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Nuove regole del diritto societario ed altri profili giuridici
START UP E PMI INNOVATIVE
Avvocato
Francesco Milanese
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giovedì 30 novembre 2017
Panoramica dell’intervento
Le start-up innovative:
configurazione normativa attuale
• Requisiti
• Profili di diritto societario
• Profili di diritto del lavoro
• Gestione della crisi
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Le imprese start-up innovative
nell’ordinamento italiano
Programma Nazionale di Riforma (allegato al Documento di Economia e Finanza 2012): Obiettivo: «Creare le condizioni per cui i giovani – e i meno giovani – dotati di talento, energia e creatività portino avanti i loro progetti imprenditoriali» Decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012 n. 179)
Obiettivi: favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile; sviluppare una nuova cultura imprenditoriale; creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione; promuovere maggiore mobilita' sociale; attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero
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giovedì 30 novembre 2017
Caratteristiche
delle start-up innovative
Art. 25, D. L. 18 ottobre 2012 n. 179
- Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa
- Azioni o quote rappresentative del capitale sociale non quotate su un mercato regolamentato
- Requisiti della start-up innovativa:
1. Costituzione da non piu' di sessanta mesi (rileva la data di costituzione della società, non quella della sua iscrizione al Registro delle Imprese, né tantomeno quella di inizio effettivo dell’attività sociale – cfr. Circolare M.I.S.E. n. 3696/C del 14.02.2017)
2. Residenza in Italia ai sensi dell' articolo 73 del T.U.I.R., o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
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giovedì 30 novembre 2017
Caratteristiche
delle start-up innovative
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3. A partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro;
4. Non distribuisce, e non ha distribuito, utili
5. Oggetto sociale esclusivo o prevalente, sia lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
6. Non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
Caratteristiche
delle start-up innovative
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7. Possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a) le spese in R&D uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili, ma incluse le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso)
Caratteristiche
delle start-up innovative
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b) impiego come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi di ricerca oppure laureati con almeno tre anni di esperienza in attivita' di ricerca, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale
c) titolarità o disponibilità di almeno una privativa industriale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa
Gli incubatori certificati
Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 sono le società di capitali che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
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Caratteristiche
delle start-up innovative Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa.
Dunque, anche s.r.l. semplificata
prevista all’art. 2463 bis Cod. civ.
Ipotesi poco frequente nella prassi:
- Soci solo persone fisiche
- Struttura «ingessata» dalla immutabilità delle clausole standard dell’atto costitutivo
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Caratteristiche
delle start-up innovative
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 le start-up innovative (al pari degli incubatori certificati) devono essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese al fine di poter beneficiare della disciplina di favore.
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Caratteristiche
delle start-up innovative
Con la pubblicazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, si darà, dunque, pubblicità alle seguenti informazioni relative alla start-up innovativa:
- anagrafica;
- attivita' svolta;
- soci fondatori e altri collaboratori;
- Bilancio e rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori
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L’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese
Circolare M.I.S.E. n. 3696/C del 14.02.2017:
Le Camere di Commercio sono tenute alla verifica della sussistenza dei requisiti di start-up innovativa in relazione alle società iscritte alla sezione speciale, tanto nella fase iniziale (c.d. Verifiche preventive o in entrata), quanto in itinere (c.d. Verifiche dinamiche)
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L’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese
Circolare M.I.S.E. n. 3696/C del 14.02.2017:
Il fatto che l’impresa sia ospitata fisicamente presso un incubatore certificato evidenzia credibilità e garanzia della riferibilità della società alla disciplina delle start-up innovative, fondata sul concetto di innovazione tecnologica.
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L’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese
Ordinanza Tribunale di Torino del 10.02.2017
«Soltanto il caso risultante per tabulas ed eclatante, per manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, è suscettibile di rigetto di iscrizione.»
