If you can't read please download the document
Upload
anusca
View
226
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici
Citation preview
NOTIZIARIO ANUSCA
Anno XXIX, n. 7/8 Luglio/Agosto 2015 Copia 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)
Viale Terme, 1056 40024 Castel San Pietro Terme (BO) tel. + 39 051/944641 www.anusca.it e-mail: [email protected] sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe
Il danno erariale e la denuncia alla Corte dei Conti.....................................................pag. 5
Le autorizzazioni cimiteriali e decreto legislativo 33/2013.................................pag. 6
Il VII Corso di Alta Formazione al traguardo...................................................pag. 7
Riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di avo italiano..................pag. 10
Il passaggio in giudicato nelle sentenze straniere di divorzio...............................pag. 12
Protezione giuridica e amministrazione di sostegno....................................................pag. 20
E ALLINTERNO
(continua a pag. 3)
A CHIANCIANO TERME IL XXXV CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA
di Renzo Calvigioni
In occasione del XXXIV Convegno Nazionale ANUSCA ad Abano Terme, era stato annunciato che ledizione 2015 si sarebbe tenuta a Merano, localit ben conosciuta ed apprezzata che gi aveva ospitato la nostra manifestazione. Purtroppo, a causa del grande successo dei famosi Mercatini di Natale non stato possibile avere la disponibilit alberghiera nelle vicinanze del Centro Congressi per cui lorganizzazione si vista costretta ad individuare unaltra localit. La scelta caduta su Chianciano Terme, un piacevole ritorno, in quanto la localit
23 - 27 NOVEMBRE 2015
termale era gi stata sede di Convegno Nazionale negli anni 90. Chi era presente ricorda con piacere quella edizione per i tanti aspetti positivi che la contrassegnarono.Il tema di questa XXXV edizione La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione. I Servizi Demografici protagonisti del cambiamento gi nel titolo affronta la necessit di riforme e semplificazioni, passaggi fondamentali per una Pubblica Amministrazione che deve raggiungere un livello di
(continua a pag. 8)
CONSIGLIO NAZIONALE ANUSCA:VALORI ASSOCIATIVI E SENSO DI APPARTENENZA
di Silvia Zini
Nel tradizionale periodo alle porte dellestate, si tenuta la riunione del Consiglio Generale di ANUSCA. Nelle giornate del 5 e 6 giugno, un centinaio di membri, giunti da tutto il Paese, si sono raccolti nella Sala Plenaria dellAccademia per lapprovazione dei bilanci, secondo quanto prevede lo statuto ed un momento di confronto su temi associativi di particolare attualit. I lavori si sono aperti, come di consueto, con la relazione sullattivit 2014 e sul programma anno 2015 da parte del Presidente Paride Gullini, al tavolo attorniato dai Vice Edoardo Bassi, Sergio Santi e Corrado Zaccaria. Assente il Vice Presidente Domenico Linarello, in Svizzera. Nel corso della sua relazione Gullini ha messo in evidenza
Pag. 2
Pag. 3
(continua a pag. 4)
(continua da pag. 1: Consiglio...)
il valore permanente della formazione degli operatori, ricordando lattivit dellAssociazione come soggetto partecipe del processo di riforma in atto nella Pubblica Amministrazione, di cui ANUSCA condivide pienamente lo spirito. Per poter continuare ad essere interlocutore qualificato del mondo istituzionale, ANUSCA ha bisogno di mantenere e consolidare la propria rappresentativit: dei risultati raggiunti, il Presidente ha ringraziato operatori, strutture dirigenti ed esperti, al cui impegno va ascritto questo successo. Dopo le formalit
legate allapprovazione dei bilanci e della relazione dei revisori, che avvenuta allunanimit dei presenti, i lavori sono entrati nel merito dei valori associativi, individuato come elemento centrale della duegiorni di questo 2015. Ad aprire questa seconda parte dellevento, Mariangela Remondini e Corrado Zaccaria. Il loro intervento ha avuto la finalit di dare particolare risalto al senso di appartenenza allAssociazione inteso come coscienza identitaria che ogni tesserato dovrebbe percepire nelle sue relazioni con ANUSCA e con i colleghi, per sentirsi pienamente inserito in una rete di solidariet a sostegno del proprio lavoro quotidiano. Zaccaria ha ricordato il percorso compiuto dallANUSCA nel
mondo dei Servizi Demografici e il valore del lavoro svolto per arrivare alla qualit professionale che oggi questa categoria pu vantare: sono risultati che per vanno considerati non punto darrivo, bens di partenza per sempre pi ambiziosi traguardi.A seguire Romano Minardi che ha tracciato le principali novit destinate ad impattare sui Servizi Demografici: la sfida gestire il cambiamento in atto nella P.A., di cui gli operatori sono parte essenziale. In questo contesto, la formazione riveste un ruolo sempre pi importante per realizzare con consapevolezza i percorsi di riforma e ANUSCA chiamata a giocare un ruolo
di rilievo.I lavori sono proseguiti la giornata successiva con un intervento di Alessandro Francioni sul tema dellANPR: tempi, soggetti coinvolti, step del progetto. Francioni ha sottolineato come a livello istituzionale, ci sia lintenzione di coinvolgere ANUSCA in termini operativi, con un riconoscimento formale, per le competenze che pu esprimere tramite i suoi esperti e per la solida rete di Comuni che pu portare in dote.Il Presidente Gullini ha informato la platea di una serie di proposte di semplificazione dello stato civile che ANUSCA sta avanzando in previsione dellinformatizzazione dello stato civile in seno ad ANPR, prevista
normativamente dal DL 78/2015.A seguire ampio spazio alla presentazione delle best practices dei Comitati Regionali e Provinciali; stato interessante constatare come si siano alternati interventi originali e diversi luno dallaltro. Una variet di idee che ricchezza, ma legate dal fil rouge del senso di appartenenza allAssociazione. Ha iniziato la carrellata il Vice Presidente Edoardo Bassi per il Comitato di Bergamo: il comitato organizza ogni anno una serie di incontri periodici di aggiornamento professionale, scelta compiuta per sottolineare il valore della continuit, con temi
scelti direttamente dagli operatori tramite questionari proposti lanno precedente. Successivamente sono intervenute Silvia Cornetto e Enza Augelli del Comitato di Torino, che hanno presentato alcune attivit di collaborazione con altri Enti come il Politecnico di Torino e lASL Torino2 per docenze sulla materia demografica. Da quello di Torino al Comitato Regionale del Piemonte, presentato da Daniela Barioli e Giorgio Moraglio. Barioli ha enucleato gli elementi fondamentali che dovrebbero caratterizzare lattivit di ogni Comitato: accoglienza, dinamismo,
Pag. 4
(continua da pag. 3: Consiglio...)
condivisione, capacit di proporre e realizzare, e alla base un senso, imprescindibile, di appartenenza allAssociazione.Moraglio ha poi presentato la formula associativa Speciale Unioni, legata allopportunit, concordata con lufficio tesseramento di ANUSCA, di offrire alle Unioni di Comuni quote speciali. Amelia Cicirelli intervenuta per presentare lattivit del Comitato provinciale di Cosenza, sottolineando limportanza del senso di appartenenza allAssociazione e del fare rete per sostenere gli iscritti. Per il Comitato di Catanzaro ha preso parola Francesco Salvatore Galati, che ha richiamato lattenzione della platea sulla necessit di curare con particolare solerzia i rapporti con le Prefetture, sempre attente alle proposte formative dellAssociazione.Lorella Capezzali ha presentato invece le prassi del Comitato di Perugia, che nonostante la recentissima istituzione (2013) gi particolarmente attivo, tant che lANCI Umbria ha presentato al proprio convegno lesempio del Comitato provinciale ANUSCA come buona pratica amministrativa. I lavori sono proseguiti con il Consigliere Aldo Cordiano in rappresentanza del Comitato Provinciale di Reggio Calabria: Cordiano ha sottolineato
come i rappresentanti dei Comitati debbano essere anche dotati di capacit di ascolto e mediazione, dato che spesso sono collettori di lamentele e rimostranze da parte degli operatori sui temi pi disparati: saper ascoltare risolve spesso i casi di malcontento.Anche Roberto Palombo del Comitato di Roma e Area Metropolitana, nato recentemente come secondo comitato della provincia di Roma, ha rimarcato il valore dei rapporti umani, intesi come scambio e mutua assistenza fra colleghi. Costantino Ferrara del Comitato di Salerno ha valorizzato lelemento umano, come base importante per la realizzazione di una rete di operatori legati allAssociazione. Ha chiuso la serie, Giovanni Codato del Comitato di Venezia, che ha ricordato come il Comitato lavori in particolar modo sulla sensibilizzazione degli operatori rispetto allimportanza di far parte dellANUSCA per avere un supporto nel lavoro quotidiano. Terminata la presentazione delle buone prassi, i lavori sono proseguiti con lintervento congiunto di Tiziana Piola e Corrado Zaccaria, relativo allorganizzazione delle iniziative di formazione. Piola ha illustrato alcuni accorgimenti da non trascurare al momento della pianificazione dellevento; Zaccaria ha condiviso con la platea la sensazione di entusiasmo che guida i rappresentanti di ANUSCA nellorganizzazione, non sempre facile, dei corsi: occorre avere
la consapevolezza dellimportanza del servizio che ANUSCA svolge nel settore demografico e della qualit e dellattualit della sua proposta formativa. I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con lultimo intervento in programma, curato da Nadia Patriarca e Mariangela Remondini sul valore del promozionare lofferta ANUSCA: una promozione corretta dellimmagine dellAssociazione serve a valorizzare la sua proposta nella sua specificit e nel suo valore, nonch a comunicare il dinamismo del sodalizio. Ha chiesto, in chiusura, la parola Luca Tavani che ha proposto unottima sintesi dei valori espressi nella riunione: LAssociazione sta in piedi per principi sani, entusiasmo, senso di appartenenza. ANUSCA non un gruppo chiuso, ANUSCA tutti noi.
