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La Dirigenza Medica nel SSN - ROMA 03 marzo 2011
Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
Mario Lavecchia
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La Dirigenza Medica nel SSN - ROMA 03 marzo 2011
Art. 32 della Costituzione
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto delle persone umane”
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1958 viene istituito il Ministero della Sanità
L’organizzazione sanitaria era così composta:
A livello centrale: Ministero della Sanità con il Consiglio
Superiore di Sanità (organo consultivo) e l’Istituto Superiore di
Sanità (organo tecnico)
A livello periferico: Ufficio del medico provinciale, Ufficio del
veterinario provinciale, uffici sanitari dei comuni e dei consorzi
comunali, gli uffici speciali (sanità marittima, etc…)
Casse mutue ( Il sistema mutualistico si sviluppa tra la I° e la II° guerra mondiale)
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La Sanità in Italia fino agli anni ’70 - il Sistema Mutualistico
Ampia varietà di situazioni dovuta alla pluralità di enti di assistenza
Enti garantiscono l’assistenza farmaceutica, medica generica,
specialistica e integrativa
Assistenza ospedaliera erogata dalle regioni e finanziata attraverso il fondo nazionale assistenza ospedaliera
Regimi contributivi differenziati:
tra enti mutualistici
aliquote tra categorie di lavoratori
esistenza di massimali
ripartizione fra datori di lavoro e lavoratori
contributi aggiuntivi per specifiche finalità di tutela
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Il Servizio sanitario nazionale
Legge 833 del 23 Dicembre 1978 : Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Azzera il sistema precedente fondato sulle casse mutue
Introduce una Gestione Pubblica di Tutela della Salute
Dl.gsvo 30.12.92 n° 502, e Dlgs.vo n.517, recante
Riordino della disciplina in materia Sanitaria - Art. 1 Legge 23.10.92 n° 421”.
Introduce correttivi sostanziali alla precedente legge, in senso privatistico, con nuovi organi di gestione
Dlgs.vo 229/99 “ Norme per la razionalizzazione del S.S.N” in attuazione della legge 10. 11. 98.
Riprende punti fondamentali della 833 e li armonizza con le esigenze di una gestione di tipo Aziendale Privato
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Legge 833/1978
sistema di tipo pubblico finanziato dalla fiscalità generale
il cittadino è tutelato indipendentemente dalla sua contribuzione
fondo nazionale ripartito alle regioni sulla base della popolazione
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Legge 833/1978 Stato provvede al trasferimento dei fondi dal centro alla periferia in
forma vincolata ed insufficiente a far fronte alla spesa,(periodici interventi a piè di lista per risanare i deficit )
REGIONI Controllo sugli atti di governo ( comitati di controllo) Scarsa autonomia delle Regioni nella azione programmatoria e
nel reperimento delle risorse Mancata responsabilizzazione degli enti periferici sul versante
della spesa
USL Strumenti operativi dei comuni che sono competenti a
nominare gli organi ed approvare gli atti di governo Incontrollati disavanzi di gestione delle USL
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I soggetti del SSN (L. 833/78)
Ministero della Sanità (PSN, ripartizione del FSN tra le regioni, contratti collettivi nazionali)
Regioni (PSR, ripartizione FSR tra le USL, ambito territoriale ed assetto organizzativo USL)
Comuni (indirizzo e controllo) e USL (gestione dei servizi)
Prevenzione (gestione diretta)
Assistenza di base e specialistica extraospedaliera (in convenzione)
Assistenza specialistica ospedaliera (gestione diretta e in convenzione
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Principali Criticità della 833 (1/2)
“Burocratizzazione” delle USL
Intervento diretto della politica nella gestione
Mancanza di autonomia e di direzione “manageriale”
Deresponsabilizzazione finanziaria USL e Regioni
Ritardi nella definizione e ripartizione del FSN
Separazione tra responsabilità di spesa (USL) e finanziamento (Stato)
Ripiano dei disavanzi
Mancanza di una vera cultura della programmazione (il primo piano sanitario nazionale che avrebbe dovuto già essere approvato nel 1979 venne emanato solo nel 1993)
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Principali Criticità della 833 (2/2)
Scadenze fissate con scarso realismo
La gestione clientelare delle USL
Intreccio di competenze tra Stato, Regioni, USL
Impossibilità a determinare una spesa in assenza di programmazione.
