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Patrimoni all’esteroRapporti internazionali con i paesi black-list.

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Contestualizzazione regolamentare

• Evoluzione della normativa a livello europeo e trend in atto: inquadramento e prospettive per il gestore svizzero

• Disciplina svizzera: alcuni cenni

• Le prospettive post scudo

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• Il contesto internazionale

• La crisi ha determinato un aumento della pressione di vari organismi internazionali nei riguardi del sistema tributario svizzero

G20

OECD UESVIZZERA

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• La direttiva sul risparmio– Obiettivo: assicurare un livello minimo effettivo di

tassazione sugli interessi pagati in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, secondo le regole del paese di residenza dell’investitore

– Modalità: scambio di informazioni periodico tra amministrazioni finanziarie sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello del cosiddetto “agente pagatore”, ossia dell’intermediario che eroga gli interessi

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• La direttiva sul risparmio– Modalità alternativa: l’euroritenuta– Tre paesi UE (Austria, Belgio e Lussemburgo), così

come alcuni territori dipendenti o associati di Stati UE e cinque paesi terzi (tra cui la Svizzera) autorizzati ad applicare, in luogo della segnalazione nominativa, una ritenuta alla fonte sugli interessi (attualmente pari al 35%)

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• La direttiva sul risparmio: ambito di applicazione– interessi relativi a crediti di qualsivoglia natura, pagati

periodicamente ovvero riconosciuti implicitamente in occasione della cessione o del rimborso dei crediti a beneficiari effettivi persone fisiche;

– proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati (conformi alla direttiva 85/611/CEE – UCITS), a entità prive di personalità giuridica (tra cui gli OICR non armonizzati) che abbiano optato per essere trattate come OICR armonizzati e a OICR stabiliti in paesi terzi, sempreché pagati o riconosciuti a persone fisiche.

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• La direttiva sul risparmio: ambito di applicazione– esclusi dall’applicazione gli interessi e altri proventi

pagati o riconosciuti a società e altri soggetti dotati di personalità giuridica e/o soggetti a imposizione secondo le regole sulla tassazione delle imprese.

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• La direttiva sul risparmio: proposte di modifica– ampliare l’ambito oggettivo della Direttiva, attraverso

l’inclusione delle polizze vita a contenuto prevalentemente finanziario (quali quelle unit-linked) e dei proventi di altri strumenti finanziari che abbiano un profilo di rischio noto e non dissimile da quello dei crediti produttivi di interessi

– estendere il trattamento previsto per gli OICR armonizzati a tutti i fondi comuni autorizzati in base alla legislazione di uno Stato membro, indipendentemente dalla conformità alla direttiva UCITS e dalla forma giuridica

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• La direttiva sul risparmio: proposte di modifica– limitare le possibilità di elusione delle misure della

Direttiva mediante l’interposizione di entità intermedie che non sono attualmente coperte dalle disposizioni, quali ad esempio alcune tipologie di trust, fondazioni o veicoli societari

– migliorare la qualità e la fruibilità delle informazioni scambiate tra amministrazioni finanziarie

• La direttiva sul risparmio: evoluzioni recenti– Opposizione italiana a nuova direttiva in assenza di

sanzioni

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• La direttiva sul risparmio: prospettive per gestore svizzero– Obiettivo finale la trasparenza completa dei flussi

finanziari internazionali a vantaggio delle amministrazioni finanziarie dei paesi membri dell’UE

– Ancora possibile “pagare” il diritto alla non trasparenza? Schema “Rubik” (Cfr. infra)

– Trovare alternative…

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Evoluzione della normativa a livello europeo

Nuova Direttiva 2011/16/UE per la cooperazione amministrativa in materia fiscale.

• attuale quadro normativo basato sulla Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi. Tale direttiva non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa.

• nuova direttiva la quale stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte dirette e indirette nonché le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di coordinamento e di valutazione

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• la direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o di un ente locale, ad eccezione dell’IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale.

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Evoluzione della normativa a livello europeo

La cooperazione amministrativa nel settore fiscale si incentra sullo scambio di informazioni che può essere di tre tipologie:

- su richiesta,

- automatico obbligatorio e

- spontaneo.

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Evoluzione della normativa a livello europeo

- Nel caso di scambio di informazioni su richiesta, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni pertinenti richieste in materia di imposte di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa, al più tardi entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

- Per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, la direttiva stabilisce che l’autorità competente di ciascuno Stato membro debba comunicare all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

• a) redditi da lavoro;• b) compensi per dirigenti; • c) prodotti di assicurazione sulla vita; • d) pensioni; • e) proprietà e redditi immobiliari.

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Evoluzione della normativa a livello europeo

La comunicazione obbligatoria automatica di queste informazioni ha luogo almeno una volta l’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

- le autorità competenti procedono allo scambio spontaneo di informazioni quando ricorrono alcune condizioni specifiche indicate dall’art. 9 della direttiva (es. l’autorità di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro; un contribuente ottiene in uno Stato membro una riduzione o un esonero d’imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta o un assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro etc.).

