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Presentazione degli aspetti operativi della Guida per l’Informazione al Mercato Livia Gasperi Direttore della Divisione Corporate Actions & Corporate Supervision Massimiliano Carnevali Responsabile Ufficio Price Sensitive & Corporate Information Milano, 17 Luglio 2002 Roma, 18 Luglio 2002. - PowerPoint PPT Presentation
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Presentazione degli aspetti operativi della Guida per l’Informazione al
Mercato
Livia Gasperi Livia Gasperi Direttore della Divisione Corporate Actions & Corporate SupervisionDirettore della Divisione Corporate Actions & Corporate Supervision
Massimiliano CarnevaliMassimiliano CarnevaliResponsabile Ufficio Price Sensitive & Corporate InformationResponsabile Ufficio Price Sensitive & Corporate Information
Milano, 17 Luglio 2002Roma, 18 Luglio 2002
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NOMEFILE_DATA_DIPARTIMENTO
Introduzione
Principio n. 2: Informazioni rilevanti
Principio n. 3: Progetti, trattative, manifestazioni
Principio n. 4: Informazioni in Assemblea
Principio n. 5: Incontri con operatori del mercato
Principio n. 6: Informazione previsionale
CONTENUTO
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INTRODUZIONE
Normativa Problematiche Principio Commento
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NOMEFILE_DATA_DIPARTIMENTO
NOMEFILE_DATA_DIPARTIMENTO
Introduzione
Principio n. 2: Informazioni rilevanti
Principio n. 3: Progetti, trattative, manifestazioni
Principio n. 4: Informazioni in Assemblea
Principio n. 5: Incontri con operatori del mercato
Principio n. 6: Informazione previsionale
CONTENUTO
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NOMEFILE_DATA_DIPARTIMENTO
NOMEFILE_DATA_DIPARTIMENTOPRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
Art. 114 TUF
Gli emittenti e i soggetti che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.
Art. 66 RE CONSOB
Gli emittenti e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti di cui all’art. 114 TUF mediante l’invio di un comunicato alla Consob, alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto.
Art. 2.7.1 Reg. BORSA ITALIANA
Le società italiane con azioni quotate nei mercati di Borsa Italiana adempiono agli obblighi di cui all’art. 66 RE CONSOB, mediante il sistema NIS.
Normativa Problematiche Principio CommentoLa normativa
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COSA
QUANDO
COME
Normativa Problematiche Principio CommentoLe problematiche
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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1. Gli emittenti e i soggetti che li controllano comunicano al mercato con tempestività le
informazioni rilevanti.
2. Per "comunicazione al mercato" si intende la diffusione delle informazioni ai sensi
dell’articolo 114, comma 1, T.U.F. e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Sono informazioni rilevanti quelle specifiche e a contenuto determinato, relative ad eventi
accaduti nella sfera di attività degli emittenti, dei soggetti che li controllano o delle relative
società controllate, non di dominio pubblico e idonee, se rese pubbliche, ad influenzare
sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati. Esse riguardano sia l’attività di tali
soggetti sia gli strumenti finanziari quotati.
COSA
QUANDO
COME
Normativa Problematiche Principio CommentoIl principio
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
7
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IDONEITA’ DEL FATTO AD INFLUENZARE SIGNIFICATIVAMENTEIL PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
IMPATTO SIGNIFICATIVO SU SITUAZIONE ECON-PATR-FIN
O SU CARATTERISTICHE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI
SPECIFICITA’ E
DETERMINATEZZA
INFORMAZIONE RILEVANTE
Normativa Problematiche Principio CommentoCosa è info rilevante: i criteri
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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pertanto…
Non devono essere comunicati al mercato:
- progetti;
- trattative;
- manifestazioni di interesse;
salvo nei casi previsti dal principio n. 3 (rinvio)
Normativa Problematiche Principio CommentoCosa è info rilevante: i criteri
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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presunti
Approvazione dati contabili di bilancio, semestrale e trimestrale;
diffusione di dati contabili consuntivi;
diffusione di dati previsionali o obiettivi quantitativi;
parere positivo con rilievi, negativo o impossibilità ad esprimere parere da parte della società di revisione;
Eventi rilevanti
da definire... ingresso/ritiro da un settore di business; dimissioni/nomina consigliere; acquisto/alienazione di assets; rinuncia all’incarico da parte della soc revisione; operazioni sul capitale; emissione di obbligazioni; modifiche dei diritti di categoria; perdite significative; fusioni/scissioni; conclusione, modifica o cessazione contratti;…. operazioni con parti correlate.
