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NOMINA e INDIPENDENZA
DEL COLLEGIO SINDACALE
SPA - SAPA
OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
La nomina
dei primi sindaci
è parte integrante
dell’atto costitutivo (art. 2328 c.c., punto 11)
La mancata nomina
dei sindaci
è causa di
annullabilità
del contratto (SANABILE)
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via
..... n. ....., in considerazione della proposta di nomina
a membro del Collegio Sindacale (consigliere di
sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla
vostra spettabile società, ai fini e per gli effetti dell’art.
2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)
DICHIARA :
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
Segue ...
NORMA 1.2 Forma scritta
- Di ricoprire i seguenti incarichi relativi all’amministrazione
di società di capitali, di persone e di cooperative, quali
quelli di:
o amministratore presso….;
o componente del consiglio di amministrazione….;
o componente del consiglio di gestione…..;
o liquidatore…..;
o amministratore giudiziario….;
o commissario giudiziale o commissario straordinario…..;
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
DICHIARA
Segue ...
NORMA 1.2
Di ricoprire i seguenti incarichi relativi al controllo
societario, quali:
o sindaco effettivo o supplente presso….;
o componente del consiglio di sorveglianza….;
o componente del comitato di controllo sulla gestione...;
o componente del comitato di sorveglianza…..;
o revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco
o dipendente di società di revisione legale.
…...., li .... .... Firma
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
DICHIARA
NORMA 1.2
Cause di decadenza ordinaria
INELEGGIBILITÀ
INCAPACITÀ
GIURIDICA EX
ART. 2382
C.C.
INCOM-
PATIBILITÀ
EX ART.
2399 C.C.
INIDONEITÀ
TECNICA EX
ART. 2397 CO.
2 C.C.
a) è interdetto;
b) è inabilitato;
c) è fallito;
d) è stato condannato ad una pena che
importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
Cause di ineleggibilità e decadenza
ART. 2382 C.C. - NORMA 1.4
NON PUÒ ESSERE NOMINATO SINDACO
E SE NOMINATO DECADE CHI:
Parentela e affinità
ART. 2399 C.C.
• IL CONIUGE
• I PARENTI ENTRO IL
QUARTO GRADO
• GLI AFFINI ENTRO IL
QUARTO GRADO
DEGLI AMMINISTRATORI
DELLA SOCIETÀ
NON POSSONO ESSERE NOMINATI SINDACI
E SE NOMINATI DECADONO:
ART. 2399 C.C.
NON POSSONO ESSERE ELETTI E SE ELETTI DECADONO:
COLORO CHE SONO
LEGATI:
• ALLA SOCIETÀ
• ALLA SOCIETÀ
CONTROLLATA
• ALLA SOCIETÀ
CONTROLLANTE
• ALLA SOCIETÀ
SOTTOPOSTA A
COMUNE
CONTROLLO
• DA UN RAPPORTO DI
LAVORO (autonomo o
subordinato)
• DA UN RAPPORTO
CONTINUATIVO DI
CONSULENZA O DI
PRESTAZIONE D’OPERA
RETRIBUITA
• DA ALTRI RAPPORTI DI
NATURA PATRIMONIALE CHE
NE COMPROMETTANO
L’INDIPENDENZA
Rapporti lavorativi e di consulenza
IL SINDACO DEVE VALUTARE LA SIGNIFICATIVITÀ DEI PROPRI RISCHI DI INDIPENDENZA
PRIMA DI ACCETTARE L’INCARICO
I RISCHI DI INDIPENDENZA
VANNO SOTTOPOSTI A VERIFICA PERIODICA
Gli elementi di valutazione dei rischi per
l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono
comunicati dal sindaco al collegio
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
• 1) Rischi derivanti dall'interesse personale
• 2) Rischi derivanti dall’auto-riesame
• 3) Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte
• 4) Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità
• 5) Rischi derivanti dalla intimidazione (condizionamenti derivanti dall’influenza esercitata dalla società o dal gruppo)
NORMA 1.4
SONO DA VALUTARE
CASO PER CASO
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE
L’INTEGRITÀ E
L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI
NORMA 1.4
Pagamento del compenso
Qualora i compensi dovuti per l'attività di
sindaco non siano pagati per un
periodo significativo, la somma degli
arretrati potrebbe essere considerata una
minaccia per l'indipendenza
In caso di prolungata
e significativa inadempienza,
il sindaco deve valutare con attenzione
un eventuale rinnovo dell'incarico.
CARATTERI DELLA
“MINACCIA ALL’INDIPENDENZA”
• FONDATA E NON EVENTUALE
• STABILE E NON TEMPORANEA O
OCCASIONALE
La collegialità dell’organo garantisce a fronte di
circostanze isolate e temporanee che possono
investire il singolo membro
NORMA 1.4
VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO
• la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo.
• la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
• la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale.
Devono essere considerati i seguenti fattori:
NORMA 1.4
Obiettività ed indipendenza
In caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare che per la:
• natura;
• reiterazione;
• rilevanza;
…degli stessi, il rapporto di consulenza o prestazione possa qualificarsi come continuativo e quindi essere rilevante nella valutazione del rischio.
1) L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di
consulenza continuativo,ma anche una serie di
rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far
presumere uno “stabile legame di clientela”
2) Nei casi in cui si manifesta la situazione di
incompatibilità la decadenza scatta immediatamente
(ex tunc) senza necessità di uno specifico
procedimento accertativo da parte di un organo sociale
(decadenza ipso Jure)
(conf. Cass.11 Luglio 2008 n. 19235)
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
3) La decadenza di uno dei componenti del collegio
sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio
stesso di correttamente operare con il numero minimo
dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto
di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una
ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
4) Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di
formazione della delibera (ad esempio
approvazione del progetto di bilancio), la delibera
con cui l’atto viene approvato risulta viziata e
quindi è annullabile
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA
1. Deve chiarire al collegio la propria
posizione
2. Nel caso di perdurare della situazione
gli altri sindaci informano il CDA
3. In caso di inerzia del CDA andrà
convocata l’assemblea
Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”:
NORMA 1.4
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
• con i soggetti della propria rete
professionale
• con la società o con altra società del
gruppo direttamente, nonché di quelli
intrattenuti con le medesime da altri
soggetti della rete alla quale il
professionista appartiene.
Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti:
LA “RETE” DEL PROFESSIONISTA
Struttura alla quale appartiene il professionista:
• E che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi
• O fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni
• Ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni,
• dalla stessa strategia,
• da uno stesso nome, marchio o segno distintivo
• dalla condivisione una parte rilevante delle risorse professionali.
N.B.:
Nell’effettuare la valutazione della sussistenza dei rischi, il
sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni con:
La suddivisione dei costi rileva solo
all’interno di una struttura professionale
Studi associati
ART. 2399 C.C.
RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO
(IN CUI È ASSOCIATO IL CONSULENTE DELLA SOCIETÀ)
POTREBBE RIENTRARE IN “ALTRO RAPPORTO DI NATURA
PATRIMONIALE”
BISOGNA VALUTARE SE IL RAPPORTO
(SEPPUR INDIRETTO) È IN GRADO DI COMPROMETTERE
INDIPENDENZA DEL SINDACO
Calcolo “soglia di rilevanza”
Rapporto compensi totali
sulla società o gruppo (S+C)
/ compensi totali
professionista (CT)
I compensi si riferiscono a
quanto percepito dal
singolo professionista
Rapporto compensi
attività sindaco(S) /
Compensi totali sulla
medesima società o
gruppo (S+C)
Indipendenza
> 15% > 2/3 SI
>5% ≤ 15% > 1/2 SI
≤ 5% IRRILEVANTE SI
NORMA 1.4
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato Composto da tre
membri
- Fatturato totale = 300.000
- Compensi cadauno = 100.000
≤ 5% 100.000 x 5%
= 5.000 Compensi percepiti
dalla società
Se i compensi
complessivi per
attività di sindaco
+ quelli per
consulenze,
percepiti dal
gruppo sono ≤
5% ossia sono al
max 5.000 euro
IRRILEVANTE
la
composizione
dei compensi
ricevuti Es.: 4.000 compenso per
sindaco + 1.000 euro per
quota parte compenso
consulenza (pari ad euro
3.000 prestata da altro
socio di studio) è
ammissibile
Il requisito dell’
INDIPENDENZA È
SEMPRE
RISCONTRABILE
ESEMPIO
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato
Composto da tre
membri
- Fatturato totale = 300.000
- Compensi cadauno = 100.000
Compensi
percepiti dalla
società o dal
gruppo = 10.000
>5% ≤ 15%
Di cui 6.000 per
attività di sindaco
E 4.000 per
consulenze (12.000
complessive)
Sono maggiori i compensi da
sindaco
(6.000/10.000 = 0,60 rapporto > ½)
perciò l’indipendenza è sempre
riscontrabile
Di cui 5.000 per
attività di sindaco
E 5.000 per
consulenze (15.000
complessive
Se i compensi sono uguali fra loro
l’indipendenza NON È PIÙ
RISCONTRABILE (5.000/10.000=
0,50 = ½)
(SITUAZIONE LIMITE SUPERATO)
Di cui 4.000 per
attività di sindaco
E 6.000 per
consulenze (18.000
complessive)
Sono maggiori i compensi da
consulente
(4.000/10.000 = 0,40 rapporto < ½)
l’indipendenza NON È PIÙ
RISCONTRABILE
ESEMPIO
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato Composto da tre
membri
- Fatturato totale = 300.000
- Compensi cadauno = 100.000
Compensi percepiti
dalla società o dal
gruppo = 16.000
> 15%
Di cui 11.000 per
attività di sindaco
e 5.000 per
consulenze (15.000
complessive)
Il requisito di indipendenza è
ancora riscontrabile
(11.000/16.000 = 0,69)
Rapporto > 2/3
Di cui 9.000 per
attività di sindaco
e 7.000 per
consulenze (21.000
complessive)
L’INDIPENDENZA NON È PIÙ
RISCONTRABILE
(9.000/16.000 = 0,56) (SITUAZIONE NON AMMISSIBILE)
ATTENZIONE Rapporto < 2/3
ESEMPIO
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato Composto da
cinque membri
- Fatturato totale = 2.000.000
- Compensi cadauno = 400.000
Compensi percepiti
dalla società o dal
gruppo = 15.200
diventa ≤ 5%
Di cui 11.000 per
attività di sindaco
E 4.200 per
consulenze (21.000
complessive)
L’ indipendenza è
sempre riscontrabile i compensi complessivi per attività
di sindaco + quelli per
consulenze, sono ≤ 5% dei
compensi cadauno
Compensi
percepiti dalla
società o dal
gruppo = 19.000
Di cui 9.000 per
attività di sindaco
e 10.000 per
consulenze
(50.000
complessive)
L’ indipendenza è sempre
riscontrabile
Anche se il singolo
percepisce più dalla
consulenza che
dall’attività di sindaco
ESEMPIO (studio + grande e con + soci)
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
LA CAPACITÀ DI
PARTECIPARE a TUTTE LE RIUNIONI DEI :
• C.D.A.,
• COMITATI ESECUTIVI,
• RIUNIONI SINDACALI,
• ASSEMBLEE
NORMA 1.4
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
• Impegno e tempo richiesto per il diligente assolvimento dell’incarico;
• Ampiezza e complessità dell’incarico;
• Funzione anche di revisione;
• Possibilità di impiego di ausiliari;
• Specializzazione;
• Altri impegni del sindaco.