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Evoluzione della normativa a livello europeo

• superamento del segreto bancario anche nei paesi UE (Austria, Belgio e Lussemburgo)

• per le amministrazioni finanziarie nazionali, almeno in ambito UE, strumentario molto efficace per l’accertamento dei redditi conseguiti all’estero dai propri residenti

• l’effettiva esistenza ed entità di redditi verificabile attraverso richieste di informazioni ad hoc alle amministrazioni estere, o mediante indagini fiscali presso soggetti esteri

• applicabile da 2015.

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Politiche comunitarie in tema di doppia imposizione

Il Consiglio Europeo nelle conclusioni del 24/25 marzo e del 24 giugno 2011 ha sottolineato la necessità di un coordinamento razionale delle politiche fiscali come elemento di rafforzamento delle politiche economiche all’interno dell’area euro.In un periodo nel quale gli Stati Membri necessitano di risorse economiche derivanti dal gettito pubblico è importante, per mantenere credibilità nei confronti dei contribuenti, rimuovere tutte le forme di doppia imposizione.La doppia imposizione in un contesto transfrontaliero, frutto dal conflitto delle diverse normative fiscali nazionali, si manifesta come uno degli impedimenti principali per la realizzazione del libero mercato interno e la sua eliminazione costituisce una delle sfide principali per il futuro.Una delle principali preoccupazioni della Commissione è rappresentata dal rischio, oltre che di doppia imposizione, di totale assenza di imposizione.

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Politiche comunitarie in tema di doppia imposizione

La Commissione, nel provvedimento in esame, dopo aver brevemente illustrato le linee generali del fenomeno della doppia imposizione, ha provveduto a rappresentare l’attuale scenario relativo alle soluzioni scelte dagli Stati membri ma soffermandosi in modo più specifico sulle possibili posizioni da adottare.

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Politiche comunitarie in tema di doppia imposizione

Possibili soluzioni individuate dalla Commissione:

a) Rafforzamento degli strumenti esistenti;

b) Estensione della copertura e la portata delle convenzioni contro le doppie imposizioni;

c) Passi destinati a venire ad una interpretazione più coerente e applicazione delle disposizioni del DTC tra gli Stati membri.

d) Facilitare ed accelerare la soluzione dei conflitti all’interno dell’UE.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Imposte dirette

Distinzione fondamentale:

Contravvenzioni: reati per cui è comminata la multa (art. 103 Codice Penale Svizzero);

Delitti:reati per cui è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 cpv.3 Codice Penale Svizzero);

Il delitto fiscale principale è invece la frode o truffa fiscale, che è una sottrazione di imposta aggravata;

Dal 1° febbraio 2009 nel diritto svizzero è presenta anche un crimine di carattere fiscale: è la truffa qualificata in materia fiscale.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Contravvenzioni fiscali principali:- Violazione degli obblighi procedurali;(mancata consegna della dichiarazione di imposta o degli allegati di cui deve essere corredata, il mancato adempimento dell’obbligo di fornire attestazioni informazioni o comunicazioni)- La sottrazione d’imposta; (vi è sottrazione di imposta quando il contribuente fa in modo (intenzionalmente o per negligenza) che una tassazione non sia effettuata, una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta perché non sono stati indicati tutti gli elementi, l’imposta alla fonte non sia stata trattenuta (o trattenuta parzialmente) o gli sia restituita un’imposta sulla base di indicazione inesatte, incomplete o false.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Assistenza internazionale della Svizzera

La Svizzera può scambiare informazioni in ambito fiscale, sulla base di procedure fiscali o giudiziarie. Nelle procedure fiscali lo scambio di informazioni avviene nel quadro dell'«assistenza amministrativa» basata sulle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI).

Nelle procedure penali le informazioni possono essere scambiate tramite l'«assistenza giudiziaria». Quest'ultima è fornita sulla base di convenzioni di assistenza giudiziaria multilaterali o anche bilaterali, nonché della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Assistenza amministrativa

L'assistenza amministrativa prestata dalla Svizzera è disciplinata nelle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. Nel mese di marzo del 2009 il Consiglio federale ha deciso di estendere l'assistenza amministrativa e di riprendere lo standard previsto dall'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE.Con i Paesi con cui la Svizzera ha rivisto una CDI o ne ha concluso una nuova sarà dunque possibile, in casi specifici e sulla base di una domanda concreta e motivata, scambiare informazioni a scopi fiscali. L'assistenza amministrativa è prestata indipendentemente dall'esistenza di un reato come la frode fiscale o di un delitto come la sottrazione d'imposta.

