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Norme di Attuazione - variante 2004 - APPROVAZIONE

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COMUNE DI CAPRINO VERONESE

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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INDICE

TITOLO I

- Art. 1 - Contenuto delle tavole del P.R.G. Pag. 7 - Art. 2 - Attuazione del Piano Regolatore Generale " 7 - Art. 3 - Piano Particolareggiato " 8 - Art. 4 - Contenuto del Piano Particolareggiato " 9 - Art. 5 - Piani di Recupero – Generalità " 10 - Art. 6 - Piani di Recupero – Formazione " 10 - Art. 7 - Piani di Recupero – Attuazione " 10 - Art. 8 - Piani di Recupero – Contenuto " 11 - Art. 9 - Piano di Recupero – Approvazione " 12 - Art. 10 - Piani di Lottizzazione – Generalità " 12 - Art. 11 - Piani di Lottizzazione – Contenuto " 12 - Art. 12 - Piani di Lottizzazione – Documentazione " 13 - Art. 13 - Oneri derivanti dalla Lottizzazione " 14 - Art. 14 - Convenzione " 14 - Art. 15 - Attuazione dei Piani di Lottizzazione " 14 - Art. 16 - Parcheggi, campi gioco e verde pubblico " 14 - Art. 17 - Indice di edificabilità fondiaria " 16 - Art. 18 - Indice di edificabilità territoriale " 16 - Art. 19 - Opere di urbanizzazione " 16 - Art. 20 - Superficie coperta " 17 - Art. 21 - Rapporto massimo di copertura " 17 - Art. 22 - Altezza dei fabbricati e numero dei piani " 18 - Art. 23 - Volumi " 19 - Art. 24 - Compensazione dei volumi " 23 - Art. 25 - Distanze da confini, da fabbricati " 23 - Art. 26 - Disposizioni varie relative all’edificabilità " 24 - Art. 27 - Edificazione lungo strade e zone di tutela " 25 - Art. 28 - Rispetto della vegetazione e sistemazione aree scoperte " 25 - Art. 29 - Norme per lo smaltimento delle acque bianche, gialle e nere " 26 - Art. 30 - Programma pluriennale di attuazione " 26 - Art. 31 - Concessioni a lottizzare e Concessioni Edilizie rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme " 26 - Art. 32 - Poteri in deroga - Stralciato " 27 - Art. 33 - Zone territoriali omogenee " 27 - Art. 34 - Zone residenziali " 27

TITOLO II

NORME DI TUTELA PAESAGGISTICO AMBIENTALE DI CARATTERE GENERALE

PRESCRIZIONI DI VALENZA AMBIENTALE

DISCIPLINA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (D.I.V.A.)

- Art. 35 - Contenuto e validità delle prescrizioni di valenza ambientale " 29 - Art. 36 - Norme generali per la riqualificazione dell'impianto insediativo " 29 - Art. 37 - Caratteri edilizi e architettonico-formali " 30 - Art. 38 - Murature esterne " 31 - Art. 39 - Aperture " 32 - Art. 40 - Solai " 32 - Art. 41 - Coperture " 33 - Art. 41 bis – Risparmio energetico, installazione di pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici " 33

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- Art. 42 - Gronde Pag. 34 - Art. 43 - Aggetti " 34 - Art. 44 - Recinzioni " 35 - Art. 45 - Paesaggio urbano " 36 - Art. 46 - Pavimentazioni esterne " 36 - Art. 47 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia dell'assetto del territorio ai fini della costituzione del parco del Monte Baldo " 37 - Art. 48 - Viabilità " 38 - Art. 49 - Uso di mezzi motorizzati " 38 - Art. 50 - Flora-fauna -singolarità geologiche e mineralogiche " 39 - Art. 51 - Norme di tutela paesaggistico-ambientale di carattere specifico " 39 - Art. 52 - Edifici sparsi -norme particolari " 40 - Schemi grafici " 41

1. Caratteri edilizi-architettonici " 42 2. Paesaggio urbano " 48 3. Pavimentazioni esterne " 60 4. Metodi di consolidamento dei pendii " 68

ZONE "A"

- Zona "A" - Centro Storico e Corti Rurali " 77

• Grado I - Restauro filologico " 77 • Grado 2 - Risanamento conservativo " 78 • Grado 3 - Restauro propositivo " 79 • Grado 4 - Restauro parziale tipo A " 80 • Grado 5 - Ristrutturazione parziale globale " 81 • Grado 6 - Demolizione e ricostruzione " 82 • Grado 7 - Demolizione senza ricostruzione " 83 • Grado 8 - Adeguamento ambientale " 83

- Piani di Recupero convenzionati " 83 - Unità di minimo intervento e interventi coordinati " 83 - Sagoma limite con volumetria prefissata, nuovi edifici assentiti all'interno delle U.M.I.

individuate o in sostituzione di unità edilizie esistenti " 84 - Elementi superfetativi di cui è prescritta la demolizione " 84 - Elementi precari a carattere superfetativo di cui è prescritta la demolizione " 84 - Elementi puntiformi significativi " 84 - Percorsi pedonali " 84 - Prescrizioni particolari " 84 - Prescrizioni generali di cui alla DGR n. 3205 del 28.10.2008 " 85

Tabella indici stereometrici " 86 - Zona" Al" - Centro Storico con interventi approvati ex L.R. 80/80 " 87

Tabella indici stereometrici " 88

- Zona " A2" - Malghe " 89

ZONE "B" - Zona "B" - Completamento Edilizio " 90

Tabella indici stereometrici " 92

- Zona "B6" - Speciale " 93 Tabella indici stereometrici " 94

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ZONE "C" - Zona "C1" - Zona oggetto di Strumenti Attuativi approvati e convenzionati Pag. 95

Tabella indici stereometrici " 96

- Zona "C2" - Espansione Residenziale " 97 Tabella indici stereometrici " 99

- Zona "C2" - Polifunzionale di ristrutturazione Urbanistica " 100 Tabella indici stereometrici " 101

ZONE "D"

- Zona "D1" - Produttiva di Completamento " 102

Tabella indici stereometrici " 104

- Zona "D2" - Produttiva con strumento Attuativo approvato e convenzionato " 105 Tabella indici stereometrici " 106

- Zona "D3" - Produttiva di Espansione " 107 Tabella indici stereometrici " 108

- Zona "D4" - Commerciale di Completamento " 109 Tabella indici stereometrici " 110

- Zona "D5" - Attività produttive site fuori zona " 111 - Zona "D6" - Zone di interesse collettivo di iniziativa privata " 111

Sottozona "a" " 111 Sottozona "b" - Stralciata " 111 Sottozona "c" " 111 Sottozona "d" - Stralciata " 112 Tabella indici stereometrici " 113

- Zona "D7" - Turistico Alberghiera " 114 Sottozona "A" " 114 Sottozona "B" " 115 Tabella indici stereometrici " 116

ZONE "E" - Zona "E" - Rurale " 117

A) Generalità " 117 B) Definizioni " 117

- Sottozona "E1a" - Rurale di pianura " 118

A) Residenza " 118 B) Annessi rustici, allevamenti zootecnici ed altri insediamenti produttivi agricoli " 118 C) Edifici in fregio alle strade e alle zone umide " 119

- Sottozona "E1b" - Rurale di montagna " 119 - Sottozona "E2" " 120

A) Residenza " 120

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B) Annessi rustici, allevamenti zootecnici ed altri insediamenti produttivi agricoli Pag. 121 C) Edifici in fregio alle strade e alle zone umide " 122 D) Edifici non più pertinenti alla conduzione del fondo " 123 Tabella " 125

- Zone per allevamenti di bestiame " 126

- Disciplina dei miglioramenti fondiari " 126

- Zona boschiva di tutela ambientale (aree boscate di P.T.R.C.) legge 431/85 " 128

- Attività Agrituristiche " 128

- Norme di carattere generale che debbono trovare applic. in tutte le Sottozone "E" Rurali " 129 1) Vincolo di non edificabilità " 129 2) Equipaggiamento paesaggistico " 129 3) Fognature " 129 4) Impianti sportivi in zona agricola " 130 5) Fabbricati residenziali in zona agricola " 130 6) Disposizioni finali " 130

- Caratteristiche edilizie delle costruzioni nelle zone agricole " 130

A) Residenze " 130 1. Posizionamenti " 130 2. Coperture, gronde e pluviali " 130 3. Elementi architettonici " 131 4. Pareti esterne " 131 5. Serramenti -porte e portoni d'ingresso " 132 6. Camini esterni " 132

B) Annessi rustici " 132 C) Deroghe " 132 Tabella indici stereometrici " 133

ZONE "F"

- Zone a servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse " 134

a) Istruzione " 134 b) Interesse comune " 134 c) Parco, gioco sport " 134 d) Parcheggio " 134

Tabella indici stereometrici " 136 - Aree per attività sportive private " 137

ZONE SOGGETTE A VINCOLI VARI ED A DISCIPLINA AMBIENTALE - Zona a parcheggio privato " 138 - Zona di rispetto stradale, fluviale e tecnologico " 138 - Zona di rispetto cimiteriale " 139 - Zona di vincoli monumentali " 139 - Zona di vincoli archeologici " 139 - Zona di vincoli ambientali " 139 - Ambiti destinati alla coltivazione di cave, miniere, ecc. " 140 - Zone di verde privato " 140 - Zone di vincolo idrogeologico forestale " 141 - Area di interesse locale -Parco Rurale ex art. 36 P. T .R.C. " 141 - Anfiteatro Morenico di Rivoli " 143

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- Ambito per l'istituzione del Parco del Monte Baldo Pag. 144 - Percorsi Rurali " 145 - Ambito di salvaguardia rurale e percorsi attrezzati " 146 - Coni visuali significativi " 146 - Zona con ripetitori radiotelevisivi " 146 - Aree attrezzate a picnic " 147 - Direttive per il mantenimento e la valorizzazione degli ambiti caratterizzati da flora autoctona " 147 - Ambito naturalistico circhi glaciali e cime di cresta " 147 - Ambito naturalistico della pineta di Monte Belpo " 147 - Beni puntuali " 148

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NORME DI ATTUAZIONE DEL PlANO REGOLATORE GENERALE

TITOLO I Art. 1 - CONTENUTO DELLE TAVOLE DEL P.R.G. 1) Il P.R.G. redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore, contiene:

a) la rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria, nonché le rettifiche delle strade e-sistenti con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggi e ad altra attrezzatura viaria;

b) la suddivisione in zone di tutto il territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'e-

spansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascu-na zona;

c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o di uso pub-

blico e ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a speciali servi-tù;

d) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico;

e) le Norme di Attuazione del Piano;

f) Regolamento Edilizio.

2) Il tutto è opportunamente indicato nelle tavole di progetto di P.R.G. allegate alle presenti norme e preci-

samente:

• tavole in scala 1:5000 comprendenti la zonizzazione dell'intero territorio comunale;

• tavole in scala 1:2000 comprendenti i nuclei urbani esistenti e le zone destinate alla loro espansione;

• tavole in scala 1:1000 e/o 1:500 comprendenti i nuclei urbani di antica origine classificati come zona "A" Centro Storico e Corti Rurali.

3) Nel caso in cui si riscontrassero lacune o discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono

valide quelle di cui alla tavola in scala maggiore. Le indicazioni delle tavole in scala 1 :2.000 debbono intendersi valide esclusivamente per le zone all'interno dei centri urbani.

4) L 'indicazione delle reti stradali primarie o secondarie debbono intendersi come previsione di massima,

potendovi, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto.

Art. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 1) Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati e degli stru-

menti che coordinano gli interventi previsti. 2) Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi urbanistici preventivi ed interventi edilizi diretti,

di iniziativa pubblica e privata.

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3) Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.R.G. indica-

te nelle planimetrie e previste dalle presenti norme; gli stessi possono prevedere le variazioni di perime-tro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capienza massima consentita ai sensi di quanto previsto dall’'art. 11 della L.R. 27/6/1985 n° 61.

4) Gli strumenti attuativi del P.R.G. sono:

a) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:

1) il Piano Particolareggiato (P.P.); di cui agli articoli 13 e 28 della L. 1150 del 17/08/42 e succes-sive modificazioni;

2) il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della Legge 18/4/1962 n° 167 e

successive modificazioni;

3) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/71 n° 865.

4) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica previsto dall'art. 28 della Legge 5/8/1978 n° 457 (P.R.i.pu.);

5) il Piano di Lottizzazione di iniziativa pubblica (lottizzazione d'ufficio) (P. di L.i.pu.);

b) i piani di iniziativa privata comprendenti:

1) il Piano di Lottizzazione (P.di L.);

2) il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr .). 5) All'interno delle singole zone omogenee del P.R.G. il Comune dovrà, con delibera consiliare, fissare il

perimetro di singole "aree di intervento unitario", a cui deve corrispondere uno strumento attuativo uni-co, avente le caratteristiche e le finalità previste e determinate nei successivi articoli ai sensi di quanto previsto dall'art.16 della L.R. 27/6/1985 n° 61, così come modificato dall’art.20 della L.R. 11 del 27 a-prile 2004.

Art. 3 - PIANO PARTICOLAREGGIATO 1) Il Piano Particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per settori funzionali,

l'organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee. 2) Il Comune provvede alla formazione dei P .P. ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche. 3) Il P.P. può essere predisposto ogni qualvolta il Comune intende dare un particolare assetto urbanistico

ad un ambito territoriale sufficientemente esteso. Esso deve comprendere almeno un isolato. 4) Il Funzionario Responsabile del Servizio può sospendere ogni provvedimento sulle domande di lottizza-

zione e di permesso di costruire quando, su segnalazione del Sindaco, vi sia la volontà dell' Amministra-zione di voler procedere all'adozione di un P.P. della zona interessata.

5) Detto Piano dovrà essere adottato nei termini di 180 gg. dalla data di dichiarazione di cui sopra. 6) Trascorso tale termine le domande dovranno avere regolare corso.

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Art. 4 - CONTENUTO DEL PlANO PARTICOLAREGGIATO 1) Il Piano Particolareggiato è formato da:

a) una cartografica in scala 1:200 e 1:500 riproducendo lo stato di fatto e il perimetro dell'area dell'in-tervento da cui risultino fra l'altro:

1. il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;

2. le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistenti;

3. il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;

4. la viabilità con la relativa toponomastica;

5. le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e quelle che abbiano valore di bene am-

bientale e architettonico anche se non vincolate;

6. altri eventuali vincoli.

b) una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali;

c) una cartografia di progetto in scala 1:200 o 1:500 riproducendo il perimetro dell'intervento e conte-nente inoltre:

1. le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al

progetto;

2. la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con indicazione dei principali dati altime-trici;

3. la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla

destinazione dell'insediamento;

4. le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici per culto, di uffici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazze, mercati;

5. le eventuali aree da destinare a standard primari, in aggiunta a quelli previsti dal P.R.G., qualora

necessari per sopperire a particolari carenze rilevate sia all'interno delle aree di intervento sia di quelle immediatamente limitrofe;

6. l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone residenziali;

7. le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a svolgimento di attività pubbliche o

di interesse pubblico;

8. il progetto planovolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione;

9. le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici;

d) un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa;

e) le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo a:

• le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;

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• le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edi-fici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse;

f) una relazione illustrativa contenente tra l'altro la previsione di massima delle opere occorrenti, dei

mezzi per farvi fronte e dei termini previsti per l'attuazione del piano. Art. 5 - PIANI DI RECUPERO - GENERALITÀ 1) I piani di Recupero previsti dall'art. 28 della legge 5/8/78 n° 457 prevedono da disciplina per il recupero

degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ove sia opportuno il recupero del patrimo-nio edilizio residenziale ed urbanistico esistente e tendono alla conservazione, al risanamento, alla rico-struzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

2) I Piani di Recupero possono interessare solamente le zone di degrado sia edilizio sia urbanistico. 3) Tali zone sono individuate dal P.R.G. Art. 6 - PIANI DI RECUPERO - FORMAZIONE 1) I piani di recupero redatti ai sensi della L.R. 27/6/85 n° 61 possono essere di iniziativa pubblica o di ini-

ziativa privata. 2) Sono di iniziativa pubblica quando vengono redatti dall' Amministrazione Comunale per dare un assetto

organico ad una zona dichiarata di degrado edilizio e/o urbanistico e possono essere attuati direttamente dall' Amministrazione comunale e dai privati singoli o associati.

3) Nel caso di realizzazione da parte dei privati dovrà essere stipulata con il Comune idonea convenzione

urbanistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie. 4) Sono di iniziativa privata quando vengono redatti e proposti all'approvazione dell' Amministrazione co-

munale da parte degli aventi titolo sugli immobili (fabbricati ed aree) delle zone dichiarate dall'Ammini-strazione comunale di degrado edilizio e/o urbanistico.

5) I privati rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al rela-

tivo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo possono anch'essi presentare proposte di Piano di Recupero che dovranno essere approvati ai sensi ed agli effetti dell'art. 20 e seguenti della L.R. 11/2004.

6) I Piani di Recupero di iniziativa privata dovranno in ogni caso prevedere la stipula della convenzione

urbanistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti. Art. 7 - PIANI DI RECUPERO - ATTUAZIONE 1) I Piani di Recupero sono attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzi e dal Comune nei seguenti

casi:

a) per gli interventi che esso intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici e per gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni;

b) anche avvalendosi delle A.T.E.R. nonché, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente, in-

teresse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati; c) per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria;

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d) per gli interventi da attuare mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida nei con-

fronti dei proprietari delle unità minime di intervento, inserite nei p .P .A., in caso di inerzia dei me-desimi. L 'esproprio può aver luogo secondo quanto disposto dal VI comma dell'art. 28 della Legge 5/8/78 n° 457.

Art. 8 - PIANI DI RECUPERO - CONTENUTO 1) Il Piano di Recupero è un piano attuativo assimilabile per aspetti e contenuti a un P .P., pertanto il suo

contenuto è quello indicato all'art. 4 e dovrà avere i seguenti elaborati tecnici:

a) stralcio della tavola di azzonamento del P.R.G. da cui risultino le zone degradate cui il P.R. si rife-risce;

b) stralcio del P.P.A. dal quale risulti che l'unità oggetto del P.R. deve essere attuata nel periodo di vali-

dità del P.P.A.;

c) tavole dello stato di fatto in scala 1 :200 da cui risultino tutte le eventuali prescrizioni storico - artisti-che ed ambientali, le situazioni statiche ed igieniche dell'edificato, la situazione utilizzativa (distinta per funzioni) e la situazione socio-economica e tutte le superfetazioni esistenti;

d) tavola degli interventi edilizi consentiti o prescritti per i singoli edifici o per complessi edilizi con l'

eventuale delimitazione delle unità minime di intervento e le eventuali delimitazioni di edifici da re-cuperare e da destinare ad attrezzature e servizi;

e) tavola dalla quale risulti l'ubicazione e l'estensione delle aree da destinare a standard urbanistici pri-

mari nelle quantità prescritte dall'art. 3 e con le possibilità di cui all'art. 4 del D.I. 2/4/68 n° 1444;

f) prospetti degli edifici, in scala 1 :200, lungo le strade o piazze non trascurando ove necessario le con-nessioni con i comprensori contigui;

g) profili regolatori degli edifici prospettanti su vie o piazze;

h) norme di attuazione del P.R., integrative ove necessario di quelle del P.R.G., che definiscano i sin-

goli interventi e le modalità per attuarli;

i) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto, dei criteri posti alla base per la scelta degli interventi, dei criteri di applicazione della loro tipologia agli immobili singoli o raggruppati in complesso.

2) Nel caso con il P.R. si intenda procedere a ristrutturazioni urbanistiche occorre integrare la documenta-

zione precedente con i seguenti elaborati tecnici:

a) stato di fatto urbanistico in scala 1:500 dal quale risulti la viabilità attuale, l'ubicazione e il dimen-sionamento delle aree destinate a standard urbanistici primari;

b) piano di riassetto dell'isolato e del compatto, in scala 1:500, dal quale risulti la nuova viabilità e le

eventuali aree da destinare a standard primari, in aggiunta a quelli previsti dal P.R.G., qualora neces-sari per sopperire a particolari carenze rilevate sia all'interno delle aree di intervento sia di quelle im-mediatamente limitrofe;

c) relazione sommaria della spesa necessaria per il riassetto urbanistico.

3) I Piani di Recupero dovranno in ogni caso essere corredati da un'indagine conoscitiva preliminare per garantire che il Piano stesso non contrasti con il valore di bene architettonico, ambientale e culturale del-la zona interessata e da tutti gli elaborati necessari, in rapporto alle sue dimensioni, tra quelli previsti al

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precedente art. 4. Art. 9 - PIANO DI RECUPERO - APPROVAZIONE

1) I Piani di Recupero sono approvati con le modalità previste dall'art. 52 e seguenti dalla legge regionale

27/6/1985 n° 61. 2) Il Piano di Recupero ha efficacia dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale ven-

gono decise le opposizioni presentate al piano ha ottenuto il visto di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10/2/1953 n° 62.

3) Ove la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun

piano di recupero, entro tre anni dall'individuazione delle zone degradate, ovvero non sia divenuta ese-cutiva entro il termine di un anno dall'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono con-sentiti gli interventi che non contrastino con la previsione del P.R.G.

4) Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristruttu-

razione edilizia, che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il manteni-mento delle destinazioni d'uso residenziali. Gli interventi di cui sopra sono definiti dall'art. 31 della leg-ge 5/8/78 n° 457.

5) Qualora gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia riguardino globalmente edifici costituiti da

più alloggi, essi sono consentiti purché sia garantito il mantenimento delle destinazioni d'uso residenzia-li e siano disciplinati da convenzioni o atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canone di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere agli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28/1/77 n° 10 e Regionale 27/6/1985 n° 61.

Art. l0 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE – GENERALITÀ 1) Gli interventi edilizi nelle zone di espansione e nelle zone di completamento sprovviste delle principali

opere di urbanizzazione (e ove il Funzionario Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno per un or-dinato assetto urbanistico della zona) sono subordinati alla preventiva approvazione di apposito Piano di Lottizzazione convenzionato.

2) Il Piano di Lottizzazione deve prevedere l'utilizzazione di almeno un isolato compreso fra le maglie del-

le strade indicate nelle tavole di P.R.G., o parte organica di esso. 3) La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli Piani di Lottizzazione deliberata o variata col Pro-

gramma Pluriennale di Attuazione o, con provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 59 della legge 10/2/1953 n° 62.

4) Si dovrà, quando il Funzionario Responsabile del Servizio lo riterrà opportuno, dimostrare l'incidenza

che avranno le opere previste sul regime delle acque dilavanti. 5) Il Piano di Lottizzazione dovrà essere inquadrato in una visione organica del contesto urbanistico previ-

sto dal P.R.G. evitando interventi di modica entità che potrebbero recare pregiudizio alla realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Art. 11 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - CONTENUTO 1) Nella redazione del P.L. si deve:

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a) rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona dal P.R.G. salvo quanto previsto dal III comma dell'art. 2 delle presenti norme;

b) prevedere le reti di servizio con particolare riguardo ai condotti fognari che dovranno defluire nella

rete comunale;

c) prevedere la rete viaria che deve raccordarsi con quella del P.R.G. Ove se ne reputi l' opportunità, possono essere ammesse modificazioni alla viabilità secondaria del P.R.G. nell'ambito dei singoli isolati o comprensori, senza che per tale fatto venga aumentata la su-perficie delle aree destinate alla edificabilità. In ogni caso la superficie della rete viaria, che va detrat-ta dalla superficie territoriale, dovrà essere la maggiore fra le due soluzioni;

d) prevedere le aree che si intendono riservare ad attrezzature pubbliche e servizi. I volumi even-tualmente esistenti all'interno dei distretti di lottizzazione non vanno computati agli effetti della de-terminazione degli standard urbanistici di cui al D.I. 2/2/1968 n° 1444 ed all'art. 25 della legge regio-nale 27/6/1985 n° 61.

Art. 12 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE 1) Alla domanda di lottizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:

a) stralcio del P.R.G. in scala 1:5.000 o 1:2.000 ove sia evidenziato l'inserimento lottizzativo nello

strumento urbanistico generale. Tale stralcio dovrà essere esteso ad un raggio di almeno 200/500 ml. oltre l'area interessata dalla lottizzazione onde permettere una visione immediata dell'intervento nel contesto del P.R.G. ;

b) stralcio delle norme del P .R. G .riguardante le zone interessate dalla lottizzazione; c) estratto catastale rilasciato dall'U. T.E. in data non anteriore a 30 giorni da quella di presentazione del

progetto di lottizzazione; d) planimetria della lottizzazione disposta sull'estratto catastale; e) rilievo topografico del terreno in scala 1:1.000 o 1:2.000 con l'indicazione delle principali quote pla-

nimetriche e altimetriche degli edifici esistenti, delle alberature d'alto fusto e dei confini di proprietà. Tale rilievo dovrà estendersi anche all'esterno dell'area lottizzanda, evidenziando i servizi ivi esistenti ed ai quali s'intende appoggiare l'insediamento progettato;

f) planimetria della lottizzazione in scala 1:500 o 1:1.000 comprendente le strade, le piazze, i par-cheggi, le aree destinate a spazi pubblici attrezzati e le norme di attuazione della lottizzazione con ta-bella degli indici di edificabilità che dovranno essere conformi a quelli del P.R.G. con l'indicazione per ciascun lotto della superficie fondiaria e della cubatura realizzabile;

g) progetto di tutti gli impianti tecnologici di distribuzione e raccolta che dovranno realizzarsi all'interno della lottizzazione, (rete stradale, fognatura, acquedotto, gasdotto, linea elettrica pubblica, privata e telefonica, ecc.). Inoltre dovrà essere indicata la sistemazione finale del terreno dei lotti nei confronti delle strade, con indicati gli eventuali riporti e sterri. Tale sistemazione supportata da esaustivo piano quotato, sarà considerata come quota naturale del terreno. Eventuali modifiche superiori a 10-20 cm del piano quotato, dovranno essere oggetto di spe-cifica variante al P.d.L.. Il progetto esecutivo di tali impianti dovrà essere preventivamente concordato con le aziende ero-gatrici dei servizi stessi;

h) schema di utilizzazione delle aree destinate a parcheggio; i) relazione tecnico-descrittiva illustrante i criteri adottati in ordine alla risoluzione dei principali pro-

blemi posti dall'intervento; l) schema di convenzione; m) tutti gli elaborati grafici di progetto, necessari in rapporto alle dimensioni del Piano tra quelli previsti

al precedente art. 4 nonché dall'elenco catastale delle proprietà. n) eventuale autorizzazione per l'abbattimento di piante di olivo ai sensi del D.L. 27/7/45 n° 475 modifi-

cato dalla legge 14/2/51 n° 144 e della legge lO/6/55 n° 987

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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2) Tutti gli elaborati del P.d.L. devono essere sottoscritti da tutti i proprietari dei terreni interessati dalla lottizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 60 della Legge Regionale 27/6/1985 n° 61.

Art. 13 - ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE 1) La lottizzazione di aree comporta l'assunzione da parte del lottizzante dei seguenti oneri (art. 20 della

L.U.):

a) cessione gratuita al Comune, nei termini stabiliti, delle aree relative alle opere di urbanizzazione pri-maria;

b) realizzazione e cessione gratuita al Comune di tutto ciò che riguarda le opere di urbanizzazione pri-

maria previste dall'art. 4 della legge 29/9/64 n° 847 e secondaria previste dall'art. 44 della legge 22/10/71 n° 865, fatto salvo in ogni caso il disposto dell'art. 86 della L.R. 27/6/1985 n° 61.

Art. 14 - CONVENZIONE 1) Lo schema di convenzione di cui al punto 10 del precedente art. 12 deve prevedere:

a) l'assunzione, a proprie cure e spese, della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria (precisate all'art. 4 della legge n° 847 del 29/9/64, modificato dall'art. 44 della legge 22/10/71 n° 865 e dall’art. 32 comma 1 lettera g) e art. 122 comma 8 del D.Lgs. 163/2006);

b) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) l'assunzione, a carico del lottizzante, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria (pre-

cisate all'art. 4 della legge n° 847 del 29/9/64 e modificato dall'art. 44 della Legge 22/10/71 n° 865); d) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai pre-

cedenti punti; e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.

2) Gli oneri di cui alle lettere a) e c) e i termini di cui alla lettera d) dovranno essere quantificati a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale 27/6/1985 n° 61 e delle previsioni del P.P.A. nella cui validità la lottizzazione viene realizzata.

