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AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA
II SERVIZIO: Urbanistica, Edilizia Privata
-SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA -
� Testo vigente
COMUNE DI FARRA D’ALPAGO – Provincia di Belluno Via G. Matteotti n. 2/c – 32016 Farra d’Alpago - Tel. 0437_430328 Fax 0437_430329
www.comune.farradalpago.bl.it Sportello Unico per l’Edilizia 0437_430326 – e-mail [email protected]
COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Finalità e contesto normativo del P.R.G
Art.2 Elaborati costitutivi del P.R.G
Art.3 Modalità d’attuazione del P.R.G.
TITOLO II - INDICI DI FABBRICAZIONE E DEFINIZIONI PARTICOLARI Art.4 Superficie territoriale
Art.5 Superficie fondiaria
Art.6 Superficie coperta
Art.7 Superficie minima d’intervento
Art.8 Unità minima d’intervento
Art.9 Sagoma
Art.10 Altezza del fabbricato
Art.11 Volume del fabbricato
Art.12 Indice di fabbricabilità territoriale
Art.13 Indice di fabbricabilità fondiaria
Art.14 Indice di copertura territoriale
Art.15 Indice di copertura fondiario
Art.16 Vincolo della superficie fondiaria
Art.17 Distanza tra i fabbricati, dai confini e dalle strade
Art.18 Allineamenti
Art.19 Lotti
Art.20 Destinazione urbanistica
Art.21 Definizione degli oggetti d'intervento
Art.22 Definizione delle operazioni d'intervento sui fabbricati esistenti
TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art.23 Strumenti di attuazione del P.R.G.
Art.24 L'intervento diretto
Art.25 Norme generali per i piani attuativi
Art.26 Elaborati richiesti per i piani attuativi
Art.27 Piano Particolareggiato
Art.28 Il comparto
Art.29 Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
Art.30 Piano di Recupero
Art.31 Piano di Lottizzazione Art.32 Piani urbanistici esecutivi speciali
Art.33 Esecuzione d’opere di urbanizzazione da parte di privati TITOLO IV - ZONE OMOGENEE
Art.34 Destinazioni di zona Art.35 Destinazioni d’uso
Art.36 Norme sugli allineamenti
Art.37 Norme di morfologia edilizia
Art.38 Edifici e manufatti di valore storico, artistico e ambientale
Art.39 Interventi sull'esistente edificato
Art.40 Grado di protezione uno
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Art.41 Grado di protezione due
Art.42 Grado di protezione tre
Art.43 Grado di protezione quattro
Art.44 Grado di protezione cinque
Art.45 Manufatti tecnologici e contenitori per la raccolta differenziata
TITOLO V - ZONE RESIDENZIALI (Z.T.O. A-B-C1-C2)
Art.46 Norme generali per le zone residenziali
Art.47 Z.t.o.A - centri storici
Art.48 Norme generali per le z.t.o. A - centri storici
Art.49 Z.t.o. B
Art.50 Z.t.o. C1
Art.51 Z.t.o. C2
TITOLO VI - ZONE PRODUTTIVE
Art.52 Norme generali per le zone produttive
Art.53 Z.t.o. D1: Industria e artigianato
Art.54 Z.t.o. D2: Attività commerciali e direzionali
Art.55 Z.t.o. D3: Attività turistico-alberghiere
Art.55bis Z.t.o. D4: Attività commerciale/direzionale/residenza. Attrezzature
d’interesse pubblico
Art.56 Aree per campeggi
Art.57 Zone produttive: interventi sull'esistente
TITOLO VII - ZONE AGRICOLE
Art.58 Definizioni
Art.59 Norme generali per le zone E
Art.60 Case d’abitazione nelle zone E
Art.61 Insediamenti agrituristici nelle zone E
Art.62 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali in zone E
Art.63 Norme integrative per le zone E
Art.64 Z.t.o. E1 - Produzione agricola tipica o specializzata
Art.65 Z.t.o. E2 - Funzione agricolo-produttiva
Art.66 Z.t.o. E3 - Funzione agricolo-produttiva residenziale
Art.67 Z.t.o. E4 - Centri rurali
Art.68 Edifici esistenti in zone agricole
TITOLO VIII - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
Art.69 Zone F per attrezzature pubbliche e d’interesse generale
Art.70 Aree per attrezzature a servizio del lago
TITOLO IX - ZONE VINCOLATE
Art.71 Zone a verde privato
Art.72 Zone a vincolo cimiteriale
Art.73 Zone di rispetto impianti tecnologici e speciali
Art.74 Aree di salvaguardia delle risorse idriche
Art.75 Zone di tutela e fasce di rispetto
Art.76 Mitigazione degli impatti visivi degli impianti e delle infrastrutture
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Art.77 Norme specifiche di tutela per il Parco naturale Bosco del Cansiglio e
per l'Area di tutela paesaggistica Monte Faverghera
Art.78 Zona umida del Lago di S.Croce
Art.79 Fascia di rispetto della zona umida del Lago di S.Croce
Art.80 Zone soggette a studio geologico e geotecnico
Art.80bis Zone soggette a prescrizioni di inedificabilità
TITOLO X - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE Art.81 Definizioni
Art.82 Ammissibilità degli interventi
Art.83 Norme generali per le costruzioni accessorie
Art.84 Costruzioni accessorie interrate e fuori terra
Art.85 Costruzioni accessorie a carattere provvisorio
Art.86 Costruzioni accessorie e urbane
Art.87 Annessi rustici minori
Art.88 Norme transitorie per le costruzioni accessorie
Art.89 Parametri Costruttivi
Art.90 Onerosità del permesso di costruire
Art.91 Norme finali per le costruzioni accessorie
TITOLO XI- VIABILITA' Art.92 Opere viarie
Art.93 Apertura di accessi e strade private
Art.94 Itinerari attrezzati di interesse naturalistico e paesaggistico pedonali e
ciclabili
TITOLO XII- GRAFIA E SIMBOLOGIA DI P.R.G. Art.95 Tavole di progetto del P.R.G.
Art.96 Generalità degli interventi
Art.97 Caratteristiche degli interventi
Art.98 Destinazioni d’uso degli edifici dei centri storici
IL SEGUENTE TITOLO (XIII) È STATO INTRODOTTO CON VARIANTE ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 29 SETTEMBRE 2004. NON E’ VIGENTE
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TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.107 Strumenti urbanistici attuativi e concessioni edilizie rilasciate in data
anteriore all'entrata in vigore delle presenti NTA
Art.108 Entrata in vigore delle presenti norme
Art.109 Poteri di deroga
Art.110 Nuove disposizioni legislative
ALLEGATI
Allegato 1 Tabulati di progetto
Allegato 2 Zone agricole: cambi di destinazione d’uso consentiti per gli
edifici non più funzionali alle esigenze del fondo
Allegato 3 Edifici tipici delle zone rurali di cui all’art. 10 della L.R.24/85
Allegato 4 Edifici e manufatti d’interesse storico, artistico o ambientale
Allegato 5 Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti d’interesse
comune.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
FINALITA' E CONTESTO NORMATIVO DEL P.R.G. Il Piano Regolatore Generale disciplina le trasformazioni urbanistiche e edilizie in
dimensione, morfologia e destinazione d' uso, tutela i valori ambientali e culturali,
individua gli spazi pubblici e aperti al pubblico, pone limitazioni all' uso di determinati beni
immobili nell' interesse collettivo.
Secondo quanto previsto dalla Legge n.1150 del 17.08.1942, dalla Legge 765/67 e
dalla Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985 e loro sucessive modificazioni, e nel rispetto
degli strumenti regionale e provinciale di governo del territorio, gli articoli seguenti dettano
le prescrizioni per le zone in cui è suddiviso il territorio dell'intero comune.
ARTICOLO 2 ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
A. prescrittivi
- le tavole di progetto
- le presenti Norme Tecniche di Attuazione
- il Regolamento Edilizio
B. esplicativi
- la Relazione di Progetto
- Tav.14 - Verifica del dimensionamento
C. documentali
tutti gli elaborati di analisi dello stato di fatto del territorio comunale:
- Indagini socio-demografiche
(**)(***) - Relazione geologica
- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -
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Consistenza del patrimonio immobiliare - Schede A
- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -
Consistenza del patrimonio immobiliare - Schede C-D-E-G
- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -
Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Farra 1/2
- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -
Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Farra 2/2 - Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -
Consistenza del patrimonio immobiliare - Centri storici di Poiatte e Santa
Croce - Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -
Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Lastra - Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -
Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Spert
- Tavole di rilevamento del patrimonio edilizio esistente:
Tav.01.a (scala1: 2.000)
Tav.01.b (scala1: 2.000)
Tav.01.c (scala1: 2.000)
Tav.01.d (scala1: 2.000)
Tav.01.e (scala 1: 2.000)
Tav.01.f (scala 1:10.000)
Tav.02.a (scala 1: 1.000)
Tav.02.b (scala 1: 1.000) (*) - L.R. 24/85 Artt.10-12 - Censimento degli edifici esistenti in zona agricola
- Tavole grafiche di analisi: relazione descrittiva
- Tavole di analisi:
Tav.1.1 Ambiti amministrativi sovracomunali
(scala 1:50.000)
Tav.1.2 Ambiti amministrativi comunali
(scala 1:10.000)
Tav.2 Analisi storica dell’ insediamento
(scale varie)
Tav.2.a Analisi storica dell’ insediamento
(scala 1: 1.000)
Tav.2.b Analisi storica dell’ insediamento
(scala 1:1.000)
Tav.3 Programmazione e pianificazione di livello superiore
(scala 1:50.000)
Tav.4 Mosaico degli strumenti urbanistici generali vigenti
(scala 1:25.000)
Tav.5.a Pianificazione e programmazione comunali in atto
(scala 1: 4.000)
Tav.5.b Pianificazione e programmazione comunali in atto
(scala 1: 4.000)
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Tav.5.c Pianificazione e programmazione comunali in atto
(scala 1: 4.000)
Tav.6.1 Destinazioni d’uso prevalenti dell’ edificato
(scala 1:10.000)
Tav.6.1.1 Destinazioni d’ uso prevalenti dell’ edificato
(scala 1: 1.000)
Tav.6.1.2 Destinazioni d’ uso prevalenti dell’ edificato
(scala 1: 1.000) Tav.6.1.1bis Destinazioni d’ uso dei piani terra
(scala 1: 1.000) Tav.6.1.2bis Destinazioni d’ uso dei piani terra
(scala 1: 1.000) Tav.6.2.a Classi di età degli edifici residenziali
(scala 1:10.000)
Tav.6.2.a.1 Classi di età degli edifici residenziali
(scala 1: 1.000)
Tav.6.2.a.2 Classi di età degli edifici residenziali
(scala 1: 1.000)
Tav.6.2.b. Numero di piani degli edifici residenziali
(scala 1:10.000)
Tav.6.2.b.1 Numero di piani degli edifici residenziali
(scala 1: 1.000)
Tav.6.2.b.2 Numero di piani degli edifici residenziali
(scala 1: 1.000)
Tav.6.2.c Tipologie degli edifici residenziali
(scala 1:10.000)
Tav.6.2.c.1 Tipologie degli edifici residenziali
(scala 1: 1.000)
Tav.6.2.c.2 Tipologie degli edifici residenziali
(scala 1: 1.000)
Tav.6.2.d Distribuzione territoriale degli alloggi
(scala 1:10.000)
Tav.6.2.d.1 Distribuzione territoriale degli alloggi
(scala 1: 1.000)
Tav.6.2.d.2 Distribuzione territoriale degli alloggi
(scala 1: 1.000)
(*) Tav.6.3 Carta delle aziende e strutture primarie
(scala 1: 10.000) Tav.6.4 Attività ed attrezzature secondarie
(scala 1:10.000)
Tav.6.5 Attività ed attrezzature terziarie
(scala 1:10.000)
Tav.6.6 Attività ed attrezzature turistiche
(scala 1:10.000)
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Tav.7 Infrastrutture di collegamento
(scala 1:10.000)
Tav.8 Opere di urbanizzazione - Infrastrutture tecnologiche a
rete (scala 1: 5.000)
Tav.9.a Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti di interesse
comune (scala 1: 5.000) Tav.9.b Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti di interesse
comune (scala 1: 5.000) (**) Tav.10.1 Carta geomorfologica
(Scala 1:10.000)
(**) Tav.10.2 Carta geolitologica
(Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.3 Carta della classificazione agronomica dei terreni
(Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.3-All.1 Carta geopedologica ed agronomica
(Scala 1:10.000)
(**) Tav.10.4 Carta idrogeologica
(Scala 1:10.000)
(***) Tav. Carta dei dissesti
(Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.5 Carta delle colture intensive e di pregio
(Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.5-All.4 Carta delle colture in atto
(Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.6 Carta della tutela investimenti e dell’assetto fondiario (Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.6a-All.2 Carta dell’assolazione
(Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.6b-All.3 Carta delle pendenze
(scala 1:10.000)
(*) Tav.10.7 Carta della classificazione socio-economica delle aziende
agricole (Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.8 Carta del paesaggio agrario
(Scala 1:10.000)
(*) Tav.10.8-All.5 Carta delle attitudini colturali
(Scala 1:10.000) (**) Tav.10.9 Carta delle penalità ai fini edificatori
(***) (Scala 1:10.000)
(***) Tav. Carta delle penalità ai fini edificatori - Centri abitati
(Scala 1:5.000) Tav.11 Vincoli e servitù
(scala 1:10.000)
Tav.12 Beni culturali
(scala 1:10.000)
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Tav. Delimitazione topografica dei vincoli di cui alle Leggi:
1497/39 e 431/85 (scala 1:10.000) (*) Elaborati redatti dal Dott .A.Rossi nel 1990 (**) Elaborati redatti dal Prof. V. Iliceto nel 1986
(***) Elaborati integrativi redatti dal Dott. Comin in data 1996 ARTICOLO 3
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. Il P.R.G. del comune si attua attraverso l'applicazione puntuale delle presenti Norme
di Attuazione in relazione alle zone in cui è suddiviso l'intero territorio comunale secondo
la seguente classificazione generale:
1) Zone territoriali omogenee
1.1) Zone residenziali
1.2) Zone produttive
1.3) Zone per attrezzature pubbliche e d’interesse generale
1.4) Zone agricole.
1.5) Zone commerciali/direzionali
1.6) Zone turistico/alberghiere
1.7) Zone artigianali
1.8) Attrezzature a servizio del lago.
2) Zone vincolate di cui al Titolo IX delle N.T.A.
TITOLO II
Indici di fabbricazione e definizioni particolari ARTICOLO 4 SUPERFICIE TERRITORIALE
La Superficie Territoriale (St) è la superficie di territorio comprendente la
Superficie Fondiaria come definita dall'Art.5 delle presenti N.T.A. al lordo delle superfici
per le opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 5 SUPERFICIE FONDIARIA
La Superficie Fondiaria (Sf) è la superficie reale dei lotti misurata sulla loro
proiezione orizzontale derivante dal rilievo topografico; è la superficie territoriale al netto
delle superfici per le opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 6 SUPERFICIE COPERTA
La Superficie Coperta (Sc) è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti
edificate fuori terra.
Non concorrono alla formazione della superficie coperta, gli aggetti (balconi,
sporti, terrazze, ect.) con sbalzo fino a m 1.50.
La Sc di P.R.G., a seconda che si riferisca alla superficie fondiaria o territoriale, è
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determinata dal prodotto:
- superficie fondiaria per indice massimo di copertura fondiario (Art.15 NTA)
- superficie territoriale per indice massimo di copertura territoriale (Art.14 NTA).
ARTICOLO 7 SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO
La superficie minima di intervento (Sm) è l' area minima richiesta per poter attuare
un intervento edilizio diretto.
ARTICOLO 8 UNITA' MINIMA DI INTERVENTO
L’ Unità Minima di Intervento (UMI) è il complesso indivisibile di opere per l'
esecuzione delle quali è necessario il rilascio di permesso di costruire, ovvero il rilascio
contestuale di più permessi di costruire.
La UMI è predeterminata graficamente nelle tavole di PRG quale unità urbanistica
minima per la predisposizione degli interventi preventivi.
E’ prevista la possibilità di intervenire per singolo fabbricato solo per opere di
manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza opere di demolizione.
ARTICOLO 9 SAGOMA
La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell' edificio, compresi
bow-windows, esclusi sporti aggettanti e balconi con sbalzo inferiore a m 1.50, con
riferimento alle proiezioni sia sul piano orizzontale (pianta) che sui piani verticali
(prospetti).
ARTICOLO 10 ALTEZZA DEL FABBRICATO
L' altezza del fabbricato è la differenza tra la quota naturale del terreno e la quota
dell' intradosso dell’ultimo solaio orizzontale.
Nel caso di sottotetti agibili o con caratteristiche di agibilità (altezza, superfici
ecc…) l’altezza del fabbricato è la differenza tra la quota naturale del terreno e la linea
esterna del colmo.
Nel caso di terreno del lotto non piano, cioè con quote diverse rispetto al perimetro
dell’edificio, l’altezza del fabbricato è la differenza tra la quota media del terreno attorno
all’edificio e la quota dell’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale, che costituisce piano di
calpestio del sottotetto, purchè privo di caratteristiche di agibilità.
Il recupero dei sottotetti esistenti secondo di disposti della L.R. 12/99 è in deroga a
questo articolo.
Nei casi di sottotetti che di fatto possiedono caratteristiche di agibilità (altezza,
superficie ecc…), l’altezza è la differenza tra la quota naturale del terreno e la linea esterna
del colmo.
ARTICOLO 11
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VOLUME DEL FABBRICATO E' il volume del solido emergente dal terreno, diminuito delle logge e terrazze,
rientranti non più di m 1.50 e dei volumi tecnici.
I portici rientranti all’interno del volume vengono computati al 50%, le sole scale
di collegamento interne all’80%.
I volumi tecnici, ai fini dell' esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile,
sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l' accesso di quelle parti
degli impianti tecnici (idrico, termico, dell' ascensore, televisivo, di parafulmine, di
ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità, trovare spazio
entro il corpo dell' edificio e realizzabili entro i limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Sono anche da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto, se non è abitabile
e/o non praticabile, i serbatoi idrici, l' extracorsa degli ascensori, i vasi d' espansione dell'
impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle
linee di gronda.
Per volume del tetto non praticabile si intende un volume non collegato
(verticalmente) in alcun modo al resto del volume del fabbricato ed anche avente
caratteristiche tecniche di non agibilità (altezza, superficie, ecc..).
E’ da considerare volume anche il sottotetto che di fatto presenta caratteristiche di
agibilità (altezza, superfici ecc….).
Il volume di PRG è il massimo volume edificabile relativamente alla superficie
territoriale e/o fondiaria considerata ed è determinato dal prodotto:
- superficie fondiaria per densità edilizia fondiaria massima (Art.13 NTA)
- superficie territoriale per densità edilizia territoriale massima (Art.12 NTA)
secondo quanto prescritto dai tabulati di progetto per la singola zona territoriale omogenea
in cui ricade l' area interessata.
Il volume edificabile sull' area interessata è determinato dalla differenza tra il
volume di PRG ed il volume già edificato.
ARTICOLO 12 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE
Il rapporto tra volume massimo costruibile e la superficie territoriale interessata
dall' intervento è definito Indice di fabbricabilità territoriale (It) o densità edilizia
territoriale.
La densità edilizia territoriale massima/minima è l' indice di progetto del P.R.G.
che esprime il volume massimo/minimo edificabile, espresso in metri cubi per ogni metro
quadrato di superficie territoriale (mc/mq).
ARTICOLO 13 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA
Il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad
esso corrispondente è definito Indice di fabbricabilità fondiaria (If) o densità edilizia
fondiaria.
La densità edilizia fondiaria massima/minima è l' indice di progetto del P.R.G. che
esprime il volume massimo/minimo edificabile, espresso in metri cubi per ogni metro
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quadrato di superficie fondiaria (mc/mq).
ARTICOLO 14 INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE
Il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell’edificio e la superficie
territoriale del lotto ad esso corrispondente definisce l' indice di copertura territoriale (Ict).
L'indice massimo/minimo di copertura territoriale è l' indice di progetto del P.R.G.
che definisce la superficie massima/minima copribile per cento metri quadrati di superficie
territoriale.
ARTICOLO 15 INDICE DI COPERTURA FONDIARIO
Il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie
fondiaria del lotto ad esso corrispondente definisce l'indice di copertura fondiario (Icf).
L'indice massimo/minimo di copertura fondiario è l'indice di progetto del P.R.G.
che definisce la superficie massima/minima copribile per cento metri quadrati di superficie
fondiaria.
ART. 16 VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA
All'entrata in vigore nonché di adozione della variante generale del PRG ogni
volume edilizio esistente o da edificare determina sul territorio la superficie fondiaria o
territoriale ad esso pertinente.
Il rilascio del permesso di costruire al di fuori delle zone A è subordinato alla
stipula e registrazione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria
corrispondente al volume edilizio oggetto della del permesso di costruire.
La superficie da vincolare viene determinata attraverso la verifica degli indici
massimi di densità edilizia e degli indici massimi di copertura.
Per i volumi esistenti, all'entrata in vigore del PRG, la superficie fondiaria ad essi
corrispondente si estende sulle aree di proprietà della ditta avente titolo sul fabbricato
interessato fino a soddisfare i valori degli indici massimi di densità edilizia e degli indici
massimi di copertura relativi.
Per i volumi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare
inferiore a quella derivante dal computo degli indici, con riferimento allo stato delle
proprietà alla data di adozione del PRG.
Solo la licenza edilizia per la demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o
annulla il vincolo della superficie fondiaria ad esso pertinente, oppure nel caso di cui al
comma precedente, lo riconduce al rispetto delle presenti NTA ed in particolare degli indici
edilizi in esse contenuti.
All' atto del rilascio del permesso di costruire l'Amministrazione comunale
provvede a riportare su un' apposita cartografia, tenuta a libera visione del pubblico, il
fabbricato e la relativa superficie vincolata secondo l’ atto di vincolo di cui al secondo
comma.
L' Amministrazione comunale può anche richiedere ad ogni ditta proprietaria e/o
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avente titolo di fornire l' esatta cubatura dei fabbricati esistenti allo scopo di determinare la
superficie fondiaria ad essi corrispondente.
Le ditte proprietarie possono conterminare la suddetta superficie a loro
gradimento, e variare tale conterminazione con altro atto di vincolo, alla condizione che
detta superficie, comprendente la superficie coperta del fabbricato pertinente, formi una
sola figura geometrica racchiudente il fabbricato in oggetto con il rispetto delle presenti
NTA ed in particolare degli indici edilizi in esse contenuti.
Per quanto riguarda i terreni compravenduti dopo la data d’adozione del presente
PRG, deve essere verificata dai contraenti la totale o parziale disponibilità agli eventuali
fini edificatori in relazione al vincolo suddetto.
ARTICOLO 17 DISTANZA TRA I FABBRICATI, DAI CONFINI E DALLE STRADE
La distanza o distacco tra i fabbricati e' la distanza minima misurata in proiezione
orizzontale tra le superfici coperte dei fabbricati.
La distanza dai confini di proprietà è la distanza minima, misurata in proiezione
orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà.
La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che
non emergono al di sopra del livello del suolo; inoltre tali costruzioni non concorrono al
calcolo degli indici di fabbricabilità, di copertura e di volume.
La distanza dalle strade è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale,
della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi ad uso pubblico
esistenti, siano essi di proprietà pubblica o privata.
ARTICOLO 18 ALLINEAMENTI
Si definisce allineamento la proiezione sul piano orizzontale del piano verticale su
cui giace almeno il 70% della superficie di facciata prospiciente uno spazio pubblico
(strada, piazza, parco o parcheggio).
Concorrono a formare la suddetta percentuale anche i riquadri di portici e le logge
rientranti.
ARTICOLO 19 LOTTI
Si definisce «lotto» l'appezzamento di terreno che costituisce pertinenza
inseparabile, sotto il profilo funzionale e normativo, di un edificio esistente o da costruire.
Per gli edifici esistenti il lotto è quello fissato nell' atto che ne ha abilitato l'
edificazione o la trasformazione, o, in mancanza, quello corrispondente alle necessità dell'
edificio in quanto ad accessibilità, autonomia distributiva e tecnologica, nonché della
dotazione di parcheggio, se soddisfatta o di possibile soddisfazione.
Qualora l' edificio esistente sia, sulla base dell' atto che ne aveva abilitato la
realizzazione, sottodimensionato rispetto alle caratteristiche del lotto, è consentito
procedere alla ridefinizione del lotto secondo una superficie non inferiore a quella richiesta
per la verifica degli indici edilizi stabiliti dal PRG vigente all' atto dell' edificazione.
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L'appezzamento residuo, qualora sia dotato di accessibilità, può dar luogo ad un
nuovo lotto.
ARTICOLO 20 DESTINAZIONE URBANISTICA
Per "destinazione urbanistica" di un' area si intendono tutte le destinazioni d’uso
consentite per il terreno o per i fabbricati che vi insistono o che vi possono essere edificati.
Per "destinazione d'uso" si intende la funzione specifica cui può essere adibito un
terreno, ciascuna unità immobiliare e/o una loro porzione secondo le norme del P.R.G. in
vigore.