In base all'Accordo sulla fiscalità del risparmio entrato in vigore nel mese di luglio del 2005, la Svizzera presta altresì assistenza amministrativa nel quadro dell'imposizione dei redditi da risparmio in caso di frode fiscale e comportamenti analoghi che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Assistenza giudiziaria

La base legale in ambito di assistenza giudiziaria è costituita dall'articolo 3 capoverso 3 LAIMP, secondo cui la collaborazione in ambito fiscale è in linea di massima esclusa. Il segreto bancario nel diritto svizzero rappresenta un diretto ostacolo alle inchieste in questo campo e può essere levato sono in caso di truffa in materia fiscale.

L'esclusione dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione per i reati fiscali è stata abbandonata con il Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa e con il Secondo Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione europea di estradizione. Sebbene non abbia compiuto questo passo, la Svizzera ha esteso la sua collaborazione in materia di reati fiscali nel quadro degli Accordi bilaterali II. Sulla base degli accordi di associazione alla normativa di Schengen e dell'accordo anti frode, collabora ampiamente nel quadro dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione. Questa collaborazione non comprende solo i casi di truffa in materia di tasse, ma anche di evasione fiscale nel settore delle imposte indirette e dei dazi.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

“Grande assistenza” - Articolo 26 modello OCSE: • il modello di convenzione prevede uno scambio che non si limiti alle

informazioni necessarie all’applicazione della convenzione ma che si estenda a quelle “verosimilmente pertinenti” all’applicazione della legislazione interna;

• Lo scambio di informazioni, inoltre, non deve riferirsi necessariamente alle imposte disciplinate dalla convenzione stessa, ma concerne le imposte di ogni genere o denominazione nella misura in cui l’imposizione prevista dalla legislazione interna non sia in contrasto con la convenzione stessa.

“Piccola assistenza” - Le convenzioni stipulate dalla Confederazione limitano l’assistenza amministrativa alle sole informazioni necessarie all’applicazione della convenzione stessa.

La riserva della Svizzera è stata emendata, successivamente all’ampliamento della portata precettiva dell’art. 26 OCSE, precisando che la stessa “non si applicherà ai casi che implicano degli atti di frode passibili di detenzione in virtù della legislazione dei due stati contraenti” .

La distinzione tra “piccola assistenza” e “grande assistenza” decade.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Nel 2003 e nel 2007 il comitato fiscale dell’OCSE ha rilevato che, a causa della definizione restrittiva di frode fiscale e comportamenti analoghi, contenuta nelle più recenti convenzioni, il principio di doppia punibilità cui la Svizzera subordina lo scambio di informazioni costituiva un ostacolo all’assistenza amministrativa.

Nel 2009, a mezzo di un comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze, il Consiglio Federale ha deciso di estendere l'assistenza amministrativa e riprendere l'art.26 del modello di Convenzione dell'OCSE. si è impegnato a negoziare revisioni delle convenzioni di doppia imposizione in conformità con il modello OCSE.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Aspetti fondamentali per un completo adeguamento al modello OCSE:

a) Estensione del campo di applicazione dell’assistenza amministrativa;

b) Rinuncia al segreto bancario;

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

a) Il testo dell’articolo 26 prevede una collaborazione molto estesa, che comprende tutte le informazioni “verosimilmente pertinenti” per l’applicazione della convenzione oppure per l’amministrazione e l’applicazione della legislazione interna relativa a tutte le imposte. Per un adeguamento in tal senso sarebbe necessario il superamento della concezione secondo cui le convenzioni fiscali servono esclusivamente a prevenire le doppie imposizioni, accettando l’idea che il loro scopo sia anche quello di prevenire l’evasione fiscale.

b) L’introduzione del paragrafo 5 nell’articolo 26 del modello OCSE comporta che in nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 del medesimo articolo, che autorizzano uno Stato richiesto a rifiutarsi di adottare misure amministrative che deroghino alla sua legislazione e alla sua pratica amministrativa, non troveranno applicazione consentendo a uno Stato di rifiutarsi di comunicare delle informazioni solo perché esse sono detenute da una banca o da un altro istituto finanziario.

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Lo scenario svizzero. I reati fiscali: principi generali

Comunicato stampa del DFF: l’assistenza amministrativa prevista dai trattati rinegoziati dalla Svizzera sarà “limitata a casi singoli” e che saranno escluse in particolare le fishing expeditions.

Questioni di compatibilità con il modello OCSE:L’articolo 26 del modello OCSE prevede una forma di collaborazione non limitata ai procedimenti contravvenzionali ma che si estende anche alla procedura di accertamento.Resta altresì sostenibile la pretesa di uno scambio di informazioni limitato a casi singoli.Il requisito della pertinenza delle informazioni vuole infatti escludere la “pesca d’informazioni” o le richieste di informazioni di cui è poco probabile che servano a chiarire la situazione fiscale di un determinato contribuente.Da ultimo, mentre il Consiglio federale ha dichiarato che limiterà, nell’ambito della convenzioni bilaterali, la limitazione del campo di applicazione dell’assistenza amministrativa alle sole imposte considerate dalla convenzione l’articolo 26 del modello OCSE consente lo scambio di informazioni relativamente a tutte le imposte.

