemersione del lavoro irregolare, incrementi di competitivit e di

    salario, la gestione di crisi aziendali e occupazionali, nonch lorganizzazione del lavoro e della

    produzione (con particolare riferimento allinstallazione e gestione di impianti audiovisivi e di nuove

    tecnologie, alle mansioni classificazione e inquadramento del personale, ai contratti a termine e part-

    time, ai casi di ricorso alla somministrazione di manodopera, allorario di lavoro, alle modalit di

    assunzione e disciplina dei rapporti di lavoro anche nelle forme della collaborazione coordinata e

    continuativa a progetto, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze nel

    caso di recesso dal rapporto di lavoro, ad eccezione del licenziamento discriminatorio e di quello della

    lavoratrice in concomitanza del matrimonio).

    Di particolare importanza la previsione per cui le disposizioni contenute nei contratti collettivi aziendali

    vigenti, sottoscritti in epoca anteriore al 28 giugno 2011 (data di sottoscrizione dellaccordo

    interconfederale tra le parti sociali), sono efficaci nei confronti di tutto il personale dellunit produttiva

    ove il contratto trova applicazione (che, quindi, vincola anche i lavoratori non iscritti allorganizzazione

    sindacale firmataria dello stesso), a condizione che detto accordo sia stato approvato con votazione, a

    maggioranza dei lavoratori (lefficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali stata prevista nel

    summenzionato accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sulla rappresentanza sindacale,

    sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, con facolt di ricorrere al referendum - su richiesta di

    una delle organizzazioni firmatarie dellaccordo interconfederale o del 30% dei lavoratori addetti allunit

    produttiva a cui il contratto collettivo aziendale si riferisce - al solo fine di farne dichiarare linvalidit).

    Altra novit prevista dal decreto legge n. 138 concerne la compensazione territorialenellambito del collocamento obbligatorio (disciplinato dalla legge n. 68/1999): le imprese cheoccupano personale in diverse unit produttive, nonch i datori di lavoro privati che fanno parte di

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    http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.scribd.com/doc/61111125/Accordo-Confindustria-CGIL-CISL-UIL-28-Giugno-2011http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138
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    3/14N50 Agosto 2011 3

    gruppi dimpresa ai sensi dellart. 2359 cod. civ., possono effettuare, in autonomia, compensazioniterritoriali assumendo in una sede un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento superiore a

    quello previsto per legge e, quindi, compensare detta eccedenza assumendo un minor numero dilavoratori nelle altre unit produttive o nelle altre imprese del gruppo.

    stata, poi, introdotta la facolt di utilizzare le risorse accumulate dai fondi interprofessionali(disciplinati allart. 118, primo comma, della legge 388/2000) anche per realizzare misure diformazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

    Anche la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari ha subito profondemodifiche: i medesimi potranno essere promossi esclusivamente da soggetti che sono in possessodi determinati requisiti preventivamente stabiliti da normative regionali (in assenza delle quali trova

    applicazione la disciplina di cui allart. 18 della legge n. 196/1997 nonch il decreto ministerialeapplicativo del 12 maggio 1998), non possono avere durata superiore a mesi 6 (comprensivi dieventuali proroghe) e possono coinvolgere unicamente personale neo-diplomato o neo-laureato,entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Detta disposizione non riguarda i tirocinipromossi per determinate categorie di soggetti.

    Linosservanza delle previsioni sopra menzionate potrebbe determinare gli organi ispettivi aricondurre il rapporto di lavoro nellambito della subordinazione, con applicazione delle relativesanzioni amministrative previste per tale ipotesi, oltre al recupero dei contributi (detta normativa nonha efficacia retroattiva, ragion per cui tutti i tirocini attivati sotto la vigenza della vecchia disciplina

    sono validi sino alla scadenza).Il dettato normativo esclude i tirocini formativi e di orientamento c.d. curriculari (vale a dire quelliinseriti in un programma di alternanza scuola-lavoro o nelle scuole professionali, con apprendimentodi natura professionale).

    Da ultimo, si segnala lintroduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,mediante inserimento nel Codice Penale degli artt. 603-bis e 603-ter. Viene punito chi svolgeattivit di intermediazione mediante il reclutamento di manodopera e lorganizzazione di attivitlavorativa caratterizzata da sfruttamento, violenza e minaccia o intimidazione; le pene previste sonoquella della reclusione dai 5 agli 8 anni e della multa dai 1.000 ai 2.000 euro per ciascun lavoratore

    reclutato.

