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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO POLITICHE DEL LAVORO IN LOMBARDIA, IN ITALIA E NELLA UE A.A. 2018/2019 Prof. Giovanni Bocchieri Elementi di analisi del Decreto Legislativo n. 150/2015 Dott.ssa Daniela Santoro

POLITICHE DEL LAVORO IN LOMBARDIA, IN ITALIA E NELLA UE 8_SLIDE Santoro... · formazione continua • Fondi bilaterali • INAPP (Ist. Nazionale per l’analisidelle politiche pubbliche

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

POLITICHE DEL LAVORO IN LOMBARDIA,

IN ITALIA E NELLA UE

A.A. 2018/2019

Prof. Giovanni Bocchieri

Elementi di analisi

del Decreto Legislativo n. 150/2015

Dott.ssa Daniela Santoro

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D. Lgs. 80/2015Conciliazione tempi di vita e lavoro

D. Lgs. 22/2015Nuovi strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati

D. Lgs. 23/2015Tutele crescenti in caso di licenziamento

D. Lgs. 81/2015Riordino dei contratti di lavoro

D. Lgs.148/2015Ammortizzatori sociali durante rapporto di lavoro

D. Lgs.149/2015razionalizzazione attività ispettiva

D. Lgs.151/2015Semplificazione procedure

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D.Lgs.150/2015Riordino servizi lavoro e politiche attive

Tra i decreti del Jobs Act, D.Lgs. 150/2015Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e

di politiche attive

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• EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

D.Lgs. 22/2015 e D.Lgs. 148/2015

• INDEBOLIMENTO DELLE TUTELE LEGATE ALLA STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO

D.Lgs. 23/2015

• NUOVA DISCIPLINA DELL’INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO

D.Lgs. 150/2015

ricentralizzazione

informatizzazione

integrazionePolitiche passive/politiche attive del lavoro

Sussidiarietà verticale nella ripartizionedelle funzioni tra Stato e Regioni

Quale modello di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro con il Jobs Act?

Potenziamento delle prestazioni di sostegno al reddito in caso di disoccupazione e integrazione del reddito in costanza di rapporto di lavoro

Revisione della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015

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INTEGRAZIONE

TRA GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITODEI LAVORATORI NON OCCUPATI E LE POLITICHEATTIVE SUL MERCATO DEL LAVORO

ELEMENTO FONDAMENTALE PER REALIZZAREMODERNE POLITICHE DEL LAVORO IN LINEA CONGLI INDIRIZZI COMUNITARI DELLA FLEXICURITY

L’impianto del Jobs Act ha collegato il funzionamento degli ammortizzatori sociali alle politiche per la ricollocazione, costituendosi come una svolta culturale nelle modalità di

intendere la tutela del lavoro

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Nel dibattito sul nuovo assetto che la riforma ha definito inmateria di politiche italiane per il lavoro per far tornare acrescere il Pil e l’occupazione, un dato sembra largamentecondiviso: il definitivo passaggio da un tradizionale regimedi job property (ossia di difesa del posto di lavoroacquisito) a un sistema ispirato al modello nord-europeodella flexicurity, un sistema cioè di flessibilità del mercatosorretto da ammortizzatori sociali estesi pressochéuniversalmente, ma di breve durata e soprattuttoaffiancato da efficienti politiche attive che garantiscano unrapido ricollocamento del lavoratore nel mercato dellavoro

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Capo I. Rete dei servizi per le politiche attive

Capo II. Principi generali e comuni in materia di politiche attive

Capo III. Riordino degli incentivi all’occupazione

D.Lgs. 150/2015Riordino della normativa in materia di servizi

per il lavoro e di politiche attive

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Nel quadro delle novità introdotte dalla riforma, ilD.Lgs. 150/2015 ha nello specifico definito unanuova organizzazione e regolamentazionedell’incontro tra domanda e offerta di lavoro comecontrappeso orientato a bilanciare la riduzione delletutele nel contratto subordinato a tempoindeterminato, in associazione a un sistema più largodi protezione del reddito mediante meccanismi dicondizionalità delle prestazioni

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Il modello italiano si configura oggi come un sistema basato sulprincipio della sussidiarietà verticale nella ripartizione delle funzionitra Stato e Regioni, venuto meno il ruolo delle Province

Al livello centrale spettano le funzioni di definizione degli indirizzistrategici e la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni

Alle Regioni e Province autonome la declinazione delle politiche alivello territoriale

Viene istituita una Agenzia nazionale per le politiche attive dellavoro (ANPAL), a cui sono attribuite funzioni di coordinamentodella gestione delle politiche di attivazione dei lavoratoridisoccupati, ma anche di proposta al Ministero, monitoraggio,definizione di standard di servizio, determinazione di modalitàoperative di implementazione delle misure di politica attiva

MODELLO DI GOVERNANCE NEO-CENTRALISTA

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Sotto il profilo degli attori coinvolti nei percorsi di politica attivasi configura un modello incentrato sulla cooperazionepubblico-privato (in Lombardia già presente da tempo)

Il decreto legislativo n. 150/2015 non modifica la disciplina deisoggetti privati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro einterviene limitatamente sui regimi autorizzatori, confermandoquindi l’impianto disegnato dal decreto legislativo n. 276/2003.