In mancanza di indici e standard minimi di assistenza alcune regioni avevano largheggiato nella creazione dei presidi e servizi sanitari determinando un ulteriore aumento del disavanzo
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La prima riforma (Dlgs.vo 502/92 e 517/93)
La regionalizzazione
Il “quasi mercato”
L’ aziendalizzazione
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Obiettivi:
Dare al sistema maggiore efficienza, efficacia, trasparenza
Strumento:
Le nuove USL Aziende di tipo privato
gestione economica e non finanziaria
budget per centro di responsabilità
controllo di gestione
controllo di qualità
quasi “mercato”
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Dlgs.vo 502/1992
Programmazione di competenza statale (PSN) che definisce i livelli uniformi di assistenza finanziati per quota capitaria
Trasferimento alle Regioni dell’effettivo governo della spesa (assegnare le risorse, determinare gli indirizzi di gestione e di organizzazione delle ASL, effettuare le verifiche e i controlli)
Trasformazione della USL in Azienda
Finanziamento a tariffa ( sistema concorrenziale di “quasi mercato”)
Separazione tra finanziamento derivante dai contributi statali e risorse integrative regionali
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Il ruolo dei comuni viene drasticamente ridotto a generiche funzioni di programmazione e verifica dei bilanci
La competenza amministrativa regionale è quasi nulla soprattutto per effetto dei continui rinvii, contenuti nel Dl.gsvo, ad atti amministrativi futuri mai adottati
Il sistema di finanziamento resta in realtà costituito da trasferimenti statali confluenti in un fondo comune e con vincolo di destinazione
Il ricorso a risorse autonome ( aumento dei contributi e dei tributi regionali) rimane esclusivamente teorico
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Solo parte della seconda riforma sanitaria viene attuata
Solo parzialmente i concetti di gestione aziendale, managerialità e accreditamento entrarono a far parte della
cultura della classe medica e degli amministratori delle Aziende sanitarie.
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Legge di delega al Governo 10.11. 98
Razionalizzazione del SSN
Principi e criteri direttivi di delega
Superare una eccessiva visione economicistica del SSN riproposizione di punti fondamentali della “833” quali:
piena realizzazione del diritto alla salute
processo di regionalizzazione e completamento dell’aziendalizzazione
maggiore partecipazione dei cittadini e dei Comuni (restano comunque esclusi dalla responsabilità gestionale) alle scelte
Garantire attività di valutazione e promozione della qualità dell’assistenza, definire modelli di accreditamento: standard minimo di strutture, attrezzature e personale
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Dlgs.vo 229/1999 - riforma ter
Pianificazione centralizzata dell’intervento di spesa ( PSN triennale da cui derivano i PSR e i PST)
Nascita dei fondi integrativi pubblici e privati con compiti di integrazione del SSN
Fonti di Finanziamento: Contributi Sanitari attribuiti alle Regioni Ticket sui farmaci e prestazioni specialistiche Forme di autofinanziamento regionale ( tributi regionali,
aumento dei ticket, entrate proprie delle ASL)
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Responsabilità dello Stato, della Regione e dei Comuni ad assicurare Livelli Essenziali ed Uniformi di Assistenza nel rispetto
dei principi della Dignità della Persona Umana
del Bisogno di Salute
dell’Equità nell’accesso all’ assistenza
della Qualità delle cure e della loro Appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’ economicità nell’ impiego delle risorse
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livelli essenziali ed uniformi sono individuati contestualmente all’ individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN nell’ ambito del
PSN
I livelli essenziali comprendono
L’ assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
L’ Assistenza distrettuale
L’Assistenza Ospedaliera
Sono a carico del SSN : Tutte quelle prestazioni che producono evidenti benefici di salute a livello individuale o collettivo (con riscontro scientifico) a fronte delle risorse impiegate
Le prestazioni innovative, sulla cui evidenza scientifica non si hanno certezze, purchè erogate in strutture Sanitarie
Accreditate del Servizio Sanitario Nazionale nell’ ambito di opportuni programmi di sperimentazione
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Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3
L’Art.114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni sono Enti autonomi con propri statuti poteri e funzioni.
