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PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095 “SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE. IL DISTRETTO RURALE DEL SUBAPPENNINO DAUNO: “UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI COESIONE PER LE COLLINE E I MONTI DAUNI. - PowerPoint PPT Presentation
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PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO –
ALIMENTARE
IL DISTRETTO RURALE DEL SUBAPPENNINO DAUNO:“UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI COESIONE
PER LE COLLINE E I MONTI DAUNI
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE
LA DOPPIA ANIMA DEL DISTRETTO RURALE:
IL Distretto rurale:modello organizzativo
e forma di governo
Modello di sviluppo rurale
di qualità
Nuovo strumento di governo
del territorio
Il Ruolo delle Regioni
• Alle regioni spetta il compito di individuare i Distretti rurali: facile
• Alle regioni spetta il compito di decidere se attribuire al Distretto la doppia valenza o limitarlo ad un specifico ambito di intervento: scelta più difficile
• Se la Regione nella sua legge contempla anche l’aspetto forma di governo deve decidere chi deve fare cosa.
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO –
ALIMENTARE”
IL RUOLO DELLE REGIONI
La legge di orientamento definisce i distretti rurali (art. 13 del D.lvo 228/2001) e demanda alle regioni il compito di provvedere all’individuazione e riconoscimento dei Distretti Rurali senza però definire i criteri di delimitazione e riconoscimento né quale ruolo e compiti attribuire agli stessi.
Tale scelta deriva dal fatto che solo le regioni hanno competenza in materia di agricoltura, foreste, sviluppo rurale, agriturismo etc…. e ciascuna di esse deve quindi provvedere ad integrare lo strumento “Distretto Rurale” nella propria struttura istituzionale.
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO –
ALIMENTARE”
IL RUOLO DELLE REGIONI
La regione Puglia, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, della legge n. 142 del 1990, della legge n. 579 del 97 e del D.lgs n. 143 del 97 ha emanato la legge n. 16 del 30/11/2000 con la quale ha provveduto a legiferare in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi, stabilendo le proprie funzioni e quelle delegate alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane.
La Regione Puglia non ha ancora provveduto a legiferare sui distretti rurali, secondo quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs n. 228/2001; è quindi necessario, per l’attuazione di questo modello di sviluppo locale che la Regione assolva a questo compito.
Al momento sono cinque le regioni che dispongono di una legge regionale sul Distretto rurale:
Piemonte, Veneto, Toscana e Abruzzo,, Calabria,
a breve: Lazio
Esperienza particolari:– Basilicata
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE
Piemonte Toscana Abruzzo
Veneto Calabria
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
LE ESPERIENZE
LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Piemonte
Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari; n. art. 13
Art. 1 Finalità:Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella legge di orientamentoArt. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali; definisce sette caratteristicheArt. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti. I D.R. e i D.A.A sono individuati dalla Giunta Regionale acquisito il parere della commissione competente, su proposta delle Province interessateArt. 6 – 7 - 8 Piano di Distretto (elaborazione, contenuti, forme, attuazione); Art. 12 Disposizioni finanziarieArt. 13 Parere del’Unione Europea
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE
Regione Piemonte
Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari; n. art. 13
Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella legge di orientamentoArt. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali; definite sette caratteristicheArt. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti La Giunta acquisito il parere della Commissione consiliare competente su proposta delle Provincie interessate individua i distrettiArt. 6 - 7 – 8. Piano di Distretto: il piano distretto è elaborato dalla Provincia che assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione; il piano distretto è attuato mediante strumenti di programmazione negoziata che individuano tra l’altro i progetti d’innovazione.Art. 12 Disposizioni finanziarie: alla copertura degli oneri finanziari si provvede con legge finanziariaArt. 13 La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta solo dopo Parere dell’Unione Europea
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LE ESPERIENZE
LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Veneto
• N. Articoli: 3 Titolo 3° della L.R. 40/2003
Art. 7 e 8: definizione
Art. 9: individuazione dei distretti; di fatto è la giunta che dopo l’approvazione della legge n. 40, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l’individuazione e le procedure per il riconoscimento.
La Regione promuove l’avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari che concorrono alla produzione di alimenti derivanti da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto.
I distretti rurali e agro - alimentari costituiscono ambito di attuazione degli interventi in agricoltura
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO –
ALIMENTARE” LE ESPERIENZELEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE
Regione Toscana
Legge composta da nove articoli solo sul distretto rurale.
