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NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

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NOMINA e INDIPENDENZA

DEL COLLEGIO SINDACALE

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SPA - SAPA

OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina

dei primi sindaci

è parte integrante

dell’atto costitutivo (art. 2328 c.c., punto 11)

La mancata nomina

dei sindaci

è causa di

annullabilità

del contratto (SANABILE)

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Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via

..... n. ....., in considerazione della proposta di nomina

a membro del Collegio Sindacale (consigliere di

sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla

vostra spettabile società, ai fini e per gli effetti dell’art.

2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)

DICHIARA :

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

RICHIESTA AI CONTROLLORI

Segue ...

NORMA 1.2 Forma scritta

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- Di ricoprire i seguenti incarichi relativi all’amministrazione

di società di capitali, di persone e di cooperative, quali

quelli di:

o amministratore presso….;

o componente del consiglio di amministrazione….;

o componente del consiglio di gestione…..;

o liquidatore…..;

o amministratore giudiziario….;

o commissario giudiziale o commissario straordinario…..;

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

RICHIESTA AI CONTROLLORI

DICHIARA

Segue ...

NORMA 1.2

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Di ricoprire i seguenti incarichi relativi al controllo

societario, quali:

o sindaco effettivo o supplente presso….;

o componente del consiglio di sorveglianza….;

o componente del comitato di controllo sulla gestione...;

o componente del comitato di sorveglianza…..;

o revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco

o dipendente di società di revisione legale.

…...., li .... .... Firma

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

RICHIESTA AI CONTROLLORI

DICHIARA

NORMA 1.2

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Cause di decadenza ordinaria

INELEGGIBILITÀ

INCAPACITÀ

GIURIDICA EX

ART. 2382

C.C.

INCOM-

PATIBILITÀ

EX ART.

2399 C.C.

INIDONEITÀ

TECNICA EX

ART. 2397 CO.

2 C.C.

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a) è interdetto;

b) è inabilitato;

c) è fallito;

d) è stato condannato ad una pena che

importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Cause di ineleggibilità e decadenza

ART. 2382 C.C. - NORMA 1.4

NON PUÒ ESSERE NOMINATO SINDACO

E SE NOMINATO DECADE CHI:

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Parentela e affinità

ART. 2399 C.C.

• IL CONIUGE

• I PARENTI ENTRO IL

QUARTO GRADO

• GLI AFFINI ENTRO IL

QUARTO GRADO

DEGLI AMMINISTRATORI

DELLA SOCIETÀ

NON POSSONO ESSERE NOMINATI SINDACI

E SE NOMINATI DECADONO:

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ART. 2399 C.C.

NON POSSONO ESSERE ELETTI E SE ELETTI DECADONO:

COLORO CHE SONO

LEGATI:

• ALLA SOCIETÀ

• ALLA SOCIETÀ

CONTROLLATA

• ALLA SOCIETÀ

CONTROLLANTE

• ALLA SOCIETÀ

SOTTOPOSTA A

COMUNE

CONTROLLO

• DA UN RAPPORTO DI

LAVORO (autonomo o

subordinato)

• DA UN RAPPORTO

CONTINUATIVO DI

CONSULENZA O DI

PRESTAZIONE D’OPERA

RETRIBUITA

• DA ALTRI RAPPORTI DI

NATURA PATRIMONIALE CHE

NE COMPROMETTANO

L’INDIPENDENZA

Rapporti lavorativi e di consulenza

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IL SINDACO DEVE VALUTARE LA SIGNIFICATIVITÀ DEI PROPRI RISCHI DI INDIPENDENZA

PRIMA DI ACCETTARE L’INCARICO

I RISCHI DI INDIPENDENZA

VANNO SOTTOPOSTI A VERIFICA PERIODICA

Gli elementi di valutazione dei rischi per

l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono

comunicati dal sindaco al collegio

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COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA

• 1) Rischi derivanti dall'interesse personale

• 2) Rischi derivanti dall’auto-riesame

• 3) Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte

• 4) Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità

• 5) Rischi derivanti dalla intimidazione (condizionamenti derivanti dall’influenza esercitata dalla società o dal gruppo)

NORMA 1.4

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SONO DA VALUTARE

CASO PER CASO

COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA

I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE

L’INTEGRITÀ E

L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI

NORMA 1.4

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Pagamento del compenso

Qualora i compensi dovuti per l'attività di

sindaco non siano pagati per un

periodo significativo, la somma degli

arretrati potrebbe essere considerata una

minaccia per l'indipendenza

In caso di prolungata

e significativa inadempienza,

il sindaco deve valutare con attenzione

un eventuale rinnovo dell'incarico.

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CARATTERI DELLA

“MINACCIA ALL’INDIPENDENZA”

• FONDATA E NON EVENTUALE

• STABILE E NON TEMPORANEA O

OCCASIONALE

La collegialità dell’organo garantisce a fronte di

circostanze isolate e temporanee che possono

investire il singolo membro

NORMA 1.4

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VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO

• la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo.

• la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. auto-riesame);

• la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale.

Devono essere considerati i seguenti fattori:

NORMA 1.4

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Obiettività ed indipendenza

In caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare che per la:

• natura;

• reiterazione;

• rilevanza;

…degli stessi, il rapporto di consulenza o prestazione possa qualificarsi come continuativo e quindi essere rilevante nella valutazione del rischio.

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1) L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di

consulenza continuativo,ma anche una serie di

rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far

presumere uno “stabile legame di clientela”

2) Nei casi in cui si manifesta la situazione di

incompatibilità la decadenza scatta immediatamente

(ex tunc) senza necessità di uno specifico

procedimento accertativo da parte di un organo sociale

(decadenza ipso Jure)

(conf. Cass.11 Luglio 2008 n. 19235)

Cass. 9 maggio 2008 n. 11514

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3) La decadenza di uno dei componenti del collegio

sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio

stesso di correttamente operare con il numero minimo

dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto

di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una

ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.

Cass. 9 maggio 2008 n. 11514

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4) Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di

formazione della delibera (ad esempio

approvazione del progetto di bilancio), la delibera

con cui l’atto viene approvato risulta viziata e

quindi è annullabile

Cass. 9 maggio 2008 n. 11514

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VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA

1. Deve chiarire al collegio la propria

posizione

2. Nel caso di perdurare della situazione

gli altri sindaci informano il CDA

3. In caso di inerzia del CDA andrà

convocata l’assemblea

Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”:

NORMA 1.4

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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

• con i soggetti della propria rete

professionale

• con la società o con altra società del

gruppo direttamente, nonché di quelli

intrattenuti con le medesime da altri

soggetti della rete alla quale il

professionista appartiene.

Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti:

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LA “RETE” DEL PROFESSIONISTA

Struttura alla quale appartiene il professionista:

• E che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi

• O fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni

• Ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni,

• dalla stessa strategia,

• da uno stesso nome, marchio o segno distintivo

• dalla condivisione una parte rilevante delle risorse professionali.

N.B.:

Nell’effettuare la valutazione della sussistenza dei rischi, il

sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni con:

La suddivisione dei costi rileva solo

all’interno di una struttura professionale

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Studi associati

ART. 2399 C.C.

RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO

(IN CUI È ASSOCIATO IL CONSULENTE DELLA SOCIETÀ)

POTREBBE RIENTRARE IN “ALTRO RAPPORTO DI NATURA

PATRIMONIALE”

BISOGNA VALUTARE SE IL RAPPORTO

(SEPPUR INDIRETTO) È IN GRADO DI COMPROMETTERE

INDIPENDENZA DEL SINDACO

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Calcolo “soglia di rilevanza”

Rapporto compensi totali

sulla società o gruppo (S+C)

/ compensi totali

professionista (CT)

I compensi si riferiscono a

quanto percepito dal

singolo professionista

Rapporto compensi

attività sindaco(S) /

Compensi totali sulla

medesima società o

gruppo (S+C)

Indipendenza

> 15% > 2/3 SI

>5% ≤ 15% > 1/2 SI

≤ 5% IRRILEVANTE SI

NORMA 1.4

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Calcolo “soglia di rilevanza”

Studio Associato Composto da tre

membri

- Fatturato totale = 300.000

- Compensi cadauno = 100.000

≤ 5% 100.000 x 5%

= 5.000 Compensi percepiti

dalla società

Se i compensi

complessivi per

attività di sindaco

+ quelli per

consulenze,

percepiti dal

gruppo sono ≤

5% ossia sono al

max 5.000 euro

IRRILEVANTE

la

composizione

dei compensi

ricevuti Es.: 4.000 compenso per

sindaco + 1.000 euro per

quota parte compenso

consulenza (pari ad euro

3.000 prestata da altro

socio di studio) è

ammissibile

Il requisito dell’

INDIPENDENZA È

SEMPRE

RISCONTRABILE

ESEMPIO

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Calcolo “soglia di rilevanza”

Studio Associato

Composto da tre

membri

- Fatturato totale = 300.000

- Compensi cadauno = 100.000

Compensi

percepiti dalla

società o dal

gruppo = 10.000

>5% ≤ 15%

Di cui 6.000 per

attività di sindaco

E 4.000 per

consulenze (12.000

complessive)

Sono maggiori i compensi da

sindaco

(6.000/10.000 = 0,60 rapporto > ½)

perciò l’indipendenza è sempre

riscontrabile

Di cui 5.000 per

attività di sindaco

E 5.000 per

consulenze (15.000

complessive

Se i compensi sono uguali fra loro

l’indipendenza NON È PIÙ

RISCONTRABILE (5.000/10.000=

0,50 = ½)