Le destinazioni d'uso rilevanti ai fini urbanistici sono solo le seguenti:
- agricola
- residenziale
- produttiva artigianale/industriale
- commerciale al dettaglio/all'ingrosso, direzionale
- ricettiva alberghiera/extra-alberghiera, aree per campeggi
- per attrezzature e servizi
- zone vincolate
- viabilità
ARTICOLO 21 DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI D' INTERVENTO
Gli oggetti d'intervento sono le aggregazioni di materiali costruttivi, diversamente
composti e/o assemblati che costituiscono i manufatti edilizi assoggettati ad intervento.
Gli oggetti di intervento possono quindi sintetizzarsi, in relazione alle presenti
norme di attuazione, nelle seguenti classi:
- Elemento costruttivo: ogni manufatto elementare dotato di una propria funzione
strutturale o di servizio (per es. muro, trave, serramenti, rivestimenti, lavabo,
termosifone);
- Organismo costruttivo: ogni manufatto complesso cioè' costituito da diversi elementi
costruttivi, dotato di una funzione connessa all’agibilità' dell'edificio in relazione agli
usi cui è destinato (per es. murature, scale, ballatoio, tetto, impianti);
- Unita' immobiliare: l'insieme organico di tutti gli organismi costruttivi finalizzati ad un
uso specifico e differenziato (per es. alloggio, bottega, laboratorio); in qualche caso
l'unita' immobiliare può' coincidere con l'intero fabbricato (per es: chiesa, capannone).
- Fabbricato: l'insieme di tutti gli organismi costruttivi e/o di tutte le unita' immobiliari
costituenti un organismo edilizio unitario e morfologicamente compiuto, in qualche
caso il fabbricato può' coincidere con una sola unita' immobiliare (per es: chiesa,
capannone).
- Superfetazione: corpo di fabbrica, anche monolocale, aggiunto in epoca successiva alla
costruzione dell’organismo edilizio principale, al di fuori di un progetto organico o in
assenza di una specifica normativa urbanistica ed edilizia, e tale da non avere con l'
edificio solidarietà distributiva e strutturale; in particolare si definisce "degradante" la
superfetazione che non ha alcuna compatibilità morfologica con l'edificio principale, o
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che è costruita con materiali impropri.
- Relazione degli edifici con il tessuto
- sono definiti "edifici d'impianto" gli edifici sorti con la prima fase di urbanizzazione
del settore urbano cui appartengono, e che conservano le caratteristiche morfologiche
e tipologiche originarie;
- sono definiti "estranei all'impianto" gli edifici sorti successivamente alla prima fase di
urbanizzazione del settore urbano in cui si collocano, e che pur non essendo in
contrasto volumetrico con esso, differiscono marcatamente dal tessuto prevalente per
tipologia e relazione col tessuto medesimo (arretramento, avanzamento,
disassamento, etc.);
- si definiscono "in contrasto col tessuto" gli edifici che derivano da interventi di
sostituzione o di saturazione del tessuto originario e se ne distaccano marcatamente
per caratteristiche volumetriche, tipologiche e morfologiche.
- ARTICOLO 22 DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI D'INTERVENTO SUI FABBRICATI ESISTENTI
Le operazioni d'intervento sui fabbricati esistenti possono sintetizzarsi, in relazione alle
presenti norme di attuazione, nelle operazioni base di seguito descritte:
- Demolizioni delle superfetazioni La demolizione delle superfetazioni ha come obiettivo il recupero del fabbricato
originario e comunque del ripristino di un linguaggio architettonico compatibile con le
forme originarie del fabbricato.
- Demolizione e/o asportazione
Si applicano agli elementi o agli organismi costruttivi la cui funzione statica non sia
rilevante.
- Consolidamento
E' il rafforzamento degli elementi costruttivi, in particolare strutturali, deteriorati o
lesionati.
Deve essere eseguito secondo le migliori regole d'arte della tecnica costruttiva.
- Riparazione
E' il rafforzamento di elementi e di organismi costruttivi per i quali non sia necessaria,
ammissibile o possibile la sostituzione totale.
- Sostituzione totale
E' l'asportazione di organismi costruttivi per i quali non siano possibili la riparazione od
il consolidamento con la successiva rimessa in opera di interi elementi od organismi
nuovi.
- Modifiche di forma e/o dimensione
E' il cambiamento dell'aspetto esterno di elementi o organismi costruttivi in relazione ad
esigenze funzionali o strutturali del nuovo organismo edilizio.
Le modifiche ove ammesse debbono rispettare le proporzioni nei confronti degli
elementi originari.
- Modifiche di posizione
E' il cambiamento di posizione di elementi o organismi costruttivi per i quali non sia
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possibile, dal punto di vista o strutturale o distributivo la conservazione dell'impianto
originario.
- Adeguamento
Si definisce intervento di adeguamento, relativamente alla normativa per le zone
sismiche, l'esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l'
edificio atto a resistere ad azioni sismiche di progetto equivalenti a quelle previste per le
nuove costruzioni.
- Miglioramento
Si definisce intervento di miglioramento, in relazione alla normativa per le zone
sismiche, l' esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'
edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza, senza peraltro
modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.
TITOLO III
Attuazione del Piano Regolatore Generale
ARTICOLO 23 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale si attua attraverso piani attuativi e/o interventi edilizi
diretti.
I piani attuativi sono:
1) i piani di iniziativa pubblica:
a) piano particolareggiato (P.P.)
b) piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
c) piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P. )
d) piano di recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.)
2) i piani di iniziativa privata:
a) piano di lottizzazione ( P.d.L. )
b) piano di recupero di iniziativa privata (P.R. i.pr.)
Il piano di lottizzazione è obbligatorio per tutte le zone di nuova formazione
mentre gli altri tipi di piani attuativi sono obbligatori per tutte quelle aree specificatamente
delimitate nelle tavole di progetto del P.R.G..
E' in ogni caso obbligatoria l'adozione di un piano attuativo quando per
l'edificazione sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,
qualunque sia la destinazione d' uso prevista per l'area in oggetto.
E' sempre ammissibile l'adozione ed attuazione da parte dell'Amministrazione
Comunale del programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) del P.R.G.
ARTICOLO 24 L'INTERVENTO DIRETTO
Le zone o le aree per le quali le indicazioni del P.R.G. non contemplino l'esistenza
o la previsione di piani attuativi potranno essere attuate con intervento diretto, sempre
nell'osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal Regolamento Edilizio, dalle
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presenti N.T.A. e dalle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di progetto del P.R.G.
L' intervento diretto può essere semplice oppure può essere un intervento
realizzabile attraverso il comparto mediante il quale uno o più edifici e/o aree da
trasformare, appartenenti a più proprietari o aventi titolo a edificare costituiscono insieme
una unità minima per un intervento unitario ai sensi dell' art.18 L.R.61/85.
ARTICOLO 25 NORME GENERALI PER I PIANI ATTUATIVI
Gli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 23 hanno lo scopo di definire le
caratteristiche spaziali, l’organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nel
relativo "ambito d'intervento ".
Le norme generali da osservare nella redazione dei piani attuativi sono di seguito
elencate:
a) I piani attuativi sono soggetti tassativamente al rispetto della normativa per le zone
sismiche in particolare per quanto riguarda l' altezza degli edifici in relazione al sistema
costruttivo e alle larghezze stradali, le distanze minime tra gli edifici, gli allineamenti,
etc.
Inoltre, ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni del piano con le
condizioni geomorfologiche del terreno, la procedura da osservare per l'approvazione
degli strumenti urbanistici attuativi prevede, a norma di legge, il controllo del piano da
parte del competente ufficio del Genio Civile.
b) Per quanto riguarda le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, è necessario
fare riferimento al Regolamento di Esecuzione del Codice della strada contenente
prescrizioni per l' edificazione nei centri abitati e al di fuori di essi, in presenza o meno
di strumenti urbanistici attuativi, e in funzione della classificazione delle strade.
c) La massima attenzione deve essere attribuita nella progettazione degli spazi aperti, dei
parcheggi, dei percorsi pedonali e al rispetto della normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche, adottando accorgimenti utili a tutte le
categorie di portatori di handicap.
d) I piani attuativi relativi ad aree contermini ai centri storici ed ai centri minori dovranno
essere improntati al rispetto delle caratteristiche architettoniche e compositive dei centri
stessi e ciò' per assicurare la continuità della cortina edificatoria e l'omogeneità della
composizione spaziale complessiva.
e) Al fine di ridurre l' impatto degli interventi edilizio/infrastrutturali pubblici e privati sul
sistema idraulico, si impone:
- la realizzazione di sistemi fognari a reti separate, evitando per la rete di drenaggio
delle acque meteoriche la concentrazione degli scarichi e favorendo lo smaltimento
frazionato dei volumi d' acqua raccolti;
- la previsione, almeno per i nuovi insediamenti, di adeguate aree di assorbimento e reti
di smaltimento dei flussi meteorici
ARTICOLO 26
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ELABORATI RICHIESTI PER I PIANI ATTUATIVI
Fatta salva ogni ulteriore specifica prescrizione contenuta nelle leggi nazionali e
regionali, la presentazione di istanza al Sindaco finalizzata ad ottenere l' approvazione di un
piano attuativo deve essere corredata dai seguenti elaborati, redatti da un professionista
abilitato:
1) planimetria catastale della zona in scala non inferiore a 1:2.000
2) estratto di PRG in scala 1:5.000
3) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale della
proprietà in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione del piano attuativo
4) elenco delle particelle, loro consistenza, partita e nome dei proprietari, esteso all'intero
perimetro dell'intervento
5) planimetria in scala 1:500 o 1:1.000 che illustri lo stato di fatto e di diritto: i luoghi, il
perimetro d'intervento, l' area circostante per una profondità di almeno ml 100 dal
perimetro, i frazionamenti catastali intervenuti e non ancora registrati, le eventuali
proprietà pubbliche confinanti, le servitù attive e passive, i vincoli eventualmente
presenti, le essenze e le colture, i manufatti edilizi e non, ed ogni altro elemento di
conoscenza dell'area e del sottosuolo
6) documentazione fotografica dei luoghi e delle pre-esistenze rilevanti
7) rilievo topografico del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche riferite
a capisaldi I.G.M.I. e coordinate della poligonale riferite un caposaldo esistente che
non verrà modificato dall'intervento
8) calcolo analitico e totale della superficie territoriale d'intervento eseguito con la
formula di Gauss o con coordinate polari riferite alla poligonale di cui al precedente
punto 7
9) rilievo delle unità edilizie esistenti (piante, prospetti e sezioni in scala 1:200 o 1:100)
con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale, per le quali dovrà
essere presentata una relazione storico-architettonica
10) relazione geologica e geognostica a firma di professionista abilitato
11) progetto planivolumetrico che illustri con una relazione e con elaborati in scala 1:200 o
1:500 ciò che dell'esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la
consistenza e la destinazione d' uso della superficie complessiva e per ciascun piano, la
sagoma degli edifici e la loro sezione massima, il tipo di finiture e le caratteristiche
architettoniche a cui i progetti edilizi si devono conformare, le superfici fondiarie di
pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti
tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intende
eseguire, la loro consistenza e le loro caratteristiche
12) dimostrazione, mediante grafici, modelli tridimensionali o foto-videomontaggi, della
compatibilità dell' intervento con il contesto, sotto il profilo urbanistico ed ambientale
13) relazione estimativa che contenga le specifiche di disciplinare tecnico, le quantità ed i
prezzi unitari, analitici e totali delle opere da realizzare, nonché delle aree da cedere ad
uso pubblico a seguito dell’intervento e/o in proprietà pubblica
14) norme tecniche di attuazione del piano attuativo
15) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d' attuazione dell'
intervento, e indichi le garanzie che i richiedenti sono disposti a prestare.
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16) per i piani di recupero è obbligatoria un’ indagine storica documentale atta ad
estrinsecare i vari piani di sedimentazione storica che hanno interessato il sito e
gli edifici, anche in relazione alla formazione storica del tessuto urbano, attraverso
l’analisi dei reperti iconografici, cartografici, fotografici e più propriamente storici.
ARTICOLO 27 PIANO PARTICOLAREGGIATO
Il piano particolareggiato di cui all'art.13 e seguenti della legge urbanistica
nazionale (di seguito verrà indicata con "L.U." intendendosi la L. 1150/42 e successive
modifiche e integrazioni) è regolamentato dall'art. 12 e dal 52 al 59 della L.R. 61/1985.
L' attuazione del piano particolareggiato (P.P.) può essere demandata interamente o
per alcune parti a soggetti privati, previa stipulazione di una convenzione avente i medesimi
contenuti di quella prevista dall' art. 63 della L.R.61/85.
L'ingiunzione, di cui al comma 1 dell'art. 20 della L.U., ai proprietari, sarà
formulata dal Sindaco con la notifica del decreto di approvazione del piano
particolareggiato di cui all'art.16 della L.U. e all'art. 12 della L.R. 61/85.
Eventuali reliquati di aree pubbliche, ivi comprese le sedi stradali comunali che
risultino dismesse e per le quali l'approvazione del P.P. equivale a formale
declassificazione, saranno attribuibili ai proprietari delle aree finitime ai sensi dell'art.21
della L.U.
L'accettazione dell'offerta di acquisto comporta la computabilità dell'area relativa
nella rispettiva caratura consortile; in caso di mancata accettazione dell'offerta si procederà
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 L.U..
ARTICOLO 28
IL COMPARTO
Tutti i "lotti edificabili" in cui il P.P. è suddiviso ai sensi dell'art.13 punto 4 della
L.U., devono essere costituiti in comparto edificatorio, ai sensi dell'art. 23 della L.U., e
artt.18, 62 della L.R. n. 61/85;
Sono a carico dei proprietari delle aree comprese in ciascun comparto edificatorio
tutti gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia primaria, sia
secondaria, previste all'interno del comparto, nonchè la quota parte proporzionale degli
oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna al comparto e previste dal
P.P.
Tutti gli oneri suddetti sono suddivisi tra le proprietà comprese in ciascun
comparto edificatorio, proporzionalmente ad idonee carature consortili determinate sulla
base dell'edificabilità prevista complessivamente dal piano attuativo, e rapportata alle
edificabilità di ciascuna proprietà interessata dallo strumento stesso.
Qualora le aree comprese in un comparto edificatorio, appartengano a due o più
proprietari, la costituzione del consorzio di comparto di cui all'art. 870 del C.P.C., all'art. 23
della L.U. e all'art. 62 della L.R. n. 61/85 è obbligatoria.
Su istanza del Consorzio che rappresenti almeno i tre quarti del valore degli
immobili sulla base dell'imponibile catastale, come previsto dall'art. 60 della L/R 61/85, il
Sindaco promuove l'espropriazione a favore del Consorzio delle aree e delle costruzioni
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appartenenti ai proprietari non aderenti al Consorzio.
Tutte le espropriazioni previste saranno regolate dalla Legge 22.10.1971 n.865,
come modificata dall'art. 14 della Legge 10/1977, ossia non potrà essere valutata in sede di
determinazione dell'indennità di espropriazione la rendita posizionale derivante dalla
pianificazione attuata con il P.R.G.
Devono partecipare al Consorzio di Comparto anche i proprietari degli immobili
di cui il P.P. preveda la conservazione salvo che si tratti di edifici, e della relativa area di
pertinenza, soggetti a speciale vincolo storico od artistico.
Ove il rapporto planivolumetrico relativo a tali edifici soggetti a vincolo sia
diverso da quello previsto dal P.R.G. lo ius aedificandi residuo, così come l'area da
asservire quale area di pertinenza di tali edifici, sono valutati nel P.P. stesso.
All'interno del P.P e/o del Comparto Edificatorio potranno essere rilasciate una o
piu' concessioni edilizie, in quanto per ciascun edificio previsto nel P.P. e/o nel Comparto
Edificatorio dovrà essere rilasciata una concessione edilizia unitaria; conseguentemente la
comunione incidentale derivante dal comparto si trasferisce in condominio di edificio
regolato secondo la quota consortile originaria.
ARTICOLO 29
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Le tavole del P.R.G. individuano le zone ove, per le condizioni di degrado si rende
opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi
rivolti alla conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del patrimonio stesso da
attuarsi attraverso interventi diretti secondo i gradi di protezione previsti, o attraverso piani
di recupero di iniziativa pubblica o privata, o attraverso la realizzazione diretta di unità
minime d'intervento (U.M.I.).
Tali zone coincidono con le zone classificate "A", con le zone classificate E4 e
con le altre zone all'interno delle quali l'edificazione è espressamente condizionata alla
redazione di un Piano di Recupero.
E' facoltà del Consiglio Comunale variare gli ambiti di tali zone.
La delibera consigliare relativa non costituisce variante alle indicazioni del P.R.G.
ARTICOLO 30 PIANO DI RECUPERO
I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei
complessi edilizi, degli isolati e delle aree individuati dal precedente articolo, anche
attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.
Il piano di recupero individua gli eventuali ambiti di intervento dei soggetti privati,
le unità minime e la quota di opere di urbanizzazione ad essi spettante.
L’ attuazione del P.d.R. di iniziativa pubblica può essere demandata, interamente o
per alcune parti, a soggetti privati, previa stipulazione di una convenzione avente i
medesimi contenuti di quella prevista dall’ art.63 della L.R.61/85. La medesima
convenzione è invece parte costitutiva dei piani di recupero di iniziativa privata.
Per quanto non stabilito nel presente titolo si applicano ai piani di recupero le
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disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale ed, in
mancanza, da quella statale.
I piani di recupero di iniziativa pubblica si applicano:
a) per gli interventi che si intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio
edilizio esistente di cui all'art.1 lettera a) della Legge 457/78, anche avvalendosi delle
ATER e, limitatamente alle unità minime di intervento (U.M.I.), per gli interventi la
cui realizzazione sia ritenuta dal Consiglio Comunale di interesse pubblico.
b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
c) per gli interventi da attuare, in caso di inerzia da parte dei proprietari, mediante
esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari
anche per le unità minime di intervento interessate.
In caso di decadenza del piano per mancata approvazione nei termini di legge, di
cui all' art.28 della L.457/78, sono consentiti tutti gli interventi edilizi previsti
dai punti a,b,c,d dell' Art.31 della L.457/78.
ARTICOLO 31 PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Il piano di lottizzazione, definito dagli artt. 16, 60, 61 della L/R 61/85, e'
obbligatorio per la parte destinata a nuovi insediamenti e comunque ogniqualvolta sia
necessaria l'esecuzione di un complesso organico di opere di urbanizzazione primaria e/o il
loro completamento.
In queste zone soggette alla redazione obbligatoria di un P. di L., qualora questo
non sia gia' stato predisposto dal Comune, nonché' per ogni altra area la cui trasformazione
edilizia presupponga uno strumento attuativo, i proprietari singolarmente o riuniti in
consorzio possono proporre un P. di L. di iniziativa privata, contenente previsioni
planivolumetriche e che interessi funzionalmente un'area ben definita, unitaria e organica.
L'estensione dei P. di L. dovrà essere tale da comprendere organicamente nel suo
ambito d'intervento un'area o una porzione idonea dell’area individuata dal P.R.G..
I progetti di lottizzazione, nel rispetto della normativa regionale vigente, debbono
prevedere:
a) una rete viaria razionalmente inserita della maglia stradale esistente e/o prevista dal
P.R.G.;
b) una composizione edilizia unitariamente concepita ed armoniosamente inserita
nell'ambiente definita mediante una planivolumetria di progetto;
c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione e le relative opere.
d) le alberature specificate per ogni singola essenza ed individuate nelle tavole di progetto
con la forma indicativa della loro massima crescita
e) le aree e gli spazi attrezzati per la installazione dei contenitori per la raccolta
differenziata dei RSU.
Si devono prevedere aree per il parcheggio in sede propria a margine della
carreggiata stradale o al di fuori di essa, con profondità' non inferiore a m 5,00 e con
superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione, o indicata
dall'Amministrazione Comunale nel P.R.G. od in fase di esame del piano di lottizzazione
stesso.
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Un adeguato (art.5 D.M. LL.PP. 1444/1968) numero di parcheggi deve essere
posto in corrispondenza degli edifici e dei locali di uso collettivo.
I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a m 1.50, debbono
essere convenientemente sistemati e preclusi al transito di qualsiasi veicolo.
Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate sulla base della vigente legislazione,
debbono essere concentrate in relazione alla organizzazione distributiva del piano di
lottizzazione stesso.
Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e/o sistemate a giardino,
con l'obbligo di porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche
ambientali e climatiche del luogo secondo un progetto da concordare con
l'Amministrazione Comunale. Gli impianti generali devono essere progettati a regola d'arte,
secondo le norme e le consuetudini vigenti; le dimensioni i profili e i materiali devono
essere concordati con la Amministrazione Comunale e riportati nella convenzione prevista
dalla legislazione regionale vigente.
La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde e i parcheggi relativi
agli insediamenti produttivi devono essere dimensionati in relazione alle esigenze
funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti stessi.
E' ammessa, previa autorizzazione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in
piu' stralci funzionali.
Quando non si costituisca il Consorzio di Comparto di cui all'art.18 della L/R
61/85, o il Consorzio obbligatorio tra gli aventi titolo interessati, il Sindaco provvedera' alla
redazione del progetto di P. di L. d'ufficio comprensivo della relativa convenzione.
Il piano di lottizzazione può comprendere nel suo ambito di intervento anche aree
appartenenti a proprietari diversi.
ARTICOLO 32 PIANI URBANISTICI ESECUTIVI SPECIALI
All' interno del piano particolareggiato, piano di recupero e piano di lottizzazione è
consentito, con le procedure previste dalla legge, attuare il PRG per mezzo di piani
urbanistici esecutivi speciali, quali il piano per l' edilizia economica e popolare di cui alla
L.167/62 e successive modifiche ed integrazioni, il piano per gli insediamenti produttivi di
cui alla L.865/71, il programma integrato d' intervento di cui alla L.179/92, e strumenti
assimilabili.
ARTICOLO 33 ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI
La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le
quantità minime di spazi riservati alle attività di servizio, di interesse collettivo, e spazi da
destinare a verde e parcheggio.
Per le opere di urbanizzazione, anche se relative ad una lottizzazione
convenzionata, deve essere fatta richiesta di concessione edilizia; la richiesta deve essere
corredata del progetto esecutivo delle opere stesse completo del preventivo di spesa.
Nel caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a seguito di convenzione
stipulata con il comune (art.63 L.R.61/85), i termini per l’ esecuzione, collaudo, consegna e
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garanzia sono già contenuti nella convenzione stessa.
Nel caso invece di realizzazione da parte di soggetti privati di opere di
urbanizzazione non previste da convenzione a seguito di piano attuativo, il rilascio permesso di costruire di cui al secondo comma deve essere preceduto da:
1. Approvazione in Consiglio Comunale del progetto esecutivo completo del Computo
Metrico Estimativo e del preventivo della spesa per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione in oggetto.
2. Sottoscrizione da parte del privato di un atto pubblico unilaterale d’ obbligo all’
esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto esecutivo approvato in
Consiglio Comunale; in tale atto pubblico devono essere contenuti i termini propri
della convenzione di cui all’ art.63 L.R.61/85 sotto forma di atto unilaterale d’ obbligo
e quindi anche la relativa garanzia fidejussoria, a garanzia dell’ esecuzione delle opere
e della cessione del terreno su cui insistono le opere stesse.
TITOLO IV
Zone territoriali omogenee
Norme generali
ARTICOLO 34 DESTINAZIONI DI ZONA
Il territorio comunale, secondo la grafia delle tavole di progetto del
P.R.G.contraddistinte dal N. 13, e'suddiviso in:
1) Zone territoriali omogenee (ZTO):
1.1) Zone residenziali:
z.t.o.A - centri storici - zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
z.t.o.B - zone ad alta densità territoriale e alto indice di copertura
z.t.o.C1 - zone a bassa densità territoriale e basso indice di copertura
z.t.o.C2 - zone a bassissima densità territoriale e bassissimo indice di
copertura
1.2) Zone produttive:
D1 industria e artigianato
D2 attività commerciali e direzionali
D3 attività turistico-alberghiera
aree per campeggi
aree per attrezzature a servizio del lago
D4 - attività di servizio:
- residenziale
- commerciale / direzione
- interesse pubblico.
1.3) Zone agricole:
E1 produzione agricola tipica o specializzata
E2 funzione agricolo-produttiva
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E3 funzione agricolo-produttiva-residenziale
E4 centri rurali
1.4) Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale:
a - aree per l'istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo
b - aree per attrezzature di interesse comune
c - aree per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport
d - aree per parcheggi
2) Zone vincolate:
- zone a verde privato
- zone a vincolo cimiteriale
- zone di rispetto impianti tecnologici e speciali
- aree di salvaguardia delle risorse idriche
- zone di tutela e fasce di rispetto
- aree di tutela ambientale e paesaggistica
- zone soggette a studio geologico e geotecnico
ARTICOLO 35 DESTINAZIONI D’USO
Il PRG indica le destinazioni urbanistiche ammesse per le aree e, nel caso dei
centri storici, le destinazioni d'uso ammesse per le unità immobiliari.
