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Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Sardegna Via Malta n. 63 09124 Cagliari Tel. 070/6064033 Fax 070/6062281 Sito: http://www.sadirs.org Email: [email protected] Pec [email protected] Prot. 214/2017 Cagliari 12 aprile 2017 Al CO.R.A.N. [email protected] Alle OO.SS. firmatarie CCRL PEC e, p. c. Al Presidente della Giunta Regionale [email protected] All’Assessore Regionale dell’Ambiente [email protected] All’Assessore Regionale del Personale [email protected] Al Direttore Generale CFVA [email protected] Oggetto: CFVA Ruoli Ispettori e Agenti - Funzioni di Responsabile UOC e DOS Richiesta Interpretazione autentica - Procedura art. 5 CCRL dipendenti RAS - URGENZA La scrivente Organizzazione sindacale, in merito alle funzioni di UOC e DOS, con nota Prot. 126/2017 del 6 marzo 2017 (Allegato 1), inviava un’ urgente richiesta di parere al Coran; altresì con nota Prot. 162/2017 del 22 marzo 2017 richiedeva urgenti chiarimenti all’Assessore Regionale dell’Ambiente, all’Assessore Regionale del Personale, al Presidente della Giunta Regionale, al Direttore Generale CFVA e, p. c. al CO.R.A.N. (Allegato 2); a tutt’oggi non è pervenuto alcun doveroso/necessario riscontro, in merito alle note succitate. Tale situazione dimostra da parte di tutte le Istituzioni una volontà di non risolvere lannoso problema, più volte segnalato, lasciando di fatto il personale del CFVA in balia di correnti, venti e fuochi (citazione non a sproposito) di se stessi, senza una cabina di regia indispensabile in situazioni così delicate come la sicurezza delle comunità e degli stessi operatori, sia dal punto di vista sanitario che giuridico in caso di gravi conseguenze, che purtroppo si sono verificate nel tempo. Premesso che Il Corpo forestale è componente del sistema regionale antincendi ed esercita le competenze tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 2016 e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) in riferimento al coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali e alla funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.), come previsto dall’articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8 del 2016; Visto i compiti, i ruoli e le responsabilità relative agli interventi di lotta contro gli incendi boschivi - intendendo per lotta attiva, ai sensi dell’art. 7 della Legge 353/2000, le attività di

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Via Malta n. 63 – 09124 Cagliari – Tel. 070/6064033 – Fax 070/6062281 –

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Prot. n°

214/2017

Cagliari 12 aprile 2017

Al CO.R.A.N. [email protected] Alle OO.SS. firmatarie CCRL PEC

e, p. c. Al Presidente della Giunta Regionale [email protected]

All’Assessore Regionale dell’Ambiente [email protected]

All’Assessore Regionale del Personale [email protected]

Al Direttore Generale CFVA [email protected]

Oggetto: CFVA – Ruoli Ispettori e Agenti - Funzioni di Responsabile UOC e DOS – Richiesta

Interpretazione autentica - Procedura art. 5 CCRL dipendenti RAS - URGENZA La scrivente Organizzazione sindacale, in merito alle funzioni di UOC e DOS, con nota Prot. 126/2017 del 6 marzo 2017 (Allegato 1), inviava un’ urgente richiesta di parere al Coran; altresì con nota Prot. 162/2017 del 22 marzo 2017 richiedeva urgenti chiarimenti all’Assessore Regionale dell’Ambiente, all’Assessore Regionale del Personale, al Presidente della Giunta Regionale, al Direttore Generale CFVA e, p. c. al CO.R.A.N. (Allegato 2); a tutt’oggi non è pervenuto alcun doveroso/necessario riscontro, in merito alle note succitate. Tale situazione dimostra da parte di tutte le Istituzioni una volontà di non risolvere l’annoso problema, più volte segnalato, lasciando di fatto il personale del CFVA in balia di correnti, venti e fuochi (citazione non a sproposito) di se stessi, senza una cabina di regia indispensabile in situazioni così delicate come la sicurezza delle comunità e degli stessi operatori, sia dal punto di vista sanitario che giuridico in caso di gravi conseguenze, che purtroppo si sono verificate nel tempo.

Premesso che Il Corpo forestale è componente del sistema regionale antincendi ed esercita le competenze tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 2016 e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) in riferimento al coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali e alla funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.), come previsto dall’articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8 del 2016;

Visto i compiti, i ruoli e le responsabilità relative agli interventi di lotta contro gli incendi boschivi - intendendo per lotta attiva, ai sensi dell’art. 7 della Legge 353/2000, le attività di

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ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento - previste nel “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,” ai capitoli 7 (struttura organizzativa) paragrafo 4 e 10 (sistema di coordinamento dell’antincendio), paragrafi 1 e 3 di seguito riportati:

“ - 7.4 Le Unità Operative di Comparto (U.O.C.)