Nella rete nazionale dei servizi per il lavoro operano, dunque,accanto ai centri per l’impiego pubblici, i soggetti privatiautorizzati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo n. 276/2003 e i soggetti privati accreditati a livelloregionale a svolgere attività di somministrazione,intermediazione, ricerca e selezione del personale, supportoalla ricollocazione del personale

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• Equilibrio tra le politiche passive di sostegno al reddito e lepolitiche attive per favorire ricollocazione del lavoratore, tramitepercorsi personalizzati e l’acquisizione di nuove competenze

• Accentramento delle funzioni su Agenzia Nazionale per lePolitiche Attive del Lavoro (ANPAL) per coordinare e potenziare iservizi per l’impiego, per creare sinergie efficienti, per gestire isistemi di accreditamento dei privati

• Centri per l'Impiego delle Regioni, con compiti operativi eamministrativi

D.Lgs. 150/2015L’IMPIANTO E LE PRINCIPALI NOVITÀ

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• Patto di Servizio Personalizzato con indicazione precisa delle azioni mirate per favorire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro

• Assegno individuale di ricollocazione

Graduato in funzione del profilo personale di occupabilità,spendibile per servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoropresso CPI o presso i soggetti accreditati, rilasciato dal CPI sullabase degli esiti della profilazione

• Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro Costituita da soggetti pubblici istituzionali (INPS, INAIL, ANPAL, REGIONI) e privati (APL, Fondi bilaterali e interprofessionali e altri)

• Sistema informativo unitario

Portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

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Dal 1° gennaio 2016

Coordina le politiche del lavoro per le persone in cerca dioccupazione e la ricollocazione dei disoccupati ed è prepostaal monitoraggio, definizione degli standard di servizio edeterminazione di modalità operative di implementazionedelle misure di politica attiva.Le attività poste in essere dall’ANPAL si svolgono sotto ilpotere di indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi ela corretta gestione delle risorse finanziarie

ANPALAgenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

RUOLO NELLA RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO, FUNZIONI E COMPITI, ASSETTO ORGANIZZATIVO

(Artt. 1, 4, 7, 9)

http://anpal.gov.it/Pagine/default.aspx

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FUNZIONI PRINCIPALI (Art.9)

• Definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18

• Coordinamento dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati

• Determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati

• Definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità

• Promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

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• Strutture regionali per le politicheattive del lavoro

• INPS• INAIL• Agenzie per il lavoro• Fondi interprofessionali per la

formazione continua• Fondi bilaterali• INAPP (Ist. Nazionale per l’analisi delle

politiche pubbliche – ex ISFOL)• Sistema delle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, leuniversità e gli istituti di scuolasecondaria di secondo grado

La Rete, coordinata dall’Anpal, nelrispetto delle competenzecostituzionalmente riconosciute alleregioni e alle province autonome,predispone interventi e serviziorientati a migliorare l'efficienza delmercato del lavoro, assicurando aidatori di lavoro il soddisfacimento deifabbisogni di competenze e ailavoratori il sostegno nell'inserimentoo nel reinserimento al lavoro.La rete dei servizi promuovel'effettività dei diritti al lavoro e allaformazione

Attori pubblici o privati Finalità

RETE NAZIONALE DEI SERVIZI per le politiche del lavoro (coordinata da ANPAL)

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Soggetti privati accreditatiCentri per l’impiego (CPI)

Ai sensi dell’ Art. 11 i Centri per l’impiego

sono uffici territoriali aperti al pubblico

la cui esistenza e funzionalità è garantita

dalle Regioni e dalle Province Autonome

cui sono attribuite le funzioni e i compiti

amministrativi in materia di politiche attive

del lavoro, fatta salva la stipula di una

convenzione con il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali con le Regioni e le

Province Autonome mirata a salvaguardare i

livelli essenziali delle prestazioni.

