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Pagamenti diretti
2015-2020
La Nuova PACLa Nuova PAC
agg. 7 Gennaio 2015
I tre criteri della riformulazione dei pagamenti diretti
Spacchettamento in 7 tipologie di pagamenti di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri l’Italia ha scelto di attivare 5 tipologie di pagamenti.
Regionalizzazione (flat rate) Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale». Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non
discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
Convergenza interna Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello
«regionale». Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti
diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione».
2
La ridefinizione dei pagamenti diretti in7 componenti
3
Pagamenti Opzione per gli Stati membri
Distribuzione fondi
Condizioni
Pagamento di base obbligatorio max 68% Condizionalità base
Pagamento ridistributivo
facoltativo max 30% Per i primi max 30 ettari
Pagamento ecologico (greening)
obbligatorio 30% Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
Pagamento per le zone con vincoli naturali
facoltativo max 5% Localizzazione in aree con vincoli naturali
Pagamento per i giovani agricoltori
obbligatorio max 2% Età < 40
Pagamento accoppiato
facoltativo max 15% Specifiche produzioni, escluso tabacco e patate.
Regime per i piccoli agricoltori
facoltativo max 10% Piccolo agricoltore
3 – Pagamento ecologico (greening)
1 - Pagamento di base
4 - Pagamento per zone svantaggiate
7– R
egim
e pe
r i p
icco
li ag
ricol
tori
5 – Giovani agricoltori
2 – Pagamento ridistributivo
• 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;• 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, capi) e 1
pagamento ad azienda.
La riformulazione: pagamenti diretti in 7 componenti
Euro / unità6 – Pagamento accoppiato
2 – Pagamento ecologico (greening)
1 - Pagamento di base
5– R
egim
e pe
r i p
icco
li ag
ricol
tori
3 – Giovani agricoltori
Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti
Euro / unità 4 – Pagamento accoppiato 11%
1%
30%
58%
Lo spacchettamento: le scelte italiane
6
Tipologia% del
massimale nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
Pagamento di base 58%Pagamento ecologico (greening) 30%Pagamento giovani agricoltori 1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membriPagamento ridistributivo per i primi ettari 0%
Pagamento per le zone con vincoli naturali 0%
Pagamento accoppiato 11%Pagamento piccoli agricoltori -
Lo spacchettamento: una valutazione
Lo spacchettamento porterà ad una enorme complessità della Pac. Gli impegni del pagamento ecologico potevano essere inglobati
nella condizionalità con la stessa efficacia. Il pagamento per i giovani agricoltori poteva stare nel secondo
pilastro, insieme alla specifica misura. Bastavano due componenti: pagamento disaccoppiato (in cambio
della condizionalità rafforzata) e pagamento accoppiato.
Le scelte italiane: buona la scelta italiana di non applicare il pagamento
redistributivo e il pagamento zone con vincoli naturali; non conosciamo ancora il criterio di pagamento per i giovani
agricoltori, ma avrà comunque un effetto limitatissimo (circa 77 euro/ha, max 90 ettari);
pagamento accoppiato: il solito spezzatino, con scarsa efficacia.
7
Anni Massimale nazionale(000) euro
2015 3.902.039
2016 3.850.805
2017 3.799.540
2018 3.751.937
2020 3.704.337
Pagamenti diretti: massimale nazionale per l’Italia
Il Reg. 1307/2013 (art. 22, par. 2) prevede la possibilità di aumentare il massimale del 3% annuo. L’Italia ha previsto l’aumento del massimale del 3% per l’assegnazione dei titoli. Questa norma permette di utilizzare tutti i fondi a disposizione, evitando di lasciare sul tavolo somme non spese, così come è avvenuto nelle due precedenti riforme.Comunque i pagamenti non possono superare il massimale previsto dal Reg. 1307/2013; se è necessario, i pagamenti sono ridotti proporzionalmente.
Pagamento di base: i possessori dei titoli
Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni ammissibili.
Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che: possiedono i titoli all’aiuto; che sono agricoltori attivi.
I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, che scadono il 31 dicembre 2014.
Un agricoltore può ottenere titoli all’aiuto: per “prima assegnazione” il 15 maggio 2015; per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque
anno); per trasferimento (affitto o compravendita di titoli, in
qualunque anno).9
Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli
Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.
Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti.
Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri): assegnazione di un numero di titoli all’aiuto pari al numero di ettari
ammissibili dichiarati dall’agricoltore nella domanda del 2013; applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato
permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell’altitudine, della pendenza, ecc.;
escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013.
10
Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli
Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.
Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
Le superfici ammissibili sono: seminativi, comprese le serre; colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti,
agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,
prati permanenti e pascoli permanenti.