…in funzione della rilevanza e della natura
Cda+
Assemblea
Normativa Problematiche Principio CommentoCosa è info rilevante: casi
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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L’evento si è verificato
Fuga di notizie + Andamento anomalo
Quando sorge l’obbligo ?Rinvio al
Principio n. 3
Normativa Problematiche Principio CommentoQuando comunicare - 1
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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Diffusione senza ingiustificato ritardo
Ridurre al minimo il lasso di tempo intercorrente fra il
momento in cui si verifica l’evento e il momento in cui l’evento è
comunicato al mercato
Quando adempiere all’obbligo ?
Mkt aperto vs Mkt chiuso
Diffusione dei comunicati a mercato aperto
Diffusione dei comunicati a mercato chiuso
Predisposizione Bozza
Normativa Problematiche Principio CommentoQuando comunicare -2
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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Comunicato stampa
Dopo 15 min. invio alle agenzie stampa collegate al NIS (se a mercato aperto)
Invio a Consob e Borsa Italiana, con preavviso telefonico a BorsaNISNIS
INFORMAZIONE RILEVANTE
Normativa Problematiche Principio CommentoCome comunicare
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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La modalità prevista dalla normativa consente raggiungimento di un duplice scopo
Consente a Borsa di adottare
gli opportuni interventi sul
mercato
Assicura la più ampia diffusione
tramite le agenzie di
stampa
Trading halts
Proroga apertura
Propedeutico a ciò:
- invio 15 minuti prima della diffusione;
- preavviso telefonico;
- contatto preventivo.
Normativa Problematiche Principio CommentoCome comunicare
PRINCIPIO N. 2: INFORMAZIONI RILEVANTI
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NOMEFILE_DATA_DIPARTIMENTO
NOMEFILE_DATA_DIPARTIMENTO
Introduzione
Principio n. 2: Informazioni rilevanti
Principio n. 3: Progetti, trattative, manifestazioni
Principio n. 4: Informazioni in Assemblea
Principio n. 5: Incontri con operatori del mercato
Principio n. 6: Informazione previsionale
CONTENUTO
15
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Art. 114 TUF
Comunicare il fatto quando si è verificato
Normativa Problematiche Principio Commento
Art. 66 Consob
Comunicare al mercato in presenza di:
- indiscrezioni (rumours) su eventi che attengono alla situazione patrimoniale, economico e finanziaria e
- andamento anomalo del titolo
La normativa
PRINCIPIO N. 3: PROGETTI, TRATTATIVE, MANIFESTAZIONI
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Normativa Problematiche Principio Commento
Parti coinvolte
Complessità due diligence
Attenzione mass-media
Fuga di notizie
INTERVENTO EX POST
La precisazione è fornita solo dopo la fuga di notizia
Le problematiche
PRINCIPIO N. 3: PROGETTI, TRATTATIVE, MANIFESTAZIONI
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INTERVENTO EX -ANTE
con la comunicazione al mercato di qualsiasi trattativa, progetto,
accordo...
Rischio manipolazione di mercatoper difficoltà di qualificazione
epregiudizio delle trattative
Normativa Problematiche Principio Commento
Alternative ? NO
Le problematiche
PRINCIPIO N. 3: PROGETTI, TRATTATIVE, MANIFESTAZIONI
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1. Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l’approvazione di progetti, le
trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di
un’operazione che costituisce evento rilevante ai sensi del Principio n. 2, sono comunicati al
mercato se si è in presenza congiuntamente di:
a. segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di
procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli
eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di
chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;
b. fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui
tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie. Nella comunicazione si avrà cura di
evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.