(SITUAZIONE LIMITE SUPERATO)

Di cui 4.000 per

attività di sindaco

E 6.000 per

consulenze (18.000

complessive)

Sono maggiori i compensi da

consulente

(4.000/10.000 = 0,40 rapporto < ½)

l’indipendenza NON È PIÙ

RISCONTRABILE

ESEMPIO

Page 27: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Calcolo “soglia di rilevanza”

Studio Associato Composto da tre

membri

- Fatturato totale = 300.000

- Compensi cadauno = 100.000

Compensi percepiti

dalla società o dal

gruppo = 16.000

> 15%

Di cui 11.000 per

attività di sindaco

e 5.000 per

consulenze (15.000

complessive)

Il requisito di indipendenza è

ancora riscontrabile

(11.000/16.000 = 0,69)

Rapporto > 2/3

Di cui 9.000 per

attività di sindaco

e 7.000 per

consulenze (21.000

complessive)

L’INDIPENDENZA NON È PIÙ

RISCONTRABILE

(9.000/16.000 = 0,56) (SITUAZIONE NON AMMISSIBILE)

ATTENZIONE Rapporto < 2/3

ESEMPIO

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Calcolo “soglia di rilevanza”

Studio Associato Composto da

cinque membri

- Fatturato totale = 2.000.000

- Compensi cadauno = 400.000

Compensi percepiti

dalla società o dal

gruppo = 15.200

diventa ≤ 5%

Di cui 11.000 per

attività di sindaco

E 4.200 per

consulenze (21.000

complessive)

L’ indipendenza è

sempre riscontrabile i compensi complessivi per attività

di sindaco + quelli per

consulenze, sono ≤ 5% dei

compensi cadauno

Compensi

percepiti dalla

società o dal

gruppo = 19.000

Di cui 9.000 per

attività di sindaco

e 10.000 per

consulenze

(50.000

complessive)

L’ indipendenza è sempre

riscontrabile

Anche se il singolo

percepisce più dalla

consulenza che

dall’attività di sindaco

ESEMPIO (studio + grande e con + soci)

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IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

Ai fini dell’accettazione si deve valutare:

LA CAPACITÀ DI

PARTECIPARE a TUTTE LE RIUNIONI DEI :

• C.D.A.,

• COMITATI ESECUTIVI,

• RIUNIONI SINDACALI,

• ASSEMBLEE

NORMA 1.4

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IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

• Impegno e tempo richiesto per il diligente assolvimento dell’incarico;

• Ampiezza e complessità dell’incarico;

• Funzione anche di revisione;

• Possibilità di impiego di ausiliari;

• Specializzazione;

• Altri impegni del sindaco.

Ai fini dell’accettazione si deve valutare:

INOLTRE…. NORMA 1.4

Page 31: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

Al superamento

delle 20 unità

per il sindaco

LA CAPACITÀ DI ASSOLVERE L’INCARICO

DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA

ATTENZIONE NORMA 1.4

20 non costituisce un limite assoluto ma un livello il cui superamento comporta un onere di spiegazione e

documentazione

Page 32: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI

PRINCIPIO: “COMPLY OR EXPLAIN”

AUTOVALUTAZIONE NUMERO INCARICHI

ATTENZIONE NORMA 1.4

o adeguarsi alle prescrizioni

o spiegare e documentare le ragioni

delle divergenze

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Le attività preliminari all’accettazione

• I candidato sindaci devono porre in essere

le attività preliminari all’accettazione

dell’incarico in maniera unitaria

Considerando:

- le significative responsabilità assunte solidalmente

- le difficoltà operative che il Collegio incontrerebbe se in disaccordo

Si raccomanda che i candidati sindaci effettuino una riunione

preliminare presso la società al fine di acquisire una sufficiente

comprensione dei fattori di rischio che attengono all’incarico

prospettato

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Le attività preliminari all’accettazione

• la condivisione delle metodologie di lavoro e delle procedure da applicare;

• la disponibilità di tempo e di risorse che i candidati sindaci possono dedicare all'incarico;

• la rischiosità del cliente;

• la sussistenza di minacce significative all'indipendenza di uno o più candidati sindaci;

• se i candidati sindaci, nel loro insieme, possiedano le competenze e risorse necessarie per fronteggiare i rischi dell’incarico.

Il Collegio deve valutare

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Esse sono propedeutiche:

• ad una corretta quantificazione delle risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico,

• all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

• alla quantificazione dei tempi e dei corrispettivi e degli altri elementi

Le attività preliminari all’accettazione

…da inserire nella lettera di incarico

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• la situazione finanziaria e la reputazione del società;

• la profittabilità dell’attività e la competitività aziendale;

• la governance e il livello di affidabilità del personale direttivo;

• l’affidabilità del sistema di controllo e delle stime contabili;

• la continuità aziendale;

• l’esistenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto o del risultato d’esercizio;

• l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate;

• la presenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto

Le attività preliminari all’accettazione

I fattori di rischi da prendere in considerazione sono:

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Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via

..... n. ....., iscritto nel Registro dei Revisori contabili con

Decreto Ministeriale del ..... pubblicato nella "Gazzetta

Ufficiale" serie ..... n. .....,

(o in possesso dei requisiti statutari previsti dal D. M.

320 del 29/12/2004),

nell’accettare la carica di sindaco effettivo della Società

Alfa S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DI CARICA

Segue ...

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a) che nei suoi confronti non sussistono cause di

ineleggibilità di cui all’art. 2399 C. C.;

b) l’inesistenza di qualsiasi impedimento all’assunzione

della carica, non ricorrendo situazioni che ne

compromettono l’indipendenza.

....., lì ..... ..... Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DI CARICA

DICHIARA

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Delibera assembleare

Comunicazione della delibera

assembleare ai sindaci nominati

Comunicazione da parte dei sindaci

dell’accettazione della carica

Iscrizione della nomina nel Registro

Imprese entro 30 giorni

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Scadenza

Risoluzione

consensuale

Revoca

Rinunzia

CAUSE DI CESSAZIONE

40

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Linee guida CNDC

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INFORMATIVA OBBLIGATORIA

La società sottoposta a revisione

ed il revisore legale

Informano tempestivamente il MEF (e per le società di interesse

pubblico la CONSOB)

in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale

del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle

ragioni che le hanno determinate

41

DIRETTIVA 2006/43/CE: MODIFICHE SULL’ATTIVITÀ

DI REVISIONE

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

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LA CESSAZIONE DALL’INCARICO

42

Prevale la carica di sindaco rispetto a quella di revisore, per cui si applicano

le norme del codice civile in tema di cessazione dall’ufficio (art. 2400 c.c.) e

di sostituzione del sindaco (art. 2401 c.c.).

PRINCIPIO R 10.70

Si fa riferimento alle norme di

comportamento del collegio sindacale

nn. 1.6 e 1.7.

Non sono applicabili le norme

previste dall’art. 13 del DLgs. n.

39/2010 in materia di revoca,

dimissioni dall’incarico e

risoluzione consensuale del

contratto di revisione legale.

Linee guida CNDC e decreto mef n. 261 in G.U. 43 del 20/2/2013

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Page 43: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Cessazione incarico in corso di mandato

Gli amministratori comunicano

la variazione al Registro Imprese

Il dimissionario comunica le stesse

IN FORMA SCRITTA

a ciascun amministratore ai sindaci supplenti

In caso di inerzia possono

provvedere gli altri sindaci

(anche individualmente)

CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI

43

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Linee guida CNDC

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DIMISSIONI SCADENZA TRIENNIO

Effetto immediato

in corso del mandato a

prescindere dalla

sostituzione del

dimissionario con il

supplente

Prorogatio

Effetto dal

momento in cui il

collegio è stato

ricostituito

NORMA N. 1.6 CNDCEC ART. 2.400 C.C., 1° CO.

DECORRENZA CESSAZIONE

44

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Linee guida CNDC

Page 45: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

A favore della prorogatio

del sindaco dimissionario

fino a sostituzione

A favore delle dimissioni

con effetto immediato

• Cass. 4, maggio 2012, n. 6788

• Trib. Milano 2 Febbraio 2010

• Trib Mantova 25 luglio 2009

• Cass. 18 gennaio 2005 N. 941

• Trib. Milano 2 febbraio 2000

• Trib. Roma 27 aprile 1998

• Trib. Verona 25 maggio 1998;

• App. Bologna 15 aprile 1988

• Cass. civile, 9 ottobre 1986, n.

5928

• Trib. Bari 1 agosto 1979

• Giud. Reg. Imprese Milano

2/8/2010

• App. Bologna 19 luglio 2007

• Notariato Triv. Mass. H.E.1

2006

• Trib. Monza 26 Aprile 2001

• App. Bologna 15 aprile 1988

• Trib. di Milano 26 aprile 1983

• Cons. Naz. Dott. Comm. Norma

1.6

Giurisprudenza

CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI

45

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Linee guida CNDC

Page 46: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Subentrano i supplenti

Restano in carica fino alla successiva assemblea

Nuovi nominati vanno a scadenza naturale

SOSTITUZIONE

46

Linee guida CNDC

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Page 47: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Collegio sindacale

INCARICATO

della revisione legale

NORMA 1.7

in caso di morte,

rinuncia o

decadenza del

sindaco effettivo

subentra il sindaco

supplente più

anziano di età.

subentra il

supplente in

possesso del

medesimo requisito

del cessato(se

revisore subentra il

revisore).