L’Unità Operativa di Comparto rappresenta l'unità di coordinamento operativo di base, è definita nei Piani ripartimentali e può corrispondere con la giurisdizione di una sola Stazione forestale, o con l'aggregazione di più Stazioni o parte di esse anche di diversi ripartimenti. Ha competenza territoriale intercomunale e, nell'ambito della lotta attiva AIB, garantisce la tempestività del primo intervento.

Il responsabile della UOC è definito nei Piani ripartimentali.

Il responsabile della UOC predispone il servizio antincendio nella propria giurisdizione in conformità alle

previsioni del piano operativo ripartimentale il quale stabilisce i parametri minimi inderogabili.

Le attività proprie della UOC possono essere svolte anche in modo itinerante. A tal fine le pattuglie utilizzano un automezzo con modulo antincendio e tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento di lotta.

Nell’ambito della propria giurisdizione, il Responsabile della UOC programma e assicura l’attuazione delle seguenti attività:

1. fornisce quotidianamente, entro le ore 11,30, al competente COP - funzione spegnimento, le informazioni relative ad eventuali criticità presenti sul territorio di competenza o dell'apparato di lotta attiva, su apposito modulo di checklist predisposto dalla Direzione generale della Protezione civile;

2. riceve l’allarme relativo agli incendi insorti nella giurisdizione di competenza dalle postazioni di avvistamento, dalle pattuglie o vedette itineranti, dalle segnalazioni al numero verde 1515, dal COP, dalla sala ripartimentale o da altre fonti;

3. invia le risorse disponibili per la soppressione dell'evento comprese le squadre dell'Agenzia delle Organizzazioni di volontariato e le Compagnie barracellari presenti nella propria giurisdizione dandone immediata comunicazione al COP;

4. chiede al COP l'attivazione e l'intervento delle squadre dell'Agenzia FoReSTAS delle Organizzazioni di volontariato e le Compagnie barracellari presenti in altre giurisdizioni;

5. comunica al COP tutte le informazioni relative all'incendio in atto e le forze al momento impiegate in modo da aggiornare il sistema Fire Cloud,

6. chiede al COP l’intervento dei mezzi terrestri e aerei, ritenuti necessari per lo spegnimento comunicando puntualmente gli spostamenti;

7. comunica al COP la presenza di eventuali ostacoli pericolosi, con particolare attenzione agli insediamenti e alle infrastrutture chiedendo l'eventuale disattivazione delle linee elettriche;

8. comunica all’A.G. gli elementi per l’eventuale azione penale;

9. provvede all’attivazione di tutte le procedure di competenza previste per le giornate per cui è emesso il bollettino di previsione di pericolo in cui è prevista una fase operativa di “Attenzione rinforzata” e/o di “Preallarme”.

10. provvede, non appena possibile, all’aggiornamento dei dati di competenza nel sistema Fire cloud;

11. rileva le aree percorse da incendio.

- 10.1 Direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale."

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assume la gestione degli interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S. Nello spegnimento di manufatti edili ed industriali intervengono solo le squadre dei Vigili del fuoco.

- 10.3 Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)

Al DOS è demandato, sul luogo dell’incendio, il coordinamento delle operazioni di spegnimento. Per gli incendi boschivi così come definiti dalla legge n. 353/2000, la direzione delle operazioni di spegnimento compete al più alto in grado del Corpo forestale e di vigilanza ambientale presente sul luogo dell’evento, in funzione del principio della gerarchia funzionale. Il DOS opera all’interno di un sistema di responsabilità distribuite e condivise che costituiscono la Direzione delle operazioni di spegnimento. - il DOS: comunica al COP il proprio nominativo e la sigla identificativa dell’apparato radio TBT in dotazione se diverso da quello assegnato; - informa i responsabili di tutte le componenti operative intervenute, i quali si attengono alle sue disposizioni; - tutte le componenti che intervengono sull'incendio devono accreditarsi presso il DOS che ne dà notizia al COP. Il DOS non è responsabile di operazioni svolte da personale della cui presenza non è stato informato oppure da operatori che si muovono autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni. Il DOS non è responsabile dell’idoneità, della formazione e della dotazione antinfortunistica che il personale addetto all’attività antincendi deve avere, né della messa a norma dei mezzi ed attrezzature, in quanto è obbligo della struttura di appartenenza, inviare personale e mezzi rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza in ambiente di lavoro.