Riduzione delle superfici: coefficiente di riduzione dell’80% agli ettari ammissibili a prato e
pascoli permanente sopra i 600 metri di altitudine e tutti i pascoli magri.
la riduzione non si applica se: il pascolo permanente o il pascolo magro sono dichiarati da allevatori e pascolati
con animali detenuti dal richiedente; la gestione del pascolo costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell’anno
2005. 11
La prima assegnazione dei titoli
La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15 maggio 2015 genera una importante conseguenza in merito all’affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU.
Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli: che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti
nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel 2013; che siano agricoltori attivi.
Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se: coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15
maggio 2013; hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014; presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013,
hanno coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame, purché che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto.
13
I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli
14
Requisiti Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo La definizione di agricoltore attivo sarà decisa dallo Stato membro entro il 1° agosto 2014.
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli
La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013
Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il 2013.
Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR.
Deroghe agricoltore che non possiede il requisito 2013
Precisazioni
1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali
Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati.
2. vigneti Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. prove verificabili Agricoltori:- che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;e- che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013,
esercitavano attività di produzione e allevamento.
Il “requisito del 2013”
Un modo per acquisire il “requisito del 2013”: in caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. 1307/2013
(art. 24, par. 8) prevede la possibilità di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori;
valido solo in caso di vendita o affitto di terreni; il “requisito del 2013” si può trasferire anche a più
agricoltori;
Impossibilità a risolvere il “requisito del 2013”: acquisto di soli titoli nel 2014; avvio di una nuova attività o società nel 2014 o nel 2015,
su terreni di proprietà, da parte di un agricoltore che non è “nuovo agricoltore”.
15
Regionalizzazione:valore medio dei pagamenti diretti per ettaro
-
100
200
300
400
500
600
Piem
onte
Valle d'A
osta
Lombardia
Trentino A
lto Adige
Veneto
Friuli V
enezia Giulia
Liguria
Em
ilia Rom
agna
Toscana
Um
bria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Cam
pania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italiaeu
ro/h
a
L’Italia ha scelto la “Regione Unica” nazionale.
Calcolo di pagamento di base
Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):
1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015.
2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019.
3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.
17
L’Italia ha scelto il “modello irlandese”.
Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (1)
18
Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019. Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il
90% ma non oltre il 100%. Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda
2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019.
Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale.
Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).
Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (2)
19
La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale al 2019 avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.
Il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli.
I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
2014
Euro
20172015 2016 2018 2019 2020
Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio
Valore medio
Perdita max- 30% valore
unitario iniziale
I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
2014
Euro
20172015 2016 2018 2019 2020
Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli
Valore medio
60% del valore medio
naz./reg.
Il modello irlandese
Media (VUN: Valore Unitario Nazionale)
Media (VUN: Valore Unitario Nazionale)
Max 30%Max 30%
60% VUN60% VUN
60% VUN60% VUN
90% VUN90% VUN1/3 dif. 90%1/3 dif. 90%
VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = 179 euro/ha.
Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al 15 maggio 2015, da cui parte il processo di convergenza
VUI = (X/Y) * (A/B)dove:
X/Y = % pagamento di base sul massimale (variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti); dopo le scelte nazionali = 0,58
A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno
ottenuto come rapporto tra:
A = l’importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l’art.68
per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae
racemosa e patate);
B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015. 23
Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI)
L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”.
Il calcolo del valore unitario iniziale
24
AIl VUI dipende da -----
B
V = Valore unitario iniziale dei titoli
A = pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014, compresi l’art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate)
B = superfici indicate nella domanda unica nel 2015
L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”.
Modello irlandese: i possibili casi
Cinque possibili casi:
1. Vui>Vun per oltre 30%: perdita oltre il 30% del Vui.
2. Vui>Vun, meno del 30%: perdita inferiore al 30% del Vui.
3. Vui compreso tra 90% e 100% Vun: nessuna variazione.
4. Vui<90%Vun: recupero di un terzo della differenza.
5. Vui<60%Vun: aumento almeno al 60% del Vun.
25
I tre anni che contano
ANNI DESCRIZIONE
2013
Gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.
2014
Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014.
2015
I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015.
Guadagno insperato
27
In caso di vendita o affitto (parziale o totale) o scadenza di affito, tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l’aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013). L’Italia ha utilizzato questa norma.
In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei titoli all'aiuto assegnati
all'agricoltore interessato è riversato nella misura del 50% nella riserva nazionale. La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015
costituisce un guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli.
Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015.
Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l’importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro.