Se più supplenti

sono iscritti al

registro, subentra il

supplente più

anziano

in caso di morte,

rinuncia o

decadenza del

sindaco effettivo

iscritto nel

registro dei

revisori legali

Collegio sindacale

NON INCARICATO

della revisione legale

SOSTITUZIONE

47

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Linee guida CNDC

Page 48: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

REVOCA DEL SINDACO/REVISORE

TRE CONDIZIONI

GIUSTA

CAUSA

DELIBERA DI

REVOCA

APPROVAZIONE

TRIBUNALE + +

È COMPETENTE

CHI L’HA

NOMINATO

FINO AD

ALLORA

È INEFFICACE

48

Linee guida CNDC

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE

Page 49: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

ANTIRICICLAGGIO

Sindaci e revisori

Fonti normative:

D.Lgs 231/07 artt.13/36/37/38/41/49/51

Prassi: Linee guida CNDCEC (agg. 2011)

Circolare 16/IR 2010 Istituto di ricerca CNDCEC

Documento di ricerca Assirevi n. 147/2010

Page 50: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Fonte normativa:

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

Revisore unico

iscritto nel

registro dei

revisori

contabili

Società di

revisione

iscritte

all’albo

Consob

SI SI

Organi di

controllo

endosocietario

Art. 52, dlgs. 231/07 Art. 13 e 16 d.lgs 231/07

NO

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COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI

O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE

I componenti degli organi di controllo, comunque

denominati, fermo restando il rispetto di cui all’art. 52,

sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica

della clientela.

SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

51

Obbligo di identificazione e

registrazione

Obbligo di effettuare comunicazioni al Mef per

infrazioni sull’uso del contante e titoli al portatore

(ex art. 51, dlgs 231/07)

Obbligo di segnalazione

delle operazioni sospette

NO!

Page 52: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15/1/2013

• Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali

iscrivere nel registro la società decorrono:

dall’accettazione dell’incarico.

(ex Articolo 38 comma 1 bis )

52

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ESEMPI

Page 53: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Nel caso in cui il soggetto incaricato della

revisione contabile sia un organo collegiale (ad

esempio il collegio sindacale):

• l’obbligo di adeguata verifica

graverà su ciascun sindaco-revisore

e non già sull’organo «collegio sindacale».

SINDACI/REVISORI società comm./industriali

Circ. 16/IR del 15/3/2010

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1. Identificazione della persona fisica che agisce in nome e per

conto della società cliente, da effettuarsi in persona e mediante

riscontro in un valido documento di identità;

2. Verifica dei poteri di rappresentanza della persona fisica

conferente l’incarico, mediante documenti ufficiali consegnati dal

cliente oppure raccolti dalla società di revisione (ad esempio,

visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati

identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché

ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli

obblighi antiriciclaggio;

3. Verifica e raccolta dei predetti dati identificativi, nonché dei dati

identificativi della società cliente, mediante riscontro in

documentazione come sopra.

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI

54

Identificazione del cliente e Registrazione (Assirevi doc. 147)

Page 55: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15/1/2013

Collegio sindacale e comunicazioni di cui all’art. 51 del d.lgs 231/07

• Se la revisione contabile della società è svolta dal collegio sindacale, le

comunicazioni di irregolarità in contanti devono essere eseguite dal

collegio per tramite del presidente che esprime la volontà del collegio.

• Il sindaco che intenda esprimere il proprio dissenso, ha il diritto di farlo e ha

il diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i

relativi motivi oltre ad avere facoltà di riferire agli organi aziendali la propria

opinione difforme rispetto a quella della maggioranza dei componenti del

collegio sindacale.

• Il sindaco di minoranza, che metta a verbale la volontà di effettuare la

comunicazione e di non averla potuta effettuare per l’opposta volontà della

maggioranza non potrà essere suscettibile di sanzione. 55

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ESEMPI

Page 56: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Parametri per la misurazione del rischio

• tipologia di prestazione professionale: ha sempre il medesimo

carattere di verifica contabile di fatti già accaduti,

• modalità di svolgimento della prestazione: i servizi professionali

resi dalla società di revisione non si prestano a differenti modalità di

svolgimento (PRINCIPI DI REVISIONE), non modificabili per

accordo delle parti.

• ammontare: il valore dell’oggetto della prestazione professionale di

revisione contabile è sempre non determinabile;

• durata della prestazione professionale: non può assumere alcuna

valenza ai fini della valutazione del rischio, poiché nella revisione

contabile “obbligatoria”, la durata e la successione tra revisori è

stabilita dalla legge.

NON APPLICABILI ALL’INCARICO DI REVISIONE:

ASSIREVI, n. 147/2010 Documento di ricerca

Page 57: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Esempio di attribuzione profilo di rischio

• Una società edile sotto forma di Spa con sede a Roma conferisce

l’incarico di revisione legale al collegio sindacale.

• La società è costituita da tre soci (3 persone fisiche) di storica

conoscenza per il revisore.

• Le quote sono 51 ad un socio, 29 % ad un altro, 20% al terzo

socio.

• L’amministratore unico è relativamente collaborativo, e

disponibile a fornire tutte le informazioni richieste

Page 58: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Esempio:

Tabella A: Aspetti connessi al cliente

a.1 Natura

giuridica 3 Struttura a medio profilo di rischio

poiché la società pur non avendo

precedenti in ambito penalistico è a

ristretta base azionaria (quindi

tendenzialmente più soggetta a rischi

di accordi illeciti fra soci)

a.2 Prevalente

attività svolta 4 Settore a rischio medio/alto poiché

non vi sono operazioni con mercati

esteri ed i pagamenti avvengono

usualmente tramite bonifico e

assegno ma l’edilizia è settore in cui

vi sono rischi piuttosto elevati di

transazioni (riscossioni) in contanti.

Page 59: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Esempio:

Tabella A: Aspetti connessi al cliente

a.3

Comportamento

tenuto

3 Comportamento a medio rischio poiché

l’amministratore unico, è soggetto

relativamente collaborativo fornendo la

maggior parte delle informazioni

richieste

a.4 Area

geografica di

residenza

2 Zona a basso rischio poiché le

operazioni sono localizzate in Italia che

è paese che adotta normativa di

contrasto al riciclaggio e finanziamento

del terrorismo

TOTALE

PUNTEGGIO

12

Page 60: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Esempio:

Tabella C: Rischio di riciclaggio/finanziamento

al terrorismo

TOTALE

PUNTEGGIO A 12 Rischiosità del cliente

TOTALE

PUNTEGGIO B 0 Rischiosità dell’operazione

NON DOVUTO

TOTALE

PUNTEGGIO

complessivo C

12 Basso rischio

(4-12) basso rischio

(13-16) medio rischio

(17-20) Alto rischio

Page 61: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

NUOVE REGOLE

PER GLI ORGANI

DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

L. 4.4.2012 n. 35

di conversione del DL 9.2.2012 n. 5

Page 62: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

COLLEGIO SINDACALE

SPA

Organo pluripersonale

Nomina obbligatoria sempre

Composto da 3 o 5 sindaci + 2

supplenti

L. 4.4.2012 n. 35 di conversione del DL. 9.2.2012 n. 5

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

62

Page 63: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

SRL Nel caso in cui la società deve redigere il

bilancio consolidato

obbligo Nel caso in cui la società controlli società

sottoposte a revisione legale

dell’organo di

controllo

Quando la società ha un capitale sociale

pari o superiore a € 120.000

o revisore Quando la società ha superato due dei tre

limiti dell’art. 2435-bis c.c.

NUOVO ARTICOLO 2477 C.C.

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

SRL – OBBLIGO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

O REVISORE

63

Page 64: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

I NUOVI LIMITI

PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Società Organo di

controllo

Funzioni

SRL

nuovo art.

2477 co. 1 c.c.

SINDACO

UNICO

O

REVISORE

L’atto costitutivo può prevedere,

determinandone competenze e

poteri, ivi compresa la revisione

legale dei conti, la nomina di un

organo di controllo o di un

revisore.

Se lo statuto non dispone

diversamente, l’organo di controllo è

costituito da un solo membro

effettivo.

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

64

Page 65: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Se l’assemblea non effettua la nomina

provvede, il Tribunale

su richiesta di qualsiasi soggetto interessato

L’assemblea che approva il bilancio in cui

vengono superati uno o più dei nuovi limiti del

2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni,

alla nomina del collegio sindacale.

SRL SENZA COLLEGIO SINDACALE

ASPETTI SOCIETARI

Page 66: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Assenza o incompletezza del collegio sindacale

• Nelle srl, in caso di assenza o di mancata

integrazione del collegio da parte

dell’assemblea ovvero di perdurante

irregolarità della sua composizione, alla

nomina dei componenti del collegio può

provvedere il Tribunale su richiesta di

qualsiasi soggetto interessato

(art. 2477, co. 6 c.c.)

NORMA 1.6

Page 67: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Amministratori non

convocano assemblea

Assemblea

convocata non

provvede alla

nomina

Mancata nomina

del collegio

sindacale o del

sindaco unico

Page 68: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL

COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO

1. Se la SRL è priva del collegio sindacale obbligatorio ….., non è possibile

adottare con piena efficacia le delibere che presuppongono una attività

da parte di tale organo (es. approvazione del bilancio in assenza della

relazione dei sindaci o riduzione di capitale per perdite in assenza delle

osservazioni).

2. Non rileva la causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di

funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci,

eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del

procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad

accettare l’incarico.

3. La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio del collegio

sindacale in sede assembleare compete al presidente dell’assemblea.