3) La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di

Legge. Art. 15 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE 1) Il permesso di costruire a lottizzare viene rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio dopo la de-

finitiva stipula della convenzione. 2) Il rilascio dei singoli permessi di costruire è subordinato all'esistenza o all'impegno della contempora-nea

esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria secondo le disposizioni contenute nel relativo P.P.A. se approvato.

Art. 16 - PARCHEGGI -CAMPI GIOCO E VERDE PUBBLICO 1) In sede di formazione di strumenti urbanistici attuativi dovranno essere previste all'interno delle zone di

intervento aree libere nella misura minima di:

a) per insediamenti di carattere residenziale: aa) mq. 3,50 per abitante insediabile da destinare a parcheggio; ab) mq. 5,00 per abitante insediabile da destinare a campo giochi.

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In aggiunta a tali standard dovranno essere reperiti altri 3 mq./ab. da destinare a gioco e parco. Tale destinazione deve essere realizzata solo se le dimensioni dello strumento attuativo consentono di reperire per esse una superficie minima di 1000 mq. In caso contrario, gli oneri corrispondenti devono essere monetizzati e deve essere cura del Comune individuare e realizzare uno spazio pubblico destinato a gioco e parco tra quelli previsti dallo stru-mento generale;

b) per insediamenti a carattere commerciale, direzionale e turistico

Il 100% della superficie lorda di pavimento da destinare a parcheggi e verde pubblico; di detta per-centuale almeno la metà da riservarsi esclusivamente al parcheggio;

c) per insediamenti a carattere industriale e artigianale Il 20% della superficie territoriale da riservare a verde pubblico e parcheggi;

d) per gli insediamenti a carattere commerciale si applicano i disposti di cui alla L.R. 15/2004 e relativa DGR collegata. Per i nuovi esercizi commerciali all’interno di zone B, C1 e C2 dovrà comunque essere garantita una dotazione di parcheggi non inferiore al 100% della superficie di calpestio, eventualmente ricavata an-che in locali interrati. Tale dotazione dovrà essere rispettata anche nel caso di ampliamenti, per la so-la superficie ampliata.

2) Le aree di cui sopra, dovranno insistere preferibilmente su area privata ed essere comprese nello studio della sistemazione generale del lotto o dell'isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli auto-mezzi, dei pedoni e degli accessi su spazi pubblici; in alternativa potrà farsi riferimento a quanto previ-sto dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 27/6/1985 n° 61.

3) Per nuove costruzioni e ricostruzioni inerenti ai punti a) e b) del presente articolo, dovranno essere ri-

servati ulteriori spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. Tale dotazione aggiuntiva è quella derivante dall’applicazione della L. 122/89.

Per i casi precedentemente elencati nonché per gli interventi di ristrutturazione che comportino cambi di destinazione d’uso e/o un aumento del numero di unità abitative, va comunque garantito almeno un po-sto auto per alloggio.

4) Tali spazi possono essere ricavati anche all'interno della costruzione con qualsiasi accorgimento tecnico

distributivo e saranno di volta in volta subordinati al prescritto permesso di costruire da parte del Fun-zionario Responsabile del Servizio, previo, ove necessario, Nulla-Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

5) Per spazi di parcheggi si devono intendere quelli necessari tanto alla sosta quanto alla manovra degli

autoveicoli; tali spazi devono essere ubicati e conformati in maniera tale da garantire un’effettiva e completa utilizzazione

6) Il verde a campo giochi per la residenza (5 mq./ab.) deve essere necessariamente reperito in area che

deve essere ceduta al Comune. Il parcheggio residenziale (3,5/ ab.) può essere pubblico o rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico; lo standard per insediamenti a carattere commerciale ecc. di cui al punto b) può essere pubblico o, in alternativa, rimanere in proprietà privata con vincolo di de-stinazione e deve essere considerato comunque primario; lo standard per insediamenti a carattere pro-duttivo deve necessariamente essere pubblico e sarà considerato al 50% primario e al 50% secondario.

7) In caso di utilizzazione dell'indice fondiario le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria (o

standard secondari) nelle zone residenziali, industriali, artigianali, turistiche commerciali, direzionali non sono computabili al fine della determinazione della quantità edificabile massima, consentita, perché le aree stesse vanno cedute al Comune.

8) Le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e/o a standard primari quando vanno cedute non

sono computabili, se non vanno cedute, sono computabili, e più precisamente:

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a) in zona residenziale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed il verde primario vanno ceduti e non sono computabili, il parcheggio primario, qualora rimanga privato, gravato di pubblico uso, è compu-tabile;

b) in zona industriale ed artigianale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed a standard primari van-no cedute e non sono computabili, questi ultimi solo nel caso in cui vengono individuati, all'interno del distretto di intervento;

c) in zona turistica, commerciale e direzionale le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, ed a standard primari, qualora rimangano privati con vincolo di speciale destinazione d'uso pubblico, so-no computabili.

9) Le superfici ed i volumi dei piani interrati non concorrono alla determinazione degli standard di cui al

presente articolo. Art. 17 - INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA 1) L'indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del

lotto. 2) Nel calcolo dell'indice di edificabilità sono considerate utili le aree di rispetto stradale, mentre sono tas-

sativamente escluse quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizi comuni (art. 4 della legge n° 847/64), anche se tali aree al momento della richiesta del permesso di costruire per edi-ficare fanno ancora parte del lotto.

3) All'atto della richiesta del permesso di costruire le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identi-ficate e definite.

4) Tale indice non potrà essere in nessun caso utilizzato in misura inferiore al 75% di quello previsto dalle norme di zona.

Art. 18 - INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE 1) L'indice di edificabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificabile e la superficie totale del-

l'area di intervento e classificata come edificabile dal P.R.G. 2) Pertanto sono considerate utili le aree di rispetto stradale e le aree necessarie alla realizzazione delle o-

pere di urbanizzazione primaria mentre sono escluse le aree destinate alla viabilità principale e le aree a servizi individuate dal P.R.G. all'interno dei distretti di lottizzazione.

3) Tale indice non potrà in nessun caso essere utilizzato in misura inferiore all'80% di quello previsto dalle

norme di zona. Art. 19 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 1) Ai sensi delle norme urbanistiche, le opere di urbanizzazione sono definite come segue:

A) Primaria

a) strade residenziali; b) spazi di sosta e di parcheggio; c) fognatura con eventuali impianti di depurazione; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato;

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B) Secondaria a) asili e scuole materne; b) scuole dell'obbligo; c) mercati di quartiere; d) uffici e delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere; i) opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

2) Ai sensi della Legge Regionale 27/6/1985 n° 61, le quantità minime (art. 25 L.R. 27/6/1985 n° 61 per

22,5 mq/ab) di aree destinate a standard urbanistici sono così determinate:

C) Standard minimi (art. 25 L.R. 27/6/85 no 61 per 22,5 mq./ab.). Primari: 3,5 mq. aree per parcheggi; 5,0 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato incrementati da aree per spazi attrezzati a gioco

e parco ai sensi dell'art. 26 della L.R. 27/6/1985 n° 61 e successive modificazioni.

Secondari: 4,5 mq. aree per l'istruzione; 4,5 mq. aree per attrezzature d'interesse comune di cui 1,5 per chiese e servizi religiosi; 5,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzate per parco e sport ai quali vanno eventualmente sottratti gli spazi di cui all'art. 26 della L.R. 27/6/1985 n° 61, se ceduti in aggiunta ai primari.

3) Il P.RG. individua le aree per soddisfare tale fabbisogno. Art. 20 - SUPERFICIE COPERTA 1) La superficie coperta dei fabbricati, ai fini del rispetto delle percentuali massime prescritte per i vari tipi

edilizi, va computata misurando la superficie compresa entro la proiezione sull'orizzontale del filo ester-no del massimo perimetro dell'edificio.

2) Le superfici corrispondenti alla proiezione sull'orizzontale di corpi chiusi aggettanti vanno incluse nel

computo della superficie coperta, anche se non ricorrono in tutti i piani dell'edificio. 3) Sono invece escluse dal computo della superficie coperta le superfici corrispondenti a balconi aperti ag-

gettanti dalle pareti esterne dell'edificio. 4) I porticati non concorrono alla determinazione della superficie coperta se risultano aperti almeno su due

lati e contenuti entro un massimo del 30% della superficie coperta ammessa nel lotto. 5) In caso contrario va computata la maggior superficie. Art. 21 - RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA 1) Il rapporto massimo di copertura è dato dalla risultante tra la superficie massima coperta calcolata ai

sensi dell'art. 20 e la superficie netta del lotto.

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Art. 22 - ALTEZZE DEI FABBRICATI E NUMERO DEI PIANI 1) L'altezza degli edifici è misurata dalla quota del terreno naturale su cui i fabbricati si poggiano sino alla

linea di intersezione della facciata con l'intradosso, od il suo prolungamento, della copertura dell'edifi-cio, secondo quanto riportato nei grafici esemplificativi allegati.

2) Qualora tra il piano della sede stradale e il piano di posa del fabbricato vi fosse una differenza di quota,

il piano di riferimento, ai fini sempre della misurazione dell'altezza sarà quello del terreno naturale cir-costante l'edificio stesso.

3) Per i fabbricati da realizzare nelle nuove zone di lottizzazione, sia residenziali che produttive, turistiche,

ecc., il piano di riferimento per la misurazione dell'altezza dei fabbricati verrà stabilito dallo specifico strumento attuativo in funzione della morfologia del terreno.

4) Gli attici in arretrato vanno compresi nella misurazione secondo quanto riportato nei grafici esemplifi-

cativi allegati. 5) Per le strade non orizzontali e per i terreni in pendenza l'altezza ai fini del volume va misurata sulla ver-

ticale mediana del prospetto. 6) Oltre all'altezza massima consentita sono ammessi soltanto volumi tecnici (vano motore, ascensore, ca-

mini, vano scale di accesso alla terrazza solo per la parte interessante la superficie del vano scale sotto-stante, ecc.).

7) I locali sottotetto non vanno considerati ai fini della determinazione della volumetria e dei piani dei fab-

bricati sempre che abbiano altezza non superiore a 60 cm. misurata tra l'estradosso del solaio dell'ultimo piano e l'intradosso del solaio di copertura, senza tener conto di altezze maggiori dovute a rientranze ed a condizione che la pendenza della falda del tetto non sia superiore al 35%. Nel caso di rientranze che diano luogo ad altezze all'imposta del solaio di copertura maggiori a ml. 1,50 va computato tutto il volume del sottotetto compreso entro il filo dei muri perimetrali ed il piano ricava-to va conteggiato nel numero dei piani, ai fini del rispetto degli indici stereometrici di ogni singola Z.T.O..

8) Sono ammessi nei sottotetti locali di servizio (piccole soffitte, ripostigli, ecc.) con accesso diretto dal vano scala comune.

9) Qualora l'accesso ai vani ricavati nel sottotetto, avvenga direttamente dal vano scala comune, e gli stessi

locali così ricavati dovessero avere i requisiti di abitabilità o agibilità, saranno computati sia agli effetti del volume che del numero dei piani; verranno computati solo ai fini del volume i vani aventi le stesse caratteristiche dei precedenti, ma il cui accesso avvenga direttamente dall'unità immobiliare sottostante.

10) La superficie dei locali di cui al comma precedente, affinché gli stessi possano essere considerati abita-

bili, dovrà corrispondere ai minimi di cui all'art. 70 del Regolamento Edilizio con altezza media utile di ml. 2,70 con un minimo di ml. 2,00, salvo per gli alloggi con documentata preesistenza della destinazio-ne abitativa.

11) Nel caso di recupero ai fini abitativi dei sottotetti di fabbricati esistenti alla data del 31 dicembre 1998, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 06 aprile 1999, l’altezza utile media per i locali adibiti ad abita-zione potrà essere di metri 2,40 (riducibile a metri 2,20 per le parti del territorio comunale inserite nell’ambito della Comunità Montana), con altezza minima pari a metri 1,80 (riducibile a metri 1,60 per le parti del territorio comunale inserite nell’ambito della Comunità Montana). L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi metri 1,80 (metri 1,60 per le parti del territorio comunale inserite nell’ambito della Comunità Montana) per la relativa superfi-cie utile. Il rapporto illuminante, se in falda, dovrà essere pari o superiore a 1/16. Ai fini dell’applicabilità della presente norma, in riferimento al punto 2) dell’art. 2 della L.R. n. 12 del 06.04.1999, gli interventi per il recupero dei sottotetti dovranno avvenire senza alcuna modificazione

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delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. La figura sulla quale verrà calcolata l'altezza media definirà l'inviluppo della superficie abitabile che do-vrà corrispondere ai minimi di cui all'art. 70 del Regolamento Edilizio.

12) Il numero dei piani ammessi nelle singole zone omogenee è precisato nella tabella dei dati stereometrici delle zone stesse.

13) Le altezze vanno misurate tenendo nel contempo presente quanto previsto all'art. 71 del Regolamento

Edilizio. 14) Per i fabbricati industriali l' altezza va misurata dalla quota della sede stradale o dal terreno circostante

sino alla linea di imposta della struttura di copertura. Art. 23 - VOLUMI 1) Per volume di un fabbricato s'intende il prodotto della superficie coperta, determinata ai sensi del prece-

dente art. 20, per l'altezza dell'edificio che, ai soli fini della determinazione del volume, va misurata al-l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. La norma di cui sopra trova esplicazione grafica nei particolari grafici allegati.

2) Per le costruzioni su terreno in pendio l'altezza, ai fini del calcolo del volume, è data dalla media delle altezze dei vari fronti.

3) Al volume cosi calcolato vanno detratti i corpi rientranti, i cortili interni, le pensiline aperte su tre lati, i

porticati aperti e vincolati a non subire destinazione diversa, nei limiti di cui al precedente art. 20, e tutti i volumi tecnici di cui al VI comma del precedente art. 22. Vanno invece aggiunti i volumi dei sottotetti secondo quanto previsto dal precedente art. 22.

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Art. 24 - COMPENSAZIONE DEI VOLUMI 1) Nella redazione dei Piani Particolareggiati di esecuzione e nei Piani di Lottizzazione convenzionati può

essere consentita la compensazione dei volumi, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) l'indice di edificabilità fondiaria non dovrà, in ogni caso, superare quello massimo consentito nella

zona interessata dallo strumento urbanistico in vigore; qualora l'area oggetto del Piano risulti compre-sa in zone con diverso indice fondiario, ad essa sarà attribuito un indice di edificabilità fondiaria pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie;

b) l'altezza dei fabbricati non dovrà superare il doppio della distanza dall'asse delle strade o da altro spa-

zio pubblico su cui prospettano;

c) la distanza dai confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco tra i fabbricati pari all'altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica più alto. La distanza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie zone;

d) il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a ml. 10,00; e) il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà essere

inferiore all'altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quello stabilito per le varie zone.

2) Qualora si intenda avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, i P.P. ed i P.d.L. dovranno esse-

re corredati dagli atti di vincolo "altius non tollendi", nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e "non ae-dificandi", relativamente alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti.

3) All’interno di stesse zone territoriali omogenee, purché contigue anche se separate da strade comunali, è

ammessa la trasposizione dei volumi previo asseveramento del lotto cedente, mediante atto registrato e trascritto.

Art. 25 - DISTANZE DA CONFINI E DA FABBRICATI 1) La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con centro sugli angoli degli edi-

fici stessi. I balconi aperti, le pensiline e le gronde non vengono considerati quando la loro profondità non superi i ml. 1,40.

2) In caso diverso l'arretramento del corpo di fabbrica dovrà essere pari al maggior sporto degli stessi. 3) Le distanze da confini di proprietà possono essere diminuite a condizione che tra i confinanti venga de-

terminata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da trascriversi nei Registri Immobiliari, in modo che la distanza minima fra fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre rispettata.

4) Le distanze tra fabbricati devono essere misurate come quelle dai confini. Nessun punto del fabbricato

può distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione per i balconi aperti, le pensiline e le gronde di profondità non superiore a ml. 1,40, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione veramente decorativa o di rifinitura.

5) Sono ammesse costruzioni in aderenza a fabbricati esistenti secondo le norme del Codice Civile.

È ammessa la sopraelevazione di fabbricati in aderenza o posti sul confine sino all'altezza massima pre-vista dalle norme di zona senza necessità dell'autorizzazione del confinante che, ai sensi del Codice Ci-vile, deve intendersi come già concessa dal momento che i fabbricati sono costruiti in aderenza o sul confine. Per maggiori altezze, fatte salve le relative norme di zona, è richiesto il consenso del confinante.

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6) Il distacco tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio non è da valutarsi secondo quanto previsto dalle

norme di zona a condizione che la rientranza non superi ml. 3,00. 7) Ai sensi del disposto dell'art. 878 del Codice Civile i muri di cinta ed i muri isolati che non abbiano al-

tezza superiore a ml. 3,00 non vanno considerati ai fini della misurazione delle distanze tra costruzioni e dai confini. Sono in tutti i casi fatti salvi i disposti del Codice della Strada.

Art. 26 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALL'EDIFICABILITÀ 1) L'edificazione nell'ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di zo-

ne di P.R.G. su cui il fabbricato viene ad insistere. 2) Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabi-

lità pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie. 3) Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità. Per le costruzioni su

lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze dai confini perti-nenti al rispettivo tipo di zona, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del D.I. 2/4/68 n° 1444.

4) Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc. dovranno

essere osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive di quelle di P.R.G.

5) L'edificazione nelle zone residenziali deve essere prevalentemente adibita ad abitazione; sono per altro

consentiti: negozi, botteghe, studi professionali, magazzini, laboratori artigianali per attività non rumo-rose o graveolenti, banche, tipografie, ambulatori, autorimesse pubbliche e private, alberghi, pensioni, ristoranti, alloggi collettivi, luoghi per il culto, cinematografi e teatri, altri locali di riunione, istruzione, divertimento e svago ed in generale tutte quelle attività che a giudizio del Funzionario Responsabile del-l'Ufficio Tecnico siano compatibili col carattere residenziale della zona.

6) Nelle aree classificate dal P.R.G. come zone B di completamento per gli edifici di cui viene accertata,

da parte del Responsabile Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S., la necessità di adeguare le condizioni igieniche ai bisogni del nucleo familiare è ammesso, in eccezione all'indice di edificabilità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all’abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale di ogni singola unità immobiliare, con un massimo di 30 mc.

7) L'ampliamento così concesso dovrà avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.

8) Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed a-

venti pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e solleva-mento, idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV e impianti di depurazione ecc. sono sottoposti al preventivo parere dei competenti uffici e sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata; potranno essere posizionati di massima nelle zo-ne territoriali omogenee identificate nel P.R.G. come zone F "Attrezzature pubbliche e di pubblico inte-resse ". Per le altre zone territoriali omogenee nel caso in cui la norma specifica di piano non consentis-se, vietasse, o non ne prevedesse la realizzazione, il Sindaco valutata ed accertata la necessità pubblica potrà avvalersi di quanto stabilito dall'art. 74 o dalla deroga prevista dall'80 della L. R. n° 61/85.

9) Essi non vengono considerati fabbricati ai fini delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati dai

quali debbono distare secondo quanto disposto dal C.C.

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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10) Le distanze previste dalle norme di zona possono essere ridotte in attuazione di P.P., P.L. o P. di R. ai

sensi dell'art. 9 del D.I. 2/4/68 n° 1444 mantenendo comunque un minimo di ml. 6,00. 11) Per gli edifici ristrutturati prima dell'entrata in vigore della legge n° 13/89, potrà essere prevista anche la

possibilità di realizzare volumi esterni alla sagoma esistente anche in deroga agli indici volumetrici ed alle altezze massime consentite per la realizzazione di ascensori o piattaforme elevatrici, fatta esclusione per gli edifici ricadenti nel Centro Storico.

Nel particolare, ai sensi della L.R. 4 aprile 2003, n. 7 (Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi) per gli edifici esi-stenti nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C e D, di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444 sono consentiti an-che in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria, nella misura massima di 120 mc, realizzati in aderenza agli edifici esistenti, limitata-mente ad un singolo intervento per nucleo famigliare. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui sopra, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distan-ze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

12) Per quanto riguarda il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, è ammesso, nel rispetto di quanto previsto

dalla L.R. 6 aprile 1999 n. 12, quanto previsto dall’art. 37 Bis del Regolamento Edilizio. Il Consiglio Comunale può disporre l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente leg-ge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinen-ziali, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al comma 3, dell’articolo 3 della sopraccitata legge.

13) Per quanto riguarda la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti, fatte salve le norme specifiche

più restrittive per gli edifici ricadenti in z.t.o. A (Centri Storici e Corti Rurali) classificati con grado di protezione 1/2/3/4/5/7/8 e per quelli classificati con grado di protezione “6 - Demolizione e Ricostruzio-ne” – per i quali nei grafici di P.R.G. vengono indicate prescrizioni specifiche (sagoma limite, dati ste-reometrici, ecc.), la demolizione e ricostruzione è ammessa con i limiti e le modalità di cui alla circolare 7 agosto 2003, n. 4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 27 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE E ZONE DI TUTELA 1) Nell'edificazione fuori dai centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal ciglio strada

previste dal nuovo codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 con particolare riguardo alle di-stanze in corrispondenza di incroci stradali.

2) Qualora nelle tavole di P.R.G. fosse prevista una fascia maggiore di protezione, l'edificazione dovrà av-

venire nel rispetto di tale maggiore distanza. 3) Le distanze relative alle fasce di rispetto di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 vanno misurate a partire

dal limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

4) Nell'edificazione lungo le zone di tutela previste dall'art. 27 della L.R. 61/85 sono da rispettare obbliga-

toriamente, fatte salve le diverse previsioni e prescrizioni del P.R.G., le fasce di rispetto previste dallo stesso art. 27.

Art. 28 - RISPETTO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 1) È fatto tassativo divieto di abbattere alberi non produttivi caratterizzanti il paesaggio e di età superiore a

30 anni ed alberi non autoctoni di età superiore a 50 anni, senza la preventiva autorizzazione del Fun-

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zionario Responsabile del Servizio nel rispetto della L.R. n° 52/1978. 2) Le aree scoperte dei lotti edificandi devono essere convenientemente sistemate a giardino o pavimentate

nelle percentuali minime previste nelle tabelle stereometriche di ogni singola zona. Al fine di armoniz-zare il più possibile la vegetazione naturale con quella di nuova formazione, per i progetti da presentare per i lotti compresi nelle zone urbanizzate ed in quelle da urbanizzare dovrà essere indicata la configura-zione planimetrica delle essenze arboree da porre a dimora.

Art. 29 - NORME PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE, GIALLE E NERE 1) Va prevista, in generale, una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque bianche,

gialle e nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'efluen-te deve rispettare gli standard di accettabilità di cui alla legge 10/5/76 n° 319, nonché le vigenti norme statali e regionali in materia.

2) Qualora tale impianto non esista o non sia possibile realizzare, per motivi tecno-economici, l' allaccia-

mento alla fognatura dinamica:

a) per i Piani di Lottizzazione, deve essere prevista la realizzazione di idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario;

b) nelle zone di completamento e nelle zone rurali su parere conforme del Responsabile del Servizio di

Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S., in relazione al numero degli abitanti serviti ed allo stato di in-quinamento esistente, si dovranno adottare le norme previste dal Comitato di Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento G.U. n° 48 del 21/2/77 Suppl. Ord. all. 4 e 5 relativa normativa Regio-nale integrativa di attuazione.

3) In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono

essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell' Autorità competente in materia di igiene, ai sensi della legge 10/5/1976 n° 319 e successiva normativa di applicazione.

4) Il Funzionario Responsabile del Servizio ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti

ad assicurare la integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.

5) Il Funzionario Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi

precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 30 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 1) L'edificazione dei singoli comparti del territorio comunale sarà disciplinata dai p .P .A. che saranno a-

dottati dal Comune ai sensi ed agli effetti dell'art. 13 della legge 28/1/1977 n° 10, e della Legge Regio-nale 27/6/1985 n° 61 se e in quanto il Comune sarà tenuto alla loro adozione.

Art. 31 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME 1) L'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle

concessioni a lottizzare in contrasto con lo strumento entrato in vigore; comporta altresì la decadenza dei permessi di costruire in contrasto con lo strumento urbanistico entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

2) Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine del permesso di costruire va pronunciata la

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decadenza per la parte non realizzata. Art. 32 - POTERI IN DEROGA – Stralciato Art. 33 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 1) Il territorio comunale, secondo la grafia dell'allegato Piano Regolatore Generale, è suddiviso in:

ZONE " A" - Cioè parti interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.

ZONE "B" - Parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A".

ZONE "C" - Parti destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o scarsamente inedi-ficate

ZONE "D" - Parti destinate ad insediamenti per impianti industriali o artigianali o commerciali. ZONE "E" - Parti destinate all'agricoltura. ZONE "F" - Parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; possono essere pubbliche

per la realizzazione di parchi, ospedali, ecc.; o private per case di cura, per anziani, iper-mercati, ecc.

2) Qualora vi fosse differenza tra grafici a scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala mag-

giore. Art. 34 - ZONE RESIDENZIALI 1) Tali zone sono destinate alla residenza. Sono ammessi:

• negozi o botteghe;

• studi professionali o commerciali;

• magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati;

• laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici;

• autorimesse pubbliche o private;

• alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;

• banche;

• cinema, teatri ed altri luoghi di svago.

2) Sono esclusi dalle zone residenziali:

• industrie;

• ospedali;

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• macelli;

• stalle e scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;

• tutte quelle attività che a giudizio del Sindaco siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.

3) Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici.

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TITOLO II

NORME DI TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DI CARATTERE GENERALE

PRESCRIZIONI DI VALENZA AMBIENTALE

DISCIPLINA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (D.I.V.A.) Art. 35 - CONTENUTO E VALIDITÀ DELLE PRESCRIZIONI DI VALENZA AMBIENTALE 1) Al fine di tutelare e salvaguardare le peculiarità del territorio comunale si prescrive che l'attuazione di

tutte le previsioni di P.R.G. avvenga nel rispetto delle norme di cui ai seguenti articoli ed avendo come riferimento progettuale quanto riportato negli schemi grafici allegati. Le norme di seguito riportate sono da considerarsi, non come prescrizioni di carattere vincolante, ma quali elementi di riferimento o schemi consigliati.

2) Tutte le disposizioni e le norme di seguito riportate sono da ritenersi estese a tutto il territorio comunale, a prescindere dalla singola classificazione di zona e fatte salve esclusivamente le eventuali eccezioni e-splicitate.

Art. 36 - NORME GENERALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO INSEDIATIVO 1) Le prescrizioni di seguito riportate disciplinano le modalità di intervento sul territorio e sul tessuto con-

solidato; attraverso l'applicazione di tali norme si vuole promuovere una operazione di profondo signifi-cato culturale finalizzata alla realizzazione di un disegno ed una immagine urbana nei quali siano evi-denziati e valorizzati i caratteri della tradizione locale, comunque sempre nel rispetto della configura-zione orografica e morfologica del territorio e degli elementi fisici di pregio, naturali o architettonici, caratterizzanti il paesaggio. Si precisa comunque che l'obbligo del rispetto degli elementi tradizionali (coppi, etc.) è solo per la resi-denza.

2) Nelle Z.T.O. B, C, E ed F e in generale in tutti gli insediamenti di nuovo impianto è prescritto che gli

edifici e gli aggregati edilizi siano localizzati in funzione dei percorsi esistenti ed orientati tenendo con-to delle caratteristiche del sito e del clima.

3) Per la progettazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti si pre-

scrive il rispetto delle seguenti norme:

a) tutti gli interventi edilizi ammessi dal P.R.G., sia su edifici preesistenti sia per quelli di nuova edi-ficazione, devono avvenire nel rispetto delle tipologie, dei materiali, dei colori, delle tecniche co-struttive e, in generale, di tutti i caratteri architettonico - formali tipici del luogo e dell'edificato pre-esistente.

b) Il disegno dei nuovi tessuti urbani deve essere sviluppato tenendo conto della giacitura dei terreni,

del loro orientamento (esposizione al sole, protezione dai venti dominanti) e delle curve di livello; in particolare, l'inserimento dei nuovi edifici non deve cancellare i segni fisici esistenti, ma mante-nere come riferimento progettuale gli appoderamenti attuali, in generale, gli elementi di suddivi-sione fisica del territorio, quali fossati, fontane, lavatoi, alberature, macchie boschive, sentieri, strade, capitelli, manufatti idraulici di valore storico, ecc..

c) I nuovi insediamenti devono essere progettati e realizzati prevedendo l'utilizzo di tecnologie com-

patibili con l'uso agricolo del territorio e con il paesaggio consolidato, salvaguardando e tutelando la permanenza degli elementi del paesaggio esistenti, senza alterare il delicato equilibrio ambienta-le e idrogeologico presente attuale.