In questo spazio si propone settimanalmente un quesito
scelto tra i pi interessanti cui hanno dato recentemente
risposta gli Esperti ANUSCA
NOVIT SUL SITO ANUSCA
Pag. 5
IN CASO DI DANNO ERARIALE, CHI HA LOBBLIGODI DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI?
di Angelina Marcella
La responsabilit per danno erariale (o responsabilit amministrativo-contabile) una forma di responsabilit tipica del pubblico dipendente e del soggetto legato allente pubblico da un rapporto di servizio; il danno quello subito dallo Stato o da altro ente pubblico a causa dellazione od omissione del dipendente e pu consistere, oltre che nella perdita di beni, anche nella mancata acquisizione di utilit: ad esempio, in caso di omesso accertamento di tributi. Pu trattarsi di danno subito direttamente dallAmministrazione (es. sottrazione di una somma di denaro o danneggiamento di un bene), ma anche subito indirettamente: il caso in cui la Pubblica Amministrazione chiamata a risarcire un terzo danneggiato dal proprio dipendente durante lattivit di servizio (es. danno risarcito ad una impresa illegittimamente esclusa da una gara). Una volta che la Pubblica Amministrazione sia stata condannata dovr doverosamente recuperare limporto denunciando alla Corte dei Conti, titolare della giurisdizione contabile, lautore materiale dellillecito. La questione complicata anche dal fatto che lattivit istruttoria del P.M. contabile non pu essere attivata, a pena di nullit ex art. 17, c. 30 ter, D.L. 78/2009, se non in presenza di una concreta, precisa e puntuale notizia di danno.Lart. 53, 3 co., del R.D. 12.07.1934, n. 1214 (T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti) stabilisce la responsabilit del dipendente pubblico che concorra nellaltrui illecito amministrativo omettendo con dolo o colpa grave la tempestiva denuncia delle condotte dannose. Lart. 1, co. 3, della L. 20/94, ha introdotto una nuova fattispecie di illecito contabile, ossia quello nascente dallomessa (o ritardata) denuncia di danno erariale che abbia determinato lestinzione per prescrizione del credito risarcitorio verso il responsabile del danno. In tale caso la prescrizione quinquennale per questo autonomo
comportamento illecito decorre dalla data in cui maturata la prescrizione del fatto illecito non denunciato. Pertanto, il dipendente che omette di denunciare lillecito amministrativo ne risponde come complice o concausa dellevento dannoso. Inoltre se lomessa (o intempestiva) denuncia causa lestinzione per prescrizione del
diritto al risarcimento nei confronti del responsabile del danno erariale, rischia di rispondere del danno in via esclusiva, a causa dellallungarsi dei tempi di prescrizione. Sulla base dei principi ricavabili dallart. 20 del T.U. Imp. Civ. Stato (L. 3/1957) e dallart. 53 del T.U. Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 1214/1934), si pu affermare che lobbligo di denuncia posto in capo agli organi di vertice di ciascuna amministrazione: Segretario Comunale, dirigenti o funzionari, nellambito degli Enti Locali privi di personale dirigente. I dipendenti non apicali, rispetto agli illeciti di cui siano venuti a conoscenza, hanno invece lobbligo di segnalazione agli organi di vertice. In pratica, lobbligo di denuncia di danno erariale segue la regola della gerarchizzazione o verticalizzazione; regola opposta a quella relativa a fatti penalmente rilevanti per i quali lobbligo, ai sensi dellart. 361 del c.p., grava indistintamente su tutti i pubblici dipendenti. Occorre per tenere presente che la Procura Generale della Corte dei Conti, con circolare in data
27.05.1996 n. 2/I.C., ha fornito una nozione ampia di organo di vertice, comprendendovi anche i funzionari preposti agli uffici, se collocati in posizione di sovra-ordinazione rispetto allautore del fatto dannoso. Lart. 8 del D.P.R. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pone a carico del
dipendente lobbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nellamministrazione di cui sia venuto a conoscenza e tale obbligo di segnalazione rafforzato e trova tutela anche nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) con la quale lItalia, aderendo a specifici impegni derivanti da convenzioni internazionali, si dotata di un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, tra laltro, lintroduzione nel nostro ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower (art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).Per finire, il soggetto tenuto alla denuncia del danno erariale non esaurisce il suo compito con la semplice segnalazione alla Corte dei Conti: egli ha lobbligo, se ne ha il potere, di attivarsi per accertare e limitare il danno, interrompere la prescrizione ed, eventualmente, disporne la rifusione.
Pag. 6
LE AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI ED IL D.LG. 33/13di Stefano Paoli
Ultimamente a molti colleghi responsabili dei servizi cimiteriali sorto il dubbio, legittimo, se le autorizzazioni cimiteriali, ed in particolare lautorizzazione al trasporto della salma, debba essere pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.lg. 33/13.Il dubbio, come detto, alquanto legittimo stante il disposto dellart. 23, c. 1 del citato decreto secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni 6 mesi, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di alcuni procedimenti fra i quali, le autorizzazioni e/o le concessioni. Per ciascun provvedimento deve essere pubblicato, sotto forma di scheda sintetica, il contenuto, loggetto, leventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.Si pu risolvere il problema, a mio parere, procedendo alla disamina del significato tecnico e della natura giuridica dellautorizzazione nel combinato disposto (mi si conceda il termine anche se non del tutto appropriato) con la Delibera CIVIT n. 50/13 Linee guida per laggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e lintegrit 2014-2016 e in modo particolare con lAllegato 5.Gli atti amministrativi, possono essere veri e propri atti amministrativi, oppure meri atti amministrativi, secondo che contengano o meno una dichiarazione di volont, la quale presente nelle nomine, nelle concessioni etc. mentre assente nei certificati, nei pareri, nei visti etc. ed a questa categoria che, a mio parere, si possono fare rientrare le autorizzazioni di cui trattasi.Secondo il diritto amministrativo lautorizzazione un atto proveniente da una P. A. destinato a rimuovere i limiti alla capacit di agire o al potere di disposizione di un soggetto rimuovendo i limiti
posti dallordinamento allesercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della compatibilit di tale esercizio con lesercizio pubblico. Attraverso di essa si esercita il potere autorizzatorio. Con lautorizzazione, quindi, la Pubblica Amministrazione non assegna la titolarit di un diritto, ma ne permette lesercizio a chi ne gi titolare.In relazione al contenuto lautorizzazione pu essere modale se prevede modalit con le quali il diritto possa essere esercitato, o non modale se il suo contenuto vincolato in quanto predisposto dalla legge e
pertanto non suscettibile di limitazioni.Quindi nel caso, ad es. delle autorizzazioni di trasporto salma, siamo di fronte ad un mero atto che non produce alcuno degli effetti tipici dellautorizzazione: trattasi, in un certo senso, di una sorta di permesso. Lautorizzazione di cui trattasi pu farsi rientrare, pertanto, nella particolare tipologia dei nulla osta che indicano lautorizzazione a compiere una
determinata azione.Le autorizzazioni previste nellAllegato 5 sono quelle che sono state indicate come oggetto delle aree a rischio ed in modo particolare sono da considerarsi tali le autorizzazioni che abbiano o meno un contenuto economico e che attengono, in genere, alla sfera discrezionale del dirigente.Non ritengo che in sede di ricerca, individuazione, valutazione e ponderazione dei rischi che i Comuni hanno dovuto fare al fine della predisposizione e successiva approvazione del Piano Anticorruzione, il processo relativo al rilascio delle autorizzazioni cimiteriali sia stato considerato tale anche perch, immagino, che nella valutazione del rischio, moltiplicando la probabilit con limpatto il risultato sarebbe stato molto basso proprio per la natura del processo stesso e del conseguente atto emanato.Inoltre non vedo, essendo il provvedimento privo di effetti economici diretti o indiretti, quale vantaggio potrebbe produrre allinteressato che nel caso di specie passato a miglior vita e non pu certamente godere di eventuali effetti positivi!Di conseguenza, mia opinione che questa tipologia di autorizzazione, per i motivi sopra esposti, non debba essere pubblicata, neanche in elenco, nella Sottosezione Autorizzazioni e concessioni.
IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA HA BISOGNO DI UN AGGIORNAMENTO?
Il servizio assicura lassistenza di un esperto ANUSCA per la redazione o la revisione del
documento. Scopri le condizioni del servizio su www.anusca.it
Pag. 7
IL 7 CORSO DI ALTA FORMAZIONE AL TRAGUARDOdi S. Z.