Notariato Triveneto, massima i.D. 10 – 9/2011

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

68

Page 69: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

CONSEGUENZE PER IL COLLEGIO SINDACALE

IN CARICA

I collegi sindacali in carica restano fino a regolare scadenza.

Solo dopo la naturale cessazione dell’incarico si può operare la

sostituzione con l’organo monocratico

Se la SRL modifica lo statuto per rendere operativo

il sindaco unico

Art. 16 DL 212/2011 conv. con L. 17/2/2012, n. 10

69

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

Page 70: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

LE DIVERSE POSIZIONI SULLE FUNZIONI

DEL SINDACO UNICO

SINDACO UNICO

O REVISORE

SINDACO UNICO SEMPRE,

CON O SENZA FUNZIONI

DI REVISIONE

Assonime in “il caso” n.3 del

12/5/2012

Notariato di Milano, massima n.

124 del 3/4/2012

Notariato Nazionale, studio

n.113/2012 del 9/5/12

Notariato Triveneto, massima

I.D.13 del 29/9/2012

CNDCEC

Nota interpretativa di aprile

2012

70

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

Page 71: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

ESEMPIO DI CLAUSOLA CONSIGLIABILE

PER L’ATTO COSTITUTIVO

Organo di controllo

La società potrà

nominare:

1. Un collegio sindacale composto da tre

membri effettivi più due supplenti, oltre

ad un revisore esterno

2. Un collegio sindacale, composto…e

che sia incaricato anche della funzione

di revisione legale dei conti

3. Un sindaco unico ed un revisore

esterno

4. Un sindaco unico incaricato anche

della funzione di revisione legale dei

conti

5. Un solo revisore legale dei conti ???

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

71

Page 72: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

ART. 2477 CO.5 C.C.

Sindaco con funzioni di revisione legale

Si applicano le norme in tema di Spa

Art. 2409-bis c.c.:

…Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del

bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia

esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

72

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

Page 73: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Secondo ASSONIME il sindaco unico con

funzione di revisione legale deve essere

espressamente previsto nell’atto costitutivo

CIRC. ASSONIME, N. 6 DEL MARZO 2012

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

73

Page 74: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

I PROBLEMI DEL SINDACO UNICO

Potrebbe non riuscire a partecipare alle riunioni

del cda o delle assemblee convocati (te) sulla base

delle esigenze degli amministratori e dei soci e non

dei sindaci.

Le scelte del collegio sindacale, fondate su

diverse e complementari professionalità possono

essere maggiormente ponderate ed equilibrate

negli interessi dei terzi e della società rispetto a

quelle assunte dal sindaco unico.

74

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

Page 75: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

I PROBLEMI LEGATI ALLA NOMINA

DEL REVISORE UNICO

L’opzione per la nomina del solo revisore, priva la

società di ogni controllo di legalità, statuario e

gestionale facendo venire meno ogni verifica

preventiva e contestuale, visto che i controlli contabili

per loro natura avvengono solo “a posteriori” quando

spesso le irregolarità si sono già perpetrate

75

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

Page 76: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

IL SINDACO UNICO ELIMINA IL SUPPLENTE

Nella SRL con organo di controllo

monocratico

non è dovuta la nomina di alcun sindaco

supplente

Parere del MiSE del 28.8.2012

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

76

Page 77: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

▪ MANCA QUALSIASI LIMITE

DIMENSIONALE!

SRL - NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

O REVISORE

ATTENZIONE

77

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

Page 78: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

NELLE COOPERATIVE

Società Controllo

di legalità

Controllo legale

dei conti

COOP

Con meno di 20

soci o meno di

un milione di

euro di attivo

NESSUNO

NESSUNO

COOP

Con 20 o più

soci e attivo di

bilancio pari o

superiore a un

milione di euro

NESSUNO

Obbligo di nomina

dell’organo di revisione

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

78

Page 79: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

SOCIETÀ SPA SRL

COOP

Nelle situazioni

in cui è

d’obbligo la

nomina del

collegio (art.

2543 co.1 c.c.)

Obbligo di nomina

del collegio

sindacale a cui

delegare il controllo

legale dei conti o di

nominare un

collegio ed un

revisore esterno

Possibilità di optare per un

revisore esterno o per un

sindaco unico in alternativa

all’organo pluripersonale

Studio Notariato Nazionale n. 113/2012 del 9.5.2012

79

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

NELLE COOPERATIVE

Page 80: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

OBBLIGO DEL REVISORE UNICO O DEL SINDACO

UNICO PER SRL

Ipotesi poco verosimile: le coop che superano i parametri del 2477 c.c.

superano pressoché sempre anche quelli più restrittivi dell’art. 2519 c.c.

Meno di 20 soci ed attivo di

bilancio di € 1 milione Art. 2519 c.c.

Parametri

al di sotto di:

Art. 2477 c.c. Parametri

al di sopra di:

Capitale sociale € 120.000

Totale attivo € 4.400.000

Ricavi vendita € 8.800.000

Dipendenti medi n.50

qualora sussistano le seguenti condizioni

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

80

Page 81: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

SINDACO O REVISORE UNICO

I COMPENSI

Applicazione dei parametri

per la determinazione dei compensi professionali

Art. 22 e 29 DM 140 del 20.7.2012

Sono valori di riferimento a valenza

in ambito giudiziale, in sede contenziosa.

Il giudice può anche non applicarli

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

81

Page 82: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Applicazione dei parametri per la determinazione dei compensi

professionali art. 22 e 29 DM 140 del 20.7.2012

REVISORE UNICO - Compensi calcolati: sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10 allo 0,15%

sul totale delle attività dallo 0,050 allo 0,075%

sull’ammontare delle passività dallo 0,050 allo 0.075%

SINDACO UNICO - Compensi (maggiorati fino al 100%) calcolati

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino a € 5.000.000,00 da € 6.000 a € 8.000;

per il di più fino a € 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%;

per il di più fino a € 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%;

per il di più fino a € 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%;€ 800.000.000 una

maggiorazione da € 7.500 a € 10.000.

SINDACO O REVISORE UNICO

I COMPENSI

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

82

Page 83: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

COMPENSO SINDACO UNICO

Ipotesi di calcolo compenso collegio sindacale/sindaco unico

COLLEGIO SINDACALE

art. 29 nuovi parametri

SINDACO UNICO

art. 29 nuovi parametri

Onorario per funzione

sindacale (cadauno)

€ 8.000 +

€ 3.100

Onorario per funzione

sindacale

€ 11.100

---

---

Maggiorazione

per carica

di sindaco unico

€ 11.100

TOTALE INTERO

COLLEGIO (compreso

maggiorazione del 50% al

presidente)

€ 38.850

TOTALE

€ 22.200

Società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

83

Page 84: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

COMPENSO REVISORE UNICO

Ipotesi di calcolo compenso REVISORE unico

società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo e 1 milione

di passivo

NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

84

REVISORE UNICO

art. 22 nuovi parametri

Compenso sui componenti positivi € 26.000

Compenso sul totale delle attività € 5.000

Compenso sull’ammontare delle

passività

€ 500

TOTALE

€ 31.500

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Partecipazione alle riunioni e

rapporti con altri organi

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• alle assemblee dei soci,

• alle riunioni del consiglio di amministrazione e

del comitato esecutivo

Partecipazione a riunioni di organi sociali

I sindaci devono partecipare:

I sindaci possono partecipare:

• alle assemblee degli obbligazionisti,

• alle assemblee dei portatori di strumenti

finanziari

Norma 4.1

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• per iscritto, con un apposito rapporto,

Rilascio informazioni dagli amministratori

Le informazioni possono essere rilasciate:

• o verbalmente,

In tal caso il collegio sindacale comunica agli

amministratori il proprio verbale, che riepiloga i

dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma

del contenuto.

Norma 5.2

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È OPPORTUNO che:

L’Amministratore

Unico

FORNISCANO PER ISCRITTO AI

SINDACI INFORMAZIONI

richieste dall’art. 2381, c.5 c.c.

L’amministratore delegato

con ampie deleghe

Amministratore unico

Norma 4.3

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Vigilanza sul procedimento decisionale adottato

dagli amministratori

verificando che:

• gli atti e le deliberazioni non siano palesemente pregiudizievoli e in grado di pregiudicare l’integrità del patrimonio;

• le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, conformi ai principi dell’economia aziendale, congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;

• gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.

auspicabile che l’organo amministrativo si esprima su una esplicita

proposta di delibera, supportata da idonea documentazione

e da eventuali pareri ritenuti necessari.

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Il controllo degli indicatori

il collegio sindacale è auspicabile che richieda

all’organo amministrativo

una informativa particolarmente approfondita

nelle situazioni in cui si evidenzino rischi per

la continuità aziendale.