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d) Il progetto di ampliamento degli insediamenti esistenti in tessuti urbani consolidati deve prevede-

re:

• un'adeguata progettazione degli spazi non edificati e dei vuoti in genere, prevedendone una idonea sistemazione a verde attraverso la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive au-toctone e/o naturalizzate;

• la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana;

• il riordino delle diverse quinte edilizie, prevedendo il riallineamento delle recinzioni e la si-stemazione degli spazi scoperti circostanti;

• l'introduzione di opportuni accorgimenti di schermatura atti a mascherare la visuale su punti detrattori della qualità urbana o a consentire la fruizione visiva di elementi paesaggistici di pregio;

e) Vanno conservate, nelle sistemazioni esterne, le pavimentazioni antiche, quali selciati, acciottolati e ammattonati.

f) Nei giardini e nei cortili sono ammesse pavimentazioni in terra battuta o realizzate con materiali e

tecnologie che consentano l'assorbimento diretto delle acque piovane; in generale, tutte le sistema-zioni esterne devono mirare a ridurre il processo di impermeabilizzazione del territorio in atto nel-le aree urbanizzate.

g) Per la pavimentazione di percorsi non carrabili a servizio dell'impianto urbano è fatto divieto del-

l'uso di asfaltature, mentre è consentito l'utilizzo di elementi grigliati autobloccanti, verificando preventivamente la compatibilità cromatica con l’intorno.

Art. 37 - CARATTERI EDILIZI E ARCHITETTONICO - FORMALI 1) In generale, le nuove costruzioni devono essere realizzate con forme regolari, nel rispetto dei caratteri

insediativi tipici della tradizione locale.

2) Si precisa comunque che l'obbligo del rispetto degli elementi tradizionali (coppi, etc.) è solo per la resi-denza.

3) In ciascuna Z.T.O. sono riportate specifiche norme di dettaglio.

4) Nel caso in cui siano necessari ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni le cui dimensioni non riescono a soddisfare i moderni bisogni di spazio non devono essere accettati interventi incompatibili con l'architettura e la tipologia originarie.

5) Devono essere consentiti e agevolati gli interventi atti a conservare le caratteristiche degli edifici di inte-resse storico ed architettonico.

6) Al fine di consentire l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed al

tempo stesso per migliorare l’inserimento di impianti tecnologici nel contesto paesaggistico ambientale in cui sono inseriti (mitigazione degli interventi), nei nuovi edifici è consentito derogare a quanto stabi-lito dalle N.T.A. e dal R.E. in merito a forme architettoniche tradizionali ed ai materiali da impiegarsi per la costruzione del fabbricato. L’Ufficio tecnico dovrà dopo attenta analisi valutare l’idoneità delle nuove forme architettoniche in relazione al contesto in cui saranno poste.

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Art. 38 - MURATURE ESTERNE Si precisa comunque che l'obbligo del rispetto degli elementi tradizionali è solo per la residenza. A) Materiali

Le murature esterne sia strutturali sia di tamponamento devono essere realizzate con materiali e tecnolo-gie compatibili con l'ambiente e tendenti a ridurre gli inquinamenti sul territorio.

B) Elementi metrici Gli spessori e le dimensioni devono essere quelli compatibili con le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e con le tecnologie costruttive usate. In qualunque caso dimensioni e tecnologie devono garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitare l'inquinamento degli ambienti domestici, di lavoro e del territorio.

C) Finiture e colore

La finitura delle murature esterne può essere a "faccia vista" o realizzata con intonaci, purché sia previ-sto l'utilizzo di materiali che non rechino pregiudizio al paesaggio circostante e all'ecosistema esistente. La finitura a "faccia vista" è ammessa per gli interventi a carattere residenziale nel rispetto delle seguen-ti modalità operative: a) per murature in pietra; b) per murature in calcestruzzo o prefabbricati in cls; c) per le murature con paramento esterno formato da elementi di pietra razionalmente disposti, di note-

vole spessore, comunque sempre inseriti nel getto; d) per murature in mattoni di cotto, o miste cotto e pietra. In tutti gli altri casi di edilizia residenziale la muratura esterna deve essere intonacata e tinteggiata. Quando gli edifici di valenza ambientale non presentano alcuna traccia di coloritura degna di essere conservata è tuttavia obbligatorio mantenere la muratura a faccia vista, operando con stuccature a raso con l’impiego di malte di calce e polveri di marmo variamente colorate, come illustrato nel capitolo ri-guardante gli intonaci di cui all’allegata tavolozza colori. La protezione della muratura dovrà essere ef-fettuata con materiali propri del restauro fra cui si consigliano i silossani oligomerici. Sono ammessi "intonaci grezzi" o "civili con finitura ad intonachino" intonaci preconfezionati con ef-fetto superficiale analogo, purché compatibili con le caratteristiche fisiche dei materiali della struttura portante, eseguite con malte di calce, con l'aggiunta di terre coloranti naturali; con tinteggiatura a base calce con terre minerali naturali. Sono vietati gli intonaci plastici o quelli ottenuti con impasti di graniglia di marmo e quelli con impasti pietrificanti di cemento e materiali coloranti. Sono vietate le finiture, quali marcapiani, stipiti di porte e finestre, ecc., in "finta pietra" (calcestruzzo).

Per quanto attiene le residenze, poste in Z.T.O. "A", le uniche tinteggiature esterne ammesse, sono quel-le a calce con colori ricavati da pigmenti naturali (terre minerali naturali), o realizzate con grassello di calce e aggiunta di terre coloranti naturali. I colori sono proposti dai richiedenti ed autorizzati dal Funzionario Responsabile del Servizio sulla base della tavolozza dei colori allegata alle presenti norme. Per colori diversi e fintanto non verrà predisposto l'abaco, dovrà esprimersi di volta in volta la Com-missione Edilizia. Nei restauri di vecchi edifici di valore architettonico devono essere usate tinteggiature date in affresco o con sistemi tradizionali, preferibilmente a base di calce e terre minerali naturali con stesura a velatura.

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Sono vietate pitture cementizie o plastiche di resine acriliche pure, comunque pigmentate.

Art. 39 - APERTURE

1) Per aperture si intendono tutti i vani di accesso, ventilazione ed illuminazione di spazi interni dell'edifi-cio quali porte e finestre in genere.

A) Materiali

Le aperture ricavate nelle murature esterne e comunque visibili da spazi esterni, sia pubblici sia privati, possono essere contornate da intonaco, da elementi in cotto o da stipiti in pietra; è vietata la lavorazione a "finta pietra". Gli stipiti emergenti dal piano della muratura devono avere uno spessore visibile non inferiore a cm. 8. I serramenti devono essere realizzati in legno, in ferro, in P. V .C. ed in allumino anodizzato escludendo le tinte naturali e oro. È vietato l'uso di vetri a specchio o bronzati. Le chiusure ad avvolgibile, a basculanti o saliscendi sono utilizzabili solo per aperture di grande misura di accessi carrai, negozi per attività produttive, purché non ricadenti nei centri storici.

B) Elementi metrici

Le aperture devono avere preferibilmente forma rettangolare o quadrangolare. Nelle schede allegate è riportata una griglia di rapporti tra base e altezza delle aperture che non è pre-scrittiva ma che può essere presa a riferimento per il disegno e la composizione delle stesse, fermo re-stando che aperture di forma e dimensioni diverse sono ammesse compatibilmente con i caratteri archi-tettonici del contesto.

C) Finiture e colore

Il disegno dei serramenti deve essere semplice, funzionale e razionale. Devono essere usati colori non tossici e non inquinanti ricavati da pigmenti naturali aventi tonalità della tradizione locale e debitamente visualizzati nell’allegata tavolozza dei colori nel capitolo riguardante gli infissi.

Art. 40 - SOLAI

Si precisa comunque che l'obbligo del rispetto degli elementi tradizionali è solo per la residenza.

A) Materiali 1) I solai e gli elementi strutturali orizzontali devono essere realizzati con materiali e tecnologie non

distruttive compatibili con l'ambiente e che garantiscano il benessere climatico degli ambienti in-terni.

2) Ogni solaio deve essere isolato termicamente e acusticamente.

3) Nelle ristrutturazioni, nei restauri o negli ampliamenti di edifici significativi dovranno essere usati materiali aventi le stesse caratteristiche di rigidezza o di elasticità di quelli esistenti.

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B) Finiture e colore

Nel caso di intradossi di solai sempre visibili da spazi esterni, sia pubblici sia privati, le finiture ed il co-lore di essi devono essere analoghi a quelli previsti per le murature esterne.

Art. 41 - COPERTURE

Si precisa comunque che l'obbligo del rispetto degli elementi tradizionali (coppi, etc.) è solo per la resi-denza.

1) Attenzione particolare dovrà essere posta nella sistemazione dei tetti esistenti; in questo caso è obbliga-torio il ripristino dei materiali e delle tecnologie originarie evitando alterazioni delle pendenze di origi-ne.

A) Materiali

I manti di copertura debbono essere realizzati di norma con tradizionali coppi in laterizio o tegole di cemento simil coppo, sono comunque ammessi manti di copertura in lastre di pietra naturale o in legno. Sono altresì consentiti, ai sensi del comma D) sotto illustrato, altri tipi di manti.

B) Elementi metrici geometrici

Le coperture devono essere a falde inclinate, con inclinazione costante per ciascuna falda, non superiore al 35%, e con il colmo parallelo al lato lungo dell'edificio. Può essere fatta eccezione per edifici di tipo commerciale produttivo o destinati a servizi le cui dimen-sioni non consentono un'idonea copertura senza ricorrere a tipi diversi. Sono fatte salve le coperture esi-stenti in forme diverse, le quali dovranno comunque essere oggetto di attenta valutazione nel caso di ri-strutturazione globale dell'edificio su cui insistono.

Le coperture a due falde devono avere inclinazione costante e semplicità di disegno.

Sono ammesse coperture "a padiglione" e con più di due falde a condizione che abbiano pendenza co-stante e che non determinino linee di gronda a più livelli rispetto al suolo.

C) Finiture e colore

Le finiture ed il colore delle coperture debbono essere quelle caratteristiche dei materiali di cui è pre-scritto l'uso e devono integrarsi con i colori del paesaggio circostante.

D) Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente articolo debbono essere applicate in tutte le Z.T.O. fatta esclusione per le zone D e per quelle strutture ad esse riconducibili.

Art. 41 bis – RISPARMIO ENERGETICO, INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI E FOTO-

VOLTAICI SUGLI EDIFICI Centri storici ed aree soggette a vincolo: nei centri storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, al fine di contemplare il rispetto della norma energetica con la tutela dei valori paesaggistici, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici, debbo-no essere installati sulle coperture inclinate e posizionati ed adagiati in parallelo alla falda di copertura ed essere realizzati con superfici scure, non riflettenti, in modo che l’impatto visivo sia minimo ed assimilabile ai lucernari. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici ed i loro componenti potranno

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essere posizionati con inclinazione ritenuta ottimale, curandone l’installazione nella parte centrale della co-pertura e comunque in quella meno visibile dal piano stradale sottostante. Gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno sempre essere installati all’interno della volumetria esistente. È fatto obbligo, in fase di richiesta autorizzativa, presentare opportune simulazioni prospettiche atte a dimo-strare la compatibilità dell’elemento tecnologico con il contesto architettonico-ambientale, prevedendo ido-nei accorgimenti di mimetizzazione che dovranno ispirarsi a forme consolidate nella tradizione locale. È altresì fatto obbligo, in fase di presentazione di restauro o di ristrutturazione globale dell’edificio, identifi-care spazi, non visibili dall’esterno, adibiti all’alloggiamento dei macchinari degli impianti tecnologici. Fabbricati esistenti al di fuori dai centri storici: nei fabbricati esistenti, al fine di incentivare l’uso di fonti alternative per la produzione di energia elettrica e/o termica, in tutte le zone territoriali omogenee, ad esclusione del centro storico, è consentita l’installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici sia sulle coperture, sempre posizionati ed adagiati in parallelo alla falda, sia come impianti a terra. Nuove costruzioni: per gli edifici di nuova costruzione in tutte le zone territoriali omogenee, ad esclusione del centro storico, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato all’installazione di impianti per la produzione di energia e-lettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di 1 kW per ciascuna unità abi-tativa e 5 kW per i fabbricati industriali di estensione in superficie non inferiore a 100 mq; è fatto obbligo utilizzare tutte le falde esposte a sud per la produzione dell’energia ed è consentito anche l’uso delle superfi-ci verticali. In assenza di specifici vincoli artistici o paesaggistici, non è previsto alcun limite, in merito all’estensione della superficie utilizzata per l’installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici, sia sulle coperture sia come impianti a terra. Art. 42 - GRONDE 1) Materiali

Gli sporti di gronda delle falde di copertura possono essere realizzati a sbalzo o sostenuti da mensole sporgenti in misura contenuta dalle murature esterne. Possono essere quindi dello stesso materiale delle murature esterne e dei solai, o realizzate con manufat-ti di legno, di pietra o di laterizio.

2) Elementi metrici e geometrici

Lo sporto di gronda nella direzione della pendenza delle falde non può superare i cm. 100 rispetto alla facciata delle murature esterne o delle architravi sopra le quali è impostato. L'estradosso delle gronde nella direzione della pendenza delle falde deve avere la stessa inclinazione delle falde stesse ed il manto di copertura deve proseguire senza soluzione di continuità dal colmo della falda alla gronda. Lo sporto di gronda nella direzione ortogonale alla pendenza delle falde non può superare i cm. 60 ri-spetto alla facciata delle murature esterne o delle architravi sopra le quali è impostato.

3) Finiture e colore

È ammessa la finitura a "faccia vista" degli intradossi e delle teste delle gronde o di elementi di esse se realizzati in legno o pietra.

Art. 43 - AGGETTI Gli unici aggetti diversi dalle gronde consentiti sono le pensiline, i poggioli e le scale esterne. 1) Materiali

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Gli aggetti possono essere realizzati a sbalzo o sostenuti da mensole sporgenti dalle murature esterne. Possono quindi essere realizzati nello stesso materiale delle murature esterne, dei solai o con manufatti di legno, di pietra, di laterizio.

2) Elementi metrici e geometrici

Per gli aggetti a sbalzo è fissato uno sporto limite di cm. 140 rispetto alla facciata della muratura esterna o dell'architrave in cui si incastrano. Per i parapetti di poggioli e scale esterne è prescritto un disegno semplice. Non sono consentiti parapetti i cui elementi configurino forme bombate o comunque tridimensionali. I parapetti debbono essere realizzati in legno e/o ferro. Non sono consentiti poggioli e scale esterne (se non quelle richieste dalle norme di sicurezza) in edifici significativi dal punto di vista storico ed architettonico.

3) Finiture e colore

È ammessa la finitura a "faccia vista" degli intradossi e delle teste degli aggetti o di elementi di essi rea-lizzati con laterizio, pietra locale, legno o metallo purché integrata nel paesaggio circostante. La finitura degli estradossi sarà analoga a quella delle coperture nel caso di pensiline. La finitura degli estradossi dei poggioli e delle scale esterne dovrà essere realizzata con materiale analo-go a quello del scelto per la pavimentazione. Le prescrizioni relative alla finitura dei parapetti realizzati in metallo sono le stesse prescritte per i serra-menti metallici delle aperture. Le prescrizioni relative alla finitura dei parapetti realizzati in muratura è la stessa prescritta per le mura-ture esterne.

Art. 44 - RECINZIONI NELLA ZONA INTERESSATA DALLA FORMAZIONE DEL PARCO DEL MONTE BALDO.

1) Materiali

Nella zona interessata dalla formazione del Parco del Monte Baldo le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con: • barriere verdi di siepi; • legno preferibilmente in paletti rotondi; • reti metalliche plastificate;

L'altezza della zoccolatura fuori terra è limitata a cm. 10 nelle aree urbane, mentre all'esterno di queste è vietato invece ogni tipo di zoccolatura.

2) Elementi metrici e geometrici

Il limite di altezza massima è di ml. 0,80 per le zone residenziali, mentre per le altre zone tale limite viene definito caso per caso in relazione agli specifici fabbisogni.

La sostituzione delle recinzioni esistenti deve avvenire solo nel rispetto delle presenti norme.

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Art. 45 - PAESAGGIO URBANO 1) Cartellonistica stradale, insegne pubblicitarie

In occasione dell'approvazione di nuovi insediamenti residenziali e produttivi, realizzati con piani di lot-tizzazione, dovrà essere previsto un progetto della cartellonistica stradale e delle pertinenze private, che dovrà far parte integrante degli elaborati predisposti per l'approvazione dello strumento attuativo. È fatto divieto di installare cartelli pubblicitari; impianti di pubblicità o propaganda, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per quanto attiene le "insegne d'esercizio "preinsegne" gli "striscioni o sten-dardi" "impianti pubblicitari di servizio", definite dall'art: 47 dei D.P.R 16/12/1992 n. 495 "Rego-lamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada" e realizzati secondo quanto stabilito dallo stesso. Per quanto attiene alle prescrizioni relative all'esecuzione degli stessi, si farà riferimento al D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione.

2) Elementi di costruzione del paesaggio

In fregio alle strade di lottizzazione, quando queste siano usate prevalentemente come via di comunica-zione automobilistica, devono essere previste e realizzate idonee sistemazioni a verde con funzione di mitigazione visiva, valorizzando coni visuali e scorci di elementi caratterizzanti che permettano la per-cezione del paesaggio montano circostante.

3) Arredo urbano

Nelle strade di accesso alle proprietà, a quelle di lottizzazione e di distribuzione, nonché in tutti quegli spazi non costruiti di uso collettivo, dovranno essere, se necessario, realizzati elementi di arredo urbano quali: • spazi di sosta per auto, cicli e motocicli; • spazi di sosta per i pedoni; • panchine; • spazi e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; • illuminazione dei percorsi e degli spazi di uso pubblico; • barriere verdi intorno ai parcheggi e ai punti di raccolta dei rifiuti.

4) Opere statiche

Le opere di contenimento e di sostegno dei terreni devono essere realizzate con i metodi della ingegneria naturalistica; ove ciò non sia possibile, le opere murarie dovranno essere finite, nelle parti in vista, con paramenti costituiti dal pietrame tipico della zona del Baldo. La sostituzione o la sistemazione dei muri a secco esistenti deve avvenire usando tecniche costruttive e materiali uguali a quelli originari.

Art. 46 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE 1) Per "pavimentazioni esterne" si intendono quelle a cielo aperto di giardini, cortili, terrazze, scale e quel-

le a cielo coperto, ma sempre visibili da spazi esterni, sia pubblici sia privati, quali le pavimentazioni di androni e portici aperti, oltreché gli spazi pavimentati nelle aree ad uso pubblico.

A) Materiali

Le pavimentazioni esterne possono essere in pietra, in acciottolato di fiume, in laterizio, in legno o in manufatti di cemento di disegno semplice.

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I materiali e le tecnologie di realizzazione delle pavimentazioni esterne devono consentire l'assorbimen-to diretto delle acque piovane (opportunamente depurate se lambiscono aree inquinate) onde limitare il processo di impermeabilizzazione del territorio e prevenire il rischio di dissesti idrogeologici. Nei giardini e nei cortili ad uso abitativo, anche in zona agricola, sono vietate pavimentazioni in con-glomerato bituminoso o in calcestruzzo gettato in opera.

Art. 47 - NORME DI TUTELA E PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELL'ASSETTO

DEL TERRITORIO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL PARCO DEL MONTE BALDO

a) sono vietati:

1) scavi, sbancamenti e movimenti di terreno e di mezzi suscettibili di alterare l'ambiente, fatta ecce-zione per quelli necessari per l'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica; e quelle strettamente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale, in tali casi le autorità e i soggetti compe-tenti dovranno comunque eseguire gli interventi mediante l'impiego di materiali, rivestimenti, e me-todologie costruttive, che garantiscano un corretto inserimento nell'ambiente eventualmente anche prevedendo la realizzazione di schermature e quinte arboree o di terrapieni; è fatta altresì eccezione per la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa l'esecuzione di appo-site analisi e verifiche di compatibilità ambientale;

2) sistemazioni fondiarie che alterino in modo rilevante la morfologia dei siti; eventuali interventi di

sistemazione fondiaria, cosi come di livellamento del terreno per ammodernamento delle lavorazio-ni agrarie, sono consentiti a condizione che:

• comportino un livellamento del terreno, mediante escavazione e riporto in loco di materiale, per

uno spessore non superiore ai 100 cm. rispetto al piano campagna originario; è fatto tassativo divieto di asportazione di materiale o di riporto di materiale per qualsiasi motivazione, fatta ec-cezione per il solo riporto di terreno vegetale;

• sia rispettato l'andamento del terreno e la tradizionale disposizione delle colture;

3) apertura di nuove cave e di riapertura di quelle abbandonate o dismesse;

4) è vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

b) sono inoltre vietati interventi atti a:

1) modificare il regime e la composizione delle acque, deviare od occultare sorgenti, torrenti, corsi d'ac-qua, etc.;

2) comportare qualsiasi tipo di bonifica e di prosciugamento e/o interramento di pozze e zone umide;

3) alterare in qualsiasi modo la struttura idrografica ed idrogeologica del territorio.

c) Fatte salve le vigenti disposizioni normative regionali in materia di riassetto, tutela e risanamento delle

acque:

1) lungo i corsi d'acqua pubblici è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime e le caratteri-stiche qualitative delle acque;

2) negli ambiti del demanio fluviale è altresì vietato qualsiasi intervento che possa alterare il quadro pa-

esaggistico - ambientale, fatta eccezione per quelli finalizzati alla manutenzione, al risanamento stati-co-strutturale, alla ristrutturazione e costruzione di opere per la difesa del suolo;

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3) sui corsi d'acqua non pubblici e all'interno dei loro ambiti, ivi compresi pozze, stagni e zone umide, è vietato qualsiasi intervento che comporti modifica al regime e alle caratteristiche qualitative e quanti-tative delle acque e all'aspetto ambientale dei siti;

4) nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia oltreché dei pareri i-

draulici degli Enti competenti, sono consentiti gli interventi relativi alle opere necessarie per il soddi-sfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologiche ivi comprese quelle civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc., nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizio-nalmente coltivati. In ogni caso le autorità idrauliche competenti ed i soggetti intestati dovranno eseguire tali interventi mediante l'impiego di materiali, rivestimenti, metodologie costruttive, tali da garantire un corretto in-serimento nell'ambiente e prevedere inoltre la realizzazione di schermature, quinte arboree e terrapie-ni; in particolare le opere di difesa di sponda, le briglie e le traverse dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate preferibilmente con sistemi di gabbie riempite con sassi e pietrame; • è comunque fatto divieto della messa in opera di briglie e traverse in calcestruzzo a vista; • oltre agli interventi sopra specificati, sono consentiti quelli relativi alle attività agricole in atto o

finalizzati al ripristino dell'attività agricola in ambiti già tradizionalmente coltivati.

5) Per quanto riguarda i parametri relativi al regime e alle caratteristiche qualitative delle acque, si fa ri-ferimento a quanto stabilito dalla legislazione statale o regionale e dalla normativa del Piano Regio-nale per la tutela e risanamento delle acque.

Art. 48 - VIABILITÀ a) È vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e

rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di ma-nutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti;

b) per l'eventuale realizzazione delle strade ammesse, dovranno essere utilizzati solo tracciati esistenti; nel

caso ciò non fosse possibile il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni per un corretto inserimento nell'ambiente, nel rispetto del naturale andamento del terreno e della tradizionale disposizione delle col-ture;

c) è consentito l'ammodernamento delle strade bianche; per tratti di particolare pendenza è ammesso, solo

per questi tratti, l’impiego di una pavimentazione in cls, ottenuto con un impasto di cemento bianco e pietrischetto ottenuto dalla frantumazione di pietra locale, che dovrà essere opportunamente lavata, pri-ma dell’indurimento, in modo da far emergere il colore della pietra. In ogni caso dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque piovane in opportune canaline realizzate ai margini del tratto di strada;

d) vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni

esterne; e) sono consentiti gli interventi di sistemazione dei sentieri ai sensi della L.R. 52/86. Art. 49 - USO DI MEZZI MOTORIZZATI a) È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavo-

ri agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpi-ni, di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati;

b) È consentita la circolazione dei battipista solo all'interno dell'ambito per attività sciistiche.

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Art. 50 - FLORA - FAUNA - SINGOLARITÀ GEOLOGICHE E MINERALOGICHE a) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geo-

logiche e mineralogiche. b) Devono essere salvaguardati i filari di siepi, le alberature o le singole piante autoctone e/o naturalizzate

esistenti, salvo che in caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e/o per esigenze fito - sanitarie.

c) È vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alla biocenosi compatibili e suscettibili di

alterazioni ecologicamente dannose. d) Sono vietati gli interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. Art. 51 - NORME DI TUTELA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE DI CARATTERE SPECIFICO 1) Al fine di realizzare una mirata azione di salvaguardia e tutela degli elementi di pregio presenti all'inter-

no dell'ambito comunale, oltre alla consueta classificazione di zona, il P.R.G. individua alcune categorie di ambiti o di elementi tra loro omogenei per ognuna delle quali prescrive la seguente normativa partico-lare.

A - AMBITI MONTANI DOMINANTI - CRINALI E LINEE DI SKYLINE

Trattasi degli ambiti che comprendono le zone montagnose poste alle quote più elevate ed in particolare i principali elementi di crinale che configurano, nel loro insieme, il sistema panoramico ed il profilo vi-suale (skyline) montano, dominante, dal punto di vista prospettico, sulla zona valliva sottostante. Al fine di salvaguardare l'integrità di tali elementi, è prescritta l'assoluta inedificabilità degli ambiti com-presi a quota superiore ai 1.300 m.s.l.m., fatta eccezione per le puntuali individuazioni di P.R.G.. Ferma restando la normativa vigente in materia, l'eventuale realizzazione ed installazione di impianti per le telecomunicazioni, quali antenne, ripetitori, o simili, è ammessa solo se il progetto sarà integrato da appositi studi e valutazioni di impatto ambientale e visuale che dimostrino che la localizzazione prescel-ta non compromette né altera la fruibilità ambientale panoramica delle zone interessate ( da parte di chi percorre le principali vie di comunicazione o staziona negli spazi attrezzati per la sosta ed il ristoro pre-visti o confermati dal P.R.G.).

B - AMBITI BOSCATI

Al fine di salvaguardare l'ingente patrimonio boschivo del Comune, tutelandone i valori naturalistici, ed allo scopo di incrementare il patrimonio vegetale, nel rispetto degli equilibri biologici ed ecosistemi at-tuali, il P.R.G. prescrive: a) le zone boscate incluse nell'apposito "Piano di riassetto dei beni silvo-pastorali di proprietà comu-

nale" vanno gestite ed utilizzate conformemente al predetto piano, approvato ai sensi della L.R. 13/9/1978, n° 52;

b) nelle restanti zone individuate dal P.R.G. è consentito lo svolgimento delle tradizionali attività silvo-

colturali e pastorali, mentre tagli boschivi ed apertura di piste sono ammessi esclusivamente secondo le prescrizioni della Polizia Forestale.

C - AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO

Trattasi delle aree, dalle tracce e delle testimonianze degli eventi bellici della Grande Guerra. All'interno di tali ambiti ove sono presenti consistenti resti di trincee, sono tassativamente vietati i movimenti di terra e di mezzi, in quanto suscettibili di alterare l'attuale assetto dei terreni.

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Art. 52 - EDIFICI SPARSI - NORME PARTICOLARI 1) Per gli edifici sparsi nel territorio e non più direttamente connessi con l'attività agricola-silvo-pastorale,

il P.R.G. detta norme direttive per il loro recupero, ammettendo in casi puntuali anche la possibilità di trasformazione della destinazione d'uso, sempre comunque compatibile con le caratteristiche della zona.