Ai fini del giudizio di conformità con la destinazione ammessa, le attività
artigianali al servizio della residenza (lavanderie, panetterie, pasticcerie, caffetterie,
botteghe di calzolai, barbieri, parrucchieri, officine per piccole riparazioni e similari) sono
assimilate alle attività commerciali di vendita al dettaglio.
Per i mutamenti di destinazione d'uso, si applica la disciplina legislativa vigente.
Nel caso di edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con la destinazione
di zona, gli interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, sono
ammessi solo se contestuali al mutamento di destinazione d'uso in conformità con la
destinazione di zona.
ARTICOLO 36 NORME SUGLI ALLINEAMENTI
Lungo le strade e le piazze di nuova formazione, anche all'interno dei comparti
edificatori e delle aree soggette a piano urbanistico attuativo, l'edificazione avviene in
allineamento con il margine stradale o della piazza o secondo un allineamento parallelo a
detto margine e uniformemente arretrato per tutta la lunghezza del tratto stradale o per tutto
un lato della piazza
Per la nuova edificazione e per l'ampliamento è prescritto un allineamento coerente
con gli edifici latistanti.
In presenza di allineamenti non coerenti degli edifici latistanti l'allineamento da
osservare è dato dalla linea parallela al margine della strada o dello spazio pubblico posta in
corrispondenza del distacco.
Il distacco minimo tra pareti finestrate è stabilito generalmente in m 10.00.
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Nelle zone A e nelle zone B, in relazione a caratteristiche di cortina del tessuto
edilizio, ed in tutte le zone qualora sia esplicitamente indicato dalla cartografia del P.R.G.
e/o da un piano urbanistico attuativo, è consentita l' edificazione su confine con pareti
cieche, ovvero l' edificazione in aderenza a pareti cieche esistenti.
Nelle zone A gli sporti aggettanti, quando ammessi in relazione al grado di
protezione dell’edificio, non potranno avere uno sbalzo superiore a 0.70 m.
In tutte le zone, e fatti salvi gli eventuali allineamenti prescritti, è consentita l'
edificazione sul confine in margine ad aree destinate a parcheggio pubblico.
Sono fatte salve le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione della normativa
antisismica.
ARTICOLO 37 NORME DI MORFOLOGIA EDILIZIA
Gli edifici o i corpi di fabbrica residenziali di nuova costruzione, qualora siano
dotati soltanto di affaccio su fronti contrapposti, dovranno avere una profondità non
superiore a m 14.00.
Negli edifici di nuova costruzione e nelle sopraelevazioni è ammesso solo il tipo di
tetto a falde piane.
Nel tetto a falde piane, la linea di colmo deve essere disposta parallelamente al
fronte più lungo di ciascun corpo di fabbrica.
La pendenza delle falde deve essere compresa tra il 40% e 70% salvo i soli casi di adeguamento ai fabbricati adiacenti sia per le nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Non è ammessa discontinuità del piano di falda tra la gronda e il colmo.
E’ ammessa la possibilità di copertura piana nel limite del 20% dell’intero tetto.
ARTICOLO 38 EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO O
AMBIENTALE
Gli edifici e i manufatti riconosciuti di valore storico, artistico o ambientale sono
contrassegnati con una particolare grafia negli elaborati di PRG con riferimento all’
Allegato 4 delle presenti NTA e sono soggetti a grado di protezione di cui agli artt. 40, 41,
42, 43, 44 delle presenti NTA, indipendentemente dalla zona omogenea cui appartengono
(vedi Allegato 4 delle presenti NTA).
Su presentazione di documenti atti a provare l'eventuale errore di individuazione o
di valutazione, il Consiglio Comunale, con semplice deliberazione, può ridefinire il grado
di protezione attribuito all’edificio o manufatto.
ARTICOLO 39 INTERVENTI SULL' ESISTENTE EDIFICATO
I tipi d'intervento di cui all'art. 31 della legge 457/78 sono stati disaggregati per definire
cinque gradi di protezione secondo i due seguenti modelli d'intervento:
a) un modello restaurativo: volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del
tessuto storico (gradi di protezione 1 e 2) e degli edifici o manufatti sparsi sul territorio
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b) un modello innovativo: teso alla trasformazione organica del tessuto storico, e degli
edifici o manufatti sparsi sul territorio attraverso interventi di correzione, restituzione
di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unita'
immobiliari o fabbricati divenuti estranei al contesto (gradi di protezione 3-4-5).
I gradi di protezione 1,2,3 contraddistinguono edifici e manufatti di interesse
storico, artistico o ambientale, indipendentemente dalla zona omogenea cui appartengono,
mentre i gradi di protezione 4,5 si trovano indicati solamente all’ interno dei centri storici.
Nei centri storici, infatti, ogni edificio assume particolare significato per la sua «relazione
con il tessuto», così come definita all’ art.21 delle presenti NTA.
Nei fabbricati dei centri storici, e comunque nei fabbricati con grado di protezione
1,2,3, sono vietati gli interventi di demolizione e/o asportazione su elementi o organismi
costruttivi originari.
Nel caso di interventi di consolidamento in fabbricati dei centri storici, il
consolidamento deve interpretare e rispettare la morfologia originaria dell' elemento
costruttivo cui si applica.
Nei casi di incipiente pericolo per le persone o le cose, il consolidamento è
comunque consentito nel rispetto delle norme vigenti; tale intervento è invece obbligatorio,
prioritario e condizionante per gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui
agli artt.41 e 42.
Nel caso di intervento di riparazione su fabbricati dei centri storici e/o su elementi
costruttivi originari, la riparazione deve rispettare la morfologia originaria dell'elemento o
organismo.
Nel caso di interventi di sostituzione totale di elementi o organismi non originari in
fabbricati dei centri storici, e comunque nei fabbricati con grado di protezione 1,2,3, questi
debbono essere conformi a morfologie originarie.
A ogni indicazione di grado di protezione corrisponde l’ individuazione di una
unità minima di intervento (U.M.I.); conseguentemente ad ogni grado di protezione
corrisponde il progetto minimo necessario per poter richiedere la concessione edilizia ad
intervenire sull’edificio.
Per i gradi di protezione 3 e 4, in caso di diversi proprietari, a fronte di un unico
progetto riguardante l’ intera U.M.I., corrispondente all’ambito del grado di protezione e
sottoscritto da tutti i proprietari interessati, potranno essere rilasciate tante concessioni
edilizie quanti saranno gli interessati ad intervenire sull’edificio;
in tal modo tutte le proprietà saranno vincolate ad un progetto unitario, ma esse potranno
intervenire autonomamente in tempi diversi.
La frantumazione del rilascio delle concessioni edilizie sarà necessariamente
condizionata dall’effettiva possibilità di frazionamento dell’intervento, e ciò con
riferimento particolare ai problemi legati alla struttura dell’edificio in rapporto alla zona
sismica entro la quale è inserito il territorio comunale.
ARTICOLO 40 GRADO DI PROTEZIONE UNO
40.1) Caratteri dell'edificio
Edificio di notevole valore storico, architettonico, artistico e ambientale da
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conservare integralmente in ogni sua parte interna ed esterna.
40.2) Tipo di intervento
Restauro scientifico.
L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originari, con la medesima
destinazione d'uso o con una similare a quella originaria o comunque tale da essere
compatibile con i caratteri dell’edificio. Ogni tipo di modificazione deve essere eseguita
solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le
superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca più' o meno recente, che non rivestano
interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
E' ammessa l'installazione di servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e
servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia all’interno di un locale dotato
di illuminazione ed aerazione naturale.
Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un'altezza minima media dei vani pari a
m 2,20: con un minimo di m 1,50. Nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima
media, dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in oggetto.
ARTICOLO 41
GRADO DI PROTEZIONE DUE
41.1) Caratteri dell'edificio
Edifici di valore storico, architettonico, artistico ed ambientale di cui interessi la
conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della
tecnologia edilizia in quanto concorrono, nel loro complesso, a determinare il valore storico
e ambientale dell'edificio.
41.2) Tipo di intervento
Restauro e risanamento conservativo.
L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
41.2a) Conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, con
esclusione delle superfetazioni, degli andamenti e delle pendenze dei tetti, nonché'
dell'intero apparato decorativo interno ed esterno (cornici, marcapiani, lesene,
ecc.)
41.2b) Conservazione dell'apparato originario verticale e di quello orizzontale nel caso
della presenza di volte e/o di pregevoli solai in legno
41.2c) Possibilità' di traslazione dei solai e tetti privi di caratteri architettonici, nella
misura non eccedente i 30 cm (interasse).
41.2d) Conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati
alla tipologia fondamentale dell'edificio
41.2e) Conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella
posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale
dell'edificio
41.2f) Conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, pozzi, muri,
edicole, lapidi antiche, capitelli, nonché' degli spazi scoperti pavimentati e/o
sistemati ad orto e/o giardino
41.2g) Possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione,
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anche parziale del profilo altimetrico originario
41.2h) Possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici
che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con
la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti
41.2i) Possibilità di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi
cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia all’interno di un locale dotato
di illuminazione ed aerazione naturale
41.2l) Possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate
secondarie che non abbiano definiti caratteri architettonici
41.2m) Possibilità di utilizzare un'altezza minima media dei vani abitabili fino a ml. 2,20
con un minimo di m 1,50:in caso non sia raggiungibile tale altezza minima,
neppure applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà essere
escluso l'uso abitativo dei locali in questione
41.2n) Obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca più o
meno recente, che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione
storica dell'edificio.
Rientra in questo tipo di intervento il restauro restitutivo, ovvero l'intervento
inteso al recupero di tracce significative dell'impianto originario, stratificate da
interventi successivi che hanno dato luogo a variazioni del sistema distributivo
generale dell'organismo edilizio; è ammesso in questo caso, previa analisi storico-
stratigrafica, la variazione dell'impianto dell'edificio, al fine del ripristino degli
elementi o organismi originari anche con l'introduzione di nuovi elementi, purché
il volume e la superficie lorda d'uso non subiscano incrementi superiori al 5%.
ARTICOLO 42 GRADO DI PROTEZIONE TRE
42.1) Caratteri dell'edificio
Edifici che rivestono un valore storico artistico in particolare per il loro rapporto
con il contesto ambientale esistente e dei quali e' prevista la conservazione delle strutture
esterne morfologicamente rilevanti.
42.2) Tipo di intervento
Ristrutturazione edilizia. E' prescritto il restauro degli elementi esterni e degli
elementi interni morfologicamente rilevanti. Tali interventi richiedono un insieme
sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio in parte diverso dal
preesistente, ma senza variazione di volume e/o di superficie lorda d'uso superiore al 10%
(dieci per cento).
E' pertanto consentita la ricomposizione dell'organismo costruttivo anche
attraverso possibili parziali demolizioni, ma nel rispetto della sagoma volumetrica
preesistente e fatte salve le sole variazioni di volume e/o di superficie lorda di cui sopra.
ARTICOLO 43 GRADO DI PROTEZIONE QUATTRO
43.1) Caratteri dell'edificio
Edifici anche di recente costruzione con nessun carattere intrinseco e ambientale e
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che non costituiscono motivo di disagio urbano.
43.2) Tipo di intervento
Tutti gli interventi previsti dall’art. 31 della legge 457/78, purché volti a migliorare
l'inserimento dell'edificio nel rispetto delle qualità ambientali dell'insediamento attraverso
l’eliminazione di superfetazioni, il ridisegno dei fori, il ridisegno delle facciate, la
sostituzione dei materiali estranei alla tradizione locale, il rifacimento della copertura.
E' possibile pertanto la demolizione parziale e/o totale dell’edificio con relativa
ricostruzione, con materiali similari e con la possibilità di (un) aumento del volume e della
superficie utile di calpestio non superiore al 20% (venti per cento) nelle zone "A" e solo nel
rispetto degli indici di zona previsti dal P.R.G. nelle altre zone.
L’autorizzazione alla demolizione sarà rilasciata congiuntamente alla concessione
edilizia relativa alla edificazione del nuovo fabbricato.
E’ possibile un aumento dell’altezza totale (al colmo) non superiore al 20%
dell’altezza del fronte principale, e in ogni caso non superiore alla linea di colmo degli
edifici adiacenti e ciò senza variare le pendenze originarie.
ARTICOLO 44
GRADO DI PROTEZIONE CINQUE
44.1) Caratteri dell'edificio
Edifici del tipo indicato al punto 44.1 ma che, in quanto costituiscono motivo di
disagio urbano, sono definiti "turbativi" dell'ambiente urbano stesso, e ciò anche se gli
edifici sono in buone condizioni fisiche.
44.2) Tipo di intervento
Demolizione senza ricostruzione: il volume demolito è recuperabile nel limite del
calcolo della cubatura ammessa nella singola zona, (ma nella posizione diversa
eventualmente indicata nelle tavole grafiche di P.R.G.) Nel caso non sia indicato alcun
nuovo sedime utilizzabile il volume demolito non risulta recuperabile.
Nel caso in cui è specificatamente incluso in una U.M.I. perimetrata nelle tavole di progetto
in scala 1:1000, il volume è recuperabile entro i limiti dell'U.M.I. specifica.
ARTICOLO 45 MANUFATTI TECNOLOGICI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA I manufatti destinati a servizi tecnologici (quali cabine elettriche di trasformazione,
centraline, armadi, box per pompe di sollevamento, cabine di riduzione gas, etc.) possono
essere realizzati quali manufatti autonomi e/o isolati in qualunque zona; nelle zone A
generalmente sarà opportuno prevederli all’ interno di volumi principali. Dovranno essere
comunque rispettate le norme del Codice Civile.
Nei casi in cui sia dimostrata la necessità tecnica o l' impossibilità di disporre altrimenti, ne
è consentita la realizzazione su aree pubbliche e/o sulle fasce di rispetto, previo assenso
degli Enti interessati dal vincolo e dell' autorità sanitaria ove necessario (per cimiteri, etc.).
Qualora tali manufatti siano realizzati all' interno di aree che concorrono a formare
la dotazione o quantità minima di standard di cui agli articoli da 3 a 5 del D.M. 1444/68, la
superficie ad essi riservata non si considera, ai fini urbanistici, sottratta a quella dell' area.
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Il progetto dovrà tener conto dell' inserimento architettonico e ambientale del
manufatto, con particolare riguardo all' eventuale presenza di valori architettonici o
paesaggistici e con preferenza per le soluzioni interrate o seminterrate.
La realizzazione delle reti e delle canalizzazioni interrate è ovunque consentita
sulla base delle sole esigenze tecniche e nel rispetto delle procedure di legge; per le reti e le
linee aeree, o comunque visibili, devono essere adottate soluzioni che per tracciato e
caratteristiche non compromettano il territorio sotto il profilo paesaggistico e funzionale.
I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti saranno collocati in funzione
degli standard minimi indicati dalla normativa regionale vigente in materia, in posizioni
tali da non costituire intralcio alla circolazione, ed essere accessibili senza pericolo per l'
utente in tutte le bocche di introduzione.
L' ubicazione dei contenitori e la forma degli stessi devono tener conto del contesto
ambientale in cui vengono inseriti al fine di non arrecare turbamento al decoro urbano e/o
alla bellezza del paesaggio.
TITOLO V
Zone residenziali
(Z.t.o. A-B-C1-C2)
ARTICOLO 46 NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI
Le zone residenziali sono destinate prevalentemente all’uso residenziale ed ai
servizi primari con esso connessi quali la rete commerciale al minuto e l’artigianato di
servizio urbano.
In tutte le zone residenziali sono ammessi locali ed edifici non residenziali quali:
esercizi pubblici e negozi, ristoranti, alberghi, extra-alberghieri, residences, agenzie
bancarie, sedi di società, studi professionali, uffici in genere, piccoli laboratori di
artigianato artistico e di servizio, piccoli locali di deposito ed autorimesse.
Da tali zone sono assolutamente esclusi insediamenti di:
a) depositi e magazzini all'ingrosso;
b) insediamenti industriali di qualsiasi tipo; attività insalubri di prima e seconda classe, ai
sensi del T.U.LL.SS.;
c) macelli; d) attivita' artigianali di produzione e/o di servizio di tipo extraurbano che si riconducano
anche ad uno solo dei seguenti casi e/o casi ad essi assimilabili:
d1- impieghino piu' di 6 addetti complessivi;
d2- non sia prevista anche l'abitazione del custode o di uno dei titolari;
d3- producano rumori e/o odori molesti non eliminabili con adeguati accorgimenti
tecnologici;
d4- non sia realizzabile e mantenibile in forma permanente all'interno della superficie
fondiaria interessata un’ area con destinazione d'uso a verde alberato pari almeno
al 15% della superficie fondiaria e una seconda area con destinazione a
parcheggio pari almeno al 10% della superficie fondiaria;
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e) qualunque attività' che risulti in contrasto con il carattere prevalentemente residenziale
della zona.
Per quanto riguarda la lettera d), non sono motivo di esclusione, per gli insediamenti
già esistenti all'entrata in vigore del presente P.R.G., il verificarsi delle condizioni d1, d2,
d4.
Ogni z.t.o. B, C1 e C2 è riportata nell’Allegato 1 delle presenti NTA denominato
«Tabulati di progetto» in cui vengono codificati:
- i vari tipi di interventi ammessi per ogni singola zona
- la superficie di ogni singola z.t.o.
- l’indice di copertura fondiario Icf (Art.15 NTA)
- l’indice di fabbricabilità fondiaria If (Art.13 NTA) ed il conseguente volume di
progetto
Per le z.t.o. A nell’Allegato 1 sono indicati gli indici edilizi relativi alle sole U.M.I.
perimetrate e numerate all’interno delle stesse z.t.o., in quanto per gli altri edifici si
interviene sul volume esistente secondo i gradi di protezione codificati.
ARTICOLO 47 Z.T.O. A - CENTRI STORICI
Nelle parti del territorio comunale definite come zone A - centri storici (zone di
recupero del patrimonio edilizio esistente) si perseguono i seguenti obiettivi:
- salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico;
- salvaguardia funzionale relativa alla destinazione d'uso;
- salvaguardia sociale relativa alla conservazione ed incentivazione delle funzioni
abitative della popolazione originaria ed alla conservazione delle attività compatibili;
- salvaguardia dei valori ambientali costituiti dagli stessi edifici e dalle aree verdi
esistenti;
- raggiungimento di un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche.
Nelle zone A sono consentite le seguenti destinazioni d'uso ed eventualmente il
cambio d’uso entro i limiti imposti dagli elaborati grafici di progetto:
a) residenza;
b) servizi sociali di proprietà pubblica e privata;
c) istituzioni pubbliche;
d) associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;
e) ristoranti, bar, locali di divertimento ad esclusione delle sale da ballo in generale;
g) attrezzature a carattere religioso, ricreativo e scolastico;
h) commercio al dettaglio;
i) uffici pubblici e privati, studi professionali;
l) alberghi e pensioni;
m) attività extra-alberghiere.
Sulle tavole di progetto in scala 1:1.000 è indicato quali edifici possono essere
destinati all' attività terziaria o turistica, quali utilizzati in modo promiscuo e in quale
porzione, e quali invece siano da destinare esclusivamente alla residenza.
Gli interventi consentiti nelle zone A sono dettagliatamente normati secondo quanto
indicato all’ art. 39 e secondo i gradi di protezione di cui agli artt. 41,42,43,44 in relazione
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all’ entità edilizia minima a cui fa riferimento ogni singolo grado di protezione nelle tavole
di progetto in scala 1:1000.
Il permesso di costruire generalmente riguarderà un immobile normato da grado di
protezione.
E' obbligatorio per ogni immobile individuato da grado di protezione nelle tavole di
PRG in scala 1:1.000 la presentazione di un progetto di massima unitario esteso a tutto
l’immobile e contenente le soluzioni architettoniche formali per l'intero immobile; e' poi
consentita comunque l'esecuzione per stralci dell'intervento approvato; in tal caso, fermo
restando l'obbligo dell'approvazione del progetto unitario, e' ammesso il rilascio di tante
concessioni edilizie quanti sono gli stralci richiesti previa presentazione dei progetti
esecutivi di ogni singolo stralcio.
Ogni stralcio dovra' riguardare comunque unita' immobiliari ben definite e tali da
non compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli stralci successivi.
Vi sono casi per i quali la corrispondenza tra grado di protezione ed edificio non
consente una corretta pianificazione, e quindi le tavole di progetto individuano specifiche
perimetrazioni indicanti unità minime di intervento (U.M.I.) comprendenti più edifici con
diversi gradi di protezione; in tali U.M.I. si interviene mediante piano di recupero.
Sia per il singolo grado di protezione, sia per le U.M.I. perimetrate, nel caso di
inerzia di uno o piu' degli aventi titolo, si possono applicare le disposizioni degli articoli 18
e 62 della L.R. 61/85 e le relative disposizioni contenute nelle presenti Norme di
Attuazione.
Sono ammessi comparti volontari di esecuzione comprendenti piu' immobili, purchè
nella loro interezza.
Il perimetro delle Z.T.O. A - centri storici coincide con le zone di degrado ed e'
quindi sempre possibile procedere attraverso l'uso del Piano di Recupero d'iniziativa
pubblica o d'iniziativa privata indipendentemente da altre indicazioni di P.R.G..
Prima dell'approvazione dei progetti relativi ad ogni singolo grado di protezione e
prima dell’approvazione di piani di recupero relativi alle U.M.I. perimetrate, sono ammessi
soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 05.08.1978 n.
457, senza cambio alcuno di destinazione d'uso.
ARTICOLO 48 NORME GENERALI PER LE Z.T.O. A - CENTRI STORICI
Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori escludono
obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di protezione
inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiori. Le ricostruzioni
successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze non maggiori di
quelle degli edifici significativi contigui anche se questo nelle zone A puo' non consentire
gli aumenti di volume e di superficie utile di calpestio concessi da alcuni dei gradi di
protezione inferiori. E' consentita la ricostruzione in aderenza o in appoggio. Sono ammesse
distanze diverse in corrispondenza dei confini interni nei casi in cui si ha l'attuazione di un
intervento su U.M.I. perimetrata o su un Piano Attuativo solo quando tale modifica alle
distanze minime costituisca una soluzione igienicamente più razionale ed
architettonicamente piu' corretta.
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I possibili ampliamenti del sedime sono definiti nella planimetria di progetto in
scala 1:1000 per le zone A e quelle in scala 1:2000 per le altre zone significative. Le
sopraelevazioni sono ammesse nelle zone A nei limiti di altezza sopra detti e nelle altre
zone nei limiti di altezza indicati per ogni zona e/o sottozona.
Gli ampliamenti ammessi dovranno, comunque, essere architettonicamente
composti con il corpo principale dell'edificio e in armonia con la sua morfologia, i suoi
caratteri tipologici e i materiali per esso adottati.
Le sopraelevazioni, inoltre, anche se ammesse ed in conformita' con le altre norme
di P.R.G., non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con grado di protezione 1),
2) e 3) anche nelle zone esterne alla zona A, e le falde dei tetti dovranno conservare una
pendenza simile a quelle originarie.
Sono fatte salve le maggiori limitazioni imposte dal rispetto delle norme tecniche
per le zone sismiche per quanto riguarda l' altezza degli edifici in relazione al sistema
costruttivo e alle larghezze stradali, le distanze minime tra gli edifici, gli allineamenti, etc.,
nonchè la procedura da osservare per l'approvazione dei progetti in zone sismiche da parte
del competente ufficio del Genio Civile.
In relazione ai caratteri delle aree scoperte il P.R.G. individua le aree nelle quali non
e' ammessa alcuna edificazione e che devono essere mantenute o sistemate a verde o corte
privati, a parcheggio o a spazio pubblico. Gli elementi puntuali (pozzi, capitelli, archi, ecc.)
sono individuati nelle tavole di progetto con apposita simbologia nella quale e' indicato il
riferimento al grado di protezione attribuito.
E' prescritto l'uso di materiali tradizionali (paramenti in laterizio o pietra, intonaci
civili, serramenti in legno, balconi in legno, tetti in tegole «marsigliesi» o coppi laterizi,
ecc.).
Per gli edifici con grado di protezione 4 è consentito l’uso di eventuali materiali non
tradizionali dovranno essere giustificati.
Le tipologie edilizie e i caratteri degli edifici dovranno ispirarsi ai modelli tipologici
tradizionali e ciò in particolare nei casi di edifici con gradi di protezione UNO e DUE per i
quali non e' ammessa l'adozione di elementi morfologici e di caratteri tipologici diversi da
quelli originari.
Per le classi di intervento UNO e DUE la sostituzione di eventuali elementi
architettonici non recuperabili quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi,
infissi,.... sarà eseguita con gli stessi materiali della tradizione locale.
Oltre al verbale d’inizio lavori, comune a tutti i lavori conseguenti a concessione
edilizia, si prescrive almeno un ulteriore sopralluogo del Tecnico Comunale per gli
interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici con gradi di protezione UNO,
DUE, TRE, sopralluogo da effettuarsi dopo che vi siano state operazioni di manomissione
dell'immobile esistente, al fine di accertare l'eventuale presenza di elementi morfologici e di
caratteri tipologici non rilevabili prima di tali manomissioni e di poterne quindi attuare la
salvaguardia.