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaAgricoltore con titoli di valore elevato
28
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 56.593 euro
Valore pagamenti 2019: 34.542 euro (-39%)
€ 0
€ 10.000
€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 50.000
€ 60.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaAgricoltore con titoli di valore elevato(esempio: zootecnia bovina intensiva)
29
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 56.593 euro
Valore pagamenti 2019: 47.950 euro (-27%)
€ 0
€ 10.000
€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 70.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaAgricoltore con titoli di valore elevato(esempio: zootecnia bovina estensiva)
30
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 25.000 euro
Valore pagamenti 2019: 28.400 euro (+14%)
€ 0
€ 5.000
€ 10.000
€ 15.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 30.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaProduttore di cereali e leguminose
31
SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 0
€ 10.000
€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 70.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaAgricoltore senza con titoli(esempio: orticoltore o viticoltore)
32
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 0 euro
Valore pagamenti 2019: 7.363 euro
€ 0
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000
€ 6.000
€ 7.000
€ 8.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaProduttore di cereali e leguminose
33
SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 0
€ 10.000
€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 70.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaProduttore giovane cereali e leguminose
34
SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 0
€ 10.000
€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 70.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
35
SAU: 30 ettari Valore pagamenti 2014: 119.595 euro
Valore pagamenti 2019: 72.996 euro (-39%)
€ 0
€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
€ 100.000
€ 120.000
€ 140.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accoppiato
Giovani agricoltori
Greening
Pagamento di base
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenzaProduttore di tabacco
La convergenza: una valutazione
La convergenza “modello irlandese”, scelta dall’Italia, è una difesa dello “status quo” e delle rendite acquisite; continuerà a creare distorsioni e rallenta la ristrutturazione
dell’agricoltura italiana.
Il greening individuale è un’aberrazione dal punto di vista concettuale: una remunerazione profondamente diversa per impegni identici.
La convergenza al 2019 o un modello irlandese con greening flat avrebbe il vantaggio di accelerare i tempi della regionalizzazione.
Gli errori derivano dal passato: l’Italia non ha colto la possibilità della regionalizzazione né con la riforma Fischler né con l’Health check.
Ancora nel 2020, l’Italia erogherà un sostegno legato alle scelte della Conferenza di Stresa!
Il modello irlandese è complicatissimo: il valore dei titoli e dei pagamenti diretti saranno diversi da agricoltore ad agricoltore e cambieranno tutti gli anni.
36
Titoli speciali
37
I titoli speciali non esistono nella nuova Pac 2015-2020. i titoli storici, quindi anche i titoli speciali, scadono il 31 dicembre
2014. il valore dei titoli speciali, percepito nel 2014, contribuirà a
formare il valore dei “pagamenti percepiti” e quindi dei “nuovi titoli”.
Cosa deve fare un agricoltore che possiede titoli speciali? dovrà presentare una domanda di “prima assegnazione” dei titoli
al 15 maggio 2015; dovrà dimostrare il possesso di una superficie ammissibile minima
di 0,5 ettari.
Cosa farà Agea? Agea assegnerà all’agricoltore un numero di “nuovi titoli”, pari al
numero di ettari ammissibili che saranno indicati nella domanda unica al 15 maggio 2015;
il valore dei “nuovi titoli” sarà assegnato secondo il “modello irlandese”, sulla base del valore dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, compresi i pagamenti dei titoli speciali.
Successioni, fusioni, scissioni
L’agricoltore, che ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata), è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. L’erede può ricevere i titoli che spettano al genitore.
In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.
Nel caso di fusioni di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine.
Nel caso di scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell’agricoltore che la gestiva in origine.
Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell’azienda in origine, sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”.
38
Clausola relativa ai contratti privati di vendita(art. 20 Reg. 639/2014)
In caso di vendita dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di compravendita stipulati prima del 15 maggio 2015, si può trasferire insieme all’azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
Questa volontà deve essere prevista nel contratto di compravendita.
Con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti al compratore che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti all’aiuto che il venditore possedeva al 2014.
Il trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe le parti.
39
Clausola relativa ai contratti privati di affitto(art. 21 Reg. 639/2014)
In caso di affitto dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di affitto stipulati prima del 15 maggio 2015, si può trasferire insieme all’azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare.
L’affittuario dell’azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell’azienda affittata, ovvero il valore dei titoli (per la durata dell’affitto).
La procedura è la seguente: con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli all’aiuto vengono
assegnati al locatore (proprietario); gli stessi titoli vengono immediatamente direttamente trasferiti
all’affittuario che beneficerà dei pagamenti che il locatore (proprietario) ha ricevuto nel 2014;
al termine del contratto di affitto, i titoli ritornano al locatore (proprietario).
I soggetti devono avere la qualifica di agricoltore attivo e il contratto di affitto deve avere una scadenza successiva alla data di presentazione della domanda del 2015.
40
Riserva nazionale (1)
Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del pagamento di base. L’Italia ha attivato la riserva nazionale per il 3% del pagamento di base,
pari al 1,74% del massimale nazionale (3% * 0,58).
La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a: giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare
l’attività agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni; Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per:
assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;
assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l’assegnazione per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
41
Riserva nazionale (2)
Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale (VUN): pagamento di base: 180 euro/ha circa; pagamento greening: 95 euro/ha circa.