10.3.1 Compiti del DOS

Il DOS svolge i seguenti compiti:

1. coordina sul posto lo spegnimento degli incendi mediante l’impiego delle risorse terrestri e aeree;

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2. richiede al COP eventuali risorse terrestri e aeree;

3. comunica al COP tutti i dati necessari alla compilazione del fascicolo incendi sul sistema Fire cloud;

4. fornisce supporto al personale che svolge le attività investigative;

5. fornisce supporto ai VV.FF, nel casi di incendi di interfaccia.”

Considerato che le Stazioni Forestali sono formate da personale appartenente ai profili di Agente e Ispettore (Area A e B del CFVA), così come previsto dalla LR 26/85 e la funzione di DOS viene esercitata da un Ispettore Forestale e ove non sia presente da un Assistente o persino da un Agente Forestale.

Considerato che la UOC (Unità Operativa di Comparto) corrisponde con la giurisdizione della Stazione Forestale e pertanto la funzione di Responsabile viene svolta da un Ispettore Forestale e ove non sia presente da un Assistente o da un Agente Forestale.

Visto l’accordo integrativo sulla definizione delle Declaratorie del personale del CFVA del 11.03.2002, relativo in particolare ai profili professionali dei ruoli di Ispettore e di Agente Forestale come da allegato (Allegato 4), di seguito riportato:

Ruolo funzionale degli Agenti-Assistenti

Appartengono all’area degli Agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi e procedure definite, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, sono incaricati di svolgere attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche nei vari campi di applicazione. Detto personale, in possesso de1le qualifiche di agente di P.S. e di agente di P.G., svolge mansioni esecutive in attuazione delle istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all’assolvimento dei propri compiti, con l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature complesse di uso non specialistico, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito e in base alle possibilità e alle proprie capacità.

Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo, sostituendo, in caso di impedimento e per motivi di urgenza, i sottufficiali assenti nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Conoscenze: di tipo specifico e tecnico di base arricchite da corsi di formazione specialistici, ed il cui profilo pratico é costituito da un adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di addestramento professionale.

Contenuti: di tipo operativo con l’esplicazione di servizi interni e sul territorio rientranti nell’attività istituzionale o con l’applicazione ai casi concreti sia della esperienza specifica acquisita che della valutazione/soluzione indicata nelle istruzioni operative. Presuppone un livello di responsabilità ai risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi e/o amministrativi.

Complesso relazionale: tra più soggetti interagenti, sia esterno che interno.

Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998.

Requisiti: Diploma di scuola media di 1° grado accompagnato da corsi di formazione specialistica attinenti, cosi come previsto dal1a legge 5 novembre 1985, n. 26 ..

Ruolo funzionale dei Sottufficiali

Appartengono all’area dei sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici per il cui svolgimento è necessaria una buona conoscenza della complessità dei processi delle problematiche da gestire. Detto personale, in possesso delle qualifiche di agente P.S. e ufficiale di P.G., può essere preposto ad unita organiche operative (per esempio: stazioni forestali); coordina e promuove l'attività del personale di qualifica inferiore attraverso l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche, con l'individuazione degli obiettivi da conseguire e con piena responsabilità del1’attività svolta; col1abora al1a predisposizione di programmi, di atti e provvedimenti relativi al servizio di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede alle attività necessarie all’assolvimento delle proprie mansioni anche attraverso l’utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature complesse.

Cognizioni: di buon livello o di base sul contesto di riferimento interno ed esterno e delle normative che regolano l'attività istituzionale dell'ente e la sua organizzazione.

Contenuti: di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o amministrativi.

Complesso relazionale: sia interno che esterno, anche di tipo diretto con gli utenti.

Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998.

Requisiti: Diploma di scuola media di 1° grado accompagnato da corsi di formazione altamente specialistica attinenti, cosi come previsto dalla legge 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. n.7 del 2005.

Vista la legge istitutiva del Corpo Forestale e di V.A., n. 26/85 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale della Regione Sardegna), che agli artt. 11 e 14, così come modificati dall’art. 15 c. 6 della L.R. 21 aprile 2005, n.7, prevede che “I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali).

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Via Malta n. 63 – 09124 Cagliari – Tel. 070/6064033 – Fax 070/6062281 –

Sito: http://www.sadirs.org Email: [email protected] Pec [email protected]

Considerato che al personale del CFVA, ex art. 96 del CCRL 1999/2001, sono state soppresse le indennità di campagna, rischio guida e videoterminale con la conseguenza che il tabellare attualmente riconosciuto risulta costituito dalla retribuzione e dall’accorpamento delle predette indennità.