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
INOLTRE…. NORMA 1.4
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
Al superamento
delle 20 unità
per il sindaco
LA CAPACITÀ DI ASSOLVERE L’INCARICO
DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA
ATTENZIONE NORMA 1.4
20 non costituisce un limite assoluto ma un livello il cui superamento comporta un onere di spiegazione e
documentazione
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
PRINCIPIO: “COMPLY OR EXPLAIN”
AUTOVALUTAZIONE NUMERO INCARICHI
ATTENZIONE NORMA 1.4
o adeguarsi alle prescrizioni
o spiegare e documentare le ragioni
delle divergenze
Le attività preliminari all’accettazione
• I candidato sindaci devono porre in essere
le attività preliminari all’accettazione
dell’incarico in maniera unitaria
Considerando:
- le significative responsabilità assunte solidalmente
- le difficoltà operative che il Collegio incontrerebbe se in disaccordo
Si raccomanda che i candidati sindaci effettuino una riunione
preliminare presso la società al fine di acquisire una sufficiente
comprensione dei fattori di rischio che attengono all’incarico
prospettato
Le attività preliminari all’accettazione
• la condivisione delle metodologie di lavoro e delle procedure da applicare;
• la disponibilità di tempo e di risorse che i candidati sindaci possono dedicare all'incarico;
• la rischiosità del cliente;
• la sussistenza di minacce significative all'indipendenza di uno o più candidati sindaci;
• se i candidati sindaci, nel loro insieme, possiedano le competenze e risorse necessarie per fronteggiare i rischi dell’incarico.
Il Collegio deve valutare
Esse sono propedeutiche:
• ad una corretta quantificazione delle risorse e dei tempi necessari al corretto svolgimento dell’incarico,
• all’individuazione del quadro normativo di riferimento,
• alla quantificazione dei tempi e dei corrispettivi e degli altri elementi
Le attività preliminari all’accettazione
…da inserire nella lettera di incarico
• la situazione finanziaria e la reputazione del società;
• la profittabilità dell’attività e la competitività aziendale;
• la governance e il livello di affidabilità del personale direttivo;
• l’affidabilità del sistema di controllo e delle stime contabili;
• la continuità aziendale;
• l’esistenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto o del risultato d’esercizio;
• l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate;
• la presenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto
Le attività preliminari all’accettazione
I fattori di rischi da prendere in considerazione sono:
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via
..... n. ....., iscritto nel Registro dei Revisori contabili con
Decreto Ministeriale del ..... pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" serie ..... n. .....,
(o in possesso dei requisiti statutari previsti dal D. M.
320 del 29/12/2004),
nell’accettare la carica di sindaco effettivo della Società
Alfa S.p.A.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DI CARICA
Segue ...
a) che nei suoi confronti non sussistono cause di
ineleggibilità di cui all’art. 2399 C. C.;
b) l’inesistenza di qualsiasi impedimento all’assunzione
della carica, non ricorrendo situazioni che ne
compromettono l’indipendenza.
....., lì ..... ..... Firma
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DI CARICA
DICHIARA
Delibera assembleare
Comunicazione della delibera
assembleare ai sindaci nominati
Comunicazione da parte dei sindaci
dell’accettazione della carica
Iscrizione della nomina nel Registro
Imprese entro 30 giorni
Scadenza
Risoluzione
consensuale
Revoca
Rinunzia
CAUSE DI CESSAZIONE
40
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
Linee guida CNDC
INFORMATIVA OBBLIGATORIA
La società sottoposta a revisione
ed il revisore legale
Informano tempestivamente il MEF (e per le società di interesse
pubblico la CONSOB)
in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale
del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle
ragioni che le hanno determinate
41
DIRETTIVA 2006/43/CE: MODIFICHE SULL’ATTIVITÀ
DI REVISIONE
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
LA CESSAZIONE DALL’INCARICO
42
Prevale la carica di sindaco rispetto a quella di revisore, per cui si applicano
le norme del codice civile in tema di cessazione dall’ufficio (art. 2400 c.c.) e
di sostituzione del sindaco (art. 2401 c.c.).
PRINCIPIO R 10.70
Si fa riferimento alle norme di
comportamento del collegio sindacale
nn. 1.6 e 1.7.
Non sono applicabili le norme
previste dall’art. 13 del DLgs. n.
39/2010 in materia di revoca,
dimissioni dall’incarico e
risoluzione consensuale del
contratto di revisione legale.
Linee guida CNDC e decreto mef n. 261 in G.U. 43 del 20/2/2013
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
Cessazione incarico in corso di mandato
Gli amministratori comunicano
la variazione al Registro Imprese
Il dimissionario comunica le stesse
IN FORMA SCRITTA
a ciascun amministratore ai sindaci supplenti
In caso di inerzia possono
provvedere gli altri sindaci
(anche individualmente)
CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI
43
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
Linee guida CNDC
DIMISSIONI SCADENZA TRIENNIO
Effetto immediato
in corso del mandato a
prescindere dalla
sostituzione del
dimissionario con il
supplente
Prorogatio
Effetto dal
momento in cui il
collegio è stato
ricostituito
NORMA N. 1.6 CNDCEC ART. 2.400 C.C., 1° CO.
DECORRENZA CESSAZIONE
44
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
Linee guida CNDC
A favore della prorogatio
del sindaco dimissionario
fino a sostituzione
A favore delle dimissioni
con effetto immediato
• Cass. 4, maggio 2012, n. 6788
• Trib. Milano 2 Febbraio 2010
• Trib Mantova 25 luglio 2009
• Cass. 18 gennaio 2005 N. 941
• Trib. Milano 2 febbraio 2000
• Trib. Roma 27 aprile 1998
• Trib. Verona 25 maggio 1998;
• App. Bologna 15 aprile 1988
• Cass. civile, 9 ottobre 1986, n.
5928
• Trib. Bari 1 agosto 1979
• Giud. Reg. Imprese Milano
2/8/2010
• App. Bologna 19 luglio 2007
• Notariato Triv. Mass. H.E.1
2006
• Trib. Monza 26 Aprile 2001
• App. Bologna 15 aprile 1988
• Trib. di Milano 26 aprile 1983
• Cons. Naz. Dott. Comm. Norma
1.6
Giurisprudenza
CESSAZIONE SINDACI PER DIMISSIONI
45
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
Linee guida CNDC
Subentrano i supplenti
Restano in carica fino alla successiva assemblea
Nuovi nominati vanno a scadenza naturale
SOSTITUZIONE
46
Linee guida CNDC
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
Collegio sindacale
INCARICATO
della revisione legale
NORMA 1.7
in caso di morte,
rinuncia o
decadenza del
sindaco effettivo
subentra il sindaco
supplente più
anziano di età.
subentra il
supplente in
possesso del
medesimo requisito
del cessato(se
revisore subentra il
revisore).