2) Oltre agli interventi di cui al precedente punto l), per gli edifici contrassegnati ed individuati nel P.R.G.

sono inoltre ammessi le operazioni previste in ogni singola scheda.

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SCHEMI GRAFICI

1 - Caratteri Edilizi-Architettonici

2 - Paesaggio Urbano

3 - Pavimentazioni esterne

4 - Metodi di consolidamento dei pendii

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1 CARATTERI EDILIZI - ARCHITETTONICI

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2 PAESAGGIO URBANO

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3 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

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4 METODI DI CONSOLIDAMENTO DEI PENDII

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FASCINATA (con messa adimora di piantine radicate)

LEGENDA

1. Fosso profondo 30-50 cm. e largo altrettanto 2. Fascine con almeno 5 rami di diametro > 1 cm. 3. Paletti di legno di lunghezza > 60 cm.

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FASCINATA

(con viminata)

LEGENDA

1. Fascine con almeno 5 rami di diametro > 1 cm. 2. Verghe di salice di diametro: 2-3 cm. 3. Paletti di legno di diametro 5-10 cm.

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MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME (a secco)

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GRADONATE CON TALEE

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GRADONATE CON TALEE

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PALIFICATE IN LEGNAME

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PALIZZATE IN LEGNAME

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ZONA " A" - CENTRO STORICO E CORTI RURALI 1) Riguarda le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani e rurali che conservano nel-

l'organizzazione territoriale, e cioè nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell'impianto urbanistico, e cioè nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità, e nelle strutture edilizie, e cioè nella forma urbana, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e/o cultu-rali.

2) Fanno parte integrante del Centro Storico e delle Corti Rurali le aree in essi comprese. 3) L'edificato è stato classificato secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede d'analisi

attribuendo ad ogni edificio un grado di protezione in relazione ai valori sopraccitati ed una destinazione d'uso compatibile con la tipologia e la morfologia dell'edificio stesso.

4) Gli indici stereometrici che accompagnano ogni scheda appartengono ad un sistema.di rilevazioni di ti-

po urbanistico, pertanto agli stessi non si dovrà fare riferimento in sede di istruttoria e rilascio di per-messi di costruire. Il tutto trova sintesi e rappresentazione nelle tavole disaggregate di analisi e di pro-getto di P.R.G. relative alla zona omogenea "A".

5) Sono ammessi interventi diretti per le unità edilizie individuate nelle tavole sopraccitate, unità edilizie

di cui si è determinato il grado di protezione e la destinazione d'uso. 6) Gli interventi dovranno attenersi alla normativa specifica predisposta per i singoli gradi di protezione

che segue nel presente capitolo. 7) In misura del maggiore o minore valore accertato, è stato assegnato a ogni unità edilizia uno dei seguen-

ti gradi di protezione.

Grado 1 - Restauro filologico; Grado 2 - Risanamento conservativo; Grado 3 - Restauro propositivo; Grado 4 - Restauro parziale Grado 5 - Ristrutturazione globale; Grado 6 - Demolizione e ricostruzione; Grado 7 - Demolizione senza ricostruzione; Grado 8 - Adeguamento Ambientale;

GRADO 1 - RESTAURO FILOLOGICO 1) Riguarda edifici e strutture murarie, vincolati dalla Soprintendenza ai Monumenti e Belle Arti, ai Beni

Ambientali e Architettonici, da conservare o ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro scientifico.

2) L'intervento consiste nella conservazione e nel ripristino dei valori originari nonché degli elementi ar-

chitettonici, plastici e figurativi che, pur introdotti in epoche successive, costituiscono determinante e organico sviluppo dell'originario complesso.

3) Dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi superfetativi, in genere di epoca recente, che non rive-

stano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio; sono da considerarsi superfetazio-ni anche le modificazioni alla tipologia originaria quando non integrate storicamente in essa.

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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4) È ammessa la possibilità sia di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente, sia servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione na-turale, nonché di eseguire limitate tramezzature in pannelli prefabbricati smontabili, sempreché non sus-sista alterazione alcuna degli ambienti di importanza storico-documentativa e architettonica.

5) È ammessa la ricostruzione filologica di parti di edifici eventualmente crollate o demolite, ma sulle e-

ventuali demolizioni di sopraelevazione e di superfetazione non è consentito realizzare interventi edilizi sostitutivi di alcun tipo.

6) L'intervento di restauro interessa anche manufatti quali le mura, i ponti e le porte ed altre opere di difesa

dell'aggregato nonché tutti gli altri reperti di valore storico documentativo e monumentale; per essi si prevede la conservazione integrale e il restauro nell'assoluto rispetto degli elementi originari, mediante materiali e tecnologie che ne denuncino la contemporaneità, secondo criteri filologici.

7) Sono comunque ammessi tutti gli interventi autorizzati dalle competenti Soprintendenze. GRADO 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO 1) Riguarda edifici e strutture per le quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi essenziali

che concorrono a determinare il valore storico-ambientale dell'edificio. 2) L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato;

b) conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale o orizzontale; i solai possono

essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione della quota di imposta originaria, con strutture analoghe aventi gli stessi requisiti di quelle originarie nel caso si tratti di strutture parti-colarmente caratterizzanti;

c) conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali e orizzontali, in quanto legati alla ti-

pologia fondamentale dell'edificio;

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edi-ficio;

e) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i

negozi se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque portandole a forme e dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite;

f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole,

lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;

g) possibilità di aggregare eccezionalmente unità abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unità abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della strut-tura tipologica degli edifici in questione;

h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale del

profilo altimetrico originario, con possibilità di praticare aperture lungo le falde del tetto. Sono comunque vietati nuovi abbaini, terrazze, tagli lungo le falde del tetto per ricavare terrazzini o poggioli rientranti, ecc.;

i) possibilità di inserire scale secondarie e montacarichi e altri impianti tecnologici che non com-

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promettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;

l) possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di

illuminazione e aerazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio per tali servizi è prescritto l'uso di elementi leggeri prefabbricati;

m) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali tra-

dizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale;

n) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature lavabile, plastiche e simili;

o) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili di ml. 2,20, con l’eccezione di altezze in-

feriori previa documentata preesistenza di destinazione abitativa; nel caso non sia raggiun-gibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione. Per i locali con soffitto inclinato valgono le norme di cui all'art. 22 delle presenti norme;

p) obbligo di eliminare le superfetazioni, e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rive-

stano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. GRADO 3 - RESTAURO PROPOSITIVO 1) Riguarda l'intervento su edifici di particolare valore storico-ambientale culturale, per i quali è anche am-

messa la possibilità di variare la destinazione d'uso originaria, rispettando comunque i valori morfologi-ci dell'edificio e operando ogni modificazione con i metodi e le cautele del restauro scientifico.

2) Gli interventi dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del grado 2 definite ai punti a, b, d, f, g,

h, i, l, m, n, o, p, dovranno invece rispettare le seguenti prescrizioni variate rispetto a quelle definite nei corrispondenti punti del grado precedente:

• i collegamenti interni verticali e orizzontali, dovranno essere inseriti o modificati con il mimino

di alterazione della struttura tipologica dell'edificio;

• conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell’edificio; è consentita eccezionalmente la realizzazione di nuove aperture sulle pareti, sia cie-che che già dotate di aperture, e sul tetto, salvaguardando la caratterizzazione morfologica dell’edificio, senza modificare il profilo di quelle esistenti;

• i porticati, le vaste aperture (dei fienili e di strutture simili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno), possono essere chiusi solo mediante finestrature, in modo da rispettare la forma dell'apertura stessa.

3) È inoltre da rispettare quanto prescritto al seguente punto:

• i materiali con cui eseguire i lavori di sistemazione dovranno essere quelli tradizionalmente usati nelle architetture residenziali coeve; in particolare i pavimenti, dovranno essere in cotto, in pietra o in legno, la struttura lignea del tetto e dei solai, ove costituisce elemento caratterizzante, nonché la struttura dei pilastri dovrà essere a vista.

4) Si prescrive inoltre che vengano conservate inalterate: tutte le murature d'ambito; le quote delle linee di

gronda e di colmo; tutte le aperture (porte, portoni, finestre, ecc.) per posizione, forma, dimensione e contorni; tutte le decorazioni (architettoniche, pittoriche, ecc.) esistenti nell'edificio all'interno e all'e-sterno; la cornice di gronda; la zoccolatura; i marcapiani; le lesene e tutti gli altri elementi caratterizzanti

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il corredo decorativo dell'edificio o del complesso.

5) È possibile inoltre creare dei soppalchi in strutture mobili, in legno o in ferro, con relativo impianto di-stributivo.

GRADO 4 - RESTAURO PARZIALE 1) Riguarda l'intervento su edifici e strutture murarie che conservano e/o di cui interessa conservare la ve-

ste architettonica esterna e gli elementi della struttura interna morfologicamente caratterizzanti. 2) L 'intervento dovrà tendere alla conservazione e al ripristino tipologico degli elementi essenziali e carat-

terizzanti, anche nel caso in cui si presentino alterati da precedenti ristrutturazioni o rifacimenti, qualora tale ripristino sia possibile e documentabile.

3) In generale l'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo;

b) i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie con modificazione

massima della quota originaria di 30 cm.; è prescritto l'uso di materiali analoghi nel caso in cui si trat-ti di solai originari caratterizzanti;

c) conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate nella posizione, nella forma,

nelle dimensioni e nei materiali di contorno; potranno essere realizzate nuove aperture nelle pareti fi-nestrate atte a dar luogo ad un sistema di simmetria che risulta incompiuto; potranno essere realizzate limitate nuove aperture nelle pareti secondarie, sia cieche che già dotate di aperture, e nella copertura per consentire l'aerazione dei locali ciechi e/o l'accessibilità a nuove unità abitative e/o per ragioni i-gienico sanitarie;

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale, per gli accessi degli edifici o per

i negozi; se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione o comunque portandole a forma e dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite;

e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole,

lapidi antiche, ecc. nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;

f) possibilità di aggregare unità abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unità abitative troppo grandi, per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione. Possibilità quindi di demolizione, spostamento, costruzione di tramezzi ed altri muri interni a condizione che non vada a compromettere la morfologia dell'edificio.

g) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale, del

profilo altimetrico originario, fatti salvi i casi espressamente individuati e normati nelle tavole di P.R.G. in scala 1/1000, con le modalità mutuate da L.R. n° 12/99, come riportato nell’apposito artico-lo n° 37 bis del Regolamento edilizio. Sono comunque vietati nuovi abbaini, terrazze, tagli lungo le falde del tetto per ricavare terrazzini o poggioli rientranti, ecc.;

h) possibilità di inserire scale secondarie ed altri impianti tecnologici che non compromettano la mor-

fologia, la tipologia e la struttura dell'edificio, con la tassativa esclusione dei volumi tecnici ecce-denti le coperture esistenti;

i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventila-

zione forzata, sistemati questi ultimi in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;

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j) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali tra-

dizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale;

k) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce stese a velatura seguendo le indicazioni della tavolozza dei colori allegata. Qualora non siano riscontrabili colori originali la facciata dovrà rimanere a faccia vista secondo le indicazioni espresse all’art. 38 delle presenti norme;

l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili di ml. 2,20; nel caso non sia raggiun-

gibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione. Per i locali con soffitto inclinato valgono le norme di cui al 10° comma dell'art. 22 delle presenti norme;

m) obbligo di eliminare le superfetazioni, ecc. e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non ri-vestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

Per quanto riguarda gli interventi su edifici per cui è prevista la possibilità di variazione della destina-zione d'uso originaria (in genere edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc.) essi do-vranno rispettare, oltre alle prescrizioni precedenti, anche le seguenti: • conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne, con possibilità di

praticare fori nelle murature cieche adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento; in par-ticolare per i fienili si debbono mantenere aperture da pilastro a pilastro e da solaio a solaio;

• conservazione del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero appara-

to decorativo; • è possibile inoltre creare dei soppalchi in strutture lignee o in ferro, con relativo impianto distributivo. Per gli edifici cui è stato assegnato il presente grado di protezione, non è in nessun caso ammessa la demoli-zione, fatti salvi i casi di pubblica incolumità, accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale e ordinati dal Sinda-co. In questo caso, è esclusivamente prevista la fedele ricostruzione, derivata da un preliminare ed esaustivo rilievo sia metrico che tecnologico, mirato all’impiego di materiale e tecniche esecutive del tutto simili all’edificio preesistente. GRADO 5 - RISTRUTTURAZIONE GLOBALE 1) Riguarda edifici di cui interessa conservare parte delle caratteristiche architettoniche esterne quale docu-

mento di datata espressione di cultura architettonica; l'intervento dovrà dare luogo ad un organismo edi-lizio comunque omogeneo al tessuto urbano circostante.

2) L'integrazione e sostituzione di parte delle strutture siano esse orizzontali che verticali è consentita, cosi

come la completa riorganizzazione degli interni. 3) Dovranno essere ripristinati, se leggibili, gli elementi costruttivi e compositivi originari. 4) L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni costruttive per quanto riguarda le parti da riedifica-

re:

a) muri esterni: dovranno essere intonacati e colorati con colori a calce stesa a velatura;

b) manti di copertura: dovranno avere sporgenza rispetto al filo del muro esterno non superiore a quella degli edifici limitrofi e secondo le dimensioni attestate dalle numerose esemplificazioni in essere nei

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vecchi edifici ed in particolare dovranno essere simili a quelli contigui e dovranno essere di norma a falde in coppi di normale laterizio;

c) dimensioni aperture: le dimensioni delle aperture da modificare o da realizzare ex-novo dovranno ri-

prendere le proporzioni esistenti negli edifici contermini di valore storico ambientale. Tali modifiche sono intese a migliorare la composizione dei fronti su strada e ad adeguare le aperture alle eventuali modifiche di distribuzione interna;

d) stipiti di porte e finestre: essi dovranno essere in pietra naturale veronese. Tali elementi non do-

vranno per altro sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre 5 cm.;

e) davanzali: dovranno essere realizzati in lastre di pietra locale (con limitate sporgenze rispetto al filo esterno del muro con un massimo di cm. 5);

f) comignoli: non sono ammessi comignoli in eternit o altro materiale che non risponda alla tradizione

locale. Qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati questi dovranno essere rivestiti in cotto, eventualmente intonacati e dovranno concludersi secondo le forme delle tradizioni locali.

g) serramenti e infissi esterni: dovranno essere in legno o ferro lavorati secondo le tecnologie usate dalla

tradizione locale. Sono da escludere l'alluminio anodizzato al naturale o tinta oro ed in lamiera zincata, ammettendo tutti quei materiali opachi di colore scuro stabilito dalla tavolozza allegata alle presenti norme.

5) Sono ammesse aggregazioni di unità edilizie adiacenti. 6) Possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili di ml. 2,20; nel caso non sia raggiungibile

tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; Per gli edifici cui è stato assegnato il presente grado di protezione è ammessa la demolizione e ricostruzione. La ricostruzione, se non diversamente indicata nelle tavole di P.R.G., dovrà essere realizzata sulla stessa a-rea di sedime e con la stessa volumetria dell’edificio preesistente con l’impiego di materiali e tecnologie co-struttive proprie della tradizione locale. Spostamenti dall’originario sedime, potranno essere indicati dall’Ufficio Tecnico o permessi su richiesta del proprietario per effettivi problemi viabilistici. Tali sposta-menti devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Consiglio Comunale. GRADO 6 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 1) Riguarda l'intervento di parziale o totale demolizione e ricostruzione di edifici in contrasto con le carat-

teristiche ambientali tali da giustificarne la conservazione, o di situazioni originariamente valide ma og-gi irrimediabilmente compromesse, sia per gli effetti negativi dal punto di vista igienico-sanitario, sia per l'obsolescenza funzionale di tipologie irrecuperabili al moderno modo di abitare.

2) La ricostruzione, se non diversamente indicata nelle tavole di progetto, dovrà essere realizzata sulla

stessa area di sedime e con la stessa volumetria dell'edificio preesistente. 3) Se nelle tavole di progetto è individuata la sagoma limite con volumetria prefissata a questa ci si dovrà

attenere. 4) La ricostruzione dovrà essere adeguata all'ambiente. 5) Spostamenti dall’originario sedime, potranno essere indicati dall’Ufficio Tecnico o permessi su richiesta

del proprietario per effettivi problemi viabilistici. Tali spostamenti devono essere, in ogni caso, autoriz-zati dal consiglio Comunale.

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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GRADO 7 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 1) Riguarda manufatti dei quali è opportuna la demolizione senza ricostruzione per il recupero delle mor-

fologie degli aggregati edilizi su cui insistono. 2) La demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, indicate nelle tavole di P.R.G., è condizione

inderogabile per il rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi nelle unità che le includono. GRADO 8 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE 1) Riguarda edifici privi di carattere storico-ambientale per i quali non è prevista la riorganizzazione pla-

novolumetrica.

2) L'eventuale conservazione potrebbe, infatti, compromettere l'assetto strutturale degli edifici contermini e alterare la tipologia insediativa dell'area in cui sono inseriti.

3) Gli elementi formali che costituiscono l'unità edilizia e che risultano di scarso significato o addirittura in contrasto con i caratteri architettonici degli edifici contermini, debbono essere ad essi relazionati con particolare riguardo a quelli aventi grado di protezione superiore.

4) È ammessa la ristrutturazione totale degli edifici in oggetto.

5) Gli eventuali interventi sul solo involucro esterno dovranno essere tali da ricondurre l'edificio a un ar-monico inserimento nel contesto dell'aggregato edilizio su cui insiste.

PIANI DI RECUPERO CONVENZIONATI 1) Gli interventi ammessi per le unità edilizie individuate all'interno dei Piani di Recupero Convenzionati

sono quelli ammessi dal Piano di Recupero Convenzionato. UNITÀ DI MINIMO INTERVENTO E INTERVENTI COORDINATI 1) Ogni unità edilizia schedata e con relativo grado di protezione e destinazione d'uso ammissibile costitui-

sce unità di minimo intervento. Non può quindi essere rilasciato permesso di costruire che non investa la globalità dell'unità edilizia individuata.

In deroga a quanto riportato al comma precedente, per gli edifici ricompresi all’interno di Centri Storici e Corti Rurali soggetti a grado di protezione n. 4/5/8, è ammessa, solo in caso di comprovata presenza di diverse proprietà immobiliari all’interno della medesima unità edilizia, la presentazione di progetti rela-tivi a porzioni di unità, allegando comunque documentazione fotografica estesa all’intera unità edilizia.

Per gli edifici soggetti al grado 3 (restauro propositivo), la deroga di cui al comma precedente è subor-dinata alla presentazione anche di tutti i prospetti relativi all’intera unità, nonché il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico sulla compatibilità dell’intervento proposto.

Qualora un edificio interessi più proprietà, l’intervento dovrà garantire la coerenza dell’intero edificio o complesso, sia per la colorazione, le forometrie ecc.

2) Per gli edifici nei quali è ammessa o prescritta la modifica di facciata (spostamento e/o adeguamento di fori) e nei casi in cui si è ritenuto che l'intervento dovesse comprendere più unità edilizie si dovranno presentare oltre agli elaborati normalmente richiesti anche i prospetti d'insieme dei fabbricati limitrofi dai quali risulti la compatibilità dell'intervento proposto. Di norma questi casi sono individuati con apposita grafia nelle tavole di progetto di P .R.G.. Il Funzionario Responsabile del Servizio può, in casi particolari anche non segnalati, richiedere la pre-sentazione di progetti coordinati. L'intervento coordinato può riguardare anche semplici unità edilizie suddivise in più unità immobiliari. In questo caso il progetto dovrà interessare l'intera unità schedata con soluzioni vincolanti per il richie-dente mentre per le altre parti possono essere presentate, in sede di loro intervento, proposte diverse che

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si adeguino o che siano compatibili con la soluzione primaria.

SAGOMA LIMITE CON VOLUMETRIA PREFISSATA, NUOVI EDIFICI ASSENTITI ALL'IN-TERNO DELLE U.M.I. INDIVIDUATE O IN SOSTITUZIONE DI UNITÀ EDILIZIE ESISTENTI 1) La costruzione dei nuovi edifici assentiti all'interno delle U.M.I. individuate dovrà attenersi alla sagoma

limite, alle altezze, alla volumetria prefissate nelle tavole di progetto; dovrà rispettare anche l'andamento delle falde del tetto così come individuate.

2) La ricostruzione dei nuovi edifici assentiti, in sostituzione di manufatti esistenti, dovrà attenersi alla sa-

goma limite, alle altezze, alla volumetria prefissate nelle tavole di progetto; dovrà rispettare anche l'an-damento delle falde del tetto così come individuate. La ricostruzione dovrà essere adeguata all'ambiente.

ELEMENTI SUPERFETATIVI DI CUI È PRESCRITTA LA DEMOLIZIONE 1) Analizzando singolarmente le unità edilizie, si sono individuate in taluni casi, all'interno delle unità stes-

se, elementi di carattere superfetativo. Questi elementi, ove possibile, si sono individuati nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia. Per questi elementi individuati è prescritta la demolizione.

2) Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni edilizie è subordinato alla presentazione di una di-

chiarazione del concessionario dalla quale debbono risultare tutte le eventuali strutture classificate come superfetative di proprietà dello stesso e presenti nello stesso isolato nel quale insiste l'oggetto dell'atto comunale. Il permesso di costruire o l'autorizzazione dovranno prevedere la contestuale demolizione di tutte le strutture superfetative di cui sopra eventualmente presenti.

ELEMENTI PRECARI A CARATTERE SUPERFETATIVO DI CUI È PRESCRITTA LA DEMO-LIZIONE 1) Trattasi di manufatti precari individuati all'interno degli aggregati edilizi, indicati nelle tavole di proget-

to di P.RG., di cui è prescritta la demolizione, che si ritiene funzionale a un riordino degli aggregati edi-lizi esistenti.

ELEMENTI PUNTIFORMI SIGNIFICATIVI 1) Per gli elementi puntiformi significativi individuati nelle tavole di P.R.G. valgono le prescrizioni del re-

stauro filologico riportate nel grado di protezione 1. 2) Tali norme del restauro filologico valgono anche per tutti gli elementi. decorativi presenti nelle facciate

degli edifici a prescindere dal grado di protezione assegnato a questi ultimi. PERCORSI PEDONALI 1) I percorsi pedonali individuati nelle tavole di progetto di P.R.G. dovranno essere realizzati avendo la

massima attenzione nella scelta della pavimentazione che dovrà essere realizzata con tecniche e materia-li tradizionali.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 1) Particolare cura si dovrà avere per la salvaguardia e conservazione di elementi lineari e puntiformi an-

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corché non individuati nelle tavole di progetto di P.R.G.. 2) Le recinzioni esistenti potranno essere integrate usando nella loro costruzione-ricostruzione tecniche e

materiali tradizionali. 3) È ammesso realizzare cantine, locali accessori, ecc. al di sotto dei fabbricati. 4) È ammesso realizzare autorimesse al di sotto dei fabbricati e negli spazi connessi alla residenza a condi-

zione che venga ripristinata per questi ultimi l'eventuale pavimentazione o il riporto di terreno vegetale per il mantenimento delle funzioni attuali. Il riporto di terreno vegetale dovrà avere uno spessore adeguato.

5) Si prescrive che con tale operazione (costruzione di autorimesse) non dovranno essere abbattuti alberi

non produttivi caratterizzanti il paesaggio e di età superiore a 30 anni rivestenti particolare valore am-bientale ed alberi non autoctoni di età superiore a 50 anni.

6) La realizzazione di tali autorimesse sarà consentita laddove si dimostri di non poter utilizzare rustici o

porticati esistenti per il ricovero degli automezzi. 7) Per quanto riguarda le unità edilizie assoggettate a P .R. è ammesso realizzare uno strumento attuativo

che escluda solamente le parti che sono state già oggetto di interventi pianificatori approvati prima del-l'adozione del P.R.G.

8) La destinazione d'uso di cui alla lettera C delle tavole di Centro Storico è da intendersi come segue:

Rustico: struttura comunque organizzata costituente pertinenza alla residenza; Residenza: unità residenziale dotata di superficie rispondente ai minimi di cui al Regolamento Edilizio.

9) Nel caso di costruzioni allo stato di rudere, e regolamentati dal grado di protezione da 1 a 5, dovrà esse-re preliminarmente eseguito un approfondito studio in grado di riproporre le originarie dimensioni e vo-lumetrie. Tale studio, mirato anche all’identificazione dei materiali e delle tecniche costruttive originali, dovrà servirsi di eventuali documentazioni iconografiche ed eventualmente avere come riferimento si-milari tipologie architettoniche presenti nel territorio.

PRESCRIZIONI GENERALI DI CUI ALLA D.G.R. n. 3205 del 28/10/2008 Per tutte le aree individuate sulle tavole di P.R.G. come “Aree sottoposte alle prescrizioni generali di cui alla D.G.R. n. 3205 del 28/10/2008” si prescrive, considerato che la maggior parte presenta delle viabilità inade-guate, che la viabilità relativa a tali aree, in sede del rilascio dei Permessi a Costruire, dovrà essere adeguata ai minimi previsti dal Codice della Strada. Inoltre si prescrive che i nuovi accessi carrai dovranno essere ar-retrati di minimo ml. 4/5,00, al fine di permettere la sosta dei veicoli senza intralciare la viabilità principale. Per ultimo si prescrive che dovranno essere ricavati degli standard a parcheggio nella misura di un posto au-to per ogni nuova unità che si andrà a edificare.

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Tabella indici stereometrici

ZONA "A"

CENTRO STORICO E CORTI RURALI

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

------------

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

------------

Superficie minima del lotto

mq.

------------

Superficie massima del lotto

mq.

------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

Secondo defin. di P.R.G.

Numero massimo dei piani abitabili

Secondo defin. di P.R.G.

Altezza massima dei fabbricati

ml.

Secondo defin. di P.R.G.

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

In allineam. o secondo le prescriz. del P .R. G

.

Distanza minima dai confini

ml.

------------

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

Art. 9 D.I. 2/4/68 n° 1444

e secondo le masse previste dal P.R.G.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

Art. 9 D.I. 2/4/68 n° 1444

e secondo le masse previste dal P.R.G.

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

------------

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

------------

Cavedi

--

Ammessi

Cortili chiusi

--

Ammessi

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ZONA " A1" - CENTRO STORICO CON INTERVENTI APPROVATI EX L.R. 80/80 1) Trattasi di ambiti siti nel centro storico che sono stati oggetto di pianificazione esecutiva, ai sensi del

previgente strumento urbanistico generale. 2) Gli interventi sugli edifici e sulle aree libere, dovranno essere puntualmente relazionati alle norme e al

contenuto dello strumento urbanistico attuativo in atto approvato con Delibera di G .R. V. n° 6621 del 6/10/1988, le cui norme debbono intendersi come qui integralmente riportate.

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Tabella indici stereometrici ZONA " AI"

CENTRO STORICO

CON INTERVENTI APPROVATI

EX L.R. 80/80

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

Superficie minima del lotto

mq.

Superficie massima del lotto

mq.

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

Numero massimo dei piani abitabili

Altezza massima dei fabbricati

ml.

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

Distanza minima dai confini

ml.

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

Cavedi

--

Cortili chiusi

--

Valgono gli indici stereometrici di cui agli

strumenti urbanistici in vigore che debbono

intendersi come qui integralmente riportati.

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

89

ZONA " A2" - MALGHE 1) Trattasi delle malghe ubicate all'interno dell'ambito soggetto a tutela per la costituzione del parco del

Baldo. 2) Per tutti tali edifici valgono le norme di cui al grado di protezione assegnato nella tavola n° 13.4.IX

prog. N° 84 con riferimento alla zona " A " Centro Storico, che debbono intendersi come qui integral-mente riportate.

3) È vietato, a prescindere dal grado di protezione assegnato, demolire le strutture anche in caso di ristrut-

turazione.

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

90

ZONA "B" - COMPLETAMENTO EDILIZIO

1) Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente, site al di fuori del Centro sto-rico.

2) La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici a blocco, in linea, isolati, binati, a schiera e a corte.

3) L'intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Qua-

lora le stesse risultassero totalmente mancanti, o si riscontrasse l'assenza delle principali di esse, l'in-tervento è subordinato all'approvazione di un apposito strumento urbanistico attuativo redatto ai sensi delle presenti norme. Qualora invece risultassero presenti solo le principali opere di urbanizzazione primaria, l'intervento, che dovrà essere unitario per l'intera area, è subordinato alla stipula di una con-venzione che dovrà prevedere modalità, tempi e garanzie per l’esecuzione delle opere mancanti o ca-renti. La dichiarazione di esistenza delle opere di urbanizzazione deve essere attestata e sottoscritta dal Fun-zionario Responsabile del Servizio.