Ai sensi dell’ Art. 12 l’ANPAL istituisce

l'albo nazionale dei soggetti accreditati

a svolgere funzioni e compiti in materia di

politiche attive del lavoro.

Il regolamento per l’accreditamento è

definito dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali d’intesa con la conferenza

Stato-Regioni/Province Autonome.

Le normative regionali possono continuare a

definire specifici regimi di accreditamento su

base regionale ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.

276/2003.

I soggetti che attuano le politiche attive

Lo schema del «Decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive» prevede due

tipologie di soggetti che partecipano all’attuazione delle politiche attive:

(Artt. 11, 12)

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Il ruolo dei CPI e dei soggetti privati accreditati

Aree di attività Centri per l’impiego Soggetti privati accreditati

Convocazione dei disoccupati per la stipula del patto di servizio personalizzato

• Convocazione del lavoratore disoccupato registrato o richiedente sostegno al reddito

• Conferma del profilo di occupazione (profiling)

• Definizione e stipula del patto di servizio personalizzato

__

Gestione delle condizionalità

• Monitoraggio della presentazione della persona per il patto di servizio

• Monitoraggio della partecipazione• Monitoraggio rifiuto offerte di lavoro

congrue• Comunicazione a INPS per

applicazione sanzioni (da parte di Regioni/Province Autonome)

• Obbligo di comunicazione al CPI e ad ANPAL dei casi di mancata presentazione/partecipazione/rifiuto

Rilascio dell’assegno di ricollocazione e relativi adempimenti

• Rilascio assegno di ricollocazione• Aggiornamento patto di servizio

erogato da soggetto accreditato__

Erogazione dei servizi

• Erogazione servizi specialistici (es.: orientamento, accompagnamento al lavoro…)

• Erogazione servizi specialistici (es.: orientamento, accompagnamento al lavoro…)

• Obblighi di comunicazione al CPI dell’avvenuta erogazione e delle offerte effettuate

Il Titolo II (Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro) prevede un

set di azioni e servizi che devono essere svolti e definisce i ruoli degli attori coinvolti.

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Profiling

Presa in carico

Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato

Rilascio assegno di ricollocazione

Attività esclusivedei CPI

4 Attività di competenza esclusiva dei CPI

In via transitoria, è stato previsto che con convenzione bilateraleMinistero/Regioni si potesse derogare a questa disposizione affidando aglioperatori accreditati anche i servizi di profiling, presa in carico,sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e rilascio dell’assegno diricollocazione.

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Sono stati presentati il 16 ottobre 2018 dal Ministero del Lavoro agliAssessori Regionali i punti della riforma (del valore economico di 1miliardo di euro) tesa al rafforzamento dei Centri per l'Impiego

In sintesi, la riforma si focalizzerà su:

• aumento del personale e promozione dello sviluppo dellecompetenze degli operatori dei CPI

• dotazione di un software unico e integrazione delle banche dati

• creazione di logo, layout e logistica comune a tutte le struttureche le renda maggiormente accoglienti e territorialmentericonoscibili

• rafforzamento della dotazione strumentale e informatica e dellaconnettività adeguata al dimensionamento del personale e delbacino di utenti dei Centri per l'Impiego

Nota sul recente piano di sviluppo in programmazione per potenziare i CPI

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Il percorso di attuazione della politica attiva

Art. 18

del D.lgs. 150/2015

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Disoccupazione, profilazione e patto di servizio (Artt. 19 e 20)

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in formatelematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cuiall’art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attivitàlavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoroconcordate con il centro per l’impiego.

Riconoscimento dello stato di disoccupato e accesso alla politica attiva e alleforme di sostegno al reddito Presentazione DID per via telematica Sottoscrizione del Pds entro 30 giorni dalla DID, 15 nel caso di percettori di

misure di sostegno al reddito -> In mancanza sono convocati dai Centri perl’impiego

La domanda di NASPI e DIS-COLL equivale a DID. Trasmessa da INPS a ANPAL Completamento della procedura di profilazione e la stipula di un patto di

servizio personalizzato con il CPI.

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Rilascio Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro

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STEP

1 Autenticazione sul portale tramite PIN INPS S

TEP

2 La DID rilasciata sul portale nazionale viene notificata STEP

3 Scheda anagrafico professionale (SAP) del cittadino (sez.2)

Sul portale nazionale, con PIN INPS

La notifica della DID (comprensiva del calcolo dell’indice di profiling) avviene attraverso cooperazione applicativa al nodo regionale interessato, sfruttando i canali di cooperazione già esistenti

veicolata dal sistema regionale al CPI

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• L’informazione della avvenuta convalida della DID sarà acquisita dal sistemainformativo unitario nel momento in cui sarà trasferita l’informazione acquisita dalCPI nel corso del primo colloquio (compilazione della sezione 6 della SchedaAnagrafica e Professionale con censimento di una politica di presa in carico, oviceversa,in caso di rigetto della DID, alterazione della sezione 2 della SAP conrimozione della DID).

