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WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
Le novità della legge di bilancio 2019
Webinar del 24 gennaio 2019
Elena Masini
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
IL SUPERAMENTO DEL PAREGGIO DI
BILANCIO E LE ALTRE NORME CONTABILI
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
CORTE COSTITUZIONALE: LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI AVANZI
Con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 , la Corte Costituzionale ha
stabilito che:
- «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve
rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le
entrate finali solo perché la legge n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione,
mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui utilizzo è fortemente
ostacolato dalle regole del pareggio»;
- per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo
indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione
dal saldo comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni
«legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria».
Secondo la Corte costituzionale gli avanzi di
amministrazione devono essere pienamente utilizzabili e non
possono essere assoggettati ai vincoli di finanza pubblica
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WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
LA CIRCOLARE RGS N. 25 DEL 3/10/2018
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L’articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2018, n. 108, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a
140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per l’anno
2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro
per l’anno 2021.
Pertanto, vista la nota dell’Ufficio del Coordinamento legislativo n.
3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le citta metropolitane,
le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato
di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di
finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della
circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le
entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per
investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo
esercizio.
AVANZO DI AMMINI-
STRAZIONE
UTILIZZO LIBERO
PER SPESE DI
INVESTIMENTO!!!
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
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LE TIPOLOGIE DI AVANZO «LIBERATE» DALLA CIRCOLARE 25/2018
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
IL DEFINITIVO SUPERAMENTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
DAL 2019 IL PAREGGIO DI BILANCIO E’ ABOLITO.
GLI ENTI DEVONO GARANTIRE UNICAMENTE UN RISULTATO DI COMPETENZA
NON NEGATIVO, DESUNTO DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI A
RENDICONTO, COMPRENSIVO DI AVANZO E DI MUTUI.
PAREGGIO DI
BILANCIO
EQUILIBRI DI
BILANCIO ex
d.lgs. 118/2011
DAL 2019
non negativo!!!
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
PROSPETTO DEGLI
EQUILIBRI A
RENDICONTO
In presenza di un risultato finale di
competenza non negativo, l’ente
sarà considerato in equilibrio
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente e desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
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IL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO
Avanzo
-Disavanzo
=FPV di entrata
Titolo I-II-III entrate correnti Titolo I spese correnti
Titolo IV-V entrate c/capitale Titolo II-III Spese c/capitale
Titolo VI mutui Titolo IV Rimborso mutui
PAREG-GIO
A livello preventivo il rispetto del pareggio di bilancio è garantito
«semplicemente» dal rispetto delle regole generali del bilancio
(ENTRATE=SPESE)
RILEVEREBBERO QUINDI:
a) i MUTUI (anche tramite avanzo o FPV)
b) il rimborso della quota capitale dei MUTUI;
c) L’AVANZO E IL DISAVANZO
A livello previsionale il pareggio viene sempre rispettato, in
forza degli obblighi previsti dall’art. 162 del Tuel
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IL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO
Avanzo
-Disavanzo
=FPV di entrata
Accertamenti Tit. I-II-III Impegni Tit. I +FPV di spesa
Accertamenti Tit. IV-V Impegni Tit. II-III + FPV di spesa
Accertamenti Tit. VI Impegni Tit. IV
esclusi dal calcolo!!! Accantonamenti (FCDE, ecc.)
PAREG-
GIO
A rendiconto, l’ente è considerato in pareggio se il risultato di competenza
desunto dal prospetto degli equilibri è positivo o pari a zero. NON CONTANO
GLI ACCANTONAMENTI
Non tramutandosi in impegni gli accantonamenti non pesano
sul risultato della gestione di competenza.
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Manca il FCDE e gli altri
accantonamenti, in
quanto non impegnati
Gli equilibri a
rendiconto
L’equilibrio di parte
corrente (e quello finale)
non considera il FCDE
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Se positivo l’ente si
considera in
pareggio
Non considerando il «peso» degli accantonamenti, quasi tutti gli enti
presenteranno un equilibrio finale positivo e, quindi, saranno considerati in
pareggio. Ciò anche se la gestione di competenza non dovesse finanziare tutto il
FCDE dell’esercizio.