2. Ai fini del comma 1 lett. a), la confidenzialità delle informazioni non si ritiene violata se gli
emittenti o i soggetti controllanti comunicano per ragioni di ufficio le informazioni stesse a
terzi soggetti vincolati per legge o per contratto alla segretezza.
3. Gli emittenti e i soggetti controllanti ed eventualmente i controllati adottano procedure
idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni fino al momento della
comunicazione al mercato.
Normativa Problematiche Principio CommentoIl Principio
PRINCIPIO N. 3: PROGETTI, TRATTATIVE, MANIFESTAZIONI
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Normativa Problematiche Principio Commento
Segnali inequivocabili che non risultino rispettati gli obblighi di
riservatezzaFondati motivi per presumere esito
positivo delle operazioni
PROGETTI, TRATTATIVE E MANIFESTAZIONI D’INTENTI
DA COMUNICARE SE E SOLO SE:
Chiamata giornalista
Richiesta socio in assemblea
Prezzi/volumi scambi anomali
Soggetti destinatari per ragioni d’ufficio
Evita manipolazione
Evidenza dell’incertezza sull’esito finale
PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Le condizioni
PRINCIPIO N. 3: PROGETTI, TRATTATIVE, MANIFESTAZIONI
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Introduzione
Principio n. 2: Informazioni rilevanti
Principio n. 3: Progetti, trattative, manifestazioni
Principio n. 4: Informazioni in Assemblea
Principio n. 5: Incontri con operatori del mercato
Principio n. 6: Informazione previsionale
CONTENUTO
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Art. 114 TUF
Le società comunicano al pubblico le informazioni rilevanti
Normativa Problematiche Principio Commento
Art. 66 RE Consob
Le società comunicano al pubblico le informazioni rilevanti attraverso un comunicato stampa inviato a Consob, Borsa Italiana e almeno due agenzie di stampa.
Art. 2.7.1 Reg. BORSA ITALIANA
Le società italiane con azioni quotate nei mercati di Borsa Italiana adempiono agli obblighi di cui all’art. 66 RE CONSOB, mediante il sistema NIS.
Il Principio
PRINCIPIO N. 4: INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA
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Normativa Problematiche Principio Commento
INFORMATIVA IN ASSEMBLEA
ASSEMBLEA COME LUOGO PUBBLICO
“DIRITTO” DEL SOCIO PRESENTE
IN ASSEMBLEA
SELECTIVE DISCLOSURE
Le problematiche: selective disclosure
PRINCIPIO N. 4: INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA
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1. La comunicazione in assemblea di informazioni rilevanti è consentita soltanto se preventivamente,
esse sono comunicate al mercato.
2. In caso di diffusione involontaria in assemblea di informazioni rilevanti, queste vengono
tempestivamente comunicate al mercato.
3. Qualora i soggetti intervenuti in assemblea pongano domande concernenti eventi per i quali non
ricorrano le condizioni di applicazione dei Principi n. 2 e 3, gli amministratori possono utilizzare
l’espressione “nessun commento” o equivalente.
Normativa Problematiche Principio CommentoIl Principio
PRINCIPIO N. 4: INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA
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Normativa Problematiche Principio Commento
Consentita se e solo se è stato preventivamente diffuso un
comunicato a Consob, Borsa e due agenzie di stampa
Comunicazione volontaria
Comunicazione involontaria
Comunicazione inattesa
No comment
I casi
PRINCIPIO N. 4: INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA
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Normativa Problematiche Principio Commento
Tempestiva comunicazione al mercato (comunicato via NIS) dell’informazione rilasciata in
assemblea
Comunicazione volontaria
Comunicazione involontaria
Comunicazione inattesa
No comment
I casi
PRINCIPIO N. 4: INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA
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Normativa Problematiche Principio Commento
Segnali inequivocabili che non risultino rispettati gli obblighi di
riservatezza
Diffusione del comunicato al mercato, previa eventuale
sospensione dell’assemblea
Comunicazione volontaria
Comunicazione involontaria
Comunicazione inattesa
No comment
I casi
PRINCIPIO N. 4: INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA
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Normativa Problematiche Principio Commento
Segnali inequivocabili che non risultino rispettati gli obblighi di
riservatezzaComunicazione volontaria
Comunicazione involontaria
Comunicazione inattesa
No comment Richiesta socio in assemblea
Ragionevole certezza circa esito positivo
I casi
PRINCIPIO N. 4: INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA
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Introduzione
Principio n. 2: Informazioni rilevanti
Principio n. 3: Progetti, trattative, manifestazioni
Principio n. 4: Informazioni in Assemblea
Principio n. 5: Incontri con operatori del mercato
Principio n. 6: Informazione previsionale
CONTENUTO
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Normativa Problematiche Principio Commento
Art. 114 TUF
Le società comunicano al pubblico le informazioni rilevanti
Art. 66 RE Consob/ Reg Borsa
Le società comunicano al pubblico le informazioni rilevanti attraverso un comunicato stampa inviato a Consob, Borsa Italiana e almeno due agenzie di stampa.