Sul portale nazionale, senza PIN INPS

• L’utente si registra sul portale nazionale, inserisce le credenziali (userID e pwd) erilascia la DID, che viene acquisita con riserva

• Le modalità di dialogo fra il nodo nazionale ed i nodi regionali sono le medesimedi quelle previste per l’autenticazione con il PIN INPS

• Al momento del primo contatto con il centro per l’impiego, l’utente sarà invitato aconfermare lo stato di disoccupazione e convalidare l’autenticazione, esibendoidoneo documento di riconoscimento. Lo stato di disoccupazione decorre dalrilascio della DID sul portale nazionale.

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• I sistemi regionali raccoglieranno le informazioni nell’ ambitodelle schede anagrafiche e professionali (SAP), valorizzandodata DID e stato occupazionale nella sez. 2, e provvederannoad inoltrarle tempestivamente al nodo di coordinamentonazionale attraverso il servizio di cooperazione applicativa giàesistente.

• La procedura di profilazione quantitativa dell’utente dovràessere effettuata presso i centri per l’impiego al momento delprimo colloquio di accoglienza mediante la strumentazione adisposizione sul portale nazionale.

DID on-line sui portali regionali

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• Gli operatori potranno utilizzare i propri applicativi regionali per inserire leinformazioni relative alla DID, aggiornando le informazioni di cui alla sezione 2nella scheda anagrafica professionale (SAP). Queste dovranno esseretempestivamente trasmesse al nodo nazionale, tramite il canale dicooperazione applicativa già esistente.

• Alternativamente è possibile indicare agli operatori di collegarsi al portalenazionale e aggiornare la SAP direttamente sul portale informativo unitario,con gli strumenti a disposizione. Tale ultima modalità risulta in particolareconsigliata in tutte le regioni per le quali il riversamento dati al sistemainformativo unitario non risulti tempestivo.

Rilascio DID presso i CPI

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CONVOCAZIONE E STIPULA DEL PATTO DI SERVIZIO

La persona invia una dichiarazione telematica di disponibilità immediata oppure

Richiede una forma di sostegno al reddito a INPS

Se la persona non viene convocata, chiede via mail le credenziali per la profilazione

diretta telematica

Alla persona è assegnata in automatico una classe di

profilazione

La persona si presenta al CPIper la conferma*

In assenza di presentazione il CPI deve convocare la

persona per la conferma dello stato di disoccupazione

Persone CPI Soggetti privati accreditati

Il CPI propone un patto di servizio personalizzato

Non coinvolti in questa fase

Monitoraggio delle condizionalità per (eventuale)

sostegno al reddito

*entro 15 giorni dalla DID se percettoreentro 30 giorni se non percettore

La persona sottoscrive il patto di servizio personalizzato

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RILASCIO DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

CPISoggetti privati

accreditati

Ai disoccupati da oltre 4 mesi profilati il CPI rilascia

l’assegno individuale di ricollocazione

Persone

La persona si reca al CPI/ accreditato per l’erogazione del servizio, entro 2 mesi dal

rilascio dell’assegno Il CPI (eventualmente scelto) eroga i servizi

L’accreditato comunica al CPI l’utilizzo dell’assegno

Il CPI deve aggiornare il patto di servizio

L’accreditato (eventualmente scelto) eroga i servizi

La persona sottoscrive il patto di servizio personalizzato

L’accreditato comunica al CPI la mancata

partecipazione alla politica attiva/rifiuto offerta congrua

Il CPI deve attivare i meccanismi di condizionalità

L’accreditato comunica le offerte di lavoro effettuate

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a. Orientamento di base, analisi delle competenze

b. Ausilio alla ricerca di una occupazione

c. Orientamento specialistico e individualizzato, ed analisi degli eventuali fabbisogni

d. Orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio

e. Avviamento ad attività di formazione

f. Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'assegno individuale di ricollocazione

g. Promozione di esperienze lavorative, anche mediante lo strumento del tirocinio

h. Gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo

i. Gestione di incentivi alla mobilità territoriale

l. Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro

m. promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile lavoratori titolari di sussidi in costanza di rapporto di lavoro

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Approfondimento(cfr. Art. 23)

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L'Assegno di Ricollocazione (AdR) è uno strumento che aiuta lepersone a migliorare le proprie possibilità di ricollocarsi.L'assegno consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti cheforniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro(centri per l'impiego o agenzie per il lavoro accreditate) ed ègraduato in funzione del profilo personale di occupabilità.