Constatato che l’Amministrazione Regionale, con la L.R. 21 aprile 2005 n. 7, pur modificando i requisiti individuali di accesso al profilo di Agenti e Sottufficiali (possesso del Diploma di scuola media superiore), non ha provveduto sino ad oggi alla riclassificazione del personale con relativo adeguamento economico, per le mansioni effettivamente svolte sino ad oggi

Ritenuto che la funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento comporta una diretta e piena responsabilità delle direttive impartite e dei risultati conseguiti e che tali prerogative vengono svolte in particolari contesti di emergenza ove ne deriva pericolo per l’incolumità pubblica e per la molteplicità degli operatori impiegati nell’attività di spegnimento a terra (operai Fo.Re.STAS – volontari Protezione civile – Barracelli – VV.FF. – Volontari , civili) e i mezzi aerei impiegati (flotta aerea regionale e/o nazionale). Il DOS deve assicurare il coordinamento, in un contesto proprio dell’attività in emergenza, delle azioni di un rilevante numero di individui e mezzi destinate al raggiungimento di uno scopo definito, ossia la protezione dell’ambiente e della vita delle persone dal fuoco ;

Ritenuto che tali funzioni - svolte, per un quarto di secolo, dal personale del CFVA, inquadrato nelle aree A (agenti ) e B (Ispettori) - non possono essere ascrivibili e non sono esigibili a prescindere dalla posizione economica nell’ambito delle declaratorie e nel rispetto dell’area professionale di appartenenza (Aree A e B).

Pertanto si ritiene che dette mansioni sono state esercitate in violazione dell’art. 67 CCRL vigente e degli artt. 35 c.1 e 36 c.1 della L. R. 13 novembre 1998 n. 31.

Ritenuto che eventuali contenziosi nelle dovute sedi competenti, per il riconoscimento delle mansioni superiori non riconosciute, potrebbero avere degli immediati e pesanti riflessi sullo svolgimento della prossima e imminente campagna Antincendio con imprevedibili ricadute sul territorio e sulle comunità locali della Regione Sardegna.

La scrivente Organizzazione Sindacale, CHIEDE,

l’apertura l’immediata della procedura di Interpretazione autentica delle mansioni ascritte ai ruoli di Agente e Ispettore come prevista dall’art. 5 del CCNR vigente e di conseguenza la puntualizzazione e la definizione dei profili professionali a cui sono demandate le funzioni e i compiti di Responsabile della UOC e di Direttore Operazioni Spegnimento. Si resta in attesa di urgente convocazione, da parte del CORAN, entro e 20 giorni dal ricevimento della presente, così come stabilito dall’art. 5 del CCRL, per l’interpretazione autentica sopra richiamata, anche in considerazione dell’imminente avvio della campagna antincendio.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Luciano Melis

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Prot. n°

162/2017

Cagliari 22 marzo 2017

All’Assessore Regionale dell’Ambiente [email protected]

All’Assessore Regionale del Personale [email protected]

Al Presidente della Giunta Regionale [email protected] Al Direttore Generale CFVA [email protected]

e, p. c.

Al CO.R.A.N. [email protected] A tutto il personale

Loro Sedi

Oggetto: CFVA – Ruoli Ispettori e Agenti - Funzioni di Responsabile UOC e DOS – Richiesta urgenti chiarimenti

La scrivente Organizzazione sindacale, con nota Prot. 126/2017 del 6 marzo 2017, che si allega alla presente, ha chiesto una urgente richiesta di parere al Coran, sulle funzioni di Responsabile UOC e DOS, ma purtroppo nessun riscontro è pervenuto. Al fine di garantire la sicurezza del lavoratore durante l’espletamento delle funzioni attribuite, le responsabilità e la corresponsione delle retribuzioni previste per eventuali mansioni superiori, si chiede urgente riscontro a quanto segue: Premesso che con l’avvicinarsi della stagione estiva, tutto il personale del Corpo Forestale, sarà impegnato, nella campagna A.I.;

Poiché :

- L'art. 69 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e l'art. 108 del decreto legislativo 112 del 1998 prevede in capo alla Regione i compiti e le funzioni di indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali e la predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;

- Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano Regionale Antincendi PRAI 2014-2016 ), redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi - Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001), nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 (BURAS n. 21 - Parte I e II del 28/04/2016);

- L'art. 25 comma 2 della LR 8/2016 stabilisce che " Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS)

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sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale." Questa norma definisce chiaramente le funzioni del Corpo forestale in relazione alle altre componenti del sistema antincendio statale e regionale.