Tali indicatori saranno di carattere finanziario,

gestionale ed altro genere, secondo le previsioni del p.r. 570

in occasione alla periodica informazione di bilancio

Norma 3.3

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Indicatori gestione caratteristica

• EBITDA Margin:

Risultato operativo + totale ammortamenti e svalutazioni

___________________________________

Valore della produzione

Più l’indice è > di 0 tanto migliore è la redditività dell’azienda

Misura l’utile al lordo di ammortamenti, svalutazioni, gestione non

caratteristica, straordinaria e fiscale

In sostanza corrisponde al MOL

ed è utile per confrontare aziende diverse o la stessa azienda in anni diversi

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Indicatori gestione caratteristica

• ROI:

Risultato operativo ___________________________________ X 100

Patrimonio netto + obbligazioni + debiti v/banche, v/soci per finanziamenti e v/altri finanziatori

Più l’indice è > del costo medio del denaro tanto migliore è la

redditività dell’azienda

Se fosse inferiore non consentirebbe l’assorbimento della gestione

fiscale, non caratteristica e straordinaria

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Indicatori gestione finanziaria

• Indice di liquidità:

Attivo circolante - rimanenze

___________________________________

Debiti a breve Se > 2 = eccessiva liquidità

Se > 1 = tranquillità finanziaria

Se compreso fra 0,50 e 1 = situazione soddisfacente

Se < 0,33 = squilibrio finanziario

Evidenzia il rapporto tra le liquidità immediate e le liquidità differite

con le passività scadenti entro l’anno.

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Indicatori gestione finanziaria

• Indice del debito (equity ratio)

Debiti verso banche ed altri finanziatori

___________________________________

Patrimonio Netto Se > 1 = azienda fortemente esposta al rischio di insolvenza

(incapacità di rimborsare il capitale a prestito)

Misura la solvibilità di un’azienda ed identifica la struttura del capitale

aziendale

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Indicatori gestione extracaratteristica

• Costo del denaro a prestito

Oneri finanziari

___________________________________ X 100

Debiti v/banche a breve e m.l. termine

Tale indice va confrontato con il ROI per valutare l’effetto

Leverage (*) della struttura finanziaria dell’azienda

Esprime il costo medio dei debiti di finanziamento in percentuale

Leverage (*) Attivo/patrimonio netto (Misura quanta parte degli impieghi aziendali

è finanziata con il patrimonio netto)

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S.R.L.

NON DOVUTE

Informazioni da amministratori con delega

ad amministratori senza delega

L’ART. 2381, COMMA 5, C.C.

VALE SOLO SE RICHIAMATO

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Rapporti con i soci

I

SOCI

Possono denunciare ai

sindaci i fatti censurabili

ex art. 2408 c.c.

Possono ispezionare (nelle

SRL) il libro dei sindaci ex

art. 2476, c.2, c.c.

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POTERI DI REAZIONE

DEI SINDACI

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DENUNZIA DEI SOCI AI

SINDACI

OGNI SOCIO 5% DEL CAPITALE (*)

POSSIBILITÀ

DI INDAGINE

OBBLIGO DI

INDAGINE

(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse

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DENUNZIA FONDATA

Norma 6.2

Comunicazione al denunziante

Indagine

Richiesta di intervento amm./ri

(se necessario)

Convocazione assembleare

(In caso di inerzia amministratori)

DENUNZIA EX ART.2409 c.c.

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DENUNZIA INFONDATA

Norma 6.2

• Lo comunicano tempestivamente al denunziante e.…

• Alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia “qualificata”)

• All’assemblea delegata ad approvare il bilancio

1. I fatti risultino infondati

2.O risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi

I SINDACI

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Verifica che gli amministratori deliberino:

- Opportunamente informati;

- Delibere ragionevoli e non

palesemente pregiudizievoli;

- Gli amministratori siano consapevoli

del rischio.

Norma 3.3

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Delibere amministrativamente pericolose (irrazionali):

- Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;

- Violazioni rinvenute successivamente da segnalare

agli amministratori;

- In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare

l’assemblea o provvedere direttamente alla

convocazione

Norma 4.1

I sindaci dovranno presentare relazione

all’assemblea dei soci

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I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI

- Quando le delibere del CDA o del CE risultano : 1) Non conformi alla legge; 2) Non conformi allo statuto; 3) Con oggetto illecito o impossibile ....

Segue ...

Norma 4.2

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Qualora possa recare danno alla società (indipendentemente dalla partecipazione al voto dell’ amministratore interessato).

Segue ...

I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI

Quando le delibere sono viziate da interessi degli amministratori ai sensi dell'art. 2391 C.C. Per:

Inadempimento del CDA o CE dei dovuti obblighi di informazionei di motivare

le ragioni di convenienza della società;

Norma 4.2

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adozione della deliberazione con voto determinante di un amministratore in conflitto di interesse,

Segue ...

... segue

qualora possano recare danno alla società

I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI

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VOTO DETERMINANTE IN

CONFLITTO

CHE CAGIONI UN DANNO

ALLA SOCIETÀ

S.R.L

ART. 2475-TER C.C., CO.2

Norma 4.2

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...i sindaci devono manifestare il proprio dissenso e pretenderne la trascrizione nel verbale del CDA o del CE

Segue ...

I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE “IRREGOLARI”

Norma 4.2

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Nel caso in cui a fronte del proprio dissenso gli amministratori non provvedano tempestivamente a sostituire la delibera irregolare, i potranno impugnare la deliberazione con le modalità di cui all'art. 2388 o 2475-ter C.C.

Segue ...

I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI

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va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

Segue ...

L'impugnativa con atto di citazione

I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI

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La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di deliberazione, ovvero

se soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese o solo deposito, entro novanta giorni da tali date.

... segue

I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI

Art. 2377, comma 6, C.C.

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In ogni caso il collegio potrà: 1) richiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea a cui presentare relazione in merito ai fatti censurabili; 2) nei casi più gravi, convocare direttamente l'assemblea ai sensi del 2406 C.C., al fine di informare i soci delle irregolarità riscontrate.

I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRRAZIONALI / IRREGOLARI

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Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario

Trib.

Mantova 9

dicembre

2008

Per poter disporre dell’ispezione

dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è

sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in

ordine alla commissione di gravi irregolarità,

aventi rilevanza attuale, che possano arrecare

danno alla società e non già la loro esistenza; tali

sospetti devono trovare fondamento non nella

mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in

elementi desumibili dall’analisi della

documentazione contabile dimessa ed avente

natura sufficientemente dettagliata

Casi di ricorso al controllo giudiziario

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Presupposti della procedura

ex art. 2409

- Sussistenza di fondati sospetti circa la

commissione di gravi irregolarità;

- Esistenza di danno potenziale di valore

significativo

- Constatazione di “attualità” della irregolarità

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Spese della procedura

ex art. 2409

ISPEZIONE

GIUDIZIARIA

- a carico dei soci

richiedenti;

- a carico della società

nel caso di denuncia

dell’organo di controllo o

del Pubblico Ministero

PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA

ex art. 91 c.p.c.

A carico di chi infondatamente:

- ha iniziato il procedimento

- o ha resistito allo stesso

SPESE PROCESSUALI

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Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario

Trib.

Torino,

29

Maggio

2007

Elementi caratterizzanti le “gravi

irregolarità” sono la loro attualità ed il

carattere dannoso, quest’ultimo individuabile

nella violazione di disposizioni di legge

idonee a procurare un danno al patrimonio

sociale o un grave turbamento dell’attività

sociale. È carente del requisito della dannosità

una irregolarità meramente formale qual è

quella della irregolare formazione del

Consiglio di amministrazione.

Casi di ricorso al controllo giudiziario

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Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario

App.

Trieste

22

marzo

2006

La sussistenza di gravi irregolarità nella

gestione che possano recare danno alla società,

legittima il collegio sindacale a ricorrere alla

procedura di cui all’art. 2409 c.c., anche senza

preventivo esperimento delle azioni previste

dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c.

Casi di ricorso al controllo giudiziario

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Controllo giudiziario nelle srl

• Trib. Udine 1/7/2004

• Trib. Roma 6/7/2004

• Trib. Treviso 28/9/2004

• Trib. Roma 1/12/2004

• Trib. Milano 8/7/2005

• Trib. Salerno 26/2/2008

• Trib. Napoli 14/5/2008

• Trib. Milano 26/3/2010

• Trib. Trieste 21/1/2011

• Trib. Ascoli P. 1/3/2013

• Trib. Lecce 16/7/2004

• Trib. Bologna 21/10/2004

• App. Roma 13/4/2005

• Trib. 27/11/2004

• Trib. Torino 6/4/2006

• Trib. Milano 12/5/2006

• Trib. Roma 11/3/2008

• Trib. Firenze 27/10/2011

La giurisprudenza

AMMISSIBILITÀ INAMMISSIBILITÀ

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È inammissibile il controllo giudiziario di

cui all’art. 2409 cod. civ. nella società a

responsabilità limitata, sia pure allorché

il ricorso sia proposto dal collegio

sindacale obbligatoriamente costituito ai

sensi dell’art. 2477 cod. civ..

Art. 2409 ed srl CASSAZIONE

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• È ammissibile per i sindaci nominati in una srl richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 c.c. alle norme in materia di società per azioni ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 c.c. inserito dal legislatore nella sezione dedicata al Collegio sindacale di tale tipologia societaria.

• Non appare rilevante il fatto che nelle srl risultino particolarmente penetranti i poteri di ispezione del socio, risultando il controllo ex art. 2409 c.c. finalizzato a tutelare interessi diversi e più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale.