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NUOVE REGOLE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DAL 2019
Applicazione avanzo al bilancio
di previsioneContrazione di mutui
LIBERO, SIA PER LA PARTE
CORRENTE CHE INVESTIMENTI
AMMESSI NEI LIMITI DELLA
CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO
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PIENA AUTONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI NELLE SCELTE DI BILANCIO
POSSIBILITA’ DI CONTRARRE MUTUI COMPATIBILMENTE CON LA CAPACITA’ DI
INDEBITAMENTO E LA SOSTENIBILITA’ DEL PAGAMENTO DELLA RATA
POSSIBILITA’ DI APPLICARE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, SIA DI PARTE
CORRENTE CHE PER INVESTIMENTI
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI
RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE CONTABILE E NON «STRATEGICA» DELLA
COSTITUZIONE DEL FPV/ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
LE RIPERCUSSIONI SUI BILANCI DEL SUPERAMENTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
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Che cosa? Pareggio di bilancio (fino al 2018)Nuovi equilibri di bilancio
(dal 2019)
Prospetto allegato
al bilancio di
previsione
obbligatorio non previsto
Monitoraggio semestrale non previsto
Certificazione finale obbligatoria non prevista
Sanzioni previste (disapplicate per il 2018) non previste
Premi previsti non previsti
Spazi finanziari previsti non previsti
Contrazione di mutui nei limiti degli spazi strutturalinei limiti della capacità di
indebitamento (art. 204 del Tuel)
Applicazione avanzo
nei limiti degli spazi strutturali
(per il solo anno 2018 senza limiti per il
finanziamento di investimenti)
senza più vincoli (fatta eccezione per
gli enti in disavanzo)
Con i nuovi equilibri di bilancio vengono a meno tutti gli adempimenti, le
sanzioni, i premi ed i meccanismi di distribuzione degli spazi finanziari
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ENTE SANZIONI DISAPPLICATE
Enti locali che non rispettano il pareggio 2018
(comma 823)Tutte
Enti locali che non utilizzano gli spazi finanziari 2018Tutte
(resta ferma la revoca degli spazi ai fini del saldo 2018)
Comuni che non rispettano il pareggio 2017 e che sono
andati ad elezioni nel 2018 (comma 827)Divieto di assunzioni
Enti locali in stato di dissesto o pre-dissesto al
momento in cui la violazione e stata accertata dalla
Corte dei conti (comma 828)
Tutte
Enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la
procedura semplificata di accertamento e liquidazione
dei debiti (di cui all’articolo 258 del TUEL) (commi 829-
830)
Divieto di assunzioni, nel caso in cui il mancato
raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza
del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una
quota dell’avanzo accantonato
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L’art. 187, comma 3-bis, del TUEL dispone che l’avanzo di amministrazione non
vincolato (i fondi liberi) non possa essere applicato al bilancio di previsione
finanziario nel caso in cui l’ente locale:
- utilizzi in termini di cassa le entrate vincolate per il finanziamento di spese
correnti (art. 195 TUEL);
- si trovi in anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL).
E’ comunque fatta salva la possibilità di applicazione dei fondi liberi dell’avanzo di
amministrazione, anche nei casi sopra elencati, qualora tale utilizzo risulti
necessario per il riequilibrio di bilancio previsto dall’art. 193 del TUEL.
La Corte dei conti, sezione Piemonte, con il parere n. 310 del 29/08/2013,
ha stabilito che il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, del TUEL, per
quanto attiene agli enti che si trovino in anticipazione di tesoreria, non si
configura in termini assoluti, ma opera in presenza di un ricorso reiterato
o continuativo all’anticipazione stessa.
DIVIETI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
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LE TIPOLOGIE DI DISAVANZO
• deriva dal riaccertamento straordinario dei residui
• si ripiana in 30 anni ai sensi del DM 02/04/2015Disavanzo straordinario
• deriva dal saldo negativo delle reimputazioni dei residui passivi meno i residui attivi
• si può rinviare la copertura all'esercizio in cui matura l'esigibilità dei residui attivi reimputati
Disavanzo tecnico
• deriva dal ricorso dell'ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL
• si ripiana in tempi variabili da 4 a 20 anni in base all'entità delle passività
Disavanzo da piano di riequilibrio pluriennale
• deriva dal risultato negativo dell'esercizio
• si ripiana in tre anni o entro il termine del mandato amministrativoDisavanzo ordinario
Esistono diverse tipologie di disavanzo che devono essere tenute distinte in
quanto hanno tempi di ripiano differenti
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DIVIETI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO: LA LEGGE DI BILANCIO 2019
La legge 145/2018 (commi 897-900), recependo la proposta avanzata dalla Commissione
Arconet, introduce un limite all’applicazione delle quote ACCANTONATE, VINCOLATE E
DESTINATE del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (lettera A o
lettera E del prospetto).