Il 16 giugno ha visto latto conclusivo del Corso di Alta Formazione in materia demografica, giunto allepilogo anche per questa settima edizione. Il corso, che mira a formare figure con competenze a tutto tondo nellambito della gestione dei Servizi Demografici, non solo di taglio giuridico, ma anche pi manageriale, ha conosciuto, fin dalla sua prima edizione, una grande fortuna.Uno degli obiettivi originari era anche quello, con lintervento di ANCI e delle OO.SS. di veder riconosciuta in termini economici laccresciuta competenza di stampo dirigenziale. Target, al momento, non raggiunto, per le note vicende finanziarie del nostro Paese, ma il corso continua a rappresentare un unicum nel panorama formativo del settore demografico, avendo consolidato le proprie peculiarit anche dopo la fine delle esperienze Master in Servizi Demografici organizzate in alcune universit italiane: Bologna, RomaTre, Macerata, Catania. La proposta dellAccademia invece si distinta ed stata gradita, da subito, essenzialmente per due elementi: lampio spazio dedicato alla materia demografica, che copre 130 ore sulle totali 294, e lopportunit riservata anche a candidati diplomati di poter contare sulla met dei posti disponibili per partecipare al corso. Limitare laccesso per il solo requisito formale della laurea stato escluso fin dalla prima edizione: si in questo modo inteso valorizzare anche lesperienza maturata in anni di lavoro negli uffici da parte di candidati non in possesso del titolo di studio pi elevato. Anche il Ministero dellInterno ha sostenuto questa esperienza, non solo assicurando, negli anni, un contributo, a parziale copertura delle spese gestionali, ma riconoscendo al corso, in virt di un protocollo sottoscritto il 10 ottobre 2008, valore abilitante alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile.Questo valore abilitante doppiamente importante in questa fase in cui i corsi residenziali ministeriali risultano sospesi per carenza di risorse da
dedicare alla formazione.Nessuno nega che si tratti di un percorso impegnativo, non solo in termini di risorse, ma anche di tempo e concentrazione; riteniamo per che, almeno sulla base di quanto avvenuto sinora, limpegno di chi si iscritto sia stato ripagato con una esperienza formativa di spessore. Fra i docenti non soltanto esperti ANUSCA, ma ricercatori, avvocati e docenti universitari che hanno saputo portare la loro esperienza accademica in un confronto dialettico, molto produttivo con gli operatori partecipanti al corso. E questo proprio quello che ha colpito
molti insegnanti che si sono alternati: la preparazione, la consapevolezza e la vivacit intellettuale che caratterizzano gli operatori demografici. Noi aggiungiamo una sottolineatura della dedizione e della professionalit con cui chi si iscritto a questo corso interpreta il proprio ruolo in un settore, investito di cambiamenti epocali, destinati ad impattare su tutta la Pubblica Amministrazione italiana. del tutto
evidente che un corso di ampio respiro come pu essere considerato quello di Alta Formazione, fornisce tutti gli strumenti pi idonei a gestire con disinvoltura, alla luce di una consapevolezza di sistema, una fase in cui occorre essere capaci di gestire il cambiamento, non di subirlo passivamente. I pubblici dipendenti, inoltre, sono contemplati sempre pi spesso in unottica aziendalistica con interlocutori che non sono pi soltanto cittadini, ma anche utenti. Occorre saper guardare al servizio pubblico non soltanto in termini burocratici, bens con un occhio
attento ad una gestione complessiva del servizio che miri allefficienza e alla soddisfazione dellutente finale. Con il corso di alta formazione, si intende plasmare negli operatori questa forma mentis: la nozione una parte, s importante, del percorso, ma la vera opportunit quella di aprire un orizzonte pi ampio con cui interpretare un ruolo apicale nel servizio demografico.
IL CORSO HA VALORE ABILITANTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL MINISTERO DELLINTERNO 10 OTTOBRE 2008
Pag. 8
(continua da pag. 1: A Chianciano...)
efficienza ed efficacia, indispensabile e necessario non solo per garantire i servizi richiesti dai cittadini, ma anche assicurare una migliore funzionalit dellapparato amministrativo, senza la quale difficilmente lo Stato riuscir a supportare adeguatamente lintero sistema produttivo del Paese. Non manca poi il richiamo al ruolo dei Servizi Demografici, sicuramente protagonisti del cambiamento della Pubblica Amministrazione. Gli operatori sono il cardine sul quale far girare nuovi servizi e nuove procedure: nel corso di questi ultimi anni, abbiamo assistito a tutta una serie di riforme che hanno modificato il nostro lavoro e consentono una risposta pi efficace e meno burocratica alle esigenze di una societ in continua evoluzione. Ricordiamo le norme sui cittadini comunitari, lanagrafe in tempo reale, lANPR, le separazioni e divorzi di fronte allufficiale dello stato civile solo per citare quelle pi significative.La prima bozza del programma del Convegno, suscettibile ovviamente di modifiche, integrazioni ed ampliamenti, di cui si pu prendere visione sul sito ANUSCA, contiene una serie di argomenti di grandissimo interesse ed attualit. Dalla loro lettura emerge gi il quadro di un programma particolarmente intenso, che vedr avvicendarsi docenti universitari, funzionari ministeriali, studiosi ed esperti delle varie materie
sia in sala plenaria che nelle salette, nelle varie tavole rotonde e workshop. Non va dimenticato che, come sempre, ampio spazio sar riservato ai quesiti pratici degli operatori, sia in modo personalizzato da parte degli esperti, che nella tavola rotonda dellultimo giorno. Tutti i partecipanti avranno la possibilit di esporre il proprio caso insoluto, confrontarsi con lesperto e valutare le possibili procedure da seguire e gli adempimenti da svolgere. Siamo tutti consapevoli che il confronto e lapprofondimento sulle diverse casistiche che si presentano giornalmente del nostro lavoro, lesame delle diverse novit legislativa, il rispetto delle corrette procedure nei vari adempimenti, sono elementi irrinunciabili per il corretto funzionamento dei nostri uffici. Il cittadino oggi giustamente
sempre pi consapevole dei propri diritti e pronto a farli valere in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria nelleventualit di nostri errori. Dare risposte rispettose della legge, applicare correttamente le normative vigenti oltre che rappresentare il valore della nostra professionalit ci consente anche di essere pi sereni nel nostro lavoro. In questa ottica il Convegno Nazionale ANUSCA rappresenta lappuntamento pi importante dellanno non solo per i tanti ed importanti argomenti affrontati dai massimi esperti del settore ma anche per vivere pi intensamente la nostra professione esperti ed avere quelle motivazioni che sono indispensabili per vivere al meglio il nostro lavoro quotidiano troppo spesso frustrante per la non sempre adeguata attenzione che riceve nella realt comunale. importante, nel momento in cui ci si attiva per richiedere lautorizzazione a partecipare, sapere illustrare la rilevanza dei temi trattati al Convegno e la ricaduta nel miglioramento del servizio che la partecipazione comporta, facendo presente come, in una Pubblica Amministrazione che deve diventare pi efficiente laggiornamento del personale costituisce un passaggio obbligato. Lauspicio di ritrovarci numerosi a Chianciano Terme, un appuntamento da non perdere assolutamente in un momento storico che vede i servizi demografici al centro della riorganizzazione amministrativa dello Stato.
Pag. 9 35
Con
vegn
o Na
ziona
le A
NUSC
A Ce
ntro
Con
gres
si Gr
and
Hote
l Exc
elsio
r Ch
ianc
iano
Ter
me
(SI),
23-
27 N
ovem
bre
2015
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
___
Cors
o di
aggio
rnam
ento
e riq
uali
cazio
ne p
rofe
ssio
nale
(a
rt. 1
0, D
.P.R
. n. 6
33/7
2, co
s co
me
disp
one
lart.
14,
com
ma
10,
Legg
e n.
537
del
24/
12/1
993
- dur
ata
24 o
re)
SCHE
DA D
I ISC
RIZI
ONE I
NDIV
IDUA
LE
Ente
/soc
iet
o p
erso
na
sica a
cui d
eve
esse
re in
test
ata l
a fa
ura:
__
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
Isc
rio
allA
ssoc
iazio
ne
si
no
Via _
____
____
____
____
____
____
____
____
__ n
.____
____
____
____
_ Ci
__
____
____
____
____
____
____
____
____
_ PV
____
_ CA
P___
____
____
Te
l.___
____
____
____
____
____
____
____
_ Fa
x ___
____
____
____
____
____
_ C.
F. __
____
____
____
____
____
___
P.I.
____
____
____
____
____
____
___
Nom
e e
cogn
ome
del p
arte
cipan
te (i
ndiri
zzo
priva
to):
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
Ci
___
____
____
____
____
____
____
____
PV_
____
_ CA
P___
____
____
__
Via _
____
____
____
____
____
____
____
____
__ n
.____
____
____
____
___
C.F.
____
____
____
____
____
____
_ P
.I. __
____
____
____
____
____
____
_
Ente
di a
ppar
tene
nza_
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
Isc
rio
allA
ssoc
iazio
ne
si
no
Quali
ca _
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
Acco
mpa
gnat
ore/
i ___
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
Il no
me
dell
Hote
l ass
egna
to sa
r co
mun
icato
die
ci gio
rni p
rima
della
par
tenz
a tra
mite
:
fax _
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__ o
ppur
e e-
____
____
____
____
____
____
__
Cam
era
singo
la
do
ppia
chie
de d
i pa
rtecip
are
al 35
Co
nveg
no N
azio
nale
ch
e si
terr
a
CHIA
NCIA
NO (S
I), n
ei gi
orni
23,
24,
25,
26,
27
nove
mbr
e, s
cegl
iend
o:
solu
zione
4 st
elle
supe
rior (
pens
ione
com
plet
a)
solu
zione
4 st
elle
(pen
sione
com
plet
a)
solu
zione
3 st
elle
(pen
sione
com
plet
a)
solu
zione
B (s
olo
iscriz
ione
) so
luzio
ne C
(isc
rizio
ne +
4 co
ee
brea
k)
solu
zione
D (i
scriz
ione
gior
nalie
ra +
1 co
ee
brea
k)
solu
zione
E (i
scriz
ione
gior
nalie
ra)
35 C
onve
gno
Nazio
nale
ANU
SCA
Chia
ncia
no T
erm
e (S
I), 2
3-27
Nov
embr
e 20
15
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
_
Mod
alit
di is
crizi
one
e pa
rtecip
azio
ne
___
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
si co
mpo
ne d
i (A1
) isc
rizio
ne +
mat
erial
e di
da
co +
(A2)
pen
sione
com
plet
a in
hot
el d
alla
cena
del
23
/11
al pr
anzo
del
27/
11 (
1/4
di v
ino
e 1/
2 di
acq
ua a
pa
sto
inclu
si),
tass
a di
sog
giorn
o, m
anife
staz
ioni
ser
ali,
trans
fer
dalla
sta
zione
di C
hius
i a C
hian
ciano
dal
le 14
,30
alle
18,3
0 di
lune
d 2
3/11
e d
a C
hian
ciano
alla
staz
ione
di
Chiu
si da
lle 1
2 all
e 14
,30
di ve
nerd
27/
11
Exce
lsior
-Adm
iral P
alac
e-Gr
and
Hote
l Ter
me)
in ca
mer
a sin
gola
..