Visto l’accordo integrativo sulla definizione delle Declaratorie del personale del CFVA del 11.03.2002, relativo in particolare ai profili professionali dei ruoli di Ispettore e di Agente Forestale;

Visto i compiti, i ruoli e le responsabilità relative agli interventi di lotta contro gli incendi boschivi, intendendo per lotta attiva, ai sensi dell’art. 7 della Legge 353/2000, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento, previste nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai capitoli 7(struttura organizzativa) paragrafo 4 e 10 (sistema di coordinamento dell’antincendio), paragrafi 1 e 3 come di seguito riportati :

- 7.4 Le Unità Operative di Comparto (U.O.C.)

L’Unità Operativa di Comparto rappresenta l'unità di coordinamento operativo di base, è definita nei Piani

ripartimentali e può corrispondere con la giurisdizione di una sola Stazione forestale, o con l'aggregazione di

più Stazioni o parte di esse anche di diversi ripartimenti. Ha competenza territoriale intercomunale e,

nell'ambito della lotta attiva AIB, garantisce la tempestività del primo intervento.

Il responsabile della UOC è definito nei Piani ripartimentali.

Il responsabile della UOC predispone il servizio antincendio nella propria giurisdizione in conformità alle previsioni del piano operativo ripartimentale il quale stabilisce i parametri minimi inderogabili.

Le attività proprie della UOC possono essere svolte anche in modo itinerante. A tal fine le pattuglie utilizzano

un automezzo con modulo antincendio e tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento di lotta.

Nell’ambito della propria giurisdizione, il Responsabile della UOC programma e assicura l’attuazione delle

seguenti attività:

1. fornisce quotidianamente, entro le ore 11,30, al competente COP - funzione spegnimento, le

informazioni relative ad eventuali criticità presenti sul territorio di competenza o dell'apparato di lotta

attiva, su apposito modulo di checklist predisposto dalla Direzione generale della Protezione civile;

2. riceve l’allarme relativo agli incendi insorti nella giurisdizione di competenza dalle postazioni di

avvistamento, dalle pattuglie o vedette itineranti, dalle segnalazioni al numero verde 1515, dal COP,

dalla sala ripartimentale o da altre fonti;

3. invia le risorse disponibili per la soppressione dell'evento comprese le squadre dell'Agenzia delle

Organizzazioni di volontariato e le Compagnie barracellari presenti nella propria giurisdizione dandone

immediata comunicazione al COP;

4. chiede al COP l'attivazione e l'intervento delle squadre dell'Agenzia FoReSTAS delle Organizzazioni di

volontariato e le Compagnie barracellari presenti in altre giurisdizioni;

5. comunica al COP tutte le informazioni relative all'incendio in atto e le forze al momento impiegate in

modo da aggiornare il sistema Fire Cloud,

6. chiede al COP l’intervento dei mezzi terrestri e aerei, ritenuti necessari per lo spegnimento

comunicando puntualmente gli spostamenti;

7. comunica al COP la presenza di eventuali ostacoli pericolosi, con particolare attenzione agli

insediamenti e alle infrastrutture chiedendo l'eventuale disattivazione delle linee elettriche;

8. comunica all’A.G. gli elementi per l’eventuale azione penale;

9. provvede all’attivazione di tutte le procedure di competenza previste per le giornate per cui è emesso il

bollettino di previsione di pericolo in cui è prevista una fase operativa di “Attenzione rinforzata” e/o di

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Sito: http://www.sadirs.org Email: [email protected] Pec [email protected]

“Preallarme”.

10. provvede, non appena possibile, all’aggiornamento dei dati di competenza nel sistema Fire cloud;

11. rileva le aree percorse da incendio.

- 10.1 Direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale."

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assume la gestione degli interventi riguardanti la difesa

degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S.

Nello spegnimento di manufatti edili ed industriali intervengono solo le squadre dei Vigili del fuoco.

- 10.3 Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)

Al DOS è demandato, sul luogo dell’incendio, il coordinamento delle operazioni di spegnimento. Per gli incendi boschivi così come definiti dalla legge n. 353/2000, la direzione delle operazioni di spegnimento compete al più alto in grado del Corpo forestale e di vigilanza ambientale presente sul luogo dell’evento, in funzione del principio della gerarchia funzionale. Il DOS opera all’interno di un sistema di responsabilità distribuite e condivise che costituiscono la Direzione delle operazioni di spegnimento. - il DOS: comunica al COP il proprio nominativo e la sigla identificativa dell’apparato radio TBT in dotazione se diverso da quello assegnato; - informa i responsabili di tutte le componenti operative intervenute, i quali si attengono alle sue disposizioni; - tutte le componenti che intervengono sull'incendio devono accreditarsi presso il DOS che ne dà notizia al COP. Il DOS non è responsabile di operazioni svolte da personale della cui presenza non è stato informato oppure da operatori che si muovono autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni. Il DOS non è responsabile dell’idoneità, della formazione e della dotazione antinfortunistica che il personale addetto all’attività antincendi deve avere, né della messa a norma dei mezzi ed attrezzature, in quanto è obbligo della struttura di appartenenza, inviare personale e mezzi rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza in ambiente di lavoro.