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Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione Europea

• Accordo tra UE e Svizzera sull’associazione della Confederazione Svizzera dell’acquis di Shengen: concernente l’assistenza giudiziaria [entrato in vigore il 1° marzo 2008];

• Accordo tra UE e Svizzera per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari: concerne sia l’assistenza amministrativa sia l’assistenza giudiziaria [in vigore con Polonia, Svezia, Romania, Bulgaria e Francia dall’8 aprile 2009, con la Germania dal 9 aprile 2009, con la Finlandia dal 15 aprile 2009; con il Regno Unito dal 20 aprile 2009];

• Accordo tra UE e Svizzera in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi: concerne l’assistenza amministrativa [in vigore dal 1° luglio 2005].

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Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione Europea

La Svizzera ha messo a disposizione dell’UE gli stessi strumenti giuridici applicabili nei procedimenti svizzeri nell’ambito delle imposte indirette.

Per quanto concerne le imposte dirette rimane la previsione del segreto bancario alle autorità di inchiesta che perseguono le sottrazioni di imposta.

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Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione Europea

Applicazione dell’acquis di Shengen da parte Svizzera.

La Svizzera ha accettato pienamente l’attuale acquis senza eccezioni, inclusa la cooperazione giudiziaria in materia penale. Con riferimento in modo specifico all’articolo 51 lett. a) CAAS la Svizzera ha ottenuto di inserire nell’Atto Finale una dichiarazione “secondo cui i reati fiscali nel settore dell’imposizione diretta, perseguiti dalle autorità amministrative svizzere non danno origine, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, a procedimenti dinanzi ad un giudice competente, in particolare in materia penale” mettendosi così al riparo dall’obbligo di dover concedere assistenza giudiziaria in materia di imposte dirette.

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Accordo contro la frodeL’Accordo contro la frode è stato voluto dall’UE per combattere le organizzazioni dedite al contrabbando e alla frode a danno delle finanze dell’Unione e dei suoi Stati membri.In applicazione a tale accordo, con specifico riferimento alle imposte indirette, le parti si presteranno reciprocamente alla piena cooperazione giudiziaria ed assistenza amministrativa in materia di frodi e di tutte le altre attività illecite compresi i reati nel settore doganale e delle imposte indirette, connessi agli scambi di beni e servizi.

Decade la tradizionale distinzione fra frode fiscale e semplice sottrazione fiscale. Sia la assistenza giudiziaria sia quella amministrativa potranno essere prestate anche in presenza di un’infrazione che secondo il diritto svizzero sarebbe qualificata come semplice sottrazione. L'assistenza amministrativa e giudiziaria avviene nel quadro delle imposte indirette e dei reati contro gli interessi finanziari dell'UE e della Svizzera.

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Accordo contro la frodeAttività per le quali è prevista l’assistenza:• Prevenzione , individuazione, indagini, azioni giudiziarie e

repressione in campo amministrativo e penale;• Sequestro e recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti

risultanti dalle attività illecite.

Reati per i quali è prevista l’assistenza:• Scambi di merci in violazione della legislazione doganale;• Scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all’imposta sul

valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e alle accise;• Percezione o detenzione di fondi provenienti dal bilancio delle parti

contraenti o da bilanci gestiti da esse o per loro conto, come le sovvenzioni e i rimborsi;

• Procedure di stipulazione di contratti assegnati dalle parti contraenti;

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Accordo contro la frodeL’accordo contro la frode determina che l’unico criterio in base al quale la Svizzera possa ancora rifiutare la cooperazione richiesta da uno Stato dell’UE (con riferimento alle imposte indirette) è rappresentato dall’entità della sottrazione perseguita.

L’accordo determina inoltre l’estensione della collaborazione anche a casi di riciclaggio che concernono proventi di reati che non sono crimini secondo il diritto svizzero; comprendendo, ai fini dell'assistenza internazionale, casi grave di frode fiscale e doganale.

La Confederazione può allora negare l’assistenza giudiziaria per riciclaggio quando lo Stato richiedente vuole servirsi delle informazioni richieste per perseguire un cittadino svizzero che abbia commesso tutti gli atti pertinenti al reato solo sul territorio svizzero.