Art. 2409 ed srl Tribunale di MILANO

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• Unitarietà del sistema di

controlli dei sindaci

• Diverse finalità dei

controlli dei soci

rispetto a quelle proprie

del controlo giudiziario

Art. 2409 ed srl Norma 6.4

Rendono

preferibile

l’applicabilità

del controllo

giudiziario

anche nelle

SRL

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SINDACI – REVISORI

Giudizio sul bilancio

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PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570

PERCHE’ L’IMPRESA

POSSA

CONSIDERARSI IN

FUNZIONAMENTO

E’ NECESSARIO CONSIDERARE

TUTTE LE INFORMAZIONI

DISPONIBILI RELATIVAMENTE AL

PREVEDIBILE FUTURO, CHE

DOVREBBE ESSERE ALMENO

RELATIVO (MA NON LIMITARSI) AI

12 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA

DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

SOTTOPOSTO A GIUDIZIO

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SE LA DELIBERA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE

Successiva a quella di formazione

del progetto di bilancio

Principio contabile OIC n. 5

Dovuta a cause diverse da

quelle che rendono obbligatoria

la liquidazione

SI APPLICA

IL

GOING CONCERN

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Valutazione della continuità aziendale

Indicatori finanziari

• Situazioni di deficit patrimoniale o CCN negativo ;

• Prestiti a scadenza senza rinnovo o rimborso

• Difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

• Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

• Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

• Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori

dalla condizione “a credito” a “pagamento alla consegna”;

• Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi

prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

P.R. n. 570

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Valutazione della continuità aziendale

Indicatori gestionali

• Intenzione della direzione di liquidare l’impresa

• Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a

sostituirli;

• Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione,

di concessioni o di fornitori importanti;

• Difficoltà nell’organico del personale

•Scarsità nell’approvvigionamento da importanti fornitori.

• Comparsa di concorrenti di grande successo

P.R. n. 570

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Valutazione della continuità aziendale

Altre indagini

• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità

ad altre norme di legge;

• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza,

potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa

non è in grado di rispettare;

• eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata

una polizza di responsabilità civile

• modifiche legislative o politiche governative dalle quali

si attendono effetti sfavorevoli all’impresa

P.R. n. 570

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La gravità delle indicazioni che emergono dai sopra riportati indici

spesso può essere attenuata da altri fattori e circostanze.

Ad esempio a fronte di indicatori finanziari che fanno emergere una

incapacità dell’impresa nel saldare i debiti ordinari la direzione aziendale

potrebbe aver deciso di ripristinare l’equilibrio nel cash-flow tramite

cessioni di beni, rimodulazione dei debiti o aumento di capitale.

Allo stesso modo la perdita di un importante fornitore o di un dirigente

“chiave” può essere rimediata da una adeguata sostituzione.

128

LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)

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Quando sorge il dubbio sulla sussistenza del requisito della continuità

aziendale il revisore deve raccogliere sufficienti e idonei elementi probativi al

fine di formulare un giudizio consapevole in merito. Allo scopo il revisore

dovrà verificare e valutare le informazioni e le ragioni che la direzione

aziendale gli fornisce per dimostrare la sussistenza del requisito. Se il

periodo preso a base dalla direzione aziendale è inferiore a dodici mesi, il

revisore dovrà richiedere di estendere l’analisi almeno fino a dodici mesi

dalla data del bilancio.

È utile allo scopo ottenere dalla direzione aziendale attestazioni scritte sui

piani, dalla stessa predisposti e approvati dai competenti organi societari,

tesi ad ovviare ai problemi di continuità aziendale.

Qualora la direzione aziendale non fornisca le richieste attestazioni e non

produca i piani e i budget con arco temporale di almeno dodici mesi

successivi alla data di bilancio il revisore dovrà giungere alla conclusione che

esiste una grave carenza nel processo di revisione che mina fortemente il

rilascio di un giudizio positivo sul bilancio. 129

Le attestazioni scritte

LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)

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Valutazione indicatori di possibile mancanza di continuità aziendale

Indicatori

finanziari

Indicatori

gestionali Altri indicatori

Danno evidenze sfavorevoli

Procedure supplementari

Esame e valutazione del Piano di risanamento

Alienazioni di attività

Richieste di prestiti

Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali 130

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ

AZIENDALE – ISA N. 570

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131

PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Considerata

asserzione

senz’altro appropriata

La relazione

deve contenere

un giudizio positivo

senza rilievi

o paragrafo d’enfasi

Considerata

asserzione

Appropriata perché

vi sono AZIONI

CORRETTIVE

DA INTRAPRENDERE

Se gli amministratori,

in bilancio

hanno dato

adeguata informativa

sui piani ed azioni:

Giudizio

positivo

senza rilievi e

se opportuno,

con paragrafo

d’enfasi

Se

l’evidenziazione

non è riportata in

bilancio:

Giudizio con rilievi

o giudizio avverso

per mancanza

di informativa

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Gli elementi raccolti

attestano che le

prospettive di riuscire a

superare la crisi, anche

se INCERTE

NELL’ESITO si fondano

su RAGIONEVOLI

PRESUPPOSTI

Gli amministratori ne

danno adeguata

informativa in bilancio

Giudizio positivo

senza rilievi ma

con paragrafo

d’enfasi

Gli amministratori non

ne danno adeguata

informativa in bilancio

Giudizio con

RILIEVI o

AVVERSO per

mancanza di

informativa

132

DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2

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Gli elementi raccolti

attestano che le prospettive

di riuscire a superare la

crisi, anche se INCERTE

NELL’ESITO si fondano su

PRESUPPOSTI

FORTEMENTE

OPINABILI

Gli

amministratori

ne danno

adeguata

informativa in

bilancio

Gli

amministratori

non ne danno

adeguata

informativa in

bilancio

Impossibilità

di esprimere

un giudizio

Giudizio

avverso

133

DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 2/2

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134

MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Giudizio

avverso

Giudizio

positivo

con

paragrafo

d’enfasi

Gli amministratori hanno

redatto il bilancio sul

presupposto che vi sia la

continuità aziendale

Gli amministratori hanno

redatto il bilancio sul

presupposto senza che vi sia

la continuità aziendale

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LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO

Richiami di

informativa

Paragrafo

Rilievi per errata

applicazione dei

principi contabili

Rilievi per

limitazioni al

processo di

revisione

Rilievi dovuti a

situazioni di

incertezza

Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità

Natura e portata della revisione contabile

Giudizio positivo

1. Giudizio con

rilievi

2. Giudizio

negativo

3. Giudizio con

rilievi

4. Impossibilità di

esprimere il

giudizio

5. Giudizio con rilievi

6. Impossibilità di

esprimere il giudizio

7. Giudizio negativo

Richiami di informativa

Paragrafo

Paragrafo

Paragrafo

Paragrafo

I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza:

- 1 o 2: dell’errore

- 3 o 4: della limitazione

- 5 o 6: dell’incertezza.

- 7: in caso di informativa di bilancio carente.

Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione

Giudizio di

coerenza con la

relazione sulla

gestione

Paragrafo

135

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Relazione dei sindaci

all’assemblea, in merito al

bilancio

(art. 2429, co.2 c.c.)

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LE RELAZIONI AL BILANCIO

Art. 14 D.Lgs. n. 39/2010

Art. 2429 c.c. Relazione

unica

Doveri di vigilanza

art. 2403

Giudizio sul

bilancio

PARTE A PARTE B

STRUTTURA

STANDARD

CONTENUTO

MINIMALE EX

LEGGE

SCELTA

OPZIONALE

LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI

137

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LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la

sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti

censurabili degli amministratori.

È in quest’ambito che il collegio espone:

l’esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio della

continuità aziendale, sia nell’ottica della prevenzione che nell’ambito

dell’emersione tempestiva della crisi;

l’esito degli scambi di informazioni con il revisore;

i solleciti effettuati all’organo amministrativo per gli opportuni prov-

vedimenti di soluzione della crisi;

le azioni intraprese dagli amministratori a garanzia della continuità

aziendale e l’efficacia delle stesse

138

ART. 2429 CO. 2 C.C.

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COLLEGIO SINDACALE REVISORE

art. 2429 co. 2 c.c. art. 14 del DLgs. 39

Il collegio sindacale nella propria relazione

al bilancio deve riportare la sintesi e i

risultati dell’attività di vigilanza svolta, le

omissioni e i fatti censurabili degli

amministratori e fare le osservazioni e le

proposte in ordine al bilancio e alla sua

approvazione …

Il revisore legale … esprime con

apposita relazione un giudizio sul

bilancio d’esercizio …

• Positivo

• Positivo con rilievi

• Negativo

• Impossibilità ad emettere giudizio

La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di

minoranza.

139

LA RELAZIONE E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO

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Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione

Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo

corretto. La verifica della rispondenza ai dati contabili è di

competenza del revisore

Norma 3.7

delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione,

controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio

d’esercizio

Art. 2403 c.c. Vigilanza sulla osservanza:

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La relazione al bilancio

Il Collegio sindacale provvede alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c.

Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni

all’organo amministrativo e al revisore

Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioni e

proposte nella relazione

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Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di

impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento

(art. 2426, punti 5 e 6, c.c.);

Tali costi possono essere iscritti nell’attivo di bilancio solo con il consenso del collegio sindacale, diversamente devono confluire nel conto economico (PC n. 24), (C.App.

Milano, 26/6/87; Trib. Milano 30/9/85).

Il consenso può essere espresso anche implicitamente o tacitamente mediante approvazione del progetto di bilancio (Trib. Napoli, 24/2/2000).

In assenza del consenso si ha irregolarità del bilancio

che contenga detta capitalizzazione:

PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

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Il sindaco dissenziente (norma di comportamento 7.1, linee guida R. 50.20)

ART. 2404 C.C. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far

iscrivere a verbale i motivi del proprio

dissenso

E’ possibile depositare una

relazione di minoranza al

bilancio?

Il collegio sindacale è regolarmente

costituito con la presenza della

maggioranza dei sindaci e delibera a

maggioranza assoluta dei presenti

(PRINCIPIO DELLA

COLLEGIALITA’)

Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti.