    Di particolare importanza la previsione di un elenco contenente gli indici di sfruttamento, quali laretribuzione palesemente difforme dalle previsioni del contratto collettivo di riferimento esproporzionatain peius rispetto alla quantit e alla qualit del lavoro; la violazione sistematica dellanormativa sullorario di lavoro, sui riposi settimanali e sulle ferie; la sussistenza di violazioni dellanormativa in materia di sicurezza, tali da esporre il lavoratore al pericolo per la propria salute esicurezza; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazionidi alloggio particolarmente degradanti; sono state previste delle aggravanti (quali il numero deilavoratori reclutati superiore a tre, la presenza di minori tra i lavoratori e la commissione del fatto con

    lesposizione del lavoratore a situazioni di grave pericolo), nonch pene accessorie connesse alreato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

    Resta da vedere se il Parlamento apporter modifiche in sede di conversione del decreto.

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    4/14N50 Agosto 2011 4

    La sentenza del MeseTRASFERIMENTO - CONGEDI PARENTALI - FERIE(Tribunale di Roma, 24 maggio 2011)

    Una lavoratrice impugnava il trasferimento ed il licenziamento intimatole per il rifiuto di adempiervi

    motivato con esigenze di tutela della salute della madre e con un preteso accoglimento di una richiesta

    di ferie. In particolare la dipendente lamentava a) la violazione dellart. 33, comma 3, l.104/1992, in

    materia di congedi per prestare assistenza alla propria madre invalida; b) la violazione dei principi di

    buona fede e correttezza, per la pretesa natura ritorsiva e punitiva dei provvedimenti.

    Il Tribunale rilevava, in relazione al trasferimento, che interpretando lart. 33, comma 5, l.104/1992, la recente giurisprudenza di legittimit ha statuito che il diritto di scegliere la sede di lavoro pi vicina alproprio domicilio e a non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso, non si configura comeassoluto ed illimitato del lavoratore, giacch esso pu essere fatto valere allorquando il suo esercizio nonfinisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore

    di lavoro, ed aggiungeva, inoltre, che precisando meglio la portata della norma indicata (ove stabilitoche il lavoratore non possa essere trasferito senza il suo consenso, senza ulteriori specificazioni), leSezioni Unite della S.C. hanno da ultimo chiarito che, in tale ultima ipotesi, linteresse della persona

    affetta da handicap si pone come limite esterno al potere datoriale di trasferimento, prevalendo sulleordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro; ci tuttavia non esclude che il

    medesimo interesse debba conciliarsi con altri interessi rilevanti, diversi da quelli sottesi alla ordinaria

    mobilit (ad esempio, laccertata soppressione del posto di lavoro determina linapplicabilit della tuteladi cui allart. 33, comma 5, seconda parte, l.104/1992: in questo senso Cass. SS.UU. n.16102 del 9

    luglio 2009).

    Il Tribunale sottolineava, inoltre, in merito ai congedi parentali, che possono beneficiare dei permessi inquestione i parenti entro il 3grado di soggetti in condizione di handicap grave accertata ai sensi dellart.3, comma 3, l.104/1992 dalla Competente Commissione della A.U.S.L. (con certificazione di validit pari

    a 6 mesi). Sulla base di tale considerazione affermava, dunque, linfondatezza della doglianza ritenendo

    non solo che la certificazione fornita dalla ricorrente non fosse idonea allottenimento dei permessi

    richiesti, in quanto non recante la firma di un medico specialista della AUSL circa la sussistenza di

    handicap grave accertata e, pertanto, illegittima, ma anche che la stessa non recasse il caratteredellattualit, in quanto: risulta dirimente come in nessuna di tali certificazioni si legga che la predettaD.G. si trovasse gi allepoca, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale affetta, in unacondizione di riduzione dellautonomia personale, correlata allet, tale da rendere necessario un

    intervento.