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Accordo contro la frode

Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo l’Autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione:

• Se il presunto importo dei diritti insufficientemente versati od elusi rappresenta un valore non superiore ai 25.000 Euro;

• Se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione non supera i 100.000,00 Euro, a meno che il caso, per le circostanze o per la persona dell’indagato, non sia considerato come molto grave dalla parte contraente richiedente;

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Accordo contro la frode

Assistenza amministrativa:

a) Su richiesta (artt. 12-19 dell’Accordo);

b) Spontanea, senza richiesta (art. 20);

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Accordo contro la frodeAssistenza su richiesta

a) Richiesta di informazioni: comunicazione dell’Autorità della parte richiesta all’Autorità della parte richiedente delle informazioni utili a perseguire le attività illecite di cui all’accordo o necessarie per il recupero di un credito.

b) Richiesta di sorveglianza: l’Autorità richiesta esercita per quanto possibile una sorveglianza che può concernere persone, luoghi, mezzi di trasporto e merci che si ritengono coinvolte in attività illecite.

c) Richiesta di notificazione: eseguita mediante ufficiale Giudiziario e/o mezzo posta.

d) Richiesta di indagini: vi rientrano l’audizioni di persone le ispezioni e le perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti, richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori.

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Accordo contro la frode

Assistenza spontanea senza richiesta:

L’art. 24 dell’Accordo prevede, dunque, che, su domanda della parte contraente richiedente la parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo come se si trattasse di crediti propri.

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Accordo contro la frode

Assistenza giudiziaria:

a) Ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e sequestro;

b) Domanda di informazioni bancarie e finanziarie;

c) Altre forme di assistenza

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Accordo contro la frode

a) Tra le misure di assistenza giudiziaria vanno menzionati in particolare perquisizioni e sequestri (art.31dell’Accordo). L’art. 31 dell’Accordo ricalca l’art. 51 CAAS; tuttavia parte delle perplessità sollevate in merito a quest’ultimo posso ritenersi superate da quanto concordato nel vertice UE Svizzera del 19 maggio 2004, secondo cui in materia di imposte indirette la svizzera ha accettato il punto di vista dell’unione e rinunciato al principio della doppia punibilità previsto dalla prima parte della lett. a).Resta la condizione secondo la quale l’Autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione che concerne i “casi di importanza minori”.

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Accordo contro la frode

b) L’art 32 dell’Accordo disciplina: - l’ottenimento di informazioni sui conti bancari (paragrafo

1-let. a);- l’ottenimento di informazioni sulle operazioni effettuate in

un dato periodo su di un determinato conto bancario (paragrafo 1-let.b);

- Il controllo sulle operazioni che potranno essere effettuate in futuro su di un dato conto bancario (paragrafo 2);

- la garanzia che né il titolare del conto bancario, né terzi vengano a conoscenza dell’assistenza fornita;

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Accordo contro la frode

c) Fra le altre forme di assistenza previste dall’Accordo che sono peraltro già contemplate da strumenti di collaborazione internazionale in materia penale già in vigore figurano le seguenti: - consegne sorvegliate (art. 33);- consegna ai fini di confisca o di restituzione

(art. 34);- trasmissione spontanea (art. 37);

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Accordo contro la frode

Principio di specialitàa) Art. 36-let.b): ammette che le informazioni e i mezzi di

prova trasmessi nell’ambito del procedimento di assistenza possano essere utilizzati oltre che ai fini del procedimento per il quale è stata fornita l’assistenza, anche nei casi in cui i fatti all’origine della domanda costituiscono un’altra infrazione riguardo alla quale dovrebbe essere pure fornita assistenza.

b) Art. 19): ha la funzione di subordinare l’utilizzazione ad altri fini delle informazioni raccolte nell’ambito dell’assistenza amministrativa all’accordo scritto dell’Autorità che le ha fornite.

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Accordo sulla tassazione del risparmio

L’accordo sulla tassazione introduce una ritenuta d’imposta sui pagamenti di interessi effettuati da un agente pagatore stabilito sul territorio della Svizzera a persone fisiche residenti in uno stato membro dell’Unione Europea.Il beneficiario dei pagamenti può evitare il prelievo della ritenuta mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore in Svizzera a comunicare le informazioni relative all'investimento, i pagamenti di interessi, le generalità del beneficiario effettivo, ecc. all’autorità competente di tale Stato.

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Accordo sulla tassazione del risparmio

L’Accordo introduce due disposizioni sullo scambio di informazioni in relazione a comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello stato interpellato, o sulle violazioni analoghe:

- l’art. 10 dell’Accordo introduce uno scambio di informazioni che concerne solo i redditi contemplati dall’Accordo stesso;

- Punto 2 del Memorandum di intesa che completa l’Accordo prevede poi uno scambio di informazioni che concerne i redditi non soggetti alle disposizioni dell’Accordo ma contemplati dalle convenzioni sulla doppia imposizione tra svizzera e singoli Stati dell’ UE.

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Accordo sulla tassazione del risparmio

In base all’art.10 dell’Accordo le Autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri si scambiano informazioni:

- Sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato,

- O sui comportamenti analoghi, per i redditi contemplati dal presente Accordo.