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• Il collegio sindacale non concorda con la valutazione del Fondo svalutazione crediti. In relazione all’anzianità dei crediti dei confronti dei clienti …x ed y, e delle azioni legali con essi intentate dalla società, essi dovevano infatti essere svalutati di almeno il 40% con conseguente valorizzazione del fondo svalutazione crediti pari almeno ad euro ……..anzichè in euro….… con corrispondenti effetti sul patrimonio e sull’utile di bilancio di euro di euro….

• Il sindaco revisore……..(Nome e Cognome) dissente sul contenuto della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli eventuali effetti di tale dissenso sono indicati nella sezione C della presente relazione.

Esempio di giudizio positivo ma con rilievi espressi da uno dei tre revisori sulla valutazione di

alcune poste (paragrafo 4)

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Giudizio sul bilancio con rilievi

• A nostro giudizio,ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il soprammenzionato bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx.

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B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli

artt. 2403 e seguenti C.C.

• Per quanto a nostra conoscenza, gli

Amministratori, nella redazione del bilancio, non

hanno derogato alle norme di legge ai sensi

dell’art. 2423, quarto comma, c.c..

• Esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione

nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e di

ampliamento per Euro….., dei costi di ricerca e

sviluppo e di pubblicità per Euro….., nonché

dell’avviamento per Euro….. (Importi al netto

degli ammortamenti accumulati), ai sensi dei

commi 5 e 6 dell’art. 2426 c.c..

Esempio di relazione sull’attività di vigilanza

Segue

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Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione con motivazione del sindaco

dissenziente

C) Il sindaco ….(Nome e cognome ) esprime il proprio dissenso

in merito alla capitalizzazione dei costi di pubblicità per euro

……in quanto ad avviso dello stesso non sussistono le condizioni

per previste dal principio contabile n. 24 per la loro iscrizione e il loro

mantenimento.

Inoltre, il sindaco…….(Nome e cognome) considera

sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, in quanto i crediti

nei confronti di X…ed Y… devono essere completamente

stralciati.

Ne deriva che ad avviso del suddetto sindaco l’utile di bilancio ed il

relativo patrimonio dovrebbero essere ridotti per euro…….

Lo stesso sindaco invita quindi l’assemblea ad approvare il

bilancio solo dopo che il cda abbia corretto nel senso

prospettato le voci attinenti ai costi capitalizzati ed ai crediti.

147

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“Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta,

nonché…… il dissenso del sindaco (Nome e

Cognome), come sopra motivato invitiamo l’Assemblea

ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre

2xxx”.”

dopo aver considerato tale dissenso e le sue

motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti

conseguenti.

Esempio di relazione sull’attività di vigilanza

C) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e

alla sua approvazione, ai sensi del comma 2

dell’art.2429 C.C con dissenso da parte di uno

dei sindaci revisori

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RITARDO "ULTRA LEGEM"

NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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Omesso deposito imputabile agli amministratori e

sindaci

È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari),

liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai

sindaci.

(art. 2630, 2°co.)

150

IPOTESI 1

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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Sanzione (art. 2630 c.c)

Con l’oblazione (art. 16, L.689/81)

ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio

di versare fino a 267,80 Euro

(doppio del minimo)

provvedendo al pagamento entro il 60°giorno dalla contestazione.

Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese

determina per tutti i soggetti tenuti alla presentazione dello stesso la

comminazione di pena pecuniaria compresa

fra un minimo di 133,90 e 1.341,60 euro.

(MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N°180)

151

IPOTESI 1

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata

convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso

Può comportare conseguenze sugli amministratori come:

-la revoca degli stessi

-ed eventuale azioni di responsabilità.

152

IPOTESI 2

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la

sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.

L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito amministrativo.

Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta

giorni.

153

IPOTESI 2

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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La violazione del termine massimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera.

La sua inosservanza non esonera gli amministratori dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623).

Sentenza del 19/09/2007

154

TRIBUNALE DI NAPOLI

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Page 155: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Mancata approvazione del bilancio da parte

dell’assemblea

La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in caso di

mancata approvazione del bilancio, elemento indefettibile per la

consumazione dell’illecito amministrativo.

(Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993)

155

IPOTESI 3

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI STESSI CRITERI !!!

Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei soci o dal

consiglio di sorveglianza non sono soggetti a deposito sulla base del

principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle

Imprese.

Milano,

Roma,

Torino.

Padova

lascia scegliere.

Pesaro-Urbino,

L’Aquila

chiedono le ragioni della

mancata approvazione.

156

IPOTESI 3

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla chiusura

dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato comunque entro il

giorno 16 del mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16 luglio

oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati

risultanti dal progetto di bilancio.

157

ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO SC 2011

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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CASSAZIONE

«Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi….

La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze:

1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà considerata omessa;

2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo…».

Sentenza, sez. trib. del 6 giugno 2001, n. 11448

158

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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OMESSA DICHIARAZIONE

La sanzione amministrativa applicabile è:

1) dal 120 al 240% delle imposte con un minimo di € 258;

2) da € 258 a € 1.032, nel caso non sia dovuta imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili).

È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90

giorni dalla scadenza.

159

RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI

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Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.

Criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente.

Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.).

Convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società in assenza di utili e riserve disponibili .

OPERAZIONI STRAORDINARIE

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2437 quater (SPA) e art. 2473 (SRL)]

161

RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI

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I sindaci devono vigilare che l’organo amministrativo determini

correttamente il valore delle azioni

(art. 2437 ter c.c.).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

RECESSO NORMA 10.9

È richiesto apposito parere dei sindaci e del revisore sul valore delle azioni

(non vincolante).

1. Esistenza situazione patrimoniale.

2. Patrimonio, prospettive reddituali, valore di mercato.

3. Procedura scritta con cui si attesta la valorizzazione aziendale.

162

RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI

Page 163: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

1. FASE DI EROGAZIONE

2. FASE DI TRASFORMAZIONE DEL DEBITO IN CAPITALE

3. FASE DI RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO AI SOCI

1. Rispetto normativa sul risparmio.

2. Verifica che i soci abbiano preventivamente accettato la remissione del debito.

3. Verifica che i finanziamenti non siano restituiti in situazioni di eccessivo squilibrio finanziario.

NORMA 10.7 DOVERI DEI SINDACI

OPERAZIONI STRAORDINARIE

FINANZIAMENTO SOCI

163

RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI

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Il curatore ha evidenziato…

• Operazioni sociali pregresse a titolo di “Finanziamento soci”, che in 4

esercizi raggiungono e superano gli 800.000 euro (senza alcun verbale

assembleare).

• All’epoca del finanziamento i soci avevano capacità di reddito

manifestamente insufficienti (in due casi nulle come risulta dal verbale

della GdF).

• Nessuna informazione è stata richiesta dai sindaci per tutte le operazioni

relative a finanziamenti soci e terzi che, nella restituzione, hanno

determinato la sottrazione di un rilevante attivo contabilizzato per cassa.

164

TRIBUNALE DI NAPOLI 28/01/2009

RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI

Page 165: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Conclusioni del tribunale:

Se i sindaci avessero svolto con diligenza i propri compiti, si sarebbero accorti

del debito fiscale e del depauperamento di attivo e avrebbero dovuto esercitare i

poteri-doveri reattivi loro conferiti dalla legge e quindi:

a) avrebbero dovuto convocare l’assemblea ex art. 2406 c.c. (per fatti censurabili

di rilevante gravità ed urgenza di provvedere);

b) avrebbero dovuto denunciare le gravi irregolarità gestorie ex art. 2409 c.c.;

c) avrebbero dovuto valutare la possibilità di promuovere azione di

responsabilità nei confronti degli amministratori (ex art. 2393 c.c.).

165

TRIBUNALE DI NAPOLI 28/01/2009

RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI

Page 166: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 167: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.

E' legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:

167

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;

2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo

legale

3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di

assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.

a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti;

b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima

dell’assemblea del bilancio successivo;

c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.

Page 168: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

• Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento):

La società con quattro soci al 20% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e perdite euro

100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento completo delle perdite.

• Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di C e D.

• Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari a 200.000.

• La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno.

• Aumento senza preventiva riduzione del capitale:

Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci C e D

conferiscono euro 100.000 cadauno affinché:

• il patrimonio netto sarà pari a 200.000, mentre il capitale sociale 300.000 e il

versamento richiesto sono pari a 200.000;

• la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66%

cadauno

168

ESEMPIO

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 169: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Possibilità elusiva:

PERDITE “SOTTO ZERO” > 25% AUMENTO DI CAPITALE

• Esempio la società, con capitale 120.000 e perdite 300.000:

- Capitale necessario con ripianamento perdite (METODO TRADIZIONALE):

180.000 + 30.000 (25% di 120.000) = 210.000

- Capitale necessario con aumento di capitale (METODO NOTARIATO MILANO):

(300.000 x 3) – 120 = 780.000 x 25% = 195.000

169

ESEMPIO

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

In CASO DI AUMENTO DI CAPITALE, IL VERSAMENTO INIZIALE

dovrebbe essere almeno pari a: 210/780 = 26,92% per non

risultare elusiva.

