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ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 1 di 19 Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Polizza n. ?.?.33.? Effetto: ore 24 del Collaboratore: Scadenza per la costruzione delle opere ore 24 del Sostituisce/rinnova Scadenza periodo di manutenzione, Pol. n. salvo quanto disposto dall'art.13 ore 24 del CONTRAENTE: OLIVO ANTONINO (Cognome e Nome / Ragione Sociale) Codice fiscale / Partita I.V.A.: LVONNN58P26L950F / 01781820186 Domicilio: VIA RIVIERA 43/A C.A.P 27010 Comune: SAN GENESIO ED UNITI Provincia: (PV) Premio minimo da pagare € Premio Netto Accessori Costi di autentica Imposte Totale alla firma COMMITTENTE: APPALTATORE O IMPRESA COSTRUTTRICE: SUBAPPALTATORI: QUELLI INDICATI E ACCETTATI DAL COMMITTENTE ASSICURATO: COMMITTENTE-CONTRAENTE-APPALTATORE-SUBAPPALTATORE UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE: UBICAZIONE DELLE OPERE: DESCRIZIONE DELLE OPERE: SEZIONE A - DANNI DIRETTI ALL'OPERA Somme assicurate per % Scoperto € Franchigia PARTITA 1 Impianti Permanenti/Temp. 0,00 10,0000 6.000,00 PARTITA 2 Impianti Preesistenti ESCLUSA PARTITA 3 Costi Demoliz./Sgombero ESCLUSA PARTITA 4 Macchinari/Attrezzature.. ESCLUSA SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Massimale assicurato % Scoperto € Franchigia Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi ESCLUSA durante la validità della polizza Limite per ogni sinistro IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A. BOZZA

Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili · NO CP07) Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere NO CP08) Pluralità di assicurati - responsabilità civile

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ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 1 di 19

Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civiliPolizza n. ?.?.33.? Effetto: ore 24 del Collaboratore: Scadenza per la costruzione delle opere ore 24 del Sostituisce/rinnova Scadenza periodo di manutenzione, Pol. n. salvo quanto disposto dall'art.13 ore 24 del

CONTRAENTE: OLIVO ANTONINO(Cognome e Nome / Ragione Sociale)

Codice fiscale / Partita I.V.A.: LVONNN58P26L950F / 01781820186Domicilio: VIA RIVIERA 43/A

C.A.P 27010 Comune: SAN GENESIO ED UNITI Provincia: (PV)

Premio minimo da pagare € Premio Netto Accessori Costi di autentica Imposte Totalealla firma

COMMITTENTE:

APPALTATORE O IMPRESA COSTRUTTRICE:

SUBAPPALTATORI: QUELLI INDICATI E ACCETTATI DAL COMMITTENTE

ASSICURATO: COMMITTENTE-CONTRAENTE-APPALTATORE-SUBAPPALTATORE

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE:

UBICAZIONE DELLE OPERE:

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

SEZIONE A - DANNI DIRETTI ALL'OPERA

Somme assicurate per % Scoperto € FranchigiaPARTITA 1 Impianti Permanenti/Temp. € 0,00 10,0000 6.000,00 PARTITA 2 Impianti Preesistenti ESCLUSA PARTITA 3 Costi Demoliz./Sgombero ESCLUSA PARTITA 4 Macchinari/Attrezzature.. ESCLUSA

SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Massimale assicurato % Scoperto € FranchigiaMassimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi ESCLUSA durante la validità della polizzaLimite per ogni sinistro €

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

SACE BT S.P.A.

BOZZA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 2 di 19

SCHEDA RELATIVA ALLE CONDIZIONI PARTICOLARICONDIZIONI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE CON LA X NELLA PRIMA COLONNA

Garanzie Lim. Ind/ris. Lim. Ind/ris. Scoperto Scoperto o Franchigia

Per sinistro Per durata % €X CP01) Danni causati da errori di progettazione o di calcolo 0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP02) Opere od impianti preesistentiNO CP03) Costi di demolizione o di sgomberoNO CP04) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàNO CP05) VincoloNO CP06) Manutenzione estesaNO CP07) Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereNO CP08) Pluralità di assicurati - responsabilità civile incrociataNO CP09) Rimozione, franamento o cedimento di terrenoNO CP10) Cavi o condutture sotterraneeNO CP11) Danni a fibre otticheNO CP12) Estensione ai danni da vibrazioneX CP13) Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio

organizzato), atti vandalici o dolosi0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP14) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosiAtti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

X CP15) Delimitazione della garanzia in zone sismiche NO CP16) Scavo apertoNO CP17) Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acquaNO CP18) Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marinoNO CP19) Transito od attracco di natantiNO CP20) GallerieNO CP21) Strade, ferrovie, opere in terraNO CP22) Oneri fissiNO CP23) Residuati belliciNO CP24) Buona fedeX CP25) Danni da furto con scasso - materiali ed impianti 70.000,00 70.000,00 15,0000 10.000,00X CP26) Danni da furto - materiali ed impianti 50.000,00 50.000,00 25,0000 15.000,00

NO CP27) Danni a raccolti, boschi o coltureNO CP28) Danni da polvereNO CP29) Danni da inquinamento accidentaleNO CP30) Danni da interruzioni e sospensioni di attivitàNO CP31) Danni all'esterno dell'area di cantiereNO CP32) Esclusione danni per apertura al trafficoNO CP33) Risarcimento danni a fabbricatiNO CP34) Esistenza altre assicurazioni: deducibiliX CP35) Servizio di vigilanza e ritardato intervento X CP36) Precisazione danni indennizzabili X CP37) Eventi naturali 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP38) Abbandono di foriX CP39) Consolidamento - drenaggio - movimentazione terra X CP40) Tasso di proroga X CP41) Falde freatiche X CP42) Misure antincendio 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP43) Beni artisticiNO CP44) Lavori già iniziatiNO CP45) Esclusione amiantoNO CP46) Posizionamento prefabbricatiNO CP47) Strutture prefabbricateNO CP48) Costruzione di pali, palancolate e paratieNO Condizioni aggiuntive

Polizza emessa in 3 esemplari ad un solo effetto a SAN GENESIO ED UNITI in data 10/03/2010

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

BOZZA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 3 di 19

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per:

«Assicurazione»: il contratto di assicurazione;• «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;• «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;• «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;• «Società»: l'impresa assicuratrice;• «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;• «Rischio»: la probabilita che si verifichi un sinistro e l'entita dei danni che possono derivarne;• «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;• «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;• «Franchigia»: la parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico del Contraente;• «Scoperto»: la parte di danno espressa in misura percentuale che rimane a carico del Contraente;• «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella polizza, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

«Opere»: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella polizza;• «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE A

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. Art. 2 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;

a)

i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;b)i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

c)

le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;d)le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;

e)

gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;f)i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;g)le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;h)i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;i)

i danni causati da errore di progettazione o di calcolo;l)danni alle opere ed impianti preesistenti;m)i costi di demolizione e di sgombero;n)i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;o)i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;p)i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.q)

Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazioneLa Società non è obbligata ad indennizzare:

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

BOZZA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 4 di 19

Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premioLa somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:- lavori a corpo;- lavori a misura;- prestazioni a consuntivo;- lavori in economia;- ogni e qualsiasi altro importo concernente lappalto oggetto dellassicurazione.

in caso di esistenza del contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori;b)

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

in caso di esistenza del contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione del prezzo dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessano l'opera assicurata.

b)

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo;

Gli eventuali aggiornamenti alla somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premioche dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società Art. 5 Interventi provvisori e modificheI costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il complessivo costo del sinistro.Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili. Art. 6 - Assicurazione parziale - Regola proporzionaleFatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dellimporto che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE B Art. 7 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga a tenere indenne lAssicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza), di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbiano avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza e verificatosi nel corso della durata dellassicurazione. Art. 8 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione di massimale e dellapplicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

il coniuge, i genitori, i figli dellAssicurato o del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;a)quando lAssicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, lamministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);

b)

le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e iloro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in coseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione

c)

i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che lEsecutore dei lavori, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;

d)

Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazioneNon sono considerati terzi:

Lassicurazione non comprende:

BOZZA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 5 di 19

i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla SEZIONE A sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo luso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969 n. 990;

e)

danni causati da natanti o aeromobili; f)la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per lesecuzione dei lavori;

g)

i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;h)i danni derivati da polvere;i)i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi dacqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

j)

le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;

k)

i danni da furto;l)i danni derivate da interruzione o sospensioni totali o parziali da attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

m)

i danni a cose dovuti a vibrazionin)

pluralità di assicurati - Responsabilità Civile incrociata;o)i danni dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;p)i danni diretti o indiretti, a cavi o condutture sotterranee.q)

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legaliLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI A e B

atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

a)

esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

b)