- Per comportamenti analoghi si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato (art.10 paragrafo 1).

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Accordo sulla tassazione del risparmio

Il 25 ottobre 2005 il dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con le autorità fiscali svizzere in merito all’art. 10 paragrafo 4 dell’Accordo: sono cioè state definite le “categorie di casi che ricadono nelle violazioni analoghe”.

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Approfondimento. Rapporti Ticino-Svizzera

Il Ministero Pubblico ticinese riceve ogni anno fra le 350 e le 400 domande di assistenza giudiziaria, di cui il 45-50% provengono dagli altri Cantoni, il 25-30% dall’Italia e la parte rimanente dalle altre nazioni.

Le rogatorie interne, ossia quelle provenienti da altri cantoni, sia attestano a quota 150-200, cifra a cui vanno aggiunti gli scambi di informazioni fra le diverse polizie interne.

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Approfondimento. Rapporti Ticino-Svizzera

La collaborazione tra il Ticino e gli altri Cantoni è meno formalista rispetto all’attività di indagine condotta per e,a volte, con autorità estere.

In alcuni casi si invia, rispettivamente si riceve, una richiesta rivolta all’esecuzione di un determinato atto ad esempio una perquisizione, un interrogatorio. L’autorità che lo riceve lo esegue e poi trasmette l’esito all’autorità richiedente.

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Approfondimento. Rapporti Ticino-Svizzera

Il Codice di procedura penale federale non ha modificato lo scenario descritto.L’art. 54 prevede che la nuova normativa trovi applicazione solo se altri leggi federali o trattati internazionali non contengono disposizioni specifiche.Prima dell’entrata in vigore del Codice il modus operandi riferito ad una rogatoria era già definito dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale che è in vigore dal 1983, come pure dalle diverse convenzioni internazionali.

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Le risposte della Svizzera

• Accordi bilaterali sulla tassazione del risparmio (cd. schema “Rubik”): Regno Unito e Germania– Sugli interessi, ma anche sugli altri redditi finanziari – Aliquote pari a quelle dei Paesi firmatari dell’accordo– “Regolarizzazione fiscale” dei patrimoni esistenti

• Applicazione standard OECD in materia di scambio di informazioni: articolo 26 modello OECD recepito in più di 20 DTA (tra cui, il Lussemburgo)

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“Strategia della piazza finanziaria 2015”Promossa dall’Associazione svizzera dei banchieri e pubblicata dal

governo della Confederazione alla fine del 2009 con lo scopo di risolvere problemi e questioni sorte nell’ambito delle attività bancarie transfrontaliere e che si ripercuotono negativamente sulle importanti relazioni politiche ed economiche bilaterali.

Pilastri della strategia:I. Regolarizzazione quale strumento per creare e rafforzare la

fiducia;II. Concentrazione sul patrimonio dichiarato;III. Tutela della sfera privata rimane importante;IV. Crescita e accesso al mercato

Le risposte della Svizzera

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Accordo tra la Svizzera e la Germania per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali siglato in data 10 agosto 2011

Punti salienti dell’accordo:1) Regolarizzazione delle pendenze passate;2) Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere;3) Imposta liberatoria per il futuro;4) Misure di controllo del sistema;5) Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione

dell’accesso al mercato;6) Decriminalizzazione di banche collaboratori e clienti;7) Astensione dall’utilizzo di dati rubati.

Le risposte della Svizzera

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1) Regolarizzazione della pendenze passate:

Per procedere alla regolarizzazione delle pendenze passate per i beni patrimoniali non dichiarati depositati presso banche svizzere i clienti possono:

a) Procedere alla corresponsione di un pagamento forfettario una tantum (imposta liberatoria retroattiva);

a) Procedere alla notifica volontaria alle autorità tedesche mediante autodenuncia senza conseguenze penali;

a) Per i clienti bancari che hanno già adempiuto ai propri obblighi fiscali: notifica volontaria all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Accordo CH-DE

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b) In alternativa alla regolarizzazione anonima,i clienti bancari possono optare per un’ autodenuncia alle autorità tedesche con esclusione della perseguibilità penale. In questo caso ne risulta un obbligo di dichiarare il patrimonio in Germania con effetto retroattivo.

Ai fini delle pratiche fiscali in Svizzera, il cliente informa la banca del ricorso all’autodenuncia in Germania senza conseguenze penali, autorizzandola altresì per iscritto a notificare i valori patrimoniali da essa gestiti, nonché il nominativo, la data di nascita e il domicilio, il nome dell’istituto di credito, il numero di conto / Codice IBAN e l’ammontare del patrimonio a fine anno per ogni anno non caduto in prescrizione, all’Amministrazione federale della contribuzioni (AFC) che a sua volta trasmette tali informazioni alle autorità tributarie tedesche.

La banca rilascia altresì al cliente un’attestazione recante i dettagli delle informazioni trasmesse all’AFC.