(A1)
3
40 +
(A2)
4
40
( 3
60,6
6)
(En
iscr
i)
... (A
1)
240
+ (A
2)
440
(
360
,66)
in d
oppi
a (a p
erso
na) .
. (A1
) 3
40 +
(A2)
3
90
( 3
19,6
7)
(E
n is
cri
).
.
..(A1
) 24
0 + (
A2)
390
(
319
,67)
in ca
mer
a sin
gola
(A1)
3
40 +
(A2)
4
00
( 3
27,8
7)
(En
iscr
i)
... (A
1)
240
+ (A
2)
400
(
327
,87)
in d
oppi
a (a p
erso
na) .
. (A1
) 3
40 +
(A2)
3
30
( 2
70,4
9)
(En
iscr
i)
... (A
1)
240
+ (A
2)
330
(
270
,49)
in ca
mer
a sin
gola
(A1)
3
40 +
(A2)
3
50
( 2
86,8
9)
(En
iscr
i)
.. (A
1)
240
+ (A
2)
350
(
286
,89)
in d
oppi
a (a p
erso
na) .
. (A1
) 3
40 +
(A2)
2
90
( 2
37,7
0)
(En
iscr
i)
... (A
1)
240
+ (A
2)
290
(
237
,70)
so
lo is
crizi
one
......
......
......
......
......
......
......
......
....
340
,00*
(En
iscr
i A
NUSC
A) ..
......
......
......
......
......
......
...
240
,00*
isc
rizio
ne +
4 co
ee
brea
k ...
......
......
......
......
......
4
40,00
* (E
n is
cri
ANU
SCA)
.....
......
......
......
......
......
......
3
40,00
*
isc
rizio
ne gi
orna
liera
+ 1
coe
e br
eak
......
......
...
185
,00*
(En
iscr
i A
NUSC
A) ..
......
......
......
......
......
......
...
145
,00*
isc
rizio
ne gi
orna
liera
.....
......
......
......
......
......
......
1
60,00
* (E
n is
cri
ANU
SCA)
.....
......
......
......
......
......
......
1
20,00
*
PER
ISCR
IVER
SI:
Invia
re ai
fax 0
51/9
4418
3-94
2733
o
alla e
conv
egno
nazio
nale@
anus
ca.it
en
tro e
non
oltr
e il 0
2/11
/201
5:
- Sc
heda
di is
crizi
one
indi
vidua
le
- co
pia d
ella
DETE
RMIN
A-IM
PEGN
O DI
SPES
A, C
IG (s
e
richi
esto
dal
Com
une)
e C
ODIC
E UNI
VOCO
del
lu
cio d
i co
mpe
tenz
a NO
N SI
ACC
ETTA
NO P
RENO
TAZI
ONI T
ELEF
ONIC
HE
a.n.
u.s.c
.a. s
.r.l.
(socio
uni
co a.
n.u.
s.c.a
.) te
l. 051
/944
641
- 051
/944
268
fa
x 051
/942
733
05
1/94
4183
C
od.
sc. e
P.IV
A 01
8974
3120
9 e-
segr
eter
ia@an
usca
.it
e-m
ail te
sser
amen
to@
anus
ca.it
MOD
ALIT
A D
I PAG
AMEN
TO
Le q
uote
A1,
B, C
, D, E
rel
ave
all
ISCR
IZIO
NE
sono
ese
n IV
A ai
sens
i de
llart.
10
D.P.
R. 6
33/7
2,
cos
com
e di
spon
e la
rt. 1
4 co
mm
a 10
, leg
ge 5
37 d
el
24/1
2/19
93. L
e re
lav
e fa
ure
sar
anno
emes
se d
a AN
USCA
SRL e
lim
porto
dov
r es
sere
ver
sato
con
bo
nic
o ba
ncar
io s
ul c/
c 074
0001
2197
E pr
esso
la C
-
- Age
nzia
di C
aste
l San
Pie
tro T
erm
e (B
O) IB
AN:
IT 4
9 T
0638
5 36
750
0740
0012
197E
inte
stat
o ad
ANU
-SC
A SR
L __
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
__
La q
uota
A2
per
nent
e al
SOG
GIOR
NO s
i rife
risce
al
la c
ifra
che
il Co
mun
e de
ve im
pegn
are.
La
rela
va
fau
ra s
ar
emes
sa d
a AN
USCA
app
lican
do lo
spl
it-pa
ymen
t (IV
A 22
%) e
lIM
PONI
BILE
dov
r e
sser
e ve
r-sa
to co
n bo
nic
o ba
ncar
io su
l c/c
074
0000
7627
E pr
es-
so C
- A
genz
ia di
Cas
tel S
an P
ietro
Ter
me
(BO)
IB
AN: I
T 72
H 0
6385
367
50 0
7400
0076
27E i
ntes
tato
ad
ANUS
CA
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
La
quo
ta d
i par
tecip
azio
ne a
l Con
vegn
o
a p
acch
eo
pe
r cui
la p
ossib
ilit
di u
sufru
ire d
elle
Solu
zioni
B, C
, D, E
riser
vata
esc
lusiv
amen
te a
colo
ro i
cui E
n d
i app
arte
nen-
za d
istan
o m
eno
di 1
00 km
. da C
hian
ciano
Term
e (SI)
.
Le S
oluz
ioni
B, C
, D, E
non
com
pren
dono
la si
stem
azio
ne
alber
ghie
ra, l
e m
anife
staz
ioni
sera
li, i t
rans
fer (
se p
revis
),
le e
scur
sioni
per
gli a
ccom
pagn
ator
i .
I sog
ge
ai q
uali
non
si ap
plica
la d
iscip
lina
dello
"sp
lit
paym
ent"
(fam
iliari
acco
mpa
gnat
ori)
dovr
anno
ee
uar
e il
paga
men
to d
ella
quot
a A2
sec
ondo
le o
rdin
arie
pro
ce-
dure
per
l'in
tero
impo
rto in
dica
to in
fau
ra (c
ompr
ensiv
o di
IVA)
.
Gli a
nnul
lamen
de
lle p
reno
tazio
ni ch
e pe
rver
rann
o en
tro
il 09
/11/
2015
dar
anno
diri
o a
l rim
bors
o de
lle q
uote
ve
rsat
e ad
ecc
ezio
ne d
ella
quot
a di
iscr
izion
e (
340
,00
En
non
iscri
-
240,
00 E
n is
cri
).
Per i
fam
iliari
il rim
bors
o
tota
le.
da
ta _
____
____
_ Fir
ma _
____
____
____
____
____
N
ote
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
_
Pag. 10
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER I DISCENDENTI DI AVO ITALIANO
di Marina Caliaro
Il possesso della cittadinanza italiana in applicazione del principio dello jus sanguinis stabilito allart. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza - per cui da considerare cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini.Nel caso di discendente da avo italiano si pu attribuire la cittadinanza italiana purch non si sia verificata alcuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza dalluna allaltra generazione. Questa possibilit si determina per soggetti che risultano titolari anche di cittadinanza straniera in quanto nati allestero in Stati in cui si applica, in materia di cittadinanza, il criterio dello ius soli, mentre la cittadinanza italiana loro trasmessa per filiazione (ex artt. 1 e 7 della legge 13 giugno 1912 n. 555).La persona interessata pu presentare la relativa istanza allautorit consolare italiana competente qualora sia residente allestero, mentre nel caso di iscrizione anagrafica presso un Comune italiano potr inoltrare la domanda, in bollo, al Sindaco, unitamente ai documenti necessari a comprovare che non vi stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite sino al soggetto richiedente.La procedura e la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento sono delineati nella circolare del Ministero dellInterno n. K.28.1 dell8 aprile 1991, tuttora applicabile, e per aspetti connessi alla residenza in Italia, nella circolare sempre del Ministero dellInterno n. 32 del 13 giugno 2007.