4) La distanza dalle strade viene fissata in ml. 5,00, con facoltà del Funzionario Responsabile del Servi-

zio, sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere allineamenti a distanze diverse allo scopo di non alterare gli allineamenti esistenti e la fisionomia ambientale già determinata.

5) Le distanze tra i fabbricati previste dalla tabella degli indici stereometrici possono essere ridotte, sino

ad un minimo di ml. 6,00, in attuazione di strumenti urbanistici attuativi con previsioni planivolume-triche ai sensi ed agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.I. 2/4/1968, n° 1444.

6) Per la zona B5 sita in località Pesina è prescritto realizzare un unico corpo di fabbrica parallelo alla

strada Caprino-San Verolo. La distanza dalla strada prevista nella tabella degli indici stereometrici è valida solamente per quella di cui sopra. Il fabbricato dovrà, in ogni caso, avere sul fronte strada un porticato di uso pubblico della profondità non inferiore a ml.. 3,00.

7) Nelle zone B, edificate in regime della legge 765/67, contrassegnate con asterisco nelle tavole di

P.R.G., è possibile ampliare i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G. anche in eccezione alla distanza tra edifici diversi a condizione che non venga diminuita la distanza minima attuale. Nel rispetto della norma di cui sopra per le altre distanze si dovrà fare riferimento alle disposizioni del Libro III del Codice Civile.

8) Tutte le zone individuate negli elaborati grafici col simbolo “IG” cerchiato, essendo ubicate sul pendio posto a valle di un’ampia zona soggetta da tempo a fenomeni di instabilità di frana, andranno prelimi-narmente verificate con particolare attenzione sotto il profilo della stabilità del versante, sia in condi-zioni naturali sia in funzione degli interventi previsti, con preventive indagini geologiche e geotecni-che.

9) Per tutte le aree individuate sulle tavole di P.R.G. come “Aree sottoposte alle prescrizioni generali di

cui alla D.G.R. n. 3205 del 28/10/2008” si prescrive quanto segue: 1. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni architettoniche e formali

nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo.

2. Le viabilità interne delle lottizzazioni dovranno raccordarsi con la struttura viaria esistente al con-torno. Le aree a standard “Verde pubblico”, dovranno essere accorpate, in un’unica area, al fine di evitare l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo da parte dei

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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futuri residenti. Gli spazi a parcheggio di standard invece, dovranno essere equamente distribuiti lungo la strada di SUA, al servizio delle abitazioni, con l’accorgimento di disporli accoppiati e-sternamente ai singoli lotti edificabili.

3. Gli accessi carrai dovranno essere arretrati dal filo stradale di minimo ml. 4/5,00, ricavando even-tualmente gli standard relativi a parcheggi esternamente alle recinzioni affiancati all’accesso car-raio.

4. Dovranno essere ricavati degli standard a parcheggio nella misura di un posto auto per ogni nuova unità che si andrà a edificare.

5. Le recinzioni delle aree, in particolare quelle poste sui fronti stradali, dovranno essere esclusiva-mente trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o meglio se siepi verdi per un’altezza massima non superiore a quanto prevede la vigente normativa. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità tipologica e cromatica.

6. Al fine della tutela del paesaggio, dovranno essere messe a dimora lungo la viabilità e lungo i con-fini, filari di alberature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e miti-gare le aree. Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o par-cheggi, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

7. Dovranno essere realizzate vasche per lo smaltimento delle acque meteoriche di capacità almeno pari a 1 mc ogni 20 mq di superficie coperta. Tutte le superfici scoperte: percorsi pedonali, piazza-li, parcheggi, accessi carrabili ecc., dovranno essere pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152.

10) Per l’ambito riclassificato come ZTO B3 in Loc. Ceredello (Frantoio Ceredello) vengono mantenute le

modalità di intervento già oggetto di concertazione con la Provincia, con ampliamento massimo am-messo della superficie coperta di mq 215. L’altezza massima del nuovo intervento non dovrà superare quella della zona B3, pari a ml 7,50. La volumetria e il rapporto di copertura complessivi potranno es-sere superiori a quanto previsto dai corrispondenti indici stereometrici della Zona B3, purché nei limiti di superficie coperta e altezza sopra riportati. Inoltre ricadendo l’ambito della consolidata attività nella fascia di rispetto di un elettrodotto, sarà cura ed onere della ditta proponente eventuali ampliamenti, produrre indagini e misure in situ atte a dimostrare l’ammissibilità dell’intervento.

Le modalità di intervento sopra descritte si intendono valide esclusivamente per l’attività di molitura delle olive (frantoio) e per la commercializzazione dell’olio attualmente esistente; nel caso di dismis-sione di detta attività gli interventi nell’ambito in oggetto saranno totalmente soggetti al rispetto dei dati stereometrici della Zona B3 riportati nella tabella che segue.

11) Per quanto concerne l’area in Z.T.O. B1 ubicata a ovest del complesso ospedaliero di Caprino V.se, ri-

compresa in ambito soggetto a progettazione unitaria con area a parcheggio e area a giardino pubblico di quartiere, si prescrive che in fase di progettazione unitaria venga garantito un accesso carrabile al sottostante lotto in zona B1.

12) Per quanto concerne l’area in Z.T.O. B3 ubicata a sud dell’abitato di Boi, contraddistinta con apposito

simbolo in cartografia, è prescritto l’assoggettamento a Progetto Unitario con obbligo di realizzazione degli standard a parcheggio previsti dalla legge, nonché l’obbligo di stipula di specifica convenzione.

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Tabella indici stereometrici

ZONA "B"

COMPLETAMENTO EDILIZIO

1 2

3

4

5

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

1,50

1,20

1,00

0,80

---

Massimo volume edificabile

mc.

mq.

3.000

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

------------

Massima superficie coperta realizzabile

mq.

------------

600

Superficie massima del lotto mq.

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

30%

25%

Numero massimo dei piani abitabili

3

2

Altezza massima dei fabbricati

ml.

10,50

7,50

7,00

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

5,00

20,00

contatto

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

10,00

(vedi 5° comma norma di zona)

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture o giardini: minimo

mq.

mq.

70%

80%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

30%

20%

Cavedi -- Esclusi Cortili chiusi

--

Esclusi

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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ZONA "B6" - SPECIALE 1) Trattasi di agglomerati di abitazione e di edifici isolati siti al di fuori del centro edificato e non aventi le

caratteristiche di abitazioni rurali. 2) In tale zona gli edifici esistenti possono essere ampliati “una tantum” fino ad un massimo di 100 mc per

i soli fini dell’adeguamento igienico sanitario. 3) In tale zona è ammessa la variazione della destinazione d'uso in residenze ed in funzioni comunque

compatibili con la residenza. 4) La distanza delle strade viene fissata in ml. 5,00 con facoltà del Funzionario Responsabile del Servizio,

sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere allineamenti a distanza diversi allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale già determinata.

5) Gli edifici che avranno fruito dell'ampliamento di cui alla presente norma non potranno essere ulterior-

mente ampliati. 6) Per tutte le aree individuate sulle tavole di P.R.G. come “Aree sottoposte alle prescrizioni generali di cui

alla D.G.R. n. 3205 del 28/10/2008” si prescrive quanto segue: 1. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni architettoniche e formali

nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto vi-sivo.

2. Le viabilità interne delle lottizzazioni dovranno raccordarsi con la struttura viaria esistente al con-torno. Le aree a standard “Verde pubblico”, dovranno essere accorpate, in un’unica area, al fine di evitare l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo da parte dei fu-turi residenti. Gli spazi a parcheggio di standard invece, dovranno essere equamente distribuiti lun-go la strada di SUA, al servizio delle abitazioni, con l’accorgimento di disporli accoppiati esterna-mente ai singoli lotti edificabili.

3. Gli accessi carrai dovranno essere arretrati dal filo stradale di minimo ml. 4/5,00, ricavando even-tualmente gli standard relativi a parcheggi esternamente alle recinzioni affiancati all’accesso car-raio.

4. Dovranno essere ricavati degli standard a parcheggio nella misura di un posto auto per ogni nuova unità che si andrà a edificare.

5. Le recinzioni delle aree, in particolare quelle poste sui fronti stradali, dovranno essere esclusiva-mente trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o meglio se siepi verdi per un’altezza massima non su-periore a quanto prevede la vigente normativa. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visi-bile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità tipologica e cromatica.

6. Al fine della tutela del paesaggio, dovranno essere messe a dimora lungo la viabilità e lungo i con-fini, filari di alberature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitiga-re le aree. Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheg-gi, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle es-senze.

7. Dovranno essere realizzate vasche per lo smaltimento delle acque meteoriche di capacità almeno pari a 1 mc ogni 20 mq di superficie coperta. Tutte le superfici scoperte: percorsi pedonali, piazzali, parcheggi, accessi carrabili ecc., dovranno essere pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legisla-tivo 11 maggio 1999 n. 152.

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Tabella indici stereometrici ZONA "B6"

SPECIALE

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

------------

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

------------

Superficie minima del lotto

mq.

------------

Superficie massima del lotto

mq.

------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

------------

Numero massimo dei piani abitabili

Fabbricato più alto dell’isolato

Altezza massima dei fabbricati

ml.

Fabbricato più alto dell’isolato

con un max di ml. 7,50

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

5,00 (vedi 4° comma della norma di zona)

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

- Per i fabbr. esist. distanza attuale - Per i nuovi fabbr. ml. 10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

80%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

20%

Cavedi

--

Esclusi

Cortili chiusi

--

Esclusi

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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ZONA "C1" - ZONA OGGETTO DI STRUMENTI ATTUATIVI APPROVATI E CONVENZIONATI 1) Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi, per le quali esiste un Piano di Lottizzazione ap-

provato e convenzionato in attuazione del previgente strumento generale. Vanno pertanto rispettati gli indici stereometrici di cui alle convenzioni urbanistiche stipulate in attua-zione delle previsioni del previgente P.R.G. che, debbono intendersi come qui integralmente riportati. Per i P.d.L. approvati e convenzionati in attuazione del previgente P.d.F. e P.R.G. vengono confermate in toto le previsioni planivolumetriche in essi contenute.

2) L'edificazione è subordinata alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione.

3) Per le zone destinate a PEEP valgono gli indici stereometrici di cui al Piano di zona approvato con i vin-coli e le normative particolari di cui alle leggi 167/62 e 865/71.

4) Per il lotto residuo del P.E.E.P. del capoluogo si confermano le indicazioni d’intervento già oggetto di

deroga ai sensi dell’ex art. 80 della L.R. 61/85 come da delibera del C.C. n. 53 del 18/09/2008.

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Tabella indici stereometrici ZONA " C1"

ZONE OGGETTO DI S.A. APPROVATI

E CONVENZIONATI

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

Superficie minima del lotto

mq.

Superficie massima del lotto

mq.

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

Numero massimo dei piani abitabili

Altezza massima dei fabbricati

ml.

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

Distanza minima dai confini

ml.

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

Cavedi

--

Cortili chiusi

--

Valgono gli indici stereometrici di cui agli

strumenti urbanistici in vigore

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ZONA "C2" - ESPANSIONE RESIDENZIALE 1) Trattasi di zone soggette a trasformazione territoriale per l'insediamento di edifici residenziali e/o desti-

nati a funzioni diverse ma comunque compatibili con la residenza. 2) L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo così come previsto

dalle tavole di P.R.G. ed alla stipula della convenzione, di cui all'art. 14 delle presenti norme, che dovrà interessare tutte le aree comprese negli ambiti perimetrati.

3) All'interno del lotto minimo di cui alla tabella è possibile realizzare tipologie edilizie a corte, in linea, a

blocco, binati, a schiera e isolati. 4) Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura al fine del rispetto del tessuto viario,

edilizio ed ambientale del territorio circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenzia-le a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana com-plessiva e dell'impianto urbanistico delle zone limitrofe.

5) Nel caso di zone di espansione unitarie soggette a più strumenti attuativi si prescrive la predisposizione

di un piano di utilizzo complessivo pur ammettendo la pianificazione esecutiva di un solo ambito. Gli strumenti attuativi successivi possono proporre soluzioni alternative purché le stesse risultino com-patibili con la soluzione originaria e vengano ritenute valide ed accettate dal Consiglio Comunale in se-de di approvazione.

6) Per gli strumenti urbanistici attuativi si fa obbligo del rispetto delle indicazioni prescrittive di cui alle ta-vole di P.R.G. in scala 1:2000, ritenendo le indicazioni tipologiche ed organizzative dell'intero ambito oggetto di pianificazione come suggerimenti e indicazioni a cui riferirsi. Sono ammesse variazioni a condizione che non snaturino le indicazioni di P.R.G..

7) Solo nel rispetto della norma di P.R.G. è ammessa l'approvazione dello strumento attuativo ai sensi del-

la L.R.. 1/9/93 n° 47. 8) L 'intervento dovrà rispettare le previsioni del P.R.G.. 9) Le eventuali modifiche alla viabilità, sia pedonale che veicolare, non dovranno in ogni caso snaturare le

previsioni dello strumento urbanistico generale. Qualsiasi modificazione alle indicazioni delle tavole non rientrante tra quelle di cui al punto precedente è soggetta all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico generale.

10) Sono ammesse le trasposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 27/6/1985 n° 61, così co-me modificata dalla L.R. 1/9/93 n° 47.

11) Tutte le zone individuate negli elaborati grafici col simbolo “IG” cerchiato, essendo ubicate sul pendio

posto a valle di un’ampia zona soggetta da tempo a fenomeni di instabilità di frana, andranno prelimi-narmente verificate con particolare attenzione sotto il profilo della stabilità del versante, sia in condizio-ni naturali sia in funzione degli interventi previsti, con preventive indagini geologiche e geotecniche.

12) Per tutte le aree individuate sulle tavole di P.R.G. come “Aree sottoposte alle prescrizioni generali di cui

alla D.G.R. n. 3205 del 28/10/2008” si prescrive quanto segue: 1. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni architettoniche e formali

nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto vi-sivo.

2. Le viabilità interne delle lottizzazioni dovranno raccordarsi con la struttura viaria esistente al con-

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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torno. Le aree a standard “Verde pubblico”, dovranno essere accorpate, in un’unica area, al fine di evitare l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all’utilizzo da parte dei fu-turi residenti. Gli spazi a parcheggio di standard invece, dovranno essere equamente distribuiti lun-go la strada di SUA, al servizio delle abitazioni, con l’accorgimento di disporli accoppiati esterna-mente ai singoli lotti edificabili.

3. Gli accessi carrai dovranno essere arretrati dal filo stradale di minimo ml. 4/5,00, ricavando even-tualmente gli standard relativi a parcheggi esternamente alle recinzioni affiancati all’accesso car-raio.

4. Dovranno essere ricavati degli standard a parcheggio nella misura di un posto auto per ogni nuova unità che si andrà a edificare.

5. Le recinzioni delle aree, in particolare quelle poste sui fronti stradali, dovranno essere esclusiva-mente trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o meglio se siepi verdi per un’altezza massima non su-periore a quanto prevede la vigente normativa. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visi-bile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità tipologica e cromatica.

6. Al fine della tutela del paesaggio, dovranno essere messe a dimora lungo la viabilità e lungo i con-fini, filari di alberature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitiga-re le aree. Inoltre tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheg-gi, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle es-senze.

7. Dovranno essere realizzate vasche per lo smaltimento delle acque meteoriche di capacità almeno pari a 1 mc ogni 20 mq di superficie coperta. Tutte le superfici scoperte: percorsi pedonali, piazzali, parcheggi, accessi carrabili ecc., dovranno essere pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legisla-tivo 11 maggio 1999 n. 152.

13) Per quanto concerne l'area di espansione C2/c sita a Nord-Ovest dell'abitato di Pesina ed individuata

con una stellina nera all'interno di un quadrato nero, si prescrive che in fase di presentazione dello strumento attuativo dovranno essere previste tipologie consone al contesto e tali da inserirsi corretta-mente sia per l'architettura degli edifici che per l'uso dei materiali impiegati.

14) Per quanto concerne l'area di espansione C2/d comprendente al suo interno anche un'area destinata a

P.E.E.P. e sita a Nord dell'abitato di Pazzon ed individuata in cartografia alla scala 1:2.000 con una stel-lina nera inscritta in un cerchio sempre nero, si prescrive che in fase di presentazione dello stru-mento at-tuativo non dovranno essere previsti accessi carrai dalla strada che lambisce tale zona sul Iato Ovest mentre sono consigliabili dalla strada posta a Sud.

15) Per quanto concerne l’area di espansione C2/b sita in località Carrara, preventivamente alla redazione

del Piano Urbanistico Attuativo, dovrà essere verificato il rispetto di quanto previsto dalla DGR 3178/2004 in relazione alla presenza di allevamento intensivo nelle vicinanze.

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Tabella indici stereometrici

ZONA " C2"

ESPANSIONE RESIDENZIALE

a

b c

d

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

1,20

1,00

0,80

0,60

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

--------------

Superficie minima del lotto

mq.

800

Superficie massima del lotto

mq.

--------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

30%

25%

Numero massimo dei piani abitabili

3

2

1

Altezza massima dei fabbricati

ml.

9,00

6,50

6,00

4,50

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

Art. 9 D.I. 2/4/68 N° 1444

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

70%

80%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

30%

20%

Cavedi

--

Esclusi

Cortili chiusi

--

Esclusi

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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ZONA "C2" - POLIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 1) Trattasi di zona attualmente occupata da un ' azienda di produzione e vendita di materiali ed attrezzature

edili che contrasta notevolmente con il contesto urbano in cui è inserita. 2) Tale ambito viene sottoposto a strumento urbanistico attuativo che dovrà rispettare tutte le norme di ca-

rattere ambientale, paesistico ed insediativo previste dal P.R.G., ammettendo all'interno le seguenti fun-zioni che discendono dalla particolare localizzazione dell'area e dalla necessità di riqualificare il centro urbano:

a) residenziale, alberghi e ristorativa; b) commerciale al dettaglio con esclusione della grande distribuzione, direzionale e/o terziario avan-

zato.

Le funzioni di cui sopra non sono cumulabili e/o fungibili, rimanendo le entità esposte in tabella il mas-simo realizzabile per singola funzione, escludendo in modo tassativo la trasferibilità tra funzioni diverse del volume ammesso.

3) Nella realizzazione dello strumento urbanistico attuativo, dovranno essere individuate le aree a standard pertinenti e direttamente discendenti dalla funzione insedianda, oltre alla viabilità distributiva interna, che dovrà essere tale da garantire una facile accessibilità al complesso delle funzioni previste in tale a-rea.

4) Inoltre dovranno essere idoneamente sistemate le aree demaniali antistanti ai fini di un loro omogeneo

inserimento nella globalità dell'intervento e della razionalizzazione delle accessibilità.

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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Tabella indici stereometrici

ZONA "C2"

POLIFUNZIONALE DI

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Massimo volume realizzabile per residenza

mc.

mq.

30.000

Massimo volume realizzabile per funzioni direzionali e commerciali

mc.

mq.

10.000

Superficie minima del lotto

mq.

Intera zona

Superficie massima del lotto

mq.

------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

------------

Numero massimo dei piani abitabili

3

Altezza massima dei fabbricati

ml.

10,50

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

5,00

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

80%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

20%

Cavedi

-- Esclusi

Cortili chiusi

-- Esclusi

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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ZONA "D1" - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO 1) Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi, artigianali e commerciali. 2) In tali zone è ammesso l'insediamento di:

industrie, depositi, magazzini, attività artigianali, ammettendo tutti quei generi che a giudizio del Fun-zionario Responsabile del Servizio risultino incompatibili con la residenza o che risulti opportuno loca-lizzare in zone diverse da quelle residenziali, centri servizi destinati all'utilizzo da parte delle attività in-sediate, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona (quali ad esempio: bar, risto-rante, albergo, istituto di credito, ufficio postale, laboratorio analisi, palestra ed attività fisica, aziende di Software, centro benessere, agenzia di assicurazione, CAF, discoteca, biblioteca e centro culturale) a condizione che siano rispettate tutte le norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell'abitato e del-l'atmosfera. In ogni caso dovranno essere garantiti gli standard a parcheggio previsti dalle normative vigenti, fermo restando che in caso contrario non sarà ammesso l’insediamento di tali nuove attività.

3) In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività e nella misura di 100 mc. ogni 300 mq. di superficie produttiva realizzata. La superficie re-lativa a tale volume non concorre alla determinazione del rapporto di copertura ammesso. Non è consentito il rilascio del certificato di abitabilità dei volumi residenziali se non contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive.

4) L'intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Qualo-ra le stesse risultassero totalmente mancanti, o si riscontrasse l'assenza delle principali di esse, l'inter-vento è subordinato all'approvazione di un apposito strumento urbanistico attuativo redatto ai sensi delle presenti norme. Qualora invece risultassero presenti solo le principali opere di urbanizzazione primaria, l'intervento, che dovrà essere unitario per l'intera area, è subordinato alla stipula di una convenzione che dovrà prevedere modalità, tempi e garanzie per l' esecuzione delle opere mancanti o carenti. La dichiarazione di esistenza delle opere di urbanizzazione deve essere attestata e sottoscritta dal Fun-zionario Responsabile del Servizio.

5) Per le attività produttive oggetto della specifica Variante settoriale redatta ai sensi ed agli effetti della L.R. 11/87, vengono riconfermati gli interventi previsti da tale variante.

6) Gli uffici e le abitazioni che formano un unico corpo di fabbrica con la struttura produttiva non potranno

in nessun caso superare di oltre ml. 3,00 il colmo della copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio della struttura stessa.

7) Le strutture dovranno di norma essere realizzate con un solo piano fuori terra, mentre le abitazioni e gli

uffici potranno raggiungere l'altezza massima di ml. 7,50 se previste in edificio diverso da quello della struttura principale; se invece è previsto il loro accorpamento a quest'ultima va applicata la norma della linea precedente. L'altezza di tutte le strutture, nel loro complesso, non potrà superare in ogni caso i ml. 10,00 fatta ecce-zione per motivate esigenze relative alla realizzazione di impianti tecnologici direttamente correlati alla lavorazione effettuata. Sono ammesse strutture multipiano, contenute comunque entro un'altezza massima di ml. 12,00 a condi-zione che la somma delle superfici lorde dei vari piani fuori terra, con esclusione dell'abitazione, sia in-feriore o uguale alla superficie del lotto.

8) Per tutte le aree individuate sulle tavole di P.R.G. come “Aree sottoposte alle prescrizioni generali di cui alla D.G.R. n. 3205 del 28/10/2008” si prescrive quanto segue: 1. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizione delle soluzioni architettoniche e formali

nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

103

nuove strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo. 2. Dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi

verdi per l’altezza prevista dalle vigenti NTA del Comune. Poiché le recinzioni costituiscono un e-lemento visibile particolarmente importante ai fini delle riqualificazione delle aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità tipologica e cromatica.

3. Al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse paesaggistico e ambienta-le, si prescrive la messa a dimora, lungo la viabilità, e lungo i confini, di filari disomogenei di albe-rature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, per una profondità minima di ml. 10.00, at-to a mascherare e mitigare le aree.

4. Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade (aree di manovra o parcheggi, piazzali di carico e scari-co merci delle attività interessate) devono essere mantenuti a verde e il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

5. Al riguardo degli standard da ricavare all’interno di dette zone, si prescrive che le aree a verde pub-blico attrezzato dovranno essere ricavate in una unica area, al fine di evitare l’individuazione di su-perfici non funzionali alla manutenzione e all’utilizzo. Le aree destinate a parcheggio dovranno es-sere equamente distribuite lungo le strade interne dei diversi SUA affinché siano di effettivo servi-zio delle attività.

6. Dovranno essere realizzate vasche per lo smaltimento delle acque meteoriche di capacità almeno pari a 1 mc ogni 20 mq di superficie coperta. Tutte le superfici scoperte: percorsi pedonali, piazzali, parcheggi, accessi carrabili ecc., dovranno essere pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legisla-tivo 11 maggio 1999 n. 152.

9) L'area individuata con un triangolo sita in località Gamberon, è destinata esclusivamente alla realizza-

zione di un deposito all'aperto della Ditta "Coltri", le cui strutture principali sono ubicate al di là della strada comunale. Pertanto all'interno di tale area non sono ammesse strutture edilizie.

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Tabella indici stereometrici

ZONA "D1"

PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

------------

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

------------

Superficie minima del lotto

mq.

------------

Superficie massima del lotto

mq.

------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

50%

Numero massimo dei piani abitabili

2

Altezza massima dei fabbricati

ml.

10,00

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

10,00

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

20%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

80%

Cavedi

-- Ammessi

Cortili chiusi

--

Esclusi

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105

ZONA "D2" - PRODUTTIVA CON STRUMENTO ATTUATIVO APPROVATO E CONVENZIONATO 1) Trattasi di zone attuate od in fase di attuazione sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici attua-

tivi approvati e convenzionati ai sensi dei precedenti strumenti generali, per le quali vengono confermati in toto tutti gli indici stereometrici e tutte le normative di attuazione contenute nelle rispettive conven-zioni urbanistiche.

2) In analogia alle altre zone produttive “D1” e “D3” anche in questa zona è comunque ammesso

l’insediamento di industrie, depositi magazzini, attività artigianali, ammettendo tutti quei generi che a giudizio del Funzionario Responsabile del Servizio risultino incompatibili con la residenza o che risulti opportuno localizzare in zone diverse da quelle residenziali, centri servizi destinati all’utilizzo da parte delle attività insediate, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona (quali ad esem-pio: bar, ristorante, albergo, istituto di credito, ufficio postale, laboratorio di analisi, palestra per attività fisica, aziende di software, centro benessere, agenzia di assicurazione, CAF, discoteca, biblioteca, centro culturale ecc.) a condizione che siano rispettate le norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell’abitato e dell’atmosfera.

In ogni caso dovranno essere garantiti gli standard a parcheggio previsti dalle normative vigenti, fermo restando che in caso contrario non sarà ammesso l’insediamento di tali nuove attività.

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Tabella indici stereometrici ZONA " D2"

PRODUTTIVA CON STRUMENTO

ATTUATIVO APPROVATO E

CONVENZIONATO

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

Superficie minima del lotto

mq.

Superficie massima del lotto

mq.

Si intendono riportati gli indici dei P.d.L. o

P.P. approvati le cui norme debbono inten-

dersi come qui integralmente riportate

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

0,50 Tale rapporto di copertura è in variazione ri-spetto a quello contenuto negli strumenti at-tuativi approvati e convenzionati

Numero massimo dei piani abitabili

Altezza massima dei fabbricati

ml.

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

Distanza minima dai confini

ml.

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

Cavedi

--

Cortili chiusi

--

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107

ZONA "D3" - PRODUTTIVA DI ESPANSIONE 1) Trattasi di zone destinate all'insediamento di:

attività artigianali, depositi, magazzini, laboratori e attività industriali, centri servizi, ammettendo tutte quelle attività che a giudizio del Funzionario Responsabile del Servizio risultino incompatibili con la re-sidenza o che risulti opportuno localizzare in zone diverse da quelle residenziali, centri servizi destinati all'utilizzo da parte delle attività insediate, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona (quali ad esempio: bar, ristorante, albergo, istituto di credito, ufficio postale, laboratorio analisi, pa-lestra ed attività fisica, aziende di Software, centro benessere, agenzia di assicurazione, CAF, discoteca, biblioteca e centro culturale) a condizione che siano rispettate tutte le norme che regolano gli inquina-menti del suolo, dell'abitato e dell'atmosfera. In ogni caso dovranno essere garantiti gli standard a parcheggio previsti dalle norme vigenti, fermo re-stando che in caso contrario non sarà ammesso l’insediamento di tali nuove attività. I depositi all'aperto sono ammessi esclusivamente sino alla concorrenza del 50% della superficie coperta realizzata nel lotto di pertinenza.