Accordo CH-DE

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c) La notifica volontaria è disponibile per la clientela bancaria che in passato ha adempiuto ai propri obblighi fiscali i Germania.

Il cliente comunica alla banca che desidera venga fatta una notifica alle autorità tedesche competenti. A tale scopo autorizza la banca per iscritto a denunciare i valori patrimoniali da essa gestiti all’AFC che a sua volta trasmette tali informazioni alle autorità tributarie tedesche

Accordo CH-DE

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Imposta liberatoria per il futuro:

a) Imposta alla fonte annua in forma anonima a titolo liberatorio (imposta liberatoria), oppure;

b) Notifica volontaria all’amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Accordo CH-DE

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a) Nell’ambito dell’imposta liberatoria per il futuro, la tassazione dei redditi patrimoniali (interessi, dividendi, altri proventi e utili da vendite) viene regolata in forma anonima con la ritenuta di un importo corrispondente all’imposta sul reddito tedesca (26,375%).

In base ai dati della clientela in suo possesso la banca preleva gli importi fiscali dovuti e li versa interamente all’AFC, escludendo la possibilità di risalire all’identità dei singoli clienti. L’AFC versa a sua volta gli importi alle autorità tedesche competenti.

Al cliente viene poi rilasciata con scadenza annuale un’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta liberatoria per ogni anno fiscale, valida ai fini tributari e accettata dalle autorità tedesche.

Accordo CH-DE

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b) Attraverso la notifica volontaria il cliente può autorizzare la banca a notificare all’AFC i redditi generati dal suo patrimonio gestito in Svizzera e di conseguenza l’AFC inoltra tali informazioni alle autorità tedesche competenti.

Al cliente verrà poi rilasciata ogni anno, a scopo informativo, un’attestazione recante gli importi notificati.

Il cliente potrà compensare i riporti delle perdite di un conto con gli utili di un altro conto.

Se entrambi i conti sono detenuti presso la stessa banca, quest’ultima può effettuare direttamente la compensazione. Se invece i conti sono detenuti presso banche diverse, il cliente deve rivolgersi alle autorità tributarie tedesche e presentare domanda di tassazione ordinaria per richiedere la compensazione. A tale scopo la banca gli rilascia una conferma della perdita.

.

Accordo CH-DE

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Ai fini della ritenuta di imposta liberatoria, le imposte alla fonte estere non recuperabili (cosiddette imposte residuali) vengono considerate alla luce delle convenzioni di doppia imposizione vigenti tra gli Stati terzi e la Germania. Ne consegue che verrà ritenuta solo l’eventuale differenza positiva tra l’imposta liberatoria dovuta e l’imposta alla fonte non recuperabile già corrisposta.

Accordo CH-DE

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Controllo del sistema da parte della autorità tributarie tedesche:

I requisiti della richiesta.• Le autorità tributarie tedesche hanno il diritto di procedere alla

verifica della corretta applicazione dell’imposta liberatoria da parte delle banche svizzere per mezzo di richieste a campione.

• Le autorità tedesche possono presentare in media circa 500 richieste all’anno, in cui devono obbligatoriamente indicare il nominativo del cliente e il sospetto fondato di irregolarità fiscali.

• Non è necessario indicare il nome della banca.• Sono ammesse solamente richieste riferite al futuro, ovvero valori

patrimoniali di nuovo conferimento in Svizzera. I valori patrimoniali privati regolarizzati tramite il pagamento una tantum non possono più essere oggetto di richiesta

Accordo CH-DE

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Qualora la domanda soddisfi i requisiti specificati, le autorità svizzere ricercano e notificano esclusivamente le relazioni bancarie in essere, senza tuttavia rivelare ulteriori dettagli quali, ad esempio, il saldo del conto. Il cliente bancario può adire le vie legali tedesche.

Se desiderano ricevere ulteriori informazioni sulle relazioni bancarie notificate, le autorità tedesche sono tenute a presentare una normale domanda di assistenza amministrativa secondo la convenzione d doppia imposizione conforme allo standard OCSE 26.

In questo caso il cliente bancario può adire tutte le vie legali svizzere.

Accordo CH-DE

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Accordo CH-DE

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Accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna per la risoluzione di questioni fiscali bilaterali siglato in data 24 agosto 2011.

Quanto descritto con riferimento all’accordo concluso fra la Svizzera e la Germania il 10 agosto 2011 deve ritenersi applicabile ugualmente con riferimento all’accordo siglato fra la Svizzera e la Gran Bretagna.

Si segnala che laddove l’aliquota per il primo l’aliquota fiscale totale è pari al 26,375%, gli accordi con la Gran Bretagna prevedono un’aliquota fiscale totale pari al diritto tributario britannico di 48% per gli interessi, 40% per i dividendi e 27% per i redditi di capitale.