Requisiti riferiti allascendente nato in Italia
Per quanto riguarda la situazione dellavo questi devessere nato dopo il 17.03.1861, data della proclamazione del Regno dItalia oppure emigrato dallItalia dopo tale data. Il Ministero dellInterno ritiene, peraltro, che non possa ritenersi ostativa al
riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana la circostanza che lavo sia emigrato prima della costituzione del Regno dItalia. In questo caso sar necessario verificare che il decesso dello stesso o la sua eventuale naturalizzazione (acquisto di cittadinanza straniera con conseguente perdita della cittadinanza italiana in applicazione delle norme allepoca vigenti che privilegiavano lunicit di cittadinanza in capo alla persona) non siano avvenuti prima che lo Stato preunitario sia stato annesso al Regno dItalia. Infatti, coloro che sono nati prima del 1861, emigrati allestero, sono considerati italiani dalla data in cui lo Stato preunitario entrato a far parte del Regno dItalia. Ad esempio per gli emigranti di origine veneta la data di riferimento il 3 ottobre 1866, per
quelli di origine trentina il 26 settembre 1920. Se vi fu naturalizzazione, essa dovr essere intervenuta dopo la nascita del figlio al quale lavo ha potuto perci trasmettere la cittadinanza italiana, in vigenza della legge 13 giugno 1912, n. 555 poich il figlio minore avrebbe mantenuto la cittadinanza ex art. 7. Ma, attenzione: qualora gli eventi descritti, naturalizzazione e nascita del figlio, si fossero verificati in epoca antecedente all1 luglio 1912, data di entrata in vigore della legge 555/1912, si dovr fare riferimento alla normativa sulla cittadinanza contenuta nel Codice Civile del 1865. In questo caso, lacquisto di cittadinanza straniera da parte del capostipite, anche se intervenuto successivamente alla nascita del figlio, ha comportato la perdita, anche per il figlio, della cittadinanza italiana conseguita alla nascita. I discendenti pertanto non detengono la cittadinanza italiana
Requisiti riferiti al richiedente la cittadinanza italiana
Il richiedente dovr dimostrare la sussistenza di questi specifici requisiti:
(continua a pag. 11)
Pag. 11
la discendenza dallavo emigrato ed originariamente investito della cittadinanza italiana iure sanguinis, lassenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza; la mancata naturalizzazione straniera da parte dellavo; lassenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti dallavo fino allinteressato.
Documentazione
Per il procedimento in questione necessaria una serie di documenti che hanno lo scopo di comprovare lappartenenza del richiedente a famiglia di ceppo italiano e cio gli atti di nascita e matrimonio a partire da quelli dellavo fino alla persona che chiede il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana. Per quanto riguarda gli atti di stato civile riferiti allavo, registrati in Italia, lufficio procedente dovr provvedere allacquisizione diretta, mentre gli atti integrali formati da autorit straniere saranno prodotti dal richiedente muniti di legalizzazione o apostille, se previste, e da traduzione integrale in lingua italiana secondo le norme vigenti.Indispensabile poi il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti Autorit dello Stato estero di emigrazione attestante che lavo italiano, emigrato dallItalia, non acquist la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione prima della nascita del proprio figlio o figlia, da cui poi far derivare la trasmissione della cittadinanza fino al richiedente.Sar cura poi dellufficiale di stato civile, in caso di richiesta presentata al Comune per residenza in Italia,
acquisire dalle competenti Autorit consolari italiane le attestazioni che n gli ascendenti in linea diretta n il richiedente la cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato: facolt ammessa allart. 7 della legge 555/1912. Tale accertamento dovr invece essere eseguito direttamente dal funzionario del Consolato italiano nellipotesi di richiedente residente allestero.
Verifica della sussistenza dei requisiti
Lufficiale di stato civile che riceve la documentazione effettua il controllo dei dati presenti negli atti di stato civile per quanto concerne la corrispondenza delle identit con quella riferita allavo
italiano nonch per quanto riguarda la prova della sussistenza del rapporto di filiazione. Non infrequente infatti il caso in cui, in situazione di filiazione fuori dal matrimonio, venga a mancare nellatto di nascita leffettiva dichiarazione di riconoscimento da parte del genitore in possesso della cittadinanza italiana. Ci avviene principalmente con riferimento alla posizione della donna le cui generalit sono menzionate nellatto perch riferite dal partner, senza che la stessa sia presente a rendere la dichiarazione in Stati in cui
la maternit viene attribuita ex lege. Lordinamento giuridico italiano non riconosce invece questa modalit e pertanto risulta insussistente il rapporto di filiazione verso il genitore da cui deriverebbe il possesso della cittadinanza italiana.Tale fattispecie si presenta anche quando il procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza viene effettuato allestero: le autorit consolari non sempre verificano con attenzione le modalit di redazione degli atti di nascita, oppure ritengono di intervenire accogliendo un riconoscimento di filiazione ora per allora dando per scontata la trasmissione della cittadinanza.Nel merito fondamentale ricordare che mentre il riconoscimento di filiazione quando interviene durante la minore et determina ope legis lacquisto della cittadinanza italiana, quando invece interviene a favore di un soggetto maggiorenne lart. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza stabilisce modalit diverse. Si richiede una espressa dichiarazione da parte dello straniero che sceglie di eleggere la cittadinanza italiana determinata dalla filiazione: questa dichiarazione deve intervenire entro un arco di tempo prestabilito, pari ad un anno dal riconoscimento di filiazione. Di conseguenza non si pi in presenza di un procedimento di riconoscimento basato sulla continuit del possesso della cittadinanza dalluna allaltra generazione, ma si determina una interruzione nella trasmissione dello status di cui necessario tener conto per appurare leffettiva sussistenza dei requisiti di cui allart. 1 della legge 91/1992.
(continua da pag. 10: Riconoscimento...)
DEVI VERSARE LA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE O LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI FORMAZIONE E TI SERVE IL DURC O IL CONTO DEDICATO?
VAI SU www.anusca.it
Pag. 12
IL PASSAGGIO IN GIUDICATO NELLE SENTENZESTRANIERE DI DIVORZIO
di Gianna Nencini
Uno dei requisiti che lufficiale di stato civile deve verificare, nel caso di trascrizione di sentenza di divorzio (cos come per tutte le altre sentenze) proveniente allestero, che la stessa sia passata in giudicato. Il passaggio in giudicato significa che la sentenza definitiva e che, pertanto, si verificata la modificazione o estinzione di un rapporto giuridico preesistente. anche ormai acclarato che il passaggio in giudicato debba essere individuato secondo la legge straniera. Detto banalmente Paese che vai, usanza che trovi: ogni Stato ha le sue regole processuali, pertanto anche laccertamento della definitivit di una sentenza deve essere verificato secondo tale normativa.Questo, talvolta, ci pu creare dei dubbi. Cominciamo intanto col dire che per quanto riguarda le sentenze provenienti dai Paesi Europei, tale accertamento estremamente facilitato in quanto lallegato I ex art. 39 del Reg. Com. 2201/2003, al punto 7, prevede che lAutorit che rilascia tale attestazione inserisca anche questo dato (al punto 7, infatti si legge Contro la decisione pu essere ancora proposta opposizione secondo la legge dello Stato Membro di origine). Pertanto se sar barrato il Si significa che la sentenza passata in giudicato se barrato il No significa che non lo . Nel qual caso la sentenza non riconoscibile, secondo quanto stabilito dallart. 21 c. 2 Reg. Com. 2001/2003 a norma del quale non necessario alcun procedimento per laggiornamento delle iscrizioni nello stato civile a seguito di decisione di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio pronunciata in altro Stato Membro, contro la quale non sia pi possibile proporre impugnazione secondo la legge di quello Stato Membro. Maggiori problemi, invece, possono sorgere nel caso di sentenze che provengono da Paesi Extraeuropei. In molti casi lattestazione del passaggio in giudicato contenuta nello stesso testo della sentenza, magari in fondo alla stessa, anche se con
dizioni diverse rispetto alla nostra. Quindi possiamo trovare scritto che la sentenza definitiva oppure che contro la stessa non pi possibile proporre ricorso ecc. In ogni caso il risultato non cambia. Non sempre per cos semplice. In alcuni Paesi, ad esempio, lattestazione della definitivit contenuta in un documento a parte. Pensiamo allormai famoso certificato di divorzio australiano il quale non serve per stabilire se la sentenza o meno
riconoscibile, e dunque trascrivibile, ma che contiene lattestazione del passaggio in giudicato. Analoga certificazione si deve acquisire per alcune sentenze degli Stati Uniti dAmerica. Altro caso particolare quello delle sentenze pronunciate in Paesi di diritto anglosassone. Infatti il common law non ha recepito il relativo principio civilistico romano (del passaggio in giudicato) e pertanto in questi casi necessario acquisire una attestazione rilasciata dal Senior Legal Advisor (una sorta di cancelliere) in cui si d atto che la sentenza non pi impugnabile.Ci sono per anche altre situazioni. Ad esempio prendiamo il caso del divorzio notarile proveniente dal Brasile. Si tratta di un documento, molto spesso tradotto in Italiano con il termine certificato (che anche un po equivoco), che
contiene un processo verbale redatto da un notaio a cui i due coniugi si sono presentati per divorziare. un divorzio consensuale che non passa attraverso lautorit giurisdizionale. Leggendolo, vediamo che in detto documento inserita la locuzione le parti richiedono ed autorizzano lufficiale di stato civile ad effettuare la trascrizione necessaria dalla quale risulti il presente divorzio. Tale attestazione pu essere considerata valida per soddisfare la verifica del requisito del passaggio in giudicato senza fare ulteriori indagini. Casi forse pi complessi si verificano quando abbiamo a che fare con atti che hanno tutto laspetto di divorzi notarili o pronunciati da unAutorit amministrativa e che non contengono nessuna dizione che ci possa far capire che, per quella fattispecie, non necessita il passaggio in giudicato. In questi casi la cosa migliore da fare interpellare lAutorit Consolare chiedendo spiegazione relativamente alla modalit di redazione dei suddetti atti di divorzio. Se lAutorit consolare conferma che non c necessit di alcuna attestazione riguardo alla definitivit dellatto, possiamo certamente dare per soddisfatta la verifica del punto d art. 64 della L. 218/95. Daltra parte anche in Italia, se fino a pochi mesi fa tutti i divorzi passavano attraverso lAutorit Giudiziaria, adesso sono di competenza anche degli avvocati e degli ufficiali di stato civile e in questultimi casi non c traccia alcuna di passaggio in giudicato perch tali ultimi divorzi nascono da un accordo tra i coniugi che esclude, di per s, un contenzioso che potrebbe dar luogo ad un successivo ricorso. Finisco per citare un altro caso interessante. Il divorzio pronunciato a Santo Domingo dallAutorit Giudiziaria, quando consensuale, non necessita di passaggio in giudicato ma si chiude con la pubblicazione di un estratto della sentenza su un giornale locale. Tuttavia anche in questo caso prima di procedere alla trascrizione sar opportuno che lufficiale di stato civile interpelli lAutorit consolare cos da avere conferma di questa procedura.