La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due anni consecutivi, perché: agricoltore non attivi; sotto la soglia minima non utilizzati.
42
Pagamenti diretti: valori medi
Pagamento accoppiato
58%Stima
pagamento medio
30%Stima
pagamento medio
1%Stima
pagamento medio
11%
(000) euro (000) euro euro/ha (000) euro euro/ha (000) euro euro/ha (000) euro
2015 3.902.039 2.263.183 189 1.170.612 98 39.020 47 429.224
2016 3.850.805 2.233.467 186 1.155.242 96 38.508 47 423.589
2017 3.799.540 2.203.733 184 1.139.862 95 37.995 46 417.949
2018 3.751.937 2.176.123 181 1.125.581 94 37.519 45 412.713
2019 3.704.337 2.148.515 179 1.111.301 93 37.043 45 407.477
2020 3.704.337 2.148.515 179 1.111.301 93 37.043 45 407.477
Anni
Pagamento di base Pagamento greening Pagamento giovaniMassimale nazionale
Attivazione dei titoli
L’agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”.
Per ettaro ammissibile si intende: Qualunque superficie agricola investita a:
• seminativi;• colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.),
compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;• prati e pascoli permanenti.
• Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida:• le superfici coltivate a pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani,
olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni
Dichiarazione degli ettari ammissibili: annualmente attraverso la Domanda Unica. 44
Attività agricola
criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4, paragrafo 1, lettera
a, Reg. 639/2014; art. 2, decreto ministeriale): attività con cadenza annuale consistente in almeno una
pratica colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità;
attività agricola minima (art. 4 par. 1, lettera c, Reg. 1307/2013): attività con cadenza annuale consistente in almeno una
pratica colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.
45
Pagamento ecologico (greening)
Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”.
Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’Ue:
A.le pratiche agricole benefiche1. Diversificazione colturale2. Mantenimento prati permanenti3. Aree a valenza ambientale
B.le pratiche equivalenti (per il 2015, in Italia, non sono utilizzabili).
Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica. 46
Diversificazione colturale
Mantenimento dei prati e pascoli permanenti
Aree di interesse ecologico
Pagamento ecologico
La superficie interessata al greening
Le aziende biologiche sono greening ipso facto.
48
Superficie aziendale a:
Colture Impegni da rispettare
SeminativiColture
avvicendate, comprese serre
- Diversificazione- Aree di interesse ecologico
Colture permanenti
Vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio,
vivai, ecc.
-
Prati e pascoli permanenti
Prati permanenti, pascoli
permanenti, pascoli magri
- Mantenimento dei prati e pascoli permanenti
Diversificazione (1)
Interessa solo le superfici a seminativo. Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.
49
Superficie aziendale a seminativo
Colture Dimensione minima
fino a 10 ettari esenzione -
da 10 a 30 ettari min. 2nessuna delle colture deve coprire più del 75%
della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari min. 3la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture
principali al massimo il 95%.
Diversificazione (2)
Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di
erba o altre piante da foraggio, i terreni a riposo, o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.
50
Diversificazione (3)
Per “coltura” si intende: una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso
nella classificazione botanica delle colture; es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere
Triticum); es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono
diversi. una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e
cucurbitacee; maggese; erba e piante da foraggio.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.
51
L’individuazione della coltura per la diversificazione (1)
L’individuazione della coltura: in presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare
è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014);
la Circolare Agea n. ACIU.702.2014 del 31 ottobre 2014, ha comunicato il periodo per rilevare la coltura “più significativa” ai fini delle quote delle diverse colture;
la la Circolare Agea n. ACIU.812.2014 del 16 dicembre 2014, Agea ha chiarito il concetto di pratiche colturale tradizionali.
Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture: compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda.
Coltura diversificante o principale: si prende in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di
riferimento; tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale: es. mais
da granella a ciclo lungo è sempre coltura principale; la coltura diversificante è quella che rappresenta la parte più significativa del ciclo
colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).
52
L’individuazione della coltura per la diversificazione (2)
53
Coltura invernale
Coltura primaverile
Coltura diversificante
loietto mais insilato loietto
loietto mais da granella mais
orzo o grano mais da granella a ciclo breve
orzo o grano
grano pomodoro grano
favino tabacco tabacco
triticale insilato soia soia
triticale da granella
soia triticale
Prati e pascoli permanenti
Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%. gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a
prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2012.
Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.
Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
In Italia: l’obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a
livello nazionale; divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura
2000; per le altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati
permanenti, dopo aver chiesto la preventiva autorizzazione di Agea, che la rilascia entro 30 giorni.
54
Aree di interesse ecologico (1)
Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA). Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle
colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è una grande novità del negoziato perché esclude
dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.
La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.