10.3.1 Compiti del DOS

Il DOS svolge i seguenti compiti:

1. coordina sul posto lo spegnimento degli incendi mediante l’impiego delle risorse terrestri e aeree;

2. richiede al COP eventuali risorse terrestri e aeree;

3. comunica al COP tutti i dati necessari alla compilazione del fascicolo incendi sul sistema Fire cloud;

4. fornisce supporto al personale che svolge le attività investigative;

5. fornisce supporto ai VV.FF, nel casi di incendi di interfaccia.

Vista la legge istitutiva del Corpo Forestale e di V.A., n. 26/85 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna), che agli artt. 11 e 14, così come modificati dall’art. 15 c. 6 della L.R. 21 aprile 2005, n.7, prevede che “I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione.”;

Considerato che le Stazioni Forestali sono costituite da personale facente parte dei profili degli Ispettori e Agenti (Area A e B del CFVA), così come previsto dalla LR 26/85;

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Considerato chela UOC (Unità Operativa di Comparto) corrisponde con la giurisdizione della Stazione Forestale e pertanto la funzione di Responsabile viene svolta da un Ispettore forestale e ove non sia presente da un Assistente o Agente Forestale;

Considerato che la funzione del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) viene svolta generalmente da un Ispettore forestale e ove non sia presente da un Assistente o Agente forestale;

Ritenuto che tali funzioni vengono svolte in particolari contesti di emergenza ove ne deriva pericolo per l’incolumità pubblica e per la molteplicità sia degli operatori impiegati nell’attività di spegnimento a terra (operai Fo.Re.STAS – volontari Protezione civile – Barracelli – VV.FF. – Volontari civili) e i mezzi aerei impiegati (flotta aerea regionale e/o nazionale);

Constatato che l’Amministrazione Regionale, con la L.R. 21 aprile 2005 n. 7, pur modificando i requisiti individuali di accesso al profilo di Agenti e Sottufficiali (possesso del Diploma di scuola media superiore), non ha provveduto sino ad oggi alla riclassificazione del personale con relativo adeguamento economico, per le mansioni effettivamente svolte sino ad oggi;

Constatato che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 10/4 del 21.02.2017, nel procedere alla definizione degli indirizzi per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018, da inviare al Comitato per la rappresentanza negoziale (Coran), non dava alcuna indicazione per la definizione delle criticità riguardante il personale inquadrato nei ruoli degli Ispettori e degli Agenti (vedi i CCRL precedenti), con la conseguenza che la nuova classificazione per il personale del CFVA, nonostante le criticità e sperequazioni note a tutti sarà a costo zero;

Constatato che ad oggi, a distanza di un anno non è stato definito il processo di riforma del Corpo forestale e di V. A. e che in tale processo, ove si dovesse concludere positivamente, non vi è alcuna garanzia che vengano riconosciute le funzioni svolte a causa della mancata previsione di idonee risorse finanziarie;

Constatato che con apposita nota del 06 marzo 2017, questa O.S. ha richiesto un parere di merito al CORAN, il quale sino ad oggi non ha elaborato alcuna risposta in merito ;

Ritenuto che nelle declaratorie del personale del CFVA del 11.03.2002, le uniche del comparto regionale, non siano demandate tali mansioni e funzioni all’Area degli Ispettori e degli Agenti;

Ritenuto che allo stato attuale, all’interno del Corpo Forestale, tali mansioni siano più afferenti a un profilo professionale superiore, quale quello degli Ufficiali-Area C;

La scrivente Organizzazione Sindacale, CHIEDE,

Per una dovuta tutela giuridica del personale inquadrato nei ruoli di Ispettore e di Agente del Corpo Forestale, al fine di scongiurare dei contenziosi nelle dovute sedi competenti, per il riconoscimento di mansioni superiori non riconosciute, che potrebbero avere dei pesanti riflessi sullo svolgimento della prossima e imminente campagna Antincendio, l’immediata modifica del vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ove vengano puntualizzati e precisati i profili professionali a cui sono demandate le funzioni e i compiti di Responsabile della UOC e di Direttore Operazioni Spegnimento.