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Art.117: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione
Lo Stato ha legislazione esclusiva in politica estera, difesa,ordine pubblico e sicurezza, moneta, ordinamento amministrativo, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, istruzione ecc.),
La tutela della salute diventa materie di legislazione concorrente tra le Regioni e lo Stato
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Legislazione concorrente
La competenza legislativa è attribuita alle Regioni, mentre allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali entro il quale è possibile legiferare
(art.117 c.2 ) Allo stato spetta la competenza esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tra questi sono compresi i LEA
(art.117 c.6) nelle materie di legislazione esclusiva la potestà regolamentare spetta allo stato, spetta alle Regioni in ogni altra materianon espressamente riservata alla legislazione dello stato
(Art.116 c. 3) “Ulteriori forme di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art.117 possono essere attribuite alle Regioni con legge dello stato su iniziativa della Regione interessata”
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Art.119 I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa……..hanno risorse autonome, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio
La legge dello stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante
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Art.119 comma 6
I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento, senza alcuna garanzia dello stato sui debiti contratti ( non è permesso contrarre mutui per finanziare disavanzi e spese correnti)
Responsabilità delle Regioni nel mantenere l’equilibrio economico finanziario del proprio sistema sanitario
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CONCLUSIONI
POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI SONO SULLO STESSO LIVELLO
Prima elencazione delle materie di competenza delle Regioni e per quelle non espressamente citate la competenza è attribuita allo stato
Oggi elencazione delle materie di competenza statale per quelle residue la potestà legislativa è attribuita alle Regioni
Unico vincolo la Costituzione ( art.32)
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Le Regioni hanno totale autonomia finanziaria,
Prima era lo stato ad “attribuire” quindi determinare la tipologia delle imposte regionali
Le Regioni possono definire ( stabiliscono) propri sistemidi finanziamento ma devono essere in armonia con laCostituzione e secondo i principi di coordinamento dellafinanza pubblica e del sistema tributario. La novitàfavorevole per le regioni è che questo limite non è piùdeterminato autonomamente dallo Stato ma rientra nellalegislazione concorrente (art.117 c3.
Sistema perequativo basato sulla capacità fiscale ( quindi non per bisogni sanitari)
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Riferimenti normativi di base per regolano il rapporto di lavoro
Disposizioni relative al pubblico impiego
Normativa relativa al SSN
Contratti di lavoro
Sono normative dinamiche soggette a continue variazioni
Possiamo distinguere tre periodi che hanno profondamente cambiato la normativa di riferimento
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Decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato
Decreto del Presidente della Repubblica
Punti di riferimento prima degli anni 90
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Decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato.
Un complesso di oltre 300 articoli che regolamentano, in modo abbastanza rigido, tutti gli aspetti che caratterizzano il rapporto di lavoro
del dipendente pubblico
Punti di riferimento prima degli anni 90
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Punti di riferimento prima degli anni 90
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Punti di riferimento prima degli anni 90
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Contrattazione nazionale con la partecipazione diretta del governo ( ministro per la funzione pubblica)
Livello decentrato: mera applicazione di quanto previsto nel DPR
Punti di riferimento prima degli anni 90
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Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche
Decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale
Contratto Collettivo Nazionale
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Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche
Art.2 comma 2 dl.gsvo 165/2001
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I titolo
II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti subordinati nell’impresa , fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto
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Si crea o si tende ad una omogeneizzazione di azioni all’interno delle disposizioni presenti nel codici civile, senza tuttavia arrivare ad