Nel caso in cui l’importo resti sempre negativo, l’ente potrà comunque
applicare al bilancio una quota pari alla quota annua di disavanzo ripianato
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ENTI IN DISAVANZO
LETT. A) POSITIVA
LETT. A) - FCDE - DL 35/2013 + QUOTA
DISAVANZO POSITIVA
si può applicare avanzo per l'importo
positivo ottenuto
LETT. A) - FCDE - DL 35/2013 + QUOTA
DISAVANZO NEGATIVA
si può applicare avanzo solo per
l'importo ripianato nell'esercizio
LETT. A) NEGATIVA
si può applicare avanzo solo per
l'importo ripianato nell'esercizio
I LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
I LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO
La norma prevede un calcolo (test di verifica) per determinare le quote di avanzo applicabili:
La quota minima del FCDE da
considerare è quella indicata nel
prospetto allegato al rendiconto
Lett. Descrizione Segno
A Lettera A) del risultato di amministrazione +/-
B FCDE (quota minima obbligatoria) -
C Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013* -
D Disavanzo a carico del primo esercizio del bilancio +
E Risultato (A-B-C+D) =
F QUOTA DI AVANZO APPLICABILE Importo più alto tra lett. E e lett. F
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Esempio 1: Ente con
lettera A) del risultato di
amministrazione positivo e
test di verifica POSITIVO
Ipotizziamo che un ente
presenti un risultato di
amministrazione positivo di
2.287.977,51. La quota
dell’accantonamento al
FCDE corrisponde a quella
minima di legge. La quota di
disavanzo da ripianare
annualmente a carico del
bilancio ammonta a €
53.643,02.
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
La quota che l’ente potrà applicare al bilancio di previsione sarà pari a 154.455,68,
corrispondente all’importo (non negativo) che si ottiene sottraendo dalla lettera A) del risultato di
amministrazione la quota minima del fondo crediti e il fondo anticipazione di liquidità del DL
35/2013.
I LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO
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Quote accantonate
Quote vincolate
Quote destinate
Applicabili dagli
enti in disavanzo
solo se rispettano
le condizioni della
legge 145/2018
Anche le quote destinate
potranno essere applicate
dagli enti in disavanzo, nel
rispetto delle condizioni di
legge
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
LE CRITICITA’ DELLA NUOVA NORMA
La nuova disposizione qualora approvata nel testo proposto, presenta
forti criticità in quanto:
a) impedisce di spendere fondi vincolati non impegnati che gli enti hanno regolarmente
accertato e che hanno determinato un miglioramento del risultato di amministrazione,
creando notevoli disparità di trattamento tra enti che riescono ad impegnare tali somme
entro l’esercizio e quelli che invece non riescono ad impegnare;
a) limita fortemente l’utilizzo delle quote accantonate, scoraggiando gli enti ad effettuare
accantonamenti a carico dell’esercizio che successivamente non potranno utilizzare.
Si ritiene più corretto che il legislatore consenta agli enti di applicare
sempre le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.
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RIDUZIONE FCDE (commi 1015-1017)
Contrariamente alle aspettative, i commi 1015-1017 della legge 145/2018 non abbattono
«semplicemente» la % di accantonamento al FCDE rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente, ma introducono una disciplina del tutto particolare che non soddisfa affatto gli enti perché:
FCDE
La riduzione può essere operata solo in variazione di bilancio. In fase
di approvazione del bilancio occorre stanziare l’85%
Il beneficio è condizionato al rispetto di precisi requisiti inerenti la
tempestività dei pagamenti e gli obblighi verso la PCC
È esercitabile solamente per l’esercizio 2019
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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
BILANCIO 2019-2021
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
Rid. al 85%
Rid. al 95%
nessuna rid.