    In merito, poi, alla dedotta carenza di esigenze tecniche, produttive ed organizzative poste a fondamento

    del trasferimento, il Tribunale, premesso che lonere di provare la sussistenza delle condizioni di cui

    allart. 2103 c.c., per poter procedere legittimamente al trasferimento, grava sul datore di lavoro, va

    precisato che lo stesso datore non deve, necessariamente, indicare anche le ragioni del trasferimento,

    se di questultime non ne fatta esplicita richiesta da parte del lavoratore.

    Non avendo, poi, nel caso di specie, la ricorrente contestato in modo specifico nemmeno in giudizio la

    sussistenza delle ragioni del trasferimento, il Tribunale concludeva con il rigetto della doglianza proposta

    atto che: la decisione dellimprenditore di utilizzare un certo lavoratore invece di un altro per losvolgimento di mansioni comunque rientranti nella qualifica dello stesso insindacabile.

    LE NOSTRE SENTENZE

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    5/14N50 Agosto 2011 5

    Con riguardo, infine, alla pretesa concessione di ferie, il Tribunale ha osservato come la comunicazione

    generica, a mezzo e-mail, di voler usufruire di una settimana nel mese di giugno , non contenente

    alcuna specifica indicazione circa la volont di usufruire di un periodo di ferie, seguita, poi, da una e-maildella societ, nella quale si richiedeva ai dipendenti di utilizzare una delle settimane di ferie nel periodo

    compreso tra giugno e settembre, non sia di per s sufficiente ad indicare le reali intenzioni della

    ricorrente n, tanto meno, idonea ad evidenziare alcuna approvazione di un piano feriale da parte

    datoriale. Dal che il Tribunale concludeva per la piena fondatezza della contestazione disciplinare anche

    sotto questo profilo.

    (Causa curata da Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali)

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    Altre sentenze ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DISCIPLINARE INFLITTA AL LAVORATORE, CHE ABBIARIFIUTATO DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE DI LAVORO, QUALORA IL DIPENDENTE ABBIAPRECEDENTEMENTE MANIFESTATO AL PROPRIO SUPERIORE LE DIFFICOLT INCONTRATE

    NELLO SVOLGIMENTO DI TALE PRESTAZIONE(Corte dAppello di Milano, 31 gennaio 2011)

    Un lavoratore conveniva in giudizio la societ datrice di lavoro, domandando lannullamento e la

    conseguente revoca di una serie di sanzioni disciplinari irrogate contro di lui. In particolare, domandava

    la revoca della sanzione della sospensione dallattivit lavorativa per la durata di tre giorni, inflittagli dopoche si era rifiutato di svolgere unattivit tipicamente rientrante nelle sue mansioni, invocando a

    giustificazione le difficolt pratiche legate allesecuzione di tale attivit, gi riferite al proprio superiore.

    Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto legittima tale sanzione disciplinare, stabilendo che, in ogni caso,

    le rimostranze del lavoratore, relative allinidoneit dei mezzi in sua dotazione rispetto alle mansioni

    assegnategli, non possono essere manifestate nella forma del rifiuto di rendere la prestazione lavorativa,

    fatta eccezione solamente per lipotesi, non riscontrata nel caso di specie, in cui sussista un pericolo per

    la salute del lavoratore, o di lesione di altro diritto primario.

    Riformando la sentenza di primo grado su questo punto, la Corte dAppello ha invece ritenuto la

    sanzione in oggetto non proporzionata alla gravit dellinfrazione, attribuendo valore determinante alla

    circostanza che i testi avessero confermato le difficolt connesse allesecuzione della prestazione inquestione, e che il lavoratore le avesse altres riferite al suo superiore.

    (Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)

    RIVENDICAZIONE QUALIFICA SUPERIORE(Tribunale di Cassino, 15 giugno 2011)

    Quando il lavoratore rivendica il diritto alla qualifica superiore, deve allegare e provare il contenuto delle

    mansioni di fatto espletate, produrre il CCNL applicato e specificare linquadramento che ritiene

    corrispondente a tali mansioni. Se il lavoratore non assolve a tali oneri di allegazione e di prova, il ricorso

    deve essere rigettato nel merito, senza che il giudice possa disporre dufficio lacquisizione del CCNL,

    poich tale acquisizione, di per se stessa, non consentirebbe comunque la prova del preteso diritto alla

    qualifica superiore.