Il comunicato è diffuso via NIS
Comunicazione Consob n. 98090373 del 20-11-1998
raccomandazioni in merito all’informativa da fornire nel corso di incontri con analisti
La Normativa
PRINCIPIO N. 5: INCONTRI CON OPERATORI
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Normativa Problematiche Principio Commento
INCONTRI CON OPERATORI
DISPONIBILITA’ DI INFORMAZIONI
UTILI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(soft information)
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
RILEVANTI
SELECTIVE DISCLOSURE
Le problematiche: selective disclosure
PRINCIPIO N. 5: INCONTRI CON OPERATORI
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1. Nel caso in cui gli emittenti organizzino, o partecipino a, incontri ristretti con analisti finanziari,
investitori istituzionali o altri operatori del mercato essi informano in anticipo la Consob e la società di
gestione del mercato su data, luogo, ora e principali argomenti dell’incontro, trasmettendo loro la
documentazione messa a disposizione dei partecipanti al più tardi contestualmente allo svolgimento
degli incontri.
2. Gli emittenti e la società di gestione del mercato rendono disponibile al pubblico la
documentazione con mezzi idonei allo scopo.
3. Se gli incontri sono aperti indistintamente a tutti gli operatori del mercato, gli emittenti prevedono
anche la partecipazione all’incontro di esponenti dei mezzi di informazione specializzata.
4. L'emittente che intenda comunicare informazione previsionale o altre informazioni rilevanti
nell’ambito degli incontri con gli operatori del mercato, comunica preventivamente al mercato tali
informazioni.
5. Quando, nell’ambito degli incontri di cui ai punti precedenti, siano comunicate involontariamente
informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, l’emittente comunica tempestivamente al
mercato tali informazioni.
Normativa Problematiche Principio CommentoIl Principio
PRINCIPIO N. 5: INCONTRI CON OPERATORI
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Normativa Problematiche Principio Commento
Comunicazione volontaria di informazioni rilevanti
(comma 4)
preventiva comunicazione al mercato
Comunicazione involontaria di informazioni rilevanti
(comma 5)
tempestiva comunicazione al mercato (comunicato) dell’informazionerilasciata nel corso dell’incontro
I casi: comma 4 e5
PRINCIPIO N. 5: INCONTRI CON OPERATORI
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Normativa Problematiche Principio Commento
Incontri One-to-OneIncontri RistrettiIncontri Allargati
No Informazione rilevante
No informazione che nel dubbio sia rilevante
Comunicazione a Consob e Borsa della data, ora e argomenti dell’incontro e invio documentazione incontro
Incontri RistrettiIncontri Allargati
In più
In più
Messa a disposizione del pubblico della documentazione
Incontri Allargati Apertura alla stampa
I diversi tipi di incontro
PRINCIPIO N. 5: INCONTRI CON OPERATORI
Conoscibilità preventiva incontro 34
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Introduzione
Principio n. 2: Informazioni rilevanti
Principio n. 3: Progetti, trattative, manifestazioni
Principio n. 4: Informazioni in Assemblea
Principio n. 5: Incontri con operatori del mercato
Principio n. 6: Informazione previsionale
CONTENUTO
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Normativa Problematiche Principio Commento
Art. 68 RE Consob
Le società possono diffondere informazioni previsionali.