55
Aree di interesse ecologico (2)
56
Sono escluse dall’obbligo delle EFA, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di
erba o altre piante da foraggio, i terreni a riposo, investiti a leguminose, o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.
Aree di interesse ecologico (3)
Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio:
siepi, alberi isolati, alberi in filari gruppi di alberi e boschetti, bordi di campo, stagni, fossati, muretti,
fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (NO Italia), superfici con colture azotofissatrici.
Per ciascuna area di interesse ecologico dell’azienda, si utilizzano i fattori di conversione e/o di ponderazione. 57
Calcolo delle EFA: fattori di conversione e di ponderazione
Elementi di EFA U.M.Fattore di
conversione (m/albero/m²)
Fattore di ponderazione
Efa (se si applicano
entrambi i fattori)
Terreni lasciati a riposo (per m²). m2 n.p. 1 1 m2
Terrazze ml 2 1 2 m2
Elementi caratteristici del paesaggio: a) Siepi/fasce alberate ml 5 2 10 m2
b) Alberi isolati v.a. 20 1,5 30 m2
c) Alberi in filari ml 5 2 10 m2
d) Gruppi di alberi/ boschetti m2 n.p. 1,5 1,5 m2
e) Bordi dei campi ml 6 1,5 9 m2
f) Stagni m2 n.p. 1,5 1,5 m2
g) Fossati ml 3 2 6 m2
h) Muretti di pietra tradizionali ml 1 1 1 m2
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell’azienda
m2 n.p. 1 1 m2
Fasce tampone ml 6 1,5 9 m2
Ettari agroforestali m2 n.p. 1 1 m2
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: ml Senza produzione ml 6 1,5 9 m2
Con produzione ml 6 0,3 1,8 m2
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida m2 n.p 0,3 0,3 m2
Superfici oggetto di imboschimento m2 n.p. 1 1 m2
Superfici con colture intercalari o manto vegetale (*) m2 n.p. 0,3 0,3 m2
Superfici con colture azotofissatrici m2 n.p. 0,7 0,7 m2
m2 / Ha(*) L'Italia ha deciso di non utilizzare questo elemento di EFA.
Totale=
Le pratiche equivalenti del greening
Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg. 1307/2013 prevede un sistema d’"equivalenza d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.
Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore.
Rientrano nelle pratiche equivalenti: i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure
equivalenti; sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i
pagamenti nell’ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.
Per il 2015, l’Italia ha deciso di non utilizzare Le pratiche equivalenti del greening.
59
L’importo del pagamento ecologico
Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.
Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico: massimale nazionale greening / numero di ettari; ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30%
del massimale nazionale complessivo); superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il
Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari; importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una
regionalizzazione nazionale). Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli
Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore individuale dei titoli.
L’Italia ha scelto il pagamento greening individuale, ossia in modo proporzionale al valore individuale dei titoli
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Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione
61
Elementi caratteristici
Aree di interesse ecologico rilevate in
azienda
Fattore di conversione (m/albero/m2)
Fattore di ponderazione
EFA (se si applicano entrambi i
fattori)
Superficie EFA
convertita (m2)
Superfici con colture azotofissatrici
(m2)70.000 n.p. 0,7 0.7 m2 49.000
Siepi/fasce alberate (per metro
lineare)300 5 2 10 m2 3.000
Alberi isolati (per albero)
100 20 1,5 30 m2 3.000
Fossati (per metro lineare)
2500 3 2 6 m2 15.000
TOTALE70.000
7 ettari
Elenco delle specie azotofissatrici
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arachide (Arachis hypogaea L.)cece (Cicer arietinum L.)cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp)fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall’occhio (Vigna L.)fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.)fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)fava, favino e favetta (Vicia faba L.)fieno greco (Trigonella foenum-graecum
L.)ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)lupino (Lupinus sp.)moco (Lathyrus cicera L.)pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.)veccia (Vicia sativa L.)veccia villosa (Vicia villosa Roth)
Sanzioni per il mancato rispetto del greening
63
Anni Sanzioni
2015-2016 perdita del pagamento greening
2017perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20%
del pagamento greening
dal 2018perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25%
del pagamento greening
Pagamento per i giovani agricoltori
Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
Beneficiari: giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo
azienda o insediato negli ultimi 5 anni; Età < 40 anni.
Pagamento annuale per un periodo massimo di 5 anni. importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore;
Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90 (Italia: 90 ettari).
Finanziamento Fino a 2% del massimale nazionale. L’Italia ha scelto l’1%; se le risorse
non sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale. Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani
agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. 64
Sostegno accoppiato (1)
Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella,
lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.
Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:
si trovano in difficoltà; rivestono una particolare importanza per ragioni
economiche, sociali o ambientali.