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L’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese
Ai sensi dell’art. 25, comma 16, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti tipici della start-up innovativa, la società è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 26, comma 1
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Minore «urgenza»
nella gestione delle perdite
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Minore «urgenza»
nella gestione delle perdite
Prima ipotesi
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, come stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo
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Minore «urgenza» nella gestione delle perdite
Seconda ipotesi
Nelle ipotesi degli articoli 2447 o 2482-ter Cod. civ., l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Semplificazioni per la costituzione
di start-up innovative in forma di s.r.l. Art. 4, comma 10 bis, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33:
L'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Semplificazioni per la costituzione di start-up innovative in forma di s.r.l.
L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni
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Semplificazioni per la costituzione di start-up innovative in forma di s.r.l.
Decreto Min. Sviluppo Economico n. 97228 del 17/02/2016
Modello standard di atto costitutivo
e statuto-tipo ad opzioni interne
utilizzabile da chi intenda costituire una start-up innovativa in forma di s.r.l.
senza l’intervento del notaio
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Semplificazioni per la costituzione di start-up innovative in forma di s.r.l.
T.A.R. del Lazio
con sentenza n. 10004/2017 del 02.10.2017
si pronuncia sul ricorso
del Consiglio Nazionale del Notariato,
rigettandolo sotto due profili
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T.A.R. Lazio sentenza n. 10004/2017 del 02.10.2017
• non è stata soppressa, diversamente da quanto sosteneva il Consiglio Nazionale Notarile, la possibilità di redazione dell’atto costitutivo in forma notarile
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T.A.R. Lazio sentenza n. 10004/2017 del 02.10.2017
• la normativa speciale non viola il diritto UE, in quanto il sistema prevede verifiche preventive; in particolare:
le verifiche demandate al Registro Imprese e, soprattutto,
la garanzia derivante dalla conformità dell’atto costitutivo al modello legale
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T.A.R. Lazio sentenza n. 10004/2017 del 02.10.2017
Il Tar Lazio accoglie un motivo di ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato:
nell’ipotesi di perdita dei requisiti di start-up innovativa, la s.r.l. costituita senza notaio non può rimanere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, «occorrendo evidentemente una modifica o ripetizione dell’atto ai fini della permanenza nella sezione ordinaria»
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33) ha esteso alle c.d. PMI INNOVATIVE l’applicabilità dell’intero art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (ivi compreso il primo comma, sopra descritto, che consente di gestire con «minore urgenza» le perdite di esercizio)
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Le PMI Innovative
Art. 4, Decreto Legge - 24/01/2015, n. 3 Sono le PMI, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, dotate delle seguenti caratteristiche: a) residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato; c) azioni non quotate in un mercato regolamentato; d) l'assenza di iscrizione al registro speciale per le start-up innovative;
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Le PMI Innovative
Art. 4, Decreto Legge - 24/01/2015, n. 3 Sono le PMI dotate delle seguenti caratteristiche: (…) e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita' fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o dottorandi oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3) Disponibilità di almeno una privativa industriale
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Raccomandazione 2003/361/CE
Le PMI Sono imprese che occupano meno di 250 persone e che rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
- il fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro, oppure
- il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
commi 2, 3, 5, 6 e 7
Significative deroghe al diritto comune, originariamente (nel 2012) previste per le sole start-up innovative costituite in s.r.l.
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 57, D.L. 24 aprile 2017, n. 50
(conv. in Legge 21 giugno 2017, n. 96)
Estende a tutte le PMI
costituite in forma di s.r.l.