una vera e totale unificazione con il privato
Poiché le funzioni attribuite al servizio pubblico non possono prescindere dal rimanere legate, in quota parte, al diritto
amministrativo che viene così a ricoprire un ruolo e una funzione di diritto speciale contrapposto al diritto comune previsto nel codice
civile cui tutti sono sottoposti
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Permane comunque un area riservata al diritto amministrativo e nella tipologia del rapporto di lavoro del dipendente pubblico
coesistono aree che si riconoscono nel diritto privato ed alte al diritto amministrativo
Conseguenza
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Per cui “l’unificazione” del pubblico con il privato ovvero la privatizzazione del rapporto di lavoro nella pubblica
amministrazione ha prodotto
UNA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale
Cambia la strutturazione del Servizio Sanitario Nazionale
Due versanti di interevento:
Le unità sanitarie locali: trasformazione in aziende
( legge delega 421/92 e dlgs.vo 502/92 e succ. modifiche)
Il personale dirigente: riordino delle carriere del personale
dirigente sanitario (ruolo unico , incarichi dirigenziali, libera
professione, incompatibilità ecc... )
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Il rapporto pattizio fra le parti è regolamento nei CCNL e nei contratti individuali
Nella contrattazione collettiva troviamo la rappresentanza dei lavoratori (Sindacati) e la rappresentanza delle
amministrazioni (ARAN)
Nelle materie soggette al codice civile la parte pubblica si comporta con i poteri del datore di lavoro privato (art 5
dlgs.vo 165/01)
Le controversie relative ai rapporti di lavoro vengono assegnate al giudice del lavoro. (Art 63 dlgs.vo 165/01)
Contrattualizzazione del rapporto di lavoro
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Sono invece di pertinenza della giurisdizione amministrativa (TAR) le controversie relative
Alla responsabilità giuridica dei singoli operatori
nell’espletamento delle procedure amministrative
Gli organici
Organizzazione degli uffici,
I procedimenti di selezione e assunzione,
la disciplina delle responsabilità e della incompatibilità tra
pubblico e altre attività,
le dotazioni organiche
…
Contrattualizzazione del rapporto di lavoro
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La Contrattualizzazione del rapporto di lavoro previsto dal Dlgs.vo 165/2001 si è concretizzato in varie fasi
CCNL 5 dicembre 1996 (1994-1997)
Definizione del sistema degli incarichi
Determinazione delle risorse disponibili
Sistemazione dei fondi contrattuali
(certezza dei fondi disponibili )
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La Contrattualizazione del rapporto di lavoro previsto dal Dlgs.vo 165/2001 si è concretizzato in varie fasi
CCNL 8 giugno 2000 (1998 – 2001) + code contrattuali
Esclusività di rapporto
Adeguamento del sistema degli incarichi
Definizione delle norme generali che regolano il rapporto di lavoro
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La Contrattualizazione del rapporto di lavoro previsto dal Dlgs.vo 165/2001 si è concretizzato in varie fasi
CCNL 3 novembre 2005 (2002 – 2005)
Trattamento economico
Adeguamento e armonizzazione del trattamento a quello già esistente negli altri comparti del
pubblico impiego e ridefinizione della retribuzione per particolari condizioni si lavoro ( disagio)
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La Contrattualizazione del rapporto di lavoro previsto dal Dlgs.vo 165/2001 si è concretizzato in varie fasi
CCNL 2006 -2009Sostanziale conferma del sistema
degli incarichi come normato nei precedenti contratti
Tempistica delle verifiche
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La Contrattualizazione del rapporto di lavoro previsto dal Dlgs.vo 165/2001 si è concretizzato in varie fasi
Applicazione dei due livelli di contrattazione previsti, sia per il privato che per il pubblico, nell’accordo del 1993 tra
governo e confederazioni
Nazionale individuazione di regole generali omogenee e garantite valevoli su tutto il territori nazionale
Aziendale: le alte materie per es. la remunerazione legata alla produttività e al raggiungimento degli obiettivi strategici che hanno specificità e caratteristiche locali.
Da accordo decentrato ad accordo integrativo
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CONCLUSIONI
Il rapporto di lavoro del dirigente sanitario del SSN è caratterizzato da un mix pubblico - privato
al primi (pubblico) si riferiscono le norme sull’assunzione, ladisciplina dell’orario di lavoro, l’esclusività di rapporto e i vincoli diesercizio della libera professione, la mobilità, l’aspettativa, ilcomando, le coperture assicurative,
al secondi (privato) si correlano la previsione dei contrattiindividuali, gli incarichi a termine, la risoluzione consensuale, ilrecesso.