65
Sostegno accoppiato (2)
Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
Forma del sostegno: per superficie o per capo. Finanziamento:
fino al 8% del massimale nazionale o fino al 13% per quei Paesi che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009. Per l’Italia, quindi fino al 13%.
possibilità di aumentare del 2%, quindi fino al 15%, per sostenere la produzione di colture proteiche.
Esiste quindi la possibilità di sostenere un “piano proteine” per l’Italia.
L’importo a disposizione dell’Italia è di 585 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a 555 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l’articolo 68 prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse assicurazioni).
L’Italia ha scelto di destinare al sostegno accoppiato l’11% del massimale nazionale da destinare a 16 misure (troppe!), generando importi insignificanti e aumento di burocrazia.
66
Sostegno accoppiato: tre macrosettori
67
MacrosettoriPlafond
(milioni di euro)
%
Zootecnia 211,87 49,36%
Seminativi 146,97 34,24%
Olivo 70,39 16,4%
Totale 429,22 100%
Massimale nazionale per il 2015 = 3.902,039.000 milioni euro.Sostegno accoppiato (11%) = 429,22 milioni euro
Sostegno accoppiato: zootecnia
68
MISURE SOTTO-MISUREIMPORTO UNITARIO(euro/capo)
PLAFOND(milioni di
euro)%
1. Zootecnia bovina da latte
1.1. Vacche da latte 56 75,11 17,5
1.2. Vacche da latte in zona montagna
40 9,87 2,3
2. Zootecnia bovina da carne
2.1. Vacche nutrici 202 40,78 9,5
2.2 Capi bovini macellati 12-24 mesi
46 66,96 15,6
3. Zootecnia ovi-caprina
3.1. Ovicaprini 12 9,49 2,2
3.2. Ovicaprini IGP 10 5,54 1,3
4. Settore bufalino
Bufalini 20 4,12 1,0
Totale 211,87 49,36
Zootecnia
Vacche da latte: che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati.
Vacche nutrici: razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o
nel Registro anagrafico, che partoriscono nell’anno. Maggiorazione del 20% alle vacche nutrici di razza Chianina,
Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, di allevamenti che aderiscono a piani di risanamento dal virus IBR
Bovini macellati: età compresa tra 12 e 24 mesi; allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non
inferiore a 6 mesi prima della macellazione; maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle
aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;
maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP.
70
Sostegno accoppiato: seminativi
71
MISURE SOTTO-MISUREIMPORTO UNITARIO
(euro/ha)
PLAFOND(milioni di
euro)%
1. Frumento duroFrumento duro (centro-sud
Italia)60 59,88 14,0
2. Proteine vegetali
1.1. Soia (nord Italia) 97 9,87 2,3
1.2. Proteoleaginose (centro Italia)
80 14,16 3,3
1.3. Proteaginose (sud Italia) 80 11,80 2,8
4. Riso Riso 120 22,75 5,3
5. Barbabietola Barbabietola 325 17,21 4,0
6. Pomodoro da industria
Pomodoro da industria 160 11,29 2,6
Totale 146,97 34,24
Nord Italia: soia
Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna
seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi,
con i seguenti limiti: l’intera superficie per i primi cinque ettari; per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della
superficie.
Esempi: 10 ettari di soia, ne vengono pagati 5,5 ettari; 20 ettari di soia, ne vengono pagati 6,5 ettari; 30 ettari di soia, ne vengono pagati 7,5 ettari
72
Centro Italia: proteoleaginose
Centro Italia: Toscana, Umbria, Marche e Lazio
Colture ammissibili: girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
Superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all’inizio della fioritura per gli erbai.
73
Sud Italia: leguminose
Sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Colture ammissibili: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
Superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all’inizio della fioritura per gli erbai.
74
Semente certificata
Il nuovo sostegno accoppiato non richiede la semente certificata.
Nel 2015, l’unico caso che prevede la semente certificata è il seguente: agricoltore che ha presentato domanda di
avvicendamento biennale dell’articolo 68 come primo anno di impegno;
che deve chiudere il 2° anno di impegno con un cereale autunno-vernino;
se il cereale autunno-vernino è il grano duro, deve utilizzare la semente certificata.
75
Sostegno accoppiato: olivo
76
MISURE SOTTO-MISUREIMPORTO UNITARIO
(euro/ha)
PLAFOND(milioni di
euro)%
1. Olivo
1.1. Premio base olivo (Liguria, Puglia e Calabria)
78 44,21 10,3
1.2. Premio aggiuntivo olivo (Puglia e Calabria)
70 13,31 3,1
1.3. Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale
ed ambientale130 12,88 3,0
Totale olivicoltura 70,39 16,4
Il sostegno accoppiato
Chiaro l’obiettivo dell’Ue: sostenere la produzione agricola, quando la produzione è
associata al bene pubblico. Le scelte italiane:
uno spezzatino inutile: 10 settori e 17 tipologie di intervento; la maggior parte delle misure non hanno impatto significativo:
riso, pomodoro, grano duro, bufale, ecc.; complicazioni burocratico-amministrativo; scelte senza alcun studio di impatto; bastava zootecnia, olivo paesaggistico (?) e barbabietola. ha vinto il partito della “rendita”: qual è il vantaggio di un
pagamento accoppiato? bisogna tener conto della “regione unica”, ma si è andati ad un
“accordo al ribasso”; ruolo della conferenza Stato-Regioni, che vota all’unanimità:
necessità delle riforme istituzionali.