• Art. 2: definizione che definisce già le caratteristiche che devono possedere i distretti rurali; quattro i requisiti
• Art.3 Costituzione: Accordo tra enti locali e soggetti privati (caratteristiche dei soggetti aderenti, garanzie, soggetto referente, ambito territoriale)
• Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare si esprime con deliberazione sulle modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento, nonchè sui criteri di valutazione degli stesse; la valutazione delle istanze è demandata ad un comitato di esperti designato dalla G.R.
• Art. 5: Progetto economico territoriale del distretto rurale;
• Art. 6: Attività. Il D.R opera ………• Art. 7: Finanziamenti. La regione finanzia
interventi……
Regione Toscanail D.r: un soggetto che opera
Art.6: il D.R. al fine di consolidare e sviluppare il sistema produttivo che lo caratterizza e le vocazioni naturali del territorio, nonché salvaguardare la tradizione storico culturale, opera:
• Favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i soggetti diversi inseriti nel tessuto produttivo creando condizioni favorevoli all’integrazione e alla sinergia sul piano operativo;
• Promuovere, sostenere e coordinare le iniziative d’innovazione, di promozione commerciale e d’immagine per il territorio;
• Promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale territoriale e ambientale;
• Promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse e di ampio coinvolgimento dei soggetti, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale da conseguirsi anche mediante un’attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità;
• Favorire un effettivo contributo distrettuale alla formazione dei documenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale e agro – ambientale;
• Favorire le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti il territorio.
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LE ESPERIENZELEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE
Regione Abruzzo
Legge n. 18 del 3/04/2005 – 10 articoliArt. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo 228/2001;• Art.3 Finalità; nessuna differenza• Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la Giunta
regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare su proposta delle Province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali.
• Art. 5: Piano di Distretto entro 90 giorni dall’individuazione del Distretto medesimo. Le Province interessate assicurano la partecipazione delle Istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali attraverso permanenti strumenti di concertazione istituzionale;
• Art. 6: Contenuti e procedure del Piano. Il Piano del distretto ha validità triennale ed è adottato dalla provincia e trasmesso alla Giunta R. che lo approva, previo parere della commissione competente entro 60 giorni. Il Piano deve prevedere ……….. la definizione di progetti d’innovazione.
• Art. 9: Norma finanziaria. Gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie ……..
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LE ESPERIENZELEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE
Regione Calabria
Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoli
Art. 1: FinalitàArt. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo
228/2001;Art. 3: requisiti per l’individuazione dei distretti
– non si rilevano differenze significative.Art.5:i D.R. e i D.A.A sono individuati dal
Consiglio su proposta delle O.O.P.P provinciali e regionali e dai soggetti di cui art. 1 della L.R. n. 13/1983 ( cioè dai titolari dell’iniziativa popolare: almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, da almeno tre consigli Comunali, da ogni Consiglio Provinciale)
Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoliArt. 6: Società di Distretto: Gli imprenditori agricoli, agro – alimentari, agrituristici e
agroindustriali di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongono un soggetto giuridico – un soggetto giuridico – società di distrettosocietà di distretto – rappresentativo dell’economia del distretto che avrà il compito di:
1. Rafforzare i legami le relazioni gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multifiliera favorendo l’orientamento alla qualità e al mercato;
2. Predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all’ispessimento delle relazioni tra imprese agro – alimentari, tra queste e il mercato.
3. Agevolare la caratterizzazione dell’area quale ambito territoriale per le produzioni di qualità;
4. Favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l’emersione del lavoro non regolarizzato;
5. Favorire la specializzazione dell’area anche in ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro –alimentare;
6. Sostenere domande aggregate, intercomunali per infrastrutture che abbiano come obiettivi prioritari la facilitazione della mobilità delle produzioni agro – alimentari esitate nel distretto;
7. Realizzare con il concorso, regionale, nazionale e comunitario politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni del distretto
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE
Regione Calabria: I D. R un soggetto che opera
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
Regione BasilicataLa Regione Basilicata non ha una legge che istituisce e disciplina i distretti rurali, ma procede al riconoscimento delle singole proposte di riconoscimento di Distretti rurali e Distretti agro - alimentari mediante specifiche delibere, valutando di caso in caso la situazione locale.
Agricoltura
ServiziIndustrie
agro – alimentari