VARIAZIONE AL BILANCIO – ANNO 2019
RIDUZIONE FINO AL 80%
Rispetto tempi di pagamento ex DPCM
22/09/2014 anno 2018
Importo pagamenti fatture ricevute e
scadute nel 2018 > 75%
Debito commerciale residuo al
31/12/2018 < 90% del debito al
31/12/2017
Rispetto tempi di pagamento ex DPCM
22/09/2014 al 1° sem. 2019
Importo pagamenti fatture ricevute e
scadute nel 1° sem. 2019 > 75%
Debito commerciale residuo al
30/06/2019 < 95% del debito al
31/12/2018
1 condizioni alternative 2
Pubblicazione sul sito web degli indicatori di pagamento e dei debiti commerciali
riferiti al 2017-2018
Comunicazione alla PCC dei pagamenti delle fatture fino alla data di attivazione del
SIOPE+
ed inoltre
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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI (commi 902-904)
Dal bilancio 2019 la trasmissione alla BDAP sostituirà la certificazione
di bilancio e rendiconto al Ministero dell’interno
Dal 1° novembre 2019 la mancata trasmissione alla BDAP comporterà
la sospensione dei trasferimenti/erogazioni dopo 30 gg
Entro 30 gg dalla scadenza del termine di approvazione di bilancio di
previsione e consolidato gli enti devono comunque trasmettere i dati
Il Ministero dell’intero potrà comunque richiedere dati ed informazioni
non desumibili dalla BDAP
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documenti da inviare
Bilancio di previsione
entro 30 gg da approvazione
(anche se tardiva)
entro 30 gg da scadenza di
legge
Rendiconto
entro il 30/05
idem
Consolidato
entro 30 gg. da approvazione
(anche se tardiva)
entro il 30/10
DL 113/2016
Gli enti «ritardatari» dovranno comunque assolvere agli obblighi di
trasmissione dei documenti contabili anche se non ufficialmente
approvati
BDAP: LA MODIFICA DEI TERMINI DI INVIO
DOPO LE MODIFICHE
DELLA LEGGE 145/2018
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Norma Destinatari Requisiti Agevolazione
Art 21-bis, d.l.
50/2017
(l. n. 96/2017)
Comuni e loro
forme
associative
Approvare il bilancio di
previsione dell’esercizio di
riferimento entro il 31/12
Rispettare il pareggio di
bilancio
Abolizione limiti di spesa d.l.
78/2010 per consulenze,
formazione, rappresentanza, ecc.
Abolizione obbligo taglia-carta
Art. 1, comma
905, legge
145/2018
Comuni e loro
forme
associative
Approvare:
bilancio di previsione entro
il 31/12
rendiconto entro il 30/04
Abolizione altri limiti di spesa e
obblighi
ULTERIORI PREMIALITA’ IN CASO DI TEMPESTIVA
APPROVAZIONE DI BILANCIO E RENDICONTO (comma 905)
Il comma 905 della legge 145/2018 introduce premialità a favore degli enti che approvano nei
termini il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione, aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall’art. 21-bis del d.l. 50/2017
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L’ART. 21-BIS DEL D.L. 50/2017
Norma Misura di contenimento non più applicabile
Art. 6, comma 7, d.l.
78/2010 (l. n. 122/2010)Limite di spesa per studi e incarichi di consulenza al 20% della spesa 2009
Art. 6, comma 8, d.l.
78/2010 (l. n. 122/2010)
Limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza pari
al 20% della spesa 2009
Art. 6, comma 9, d.l.
78/2010 (l. n. 122/2010)Divieto di sponsorizzazioni
Art. 6, comma 13, d.l.
78/2010 (l. n. 122/2010)Limite di spesa per attività esclusiva di formazione pari al 50% della spesa 2009
Art. 27, comma 1, d.l.
112/2008 (l. n. 133/2008)Obbligo di ridurre le spese per stampe pari al 50% della spesa 2009
Per i comuni che approvano il bilancio entro il 31/12 l’art. 21-bis del d.l. 50/2017 ha previsto le
seguenti agevolazioni:
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ULTERIORI PREMIALITA’ IN CASO DI TEMPESTIVA
APPROVAZIONE DI BILANCIO E RENDICONTO (comma 905)
Norma Misura di contenimento non più applicabile
Art. 5, commi 4 e 5, legge
67/1987Comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie
Art. 2, comma 594, legge
244/2017
Adozione piani triennali di contenimento delle spese per l’utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Art. 6, commi 12 e 14, d.l.