Page 170: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Quando la perdita è coperta da:

Versamenti in conto capitali effettuati

in precedenza

Versamento a fondo perduto

di somme tale da ripianare la perdita

Principio contabile OIC n. 30

Rinuncia di crediti vantati verso la

Società da parte di uno o più soci

Conf. App.Roma 21/1/99; Trib. Genova 12/2/02; Trib. Avezzano 2/12/04

non si realizza l’obbligo di

convocare l’assemblea

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Realizzazione di plusvalenza

NORMA 10.2 Prima della

convocazione

assembleare, può

evitarsi di procedere

Tra la convocazione e l’assise

assembleare, può evitarsi di

assumere le deliberazioni dando atto

a verbale delle circostanze

sopravvenute. 170

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 171: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

se il valore del patrimonio netto è ridotto durevolmente di oltre un terzo

rispetto al capitale sociale.

L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge:

NO se la riduzione è inquadrabile nella

normale ciclicità dell’attività dell’impresa

(stagionale).

Irrilevanti anche

eventuali riduzioni

al di sotto del

minimo legale.

NORMA 10.2

171

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

solo

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 172: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

1) Convocazione assemblea “senza indugio”.

2) Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica (?) della

società.

3) Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo.

Obblighi amministratori:

SI, Conto

Economico (P.C.

n. 30)

NO, Conto Economico

(Cass. 13/1/2006, n. 543; Cass. 2/4/2007,

n.8221

Notariato Triv. H.G.26/2008)

N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere l’assemblea di oltre 4

mesi (Cass. 2/4/07, n. 8221: surroga con bilancio)

NORMA 10.2

172

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 173: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

1) Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli amministratori (potere

sostitutivo ex art. 2406 c.c.).

2) Osservazioni sulla Relazione degli amministratori.

• Ulteriore relazione

Obblighi del Collegio Sindacale:

MANCATA

RELAZIONE

SINDACI

INVALIDITÀ DELIBERA

ASSEMBLEARE

(App. Venezia 13/11/97)

173

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 174: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

• valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state

correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;

• esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di

continuità aziendale;

• dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della

relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.

NORMA 10.2

Nella ULTERIORE RELAZIONE il collegio sindacale

formula le proprie osservazioni :

174

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 175: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali).

Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura dell’esercizio

successivo.

Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al reintegro (La riduzione

deve essere integrale. Giurisprudenza e Cons. Naz. Notariato 11/12/2001).

Aumentare il capitale sociale ad almeno il triplo delle perdite (notariato

Milano)?

Poteri dell’assemblea:

Non si può ridurre

il capitale :

+ della perdita

- della perdita

Cassazione

17/11/2005,

n.23269

175

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 176: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

• Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3

• Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti:

- Copertura perdita

- Riduzione del capitale sociale

Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli amministratori) i sindaci

devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione (art. 2446, co.2; art. 2482-

bis, co.4).

176

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Obblighi del collegio sindacale

(trascorsa la moratoria in sede di bilancio esercizio successivo)

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Eccezionalmente

assemblea ordinaria nelle

SPA.

Page 177: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea.

2. Convocare assemblea in via sostitutiva.

3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti.

Obblighi del collegio sindacale

Art. 2447 c.c. o 2482-ter c.c.

177

Doveri di controllo in caso di perdite:

Cass. 24 marzo 1999 n. 2772

Trib. Milano 3 febbraio 2010, n. 1385

PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL

DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 178: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non inferiore il

minimo.

Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla nomina del

liquidatore.

Deliberare la trasformazione regressiva della società.

Aumentare il capitale di almeno il triplo della perdita (Notariato

Milano) ?

Poteri dell’assemblea

178

PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL

DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 179: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

I sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il

riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano stati

messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione (art. 2482-

quater c.c.).

Ricapitalizzazione nelle SRL

La deliberazione di ricostituzione può essere liberamente adottata a maggioranza e la

sottoscrizione del relativo capitale può essere effettuata solo da alcuni soci.

NORMA 10.2

179

PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL

DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 180: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e continuativo

del controllo della capienza del patrimonio sociale ed investiti di un dovere

di verifica della legalità non solo formale ma sostanziale sull’operato degli

amministratori

1. sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle

somme utili per la ricostituzione del capitale;

2. sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa

in liquidazione della società;

3. convocare direttamente l’assemblea medesima;

4. denunciare al Tribunale le gravi irregolarità.

nel caso di perdite, essi devono

180

TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 181: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali con gli

amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati successivamente al

verificarsi delle perdite.

1. svolgere indagini approfondite sulla capitalizzazione della società;

2. monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori

imponendo loro di redigere a cadenza ravvicinate, anche mensili,

situazioni patrimoniali straordinarie idonee a fotografare le

condizioni della società ed a fungere da base per la pronta adozione

di opportuni provvedimenti.

Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari, avrebbero

dovuto

181

TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 182: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Accertamento dell’intervenuta causa di liquidazione

Art. 2485, comma 2 c.c: adempimenti per la liquidazione

Qualora gli amministratori

non accertino la causa di liquidazione il Tribunale

deve provvedervi su

istanza dei sindaci.

La norma 10.9

prevede che l’istanza al Tribunale

debba essere effettuata

dal collegio

e non dai singoli sindaci

individualmente

Contra giurisprudenza

(Trib. Biella 4/6/2004 e 26/4/2006

Trib. Milano 25/5/2011;

Trib. Nocera inf. 10/6/2011).

NORMA 10.9

PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL

DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 183: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

LE VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE

Il collegio verifica:

la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo

amministrativo;

la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché

accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera

presso l’ufficio del registro delle imprese;

la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini della

conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;

la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art. 2487,

comma 1, c.c.

NORMA 10.9

183

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 184: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

LE VERIFICHE DEI SINDACI SUL LIQUIDATORE

Il collegio verifica che il liquidatore:

rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso

conferiti dall’assemblea;

prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato dall’assemblea;

rediga il bilancio iniziale di liquidazione;

rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;

rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;

chieda la cancellazione della società.

NORMA 10.9

184

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 185: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

1. Amministratori o liquidatori (anche nel concordato

preventivo, art. 161 l.f.).

2. Uno o più creditori.

3. Pubblico ministero.

NO, COLLEGIO SINDACALE

La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento

PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

Art. 6 l.f.

(iniziativa per

dichiarazione di

fallimento o

concordato

preventivo)

185

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 186: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

L’EMERSIONE DELLA CRISI

Il collegio sindacale può

sollecitare l’organo

amministrativo all'adozione di

idonee misure.

Il collegio monitora l’attuazione

da parte del CDA delle misure

idonee a garantire la continuità

In presenza di inerzia degli amministratori

In ottica preventiva In ottica concomitante

NORME 11.1 e 11.2

L’obbligo di intervento deriva dall’art. 2403 c.c.:

- vigilanza sull’osservanza della legge;

- rispetto della corretta amministrazione.

186

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 187: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

LE RACCOMANDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI

VERBALIZZATE (nel libro del collegio)

Le raccomandazioni devono essere:

REDATTE PER ISCRITTO (ed

inviate agli amministratori)

NORME 11.1 e 11.2

187

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 188: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

MISURE CHE I SINDACI POSSONO RICHIEDERE AGLI

AMMINISTRATORI

1. Ricapitalizzazione della società.

2. Conferimenti a fondo perduto.

3. Emissione di obbligazioni con sottoscrizione di soci o terzi.

4. Vendita (o svendita) di beni aziendali non strategici.

5. Misure di composizione negoziale della crisi.

188

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 189: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Il collegio sindacale può:

• convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.;

• presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

IN PRESENZA DI PERDURANTE INERZIA DEGLI

AMMINISTRATORI

NORME 11.1 e 11.2

189

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 190: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA

• definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;

• esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;

• allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore legale).

Nel suo intervento, il collegio sindacale deve:

NORME 11.1 e 11.2

190

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 191: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA

• indurre gli amministratori ad

adottare la soluzione volta al

superamento della crisi.

• revocare gli amministratori ex art.

2383, terzo comma.

L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale sulla situazione di crisi

in atto e sul comportamento omissivo degli amministratori potrà:

NORME 11.1 e 11.2

191

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 192: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

IN CASO DI PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE

PRECLUDONO LA CONTINUITÀ AZIENDALE

I SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far

ricapitalizzare la società.

proporre procedure di

composizione negoziale della crisi:

• accordi di ristrutturazione;

• piani di risanamento.

In caso di inerzia, i sindaci potranno:

• chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.);

• chiedere la procedura ex art. 2409 c.c.

chiedere il fallimento o

il concordato

preventivo.

porre in liquidazione

la società

NORME 11.1 e 11.2

192

Se la ricapitalizzazione è impossibile GLI AMMINISTRATORI potranno

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 193: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

ADOZIONE DI UN PIANO VOLTO AL RISANAMENTO

EX ART. 67, COMMA TERZO LETT. B), L. F

Con l’adozione del piano di risanamento la cui ragionevolezza sia

stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di

professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e. b), l.f. ed iscritto al

registro dei revisori legali, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta

esecuzione del piano da parte degli amministratori.

NORMA 11.3

193

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 194: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182–BIS L. F.

A seguito di un accordo di ristrutturazione, la cui attuabilità sia

stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di

professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. ed iscritto al

registro dei revisori legali, e il tribunale abbia omologato l’accordo

medesimo, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione

del piano da parte degli amministratori.

NORMA 11.4

194

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

Page 195: NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE · risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico, •all’individuazione del quadro normativo di riferimento,

Il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso:

•vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta.

•Accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI

ACCORDO CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.

Durante l’esecuzione:

il collegio sindacale permane nelle sue funzioni

e prosegue nella propria attività di vigilanza.

NORMA 11.5

195

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA

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THE END

Grazie per l’attenzione