Art. 11 - Delimitazione causale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

rilascio di certificato provvisorio di collaudo;a)consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;b)uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.c)

Art. 13 - Periodo di coperturaL'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

BOZZA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 6 di 19

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate. Art. 14 - Variazione di rischioSe durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura. Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneIn caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo. Art. 16 - Ispezione delle cose assicurateI rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio. Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischioLa Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

darne immediata notizia alla Società;a)inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;b)provvedere, per quanto possibile, a limitare lentità del danno;c)fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;d)conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.e)

Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicuratoLAssicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve:

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo lavviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dellispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dellattività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dallavviso, lAssicurato, fermo restando quanto stabilito allart. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, lAssicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza. Art. 19 - Pagamento dell'indennizzoIl pagamento dellindennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione e la sede dellAgenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dellaccordo diretto tra le Parti, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. Art. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistroLimporto assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dellassicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Art. 21 - Danni - Facoltà di recessoAvvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'identità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contatto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio nettoin proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

BOZZA

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 7 di 19

Art. 22 - Onere della provaIn tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o lirrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, lonere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento. Art. 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioniSe al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dallAssicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente lammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni e comunque fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Art. 24 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari allaccertamento e alla liquidazione dei danni. Laccertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per lAssicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Lindennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dellinteresse assicurato. Art. 25 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi allassicurazione sono a carico del Contraente. Art. 26 - Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero allAgenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 27 - Foro competenteForo competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede lAgenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, la relativa nota Informativa.

IL CONTRAENTE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate:Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio;Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi;Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi;Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneArt. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito dei sinistri;Art. 21 - Danni - Facoltà di recesso;Art. 22 - Onere della prova;Art. 23 - Limitazione dellassicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni;Art. 27 - Foro competente.

IL CONTRAENTE Quietanza

Il premio di € (di cui € per imposta) è stato pagato nelle mie mani oggi L'AGENTE O L'ESATTORE

BOZZA

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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE(valide se espressamente richiamate nella relativa scheda)

CP 1). Danni causati da errori di progettazione o di calcoloSono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 2). Opere od impianti preesistentiSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. CP 3). Costi di demolizione o di sgomberoSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. CP 4). Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàSono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE A e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 5) VINCOLOSi prende atto che la presente polizza è vincolata. (Ved. condizione aggiuntiva) CP 6). Manutenzione estesaNel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla SEZIONE A, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo. CP 7). Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereL'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza. CP 8). Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile IncrociataQualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla polizza nonché quanto disposto all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie - spese legali).Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione). Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B. CP 9). Rimozione, franamento o cedimento di terrenoSono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. CP 10). Cavi o condutture sotterraneeSono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

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CP 11) DANNI A FIBRE OTTICHEQualora siano colpiti da sinistro, liquidabile ai sensi della presente polizza, cavi a fibre ottiche, l'indennizzo o il risarcimento saranno corrisposti previa detrazione di un importo pari al doppio di quello deducibile per detti danni, previsto da altre clausole di polizza. CP 12) ESTENSIONE Al DANNI DA VIBRAZIONEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera p) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione. CP 13) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE (ESCLUSI ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO), ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola SEZIONE A, a parziale deroga dell'Art.11, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'Art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi. Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. CP 14) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola sezione A a parziale deroga dellart. 11 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell Art.3 delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere". La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.Per atto di terrorismo si intende un atto compreso ma non limitato alluso di forza, violenza e o minaccia dello stesso di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con una organizzazione o con un governo, commesso a fini politici, religiosi ideologici o similari, incluso quello di influenzare un governo e/o di mettere il pubblico in stato di terrore.Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda.Fermo il sottolimite per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato nella misura del 50% della somma assicurata per tale estensione. CP 15) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHEIn caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche. CP 16) SCAVO APERTONell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.

prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;a)trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.b)

CP 17) CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA.La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

CP 18) VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINONon sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori. CP 19) TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI.Non sono indennizzabili i danni causati da transito od attracco di natanti in genere.

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CP 20) GALLERIENell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane o crolli pur con l'esclusione di quelli sostenuti per:- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;- pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;- consolidamento o compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua o sua derivazione necessari a seguito di sinistro;- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge. CP 21) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRAQualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini. CP 22) ONERI FISSINon sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno. CP 23) RESIDUATI BELLICIA parziale deroga dell'Art. 3 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione A), sono compresi i danni causati dai residuati bellici di qualsiasi tipo previa avvenuta e certificata bonifica delle aree e luoghi di cantiere da parte di ente/soggetto autorizzato. CP 24) BUONA FEDEL'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. CP 25) DANNI DA FURTO CON SCASSO - MATERIALI ED IMPIANTISono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli. CP 26) DANNI DA FURTO MATERIALI ED IMPIANTISi da atto che sono comprese in garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.In ogni caso, ogni danno da furto sarà liquidato, previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda. CP 27) DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURENon sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere. CP 28) DANNI DA POLVEREA deroga dell'Art. 9 lettera i) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si conviene di comprendere in garanzia i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi. CP 29) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera I) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, esclusi limpoverimento e lalterazione della falda acquifera. CP 30) DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ'A parziale deroga dell'Art. 9, lettera o) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

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CP 31) DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIEREL'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) CP 32) ESCLUSIONE DANNI PER APERTURA AL TRAFFICONon sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario nell'area di cantiere. CP 33) RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATIPer il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato. CP 34) ESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI: DEDUCIBILIAgli effetti dell'Art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la spettabile VEDI C.P.A. 243). ha in corso polizza di RCT/RCO con la spettabile VEDI C.P.A. 243) (polizza VEDI C.P.A. 243) per i seguenti massimali: per ogni sinistro: VEDI C.P.A. 43) con il limite per danni a persone VEDI C.P.A. 243) e per danni a cose VEDI C.P.A. 243), ogni danno relativo alla Sezione B - RCT dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza RCT, anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dellaltra assicurazione. CP 35) SERVIZIO DI VIGILANZA E RITARDATO INTERVENTOLa garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente. CP 36) PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILII danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro. CP 37) EVENTI NATURALISi da atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere, ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo allubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o sommarsi di azioni dannose avvenute nellarco di tempo sottoindicato, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro:- Per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;- Relativamente allalluvione il periodo è di 168 ore consecutive.La presente garanzia non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti. CP 38) ABBANDONO DI FORISono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati

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iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;

perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti;

spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;•spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;

spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;

crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.•

CP 39) CONSOLIDAMENTO - DRENAGGIO - MOVIMENTAZIONERestano esclusi i costi sostenuti per:

CP 40) TASSO DI PROROGASi conviene che, per eventuali proroghe fino ad un massimo di tre mesi oltre il periodo originale di polizza, si applicherà il tasso "pro-rata temporis" per mese o frazione di mese del tasso di polizza, qualora alla data di proroga il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva e l'ammontare dei premi non superi il 60%. Altrimenti il tasso di proroga verrà concordato di volta in volta. CP 41) FALDE FREATICHESi intendono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica. CP 42) MISURE ANTINCENDIOFerma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare, e, più precisamente, almeno 2 estintori a polvere o ad altro agente estinguente (tipo N.A.F.) da 6 kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano.Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabilisolo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a pie d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.Fermo restando quanto sopra la garanzia è operante con lo scoperto, minimo e il limite di indennizzo riportato nella scheda di polizza. CP 43) BENI ARTISTICINel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.Fermo restando quanto previsto da primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati. CP 44) LAVORI GIÀ' INIZIATISi prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati.L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso. CP 45) ESCLUSIONE AMIANTO (valida esclusivamente per la sezione B) Si intendono esclusi tutti i danni derivanti o connessi in occasione di maneggio, posa , rimozione e utilizzo di materiali, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati.

CP 46) POSIZIONAMENTO PREFABBRICATIPena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'assicurato deve controventare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro). Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un massimo di 3 elementi prefabbricati. CP 47) STRUTTURE PREFABBRICATERelativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante lerezione dellossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura (tiranti in acciaio, puntoni tra le sommità libere dei pilastri ecc).

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CP 48) COSTRUZIONE DI PALI, PALANCOLATE E PARATIELa Società non indennizza i costi per :- perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;- spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;- lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

Per specifica approvazione delle Condizioni Particolarievidenziate in grassetto, anche agli effetti degli art. 1341 1342 c.c

IL CONTRAENTE BOZZA

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RAGIONE SOCIALE OLIVO ANTONINOPOLIZZA N. ?.?.33.? Appendice n.

INFORMATIVA AI SENSI DELLART. 13 DEL D.lgs 196/2003Area Tecnica

In applicazione della normativa sulla privacy, La informiamo sulluso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

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SI NO

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4) Diritti dellinteressato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per lesercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Titolare del Trattamento per il riscontro con gli interessati, presso SACE BT S.p.A.; Funzione Tutela dei Dati Personali , Sede legale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia (12).