Le modifiche di adeguamento ai:
a) gradi di protezione
b) alla U.M.I.
c) agli ambiti dei piani attuativi
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non costituiscono variante al P.R.G. e diventano esecutivi con l’esecutività della
delibera consigliare di approvazione della proposta di adeguamento.
La proposta di modifica di adeguamento deve essere correttamente documentata con
indagine architettonico-scientifica, oppure e' conseguenza dell'accertata presenza di
elementi morfologici e/o caratteri tipologici diversi da quelli inizialmente individuati e
rilevati a seguito del sopraluogo del Tecnico Comunale, obbligatorio per gli interventi con
le modalita' indicate sopra.
ARTICOLO 49 Z.T.O. B
Nelle zone residenziali di completamento l'edificazione ammessa con intervento
diretto è soggetta al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti
dall'attuale normativa e legislazione.
In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza, per i servizi strettamente
connessi alla residenza stessa e alle attivita' economiche, così come previste dall’art. 47
delle medesime norme tecniche.
In particolare sono ammessi negozi al minuto e pubblici esercizi, istituti di
assicurazione e di credito, uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali,
autorimesse pubbliche e private, laboratori artigianali di servizio urbano ed extraurbano con
caratteristiche di edilizia urbana.
- Interventi ammessi (tra di loro non cumulabili): tipo a) aumento volumetrico delle case unifamiliari del 20% relativamente al
volume esistente alla data di adozione del presente P.R.G. e applicabile una
sola volta, solo ed esclusivamente per adeguamenti igienico-sanitari;
tipo b) applicazione, per ogni singolo lotto edificabile, degli indici di zona riportati
nei tabulati di progetto, Allegato 1 alle presenti NTA;
tipo c) nuove edificazioni secondo le quantità predeterminate assegnate ai lotti
inedificati tipo A,B,C come definiti negli articoli successivi,
indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprietà;
tipo d) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (limite
di massimo ampliamento) correlata al relativo dimensionamento dei
Tabulati di progetto, Allegato 1 alle presenti NTA.
- Caratteri dell'edificazione: a meno di prescrizioni particolari, essi saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe
secondo le norme generali del Titolo precedente.
- Altezze: le altezze dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o
sottozona di appartenenza e comunque non dovranno mai superare i 10.00 m. dalla
linea esterna del colmo.
- Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel
contesto di zona e delle preesistenze, oltre che dalle distanze dai confini e dalle strade
e dagli allineamenti di P.R.G., e non dovranno in ogni caso superare i limiti che
derivano dagli indici contenuti nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle NTA.
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- Distanza dal confine: - e' ammessa la costruzione in aderenza o appoggio; in alternativa la distanza
minima e' di m 5,00;
- qualora nel lotto confinante esista già un corpo di fabbrica a meno di 5.00 m dal
confine comune, oppure qualora i due lotti adiacenti si edifichino
contemporaneamente con la medesima altezza, e comunque in conformità alle
caratteristiche del tessuto edilizio prevalente, detto distacco può essere ridotto a m
3.00;
- nel caso di ampliamenti e sopraelevazioni di corpi di fabbrica, qualora nel lotto
confinante esista già un corpo di fabbrica a meno di 5.00 m dal confine comune,
oppure si edifichi contemporaneamente con la medesima altezza in due lotti
adiacenti, e comunque in relazione alle caratteristiche del tessuto edilizio prevalente,
detto distacco può essere ridotto alla misura necessaria a permettere l’ allineamento
del corpo di fabbrica esistente.
- Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi:
1) dalle strade:
Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade devono corrispondere a:
- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.
2) dagli edifici:
- tra pareti antistanti finestrate m 10,00
- da edifici a confine: in aderenza almeno 1/3 della parete di confine senza alcun
tipo di finestrature e/o luce
- distanza minima di ml 6,00 tra edifici senza pareti finestrate;
In queste zone e' sempre possibile riutilizzare le preesistenze legittime e accorparle
in un nuovo organismo edilizio unitario.
Per le norme del presente articolo valgono comunque la maggiori limitazioni
derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.
ARTICOLO 50 Z.T.O. C1
Nelle zone residenziali di tipo C1 l'edificazione ammessa con intervento diretto è
soggetta al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti dalla attuale
normativa e legislazione.
In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza e per i servizi strettamente
connessi alla residenza stessa ed alle attivita' economiche, così come previsto dall’art. 47
dalle medesime norme tecniche.
In particolare sono ammessi negozi al minuto e pubblici esercizi, istituti di
assicurazione e di credito, uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali,
autorimesse pubbliche e private, laboratori artigianali di servizio urbano ed extraurbano con
caratteristiche di edilizia urbana.
- Interventi ammessi (tra di loro non cumulabili):
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tipo a) aumento volumetrico anche in deroga al P.P.G. delle case unifamiliari del
20% relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente
P.R.G. e applicabile una sola volta, solo per adeguamenti igienico-sanitari.
tipo b) applicazione, per ogni singolo lotto edificabile, degli indici di zona riportati
nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle presenti NTA
tipo c) nuove edificazioni secondo le quantita' predeterminate assegnate ai lotti
inedificati tipo A,B,C e, come definiti negli articoli successivi,
indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprieta'.
tipo d) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (limite di
massimo ampliamento) correlate al relativo dimensionamento dei Tabulati
di progetto, Allegato 1 NTA.
- Caratteri dell'edificazione: a meno di prescrizioni particolari, saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe
secondo le norme generali del Titolo precedente.
- Altezze: le altezze dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o
sottozona di appartenenza e comunque non dovranno mai superare 9,00 m.
- Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel
contesto di zona e delle preesistenze, oltre che dalle distanze dai confini e dalle strade
e dagli allineamenti di P.R.G., e non dovranno in ogni caso superare i limiti che
derivano dagli indici contenuti nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle NTA.
- Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi:
1) Da confini:
- la distanza minima dai confini e' di ml 5,00;
- in alternativa è ammessa la costruzione in aderenza o appoggio.
2) Dalle strade:
Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade devono corrispondere a:
- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.
3) Da edifici:
- da pareti antistanti finestrate ml 10,00;
- da edifici a confine: in aderenza almeno 1/3 della parete di confine senza alcun
tipo di finestrature o luce
- 5 ml tra edifici senza pareti finestrate.
E' possibile, in questa zona, il riutilizzo delle preesistenze legittime e il loro
accorpamento in un nuovo organismo edilizio unitario.
Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni
derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.
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ARTICOLO 51 Z.T.O. C2
Nelle zone residenziali di tipo C2 l'edificazione ammessa con intervento diretto è
soggetta al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti dalla attuale
normativa e legislazione.
In particolare sono ammessi gli edifici per la residenza e per i servizi strettamente
connessi alla residenza ed alle attivita' economiche, così come previsto dall’art. 47 delle
medesime norme tecniche.
Nelle stesse sono ammessi negozi al minuto e pubblici esercizi, istituti di
assicurazione e di credito, uffici pubblici e privati,studi professionali e commerciali,
autorimesse pubbliche e private, laboratori artigianali di servizio urbano ed extraurbano con
caratteristiche di edilizia urbana.
- Interventi ammessi (tra loro non cumulabili): tipo a) aumento volumetrico delle case unifamiliari e bifamiliari del 20%
relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente P.R.G. e
applicabile una sola volta.
tipo b) applicazione degli indici di zona riportati nei Tabulati di progetto, Allegato
1 NTA.
tipo c) nuove edificazioni secondo le quantita' predeterminate assegnate ai lotti
inedificati tipo A,B,C come definiti negli articoli successivi,
indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprieta'.
tipo d) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (limite di
massimo ampliamento) correlate al relativo dimensionamento dei tabulati di
progetto, Allegato 1 alle NTA
- Caratteri dell'edificazione: a meno di prescrizioni particolari, saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe
secondo le norme generali del Titolo precedente.
- Altezze: le altezze dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o
sottozona di appartenenza e comunque non dovranno mai superare 9,00 m.
- Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel
contesto di zona e delle preesistenze, oltre che dalle distanze dai confini e dalle strade
e dagli allineamenti di P.R.G., e non dovranno in ogni caso superare i limiti che
derivano dagli indici contenuti nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle NTA.
- Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi:
1) Da confini:
- la distanza minima dai confini e' di ml 5,00;
- in alternativa è ammessa la costruzione in aderenza o appoggio.
2) Dalle strade:
Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade devono corrispondere a:
- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;
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- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.
3) Da edifici:
- da pareti antistanti finestrate o non finestrate ml 10,00;
- da edifici a confine: in aderenza almeno 1/3 della parete di confine senza alcun
tipo di finestrature o luce
- 5 m tra edifici senza pareti finestrate.
E' possibile, in questa zona, il riutilizzo delle preesistenze legittime e il loro
accorpamento in un nuovo organismo edilizio unitario.
Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni derivanti
dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.
APPENDICE. Limitatamente alla z.t.o. C2/22. Il piano attuativo sarà suberdinato alla
verifica ed approfondimento geologico, geomorfologico e geotecnico delle aree, nonché ad
una verifica di compatibilità idraulica. E’ da evidenziare che al fine di mitigare l’impatto
del nuovo insediamento, si propone (Regione) la riduzione dll’altezza urbanistica
(intradosso del solaio superiore del piano con caratteristiche di agibilità) massime di 7
(sette) metri.
TITOLO VI
Zone produttive
ARTICOLO 52 NORME GENERALI PER LE ZONE PRODUTTIVE
In queste zone è consentita la costruzione di attivita' connesse al settore secondario
e terziario.
E' ammessa per ogni lotto la costruzione di un alloggio per il personale di
sorveglianza o per il titolare dell'attivita', che deve essere inserito nel corpo dell'edificio
principale ed avere i seguenti requisiti:
- cubatura massima : mc. 500;
- ingresso indipendente da quello dell'attivita';
- una superficie contigua di almeno 200 mq. mantenuta a verde, fatto salvo, comunque, il
rispetto di maggiori standards previsti negli articoli successivi.
Sono consentiti nelle zone produttive edifici inerenti ad attrezzature per il tempo
libero, l'assistenza ed il ristoro degli addetti.
Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi solo gli interventi di
ristrutturazione del volume esistente.
Ad ogni attivita' che si insedia in queste zone devono essere assicurati la
disponibilita' di acqua potabile e gli allacciamenti a rete in generale, mentre non sono
consentiti gli scarichi di residui solidi, liquidi, gassosi di qualsiasi specie che risultino
inquinanti per l'uomo e l'ambiente secondo le disposizioni di legge in materia.
In particolare, ai fini della tutela delle acque dall' inquinamento, la legge 319/76 ed
il Regolamento di fognatura redatto sulla base del Piano Regionale di Risanamento delle
Acque disciplinano l' allacciamento degli insediamenti produttivi alla pubblica fognatura e
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prescrivano in ogni caso l' adeguamento degli scarichi a quanto stabilito dalla normativa
stessa, ferma restando la possibilità di raggiungere i limiti di accettabilità prescritti
mediante l' installazione di opportuni impianti di depurazione annessi agli insediamenti
produttivi.
Prima del rilascio della Concessione edilizia dovrà essere presentato l'eventuale
progetto di trattamento e di smaltimento dei reflui che non siano assimilabili a quelli civili
nonché il progetto per l’autorizzazione alle eventuali emissioni in atmosfera. La ditta dovrà,
altresì, dichiarare le modalità di smaltimento dei propri rifiuti.
Il P.R.G. suddivide le zone D in tre sottozone indicate con D1, D2, D3, D4 e
più in dettaglio:
52.1 Zona D1 - Industria e artigianato
Destinazioni d’uso ammesse:
1) Attivita' artigianali ed industriali;
2) Gli impianti specifici relativi all'espletamento delle attivita' produttive insediate;
3) Gli uffici, i magazzini e i depositi in relazione alle esigenze dell'attivita' principale;
4) Residenza per il personale di sorveglianza (e/)o per il titolare;
5) Le attivita' commerciali relative alla vendita diretta dei prodotti derivanti dall'attivita'
principale;
6) Depositi a cielo aperto.
52.2. Zona D2 - Attività commerciali e direzionali Destinazioni d’uso ammesse:
1) Le attivita' commerciali e direzionali di qualsiasi natura;
2) Gli impianti specifici relativi alle attività commerciali;
3) Studi professionali, commerciali e attività direzionale in generale;
4) Laboratori artigianali e relativi magazzini;
5) Autorimesse;
6) Residenza per il personale di sorveglianza e/o per il titolare;
7) Strutture pubbliche e/o private ai fini assistenziali e/o didattici ( asilo nido, scuola
materna, servizi vari di assistenza e ricettività giovanile.
52.3. Zona D3 - Attività turistico-alberghiere
Destinazioni d’uso ammesse
1) Strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi albergo, etc)
2) Strutture ricettive extra-alberghiere (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per
vacanze, recidences etc.);
3) Esercizi pubblici, attrezzature e impianti di servizio all’attività turistica, discoteche,
sala da ballo;
4) Strutture e infrastrutture di supporto per attività sportive.
Ogni z.t.o. D di nuova formazione è riportata nell’Allegato 1 delle presenti NTA
denominato «Tabulati di progetto» in cui vengono codificati:
- i vari tipi di interventi ammessi per ogni singola zona
- la superficie di ogni singola z.t.o.
- l’indice di copertura territoriale Ict (Art.14 NTA)
- l’indice di fabbricabilità territoriale It (Art.12 NTA) ed il conseguente volume di
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39
progetto.
Relativamente alle aree di completamento non sono riportati indici, in quanto si
applicano all’esistente edificato gli interventi ammessi dall’Art.55.2 e dall’Art.57 delle
NTA.
52.4 Zona D4 - attività di servizio “ Destinazioni d’uso ammesse:
1. sale aperte al pubblico per manifestazioni, conferenze, riunioni, ecc…;
2. attivutà direzionali pubbliche o private (massimo 10%);
3. residenza (massimo 30 %);
4. servizi di interesse pubblico;
5. attività commerciali esclusa la grande distribuzione (massimo 40%).
E’ prescitto l’obbligo della realizzazione delle destinazioni di cui ai punti 1 e 4 nella misura
minima complessiva pari al 20 % dell’intero intervento da cedere o vincolare all’uso
pubblico con idonea convenzione.
ARTICOLO 53 Z.T.O. D1: INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Sono consentite le destinazioni d’ uso indicate all’ Art. 52.1 per le z.t.o. D1-
Industria e artigianato.
Nelle zone D1 sono consentite le attività produttive e di deposito a condizione che, su
indicazione dell' autorità sanitaria, siano adottati tutti gli accorgimenti necessari a renderle
non pericolose per la salute pubblica o che non comportino inconvenienti per il volume di
traffico o per effetto di emissioni acustiche nocive per l' uomo.
Sono escluse le attività che, a giudizio dell' Amministrazione comunale, dovessero
per qualsiasi motivo recare molestia od essere comunque pregiudizievoli alle zone
residenziali limitrofe, e le attività classificate insalubri di prima classe, e devono in ogni
caso essere distanziate da eventuali aree residenziali limitrofe, ai sensi del T.U.LL.SS..
Valgono le seguenti norme:
- Superfici coperte: a) fino al 40% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’ intervento diretto.
b) fino al 50% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’ intervento edilizio
conseguente alla realizzazione di uno strumento urbanistico attuativo.
- Altezze: - non superiori a m 12.00
- Numero dei piani: Non più di due piani fuori terra.
Non più di un piano interrato motivato da idonea relazione geologica e geotecnica.
- E’ consentita la realizzazione di locali interrati ad uso esclusivo non produttivo
(deposito e/o autorimesse).
- Distanze: - Dai confini m 7,00, o a confine previa presentazione di progetto unitario.
Dalle strade minima m 10.00.
Sono fatte salve le limitazioni derivanti dal Regolamento di esecuzione del Codice
della strada per quanto riguarda le distanze dal confine stradale in funzione della
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classificazione delle strade stesse quando ne consegua una distanza superiore a m
10.00.
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: secondo gli indici dell'articolo 25 della legge 61/85, sia per le zone di completamento
che per quelle di espansione.
- Lotto minimo: secondo le esigenze produttive, ma comunque non inferiore ai 2.000 mq.
Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni
derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.
E' ammesso l' insediamento di attività di deposito a cielo aperto e rimessaggio di
materiali da costruzione, macchinari, roulottes, rottami e merci assimilabili, nonché di
commercializzazione di materiali edili e attrezzature di cantiere; la realizzazione di tali
depositi è subordinata alle seguenti limitazioni:
- le pensiline di ricovero dei materiali ed i locali di supporto dell' attività sono realizzati
con strutture prefabbricate facilmente rimovibili;
- la superficie libera da costruzioni è pari almeno all' 80% della superficie fondiaria ed il
suo trattamento non altera in forma permanente lo stato dei luoghi;
- la superficie occupata dai manufatti edilizi a servizio dell’attività può essere impegnata
per non più di un quinto da edifici chiusi, e per il resto da tettoie;
- può essere realizzato un solo piano fuori terra, con altezza massima di 7.00 m;
- possono essere realizzati locali interrati o seminterrati solo se destinati ad impianti
tecnologici;
- il distacco dei manufatti edilizi dai confini non può essere inferiore a 7.00 m.
- il perimetro dell’area deve essere dotato di opportuna schermatura arborea.
-
ARTICOLO 54 Z.T.O. D2: ATTIVITA’ COMMERCIALI E DIREZIONALI
Sono consentite le destinazioni d'uso indicate all' Art. 52.2 per le z.t.o. D2-Attività
commerciali e direzionali.
Valgono le seguenti norme:
- Superfici coperte: a) fino al 40% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’intervento diretto.
b) fino al 50% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’ intervento edilizio
conseguente alla realizzazione di uno strumento urbanistico attuativo.
- Altezze: - non superiori a m 12.00.
- Numero dei piani: Non più di tre piani fuori terra.
E’ consentita la realizzazione di un piano interrato solo se destinato ad uso autorimessa o
deposito.
(Non più di un piano interrato giustificato da idonea relazione geologica e
geotecnica.)
- Distanze: - Dai confini m 7,00, o a confine previa presentazione di progetto unitario. Dalle
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strade m 10.00. Dai fabbricati adiacenti m. 10.00.
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: secondo gli indici dell'articolo 25 della legge 61/85, sia per le zone di completamento
che per quelle di espansione.
- Lotto minimo: non inferiore ai 2.000 mq.
Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni
derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.
ARTICOLO 55 Z.T.O. D3: ATTIVITA’ TURISTICO-ALBERGHIERE
55.1 Zone per attività turistico-alberghiere di nuova formazione
Sono le zone di cui all’Art. 52.3, indicate nelle tavole di P.R.G. con apposito retino
di z.t.o.D3 di espansione, e per le quali sono stabiliti nell’Allegato 1 delle NTA le
specifiche destinazioni d’uso ammesse per ciascuna.
Per nuovi insediamenti turistici si potrà procedere alla realizzazione di interventi
edilizi solamente a seguito di un piano attuativo che comprenda un ambito di intervento
sufficientemente ampio per realizzare un complesso autonomo.
L’ambito di intervento dovrà essere determinato dal Consiglio Comunale ai sensi
dell' art.16 della L.R.61/85, anche in sede di approvazione dello strumento attuativo stesso.
In queste aree dovranno prevedersi:
- superfici da destinare a servizi secondo gli indici dell' art.25 della L.R.61/85
- un' organizzazione delle aree scoperte a verde, verde attrezzato ed attrezzature sportive
con possibilità di uso da parte degli abitanti del luogo mediante idonea convenzione,
intervenendo anche su aree limitrofe destinate dal PRG ad attrezzature sportive e in
aggiunta alle superfici minime a standard.
- un numero adeguato di parcheggi che in ogni caso non dovrà essere inferiore ad un posto
scoperto ogni due persone insediabili.
Nell’Allegato 1 alle presenti NTA sono indicati per ogni singola zona gli indici
edilizi di progetto per ogni singola zona D3.
55.2 Edifici a destinazione ricettiva da confermare
Sono le strutture ricettive alberghiere di cui all’Art.52.3, individuate nelle tavole di
P.R.G. con apposito retino di z.t.o.D3 di completamento.
Sono ammessi i seguenti interventi:
- aumento una-tantum delle superfici coperte fino al 50% della superficie coperta esistente
con un massimo di mq 1.000 di superficie lorda anche quando tale aumento concorra,
assieme alla superficie esistente, a coprire fino al 60% della superficie del lotto
- dotazioni di servizi nel limite massimo di 1/4 delle superfici lorde esistenti (uffici,
mense, servizi igienici, impianti tecnologici)
- recupero funzionale delle strutture precarie da comprendersi nei limiti di ampliamento
suddetti.
Per gli edifici delle zone A sono ammessi comunque solamente gli interventi codificati con
il relativo grado di protezione.
Ai sensi della L.R.24/88, art.5 ed alla presente norma nei centri storici, è ammessa
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deroga, con un massimo del 20% che aumenta la superficie e la cubatura delle camere,
nonché delle altezza interne.
Le strutture ricettive alberghiere individuate nelle tavole di PRG con apposito
retino di zona D3 sono soggette a vincolo di destinazione d' uso.
Per le strutture ricettive soggette a vincolo il comune non può consentire il
mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto.
Le strutture ricettive che si trovino ubicate in difformità dalle destinazioni di piano
in quanto non individuate dall’apposito retino di zona D3, non sono soggette al vincolo
sopra detto.
I procedimenti per la rimozione del vincolo e il cambio di destinazione d' uso sono
disciplinati dalla L.R.24/88 e successive.
55.3 Edifici con destinazione ricettiva che possono cambiare destinazione
d’uso
Sono le strutture ricettive alberghiere di cui all’Art. 52.3 punto 1), non indicate con
apposito retino di zona D3, ma diversamente individuate nelle tavole di P.R.G.
Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso a
struttura ricettiva extra-alberghiera di cui all’Art. 54.3 punto 2) delle NTA e aumento
massimo del volume esistente del 30%.
Per gli edifici in zona A è ammesso il cambio di destinazione d’uso a struttura
ricettiva extra-alberghiera di cui all’Art.54.3 punto 2) delle NTA, secondo le norme
dell’intervento codificato con il relativo grado di protezione; solo per i gradi di protezione
contraddistinti dai numeri 3 e 4 è consentito l’aumento di volume del 30%.
ARTICOLO 55 BIS Z.T.O. D4: ATTIVITA’ COMMERCIALE/DIREZIONALE/RESIDENZA.
ATTREZZATURE D’INTERESSE PUBBLICO
E’ un’area di cui all’art. 52.4 indicata nelle tavole di P.R.G. con apposito retino di zto D4 e
per la quale sono stabilite nell’allegato 1 delle NTA le specifiche destinazioni ammesse.
L’attuazione in tale ambito è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico
attuativo, di iniziativa privata o pubblica o congiunta, esteso all’intero ambito che dovrà in
particolare studiarne l’assetto viario, la sistemazione del verde e dei parcheggi.
In questa area devono prevedersi superfici da destinare a servizi (parcheggio e verde)
secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
- Superfici coperte:
a) fino al 50 % della superficie fondiaria in presenza di strumento urbanistico attuativo.
- Altezze:
a) non superiori a 12 m.
- Distanze
Dai confini m 5 o a confine previa presentazione di progetto unitario;
dalle strade m 5;
dai fabbricati m 10.
ARTICOLO 56 AREE PER CAMPEGGI
Nella cartografia di progetto sono indicati i perimetri delle seguenti aree:
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- area bungalows
- attrezzature per parcheggio o gioco-sport, evitando qualsiasi struttura fissa
- zona per attrezzature temporanee, evitando qualsiasi nuova struttura fissa
- sosta per camper e/o roulottes, nonché manufatti d’ingresso alle roulottes evitando
strutture fisse.
Sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi in funzione della conduzione
dell’attività gestionale dei campeggi, ivi compresi bar, ristorante, negozi interni, alloggio
per il custode, con eccezione delle aree indicate nella cartografia di progetto coma «zone
per attrezzature temporanee» in cui si deve evitare qualsiasi nuova struttura fissa.
La quantificazione dell’entità degli interventi edilizi puo' essere solo conseguente
all'applicazione della legislazione regionale in materia di campeggi ed all'approvazione
della relativa progettazione esecutiva del campeggio da parte degli organi amministrativi
competenti.
In ogni caso l'alloggio per il custode o per il proprietario non puo' superare i 500
mc complessivi.
ARTICOLO 57 ZONE PRODUTTIVE: INTERVENTI SULL' ESISTENTE
a) Attività produttiva da confermare
Sono le attività produttive industriali ed artigianali di cui all’Art. 52.1, a volte anche
non individuate nelle tavole di P.R.G. con l’apposito retino di zona D1.
Per le attività esistenti alla data del 1 ottobre 1983, localizzate anche al di fuori delle
specifiche zone produttive e con esclusione di quelle site nelle zone di tutela indicate dal
n.1 al n.8 del quarto comma dell' art.27 della L.R.61/85, sono ammessi i seguenti interventi:
- aumento una-tantum delle superfici coperte fino al 50% della superficie coperta
esistente con un massimo di mq 1.000 di superficie lorda anche quando tale
aumento concorra, assieme alla superficie esistente, a coprire fino al 60% della
superficie del lotto
- dotazioni di servizi nel limite massimo di 1/4 delle superfici lorde esistenti (uffici,
mense, servizi igienici, impianti tecnologici)
- recupero funzionale delle strutture precarie da comprendersi nei limiti di
ampliamento suddetti
Gli interventi verranno realizzati nel rispetto delle leggi per la tutela dall'
inquinamento e dei regolamenti di igiene.