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Dl.gsvo 165/01 profondamente modificato dal dlgs.vo 150/2009
Dl.gsvo 229/09 sono già in atto vari tentativi di modifiche ( cosidette
leggi sul governo clinico
Mix pubblico / privato ritorno al passato : meno privato più
pubblico
CCNL ridotti gli spazi e le materie oggetto di contrattazione
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Intervento anche su CCNL già firmati fra le parti
Riforma in peius
Art. 9 c.4 legge 122/2010
I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti
economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi
stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed
accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti
retributivi saranno conseguentemente adeguati.
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Accesso alla dirigenza medica
• L'accesso alla qualifica di dirigente…avvieneper concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni…
• Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del DPR 483 /97
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Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al DPR 484/97(art.15 c.7 dlg.vo 229/99)
Accesso alla dirigenza medica
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Articolo 4 DPR 484/97Discipline
1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
Accesso alla dirigenza medica
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Articolo 15-septies dlg.vo 229/99Contratti a tempo determinato
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni diparticolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti atempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due percento della dotazione organica della dirigenza, a laureati … che non godano deltrattamento di quiescenza.
I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni,con facoltà di rinnovo.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali,comportano l’obbligo per l’azienda di rendere contestualmente indisponibiliposti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
Accesso alla dirigenza medica
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Articolo 15 - octies dlg.vo 229/99Contratti per l’attuazione di progetti finalizzati
1. Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, … assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero …
Accesso alla dirigenza medica
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Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro
CCNL 2002-2005
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica eveterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. …
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per ilpassaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre diciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primogennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art.12.
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Art. 2-septies legge 138/2004
1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse».
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Articolo 10 CCNL 2002-2005Caratteristiche del rapporto di lavoro
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigentenello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuitoe della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione per ilrapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambitodell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionaliprogrammati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti conrapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili dellestrutture -, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delleattività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurarenonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
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Articolo 15-quinquies dlgs.vo 229/99Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
1….2.Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle
seguenti tipologie:a) il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale …b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in
équipe …c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a
pagamento…svolta individualmente o in équipe,…in strutture di altra aziendadel Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata,previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste apagamento da terzi all’azienda …
8.Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichididattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
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Articolo 15-sexies dlgs.vo 229/99Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria.
1.Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che … abbiano comunicato al direttoregenerale l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria…comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per larealizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attivitàprofessionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delleattività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare,nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
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Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e
viceversa 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal1 gennaio successivo a quello dell'opzione, comporta i seguenti effetti per idirigenti interessati:- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai qualicompete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all'art. 38,commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l'opzione continuano a percepiretale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimentodell'incarico;- non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizionesi applicano le regole stabilite dall'art 43;- è inibita l'attività libero – professionale intramuraria;- cessa di essere corrisposta l'indennità di esclusività che – dalla stessa data -costituisce risparmio aziendale.
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Articolo 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
CCNL 2002-2005
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell'art.44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all'entrata in vigoredel presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso diopzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o nonesclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascunanno e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. …
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ART. 2Accesso al regime ad impegno ridotto
CCNL integrativo Ccnl dell'8 giugno 2000 (gennaio 2001)
1. Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età , ai parenti di cui agli artt. 89 e 90, comma 2 del DPR. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000.
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ART. 4
CCNL integrativo Ccnl dell'8 giugno 2000 (gennaio 2001)
11. I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.
12. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticalenon possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. L'attivitàlibero professionale intramuraria, comunque classificata, èsospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto.
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Il pubblico dipendente
Non può esercitare attività nel settore commerciale e industriale
Non può avere rapporti di dipendenza con altri enti pubblici o privati
Non può avere cariche in società con fini di lucro
Non può avere più di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
Può esercitare attività in società cooperative
Può svolgere compiti peritali o arbitrali previa autorizzazione
Può esercitare attività diverse se esplicitamente previste da normative vigenti nei limiti e con le modalità in esse previste
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Cumulo di impieghi.
Divieto di cumulo di impieghi pubblici
Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego
Dpr 10 gennaio 1957 n 3 art 65
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Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi,non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati
Art. 53 c. 2 Dl.gsvo 30 marzo 2001, N. 165
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Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione
Art. 53 c. 5 Dl.gsvo 30 marzo 2001, N. 165
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I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti Universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-Professionali
Art. 53 c. 5 Dl.gsvo 30 marzo 2001, N. 165
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Provvedimenti per casi di incompatibilità.