    (Causa curata da Tommaso Targa)

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  • 8/4/2019 Newsletter T&P N50

    6/14N50 Agosto 2011 6

    MOBBING ED EPISODI VESSATORI

    (Tribunale di Milano, 7 aprile 2011)

    Un lavoratore (pilota), con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., ha convenuto, in via durgenza, avanti al

    Tribunale di Milano la societ presso cui lavorava per sentire dichiarare illegittimo il licenziamento

    intimatogli per giusta causa ed in subordine giustificato motivo, avendo perso lidoneit a volare su

    determinato aeromobile della Societ. Secondo il dipendente, la condotta posta in essere dal datore di

    lavoro, in occasione del suo periodico esame di idoneit al volo (non superato), avrebbe integrato un

    vero e proprio tentativo dimobbing, aggravato da demansionamento .

    Il Giudice ha rigettato il ricorso motivando che, per ritenere integrato il mobbing, necessario dimostrare

    una ripetitivit della condotta per un tempo piuttosto lungo mentre, nel caso di specie, la condottacensurata si sarebbe estrinsecata al massimo in due episodi: nella pretesa interferenza al momento

    dellesame e nel licenziamento, peraltro conseguente anche ad una inidoneit certificata da ente terzo.(Causa curata da Vittorio Provera e Marta Filadoro)

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    7/14N50 Agosto 2011 7

    Civile, Commerciale,Assicurativo

    OPERAZIONI IMMOBILIARI: TECNICHE

    ATIPICHE PER RENDERLE (O PROVARE A

    RENDERLE) LUCROSE(Tribunale di Milano, 16 luglio 2011)

    Il caso deciso dalla sentenza segnalata trae origine da un contratto avente ad oggetto la vendita diun importante compendio immobiliare destinato ad attivit produttiva, intercorso fra due Societ (lavenditrice A che operava in tale compendio e lacquirente B che intendeva compiereunoperazione di conversione ad uso residenziale).Il contratto, tenuto conto dei tempi di smobilizzo del complesso e di attuazione del progetto di B,prevedeva una dilazione della consegna di alcuni mesi ed indicava un termine al 30 dicembre

    dellanno in corso al momento della stipula.Pochi giorni prima del termine indicato (quando le operazioni finalizzate alla consegna erano incorso, bench non ultimate) B comunicava ad A di aver promesso in vendita limmobile ad unterzo C, con un termine di consegna al 7 gennaio, termine che (a differenza di quello fissato nelprimo contratto) era qualificato essenziale (il cui superamento, perci, avrebbe determinato larisoluzione del contratto tra B e C).

    Nonostante il carattere inaspettato della notizia ed il periodo festivo, A si attivava per effettuare laconsegna; sorgevano tuttavia intralci per concordare gli appuntamenti fra le parti e per regolaretalune residuali attivit di sgombero di materiali presenti nel compendio. Pur ritenendo A di aver gimesso in condizione B di prendere possesso dellimmobile, B accettava solo successivamente difirmare il verbale di consegna (il 18 gennaio). A questo punto B affermava che, nel successivo contratto di vendita stipulato con C,questultimo aveva comunicato con telegramma, il giorno 8 gennaio, che il contratto concluso fraB e C era risolto, chiedendo il versamento del doppio della caparra.B, su queste basi, citava in giudizio A chiedendo un ingente somma a titolo di risarcimento deldanno, penali, mancato guadagno ed ulteriori oneri finanziari che lo stesso B affermava di aversopportato. A contestava integralmente le pretese e, peraltro, evidenziava che le complessivemodalit delloperazione denotavano la strumentalit delloperazione stessa a proprio danno.

    Ad esito del procedimento il Tribunale di Milano ha respinto le pretese di B rilevando, fra laltro,

    che: B avrebbe dovuto comunicare prima ad A di essersi impegnata a consegnare il compendioad un terzo entro il 7 gennaio (mentre la comunicazione stata fatta a ridosso di Natale e pochigiorni prima del termine prefissato al 30 dicembre);

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    8/14N50 Agosto 2011 8

    era imputabile allo stesso B laver assunto con C un impegno di consegnare, a pena di risoluzione, a

    pochi giorni di distanza (ed in periodo festivo) dal momento in cui B stesso, nella migliore delle ipotesi,

    avrebbe potuto disporre del compendio, essendo noto che i tempi di consegna di immobili di dimensionirilevanti subiscono ritardi; il termine cos breve fissato tra B e C (7 gennaio) non si spiegava con

    nessuna particolare esigenza evidenziata in causa, trattandosi, peraltro, solo di un preliminare; appariva

    in tal senso sorprendente anche la rapidit con cui C, con telegramma in data 8 gennaio, aveva

    comunicato la risoluzione del contratto e, parimenti, la rapidit con cui B si era assoggettata a tale

    risoluzione ed al pagamento della caparra, sapendo che le operazioni di consegna erano ormai

    pressoch perfezionate.