Verrà stipulata una convenzione tra il Comune e la proprietà dell’ edificio per stabilire
tempi, modalità, garanzie ed oneri per la realizzazione degli interventi.
Sono escluse le attività localizzate in zona A per le quali è ammesso l’ intervento
codificato con il relativo grado di protezione.
b) Attività produttiva da trasferire
Sono le attività produttive industriali ed artigianali di cui all’Art. 52.1, a volte anche
non individuate nelle tavole di P.R.G. con l’apposito retino di zona D1, e per le quali non è
ammesso alcun intervento ad eccezione dell' ordinaria manutenzione in quanto si tratta di
attività in contrasto con il contesto ambientale.
c) Attività produttiva da bloccare
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Sono le attività produttive industriali ed artigianali di cui all’Art. 52.1, a volte anche
non individuate nelle tavole di P.R.G. con l’apposito retino di zona D1, e per cui non sono
ammessi aumenti di superficie o volume in quanto si tratta di attività non compatibili con il
contesto ambientale.
Sono ammesse solo opere di cui alle lettere a), b) dell' art.31 della L.457/78.
Non è ammesso il cambio di destinazione produttiva.
TITOLO VII
Zone agricole
ARTICOLO 58 DEFINIZIONI
Fondo rustico: insieme di terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti
una stessa azienda ed inscrivibili, sia pure parzialmente, in un cerchio di 8.000 m di
diametro in zone montane, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-
economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi della L.R. n°
88/80.
Annesso rustico: complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione
produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere
associativo, comprendendo gli allevamenti, l’acquacoltura o altre colture specializzate.
Aggregato abitativo: complesso di edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e
costituiti da abitazioni ed annessi rustici in reciproca relazione funzionale ed inscrivibili in
un cerchio di raggio massimo di 200 m nelle zone montane.
Relazione tecnico-agronomica: relazione redatta da un tecnico abilitato che dimostri il
nesso funzionale tecnico-economico con la conduzione del fondo di ogni manufatto, sia
abitativo, sia annesso rustico.
Tipologia edilizia:
- residenza agricola;
- residenza non agricola;
- residenza con annesso rustico;
- annesso rustico: stalla, casera, magazzino-deposito, costruzioni accessorie per
l’allevamento di animali da cortile, installazioni precarie;
- ruderi;
- altro.
ARTICOLO 59
NORME GENERALI PER LE ZONE E
In queste zone vale quanto previsto dalla L/R 05.03.1985 n° 24 e successive.
Eventuali nuove strade necessarie al collegamento dei fondi, o ad esigenze agro-
silvo-pastorali, dovranno utilizzare i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, mulattiere),
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avendo cura di prevedere modalità costruttive atte a garantire un loro corretto inserimento
ambientale.
La creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente
nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo.
In linea generale è prevista la salvaguardia dei filari alberati esistenti, dei fossi di
scolo e dei canali irrigui, evitando tombinature non indispensabili alla funzionalità dei
fondi agricoli e della viabilità.
Gli ampliamenti debbono armonicamente comporsi con le preesistenze affinché il
nuovo edificio, considerato nella sua globalità, risulti organicamente definito ed
armonicamente inserito nel contesto ambientale circostante.
Gli annessi rustici dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o collocati entro
il perimetro dei nuclei rurali.
Per le zone agricole intercluse in parchi o aree di tutela paesaggistica va mantenuta
l' attività agricola nelle forme e nelle modalità compatibili con le Norme Specifiche di tutela
contenute nel P.T.R.C. e la normativa propria di ciascuna zona (artt.64, 65, 66, 67 delle
presenti N.T.A.) valide fino all' approvazione del piano ambientale.
Nell’Allegato 1 delle NTA denominato «Tabulati di progetto» sono codificati per
tutte le z.t.o. E i tipi di intervento; non sono riportati indici edilizi in quanto l’edificazione è
normata dalla L.R. 24/85 e dagli articoli delle presenti N.T.A. riferiti alle quattro sottozone
in cui è suddiviso il territorio agricolo.
Non sono riportate le superfici delle singole z.t.o. E, in quanto non significative in
relazione al tipo di tabulato.
ARTICOLO 60
CASE DI ABITAZIONE NELLE ZONE E
I parametri edilizi per le nuove edificazioni sono quelli definiti dall' art.3 della
L.R.24/85 in funzione della qualità di coltura, mentre i criteri per il restauro sono definiti
dall' art.4 della stessa legge regionale.
L' edificabilità nelle aree con preesistenze è definita dall' art.5 della L.R.24/85.
Qualora l’azienda agricola sia costituita da edifici situati in posizioni tali da non
formare un aggregato abitativo, le nuove case di abitazione dovranno essere collocate nei
punti più vicini alle zone perimetrate come zone E4, o comunque nelle vicinanze
dell’eventuale preesistente casa di abitazione.
Nel caso in cui il fondo rustico sia compreso nella sottozona E2 ed E3 la nuova
casa dovrà essere costruita nella sottozona E3.
Nel caso il fondo rustico di pertinenza sia collocato nella sottozone E1
comprendente anche ambiti oltre i 1.300 m s.l.m., (art. 3 comma quarto), la possibilità
edificatoria, in armonia con l’art. 11 quarto comma L.R. 24/85, e l’art. 15 L/R 52/78, potrà
essere concessa a seguito di una relazione tecnico-agronomica attestante che i volumi
edilizi siano necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, o ad uso ed
interesse collettivo come rifugi alpini aperti al pubblico.
Elementi compositivi delle case di abitazione
a) Il materiale di rivestimento esterno ammesso è l’intonaco tradizionale con colorazione
in armonia con il contesto ambientale sulla base dell’architettura prevalente; tale
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colorazione è da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Comunale.
I paramenti esterni possono essere in pietra a vista, con l’impiego di materiali lapidei
provenienti da cave locali o simili, lavorate nelle varie forme della tecnica muraria, o
finiti ad intonaco, o misti: pietra ed intonaco.
Non è mai consentito intonacare le murature in pietra naturale.
Paramenti diversi dovranno essere giustificati da un rilevante impegno architettonico
espresso dal progettista e condiviso dalla Commissione Edilizia Comunale.
E’ ammesso l’uso del legno negli sporti di copertura, all’intradosso di porticati e logge,
per il rivestimento esterno dei corpi di copertura, per le costruzioni minori od
accessorie. L’uso del legno è prescritto per i poggioli, parapetti e per i balconi a sbalzo.
Le parti in legno saranno finite al naturale o tinte a mordente.
b) Gli elementi tipologici e volumetrici sono caratterizzati da case di abitazione singole o
associate a strutture produttive aziendali (annessi rustici), di forma regolare e con
limitate articolazioni planimetriche (scala, bussole di ingresso). Nuovi edifici potranno
essere aggiunti alle preesistenze purché l’inserimento sia progettato e realizzato nel
rispetto delle tipologie edilizie esistenti.
c) Le strutture verticali saranno in laterizio oppure in cemento armato o in altro materiali,
ma in ogni caso con rivestimento esterno come alla lettera a) precedente.
d) I tetti avranno due falde con pendenza superiore al 45% con le linee di colmo e la
facciata più lunga dell’edificioparallele alle curve di livello.
Nel caso di accostamenti con edifici preesistenti, o quando le preesistenze circostanti
indicano un assetto compositivo unitario, si possono adottare orientamenti diversi da
quello parallelo alle linee di livello uniformandosi alle preesistenze.
Solo le costruzioni minori o accessorie costruite in adiacenza al fabbricato principale
possono avere l’orientamento del corpo di copertura ortogonale a quello del fabbricato
principale; se costruiti in adiacenza possono avere il corpo di copertura a due falde
simmetriche, od unico spiovente, oppure a padiglione con tre falde, nel rispetto delle
pendenze. I corpi minori od accessori con linea di colmo ad altezza inferiore alla linea
di gronda dell’edificio principale possono orientare la copertura in senso ortogonale a
quello dell’edificio principale, mentre se l’altezza è superiore la copertura dovrà
risultare parallela e conseguente a quella dell’edificio principale.
I materiali usati dovranno essere in armonia con il corpo principale. In ogni caso i
materiali ed i particolari costruttivi dovranno essere, per quanto possibile, analoghi a
quelli degli edifici preesistenti nelle vicinanze.
e) Il manto di copertura sarà di norma in coppi tradizionali, o in tegole tipo «coppo" o
"Marsigliese", di colore rosso mattone o ardesia; le eventuali coperture in legno
dovranno avere colore naturale. Analogamente le opere da lattoniere dovranno essere
realizzate con materiali che abbiano una tonalità cromatica in armonia con quella della
copertura.
f) Lo sporto della gronda non dovrà essere superiore a 1.50 m, computati
perpendicolarmente dal filo di facciata al filo esterno della gronda.
g) Porte e finestre avranno dimensioni in relazione all’inserimento dell’edificio nel
contesto ambientale; avranno gli infissi in legno al naturale o tinto al mordente. Per
esigenze funzionali specifiche delle case di abitazione è ammesso l’impiego di
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materiali diversi dal legno, purché tinti di marrone (testa di moro) o grigio scuro (grigio
ferro). Le eventuali inferriate dovranno essere di colore preferibilmente nero, o marrone
scuro (testa di moro).
h) Per elementi funzionali esterni si intendono: scale, balconi, tettoie realizzate in aggetto
rispetto alla muratura perimetrale e la canna fumaria esterna. Non sono comprese in tali
elementi le bussole di ingresso, le logge ed i porticati che dovranno essere realizzati
all’interno della muratura perimetrale. Le scale, i balconi, le tettoie in aggetto dovranno
essere realizzate con struttura portante e parapetti in legno o altro materiale ritenuto
adatto dalla Commissione Edilizia. E’ ammessa la costruzione di scale in muratura su
corpo pieno, e non a sbalzo, solo per lo sviluppo di metà altezza di piano a partire dal
piano terreno. Il legno sarà sempre trattato al naturale o tinto a mordente, in armonia
con le altre parti in legno dell’edificio.
i) Le distanze minime sono:
- tra edifici 10,00 m o in aderenza
- dai confini 5,00 m
l) L’altezza massima degli edifici non dovrà superare 7,00 m
m) Le modalità costruttive, le distanze, le altezze degli edifici sono comunque soggette
alle maggiori limitazioni derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone
sismiche; mentre per quanto riguarda le distanze dal confine stradale, si farà riferimento
al Regolamento di esecuzione del Codice della strada che detta i limiti in funzione della
classificazione delle strade stesse.
n) Movimenti di terra, muri di contenimento e di sostegno: gli interventi sulle aree di
pertinenza delle costruzioni, sulle strade di accesso e sui parcheggi, devono avvenire
senza modificare la morfologia preesistente, che potrà subire modifiche solo nel caso di
riporto di materiale per una altezza non superiore a m 1,20. I muri di contenimento o di
sostegno dovranno avere paramento in pietra dura locale a vista, salvo diverso e
motivato parere della Commissione Edilizia.
o) Strade e parcheggi: ogni unità abitativa con accesso carrabile dalla pubblica via deve
disporre di uno spazio a parcheggio con profondità minima sul lato più corto di m 5,00.
Il garage sarà parte integrante dell’unità abitativa. La strada di accesso sarà pavimentata
con materiale ritenuto, su proposta del progettista, più idoneo dalla Commissione
Edilizia.
In linea generale si riserva l’uso dell’asfalto ai casi di accessi in forte pendenza, al fine
di evitare il degrado del manto stradale, e ciò sempre previo parere della Commissione
Edilizia.
p) Recinzioni: la recinzione è ammessa secondo i criteri costruttivi previsti dal regolamento. E’ vietato ogni altro tipo di recinzione.
La distanza del ciglio stradale dovrà essere non inferiore a m 1,00, fatte salve le
preesistenze e gli allineamenti esistenti e/o indicati dalla Commissione Edilizia e fatte
salve le indicazioni del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
q) Alberature delle aree pertinenti le costruzioni: sono possibili purché realizzate con
essenze forestali autoctone, oltre che con alberi da frutto, rispettando per le distanze da
altre proprietà le norme del Codice Civile.
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ARTICOLO 61
INSEDIAMENTI AGRITURISTICI NELLE ZONE E
In tutte le zone E si esclude la possibilità di poter edificare nuove costruzioni da
destinare ad uso agrituristico. Per tale attività si considerano sufficienti ed ottimali le
costruzioni già esistenti e per le quali è consentito il cambio di destinazione d’uso
nell’Allegato 2 alle presenti NTA in base alle modalità previste per sottozona in cui
ricadono. I soggetti richiedenti aventi diritto ai sensi della L/R 15.07.1986 n° 31, e
successive modifiche ed integrazioni, devono rispettare quanto prescritto all' art.4
L.R.24/985 e le seguenti norme integrative:
- gli edifici esistenti in zona agricola possono essere adattati ad uso agrituristico nel
rispetto degli interventi consentiti per le zone E e per le specifiche sottozone;
- il soggetto richiedente la variazione di destinazione d’uso a scopo agrituristico deve
essere il titolare della proprietà del fondo rustico su cui giace l’immobile, inoltre tale
fondo deve comprendere almeno 0,5 ettari di terreno compresi in un cerchio avente per
centro l’edificio e un raggio non superiore a 500 m;
- il richiedente deve impegnarsi a svolgere l’attività agricola pertinente il fondo;
- il fondo rustico e l’edificio di pertinenza non possono in alcun caso essere alienati per
parti o separatamente e quindi l’acquirente dell’intera proprietà ne assume gli obblighi
ed i vincoli;
- il venir meno anche ad uno solo dei suddetti requisiti implica la revoca della concessione
per uso agrituristico dell’edificio ed il ripristino delle condizioni originarie ad onere e
costo del proprietario interessato.
ARTICOLO 62
EDIFICI RELATIVI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI IN ZONE E
Tali edifici sono definiti così come dall’art. 2 lett. e), f), g) della L/R 24/85 e
successive.
La costruzione di annessi rustici è ammessa in base all’art. 6 primo comma della
L/R 24/85 nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del
5% del fondo rustico. Nel caso di annessi rustici che superino tale limite la relazione
tecnico-agronomica prevista dovrà essere sottoposta al parere dell’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura. Sono ammesse deroghe a tali parametri, su parere positivo della
Commissione Edilizia, qualora i rustici siano collocati in zone agricole particolarmente
sensibili dal punto di vista ambientale.
La costruzione di annessi rustici va considerata come un miglioramento fondiario
in quanto si tratta di capitali stabilmente investiti sul fondo rustico come dovrà attestare la
relazione tecnico-agronomica che dovrà accompagnare gli elaborati di progetto.
I nuovi annessi rustici dovranno essere ubicati negli aggregati abitativi
eventualmente esistenti nell’azienda. Nel caso in cui l’azienda agricola sia costituita da
edifici situati in posizione tale da non costituire un aggregato abitativo, e il centro aziendale
sia collocato in nuclei rurali urbani caratteristici di antica origine, o la morfologia ed
orografia non consentano il rispetto di parametri prefissati, su parere conforme della
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Commissione Edilizia sono consentite deroghe ed il nuovo annesso rustico sarà collocato in
una posizione il più vicino possibile al centro aziendale.
Nel caso il fondo di pertinenza sia collocato solo nella sottozona E1 è ammessa la
costruzione d’annessi rustici, qualora sia prevista nell’ambito di un piano di sviluppo
aziendale o di miglioramento materiale, in armonia con il Regolamento CEE 797/85 e con
la L/R 14/87.
62.1. Annessi rustici
a) Magazzino deposito: si intende indicare con tale termine i fabbricati di servizio
all’azienda, quali fienili, essiccatoi, silos, depositi di prodotti agricoli, di mangimi, di
sementi, di antiparassitari, di fertilizzanti, nonché le officine ad uso esclusivo
dell’azienda, tali fabbricati verranno costruiti secondo la normativa vigente, adottando
tecniche idonee ad una loro razionale utilizzazione e ad un corretto inserimento
ambientale. La documentazione di progetto dovrà essere integrata da una relazione
tecnico-agronomica redatta da un professionista a ciò abilitato iscritto al relativo Albo
Professionale.
b) Costruzioni minori o accessorie: con tale termine si intendono indicare fabbricati
accessori quali pollai, porcili, conigliere; le suddette strutture dovranno essere collocate
ad una distanza non inferiore a 30 m dalle case di abitazione. Tali fabbricati verranno
costruiti secondo la normativa vigente, adottando tecniche idonee ad una loro razionale
utilizzazione ed ad un corretto inserimento ambientale. La documentazione di progetto
dovrà essere integrata da una relazione tecnico-agronomica redatta da un professionista a
ciò abilitato iscritto al relativo Albo Professionale.
c) Stalle ed allevamenti zootecnici: con tale termine si intendono indicare fabbricati atti
all’allevamento di bestiame, in aziende con carico medio annuo fino a 40 qli/ha di peso
vivo ed in cui almeno il 40% delle unità foraggere necessarie venga fornito dalla
produzione ottenuta su terreni in proprietà, in affitto o comunque concessi per
l’utilizzazione agricola. Tali fabbricati verranno costruiti secondo la normativa vigente,
adottando tecniche idonee ad una loro razionale utilizzazione e ad un corretto
inserimento ambientale. La documentazione di progetto dovrà essere integrata da una
relazione tecnico-agronomica redatta da un professionista a ciò abilitato iscritto al
relativo Albo Professionale. Le nuove costruzioni dovranno essere indipendenti; nel caso
vengano utilizzati per gli scopi suddetti fabbricati esistenti in aderenza ad abitazioni
agricole, è indispensabile il benestare dell’ULSS competente per territorio.
Per i punti suindicati è obbligatorio il rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali
previste dal TULLSS.
62.2. Serre ed impianti per l’acquacoltura
Le serre fisse, prive di strutture murarie fuori terra, sono equiparate agli annessi
rustici senza avere la limitazione relativa all’indice di copertura. Le serre fisse con strutture
murarie fuori terra e gli impianti per l’acquacoltura possono essere costruiti con un indice di
copertura non superiore al 50% del fondo di proprietà o in disponibilità.
Le serre mobili e prive di strutture murarie, destinate alla protezione o forzatura
delle colture, possono essere installate senza l’obbligo della concessione o
dell’autorizzazione da parte del Comune; per questo tipo di strutture vale quanto previsto
dall’art. 6 della L/R 24/85.
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62.3. Allevamento zootecnico-industriale (intensivo)
Si intendono con questo termine le costruzioni atte all’allevamento di bestiame in
aziende con carico medio annuo superiore ai 40 q.li/ha di peso vivo. Tali fabbricati
verranno costruiti secondo la normativa vigente, adottando tecniche idonee ad una loro
razionale utilizzazione e ad un corretto inserimento ambientale. La documentazione di
progetto dovrà essere integrata da una relazione tecnico-agronomica redatta da un
professionista a ciò abilitato iscritto al relativo Albo Professionale. Poiché questo tipo di
insediamento può originare inquinamenti dell’aria, del terreno e delle acque, ed è
classificabile fra le industrie e/o attività insalubri, le caratteristiche strutturali e di esercizio
verranno approvate dal Sindaco, sentito il parere dell’ULSS competente per territorio.
Le distanze da:
- confini di proprietà,
- limiti delle zone territoriali omogenee A,B,C e F,
- dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile,
sono determinate dal D.G.R.22 dicembre 1989 N.7949
62.4. Insediamento agroindustriale
Il P.R.G non prevede nuovi insediamenti produttivi di tipo agroindustriale.
62.5. Elementi compositivi delle strutture produttive aziendali
Per gli elementi tipologici e volumetrici, le strutture verticali, il manto di copertura,
la pendenza delle falde, lo sporto di gronda, la forma e le distanze, valgono le disposizioni
indicate per le case di abitazione in zona agricola.
Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni.
a) Le distanze minime dovranno essere:
- tra edifici m 10,00 o in aderenza
- dai confini m 5,00
- le distanze minime delle stalle e relative concimaie dalle case di abitazione, verranno
fissate di volta in volta dall’ULSS in relazione alla particolarità della conformazione
dei terreni oggetto dell’intervento;
b) Sono ammessi gli abbaini a filo della facciata solo per l’accesso ai fienili e nelle sole
aggregazioni a schiera; la dimensione sarà determinata dall’assetto funzionale del
fienile e da considerazioni compositive ed ambientali, nel rispetto dei restanti parametri
formali. Nelle coperture non sono ammesse finestre da tetto e lucernari in falda.
Eventuali comignoli o sfiati di aerazione dovranno essere realizzati con torretta e
comignolo di tipo tradizionale.
c) L’altezza massima non dovrà superare m 7,00, salvo il caso di ampliamenti di edifici
preesistenti aventi altezze superiori e/o inferiori, nel qual caso il volume ampliato dovrà
avere la stessa altezza di quello già esistente e del quale costituisce ampliamento
volumetrico anche se con destinazione d’uso diversa. Sono ammessi al massimo due
piani la cui altezza sarà determinata dalle esigenze funzionali, fermo restando che
l’altezza minima del piano è fissata in m 2.50. I materiali saranno in armonia con quelli previsti per le case di abitazione; gli
ampliamenti e le modificazioni dell’esistente dovranno essere attuati in armonia con le
forme, i materiali e le tipologie tradizionali.
d) Acque reflue (Fognature): le stalle, gli allevamenti zootecnici, zootecnico-intensivi e
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gli insediamenti agroindustriali adotteranno un sistema di smaltimento specifico e
ritenuto idoneo, dal punto di vista igienico sanitario dalla competente ULSS. In
particolare, ai fini della tutela delle acque dall' inquinamento, la L. 319/76 ed il
regolamento di fognatura redatto sulla base del (il) Piano Regionale di Risanamento
delle Acque disciplinano (regola) l' allacciamento dell' insediamento produttivo alla
pubblica fognatura e prescriv(e)ono in ogni caso l' adeguamento degli scarichi a quanto
stabilito dalla normativa stessa, ferma restando la possibilità di raggiungere i limiti di
accettabilità prescritti mediante l' installazione di opportuni impianti di depurazione
annessi all’insediamento (pretrattamento.) , vedi art. 54.
L' eventuale spargimento su suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti è
regolamentato dallo stesso Piano Regionale di Risanamento delle Acque, allegato D,
così come modificato dalla D.G.R.V. n. 3733/92. e) Cambio di destinazione d’uso: nei casi ove è possibile il cambio di destinazione d’uso,
se non sono possibili ampliamenti sulla base delle norme della L.R.24/85, sono
consentiti ampliamenti delle preesistenze in base al seguente schema:
Edifici da 130 a 200 mc +70%
« da 201 a 300 mc +60%
« da 301 a 400 mc +50%
« da 401 a 500 mc +40%
« da 501 a 600 mc +30%
« da 601 a 800 mc +20%
« oltre 800 mc +15%
Per le costruzioni con volume inferiore a 130 mc non è ammesso alcun tipo di
aumento di volume.
Per le stalle, gli allevamenti zootecnici e gli allevamenti zootecnici-industriali
(intensivi) è necessario che il sistema di raccolta delle deiezioni liquide e solide sia
progettato e realizzato in adeguamento alle norme stabilite dall’ULSS e dal P.R.R.A., sia
per quanto riguarda le dimensioni, sia per i materiali, e ciò al fine di evitare problemi
igienico-sanitari e di inquinamento ambientale. La documentazione di progetto dovrà essere
integrata da una relazione tecnico-agronomica redatta da un professionista a ciò abilitato
iscritto al relativo Albo Professionale.
Per le costruzioni minori o accessorie, con un numero di capi limitato per uso
familiare, è indispensabile che la raccolta delle deiezioni solide e liquide sia attuata nel
rispetto dell’ambiente e dell’igiene pubblica e dell’allevamento pur sempre sotto il
controllo dell’ULSS che dovrà in ogni caso impartire disposizioni idonee ad evitare
problemi igienico-sanitari e di inquinamento ambientale .
L' eventuale spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti è
regolamentato dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
ARTICOLO 63
NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE E 63.1. Attività di cava
All'interno delle z.t.o. E il PRG delimita le zone soggette ad attività di cava.
Il comune subordina il rilascio dell' autorizzazione alla stipula di una convenzione
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che comprende le modalità di coltivazione, il progetto di recupero ambientale ai sensi della
normativa vigente in materia e gli oneri di indennizzo da parte del titolare dell'
autorizzazione.
Nel contesto di unità paesaggistiche forestali, quando dagli assi di transito
appaiono ben visibili le zone interessate da attività di cava, è necessario che:
- durante i lavori di estrazione siano create barriere alberate da sistemare tra il cantiere e i
luoghi di osservazione
- per le risistemazioni si ricorra al rimodellamento del terreno e alla ricostituzione di
un'adeguata copertura vegetale in accordo con quella circostante.