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Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della catena assicurativa - apponendo la Sua firma in calce:

Luogo e data IL CONTRAENTE OLIVO ANTONINO (Codice fiscale LVONNN58P26L950F ) Firma

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NOTE

1) Come previsto dallart. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio dEuropa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dellassicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui allart. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di

riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nellinvito); autofficine (indicate nellinvito o scelte dallinteressato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; ............ (v. tuttavia anche nota 10);

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali allesercizio dellattività assicurativa e alla tutela dei diritti dellindustria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dellestorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

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- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui allart. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base allart. 226 cod. strad., gestisce lArchivio nazionale dei veicoli e lAnagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dellart. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dellart. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero delleconomia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dellart. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per lassicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce lassicurato); Magistratura; Forze dellordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); .......; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Lelenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; .........; Lelenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dallart. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa loperazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per lintegrazione occorre vantare un interesse. Lopposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi lopposizione presuppone un motivo legittimo.

12) Lelenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché lelenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

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Gentile Cliente,le informazioni contenute nella nota informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dellArt. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle Circolari ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) in materia.

INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRATTO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICESACE BT S.p.A.Sede legale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia.Autorizzata, all'esercizio di impresa con provvedimento ISVAP n. 2286 del 23 giugno 2004 e ad esercitare lattività assicurativa nel ramo 9 degli Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008.SACE BT S.p.A. è società capogruppo del GRUPPO ASSICURATIVO SACE BT iscritta allAlbo dei Gruppi Assicurativi con numero 021.SACE BT S.p.A. è soggetta alla vigilanza dellIsvap.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTOIl contratto assicurativo proposto da SACE BT è regolato dalla legislazione italiana ai sensi dellart. 180 del Decreto Legislativo 7 luglio 2005 n. 209.Per tutte le eventuali controversie ed azioni derivanti o connesse allassicurazione è competente esclusivamente il foro di Roma.

RECLAMIEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax 06-6736760, [email protected]. Qualora lesponente non si ritenga soddisfatto dallesito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi allISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando lesposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e lattribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dellAutorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI RELATIVI AL CONTRATTOI diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda in diritto, ai sensi dellart. 2952 del Codice Civile.

TIPOLOGIA DI POLIZZALa polizza CAR è uno strumento ideato per soddisfare le esigenze delle imprese italiane di costruzioni (Piccole, Medie e Grandi).La polizza copre il danno materiale e diretto all'opera in costruzione oltre alla responsabilità civile verso terzi, derivante da fatto accidentale occorso durante l'esecuzione delle opere assicurate, nei luoghi indicati in polizza.Sono assicurabili le opere civili, edili e infrastrutturali, il montaggio di impianti, in Italia e in tutti i Paesi Esteri, a condizione che si assicurino gli interessi italiani all'estero.

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SOMME ASSICURATE

Partita 1: Opere ed impianti permanenti e temporanei: pari all'importo contrattuale a valore intero•Partita 2: Impianti preesistenti: attivabile a discrezione della contraente per una somma assicurata a primo rischio assoluto•Partita 3: Costi di demolizione o di sgombero: attivabile a discrezione della contraente per una somma assicurata a primo rischio assoluto

Massimale unico assicurato per sinistro/durata:•

SEZIONE A: (danno diretto)

SEZIONE B: (Responsabilità Civile verso Terzi)

CONDIZIONI DI POLIZZA

Polizza All Risks: tutto ciò che non è escluso è compreso. La polizza CAR è costituita da Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e da Condizioni Particolari (CP). All'interno delle CGA e delle CP sono elencate le singole esclusioni.Il Contraente deve approvare espressamente le clausole vessatorie e le condizioni particolari evidenziate in grassetto, anche agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.

PREMIOIl premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione alle sole somme assicurate a Sezione A. Il premio dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

GESTIONE DEL SINISTROLa modalità e la tempistica del pagamento del sinistro a favore dell'Assicurato sono specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono previste franchigie e scoperti che restano a carico del Contraente esplicitamente indicate nel frontespizio di Polizza e/o nelle Condizioni Aggiuntive.

CONTATTIPer qualsiasi informazione contattare il Numero Verde 800 283 382 o scrivere all'indirizzo e-mail: [email protected]

NOTA BENESI RICHIAMA LATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO OFFERTO E QUI ILLUSTRATO, PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

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Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civiliPolizza n. ?.?.33.? Effetto: ore 24 del Collaboratore: Scadenza per la costruzione delle opere ore 24 del Sostituisce/rinnova Scadenza periodo di manutenzione, Pol. n. salvo quanto disposto dall'art.13 ore 24 del

CONTRAENTE: OLIVO ANTONINO(Cognome e Nome / Ragione Sociale)

Codice fiscale / Partita I.V.A.: LVONNN58P26L950F / 01781820186Domicilio: VIA RIVIERA 43/A

C.A.P 27010 Comune: SAN GENESIO ED UNITI Provincia: (PV)

Premio minimo da pagare € Premio Netto Accessori Costi di autentica Imposte Totalealla firma

COMMITTENTE:

APPALTATORE O IMPRESA COSTRUTTRICE:

SUBAPPALTATORI: QUELLI INDICATI E ACCETTATI DAL COMMITTENTE

ASSICURATO: COMMITTENTE-CONTRAENTE-APPALTATORE-SUBAPPALTATORE

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE:

UBICAZIONE DELLE OPERE:

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

SEZIONE A - DANNI DIRETTI ALL'OPERA

Somme assicurate per % Scoperto € FranchigiaPARTITA 1 Impianti Permanenti/Temp. € 0,00 10,0000 6.000,00 PARTITA 2 Impianti Preesistenti ESCLUSA PARTITA 3 Costi Demoliz./Sgombero ESCLUSA PARTITA 4 Macchinari/Attrezzature.. ESCLUSA

SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Massimale assicurato % Scoperto € FranchigiaMassimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi ESCLUSA durante la validità della polizzaLimite per ogni sinistro €

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

SACE BT S.P.A.

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SCHEDA RELATIVA ALLE CONDIZIONI PARTICOLARICONDIZIONI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE CON LA X NELLA PRIMA COLONNA

Garanzie Lim. Ind/ris. Lim. Ind/ris. Scoperto Scoperto o Franchigia

Per sinistro Per durata % €X CP01) Danni causati da errori di progettazione o di calcolo 0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP02) Opere od impianti preesistentiNO CP03) Costi di demolizione o di sgomberoNO CP04) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàNO CP05) VincoloNO CP06) Manutenzione estesaNO CP07) Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereNO CP08) Pluralità di assicurati - responsabilità civile incrociataNO CP09) Rimozione, franamento o cedimento di terrenoNO CP10) Cavi o condutture sotterraneeNO CP11) Danni a fibre otticheNO CP12) Estensione ai danni da vibrazioneX CP13) Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio

organizzato), atti vandalici o dolosi0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP14) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosiAtti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

X CP15) Delimitazione della garanzia in zone sismiche NO CP16) Scavo apertoNO CP17) Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acquaNO CP18) Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marinoNO CP19) Transito od attracco di natantiNO CP20) GallerieNO CP21) Strade, ferrovie, opere in terraNO CP22) Oneri fissiNO CP23) Residuati belliciNO CP24) Buona fedeX CP25) Danni da furto con scasso - materiali ed impianti 70.000,00 70.000,00 15,0000 10.000,00X CP26) Danni da furto - materiali ed impianti 50.000,00 50.000,00 25,0000 15.000,00

NO CP27) Danni a raccolti, boschi o coltureNO CP28) Danni da polvereNO CP29) Danni da inquinamento accidentaleNO CP30) Danni da interruzioni e sospensioni di attivitàNO CP31) Danni all'esterno dell'area di cantiereNO CP32) Esclusione danni per apertura al trafficoNO CP33) Risarcimento danni a fabbricatiNO CP34) Esistenza altre assicurazioni: deducibiliX CP35) Servizio di vigilanza e ritardato intervento X CP36) Precisazione danni indennizzabili X CP37) Eventi naturali 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP38) Abbandono di foriX CP39) Consolidamento - drenaggio - movimentazione terra X CP40) Tasso di proroga X CP41) Falde freatiche X CP42) Misure antincendio 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP43) Beni artisticiNO CP44) Lavori già iniziatiNO CP45) Esclusione amiantoNO CP46) Posizionamento prefabbricatiNO CP47) Strutture prefabbricateNO CP48) Costruzione di pali, palancolate e paratieNO Condizioni aggiuntive

Polizza emessa in 3 esemplari ad un solo effetto a SAN GENESIO ED UNITI in data 10/03/2010

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

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DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per:

«Assicurazione»: il contratto di assicurazione;• «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;• «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;• «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;• «Società»: l'impresa assicuratrice;• «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;• «Rischio»: la probabilita che si verifichi un sinistro e l'entita dei danni che possono derivarne;• «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;• «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;• «Franchigia»: la parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico del Contraente;• «Scoperto»: la parte di danno espressa in misura percentuale che rimane a carico del Contraente;• «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella polizza, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

«Opere»: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella polizza;• «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE A

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. Art. 2 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;

a)

i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;b)i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

c)

le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;d)le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;

e)

gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;f)i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;g)le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;h)i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;i)

i danni causati da errore di progettazione o di calcolo;l)danni alle opere ed impianti preesistenti;m)i costi di demolizione e di sgombero;n)i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;o)i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;p)i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.q)

Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazioneLa Società non è obbligata ad indennizzare:

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

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Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premioLa somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:- lavori a corpo;- lavori a misura;- prestazioni a consuntivo;- lavori in economia;- ogni e qualsiasi altro importo concernente lappalto oggetto dellassicurazione.

in caso di esistenza del contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori;b)

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

in caso di esistenza del contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione del prezzo dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessano l'opera assicurata.

b)

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo;

Gli eventuali aggiornamenti alla somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premioche dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società Art. 5 Interventi provvisori e modificheI costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il complessivo costo del sinistro.Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili. Art. 6 - Assicurazione parziale - Regola proporzionaleFatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dellimporto che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE B Art. 7 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga a tenere indenne lAssicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza), di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbiano avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza e verificatosi nel corso della durata dellassicurazione. Art. 8 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione di massimale e dellapplicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

il coniuge, i genitori, i figli dellAssicurato o del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;a)quando lAssicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, lamministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);

b)

le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e iloro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in coseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione

c)

i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che lEsecutore dei lavori, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;

d)

Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazioneNon sono considerati terzi:

Lassicurazione non comprende:

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i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla SEZIONE A sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo luso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969 n. 990;

e)

danni causati da natanti o aeromobili; f)la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per lesecuzione dei lavori;

g)

i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;h)i danni derivati da polvere;i)i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi dacqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

j)

le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;

k)

i danni da furto;l)i danni derivate da interruzione o sospensioni totali o parziali da attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

m)

i danni a cose dovuti a vibrazionin)

pluralità di assicurati - Responsabilità Civile incrociata;o)i danni dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;p)i danni diretti o indiretti, a cavi o condutture sotterranee.q)

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legaliLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI A e B

atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

a)

esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

b)

Art. 11 - Delimitazione causale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

rilascio di certificato provvisorio di collaudo;a)consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;b)uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.c)

Art. 13 - Periodo di coperturaL'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

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Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate. Art. 14 - Variazione di rischioSe durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura. Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneIn caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo. Art. 16 - Ispezione delle cose assicurateI rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio. Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischioLa Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

darne immediata notizia alla Società;a)inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;b)provvedere, per quanto possibile, a limitare lentità del danno;c)fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;d)conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.e)

Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicuratoLAssicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve:

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo lavviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dellispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dellattività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dallavviso, lAssicurato, fermo restando quanto stabilito allart. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, lAssicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza. Art. 19 - Pagamento dell'indennizzoIl pagamento dellindennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione e la sede dellAgenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dellaccordo diretto tra le Parti, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. Art. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistroLimporto assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dellassicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Art. 21 - Danni - Facoltà di recessoAvvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'identità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contatto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio nettoin proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

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Art. 22 - Onere della provaIn tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o lirrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, lonere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento. Art. 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioniSe al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dallAssicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente lammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni e comunque fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Art. 24 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari allaccertamento e alla liquidazione dei danni. Laccertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per lAssicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Lindennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dellinteresse assicurato. Art. 25 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi allassicurazione sono a carico del Contraente. Art. 26 - Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero allAgenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 27 - Foro competenteForo competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede lAgenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, la relativa nota Informativa.

IL CONTRAENTE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate:Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio;Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi;Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi;Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneArt. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito dei sinistri;Art. 21 - Danni - Facoltà di recesso;Art. 22 - Onere della prova;Art. 23 - Limitazione dellassicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni;Art. 27 - Foro competente.

IL CONTRAENTE Quietanza

Il premio di € (di cui € per imposta) è stato pagato nelle mie mani oggi L'AGENTE O L'ESATTORE

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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE(valide se espressamente richiamate nella relativa scheda)

CP 1). Danni causati da errori di progettazione o di calcoloSono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 2). Opere od impianti preesistentiSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. CP 3). Costi di demolizione o di sgomberoSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. CP 4). Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàSono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE A e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 5) VINCOLOSi prende atto che la presente polizza è vincolata. (Ved. condizione aggiuntiva) CP 6). Manutenzione estesaNel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla SEZIONE A, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo. CP 7). Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereL'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza. CP 8). Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile IncrociataQualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla polizza nonché quanto disposto all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie - spese legali).Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione). Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B. CP 9). Rimozione, franamento o cedimento di terrenoSono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. CP 10). Cavi o condutture sotterraneeSono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

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CP 11) DANNI A FIBRE OTTICHEQualora siano colpiti da sinistro, liquidabile ai sensi della presente polizza, cavi a fibre ottiche, l'indennizzo o il risarcimento saranno corrisposti previa detrazione di un importo pari al doppio di quello deducibile per detti danni, previsto da altre clausole di polizza. CP 12) ESTENSIONE Al DANNI DA VIBRAZIONEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera p) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione. CP 13) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE (ESCLUSI ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO), ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola SEZIONE A, a parziale deroga dell'Art.11, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'Art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi. Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. CP 14) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola sezione A a parziale deroga dellart. 11 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell Art.3 delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere". La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.Per atto di terrorismo si intende un atto compreso ma non limitato alluso di forza, violenza e o minaccia dello stesso di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con una organizzazione o con un governo, commesso a fini politici, religiosi ideologici o similari, incluso quello di influenzare un governo e/o di mettere il pubblico in stato di terrore.Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda.Fermo il sottolimite per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato nella misura del 50% della somma assicurata per tale estensione. CP 15) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHEIn caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche. CP 16) SCAVO APERTONell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.

prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;a)trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.b)

CP 17) CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA.La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

CP 18) VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINONon sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori. CP 19) TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI.Non sono indennizzabili i danni causati da transito od attracco di natanti in genere.

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CP 20) GALLERIENell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane o crolli pur con l'esclusione di quelli sostenuti per:- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;- pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;- consolidamento o compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua o sua derivazione necessari a seguito di sinistro;- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge. CP 21) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRAQualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini. CP 22) ONERI FISSINon sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno. CP 23) RESIDUATI BELLICIA parziale deroga dell'Art. 3 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione A), sono compresi i danni causati dai residuati bellici di qualsiasi tipo previa avvenuta e certificata bonifica delle aree e luoghi di cantiere da parte di ente/soggetto autorizzato. CP 24) BUONA FEDEL'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. CP 25) DANNI DA FURTO CON SCASSO - MATERIALI ED IMPIANTISono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli. CP 26) DANNI DA FURTO MATERIALI ED IMPIANTISi da atto che sono comprese in garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.In ogni caso, ogni danno da furto sarà liquidato, previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda. CP 27) DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURENon sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere. CP 28) DANNI DA POLVEREA deroga dell'Art. 9 lettera i) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si conviene di comprendere in garanzia i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi. CP 29) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera I) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, esclusi limpoverimento e lalterazione della falda acquifera. CP 30) DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ'A parziale deroga dell'Art. 9, lettera o) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

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CP 31) DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIEREL'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) CP 32) ESCLUSIONE DANNI PER APERTURA AL TRAFFICONon sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario nell'area di cantiere. CP 33) RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATIPer il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato. CP 34) ESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI: DEDUCIBILIAgli effetti dell'Art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la spettabile VEDI C.P.A. 243). ha in corso polizza di RCT/RCO con la spettabile VEDI C.P.A. 243) (polizza VEDI C.P.A. 243) per i seguenti massimali: per ogni sinistro: VEDI C.P.A. 43) con il limite per danni a persone VEDI C.P.A. 243) e per danni a cose VEDI C.P.A. 243), ogni danno relativo alla Sezione B - RCT dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza RCT, anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dellaltra assicurazione. CP 35) SERVIZIO DI VIGILANZA E RITARDATO INTERVENTOLa garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente. CP 36) PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILII danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro. CP 37) EVENTI NATURALISi da atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere, ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo allubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o sommarsi di azioni dannose avvenute nellarco di tempo sottoindicato, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro:- Per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;- Relativamente allalluvione il periodo è di 168 ore consecutive.La presente garanzia non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti. CP 38) ABBANDONO DI FORISono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati

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ESEMPLARE PER IL COMMITTENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 12 di 13

iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;

perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti;

spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;•spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;

spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;

crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.•

CP 39) CONSOLIDAMENTO - DRENAGGIO - MOVIMENTAZIONERestano esclusi i costi sostenuti per:

CP 40) TASSO DI PROROGASi conviene che, per eventuali proroghe fino ad un massimo di tre mesi oltre il periodo originale di polizza, si applicherà il tasso "pro-rata temporis" per mese o frazione di mese del tasso di polizza, qualora alla data di proroga il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva e l'ammontare dei premi non superi il 60%. Altrimenti il tasso di proroga verrà concordato di volta in volta. CP 41) FALDE FREATICHESi intendono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica. CP 42) MISURE ANTINCENDIOFerma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare, e, più precisamente, almeno 2 estintori a polvere o ad altro agente estinguente (tipo N.A.F.) da 6 kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano.Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabilisolo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a pie d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.Fermo restando quanto sopra la garanzia è operante con lo scoperto, minimo e il limite di indennizzo riportato nella scheda di polizza. CP 43) BENI ARTISTICINel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.Fermo restando quanto previsto da primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati. CP 44) LAVORI GIÀ' INIZIATISi prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati.L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso. CP 45) ESCLUSIONE AMIANTO (valida esclusivamente per la sezione B) Si intendono esclusi tutti i danni derivanti o connessi in occasione di maneggio, posa , rimozione e utilizzo di materiali, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati.

CP 46) POSIZIONAMENTO PREFABBRICATIPena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'assicurato deve controventare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro). Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un massimo di 3 elementi prefabbricati. CP 47) STRUTTURE PREFABBRICATERelativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante lerezione dellossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura (tiranti in acciaio, puntoni tra le sommità libere dei pilastri ecc).

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ESEMPLARE PER IL COMMITTENTE mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 13 di 13

CP 48) COSTRUZIONE DI PALI, PALANCOLATE E PARATIELa Società non indennizza i costi per :- perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;- spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;- lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

Per specifica approvazione delle Condizioni Particolarievidenziate in grassetto, anche agli effetti degli art. 1341 1342 c.c

IL CONTRAENTE BOZZA

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ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO)

mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 1 di 17

Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civiliPolizza n. ?.?.33.? Effetto: ore 24 del Collaboratore: Scadenza per la costruzione delle opere ore 24 del Sostituisce/rinnova Scadenza periodo di manutenzione, Pol. n. salvo quanto disposto dall'art.13 ore 24 del

CONTRAENTE: OLIVO ANTONINO(Cognome e Nome / Ragione Sociale)

Codice fiscale / Partita I.V.A.: LVONNN58P26L950F / 01781820186Domicilio: VIA RIVIERA 43/A

C.A.P 27010 Comune: SAN GENESIO ED UNITI Provincia: (PV)

Premio minimo da pagare € Premio Netto Accessori Costi di autentica Imposte Totalealla firma

COMMITTENTE:

APPALTATORE O IMPRESA COSTRUTTRICE:

SUBAPPALTATORI: QUELLI INDICATI E ACCETTATI DAL COMMITTENTE

ASSICURATO: COMMITTENTE-CONTRAENTE-APPALTATORE-SUBAPPALTATORE

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE:

UBICAZIONE DELLE OPERE:

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

SEZIONE A - DANNI DIRETTI ALL'OPERA

Somme assicurate per % Scoperto € FranchigiaPARTITA 1 Impianti Permanenti/Temp. € 0,00 10,0000 6.000,00 PARTITA 2 Impianti Preesistenti ESCLUSA PARTITA 3 Costi Demoliz./Sgombero ESCLUSA PARTITA 4 Macchinari/Attrezzature.. ESCLUSA

SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Massimale assicurato % Scoperto € FranchigiaMassimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi ESCLUSA durante la validità della polizzaLimite per ogni sinistro €

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

SACE BT S.P.A.

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ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 2 di 17

SCHEDA RELATIVA ALLE CONDIZIONI PARTICOLARICONDIZIONI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE CON LA X NELLA PRIMA COLONNA

Garanzie Lim. Ind/ris. Lim. Ind/ris. Scoperto Scoperto o Franchigia

Per sinistro Per durata % €X CP01) Danni causati da errori di progettazione o di calcolo 0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP02) Opere od impianti preesistentiNO CP03) Costi di demolizione o di sgomberoNO CP04) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàNO CP05) VincoloNO CP06) Manutenzione estesaNO CP07) Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereNO CP08) Pluralità di assicurati - responsabilità civile incrociataNO CP09) Rimozione, franamento o cedimento di terrenoNO CP10) Cavi o condutture sotterraneeNO CP11) Danni a fibre otticheNO CP12) Estensione ai danni da vibrazioneX CP13) Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio

organizzato), atti vandalici o dolosi0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP14) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosiAtti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

X CP15) Delimitazione della garanzia in zone sismiche NO CP16) Scavo apertoNO CP17) Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acquaNO CP18) Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marinoNO CP19) Transito od attracco di natantiNO CP20) GallerieNO CP21) Strade, ferrovie, opere in terraNO CP22) Oneri fissiNO CP23) Residuati belliciNO CP24) Buona fedeX CP25) Danni da furto con scasso - materiali ed impianti 70.000,00 70.000,00 15,0000 10.000,00X CP26) Danni da furto - materiali ed impianti 50.000,00 50.000,00 25,0000 15.000,00

NO CP27) Danni a raccolti, boschi o coltureNO CP28) Danni da polvereNO CP29) Danni da inquinamento accidentaleNO CP30) Danni da interruzioni e sospensioni di attivitàNO CP31) Danni all'esterno dell'area di cantiereNO CP32) Esclusione danni per apertura al trafficoNO CP33) Risarcimento danni a fabbricatiNO CP34) Esistenza altre assicurazioni: deducibiliX CP35) Servizio di vigilanza e ritardato intervento X CP36) Precisazione danni indennizzabili X CP37) Eventi naturali 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP38) Abbandono di foriX CP39) Consolidamento - drenaggio - movimentazione terra X CP40) Tasso di proroga X CP41) Falde freatiche X CP42) Misure antincendio 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP43) Beni artisticiNO CP44) Lavori già iniziatiNO CP45) Esclusione amiantoNO CP46) Posizionamento prefabbricatiNO CP47) Strutture prefabbricateNO CP48) Costruzione di pali, palancolate e paratieNO Condizioni aggiuntive

Polizza emessa in 3 esemplari ad un solo effetto a SAN GENESIO ED UNITI in data 10/03/2010

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

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ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.519-vers.22/02/2007 Polizza ?.?.33.? Pagina 3 di 17

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per:

«Assicurazione»: il contratto di assicurazione;• «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;• «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;• «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;• «Società»: l'impresa assicuratrice;• «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;• «Rischio»: la probabilita che si verifichi un sinistro e l'entita dei danni che possono derivarne;• «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;• «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;• «Franchigia»: la parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico del Contraente;• «Scoperto»: la parte di danno espressa in misura percentuale che rimane a carico del Contraente;• «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella polizza, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

«Opere»: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella polizza;• «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE A

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. Art. 2 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;

a)

i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;b)i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

c)

le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;d)le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;

e)

gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;f)i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;g)le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;h)i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;i)

i danni causati da errore di progettazione o di calcolo;l)danni alle opere ed impianti preesistenti;m)i costi di demolizione e di sgombero;n)i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;o)i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;p)i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.q)

Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazioneLa Società non è obbligata ad indennizzare:

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

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Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premioLa somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:- lavori a corpo;- lavori a misura;- prestazioni a consuntivo;- lavori in economia;- ogni e qualsiasi altro importo concernente lappalto oggetto dellassicurazione.

in caso di esistenza del contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori;b)

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

in caso di esistenza del contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione del prezzo dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessano l'opera assicurata.

b)

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo;

Gli eventuali aggiornamenti alla somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premioche dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società Art. 5 Interventi provvisori e modificheI costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il complessivo costo del sinistro.Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili. Art. 6 - Assicurazione parziale - Regola proporzionaleFatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dellimporto che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE B Art. 7 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga a tenere indenne lAssicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza), di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbiano avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza e verificatosi nel corso della durata dellassicurazione. Art. 8 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione di massimale e dellapplicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

il coniuge, i genitori, i figli dellAssicurato o del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;a)quando lAssicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, lamministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);

b)

le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e iloro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in coseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione

c)

i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che lEsecutore dei lavori, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;

d)

Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazioneNon sono considerati terzi:

Lassicurazione non comprende:

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i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla SEZIONE A sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo luso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969 n. 990;

e)

danni causati da natanti o aeromobili; f)la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per lesecuzione dei lavori;

g)

i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;h)i danni derivati da polvere;i)i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi dacqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

j)

le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;

k)

i danni da furto;l)i danni derivate da interruzione o sospensioni totali o parziali da attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

m)

i danni a cose dovuti a vibrazionin)

pluralità di assicurati - Responsabilità Civile incrociata;o)i danni dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;p)i danni diretti o indiretti, a cavi o condutture sotterranee.q)

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legaliLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI A e B

atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

a)

esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

b)

Art. 11 - Delimitazione causale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

rilascio di certificato provvisorio di collaudo;a)consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;b)uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.c)

Art. 13 - Periodo di coperturaL'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

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Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate. Art. 14 - Variazione di rischioSe durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura. Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneIn caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo. Art. 16 - Ispezione delle cose assicurateI rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio. Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischioLa Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

darne immediata notizia alla Società;a)inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;b)provvedere, per quanto possibile, a limitare lentità del danno;c)fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;d)conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.e)

Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicuratoLAssicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve:

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo lavviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dellispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dellattività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dallavviso, lAssicurato, fermo restando quanto stabilito allart. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, lAssicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza. Art. 19 - Pagamento dell'indennizzoIl pagamento dellindennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione e la sede dellAgenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dellaccordo diretto tra le Parti, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. Art. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistroLimporto assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dellassicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Art. 21 - Danni - Facoltà di recessoAvvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'identità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contatto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio nettoin proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

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Art. 22 - Onere della provaIn tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o lirrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, lonere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento. Art. 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioniSe al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dallAssicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente lammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni e comunque fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Art. 24 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari allaccertamento e alla liquidazione dei danni. Laccertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per lAssicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Lindennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dellinteresse assicurato. Art. 25 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi allassicurazione sono a carico del Contraente. Art. 26 - Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero allAgenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 27 - Foro competenteForo competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede lAgenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, la relativa nota Informativa.

IL CONTRAENTE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate:Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio;Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi;Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi;Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneArt. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito dei sinistri;Art. 21 - Danni - Facoltà di recesso;Art. 22 - Onere della prova;Art. 23 - Limitazione dellassicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni;Art. 27 - Foro competente.

IL CONTRAENTE Quietanza

Il premio di € (di cui € per imposta) è stato pagato nelle mie mani oggi L'AGENTE O L'ESATTORE

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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE(valide se espressamente richiamate nella relativa scheda)

CP 1). Danni causati da errori di progettazione o di calcoloSono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 2). Opere od impianti preesistentiSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. CP 3). Costi di demolizione o di sgomberoSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. CP 4). Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàSono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE A e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 5) VINCOLOSi prende atto che la presente polizza è vincolata. (Ved. condizione aggiuntiva) CP 6). Manutenzione estesaNel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla SEZIONE A, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo. CP 7). Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereL'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza. CP 8). Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile IncrociataQualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla polizza nonché quanto disposto all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie - spese legali).Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione). Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B. CP 9). Rimozione, franamento o cedimento di terrenoSono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. CP 10). Cavi o condutture sotterraneeSono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

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CP 11) DANNI A FIBRE OTTICHEQualora siano colpiti da sinistro, liquidabile ai sensi della presente polizza, cavi a fibre ottiche, l'indennizzo o il risarcimento saranno corrisposti previa detrazione di un importo pari al doppio di quello deducibile per detti danni, previsto da altre clausole di polizza. CP 12) ESTENSIONE Al DANNI DA VIBRAZIONEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera p) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione. CP 13) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE (ESCLUSI ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO), ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola SEZIONE A, a parziale deroga dell'Art.11, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'Art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi. Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. CP 14) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola sezione A a parziale deroga dellart. 11 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell Art.3 delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere". La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.Per atto di terrorismo si intende un atto compreso ma non limitato alluso di forza, violenza e o minaccia dello stesso di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con una organizzazione o con un governo, commesso a fini politici, religiosi ideologici o similari, incluso quello di influenzare un governo e/o di mettere il pubblico in stato di terrore.Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda.Fermo il sottolimite per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato nella misura del 50% della somma assicurata per tale estensione. CP 15) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHEIn caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche. CP 16) SCAVO APERTONell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.

prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;a)trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.b)

CP 17) CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA.La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

CP 18) VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINONon sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori. CP 19) TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI.Non sono indennizzabili i danni causati da transito od attracco di natanti in genere.

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CP 20) GALLERIENell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane o crolli pur con l'esclusione di quelli sostenuti per:- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;- pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;- consolidamento o compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua o sua derivazione necessari a seguito di sinistro;- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge. CP 21) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRAQualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini. CP 22) ONERI FISSINon sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno. CP 23) RESIDUATI BELLICIA parziale deroga dell'Art. 3 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione A), sono compresi i danni causati dai residuati bellici di qualsiasi tipo previa avvenuta e certificata bonifica delle aree e luoghi di cantiere da parte di ente/soggetto autorizzato. CP 24) BUONA FEDEL'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. CP 25) DANNI DA FURTO CON SCASSO - MATERIALI ED IMPIANTISono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli. CP 26) DANNI DA FURTO MATERIALI ED IMPIANTISi da atto che sono comprese in garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.In ogni caso, ogni danno da furto sarà liquidato, previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda. CP 27) DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURENon sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere. CP 28) DANNI DA POLVEREA deroga dell'Art. 9 lettera i) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si conviene di comprendere in garanzia i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi. CP 29) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera I) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, esclusi limpoverimento e lalterazione della falda acquifera. CP 30) DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ'A parziale deroga dell'Art. 9, lettera o) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

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CP 31) DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIEREL'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) CP 32) ESCLUSIONE DANNI PER APERTURA AL TRAFFICONon sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario nell'area di cantiere. CP 33) RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATIPer il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato. CP 34) ESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI: DEDUCIBILIAgli effetti dell'Art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la spettabile VEDI C.P.A. 243). ha in corso polizza di RCT/RCO con la spettabile VEDI C.P.A. 243) (polizza VEDI C.P.A. 243) per i seguenti massimali: per ogni sinistro: VEDI C.P.A. 43) con il limite per danni a persone VEDI C.P.A. 243) e per danni a cose VEDI C.P.A. 243), ogni danno relativo alla Sezione B - RCT dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza RCT, anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dellaltra assicurazione. CP 35) SERVIZIO DI VIGILANZA E RITARDATO INTERVENTOLa garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente. CP 36) PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILII danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro. CP 37) EVENTI NATURALISi da atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere, ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo allubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o sommarsi di azioni dannose avvenute nellarco di tempo sottoindicato, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro:- Per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;- Relativamente allalluvione il periodo è di 168 ore consecutive.La presente garanzia non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti. CP 38) ABBANDONO DI FORISono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati

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iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;

perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti;

spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;•spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;

spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;

crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.•

CP 39) CONSOLIDAMENTO - DRENAGGIO - MOVIMENTAZIONERestano esclusi i costi sostenuti per:

CP 40) TASSO DI PROROGASi conviene che, per eventuali proroghe fino ad un massimo di tre mesi oltre il periodo originale di polizza, si applicherà il tasso "pro-rata temporis" per mese o frazione di mese del tasso di polizza, qualora alla data di proroga il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva e l'ammontare dei premi non superi il 60%. Altrimenti il tasso di proroga verrà concordato di volta in volta. CP 41) FALDE FREATICHESi intendono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica. CP 42) MISURE ANTINCENDIOFerma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare, e, più precisamente, almeno 2 estintori a polvere o ad altro agente estinguente (tipo N.A.F.) da 6 kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano.Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabilisolo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a pie d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.Fermo restando quanto sopra la garanzia è operante con lo scoperto, minimo e il limite di indennizzo riportato nella scheda di polizza. CP 43) BENI ARTISTICINel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.Fermo restando quanto previsto da primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati. CP 44) LAVORI GIÀ' INIZIATISi prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati.L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso. CP 45) ESCLUSIONE AMIANTO (valida esclusivamente per la sezione B) Si intendono esclusi tutti i danni derivanti o connessi in occasione di maneggio, posa , rimozione e utilizzo di materiali, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati.

CP 46) POSIZIONAMENTO PREFABBRICATIPena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'assicurato deve controventare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro). Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un massimo di 3 elementi prefabbricati. CP 47) STRUTTURE PREFABBRICATERelativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante lerezione dellossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura (tiranti in acciaio, puntoni tra le sommità libere dei pilastri ecc).

BOZZA

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CP 48) COSTRUZIONE DI PALI, PALANCOLATE E PARATIELa Società non indennizza i costi per :- perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;- spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;- lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

Per specifica approvazione delle Condizioni Particolarievidenziate in grassetto, anche agli effetti degli art. 1341 1342 c.c

IL CONTRAENTE BOZZA

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RAGIONE SOCIALE OLIVO ANTONINOPOLIZZA N. ?.?.33.? Appendice n.