Se più supplenti
sono iscritti al
registro, subentra il
supplente più
anziano
in caso di morte,
rinuncia o
decadenza del
sindaco effettivo
iscritto nel
registro dei
revisori legali
Collegio sindacale
NON INCARICATO
della revisione legale
SOSTITUZIONE
47
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
Linee guida CNDC
REVOCA DEL SINDACO/REVISORE
TRE CONDIZIONI
GIUSTA
CAUSA
DELIBERA DI
REVOCA
APPROVAZIONE
TRIBUNALE + +
È COMPETENTE
CHI L’HA
NOMINATO
FINO AD
ALLORA
È INEFFICACE
48
Linee guida CNDC
CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE
ANTIRICICLAGGIO
Sindaci e revisori
Fonti normative:
D.Lgs 231/07 artt.13/36/37/38/41/49/51
Prassi: Linee guida CNDCEC (agg. 2011)
Circolare 16/IR 2010 Istituto di ricerca CNDCEC
Documento di ricerca Assirevi n. 147/2010
Fonte normativa:
Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:
Revisore unico
iscritto nel
registro dei
revisori
contabili
Società di
revisione
iscritte
all’albo
Consob
SI SI
Organi di
controllo
endosocietario
Art. 52, dlgs. 231/07 Art. 13 e 16 d.lgs 231/07
NO
COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI
O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE
I componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, fermo restando il rispetto di cui all’art. 52,
sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica
della clientela.
SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI
51
Obbligo di identificazione e
registrazione
Obbligo di effettuare comunicazioni al Mef per
infrazioni sull’uso del contante e titoli al portatore
(ex art. 51, dlgs 231/07)
Obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette
NO!
RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15/1/2013
• Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali
iscrivere nel registro la società decorrono:
dall’accettazione dell’incarico.
(ex Articolo 38 comma 1 bis )
52
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI
Nel caso in cui il soggetto incaricato della
revisione contabile sia un organo collegiale (ad
esempio il collegio sindacale):
• l’obbligo di adeguata verifica
graverà su ciascun sindaco-revisore
e non già sull’organo «collegio sindacale».
SINDACI/REVISORI società comm./industriali
Circ. 16/IR del 15/3/2010
1. Identificazione della persona fisica che agisce in nome e per
conto della società cliente, da effettuarsi in persona e mediante
riscontro in un valido documento di identità;
2. Verifica dei poteri di rappresentanza della persona fisica
conferente l’incarico, mediante documenti ufficiali consegnati dal
cliente oppure raccolti dalla società di revisione (ad esempio,
visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati
identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché
ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli
obblighi antiriciclaggio;
3. Verifica e raccolta dei predetti dati identificativi, nonché dei dati
identificativi della società cliente, mediante riscontro in
documentazione come sopra.
CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI
54
Identificazione del cliente e Registrazione (Assirevi doc. 147)
RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15/1/2013
Collegio sindacale e comunicazioni di cui all’art. 51 del d.lgs 231/07
• Se la revisione contabile della società è svolta dal collegio sindacale, le
comunicazioni di irregolarità in contanti devono essere eseguite dal
collegio per tramite del presidente che esprime la volontà del collegio.
• Il sindaco che intenda esprimere il proprio dissenso, ha il diritto di farlo e ha
il diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i
relativi motivi oltre ad avere facoltà di riferire agli organi aziendali la propria
opinione difforme rispetto a quella della maggioranza dei componenti del
collegio sindacale.
• Il sindaco di minoranza, che metta a verbale la volontà di effettuare la
comunicazione e di non averla potuta effettuare per l’opposta volontà della
maggioranza non potrà essere suscettibile di sanzione. 55
TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
ESEMPI
Parametri per la misurazione del rischio
• tipologia di prestazione professionale: ha sempre il medesimo
carattere di verifica contabile di fatti già accaduti,
• modalità di svolgimento della prestazione: i servizi professionali
resi dalla società di revisione non si prestano a differenti modalità di
svolgimento (PRINCIPI DI REVISIONE), non modificabili per
accordo delle parti.
• ammontare: il valore dell’oggetto della prestazione professionale di
revisione contabile è sempre non determinabile;
• durata della prestazione professionale: non può assumere alcuna
valenza ai fini della valutazione del rischio, poiché nella revisione
contabile “obbligatoria”, la durata e la successione tra revisori è
stabilita dalla legge.
NON APPLICABILI ALL’INCARICO DI REVISIONE:
ASSIREVI, n. 147/2010 Documento di ricerca
Esempio di attribuzione profilo di rischio
• Una società edile sotto forma di Spa con sede a Roma conferisce
l’incarico di revisione legale al collegio sindacale.
• La società è costituita da tre soci (3 persone fisiche) di storica
conoscenza per il revisore.
• Le quote sono 51 ad un socio, 29 % ad un altro, 20% al terzo
socio.
• L’amministratore unico è relativamente collaborativo, e
disponibile a fornire tutte le informazioni richieste
Esempio:
Tabella A: Aspetti connessi al cliente
a.1 Natura
giuridica 3 Struttura a medio profilo di rischio
poiché la società pur non avendo
precedenti in ambito penalistico è a
ristretta base azionaria (quindi
tendenzialmente più soggetta a rischi
di accordi illeciti fra soci)
a.2 Prevalente
attività svolta 4 Settore a rischio medio/alto poiché
non vi sono operazioni con mercati
esteri ed i pagamenti avvengono
usualmente tramite bonifico e
assegno ma l’edilizia è settore in cui
vi sono rischi piuttosto elevati di
transazioni (riscossioni) in contanti.
Esempio:
Tabella A: Aspetti connessi al cliente
a.3
Comportamento
tenuto
3 Comportamento a medio rischio poiché
l’amministratore unico, è soggetto
relativamente collaborativo fornendo la
maggior parte delle informazioni
richieste
a.4 Area
geografica di
residenza
2 Zona a basso rischio poiché le
operazioni sono localizzate in Italia che
è paese che adotta normativa di
contrasto al riciclaggio e finanziamento
del terrorismo
TOTALE
PUNTEGGIO
12
Esempio:
Tabella C: Rischio di riciclaggio/finanziamento
al terrorismo
TOTALE
PUNTEGGIO A 12 Rischiosità del cliente
TOTALE
PUNTEGGIO B 0 Rischiosità dell’operazione
NON DOVUTO
TOTALE
PUNTEGGIO
complessivo C
12 Basso rischio
(4-12) basso rischio
(13-16) medio rischio
(17-20) Alto rischio
NUOVE REGOLE
PER GLI ORGANI
DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ
DECRETO SEMPLIFICAZIONI
L. 4.4.2012 n. 35
di conversione del DL 9.2.2012 n. 5
COLLEGIO SINDACALE
SPA
Organo pluripersonale
Nomina obbligatoria sempre
Composto da 3 o 5 sindaci + 2
supplenti
L. 4.4.2012 n. 35 di conversione del DL. 9.2.2012 n. 5
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
62
SRL Nel caso in cui la società deve redigere il
bilancio consolidato
obbligo Nel caso in cui la società controlli società
sottoposte a revisione legale
dell’organo di
controllo
Quando la società ha un capitale sociale
pari o superiore a € 120.000
o revisore Quando la società ha superato due dei tre
limiti dell’art. 2435-bis c.c.
NUOVO ARTICOLO 2477 C.C.
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
SRL – OBBLIGO DELL’ORGANO DI CONTROLLO
O REVISORE
63
I NUOVI LIMITI
PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Società Organo di
controllo
Funzioni
SRL
nuovo art.
2477 co. 1 c.c.
SINDACO
UNICO
O
REVISORE
L’atto costitutivo può prevedere,
determinandone competenze e
poteri, ivi compresa la revisione
legale dei conti, la nomina di un
organo di controllo o di un
revisore.
Se lo statuto non dispone
diversamente, l’organo di controllo è
costituito da un solo membro
effettivo.
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
64
Se l’assemblea non effettua la nomina
provvede, il Tribunale
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
L’assemblea che approva il bilancio in cui
vengono superati uno o più dei nuovi limiti del
2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni,
alla nomina del collegio sindacale.
SRL SENZA COLLEGIO SINDACALE
ASPETTI SOCIETARI
Assenza o incompletezza del collegio sindacale
• Nelle srl, in caso di assenza o di mancata
integrazione del collegio da parte
dell’assemblea ovvero di perdurante
irregolarità della sua composizione, alla
nomina dei componenti del collegio può
provvedere il Tribunale su richiesta di
qualsiasi soggetto interessato
(art. 2477, co. 6 c.c.)
NORMA 1.6
Amministratori non
convocano assemblea
Assemblea
convocata non
provvede alla
nomina
Mancata nomina
del collegio
sindacale o del
sindaco unico
MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO
1. Se la SRL è priva del collegio sindacale obbligatorio ….., non è possibile
adottare con piena efficacia le delibere che presuppongono una attività
da parte di tale organo (es. approvazione del bilancio in assenza della
relazione dei sindaci o riduzione di capitale per perdite in assenza delle
osservazioni).
2. Non rileva la causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di
funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci,
eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del
procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad
accettare l’incarico.
3. La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio del collegio
sindacale in sede assembleare compete al presidente dell’assemblea.