Pag. 13
IL CAMMINO LEGISLATIVO DELLE UNIONI CIVILI IN ITALIAdi Lorella Capezzali
Dopo lesito del referendum che in Irlanda ha sancito lintroduzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso con una percentuale di s pari al 62,1 % anche in Italia in questi giorni si torna a parlare di unioni civili. Infatti gi da tempo stato intrapreso un percorso parlamentare verso la loro introduzione. Lo scorso 26 marzo stato approvato dalla Seconda Commissione permanente (Giustizia) del Senato il testo unico sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, cosiddetto ddl Cirinn. Il testo originale composto da 19 articoli, raggruppati sotto due titoli: il primo riguarda le unioni civili e il secondo disciplina la convivenza tra persone dello stesso sesso visionabile al seguente indirizzo http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=909941.Entro il 7 maggio dovevano essere proposti gli emendamenti al testo base approvato.La caratteristiche salienti del nuovo istituto delle unioni civili possono cos essere riassunte (Titolo I artt. da 1 a 7):- due persone dello stesso sesso costituiscono ununione civile mediante dichiarazione di fronte allufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni;- presso gli uffici dello stato civile di ogni Comune italiano istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;- sono previste cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso;- allunione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le norme del Codice Civile riguardanti: i diritti e doveri che nascono dal matrimonio (articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148); ordini di protezione contro gli abusi familiari (342-bis, 342-ter); linterdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (408, 410, 417, 426 e 429) oltre agli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dallarticolo 2941, primo comma n. 1);
- le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi, marito e moglie, ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso tranne che allarticolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 riguardante le adozioni che restano quindi precluse mentre sar consentita la stepchild adoption cio ladozione di un bambino gi riconosciuto come figlio di
uno solo dei due come previsto dallart. 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184;- alle parti dellunione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile in materia di successione;- allunione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonch le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162 riguardanti le convenzioni di negoziazioni assistite da avvocati e
gli accordi di separazione e divorzio dinanzi allUfficiale di Stato Civile;- il Governo delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi volti alla regolamentazione dellunione civile.La normativa riguardante le cosiddette coppie di fatto contempla le seguenti disposizioni (Titolo II artt. da 8 a 19):- si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinit o adozione, da matrimonio o da ununione civile;- vengono riconosciuti alle coppie di fatto i diritti di assistenza sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, subentro nel contratto daffitto, reversibilit della pensione e i doveri previsti per le coppie sposate;- la convivenza sar disciplinata da un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza (contratto di convivenza) redatto in forma scritta, a pena di nullit, ricevuto da un notaio. Tale contratto, ai fini dellopponibilit ai terzi, dovr essere trasmesso a cura del notaio che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni, entro i successivi dieci giorni, al Comune di residenza dei conviventi per liscrizione allanagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;- il contratto di convivenza pu essere affetto da nullit o sottoposto a risoluzione e ove ne ricorrano i presupposti pu essere disciplinato dalla legge nazionale comune dei contraenti salvo che entrambi i contraenti o uno solo di loro sia italiano per i quali, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni
(continua a pag. 14)
Pag. 14
(continua da pag. 13: Il cammino...)
LA MANIFESTAZIONE DI VOLONT ALLA CREMAZIONE DEI FAMILIARI: COME NON PERDERSI FRA I LEGAMI DI PARENTELA
La pratica della cremazione che per lungo tempo in Italia, per motivi culturali e religiosi, non ha trovato larga applicazione, da qualche anno a questa parte in costante aumento, segno visibile dellevoluzione dei costumi e della societ che non percepisce pi la riduzione in cenere come una diminuzione del rispetto e della considerazione per i nostri cari estinti.Naturalmente tale soluzione non pu prescindere dalla volont espressa in tal senso dal defunto e che potr risultare dalle disposizioni testamentarie o dalliscrizione ad una societ avente fra i propri fini quello della cremazione o dalla dichiarazione da parte dei familiari pi prossimi individuati ai sensi dellart. 74 e seguenti del Codice Civile, secondo un ben preciso ordine gerarchico. In presenza di pi parenti di pari grado sar necessaria la maggioranza o lunanimit, a seconda delle disposizioni regionali di riferimento.In sostanza si parte dal coniuge del defunto, che rimane lunico avente titolo anche in caso di separazione, mentre NON ha voce in capitolo qualora sia intervenuto il divorzio.In mancanza del coniuge (perch il defunto era celibe, divorziato o vedovo) subentrano i parenti di primo grado, cio genitori e figli, che sono, ai fini della manifestazione di volont alla cremazione, sullo stesso piano.Solo qualora non vi siano i parenti di primo grado si passa al secondo, senza distinzione fra la linea retta e
di Paola Lucchi
linea collaterale; ecco quindi che hanno titolo a rendere la dichiarazione: nonni, nipoti (figli del figlio), fratelli/sorelle; lassenza anche di parenti di secondo grado fa subentrare il terzo, ovvero, i bisnonni, bisnipoti (figli del figlio del figlio), nipoti (figli del fratello/sorella), zii (fratelli/sorelle dei genitori) e cos via, passando al quarto e poi al quinto, fino al massimo del sesto grado.Se nelle pratiche di cremazione gestite nellimminenza del decesso di rado si ha lintervento dei gradi pi lontani, quando la cremazione riguarda invece defunti di vecchia data si pu porre la problematica di individuare, senza perdersi nei vari gradi di parentela, chi titolato o meno a rendere la dichiarazione in merito.
Ecco quindi uno schema dei vincoli di parentela riferiti al soggetto defunto, che possa aiutare a cogliere a prima vista chi sono i familiari coinvolti, fermo restando che nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, possibile procedere alla cremazione anche in caso di disinteresse da parte di questi. La condizione che vengano effettuate opportune affissioni in merito: il mancato riscontro entro i termini prestabiliti considerato come disinteresse da parte dei familiari e consente di determinare il trattamento successivo dei resti che, a seconda dello stato, potrebbe essere quello dellinterramento, della cremazione o della collocazione nellossario comune (in caso di resti ossei).
DEFUNTO
1 FIGLIO/A
2 NIPOTE
3 BIS NIPOTE
4 TRIS NIPOTE
5 ETC ...........
6 ETC .............
1 GENITORI
2 NONNI
3 BIS NONNI4 TRIS NONNI
5 ETC .........
6 ETC ..........
2 FRATELLO/SORELLA del defunto
3 NIPOTE (figlio/a di frat/sor. del def.)
4 PRONIPOTE
5 ETC ..........
6 ETC .........
3 ZIO/A (frat/sor dei genitori del def.)
4 CUGINO/A (figli zio)
5 ETC ..........
6 ETC ...........
4 PROZIO (frat/sor del nonno/a)5 ETC .........
6 ETC ......
5 frat/sor del bisnonno/a6 ETC ............
6 fratello/sorella del trisnonno
SCHEMA dei vincoli di parentela
Linea collaterale
Linea collaterale
Linea collaterale
Linea collaterale
Linea collaterale
Linea
retta
Linea
retta
Legenda: 1 = PRIMO GRADO (COLORE ARANCIONE) - 2 = SECONDO GRADO (COLORE GIALLO) 3 = TERZO GRADO (COLORE VERDE) 4 = QUARTO GRADO (COLORE AZZURRO)
riconosciuta non di fronte ad un ufficiale di stato civile ma con reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza allUfficiale di Stato Civile della residenza. Troviamo anche chi vorrebbe che la registrazione dell unione possa essere effettuata presentandosi di fronte al commercialista oppure ai vigili urbani o mediante dichiarazione di fronte
al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni. Nella valanga di emendamenti la fantasia non manca, ma largomento estremamente complesso e delicato merita da parte dellassemblea legislativa e delle istituzioni il massimo interesse e la massima cura nel trovare soluzioni legislative idonee a salvaguardare la dignit e le aspettative non solo dei singoli, ma dellintera societ.
della legge italiana vigenti in materia.Sono oltre 4000 le proposte di modifica presentate dai parlamentari: tra le proposte di modifica palesate negli emendamenti proposti la seguente vorrebbe non ununione civile mediante dichiarazione di fronte allufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ma unamicizia civilmente rilevante
Pag. 15
SOCI INDIVIDUALI: RECORD ASSOLUTO NELLA STORIA DI ANUSCA
di S. Z.
Il 2015 segner una pietra miliare nella storia di ANUSCA: raggiunto e superato il record assoluto dei Soci Individuali, risalente al 2012, lAssociazione si avvia a consolidare il primato con nuovi tesseramenti. Le ragioni di questo storico risultato sono da ritrovare nella consapevolezza oramai consolidata dellopportunit di dare continuit alla copertura della polizza assicurativa di responsabilit civile prima del suo spirare naturale: oggi, il cittadino non subisce pi passivamente eventuali errori della Pubblica Amministrazione, ma fa rivalere con sempre pi forza il torto che ritiene di aver subito. A ci si aggiunga una natura di giorno in giorno pi delicata degli adempimenti demandati agli uffici demografici. Per questo facilmente comprensibile lestrema utilit della formula di tutela proposta dallAssociazione e la sua grande diffusione: i conti son presto fatti dato che, ad oggi, 4 soci su 5 scelgono la quota individuale di tipo B. Ricordiamo che per prima in assoluto, quando ancora diversi ordini professionali che poi lhanno posto come obbligo per i propri iscritti, ancora non ne parlavano, ANUSCA propone questa opportunit dal 2007. Da allora, in crescendo continuo, i funzionari demografici hanno riposto la loro fiducia nellAssociazione, crediamo, ripagati. Non solo ANUSCA cura i rapporti con il liquidatore in caso di sinistro, sollevando lassicurato da ogni adempimento, ma soprattutto la compagnia assicurativa ha risposto in maniera puntuale in tutti i casi in cui stata chiamata in causa, nel quadro contrattuale. I casi segnalati
sono i pi disparati. Fra gli ultimi: una sanzione del Garante per la protezione dei dati personali per la pubblicazione di dati sensibili sullalbo pretorio on line ed una mancata annotazione di fondo patrimoniale, per un valore di diverse decine di migliaia di euro.Purtroppo, al di l della preparazione professionale, si tratta di sinistri che possono capitare a chiunque e fa bene chi mette al sicuro la propria tranquillit lavorativa con una polizza che ha sempre dato garanzie di seriet.