Il destinatario dell'assegno può scegliere liberamente l'ente da cuifarsi assistere: il centro per l'Impiego o l'operatore accreditatoscelto assegnerà un tutor che affiancherà la persona attraverso unprogramma personalizzato di ricerca intensiva per trovare nuoveopportunità di impiego adatte al suo profilo.L'importo dell'assegno viene riconosciuto non alla personadisoccupata, ma all'ente che fornisce il servizio di assistenza allaricollocazione e solo se la persona titolare dell'assegno trovalavoro.

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A marzo 2017 è partita la sperimentazionedell'assegno per circa 30 mila persone scelte inmaniera casuale dall'insieme dei potenzialidestinatari

Dal 14 maggio 2018 l'assegno di ricollocazione èentrato a regime per tutti gli aventi diritto

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• assistenza alla persona e tutoraggio: prevedel'assegnazione di un tutor per sostenere in modocontinuativo la persona in tutte le attività necessariealla sua ricollocazione, a partire dalla definizione econdivisione di un programma personalizzato per laricerca attiva di lavoro

• ricerca intensiva di opportunità occupazionaliattraverso la promozione del profilo professionale dellapersona verso i potenziali datori di lavoro, la selezionedei posti vacanti, l'assistenza alla preselezione e alleprime fasi di inserimento in azienda.

Il servizio di AdR si compone di due prestazioni principali:

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Assegno di Ricollocazione per i possessoridi NASpI

Al momento possono richiedere l'assegno i beneficiari di NASpIdisoccupati da almeno quattro mesi

Assegno di Ricollocazione per i possessoridi CIGS

Possono altresì richiedere anticipatamente l'Assegno di ricollocazione ilavoratori coinvolti negli "Accordi di ricollocazione" rientranti negliambiti e profili a rischio di esubero espressamente previstidall'Accordo stesso. L'accordo di ricollocazione è stipulato inconclusione della procedura di consultazione sindacale finalizzataall'attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale neicasi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia previsto ilcompleto recupero occupazionale

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Accreditamento dei servizi per il lavoro

L’accreditamento è la procedura mediante laquale l’ANPAL, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e Bolzano riconoscono aun Operatore, pubblico o privato, l’idoneità aerogare i servizi al lavoro negli ambititerritoriali di riferimento.

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IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Accreditamento dei servizi per il lavoro (Art. 12)

Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, aisensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza StatoRegioni, sulla base dei seguenti principi generali (rinviandone la specificazione ad unDecreto Ministeriale successivo):

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività disomministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto allaricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del D.lgs. 276;

b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché diesperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;

c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 delpresente decreto, nonché l'invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire unefficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con

lo strumento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.

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ACCREDITAMENTO NAZIONALE

Qualora ne facciano richiesta all’ANPAL, le agenzie per il lavoro di cuialle lettere a) e c) dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto ilterritorio nazionale

ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgerefunzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo icriteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per illavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nelterritorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime diaccreditamento.

Accreditamento dei servizi per il lavoro (Art. 12)

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Delibera n.7 del CdA ANPAL 1/3

Istituzione dell’Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, composto da 3 sezioni:

1. Soggetti accreditati a livello nazionale. Agenzie autorizzate allo svolgimento di:

attivita di somministrazione di lavoro di tipo generalista;

attivita di intermediazione.

Esclusi: gli altri soggetti autorizzati all’intermediazione ex lege, ad eccezione della fondazione dei consulenti del lavoro, pur autorizzati secondo il regime speciale di cui all’articolo 6 del d.lgs. 276/2003.

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2. Operatori accreditati secondo i sistemi previsti dalle Regioni e provinceautonome. Le regioni e le PA di Trento e di Bolzano comunicano all’ANPALgli elenchi dei soggetti accreditati a livello regionale, nonché qualsiasiinformazione che possa essere utile a garantire un efficace coordinamentodella rete nazionale dei servizi per il lavoro.

Qualora ad un’agenzia venga revocato l’accreditamento regionale, laregione deve comunicarlo all’ANPAL entro 5 giorni per la conseguentecancellazione dall’Albo.

Laddove l’ANPAL riscontri delle inottemperanze rispetto all’obbligo diconferimento dei dati dei soggetti accreditati, è tenuta a comunicarlotempestivamente alle amministrazioni regionali, affinché possanoadottare i dovuti provvedimenti.