Notariato Triveneto, massima i.D. 10 – 9/2011
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
68
CONSEGUENZE PER IL COLLEGIO SINDACALE
IN CARICA
I collegi sindacali in carica restano fino a regolare scadenza.
Solo dopo la naturale cessazione dell’incarico si può operare la
sostituzione con l’organo monocratico
Se la SRL modifica lo statuto per rendere operativo
il sindaco unico
Art. 16 DL 212/2011 conv. con L. 17/2/2012, n. 10
69
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
LE DIVERSE POSIZIONI SULLE FUNZIONI
DEL SINDACO UNICO
SINDACO UNICO
O REVISORE
SINDACO UNICO SEMPRE,
CON O SENZA FUNZIONI
DI REVISIONE
Assonime in “il caso” n.3 del
12/5/2012
Notariato di Milano, massima n.
124 del 3/4/2012
Notariato Nazionale, studio
n.113/2012 del 9/5/12
Notariato Triveneto, massima
I.D.13 del 29/9/2012
CNDCEC
Nota interpretativa di aprile
2012
70
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
ESEMPIO DI CLAUSOLA CONSIGLIABILE
PER L’ATTO COSTITUTIVO
Organo di controllo
La società potrà
nominare:
1. Un collegio sindacale composto da tre
membri effettivi più due supplenti, oltre
ad un revisore esterno
2. Un collegio sindacale, composto…e
che sia incaricato anche della funzione
di revisione legale dei conti
3. Un sindaco unico ed un revisore
esterno
4. Un sindaco unico incaricato anche
della funzione di revisione legale dei
conti
5. Un solo revisore legale dei conti ???
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
71
ART. 2477 CO.5 C.C.
Sindaco con funzioni di revisione legale
Si applicano le norme in tema di Spa
Art. 2409-bis c.c.:
…Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia
esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
72
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
Secondo ASSONIME il sindaco unico con
funzione di revisione legale deve essere
espressamente previsto nell’atto costitutivo
CIRC. ASSONIME, N. 6 DEL MARZO 2012
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
73
I PROBLEMI DEL SINDACO UNICO
Potrebbe non riuscire a partecipare alle riunioni
del cda o delle assemblee convocati (te) sulla base
delle esigenze degli amministratori e dei soci e non
dei sindaci.
Le scelte del collegio sindacale, fondate su
diverse e complementari professionalità possono
essere maggiormente ponderate ed equilibrate
negli interessi dei terzi e della società rispetto a
quelle assunte dal sindaco unico.
74
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
I PROBLEMI LEGATI ALLA NOMINA
DEL REVISORE UNICO
L’opzione per la nomina del solo revisore, priva la
società di ogni controllo di legalità, statuario e
gestionale facendo venire meno ogni verifica
preventiva e contestuale, visto che i controlli contabili
per loro natura avvengono solo “a posteriori” quando
spesso le irregolarità si sono già perpetrate
75
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
IL SINDACO UNICO ELIMINA IL SUPPLENTE
Nella SRL con organo di controllo
monocratico
non è dovuta la nomina di alcun sindaco
supplente
Parere del MiSE del 28.8.2012
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
76
▪ MANCA QUALSIASI LIMITE
DIMENSIONALE!
SRL - NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
O REVISORE
ATTENZIONE
77
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
NELLE COOPERATIVE
Società Controllo
di legalità
Controllo legale
dei conti
COOP
Con meno di 20
soci o meno di
un milione di
euro di attivo
NESSUNO
NESSUNO
COOP
Con 20 o più
soci e attivo di
bilancio pari o
superiore a un
milione di euro
NESSUNO
Obbligo di nomina
dell’organo di revisione
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
78
SOCIETÀ SPA SRL
COOP
Nelle situazioni
in cui è
d’obbligo la
nomina del
collegio (art.
2543 co.1 c.c.)
Obbligo di nomina
del collegio
sindacale a cui
delegare il controllo
legale dei conti o di
nominare un
collegio ed un
revisore esterno
Possibilità di optare per un
revisore esterno o per un
sindaco unico in alternativa
all’organo pluripersonale
Studio Notariato Nazionale n. 113/2012 del 9.5.2012
79
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
NELLE COOPERATIVE
OBBLIGO DEL REVISORE UNICO O DEL SINDACO
UNICO PER SRL
Ipotesi poco verosimile: le coop che superano i parametri del 2477 c.c.
superano pressoché sempre anche quelli più restrittivi dell’art. 2519 c.c.
Meno di 20 soci ed attivo di
bilancio di € 1 milione Art. 2519 c.c.
Parametri
al di sotto di:
Art. 2477 c.c. Parametri
al di sopra di:
Capitale sociale € 120.000
Totale attivo € 4.400.000
Ricavi vendita € 8.800.000
Dipendenti medi n.50
qualora sussistano le seguenti condizioni
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
80
SINDACO O REVISORE UNICO
I COMPENSI
Applicazione dei parametri
per la determinazione dei compensi professionali
Art. 22 e 29 DM 140 del 20.7.2012
Sono valori di riferimento a valenza
in ambito giudiziale, in sede contenziosa.
Il giudice può anche non applicarli
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
81
Applicazione dei parametri per la determinazione dei compensi
professionali art. 22 e 29 DM 140 del 20.7.2012
REVISORE UNICO - Compensi calcolati: sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10 allo 0,15%
sul totale delle attività dallo 0,050 allo 0,075%
sull’ammontare delle passività dallo 0,050 allo 0.075%
SINDACO UNICO - Compensi (maggiorati fino al 100%) calcolati
sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino a € 5.000.000,00 da € 6.000 a € 8.000;
per il di più fino a € 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%;
per il di più fino a € 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%;
per il di più fino a € 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%;€ 800.000.000 una
maggiorazione da € 7.500 a € 10.000.
SINDACO O REVISORE UNICO
I COMPENSI
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
82
COMPENSO SINDACO UNICO
Ipotesi di calcolo compenso collegio sindacale/sindaco unico
COLLEGIO SINDACALE
art. 29 nuovi parametri
SINDACO UNICO
art. 29 nuovi parametri
Onorario per funzione
sindacale (cadauno)
€ 8.000 +
€ 3.100
Onorario per funzione
sindacale
€ 11.100
---
---
Maggiorazione
per carica
di sindaco unico
€ 11.100
TOTALE INTERO
COLLEGIO (compreso
maggiorazione del 50% al
presidente)
€ 38.850
TOTALE
€ 22.200
Società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
83
COMPENSO REVISORE UNICO
Ipotesi di calcolo compenso REVISORE unico
società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo e 1 milione
di passivo
NUOVE REGOLE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO
84
REVISORE UNICO
art. 22 nuovi parametri
Compenso sui componenti positivi € 26.000
Compenso sul totale delle attività € 5.000
Compenso sull’ammontare delle
passività
€ 500
TOTALE
€ 31.500
Partecipazione alle riunioni e
rapporti con altri organi
• alle assemblee dei soci,
• alle riunioni del consiglio di amministrazione e
del comitato esecutivo
Partecipazione a riunioni di organi sociali
I sindaci devono partecipare:
I sindaci possono partecipare:
• alle assemblee degli obbligazionisti,
• alle assemblee dei portatori di strumenti
finanziari
Norma 4.1
• per iscritto, con un apposito rapporto,
Rilascio informazioni dagli amministratori
Le informazioni possono essere rilasciate:
• o verbalmente,
In tal caso il collegio sindacale comunica agli
amministratori il proprio verbale, che riepiloga i
dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma
del contenuto.
Norma 5.2
È OPPORTUNO che:
L’Amministratore
Unico
FORNISCANO PER ISCRITTO AI
SINDACI INFORMAZIONI
richieste dall’art. 2381, c.5 c.c.
L’amministratore delegato
con ampie deleghe
Amministratore unico
Norma 4.3
Vigilanza sul procedimento decisionale adottato
dagli amministratori
verificando che:
• gli atti e le deliberazioni non siano palesemente pregiudizievoli e in grado di pregiudicare l’integrità del patrimonio;
• le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, conformi ai principi dell’economia aziendale, congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;
• gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.
auspicabile che l’organo amministrativo si esprima su una esplicita
proposta di delibera, supportata da idonea documentazione
e da eventuali pareri ritenuti necessari.
Il controllo degli indicatori
il collegio sindacale è auspicabile che richieda
all’organo amministrativo
una informativa particolarmente approfondita
nelle situazioni in cui si evidenzino rischi per
la continuità aziendale.
Tali indicatori saranno di carattere finanziario,
gestionale ed altro genere, secondo le previsioni del p.r. 570
in occasione alla periodica informazione di bilancio
Norma 3.3
Indicatori gestione caratteristica
• EBITDA Margin:
Risultato operativo + totale ammortamenti e svalutazioni
___________________________________
Valore della produzione
Più l’indice è > di 0 tanto migliore è la redditività dell’azienda
Misura l’utile al lordo di ammortamenti, svalutazioni, gestione non
caratteristica, straordinaria e fiscale
In sostanza corrisponde al MOL
ed è utile per confrontare aziende diverse o la stessa azienda in anni diversi
Indicatori gestione caratteristica
• ROI:
Risultato operativo ___________________________________ X 100
Patrimonio netto + obbligazioni + debiti v/banche, v/soci per finanziamenti e v/altri finanziatori
Più l’indice è > del costo medio del denaro tanto migliore è la
redditività dell’azienda
Se fosse inferiore non consentirebbe l’assorbimento della gestione
fiscale, non caratteristica e straordinaria
Indicatori gestione finanziaria
• Indice di liquidità:
Attivo circolante - rimanenze
___________________________________
Debiti a breve Se > 2 = eccessiva liquidità
Se > 1 = tranquillità finanziaria
Se compreso fra 0,50 e 1 = situazione soddisfacente
Se < 0,33 = squilibrio finanziario
Evidenzia il rapporto tra le liquidità immediate e le liquidità differite
con le passività scadenti entro l’anno.