Non dimentichiamo che ANUSCA il primo contraente della polizza, anticipando ogni anno, un certo numero di quote e, inoltre, mette a disposizione un Fondo di ventimila euro a copertura di fattispecie particolari rispetto alle condizioni generali della polizza. Viaggia a gonfie vele anche la nave della Polizza di Tutela Legale, a integrazione di quella di Responsabilit Civile. Con un piccolo
surplus di 40 euro da aggiungere alla quota B scelta, ci si garantisce lintervento dellassicurazione in caso di procedimento davanti a giudice, purch non sia acclarata la colpevolezza, per tutte le spese legali e peritali che sono state sostenute in giudizio dalloperatore.Per il 2015 infine, alto gradimento anche per le Convenzioni riservate ai Soci ANUSCA che assicurano sconti interessanti su acquisti nei sempre pi gettonati outlet, strutture alberghiere, di divertimento e negozi
di vario tipo. Una opportunit che di questi tempi non da buttare via e ripaga, con pochi acquisti, la spesa per aderire ad ANUSCA. Non dimentichiamo poi che anche per i Soci Individuali ci sono tante opportunit di formazione gratuita su tutto il territorio nazionale, oltre allaccesso allArchivio Quesiti Risolti, la possibilit di porre un quesito tecnico professionale e richiedere, a spese dellAssociazione, un parere legale in materia giuslavoristica. Ma piace ribadirlo: quello che emerge dai contatti con i tesserati che non sono soltanto i servizi collegati la leva motivazionale del tesseramento, bens una adesione, convinta e volontaria, a quanto ANUSCA propone in termini di valori, dal 1980 ad oggi.
ASSICURATI LA TRANQUILLITA LAVORATIVA
SCEGLIENDO LE POLIZZE ANUSCADI RESPONSABILITA CIVILE E
TUTELA LEGALE
Pag. 16
(continua a pag. 17)
LARTICOLO 36 D.P.R. 396/2000: SEMPRE ATTUALEdi Pia Mantineo
Larticolo 36 D.P.R. 396/2000 si dimostrato uno strumento utilissimo, sia dal punto di vista dellU.S.C. che dal punto di vista del cittadino.Le diatribe sul modo di certificare il nome hanno origini lontane, ma partiamo dalla famosa quanto famigerata circolare del Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni 25 marzo 1988, prot. n. 1/50/FG/i 1(87)1075.Veniva in essa esaminato il modo di attribuire il nome o i nomi e con puntualit sottolineata ed evidenziata la differenza tra nome composto e nome complesso e il valore dei segni di interpunzione; il tutto con occhio attento ad individuare la volont del dichiarante allatto dellimposizione del nome.A quella circolare hanno fatto seguito:- una nota di commento in data 28 luglio 1992 Ministero Grazia e Giustizia; - un quesito in data 29 aprile 1996, Ministero di Grazia e Giustizia, al Consiglio di Stato che non ha ritenuto opportuno impartire alcuna istruzione; - la circolare n. 1/1997 Ministero Grazia e Giustizia.Questultima diceva: lufficiale di stato civile, talora, proprio in forza di tale circolare [quella del 1988] e dei criteri ivi indicati, si ritenuto obbligato ad intervenire motu proprio, cos modificando anche situazioni ampiamente consolidate, con conseguenti effetti di instabilit che la circolare intendeva invece eliminare. Si prodotto cos leffetto contrario a quello perseguito, con grave pregiudizio delle persone che avevano ottenuto per anni senza alcuna contestazione la certificazione demografica con il prenome composto da pi elementi.Dunque la colpa era degli Ufficiali di Stato Civile che non avevano capito nulla e avevano procurato non pochi guai ai cittadini!!! Non commentiamo!Intanto i cittadini avevano continuato a vivere e quindi a conseguire titoli di studio, patenti, acquistare vetture,
aprire conti in banca, sottoscrivere contratti di lavoro, acquistare immobili, aprire conti bancari; e poi avevano contratto matrimonio, avevano avuto figli, magari avevano divorziato e contratto un nuovo matrimonio. Insomma avevano vissuto a volte usando un nome a volte due altre anche tre di quelli imposti alla nascita. Ma soprattutto avevano ottenuto lattribuzione di un codice fiscale, su richiesta verbale e senza che mai lAgenzia delle Entrate avesse fatto anche una sola verifica sullatto di nascita che la madre di tutta la nostra vita burocratica (non per nulla abbiamo
avuto signore che avevano ottenuto il codice fiscale con il cognome del marito!).Dunque una situazione molto complicata a cui era davvero necessario porre un definitivo rimedio. E lintroduzione dellart. 36 del D.P.R. 396/2000 ha fornito il giusto strumento per sanare tutte le posizioni dubbie e dare certezze agli interessati e a chi emette certificazione.Il comma 1 di detto articolo recita: Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da pi elementi, anche se separati tra loro, pu dichiarare per iscritto allufficiale dello stato civile del luogo di nascita lesatta indicazione con cui, in conformit alla volont del dichiarante o, alluso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto
e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.Lenunciato chiarissimo e non lascia spazio a dubbi. Tuttavia alcune incertezze operative sono sorte quasi subito: accogliere in ogni caso listanza del cittadino rivolta allottenimento dellannotazione sul proprio atto di nascita? Annotare solo sullatto di nascita del richiedente o su tutti gli atti che lo riguardano? Cambiare lordine dei nomi imposti? Sono solo le pi frequenti delle domande che gli Ufficiali di Stato Civile si sono posti. A tal proposito la circolare n. 2 del Ministero dellInterno del 26 marzo
2001 chiarisce: Nel caso di cambiamento di nomi (art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica) o di scelta del nome o dei nomi (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica), i relativi atti (quindi, per analogia, non soltanto i provvedimenti) vanno annotati sullatto di nascita dellinteressato (art. 49, lettera p, del decreto del Presidente della Repubblica) e sul suo atto di matrimonio (art. 69, lettera p del decreto del Presidente della Repubblica), nonch, per coerenza con il citato (art. 49, lettera p), sullatto di nascita dei figli. Pi avanti ci fornisce altre risposte: Lutilizzazione di tale facolt naturalmente connessa alla necessit di tutelare un interesse degno di protezione e non pu prevedere lalterazione dellordine dei vari elementi
Pag. 17
(continua da pag. 16: Larticolo...)
n lindicazione del solo secondo o terzo nome, che rimane possibile unicamente con la normale procedura di cambiamento del nome. Alla luce di quanto precede, il dichiarante potr, pertanto richiedere lindicazione del solo primo nome, ovvero del primo seguito dal secondo, o, infine, del primo seguito dal secondo e dal terzo. A proposito dellinalterabilit dellordine dei nomi attribuiti alla nascita fatta salva poi lipotesi che di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare documentalmente. Questo sicuramente un caso molto particolare in cui usare ogni cautela. Dovranno infatti verificarsi condizioni precise che lUfficiale di Stato Civile dovr valutare con la massima attenzione: dovrebbe darsi il caso per esempio che per errore al momento della nascita di Maria Rita lUfficiale dello Stato Civile abbia comunicato allUfficiale dAnagrafe Rita Maria e che da l tutta la vita dellinteressata si sia svolta come Rita Maria e che la stessa abbia avuto carte didentit, titoli di studio, posizione lavorativa ecc con il nome di Rita Maria. A quel punto lU.S.C. far le opportune valutazioni ed eventualmente accoglier listanza e apporr le relative annotazioni. Il Ministero dellInterno infatti sul
Massimario dello Stato Civile ed. 2012 pagina 90 cos si esprime: Tuttavia, qualora la scelta, anzich essere fondata su un atto di mera volont dellinteressato, sia giustificata da un uso costante (da dimostrare documentalmente) che del
nome, o dei nomi, sia stato fatto, si ritiene possibile che linteressato alteri lordine originario, indicando, secondo tale uso, uno dei nomi a suo tempo attribuitigli, insieme o no ad uno od a pi dei rimanenti. Richiamando infine le domande che prima si erano poste come frequenti nellaffrontare largomento, si deve sottolineare labitudine di alcuni Ufficiali di Stato Civile ad ostacolare il diritto del cittadino di chiedere e ottenere lapposizione dellannotazione riguardante la corretta indicazione del/dei nome/i sul proprio atto di nascita. Tale comportamento sarebbe motivato
dal fatto che comunque quellUfficiale di Stato Civile certifica gi nel modo richiesto dallinteressato. Ma la norma d al cittadino la facolt di formulare istanza di annotazione e, a meno che non sussistano motivazioni contrarie sostenute con forza di legge, listanza va accolta e le annotazioni eseguite.Bisognerebbe inoltre riflettere sul fatto che lannotazione d certezza definitiva sul modo di certificare e la d sia allattuale Ufficiale di Stato Civile che a chi sar dopo di lui. Il ricorso allart. 36 ha dato agli uffici dei Servizi Demografici la possibilit di allineare i propri dati con quelli dellAgenzia delle Entrate e di evitare le anomalie al momento del popolamento dellINA. Certo stato un lavoro faticoso: un Comune di medie dimensioni ha avuto circa 5.000 disallineamenti che hanno richiesto lavoro, impegno e formazione di risorse umane. Adesso torna nuovamente alla nostra attenzione la sua importanza trovandoci alla vigilia del grande salto in A.N.P.R.Quando, tra non molto, dopo il definitivo subentro di tutti Comuni, saremo un unico mega-ufficio dei Servizi Demografici, chi non ha i dati perfettamente allineati resta fuori: chi c c e chi non c paga pegno. Ma gli Ufficiali di Stato Civile sapranno attrezzarsi prima!