Delibera n.7 del CdA ANPAL 2/3

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Delibera n.7 del CdA ANPAL 3/3

3. Agenzie che intendono operare nel territorio di regioniche non abbiano ancora istituito un proprio regime diaccreditamento.

Le agenzie devono essere iscritte ad almeno una dellesezioni dell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro(somministrazione; intermediazione; ricerca e selezionedel personale; supporto alla ricollocazione professionale).

03/05/17

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Modalità di accesso all'Albo

L'agenzia presenta istanza telematica all’ANPAL

L'ANPAL ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi sull’istanza,accogliendola o rigettandola.

Nel caso di accoglimento dell’istanza, l’ANPAL adotta ilprovvedimento di accreditamento, iscrivendo l’agenziarichiedente nell’apposita sezione dell’Albo.

Decorso il termine di 60 giorni, qualora l’ANPAL non si siaancora pronunciata o non abbia richiesto integrazionidocumentali, l’istanza si intende accolta.

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Autorizzazione e accreditamento

La delibera n.7 stabilisce un parallelismo tra i due regimi:

Se l’agenzia richiedente è autorizzata in via provvisoria,anche l’accreditamento sarà provvisorio.

Se l’autorizzazione diviene a tempo determinato, anche lostato dell’accreditamento verrà modificato nell’Albo,acquisendo una durata indeterminata.

Qualora l’autorizzazione venga revocata, anchel’accreditamento nazionale dei servizi per il lavoro verràrevocato e l’agenzia cancellata dall’Albo.

Viceversa, la revoca dell’accreditamento non comporta ladecadenza automatica dell’autorizzazione

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Decreto Ministeriale n. 4 dell’11 gennaio 2018

Con il Decreto Ministeriale n.4 dell’11 gennaio 2018sono definiti i nuovi regimi di accreditamento dei serviziper il lavoro adottati dall’ANPAL, dalle Regioni e dalleProvince autonome di Trento e di Bolzano.

Il DM stabilisce i criteri per il riconoscimento ad unoperatore, pubblico o privato, dell’idoneità ad erogare iservizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento,nonché la partecipazione alla rete di servizi per lepolitiche del lavoro

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Il DM n.4 dell’11 gennaio 2018ha inteso in particolare:

• garantire il raccordo con i regimi autorizzatoridi cui agli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003 per losvolgimento dell’attività di somministrazione,intermediazione, ricerca e selezione del personale,supporto alla ricollocazione del personale e con ilsistema regionale di accreditamento degli organismidi formazione

• garantire l’affidabilità, in termini economici edorganizzativi, dei soggetti accreditati e laprofessionalità degli operatori

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Si configura un sistema multidimensionale e multilivello, integratoda reti locali che si sono sviluppate, a seguito del d.lgs.n.276/2003, a velocità diverse da Regione a Regione e conperformance differenti, sebbene già nel 2003 la normativaprevedesse principi generali di definizione degli standard di qualitàe di operatività dei servizi (il modello Lombardo aveva infatti giàrecepito e reso operativi tali principi).

STANDARDIZZAZIONE DEI LIVELLI DI QUALITÀ NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, DIMENSIONE CHIAVE DI

UN MERCATO DEL LAVORO EFFICIENTE

realizzata dal Decreto Ministeriale attraverso la prescrizione direquisiti minimi restrittivi per l’ottenimento dell’accreditamento,che conferma l’approccio centralistico della governance dellepolitiche attive, alla base del d.lgs. n. 150/2015, con alcunimargini di discrezionalità regolamentare in capo alle Regioni e alleProvince autonome.

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I requisiti di base di ammissibilità per l’accreditamentocui i sistemi regionali dovranno uniformarsi, si articolano in:

a) requisiti generali (art. 4);b) requisiti di carattere giuridico-finanziario (art. 5)c) requisiti strutturali (art. 6).

a) Requisiti generali ex art. 4 del decreto ministerialeriguardano in particolare:

- l’adozione, da parte del richiedente, di un codice etico chegarantisca la conformità dell’attività svolta ai principigenerali dell’ordinamento, “di legalità, nondiscriminazione, buon andamento, trasparenza eimparzialità”;

- il possesso, al momento della presentazione delladomanda, di un proprio sito internet o casella di postaelettronica certificata per le comunicazioni con la PA.