Nelle aree compromesse da escavazioni si procederà in modo che:
- l' andamento della linea di profilo sommitale venga modificato il meno possibile; il suo
ridisegno dovrà essere conseguente alla morfologia generale del sito;
- i raccordi tra le diverse superfici di escavo siano realizzati con andamenti non artificiosi
e/o forzati (gradonate, etc.), ma seguendo la morfologia del sito;
- i sistemi di drenaggio siano realizzati in modo da convogliare le acque meteoriche al di
fuori della zona risanata;
- le fasi di ripristino siano previste in modo che l' assetto finale sia riconoscibile sin dalle
prime fasi di intervento.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere ricomprese nel progetto di cava ed
approvate dalla regione, ai sensi della legge regionale 44/82.
Sono fatte salve le eventuali maggiori limitazioni derivanti dal Piano di Settore
Provinciale per l' Attività di Cava.
63.2. Attività di campeggio
Si pone divieto di organizzare qualsiasi tipo di campeggio nelle zone E, anche se
non a scopo di lucro e/o per attività benefiche, rinviando per tali attività alle idonee aree già
indicate nel P.R.G.
Sarà compito dell’Autorità Comunale attuare le opportune verifiche e vigilare sul rispetto
delle norme; al tempo stesso l’Autorità Comunale può concedere, per brevi periodi di
tempo, deroghe nel caso di Associazioni che intendono realizzare un campeggio per scopi
educativi per non più di 20 giorni.
63.3. Fasce di rispetto stradale
In base all’art. 7 della L/R 24/85, si individuano con apposita grafia zone in cui è
vietata ogni nuova costruzione, tali zone sono da considerare di protezione alla viabilità ed
atte a consentirne in futuro la manutenzione e/o l’ampliamento. In tali aree non devono
trovare posto alberature che possano ridurre la visibilità, eccetto quelle previste in un
idoneo progetto approvato dalla Commissione Edilizia ed eccetto quelle delle zone a bosco
nelle quali il Comune provvederà al taglio necessario a garantire la visibilità. Gli eventuali
edifici o annessi rustici presenti in tali fasce potranno essere oggetto degli interventi
ammessi in base alla sottozona in cui ricadono ed in relazione a quanto specificato ai punti
a), b), c), d), dell’art. 7 della L/R 24/85, purché tali opere, e gli ampliamenti, non
comportino una riduzione della preesistente distanza tra l’edificio ed il ciglio stradale.
63.4. Zone dei corsi d’acqua e torrenti
Qualora dei privati attuino opera di regolazione degli alvei attraversanti terreni di
loro proprietà, tali interventi potranno essere attuati solo su parere favorevole del Servizio
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Forestale Regionale e del Genio Civile. Gli interventi nell’alveo di Torrente La Tesa
Vecchia, Torrente Tesa e Valle Salatis, Torrente Runal fino a 500 m dallo sbocco, dovranno
ottenere parere positivo da parte della Commissione Edilizia allargata ai sensi della
L.431/85.
ARTICOLO 64
Z.T.O. E1 - PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA O SPECIALIZZATA
Nelle z.t.o.E1, oltre a quanto previsto nelle norme generali per le zone E, sono
ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, demolizione e
demolizione con ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela
della pubblica incolumità, ampliamento con le modalità di cui all’art. 4 della L/R
24/85, costruzione di annessi rustici ai sensi dell’art. 6 L/R 24/85.
Gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie
tipiche del luogo, le preesistenze ed i materiali tradizionalmente impiegati nelle costruzioni.
La realizzazione degli annessi rustici è codificata nelle norme generali per tutte e
quattro le sottozone "E" all'art. 62.1.
La destinazione d'uso delle costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze
del fondo, è disciplinata puntualmente nell'Allegato 2 alle presenti N.T.A. ed avente come
riferimento di individuazione la "scheda A" di cui al rilevamento del partimonio edilizio
esistente, oltre che un numero progressivo attribuito e riportato in cartografia i progetto; per
gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo eventualmente non classificati è
possibile la sola demolizione denza ricostruzione.
Per i rifugi alpini aperti al pubblico, e le eventuali malghe ed annessi abitativi
indispensabili alla loro conduzione, si applica la normativa relativa agli impianti tecnologici
di uso ed interesse pubblico.
Gli edifici divranno in ogni caso avere forme e dimensioni tradizionali, in armonia con le
caratteristiche tipologiche della zona anche secondo quanto stabilito dalle norme generali
per tutte e quattro le sottozone "E".
Nelle zone collinari e montane va mantenuto intatto il sistema dei crinali, evitando
quindi la costruzione di edifici e manufatti posizionati in prossimità della linea di colmo.
E' consentito il recupero a funzioni asgroturistiche degli edifici esistenti di
prorprietà pubblica.
ARTICOLO 65 Z.T.O. E2 - FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA
Nelle z.t.o.E2, oltre a quanto previsto nelle norme generali delle zone E, sono
ammessi i seguenti interventi:
- l’edificazione di case di abitazione alle condizioni stabilite dall’art. 3 della L/R 24/85;
- gli interventi di cui all’art. 4 della L/R 24/85: manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro, ristrutturazione, demolizione e demolizione con ricostruzione in loco per
inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; ampliamento per
le residenze stabilmente abitate da almeno 7 (sette) anni fino al volume massimo,
compreso l’esistente, di mc 800 (ottocento), elevati per usi agrituristici a mc 1200
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(milleduecento) per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L/R 21/1975;
- gli interventi di cui all’art. 6 della L/R 24/85: costruzione di annessi rustici e di
fabbricati per allevamenti zootecnici o zootecnico-industriali e per altri insediamenti
produttivi agricoli nei limiti ed alle condizioni stabilite dallo stesso art. 6 della L/R
24/85.
Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici
preesistenti di aziende agricole in attività e comunque entro ambiti che garantiscano la
massima tutela dell’integrità del territorio agricolo.
Qualsiasi intervento deve essere realizzato nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche della zona in cui viene ad inserirsi e deve essere in ogni caso in armonia con il
contesto ambientale circostante.
La destinazione d’uso delle costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze
del fondo, è disciplinata puntualmente nell’ Allegato 2 alle presenti N.T.A. ed avente come
riferimento di individuazione la "scheda A» di cui al rilevamento del patrimonio edilizio
esistente, oltre che un numero progressivo attribuito e riportato in cartografia di progetto;
per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo eventualmente non classificati è
possibile la sola demolizione senza ricostruzione.
Nelle zone collinari e montane va mantenuto intatto il sistema dei crinali, evitando
quindi la costruzione di edifici e manufatti posizionati in prossimità della linea di colmo.
ARTICOLO 66
Z.T.O. E3 - FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA-RESIDENZIALE
Nelle z.t.o. E3 sono ammessi gli stessi interventi edificatori previsti per la z.t.o.
E2, ed inoltre è consentita l’edificazione della seconda casa, di volume massimo di mc 600,
su quei fondi rustici occupati dalla famiglia rurale del richiedente da almeno 5 anni,
secondo quanto stabilisce l’articolo 5 della L/R 24/85.
La destinazione d’uso delle costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze
del fondo, è disciplinata puntualmente nell’ Allegato 2 alle presenti N.T.A. ed avente come
riferimento di individuazione la "scheda A» di cui al rilevamento del patrimonio edilizio
esistente, oltre che un numero progressivo attribuito e riportato in cartografia di progetto;
per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo eventualmente non classificati è
possibile la sola demolizione senza ricostruzione.
ARTICOLO 67 Z.T.O. E4 - CENTRI RURALI
Le z.t.o. E4 comprendono gli aggregati abitativi ove prevalgono tipologie edilizie
agricole (borghi e contrade); tali aggregati si individuano nei nuclei abitativi o parti di essi
di Spert, Tomas, Buscole, Pianture, Campon, Pian Osteria.
In tali z.t.o. E4 è consentita anche la ristrutturazione degli edifici per:
- per adibirli a centri rurali;
- per la formazione di centri agrituristici con punti di ristoro e pernottamento fino a
dodici stanze;
- per la realizzazione di centri per la commercializzazione dei prodotti artigianali tipici
della zona.
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Sono altresì ammesse le attività commerciali previste dai PSARV ai sensi della
L.426/71 e quelle produttive di servizio alla residenza.
Le z.t.o. E4 sono considerate zone di degrado e quindi assoggettate a piano di
recupero che dovrà provvedere a delimitare anche le aree, interne alla E4, interessate
all’organizzazione del centro rurale, con la previsione delle attività economiche e dei
servizi connessi alla residenza; tali interventi verranno disciplinati da apposita normativa
all’interno dello strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata da approvare secondo la
normativa vigente in materia. La disciplina urbanistica in detti centri è stabilita dalle norme di attuazione dello
strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata.
Gli ambiti di intervento da sottoporre a P.di R. all’interno delle varie z.t.o. E4
verranno individuati con provvedimento del Consiglio Comunale anche in funzione della
disponibilità dei proprietari e del Comune stesso a realizzare le necessarie condizioni
operative per effettuare il recupero.
In attesa di tali individuazioni nelle zone E4 sono ammessi solo gli interventi
edilizi previsti dai punti a, b, c, d, dell’ ex art.31 della L.457/78 e del DPR 380/01 senza
alcuna possibilità di ampliamento.
Vanno comunque di norma evitate le espansioni a blocco, favorendo invece lo
sviluppo lineare lungo strade di servizio esistenti e di progetto, purchè non interessate da
traffico di scorrimento veloce.
E’ prevista la possibilità di un aumento della volumetria per un massimo del 40%
dei fabbricati esistenti, solo previa approvazione del piano di recupero.
ARTICOLO 68 EDIFICI ESISTENTI IN ZONE AGRICOLE
68.1. Edifici tipici delle zone rurali e di cui all’art.10 della L.R.24/85
Nelle tavole di progetto e nell’ Allegato 3 alle presenti NTA sono identificati gli
edifici tipici delle zone rurali a cui è stato attribuito un grado di protezione (Art.40 delle
presenti NTA) per il loro rapporto con il contesto ambientale esistente.
Il cambio di destinazione d’ uso eventualmente consentito per tali edifici è solo
quello indicato nell’ Allegato 2 delle presenti NTA.
68.2. Cambi di destinazione d’ uso consentiti per gli edifici non più funzionali alle
esigenze del fondo
Le costruzioni la cui destinazione d’ uso è stata classificata come non più
funzionale alle esigenze del fondo a seguito del Censimento degli edifici in zona
agricola ai sensi degli artt.10 e 12 della L.R.24/85 sono disciplinate puntualmente
nell’Allegato 2 alle presenti NTA, avente come riferimento di individuazione la «scheda A»
di cui al rilevamento del patrimonio edilizio esistente, oltre che un numero progressivo
attribuito e riportato in cartografia.
TITOLO VIII
Zone per attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale
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ARTICOLO 69 ZONE F PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE
Il P.R.G. nelle tavole in scala 1/5000 e, più dettagliatamente, nelle tavole 1/2000 e
1/1000 (per le zone significative) individua:
a) aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell' obbligo)
b) aree per attrezzature di interesse comune:
- per le esigenze di carattere sanitario, previdenziale, assistenziale ed amministrativo
e pubblici servizi (ospedale, ambulatori);
- per le esigenze relative al tempo libero (cultura, spettacolo, svago);
- per le attività comunitarie ed associative;
- per le attività religiose e di culto;
- per le attività amministrative pubbliche;
- per gli impianti speciali (mercati, acquedotti, impianti di depurazione, caserme,
carceri, uffici postali e telefoni, ecc.)
c) aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonchè il verde pubblico e i parchi;
d) aree per i parcheggi;
e) aree per parcheggi stazioni radiobase per telefonia celllulare e varie
Ciascuna di queste quattro aree viene indicata con apposita simbologia nelle
tavole di progetto.
Le destinazioni d' uso specifiche delle singole aree di cui ai punti a),b),c),d) sono
indicate nelle tavole di PRG con un numero di riferimento all’elenco riportato nell’Allegato
5 delle presenti NTA e possono essere variate in seguito alla approvazione da parte del
Consiglio Comunale di progetti di opere pubbliche non conformi a tali indicazioni senza
necessità della variante allo strumento urbanistico, ai sensi del quarto comma, art.1 L.1/78.
Puo' trovare sede nelle z.t.o. F tutto quanto necessario alla gestione,
amministrazione e manutenzione degli edifici ed attrezzature sopra elencate.
Le aree libere non utilizzate dalle edificazioni conseguenti alle destinazioni sopra
indicate devono essere sistemate a parco e giardino. Gli edifici e le attrezzature sono
soggetti all'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale ai sensi delle
normative vigenti.
La massima importanza deve essere attribuita nella progettazione degli spazi aperti
dei parcheggi e dei percorsi pedonali al rispetto della normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche, adottando accorgimenti idonei a tutte le
categorie di disabili.
I parcheggi saranno realizzati preferibilmente a raso e opportunamente alberati.
In aggiunta alle quantita' di P.R.G. devono inoltre essere realizzate le seguenti
quantita' di spazi per sosta e parcheggio, in relazione alle seguenti destinazioni:
destinazione spazi di sosta e parcheggio cinema, teatri, edifici 1 posto macchina ogni 4 posti a sedere
per manifestazioni (sportive,
culturali, etc.) ospedali, case di cura, 20 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda
ambulatori, istituti previden-
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ziali, etc. industria 1 posto auto ogni addetto previsto
Comprendendo in tali quantità quelle eventualmente previste dalla L.122/89.
Nel caso di nuova edificazione, ristrutturazione o variazione di destinazione d' uso
si devono predisporre inoltre, all'interno della superficie fondiaria, ovvero in un' area
localizzata nelle immediate adiacenze e asservita con idoneo atto registrato e trascritto:
- un posto macchina per il ricovero ed un analogo spazio destinato a parcheggio per ogni
alloggio; se l'alloggio supera i 180 mq. devono essere predisposti 2 posti macchina per il
ricovero, comprendendo in tale quantità quella eventualmente prevista dalla L.122/89
- un posto destinato a parcheggio ogni 20 mq. e frazione di 20, di superficie utilizzata dai
negozi, uffici, studi, ecc.. Deve essere previsto comunque, almeno un posto parcheggio
per unita' commerciale, professionale, amministrativo, ecc.,comprendendo in tale
quantità quella eventualmente prevista dalla L.122/89
- un posto parcheggio per ogni 2 letti singoli per le attrezzature ricettive (alberghi,
pensioni, motels, ecc.), comprendendo in tale quantità quella eventualmente prevista
dalla L.122/89.
In ogni caso si dovrà prevedere per ogni evento edilizio sopracitato un numero
conveniente di parcheggi le cui proporzioni e criteri devono essere di volta in volta riferiti
alle dimensioni del progetto e concordati e definiti con l'Amministrazione Comunale, e ciò
vale anche per le attrezzature ricreative e sportive in relazione al numero di posti, per le
attività industriali e artigianali in relazione al numero degli addetti, e per altri edifici in
relazione al numero delle persone interessate alla funzione dell' edificio stesso.
ARTICOLO 70 AREE PER ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL LAGO
Nelle aree adiacenti alle sponde del lago sono state individuate delle zone speciali
per attrezzature al fine di consentire un utilizzo del lago a fini turistici e di tutela
ambientale.
In ogni caso sono consentite le destinazione d’uso:
- attracco e ricovero natanti;
- tenso-strutture o tende in genere della superficie massima di 100 mq., e relativi sostegni,
- pontili;
- strutture per ristoro, di dimensioni non superiori a 50 mq (superficie coperta) e di 100
mq. di superficie aperta.
Tali aree possono essere soggette a piani di riordino e valorizzazione delle strutture
esistenti sia di inizaitiva pubblica che privata, il cui ambito è deliberato dal Consiglio
Comunale. In questo caso alle strutture esistenti viene riconosciuto un incremento
volumetrico pari al 10 % del volume esistente.
In ogni caso è consentita la realizzazione di:
- attrezzature varie quali pontili, attracchi, scivoli, ecc…;
- strutture quali solarium, piscine, terrazze, verande, ecc…;
- strutture per il ristoro o di servizio alle strutture di cui ai punti precedenti, di dimensioni
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non superiori a 100 mq di superficie coperta e, per il ricovero di natanti, di dimensioni non
superiori a 50 mq di superficie coperta. L’altezza di tali strutture non potrà superare i m 5
alla linea di colmo; dovranno prevedere ridotti interventi di scavo ed essere particolarmente
studiate dal punto di vista dell’inserimento ambientale ed architettonico (materiali, finiture,
aperture, …)”
La realizzazione delle strutture di cui al punto precedente sono soggette al vincolo
ventennale di destinazione d’uso.
TITOLO IX
Zone vincolate
ARTICOLO 71 ZONE A VERDE PRIVATO
Entro le zone vincolate a verde privato e' severamente vietata ogni tipo l’
edificazione, è solo possibile una tantum, un aumento dei fabbricati residenziali esistenti
per un massimo di 50 mc..
E’ ammessa la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e
piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali serre private e depositi attrezzi,
purchè di altezza non superiore a m 2,20 e di superficie coperta non superiore a mq 15.
E’ ammessa altresì la realizzazione di costruzioni accessorie di cui al Titolo X
delle N.T.A..
Entro le zone a verde privato e' obbligatoria la sistemazione e la manutenzione
degli spazi liberi e del patrimonio arboreo.
Restano salve eventuali prescrizioni particolari previste nelle tavole di progetto.
ARTICOLO 72 ZONE A VINCOLO CIMITERIALE
Le zone a vincolo cimiteriale costituiscono vincolo assoluto di inedificabilità' ai
sensi dell'art. 338 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono essere concesse, a titolo precario, piccole costruzioni per la vendita dei
fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza soltanto dei defunti.
E' consentita la realizzazione di spazi verdi, piazzali e parcheggi.
Sono solo ammessi:
1) l'intervento per la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione
edilizia senza ampliamenti degli edifici esistenti senza alcun aumento di volume e
superficie e/o cambio di destinazione d’uso.
2)aumento volumetrico del 10% con un massimo di 50 mc. massimo per gli edifici
esistenti.
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ARTICOLO 73 ZONE DI RISPETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
Sono indicate nelle tavole di PRG alcune aree nelle quali sono presenti impianti
tecnologici e speciali: depuratori, linee di trasporto energia elettrica ad alta tensione.
Per ognuna di queste infrastrutture si applicano le distanze di rispetto, stabilite a
norma di legge o per effetto dei regolamenti degli Enti Gestori competenti.
Tali prescrizioni sono da osservarsi nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti
degli edifici esistenti.
ARTICOLO 74 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
Le sorgenti, i punti di presa, i pozzi di captazione dell' acqua ad uso potabile,
industriale, agricolo, con l'esclusione dei pozzi ad uso domestico, determinano una zona di
tutela assoluta, con un'estensione di raggio non inferiore a 10 m e una zona di rispetto di
raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di captazione.
La definizione delle suddette zone e i relativi vincoli e prescrizioni sono contenuti
nel D.P.R. 236/88 e mirano ad assicurare le caratteristiche qualitative delle acque da
destinare al consumo umano.
ARTICOLO 75 ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO
Le aree di cui al presente articolo sono quelle indicate e normate dall'art.27 della
L.R.61/85, anche quando non vengono espressamente graficizzate nelle tavole di P.R.G.
Per le zone di tutela di cui all' art.27 della L.R.61/85 valgono le seguenti
disposizioni:
a) Le zone di interesse ambientale sono indicate in una tavola specifica: TAV.13.1i -
Delimitazione topografica dei vincoli di cui alle Leggi 1497/89 e 431/85 (scala
1:10.000)
Tali zone sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi delle suddette leggi ed al
potere di controllo delle autorità competenti.
Tra tali zone vi sono anche i parchi e le riserve nazionali o regionali, le aree di tutela e
le zone umide per cui valgono anche le prescrizioni e direttive particolari di cui agli
artt.79-80 delle presenti N.T.A.
Per le fasce di rispetto di cui all' art.27 della L.R.61/85 valgono le seguenti
disposizioni:
b) Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, ovvero le distanze dal confine stradale
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle costruzioni conseguenti a demolizioni
integrali o negli ampliamenti, è necessario fare riferimento al Regolamento di
esecuzione del Codice della strada contenente prescrizioni per l' edificazione nei centri
abitati e al di fuori di essi, in presenza o meno di strumenti urbanistici attuativi e in
funzione della classificazione delle strade.
c) Per le fasce di rispetto delle ferrovie, per quelle relative agli impianti tecnologici e
infrastrutture (elettrodotti, opere di presa degli acquedotti, etc.) si fa riferimento alla
normativa vigente specifica per ognuno.
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d) La distanza minima da tenere tra gli edifici e le sponde dei torrenti è di m 10.00; tale
distanza minima è da osservare anche per quelli canalizzati
e) Le fasce di rispetto non formano zona a sè stante, ma appartengono alle rispettive zone
omogenee; esse concorrono a formare il lotto edificabile o edificato.
ARTICOLO 76
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI VISIVI DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE
Le linee sospese di trasporto di energia elettrica, i pali o i tralicci hanno sul
paesaggio un notevole impatto visuale. Sarà pertanto necessario che:
- nello studio di tracciato sia attentamente valutato il loro rapporto con l’ambiente boscato
individuando i percorsi meno impattanti;
- siano attentamente considerati anche elementi di dettaglio, quali ad esempio, nelle aree
aperte, la schermatura del plinto;
- ove possibile, sia previsto l’interramento delle linee di trasporto;
L’impatto estetico delle discariche, depuratori, altri impianti tecnologici va
minimizzato con quinte arboree opportunamente disposte.
La riqualificazione dei tratti spondali di cui all’art.72 dovrà avvenire anche con
tecniche dell’ingegneria ambientale anche per garantire la presenza e la riproduzione della
fauna acquatica con interventi di rinaturalizzazione delle protezioni spondali.
Tali interventi si caratterizzano per:
- uso di materiali di origine naturale
- mitigazione degli impatti visuali
- manutenzioni delle arginature e dei lori accessori con interventi di conservazione,
ripristino e rinaturalizzazione.
ARTICOLO 77 NORME SPECIFICHE DI TUTELA PER IL PARCO NATURALE BOSCO DEL
CANSIGLIO E PER L'AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA MONTE FAVERGHERA
Per il Parco Naturale Bosco del Cansiglio e l' Area di tutela paesaggistica Monte
Faverghera, valgono, fino all' approvazione del piano ambientale , le Norme specifiche di
tutela di cui al Titolo VII, punti 17 e 37, delle N.T.A. del P.T.R.C.
ARTICOLO 78
ZONA UMIDA DEL LAGO DI S. CROCE Nelle zone umide, così come delimitate nelle tavole di progetto, sono ammessi
solo interventi compatibili con l'obiettivo primario di salvaguardia dell'ecosistema, ai sensi
dell'art.21 del P.T.R.C., ossia:
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di protezione civile e somma urgenza
- interventi di sistemazione e difesa idraulica
- creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica-culturale
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In dette zone è fatto divieto di:
- ogni attività che possa provocare compromissione o modificazione permanente della
consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla
migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di ricerca scientifica
- interventi di bonifica;
- movimenti di terra e scavi, a parte le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per
fini idraulici, che incidono notevolmente con l’andamento naturale ed originario del
terreno.
ARTICOLO 79 FASCIA DI RISPETTO DELLA ZONA UMIDA DEL LAGO DI S.CROCE
Le due zone, una a destra del torrente Tesa e l’ altra a sinistra dello stesso, poste
immediatamente a ridosso della zona umida sono vincolate mediante la creazione di
opportune fasce di rispetto così normate:
- Zona a destra del torrente Tesa:
le zone agricole a destra del torrente Tesa continueranno a sottostare ad un regime di
sfruttamento agricolo non intensivo quale è quello attuale ad eccezione dell’area a verde
pubblico che sarà progettata e realizzata in armonia con il tipo di vincolo esistente;
- Zone a sinistra del torrente Tesa:
nelle zone attualmente occupate dal campeggio, dalla spiaggia e dai parcheggi a servizio
della spiaggia vengono confermate le attività esistenti, e vengono ammesse le attività
necessarie allo sviluppo dell' attività turistica, semprechè compatibili con le esigenze di
salvaguardia della zona umida e in presenza dello strumento attuativo di cui all' art.70
delle presenti N.T.A.; per le rimanenti aree private si prevede il mantenimento dello
stato attuale a verde privato, e per quelle pubbliche si prevede il mantenimento dell’
attuale uso del suolo: cimitero in disuso e parcheggi.
ARTICOLO 80 ZONE SOGGETTE A STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Il P.R.G.C. nella Tav.13.1h recepisce le indicazioni e le classificazioni contenute
nella Carta delle penalità ai fini edificatori redatta nella fase di analisi preliminare alla
stesura del progetto dal geologo incaricato.
I terreni sono classificati secondo quattro classi di edificabilità e per ognuna di esse
viene prescritto il tipo di studio geologico e geotecnico necessario a verificare la fattibilità
dell’ intervento.
Tali classi sono:
Terreno pessimo
Questa classe è caratterizzata da situazioni geologiche-geomorfologiche molto
sfavorevoli.
Sono state incluse aree con movimenti franosi in atto o potenziali, movimenti
franosi antichi dei quali non si conosce l’ evoluzione, le aste dei torrenti, le zone
che potrebbero essere interessate da cadute massi, le aree con un diffuso dissesto
geologico-idraulico o con pendii molto acclivi.
I terreni possiedono caratteristiche geomeccaniche da pessime a buone.