Si resta in attesa di urgente riscontro, da parte degli Organi in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, e comunque non oltre i termini stabiliti dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni e dai Decreti Legislativi 33/2013 e 97/2016, Legge Regionale n°24/2016 comunicando il nominativo del responsabile del procedimento, del funzionario antiritardo e/o responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Luciano Melis

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Prot. n°

126/2017

Cagliari 06 marzo 2017

Al CO.R.A.N. [email protected]

e, p. c. Al Presidente della Giunta Regionale [email protected] All’Assessore Regionale dell’Ambiente [email protected] All’Assessore Regionale del Personale [email protected] Al Direttore Generale CFVA [email protected] A tutto il personale

Loro Sedi

Oggetto: CFVA – Ruoli Ispettori e Agenti - Funzioni di Responsabile UOC e DOS – Richiesta urgente parere

Premesso che con l’approssimarsi della stagione primaverile ed estiva, tutto il personale del Corpo Forestale, sarà impegnato, suo malgrado, nell’ennesima campagna A.I., in assenza della auspicata riforma, che giace chissà in quale cassetto e con una contrattazione integrativa che non rende giustizia alle peculiarità e al lavoro meritorio svolto dalle donne e dagli uomini del Corpo Forestale e di V.A. Poiché :

- L'art. 69 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e l'art. 108 del decreto legislativo 112 del 1998, prevede in capo alla Regione i compiti e le funzioni di indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali e la predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;

- Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano Regionale Antincendi PRAI), è redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi - Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001), nonché a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 (BURAS n. 21 - Parte I e II del 28/04/2016);

- L'art. 25 comma 2 della LR 8/2016 stabilisce che " Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale." Questa norma definisce chiaramente le funzioni del Corpo forestale in relazione alle altre componenti del sistema antincendio statale e regionale.

Visto l’accordo integrativo sulla definizione delle Declaratorie del personale del CFVA del 11.03.2002, relativo in particolare ai profili professionali dei ruoli di Ispettore e di Agente Forestale,

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Visto i compiti, i ruoli e le responsabilità relative agli interventi di lotta contro gli incendi boschivi, intendendo per lotta attiva, ai sensi dell’art. 7 della Legge 353/2000, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento, previste nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai capitoli 7(struttura organizzativa) paragrafo 4 e 10 (sistema di coordinamento dell’antincendio), paragrafi 1 e 3 come di seguito riportati :

- 7.4 Le Unità Operative di Comparto (U.O.C.)

L’Unità Operativa di Comparto rappresenta l'unità di coordinamento operativo di base, è definita nei Piani ripartimentali e può corrispondere con la giurisdizione di una sola Stazione forestale, o con l'aggregazione di più Stazioni o parte di esse anche di diversi ripartimenti. Ha competenza territoriale intercomunale e, nell'ambito della lotta attiva AIB, garantisce la tempestività del primo intervento. Il responsabile della UOC è definito nei Piani ripartimentali. Il responsabile della UOC predispone il servizio antincendio nella propria giurisdizione in conformità alle previsioni del piano operativo ripartimentale il quale stabilisce i parametri minimi inderogabili. Le attività proprie della UOC possono essere svolte anche in modo itinerante. A tal fine le pattuglie utilizzano un automezzo con modulo antincendio e tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento di lotta. Nell’ambito della propria giurisdizione, il Responsabile della UOC programma e assicura l’attuazione delle seguenti attività: 1. fornisce quotidianamente, entro le ore 11,30, al competente COP - funzione spegnimento, le informazioni relative ad eventuali criticità presenti sul territorio di competenza o dell'apparato di lotta attiva, su apposito modulo di checklist predisposto dalla Direzione generale della Protezione civile; 2. riceve l’allarme relativo agli incendi insorti nella giurisdizione di competenza dalle postazioni di avvistamento, dalle pattuglie o vedette itineranti, dalle segnalazioni al numero verde 1515, dal COP, dalla sala ripartimentale o da altre fonti; 3. invia le risorse disponibili per la soppressione dell'evento comprese le squadre dell'Agenzia delle Organizzazioni di volontariato e le Compagnie barracellari presenti nella propria giurisdizione dandone immediata comunicazione al COP; 4. chiede al COP l'attivazione e l'intervento delle squadre dell'Agenzia FoReSTAS delle Organizzazioni di volontariato e le Compagnie barracellari presenti in altre giurisdizioni; 5. comunica al COP tutte le informazioni relative all'incendio in atto e le forze al momento impiegate in modo da aggiornare il sistema Fire Cloud, 6. chiede al COP l’intervento dei mezzi terrestri e aerei, ritenuti necessari per lo spegnimento comunicando puntualmente gli spostamenti; 7. comunica al COP la presenza di eventuali ostacoli pericolosi, con particolare attenzione agli insediamenti e alle infrastrutture chiedendo l'eventuale disattivazione delle linee elettriche; 8. comunica all’A.G. gli elementi per l’eventuale azione penale; 9. provvede all’attivazione di tutte le procedure di competenza previste per le giornate per cui è emesso il bollettino di previsione di pericolo in cui è prevista una fase operativa di “Attenzione rinforzata” e/o di “Preallarme”. 10. provvede, non appena possibile, all’aggiornamento dei dati di competenza nel sistema Fire cloud; 11. rileva le aree percorse da incendio.