Indicatori gestione finanziaria
• Indice del debito (equity ratio)
Debiti verso banche ed altri finanziatori
___________________________________
Patrimonio Netto Se > 1 = azienda fortemente esposta al rischio di insolvenza
(incapacità di rimborsare il capitale a prestito)
Misura la solvibilità di un’azienda ed identifica la struttura del capitale
aziendale
Indicatori gestione extracaratteristica
• Costo del denaro a prestito
Oneri finanziari
___________________________________ X 100
Debiti v/banche a breve e m.l. termine
Tale indice va confrontato con il ROI per valutare l’effetto
Leverage (*) della struttura finanziaria dell’azienda
Esprime il costo medio dei debiti di finanziamento in percentuale
Leverage (*) Attivo/patrimonio netto (Misura quanta parte degli impieghi aziendali
è finanziata con il patrimonio netto)
S.R.L.
NON DOVUTE
Informazioni da amministratori con delega
ad amministratori senza delega
L’ART. 2381, COMMA 5, C.C.
VALE SOLO SE RICHIAMATO
Rapporti con i soci
I
SOCI
Possono denunciare ai
sindaci i fatti censurabili
ex art. 2408 c.c.
Possono ispezionare (nelle
SRL) il libro dei sindaci ex
art. 2476, c.2, c.c.
POTERI DI REAZIONE
DEI SINDACI
DENUNZIA DEI SOCI AI
SINDACI
OGNI SOCIO 5% DEL CAPITALE (*)
POSSIBILITÀ
DI INDAGINE
OBBLIGO DI
INDAGINE
(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse
DENUNZIA FONDATA
Norma 6.2
Comunicazione al denunziante
Indagine
Richiesta di intervento amm./ri
(se necessario)
Convocazione assembleare
(In caso di inerzia amministratori)
DENUNZIA EX ART.2409 c.c.
DENUNZIA INFONDATA
Norma 6.2
• Lo comunicano tempestivamente al denunziante e.…
• Alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia “qualificata”)
• All’assemblea delegata ad approvare il bilancio
1. I fatti risultino infondati
2.O risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi
I SINDACI
Verifica che gli amministratori deliberino:
- Opportunamente informati;
- Delibere ragionevoli e non
palesemente pregiudizievoli;
- Gli amministratori siano consapevoli
del rischio.
Norma 3.3
Delibere amministrativamente pericolose (irrazionali):
- Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;
- Violazioni rinvenute successivamente da segnalare
agli amministratori;
- In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare
l’assemblea o provvedere direttamente alla
convocazione
Norma 4.1
I sindaci dovranno presentare relazione
all’assemblea dei soci
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
- Quando le delibere del CDA o del CE risultano : 1) Non conformi alla legge; 2) Non conformi allo statuto; 3) Con oggetto illecito o impossibile ....
Segue ...
Norma 4.2
Qualora possa recare danno alla società (indipendentemente dalla partecipazione al voto dell’ amministratore interessato).
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
Quando le delibere sono viziate da interessi degli amministratori ai sensi dell'art. 2391 C.C. Per:
Inadempimento del CDA o CE dei dovuti obblighi di informazionei di motivare
le ragioni di convenienza della società;
Norma 4.2
adozione della deliberazione con voto determinante di un amministratore in conflitto di interesse,
Segue ...
... segue
qualora possano recare danno alla società
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
VOTO DETERMINANTE IN
CONFLITTO
CHE CAGIONI UN DANNO
ALLA SOCIETÀ
S.R.L
ART. 2475-TER C.C., CO.2
Norma 4.2
...i sindaci devono manifestare il proprio dissenso e pretenderne la trascrizione nel verbale del CDA o del CE
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE “IRREGOLARI”
Norma 4.2
Nel caso in cui a fronte del proprio dissenso gli amministratori non provvedano tempestivamente a sostituire la delibera irregolare, i potranno impugnare la deliberazione con le modalità di cui all'art. 2388 o 2475-ter C.C.
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società ha sede.
Segue ...
L'impugnativa con atto di citazione
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di deliberazione, ovvero
se soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese o solo deposito, entro novanta giorni da tali date.
... segue
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI
Art. 2377, comma 6, C.C.
In ogni caso il collegio potrà: 1) richiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea a cui presentare relazione in merito ai fatti censurabili; 2) nei casi più gravi, convocare direttamente l'assemblea ai sensi del 2406 C.C., al fine di informare i soci delle irregolarità riscontrate.
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRRAZIONALI / IRREGOLARI
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib.
Mantova 9
dicembre
2008
Per poter disporre dell’ispezione
dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è
sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in
ordine alla commissione di gravi irregolarità,
aventi rilevanza attuale, che possano arrecare
danno alla società e non già la loro esistenza; tali
sospetti devono trovare fondamento non nella
mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in
elementi desumibili dall’analisi della
documentazione contabile dimessa ed avente
natura sufficientemente dettagliata
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Presupposti della procedura
ex art. 2409
- Sussistenza di fondati sospetti circa la
commissione di gravi irregolarità;
- Esistenza di danno potenziale di valore
significativo
- Constatazione di “attualità” della irregolarità
Spese della procedura
ex art. 2409
ISPEZIONE
GIUDIZIARIA
- a carico dei soci
richiedenti;
- a carico della società
nel caso di denuncia
dell’organo di controllo o
del Pubblico Ministero
PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA
ex art. 91 c.p.c.
A carico di chi infondatamente:
- ha iniziato il procedimento
- o ha resistito allo stesso
SPESE PROCESSUALI
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib.
Torino,
29
Maggio
2007
Elementi caratterizzanti le “gravi
irregolarità” sono la loro attualità ed il
carattere dannoso, quest’ultimo individuabile
nella violazione di disposizioni di legge
idonee a procurare un danno al patrimonio
sociale o un grave turbamento dell’attività
sociale. È carente del requisito della dannosità
una irregolarità meramente formale qual è
quella della irregolare formazione del
Consiglio di amministrazione.
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
App.
Trieste
22
marzo
2006
La sussistenza di gravi irregolarità nella
gestione che possano recare danno alla società,
legittima il collegio sindacale a ricorrere alla
procedura di cui all’art. 2409 c.c., anche senza
preventivo esperimento delle azioni previste
dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c.
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Controllo giudiziario nelle srl
• Trib. Udine 1/7/2004
• Trib. Roma 6/7/2004
• Trib. Treviso 28/9/2004
• Trib. Roma 1/12/2004
• Trib. Milano 8/7/2005
• Trib. Salerno 26/2/2008
• Trib. Napoli 14/5/2008
• Trib. Milano 26/3/2010
• Trib. Trieste 21/1/2011
• Trib. Ascoli P. 1/3/2013
• Trib. Lecce 16/7/2004
• Trib. Bologna 21/10/2004
• App. Roma 13/4/2005
• Trib. 27/11/2004
• Trib. Torino 6/4/2006
• Trib. Milano 12/5/2006
• Trib. Roma 11/3/2008
• Trib. Firenze 27/10/2011
La giurisprudenza
AMMISSIBILITÀ INAMMISSIBILITÀ
È inammissibile il controllo giudiziario di
cui all’art. 2409 cod. civ. nella società a
responsabilità limitata, sia pure allorché
il ricorso sia proposto dal collegio
sindacale obbligatoriamente costituito ai
sensi dell’art. 2477 cod. civ..
Art. 2409 ed srl CASSAZIONE
• È ammissibile per i sindaci nominati in una srl richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 c.c. alle norme in materia di società per azioni ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 c.c. inserito dal legislatore nella sezione dedicata al Collegio sindacale di tale tipologia societaria.
• Non appare rilevante il fatto che nelle srl risultino particolarmente penetranti i poteri di ispezione del socio, risultando il controllo ex art. 2409 c.c. finalizzato a tutelare interessi diversi e più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale.