L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.
La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.
Dpr 10 gennaio 1957 n 3 art 63
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Ruolo unico della dirigenza sanitaria
la dirigenza sanitaria è collocata in ununico ruolo, distinto per profili professionali,e in un unico livello, articolato in relazionealle diverse responsabilità professionali e
gestionali
(art.15 c.1 dl.gsvo 229/99)
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Conseguentemente si prevede che ai dirigenti di qualsiasi profilo, venga riconosciuto un duplice livello di autonomia con le conseguenti
responsabilità
a) TECNICO-PROFESSIONALE
autonomia e responsabilità legate all’esercizio della propria professione;
b) GESTIONALE
di natura più strettamente organizzativa ed economico finanziaria, legata all’efficiente ed efficace gestione ed utilizzo delle risorse
assegnate
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La procedura che attualizza la differenzazione degli incarichi viene definita nel contratto di lavoro
GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI
Che indica i riferimenti e i criteri generali, con possibilità di integrazione, ai quali le Aziende debbono attenersi nella
definizione delle posizioni di incarico
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COSA E’ IL CCNLMaterie di contrattazione e
limiti
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CONTRATTAZIONE AZIENDALE INTEGRATIVA
Si basa essenzialmente sulla stipula di un Contratto AziendaleIntegrativo del CCNL fra le OOSS firmatarie di quello nazionale el’AziendaTale contratto deve riguardare le materie indicate dal suddettoCCNL e deve essere rispettoso dei principi, delle regole, deitempi e delle disponibilità economiche dallo stesso indicate.Anche in questo caso, tale stipula avviene previo confronto econtrattazione fra le parti
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MODELLO NEGOZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO
Modello negoziale di tipo pattizio (contratti collettivi) che utilizzaelementi di tipo privatistico, regolamentati dal Codice Civile, per ilraggiungimento di obiettivi e fini di interesse pubblico.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Legge 421/92, art. 2 D. Lgs. 165/2001, art. 2, co. 2 - 3 D. Lgs. 165/2001, art. 63 D. Lgs. 165/2001, art. 40 D. Lgs. 165/2001, art. 41, co. 1 D. Lgs. 165/2001, art. 42 D. Lgs. 165/2001,art. 46, co. 1 D. Lgs. 165/2001, art. 47, co. 1 D. Lgs. 29/1993, art. 50
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COMPARTI ED AREE DIRIGENZIALI NEL PUBBLICO IMPIEGO
COMPARTI AREE DIRIGENZIALIAziendeMinisteri
Area I
Regioni ed autonomie locali Area II
SanitàArea IIIArea IV
Scuola Area VAgenzie fiscaliEnti pubblici non economici
Area VI
RicercaUniversità
Area VII
Presidenza Consiglio dei Ministri Area VIIIEnti art. 70, D. lgs. 165/2001Accademie e Conservatori
Enti art. 70 ( D.lgs. 165/2001)
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COMPARTI ED AREE DIRIGENZIALI NEL PUBBLICO IMPIEGO
Nuovi Comparti e nuove Aree DirigenzialiDlgs.vo 164 art.40 c.2Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità
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MATERIE DEL CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Dlgs.vo 165 art.40 c.3La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settoreprivato,la struttura contrattuale,i rapporti tra i diversi livelli ela durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra lavigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
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FASI DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALEAtto di indirizzo per il rinnovo del CCNQ: Il Coordinamento deiComitati di settore delibera ed invia l’atto di indirizzo per il rinnovo delCCNQ
Convocazioni delle confed. sindacali: l’ARAN avvia la trattativanegoziale Intercompartimentale con le Confederazioni e le OOSSNazionali, rappresentative dei lavoratori presenti in più Comparti(Confederazioni)
Preintesa sul CCNQ: Firma del testo di pre-intesa
Valutazione ed approvazione dell’accordo da parte della parte pubblica: Valutazione e l’approvazione al Comitato di settore intercompartimentale ed al Governo e successivamente alla Corte dei Conti. In caso di rilievi da parte della Corte dei Conti, l’accordo deve essere modificato dalle parti al fine di soddisfare le obiezioni sollevate
Stipula del CCNQ:Stipula del CCNQ fra Parte Pubblica e ConfederazioniSindacali
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FASI DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL: Il Comitato di settore delComparto delibera l’atto di indirizzo all’ARAN per il rinnovo del CCNLdell’Area dirigenziale