le deroghe previste all’art. 26
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, c. 2, 3, 5, 6 e 7
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Attuale definizione di PMI
Ai fini che ci occupano, la normativa attuale prevede che l’equity crowdfunding sia accessibile, oltre che alle imprese sociali ed agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle PMI, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del Regolamento UE 2017/1129 (nonché ad «altre societa' che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»)
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Regolamento UE 2017/1129
Sono PMI:
1) società che in base al loro più recente bilancio soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti:
numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250,
totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro
fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di Euro;
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Comma 2
Possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Comma 3
Possibilità di creare categorie di quote:
- senza diritti di voto;
- con diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione;
- diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni
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ESEMPI DI DIRITTI PARTICOLARI CHE L’ATTO COSTITUTIVO PUO’ PREVEDERE
- Divieto di recesso anche nell’ipotesi di intrasferibilità della quota (in deroga all’art. 2469 Cod. civ.), ad esempio finché la società mantenga la qualità di start up innovativa o PMI Innovativa
- trasferibilità condizionata al gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi
- limitazione o esclusione del diritto di ricevere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione (in deroga all’art. 2476 Cod. civ.)
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Importante precisazione in tema di diritti particolari
In caso di start-up innovative, le categorie di quote forniti di diritti diversi non sono soggette al regime di temporaneità tipico di tale «species» sociale.
Dunque, a seguito della cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, le categorie di quote in parola mantengono le medesime limitazioni previgenti (Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato n. 63/2016).
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Comma 5
In deroga all'articolo 2468 Cod. civ., possibilità di ricorrere alla collocazione di quote di capitale sociale di s.r.l. mediante offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (c.d. EQUITY CROWDFUNDING)
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le start-up innovative
le PMI innovative e
(dal 24.04.2017) le PMI costituite in s.r.l.
possono servirsi dell’equity crowdfunding
(ciò ne ravvicina la disciplina a quella delle s.p.a., fisiologicamente orientate al collocamento sul mercato delle loro azioni)
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Comma 6
Deroga al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 Cod. civ.) qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali
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Operazioni sul capitale proprio
A titolo esemplificativo, la società potrà:
acquistare o accettare in garanzia quote proprie
accordare prestiti o fornire garanzia per la loro sottoscrizione
in ogni caso, sempre che ciò avvenga in vista dell’acquisizione delle quote stesse da parte di dipendenti, amministratori e collaboratori
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
Art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Comma 7
A seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, possibilità di emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
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Analogia con l’art. 2346, comma sesto, Cod. civ.
E’ il caso degli Strumenti Finanziari Partecipativi, previsti per le Società per Azioni: ipotesi «ibrida» tra capitale di rischio e di debito, che consente ai soci fondatori e di controllo di veder rafforzata la società, senza «annacquare» la propria partecipazione al capitale
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO
N.B.
L’art. 26, c. 1 D.L. 179/2012
(Minore «urgenza» nella gestione delle perdite)
non risulta esteso alle PMI in forma di s.r.l.,
ma risulta applicabile solo
alle start up innovative ed alle PMI innovative
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO Prescrizioni per il crowdfunding
Regolamento sulla raccolta di capitali
di rischio tramite portali on-line
da parte di Start-up innovative
e PMI innovative
(Delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013)
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO Prescrizioni statutarie per il crowdfunding
Art. 24 Reg. Consob
a) Lo statuto o l’atto costitutivo di una società che si candida ad un’operazione di equity crowdfunding preveda per l’investitore il diritto di recesso dalla societa' ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni
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REGOLE DI DIRITTO SOCIETARIO Prescrizioni per il crowdfunding in materia di patti parasociali
Art. 24 Reg. Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line:
b) Obbligo di comunicazione alla società nonché di pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società
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PECULIARITÀ IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Art. 28, D.L. 179/2012
applicabile alle start-up innovative La retribuzione dei lavoratori è costituita da: - una parte che non inferiore al minimo tabellare previsto, per il
rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, nonchè
- da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni
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PECULIARITÀ IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Art. 28, D.L. 179/2012
applicabile alle start-up innovative
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine da una societa' che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.
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PECULIARITÀ IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Art. 28, D.L. 179/2012
applicabile alle start-up innovative
Le citate disposizioni in materia di lavoro subordinato trovano applicazione per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa
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PECULIARITÀ IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA
Art. 31, D.L. 179/2012
applicabile alle start-up innovative
La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, vale a dire le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:
- accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi oppure
- liquidazione dei beni
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