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b) Requisiti di carattere giuridico finanziario di cui all’art. 5,finalizzati, in particolare, ad assicurare l’affidabilità dell’operatore ela trasparenza della sua attività, comprendono:

- il possesso di un capitale sociale versato minimo, ovvero delladichiarazione di un istituto di credito, a seconda della formagiuridica del soggetto richiedente, a garanzia della soliditàeconomica di quest’ultimo

- la previsione nello Statuto dell’attività per cui si chiedel’accreditamento nell’ambito di quelle contemplate

- l’assenza, in capo al soggetto richiedente e agli amministratori,di condanne penali per determinati reati o sanzioniamministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. n. 231/2001;la regolarità rispetto agli adempimenti assicurativi, previdenzialie fiscali e alla normativa sul collocamento obbligatorio

- la presenza di almeno una sede operativa sul territorio in cui sirichiede l’accreditamento.

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c) Requisiti di ammissibilità strutturali ex art. 6, che devono essere

posseduti anche da eventuali sedi temporanee accreditate, si riferisconoall’idoneità dei luoghi destinati all’attività per assicurarne un elevato livelloqualitativo:

- l’adeguatezza dei locali (la conformità di questi ultimi alla disciplinaurbanistica, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e di strutture diaccesso ai disabili)

- la dotazione delle attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività;

- la garanzia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;

- la presenza di due operatori per ogni sede operativa e di un responsabile,anche con funzioni di operatore, che deve essere indicato con adeguatainformativa visibile all’interno del locale, insieme ad ulteriori informazioni (inparticolare, gli estremi del provvedimento di accreditamento e la tipologia deiservizi per il lavoro erogabili);

- la visibilità, all’esterno dei locali, dei seguenti elementi informativi: orario diapertura al pubblico e targa con indicazione dell’amministrazione che harilasciato l’accreditamento, nonché l’orario di apertura al pubblico;

- la presenza di spazi adeguati per l’accoglienza, per i colloqui individuali nelrispetto delle norme sulla privacy, postazioni informatiche per laconsultazione, da parte dell’utenza, di banche dati finalizzata alla ricerca diofferte di lavoro.

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1. L’ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politichesociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, leprovince autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL, valorizzando eriutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predetteamministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, chesi compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamentoregionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale deiservizi per le politiche del lavoro (c.1)

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per illavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche

attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale;d) il sistema informativo della formazione professionale.

Sistema informativo unitariodelle politiche del lavoro (Art. 13)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO03/05/17

2-bis: Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono:• i dati relativi alle schede anagrafico professionali già nella disponibilità

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;• i dati contenuti nella banca dati reddituale (dichiarazioni dei redditi con

modello 730 o modello unico PF presentate, dichiarazioni con modello770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti diimposta);

• gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicitàimmobiliare;

• i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell’istruzione,dell’Università e della Ricerca:

• Anagrafe nazionale degli studenti• Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti• Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureti delle università

Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Art. 13)

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MODIFICHE introdotte dal dlgs 24 settembre 2016, n. 185

• Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene ricompreso tra gli Enti che cooperano conl’ANPAL alla realizzazione del sistema, valorizzando e riutilizzando le banche dati gestite dal MIUR.

• Si aggiunge il comma 2-bis:“Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagraficoprofessionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano eaffluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi conmodello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti di imposta, gli esiti delle consultazioni dellebanche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministerodell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, contenente l’Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistemanazionale delle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonchél’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureti delle università di cui all’articolo 1-bis deldecreto – legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170”.

Al fine di rendere maggiormente interoperabili le banche dati per la gestione delle politiche del lavoro, la basedati del sistema informativo unitario si arricchisce di un set di informazioni integrate.

Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Art. 13)

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Condizionalità - Principi

• Coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e le competenze

maturate dal soggetto disoccupato

• Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e dei tempi di

trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico

• Durata della disoccupazione (che decorre dalla presentazione della

DID)

• Per i soggetti percettori di indennità a questi principi, si aggiunge

l’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro: superiore di almenoil 20 % alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, dacomputare senza considerare l’eventuale integrazione a carico deifondi di solidarietà.

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Obblighi del soggetto beneficiario di strumenti di sostegno al reddito

• sottoscrizione del patto di servizio. Per l’ASDI, il soggetto beneficiario deve

aver effettuato uno o più colloqui individuali;

• obbligo di attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio

personalizzato;

• oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il

beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi

per l'impiego con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo

modalità concordate nel medesimo patto di servizio;

• obbligo di presentarsi alle convocazioni effettuate dal CPI;

• obbligo di partecipazione alle iniziative concordate con il CPI al momento

della sottoscrizione del patto di servizio e ai lavori di pubblica utilità;

• accettazione di offerta di lavoro congrua, secondo la definizione che sarà

fornita da specifico decreto del Ministero del Lavoro.