Art. 2409 ed srl Tribunale di MILANO
• Unitarietà del sistema di
controlli dei sindaci
• Diverse finalità dei
controlli dei soci
rispetto a quelle proprie
del controlo giudiziario
Art. 2409 ed srl Norma 6.4
Rendono
preferibile
l’applicabilità
del controllo
giudiziario
anche nelle
SRL
SINDACI – REVISORI
Giudizio sul bilancio
PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570
PERCHE’ L’IMPRESA
POSSA
CONSIDERARSI IN
FUNZIONAMENTO
E’ NECESSARIO CONSIDERARE
TUTTE LE INFORMAZIONI
DISPONIBILI RELATIVAMENTE AL
PREVEDIBILE FUTURO, CHE
DOVREBBE ESSERE ALMENO
RELATIVO (MA NON LIMITARSI) AI
12 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA
DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
SOTTOPOSTO A GIUDIZIO
SE LA DELIBERA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE
Successiva a quella di formazione
del progetto di bilancio
Principio contabile OIC n. 5
Dovuta a cause diverse da
quelle che rendono obbligatoria
la liquidazione
SI APPLICA
IL
GOING CONCERN
Valutazione della continuità aziendale
Indicatori finanziari
• Situazioni di deficit patrimoniale o CCN negativo ;
• Prestiti a scadenza senza rinnovo o rimborso
• Difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
• Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
• Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
• Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori
dalla condizione “a credito” a “pagamento alla consegna”;
• Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi
prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
P.R. n. 570
Valutazione della continuità aziendale
Indicatori gestionali
• Intenzione della direzione di liquidare l’impresa
• Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a
sostituirli;
• Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione,
di concessioni o di fornitori importanti;
• Difficoltà nell’organico del personale
•Scarsità nell’approvvigionamento da importanti fornitori.
• Comparsa di concorrenti di grande successo
P.R. n. 570
Valutazione della continuità aziendale
Altre indagini
• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità
ad altre norme di legge;
• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza,
potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa
non è in grado di rispettare;
• eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata
una polizza di responsabilità civile
• modifiche legislative o politiche governative dalle quali
si attendono effetti sfavorevoli all’impresa
P.R. n. 570
La gravità delle indicazioni che emergono dai sopra riportati indici
spesso può essere attenuata da altri fattori e circostanze.
Ad esempio a fronte di indicatori finanziari che fanno emergere una
incapacità dell’impresa nel saldare i debiti ordinari la direzione aziendale
potrebbe aver deciso di ripristinare l’equilibrio nel cash-flow tramite
cessioni di beni, rimodulazione dei debiti o aumento di capitale.
Allo stesso modo la perdita di un importante fornitore o di un dirigente
“chiave” può essere rimediata da una adeguata sostituzione.
128
LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Quando sorge il dubbio sulla sussistenza del requisito della continuità
aziendale il revisore deve raccogliere sufficienti e idonei elementi probativi al
fine di formulare un giudizio consapevole in merito. Allo scopo il revisore
dovrà verificare e valutare le informazioni e le ragioni che la direzione
aziendale gli fornisce per dimostrare la sussistenza del requisito. Se il
periodo preso a base dalla direzione aziendale è inferiore a dodici mesi, il
revisore dovrà richiedere di estendere l’analisi almeno fino a dodici mesi
dalla data del bilancio.
È utile allo scopo ottenere dalla direzione aziendale attestazioni scritte sui
piani, dalla stessa predisposti e approvati dai competenti organi societari,
tesi ad ovviare ai problemi di continuità aziendale.
Qualora la direzione aziendale non fornisca le richieste attestazioni e non
produca i piani e i budget con arco temporale di almeno dodici mesi
successivi alla data di bilancio il revisore dovrà giungere alla conclusione che
esiste una grave carenza nel processo di revisione che mina fortemente il
rilascio di un giudizio positivo sul bilancio. 129
Le attestazioni scritte
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Valutazione indicatori di possibile mancanza di continuità aziendale
Indicatori
finanziari
Indicatori
gestionali Altri indicatori
Danno evidenze sfavorevoli
Procedure supplementari
Esame e valutazione del Piano di risanamento
Alienazioni di attività
Richieste di prestiti
Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali 130
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ
AZIENDALE – ISA N. 570
131
PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Considerata
asserzione
senz’altro appropriata
La relazione
deve contenere
un giudizio positivo
senza rilievi
o paragrafo d’enfasi
Considerata
asserzione
Appropriata perché
vi sono AZIONI
CORRETTIVE
DA INTRAPRENDERE
Se gli amministratori,
in bilancio
hanno dato
adeguata informativa
sui piani ed azioni:
Giudizio
positivo
senza rilievi e
se opportuno,
con paragrafo
d’enfasi
Se
l’evidenziazione
non è riportata in
bilancio:
Giudizio con rilievi
o giudizio avverso
per mancanza
di informativa
Gli elementi raccolti
attestano che le
prospettive di riuscire a
superare la crisi, anche
se INCERTE
NELL’ESITO si fondano
su RAGIONEVOLI
PRESUPPOSTI
Gli amministratori ne
danno adeguata
informativa in bilancio
Giudizio positivo
senza rilievi ma
con paragrafo
d’enfasi
Gli amministratori non
ne danno adeguata
informativa in bilancio
Giudizio con
RILIEVI o
AVVERSO per
mancanza di
informativa
132
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2
Gli elementi raccolti
attestano che le prospettive
di riuscire a superare la
crisi, anche se INCERTE
NELL’ESITO si fondano su
PRESUPPOSTI
FORTEMENTE
OPINABILI
Gli
amministratori
ne danno
adeguata
informativa in
bilancio
Gli
amministratori
non ne danno
adeguata
informativa in
bilancio
Impossibilità
di esprimere
un giudizio
Giudizio
avverso
133
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 2/2
134
MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Giudizio
avverso
Giudizio
positivo
con
paragrafo
d’enfasi
Gli amministratori hanno
redatto il bilancio sul
presupposto che vi sia la
continuità aziendale
Gli amministratori hanno
redatto il bilancio sul
presupposto senza che vi sia
la continuità aziendale
LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO
Richiami di
informativa
1°
Paragrafo
Rilievi per errata
applicazione dei
principi contabili
Rilievi per
limitazioni al
processo di
revisione
Rilievi dovuti a
situazioni di
incertezza
Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità
Natura e portata della revisione contabile
Giudizio positivo
1. Giudizio con
rilievi
2. Giudizio
negativo
3. Giudizio con
rilievi
4. Impossibilità di
esprimere il
giudizio
5. Giudizio con rilievi
6. Impossibilità di
esprimere il giudizio
7. Giudizio negativo
Richiami di informativa
2°
Paragrafo
3°
Paragrafo
4°
Paragrafo
5°
Paragrafo
I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza:
- 1 o 2: dell’errore
- 3 o 4: della limitazione
- 5 o 6: dell’incertezza.
- 7: in caso di informativa di bilancio carente.
Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
Giudizio di
coerenza con la
relazione sulla
gestione
6°
Paragrafo
135
Relazione dei sindaci
all’assemblea, in merito al
bilancio
(art. 2429, co.2 c.c.)
LE RELAZIONI AL BILANCIO
Art. 14 D.Lgs. n. 39/2010
Art. 2429 c.c. Relazione
unica
Doveri di vigilanza
art. 2403
Giudizio sul
bilancio
PARTE A PARTE B
STRUTTURA
STANDARD
CONTENUTO
MINIMALE EX
LEGGE
SCELTA
OPZIONALE
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
137
LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la
sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti
censurabili degli amministratori.
È in quest’ambito che il collegio espone:
l’esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio della
continuità aziendale, sia nell’ottica della prevenzione che nell’ambito
dell’emersione tempestiva della crisi;
l’esito degli scambi di informazioni con il revisore;
i solleciti effettuati all’organo amministrativo per gli opportuni prov-
vedimenti di soluzione della crisi;
le azioni intraprese dagli amministratori a garanzia della continuità
aziendale e l’efficacia delle stesse
138
ART. 2429 CO. 2 C.C.
COLLEGIO SINDACALE REVISORE
art. 2429 co. 2 c.c. art. 14 del DLgs. 39
Il collegio sindacale nella propria relazione
al bilancio deve riportare la sintesi e i
risultati dell’attività di vigilanza svolta, le
omissioni e i fatti censurabili degli
amministratori e fare le osservazioni e le
proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione …
Il revisore legale … esprime con
apposita relazione un giudizio sul
bilancio d’esercizio …
• Positivo
• Positivo con rilievi
• Negativo
• Impossibilità ad emettere giudizio
La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di
minoranza.
139
LA RELAZIONE E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO
Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione
Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo
corretto. La verifica della rispondenza ai dati contabili è di
competenza del revisore
Norma 3.7
delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione,
controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio
d’esercizio
Art. 2403 c.c. Vigilanza sulla osservanza:
La relazione al bilancio
Il Collegio sindacale provvede alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c.
Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni
all’organo amministrativo e al revisore
Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioni e
proposte nella relazione
Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di
impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento
(art. 2426, punti 5 e 6, c.c.);
Tali costi possono essere iscritti nell’attivo di bilancio solo con il consenso del collegio sindacale, diversamente devono confluire nel conto economico (PC n. 24), (C.App.
Milano, 26/6/87; Trib. Milano 30/9/85).
Il consenso può essere espresso anche implicitamente o tacitamente mediante approvazione del progetto di bilancio (Trib. Napoli, 24/2/2000).
In assenza del consenso si ha irregolarità del bilancio
che contenga detta capitalizzazione:
PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE
Il sindaco dissenziente (norma di comportamento 7.1, linee guida R. 50.20)
ART. 2404 C.C. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far
iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso
E’ possibile depositare una
relazione di minoranza al
bilancio?