L’ edificazione in questa categoria è sconsigliata anche se, in qualche raro e
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specifico caso, potrebbe essere possibile in considerazione del fatto che la sola
pendenza non costituisce un ostacolo ad un singolo progetto, come per la
realizzazione di strade o sentieri di montagna, fognature, impianti sciistici, rifugi,
opere speciali (tralicci, gallerie, briglie, argini, ecc.), ma solo dopo aver effettuato
uno studio geologico su di una vasta area circostante, in modo tale da verificare la
fattibilità dell’ intervento e determinare le opere necessarie per raggiungere un
buon grado di sicurezza.
Terreno scadente
I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni mediamente
sfavorevoli.
Sono state incluse sia aree situate nei pressi di movimenti franosi in atto o
potenziali, sia zone con dissesto geologico-idraulico limitato o che potrebbero
essere soggette ad erosioni, sia zone site nei pressi di scarpate o aree con il
bedrock posto ad una profondità scarsa ma non precisamente conosciuta.
La morfologia varia da dolce a irregolare ed i terreni possiedono caratteristiche
geomeccaniche da scarse a buone.
L’ edificabilità è sconsigliata, anche se, in qualche raro caso, è possibile, come
anche la realizzazione di altre opere civili, previo uno studio geologico e
geotecnico sia del terreno interessato sia di un’ ampia area circostante.
Terreno mediocre
I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni che pongono
solamente qualche problema alla edificazione intensiva o alla costruzione di altre
opere civili.
La morfologia è per lo più dolce, i terreni di fondazione possiedono caratteristiche
geotecniche da buone a scarse ed in varie zone essi sono variabili.
Non vi sono dissesti in atto e sono medio- basse le probabilità che tali aree
vengano interessate nell’ immediato futuro.
La falda principale è abbastanza profonda ma vi possono essere delle falde sospese
superficiali.
In qualche sito sono possibili locali fenomeni di liquefazione delle sabbie o di
amplificazione sismica.
Permanendo una incertezza di tipo geologico-stratigrafica, geomeccanica o di
stabilità opera-terreno, si ritiene opportuno precedere ogni progettazione di
edificazione o di realizzazione di opere civili da una indagine geologica che appuri
la presenza della falda superficiale, la stratigrafia, le caratteristiche geomeccaniche
del terreno di fondazione e, se necessario, la stabilità del versante interessato.
Terreno buono
I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni che
consentono, senza problemi, sia una edificazione intensiva sia la costruzione di
rilevanti manufatti.
La morfologia della zona è dolce e regolare, non vi sono manifestazioni franose in
atto o potenziali e la probabilità che dissesti presenti al di fuori dell’ area la
interessino risulta remota.
Remote anche le possibilità di esondazione.
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Le caratteristiche fisico meccaniche dei terreni variano da medie ad abbastanza
buone e la falda principale è, di solito, profonda.
Vi potrebbero essere delle variazioni litologiche laterali o verticali in brevi spazi.
Nel corso della progettazione si dovranno seguire le normali procedure di
investigazione nel terreno di fondazione in modo da appurarne la stratigrafia e le
proprietà fisico-meccaniche.
Nella stessa TAV.13.1h sono indicate le zone soggette a vincolo idrogeologico che
vengono sottoposte a particolari norme di tutela secondo la legislazione vigente in materia e
al potere di controllo delle autorità competenti.
In ogni caso dovrà essere prodotta una relazione, a firma di tecnico abilitato competente
(geologo), che descrive le caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
ARTICOLO 80 BIS ZONE SOGGETTE A PRESCRIZIONI DI INEDIFICABILITA’
1. Negli elaborati di piano sono individuate con apposita grafia (grigio chiaro) e
numerazione progressiva le zone sottoposte a prescizioni di tipo geologico.
Tali aree edificabili sono individuate con i seguenti codici di zona:
E4/1, E3/1 (porzione), C1/22 (porzione), B/27 (porzione), C1/43 (porzione), C2/14
(porzione), C1/27 (porzione), B/28 (porzione), C1/21 (porzione), C2/16 (porzione),
C2/11 (porzione), E4/4 (porzione), E3/2 (porzioni), E3/5 (porzione), E3/15, E4/6, E3/16
(porzione), B/38 (porzione), E2/7 (porzione).
In tali aree non è prevista la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione degli edifici ed infrastrutture senza aumenti di superificie (superficie
coperta) e volume.
Sono consentiti i cambi di destinazione d'uso, aumento del numero delle unità
immobiliari e delle superifici utili.
Tali interventi sono comunque subordinati alla redazione di un'analisi geologica-
idraulica di dettaglio che fornisca con precisione le tipologie di intervento necessarie
alla ulteriore mitigazione del rischio.
E' consentita la realizzazione di accessori.
Le porzioni di aree edificabili escluse dall'edificabilità concorrono alla capacità
volumetrica realizzabile nelle zone residenziali contigue.
2. Nella porzione di area C2/23 contrassegnata con un asterisco l'edificazione è consentita
solo previa verifica delle variazioni di carico sul muro esistente a monte della strada
comunale.
3. Nella porzione di area C2/23 contrassegnata con due asterischi l'edificazione richiede in
fase di progettazione una verifica della stabilità globale del versante e del muro
sottostante.
4. Nelle zone oltre il perimetro individuato negli elaborati di Piano come limite di
inedificabilità (zto E3/15 e ) sono vietati anche gli interventi di cui al comma 1.
5. Nell'area destinata a viabilità in adiacenza alla zto D1/6 si dovrà, in sede di
realizzazione dell'allargamento stradale adottare soluzioni atte a mantentere ed
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assicurare il deflusso delle acque del solco di ruscellamento esistente.
6. Nell'area C2/21 l'edificabilità deve essere sottoposta ad indagini preventive a verifica
della situazioen della sicurezza.
7. Si richiama, comunque, al rispetto dei disposti del P.A.I..
8.
TITOLO X
DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE
DEFINIZIONI
Per costruzioni accessorie si intendono sia quelle «urbane» di pertinenza ad edifici
già esistenti, sia quelle «rurali», ossia gli annessi rustici minori collegati alla conduzione del
territorio agricolo.
1 Le pertinenze di edifici esistenti vengono distinte nelle seguenti categorie:
a) autorimesse, cantine, magazzini, ripostigli, lavanderie, centrali termiche, tettoie,
legnaie;
b) verande aperte, bussole.
2 Gli annessi rustici minori collegati alla conduzione agricola comprendono:
depositi attrezzi agricoli, depositi per foraggio o altre produzioni agro/forestali, ricoveri
per animali domestici destinati al consumo della famiglia.
ARTICOLO 82 AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI
Le costruzioni accessorie sono ammesse in tutto il territorio comunale, ad eccezione
delle aree soggette a particolari vincoli.
Dette aree sono le:
82.1 aree di montagna di quota superiore a 1.200 m.l.m., fatta eccezione per le strutture
necessarie alla conduzione delle malghe comunali e dei rifugi alpini e comunali;
82.3 incisioni vallive identificate dai territori scoscesi ai bordi dei corsi d’acqua;
82.4 zone di rispetto cimiteriale;
82.5 zone interessate da movimenti franosi in atto o latenti;
82.6 tutte le aree inibite dallo strumento urbanistico vigente e/o adottato.
ARTICOLO 83
NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE
83.1. Nelle zone residenziali, per gli edifici di nuova realizzazione, tutti i locali accessori
devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con
esso, sia nella forma che nel materiale.
83.2. Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo
consenta, sono ammessi locali accessori staccati dal fabbricato principale.
83.3. E’ ammessa la realizzazione a confine di garages di altezza utile non superiore a m
2.40, qualora vengano realizzati interessando contemporaneamente almeno le due
proprietà contigue.
83.4. E’ ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo anche in eccezione alla normativa
sul distacco dai confini, ma vanno in ogni caso rispettate le norme del Codice Civile
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in materia.
83.5. Nelle zone interne ai centri storici o di valore ambientale le disposizioni del presente
Regolamento si applicano soltanto per quanto compatibile con i caratteri
architettonici e urbanistici di ogni singolo centro.
83.6. E’ fatta salva per l’ Amministrazione Comunale la facoltà di vietare, con motivato
diniego, la costruzione di accessori in contrasto con interessi generali della
pianificazione urbanistica.
83.7. Qualora particolari situazioni urbane o territoriali lo richiedano, il Dirigente, sentita
la Commissione Edilizia, può imporre soluzioni diverse e non contemplate dal
presente Regolamento purché vengano salvaguardati gli obiettivi di decoro e di
corretto inserimento ambientale previsti dal presente Regolamento.
83.8. Qualora la costruzione accessoria possa pregiudicare l’ edificazione sul fondo
finitimo, si renderà obbligatoria l’ autorizzazione del confinante, rilasciata per atto
di convenzione registrato ai fini dell’ applicazione delle distanze di cui al punto
successivo.
83.9. In mancanza di detta autorizzazione la distanza minima dal confine di proprietà
dovrà essere obbligatoriamente m 3.00.
83.10 E’ ammessa la costruzione di accessori in aderenza o appoggio a fabbricati esistenti.
Il permesso di costruire per gli accessori rurali minori è subordinato alla presentazione di
un atto unilaterale d’obbligo dal quale risulti in particolare l’ impegno alla coltivazione
continuativa del fondo e al mantenimento della destinazione d’ uso prevista e l’ impegno
alla rimozione della costruzione e al ripristino dei luoghi nel caso di sospensione delle
attività colturali.
ARTICOLO 84 COSTRUZIONI ACCESSORIE INTERRATE E FUORI TERRA
Si definisce costruzione accessoria interrata quella che presenta a vista soltanto la parte
necessaria per l’ accesso o che presenti un volume fuori terra per un’altezza massima di
0.50 m all’estradosso del solaio.
L’eventuale parte emergente dal terreno deve coincidere con il profilo esterno del
fabbricato sottostante; eventuali sporti nella soletta di copertura non potranno superare i 30
cm.
Se la costruzione interrata è in adiacenza al fabbricato di pertinenza può avere
l’estradosso di copertura pavimentato con materiali lapidei o cementizi, se invece è
costruita distaccata dal fabbricato di pertinenza, l’ estradosso sarà ricoperto di uno strato di
terra vegetale con uno spessore minimo di cm 20.
La costruzione di interrati potrà comportare un’ alterazione dell’ andamento
originario del terreno, con terreno di riporto, per uno spessore massimo di cm 50.
La costruzione accessoria fuori terra, se costruita in adiacenza al fabbricato
principale, dovrà armonicamente comporsi con esso nella forma, nel materiale e nel colore.
La costruzione accessoria costruita distaccata dal fabbricato principale dovrà essere
adeguatamente inserita nel contesto spaziale di appartenenza e tale condizione dovrà essere
adeguatamente dimostrata nel progetto (con ampia documentazione fotografica e disegni in
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pianta, sezione e prospetto, estesi alle zone contermini anche esterne alla proprietà.
Le superfici massime sono quelle indicate al successivo art.86.
ARTICOLO 85 COSTRUZIONI ACCESSORIE A CARATTERE PROVVISORIO
Le costruzioni accessorie a carattere provvisorio sono ammesse unicamente in presenza
di cantieri edili che, per il loro svolgimento, richiedano un tempo definito e limitato,
trascorso il quale la costruzione deve essere smantellata ed il sedime/area ripristinata allo
stato originario.
Le caratteristiche tecnico-costruttive degli accessori di cui al presente articolo, possono
essere diverse anche da quelle previste dal presente TITOLO X, ed in ogni caso devono
essere obbligatoriamente ubicate all’interno della medesima area da cantiere.
ARTICOLO 86 COSTRUZIONI ACCESSORIE URBANE
86.1 ACCESSORIO URBANO
Si tratta di costruzioni classificate quali «pertinenze» di edifici esistenti, di cui
all’art. 83 punto 1 lettera A.
La tipologia ammessa è quella tradizionale, con struttura e rivestimento in legno, con
pianta quadrangolare, copertura a due falde simmetriche, con pendenza compresa tra un
minimo del 45% ed un massimo del 100%; per costruzioni in aderenza o appoggio è
ammessa la copertura ad una falda nel rispetto della pendenza del fabbricato principale.
L’ altezza massima esterna della linea di colmo è fissata in m 4 e della linea di
gronda in m 2,50, altezza misurata rispetto al punto più basso del terreno esterno a valle.
E’ prevista la realizzazione di un solo accessorio, urbano interrato o fuori terra, per unità abitativa, con un volume massimo di mc 50 utili e mq 20 netti di superficie
coperta.
Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm.
Nel calcolo del volume della legnaia si considera il solido geometrico al netto delle
falde di copertura, sul piano di imposta della legnaia stessa.
Devono essere rispettati i requisiti elencati al successivo art. 87 lett f), g), h), i), l) e m). 86.2 Centrali Termiche Valgono tutte le prescrizioni tecniche contenute al paragrafo 88.1.
La superficie massima è di 6 mq.
Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. 86.4 Tettoie Superficie massima di 15 mq.
Altezza massima 2.50 m. (linea di gronda) e m. 4 (colmo). Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. 86.5 Verande aperte Deve essere necessariamente aperta su due lati
Superficie massima di 10 mq.
Altezza massima 2.50 m.
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Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. 86.6 Bussola Dimensione massima di 8 mq.
Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. Nel calcolo del volume della costruzione accessoria si considera il solido
geometrico al netto delle falde di copertura, sul piano di imposta della costruzione stessa.
ARTICOLO 87 ANNESSI RUSTICI MINORI
Si tratta di costruzioni classificate quali «annessi rustici minori» all’art. 81 punto 2.
Le costruzioni in zona rurale devono garantire nell’ ubicazione, nella dimensione,
nelle forme e nei materiali un armonico inserimento nel contesto ambientale.
Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
a) pianta con dimensioni planimetriche massime di m 5.00x6.00 e disposizione del lato
più lungo parallelamente alle curve di livello;
b) copertura a due falde simmetriche con una pendenza minima del 45 e massima del
100%, e la linea di colmo parallela alle curve di livello del terreno;
c) in caso di costruzioni in aderenza ad edifici esistenti è ammessa la realizzazione di
coperture a falda unica;
d) altezza massima esterna della linea di colmo pari a m 5.00, misurata rispetto al punto
più basso del terreno esterno a valle;
e) massima sporgenza delle falde di copertura cm 70 sulle fronti e cm 40 sui timpani;
f) materiali ammessi per la copertura sono: tegole di cemento, lastre di fibrocemento,
lastre bituminose, scandole di legno;
g) il colore ammesso per la copertura è scelto nella gamma dei bruni e dei grigi;
h) le grondaie e i pluviali sono a sezione tonda e color marrone scuro;
i) tamponamento e paramenti esterni in legno al naturale o tinto a mordente, realizzati
con assi di larghezza non superiore a cm 20 e distanziate tra di loro non meno di cm 3
in modo da risultare permeabile all’aria; soluzioni diverse potranno essere accolte solo
in presenza di documentate esigenze da valutare caso per caso;
l) serramenti e aperture esterne in legno al naturale o tinto a mordente;
m) zoccolo di appoggio realizzato mediante terrapieno; eventuali opere murarie di
sostegno o di regolarizzazione del sito dovranno essere realizzate preferibilmente in
pietra a vista.
Il ricovero per gli animali domestici destinati all’ autoconsumo quali pollai,
conigliere, apiai, colombaie, dovranno distare non meno di m 30 dall’ abitazione più vicina;
i porcilai non meno di m 50.
Per il ricovero di animali dovrà essere curato lo smaltimento dei liquami e dello
sterco al fine di garantirne le condizioni di igiene.
Ferme restando le disposizioni relative ai caratteri costruttivi sopradescritti, in
presenza di ricovero per animali domestici di limitate dimensioni, comunque contenute
planimetricamente in m 2,00x2,00, è consentita la copertura a falda spiovente unica con
pendenza del 60%.
Per gli accessori rurali minori contemplati nel presente articolo è fatto divieto di
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allacciamento idrico ed elettrico, tranne specifiche installazioni rese necessarie per la
salvaguardia delle condizioni igieniche di cui al comma precedente.
ARTICOLO 88
NORME TRANSITORIE PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE
Le costruzioni accessorie esistenti vanno adeguate, se conformi al presente regolamento,
e legittimate mediante la richiesta di permesso di costruire.
Le costruzioni accessorie esistenti non autorizzate e non conformi alle presenti
disposizioni vanno rimosse entro e non oltre un anno dall' approvazione del presente PRG,
termine che potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio Comunale.
ARTICOLO 89 PARAMETRI COSTRUTTIVI
Le costruzioni accessorie devono rispettare le seguenti prescrizioni:
1 non essere posizionate in linea di massima, tra la strada ed il prospetto principale
dell’edificio;
2 non è consentita l’apertura di accessi carrai a servizio della costruzione accessoria;
3 devono obbligatoriamente sorgere sull’area di pertinenza dell’edificio residenziale o
sull’area agricola contigua;
4 non sono ammesse vistose alterazioni dell’andamento naturale del terreno, tali da
interrompere la continuità orografica esistente;
5 le distanze dei confini e dagli edifici devono rispettare quanto previsto dal Codice
Civile e dallo strumento urbanistico vigente e/o adottato;
6 rispettare un corretto inserimento, sia nei materiali che nella forma, nel contesto
ambientale.
ARTICOLO 90 ONEROSITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
L’accessorio urbano di cui all’articolo 83 punto 1 lettera b è soggetto a
provvedimento amministrativo di licenza gratuita.
L’accessorio urbano della di cui all’articolo 83 punto 1 lettera a, che si identifichi
come pertinenza di un edificio esistente a destinazione residenziale o turistica, è soggetto ad
oneri di urbanizzazione nella misura del 60% del volume totale.
Costruzioni «accessorie» per destinazioni d’uso diverse dalla residenziale e turistica
sono invece soggette ad oneri di urbanizzazione sul totale delle volumetria e della
superficie utile.
L’onere «costo di costruzione» è calcolato sulla base del costo effettivo e
documentato dell’opera da eseguire, salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti.
L’accessorio rurale è soggetto al solo onere di «urbanizzazione» secondo la fattispecie prevista alla tabella A2.1, A2.2 della L.R. 61/85. ARTICOLO 91
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NORME FINALI PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE E’ facoltà del Dirigente derogare alle norme di cui al presente titolo ed attuare
soluzioni diverse se esse si prestano ad un più corretto inserimento ambientale, fermo
restando i dimensionamenti previsti ed i diritti di terzi.
TITOLO XI
Viabilita'
ARTICOLO 92 OPERE VIARIE
L' individuazione nel PRG del tracciato delle nuove sedi viarie non è vincolante
competendo ai singoli progetti delle opere stesse la esatta definizione del tracciato stradale.
Al di fuori dei centri abitati dovrà essere posta la massima attenzione alla
mitigazione degli impatti paesaggistici delle opere viarie.
Si dovrà pertanto procedere a:
- definire nella fase progettuale il tracciato adeguandolo, per quanto possibile, alla
morfologia della zona attraversata
- curare a lavori ultimati la mascheratura delle strutture più evidenti ed il ripristino delle
superfici dissodate
- porre a dimora specie arboree autoctone lungo le scarpate, riducendo in tal modo anche
le emissioni derivanti dalla circolazione veicolare.
Per le strade a fondo cieco esclusivamente al servizio della residenza la sezione
minima della carreggiata non può essere inferiore a m 5.00 (50).
Al termine di dette strade puo’ deve essere prevista una piazzola per l' agevole
manovra degli automezzi, (nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a
m 12.00 per le aree di tipo residenziale e m 22.00 per le altre aree.)
Per le strade non a fondo cieco la sezione minima della carreggiata non può essere
inferiore a m 6.00 (50).
L' Amministrazione comunale può imporre la realizzazione di alberature lungo le
strade ed i percorsi pedonali.
In ogni caso i marciapiedi devono avere una larghezza minima di m 1.50 o
superiore ove richiesto dall' Amministrazione comunale.
L’ Amministrazione Comunale potrà autorizzare la costruzione di strade di
larghezza inferiore, con un minimo di 4.00 m di larghezza della carreggiata e con l’
aggiunta di un marciapiede laterale minimo di 1.50 m solo nel caso sia prevista la
circolazione veicolare a senso unico.
Per ogni tipo di strada privata o pubblica puo’ (deve) essere previsto un innesto
attrezzato le cui caratteristiche si definiscono in relazione al volume e al tipo di traffico che
interessano sia la strada già esistente, sia la nuova strada in progetto.
(Si debbono in tal senso prevedere isole direzionali o innesti a baionetta,
segnaletica orizzontale e verticale, idonea illuminazione e, ove necessario, piste di
accelerazione e decelerazione.)
Il comune può indicare le quote da osservare nell’ esecuzione delle strade con
particolare riguardo per i tratti interessati dagli innesti, la cui pendenza non deve
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pregiudicare la sicurezza del traffico previsto.
ARTICOLO 93 APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE
Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni
tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l' incolumità e l' igiene pubblica.
Devono essere realizzati secondo quanto previsto dal Codice della Strada e con le
modalità indicate nel relativo Regolamento di esecuzione.
Secondo quanto previsto dall' art.47 delle N.T.A. del P.T.R.C., l' Anas, le Province
e i Comuni non potranno consentire la realizzazione di accessi ad insediamenti residenziali,
industriali e commerciali dalle strade di scorrimento primario se non in presenza di
opportune canalizzazioni o di altre opere che consentano l' accesso in condizioni di
sicurezza.
Gli accessi devono essere altresì muniti di idoneo sistema per lo smaltimento delle
acque e illuminati convenientemente.
ARTICOLO 94 ITINERARI ATTREZZATI DI INTERESSE NATURALISTICO E
PAESAGGISTICO PEDONALI E CICLABILI
Il P.R.G. individua con apposita grafia nelle Tavole di progetto gli itinerari
attrezzati di interesse naturalistico e paesaggistico pedonali e/o ciclabili.
Tali itinerari sono in rapporto alle emergenze paesaggistiche ed ambientali e vanno
pertanto opportunamente segnalati.
I percorsi pedonali e quelli ciclabili verranno realizzati in sedi proprie, rispettando
le caratteristiche dimensionali e i criteri costruttivi indicati dalla normativa regionale in
materia e saranno attrezzati con tutte le strutture accessorie indicate dalla stessa ai fini di
assicurare la mobilità e la sicurezza dei fruitori.
La larghezza minima richiesta per la realizzazione del percorso ciclabile è m 2.50 e
per quello pedonale è m 1.50.
Dal momento che non vengono realizzati per consentire l’accesso alle proprietà, in
relazione al loro interesse principalmente ricreativo, tali itinerari possono essere considerati
unitamente alle loro strutture accessorie, superfici a standard di cui all’art. del D.M.
1444/68, ad eccezione dei tratti adiacenti alla viabilità automobilistica, nel qual caso si
considerano parte integrante della sede stradale.
La massima attenzione dovrà essere posta nella progettazione esecutiva di queste
opere in relazione a:
1) Incentivazione dello scambio intermodale con autobus, autolinee e ferrovia, mediante:
- facilitazioni d’accesso e deposito di bici in corrispondenza di fermate estazioni;
- formule tipo «bici trasportate o accompagnate»;
- custodia, noleggio riparazione bici nei punti d’interscambio o di maggiore
attrazione;
- disponibilità di biciclette ai principali parcheggi auto.
2) Integrazione con gli altri tipi di opere pubbliche degli interventi ciclo-pedonali come ad
esempio:
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- programmi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, strade rurali;
- risistemazione in superficie in seguito a realizzazioni di condotte, argini, ecc.;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
TITOLO XII
Grafia e simbologia di P.R.G.
ARTICOLO 95 TAVOLE DI PROGETTO DEL P.R.G.
Oltre alle presenti norme tecniche d'attuazione, il P.R.G.C. è composto nella sua
parte progettuale dalle seguenti tavole numerate ai sensi della "Grafia e Simbologia
Regionali unificate per l'elaborazione degli strumenti urbanistici", elaborata dal
Dipartimento per l'urbanistica della Regione Veneto.
TAV. n. 13.1a P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1b P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1c P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1d P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1e P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1f P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1g P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1h P.R.G. Carta delle penalita’ ai fini edificatori e vincolo idrogeologico
- scala 1:10000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.1i P.R.G Delimitazione topografica dei vincoli di cui alle leggi 1497/39
e 431/85 - scala 1:10000
Su Carta Tecnica Regionale
TAV. n. 13.3a P.R.G. Zone significative - Spert - scala 1:2000
Su base catastale
TAV. n. 13.3b P.R.G. Zone significative - Poiatte - scala 1:2000
Su base catastale
TAV. n. 13.3c P.R.G. Zone significative - S.Croce e Lastra - scala 1:2000
Su base catastale
TAV. n. 13.3d P.R.G. Zone significative - Farra - scala 1:2000
Su base catastale
TAV. n. 13.3e P.R.G. Zona A - Zone del centro storico di: POIATTE e FARRA -
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scala 1:1000
Su base catastale
TAV. n. 13.3f P.R.G. Zona A - Zone del centro storico di: SPERT, S.CROCE e
LASTRA - scala 1:1000
Su base catastale
TAV. n. 13.3e.bis Destinazioni d’ uso ammissibili negli edifici dei centri storici di:
Poiatte e Farra - scala 1:1000
Su base catastale
TAV. n. 13.3f.bis Destinazioni d’ uso ammissibili negli edifici dei centri storici di:
Spert, S.Croce e Lastra - scala 1:1000
Su base catastale
In queste tavole vengono previsti e graficizzati gli interventi ammessi, anche
puntuali, sui singoli edifici, secondo le modalita' e simbologie riportate nei successivi
articoli.