Le informazioni previsionali devono essere comunicate come informazioni rilevanti, attraverso un comunicato stampa inviato a Consob, Borsa Italiana e almeno due agenzie di stampa.
Una volta diffuse, le società verificano la coerenza delle informazioni previsionali rilasciate rispetto alle nuove informazioni previsionali o consuntive a loro disposizione e comunicano al mercato ogni loro rilevante scostamento
Comunicazione Consob n. 1039328 del 18-5-2001
raccomandazione in merito alla diffusione al pubblico di informazioni previsionali e profit warning
La Normativa
PRINCIPIO N. 6: INFORMAZIONE PREVISIONALE
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Normativa Problematiche Principio Commento
Sinteticità delle informazioni previsionali
comunicate al mercato
Limitata percezione della rilevanza
delle informazioni previsionali
Le problematiche
PRINCIPIO N. 6: INFORMAZIONE PREVISIONALE
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1. Per informazione previsionale si intende quella contenente dati previsionali relativi alla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria degli emittenti o gli obiettivi quantitativi della loro gestione. Essa deve
contenere l’indicazione delle principali ipotesi sottostanti.
2. Qualora l’informazione previsionale sia espressa mediante indicatori specifici, schemi contabili o altri
documenti di sintesi, gli emittenti assicurano, oltre alla continuità delle informazioni, anche la costanza dei
contenuti informativi.
2. Quando l’informazione previsionale è contenuta in documenti informativi destinati al pubblico per
disposizioni di legge e regolamentari, gli emittenti comunicano al mercato tale informazione al più tardi
contestualmente alla pubblicazione dei medesimi documenti.
3. Gli emittenti verificano la coerenza tra l'informazione previsionale precedentemente comunicata al mercato
e la successiva informazione consuntiva o previsionale in loro possesso e non ancora comunicata al mercato.
Essi comunicano al mercato senza indugio eventuali scostamenti significativi, illustrandone le ragioni.
4. Gli emittenti comunicano al mercato le proprie valutazioni riguardo a scostamenti significativi esistenti tra i
risultati attesi dal mercato e i risultati attesi già comunicati al mercato dagli emittenti stessi.
5. Per “risultati attesi dal mercato” s’intende la valutazione di consenso sui risultati dell'emittente espressa
dai soggetti che svolgono professionalmente attività di analisi sugli strumenti finanziari dell’emittente, in
conformità alla migliore prassi internazionale.
Normativa Problematiche Principio CommentoIl Principio
PRINCIPIO N. 6: INFORMAZIONE PREVISIONALE
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Normativa Problematiche Principio Commento
Continuità
Costanza
Esplicitazione delle ipotesi
Intervalli di valore, purchè noneccessivamente ampi
CORRETTEZZA CHIAREZZA
Rispetto della periodicità nella diffusione delle
informazioni previsionali
Rispetto della comparabilità degli indicatori comunicati al
mercato
PRINCIPI BASE
Con indicazione dei fattori non dipendenti dall’emittente
e
separata evidenza nel comunicato
I Principi base
PRINCIPIO N. 6: INFORMAZIONE PREVISIONALE
39
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REVISIONE STIME
se emergono scostamenti significativi
Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPI BASE
INFORMAZIONI PREVISIONALI PUBBLICATE
RISULTATI CONSUNTIVI e/o
NUOVE PREVISIONI
Immediata comunicazione al mercato
Comunicato stampa contenente la nuova stima*e precisando le motivazioni che hanno indotto alla
revisione
* Anche prima che il nuovo
dato previsionale
sia disponibile
I Principi base
PRINCIPIO N. 6: INFORMAZIONE PREVISIONALE
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Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPI BASE
INFORMAZIONI PREVISIONALI PUBBLICATE
CONSENSUS
I Principi base
PRINCIPIO N. 6: INFORMAZIONE PREVISIONALE
Larga copertura
Limitata copertura
=
risultati attesi diffusi da Ibes, Fc, Multex...
=
media valutazione analisti che seguono il titolo
Le società commentano gli eventuali significativi
scostamenti fra le aspettative del mercato e i propri dati
previsionali
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