Convocazioni delle ooss nazionali rappresentative dell’areadirigenziale
Pre-intesa sul CCNL: Firma del testo di pre-intesa sul CCNL fra ARAN eOOSS
Valutazione ed approvazione dell’accordo da parte della partepubblica: L’accordo viene inviato per la valutazione e l’approvazione alComitato di settore ed al Governo e successivamente alla Corte dei Contiin caso di rilievi da parte della Corte dei Conti, l’accordo deve esseremodificato dalle parti al fine di soddisfare le obiezioni sollevate
Stipula del CCNL: Stipula del CCNL fra Parte Pubblica e OOSS Nazionali,rappresentative dei lavoratori presenti in quell’Area
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Contrattazione integrativa
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli dicontrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7,comma 5,(Le amministrazioni pubbliche non possono erogaretrattamenti economici accessori che non corrispondano alleprestazioni effettivamente rese)
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazioneannuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
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Contrattazione integrativa
La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli diefficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegnoe la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. Atale fine destina al trattamento economico accessorio collegato allaperformance individuale una quota prevalente del trattamentoaccessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sullematerie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivinazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimiprevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare piùamministrazioni.
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Contrattazione integrativa
I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioninegoziali in sede decentrata.
Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettiveprerogative e libertà di iniziativa e decisione
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Art.40 c.3-ter. Dl.gsvo.165/01
Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente
si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis
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Legge 122 del 30 luglio 2010
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica
M. Lavecchia
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CIRCOLARE INFORMATIVA
30 LUGLIO2010
IL GOVERNO APPROVA LA MANOVRA ECONOMICA SORDO ALLE SOLLECITAZIONI DI SINDACATI E REGIONI
UN’ ALTRA TAPPA PERICOLOSA DI UN CHIARO DISEGNO DI SMANTELLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
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Blocco del trattamento economico individuale
(Art. 9, co. 1)
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Stipendi dipendenti pubblici
(Art. 9, co. 2)
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Trattamento accessorio dipendenti pubblici
(Art. 9, co. 2 bis)
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Nell’attuazione di tale disposizione si deve tener conto che:
le voci del trattamento accessorio per i Dirigenti Sanitari dipendenti del S. S. N. sono quelle definite al co. 1, lett. B dell’art. 35 del CCNL 2000;
in conseguenza del dettato del suddetto articolo contrattuale,solamente il fondo di posizione variabile aziendale rientra neltrattamento accessorio, mentre quello costituito dalleretribuzioni di posizione unificata fa parte di quellofondamentale;
l’importo economico in decurtazione negli anni suddetti daciascuno dei fondi inerenti la retribuzione accessoria è datodalla moltiplicazione del valore medio pro-capite delle vociretributive interessate dalla decurtazione per il numero dipersonale in riduzione rispetto a quello in servizio al 31dicembre 2010.
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TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. retribuzione di posizione parte variabile;
2. retribuzione di risultato;
3. retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro;
4. specifico trattamento economico, ove spettante qualeassegno personale ai sensi dell’art. 38 commi 3 o 5;
5. indennità di incarico di direz. di struttura complessa, ai sensidell’art. 40.
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Ci sono delle voci stipendiali della parte accessoria dellaretribuzione che non devono essere soggette alla riduzioneautomatica in misura proporzionale in conseguenza dellariduzione del personale ?
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1. Le progres. economiche orizzontali, in quanto, pur seerogati con risorse decentrate, fanno parte del trattamentoeconomico fondamentale e, per espressa previsione delcontrattuale, rimangono ivi acquisiti anche dopo lacessazione del rapporto di lavoro.