PREPARATI AD UN AUTUNNO RICCO DI FORMAZIONE...
Pag. 18
LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTIA cura di Agostino Pasquini
(continua a pag. 19)
1) Mancato trasferimento di residenza volontario modalit di attivazione di interessati e ComuniUn signore residente ha segnalato alcuni mesi fa che il figlio non abitava pi con lui, precisando anche lindirizzo del Comune limitrofo presso il quale si sarebbe trasferito. Dagli accertamenti eseguiti da questa P.M. il ragazzo effettivamente non abita pi presso il padre, si sarebbe trasferito allindirizzo indicato dal genitore, secondo alcune informazioni acquisite e lavora regolarmente in questo Comune. Il Comune interessato ex art. 16 DPR n. 223/1989 dopo diversi mesi ha precisato che la persona in oggetto non ha l la dimora abituale. Il ragazzo, contattato tramite raccomandate e notifiche, prima per comunicargli lavvio del procedimento di verifica della dimora abituale e poi pi volte per invitarlo a regolarizzare la posizione anagrafica, non si mai presentato. Il padre, titolare di pensione minima, paga affitto maggiorato per la casa popolare e non pu richiedere eventuali contributi per la presenza del figlio nel suo stato di famiglia, quindi chiede che dopo 6 o 7 mesi la situazione si definisca.Come regolarizzare la posizione del ragazzo, che non irreperibile, si rifiuta di dichiarare la propria posizione, non risulterebbe avere la dimora abituale n in questo Comune n in quello limitrofo?
Risponde lesperto ANUSCA Romano Minardi
Purtroppo, il Comune dove attualmente risulta iscritto il ragazzo non ha alcuna possibilit di regolarizzare la posizione anagrafica
descritta nel quesito. La vigente normativa pone in capo al solo Comune di nuova dimora il potere di agire dufficio, iscrivendo questa persona nel luogo di effettiva residenza. La cancellazione per irreperibilit, ovviamente, non pu essere presa in considerazione. Chiameremo il Comune dove il ragazzo risulta iscritto: Comune A e laltro, dove il padre afferma che il figlio si sia trasferito, Comune B. Il Comune B dovr essere nuovamente invitato a chiarire i motivi della sua risposta negativa alla richiesta ex art. 16, inviando anche al Comune A copia degli accertamenti. A volte, i comuni rifiutano di procedere con liscrizione dufficio sulla base della semplice dichiarazione degli interessati che dichiarano di essersi trasferiti solo temporaneamente. Se cos fosse, sarebbe un comportamento inaccettabile da segnalare alla Prefettura. Se, invece, di fatto, non si riesce a stabilire leffettiva nuova dimora abituale di questa persona, lunica soluzione adottabile anche dufficio (ma sarebbe molto meglio se ci fosse la collaborazione dellinteressato) potrebbe essere una iscrizione dufficio nella via fittizia delle persone senza fissa dimora, sulla base del rifiuto da parte dellinteressato di regolarizzare la sua posizione e della certezza circa la sussistenza di un domicilio (cio di un interesse) nel Comune, dimostrato dal fatto che luogo di lavoro.
2) Divorzio consensuale dallo Stato Civile Presenza di un figlio da una nuova unione impossibilitUno sposo qui residente chiede di sciogliere il matrimonio davanti allufficiale di stato civile.La sposa allestero con il nuovo compagno, da cui ha avuto un figlio minore. Posso ricevere laccordo di scioglimento? Deve presentarsi qui anche lex coniuge che adesso residente allestero? Anche per la conferma dellaccordo di l a 30 giorni deve presentarsi lex coniuge?
Cosa deve presentarmi per dimostrare che il minore del nuovo compagno?
Risponde lesperto ANUSCA Tiziana Piola
In questo caso non si pu procedere per i seguenti motivi: 1) la dichiarazione di accordo di separazione consensuale o di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili non pu essere recepita dallusc in presenza di figli minori, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap anche di una sola parte vedi circolare del Ministero dellInterno n. 19/2014. Quindi anche se il figlio minore del compagno, per il fatto che chi vuole separarsi o divorziare genitore di un minore non si pu recepire laccordo. 2) Le dichiarazione di accordo di fronte allufficiale di stato civile ai sensi dellart. 12 della legge 162/2014 devono essere presentate personalmente e congiuntamente dai coniugi per cui devono presentarsi entrambi i coniugi davanti allusc. Non esistono dei documenti da recepire previsti dalla legge. Si ritiene opportuno al fine di accertare la veridicit delle dichiarazioni rese acquisire dufficio linformativa relativa alla residenza e stato di famiglia (per vedere se ci sono figli minori anche se questi potrebbero anche essere residenti presso dei parenti, quindi la ricerca ovviamente limitata). La copia integrale dellatto di nascita dei figli maggiorenni per accertarsi che non
Pag. 19
siano interdetti e quindi incapaci. Si rammenta a tal proposito la circolare n. 19 che esplicita ...riferito al tradizionale regime civilistico dellincapacit di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno.
3) La residenza nel campeggio. Dimora abituale e occupazione (abusiva ?) di immobili - il suolo della piazzola di sosta.Esiste la possibilit di ottenere liscrizione anagrafica allinterno di un campeggio da parte di un cittadino proprietario di un camper collocato in una piazzola, affittata con regolare contratto avente decorrenza 01.03.2015 e termine 06.01.2016 ?Il gestore del campeggio si oppone adducendo limpossibilit di ottenere liscrizione anagrafica trattandosi di struttura ricettiva allaperto non residenziale (con il rischio di violare norme urbanistiche) [].
Risponde lesperto ANUSCA Andrea Antognoni
Dagli elementi emersi nel quesito propendo per una risposta positiva alla richiesta di iscrizione anagrafica, sussistendo naturalmente la dimora abituale. Vediamo perch. 1) I concetti di residenza e dimora abituale sono ben definiti dal codice civile e dalla giurisprudenza: la dimora
abituale il luogo ove la persona dimora con carattere di stabilit e ha fissato il centro delle proprie relazioni sociali e familiari, oltre che dei propri interessi. appunto un luogo fisico e non necessariamente un immobile, ma qualunque luogo o struttura in cui vi siano i presupposti per una ragionevole stabile occupazione nel tempo e dunque laccertamento da parte dellufficiale danagrafe dellelemento oggettivo della presenza stabile. 2) La circolare del Ministero dellInterno n. 8/1995 dispone molto chiaramente sul diritto-dovere alliscrizione anagrafica quale posizione soggettiva indipendente dalle condizioni dellalloggio: Liscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, n potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libert di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dellart. 16 della Carta Costituzionale. () La funzione dellanagrafe essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, n tale funzione pu essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anchessi degni di considerazione, quale ad esempio lordine pubblico, lincolumit pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico. La residenza e la conseguente iscrizione anagrafica dunque una condizione indipendente dalla natura dellalloggio (grotte, camper, roulotte) purch questo faccia presupporre le possibilit di avervi fissato la dimora abituale. 3) Liscrizione invece vincolata, dallapprovazione del DL n. 47/2014, alloccupazione legale dellimmobile. Lart. 5 del suddetto DL recita infatti che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non pu chiedere la residenza n lallacciamento a pubblici servizi in relazione allimmobile
medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Nel corso dellistruttoria lufficiale danagrafe dunque chiamato ad accertare il requisito della legalit delloccupazione dellimmobile, intendendosi ricompreso anche nel concetto di bene immobile anche, naturalmente, il suolo. Ora, chiarito che lunico requisito ulteriore che ha introdotto tale norma attiene alla occupazione legale, lufficiale danagrafe deve unicamente accertare la sussistenza di questo e non di altro (quale sarebbe lassenso alliscrizione anagrafica, non previsto in alcun modo dalla disciplina anagrafica). Dagli elementi forniti, essendo in presenza di un regolare contratto della durata di oltre un anno, loccupazione non potr che ritenersi legale. Ogni preoccupazione sulla violazione di norme urbanistiche non pu interessare lanagrafe, che chiamata (in presenza di occupazione legale) a rilevare unicamente la dimora abituale sul territorio comunale. 4) Da ultimo, lelemento forse pi difficoltoso attiene proprio allaccertamento della dimora abituale. Non vi sono per dubbi che la lunga durata del contratto sia un elemento a favore del cittadino, in quanto unoccupazione di oltre 12 mesi senzaltro compatibile con il concetto di dimora abituale e dunque di residenza. Resta tuttavia fermo che importante svolgere accuratissimi accertamenti, escludendo (nei limiti del possibile, avvalendosi anche del supporto delleventuale Comune di precedente iscrizione) che il cittadino mantenga invece la propria dimora abituale altrove. Se gli accertamenti daranno esito positivo, lufficiale danagrafe ha il dovere di confermare liscrizione allindirizzo del campeggio.
(continua da pag. 18: La pagina...)