78/2010 (l. n. 122/2010)
Limite 50% spese per missioni sostenute nel 2009
Divieto di utilizzo del mezzo proprio
Limite di spesa per autovetture pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009
Art. 12, comma 1-ter, d.l.
98/2011 (l. n. 111/2011)
Limite acquisto immobili solo per esigenze per le quali sia dimostrata documentalmen-te
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento
Art. 5, comma 2, d.l. n.
95/2012 (l. n. 135/2012)Limite di spesa per autovetture pari al 30% della spesa sostenuta nel 2011
Art. 24 d.l. 66/2014
(l. n. 89/2014)Limiti di spesa per locazioni passive
La legge di bilancio completa l’opera, esentando gli enti virtuosi da ulteriori limiti e vincoli.
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MODIFICA DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA (comma 901)
Il comma 901 della legge 145/2018 modifica l’art. 191, comma 3, del Tuel, che disciplina la
regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza, stabilendo che essa debba avvenire sempre
tramite la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino
insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del
procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le
modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria
nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione
della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare
I lavori pubblici di somma urgenza devono essere regolarizzati sempre tramite
la procedura del debito fuori bilancio, anche se vi sono fondi specificatamente
allocati
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DDPP - MEF (commi 961-964)
Rinegoziazione mutui
Cassa DDPP-MEF
riduzione totale del
valore finanziario
delle passività totali a
carico degli enti
invarianza della data
di scadenza del
prestito originario
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA A 4/12 NEL 2019 (comma 906)
LIMITE MASSIMO
ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA ANNO 2019
4/12
ENTRATE
CORRENTI
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
BILANCIO CONSOLIDATOFACOLTATIVO
PER COMUNI
FINO A 5.000 AB
ESONERO BILANCIO CONSOLIDATO COMUNI FINO A 5.000 AB (comma 831)
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
NUOVE MISURE PER LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI (commi 849-872)
La legge 145/2018 contiene un pacchetto di misure finalizzate a garantire la tempestività dei
pagamenti, a seguito del deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea per il ritardo nel
pagamenti dei debiti commerciali.
LE MISURE
DELLA LEGGE
145/2018
NUOVA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ PER IL PAGAMENTI DEI DEBITI
CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31/12/2018
OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO GARANZIA DEBITI
COMMERCIALI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI DETERMINATI
PARAMETRI
NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
NUOVA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI
CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31/12/2018
Richiesta entro il 28 febbraio 2019 a Cassa DDPP, banche, intermediari
Entro il limite massimo dei 3/12
delle entrate correnti accertate
nel 2017 (5% delle entrate del
Tit. 1 per le regioni)
Pagamento dei debiti entro 15 gg
dall’erogazione
Restituzione in unica soluzione entro il 15/12/2019
WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019
Mancata riduzione dei debiti commerciali:
se debito residuo al 31/12/es. n- 1
> al 90%
del debito residuo al 31/12/es. n.-2
Ritardo nei tempi di pagamento delle fatture:
DAL 2020 OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO IN BILANCIO DI UN
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
(entro il 31 gennaio con delibera di Giunta)
Ritardi superiori a 60 gg
Ritardi da 31 a 60 gg
Ritardi da 11 a 30 gg
Ritardi da 1 a 11 gg Fondo pari all’1%
Fondo pari al 2%
Fondo pari al 3%
Fondo pari al 5%
Il fondo è parametrato sugli stanziamenti
di bilancio per acquisto di beni e servizi
(macro 103). Non si impegna e a fine
esercizio confluisce in avanzo libero
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
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NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI PAGAMENTI
COMUNICAZIONE
ALLA PCC DEI DEBITI
COMMERCIALI
RESIDUI SCADUTI E
NON PAGATI AL
31/12/ES. N-1
Dal 1° gennaio al 30 aprile
2019 per l’anno 2019
Entro il 31 gennaio, a partire
dal 2020
L’obbligo persiste fino
alla chiusura
dell’esercizio in cui e
adottato l’OIL e il
SIOPE+
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NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI PAGAMENTI
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, A PARTIRE DAL 2019, DEI SEGUENTI DATI:
a cadenza trimestrale: i dati riguardanti gli importi complessivi delle
fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi
medi ponderati di pagamento e di ritardo, desunti dalla PCC
a cadenza mensile: i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno
precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, desunti
dalla PCC**
a cadenza annuale: i dati relativi allo stock dei debiti commerciali scaduti e
non pagati, desunti dalla PCC
Le informazioni verranno assunte per la definizione del programma delle
verifiche da parte dei servizi ispettivi
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OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
OBBLIGO DI
ACCANTONAMENTO
AL FONDO DI
GARANZIA DEBITI
COMMERCIALI
nella misura del
5%
mancata pubblicazione dello stock dei debiti
commerciali al 31/12/es. n-1
mancata trasmissione alla PCC dei debiti
commerciali al 31/12/es. n-1
mancata trasmissione alla PCC delle informazioni
relative ai pagamenti delle fatture
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Disciplina permanenza
delle economie da
ribasso d’asta nel FPV
entro aprile 2019
DM di modifica dei
principi contabili
DISCIPLINA DELLE ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA
I commi 909 e 910 della legge di bilancio 2019 intervengono, con una norma di rinvio, sulla
disciplina del fondo pluriennale vincolato, demandando ad un apposito decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro il 30 aprile 2019) la disciplina delle modalita
secondo le quali le economie relative a lavori pubblici potranno permanere all’interno del FPV.
Tale modifica riguardera:
a) gli enti locali, per i quali il comma 910 modifica l’art. 183, comma 3, del Tuel;
b) le regioni, per i quali il comma 909 modifica l’art. 56, comma 4, del d.lgs. 118/2011.
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43
REGOLE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI NEL 2019
Il comma 912 introduce una deroga all’art 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.
50/2016) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti
sottosoglia). Per tutto il 2019 le stazioni appaltanti potranno procedere all’affidamento dei lavori con
modalita semplificate ed in particolare:
• affidamento diretto per lavori a base di gara sotto i 150.000 euro;
• mediante consultazione di un numero inferiore di operatori economici per lavori fino a 350.000 euro.
Nulla cambia invece per gli appalti a partire da 350.000
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SOGLIA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FUORI MEPA
(art. 1, comma 450, legge 296/2006)
FINO AL 2018 DAL 2019
Inferiore a 1.000 euro Inferiore a 5.000 euro
INNALZAMENTO SOGLIA ACQUISTI FUORI MEPA
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45
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI ANNO 2019 (commi 107-114)
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46
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI ANNO 2019 (commi 107-114)
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47
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DI REGIONI E COMUNI (commi 134-138)
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48
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (commi 139-148)
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49
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (commi 139-148)
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CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU
TERRENI ED EDIFICI PUBBLICI (commi 139-148)
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AUMENTO TRIBUTI LOCALI
DAL 2019 TORNA LA FACOLTA’ PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI DELIBERARE AUMENTI
DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI. LA LEGGE DI BILANCIO 2019 INFATTI NON
PROROGA PIU’ L’EFFICACIA DEL COMMA 26 DELLA LEGGE 208/2015.
ALIQUOTE E TARIFFE
DEI TRIBUTI LOCALI
POSSIBILITA’ DI INCREMENTO
DAL 2019
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FONDO DI
SOLIDARIETA’
COMUNALE 2019
Verrà attribuito nello
stesso importo del 2018
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (comma 921)
Il comma 921 della legge 145/2018 conferma il fondo di solidarietà negli stessi importi
attribuiti nel 2018, fermo restando le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni istituiti
a seguito di fusione.
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CONTRIBUTO IMU-
TASI assegnato
dal 2019 al 2033 per
190 ML (63,33%
dell’importo 2018)
manutenzione strade
manutenzione scuole
manutenzione altri edifici
finanzia
ipia
nidi
sic
ure
zza p
lurienna
li
rela
tivi a
Le opere devono essere liquidate
o liquidabili entro il 31/12.
Le spese classificate sulla BDAP-
MOP come Contributo agli
investimenti legge di bilancio
2019
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASI (commi 892-895)
I commi 892-895 della legge di bilancio 2019 confermano il contributo compensativo IMU-TASI per
un importo di 190 milioni dal 2019 al 2033.