2. La retribuz. di posizione per gli incarichi di posizioneorganizzativa e di Alta professionalità e per gli incarichidirigenziali e per il personale del SSN anche l’indennità dicoordinamento, poiché rientrano nell’esercizio dellaprerogativa di organizzazione degli uffici (deve, infatti,essere garantito all’ente di poter conferire il relativoincarico ad altro soggetto).
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3. Le indennità di disagio, di rischio, di turno, direperibilità, di struttura, di maneggio valori, i compensi perparticolari responsabilità, in quanto collegate anch’essead esigenze organizzative volte a garantire ilfunzionamento dell’Ente e la regolare prestazione deiservizi a cittadini ed imprese.
4. Gli incentivi per le attività di progettazione e pianificazionenonché di patrocinio legale (rispettivamente previste dalD.Lgs. 163/2006 e R.D. 1578/1933) nonché i compensi aidirigenti in regime di omnicomprensività.
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Disposizione contrattuale (Art. 9, CCNL 2000, II° biennio
economico)
La Retribuz. Individ. di Anzianità (RIA) dei dirig. sanitaridipendenti, (equivalente al maturato economico in classe escatti di anzianità fino al 1996), resa disponibile in conseguenzadelle dimissioni o pensionamento dei suddetti per disposizionicontrattuali deve essere riversata nel fondo di posizione
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A nostro parere, la RIA dei cessati non vienetoccata in alcun modo (diretto e/o indiretto) nellefinalità e nell’importo economico dalle disposizionidella Legge 122/2010.
Rimangono pertanto attive le disposizionicontrattuali vigenti che prevedono il suo riversarsinel fondo sopra citato e gli
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Motivazioni del NOSTRO PARERE (Non condivisa dal Minist. Dell’Economia e Finanze e dalle
Regioni)
I. la RIA dei dirig. sanitari dipend. è una delle voci dellaparte fondamentale della retribuz. (disposizione del CCNL1996, ribadita in modo ancor più esplicito dall’art. 35, co. 1,lett. A del CCNL 2000).
II. Questa voce stipend. concorre alla determinazionedell’importo della “massa salariale”.
III. La RIA, resa disponibile dei dirigenti sanitari dipendenticessati dal servizio deve essere riversata nel fondo diposizione (co. 3, art. 9 del CCNL II° biennio economico).
IV. Il trasferimento di tale RIA al fondo di posizione noncostituisce ai fini contabili una spesa aggiuntiva, masolamente un “giro di conto”.
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dell’Economia e Finanze
IV. Le finalità di tale fondo (art. 60, CCNL 1996) sono quelleanche di retribuire, in rapporto alla loro complessità leposizioni funzionali affidate dalla direzione delle aziendesanitarie ai dirigenti (art. 55, CCNL 6 dicembre 1996).
V. Scopo della RIA resa disponibile, in conseguenza delledimissioni o pensionamento dei dirig. sanitari dipend., èquello di concorrere a retribuire l’eventuale crescita dellacomplessità di alcuni degli incarichi relativi allefunzioni esistenti (funzioni pertanto diverse da quelleprecedenti perché di maggiore la complessità),ovviamente se hanno superato le periodiche verificheprofessionali.
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Conseguenze delle motivazioni (Non condivisa dal Minist.Economia e Finanze)
Il riversare la RIA nel fondo di posizione ed il suo corretto utilizzonon viola pertanto le disposizioni legislative di seguito riportate:
A. quelle del co. 1, perché utilizzabile per retribuire funz.diverse perché cresciute per complessità;B. quelle del co. 2 bis, perché il fondo di posiz. in cui vieneriversata è una delle voci della parte fondamentale dellaretribuz. e non della parte accessoria;C. quelle del co. 4, essendo tale spostamento in realtà un“giro di conto” all’interno della spesa per la partefondamentale della retribuz. e della spesa per la massasalariale, non costituendo così un reale incremento della realespesa ed una violazione del limite del 3,2%.
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Tetto economico per i rinnovi contrattuali
(Art. 9, co. 4)
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Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012
(Art. 9, co. 17)
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Assunzioni a tempo determinato(Art. 9, co. 28)
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Incarichi dirigenziali(Art. 9, co. 32)
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Prossima puntata
Bozza di modifica del dl.gsvo 150/09