    Per queste ed altre ragioni la sentenza ha respinto le pretese, osservando, conclusivamente, che

    apparivano anomale e, comunque, addebitabili ad imprudenza di B le circostanze che, nella

    prospettazione di questultima, avevano ad essa determinato un pregiudizio.

    (Causa curata da Francesco Autelitano)

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    9/14N50 Agosto 2011 9

    Assic

    A cura di Bonavent razioni

    ra Minutolo e Teresa Cofano

    INCENDIO DEL

    VEICOLO IN SOSTA

    SU AREA PUBBLICA

    La sosta di un veicolo a motore su unarea pubblica o ad essa equiparata

    integra, ai sensi e per gli effetti dellart. 2054 cod. civ. e dellart. 1 della legge

    n. 990 del 1969 (ed ora dellart. 122 del decreto legislativo 209/2005),

    anchessa gli estremi della fattispecie circolazione, con la conseguenza che

    dei danni derivati a terzi dallincendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o

    sulle aree equiparate risponde anche lassicuratore, salvo che sia intervenuta

    una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato

    levento dannoso.

    (Cassazione, 13 luglio 2011, n. 15392)

    DANNOCAGIONATO

    DAANIMALI

    La responsabilit di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del

    proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui proprietario,

    trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esternonella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilit, della

    inevitabilit e della assoluta eccezionalit: con la conseguenza che all'attore

    compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il

    comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per

    liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera

    soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo

    sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia

    dell'animale.

    (Cassazione, 20 luglio 2011, n. 15895)

    TERMINEDI

    PRESCRIZIONE-

    FATTO

    COSTITUENTE

    REATO

    Se l'illecito civile considerato dalla legge come reato, bench il giudizio

    penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione

    risarcitoria si applica l'eventuale pi lunga prescrizione prevista per il reato

    (art. 2947, terzo comma, prima parte, c.c.) onde consentire al giudice civile

    di accertare "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri

    propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gliestremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed

    oggettivi.

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    10/14N50 Agosto 2011 10

    Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in

    cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando

    l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenzescientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilit causale del danno

    lamentato.

    (Cassazione, 20 luglio 2011, n. 15883)

    INFORTUNI SUL

    LAVORO

    SCOLASTICO

    Non sono oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in

    occasione di eventi sportivi, non connessi all'attivit istituzionalmente svolta

    dalla scuola, e tanto meno pu essere loro riconosciuta agli alunni l'indennit

    giornaliera per inabilit temporanea, in quanto essi non percepiscono alcunaretribuzione, mentre l'art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede

    chiaramente che tale indennit temporanea consiste in una misura

    percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al

    lavoratore i mezzi di sostentamento finch dura l'inabilit che impedisce

    totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative.

    (Cassazione sez. lav., 20 luglio 2011, n. 15939)

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  • 8/4/2019 Newsletter T&P N50

    11/14N50 Agosto 2011 11

    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    LAVORI USURANTICon Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 sono state varate le disposizioni

    riguardanti laccesso anticipato al pensionamento per i soggetti addetti alle lavorazioni

    particolarmente faticose e pesanti, a norma dellart. 1 legge 4 novembre 2010 n. 183.

    In breve, la nuova disciplina consente il diritto di accedere - anticipatamente - alla pensione a

    quei dipendenti che abbiano svolto talune attivit usuranti, ci per almeno sette anni negli ultimidieci e, a partire dal 2018, per almeno met della loro vita lavorativa.

    Il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato - fermo restando il requisito di anzianitcontributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente almomento della maturazione di requisiti agevolati - coinvolge le seguenti tipologie di lavoratoridipendenti:

    Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui allart. 2 del Decreto del Ministerodel Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.

    Lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del predetto D.lgs. 67/2011 nelle categorieriportate allarticolo 1 lettera b) dello stesso provvedimento.

    Lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di tariffa perlassicurazione contro gli infortuni, impegnati allinterno di processi produttivi in serie contraddistintida un ritmo determinato da misurazioni di tempi di produzione, con mansioni organizzate insequenze di postazioni e che svolgono attivit caratterizzate dalla ripetizione costante dello stessociclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatticon cadenze brevi, determinate dallorganizzazione del lavoro o dalla tecnologia;

    Conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio ditrasporto collettivo.

    A prescindere dalla circostanza che, in base allart. 2 del citato decreto, i lavoratori interessatidebbono trasmettere le relative domande (corredate con la documentazione indicata in dettoarticolo) nei termini previsti nel provvedimento, il medesimo impone specifici obblighi ai datori dilavoro. Innanzitutto debbono rendere disponibile al dipendente la documentazione di competenzaaziendale prevista dalla legge per corredare la domanda.

    In aggiunta, le Aziende, anche tramite le Associazioni di categoria, debbono comunicare

    annualmente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio lesecuzione di lavoronotturno svolto in modo continuativo, o in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratorinotturni come definiti dal decreto medesimo.

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    12/14N50 Agosto 2011 12

    Per quanto concerne le cosiddette lavorazioni in serie o a catena, prevista analogacomunicazione, a carico dellAzienda, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio

    ed agli Istituti Previdenziali, da inoltrare entro 30 giorni dallavvio delle suddette lavorazioni (in sede diprima applicazione il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto).

    Tutte le comunicazioni devono essere eseguite attraverso lutilizzo di appositi modelli predisposti dalMinistero, disponibili dal corrente mese di luglio.

    In caso di omissione di una delle comunicazioni di cui sopra, la normativa pone a carico del datore dilavoro una sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 per ogni violazione. pertantoindispensabile porre attenzione alle incombenze poste dalla normativa a carico del Datore di Lavoro,sia per evitare le sanzioni, sia per non pregiudicare eventuali futuri diritti dei dipendenti, esponendo poilAzienda a possibili rivalse.

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    Eventi

    Napoli,Hotel Royal Continental29 Ottobre 2011, ore 11.30

    Convegno Nazionale AGI 2011DIRITTO SINDACALE ANNO ZERO?LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TRA SISTEMA E ATTUALITTavola Rotonda: Rappresentanza, rappresentat iv i t econtrattazione collettivaRelatore: Avv. Giacinto Favalli

    Programma

    Milano, 4 Novembre - 3 Dicembre 2011AGI AIDPSeminario: La gestione del rapporto di lavoro4 Novembre 2011, ore 9 - 18

    Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo: le diverse tipologiecontrattualiRelatori: Avv. Salvatore Trifir, Avv. Stefano Beretta

    26 Novembre 2011, ore 9 - 132 Dicembre 2011, ore 9 - 18

    Le crisi aziendali e gli ammortizzatori sociali

    Relatore: Avv. Giacinto Favalli

    Programma

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    13/14N50 Agosto 2011 13

    SocialMediaT&P su twitter Scribd flickr YouTube

    JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/09/11twitter @24jobTutela delle lavoratrici, licenziamento causa matrimonio e pubblicazioni intempestive: sentenza inCassazione

    di Stefano Beretta

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 29/07/11twitter @Diritto24Il punto sul diritto alle ferie e il recente orientamento della Corte di Cassazione

    di Vittorio Provera

    HR On Line - AIDP: N14 Luglio 2011Newsletter - AIDP: N17 Luglio 2011Laccordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed i suoi antecedenti del 2009: un passo in avantiverso la fine del diritto sindacale transitorio

    di Giacinto Favalli

    Corriere della Sera - Corriere Economia: 04/07/11Lavoro - Arbitro in campo, ma fischia ancora poco

    Intervista a Salvatore Trifir

    Corriere della Sera - Corriere Economia: 04/07/11Trifir & Partners Avvocati

    HR On Line - AIDP: N13 Luglio 2011

    Certificati di malattia: prime indicazioni operative per la trasmissione telematicadi Mario Cammarata e Paola Balletti

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