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Progetto: Consumatori Informati – cod. 310/2008
17 giugno 2009 ore 16.00
UISP SOLIDARIETÀ IRPINIA
Sede Provinciale di Avellino
Comitato Territoriale di Avellino
Iniziativa realizzata nell’ambito delle attività di promozione del CSV Irpinia solidale
LA CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE
Solo quando l'utente è consapevole dei propri diritti può dirsi veramente protetto
Le problematiche più frequenti
Un operatore chiama a casa e propone di stipulare un contratto telefonico
L’operatore deve qualificarsi L’intera telefonata va registrata Tutte le informazioni per iscritto
Se ciò non avviene …
Nulla è dovuto all’operatore Ripristino della situazione precedente Sanzioni
Il silenzio del consumatore non può essere considerato consenso all’attivazione
Viene attivato un servizio senza che ne sia stata fatta richiesta
Si riceve una bolletta astronomica a causa di numerazioni speciali / internazionali / satellitari
Chiedere la disabilitazione gratuita Sporgere denunzia per truffa Inviare un reclamo chiedere lo storno degli importi
La compagnia telefonica non fornisce spiegazioni e, se non si paga, minaccia di staccare la linea telefonica
Presentare un reclamo scritto Pagare la bolletta decurtata degli importi in
contestazione
La compagnia telefonica modifica le condizioni di contratto
Diritto di essere informato trenta giorni prima
Diritto di recedere liberamente
Mancata attivazione o interruzione di un servizio
L’attivazione deve avvenire in tempi certi I servizi vanno forniti in modo regolare,
continuo e senza interruzioni Obbligo di informare in anticipo gli utenti
dell’interruzione
Mancata attivazione o interruzione di un servizio
Equi indennizzi e rimborsi Gli standard di qualità e le modalità di
indennizzo devono essere indicati nella carta dei servizi
Mancata attivazione o interruzione di un servizio Risarcimento del danno ulteriore, ivi
compreso il danno esistenziale Il danno esistenziale consiste “non solo
nell'impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l'utente deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad adempiere” (Giudice di Pace di Roma, luglio 2003)
Se la compagnia non ascolta le ragioni del consumatore
OBBLIGATORIETA’ DEL
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione
CO.RE.COM. Camera di Commercio Associazioni di consumatori membri del
C.N.C.U. Organi di conciliazione
Tentativo di conciliazioneUn mezzo rapido, economico ed efficiente
per risolvere le controversie
Rapido: non oltre i 30/60 giorni Economico: l’ideale per liti di modesto
valore economico Efficiente: finalizzato alla soluzione delle
controversia senza ricorrere all’azione giudiziaria
Se il tentativo di conciliazione fallisce
Rivolgersi con fiducia all’Autorità giudiziaria
Conservare copia di tutta la corrispondenza
LA CONCILIAZIONE EXTRA GIUDIZIALETELEFONIA:
COME TUTELARSI
FINE