77
Regime per i piccoli agricoltori (1)
Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa.
Regime volontario per gli agricoltori: tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015; gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli
agricoltori presentano una domanda entro il 15.09.2015. Gli Stati membri fissano l’importo del pagamento annuo per
ciascun agricoltore : indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda; gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del
pagamento annuale; l’Italia ha scelto il metodo storico, in base al quale gli agricoltori
ricevono semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.
78
Regime per i piccoli agricoltori (2)
I partecipanti al regime per i piccoli agricoltori dovranno: osservare regole di condizionalità meno rigorose; saranno esonerati dall'obbligo del greening.
Per la durata della partecipazione al regime, gli agricoltori mantengono almeno un numero di ettari ammissibili pari al numero ettari ammissibili dichiarati nel 2015.
Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti qualsiasi importo che spetterebbe ai piccoli agricoltori.
La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime.
79
Disciplina finanziaria
La Commissione adotta annualmente un regolamento per fissare il plafond nazionale degli Stati membri per rispettare il quadro finanziario dell’UE.
La Commissione può applicare la disciplina finanziaria per aggiustare i pagamenti diretti ai vincoli di bilancio.
Tuttavia la riduzione dei pagamenti diretti per la disciplina finanziaria si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2000 euro.
80
I requisiti orizzontali
Agricoltore attivo (art. 9)
Soglie minime (art. 10)
Riduzione dei pagamenti (art. 11)
81
Agricoltore attivo
I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi. L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando
i pagamenti diretti agli agricoltori attivi.
La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L’Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
Il Reg. 1307/2013 prevede una lista nera (black list) e con una forte delega agli Stati membri.
La delega agli Stati membri riguarda tre scelte: ampliamento della lista nera (black list); individuazione di una “soglia di non applicazione”; definizione di agricoltore attivo.
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Agricoltore attivo: lista nera o black list (1)
Il Reg. 1307/2013 esclude dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (black list): aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari,
terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
Le scelte nazionali hanno ampliato la black list, includendo i seguenti soggetti (che quindi sono agricoltori non attivi): persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente
attività di intermediazione: bancaria e/o finanziaria e/o commerciale;
società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.
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Agricoltore attivo: lista nera o black list (2)
Una società agricola controllata da una banca o compagnia di assicurazione non rientra nella black list, quindi non è esclusa.
Un soggetto che rientra nella black list è considerato “agricoltore attivo” se:a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 %
dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è
l'esercizio di un'attività agricola.
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Agricoltore attivo: soglia di non applicazione
La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato importo nell’anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro), a discrezione degli Stati membri (art. 9, Reg. 1307/2013).
Le scelte nazionali hanno previsto le seguenti “soglie di non applicazione”: agricoltori con meno di 5.000 euro di pagamenti diretti,
con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in montagna e/o aree svantaggiate;
agricoltori con meno di 1.250 euro di pagamenti diretti, in altre zone.
Gli agricoltori al disotto di queste soglie sono “attivi”, senza dover dimostrare altri requisiti.
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Definizione di agricoltore attivo
Al di sopra delle soglie di non applicazione, gli Stati membri possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti (art. 9, reg. 1307/2013): le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività
economiche globali; il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola.
Le scelte nazionali hanno fissato i seguenti requisiti per l’agricoltore attivo: iscrizione all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo
Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri; possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal
2016, con dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno precedente. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggior al 50%, in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo (non è necessaria la dichiarazione annuale IVA).
Nel 2015, il Fascicolo Aziendale deve contenere il certificato di attribuzione della Partita Iva.
Nel 2016, il Fascicolo Aziendale deve contenere sia il certificato di attribuzione della Partita Iva sia la dichiarazione annuale IVA (riferita al 2015).
La dichiarazione annuale IVA è necessaria solo dal 2016, quindi l’agricoltore può adeguare la sua posizione IVA nel 2015. 86
Agricoltore attivo in Italia
Zone montane e/o svantaggiate
Altre zone
Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell’anno precedente
Pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro nell’anno precedente
Iscrizione all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri
Iscrizione all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri
Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo
Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA
Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi.
Agricoltore attivo in Italia
In Italia sono molti i beneficiari dei pagamenti diretti che non sono titolari di partita IVA, ma la maggior parte di essi rientra nella “soglia di non applicazione”.
