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Nuovi Decreti Impianti Termici
Esercizio, Conduzione, Manutenzione, Controllo, Ispezione degli impianti
1.1 Ambiti di intervento e finalità Definizioni: Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative
alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto.
Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto.
Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni.
Definizioni:
Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti. [Definizione generale che non esisteva]
Ispezione: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti
qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto. [Non si verifica più la conformità a tutte le norme]
Degli impianti termici:
impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. [Scompare la definizione di impianto come composto da componenti di produzione, utilizzazione]. [Sono esclusi solo gli scaldabagni unifamiliari, quindi ricompresi stufe, termogas, ecc…]
1.2 Ambiti di intervento e finalità
Manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico. Sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. Ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
2. Altre definizioni [Queste definizioni non sono cambiate]
3. Valori massimi delle temperature ambiente
Inverno: 18°C + 2°C di tolleranza per attività industriali e artigianali e assimilate. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri
Sono esentati: Ospedali o simili Ricoveri minori e anziani Recupero tossicodipendenti o servizi sociali
Possibili deroghe per:
Piscine e saune Rappresentanze diplomatiche Attività produttive con necessità legate alla produzione Attività produttive con energia non altrimenti utilizzabile
Estate: 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici
4.1 Limiti di esercizio invernale
Tra le ore 5:00 e le ore 23:00
Zona A: 6 ore/g – 01/12 – 15/03 Zona B: 8 ore/g – 01/12 – 31/12 Zona C: 10 ore/g – 15/11 – 31/03 Zona D: 12 ore/g – 01/11 – 15/04 Zona E: 14 ore/g – 15/10 – 15/04 Zona F: Nessun limite
Accensioni al di fuori dei periodi stabiliti solo:
- per particolari esigenze climatiche - al massimo per il 50% delle ore previste
I Sindaci possono stabilire riduzioni di: -Temperatura -Periodo di accensione -Orario di accensione
Esenzioni: Ospedali, ricoveri, servizi sociali, sedi diplomatiche, scuole materne e asili, piscine e saune, specifiche esigenze produttive
Esenzioni dal solo limite orario:
Uffici e attività produttive 24/24 h, cogenerazione, pannelli radianti, condomini con sonda temperatura esterna e regolazione temperatura nelle 24 ore (max 16°C + 2°C nelle ore extra), condomini con contabilizzazione e regolazione temperatura nelle 24 ore, autonomi con regolazione temperature nelle 24 ore, impianti gestiti in servizio energia (max 16°C + 2°C nelle ore extra)
Nelle Centrali Termiche targa affissa con:
- Periodo e orario di funzionamento - Responsabile dell’impianto - Codice Catasto Termico
4.2 Limiti di esercizio invernale
5.1 Soggetti responsabili dell’impianto
Il Responsabile: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
può delegare un terzo responsabile
terzo responsabile dell’impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
5.2. Soggetti responsabili dell’impianto
La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato
- la responsabilità non può essere delegata
oppure
- delega con contratto che prevede la messa a norma. La delega diviene attiva al termine dei lavori
Impianti non conformi:
La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta
Adeguamenti normativi imprevisti: Il T.R. comunica in forma scritta gli interventi Il Delegante deve autorizzare entro 10 giorni In mancanza, la delega al T.R. decade
Il T.R. informa la Regione: della delega ricevuta entro 10 giorni della revoca della delega entro 2 giorni della decadenza della delega entro 2 giorni
5.3 Soggetti responsabili
dell’impianto La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato
Il T.R.: - non può delegare la responsabilità - ricorre solo occasionalmente al subappalto ad imprese abilitate DM 37/08 - subappalta solo attività di manutenzione
Il T.R. è incompatibile: - con il venditore di energia nello stesso impianto - con società collegate o associate al venditore, aventi la stessa proprietà, o aventi un contatto di collaborazione, a meno che non vi sia un “Contratto Servizio Energia” [Dlgs 115/08] con
“remunerazione non riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a parametri oggettivi preventivamente concordati - subappalta solo attività di manutenzione Requisiti Per impianti
> 350kW:
- UNI EN ISO 9001 Oppure - attestazione SOA OG11/0S28
6. Controllo e manutenzione
Può essere svolta solo da imprese abilitate DM 37/08
Installatori e/o manutentori devono dichiarare in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica:
Indicazioni per i controlli: a) Installatore b) Istruzioni fabbricante (apparecchi/dispositivi) c) Norme UNI e CEI
a) Controlli e manutenzioni necessarie b) Frequenza degli stessi sugli impianti da loro installati o
mantenuti.