Accordo UK-CH

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Accordo UK-CH

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L’INCONTRO BILATERALE PROMOSSO DALLA COMMISSIONE ESTERI – 16 settembre 2011

Lamberto Dini: “Superare le "difficoltà e le tensioni" che negli ultimi tempi hanno caratterizzato i rapporti dell’Italia con la Svizzera, Paese cui ci lega "grande amicizia e sincera collaborazione”;

“la Svizzera ha fatto un grande passo avanti: garantisce la tassazione dei fondi depositati e si propone come "sostituto fiscale" di Germania e Gran Bretagna, cui poi versa quanto trattenuto", secondo aliquote diverse. In questo modo "non ci sarà più evasione fiscale, perché quei soldi vengono tassati dalla Svizzera.

Si legge altresì nel comunicato dell’AISE - Agenzia Internazionale Stampa Estero –, in tema di anonimato delle persone fisiche e giuridiche, che il Presidente della Commissione Esteri del Senato nel riportare il pensiero del Ministro Giulio Tremonti ha affermato che quest’ultimo “ha detto che gli accordi con Germania e Gran Bretagna sono in linea con la posizione dell’Italia” riconsiderando, sembrerebbe, la sua posizione sull’argomento.

Gli accordi CH-DE e CH-UK: la posizione dell’Italia

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Gli accordi CH-DE e CH-UK: la posizione dell’Italia

Question time in Aula alla Camera in risposta all’interrogazione presentata dall’on. Massimo Vannucci ed altri (Pd)

Oggetto: “Accordo con la Svizzera sul prelievo fiscale”. “Il Ministero dell’Economia comunica che il Dipartimento delle Finanze

ha osservato che tali accordi appaiono in controtendenza rispetto allo scenario dell’ultimo decennio di discussioni avutesi in ambito internazionale, finalizzate ad affermare i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni tra gli Stati quali strumenti di contrasto dell’evasione fiscale.

Gli accordi della Germania e del Regno Unito dovranno comunque essere presentati dagli Stati firmatari a gruppi di lavoro OCSE, per essere oggetto di verifica da parte della Commissione Europea per la valutazione della loro compatibilità con l’attuale direttiva risparmio, che prevede un’aliquota sugli interessi dei redditi di capitale pari al 35% a partire dal primo luglio 2011”

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Esame europeo- Secondo il dipartimento italiano delle finanze, l’intesa raggiunta tra la Germania e la Svizzera non può essere presa ad esempio visto che non si basa sulla trasparenza nello scambio di informazioni, onde garantire un efficace contrasto all’evasione fiscale. Accordi che devono allora essere verificati dalla Commissione europea, sottolinea il ministro Elio Vito.

Critica opposizione- Di fronte alla risposta del Governo, mediante le parole del Ministro Vito, il Pd ha sottolineato come “il richiamo a principi etici e presunti vincoli internazionali per giustificare il mancato accordo” da parte del Governo, con la Svizzera, è clamoroso e provocatorio, considerando che lo stesso Governo ha varato lo scudo fiscale.

Gli accordi CH-DE e CH-UK: la posizione dell’Italia

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Il trend nel wealth management

Il wealth management per i HNWI europei: le implicazioni fiscali

Abolizione (indebolimento) segreto bancario + rafforzamento legislazioni anti-riciclaggio + miglioramento della collaborazione tra autorità finanziarie

Effetto: necessario ricercare sempre meno soluzioni tax aggressive, e sempre più sound tax planning

Tra i prelievi, attenzione crescente alle interazioni tra imposte su successioni e donazioni e DTA: evitare fenomeni di doppia o tripla imposizione

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Le prospettive per il gestore svizzero

• Indebolimento del segreto bancario• Cause: accordi con le altre amministrazioni;

pressioni internazionali; adesione a procedure di scambio di informazioni su richiesta; ecc.

• Conseguenza: necessaria maggiore professionalità, puntare su affidabilità e su nuove offerte di consulenza

• Sfida critica che comporta anche nuove opportunità

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Le prospettive “post scudo”

• Lo scudo fiscale italiano: punti di forza e debolezza

• La necessità di preservare la riservatezza• Il vantaggio dei rimpatri giuridici: l'ombra delle

strutture fiduciarie e la possibilità di impiego dei patrimoni all'interno del gruppo

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Principali fonti utilizzate

• Andrea Pedroli, lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in atti della giornata di studio 4 giugno 2007, Accordi bilaterali Svizzera-Unione europea, Commissione Ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG).

• Il Corriere ticinese, articolo di Giovanni Mariconda e Emanuale Gagliardi, intervista a Procuratore pubblico Andrea Gianini, esperto in Ticino in tema di rogatorie, “Vi spiego come funziona la macchina delle rogatorie”.

• Communication from the Commission to the European Parlament, the Council and the European Economic and Social Committee, Double Taxation in the Single Market