Il collegio sindacale è regolarmente
costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti
(PRINCIPIO DELLA
COLLEGIALITA’)
Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti.
• Il collegio sindacale non concorda con la valutazione del Fondo svalutazione crediti. In relazione all’anzianità dei crediti dei confronti dei clienti …x ed y, e delle azioni legali con essi intentate dalla società, essi dovevano infatti essere svalutati di almeno il 40% con conseguente valorizzazione del fondo svalutazione crediti pari almeno ad euro ……..anzichè in euro….… con corrispondenti effetti sul patrimonio e sull’utile di bilancio di euro di euro….
• Il sindaco revisore……..(Nome e Cognome) dissente sul contenuto della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli eventuali effetti di tale dissenso sono indicati nella sezione C della presente relazione.
Esempio di giudizio positivo ma con rilievi espressi da uno dei tre revisori sulla valutazione di
alcune poste (paragrafo 4)
Giudizio sul bilancio con rilievi
• A nostro giudizio,ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il soprammenzionato bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx.
B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli
artt. 2403 e seguenti C.C.
• Per quanto a nostra conoscenza, gli
Amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, quarto comma, c.c..
• Esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione
nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e di
ampliamento per Euro….., dei costi di ricerca e
sviluppo e di pubblicità per Euro….., nonché
dell’avviamento per Euro….. (Importi al netto
degli ammortamenti accumulati), ai sensi dei
commi 5 e 6 dell’art. 2426 c.c..
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
Segue
…
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione con motivazione del sindaco
dissenziente
C) Il sindaco ….(Nome e cognome ) esprime il proprio dissenso
in merito alla capitalizzazione dei costi di pubblicità per euro
……in quanto ad avviso dello stesso non sussistono le condizioni
per previste dal principio contabile n. 24 per la loro iscrizione e il loro
mantenimento.
Inoltre, il sindaco…….(Nome e cognome) considera
sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, in quanto i crediti
nei confronti di X…ed Y… devono essere completamente
stralciati.
Ne deriva che ad avviso del suddetto sindaco l’utile di bilancio ed il
relativo patrimonio dovrebbero essere ridotti per euro…….
Lo stesso sindaco invita quindi l’assemblea ad approvare il
bilancio solo dopo che il cda abbia corretto nel senso
prospettato le voci attinenti ai costi capitalizzati ed ai crediti.
147
“Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta,
nonché…… il dissenso del sindaco (Nome e
Cognome), come sopra motivato invitiamo l’Assemblea
ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2xxx”.”
dopo aver considerato tale dissenso e le sue
motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti
conseguenti.
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
C) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e
alla sua approvazione, ai sensi del comma 2
dell’art.2429 C.C con dissenso da parte di uno
dei sindaci revisori
RITARDO "ULTRA LEGEM"
NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Omesso deposito imputabile agli amministratori e
sindaci
È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari),
liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai
sindaci.
(art. 2630, 2°co.)
150
IPOTESI 1
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Sanzione (art. 2630 c.c)
Con l’oblazione (art. 16, L.689/81)
ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio
di versare fino a 267,80 Euro
(doppio del minimo)
provvedendo al pagamento entro il 60°giorno dalla contestazione.
Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese
determina per tutti i soggetti tenuti alla presentazione dello stesso la
comminazione di pena pecuniaria compresa
fra un minimo di 133,90 e 1.341,60 euro.
(MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N°180)
151
IPOTESI 1
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata
convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso
Può comportare conseguenze sugli amministratori come:
-la revoca degli stessi
-ed eventuale azioni di responsabilità.
152
IPOTESI 2
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la
sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.
L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito amministrativo.
Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta
giorni.
153
IPOTESI 2
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
La violazione del termine massimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera.
La sua inosservanza non esonera gli amministratori dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623).
Sentenza del 19/09/2007
154
TRIBUNALE DI NAPOLI
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Mancata approvazione del bilancio da parte
dell’assemblea
La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in caso di
mancata approvazione del bilancio, elemento indefettibile per la
consumazione dell’illecito amministrativo.
(Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993)
155
IPOTESI 3
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI STESSI CRITERI !!!
Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei soci o dal
consiglio di sorveglianza non sono soggetti a deposito sulla base del
principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle
Imprese.
Milano,
Roma,
Torino.
Padova
lascia scegliere.
Pesaro-Urbino,
L’Aquila
chiedono le ragioni della
mancata approvazione.
156
IPOTESI 3
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla chiusura
dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato comunque entro il
giorno 16 del mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16 luglio
oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati
risultanti dal progetto di bilancio.
157
ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO SC 2011
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CASSAZIONE
«Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi….
La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze:
1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà considerata omessa;
2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo…».
Sentenza, sez. trib. del 6 giugno 2001, n. 11448
158
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
OMESSA DICHIARAZIONE
La sanzione amministrativa applicabile è:
1) dal 120 al 240% delle imposte con un minimo di € 258;
2) da € 258 a € 1.032, nel caso non sia dovuta imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili).
È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90
giorni dalla scadenza.
159
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI
Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.
Criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente.
Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.).
Convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società in assenza di utili e riserve disponibili .
OPERAZIONI STRAORDINARIE
RECESSO DEL SOCIO
[Artt. da 2437 a 2437 quater (SPA) e art. 2473 (SRL)]
161
RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI
I sindaci devono vigilare che l’organo amministrativo determini
correttamente il valore delle azioni
(art. 2437 ter c.c.).
OPERAZIONI STRAORDINARIE
RECESSO NORMA 10.9
È richiesto apposito parere dei sindaci e del revisore sul valore delle azioni
(non vincolante).
1. Esistenza situazione patrimoniale.
2. Patrimonio, prospettive reddituali, valore di mercato.
3. Procedura scritta con cui si attesta la valorizzazione aziendale.
162
RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI
1. FASE DI EROGAZIONE
2. FASE DI TRASFORMAZIONE DEL DEBITO IN CAPITALE
3. FASE DI RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO AI SOCI
1. Rispetto normativa sul risparmio.
2. Verifica che i soci abbiano preventivamente accettato la remissione del debito.
3. Verifica che i finanziamenti non siano restituiti in situazioni di eccessivo squilibrio finanziario.
NORMA 10.7 DOVERI DEI SINDACI
OPERAZIONI STRAORDINARIE
FINANZIAMENTO SOCI
163
RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI
Il curatore ha evidenziato…
• Operazioni sociali pregresse a titolo di “Finanziamento soci”, che in 4
esercizi raggiungono e superano gli 800.000 euro (senza alcun verbale
assembleare).
• All’epoca del finanziamento i soci avevano capacità di reddito
manifestamente insufficienti (in due casi nulle come risulta dal verbale
della GdF).
• Nessuna informazione è stata richiesta dai sindaci per tutte le operazioni
relative a finanziamenti soci e terzi che, nella restituzione, hanno
determinato la sottrazione di un rilevante attivo contabilizzato per cassa.
164
TRIBUNALE DI NAPOLI 28/01/2009
RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI
Conclusioni del tribunale:
Se i sindaci avessero svolto con diligenza i propri compiti, si sarebbero accorti
del debito fiscale e del depauperamento di attivo e avrebbero dovuto esercitare i
poteri-doveri reattivi loro conferiti dalla legge e quindi:
a) avrebbero dovuto convocare l’assemblea ex art. 2406 c.c. (per fatti censurabili
di rilevante gravità ed urgenza di provvedere);
b) avrebbero dovuto denunciare le gravi irregolarità gestorie ex art. 2409 c.c.;
c) avrebbero dovuto valutare la possibilità di promuovere azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori (ex art. 2393 c.c.).
165
TRIBUNALE DI NAPOLI 28/01/2009
RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.
E' legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:
167
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;
2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo
legale
3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di
assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.
a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti;
b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima
dell’assemblea del bilancio successivo;
c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.
• Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento):
La società con quattro soci al 20% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e perdite euro
100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento completo delle perdite.
• Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di C e D.
• Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari a 200.000.
• La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno.
• Aumento senza preventiva riduzione del capitale:
Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci C e D
conferiscono euro 100.000 cadauno affinché:
• il patrimonio netto sarà pari a 200.000, mentre il capitale sociale 300.000 e il
versamento richiesto sono pari a 200.000;
• la nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66%
cadauno
168
ESEMPIO
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Possibilità elusiva:
PERDITE “SOTTO ZERO” > 25% AUMENTO DI CAPITALE
• Esempio la società, con capitale 120.000 e perdite 300.000:
- Capitale necessario con ripianamento perdite (METODO TRADIZIONALE):
180.000 + 30.000 (25% di 120.000) = 210.000
- Capitale necessario con aumento di capitale (METODO NOTARIATO MILANO):
(300.000 x 3) – 120 = 780.000 x 25% = 195.000
169
ESEMPIO
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
In CASO DI AUMENTO DI CAPITALE, IL VERSAMENTO INIZIALE
dovrebbe essere almeno pari a: 210/780 = 26,92% per non
risultare elusiva.