7. Libretto d’impianto
Vengono soppressi gli attuali “libretti d’impianto” e “libretto di centrale”
Si utilizza per: - Impianti di riscaldamento autonomi - Impianti di riscaldamento centralizzati - Impianti di condizionamento > 12kW
E’ istituito il “Libretto d’impianto per la climatizzazione”
8. Rapporti di controllo
Sono soppressi gli Allegati “F” e “G”
I rapporti contengono una check-list riportante possibili interventi per migliorare il rendimento energetico
1) Impianti di riscaldamento di qualsiasi portata termica 2) Impianti di condizionamento > 12kW 3) Sottostazioni teleriscaldamento 4) Cogeneratori
Sono istituiti nuovi modelli di rapporto di controllo per:
9. Controlli dell’efficienza energetica
Si effettuano per: - Impianti riscaldamento > 10KW - impianti condizionamento > 12kW
Si verificano: - Il generatore (caldo, freddo, ACS) - Presenza e funzionalità sistema regolazione temperatura - Presenza e funzionalità trattamento acqua (se previsto)
Si effettuano: - Alla prima accensione (installatore) - Alla sostituzione del generatore - Per interventi che modificano l’efficienza energetica - Comunque a scadenza periodica
10. Controlli dell’efficienza energetica PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 120 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW
Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica(1)
[kW]
Cadenza controlli di
efficienza
energetica (anni)
Rapporto di
controllo di
efficienza
energetica (2)
Impianti con generatore di calore a
fiamma
Generatori alimentati a combustibile liquido o
solido
10 < P<100 2 Rapporto tipo 1
P> 100 1
Generatori alimentati a gas, metano o GPL 10 < P<100 4
Rapporto tipo 1 P> 100 2
Impianti con macchine
frigorifere/pompe di calore
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a
compressione di vapore ad azionamento
elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di
calore ad assorbimento a fiamma diretta
12 < P<100 4
Rapporto tipo 2 P≥100 2
Pompe di calore a compressione di vapore
azionate da motore endotermico P≥12 4 Rapporto tipo 2
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con
energia termica P ≥12 2 Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da
teleriscaldamento
Sottostazione di scambio termico da rete ad
utenza P> 10 4 Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi Microcogenerazione Pel<50 4 Rapporto tipo 4
Unità cogenerative Pel≥50 2 Rapporto tipo 4
P – Potenza temica utile nominale
Pel – Potenza elettrica nominale
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva delle caldaie dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
10.1. Controlli dell’efficienza energetica
VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Tipologie di generatori di calore Data di installazione Nuovi valori minimi consentiti dal
rendimento di combustione (%)
Valori minimi previsti dal
DLGS/192/05
Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 log Pn (84 + 2 log Pn) -2
Generatore di calore (tutti)
dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre
1997 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn
Generatore di calore a bassa
temperatura dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87,5 + 1,5 log Pn 87,5 + 1,5 log Pn
Generatore di calore a gas a
condensazione dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 log Pn 91 + 1 log Pn
Generatore di calore a gas a
condensazione dall' 8 ottobre 2005 89 + 2 log Pn 90 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti,
salvo generatore di calore a gas
a condensazione) dall' 8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn 88 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn (83 + 2 log Pn) - 6
Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn (83 + 2 log Pn) - 3