Rispetto agli anni passati, il contributo assume destinazione vincolata al
finanziamento di piani di sicurezza pluriennale per manutenzione strade, scuole ed
edifici.
IL CONTRIBUTO PUO’ FINANZIARE SOLO SPESE IN CONTO CAPITALE?
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PER ANCI-IFEL: “Se appare chiara la finalità degli interventi per spese di manutenzione, siano esse
di natura ordinaria o straordinaria, suscita gravi perplessità il richiamo del comma 895 che dispone: “Il
monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari”
attraverso il sistema BDAP-MOP (d.lgs. n.229 del 2011) e indica quale classificazione la voce
«Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
La possibile contraddizione tra il richiamo alla generica “manutenzione” (co.892) e il riferimento al
monitoraggio delle “opere pubbliche” può essere superata solo considerando oggetto del
monitoraggio le sole opere di investimento (manutenzioni straordinarie) che risultino comprese tra gli
interventi attuati dai Comuni beneficiari del finanziamento.
Una diversa e più restrittiva interpretazione sarebbe gravemente in contraddizione anche con la
finalità generale del contributo, il “ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni…”, risorsa
originariamente senza alcun vincolo di destinazione e quindi spendibile per oneri di natura corrente”.
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASI (commi 892-895)
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INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI SU RISCOSSIONI EVASIONE IMU-TARI (comma 1091)
1091. Ferme restando le facolta di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che
il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI,
nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura
massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e
dell’IRAP a carico dell’amministrazione, e attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel
raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita connesse alla partecipazione del
comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il
beneficio attribuito non puo superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente
disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
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Max 5%
GETTUTO DA
RECUPERO
EVASIONE TARI
E IMU (importo
riscosso es. n-1)
bilancio di previsione es. n
rendiconto es. n-2 approvato
nell’esercizio n-1
Rispetto termini previsti dal
TUEL per approvazionepossibile destinazione esercizio n.
potenziamento risorse strumentali ufficio
tributi
incentivi personale addetto settore entrate
(max 15% tabellare)
INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI SU RISCOSSIONI EVASIONE IMU-TARI (comma 1091)
Le risorse destinate agli incentivi del personale addetto al settore entrate sono
escluse dai limiti del salario accessorio.
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59
CONFERMA MAGGIORAZIONE TARIFFE ICP (commi 917 e 919)
art. 1, comma 919, legge 145/2018: consente di
deliberare gli aumenti fino al 50% per superfici > 1 mq
art. 11 legge 449/1997: possibilità di aumentare le
tariffe ICP fino al 50% > 1 mq
DL 83/2012 (art. 23, co. 7) abroga l’art. 11 della legge 449/1997, facendo salvi i procedimenti in corso al
26/06/2012
Art. 1, comma 739, legge 205/2017 fa salvi gli aumenti
delle tariffe approvati dai comuni prima del 26/06/2012
Corte costituzionale 15/2018: fa salvi solamente gli aumenti approvati nel 2012 prima del
26/06/2018
Il comma 919 della legge 145/2018
risolve l’impiccio creatosi con
l’abrogazione dell’art. 11 della legge
449/1997 e dell’interpretazione
fornita dalla Corte costituzionale con
la sentenza 15/2018.
Dal 2019 i comuni potranno
deliberare gli aumenti delle tariffe
dell’ICP fino ad un massimo del 50%
per superfici superiori a 1 mq,
mettendo in sicurezza il gettito.