INFORMATIVA AI SENSI DELLART. 13 DEL D.lgs 196/2003Area Tecnica

In applicazione della normativa sulla privacy, La informiamo sulluso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dellassicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o allestero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti allinterno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o allestero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle sottostanti caselle:

SI NO

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3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o allestero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nellambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche allestero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

4) Diritti dellinteressato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per lesercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Titolare del Trattamento per il riscontro con gli interessati, presso SACE BT S.p.A.; Funzione Tutela dei Dati Personali , Sede legale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia (12).

******

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della catena assicurativa - apponendo la Sua firma in calce:

Luogo e data IL CONTRAENTE OLIVO ANTONINO (Codice fiscale LVONNN58P26L950F ) Firma

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NOTE

1) Come previsto dallart. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio dEuropa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dellassicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui allart. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di

riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nellinvito); autofficine (indicate nellinvito o scelte dallinteressato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; ............ (v. tuttavia anche nota 10);

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali allesercizio dellattività assicurativa e alla tutela dei diritti dellindustria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dellestorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

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- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui allart. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base allart. 226 cod. strad., gestisce lArchivio nazionale dei veicoli e lAnagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dellart. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dellart. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero delleconomia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dellart. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per lassicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce lassicurato); Magistratura; Forze dellordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); .......; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Lelenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; .........; Lelenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dallart. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa loperazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per lintegrazione occorre vantare un interesse. Lopposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi lopposizione presuppone un motivo legittimo.

12) Lelenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché lelenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

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Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civiliPolizza n. ?.?.33.? Effetto: ore 24 del Collaboratore: Scadenza per la costruzione delle opere ore 24 del Sostituisce/rinnova Scadenza periodo di manutenzione, Pol. n. salvo quanto disposto dall'art.13 ore 24 del

CONTRAENTE: OLIVO ANTONINO(Cognome e Nome / Ragione Sociale)

Codice fiscale / Partita I.V.A.: LVONNN58P26L950F / 01781820186Domicilio: VIA RIVIERA 43/A

C.A.P 27010 Comune: SAN GENESIO ED UNITI Provincia: (PV)

Premio minimo da pagare € Premio Netto Accessori Costi di autentica Imposte Totalealla firma

COMMITTENTE:

APPALTATORE O IMPRESA COSTRUTTRICE:

SUBAPPALTATORI: QUELLI INDICATI E ACCETTATI DAL COMMITTENTE

ASSICURATO: COMMITTENTE-CONTRAENTE-APPALTATORE-SUBAPPALTATORE

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE:

UBICAZIONE DELLE OPERE:

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

SEZIONE A - DANNI DIRETTI ALL'OPERA

Somme assicurate per % Scoperto € FranchigiaPARTITA 1 Impianti Permanenti/Temp. € 0,00 10,0000 6.000,00 PARTITA 2 Impianti Preesistenti ESCLUSA PARTITA 3 Costi Demoliz./Sgombero ESCLUSA PARTITA 4 Macchinari/Attrezzature.. ESCLUSA

SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Massimale assicurato % Scoperto € FranchigiaMassimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi ESCLUSA durante la validità della polizzaLimite per ogni sinistro €

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

SACE BT S.P.A.

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SCHEDA RELATIVA ALLE CONDIZIONI PARTICOLARICONDIZIONI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE CON LA X NELLA PRIMA COLONNA

Garanzie Lim. Ind/ris. Lim. Ind/ris. Scoperto Scoperto o Franchigia

Per sinistro Per durata % €X CP01) Danni causati da errori di progettazione o di calcolo 0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP02) Opere od impianti preesistentiNO CP03) Costi di demolizione o di sgomberoNO CP04) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàNO CP05) VincoloNO CP06) Manutenzione estesaNO CP07) Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereNO CP08) Pluralità di assicurati - responsabilità civile incrociataNO CP09) Rimozione, franamento o cedimento di terrenoNO CP10) Cavi o condutture sotterraneeNO CP11) Danni a fibre otticheNO CP12) Estensione ai danni da vibrazioneX CP13) Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio

organizzato), atti vandalici o dolosi0,00 0,00 10,0000 10.000,00

NO CP14) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosiAtti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

X CP15) Delimitazione della garanzia in zone sismiche NO CP16) Scavo apertoNO CP17) Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acquaNO CP18) Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marinoNO CP19) Transito od attracco di natantiNO CP20) GallerieNO CP21) Strade, ferrovie, opere in terraNO CP22) Oneri fissiNO CP23) Residuati belliciNO CP24) Buona fedeX CP25) Danni da furto con scasso - materiali ed impianti 70.000,00 70.000,00 15,0000 10.000,00X CP26) Danni da furto - materiali ed impianti 50.000,00 50.000,00 25,0000 15.000,00

NO CP27) Danni a raccolti, boschi o coltureNO CP28) Danni da polvereNO CP29) Danni da inquinamento accidentaleNO CP30) Danni da interruzioni e sospensioni di attivitàNO CP31) Danni all'esterno dell'area di cantiereNO CP32) Esclusione danni per apertura al trafficoNO CP33) Risarcimento danni a fabbricatiNO CP34) Esistenza altre assicurazioni: deducibiliX CP35) Servizio di vigilanza e ritardato intervento X CP36) Precisazione danni indennizzabili X CP37) Eventi naturali 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP38) Abbandono di foriX CP39) Consolidamento - drenaggio - movimentazione terra X CP40) Tasso di proroga X CP41) Falde freatiche X CP42) Misure antincendio 0,00 0,00 10,0000 15.000,00

NO CP43) Beni artisticiNO CP44) Lavori già iniziatiNO CP45) Esclusione amiantoNO CP46) Posizionamento prefabbricatiNO CP47) Strutture prefabbricateNO CP48) Costruzione di pali, palancolate e paratieNO Condizioni aggiuntive

Polizza emessa in 3 esemplari ad un solo effetto a SAN GENESIO ED UNITI in data 10/03/2010

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

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DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per:

«Assicurazione»: il contratto di assicurazione;• «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;• «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;• «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;• «Società»: l'impresa assicuratrice;• «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;• «Rischio»: la probabilita che si verifichi un sinistro e l'entita dei danni che possono derivarne;• «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;• «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;• «Franchigia»: la parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico del Contraente;• «Scoperto»: la parte di danno espressa in misura percentuale che rimane a carico del Contraente;• «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella polizza, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

«Opere»: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella polizza;• «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE A

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. Art. 2 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;

a)

i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;b)i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

c)

le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;d)le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;

e)

gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;f)i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;g)le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;h)i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;i)

i danni causati da errore di progettazione o di calcolo;l)danni alle opere ed impianti preesistenti;m)i costi di demolizione e di sgombero;n)i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;o)i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;p)i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.q)

Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazioneLa Società non è obbligata ad indennizzare:

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

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Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premioLa somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:- lavori a corpo;- lavori a misura;- prestazioni a consuntivo;- lavori in economia;- ogni e qualsiasi altro importo concernente lappalto oggetto dellassicurazione.

in caso di esistenza del contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori;b)

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

in caso di esistenza del contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;

a)

in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione del prezzo dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessano l'opera assicurata.

b)

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo;

Gli eventuali aggiornamenti alla somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premioche dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società Art. 5 Interventi provvisori e modificheI costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il complessivo costo del sinistro.Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili. Art. 6 - Assicurazione parziale - Regola proporzionaleFatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dellimporto che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RELATIVE ALLA SEZIONE B Art. 7 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società si obbliga a tenere indenne lAssicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza), di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbiano avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza e verificatosi nel corso della durata dellassicurazione. Art. 8 - Definizione di sinistroAgli effetti della limitazione di massimale e dellapplicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

il coniuge, i genitori, i figli dellAssicurato o del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;a)quando lAssicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, lamministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);

b)

le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e iloro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in coseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione

c)

i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che lEsecutore dei lavori, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;

d)

Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazioneNon sono considerati terzi:

Lassicurazione non comprende:

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i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla SEZIONE A sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo luso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969 n. 990;

e)

danni causati da natanti o aeromobili; f)la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per lesecuzione dei lavori;

g)

i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;h)i danni derivati da polvere;i)i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi dacqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

j)

le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;

k)

i danni da furto;l)i danni derivate da interruzione o sospensioni totali o parziali da attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

m)

i danni a cose dovuti a vibrazionin)

pluralità di assicurati - Responsabilità Civile incrociata;o)i danni dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;p)i danni diretti o indiretti, a cavi o condutture sotterranee.q)

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legaliLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI A e B

atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

a)

esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

b)

Art. 11 - Delimitazione causale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischiLa Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

rilascio di certificato provvisorio di collaudo;a)consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;b)uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.c)

Art. 13 - Periodo di coperturaL'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

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Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate. Art. 14 - Variazione di rischioSe durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura. Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneIn caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo. Art. 16 - Ispezione delle cose assicurateI rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio. Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischioLa Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

darne immediata notizia alla Società;a)inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;b)provvedere, per quanto possibile, a limitare lentità del danno;c)fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;d)conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.e)

Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicuratoLAssicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve:

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo lavviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dellispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dellattività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dallavviso, lAssicurato, fermo restando quanto stabilito allart. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, lAssicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. L'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza. Art. 19 - Pagamento dell'indennizzoIl pagamento dellindennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione e la sede dellAgenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dellaccordo diretto tra le Parti, sempre che siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. Art. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistroLimporto assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dellassicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Art. 21 - Danni - Facoltà di recessoAvvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'identità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contatto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio nettoin proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

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Art. 22 - Onere della provaIn tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o lirrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, lonere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento. Art. 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioniSe al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dallAssicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente lammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni e comunque fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Art. 24 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari allaccertamento e alla liquidazione dei danni. Laccertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per lAssicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Lindennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dellinteresse assicurato. Art. 25 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi allassicurazione sono a carico del Contraente. Art. 26 - Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero allAgenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 27 - Foro competenteForo competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede lAgenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, la relativa nota Informativa.

IL CONTRAENTE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate:Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 4 - Somma assicurata Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio;Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione;Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi;Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi;Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzioneArt. 20 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito dei sinistri;Art. 21 - Danni - Facoltà di recesso;Art. 22 - Onere della prova;Art. 23 - Limitazione dellassicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni;Art. 27 - Foro competente.

IL CONTRAENTE Quietanza

Il premio di € (di cui € per imposta) è stato pagato nelle mie mani oggi L'AGENTE O L'ESATTORE

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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE(valide se espressamente richiamate nella relativa scheda)

CP 1). Danni causati da errori di progettazione o di calcoloSono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 2). Opere od impianti preesistentiSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. CP 3). Costi di demolizione o di sgomberoSono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. CP 4). Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocitàSono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE A e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza. CP 5) VINCOLOSi prende atto che la presente polizza è vincolata. (Ved. condizione aggiuntiva) CP 6). Manutenzione estesaNel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla SEZIONE A, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE B, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo. CP 7). Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiereL'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza. CP 8). Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile IncrociataQualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla polizza nonché quanto disposto all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie - spese legali).Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione). Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B. CP 9). Rimozione, franamento o cedimento di terrenoSono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. CP 10). Cavi o condutture sotterraneeSono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

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CP 11) DANNI A FIBRE OTTICHEQualora siano colpiti da sinistro, liquidabile ai sensi della presente polizza, cavi a fibre ottiche, l'indennizzo o il risarcimento saranno corrisposti previa detrazione di un importo pari al doppio di quello deducibile per detti danni, previsto da altre clausole di polizza. CP 12) ESTENSIONE Al DANNI DA VIBRAZIONEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera p) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione. CP 13) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE (ESCLUSI ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO), ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola SEZIONE A, a parziale deroga dell'Art.11, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'Art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi. Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. CP 14) SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI O DOLOSIRelativamente alla sola sezione A a parziale deroga dellart. 11 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell Art.3 delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere". La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.Per atto di terrorismo si intende un atto compreso ma non limitato alluso di forza, violenza e o minaccia dello stesso di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con una organizzazione o con un governo, commesso a fini politici, religiosi ideologici o similari, incluso quello di influenzare un governo e/o di mettere il pubblico in stato di terrore.Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda.Fermo il sottolimite per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato nella misura del 50% della somma assicurata per tale estensione. CP 15) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHEIn caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche. CP 16) SCAVO APERTONell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.

prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;a)trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.b)

CP 17) CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA.La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

CP 18) VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINONon sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori. CP 19) TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI.Non sono indennizzabili i danni causati da transito od attracco di natanti in genere.

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CP 20) GALLERIENell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane o crolli pur con l'esclusione di quelli sostenuti per:- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;- pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;- consolidamento o compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua o sua derivazione necessari a seguito di sinistro;- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge. CP 21) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRAQualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini. CP 22) ONERI FISSINon sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.L'esclusione non è operante se il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno. CP 23) RESIDUATI BELLICIA parziale deroga dell'Art. 3 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione A), sono compresi i danni causati dai residuati bellici di qualsiasi tipo previa avvenuta e certificata bonifica delle aree e luoghi di cantiere da parte di ente/soggetto autorizzato. CP 24) BUONA FEDEL'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. CP 25) DANNI DA FURTO CON SCASSO - MATERIALI ED IMPIANTISono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli. CP 26) DANNI DA FURTO MATERIALI ED IMPIANTISi da atto che sono comprese in garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nellarea di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.In ogni caso, ogni danno da furto sarà liquidato, previa applicazione di uno scoperto, minimo e con il limite per sinistro e per durata come riportato in scheda. CP 27) DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURENon sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere. CP 28) DANNI DA POLVEREA deroga dell'Art. 9 lettera i) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B- si conviene di comprendere in garanzia i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi. CP 29) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALEA parziale deroga dell'Art. 9, lettera I) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, esclusi limpoverimento e lalterazione della falda acquifera. CP 30) DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ'A parziale deroga dell'Art. 9, lettera o) delle Condizioni generali di Assicurazione- Sezione B, sono compresi i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

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CP 31) DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI CANTIEREL'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) CP 32) ESCLUSIONE DANNI PER APERTURA AL TRAFFICONon sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario nell'area di cantiere. CP 33) RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATIPer il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato. CP 34) ESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI: DEDUCIBILIAgli effetti dell'Art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la spettabile VEDI C.P.A. 243). ha in corso polizza di RCT/RCO con la spettabile VEDI C.P.A. 243) (polizza VEDI C.P.A. 243) per i seguenti massimali: per ogni sinistro: VEDI C.P.A. 43) con il limite per danni a persone VEDI C.P.A. 243) e per danni a cose VEDI C.P.A. 243), ogni danno relativo alla Sezione B - RCT dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza RCT, anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dellaltra assicurazione. CP 35) SERVIZIO DI VIGILANZA E RITARDATO INTERVENTOLa garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente. CP 36) PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILII danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro. CP 37) EVENTI NATURALISi da atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere, ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo allubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o sommarsi di azioni dannose avvenute nellarco di tempo sottoindicato, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro:- Per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;- Relativamente allalluvione il periodo è di 168 ore consecutive.La presente garanzia non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti. CP 38) ABBANDONO DI FORISono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati

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iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;

perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti;

spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;•spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;

spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;

crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.•

CP 39) CONSOLIDAMENTO - DRENAGGIO - MOVIMENTAZIONERestano esclusi i costi sostenuti per:

CP 40) TASSO DI PROROGASi conviene che, per eventuali proroghe fino ad un massimo di tre mesi oltre il periodo originale di polizza, si applicherà il tasso "pro-rata temporis" per mese o frazione di mese del tasso di polizza, qualora alla data di proroga il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva e l'ammontare dei premi non superi il 60%. Altrimenti il tasso di proroga verrà concordato di volta in volta. CP 41) FALDE FREATICHESi intendono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica. CP 42) MISURE ANTINCENDIOFerma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare, e, più precisamente, almeno 2 estintori a polvere o ad altro agente estinguente (tipo N.A.F.) da 6 kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano.Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabilisolo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a pie d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.Fermo restando quanto sopra la garanzia è operante con lo scoperto, minimo e il limite di indennizzo riportato nella scheda di polizza. CP 43) BENI ARTISTICINel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.Fermo restando quanto previsto da primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati. CP 44) LAVORI GIÀ' INIZIATISi prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati.L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso. CP 45) ESCLUSIONE AMIANTO (valida esclusivamente per la sezione B) Si intendono esclusi tutti i danni derivanti o connessi in occasione di maneggio, posa , rimozione e utilizzo di materiali, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati.

CP 46) POSIZIONAMENTO PREFABBRICATIPena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con i sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'assicurato deve controventare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro). Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un massimo di 3 elementi prefabbricati. CP 47) STRUTTURE PREFABBRICATERelativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante lerezione dellossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura (tiranti in acciaio, puntoni tra le sommità libere dei pilastri ecc).

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CP 48) COSTRUZIONE DI PALI, PALANCOLATE E PARATIELa Società non indennizza i costi per :- perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;- spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;- lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA' SACE BT S.P.A.

Per specifica approvazione delle Condizioni Particolarievidenziate in grassetto, anche agli effetti degli art. 1341 1342 c.c

IL CONTRAENTE BOZZA

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