log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
N.B.: non sono definiti i parametri per generatori installati dopo l’8/10/05 e alimentati da combustibili solidi o liquidi (dopo 1/1/98 per generatori a condensazione)
Tipologie Data di
installazione
VALORE MINIMO ATTUALMENTE VIGENTE VALORE MINIMO NUOVO DECRETO
25Kw 100Kw 400Kw 25Kw 100Kw 400Kw
Tutti i generatori Prima del
29/10/1993
84,79 86,00 87,20 84,79 86,00 87,20
Tutti i generatori Dal 29/10/1993
al 31/12/1997
86,79 88,00 89,20 86,79 88,00 89,20
Generatore
standard
Dal 01/01/1998
al 07/10/2005
86,79 88,00 89,20 86,79 88,00 89,20
Generatore a
condensazione
Dal 01/01/1998
al 07/10/2005
92,39 93,00 93,60 92,39 93,00 93,60
Generatore
standard
Dal 08/10/2005 90,79 92,00 92,20 89,79 91,00 91,20
Generatore a
condensazione
Dal 08/10/2005 92,79 94,00 95,20 91,79 93,00 94,20
10.2. Controlli dell’efficienza energetica (esempi di calcolo del Rendimento di combustrione)
10.3. Controlli dell’efficienza energetica
Al termine del controllo l’operatore redige il rapporto - Una copia al responsabile (allegato al libretto) - Una copia alla Regione, prioritariamente per mezzi informatici
I generatori che non soddisfano i valori minimi vanno sostituiti entro 180 giorni
I generatori che non soddisfano i valori minimi sono esclusi dall’esercizio continuo
Macchine frigorifere e pompe di calore: se i parametri di efficienza (EER-COP) sono peggiori del 15% rispetto al collaudo (dati libretto d’impianto), devono essere ripristinati (± 5%)
Cogeneratori: se i parametri di efficienza non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere ripristinati.
11.1 Ispezioni
Competono alle Regioni (e Province Autonome)
Comprendono una consulenza per migliorare il rendimento energetico
Il rapporto di controllo del terzo responsabile/manutentore sostituisce l’ispezione:
Le Regioni:
Si effettuano su impianti di:
- Riscaldamento ≥10kW - Condizionamento ≥ 12kW
- per riscaldamento 10/100kW a gas - per condizionamento 12/100kW
- Accertano la rispondenza alla norma degli impianti termici - Stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati per costituire il
catasto impianti - Accertano i rapporti di controllo pervenuti - Intervengono sui responsabili di impianti inefficienti per
l’adeguamento
11.2 Ispezioni
- Gli oneri sono a carico degli ispezionati, salvo diverse disposizione delle Regioni
- Entro il 31/12/2014 e poi biennalmente predispongono una relazione sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti
- La stagione termica va dell’1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo
Priorità per le ispezioni:
a) Impianti di cui non è pervenuto il rapporto di controllo b) Generatori > 15 anni c) Combustibile liquido o solido >100kW :100% ogni 2 anni d) Macchine frigorifere >100kW : 100% ogni 4 anni e) Gas >100kW, liquido o solido 20/100kW :100% ogni 4 anni f) Rendimenti inferiori ai minimi
12. Funzioni delle Regioni
Le Regioni che hanno già assunto provvedimenti ai sensi della Direttiva 2002/91/CE avvicinano gradualmente i propri provvedimenti al contenuto del Decreto
Iniziative regionali coerenti con il Decreto (minimo inderogabile)
Le Regioni possono: - Ampliare il campo dei controlli e delle ispezioni - Innalzare i requisiti minimi di efficienza - Differenziare la cadenza di trasmissione dei rapporti
di controllo Le Regioni: - Coprono le spese per il catasto e le ispezioni con un contributo a carico
dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza - Istituiscono un catasto degli impianti termici - Integrano il catasto degli impianti termici con quello della qualità
energetica degli edifici - Avviano programmi comunali di verifica della conformità dei rapporti
di ispezione - Promuovono l’informazione dei cittadini