Quando la perdita è coperta da:
Versamenti in conto capitali effettuati
in precedenza
Versamento a fondo perduto
di somme tale da ripianare la perdita
Principio contabile OIC n. 30
Rinuncia di crediti vantati verso la
Società da parte di uno o più soci
Conf. App.Roma 21/1/99; Trib. Genova 12/2/02; Trib. Avezzano 2/12/04
non si realizza l’obbligo di
convocare l’assemblea
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Realizzazione di plusvalenza
NORMA 10.2 Prima della
convocazione
assembleare, può
evitarsi di procedere
Tra la convocazione e l’assise
assembleare, può evitarsi di
assumere le deliberazioni dando atto
a verbale delle circostanze
sopravvenute. 170
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
se il valore del patrimonio netto è ridotto durevolmente di oltre un terzo
rispetto al capitale sociale.
L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge:
NO se la riduzione è inquadrabile nella
normale ciclicità dell’attività dell’impresa
(stagionale).
Irrilevanti anche
eventuali riduzioni
al di sotto del
minimo legale.
NORMA 10.2
171
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
solo
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
1) Convocazione assemblea “senza indugio”.
2) Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica (?) della
società.
3) Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo.
Obblighi amministratori:
SI, Conto
Economico (P.C.
n. 30)
NO, Conto Economico
(Cass. 13/1/2006, n. 543; Cass. 2/4/2007,
n.8221
Notariato Triv. H.G.26/2008)
N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere l’assemblea di oltre 4
mesi (Cass. 2/4/07, n. 8221: surroga con bilancio)
NORMA 10.2
172
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
1) Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli amministratori (potere
sostitutivo ex art. 2406 c.c.).
2) Osservazioni sulla Relazione degli amministratori.
• Ulteriore relazione
Obblighi del Collegio Sindacale:
MANCATA
RELAZIONE
SINDACI
INVALIDITÀ DELIBERA
ASSEMBLEARE
(App. Venezia 13/11/97)
173
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
• valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state
correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;
• esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di
continuità aziendale;
• dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della
relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.
NORMA 10.2
Nella ULTERIORE RELAZIONE il collegio sindacale
formula le proprie osservazioni :
174
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali).
Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura dell’esercizio
successivo.
Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al reintegro (La riduzione
deve essere integrale. Giurisprudenza e Cons. Naz. Notariato 11/12/2001).
Aumentare il capitale sociale ad almeno il triplo delle perdite (notariato
Milano)?
Poteri dell’assemblea:
Non si può ridurre
il capitale :
+ della perdita
- della perdita
Cassazione
17/11/2005,
n.23269
175
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
• Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3
• Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti:
- Copertura perdita
- Riduzione del capitale sociale
Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli amministratori) i sindaci
devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione (art. 2446, co.2; art. 2482-
bis, co.4).
176
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Obblighi del collegio sindacale
(trascorsa la moratoria in sede di bilancio esercizio successivo)
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Eccezionalmente
assemblea ordinaria nelle
SPA.
1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea.
2. Convocare assemblea in via sostitutiva.
3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti.
Obblighi del collegio sindacale
Art. 2447 c.c. o 2482-ter c.c.
177
Doveri di controllo in caso di perdite:
Cass. 24 marzo 1999 n. 2772
Trib. Milano 3 febbraio 2010, n. 1385
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL
DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non inferiore il
minimo.
Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla nomina del
liquidatore.
Deliberare la trasformazione regressiva della società.
Aumentare il capitale di almeno il triplo della perdita (Notariato
Milano) ?
Poteri dell’assemblea
178
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL
DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
I sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il
riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano stati
messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione (art. 2482-
quater c.c.).
Ricapitalizzazione nelle SRL
La deliberazione di ricostituzione può essere liberamente adottata a maggioranza e la
sottoscrizione del relativo capitale può essere effettuata solo da alcuni soci.
NORMA 10.2
179
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL
DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e continuativo
del controllo della capienza del patrimonio sociale ed investiti di un dovere
di verifica della legalità non solo formale ma sostanziale sull’operato degli
amministratori
1. sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle
somme utili per la ricostituzione del capitale;
2. sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa
in liquidazione della società;
3. convocare direttamente l’assemblea medesima;
4. denunciare al Tribunale le gravi irregolarità.
nel caso di perdite, essi devono
180
TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali con gli
amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati successivamente al
verificarsi delle perdite.
1. svolgere indagini approfondite sulla capitalizzazione della società;
2. monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori
imponendo loro di redigere a cadenza ravvicinate, anche mensili,
situazioni patrimoniali straordinarie idonee a fotografare le
condizioni della società ed a fungere da base per la pronta adozione
di opportuni provvedimenti.
Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari, avrebbero
dovuto
181
TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Accertamento dell’intervenuta causa di liquidazione
Art. 2485, comma 2 c.c: adempimenti per la liquidazione
Qualora gli amministratori
non accertino la causa di liquidazione il Tribunale
deve provvedervi su
istanza dei sindaci.
La norma 10.9
prevede che l’istanza al Tribunale
debba essere effettuata
dal collegio
e non dai singoli sindaci
individualmente
Contra giurisprudenza
(Trib. Biella 4/6/2004 e 26/4/2006
Trib. Milano 25/5/2011;
Trib. Nocera inf. 10/6/2011).
NORMA 10.9
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL
DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
LE VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE
Il collegio verifica:
la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo
amministrativo;
la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché
accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera
presso l’ufficio del registro delle imprese;
la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini della
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art. 2487,
comma 1, c.c.
NORMA 10.9
183
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
LE VERIFICHE DEI SINDACI SUL LIQUIDATORE
Il collegio verifica che il liquidatore:
rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso
conferiti dall’assemblea;
prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato dall’assemblea;
rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
chieda la cancellazione della società.
NORMA 10.9
184
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
1. Amministratori o liquidatori (anche nel concordato
preventivo, art. 161 l.f.).
2. Uno o più creditori.
3. Pubblico ministero.
NO, COLLEGIO SINDACALE
La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento
PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO
Art. 6 l.f.
(iniziativa per
dichiarazione di
fallimento o
concordato
preventivo)
185
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
L’EMERSIONE DELLA CRISI
Il collegio sindacale può
sollecitare l’organo
amministrativo all'adozione di
idonee misure.
Il collegio monitora l’attuazione
da parte del CDA delle misure
idonee a garantire la continuità
In presenza di inerzia degli amministratori
In ottica preventiva In ottica concomitante
NORME 11.1 e 11.2
L’obbligo di intervento deriva dall’art. 2403 c.c.:
- vigilanza sull’osservanza della legge;
- rispetto della corretta amministrazione.
186
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
LE RACCOMANDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI
VERBALIZZATE (nel libro del collegio)
Le raccomandazioni devono essere:
REDATTE PER ISCRITTO (ed
inviate agli amministratori)
NORME 11.1 e 11.2
187
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
MISURE CHE I SINDACI POSSONO RICHIEDERE AGLI
AMMINISTRATORI
1. Ricapitalizzazione della società.
2. Conferimenti a fondo perduto.
3. Emissione di obbligazioni con sottoscrizione di soci o terzi.
4. Vendita (o svendita) di beni aziendali non strategici.
5. Misure di composizione negoziale della crisi.
188
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Il collegio sindacale può:
• convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
• presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
IN PRESENZA DI PERDURANTE INERZIA DEGLI
AMMINISTRATORI
NORME 11.1 e 11.2
189
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
• definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;
• esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
• allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore legale).
Nel suo intervento, il collegio sindacale deve:
NORME 11.1 e 11.2
190
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
• indurre gli amministratori ad
adottare la soluzione volta al
superamento della crisi.
• revocare gli amministratori ex art.
2383, terzo comma.
L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale sulla situazione di crisi
in atto e sul comportamento omissivo degli amministratori potrà:
NORME 11.1 e 11.2
191
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
IN CASO DI PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE
PRECLUDONO LA CONTINUITÀ AZIENDALE
I SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far
ricapitalizzare la società.
proporre procedure di
composizione negoziale della crisi:
• accordi di ristrutturazione;
• piani di risanamento.
In caso di inerzia, i sindaci potranno:
• chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.);
• chiedere la procedura ex art. 2409 c.c.
chiedere il fallimento o
il concordato
preventivo.
porre in liquidazione
la società
NORME 11.1 e 11.2
192
Se la ricapitalizzazione è impossibile GLI AMMINISTRATORI potranno
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ADOZIONE DI UN PIANO VOLTO AL RISANAMENTO
EX ART. 67, COMMA TERZO LETT. B), L. F
Con l’adozione del piano di risanamento la cui ragionevolezza sia
stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di
professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e. b), l.f. ed iscritto al
registro dei revisori legali, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta
esecuzione del piano da parte degli amministratori.
NORMA 11.3
193
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182–BIS L. F.
A seguito di un accordo di ristrutturazione, la cui attuabilità sia
stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di
professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. ed iscritto al
registro dei revisori legali, e il tribunale abbia omologato l’accordo
medesimo, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione
del piano da parte degli amministratori.
NORMA 11.4
194
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
Il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso:
•vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta.
•Accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI
ACCORDO CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.
Durante l’esecuzione:
il collegio sindacale permane nelle sue funzioni
e prosegue nella propria attività di vigilanza.
NORMA 11.5
195
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
THE END
Grazie per l’attenzione