Condizionalità (art. 21)

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NaspiDiscoll

Indennità di mobilità

Mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti

- Prima volta: decurtazione di ¼ di mensilità- seconda volta: sospensione di una mensilità- terza volta: revoca prestazione e decadenza dallo stato di disoccupazione

Mancata partecipazione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro

- prima volta: decurtazione ¼ di mensilità- seconda volta: sospensione di una mensilità- terza volta: revoca prestazione e decadenza dallo stato di disoccupazione

Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione

- prima volta: sospensione di una mensilità- seconda volta: revoca della prestazione e decadenza dallo stato di disoccupazione

Rifiuto offerta di lavoro congrua - revoca prestazione

Condizionalità (art. 21 D.Lgs. 150/2015) di

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MODIFICHE introdotte dal D. Lgs. 185/2016

1) Per i percettori di strumenti di sostegno al reddito, si introduce l’obbligo, oltre che dipartecipare alle iniziative descritte nel PSP, di svolgere lavori di pubblica utilità ai sensidell’art. 26 del presente decreto.Mediante la nuova formulazione il sistema di condizionalità viene esteso anche ai lavori dipubblica utilità.

2) In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta dilavoro congrua, si prevede la decadenza dallo stato di disoccupazione, oltre che dallaprestazione.

In questo modo il decreto correttivo risolve un disallineamento in caso di rifiuto di offertacongrua tra le sanzioni previste per i percettori di Naspi, DIS – COLL e indennità di mobilità ,per i quali la precedente formulazione prevedeva la sola decadenza dal sussidio, e quelleper i percettori di ASDI, per i quali prevedeva anche la perdita dello stato didisoccupazione.

Art. 26, c.1: Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratoriche usufruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratorisottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità abeneficio della comunità territoriale di appartenenza sotto il coordinamento delle amministrazioni pubbliche.

Condizionalità – sanzioni (art. 21)

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Leve per il funzionamento della condizionalità(Art. 21)

In caso di violazione degli obblighi previsti nel PdS, il centro perl’impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione,per il tramite del sistema informativo, all’ANPAL ed all’INPS, cheprovvede ad emettere i provvedimenti conseguenti ed a recuperare lesomme indebite eventualmente erogate

La mancata emanazione dei provvedimenti di decurtazione,sospensione o decadenza della prestazione determina responsabilitàdisciplinare e contabile del funzionario responsabile.

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Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’ANPAL, cheprovvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazionedelle parti sociali.

L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate inrelazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione odecadenza per il 50% al fondo per le politiche attive e per il restante50 % ai CPI che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essereimpiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi alraggiungimento di particolari obiettivi.

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• Il d.lgs. 150/2015 conteneva 3 diversi riferimenti alconcetto di congruità dell’offerta.

• Il d.lgs. ”correttivo” (d.lgs. 185/2016 pubblicato in GU il 7ottobre 2016) riallinea le diverse fattispecie riconducendoletutte all’articolo 25.

• Tutte le definizioni di offerte di lavoro congrue rientranonella disciplina del DM adottato in attuazione dell’art. 25.

OFFERTA DI LAVORO CONGRUADM ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 150/2015

(DM 42 del 10/04/2018)

Il DM 42/2018 ha definito il concetto di offerta di lavoro congrua. Larispondenza dell’offerta di lavoro congrua viene diversamente modulatasecondo il principio della dissolvenza: all’aumentare della durata delladisoccupazione, diminuisce la corrispondenza alle esperienze maturaterispetto ai settori economici professionali

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Alcune riflessioni conclusive

I maggiori nodi critici derivano dal complesso assetto nella ripartizionedelle competenze frutto dell’intreccio tra riforma degli enti locali,riforma del lavoro e mancata riforma costituzionale. Lo schema didecreto legislativo richiede ai CPI un impegno molto elevato in termini diadempimenti amministrativi connessi alla convocazione dei disoccupatiper la stipula del Patto di servizio, alla gestione delle condizionalità e alrilascio dell'assegno di ricollocazione.

Tale assetto, in cui i CPI svolgono i servizi amministrativi e i privatierogano le politiche attive, comporta che la persona abbia diversiinterlocutori, a svantaggio della flessibilità del percorso: il CPI fino alrilascio dell’assegno individuale di ricollocazione, il privato accreditatonella fase di erogazione del servizio.

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Indice dei documenti allegati

• D.Lgs. 150/2015

Disposizioni per il riordino della normativa in materia

di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi

dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 183/2014

• Delibera del CdM Anpal n. 7/2016

• D.M. n° 4 dell’11 Gennaio 2018

INDICE ALLEGATI

ELEMENTI DI ANALISI DEL D.LGS. 150/2015