La facoltà è consentita a tutti i
comuni, non solo a quelli che
avevano deliberato gli aumenti in
precedenza
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60
EVOLUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TARIFFE ICP (commi 917 e 919)
fino al 2012
• Legittimi gli aumenti deliberati ai sensi dell’art. 11 della legge 449/1997
dal 2013 al 2018
• Illegittimi a seguito di abrogazione art. 11 legge 449/1997 ad opera del d.l.83/2012 (Corte cost. 15/2018)
dal 2019
• Possono essere deliberati dai comuni fino ad un max del 50% per superfici > 1 mq (comma 919, legge 145/2018)
La maggiorazione delle tariffe dell’ICP
Le richieste di rimborso possono essere rateizzate
in 5 anni (comma 917)
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LA DEROGA AI COEFFICIENTI TARI: PROROGA AL 2019 (comma 1093)
Utenze Coefficienti Deroga
UTENZE DOMESTICHEKa – quota fissa si può non considerare
Kb – quota variabile +/- 50% limiti minimi e massimi
UTENZE NON DOMESTICHEKc – quota fissa +/- 50% limiti minimi e massimi
Kd – quota variabile +/- 50% limiti minimi e massimi
Il comma 1093 della legge 145/2018 proroga al 2019 l’operatività del comma
652 della legge 147/2013, che prevede la possibilità di derogare ai coefficienti
del DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe della TARI
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FONDO CONTENZIOSO ENTI LOCALI (commi 764-765)
Che cosa Dotazione 2019-2021 Dotazione 2022-2023
Fondo contenzioso enti locali 20 ml 7 ml
Vengono stanziati i fondi per ristorare i comuni dei minori trasferimenti
ricevuti a titolo di compensazione del gettito ICI per accatastamento
degli immobili di categoria D
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63
AGEVOLAZIONE IMU EREDI COMODATARI (comma 1092)
Decreto legge n. 201/2011 (L. 214/2011) – art. 13
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e situato l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione
delle unita abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera
si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
Beneficiano della riduzione del 50% dell’IMU le unità immobiliari concesse in
comodato gratuito, anche qualora, in caso di morte del comodatario, continui ad
abitare il coniuge con i figli minori
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ASSUNZIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (commi 360-366)
CONCOSI UNICI
VALIDITA’ GRADUATORIE
CONCORSUALI INDETTE
DOPO IL 1° GENNAIO 2019
VALIDITA’ VECCHIE
GRADUATORIE
Si prevede entro febbraio
l’emanazione di un DM che
disciplini le modalità di svolgimento
dei concorsi unici. Dalla data di
entrata in vigore del decreto le
amministrazioni non potranno più
indire concorsi in via autonoma
Le graduatorie di concorsi le cui
procedure sono state bandite dopo
il 1° gennaio 2019 potranno essere
utilizzate solamente per assumere
i vincitori. Esse dureranno in carica
3 anni dall’approvazione
Si prevede la proroga delle
graduatorie approvate dopo il
31/12/2009 secondo un regime
transitorio scaglionato
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PROROGA GRADUATORIE (comma 1131, lett. f)
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ONERI RINNOVI CONTRATTUALI (commi 436-441)
CONFERMA ELEMENTO
PEREQUATIVO FINO AL
NUOVO CONTRATTO
CORRESPONSIONE
INDENNITA’ DI VACANZA
CONTRATTUALE
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68
INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
descrizioneDal 1/4/2019 al
30/06/2019
Dal 01/07/2019 al
31/12/2019Dal 2020
Indice IPCA 1,4% 1,4% 1,4%
% su indice IPCA 30% 50% 50%
% su MS 2017 0,42% 0,70% 0,70%
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CO.CO.CO. FINO AL 30/06/2019 (comma 1131, lett. f)
Co.co.coLE PA POTRANNO
AVVALERSENE FINO AL
30/06/2019
Slitta al 30 giugno 2019 il divieto sancito dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs.
165/2001 di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni
di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro
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UTILIZZO DI PERSONALE A SCAVALCO (comma 124)
Il comma 124 della legge di bilancio 2019 prevede che, “al fine di soddisfare la migliore realizzazione
dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse” gli enti locali possono
utilizzare personale dipendente di altri enti ai quali si applica il CCNL Funzioni locali, per periodi
predeterminati e per una parte del tempo lavorativo d’obbligo. Per attivare questa modalità di utilizzo “a
scavalco” dei dipendenti pubblici occorre sia il consenso del lavoratore che dell’ente di appartenenza,
nonché la sottoscrizione di una convenzione che deve stabilire:
il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo;
la ripartizione degli oneri finanziari;
tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore (si pensi ad esempio all’accesso ad
istituti incentivanti quali produttività, progressioni, ecc., le modalità di valutazione, la possibilità di
attribuire funzioni e incarichi non esercitate nell’ente di appartenenza, ecc.).
A tali convenzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 14 del CCNL
Comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2014.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E BUON LAVORO!!!