ARTICOLO 96 GENERALITA' DEGLI INTERVENTI
1) Perimetro zona omogenea
Ogni zona viene denominata e classificata secondo le definizioni di cui al
D.M.1444/68, art.4 e alla legge regionale 61/85, art. 24 o secondo necessari affinamenti
delle stesse.
Nella TAV.14 - Verifica del dimensionamento, vengono specificati per ogni zona
o sottozona indicata e numerata nelle tavole in scala 1/2000 i seguenti parametri:
- superficie territoriale o fondiaria
- le volumetrie esistenti;
- l'indice territoriale o fondiario di progetto;
- il volume di progetto;
- gli abitanti insediati;
- gli abitanti insediabili;
- l'indice di copertura;
Nell’ Allegato 1 alle presenti N.T.A. denominato «Tabulati di progetto» vengono
riportati i seguenti parametri:
- superficie delle singole z.t.o.
- indice di fabbricabilità fondiario o territoriale di progetto (If, It)
- volume di progetto
- indice di copertura fondiario (Icf)
- tipo di intervento
2) Perimetro strumenti urbanistici vigenti
La linea tratteggiata individua i piani attuativi convenzionati o comunque approvati dal
Consiglio Comunale.
ARTICOLO 97 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi previsti nelle zone o sottozone vengono definiti da precise
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indicazioni riportate nelle tavole di progetto (1/2000 e 1/1000) relativamente alle seguenti
caratteristiche specifiche:
a) Passaggi coperti
Elementi di uso pubblico o privato da determinarsi contestualmente alla progettazione
degli edifici principali, con forme atte a consentire permeabilita' tra spazi delimitati da
edificazione continua.
b) Coni visuali significativi
Prescrizione di procedere nella progettazione mantenendo e sviluppando la possibilita'
di percepire visivamente elementi singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici
interruzioni della cortina edificata limitando le altezze delle recinzioni, sistemando i
terreni, articolando le nuove piantumazioni.
c) Percorsi pedonali
Tali percorsi sono indicativi di tracciati e relazioni tra punti significativi
dell'insediamento urbano, perciò vanno valorizzati anche recuperando percorsi di
retaggio storico caduti in obsolescenza. In essi viene escluso il traffico veicolare.
d) Scalinate
Prescrizione di collegamento non veicolare tra due punti del tessuto urbano a quote
altrimetriche diverse.
e) Piazze pedonali
Prescrizione relativa a spazi destinati prevalentemente ad uso pedonale. Esse
dovranno essere pavimentate ed attrezzate a seconda delle loro dimensioni. Potranno
assumere forme diverse da quelle indicate nei grafici di P.R.G., purche' in presenza di
un piano attuativo a progettazione unitaria.
f) Corti
Indicazione di spazi comuni ad una pluralita' di residenze o di funzioni miste
(abitazioni, annessi agricoli, artigianato, ecc.).
E' vietata qualsiasi edificazione ed è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione
degli spazi liberi.
g) Viabilità di progetto
Indicativa delle relazioni che devono intercorrere tra zone diverse o all’interno di
una singola zona; possono essere modificati in sede di progetto esecutivo i tracciati
e le dimensioni.
h) Progettazione unitaria
Il lago di Santa Croce e le sue sponde sono ricomprese nell’ambito di progettazione
unitaria delimitato nelle tavole di progetto di PRG.
In tali zone sono previsti quindi solamente interventi volti all’uso del lago a fini
turistici e di tutela ambientale.
Tali aree possono essere soggette a Strumento Urbanistico Attuativo che preveda anche
il riordino delle strutture esistenti e di valorizzazione, sia di inizaitiva pubblica che privata,
il cui ambito è deliberato dal Consiglio Comunale. In questo caso viene riconosciuto un
incremento volumetrico alle strutture esistenti pari al 10 % del volume esistente.
Tale piano attuativo dovrà promuovere lo sviluppo turistico compatibilmente con i
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criteri di salvaguardia ambientale che derivano da:
- considerazione del lago e delle sponde per la loro valenza ecologica che impone il rispetto
delle specie animali e naturali di cui costituiscono l’habitat naturale; in particolare quando
le zone previste per attrezzature a servizio del lago vengono a cedere nella fascia di rispetto
della zona umida di cui all’art. 79 delle presenti NTA, dovranno sottostare alle relative
norme;
- considerazione del lago e delle sponde per la loro valenza paesaggistica e rispetto del
vincolo a cui sono soggette;
- particolare attenzione deve essere dedicata al tratto terminale del torrente Tesa e alla
riqualificazione delle sponde che sono state fatte oggetto di cementificazione danneggiando
l’impatto estetico dell’intero paesaggio.
h) Unità minima d’intervento
Area e/o edifici in cui si interviene secondo quanto stabilito dagli artt. 30,48,49 delle NTA.
i) Obbligo strumento urbanistico attuativo
Aree in cui si interviene con gli strumenti attuativi di cui all’art.23 delle NTA.
ARTICOLO 98 DESTINAZIONI D’USO DEGLI EDIFICI DEI CENTRI STORICI
Ai fini della salvaguardia degli edifici dei centri storici, oltre agli interventi ammessi codificati
dai gradi di protezione di cui agli art. 40/44 alle presenti NTA, e in considerazione degli stessi, il
P.R.G.C. individua nelle Tavole grafiche di progetto n°13.3e.bis e n°13.3f.bis in scala 1:1000 quali
sono le destinazioni d’ uso ammissibili per tali edifici.
TITOLO XIII – NON VIGENTE
TITOLO XIV Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 107 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI
IN DATA ANTERIORE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI N.T.A. L' entrata in vigore delle presenti norme comporta in ogni caso la decadenza dei permessi di
costruire in contrasto con le presenti NTA e con il RE salvo che i relativi lavori siano iniziati e
vangano completati entro il termine di tre anni dalla data del loro inizio.
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, lo strumento urbanistico
attuativo o il permesso di costruire si intendono decaduti per la parte non realizzata.
ARTICOLO 108 ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME
Le presenti NTA, approvate dall' autorità competente, entrano in vigore il giorno successivo
ai 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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Dalla data di adozione del PRG a quella di entrata in vigore, le normali misure di
salvaguardia sono obbligatorie.
ARTICOLO 109 POTERI DI DEROGA
In tutto il territorio comunale e in qualsiasi zona prevista dal PRG, previa delibera prevista
dal Consiglio Comunale, il Sindaco o l’Autorità amministrativa competente si riserva di esercitare il
potere di deroga alla presenti NTA nelle forme di legge, semprechè si tratti di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico.
E’ possibile una deroga adeguamente motivata a tutti i disposti e contenuti del R.E. e delle
NTA nella misura massima del 20% di tutte le prescrizioni contenute sugli elaborati normativi (RE e
NTA).
ARTICOLO 110 NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L' entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino o integrino
disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti NTA costituisce automatica modifica od
integrazione dei riferimenti legislativi citati.
ALLEGATI ALLE N.T.A. Allegato 1 Tabulati di progetto
Allegato 2 Zone agricole: cambi di destinazione d’uso consentiti per gli edifici non più
funzionali alle esigenze del fondo
Allegato 3 Edifici tipici delle zone rurali di cui all’art. 10 della L.R.24/85
Allegato 4 Edifici e manufatti di interesse storico, artistico o ambientale
Allegato 5 Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti di interesse comune.
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ALLEGATO 1 Tabulati di Progetto
Z.T.O. n.
superf. z.t.o. (mq)
volume z.t.o. (mc)
I.c.f. % (art. 15)
I.f. mc/mq
(art. 13)
TIPO DI INTERVENTO
NOTE
A1 Grado di Protezione e secondo le seguenti
U.M.I.: farra
U.M.I. 4 500 1639 55 3,28 Piano di Recupero U.M.I. 5 715 1695 45 2,37 Piano di Recupero U.M.I. 6 260 688 52 2,65 Piano di Recupero
A2 Gradi di Protezione farra
A3 Grado di Protezione e secondo le seguenti
U.M.I.: poiatte
U.M.I. 1 400 1266 48 3,17 Piano di Recupero U.M.I. 2 235 696 50 2,96 Piano di Recupero U.M.I. 3 920 1128 22 1,23 Piano di Recupero
A4 Grado di Protezione e secondo le seguenti
U.M.I.: s.croce
U.M.I.7 490 1335 42 2.72 Piano di Recupero U.M.I.8 125 897 75 7.18 Piano di Recupero U.M.I.9 510 1967 50 3.86 Piano di Recupero
U.M.I.10 810 2030 38 2.51 Piano di Recupero
A5 Grado di Protezione e secondo le seguenti U.M.I.:
lastra
U.M.I.11 205 506 55 2.47 Piano di Recupero
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U.M.I.12 430 1728 62 4.02 Piano di Recupero U.M.I.13 257 1868 100 7.27 Piano di Recupero
A6 Grado di Protezione e secondo le seguenti
U.M.I.: spert
U.M.I.14 455 780 38 1.71 Piano di Recupero
B1 1167 1984 30 1.70 Diretto (farra) (*1) B2 4778 7645 22 1.60 Diretto (farra) (*1) B3 775 1217 22 1.57 Diretto (farra) (*1) B4 3276 5569 32 1.70 Diretto (farra) (*1) B5 2804 6169 35 2.20 Diretto (farra) (*1) B6 7247 14494 30 2.00 Diretto (farra) (*1) B7 1536 5222 45 3.40 Diretto (farra) (*1) B8 954 2671 55 2.80 Diretto (farra) (*1)
Z.T.O. n.
superf. z.t.o. (mq)
volume z.t.o. (mc)
I.c.f. % (art. 15)
I.f. mc/mq
(art. 13)
TIPO DI INTERVENTO
NOTE
B9 1999 5197 38 2.60 Diretto (farra) (*1)
B10 1819 4002 40 2.20 Diretto (buscole) (*1) B11 3283 6566 32 2.00 Diretto (farra) (*1) B12 7163 12893 26 1.80 Diretto (farra) (*1) B13 4989 11974 29 2.40 Diretto (farra) (*1) B14 4469 8938 31 2.00 Diretto (villanova) (*1) B15 2106 4844 39 2.30 Diretto (farra) (*1) B16 6064 12128 30 2.00 Diretto (farra) (*1) B17 1211 3391 42 2.80 Diretto (farra) (*1) B18 1001 3904 35 3.90 Diretto (farra) (*1) B19 1048 2410 30 2.30 Diretto (farra) (*1) B20 1037 3007 48 2.90 Diretto (farra) (*1) B21 452 949 40 2.10 Diretto (farra) (*1) B22 895 2148 33 2.40 Diretto (farra) (*1) B23 1212 2303 34 1.90 Diretto (farra) (*1) B24 2033 3863 24 1.90 Diretto (farra) (*1) B25 3088 5558 30 1.80 Diretto (spert) (*1) B26 4204 10510 42 2.50 Diretto (spert) (*1) B27 2189 3940 28 1.80 Diretto (spert) (*1) B28 3885 6605 26 1.70 Diretto (spert) (*1) B29 1322 2380 33 1.80 Diretto (spert) (*1) B31 1601 2562 25 1.60 Diretto (spert) (*1) B32 4975 9453 31 1.90 Diretto (spert) (*1) B33 1351 2297 22 1.70 Diretto (spert) (*1)
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B34 1921 3842 33 2.00 Diretto (poiatte) (*1)
C1/1 11844 11844 18 1.00 Diretto (*1) C1/2 8184 11458 22 1.40 Diretto (*1) C1/3 6119 7343 22 1.20 Diretto (*1) C1/4 3387 3726 18 1.10 Diretto (*1) C1/5 5499 7699 18 1.40 Diretto (*1) C1/6 7957 11140 24 1.40 Diretto (*1) C1/7 15744 14170 20 0.90 Diretto (*1) C1/8 2529 3288 21 1.30 Diretto – gradi di protezione (*1)
Z.T.O. n.
superf. z.t.o. (mq)
volume z.t.o. (mc)
I.c.f. % (art. 15)
I.f. mc/mq
(art. 13)
TIPO DI INTERVENTO
NOTE
C1/10 3496 4894 21 1.40 Diretto (*1) C1/11 3713 3342 15 0.90 Diretto (*1) C1/12 3102 3412 17 1.10 Diretto (*1) C1/13 2471 3212 19 1.30 Diretto (*1) C1/14 5105 6126 20 1.20 Diretto (*1) C1/15 4059 4465 17 1.10 Diretto (*1) C1/16 2861 3147 20 1.10 Diretto (*1) C1/17 3188 3826 21 1.20 Diretto (*1) C1/18 6085 5477 15 0.90 Diretto (*1) C1/19 3144 3458 17 1.10 Diretto (*1) C1/21 12028 12028 16 1.00 Diretto (*1) C1/22 5538 7199 20 1.30 Diretto (*1) C1/23 4712 5183 18 1.10 Diretto (*1) C1/24 2790 3627 20 1.30 Diretto (*1) C1/25 2793 2793 18 1.00 Diretto (*1) C1/26 1565 1565 18 1.00 Diretto (*1) C1/27 4378 5691 21 1.30 Diretto (*1) C1/28 2548 3058 20 1.20 Diretto (*1) C1/29 5377 5915 18 1.10 Diretto (*1) C1/30 4626 5089 20 1.10 Diretto (*1) C1/31 4890 5379 19 1.10 Diretto (*1) C1/32 9713 6799 14 0.70 Diretto (*1) C1/33 2796 3076 19 1.10 Diretto (*1) C1/34 8473 6778 18 0.80 Diretto (*1) C1/35 6699 5359 18 0.80 Diretto (*1) C1/36 9244 10168 20 1.10 Diretto (*1)
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C1/37 1477 2068 25 1.40 Diretto (*1) C1/38 3074 3381 18 1.10 Diretto (*1) C1/39 24307 17015 15 0.70 Diretto (*1) C1/40 3238 3562 19 1.10 Diretto (*1) C1/41 5074 5552 14 1.10 Diretto (*1) C1/43 5085 7119 22 1.40 Diretto (*1) C1/44 9351 7481 0.80 Diretto C1/45 6570 5256 0.80 Diretto
C2/1 8728 4364 10 0.50 Diretto (*1) C2/2 4697 2349 10 0.50 Diretto (*1) C2/3 6523 2609 10 0.50 Diretto (*1) C2/4 12092 6046 10 0.50 Diretto (*1)
Z.T.O. n.
superf. z.t.o. (mq)
volume z.t.o. (mc)
I.c.f. % (art. 15)
I.f. mc/mq
(art. 13)
TIPO DI INTERVENTO
NOTE
C2/5 12544 6272 10 0.50 Diretto (*1) C2/6 4991 2464 10 0.50 Diretto (*1) C2/7 14627 7314 10 0.50 Diretto (*1) C2/8 35452 17726 10 0.50 Diretto (*1) C2/9 5663 2832 10 0.50 Diretto (*1)
C2/10 6080 3040 10 0.50 Diretto (*1) C2/11 7940 3970 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/12 10357 5179 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/13 11338 5669 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/14 12998 6499 10 0.50 Diretto (*1) C2/15 5786 2893 10 0.50 Diretto (*1) C2/16 18413 9207 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/17 7968 3984 10 0.50 Diretto (*1) C2/18 Diretto C2/19 10 0.50 Diretto (*1) C2/20 10 0.50 Diretto (*1) C2/21 Piano di lottizzazione C2/22 19439 9720 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/23 2779 1390 10 0.50 Diretto (*1) C2/24 5430 2715 10 0.50 Diretto (*1) C2/25 13319 6660 10 0.50 Diretto (*1) C2/26 6830 3415 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/27 16989 8495 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/28 10 0.50 Piano di lottizzazione C2/29 10 0.50 Piano di lottizzazione
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C2/30 10 0.50 Piano di lottizzazione
*1) Le superfici, i volumi e gli indici relativi alle z.t.o. residenziali sono stati calcolati sulla base catastale informatizzata fornita dal Comune di Farra d’Alpago e si considerano al netto dei lotti inedificati di tipo A, B e C (lotti inedificati stralciati dalla Giunta Regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 3848 del 20.12.2002). Z.T.O.
n. superf. z.t.o. (mq)
volume z.t.o. (mc)
I.c.f. % (art. 15)
I.f. mc/mq
(art. 13)
TIPO DI INTERVENTO
NOTE
D1/1 50 Piano di lottizzazione D1/2 40 Diretto (Art. 53) D1/3 40 Diretto (Art. 53) D1/4 40 Diretto (Art. 53) D1/5 40 Diretto (Art. 53) D1/6 50 Piano di lottizzazione
Z.T.O.
n. superf. z.t.o. (mq)
volume z.t.o. (mc)
I.c.f. % (art. 15)
I.f. mc/mq
(art. 13)
TIPO DI INTERVENTO
NOTE
D2/1 50 Piano di lottizzazione D2/2 40 Diretto (Art. 54)
D3/1 30 Piano di lottizzazione D3/2 30 Diretto (Art. 55) D3/3 30 Piano di lottizzazione D3/4 25 Compresa nella progettazione
unitaria
D3/5 25 Piano di lottizzazione D3/8 Diretto (Art. 55) D3/9 Diretto (Art. 55)
D3/10 Diretto (Art. 55) D3/11 Diretto (Art. 55) D3/12 Diretto (Art. 55) D3/13 Diretto (Art. 55)
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D3/14 Diretto (Art. 55) D3/15 Diretto (Art. 55)
D4/1 Diretto (Art. 55 bis)
Z.T.O. n.
superf. z.t.o. (mq)
volume z.t.o. (mc)
I.c.f. % (art. 15)
I.f. mc/mq
(art. 13)
TIPO DI INTERVENTO
NOTE
E1/1 Diretto – gradi di protezione E1/3 Diretto E1/4 Diretto
E2/1 Diretto E2/2 Diretto E2/3 Diretto – gradi di protezione E2/4 Diretto E2/5 Diretto E2/6 Diretto – gradi di protezione E2/7 Diretto E2/9 Diretto – gradi di protezione
E2/10 Diretto E2/11 Diretto E2/12 Diretto E2/13 Diretto
E3/1 Diretto E3/2 Diretto E3/4 Diretto E3/5 Diretto E3/6 Diretto E3/7 Diretto E3/8 Diretto E3/9 Diretto
E3/10 Diretto E3/13 Diretto
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E3/14 Diretto E3/15 Diretto – gradi di protezione E316 Diretto – gradi di protezione E3/17 Diretto – gradi di protezione E3/18 Diretto
E4/1 Piano di recupero E4/2 Piano di recupero E4/3 Piano di recupero E4/4 Piano di recupero – gradi di
protezione
E4/5 Piano di recupero
E4/7 Piano di recupero E4/8 Piano di recupero
ALLEGATO 2 ZONE AGRICOLE: CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO CONSENTITI PER GLI
EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO
Cambio di destinazione d’uso consentito N.progresivo in cartografia di progetto
N. di riferimento Scheda A
residenziale produttiva di servizio
2 62A si 4 94A si 7 196A si si si 8 215A si 9 225A si
10 226A si si si 11 228A si si si 12 230A si si si 13 231A si 14 240A si si si 17 259A si si 18 269A si si si 21 273A si si
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22 128D si 23 147D si si 24 148D si 25 150D si 26 154D si 27 156D si 28 160D si 29 172D si 30 173D si 31 175D si 32 177D si 33 204D si 34 214D si 35 215D si 36 221D si 37 222D si 38 228D si 39 229D si 40 232D si 41 233D si 42 248D
Cambio di destinazione d’uso consentito N.progresivo in cartografia di progetto
N. di riferimento Scheda A
residenziale produttiva di servizio
43 250D si 44 257D si 45 264D si 46 271D si 47 273D si
48 48E si 49 99E si 50 100E si 51 104E si
52 376G si 53 413G si 54 436G si 55 443G si 56 445G si
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57 2M si 60 20M si
ALLEGATO 3 EDIFICI TIPICI DELLE ZONE RURALI E DI CUI ALL’ART.10 DELLA L.R. 24/85
N.progressivo in
cartografia di progetto
N. di riferimento scheda A
Grado di protezione
1 173D 3 2 221D 3 3 222D 3 4 264D 3 5 99E 3 6 100E 3 7 239D 3 8 311D 3
ALLEGATO 4
EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO O AMBIENTALE N.progressivo in cartografia
di progetto
N. di riferimento scheda A
Oggetto della tutela
Grado di protezione
1 48C Oratorio di S Apollonia 1 2 147B Chiesa di Farra capoluogo 1 3 46F Chiesa di Pianture 1 4 356D Chiesa della Madonna del Runal 1 5 272G Chiesa di Spert 2 6 201L Chiesa di Santa Croce 2 7 401C Arco in pietra in via Brustolon -Farra 1 8 285L Campanile di Santa Croce 1 9 218L Fontana a Santa Croce 1
10 171L Fontana in piazza a Santa Croce 2 11 271L Capitello a Santa Croce 1 12 35M Capitello sulla strada per Lastra 1 13 93A Chiesetta sulla strada per Bastia 1 14 249B Capitello a Farra 2 15 167C Monumento ai caduti a Farra 2 16 395C Doppio arco a Farra 2 17 7F Capitello sulla strada per Pianture 1 18 256G Monumento ai caduti a Spert 4
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19 58G Capitello sulla strada del Cansiglio 1 20 321D Chiesetta di S.Antonio(loc. Buscole) 3
ALLEGATO 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE – SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE
A) AREE PER L’ISTRUZIONE: 1) ASILO NIDO 2) SCUOLA MATERNA 3) SCUOLA ELEMENTARE 4) SCUOLA DELL’OBBLIGO 5) SCUOLA SUPERIORE O SPECIALIZZATA 6) UNIVERSITA’ 7) PALESTRA B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: ISTITUZIONI RELIGIOSE: 9) CHIESE 10) CENTRI RELIGIOSI E DIPENDENZE 11) CONVENTI 12) CAMPANILI 13) CIMITERI ISTITUZIONI CULTURALI E ASSOCIATIVE: 14) MUSEO 15) BIBLIOTECA 16) CENTRO CULTURALE 17) CENTRO SOCIALE 18) SALE RIUNIONI,MOSTRE, ECC… 19) 20) ISTITUZIONI PER LO SVAGO, LO SPETTACOLO, ECC…
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21) CINEMA 22) TEATRO 23) SALA MANIFESTAZIONI 24) SALA DA BALLO 25) 26) ISTITUZIONI ASSISTENZIALI 27) CASE PER ANZIANI 28) COLONIE 29)
ISTITUZIONI SANITARIE:
30) FARMACIA 31) SERVIZIO SANITARIO DI QUARTIERE 32) CENTRO SANITARIO POLIAMBULATORIALE 33) CASA DI CURA 34) OSPEDALE 35) STUDIO MEDICO 36) SERVIZI AMMINISTRATIVI: 37) MUNICIPIO 38) DELEGAZIONE COMUNALE 39) UFFICI PUBBLICI IN GENERE 40) BANCA 41) SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA 43) CARABINIERI 44) PUBBLICA SICUREZZA 45) VIGILI DEL FUOCO 46) CASERME 47) CARCERI 48) GUARDIA DI FINANZA 49) GUARDIA FORESTALE 50) GUARDIA COMUNALE 51) SERVIZI TELECOMUNICAZIONI: 52) UFFICIO POSTALE 53) TELEFONO PUBBLICO
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54) IMPIANTI TELEFONICI 55) RADIO E TELEVISIONE 56) SERVIZI COMMERCIALI: 58) CENTRO VENDITA O SUPERMARKET 59) MERCATO 60) ESPOSIZIONI E FIERE 61) PESA PUBBLICA 62) SERVIZI TECNOLOGICI 63) IMPIANTI IDRICI 64) IMPIANTI GAS 65) IMPIANTI ENEL 66) MATTATOI 67) IMPIANTI DEPURAZIONE 68) IMPIANTI INCENERIMENTO 69) IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI 70) PUBBLICHE DISCARICHE 71) DEPOSITO COMUNALE 72) ATTREZZATURE INTERSCAMBIO: 73) STAZIONE FERROVIARIA 74) STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE 75) STAZIONE RIFORNIMENTO E SERVIZIO 76) PORTO 77) PORTO TURISTICO 78) AUTOPORTO 79) AEROPORTO 80) PENSILINA ATTESA BUS 81) C) AREE PER ATTREZZATURE A PARCO, GIOCO: 82) AREA GIOCO PER BAMBINI 83) GIARDINO PUBBLICO DI QUARTIERE 84) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE 85) IMPIANTI SPORTIVI AGONISTICI 86) PARCO URBANO 87) CAMPI DA GOLF 88) CAMPI DA TENNIS 89) PISCINE 90) GALOPPATOI 91) PERCORSI ATTREZZATI
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92) PARCHI EXTRAURBANI 93) ATTREZZATURE BALNEARI D) AREE PER PARCHEGGI: 95) AREA PARCHEGGIO 96) AUTORIMASSE 97) AUTOSILOS