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corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi del DM 05.08.2011 deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene Pagina 1 di 26 PREVENZIONE INCENDI Legge 818/1984 26a lezione deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene, Modulo 10.7 Dott. Ing. Ciro LUONGO [email protected] Ufficio 081 2595312

PREVENZIONE INCENDI - ordineingegnerinapoli.it · Diffusione (moti casuali Diffusione ... dei materiali e delle apparecchiature Impianti elettrico e messa a terra gas medicali gas

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deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene Pagina 1 di 26

PREVENZIONE INCENDI

Legge 818/1984

26a lezione deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene,

Modulo 10.7

Dott. Ing. Ciro LUONGO

[email protected]

Ufficio 081 2595312

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La radioattività

Le particelle alfa (2+) e beta (-) sono deflesse da un campo magnetico poiché sono di natura

corpuscolare e dotate di carica elettrica, i gamma che sono onde

elettromagnetiche e non posseggono carica elettrica, passano inalterati

Le alfa sono facilmente frenate da uno spessore di carta, le beta passano e si fermano dopo qualche

metro, i gamma che sono di natura elettromagnetica passano

inalterati.

Rischio radiologico

- irraggiamento per esposizione, caso tipico sorgente gamma emittente

Principi di radioprotezione:

tempo

distanza

schermatura

- contaminazione

interna agli organi critici, caso tipico inalazione particelle alfa

esterna superficiale, caso tipico risospensione e ricaduta a terra di pulviscolo (fallout)

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L’incendio e la radioattività

La radioattività è una proprietà dei nuclei di emettere particelle

corpuscolari (alfa e beta) oppure onde elettromagnetiche di elevata

frequenza (gamma), sia spontaneamente e sia in maniera indotta

L’incendio è una reazione chimica esotermica che avviene in

presenza di combustibile, comburente ed innesco con produzione di

fumo, gas, calore

In caso d’incendio che coinvolge una sostanza radioattiva, la radioattività cosa fa aumenta,

diminuisce? In altre parole se abbiamo una sorgente di radioattività da 100 Curie sottoposta

al fuoco di un incendio, la radioattività aumenta o diminuisce?

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Effetti di particelle da Plutonio 239 nel polmone di una scimmiaEffetti di particelle da Plutonio 239 nel polmone di una scimmia. I raggi . I raggi non hanno non hanno

grande grande rangerange in aria ma una volta allin aria ma una volta all’’interno possono colpire piinterno possono colpire piùù di 10000 cellule. Le di 10000 cellule. Le tracce tracce αα (amplificate 500 volte) sono state osservate in un periodo di 4(amplificate 500 volte) sono state osservate in un periodo di 48 ore. Il Pu8 ore. Il Pu239239

ha un tempo di dimezzamento di 24ha un tempo di dimezzamento di 24 ֹֹ 000 anni. 000 anni. Lawrence Lawrence RadiationRadiation LaboratoryLaboratory, ,

BerkeleyBerkeley, California. , California. SeptemberSeptember 20, 1982.20, 1982.

Tracce alfaTracce alfa

Meccanismi di deposizione delle particelleMeccanismi di deposizione delle particelle

Sedimentazione al Sedimentazione al suolo per caduta suolo per caduta

Impatto meccanico Impatto meccanico (trasporto del vento,..)(trasporto del vento,..)

Diffusione (moti casuali Diffusione (moti casuali nello spazio,..)nello spazio,..)

Interposizione Interposizione (ostruzione meccanica, (ostruzione meccanica, caso caso amiantoamianto,,……))

Elettrostatico (dipende Elettrostatico (dipende dal potenziale dal potenziale elettrostatico,..)elettrostatico,..)

ContaminazioneContaminazioneInalazione e ingestioneInalazione e ingestione

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Parametri essenziali:

- attività: numero di disintegrazioni al secondo, “è in buona sostanza la potenza nucleare della

sostanza”

- tempo di dimezzamento: tempo dopo il quale l’attività si dimezza. Ad esempio dopo 8 giorni 1 Ci

di Iodio 131, diventa 0,5 Ci

Esempio di sorgenti per uso industriale

liquidi contrasto per diagnosi e terapia

apparecchi a raggi X

acceleratori lineari

pet

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Campo industriale, misuratori di spessore

Acceleratori di particelle per uso medico

Macchine a raggi X per diagnosi

Diagnosi e terapia medica

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 , n. 151. Regolamento

recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a

norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GAZZETTA UFFICIALE DELLA

REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 del 22-9-2011)

Attività 58.1.B: Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art.

27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860): Assoggettate a nulla osta di

categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95.

Attività 58.2.C: Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art.

27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860): Assoggettate a nulla osta di

categoria A di cui all'art. 28 del D.Lgs. 230/95.

Nulla osta per attività industriali e di ricerca, competenza del Prefetto

Nulla osta per attività di diagnosi e terapia medica, competenza dell’ASL

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Elementi di base della Prevenzione Incendi

Separazioni e contiguità con altre attività

attraverso filtro con porte REI

Laboratori specialistici (classe I, II, III)

competenza dell’Esperto Qualificato

pavimenti impermeabili e che evitano accumulo negli spigoli (angoli smussati)

aerazione meccanica con sistemi di filtraggio assoluti (efficienza 99 %)

disimpegno - area di vestizione/svestizione – separato con porte REI

zona sorvegliata (limite 1 mSv)

zona controllata (limite 20 mSv)

Laboratori di classe I

ambiente in depressione, 10 mm di colonna d’acqua, rispetto a quelli adiacenti

laboratori stagni all’acqua e rifinitura dei particolari, i pavimenti dovranno essere ricoperti

con fogli di Spoknol fino a 20 cm lungo le pareti

tenuta degli infissi (interni ed esterni)

porte e percorsi di emergenza

ventilazione meccanica (15 – 10 ricambi d’aria). L’aria in ingresso deve essere prefiltrata e

trattata, la circolazione dell’aria deve avvenire dall’alto verso il basso per abbattere

l’eventuale contaminazione. I filtri di estrazione devono essere di tipo assoluto, essi devono

essere protetti da prefiltri REI

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Schema di impianto di ventilazione

di scatole a guanti e di cappe di un

laboratorio di classe 1.

PF = prefiltri,

FA = filtri assoluti.

Schema di impianto di ventilazione e

di filtraggio di un laboratorio di

classe 1.

Pi = misuratori di perdita di carico,

QI = misuratore di portata,

PF = prefiltro,

FA = filtri assoluti

Schema tipo di ingresso e spogliatoi

di un laboratorio di classe I.

A = armadietti personali,

B = barriera fisica,

L = lavandino,

M = strumento per il controllo della

contaminazione delle mani, piedi, e

degli abiti

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Strutture

comparto con muratura REI 90/120

bunker in c.a. per acceleratori lineari

reazione al fuoco

dei materiali e delle apparecchiature

Impianti

elettrico e messa a terra

gas medicali

gas infiammabili

Esodo

sistema di vie d’uscita

Mezzi di protezione attiva

impianto di rivelazione ed allarme

rete di idranti UNI 45 con riserva idrica e gruppo di pompaggio

Cartellonistica di sicurezza

in relazione ai rischi in atto (divieto di fumare, usare fiamme libere, …)

in caso di

contaminazione

irraggiamento

Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

piano di emergenza interno e procedure

misure di prevenzione

formazione (art. 37 D.Lgs 81/2008)

istruzioni

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deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene Pagina 11 di 26

Gestione rifiuti solidi e liquidi

Nei laboratori controllati con rischio di contaminazione lo sversamento dei rifiuti liquidi

contaminati deve venire effettuato entro appositi serbatoi specificamente destinati a tale scopo. Si

riportano i criteri di massima per il sistema dei serbatoi:

con la relative apparecchiature di manovra sia alloggiato in un bunker

ancorati ai supporti

a tenuta stagna. Gli sfiati siano muniti di saracinesche di intercettazione il cui volantino di

manovra sia in posizione facilmente accessibile

siano almeno due i serbatoi per i necessari controlli di manutenzione

siano collegati da troppo pieno per evitare rigurgiti

il pavimento sia costruito in modo da formare vasche di drenaggio atte a raccogliere

eventuali liquidi fuoriusciti

sia munito di misuratore di livello con allarme di troppo pieno, con valvola automatica di

intercettazione dell’alimentazione idrica sempre che tale provvedimento non sia

pregiudizievole alla sicurezza degli impianti del laboratorio stesso

sia munito di pompe per la ricircolazione dei liquidi, per il travaso in caso di necessità, per il

prelievo di campioni

la tubazione di svuotamento dei serbatoi termini in un pozzetto con coperchio con innesto

rapido per il collegamento con l’autobotte

siano in acciaio inox o al carbonio

L’eliminazione dei rifiuti liquidi può avvenire dopo le necessarie analisi radiochimiche e fisiche e le

opportune diluizioni nelle fognature rispettando la formula di scarico prescritta dalle Autorità

competente.

Per quelli solidi, è necessario poter disporre di un locale ad esclusivo servizio ove depositare i

contenitori di rifiuti radioattivi. Essi saranno smaltiti secondo le prescrizioni dell’Esperto

Qualificato.

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Operazioni di P.G.

Attività di

monitoraggio

Strutture sanitarie

abitazioni

rifiuti

Radionuclidi di origine

sanitaria

rifiuti

Strutture sanitarie

(90%)

(10%)

“Muraglia cinese!!!!Muraglia cinese!!!!”

Gestione rifiuti speciali

Gestione rifiuti urbani

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Particolare attenzione va riposta, per la competenza VVF, all’art. 115 ter D.lgs 230/1995 (di

seguito enunciato) relativo alla valutazione sulla estensione spaziale e temporale di eventuali

incidenti radiologici

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deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene Pagina 14 di 26

D.M. 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. (G.U. n.

227 del 27-9-2002).

1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie. 1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:

tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del

C.N.VV.F ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile

1982) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n.

212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e

ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree

di tipo C e D;

tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri

specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non é previsto il ricovero;

tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità

speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari,

ecc.);

tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti profes-

sionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati

spazi commerciali).

3. - Caratteristiche costruttive.

3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali. 1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano inter-rato,

devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere

direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.

4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia

possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di

fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.

5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità ad

aree di tipo D.

4. - Misure per l'esodo in caso di emergenza

5. - Aree ed impianti a rischio specifico

5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o lo-cali ove si

detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, ste-rilizzazione, inceneritori,

ecc.).

1. In relazione all'oggettivo più elevato livello di rischio connesso con i locali adibiti a servizi

generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o

manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali

locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo quanto

previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione e

porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.

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tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri

specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non é previsto il ricovero;

tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità

speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari,

ecc.);

6 - Impianti elettrici

7 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

8. - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

9 - Segnaletica di sicurezza

10 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio. 1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere

predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei

degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti.

10.3 - Centro di gestione delle emergenze. 1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergen-za,

deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può

eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture

sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in

apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'e-sterno. Il

centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al

servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le

centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di atti-vazione degli impianti di

spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla ge-stione delle emergenze.

11 - Informazione e formazione

12 - Istruzioni di sicurezza

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Regime sanzionatorio

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai

compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,

n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 83

Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività (articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre

1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di

prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito

con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività

che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui

derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con

il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del

certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da

tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o

altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la

sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio

ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico

spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i

quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento

dell'obbligo.

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deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene Pagina 17 di 26

Nel campo nucleare la norma in vigore è costituita dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230

“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in

materia di radiazioni ionizzanti” integrato con il Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241. La

norma contempla tutti i possibili aspetti ed applicazioni della energia nucleare, impianti, depositi,

autorizzazioni in campo medico e gestione delle emergenze nucleari. Per la parte sviluppata nel

presente lavoro di Tesi si riporta il contenuto degli articoli d’interesse.

Art. 2 Principi concernenti le pratiche

1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti

debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro

vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.

2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti

di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle

loro conseguenze.

3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso

ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i

lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:

a) esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;

b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non

professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;

c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo

tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;

d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti

applicativi.

Art. 22. Comunicazione preventiva di pratiche

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e

successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono

specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante

detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima

dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio

sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante

di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di

cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA può accedere ai

dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.

2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di

radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:

a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi

del comma 5;

b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie

determinate ai sensi del comma 5;

c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle

concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;

3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un

qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 mSv

h-1

;

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deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene Pagina 18 di 26

4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di

riconoscimento di cui all'articolo 26;

d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti

condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un

qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore a 1 mSv h-

1

e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri

apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 KV, purché

ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi

punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 mSv h-1

;

f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati

dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.

3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli di cui la legge al

comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono

specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute,

con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.

4. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno,

sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della registrazione delle

materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.

5. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le quantità e le concentrazioni di

attività di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità di notifica delle

pratiche di cui al comma 1.

Art. 25 Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.

1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive,

comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente

comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei vigili del

fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto

e all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA…….

Art. 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni

1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività

comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie

radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e

l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di

radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel

presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di

sorgenti di radiazioni ionizzanti.

1 bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate

in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che

svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle

caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto

previsto nei provvedimenti applicativi.

2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e

della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la

classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione

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deposito ed utilizzo delle sostanze radiogene Pagina 19 di 26

connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la

modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi

tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche

necessarie.

2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) l’aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive

nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

b) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia

industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca

medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad

animali;

d) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di

persone a fini di terapia medica.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al

capo VII ed alle attività lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti naturali di

radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui 28 l’assoggettamento a dette

disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di

attuazione.

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31

dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all’articolo 33

ed all’impiego di microscopi elettronici.

4-ter. Il nulla osta all’impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all’impiego di categoria

B.

4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto

attiene ai valori massimi dell’esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione

interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le

prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni.

Art. 28 Impiego di categoria A

1. L'impiego di categoria A soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e

della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in

relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione,

delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle

conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o

smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o

provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco

competenti per territorio e all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla

costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.

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Art. 29 Impiego di categoria B

1. L'impiego di categoria B soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione

dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della

qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità

dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni

dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità competenti per il

rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico,

nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da

consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le

competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri

casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il

Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.

3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere

stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.

Art. 30 Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti.

1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,

ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto,

se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad

autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento

fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati

ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare

ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti

tecnici forniti in sede comunitaria."; ……..

Art. 31 Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi.

1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo

di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo

smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30, è soggetta ad autorizzazione del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA…….

Art. 32 Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi.

1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi

destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro

transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:

a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui

all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di

esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli

stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti;

b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni,

di importazioni o d esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di

cui al presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.

3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di

esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità

competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio.

L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione,

e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta

stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale

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termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale

procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM.

Art. 33 Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la

costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo

smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento

nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a

nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i

Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la

regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA. ……

Art. 99 Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni.

1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure

necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o

impegnare dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96, anche a seguito di

contaminazione di matrici.

2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e

protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme

specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della

popolazione, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.

Art. 102 Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi.

1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie

affinché la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona

tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di

evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico.

2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori

e dell'ambiente e' facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive

competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle autorità individuate

agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di

prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di

rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove

coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.

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Art. 140 Contravvenzioni al capo IX.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 98; 99; 102; 103 e 108, è punito con l'arresto da

due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato

superamento dei limiti di cui all'articolo 96, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a tre

anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.

2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 100 sono

puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.

3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 101 sono puniti con

l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 107; 111, commi 6 e 9; 113, è punito con

l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.

Art. 154 Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità Radionuclidi a vita breve.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri

dell'ambiente e della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita

l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che

presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonché per il loro

smaltimento nell'ambiente.

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi

nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, ne' comunque

all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o

materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque

giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo

smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni. …..

Allegato I al D.lvo 241/2000

O. Criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche.

O.1 In conformità ai criteri di base di cui all’art.2 del presente decreto, una pratica può essere

considerata senza ulteriori motivazioni priva di rilevanza radiologica in particolare per gli effetti di

cui agli articoli 30 e 154, purché i seguenti criteri siano congiuntamente soddisfatti in tutte le

possibili situazioni:

a) la dose efficace cui si prevede sia esposto un qualsiasi individuo della popolazione a causa della

pratica esente è pari o inferiore a 10 μSv all’anno;

b) la dose collettiva efficace impegnata nell’arco di un anno di esecuzione della pratica non è

superiore a circa 1 Sv∙persona, oppure una valutazione relativa all’ottimizzazione della protezione

mostra che l’esenzione è l’opzione ottimale.

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1. Materie radioattive.

…la radioattività e la concentrazione non possono essere trascurate allorché si verifichino

congiuntamente,…, le seguenti condizioni:

a) la quantità totale di radioattività del radionuclide è uguale o superiore ai valori riportati nella

Tabella I-1 (es. Iodio 131, 5·104 Bq)

b) la concentrazione media del radionuclide,…, è uguale o superiore a 1 Bq/g.

Per quanto attiene agli aspetti sanitari del paziente si ricorda il Decreto Legislativo 26/05/2000 n.

187 “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone

contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connessi ad esposizioni mediche”.

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ALLEGATI

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Laboratorio di livello di Biosicurezza III e IV

Questo tipo di laboratorio è progettato per lavorare con microrganismi del Gruppo di rischio IV.

si applica la regola delle due persone

prima di entrare ed all’uscita del laboratorio è necessario un cambio completo di abiti e

scarpe

il personale deve essere addestrato alle procedure di emergenza

occorre istituire un metodo di comunicazione per le comunicazioni in caso di emergenza tra

il personale che opera all’interno ed il personale di supporto.

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Cappe di classe III per agenti biologici di tutti i livelli di rischio

Le cappe di Classe III sono dei "glove box"

ermeticamente chiusi.

L'aria in ingresso viene immessa attraverso un

filtro HEPA sul piano di lavoro, quindi, espulsa

attraverso un sistema a doppio filtro HEPA,

assicurando all’ambiente interno una pressione

negativa.

Sono dotate di guanti a manicotto, incorporati

nella struttura frontale della cappa, che

assicurano una barriera totale tra l'operatore e il

piano di lavoro.

o I campioni sono soggetti al rischio di

contaminazioni crociate dovute alla

turbolenza del flusso d'aria all'interno

della cabina.

o Sono indicate per lavorazioni ad alto

rischio, ad esempio: agenti biologici del gruppo 4.

la cappa deve essere appropriata per gli agenti biologici da trattare e funzionante;

prima dell’inizio dell'attività lavorativa, verificare che le lampade UV siano spente;

accendere il motore di aspirazione almeno 10 minuti prima dell’inizio delle attività per

stabilizzare il flusso laminare;

assicurarsi che le griglie di aspirazione non siano bloccate da materiali, attrezzature,

apparecchiature;

accertarsi che il vetro frontale (se a scorrimento) sia alla altezza giusta (20-30 cm);

ridurre allo stretto indispensabile la presenza sotto cappa di oggetti, contenitori,

apparecchiature;

sotto le cappe di Classe II e III è vietato l'uso di becchi Bunsen o altri tipi di bruciatori, per

evitare la deviazione del flusso interno dell'aria e il possibile danneggiamento dei filtri

HEPA;

lavorare il più possibile nella zona centrale della cappa.

i rifiuti delle lavorazioni devono essere posizionati in idonei contenitori per rifiuti biologici,

collocati all'interno della cappa.

le apparecchiature e i contenitori utilizzati, prima di rimuoverli dalla cappa devono essere

disinfettati;

al termine delle attività, pulire accuratamente il piano di lavoro della cappa con materiale

disinfettante;

in caso di versamento di materiale biologico all'interno della cappa, adottare la seguente

procedura:

o non spegnere la cappa;

o rimuovere, immediatamente, dal piano di lavoro, con materiale imbevuto di

disinfettante, i versamenti;

o disinfettare le pareti, le superfici e gli strumenti (se il piano di lavoro è una superficie

continua, coprirlo con disinfettante e lasciare agire per alcuni minuti; in caso

contrario - ad esempio, piano forato - asportare i componenti e pulirli accuratamente

con disinfettante).

o dopo la fine delle operazioni, lasciare la cappa in funzione per circa 10 minuti.