2) L'intervento è subordinato all'approvazione di uno strumento attuativo redatto ai sensi della presente normativa e secondo quanto previsto nelle tavole di P.R.G.. Ogni ambito perimetrato dovrà essere oggetto di un unico strumento attuativo e dovrà contenere al suo interno la realizzazione delle nuove strade, unitamente a puntuali soluzioni progettuali di riqualificazio-ne ambientale nell'ottica della salvaguardia dell'intero ambito interessato come delle aree adiacenti. Dovranno inoltre essere previsti gli standard di cui alle presenti norme, unitamente a idonee soluzioni progettuali di arredo, delle connessioni con la viabilità principale e con le aree da destinare a standard urbanistici.

3) Gli interventi si attuano a mezzo di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o di Piano di Lottizza-zione di iniziativa privata redatto ai sensi della presente normativa.

4) In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un

volume massimo di 500 mc. per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività e nella misura di 100 mc. ogni 300 mq. di superficie produttiva realizzata. La superficie rela-tiva a tale volume non concorre alla determinazione del rapporto di copertura ammesso. Non è consentito il rilascio del certificato di abitabilità dei volumi residenziali se non contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive.

5) Gli uffici e le abitazioni che formano un unico corpo di fabbrica con la struttura produttiva non potranno in nessun caso superare di oltre ml. 3,00 il colmo della copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio della struttura stessa.

6) L'altezza di tutte le strutture, nel loro complesso, non potrà superare in ogni caso i ml. 10,00 fatta ecce-

zione per motivate esigenze relative alla realizzazione di impianti tecnologici direttamente correlati alla lavorazione effettuata.

7) Sono ammesse strutture multipiano, contenute comunque entro un'altezza massima di ml. 12,00 a condi-

zione che la somma delle superfici lorde dei vari piani fuori terra, con esclusione dell'abitazione non sia superiore alla superficie del lotto.

8) Sono ammesse le trasposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 27/6/1985 n° 61, cosi co-

me modificata dalla L.R. 1/9/93 n° 47.

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Tabella indici stereometrici

ZONA "D3"

PRODUTTIVA DI ESPANSIONE a Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

------------

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

------------

Superficie minima del lotto

mq.

2.000

Superficie massima del lotto

mq.

------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

50%

Numero massimo dei piani abitabili

2

Altezza massima dei fabbricati

ml.

10,00

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

10,00

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

20%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

80%

Cavedi

-- Ammessi

Cortili chiusi

--

Esclusi

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ZONA "D4" - COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO 1) Trattasi di zona occupata da attività commerciali. 2) In tale zona sono ammesse, oltre alle attività esistenti, esercizi commerciali di limitate dimensioni, a

condizione che vengano reperiti idonei spazi da destinare a standard urbanistici. 3) È ammesso l'intervento diretto trattandosi di aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione.

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110

Tabella indici stereometrici

ZONA "D4"

COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

------------

Superficie minima del lotto

mq.

------------

Superficie massima del lotto

mq.

------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

50%

Numero massimo dei piani abitabili

------------

Altezza massima dei fabbricati

ml.

10,00

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

Attuale

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

50%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

80%

Cavedi

-- Ammessi

Cortili chiusi

--

Esclusi

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ZONA "D5" - ATTIVITÀ PRODUTTIVE SITE FUORI ZONA 1) Trattasi di attività artigianali, industriali e commerciali site al di fuori delle zone produttive previste dal-

lo strumento urbanistico generale. 2) Parte di tali strutture sono già state oggetto di apposita e specifica Variante al P.R.G. ai sensi della L.R.

5/3/87 n° 11 e sono individuate con il relativo numero di scheda con asterisco. 3) Per tali strutture valgono le norme in deroga dettate dalla Variante di cui sopra, ferma restando la rispet-

tiva destinazione di zona in relazione alla loro ubicazione. 4) Per l'edificio individuato in cartografia di P.R.G. scala 1:5.000 con la scheda n° 45 ed oggetto di varian-

te ex L.R. n° 11/'87, ricadente all'interno della fascia di rispetto stradale, è ammesso un ulteriore inter-vento finalizzato alla sopraelevazione di un piano da destinare a struttura turistico ricettiva. L 'ampliamento, che dovrà interessare la sola area di sedime del fabbricato con esclusione quindi della tettoia, dovrà essere contenuto entro una maggior altezza di ml. 3,00 rispetto all'attuale. Il permesso di costruire è subordinato alla classificazione dell'intera struttura come attività extra alber-ghiera ai sensi dell'art. l lettera b dell'art. 4 della L.R. n° 49/'89.

ZONA "D6" - ZONE PER STRUTTURE DI INTERESSE COLLETTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 1) Sono zone preposte al mantenimento ed allo sviluppo del settore turistico ricreativo già largamente pre-

sente nel territorio comunale che necessita di adeguati interventi finalizzati all'incremento dell'utenza nel rispetto dei caratteri morfologico ambientali dei siti ove sono ubicati.

2) In relazione alla loro funzione vengono suddivise nelle seguenti sottozone: SOTTOZONA "a" 1) Trattasi di aree ove esistono impianti ed attrezzature sportive gestite da privati. 2) In tali zone, i cui impianti svolgono una funzione di interesse collettivo pur rimanendo di proprietà pri-

vata, viene ammessa la possibilità di realizzare attrezzature per il tempo libero di qualsiasi specie e ge-nere, privilegiando quelle a cielo aperto che possono, tuttavia, essere coperte da strutture leggere durante il periodo invernale.

3) Si prescrive che all'interno di tali aree, vengano reperiti idonei spazi per la sosta degli autoveicoli, rela-

zionati al numero degli utenti potenziali. SOTTOZONA "b" - Stralciata SOTTOZONA "c" 1) Trattasi di aree ove esistono impianti ed attrezzature sportive gestite da privati.

2) In tali zone, i cui impianti svolgono una funzione di interesse collettivo pur rimanendo di proprietà pri-vata, viene ammessa la possibilità di realizzare attrezzature per il tempo libero di qualsiasi specie e ge-nere, privilegiando quelle a cielo aperto che possono, tuttavia, essere coperte da strutture leggere durante il periodo invernale.

3) Per le attrezzature di servizi e ristoro, si fa riferimento agli indici stereometrici di tabella, precisando che qualora i volumi esistenti avessero già saturato la potenzialità edificatoria dell'area, per gli stessi è am-messo un ampliamento nella misura del 20% del volume attuale, nel rispetto degli altri indici di tabella.

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4) Si prescrive che all'interno di tali aree, vengano reperiti idonei spazi per la sosta degli autoveicoli, rela-zionati al numero degli utenti potenziali.

5) Qualora non fosse possibile reperire tali aree all'interno dell'area sportiva, è ammessa una messa a di-sposizione, previo vincolo di destinazione, di aree comunque localizzate in un raggio di 200 m.

SOTTOZONA "d" - Stralciata

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Tabella indici stereometrici

ZONA "D6"

ZONA DI INTERESSE COLLETTIVO

DI INIZIATIVA PRIVATA a b c d

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

-----

0,02

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

-----

Superficie coperta massima Per strutture di ristoro

mq.

-----

-----

Superficie coperta massima Per strutture di servizio

mq.

-----

-----

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

-----

-----

Numero massimo dei piani

-----

1

Altezza massima dei fabbricati

Altezza massima delle strutture di servizio

ml.

ml.

-----

4,00

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

-----

10,00

Distanza minima dai confini

ml.

-----

5,00

Distacco minimo tra strutture diverse

ml.

-----

10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

-----

10,00

Destinazione delle superfici non utilizzate a

a colture o giardini: minimo

mq.

mq.

70%

90%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

30%

10%

Cavedi

--

Esclusi

Esclusi

Cortili chiusi

--

Esclusi

Stra

lcia

ta

Esclusi

Stra

lcia

ta

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ZONA "D7" - TURISTICO ALBERGHIERA 1) Trattasi di zona destinata all'insediamento di strutture ricettive e di ristoro al fine di potenziare la capaci-

tà turistica e ricettiva del Comune. 2) Trattandosi di aree localizzate in siti di particolare rilevanza ambientale, si prescrive il recupero degli e-

ventuali volumi esistenti ed il loro ampliamento sino al raggiungimento massimo dell'indice di tabella. 3) L 'intervento che dovrà essere unitario per l'intera area individuata nelle tavole di P.R.G. e subordinato

all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, dovrà prevedere la localizzazione delle aree a standard per il soddisfacimento delle necessità derivanti dalla destinazione insedianda.

4) È ammesso l'utilizzo ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici delle aree limitrofe. 5) Non è ammessa la compensazione dei volumi. 6) Si esclude l’alienabilità in multiproprietà delle singole unità abitative costituenti il villaggio albergo.

Infatti il requisito dell’apertura al pubblico, prescritto dalla l.r.n.33 del 2002, sia per l’albergo sia per il villaggio albergo, viene meno ogni qualvolta vengano date in multiproprietà singole unità abitative, an-che se in ipotesi queste vengano cedute a terzi con contratto d’albergo. Si cita a tale proposito la deci-sione del Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 1989, n. 824, che è stata così massimata: “l’attività alberghiera ha fra i propri caratteri il fatto che si esprime attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad essa inerenti, per cui viene meno la destinazione alberghiera qualora il godimento degli alloggi e dei servizi connessi provenga esclusivamente dalla titolarità delle quote nelle quali il proprietario ha frazio-nato l’immobile”. Si osserva, inoltre, che l’attribuzione in proprietà o in multiproprietà dell’unità abitativa al turista ren-derebbe inapplicabile il comma 9 dell’art.34 della l.r.n.33 del 2002, eliminando la facoltà per il respon-sabile della struttura ricettiva di determinare l’ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera. Si ricorda, infine, che la Corte di Cassazione penale, Sez.III, con sentenza 21.3.2005 n.10889 e con de-cisione 4.5.2004 n.20661 ha ravvisato il reato di lottizzazione abusiva nel caso della modificazione d’uso subita da un complesso alberghiero residenziale, in relazione al quale si era proceduto alla vendita parcellizzata di alcune delle unità immobiliari che di esso facevano parte.

7) Le aree sono suddivise nella sottozona "a", ove sono ammessi interventi di recupero delle volumetrie

esistenti e nella sottozona "b", ove è ammesso un incremento di volume secondo quanto previsto in nor-mativa.

8) Per ciascuna delle singole zone si prescrive quanto segue:

SOTTOZONA " A" AREA N° 1 Trattasi delle Colonie Alpine, di proprietà dell'U.L.S.S., esistenti nella frazione Spiazzi che risultano sottoutilizzate e che appare più opportuno destinare a strutture ricettive e/o attività culturali e didattiche ed al settore turistico ricreativo. Sono pertanto ammesse tali destinazioni d'uso. Gli interventi dovranno essere limitati solo ed esclusivamente agli edifici esistenti, ammettendo la possi-bilità di ristrutturazione globale, facendo esclusione della demolizione. Non è ammesso alcun incremento del volume, mentre si prescrive la dotazione di standard in relazione alla struttura ricettiva. Tale zona è soggetta a strumento attuativo.

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AREA N° 2

Trattasi della Casa Alpini "Cabrini Bresciani" sita in località Spiazzi per la quale viene ammessa la pos-sibilità di realizzare nell'area di pertinenza della struttura impianti sportivi caratterizzati da architetture di terra, la posa in opera di gazebi amovibili, di tettoie finalizzate al riparo di automezzi, ammettendo anche la possibilità di realizzare un'abitazione per il custode con un massimo di 500 mc". Per quanto concerne la ricettività in particolare in relazione al numero di posti letto, tenuto conto dell’altezza dei locali e del numero di servizi igienici esistenti, è ammessa nelle stanze l’utilizzazione di letti a castello fermo restando che comunque, per le attività turistico alberghiere, dovrà essere preventi-vamente richiesto il parere della ULSS competente per territorio. Sono ammessi interventi diretti.

AREA N° 4 Trattasi dell’area conosciuta come “Ex Albergo - Ristorante Mileto”, ubicata lungo la strada provinciale che porta alla frazione Spiazzi. Per tale zona, già interessata da complesso edilizio preesistente, in origine a destinazione ricettiva suc-cessivamente decaduta, è ammessa la destinazione d’uso ad albergo - ristorante con intervento di recu-pero e ristrutturazione della volumetria esistente ed il reperimento in loco delle necessarie aree a par-cheggio. E’ ammesso l’intervento diretto.

SOTTOZONA "B" AREA N° 1 Trattasi di area sita nelle immediate adiacenze del Centro Storico. In tale zona si prescrive che i volumi ammessi, che dovranno comunque discendere dalle previsioni di uno strumento urbanistico attuativo, siano direttamente relazionati agli edifici del Centro Storico. Per tale zona si esclude categoricamente la possibilità della compensazione dei volumi, dovendosi inten-dere gli indici stereometrici di tabella strettamente vincolanti. Prima della realizzazione di strutture nelle vicinanza di tale zona deve essere verificata la stabilità dei versanti trattandosi di area delimitata da terrazzi fluviali. Tale zona è soggetta a strumento attuativo.

AREA N° 2 - Stralciata AREA N° 3 Trattasi dell'area e della struttura costituente l' Albergo Serena sito nella frazione Spiazzi per il quale viene ammessa la possibilità di integrazione volumetrica sino ad un massimo del 50% del volume attua-le e comunque contenuto nella misura massima di 2.000 mc. da realizzarsi con altezza non superiore a quella delle strutture attuali. In sede di ampliamento dovranno essere reperite e garantite aree atte a soddisfare gli standard urbanisti-ci sia per quanto riguarda i parcheggi sia per il verde mediante la predisposizione di un Piano di Recu-pero di iniziativa privata.

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Tabella indici stereometrici ZONA "D7"

ALBERGHIERA

DI ESPANSIONE A B 1

Indice di edificabilità territoriale della zona me. ------ ------

mq.

Indice di edificabilità fondiaria me. ------ ------

mq.

Volume massimo realizzabile "ex novo" me. Attuale 5.000

Superficie massima del lotto mq. ------ ------

Rapporto di copertura massimo mq. ------ ------

mq.

Numero massimo dei piani abitabili oltre al sotto- n° Attuale 2

tetto

Altezza massima dei fabbricati ml. Attuale 7,50

Distanza minima dal ciglio stradale ml. Attuale 10,00

Distanza minima dai confini ml. Attuale 5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi ml. Attuale 10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio ml. Attuale 10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture mq. 80% 80%

o giardini: minimo mq.

Idem a passaggi pavimentati: massimo mq. 20% 20%

mq.

Cavedi -- SI

Cortili chiusi -.. NO

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NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

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ZONA "E" – RURALE In sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti e dall’art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006) della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e dagli Atti di Indirizzo di cui all’art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con DGR n. 3178 del 08.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi. A) GENERALITÀ 1) Sono le parti del territorio comunale destinate all'agricoltura e alla silvicoltura. 2) In attuazione del disposto dell’ art. 11 della legge regionale 5 Marzo 1985 n° 24, la zona territoriale o-

mogenea "E RURALE" è stata suddivisa in sottozone in relazione alle differenti caratterizzazioni agro-nomiche, geomorfologiche e paesaggistiche che connotano il territorio comunale.

3) Le norme che seguono discendono direttamente dalla L.R. 5 Marzo 1985 n° 24 che si propone di disci-

plinare l'uso del territorio agricolo, perseguendo le finalità di:

salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambien-tali e le specifiche vocazioni produttive;

promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agri-

coltura; favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle at-tività a-

gricole. B) DEFINIZIONI 1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono definite:

a) zone agricole: i terreni di cui alla lettera E) del D.I. 2 Aprile 1968 n° 1444, individuate come tali nel P.R.G.;

b) fondo rustico: l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costi-tuenti una

stessa azienda, e inscrivibili, sia pur parzialmente, in un cerchio di ml. 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura e collina di ml. 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi della Legge Regionale 31 ottobre 1980, n° 88;

c) azienda agricola vitale: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una

impresa agricola sul fondo rustico avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita dalle presenti norme;

d) casa di abitazione: il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della

famiglia rurale; e) annessi rustici: il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva

del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere as-sociativo ivi com-prendendo gli allevamenti, l'acquacoltura e altre colture specializzate, di-verse da quelli di cui al successivo punto g) della presente lettera;

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f) insediamenti di tipo agro-industriali: il complesso di strutture edilizie e impianti non collegati

con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico, ma destinati alla conservazione, trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli o a servizio dell'agricoltura;

g) allevamenti zootecnici e impianti di acquacoltura: il complesso di strutture edilizie e impianti a

ciò organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico;

h) aggregato abitativo: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico acces-so e co-

stituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di ml. 100 nelle zone di pianura e ml. 200 nelle zone di collina e montagna.

SOTTOZONA "E1a" - RURALE DI PIANURA 1) Trattasi della zona caratterizzata dalla presenza: di colture agricole specializzate e di particolari conno-

tazioni ambientali e site nella pianura caprinese. 2) In tale zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi: A) RESIDENZA 1) Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ri-

strutturazione nonché, fatti salvi gli edifici soggetti alla normativa di cui alla L.R. 5 Marzo 1987 n° 11 e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità;

2) per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 (sette) anni è ammesso anche l'ampliamento fino al vo-lume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800.

3) Per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della Legge Regionale 31 gennaio 1975, n° 21, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 2) della presente lettera a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.

4) In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempre che non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia pos-sibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggrega-to abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispetto-rato Provinciale dell' Agricoltura.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUT-TIVI AGRICOLI

1) La costruzione di nuovi annessi rustici, come definiti in precedenza, non è ammessa.

Per i rustici esistenti è ammesso l'ampliamento sino ad un massimo di 100 mq., ma comunque contenuto entro il rapporto di copertura, compreso l'esistente del 2% del fondo rustico. Non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti intensivi a carattere industriale nell'ampliamento di quelli esistenti.

2) Tali limiti possono essere superati solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali e comunque a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l' Agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale il permesso di costruire viene richiesto, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, e

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la loro superficie di pavimento massima ammissibile.

3) Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi ru-stici senza i limiti di cui ai punti precedenti.

4) Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammessi nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di pro-prietà o di disponibilità.

5) Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata senza obbligo di permesso di costruire o D.I.A. e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente articolo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29 Giugno 1939, n° 1497.

6) Il rilascio del permesso di costruire per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costitu-zione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione da parte dello strumento urbanistico della norma di zona.

7) Si precisa che non è ammesso realizzare stalle localizzate al piano terra e al piano interrato o seminterra-to di edifici residenziali.

C) EDIFICI IN FREGIO ALLE STRADE E ALLE ZONE UMIDE 1) Per gli edifici esistenti ed ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.I. I Aprile 1968, n°

1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale ed alle zone umide vincolate come inedificabili dallo strumento urbanistico generale, sono consentite le seguenti opere: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione e

ricostruzione come definiti dall'art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n° 457;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico, fi-no a complessivi mc. 800 nei limiti e con le modalità di cui ai punti 3) e 4) della lettera A) del se-condo comma della presente sottozona El;

d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico - sanitaria vigen-te.

2) Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché, non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente

sul fronte stradale.

3) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione per inderogabili motivi di pubblica incolumità, a seguito di apposita Ordinanza del Sindaco è consentita la ricostruzione a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso preesistente se effettivamente utilizzata, nei limiti di cui al punto 2 della preceden-te lettera A) in area agricola adiacente anche se di superficie inferiore all'azienda agricola vitale.

SOTTOZONA "Elb" - RURALE DI MONTAGNA 1) Trattasi del territorio agricolo caratterizzato dalla tipica coltura montana che viene assoggettato alle

stesse normative di cui alla sottozona "Ela" -Rurale di Pianura, fatta eccezione per gli annessi rustici dei quali è ammessa la costruzione sino al massimo rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo.

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2) Non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti avicunicoli e suinicoli a carattere intensivo nell'am-pliamento di quelli esistenti.

3) Le norme della precedente sottozona "Ela" debbono intendersi qui integralmente riportate. SOTTOZONA "E2" 1) È il territorio agricolo comunale caratterizzato dalle colture che contribuiscono alla tipica composizione

del paesaggio agricolo e meritevoli di particolare tutela. 2) In tale zona sono ammessi i seguenti interventi: A) RESIDENZA 1) La costruzione di nuove case di abitazione alle seguenti condizioni:

a) che siano in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agri-colo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e o dipendenti dalla stessa;

b) che costituiscano o vengano a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

c) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici mi-nime con i seguenti indici di densità edilizia: 1) di 60 ha con la cubatura massima di lO mc/ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo

cespugliato; 2) di 40 ha con la cubatura massima di 15 mc/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto,

pascolo, pascolo arborato e castagneto; 3) di 30 ha con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto

specializzato; 4) di 10 ha con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile; 5) di 6 ha con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato,

seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita; 6) di 2 ha con la cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto,

frutteto, gelseto, oliveto; 7) di 1 ha con la cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni ad orto, orto irriguo, vivaio, serre e

floricoltura intensiva.

d) Le superfici minime, di cui ai punti 1), 2), 3) , 4) e 5) della precedente lettera c) possono essere ri-dotte nella misura massima di 1/3 nelle zone agrarie di pianura e di collina e nella misura massima della metà nelle zone agrarie di montagna, sulla base di un piano aziendale approvato ai sensi della L.R. 31 Ottobre 1980, n° 88.

e) Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l’edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nella precedente lettera c), una edificazione

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non inferiore ad un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri della precedente lettera c).

f) La classifica della qualità colturale ai sensi della precedente lettera c) riguardante l’intero fondo ru-stico del richiedente, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Era-riale, da presentare all’atto della richiesta del permesso di costruire. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture deve essere presentata la certifi-cazione dell’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata dall’U.T.E. almeno un anno prima.

g) Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nella precedente lettera c), so-no edificabili fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso od interesse collettivo nonché, delle eventuali abitazioni funzionali alla loro conduzione.

2) Restauro e ampliamento di abitazioni esistenti a) Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la

ristrutturazione, nonché fatti salvi gli edifici soggetti alla normativa di cui alla L.R. 5 Marzo 1987 n° 11 e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostru-zione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità;

b) Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 (sette) anni è ammesso anche l’ampliamento fino

al volume massimo, compreso l’esistente, di mc. 800. c) Per usi agrituristici , per i richiedenti aventi titolo ai sensi della Legge Regionale 31 gennaio 1975,

n° 21, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l’esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 2) del presente pun-to a vincolo ventennale d’uso per attività agrituristica.

d) In ogni caso l’ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l’eventuale

parte rustica contigua all’edificio, sempre che non necessaria alla conduzione del fondo. Ove ciò non sia possibile è ammessa l’utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rien-

trante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere comprovata

dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INDUSTRIALI E ALTRI INSE-

DIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI 1) La costruzione di annessi rustici, come definiti in precedenza, è ammessa, nei limiti di una superficie

lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 3% del fondo rustico. 2) Tali limiti possono essere superati solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione

di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale il permesso di costruire viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica e la loro superficie di pavimento massima ammissibile e indipendentemente dalla superficie del fondo per gli allevamenti intensivi con manodopera familiare. Tale certificazione non è richiesta per la realizzazione di cantine e locali destinati alla produzione e con-servazione del vino, nel qual caso è ammesso il rapporto di copertura massimo compreso l'esistente e i rustici da realizzare, pari al 5% della superficie del fondo.

3) Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi ru-

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stici senza i limiti di cui ai commi precedenti.

4) Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di pro-prietà o di disponibilità.

5) Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata senza obbligo del

permesso di costruire o autorizzazione edilizia e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente articolo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29 giugno 1939, n° 1497.

6) Il rilascio del permesso di costruire per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costitu-

zione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione da parte dello strumento urbanistico della norma di zona.

7) I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi debbono rispettare le distanze previste dal D.G.R.

22 Dicembre 1989 n° 7949. Gli allevamenti zootecnici non a carattere intensivo ed i rustici in genere debbono rispettare le distanze previste dalla L.R. 3 Marzo 1985 n° 24. Le distanze di cui sopra, con particolare riferimento a quelle dai confini e dai fabbricati, sono da consi-derare come minimi inderogabili.

8) I fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi dovranno inoltre distare almeno ml. 500 dalle sorgenti

utilizzabili a scopo idropotabile di uso pubblico e avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%.

9) Le distanze di cui ai punti precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e ai fabbricati di

loro pertinenza. 10) A servizio degli allevamenti intensivi è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il condut-

tore o per il custode, nei limiti di 600 metri cubi, senza obbligo di osservare le distanze di cui ai punti precedenti qualora sia richiesta almeno l'attività lavorativa di una persona a tempo pieno.

11) Gli allevamenti intensivi sono soggetti agli oneri previsti per l'agricoltura dalla tabella A 2 allegata alla

L.R. 27 Giugno 1985 n° 61 e fatta propria dal Consiglio Comunale. 12) Si precisa che non è ammesso realizzare stalle localizzate al piano terra e al piano interrato o seminterra-

to di edifici residenziali. C) EDIFICI IN FREGIO ALLE STRADE E ALLE ZONE UMIDE 1) Per gli edifici esistenti ed ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.I. 1 Aprile 1968,

n°1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale ed alle zone umide vincolate come inedificabili dallo strumento urbanistico generale, sono consentite le seguenti opere: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31

della Legge 5 Agosto 1978, n° 457;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico, fino a complessivi mc. 800 nei limiti e con le modalità di cui ai punti 3) e 4) della lettera A) del secondo comma della presente sottozona E2;

d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

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e) Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché, non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente

sul fronte stradale.

f) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione per inderogabili motivi di pubblica incolumità a seguito di apposita Ordinanza del Sindaco è consentita la ricostruzione a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso preesistente se effettivamente utilizzata in area agricola adiacente anche se di su-perficie inferiore all'azienda agricola vitale.

2) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 5 Marzo 1985 n° 24 in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui alla lettera A) delle norme della presente sottozona.

Norme finali

a) Per la realizzazione delle residenze nella presente sottozona è ammesso utilizzare il volume pertinente alle colture praticate nelle parti di azienda site in altre sottozone (volume da quantificare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 5/3/85, n° 24), a condizione che la quota di volume data dalla parte di azienda sita nella pre-sente sottozona risulti superiore o uguale a 2/3 (due terzi) del volume residenziale minimo realizzabile (600 mc.)

D) EDIFICI NON PIÙ PERTINENTI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 1) Nelle tavole di P.R.G. sono state individuate tutte le strutture agricole non aventi più alcun nesso funzio-

nale con la conduzione dei fondi rustici. Tali strutture sono state schedate per rilevarne la consistenza e le principali caratterizzazioni tipo-morfologiche, architettoniche, strutturali e ambientali. In relazione alla maggiore o minore rilevanza architettonico-ambientale ed al fine di consentire il recupe-ro di strutture che altrimenti sarebbero destinati ad una lenta ma progressiva scomparsa è stato assegnato a ciascuno di essi un particolare tipo di intervento che viene riportato nella tabella sinottica seguente e nelle relative schede di progetto. Pertanto, su ciascuna struttura, sono ammessi esclusivamente gli interventi riportati nella tabella sinottica e nella scheda di progetto fra quelli che seguono, precisando che il rilascio del permesso di costruire è su-bordinato alla presentazione di vincolo "non aedifìcandi" su terreni rurali di proprietà del richiedente alla data di adozione delle presenti norme per una superficie fondiaria corrispondente alla struttura su cui si intende intervenire. Si precisa che non sono ammessi incrementi volumetrici se non puntualmente ed e-splicitamente previsto nella tabella sinottica e nella scheda di progetto. Tale previsione potrà essere modi-ficata, solo se la maggior dimensione è giustificata dalla presenza della preesistenza di un volume che in ogni caso deve essere esaustivamente documentato anche nelle originarie dimensioni.

Intervento di tipo “A”: Destinazione d’uso È ammessa la variazione della destinazione d’uso attuale in residenza e/o in funzione turistica. Intervento di tipo “B”: Restauro propositivo Gli interventi di recupero dovranno essere relazionati alle prescrizioni di cui al Grado di protezione 3 del-la Normativa della Zona “A” Centro Storico che deve intendersi come qui integralmente riportata. Intervento di tipo “C”: Restauro parziale

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Gli interventi di recupero dovranno essere relazionati alle prescrizioni di cui al Grado di protezione 4 del-la Normativa della Zona “A” Centro Storico, che deve intendersi come qui integralmente riportata, con-fermando che non è ammessa in nessun caso la demolizione. Intervento di tipo “D”: Ristrutturazione globale Gli interventi di recupero dovranno essere relazionati alle prescrizioni di cui al Grado di protezione 5 del-la Normativa della Zona “A” Centro Storico, che deve intendersi come qui integralmente riportata. Intervento di tipo “E”: Recupero coperture È ammesso, in sede di ristrutturazione e/o sostituzione delle coperture, un incremento di altezza sino ad un massimo di cm. 25 al fine di consentire la predisposizione e messa in opera di un elemento di colle-gamento perimetrale di cui vengono riportati esempi ai quali fare puntuale riferimento ed a condizione che la soluzione impiegata risulti compatibile con le strutture originarie.