Coloro che sono al di sopra della soglia, possono richiedere l’apertura della partita IVA agricola (prima della Domanda Unica 2015) ed essere agricoltori attivi.
Occorre fare attenzione al requisito della “dichiarazione annuale Iva”, che viene richiesta dalla Domanda unica 2016 e che è necessaria per le aziende non ubicate in montagna e/o zone svantaggiate.
La normativa fiscale per le imprese agricole prevede “l’esonero” dalla tenute delle scritture contabili ed adempimenti connessi, trai i quali la presentazione della “Dichiarazione Annuale IVA”, ma che è comunque possibile “optare” per la tenuta della contabilità, mediante “rinuncia all’esonero” indipendentemente dalla presenza di fatturato.
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Considerazioni sulla definizione di agricoltore attivo
La definizione di agricoltore attivo era una scelta impegnativa per l’Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la ristrutturazione dell’agricoltura italiana.
Si sono confrontate due proposte: selezione debole o forte.
Selezione debole (proposta delle Regioni):
iscrizione alla CCIAA.
Selezione forte (proposta delle Organizzazioni Professionali): IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) e CD
(Coltivatore Diretto), che prevede l’iscrizione all’Inps..
Ha vinto la posizione di una selezione debole, quindi con pochissime esclusioni.
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• Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi (art. 10, Reg. 1307/2013):– se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non
supera i 100 euro/anno;– se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si
richiedono i pagamenti diretti è inferiore a un ettaro.
• Gli Stati membri possono adattare diverse soglie entro limiti prefissati. Per l’Italia, tali limiti sono:− fino a 400 euro, per l’importo totale dei pagamenti diretti
richiesti;− 0,5 ettari, per la superficie ammissibile a pagamenti
diretti.
• Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo steso costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.
Soglie minime (1)
• La soglia minimima è già presente nel precedente regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28).
• in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato dell’accordo, ma potrebbe innalzare questo limite.
• Le scelte dell’Italia:− 250 euro per gli anni 2015 e 2016;− 300 euro dal 2017.
• Superficie minima: 0,5 ettari
Soglie minime (2)
Soglie minime (3)
Classi di pagamenti
Aziende Importo
N.
% cumul
ate euro
% cumula
te
Fino a € 100 5.328 0,4 259.986 0,0
Tra € 100,01 e 150 82.644 7,3
10.373.163 0,3
Tra € 150,01 e 200 81.999 14,0
14.323.607 0,6
Tra € 200,01 e 250 73.270 20,1
16.439.342 1,0
Tra € 250,01 e 500 248.423 40,5
89.867.761 3,2
Maggiori € 500 721.363 100,0
3.941.841.9
38 100,0
Totale1.213.02
7 - 4.073.105.796 -
Aziende beneficiarie per classi di pagamenti diretti (2012)
Degressività e capping
Il capping è stato eliminato ed è stato sostituito dalla degressività. La degressività è obbligatoria; consiste in un taglio di almeno il
5% al di sopra di 150.000 euro. Gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di
degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi risultati del capping.
Il taglio è calcolato sul pagamento di base di ogni agricoltore, esclusi i pagamenti della componente ecologica e gli altri pagamenti.
Gli Stati membri possono sottrarre il costo del lavoro (salari e stipendi) legati all’esercizio dell’attività agricola; la degressività sarà calcolata sottraendo dall’importo del pagamento di base
inizialmente dovuti all’agricoltore (esclusi gli altri pagamenti), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le imposte relative al lavoro.
Se uno Stato membro decide di applicare il pagamento ridistributivo per più del 5% del massimale nazionale annuo, esso può decidere di non applicare la degressività.
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Degressività e capping in Italia
Applicabile solo al pagamento di base (non al greening, al pagamento giovani e all’accoppiato).
Modulazione con il lavoro (salari, stipendi e contributi): i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo
del pagamento di base (esclusi gli altri pagamenti), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro.
No pagamenti aziende che aggirino la norma scissione o trasferimento parziale a terzi
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Detrazione DA (euro) A (euro)
0% 0 150.000
- 50% 150.000 500.000
- 100% >500.000
Degressività e capping: alcuni esempi
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Pagamento di base ante riduzione
Costo del lavoroImporto
soggetto a capping
RiduzionePagamento di base post
riduzione
euro euro euro euro euro
140.000 0 140.000 0 140.000
300.000 0 300.000 75.000 225.000
300.000 160.000 140.000 0 300.000
700.000 500.000 200.000 25.000 675.000
Degressività e capping (2)
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Gli effetti del capping sono limitatissimi: colpiscono solo le grandi aziende estensive, che utilizzano
il contoterzismo; la modulazione con il lavoro è una soluzione efficace.
Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione