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1 Provincia di Grosseto PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2012-2017 (L.R.T. 3/94 art. 8) Il Presidente della Provincia Assessore alla Conservazione della Natura (Leonardo Marras) Gruppo Interno: Il Coordinatore – Dirigente Area Ambiente e Conservazione della Natura Giampiero Sammuri Progettisti: Giorgia Romeo, Massimo Machetti Collaboratori: U.P. Attività Faunistico Venatorie: Sonia Longhi, Stefano Maccherini, Nadia Rosati, Simonetta Brizzi U.P. Attività Ittiche Simona Piccini, Debora Biliotti U.P. Aree Protette e Biodiversità: Stefanini Paolo, Giovacchini Pietro, Natali Cristiana, Paolo Caldelli U.P. Forestazione e AIB: Fralassi Umberto, Biagi Filippo Roberto Panfi Si ringrazia per il loro contributo i collaboratori esterni: Anna Bocci, Luca Cimino, , Galletti Monica, Dell’Omodarme Anna, Zaccherotti Maurizio, Giannelli Ferdinando, Spagnoli Federico e Lozzi Samuele NORME Provincia di Grosseto 20 dicembre 2012 Cartografia: Dai dati cartografici forniti dalla Regione Toscana (Autorizzazione N° 4622 del 09-07-1997)

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Provincia di Grosseto PIANO FAUNISTICO VENATORIO

2012-2017 (L.R.T. 3/94 art. 8)

Il Presidente della Provincia

Assessore alla Conservazione della Natura (Leonardo Marras)

Gruppo Interno: Il Coordinatore – Dirigente Area Ambiente e Conservazione della Natura Giampiero Sammuri Progettisti: Giorgia Romeo, Massimo Machetti Collaboratori: U.P. Attività Faunistico Venatorie: Sonia Longhi, Stefano Maccherini, Nadia Rosati, Simonetta Brizzi U.P. Attività Ittiche Simona Piccini, Debora Biliotti U.P. Aree Protette e Biodiversità: Stefanini Paolo, Giovacchini Pietro, Natali Cristiana, Paolo Caldelli U.P. Forestazione e AIB: Fralassi Umberto, Biagi Filippo Roberto Panfi Si ringrazia per il loro contributo i collaboratori esterni: Anna Bocci, Luca Cimino, , Galletti Monica, Dell’Omodarme Anna, Zaccherotti Maurizio, Giannelli Ferdinando, Spagnoli Federico e Lozzi Samuele

NORME

Provincia di Grosseto 20 dicembre 2012 Cartografia: Dai dati cartografici forniti dalla Regione Toscana (Autorizzazione N° 4622 del 09-07-1997)

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INDICE TITOLO I - COMPRENSORI ED AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA Articolo 1. Definizione degli Ambiti Territoriali di Caccia Articolo 2. Quota di iscrizione dei cacciatori agli ATC Articolo 3. Prevenzione e risarcimento dei danni alle colture agricole

TITOLO II – GESTIONE DEGLI UNGULATI: AREE VOCATE E GESTIONE FAUNISTICA

VENATORIA

CAPO I - CINGHIALE

Articolo 4. Gestione del cinghiale Articolo 5. I distretti di caccia Articolo 6. I piani annuali di gestione Articolo 7. l'organizzazione della squadra di caccia al cinghiale Articolo 8. Azioni per la diffusione della cultura della sicurezza Articolo 9. Azioni di controllo della specie CAPO II – CERVIDI E BOVIDI

Articolo 10. I selecontrollori Articolo 11. Controllo, monitoraggio e ricerca per il miglioramento delle specie Articolo 12. Organizzazione della caccia di selezione Articolo 13. Indirizzi per i piani di gestione di cervidi e bovidi Articolo 14. Indirizzi per i censimenti di cervidi e bovidi

TITOLO III - LE STRUTTURE E GLI ISTITUTI FAUNISTICI

CAPO I - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)

Articolo 15. Ruolo delle ZRC Articolo 15. Istituzione e modifica delle ZRC Articolo 16. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie Articolo 17. indirizzi per il miglioramento ambientale delle ZRC Articolo 18. Indirizzi per i piani di gestione annuale Articolo 19. Finanziamento e organizzazione delle ZRC Articolo 20. Le gare cinofile

CAPO II - ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)

Articolo 21. Ruolo delle ZRV Articolo 22. Istituzione, modifica e funzionamento delle ZRV Articolo 23. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie Articolo 24. Zona di Ripopolamento della Lepre (ZRL) CAPO III - AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV) Articolo 25. Ruolo delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) Articolo 26. Funzionamento e autorizzazione delle AFV

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Articolo 27. Specie di fauna selvatica in indirizzo per le AFV Articolo 28. Parametri territoriali per il rilascio di autorizzazione delle AFV Articolo 29. Densità minime per il rilascio dell'autorizzazione per le AFV Articolo 30. Limite comprensoriale

CAPO IV - AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (ATV)

Articolo 31. Ruolo delle ATV Articolo 32. Funzionamento e autorizzazione delle ATV Articolo 33. Piani di abbattimento del cinghiale nelle ATV CAPO V - AREE ADDESTRAMENTO CANI (AAC) Articolo 34. Ruolo delle AAC Articolo 35. Funzionamento e autorizzazione delle AAC Articolo 36. Immissione di fauna selvatica nelle AAC

CAPO VI - APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

Articolo 37. Tipologie degli appostamenti fissi di caccia Articolo 38. indirizzi per il rilascio di nuove autorizzazioni di appostamenti fissi di caccia Articolo 39. appostamenti fissi per osservatorio ornitologico CAPO VII - AREE A DIVIETO DI CACCIA

Articolo 40. Ruolo delle aree a divieto di caccia Articolo 41. Controllo delle popolazioni di ungulati all'interno delle aree protette Articolo 42. Modifiche alle aree protette per la tutela della fauna selvatica Articolo 43. Indirizzi per la gestione delle aree protette per la tutela della fauna selvatica CAPO VIII - CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI SELVAGGINA Articolo 44. Ruolo dei centri pubblici di riproduzione di selvaggina Articolo 45. Indirizzi per la gestione dei ripopolamenti Articolo 46. Indirizzi per la gestione del CPP di lepri “Montalto” Articolo 48. Indirizzi per la gestione del CPP di pernici rosse e fagiani “Casolino” CAPO IX - FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA Articolo 49. Norme per l’istituzione di fondi chiusi Articolo 50. Controlli dei fondi chiusi Articolo 51. Norme per l'istituzione delle aree sottratte alla caccia programmata TITOLO IV – CALENDARIO VENATORIO CAPO I – CALENDARIO VENATORIO Art. 52 Caccia delle specie in deroga Art. 53 Pre apertura

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TITOLO I - COMPRENSORI ED AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA Articolo 1. Definizione degli Ambiti Territoriali di Caccia Il territorio agro silvo-pastorale della Provincia di Grosseto è suddiviso in tre comprensori omogenei:

a. Comprensorio Grosseto Nord con superficie complessiva pari a ha 127.943 e SAF di ha 122.225 comprendente 8 comuni (Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino). b. Comprensorio Grosseto Centro con superficie totale pari a ha 192.943 e SAF di ha 182.455 comprendente 11 comuni (Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Grosseto, Magliano in Toscana, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano e Seggiano). c. Comprensorio Grosseto Sud con superficie totale pari a 129.475 e SAF di ha 122.960 comprendente 9 comuni (Capalbio, Castell’Azzara, Isola del Giglio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Semproniano e Sorano).

La delimitazione a mezzo di tabelle del confine dei comprensori, così come di tutti gli altri istituti e strutture, può essere messa in opera anche sulle strade pubbliche. La gestione del territorio agro silvo-pastorale risultante dalla differenza tra la superficie agro silvo pastorale e i vari istituti e strutture è affidata agli Ambiti Territoriali di Caccia: per il comprensorio Grosseto nord l’ATC GR 6, per il Comprensorio Grosseto centro l’ATC GR 7 e per il Comprensorio Grosseto sud l’ATC GR 8. Agli ATC la Provincia affida, mediante convenzione, la gestione delle ZRC e la stima dei danni alle colture agro forestali. Gli ATC collaborano con la Provincia nel promuovere attività ed eventi di divulgazione della cultura venatoria locale in stretta collaborazione con le associazioni venatorie locali. Il fine di tali iniziative sarà quello di valorizzare gli aspetti etici, culturali e tradizionali dell’attività venatoria e soprattutto la diffusione della conoscenza delle attività che gli ATC e il mondo venatorio attuano al fine della gestione dell’ambiente. I comitati di Gestione degli ATC dovranno adoperarsi per addivenire ad un’organizzazione che maggiormente razionalizzi i costi di gestione e renda uniformi le soluzioni operative pur nella distinzione e nella specificità dei territori. Articolo 2. Quota di iscrizione dei cacciatori agli ATC La Provincia sentita la consulta può prevedere una differenziazione delle quote d‘iscrizione all’Ambito. In particolare si definiscono quote differenziate:

- stabilendo il massimo per i cacciatori residenti fuori provincia - definendo la possibilità per i residenti anagrafici nell’ATC di poter “pagare” una parte

della quota di iscrizione con la partecipazione fattiva alle operazioni e attività del Comitato (ad esempio la partecipazione alle catture di fauna selvatica).

- attribuendo ai cacciatori residenti fuori dal territorio provinciale un aumento della quota annuale per i maggiori oneri di corrispondenza.

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- attribuendo ai cacciatori residenti fuori dalla Provincia un maggior onere per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano di gestione degli ungulati.

La Provincia stabilisce annualmente il contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi attribuendo un maggior onere ai residenti fuori provincia o fuori regione. Articolo 3. Prevenzione e risarcimento dei danni alle colture agricole Come espresso in relazione relativamente ai Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi definiti dal PRAF è istituito il tavolo tecnico “prezzi” composto dagli uffici della Provincia, dagli ATC e dalle associazioni agricole per la definizione del prezziario annuale dei prodotti e delle lavorazioni per il risarcimento dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole. Tale prezziario ha valenza per tutto il territorio provinciale e allo stesso si attengono gli ATC, gli istituti pubblici e quelli privati. La Provincia provvede, almeno una volta all'anno, a convocarlo e ne cura il funzionamento. È di norma preso a riferimento il prezziario della CCIAA di Grosseto. Qualora la CCIAA non avesse definito il prezzo delle colture danneggiate o se questo prezzo venisse ritenuto dal Tavolo tecnico non rispondente al prezzo reale del mercato locale, si provvede a definire il prezzo con un'indagine di mercato prendendo a riferimento le principali strutture locali di conferimento delle produzioni agricole o in alternativa il prezziario della CCIAA di Bologna così come previsto dal PRAF. Gli ATC possono individuare aziende agricole, a partire da quelle con colture ad alto reddito, oggetto di danni nel corso della/e precedente/i stagione/i, sulle quali programmare interventi di prevenzione in tutte le forme consentite, ivi compresa l’attuazione di interventi di contenimento. Nel caso cui il proprietario o conduttore dell'azienda non rispetti i piani di prevenzione, il risarcimento sarà liquidato decurtando il 40% di quanto stabilito dalle operazioni peritali. La Provincia con la collaborazione degli ATC provvede annualmente all’aggiornamento della banca dati georeferenziata relativa ai danni alle colture agricole. Relativamente al “controllo faunistico sul territorio” la Provincia di Grosseto ha stipulato con ISPRA un protocollo tecnico per la gestione faunistico venatoria e le azioni di controllo (art.19 Legge n.157/92 ed art.37 L.R.T. n.3/94) delle popolazioni di Cinghiale, Volpe, Corvidi, Nutria, Tortora dal collare, Silvilago, Storno e Colombo di città. Tale protocollo che comprende una premessa che indica in modo chiaro tutte quelle che sono le azioni “ecologiche” detta in modo chiaro le azioni che la Provincia mette in campo relativamente alla gestione e al controllo ai sensi dell’art. 37 della LRT 3/1994. Il suddetto protocollo che costituisce uno degli allegati del piano sarà cambiato previo parere dell’ISPRA.

TITOLO II – GESTIONE DEGLI UNGULATI: AREE VOCATE E GESTIONE FAUNISTICA

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VENATORIA

CAPO I - CINGHIALE

Articolo 4. Gestione del cinghiale La Provincia di Grosseto fissa le linee guida di gestione della specie per il territorio destinato alla gestione programmata, oltre che per tutti gli istituti e strutture individuate nel PFVP 2012–2017 e ne verifica il rispetto. Le strategie gestionali variano in relazione alla suddivisione del territorio in area vocata (a prevalenza boschiva) e area non vocata (a prevalenza agricola) alla presenza del cinghiale. Nel territorio individuato come area vocata il cinghiale viene gestito come una risorsa rinnovabile, mentre nel territorio individuato come area non vocata si tende alla sua eradicazione. La Provincia può provvedere annualmente all’aggiornamento delle carte di vocazione per la specie cinghiale, approvate con il presente Piano, mediante specifico atto della Giunta Provinciale e ad effettuare pertanto modifiche e correzioni a seguito di possibili variazioni nell’uso del suolo e/o situazioni puntuali che necessitano di una migliore definizione. Ai sensi dell’art. 87 del Regolamento regionale di attuazione della LRT 3/1994 si individuano per il cinghiale 12 unità di gestione nel territorio provinciale:

• ATC GR 6 Unità di gestione 1 • ATC GR 6 Unità di gestione 2 • ATC GR 6 Unità di gestione 3 • ATC GR 6 Unità di gestione 4 • ATC GR 6 Unità di gestione 5 • ATC GR 7 Unità di gestione 1 • ATC GR 7 Unità di gestione 2 • ATC GR 7 Unità di gestione 3 • ATC GR 8 Unità di gestione 1 • ATC GR 8 Unità di gestione 2 • ATC GR 8 Unità di gestione 3 • ATC GR 8 Unità di gestione 4

Articolo 5. I distretti di caccia Nelle aree vocate che ricadono al di fuori di istituti faunistici e faunistico-venatori o delle altre strutture, gli ATC definiscono i distretti di caccia: unità gestionali composte da almeno due squadre. Gli ATC, ai soli fini della sicurezza durante l’esercizio della caccia al cinghiale, potranno individuare per alcune aree di battuta una fascia esterna all’area boscata, inferiore a 100 metri, entro cui il responsabile della battuta potrà posizionare le “poste”. Le aree non vocate possono essere gestite dagli ATC con la collaborazione fattiva dei distretti confinanti. Ogni distretto e ogni squadra di caccia sono tenuti a partecipare alla raccolta dei dati

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biometrici della specie, per implementare le informazioni sulla struttura di popolazione e per valutare lo stato riproduttivo delle femmine (analisi tratto riproduttivo, conteggi feti, corpi lutei gravidici e non) nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia. Articolo 6. I piani annuali di gestione Gli ATC individuano, nei piani di gestione annuali tenendo conto delle condizioni locali, per ogni distretto di caccia, le densità ottimali per un razionale utilizzo venatorio delle popolazioni che garantiscano un buon equilibrio con le altre componenti dell’ecosistema e con le attività agricole. Questi valori, da definirsi come densità obiettivo, sono definiti in base agli abbattimenti negli anni precedenti ed espressi come numero di capi per 100 ha di territorio. Analogamente agli ATC, la Provincia approva, ogni anno, per le sole Aziende Faunistico Venatorie, i piani di gestione dove vengono definite le densità ottimali, da considerarsi come obiettivo. Ciò verrà fatto tenendo conto delle caratteristiche delle AFV (in primis aree boscate e non boscate) oltre che degli abbattimenti degli anni precedenti.

I piani annuali di gestione devono definire gli obiettivi del distretto o delle aziende faunistico-venatorie, indicare le densità ottimali della specie, individuare sistemi di monitoraggio e di previsione in grado di consentire anno per anno una giusta calibratura dei prelievi di caccia, alla luce degli obiettivi di densità prefissati, al fine di limitare il ricorso alle operazioni di controllo del cinghiale. I piani annuali di gestione sono determinati utilizzando dati derivanti dalle operazioni di monitoraggio della densità di popolazione, dai registri di braccata, dai danni interni ed esterni al distretto/istituto, dai risultati delle azioni di controllo, dalle informazioni derivanti dai capi abbattuti (soprattutto dall’esame della struttura di popolazione tramite le mandibole degli animali abbattuti e gli uteri delle femmine per verificarne la produttività annuale), dalle opere di prevenzione realizzate e da tutti quegli altri dati che consentono di stimare la popolazione all'inizio della stagione venatoria.

Articolo 7. l'organizzazione della squadra di caccia al cinghiale Il numero minimo di partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale dovrà essere pari a: a. 18 cacciatori per la stagione venatoria 2012-2013; b. 20 cacciatori per la stagione venatoria 2013-2014; c. 23 cacciatori per la stagione venatoria 2014-2015; Al termine della stagione venatoria 2014-2015 si provvederà ad una valutazione degli effetti della nuova organizzazione. La penalizzazione a carico delle squadre che effettuino battute con numero inferiore al minimo è di 1 mese di sospensione dall’attività e la revoca dell’assegnazione nel caso di recidiva. Gli ATC e la Provincia incentiveranno tutte le azioni tese a facilitare un graduale processo di aggregazione delle squadre. Per tutta la durata del PFVP non è ammessa la costituzione di nuove squadre. Nell’assegnazione dei territori sono favorite le squadre che si originano dalla fusione di

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squadre esistenti. Articolo 8. Azioni per la diffusione della cultura della sicurezza Oltre a quanto previsto espressamente dalla normativa vigente in materia, è fatto obbligo di provvedere alla segnalazione temporanea dell'area dove viene svolta la “girata”, secondo le metodologie previste ed utilizzate durante le battute di caccia al cinghiale. La Provincia provvede all’organizzazione di corsi di approfondimento per aumentare le norme di sicurezza durante le battute di caccia al cinghiale e per il corretto trattamento delle carni di selvaggina, in osservanza di quanto previsto dalla normativa europea. La Provincia insieme agli ATC ed in collaborazione con le associazioni venatorie si impegna a promuovere iniziative (seminari, opuscoli, taratura delle armi e prove di tiro) per sensibilizzare i cacciatori all’adozione di misure per la sicurezza nonché per far conoscere la tradizioni venatorie locali. Articolo 9. Azioni di controllo della specie La Provincia o l’eventuale soggetto gestore provvedono, in collaborazione o avvalendosi degli ATC, ad adottare piani specifici di controllo per le Riserve Naturali, mediante una strategia di contenimento basata su catture con recinti, gabbie e abbattimenti. È fatto divieto assoluto di foraggiamento, tranne casi particolari da autorizzarsi da parte della Provincia. Gli ATC inoltre, per diminuire le densità di popolazioni ungulate all’interno di aree a divieto di caccia, possono richiedere alla Provincia l’autorizzazione di foraggiamenti a fini venatori da realizzarsi durante la stagione di caccia al di fuori di detti istituti o strutture. Sempre a tal fine sono consentiti gli impedimenti di rientro nell’area a divieto (“parate”). Il controllo ai sensi dell’art. 37 della LRT 3/1994, ovvero art. 19 della l. 157/1992, avviene con i tempi e le modalità definiti in uno specifico protocollo tecnico approvato dall’ISPRA o secondo specifici pareri richiesti e approvati dallo stesso Istituto. Gli abbattimenti, accertata l’inefficacia degli interventi ecologici adottati, saranno realizzati previa teleprenotazione ed effettuati da proprietari o conduttori dei fondi, GGVV, GAV, cacciatori abilitati art. 37 (LRT 3/94) e iscritti al Registro Provinciale della caccia al cinghiale. CAPO II – CERVIDI E BOVIDI

Articolo 10. I selecontrollori La caccia di selezione è l’unico strumento di gestione venatoria per le popolazioni di cervidi e bovidi (capriolo, cervo, daino, muflone). Per un maggiore efficacia della gestione faunistico-venatoria di queste specie si incentiva il legame dei selecontrollori con la zona di censimento e prelievo assegnata. I selecontrollori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva agli ungulati sono tenuti a svolgere le operazioni di censimento, al pari degli altri selecontrollori, in ogni distretto in cui esercitano l’attività venatoria. Questi possono iscriversi ad un massimo di 3 distretti nel territorio provinciale, comunque non in più di due ATC, e la priorità per

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l’iscrizione al distretto e l’assegnazione dei capi non deve comportare l’esclusione degli altri cacciatori. Articolo 11. Controllo, monitoraggio e ricerca per il miglioramento delle specie Nel periodo di vigenza del presente PFVP si estendono le procedure di gestione finora applicate nei 3 ATC agli altri istituti faunistici. Si provvede pertanto ad approfondire le conoscenze di base, a raccogliere con omogeneità e sistematicità le informazioni su consistenza e struttura di popolazione delle specie presenti, archiviando metodicamente e analizzando i dati e promuovendo indagini scientifiche secondo i programmi della Provincia. La Provincia in collaborazione con gli ATC e le associazioni promuove un progressivo miglioramento della gestione attraverso la formazione del personale coinvolto, tramite seminari, conferenze, corsi di specializzazione e di aggiornamento. Articolo 12. Organizzazione della caccia di selezione Per ogni specie si individuano specifiche strategie gestionali che variano in relazione all’uso del territorio e alla suddivisione dello stesso in aree vocate e non vocate alla presenza del capriolo, del cervo, del daino e del muflone. Per ogni singola specie, nel territorio individuato come area non vocata, la gestione deve tendere alla sua eradicazione. Annualmente la Provincia provvede all’aggiornamento di carte di vocazione e ad effettuare modifiche e correzioni a seguito di possibili variazioni nell’uso del suolo e/o locali situazioni ritenute problematiche che necessitano una migliore definizione. Nelle aree vocate che ricadono al di fuori di istituti faunistici e faunistico-venatori o delle altre strutture, gli ATC individuano per ogni specie i distretti di caccia. Gli ATC individuano per ogni distretto di caccia, tenuto conto delle condizioni locali, le densità ottimali per un razionale utilizzo venatorio delle popolazioni e garantiscano un buon equilibrio con le altre componenti dell’ecosistema e con le attività agricole. Questi valori da definirsi come densità obbiettivo sono espresse come numero di capi per 100 ha di territorio. Analogamente agli ATC, la Provincia approva, ogni anno, per le sole Aziende Faunistico Venatorie, i piani di gestione dove vengono definite le densità ottimali, da considerarsi come obbiettivo, espresse in numero di capi/100 ha. Per determinare con precisione ed in modo uniforme in tutta la Provincia il livello di capienza dei distretti per il capriolo, ovvero individuare il massimo numero di cacciatori assegnabili al singolo distretto, si definisce che: a. un distretto è considerato saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio

cacciabile sia uguale o inferiore a 1/100 ha; b. in considerazione di quanto al punto precedente, un distretto viene considerato saturo

quando il rapporto tra la media negli ultimi 3 anni del piano di prelievo e il numero dei cacciatori sia uguale o inferiore a 2 capi/cacciatore;

c. un distretto così definito saturo non lo è più qualora la densità di caprioli nel distretto superi quella sostenibile per più di due anni consecutivi.

d. nel caso di richieste di assegnazione a un distretto superiori alla sua capacità

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massima, verrà effettuata la rotazione tra i cacciatori di selezioni che abbiano la residenza anagrafica al di fuori della provincia di Grosseto.

Ai sensi dell’art. 87 del Regolamento regionale di attuazione della LRT 3/1994 si individuano per il capriolo 6 unità di gestione nel territorio provinciale:

• ATC GR 6 Unità di gestione EST • ATC GR 6 Unità di gestione OVEST • ATC GR 7 Unità di gestione EST • ATC GR 7 Unità di gestione OVEST • ATC GR 8 Unità di gestione EST • ATC GR 8 Unità di gestione OVEST

Articolo 13. Indirizzi per i piani di gestione di cervidi e bovidi Per le popolazioni di daino e muflone si applica una gestione non conservativa delle specie, ovvero tendente ad una sostanziale diminuzione. Per il cervo si tende alla sua eradicazione. Per il territorio dell’isola del Giglio, in considerazione della particolarità del territorio e delle attività ivi svolte, si dovrà provvedere all’eradicazione della popolazione di muflone. Qualsiasi intervento di introduzione nel territorio provinciale di Cervidi e Bovidi è vietato. La gestione faunistico venatoria delle popolazioni di Cervidi presenti negli ATC e negli Istituti faunistici pubblici e privati della Provincia di Grosseto, deve consentire un prelievo venatorio, nel rispetto della struttura delle popolazioni, per sesso e classi d'età, secondo le seguenti priorità: a) la conservazione delle popolazioni di capriolo ed il mantenimento delle caratteristiche di struttura di popolazione, con particolare riguardo al capriolo italico; b) l’adozione per le singole specie/popolazioni di interventi di contenimento numerico e di limitazione degli areali di distribuzione nelle aree dove si verificassero danni alle colture agro-forestali; c) la definizione ed il monitoraggio nel tempo, con metodi omogenei e comparabili, dei parametri di popolazione delle specie presenti, oltre che negli ATC, nelle diverse tipologie di istituti e strutture individuate nel PFVP; d) la definizione, il raggiungimento e/o il mantenimento di densità locali di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali; e) la redazione, l’organizzazione ed il completamento di appropriati piani di gestione definiti per ogni specie, per ogni distretto o istituto, nel quale debbono essere definiti: 1) percentuali di prelievo finalizzate al raggiungimento di densità compatibili con il territorio agro-silvo-pastorale; 2) piano di prelievo, ed eventuale piano di controllo. Il piano di prelievo dovrà essere articolato inoltre per sesso e classe di età con indicazione numerica e percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale dei prelievi previsti, con indicazione del rapporto tra maschi e femmine (piccoli esclusi) e del rapporto di prelievo piccoli/femmine. 3) piano di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni con relative modalità di attuazione ed eventuale impegno economico. Per il raggiungimento delle finalità del presente PFVP i responsabili della gestione faunistica delle diverse unità territoriali di gestione (ATC, Istituti faunistici pubblici e privati), dovranno procedere, con i metodi indicati dalla Provincia, alla definizione delle densità di

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ciascuna specie e basare su questa la percentuale di prelievo secondo le indicazioni dell’ISPRA. Le percentuali di prelievo rispetto alle densità dovranno essere definite per ciascuna specie (l’ATC per i distretti di caccia e la Provincia per gli Istituti) e rappresentare l’obiettivo da raggiungere per assolvere alle finalità di gestione e per rendere compatibile l’attività venatoria. Nell’ambito della gestione dei cervidi e bovidi, il PFVP si pone l’obbiettivo di salvaguardare la popolazione di capriolo italico (Capreolus capreolus italicus). Per questa sottospecie si adotta una gestione più contenitiva in quei distretti di caccia ospitanti nuclei residui di capriolo europeo (Capreolus capreolus capreolus), attuando una gestione più conservativa sul resto della popolazione. Articolo 14. Indirizzi per i censimenti di cervidi e bovidi I metodi di calcolo della densità (effettiva o stimata) di popolazione si distinguono in: 1. censimenti esaustivi che riguardano il conteggio completo degli animali presenti in una determinata superficie in un dato momento; 2. censimenti per aree campione, che riguardano il conteggio completo degli animali presenti in una porzione (fissa) di una data superficie in un dato momento; 3. stima del numero minimo di capi complessivamente avvistati, da punti favorevoli di avvistamento o su percorso, per una stima della densità minima di popolazione nel caso di piccoli nuclei di cervo, daino e muflone. 4. Nel caso la Provincia individuasse metodi di stima ancora più rispondenti alla realtà locale si adotteranno previa sperimentazione in specifiche aree campione. I principali metodi di conteggio impiegabili per ciascuna specie sono: 1. capriolo: battute per aree campione in aree con prevalenza di bosco e/o i conteggi da punti fissi in aree a ridotta superficie boscata (< 50 %); 2. daino, muflone e cervo: conteggio da punti fissi nel periodo primaverile; Nel caso la Provincia individuasse metodiche di conteggio ancora più rispondenti alla realtà locale queste potranno essere adottate previa sperimentazione in specifiche aree campione.

TITOLO III - LE STRUTTURE E GLI ISTITUTI FAUNISTICI

CAPO I - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)

Articolo 15. Ruolo delle ZRC La Zona di Ripopolamento e Cattura rappresenta l’istituto di primaria importanza nella gestione faunistico venatoria, sia per la fauna selvatica cosiddetta “di qualità”, sia per quella non oggetto di caccia. Il presente PFVP si pone il fine di incrementare ulteriormente il ruolo delle ZRC nell’aumento della consistenza delle popolazioni naturali con particolare riferimento alla lepre, al fagiano e alla pernice rossa.

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La Provincia in collaborazione con gli ATC, cui se ne affida la gestione, incentiva tutte le attività, le azioni e le iniziative e le modifiche territoriali che facciano proseguire il processo di riqualificazione generale delle ZRC. La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle ZRC nel rispetto delle linee tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle autorizzazioni per le ZRC non può essere superiore alla durata del PFVP Articolo 16. Istituzione e modifica delle ZRC La Provincia, anche tramite proposta dell’ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRC. Le modifiche così come le nuove istituzioni devono rispettare le finalità dell’istituto e le indicazioni del presente PFVP. La Provincia promuove la riduzione delle aree boscate interne al perimetro di ZRC, lo scorporo delle superficie forestali di maggiori dimensioni e, quando possibile, anche l’aumento della distanza da zone boscate o altre ZRC o altre zone a divieto di caccia. Le modifiche da apportarsi ai confini nel corso della vigenza del PFVP dovranno tenere in considerazione: la diversità ambientale, la presenza e le estensioni delle colture, la disponibilità idrica, la forma complessiva dell’istituto (preferibilmente forma compatta, con un basso rapporto tra perimetro e superficie, con confini ben individuabili e facilmente sorvegliabili), la presenza di strade troppo trafficate o altre forme di rilevante disturbo antropico (aree fortemente urbanizzate, allevamenti), la disponibilità della risorsa idrica e le forme di agricoltura diversificate e poco impattanti. La Provincia provvede ad approvare modifiche alle ZRC, anche su proposta degli ATC, tenuto conto delle finalità e dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia, degli obiettivi e delle indicazioni del presente Piano. Articolo 17. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie Per i ripopolamenti nelle ZRC è possibile utilizzare esclusivamente fauna selvatica di cattura o proveniente solo dal centro pubblico provinciale e nata o allevata “a terra”. La Provincia e gli ATC mettono in campo tutte le azioni e le attività utili all’aumento dei soggetti catturati da destinare al ripopolamento di altre ZRC, di ZRV o dei territori destinati alla caccia programmata. La Provincia programma insieme agli ATC e coordina sessioni di cattura, coinvolge e stimola proprietari e conduttori oltre ad altri operatori volontari per la migliore efficienza delle ZRC. Gli ATC possono riconoscere una decurtazione sul contributo di iscrizione all’Ambito ad ogni cacciatore che collabora alle operazioni di cattura. La Provincia organizza e sovrintende alle operazioni di monitoraggio sanitario dei soggetti catturati, per evidenziare la presenza di patologie e la necessità di porre in essere azioni tempestive di gestione nelle ZRC. Articolo 18. indirizzi per il miglioramento ambientale delle ZRC La Provincia individua, tramite specifiche progettualità, le tipologie di miglioramento ambientale per l’area di bassa, media e alta collina di riferimento per tutte le medesime tipologie di territorio in ogni istituto o struttura, privilegiando soprattutto gli aspetti forestali.

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La Provincia e gli ATC collaborano e mettono in campo tutte le attività per la diminuzione dei danneggiamenti delle popolazioni selvatiche alle colture agro forestali nelle ZRC. Analogamente collaborano e mettono in campo tutte le attività per favorire ulteriormente il ruolo delle ZRC quale ambito di tutela e sviluppo di tutte le popolazioni selvatiche da salvaguardare e/o incrementare, e quale strumento ulteriore di tutela e salvaguardia delle specie endemiche, con particolare riguardo alla lepre italica. È favorita la collaborazione tra Provincia, ATC, Commissioni di Verifica e Controllo e proprietari e conduttori dei fondi inclusi. Articolo 19. Indirizzi per i piani di gestione annuale Gli ATC redigono i piani di gestione annuale, sentite la Commissione di Verifica e Controllo (CVC), e la Provincia in ordine alla fattibilità tecnica ed economica, sulla base della modulistica predisposta dalla stessa Provincia. Il Piano annuale di gestione dovrà prevedere per ogni ZRC:

1. almeno il 4% della superficie destinato a miglioramenti ambientali, di cui al massimo un terzo ai “ristoppi”(ritardo della lavorazione dei terreni o della raccolta), senza considerare il ripristino e/o manutenzione dei punti d’acqua.

2. piani di cattura da calendarizzare entro il 31 novembre di ogni anno e approvati dalla Provincia e comunque solo con densità stimate superiori a 10 capi/100Ha per la lepre e 15 capi/100Ha per il fagiano .

3. eventuale piano di immissione di fauna selvatica della specie in indirizzo solo se di cattura in altri istituti o proveniente dal CPPS provinciale e nata o allevata allo stato naturale

4. Il piano di controllo, ai sensi dell’art. 37 della LRT 3/1994, da attuarsi con tutte le forme previste dalla normativa

Articolo 20. Finanziamento e organizzazione delle ZRC Il 25% delle risorse economiche specificamente destinate, ai sensi della LRT 3/1994, alla realizzazione di miglioramenti ambientali è destinato alle ZRC. Tale quota può essere destinata solo a favore proprietari o conduttori dei fondi inclusi nelle ZRC; nel caso ciò non dovesse accadere gli ATC provvederanno a mettere a disposizione della Provincia i fondi non utilizzati. Gli ATC, la Provincia e le CVC attivano progetti e ricercano fonti di finanziamento, oltre a quelle annuali regionali, per il funzionamento delle ZRC. Ogni ZRC dovrà essere dotata di almeno due Guardie Volontarie a disposizione dell’ATC e/o della CVC. Le CVC, l’ATC od anche la Provincia, limitatamente ad attività sperimentali, possono avvalersi di personale specializzato per la gestione delle ZRC. Articolo 21. Le gare cinofile Il consenso dei proprietari ricadenti nelle ZRC per il rilascio di autorizzazioni all’espletamento di gare cinofile deve essere dichiarato e sottoscritto al momento del consenso all’istituzione della ZRC.

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Al fine di non creare eccessivo disturbo alla selvaggina, peraltro nel periodo interessato dalla riproduzione, le gare cinofile potranno essere svolte annualmente fino ad un massimo di 5 giorni complessivi per ogni ZRC. Le gare cinofile all’interno delle ZRC saranno autorizzate solo se riconosciute a livello nazionale o internazionale o solo se riconosciute dall’ENCI. Le domande degli interessati dovranno pervenire presso gli ATC competenti in tempo utile affinché il Comitato possa presentare alla Provincia entro il 15 gennaio di ogni anno il programma per lo stesso anno.

CAPO II - ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)

Articolo 22. Ruolo delle ZRV Le Zone di Rispetto Venatorio rappresentano lo strumento principale di valorizzazione di fagiano, lepre e pernice rossa riprodotti nei Centri Pubblici Provinciali (CPPS). Il presente PFV si pone il fine di incrementare ulteriormente il ruolo delle ZRV sia per l’aumento della consistenza delle popolazioni selvatiche, sia per il ruolo di vero e proprio istituto faunistico destinato alla tutela e riproduzione della fauna selvatica in genere oltre che per la cattura di soggetti selvatici destinati al ripopolamento. La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle ZRV nel rispetto delle linee tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La gestione di tali zone è affidata agli ATC e la durata delle autorizzazioni non può essere superiore alla durata del PFVP Articolo 23. Istituzione, modifica e funzionamento delle ZRV La Provincia, tramite proposta dell’ATC, istituisce, modifica e revoca le ZRV. Le modifiche così come le nuove istituzioni devono rispettare le finalità dell’istituto e le indicazioni del presente PFVP. Le modifiche e le nuove istituzioni dovranno prioritariamente escludere le aree boscate per facilitare la gestione da parte dell’ATC delle popolazioni ungulate. Il limite massimo di superficie destinabile a ZRV è di 400 ettari. Gli ATC utilizzano i fondi a disposizione per i miglioramenti ambientali non utilizzati per le ZRC prioritariamente per i territori inclusi nelle ZRV. Articolo 24. Indirizzi per il ripopolamento, la cattura e il miglioramento delle specie Per i ripopolamenti nelle ZRV si utilizza esclusivamente fauna selvatica di cattura o proveniente solo dal centro pubblico provinciale. È consentito al gestore del centro di produzione pubblica della selvaggina di convenzionarsi con strutture private che offrano elevati standard di qualità per supportare i ripopolamenti nei casi di blocco sanitario o di interruzione della produzione legata a fattori non prevedibili.

Sono raccomandate le tecniche di immissione che per tempi, densità, tipologia di strutture, modalità siano utili a favorire un ambientamento della fauna selvatica teso a sviluppare in breve tempo le caratteristiche di rusticità, evitando di ricercare ricerca di fonti trofiche e adeguato rifugio dalla predazione. Per il ripopolamento del territorio non incluso nelle ZRC e ZRV gli ATC potranno utilizzare fauna selvatica di cattura o proveniente dai CPPS provinciali o da allevamenti e strutture soccidarie o convenzionate con i CPPS o che

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rispettino standard di produzione approvati dalla Provincia. La Provincia e gli ATC promuovono specifici progetti di ripopolamento delle ZRV al fine di disporre di soggetti idonei al ripopolamento. A tal fine gli ATC e/o la Provincia possono stipulare specifiche convenzioni con le aziende agricole. Articolo 25. Zona di Ripopolamento della Lepre (ZRL) Si individua una particolare tipologia di Zona di Rispetto Venatorio denominata Zona di Ripopolamento della Lepre (ZRL) specificatamente destinata ad ospitare soggetti di lepre provenienti dai CPPS provinciali in grado di restituire dopo almeno due anni selvaggina destinata al ripopolamento di altre ZRV, di ZRC. A date condizioni ambientali e densità elevate (indice di una elevata potenzialità di ricezione faunistica), la ZRL può essere trasformata, previa modifica dei confini, in una Zona di Ripopolamento e Cattura. CAPO III - AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV) Articolo 26. Ruolo delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) L’Azienda Faunistico Venatoria è un istituto privato gestito secondo piani di gestione approvati dalla Provincia.

Il presente PFVP intende promuovere le finalità delle AFV: mantenimento organizzazione e miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell’incremento delle popolazioni di fauna selvatica e dell’irradiamento della stessa nel territorio circostante. Le AFV hanno prevalenti finalità naturalistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica. Articolo 27. Funzionamento e autorizzazione delle AFV La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle AFV nel rispetto delle linee tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle autorizzazioni per le AFV non può essere superiore alla durata del PFVP. La Provincia stipula, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, con il richiedente apposita convenzione in cui definire ulteriori specifiche tecniche ed attività da intraprendersi per lo sviluppo della funzionalità della AFV e per definire gli eventuali progetti di pubblico interesse. Tutte le autorizzazioni di AFV che saranno rilasciate, anche quelle nei territori ad oggi destinati ad AFV, saranno considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni e dovranno rispettare le indicazioni del presente PFV e delle norme regionali e nazionali. Articolo 28. Specie di fauna selvatica in indirizzo per le AFV Definizione delle specie di fauna selvatica in indirizzo: Tutte le AFV che fino ad oggi hanno avuto il capriolo come specie di indirizzo e che intendono mantenere la destinazione del territorio ad azienda faunistico venatoria debbono a tal fine adeguarsi. Anche secondo gli indirizzi del PRAF si individua un limite minimo di densità della specie in indirizzo da

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individuarsi tra lepre e fagiano.

L’immissione di fasianidi sarà consentita secondo specifici piani e comunque solo tramite recinti di ambientamento a cielo aperto. Tali disciplinari dovranno prevedere criteri di premialità pur nell’ambito delle linee programmatiche dettate dal presente Piano. La Provincia potrà provvedere alla verifica nelle AFV delle densità della specie selvatiche tramite censimenti affidati a tecnici esperti o agli ATC. Quest’ultimi, sempre tramite proprio personale tecnico, potranno essere incaricati anche della verifica e del controllo dei piani di abbattimento e di immissione nonché di gestione ambientale. Articolo 29. Parametri territoriali per il rilascio di autorizzazione delle AFV Per le AFV si individua il 50 % massimo di area boscata rispetto alla superficie superficie aziendale . Il limite massimo di superficie per ogni AFV è definito in 1000 ha. Le AFV che verranno autorizzate su territori attualmente già destinati a tale tipologia di istituto e che sono superiori a tale limite massimo devono escludere della superficie boscata per la parte eccedente. Le AFV possono richiedere una superficie superiore esclusivamente se si impegnano, in convenzione di cui al precedente articolo 26, a realizzare specifici progetti di interesse pubblico approvati dalla Provincia, di interesse conservazionistico. La superfice dell’AFV Marsiliana che eccede quella massima autorizzabile sarà gestita in accordo con il concessionario sotto la forma dell’Area a Particolare Gestione o della Zona di Ripopolamento della Lepre Italica. In ogni caso si dovrà provvedere a definire forme di gestione tese a salvaguardare le suddette specie selvatiche di valore conservazionistico e a gestire la popolazione di cinghiali. Per l’esigenza di far coincidere i perimetri su confini naturali le superfici di cui sopra potranno essere autorizzate considerando una tolleranza del 10%. In ognuno dei due casi di cui al punto che precede le AFV non potranno essere autorizzate per una superficie superiore al doppio del limite massimo stabilito. Articolo 30. Densità minime per il rilascio dell'autorizzazione per le AFV Le densità minime da raggiungersi al 3° anno dall’istituzione, da stimarsi al termine della stagione venatoria, sono di 40 capi x 100 ha per il fagiano e di 10 capi x 100 ha per la lepre. Se si individua la lepre italica quale specie in indirizzo, in considerazione della difficoltà di stimare la densità in modo scientificamente attendibile, oltre che delle scarse conoscenze della specie, la Provincia individua specifici transetti di verifica e l’AFV è tenuta ad adoperarsi affinché la densità di popolazione sia stabile o aumenti in modo continuo (indice chilometrico di abbondanza) di una quota percentuale da stabilirsi in dipendenza delle tipologie ambientali del’AFV. Si potranno individuare, per l'intera provincia di Grosseto, al massimo due AFV sperimentali con specie di indirizzo pernice rossa oppure starna, la cui percentuale di area boscata sarà definita dalla Provincia sulla base delle caratteristiche del territorio. Nel caso della pernice rossa, densità da verificarsi al terzo anno dall'autorizzazione è di 15 capi x

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100 ha, nel caso starna la densità obbiettivo al terzo anno dall'autorizzazione è di 15 capi x 100 ha. Per le AFV che dopo il terzo anno dall’autorizzazione non evidenzino una densità della specie in indirizzo, così come stabilito ai punti precedenti, si prevede un periodo di sospensione dell’attività venatoria di 15 giorni. Se tale situazione si dovesse verificare anche l’anno successivo tale periodo di sospensione verrà applicato per due mesi. Se le densità della specie di indirizzo non dovessero essere nei parametri anche dopo il terzo anno dall’autorizzazione, si procederà alla revoca definitiva. Le AFV che richiedono l’autorizzazione su territori attualmente destinati ad AFV e che hanno manifestato condizioni “critiche” (es. densità della specie di indirizzo poco sopra il limite minimo) potranno essere autorizzate per una durata inferiore al PFVP. Nel caso di AFV che hanno già richiesto il rinnovo, si riserva loro la priorità, nel caso di richieste per i medesimi territori, solo nel caso che abbiano evidenziato una densità della specie di indirizzo pari almeno ai parametri stabiliti dalla normativa prima dell’approvazione del presente Piano. Saranno favorite nel rilascio di autorizzazioni per appostamenti fissi quelle AFV che manterranno per almeno tre anni la densità della specie in indirizzo sopra il doppio delle densità minima. Tale premialità andrà a variare la % degli appostamenti destinati alle AFV. Articolo 31 Limite comprensoriale Non si possono autorizzare nuove AFV o ATV in un comprensorio qualora gli istituti autorizzati raggiungano il 13% della SAF di quel comprensorio. Ampliamenti di modeste dimensioni potranno essere autorizzati solo nel caso di mutate realtà territoriali. CAPO IV - AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (ATV)

Articolo 32. Ruolo delle ATV Il PFVP promuove e valorizza le Aziende Agrituristico Venatorie per la loro funzione di recupero e valorizzazione di aree montane e/o svantaggiate dal punto di vista agricolo e/o faunistico. La Provincia promuove l'allargamento delle opportunità di iniziativa economica e l'incremento dei livelli occupazionali nel territorio rurale. Articolo 33. Funzionamento e autorizzazione delle ATV La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle AFV nel rispetto delle linee tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle autorizzazioni per le AFV non può essere superiore alla durata del PFVP Il limite massimo di superficie per ogni ATV è stabilito in 500 ha. L’autorizzazione nel caso di territori già oggi destinati ad ATV sarà rilasciata per superfici superiori a tale limite solo se prevede l’esclusione di aree boscate pari almeno alla superficie che eccede i 500 ha.

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Le ATV che collaborano con la Provincia per specifici progetti di interesse pubblico o di gestione faunistica e che sono comunque in grado di dimostrare un adeguato piano occupazionale o di investimenti rilevanti e comunque si trovino in territori svantaggiati e/o montani, potranno essere autorizzate per una superficie comunque non superiore al doppio del limite massimo stabilito. Per l’esigenza di far coincidere i perimetri su confini naturali le superfici di cui sopra potranno essere autorizzate considerando una tolleranza del 10%. Al fine di una miglior gestione, in particolar modo delle popolazioni ungulate, nell’ambito della generale gestione faunistica si individua nel 20% il limite massimo di superficie aziendale di aree boscate. Per coloro che richiedono l’autorizzazione nei territori già attualmente destinati ad ATV, in ragione degli investimenti effettuati e della forza lavoro occupata, tale percentuale è elevata al 50 %. Le aree boscate eventualmente eccedenti tali percentuali devono essere recintate. La Provincia stipula, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, con il richiedente apposita convenzione in cui definire ulteriori specifiche tecniche ed attività da intraprendersi per lo sviluppo della funzionalità della ATV e per definire l'ulteriore valorizzazione delle ATV. Si stabilisce un minimo di attività da svolgersi annualmente pari ad almeno 1 capo di selvaggina stanziale immessa per ettaro di superficie non recintata ovvero 0,2 capi di selvaggina ungulata abbattuta per ettaro di superficie aziendale recintata. Tali disciplinari dovranno prevedere criteri di premialità pur nell’ambito delle linee programmatiche dettate dal presente PFVP. Tutte le autorizzazioni di ATV sono considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni e dovranno rispettare le indicazioni e parametri del presente PFVP e della normativa vigente. Qualora in casi del tutto eccezionali, ad esempio come eventi naturali straordinari o atti dolosi denunciati, si verifichi l’uscita di selvatici da recinti destinati alla caccia o all’allevamento di ungulati la Provincia può autorizzare il proprietario e/o il concessionario ad effettuare tentativi di “ricattura” degli stessi ed interdire la caccia in un’area circostante la rottura per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Articolo 34. Piani di abbattimento del cinghiale nelle ATV La Provincia può autorizzare piani di abbattimento del cinghiale al di fuori dei recinti di caccia considerando quanto definito dall’ATC per i distretti confinanti e i danni nell’area circostante ed interna all’ATV, oltre a tutti gli altri fattori che incidono nella gestione faunistico venatoria degli ungulati nel territorio. CAPO V - AREE ADDESTRAMENTO CANI (AAC) Articolo 35. Ruolo delle AAC Le Aree Addestramento Cani sono finalizzate allo sviluppo della cinofilia venatoria, per il consolidamento del legame tra cacciatore ed ausiliare, per il miglioramento e la specializzazione dell’attività di caccia, per la selezione delle razze canine, per l’incremento di attività imprenditoriali agricole e la conseguente valorizzazione dei territori più svantaggiati oltre che per favorire occasioni di socializzazione, di incontro e di scambio culturale.

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La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico regolamento tecnico per il funzionamento e controllo delle AAC nel rispetto delle linee tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. La durata delle autorizzazioni per le AAC non può essere superiore alla durata del PFVP Articolo 36. Funzionamento e autorizzazione delle AAC Le AAC possono essere autorizzate sull’intero territorio provinciale fino al limite massimo del 2% del territorio agro-silvo-pastorale. La Provincia valuta, sul piano tecnico faunistico, l'effettiva idoneità, agli scopi della cinofilia indicata, dei terreni inseriti nella richiesta di autorizzazione La durata delle autorizzazioni per le AAC non può essere superiore alla durata del PFVP. Anche in considerazione della programmazione definita dal PFVP tutte le AAC che chiedono l’autorizzazione su territori attualmente destinati ad AAC sono considerate come nuove autorizzazioni anche per quanto concerne le dimensioni. Si individuano le seguenti tipologie di AAC: 1. Aree ove le attività cinofile sono consentite senza possibilità di abbattimento:

a. per cani da caccia su selvaggina naturale estensione da 50 a 100 ettari; b. per cani da seguita su soggetti di lepre, provenienti da allevamento e

appositamente immessi in aree di estensione da 10 a 50 ettari; c. per cani da seguita su soggetti di cinghiale, provenienti da allevamento e

appositamente immessi in aree opportunamente recintate con estensione da 10 a 50 ettari;

d. Le aree addestramento su lepre o cinghiale per soli cani di età non superiore a 18 mesi possono essere autorizzate con superfici minime di 6 ettari

2. Aree ove le attività cinofile sono consentite anche con possibilità di abbattimento di selvaggina immessa proveniente da allevamenti nazionali, appartenenti alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e anatra germanata, e aventi estensione compresa fra 10 e 100 ettari. Non si autorizza la possibilità di abbattimento nel caso di AAC che ricadono in aree SIC/SIR e ZPS che siano state istituite anche per la presenza di rapaci nidificanti.

3. Aree addestramento e gare dei cani sperimentali su beccaccia le cui attività si svolgono da novembre a marzo

4. l’Aree addestramento cani da tana (volpe) e da traccia (recupero capi feriti), alle quali non si applicano le superfici minime delle altre Aree. Queste potranno occupare anche porzioni di altre AAC. Nel provvedimento autorizzativo sono stabilite le modalità di svolgimento delle prove e dell’uso delle stesse AAC “da tana” o “da traccia”.

5. Aree addestramento rapaci finalizzate all’addestramento, allenamento, gare e manifestazioni di rapaci diurni o notturni. Nel provvedimento autorizzativo sono stabilite le modalità di svolgimento delle prove e dell’uso delle stesse AAC.

Le nuove AAC richieste su terreni ad oggi non destinati ad AAC, al pari delle AFV e ATV, dovranno rispettare la distanza minima pari a 500 metri sia tra di loro che nel confronto di altri istituti e strutture già istituite. Nel caso di cambio di titolarità le AAC non vengono considerate come nuove.

Per la durata del presente PFVP non saranno autorizzate nuove AAC nei comuni dove la percentuale di SAF su base comunale destinata a strutture, istituti pubblici e privati è superiore al 40%. Nel caso di richieste di autorizzazioni all’interno o nelle vicinanze di siti SIC/SIR/ZPS si dovrà tener conto delle specifiche prescrizioni stabilite dalla DGRT

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644/2004 e successive modifiche ed integrazioni. I gestori titolari delle autorizzazione sono tenuti a presentare annualmente il rendiconto delle attività svolte all'interno della AAC secondo le disposizioni dell'autorizzazione stessa. Nella richiesta di autorizzazione di un'AAC già autorizzata nella vigenza del PFVP precedente, deve essere inclusa una relazione sintetica sull'attività di valorizzazione della cinofilia venatoria svolta nella gestione precedente. In caso di attività non svolta, l'autorizzazione deve essere negata. Articolo 37. Immissione di fauna selvatica nelle AAC È consentita l’immissione di fauna selvatica nelle AAC dove sia previsto l’abbattimento limitatamente alle specie fagiano, quaglia, starna e anatra germanata. Soggetti di pernice rossa potranno essere immessi solo in specifici casi autorizzati dalla Provincia e solo di pernici rosse in purezza genetica (Alectoris rufa) provenienti dal CPPS di Scarlino.

CAPO VI - APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

Articolo 38. Tipologie degli appostamenti fissi di caccia La Provincia autorizza appostamenti fissi di caccia delle seguenti tipologie: a) appostamento fisso alla minuta selvaggina; b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento; d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali. Articolo 39. indirizzi per il rilascio di nuove autorizzazioni di appostamenti fissi di caccia La Giunta Provinciale approva, sentita la Consulta per la Caccia, uno specifico regolamento tecnico per il funzionamento e controllo degli appostamenti fissi nel rispetto delle linee tecniche del presente PFVP oltre che della normativa vigente. Il rilascio di nuove autorizzazioni dovrà considerare la distribuzione delle popolazioni faunistiche e il numero delle richieste avanzate. Per le nuove autorizzazioni sono privilegiati i cacciatori più giovani e le AFV che hanno superato gli obiettivi di densità previsti dai piani di gestione. In base a tali criteri viene redatta annualmente una graduatoria specifica e data pubblicità nel sito internet della Provincia. Tutte le richieste di autorizzazione sia di nuovo appostamento fisso che di nuova collocazione devono essere precedute dal rilievo a mezzo tecnologia GPS per la verifica del rispetto delle distanze da tutti gli altri appostamenti fissi di caccia già autorizzati oltre che da tutte le altre strutture o istituti così come previsto dalla normativa vigente. La Provincia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, la situazione aggiornata della disponibilità di nuove autorizzazioni.

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Al fine di evitare alte concentrazioni di appostamenti fissi oltre che di creare una fascia di protezione lungo la costa per una migliore gestione delle popolazioni migratorie non possono essere autorizzati nuovi appostamenti fissi e nuove collocazioni nei comuni che hanno autorizzati più di 5 appostamenti fissi per 1000 ha di SAF. Per esigenze conservazionistiche dell'avifauna, ed in particolare per garantire idonei siti di riposo, rifugio e nidificazione si confermano con il presente PFVP i perimetri già individuati nella gestione del PFPV precedente, delle aree in cui è vietata l'autorizzazione di appostamenti fissi. Eventuali correzioni sono approvate dalla Giunta Provinciale previa valutazione tecnica della fattibilità e con conseguente restrizione e/o ampliamento compensativo. Articolo 40. appostamenti fissi per osservatorio ornitologico La Provincia può autorizzare l’utilizzo di appostamenti fissi, per la particolare posizione e morfologia del territorio, anche come osservatorio ornitologico per un monitoraggio dell'avifauna. Nell’area esterna alla nuova ZPM Punta Ala l’ATC istituirà un’Area a Particolare Gestione di caccia in cui sia prevista la caccia agli ungulati e, fatti salvi gli attuali appostamenti fissi, si preveda una serie di appostamenti temporanei di cui, tramite l’ATC, potranno usufruire per la caccia da appostamento temporaneo, secondo turnazione CAPO VII - AREE A DIVIETO DI CACCIA

Articolo 41. Ruolo delle aree a divieto di caccia La Provincia promuove la gestione e l’autorizzazione delle aree specificatamente destinate alla tutela della fauna selvatica, delle zone umide e paludose, e di tutte le peculiarità del territorio con la collaborazione delle popolazioni locali, oltre che del mondo venatorio, agricolo, ambientalista. Tale promozione ha il fine di migliorare la qualità dell’ambiente, della vita dei cittadini e dello sviluppo socio-economico del territorio. Articolo 42. Controllo delle popolazioni di ungulati all'interno delle aree protette Al fine di una migliore gestione generale delle popolazioni ungulate la Provincia, gli ATC e i soggetti gestori operano, coinvolgendo proprietari e conduttori dei fondi con la collaborazione dei cacciatori, per riportare le popolazioni ungulate a livelli di compatibilità all'interno dell'area protetta. Devono essere messi in campo tutti i possibili sistemi di controllo a disposizione, per la prevenzione da una parte e per il contenimento numerico dall’altra. Il controllo ai sensi dell’art.37 della LRT 3/94, si attua in tutte le forme previste privilegiando gli interventi attuati in periodo di caccia aperta consentendo di utilizzare governi a scopo venatorio così come indicato all’art. 9. La Provincia organizza, avvalendosi degli ATC, catture sistematiche degli ungulati nelle Riserve Naturali provinciali partendo da una fase sperimentale in alcune riserve naturali individuate di concerto tra gli uffici della Provincia e gli ATC.

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Articolo 43. Modifiche alle aree protette per la tutela della fauna selvatica Al fine di completare senza soluzione di continuità l'istituzione di una fascia costiera destinata alla tutela dell’avifauna migratoria, si introducono, con il presente PFVP, le seguenti modifiche a quei tratti di ZPM fascia costiera individuati nei precedenti PFVP: modifica della ZPM “Enaoli Fonteblanda” da denominarsi d’ora in avanti “Rispescia”nel comune di Grosseto, modifica della ZPM “Poggio Canaloni” nel comune di Monte Argentario, istituzione di una nuova ZPM Punta Ala nella zona costiera omonima che colleghi le attuali ZPM “Roccamare” e “Punta Ala”. Per i motivi meglio espressi in relazione si individua nel territorio che il precedente PFVP aveva destinato a ZRV, una nuova Oasi da denominarsi “Grosseto” e una nuova Oasi da denominarsi “Castel Spineto” nel comune di Magliano in Toscana . Le modifiche e le nuove istituzioni delle ZPM e delle Oasi sono meglio definite nella terza parte del presente PFVP con la relativa perimetrazione cartografica. Ai sensi delle normativa regionale, l’istituzione, rinnovo, modifica dei confini secondo i confini approvati con il presente PFVP delle Oasi e ZPM è stabilita da apposita determinazione dirigenziale. Per la definizione puntuale dei confini, si possono apportare modifiche fino ad un massimo del 10% della superficie. Articolo 44. Indirizzi per la gestione delle aree protette per la tutela della fauna selvatica La Provincia provvede ad attuare nelle ZPM e nelle Oasi tutti gli interventi finalizzati al miglioramento ambientale (colture a perdere, ripristino di punti d’acqua, etc.), in collaborazione con i proprietari o i conduttori dei fondi. La Provincia può affidare ai proprietari ivi ricadenti, ad associazioni venatorie, agricole o ambientaliste la gestione delle Oasi e delle ZPM. In applicazione del PTC, scheda 7 E 3, viene definito il divieto dell’esercizio venatorio ad esclusione del cinghiale in una fascia di 300 m di media dal perimetro delle riserve naturali qualora ricada nelle aree contigue alle Riserve Naturali laddove esistenti, appoggiandosi a confini fisici ben definiti. Tale norma potrà rappresentare elemento di direttiva per la gestione dell’area contigua. Nelle aree contigue alla Riserve Naturali Diaccia Botrona e Laguna di Orbetello tale fascia è estesa a 500 m nella quale anche la caccia al cinghiale è vietata, salvo il verificarsi di comprovati danni alla biocenosi e/o alle colture agricole. Qualora in suddetta fascia sia istituita dall’ATC un’area a particolare gestione, ai sensi della LRT 3/1994 art. 12 comma 1 lettera c), nella stessa verrà esercitata l’attività venatoria secondo quanto definito dall’ATC stesso. CAPO VIII - CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI SELVAGGINA Articolo 45. Ruolo dei Centri Pubblici di Produzione di Selvaggina La Provincia di Grosseto gestisce due Centri Pubblici di Produzione di Selvaggina (CPPS): “Casolino” sito nell’omonima località del Comune di Scarlino che produce soggetti di fagiano e pernice rossa e “Montalto” sito nell’omonima località del comune di Civitella Paganico che produce lepri. La gestione di entrambi è affidata mediante convezione ai rispettivi comuni. I due CPPS rivestono il ruolo centrale dell’intera gestione provinciale dei ripopolamenti.

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Articolo 46. Indirizzi per la gestione dei ripopolamenti La Provincia e gli ATC collaborano nella realizzazione di tutti i siti destinati ad ospitare i soggetti allevati nei CPPS e strutture agli stessi collegate. Le metodologie e le strutture di ambientamento devono garantire gli stimoli naturali necessari ad uno sviluppo dei selvatici quanto più naturale possibile. Possono essere immessi soggetti di pernice rossa solo se provenienti dal CPPS Casolino. Nel processo di ambientamento si prevede di continuare ad utilizzare le voliere realizzate presso lo stesso Centro nel territorio delle Bandite di Scarlino.

Per il ripopolamento delle ZRV, gli ATC devono utilizzare esclusivamente soggetti di fagiano e di lepre provenienti dai CPPS provinciali o dalle strutture convenzionate con i centri. Nel territorio aperto, gli eventuali ripopolamenti di fagiano o lepre possono essere effettuati anche con soggetti non provenienti dai CPPS, purché nel caso della lepre rispondano ad elevati standard qualitativi e nel caso del fagiano rispettino il disciplinare di qualità riconosciuto e approvato dalla Commissione consultiva regionale . Non si possono immettere soggetti di fagiano pernice rossa di età superiore ai 70 giorni.

Nel caso di ripopolamenti con lepri e fagiani non derivanti dai CPPS provinciali questi dovranno essere effettuati in specifiche definite aree dove non sono immessi animali derivanti dai due centri. Entro il 2016 le immissioni sul territorio grossetano saranno effettuate solo con lepri, fagiani e pernici rosse nati e allevati nei CPPS e nelle relative strutture decentrate soccidarie o convenzionate con i CPPS o che rispettino standard di produzione approvati dalla Provincia e, salvo deroga della Provincia, ricadenti nel territorio provinciale. Gli ATC partecipano alla gestione dei CPPS. Ricapitolando circa i ripopolamenti: A parte la pernice rossa, i cui soggetti immessi sono solo quelli che provengono dal CPPS provinciale (per i motivi di purezza genetica meglio specificati nello specifico capitolo), relativamente alle immissioni di lepre e fagiano il presente PFVP in sintesi definisce che:

- nelle ZRC si immette solo fauna catturata o nata o allevata a terra proveniente dai CPPS

- nelle ZRV, istituto che per le sua finalità e le conseguenti strutture è destinato ad ospitare fauna da immettere che proviene da allevamenti, si potrà immettere fauna selvatica proveniente dai due CPPS o strutture private che si convenzionino con i due CPPS

- nel resto del territorio gli ATC potranno utilizzare fauna selvatica di cattura o proveniente dai CPPS provinciali o da allevamenti e strutture soccidarie o convenzionate con i CPPS o che rispettino, per la lepre, standard di produzione approvati dalla Provincia. La Provincia e gli ATC promuovono specifici progetti di ripopolamento delle ZRV al fine di disporre di soggetti idonei al ripopolamento. A tal fine gli ATC e/o la Provincia possono stipulare specifiche convenzioni con le aziende agricole.

- Nelle AFV, relativamente alle immissioni, con il PFVP si è definito che i fasianidi dovranno essere immessi in recinti di ambientamento a cielo aperto

Nel corso della vigenza del presente PFV nel territorio provinciale si dovrà raggiungere l’obbiettivo di non immettere soggetti di quaglia (Coturnix coturnix) a meno che non si tratti

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di soggetti provenienti da allevamenti locali e non ibridati con quaglie alloctone. Articolo 47. Indirizzi per la gestione del Centro Pubblico di Produzione di lepri “Montalto” Si individuano per il CPP di lepri “Montalto” (Comune di Civitella Paganico), le seguenti attività da attuarsi per la durata del PFVP:

1) Proseguire nell’ambientamento direttamente nelle aree di immissione a mezzo di recinti, recinti elettrici o altre strutture similari

2) sperimentare e progettare nuovi tipi di gabbie 3) sperimentare nuovi mangimi 4) continuare la raccolta e elaborazione dei dati 5) individuare insieme agli ATC le zone vocate per l’immissione di lepri, grazie anche

alla Carta delle Vocazioni Faunistiche 6) individuare insieme agli ATC nuove ulteriori forme di decentramento della

produzione in ambienti idonei e sempre con fasi ulteriori di ambientamento allo stato naturale. Nel caso di aziende agricole interessate, la Provincia e/o gli ATC stipulano specifiche convenzioni per la gestione

7) instaurare rapporti di collaborazione con altri enti, anche europei, per miglioramento delle tecniche riproduttive e scambio di materiale anche genetico al fine di evitare il problema della consanguineità

8) continuare i rapporti già avviati con gli con gli Enti universitari e con l’ISPRA Articolo 48. Indirizzi per la gestione del Centro Pubblico di Produzione di pernici rosse e fagiani “Casolino” Nel CPP di pernici rosse e fagiani “Casolino” (Comune di Scarlino) si deve consolidare l’allevamento della pernice rossa (Alectoris rufa) mantenendo linee di riproduttori in grado di scongiurare la perdita di identità genetica e di inquinare la purezza raggiunta. Relativamente al fagiano, la Provincia propone di sottoscrivere uno specifico protocollo tecnico da seguire per la immissione: periodi, età idonea della selvaggina, strutture di ambientamento, tecniche e metodologie si individuerà pertanto tutta quella filiera (fagiano DOC) in grado di garantire il massimo successo delle operazioni di ripopolamento del fagiano sul territorio. Si individuano per il CPP di pernici rosse e lepri (Comune di Civitella Paganico), le seguenti attività da attuarsi per la durata del PFVP:

1) incrementare l’ambientamento delle pernici rosse nelle voliere in bosco realizzate presso il CPPS e tendere nel periodo di vigenza del PFV ad “ambientare” tutte le pernici rosse nelle strutture del centro

2) sperimentare e progettare nuove tipologie di produzione

3) sperimentare nuovi mangimi 4) continuare la raccolta e elaborazione dei dati

5) individuare insieme agli ATC le strutture e comunque le zone vocate per l’immissione di pernici rosse e fagiani, grazie anche alla Carta delle Vocazioni Faunistiche,

6) instaurare rapporti di collaborazione con altri enti, anche europei, per miglioramento delle tecniche riproduttive e scambio di materiale anche genetico al fine di evitare il problema della consanguineità

7) continuare i rapporti già avviati con gli con gli Enti universitari e con l’ISPRA

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8) dalla stagione 2014/2015 i capi saranno allevati secondo disciplinari di qualità riconosciuti e approvati dalla Commissione consultiva regionale.

CAPO IX - FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA Articolo 49. Norme per l’istituzione di fondi chiusi I fondi chiusi sono aree in cui, in applicazione del codice civile e delle normative in materia di gestione faunistico venatoria, è impedito lo svolgimento dell’attività venatoria. La nuova istituzione di fondi chiusi deve essere notificata al Comune entro il cui territorio ricadono, qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla Provincia I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3. Si intende chiusura effettiva del fondo qualsiasi barriera alta non meno di 120 cm. In questo senso possono appunto considerarsi effettiva chiusura, in luogo della recinzione o del muro, anche, ad esempio, una siepe molto folta che impedisce concretamente il passaggio, purché comunque si sviluppi lungo tutto il perimetro con un‘altezza non inferiore a 120 cm . La Provincia prende atto della notifica, ai sensi dell’art. 25 della LRT 3/1994, da parte di un proprietario o conduttore di un fondo del divieto di accesso ai cacciatori. La Provincia e gli ATC favoriscono, previo accordo coi proprietari e conduttori interessati, altre forme di utilizzazione faunistico venatoria alternativa ai fondi chiusi. I proprietari e i conduttori di terreni inclusi nei fondi chiusi, in particolare se comprendono aree boscate, sono tenuti a collaborare con la Provincia e gli ATC per la gestione degli ungulati. Articolo 50. Controlli dei fondi chiusi La Provincia, mediante il Corpo di Polizia Provinciale, provvede al controllo e alla verifica della rispondenza ai requisiti di legge dei fondi chiusi appena istituiti. La Polizia Provinciale, in stretta collaborazione con gli ATC, coordina e sovrintende le attività di controllo degli ungulati all'interno dei fondi chiusi, avvalendosi della vigilanza venatoria ex art. 51 legge regionale, 12 gennaio 1994, n. 3 od anche dei cacciatori abilitati ex art. 37 legge regionale, 12 gennaio 1994, n. 3. Articolo 51. Norme per l'istituzione delle aree sottratte alla caccia programmata Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV Provinciale il proprietario o conduttore di un fondo può richiedere al Presidente della Provincia di essere escluso dalla caccia programmata. Tali richieste sono accoglibili, qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, in soli 3 casi:

a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 100 ettari. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite

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solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;

b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica;

c) luoghi nei quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale. I motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entità, frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati.

Relativamente alla valutazione delle istanze di cui trattasi sulla base della lettera a) sono considerati territori su cui si svolge un’ azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica quelli che presentano almeno tre dei seguenti requisiti:

1. dove non si eserciti il controllo dei fitopatogeni o dei fitoparassiti con metodi chimici o che vi si fa ricorso con metodologie compatibili con l’ambiente

2. dove sia frequente osservare varie specie di elevato interesse faunistico o sono presenti rare specie botaniche

3. dove non venga esercitata attività di allevamento intensivo o estensivo oppure condotta con densità compatibili con la tutela dell’ambiente e comunque estesa per una ridotta frazione di superficie che si chiede di escludere dall’attività programmata

4. con ridotta attività antropica e scarsa presenza di viabilità pubblica 5. in cui la conduzione delle attività agricole è caratterizzata da rotazioni colturali che

determinino una buona differenziazione delle specie coltivate e da operazioni agronomicamente compatibili con l’ambiente (es. ripulitura meccanica delle fosse, manutenzione e ripristino delle siepi e dei frangivento, interramento dei residui di coltivazione etcO)

Relativamente alla valutazione delle istanze di cui trattasi sulla base della lettera c) sono considerati luoghi su cui si svolge un’attività di rilevante interesse economico e sociale quelli in cui vi è una oggettiva rilevanza nella realtà locale in base ad affluenza di pubblico o di utenti, occupazione in termini di personale impiegato, investimento e ritorno economico. Per ogni richiesta di esclusione del fondo dalla caccia programmata gli uffici devono svolgere le necessarie verifiche sul posto ed eventualmente acquisire presso gli interessati tutta la documentazione utile. Il tecnico incaricato dovrà redarre apposito verbale sulla base del quale il Dirigente competente, verificata la rispondenza ai requisiti, rilascia l’autorizzazione o comunica il diniego all’interessato. TITOLO IV - CALENDARIO VENATORIO CAPO I – CALENDARIO VENATORIO Articolo 52. Caccia delle specie in deroga La Provincia valuterà anno per anno al momento della definizione del calendario venatorio, sentita la Consulta per la caccia, anche sulla base delle richieste pervenute dalle associazioni e/o dagli ATC, la possibilità di richiedere alla Regione Toscana l’applicazione della caccia in deroga per le specie previste dalla normativa. Articolo 53. Pre apertura La Provincia valuterà annualmente, al momento della definizione del calendario venatorio, sentita la Consulta per la caccia, la possibilità di richiedere alla Regione Toscana l’attività

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venatoria nei giorni di preapertura così come previsto dalla normativa. Tale eventuale richiesta deve tenere in considerazione per le specie previste tutte le valutazioni circa la distribuzione delle popolazioni nel territorio provinciale e lo stadio fenologico in cui anno per anno, anche in dipendenza dell’andamento stagionale, le stesse si vengono a trovare. TITOLO V – MONITORAGGIO DELLA SELVAGGINA STANZIALE CAPO I – MONITORAGGIO DELLA SELVAGGINA STANZIALE Articolo 53. Criteri per il monitoraggio della selvaggina stanziale La Provincia per il monitoraggio della selvaggina stanziale adotterà i criteri previsti dal PRAF.