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Tabella sinottica degli interventi ammessi

Nelle strutture non più funzionali alla conduzione del fondo

1 per l’unità con scheda n. 19, a recepimento dell’osservazione n. 74 alla Variante 2004, si prende atto che l’effettiva superficie coperta dell’unità è pari a mq 111,54.

Scheda Interventi ammessi

n° A B C D E 1 * * 2 * * * 3 * * 4 * * 5 * * * 6 * * 7 * * 8 * * 9 * * lO * * 11 * * * 12 * * * 13 * * 14 * * 15 * * 16 * * 17 * * 18 * * * 19 1 * * 20 * * 21 * * 22 * * * 23 * * 24 * * 25 * * 26 * * * 27 * * 28 * * * 29 * * 30 * * 31 * * 32 * * 33 * * 34 * * 35 * * 36 * * 37 * * * 38 * * * 39 * * * 40 * * *

Scheda Interventi ammessi

n° A B C D E 41 * * 42 * * 43 * * 44 * * 45 * * 46 * * 47 * * 48 * * * 49 * * 50 * * * 51 * * 52 * * 53 * * 54 * * 55 * * 56 * * 57 * * 58 * * * 59 * * 60 * * 61 * * 62 * * 63 * * 64 * * 65 * * 66 * * 67 * * * 68 * 69 * * 70 * * 71 * * 72 * * 73 * * 74 * * 75 * * 76 * * 77 * * 78 * * 79 * * 80 * *

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ZONE PER ALLEVAMENTI DI BESTIAME 1) Sulle tavole di P.R.G. sono stati individuati tutti gli allevamenti di bestiame esistenti nel territorio co-

munale e risultanti dalla schedatura zootecnica effettuata dal Comune. 2) Il Funzionario Responsabile del Servizio, ogni qualvolta dovrà rilasciare un permesso di costruire ri-

guardante uno degli allevamenti individuati, o civili abitazioni ricadenti entro un raggio di 700 m. dal limite degli allevamenti stessi, dovrà verificare le dimensioni e le caratteristiche igienico - sanitarie del-l'allevamento e, in relazione a ciò determinare, ove del caso, la zona di tutela prevista dalla D.G.R. n°7949 del 23/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, con una relazione redatta da un A-gronomo nominato dall' Amministrazione con spese a carico del richiedente.

3) Distanze delle nuove stalle per allevamenti in funzione del fondo dalle case di civile abitazione sparse,

dalle abitazioni rurali di fondi finitimi, fatta eccezione per l'abitazione del proprietario, e dalle zone ter-ritoriali omogenee A B C F:

A B C D

ANIMALI N° CAPI ML. N° CAPI ML. N° CAPI ML. N° CAPI ML.

l) bovini da l a 3 0 da 4 a 10 20 da 11 a 100 80 >100 D.G.R.7949

2) suini // fino 5 20 da 6 a 20 100 >20 D.G.R.7949

3) galline da l a 10 0 da l1 a 20 20 da 21 a 100 60 >100 D.G.R.7949

4) polli da l a 10 0 da l1 a 20 20 da 21 a 100 60 >100 D.G.R.7949

5) tacchini da l a 5 0 da 6 a 10 20 da 11 a 80 60 >80 D.G.R.7949

6) conigli da l a 10 0 da l1 a 20 20 da 21 a 100 60 >100 D.G.R.7949

7) oche da l a 5 0 da 6 a 10 20 da 11 a 50 60 >60 D.G.R.7949

8) ovocaprini da l a 3 0 da 4 a 10 20 da 21 a 75 80 >75 200

9) equini da l a 3 0 da 4 a 10 20 >10 200 // //

10) canidi da l a 3 0 da 4 a 10 20 >10 200 // //

Le distanze stabilite nella tabella dalle A, B e C vanno applicate soltanto nel caso in cui la nuova stal-la per allevamento non risulti classificabile come allevamento intensivo in base ai disposti della D.G.R. n°7949/89.

DISCIPLINA DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI 1) Trattandosi di territorio di particolare interesse dal punto di vista agronomico e paesaggistico si prescri-

ve che nell'intero territorio comunale le modificazioni orografiche discendenti dalla coltura dei fondi ru-stici non debbono snaturare le conformazioni attuali. A tal fine si prescrive quanto segue: a) Gli interventi di cui alla lettera c) del punto 1) del I comma dell'art. 76 della L.R. 61/85 sono soggetti

ad autorizzazione gratuita.

b) Gli interventi di cui al III comma dello stesso articolo 76 della L.R. 61/85 non sono soggetti a per-messo di costruire o a D.I.A.

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Si precisa che per movimenti strettamente pertinenti alla attività agricola e ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico debbono intendersi quelli interessanti una superficie massima di Ha 1 e che non comportano alcun asporto di materiale per qualsiasi motivo e/o causa limitando tali movimenti al-l'ambito del fondo affinché, con tali opere non venga sconvolto l'assetto territoriale attuale.

Si precisa inoltre che gli eventuali terrazzamenti dovranno avere differenze di livello non superiori a ml. 1,20 e la scarpata non dovrà avere pendenza superiore a 2/3. Tali opere e manufatti debbono essere realizzati con murature a secco in sasso locale.

c) Gli interventi di cui al IV comma dell'art. 14 della L.R. 8/01/1991 n° 1 sono disciplinati dall'art. 18

della L.R. 7/09/1982 n° 44, precisando che, qualora non si tratti di effettive cave e/o torbiere con a-sporto di materiale da utilizzare e commercializzare a scopo industriale, edilizio, stradale e/o idrauli-co, sono da assoggettare a rilascio di permesso di costruire.

I miglioramenti fondiari e/o i movimenti di terra sono in ogni caso soggetti a concessione comunale quando: a) interessino una superficie fondiaria superiore ad Ha l;

b) si verifichino asporti di materiale di qualsiasi entità e/o natura;

c) i riporti di materiale comportino una variazione alla conformazione attuale del sito;

d) le pendenze delle scarpate dei terrazzamenti siano superiori ad un rapporto di 2/3;

e) siano necessarie opere di consolidamento dei terrazzamenti per le quali debba essere rilasciato

idoneo permesso di costruire.

Nei progetti da inoltrare per il rilascio dei permessi di costruire dovranno essere indicati in modo par-ticolareggiato i movimenti di terra che si intendono effettuare, le quantità e il tipo di materiale da a-sportare o riportare e la sua utilizzazione. Essi dovranno inoltre contenere: a) Progetto particolareggiato delle sistemazioni a movimenti e/o miglioramenti effettuati, con l'in-

dicazione delle eventuali opere di architettura fatta esclusione per quelle di terra;

b) Relazione tecnica descrittiva indicante le motivazioni che inducono al miglioramento fondiario specificando le qualità colturali che si intenderà praticare a miglioramento effettuato, oltre all'in-dicazione delle quantità di materiale da asportare e dei tempi in cui i lavori richiesti saranno ese-guiti e che non dovranno in ogni caso essere superiori ad 1 anno;

c) Relazione geologica, redatta da tecnici abilitati, indicante le caratteristiche geomorfologiche del

territorio su cui si intende intervenire, le modalità di risoluzione di eventuali problemi di dilava-mento delle scarpate e/o comunque del deflusso delle acque piovane, oltre dagli effettivi miglio-ramenti che, dal punto di vista geomorfologico, si intende portare allo stato attuale.

È ammesso ricondurre a coltura tutte quelle parti del territorio agricolo interessate da accumulo di materiali non naturali. È sempre ammesso ripristinare lo stato dei luoghi modificati a seguito di eventi naturali non con-trollabili dall'uomo. Per tutti gli interventi previsti dalla presente normativa sono fatte salve le competenze dell'Ispettorato Regionale per l' Agricoltura e Foreste per quanto riguarda i terreni soggetti a vincoli idrogeologici fo-

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restali.

ZONA BOSCHIVA E DI TUTELA AMBIENTALE (AREE BOSCATE DI P.T.R.C. L. 431/85) 1) Si tratta delle zone boscate di rilevanza ambientale individuate nelle tav. 10 del vigente P.T.R.C., al di

fuori degli ambiti naturalisti di livello regionale assoggettati a specifico Piano di Settore Provinciale. 2) Nelle zone boscate, è consentito lo svolgimento delle tradizionali attività silvo-pastorali comunque e-

scluse quelle che comportano l'eliminazione o l'alterazione dei biotopi esistenti, nei modi e nelle forme ammessi dai Piani di Assestamento Forestale di cui alla L.R. 13/9/1978, n° 52.

3) Dove tali piani lo consentano, per l'apertura e/o la sistemazione di piste di servizio all'attività svolta o

connessi al servizio antincendio sono da osservarsi le seguenti direttive:

• fondo naturale sterrato; • sezione contenuta; • eventuali opere di sostegno, contenimento e presidio da eseguirsi con materiali e strutture tradi-

zionali; per tali opere sono da privilegiare le architetture di terra. Possibilità edificatorie 1) Per l'edilizia esistente al di fuori delle zone omogenee A, B, C, D, F, sono sempre ammessi gli interventi

di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della L.S. 457/78, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti nelle quantità consentite e con le modalità previste dalla L.R. 24/85.

2) Sono fatte salve le caratteristiche dimensionali ed il numero dei piani esistenti alla data di adozione del

Piano Regolatore Generale eccedenti la norma. ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L’esercizio di attività agrituristiche è consentito nel rispetto delle vigenti leggi in materia nazionali e re-gionali, nonché della L.R. 11/04 e successive modifiche e integrazioni.. Non è comunque consentita l’attività agrituristica in edifici di nuova costruzione. È invece ammessa l’apertura di nuove attività agrituristiche, in zone diverse dalla zona E rurale (e rela-tive sottozone), mediante il riutilizzo di edifici preesistenti, anche nelle seguenti zone di P.R.G.:

a) centri e nuclei storici e corti rurali (Z.T.O.A); b) centri storici di Caprino capoluogo e Gaon (Z.T.O.A1);

c) malghe ed insediamenti rurali d’alta quota; d) ambito anfiteatro morenico di Rivoli; e) ambito di salvaguardia rurale e percorsi attrezzati; f) ambito parco rurale (ex art. 36 P.T.R.C.).

Le stesse attività dovranno comunque sottostare alla specifica normativa di zona.

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NORME DI CARATTERE GENERALE CHE DEBBONO TROVARE APPLICAZIONE IN TUTTE LE SOTTOZONE -"E" RURALI 1) VINCOLO DI NON EDIFICABILITÀ

a) All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni da realizzare ai sensi delle presenti norme deve essere istituito un vincolo "non aedificandi", trascritto presso la Conservatoria dei Regi-stri Immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati dalla pre-sente normativa.

b) Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della L.R. 5/3/1985 n° 24 e-

stendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo "non aedificandi" fino alla concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi della presente normativa fatte salve le facoltà contenute nella stessa.

La demolizione parziale o totale di tali costruzioni riduce o elimina corrispondentemente il vinco- lo.

c) Tale vincolo è costituito a cura e spese deI Comune per gli edifici esistenti e a cura e spese del con-cessionario per le nuove costruzioni, secondo le prescrizioni fissate dalla Giunta Regionale con pro-pria deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare.

d) Il Comune dovrà dotarsi di un registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei terreni vincolati

ai sensi dei precedenti punti e di una planimetria su cui risultino individuate tali aree vincolate a edi-fici costruiti nel proprio territorio e in quello dei Comuni vicini, qualora il fondo interessato alla co-struzione ricada in più di un Comune.

2) EQUIPAGGIAMENTO PAESAGGISTICO:

a) All'interno delle zone E Rurali il Comune promuove interventi volti alla valorizzazione ambientale al fine di tutelare il territorio agricolo nelle sue diverse componenti: in particolare gli interventi dovran-no favorire il mantenimento ed il rafforzamento delle siepi, dei filari e delle macchie campestri poste lungo il perimetro dei campi e dei corsi d'acqua, nonché la messa a dimora di essenze arboree autoc-tone lungo le strade vicinali, con particolare riferimento a quelle poste in vicinanza di aree di interes-se paesaggistico ed ambientale.

b) Al fine di tutelare il sistema idrico presente nel territorio comunale, considerato l'interesse idroge-

ologico, ecologico ed ambientale che tale ecosistema riveste, e tenuto conto del fatto che il P.T.R.C. classifica tale territorio rurale come caratterizzato da una buona integrità paesaggistica e da alta sen-sibilità ambientale, è fatto divieto di modificare e/o alterare in modo consistente i corsi d'acqua; è al-tresì vietata la costruzione di arginature ed il rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi se non con i criteri dell'Ingegneria naturalistica e secondo gli schemi riportati nel Prontuario di Disciplina degli Interventi di Valorizzazione Ambientale. (D.I.V.A.) Dovrà essere assicurata la protezione delle acque dai diversi tipi di inquinamento diffuso (agricolo, urbano, industriale ecc.), nel rispetto delle vigenti normative di legge.

3) FOGNATURE

Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10/5/1976, n° 319 e circolare di attuazione, e fino al-l'entrata in vigore delle norme regionali di attuazione, le abitazioni in zona agricola, che non siano al-lacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo e il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S., di adeguato sistema di smaltimento" entro un anno dall'entrata in vigore della LR.. 5/3/1985 n° 24, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna.

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Entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti zootecnici, dovranno essere do-tati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dall'Unità Socio Sanitaria. Nelle zone classificate di bonifica devono altresi essere rispettate le eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica.

4) IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA AGRICOLA

Ad ogni residenza, sia posta in zona agricola sia posta in una zto diversa dall’agricola ma ad essa confi-nante, corrisponde una certa superficie, di stretta pertinenza dell'abitazione, compresa entro un raggio di ml 100 dall'abitazione, della quale il proprietario fa un uso connesso con questa: giardino, soggiorno al-l'aperto, zona di giochi per bambini; superficie che legittimamente può venire sottratta all'uso produttivo del suolo. Nell'ambito di detta superficie, di stretta pertinenza dell'abitazione, possono essere realizzate non rile-vanti attrezzature sportive a carattere familiare quali piscine, campi da tennis esimili a condizione che tali attrezzature non rivestano la configurazione di circoli od associazioni esclusivi o di strutture aperte al pubblico." (Cfr. Circolare Regione Veneto n° 81 in data 5/12/1979 prot. n° 6836/3100).

5) FABBRICATI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA

Tutti i fabbricati residenziali dei quali non sia facilmente riconoscibile la funzione di servizio rurale, an-che se non stabilmente abitati, fatti salvi i casi e le possibilità di intervento previsti dalla L.R. 5 Marzo 1985 n° 24, possono essere recuperati nella totalità del loro volume con interventi di ristrutturazione fat-ta esclusione degli interventi comportanti comunque la demolizione. Con tali interventi dovranno essere rimosse tutte le superfetazioni esistenti.

6) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto riguarda il titolo al rilascio del permesso di costruire in tutta la zona territoriale omogenea "E RURALE" e per le modalità di computo degli oneri dovuti si applicano i disposti della L.R. 5/3/1985 n°24.

CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE COSTRUZIONI NELLE ZONE AGRICOLE Ogni edificazione nelle zone agricole, comprese le opere di ristrutturazione, dovrà essere effettuata in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale locale. Dovranno essere rispettate pertanto le seguenti essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e for-mali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 5/3/1985 n° 24. A) RESIDENZE 1) Posizionamenti

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza a corpi di fabbrica esistenti, nel rispetto dei caratteri architettonico - formali dell'edilizia rurale tipica della zona baldense.

2) Coperture - Gronde - Pluviali

a) È obbligatorio l'uso di coperture preferibilmente a due falde, ammettendo in casi particolari tetti a 4 falde, in tutti i casi con linea di colmo parallela al lato maggiore.

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Le preesistenze a due falde non potranno essere modificate. La pendenza delle falde dovrà essere uniforme e compresa tra il 30% ed il 35%. Il manto di copertura dovrà essere in coppi di laterizio o di profilo simile di fattura tradizionale e co-lorazione terrosa naturale. Laddove esistano decorazioni originali ne sono prescritti la conservazione ed il ripristino, con eventuali restauri delle parti danneggiate.

b) È prescritto esclusivamente l'uso di canali di gronda in lamiera metallica o di rame, a sezione semi-circolare, e di pluviali a sezione circolare con collocazione preferibilmente a vista. La tinteggiatura di canali e tubi pluviali dovrà essere in armonia con i colori della facciata.

Le gronde dovranno avere un aggetto non superiore a 80 cm.

3) Elementi Architettonici

a) Gli edifici dovranno essere di norma realizzati in unico corpo di fabbrica, con limitate articolazioni planimetriche e altimetriche.

b) Gli accessori delle abitazioni, quali garage, cantine, ecc., potranno essere collocati di norma all'inter-

no dell'abitazione, in locali anche seminterrati od interrati.

c) La composizione dei fori dovrà risultare armonicamente inserita nel piano di ogni singola facciata; le finestre dovranno essere di norma di forma rettangolare, con i lati lunghi in posizione verticale.

d) Non sono ammesse aperture interessanti più di un piano dell'edificio.

e) Le finestrature potranno essere riquadrate esternamente da cornici, in mattoni eventualmente in-

tonacati, pietra naturale o tufo, sporgenti dalla muratura fino a cm. 5 e per uno spessore minimo di cm. 6 e massimo di cm. 14.

f) In caso di ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria, tutti gli elementi di particolare va-

lore architettonico e decorativo esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nella loro esatta forma, dimensione e giacitura.

g) Sono vietati i poggioli a sbalzo oltre i 40 cm. e le terrazze a sbalzo di qualsiasi dimensione, mentre

sono ammesse quelle rientranti rispetto al filo esterno dell'edificio.

h) Eventuali porticati e portici aperti in aderenza ad edifici residenziali non potranno avere superficie maggiore al 30% della superficie coperta dell’edificio residenziale di riferimento e comunque do-vranno inserirsi in modo armonico sia con l’edificio che con il paesaggio circostante.

4) Pareti esterne

a) Di norma tutte le pareti esterne dovranno essere intonacate nella loro intera estensione.

b) È consentito l'uso della pietra solo per soglie e contorni di fori. In presenza di particolari com-posizioni è ammesso l'utilizzo della pietra per zoccolature e fasce decorative.

c) La finitura delle pareti dovrà essere effettuata con intonaco civile, colorato con tinte lavabili, nelle to-

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nalità delle terre rosse e gialle e dei grigi facendo esclusione delle tinteggiature plastiche.

d) Non sono consentite tinte plastiche del tipo graffiato e simili. 5) Serramenti - Porte e Portoni d'Ingresso

a) Tutti i serramenti esterni dovranno essere in legno, naturale o verniciato al naturale. b) È vietato l'uso di persiane avvolgibili indipendentemente dai materiali usati.

c) Gli scuri dovranno essere a due o a quattro ante apribili verso l'esterno o a libro, in legno naturale o

verniciato al naturale.

d) Le porte ed i portoni d'ingresso dovranno essere in legno, ciechi, arretrati rispetto al filo delle facciate e verniciati negli stessi colori dei serramenti delle finestre.

e) Sono vietati serramenti in alluminio anodizzato nei colori oro ed argento.

6) Camini esterni

a) I camini esterni alla muratura perimetrale dovranno essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni tipiche della tradizione locale, a sezione rettangolare, allargata alla base, con sporgenza non maggiore di quella della cornice di gronda e con comignolo di semplice fattura, con lastra di chiusura piana di limitato spessore o comunque di forma tradizionale con eventuale copertura a falde in coppi.

B) ANNESSI RUSTICI

Nella costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli annessi rustici dovranno essere usati, per quanto compatibili con la diversa destinazione d 'uso, gli stessi elementi costruttivi e i materiali di finitura prescritti per i fabbricati d'abitazione.

L 'edificazione è subordinata alla costituzione di vincolo di destinazione d'uso sulla struttura e di vincolo non aedificandi di ulteriori rustici sul terreno di pertinenza che ha dato luogo alla sua edificazione.

Si precisa che non è ammesso realizzare stalle localizzate al piano terra e al piano interrato o seminterra-to di edifici residenziali. I rustici dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza ai fabbricati residenziali ed essere limitati al solo piano terra, fatta esclusione per comprovate necessità derivanti dalla specifica destinazione ed al nesso funzionale che il rustico ha con il fondo. La detenzione di animali a carattere prettamente affettivo non costituisce allevamento connesso con la conduzione del fondo, a condizione che i locali in cui gli stessi vengono alloggiati non superi la superfi-cie di mq. 30.

C) DEROGHE

Sono ammesse deroghe ad alcune delle prescrizioni di cui sopra, solo nel caso di ampliamenti che av-vengono in continuità ed in contiguità di fabbricati rurali che già presentino una loro precisa morfologia, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato, e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.

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Tabella indici stereometrici

1

ZONA " E"

RURALE

a b

2 Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

vedi norme

vedi norme

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

--------------

--------------

Superficie minima del lotto

mq.

--------------

--------------

Superficie massima del lotto

mq.

--------------

--------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

--------------

--------------

Numero massimo dei piani abitabili oltre al sottotetto

2

2

Altezza massima dei fabbricati Altezza massima dei rustici

ml.

6,50

5,00

7,50

6,00

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

20,00

Distanza minima dai confini

ml.

10,00

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi nello stesso fondo rustico

ml.

10,00

Distacco minimo tra fabbricati di fondi rustici diversi

ml.

20,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

mq.

mq.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte

mq.

mq.

Agricoltura

Silvicoltura

Agricoltura

Idem a passaggi pavimentati: massimo

--------------

Cavedi

--

NO

Cortili chiusi

--

NO

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ZONE F ZONE A SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE 1) In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, scuole, asili, chie-

se, mercati, centri sociali, impianti sportivi e fabbricati per centrali telefoniche. 2) La realizzazione delle opere ammesse in tali zone, che si attuano a mezzo di permesso di costruire per

intervento diretto, deve formare oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione anche dei collegamenti pedonali e l'ubicazione dei parcheggi.

3) Possono essere riservate all'utilizzazione da parte di Enti o di privati aree in concessione o di proprietà

degli stessi. L 'utilizzazione di tali aree e l'esercizio degli impianti debbono essere regolati da apposita convenzione registrata e trascritta nei Registri Immobiliari.

a) Istruzione 1) Sono zone destinate alla realizzazione di scuole materne, elementari e medie, palestre ecc. 2) Sono ammesse abitazioni per il personale di custodia, fino ad un massimo di 500 mc. 3) Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti di strutture esistenti sono da rispettare, anche per le aree resi-

denziali limitrofe, le norme contenute nel Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 Dicembre 1975 per l'attuazione dell'art. 9 della Legge 5 Agosto 1975 n° 412.

b) Interesse comune: 1) Sono zone destinate alla realizzazione di chiese, opere parrocchiali, uffici pubblici, ambulatori, edifici

per attività sociali, culturali e ricreative, di sostegno e di recupero delle persone (ospedali, case di cura, case per anziani ecc.).

2) Sono ammesse per il personale di custodia abitazioni fino ad un massimo di 500 mc. c) Parco gioco, sport: 1) Sono zone destinate alla realizzazione di giardini pubblici, parchi gioco ed attrezzature sportive, edifici

e costruzioni per lo sport, chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, ecc.. 2) In tali zone è consentita l'installazione di attrezzature per la ricreazione ed il ristoro. 3) Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e

pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc. 4) Sono ammesse abitazioni per il personale di custodia fino ad un massimo di 500 mc. d) Parcheggio: 1) Sono zone destinate alla realizzazione di parcheggi, anche a più livelli, per la sosta degli autoveicoli e

dei mezzi di trasporto in genere. 2) In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli. 3) È altresì consentita la realizzazione di piccoli manufatti per attività collaterali strettamente collegate al

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parcheggio, come distributori di benzina e simili. 4) L 'utilizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo solo per iniziativa comunale. 5) Enti o privati possono peraltro chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione dei

parcheggi e dei relativi impianti; in tal caso il permesso di costruire deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.

6) Sono ammesse per il personale di custodia abitazioni fino ad un massimo di 500 mc. 7) Sono ammessi volumi fuori terra da destinare al ricovero di auto solo se direttamente discendenti dal-

l'approvazione di un piano di parcheggio redatto ai sensi della n° 122/91.

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Tabella indici stereometrici

ZONA A SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE

a b c d

Indice di edificabilità territoriale della zona

mc.

mq.

--------------

Indice di edificabilità fondiaria

mc.

mq.

3,00

0,50

0,50

Superficie minima del lotto

mq.

--------------

Superficie massima del lotto

mq.

--------------

Rapporto di copertura massimo

mq.

mq.

30%

50%

10%

30%

Numero massimo dei piani abitabili

2

Altezza massima dei fabbricati

ml.

10,50

Distanza minima dal ciglio stradale

ml.

Art. 9 D.I. 2/4/68 N° 1444

Distanza minima dai confini

ml.

5,00

Distacco minimo tra fabbricati diversi

ml.

10,00

Distacco minimo tra corpi di uno stesso edificio

ml.

10,00

Destinazione delle superfici scoperte a colture

o giardini: minimo

mq.

mq.

30%

90%

10%

Idem a passaggi pavimentati: massimo

mq.

mq.

70%

10%

90%

Cavedi

--

Ammessi

Cortili chiusi

--

Esclusi

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AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRIVATE 1) Trattasi di area ove sono da realizzare impianti ed attrezzature sportive per il tempo libero, la sosta e il

ristoro, gestite da privati. 2) Tale zona è destinata esclusivamente alla realizzazione di strutture di supporto per la pratica del volo

sportivo, deltaplano, parapendio, paracadutismo, ecc.. 3) In tale zona viene ammessa la possibilità di realizzare strutture per il ricovero e la riparazione delle at-

trezzature pertinenti a tale sport, a condizione che siano realizzate con strutture leggere metalliche o le-gnose, che rivestano prevalenti caratteristiche di precarietà, nella misura massima di superficie coperta di mq. 400 con altezza massima pari a ml. 4,50. Tali strutture dovranno essere rimosse alla cessazione dell'attività sportiva e comunque allo scadere temporale dell'autorizzazione rilasciata.

4) È inoltre ammesso realizzare servizi, locali di ristoro, spaccio bibite, ecc. per una superficie com-plessiva di 300 mq. con altezza massima pari a ml. 4,50.

5) In tali zone, i cui impianti svolgono una funzione di interesse collettivo pur rimanendo di proprietà pri-

vata, viene ammessa la possibilità di realizzare attrezzature per il tempo libero di qualsiasi specie e ge-nere, comunque a cielo aperto che possono, tuttavia, essere coperte da strutture leggere durante il perio-do invernale.

6) Per le attrezzature di servizio o ristoro e ricettive, si fa riferimento agli indici stereometrici di tabella,

precisando che qualora i volumi esistenti avessero già saturato la potenzialità edificatoria dell'area, per gli stessi è ammesso un ampliamento nella misura del 20% del volume attuale, nel rispetto degli altri in-dici di tabella.

7) Si prescrive che all'interno di tali aree, vengano reperiti idonei spazi per la sosta degli autoveicoli, rela-

zionati al numero degli utenti potenziali. 8) Qualora non fosse possibile reperire tali aree all'interno dell'area sportiva, è ammessa una messa a di-

sposizione, previo vincolo di destinazione, di aree comunque localizzate in un raggio di 200 m. 9) Gli interventi sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo con previsioni planovolumetriche

che preveda l'utilizzazione dell'intera zona e la sistemazione delle aree scoperte e venga stipulata una convenzione registrata e trascritta che preveda l'obbligo di demolizione delle strutture di cui ai preceden-ti punti 3 e 4 alla cessazione dell'attività sportiva nella zona.

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ZONE SOGGETTE A VINCOLI VARI ED A DISCIPLINA AMBIENTALE

ZONA A PARCHEGGIO PRIVATO 1) Trattasi di zona destinata alla realizzazione di posti macchina privati all'aperto, a diretto servizio delle

attività ricettive e di ristorazione che viene svolta all'interno delle strutture principali presenti. 2) La pavimentazione dovrà essere particolarmente curata, e prevedere, al fine di rispettare le caratteristi-

che ambientali, l'uso di materiali consoni alle tradizioni locali. ZONA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, TECNOLOGICO E DA ELETTRODOTTI 1) Sono aree che costituiscono fasce poste a protezione dei nastri stradali del corso dei fiumi e delle reti

tecnologiche. 2) In tali zone è consentita la collocazione di superfici a servizio di opere di urbanizzazione (standard) che

non comportino l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo così come previsto da art. 25, com-ma 5 L.R. 61/85.

3) Vi sono tuttavia ammessi:

• distributori di carburante e relativi accessori; • cabine di distribuzione elettrica; • sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario; • reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti, ecc.; • recinzioni purché aventi altezza inferiore amI. 3,00.

4) Tali zone concorrono nel computo dei volumi edificabili nelle zone adiacenti se non diversamente clas-

sificate nelle tavole di P.R.G.. 5) In ogni caso è fatto salvo il riferimento al D.P.R. 26 Aprile 1993 n° 147. 6) Qualora le distanze previste nelle tavole di P.R.G., al di fuori delle zone di espansione, non coincidesse-

ro con quelle indicate nel Decreto di cui al comma precedente, va osservata la distanza maggiore. 7) Per gli edifici destinati ad abitazione ricadenti in tali zone sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il consolidamento;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente e quelli previsti dall'art. 7 della L.R. n° 24/85 e quelli disciplinati dalla variante al P.R.G. ex L.R. n° 11/87.

8) Gli ampliamenti di cui alla lettera b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento del-

l'edificio sul fronte stradale e nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa relativa alla sotto-zona rurale di appartenenza.

9) Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di ope-

re pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità si applicano le norme contenute nella normativa relativa alla sottozona rurale di appartenenza.

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10) Lungo i margini delle strade evidenziate nella tavola di P.R.G. è prescritta la messa a dimora di albera-

ture d'alto fusto, al fine di creare delle quinte scenografiche di separazione e valorizzazione degli ambiti rurali retrostanti.

11) Per le fasce di rispetto fluviale valgono i disposti dell'art. 27 della L.R. n° 61/1985; per quanto riguarda i

corsi d'acqua pubblici non rientranti nelle categorie dell'art. 27 della predetta legge vengono fissate fasce di rispetto non inferiori a ml. 10,00 per l'edificabilità e a ml. 4,00 per piantagioni e movimenti di terra.

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 1) Sono zone destinate all'ampliamento dei cimiteri esistenti. 2) Nelle zone di rispetto cimiteriale, di cui al Testo Unico della legge sanitaria 27 Luglio 1934 n° 1265 e

successive modificazioni, sono ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri, fiori, ecc. 3) Qualora il vincolo cimiteriale dovesse decadere, l'edificazione sarà soggetta alle norme relative alla zo-

na agricola in cui l'area ricade. 4) Tali aree non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe, ma pos-

so-no essere computate esclusivamente ai fini dell'edificabilità nelle sottozone E limitrofe purché costi-tuenti con esse un unico fondo rustico.

5) Per gli edifici esistenti in tali zone sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordina-

ria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definiti dall'art. 31 della legge 5 Agosto 1978 n° 457.

ZONA DI VINCOLI MONUMENTALI 1) Trattasi di edifici vincolati ai sensi della legge 1 Giugno 1939 n° 1089. 2) È ammesso il restauro conservativo. 3) Nelle opere di restauro, manutenzione e di costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni impar-

tite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali e Architettonici competente per territorio. ZONA DI VINCOLI ARCHEOLOGICI 1) Trattasi di zone ove sono stati rinvenuti resti di insediamenti di antica origine e reperti di vaste necropo-

li dell'età del bronzo. 2) In tali zone valgono la disposizioni delle leggi 1089/39 e 431/85 e del P. T .R.C.. 3) Per la parte sita all'interno di strumenti urbanistici attuativi convenzionati antecedentemente all'adozione

delle presenti norme, sono ammessi gli interventi edilizi previsti dallo strumento attuativo stesso a con-dizione che sia rilasciato idoneo Nulla-Osta da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Anti-chità competente per territorio.

ZONA DI VINCOLI AMBIENTALI 1) In tali zone vincolate ai sensi della legge 29/6/1939 n° 1497 e della legge n° 431/85 gli interventi sono

subordinati all'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge n° 1497/39.

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2) Nell'esecuzione delle opere si dovranno rispettare le caratteristiche strutturali, ornamentali, tipologiche

degli edifici utilizzando per le eventuali sostituzioni e/o integrazioni materiali locali. AMBITI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE, MINIERE ECC. 1) Trattasi di ambiti disciplinati dalle norme contenute nel progetto di coltivazione di ogni singola cava

così come approvato dalla Regione Veneto unitamente al progetto di sistemazione "post mortem". 2) Entrambi tali progetti dovranno pertanto essere osservati con particolare riferimento alla tutela ambien-

tale. 3) Nelle cave utilizzate per il riciclaggio di materiali inerti è ammesso realizzare strutture da destinare alla

lavorazione e commercializzazione del lavorato con particolare riferimento agli impianti tecnologici (frantoi, vagli ecc.). La superficie massima realizzabile per ciascuna delle cave individuate con la lettera C) nelle tavole di P.R.G. non potrà superare i mq. 3.000 con altezza massima di ml. 6,00.

4) Le strutture di cui al comma precedente dovranno in ogni caso essere rimosse alla cessazione dell'attivi-

tà. Tale vincolo, che è "condicio sine qua non" per il rilascio delle relative permessi di costruire, dovrà risultare da apposita convenzione registrata e trascritta.

ZONE DI VERDE PRIVATO (giardini, parchi, fabbricati, ecc.) 1) Trattasi di parchi, giardini o di spazi a colture ortive di cui interessa la conservazione o di fabbricati di

particolare pregio. 2) Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limi-

trofe. 3) Quando è preminente la salvaguardia e valorizzazione di parchi, di giardini, di orti o di particolari coltu-

re è vietato abbattere piante esistenti o comunque modificare la fisionomia ambientale precostituita. Per i fabbricati esistenti ogni intervento che vada oltre il restauro conservativo dovrà essere sottoposto a P .P. o P .R., ed in ogni caso il volume non potrà superare quello preesistente. Gli aumenti di volume sono ammessi "una tantum" esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei ne-cessari servizi igienici e impianti tecnologici nella misura del 10% della volumetria esistente con un massimo di 150 mc..

4) Quando è preminente la salvaguardia e valorizzazione di fabbricati per essi è ammesso il restauro filolo-gico, il risanamento igienico sanitario e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli aumenti di volume sono ammessi "una tantum" esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei ne-cessari servizi igienici e impianti tecnologici, nella misura massima di 30 mc ed a condizione che ven-gano rispettate le caratteristiche degli edifici.

5) Quando trattasi di ambiti su cui sono realizzati vivai di floricoltura le essenze arboree potranno avere il normale avvicendamento dovuto alla loro commercializzazione. Per i fabbricati esistenti all’interno di tali ambiti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’art. 31 della legge n° 457/78.

6) Nell’ambito individuato in cartografia all’interno della frazione Pesina ogni intervento deve tendere alla conservazione e valorizzazione delle vecchie murature esistenti in quanto caratterizzanti il contesto.

7) In tali zone è sempre e comunque ammesso realizzare architetture di terra finalizzate all’arredo ed alla

creazione di giardini di particolare valore. E’ anche ammessa la realizzazione di tutti quei manufatti che possono comunque risultare atti a migliorare la fruibilità del luogo o connessi con la residenza ed alla

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quale debbono risultare pertinenziali a condizione che non comportino la costruzione di volumi fuori terra eccedenti quelli ammessi. È vietato l’abbattimento di alberi con oltre 30 anni di età caratterizzanti il paesaggio e di alberi non au-toctoni di età superiore a 50 anni.

ZONE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE 1) Trattasi di zone, individuate nelle tavole di P.T.R.C., che per le loro caratteristiche geologiche ambienta-

li sono soggette a vincolo idrogeologico ambientale ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n° 3267 e nel-le quali al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni alterazione della stabilità dell’ambiente fisico naturale e ridurre il rischio dei danni derivanti dal dissesto, ogni progetto che ri-guarda opere e manufatti che insistono su tali aree dovranno essere accompagnati da una relazione tec-nica che metta in luce le misure atte a prevenire ogni pericolo o danno.

2) Per il rilascio di qualsiasi permesso di costruire per manufatti ricadenti all’interno di tali ambiti è previ-

sto il preventivo parere del competente Corpo Forestale. 3) La normativa per gli indici stereometrici sono quelli della Z.T.O. di P.R.G. di appartenenza. AREA DI INTERESSE LOCALE – PARCO RURALE EX ART. 36 P.T.R.C. 1) Trattasi di ambito rurale con particolare connotazione morfologica – ambientale che, ai fini

dell’integrità del territorio, della salvaguardia ambientale e della fruibilità dei siti, viene sottoposto a particolare disciplina, tesa a consentire la fruibilità e godibilità degli spazi in esso contenuti. Esso è localizzato nella zona collinare posta a nord del centro abitato del Capoluogo, compresa tra il percorso dorsale che unisce le frazioni di Gaon – Rubiana, la strada di Caiar – Gaon, la strada Caprino – Lumini.

2) Ferma restando la proprietà privata dei terreni e dei fondi agricoli, devono essere garantite la pubblica fruibilità e godibilità dell’insieme paesistico – naturalistico degli interi ambiti. A tal fine dovranno essere garantite, a cura dei privati, l’apertura e la percorribilità dei tracciati rurali che dovranno essere opportunamente segnalati secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione.

3) Le uniche forme di visitazione e/o attraversamento ammesse, fatta esclusione per i residenti e per i tran-siti connessi alle attività agricole del territorio, sono quelle pedonali, ciclabili ed equestri.

4) Ad ulteriore valorizzazione del territorio interessato dovranno essere previste quinte alberate di scher-

matura e/o scenografiche ed individuati idonei punti di sosta, ristoro ed osservazione direttamente con-nessi alla pubblica fruibilità dell’area e localizzati lungo i percorsi rurali.

5) Per quanto riguarda la realizzazione di nuove costruzioni vale quanto stabilito dalle norme relative alla

sottozona agricola "E 1 ", prescrivendo il raddoppio della superficie costituente l'azienda minima di cui all'art. 3 della L.R. 24/85.

Per la realizzazione di residenze all'esterno di tale ambito è ammesso l'utilizzo di terreni rurali siti all'in-terno, a condizione che: a) anche la superficie pertinente a tali ultime aree sia raddoppiata in relazione alla coltura praticata e

prevista dall'art. 3 della L.R. 24/85;

b) che il volume potenziale delle aree site all'esterno degli ambiti di tutela costituisca almeno i 2/3 del volume minimo realizzabile.

Per gli annessi rustici il rapporto di copertura ammesso è apri all' l% (unopercento) della superficie del

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fondo rustico di pertinenza. La progettazione delle nuove strutture dovrà essere informata all'assoluto rispetto dei siti, prevedere l'u-tilizzazione di materiali e tecniche costruttive conformi alle tradizioni locali e congrui alle peculiarità ambientali, nonché prevedere dettagliate ed idonee soluzioni per la ricomposizione ambientale (quali schermature alberate, ecc.). È inoltre ammessa la realizzazione di serre, purché costituite da strutture precarie e prive di strutture murarie fuori terra.

6) Per gli edifici e le strutture esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordi-naria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di adeguamento igienico-sanitario e di ri-strutturazione edilizia, cosi come definiti dall'art. 31 della legge 5 Agosto 1978 n° 457, purché nel ri-spetto delle tipologie formali e costruttive tipiche della locale edilizia rurale, fatto salvo il disposto della L.R. 24/85 circa la possibilità di ampliamento sino ad un massimo di 800 mc: per gli edifici residenziali stabilmente abitati da almeno sette anni. Sugli edifici esistenti gli interventi ammessi possono essere finalizzati anche alla realizzazione di punti di sosta, di ristoro e vendita di prodotti agricoli.

7) Non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi. 8) Sono vietati gli interventi di scavo e di miglioria fondiaria, ad esclusione di quelli resi necessari da esi-

genze di pubblica utilità o connessi alla sistemazione idraulica del territorio. Gli interventi di miglioria fondiaria e i movimenti di terreno, anche se limitati ad ambiti interni a singole aziende agricole, se esulano dalla semplice aratura o comunque interessano uno strato di terreno di pro-fondità superiore ai 50 cm. dalla superficie, sono soggetti a permesso di costruire. In ogni caso le migliorie fondiarie sono ammesse solo se strettamente pertinenti all'attività agricola ed a condizione che non comportino alcun asporto di materiale per qualsiasi motivo e/o causa. I muretti di sostegno sono ammessi solo sino ad un'altezza massima di cm. 80 e a condizione che siano realizzati in pietra locale di cava e/o di fiume Tali muretti dovranno essere posizionati in modo da rispettare l'attuale morfologia del territorio valoriz-zandone le potenzialità produttive.

9) Sono prescritte la conservazione e la tutela di tutti gli elementi di rilievo ambientale, quali:

• filari alberati, macchie arboree, siepi e vegetazione spontanea lungo gli alvei dei corsi d'acqua, lungo il tracciato dei percorsi o a marcare le linee di confine tra i poderi;

• percorsi di immersione nel territorio rurale, dei quali non devono essere modificati il tracciato, né la

pavimentazione originaria;

• alveatura e tracciato dei corsi d'acqua.

10) È fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi e le singole piante autoc-tone e/o naturalizzate presenti nel territorio, se non per particolari e motivate esigenze di pubblica utilità e/o fito-sanitarie. Successivamente all'abbattimento di piante ad alto fusto, sia isolate sia in filari, l'imprenditore deve pro-cedere alla piantumazione, nell'ambito della stessa azienda, di altrettanti alberi, preferibilmente in filari disposti lungo i confini, i percorsi o i fossi o in piccole macchie boschive. Sono ammessi lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante. È ammesso modificare il tipo di coltura praticata.

11) È prescritta la protezione delle acque dai diversi tipi di inquinamenti diffusi. 12) Sono consentite la sistemazione e la razionalizzazione della viabilità esistente, nonché l'apertura di nuo-

vi percorsi, purché a servizio dell'attività agricola. Tali nuovi percorsi dovranno essere realizzati nel rispetto della partitura fondiaria attuale, con sezione di larghezza non superiore a ml. 2,50 e con fondo sterrato.

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Non è ammessa in nessun caso la pavimentazione, con qualsiasi materiale, dei percorsi campestri attuali e di quelli da realizzare ex novo. È consentita la realizzazione del percorso pedonale-ciclabile indicato nelle tavole di P.R.G ., secondo quanto previsto dalla presente normativa di attuazione.

13) In tutto l'ambito è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli ine-renti il percorso attrezzato, i punti di osservazione, i punti di sosta e ristoro. Tali insegne, che dovranno avere modeste dimensioni, dovranno essere posizionate esclusivamente lun-go i tracciati dei percorsi e dovranno essere realizzate in legno, con scritte e figure in colori tenui. In questi ambiti è ammessa l'attività agrituristica, a condizione che siano utilizzate strutture edilizie già esistenti, adattate anche con interventi di ristrutturazione e senza alcun aumento di volume.

ANFITEATRO MORENICO DI RIVOLI a) Trattasi delle ultime propaggini dell' Anfiteatro Morenico che sono individuate ai sensi dell'art. 34 del P.

T .R.C. quali aree di "Tutela Paesaggistica" del settore collinare. b) Sino all'approvazione degli appositi piani di settore o piani ambientali, in tale ambito vanno applicate le

norme specifiche di tutela previste dal titolo 7° del P. T .R.C. che vengono qui integralmente riportate con i relativi numeri di repertorio.

16) Sono vietate nuove costruzioni.

17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali

e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.

21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di re-stauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti

zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistema-

zioni esterne.

39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/39, come integrata dalla legge 431/85 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con deliberazione della Giunta Regio-nale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei

nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché per l'applicazione della L.R. n° 24/85 e esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché per l’applicazione della L.R. n° 24/85 e della L.R. n° 11/87.

* Sono consentiti i lavori di ammodernamento e sistemazione della Autostrada del Brennero * Sono consentite le opere di manutenzione per i manufatti militari storici. * È consentita la realizzazione della viabilità a servizio dell’attività agro-silvo-pastorale.

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AMBITO PER L’ISTITUZIONE DEL “PARCO DEL MONTE BALDO” a) Trattasi dell’intero territorio del Monte Baldo che viene classificato dall’art. 33 del P.T.R.C. quale am-

bito per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali del settore alpino e prealpino. b) Sino all’approvazione della legge di costituzione del Parco del Monte Baldo nell’ambito interessato,

dovranno applicarsi le specifiche norme di tutela previste dal titolo 7° del P.T.R.C. che vengono qui in-tegralmente riportate, fatta eccezione per i punti 31, 32, 33, 37 che non vengono riportati in quanto non rientranti nel territorio del Comune di Caprino Veronese.

1) È vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro – silvo – pa-

storale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti in-terventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell’asfaltatura delle strade bianche fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.

3) È vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi. 4) Sono vietati scavi, sbancamenti e movimenti di terreno e di mezzi suscettibili di alterare l’ambiente,

fatta eccezione per quelli necessari per l’esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica; e quelle strettamente connesse con l’attività agro – silvo – pastorale, in tali casi le autorità e i sog-getti competenti dovranno comunque eseguire gli interventi mediante l’impiego di materiali, rive-stimenti e metodologie costruttive, che garantiscano un corretto inserimento nell’ambiente even-tualmente anche prevedendo la realizzazione di schermature e quinte arboree o terrapieni; è fatta al-tresì eccezione per la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa l’esecuzione di apposite analisi e verifiche di compatibilità ambientale.

5) E’ vietata l’apertura di nuove cave e di riapertura di quelle abbandonate e dismesse. 8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. 9) Sono vietati la raccolta, l’asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea e delle singolari-

tà geologiche e mineralogiche. 10) E’ vietata l’introduzione di specie animali e vegetali estranee alla biocenosi compatibili o suscetti-

bili di provocare alterazioni ecologicamente dannose. 12) È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai

lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei ri-fugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costru-zione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.

14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradi-

zione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo - pastora-

li e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale. 18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfa-

cimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua co-me le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luo-ghi già tradizionalmente coltivati.

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19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc./mq. (e comunque non oltre i 1300 m. di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.

21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di re-

stauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

22) È consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R. 24/85,

per I'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione dei rifugi alpini o per attività agrituristiche.

23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ad ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti

zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la si-

stemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistema-

zioni esterne. 30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e dei sentieri ai sensi della L.R.

52/86. 38) È consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valuta-

zione di compatibilità ambientale. 39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/39, come integrata dalla legge 431/85 è

vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con deliberazione della Giunta Regio-nale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei

nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché per l'applicazione della L.R. n° 25/85 e della L.R. n° 11/87.

PERCORSI RURALI 1) Trattasi di percorsi di "immersione rurale" che il P.R.G. individua e dei quali si deve salvaguardare l'in-

tegrità e garantire la fruibilità. 2) Ferma restando la proprietà privata dei percorsi, dove attualmente sussiste, deve essere garantita l'aper-

tura demaniale, commerciale e di uso pubblico a forme di visitazione pedonale, ciclabile ed equestre. 3) È fatto divieto di operare modifiche al tracciato e di procedere alla pavimentazione dei percorsi.

Sono ammessi esclusivamente limitati interventi di allargamento, purché funzionali al miglioramento delle condizioni di percorribilità.

4) Sono prescritte la conservazione e la tutela degli alberi ad alto fusto, sia singoli sia disposti a filare, del-le siepi e degli arbusti disposti lungo lo sviluppo dei tracciati.

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AMBITO DI SALVAGUARDIA RURALE E PERCORSI ATTREZZATI 1) Le aree individuate costituiscono un ambito di particolare valore naturalistico e risultano idonee a for-

mare isole di verde rurale ove possano svolgersi funzioni connesse con il tempo libero. 2) I percorsi individuati nelle tavole di P.R.G. che connettono le aree di cui sopra hanno carattere naturali-

stico-ambientale di "immersione rurale" e la sua realizzazione, in forma di percorso pedonale ciclabile ed equestre, rientra nel generale obiettivo della riqualificazione e valorizzazione dell'ambito di territorio comunale interessato dall'inizio delle pendici del Monte Baldo.

3) Ferma restando la proprietà privata dei percorsi, dove attualmente sussiste, deve essere garantita l'aper-

tura a forme di visitazione pedonale, ciclabile ed equestre. 4) È fatto divieto di operare modifiche al tracciato e di procedere alla pavimentazione dei percorsi fatta ec-

cezione per i tratti urbanizzati. Sono ammessi esclusivamente limitati interventi di allargamento, purché funzionali al miglioramento delle condizioni di percorribilità.

5) Sono prescritte la conservazione e la tutela degli alberi con età superiore ai 30 anni caratterizzanti il pae-

saggio e degli alberi non autoctoni di età superiore a 50 anni, delle siepi e degli arbusti disposti lungo lo sviluppo dei tracciati.

6) Lungo i percorsi attrezzati possono essere realizzate apposite strutture funzionali alla fruibilità del per-

corso, quali parcheggi, spazi attrezzati per la sosta, chioschi per il ristoro, ecc. con strutture amovibili, preferibilmente in legno, di limitate dimensioni.

7) Nelle zone a servizi attestate lungo il percorso attrezzato sia in corrispondenza delle testate sia nel tratto

intermedio, possono essere realizzate apposite attrezzature funzionali alla fruibilità del percorso, quali parcheggi, spazi attrezzati per la sosta, chioschi per il ristoro, ecc..

8) La pista ciclabile dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dalla L.R. 30/12/91, n° 39, e dal

D.G.R. 27/12/1991, n° 8018. 9) Le aree costituenti tale zona concorrono alla determinazione dei volumi realizzabili nelle varie sottozo-

ne rurali secondo la normativa della sottozona retrostante. 10) Per gli edifici e le strutture esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordi-

naria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di adeguamento igienico-sanitario e di ri-strutturazione edilizia, così come definiti dall’art. 31 della legge 5 Agosto 1978 n° 457, purché nel ri-spetto delle tipologie formali e costruttive tipiche della locale edilizia rurale, fatto salvo il disposto della L.R. 11/2004 così come modificata dalla L.R. 4/2008 circa la possibilità di ampliamento sino ad un massimo di 800 mc per gli edifici residenziali stabilmente abitati da almeno sette anni. Sugli edifici esistenti gli interventi ammessi possono essere finalizzati anche alla realizzazione di punti di sosta, di ristoro e vendita di prodotti agricoli.

CONI VISUALI SIGNIFICATIVI 1) Nelle aree ricadenti come coni visuali significativi, identificati con apposita simbologia nelle tavole del

P.R.G., sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ri-sanamento conservativo, ristrutturazione senza modifica di facciata, come definiti dall'art. 31 della L.S. 457/78, fatti salvi particolari vincoli derivanti dalle norme di zona specifica.

ZONA CON RIPETITORI RADIOTELEVISIVI 1) Trattasi di zone ove risultano installati ripetitori radiotelevisivi, nelle quali è ammessa la ricollocazione

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e il nuovo posizionamento di attrezzature comunque destinate alla diffusione di media in genere. AREE ATTREZZATE A PICNIC 1) Trattasi di aree individuate nelle tavole di P.R.G. quali zone destinate alla realizzazione e posa in opera

di attrezzature per la sosta e il ristoro (picnic). 2) In tali zone, pertanto, che dovranno essere acquisite al patrimonio pubblico è consentita la messa in sito

di tavolozze, panchine, giochi, barbecue, comunque realizzati con materiali locali, e se in legno, verni-ciati al naturale, cesti per raccolta rifiuti, fontanelle, ecc..

DIRETTIVE PER IL MANTENIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI CARATTE-RIZZATI DA FLORA AUTOCTONA AMBITO NATURALISTICO CIRCHI GLACIALI E CIME DI CRESTA 1) All’interno di tale ambito vanno inibiti, o limitati all’essenziale, tutti i rumori di origine antropica. 2) È fatto divieto di asportare specie floristiche tipiche del paesaggio del Baldo quali: il Golium baldense,

l’anemone baldensis, la primula spectabilis e l’aquilegia einseleana. 3) Vanno tutelate le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell’habitat fau-

nistico ed al nutrimento degli animali selvatici presenti. 4) È vietato il pascolo brado e la raccolta di suffrutici, deve essere inoltre opportunamente regolamentata,

anche mediante segnaletica, la percorribilità dei sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato principale.

5) Vanno esclusi, all’interno dell’ambito la messa in opera di superfici riflettenti ed il posizionamento di

cavi o fili che possano essere di disturbo o danno per gli uccelli di passo; sono inoltre da tutelare con-venientemente le arene ed i punti di canto.

6) All’interno dell’ambito sono comunque vietati tutti quegli interventi che possano causare distruzione o

danneggiamento dell’ambiente naturale. AMBITO NATURALISTICO DELLA PINETA DEL MONTE BELPO 1) Si tratta di due nuclei boscati formati da una fustaia coetanea di pino nero, consociato in bassa percen-

tuale con altre conifere (pino strombo, abete greco, abete rosso) e, solo in pochi casi, con latifoglie. 2) In conformità con il vigente Piano di riassetto dei Beni silvo-pastorali si prescrivono diradamenti selet-

tivi con asportazione di nuclei di piante. 3) Al fine di aumentare la disomogeneità dei popolamenti, conseguente incremento della variabilità cro-

matica, è auspicabile effettuare i rinfoltimenti con latifoglie quali cerro, castagno, roverella, aceri. 4) È opportuno in linea di massima inibire l’accesso ai mezzi motorizzati e si prescrive l’obbligo di attra-

versare la zona boscata usufruendo esclusivamente della sentieristica segnalata.

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BENI PUNTUALI a) Pozze, vasche carsiche e spurghe

È fatto divieto di intervenire sul fondo delle vasche carsiche per la loro impermeabilizzazione, con ma-teriali tipo cemento od altro; è fatto obbligo altresì di rimuovere eventuali scarichi reflui di superficie e di non canalizzarne di nuovi. Di massima è esclusa la costruzione di recinzioni e va operata una accurata pulizia dei bordi con sfalcio e rimozione degli oggetti abbandonati. È fatto divieto di abbandonare rifiuti o altro nelle spurghe; vanno convenientemente protette ed esclusa qualsiasi edificazione per un raggio di 200 ml. Sono consentiti tutti quegli interventi per la fruizione didattico – culturale.

b) Sorgenti e polle

È fatto divieto di costruire qualsiasi manufatto per una distanza di 50 ml. da sorgenti e polle. Va esclusa, sulla stessa area, qualsiasi intervento di concimazione, anche organica, del terreno e l’ob-bligo di allontanare le fonti di inquinamento, di qualsiasi natura, eventualmente presenti.

c) Sentieri

I sentieri vanno recuperati alla percorribilità utilizzando materiali e tecniche tradizionali. Il Comune entro un anno dall’approvazione della presente Variante recepisce la carta dei sentieri diffe-renziandone i percorsi in relazione al loro utilizzo per l’escursionismo, per l’equitazione o per montain-bike. La carta dei sentieri farà parte integrante del piano.

d) Malghe

Sono consentiti gli interventi previsti dal relativo grado di protezione assegnato a ciascuna unità edilizia presente all’interno delle stesse così come riportato nella tavola di P.R.G.. È consentito l’utilizzo turistico – ricettivo legato ai fini didattico – culturali e ricreativi del volume esi-stente. Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici sco-perte di pertinenza, anche mediante l’impianto di essenze arboree tipiche (sorbo degli uccellatori ecc.) nonché al recupero degli elementi tipici del luogo, quali selciati, staccionate, muri divisori in pietra, ecc., al fine di un miglioramento della valenza paesaggistica dei luoghi. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo tale da inserirsi correttamente nel contesto paesag-gistico – ambientale circostante e mediante l’uso di materiali e tecnologie costruttive tipiche dei luoghi.

e) Fontane – Lavatoi

Trattasi delle fontane e lavatoi in pietra esistenti nel territorio comunale che, in considerazione del loro valore architettonico e culturale, vengono sottoposte a tutela e salvaguardia, prescrivendo il loro recu-pero con sistemi tradizionali.

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Per qualsiasi attività edilizia e/o di trasformazione anche limitata del territorio compreso entro un rag-gio di ml. 20,00 dal limite delle fontane-lavatoi, si dovrà richiedere il parere dell’Ufficio Tecnico Co-munale.