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- 10.1 Direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale." Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assume la gestione degli interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S. Nello spegnimento di manufatti edili ed industriali intervengono solo le squadre dei Vigili del fuoco.

- 10.3 Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)

Al DOS è demandato, sul luogo dell’incendio, il coordinamento delle operazioni di spegnimento. Per gli incendi boschivi così come definiti dalla legge n. 353/2000, la direzione delle operazioni di spegnimento compete al più alto in grado del Corpo forestale e di vigilanza ambientale presente sul luogo dell’evento, in funzione del principio della gerarchia funzionale. Il DOS opera all’interno di un sistema di responsabilità distribuite e condivise che costituiscono la Direzione delle operazioni di spegnimento. - il DOS: comunica al COP il proprio nominativo e la sigla identificativa dell’apparato radio TBT in dotazione se diverso da quello assegnato; - informa i responsabili di tutte le componenti operative intervenute, i quali si attengono alle sue disposizioni; - tutte le componenti che intervengono sull'incendio devono accreditarsi presso il DOS che ne dà notizia al COP. Il DOS non è responsabile di operazioni svolte da personale della cui presenza non è stato informato oppure da operatori che si muovono autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni. Il DOS non è responsabile dell’idoneità, della formazione e della dotazione antinfortunistica che il personale addetto all’attività antincendi deve avere, né della messa a norma dei mezzi ed attrezzature, in quanto è obbligo della struttura di appartenenza, inviare personale e mezzi rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza in ambiente di lavoro. 10.3.1 Compiti del DOS Il DOS svolge i seguenti compiti: 1. coordina sul posto lo spegnimento degli incendi mediante l’impiego delle risorse terrestri e aeree; 2. richiede al COP eventuali risorse terrestri e aeree; 3. comunica al COP tutti i dati necessari alla compilazione del fascicolo incendi sul sistema Fire cloud; 4. fornisce supporto al personale che svolge le attività investigative; 5. fornisce supporto ai VV.FF, nel casi di incendi di interfaccia.

Vista la legge istitutiva del Corpo Forestale e di V.A., n. 26/85 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna), che agli artt. 11 e 14, così come modificati dall’art. 15 c. 6 della L.R. 21 aprile 2005, n.7, prevede che “I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione.”; Considerato che le Stazioni Forestali sono costituite da personale facente parte ai profili degli Ispettori e

Agenti (Area A e B del CFVA), così come previsto dalla LR 26/85. Considerato che la UOC (Unità Operativa di Comparto) corrisponde con la giurisdizione della Stazione

Forestale e pertanto la funzione di Responsabile viene svolta da un Ispettore forestale e ove non sia presente da un Assistente o Agente Forestale.

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Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Sardegna

Via Malta n. 63 – 09124 Cagliari – Tel. 070/6064033 – Fax 070/6062281 –

Sito: http://www.sadirs.org Email: [email protected] Pec [email protected]

Considerato che la funzione del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) viene svolta generalmente da un

Ispettore forestale e ove non sia presente da un Assistente o Agente forestale. Ritenuto che tali funzioni vengono svolte in particolari contesti di emergenza ove ne deriva pericolo per

l’incolumità pubblica e per la molteplicità sia degli operatori impiegati nell’attività di spegnimento a terra ( operai Fo.Re.STAS – volontari Protezione civile – Barracelli – VV.FF. – Volontari civili) e i mezzi aerei impiegati (flotta aerea regionale e/o nazionale);

Ritenuto che le declaratorie del personale del CFVA del 11.03.2002 non prevedano che tali mansioni e funzioni siano demandate ai ruoli degli Ispettori e degli Agenti, Si Richiede, un parere nel merito, al fine di tutelare giuridicamente il personale che ha svolto e dovrà svolgere tali mansioni e funzioni e di conseguenza per tutelare l’Amministrazione regionale da cui lo stesso dipende. Si Ritiene necessario e non più procrastinabile che il Comitato chiarisca con proprio parere se le funzioni di Responsabile di UOC e DOS siano ascrivibili alle mansioni proprie dei profili di Ispettore forestale e di Assistente/Agente forestale. Vista l’urgenza, si confida in una sollecita e puntuale risposta al fine di definire celermente tali aspetti. Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE Luciano Melis