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25/09/20151
La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: i cambiamenti e le prospettive
Milena Cassano
25/09/20152
Come affrontare una questione complessa come “il superamento dell’ OPG
Superare il ricorso all’OPG (nonostante la normativa non sia cambiata ) significa : attivare una prospettiva complementare condividere:
- i saperi /le pratiche di tutti gli attori - le risorse delle strutture – dei servizi – del territorio ● riflettere - anche se da prospettive diverse sui temi: - della cura- della presa in carico- del trattamento e dell’inclusione che devono essere
sostenuti da saperi condivisi
25/09/20153
Una prima riflessione….. ► con le sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità degli artt. 222 cod. pen. (ricovero in OPG) eart. 206 c.p. (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)nella parte in cui non consentono all’autorità giudiziaria di disporre,invece del ricovero in ospedali psichiatrici giudiziari, le misure disicurezza alternative, considerando la “Libertà vigilata idonea adassicurare adeguate misure e far fronte alla pericolosità sociale seaccompagnata dalla prescrizione di un rapporto stabile e continuativocon il servizio psichiatrico territoriale “
►quindi da oltre 10 anni è possibile non ricorre in via esclusiva all’opg►era ipotizzabile – quindi - una flessione del numero di internati – ma
questo non è avvenuto
25/09/20154
Tutela della salute mentale per le persone detenute ed internateE’ un problema trasversale che è stato affrontato attraverso
Misure di attenzione alla popolazione detenuta con fragilità psichica Misure relative all’Accoglienza e alla Dimissione
Alcune indicazioni erano presenti già nell’OPEs. Art. 46. O. P (anche se i termini usati ci appaiono desueti)
Assistenza post-penitenziaria I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e perun congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente ( servizi del territorio e Uepe)
. I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalita' psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza,anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.
25/09/20155
I numerosi provvedimenti emanati ed il lungo lasso di tempo intercorso danno contezza della complessità del percorso
Dpcm 1.4.2008 Trasferimento delle funzioni sanitarie
→ dal servizio sanitario “gestito dall’Amministrazione Penitenziaria al SSN
Per Regione Lombardia la gestione è passata alle Aziende Ospedaliere
25/09/20156
Le tappe ●Allegato C del DPCM Superamento dell’OPGAssunzione da parte delle Regioni della gestione degli OPG→ Castiglione delle Stiviere era l’unico OPG non gestito
dall’Amministrazione Penitenziaria “Le azioni principali che devono essere considerate in tale programma
riguardano da un lato l’organizzazione degli interventi terapeutico riabilitativi, dall’altro la previsione di specifiche indicazioni affinché il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza.
Per tale scopo è necessaria una costante collaborazione fra operatorisanitari,operatori dell’Amministrazione della Giustizia e lamagistratura”.
25/09/20157
linee di indirizzo per gli interventi negli O.P.G e nelle case di cura e custodia : i contenuti
Organizzazione degli interventi terapeutico riabilitativi
Armonizzazione fra misure sanitarie e esigenze di sicurezza
Collaborazione fra magistratura, operatori penitenziari e sanitari
Valorizzazione dell’ambito territoriale
25/09/20158
Le azioni
I FASE - Stesura programma operativo per : a) Fase dimissioni → cura e inclusione b) Riportare negli I.P. i ricoverati per
disturbi psichici sopravvenuti nella fase di esecuzione della pena ( fase possibile solo dopo la realizzazione delle sezioni di cura e riabilitazione)
c) Assicurare che le osservazioni ex art 112 siano espletate negli istituti ordinari
25/09/20159
II FASE
a distanza di un anno a ) Ridistribuzione degli internati per
regioneb) Accordi fra regioni limitrofe
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III FASE A distanza di 2 anni → restituzione ad ogni
regione della quota di internati in opg e assunzione della responsabilità della presa in carico attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all’interno della struttura e in vista della dimissione
La Conferenza Unificata Stato Regioni deve stabilire la tipologia assistenziale, le forme di sicurezza, gli standard di organizzazione, i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte
25/09/201511
Conferenza Unificata Stato Regioni – ottobre 2011
Attivazione in ciascuna regione attraverso i DSM in almeno 1 Istituto Penitenziario di una specifica sezione dedicata alla tutela della salute mentale Finalità : garantire tramite interventi basati sulla qualità, sull’equità, sull’appropriatezza, la TUTELA della SALUTE e il REUPERO SOCIALE dei detenuti e degli internati
Definizione degli Strumenti di collaborazione interistituzionale → Accordi e Protocolli
a) a livello regionale fra Regione/Prapb) a livello territoriale fra istituti e ASL/AO/ Servizi c) piani di zona d) accordi di programma per interventi specifici
25/09/201512
E ancora…..
collaborazione fra il personale sanitario e il personale penitenziario negli O.P.G. per l’attuazione di progetti terapeutico-riabilitativi individualizzaticontinuità dei percorsi di cura
25/09/201513
La legge 9/2012
art.3 “Disposizioni per il definitivo superamento degli OPG” Termine 1 febbraio 2013Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza per le strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza
25/09/201514
▶D.M. 1.10.2012Le strutture sono definite come strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza che esplicano funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.La gestione interna di tali strutture è di esclusiva competenza sanitaria
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I requisiti strutturali
I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di seguito elencati, sono intesi come requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni sanitarie, indispensabili per il funzionamento delle strutture e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad esse assegnati, tramite l'adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia.
25/09/201516
Un ulteriore tassello
Con appositi Accordi tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sara' regolamentato lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, anche con riferimento agli aspetti dell’esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con la magistratura.
25/09/201517
Non bastano i requisiti organizzativi
Ci si riferisce al tipo e al numero di operatori sanitari impegnati nella struttura, e all'organizzazione del lavoro sulla base di criteri di efficienza ed efficacia per una buona pratica clinica, tenendo anche presenti le restrizioni della liberta' degli ospiti, in quanto sottoposti a provvedimento giudiziario.
25/09/201518
Le procedure definizione dei compiti di ciascuna figura professionale; modalita' d'accoglienza del paziente; valutazione clinica e del funzionamento psico-sociale; definizione del programma individualizzato; criteri per il monitoraggio e la valutazione periodici dei trattamenti terapeutico/riabilitativi; gestione delle urgenze/emergenze; modalita' di raccordo col Dipartimento Cure primarie per garantire l'assistenza di base ai pazienti ricoverati nella struttura; modalita' e criteri di raccordo con gli altri servizi del Dipartimento di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, altri servizi sanitari, i servizi degli enti locali, dell’amministrazione penitenziaria, le cooperative sociali, l'associazionismo, al fine programmare le attivita' di recupero e di inclusione sociale dei pazienti, una volta revocata la misura di sicurezza detentiva; modalita' di attivazione delle Forze dell'Ordine, nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza.
25/09/201519
d.lvo n.24 del 25 marzo 2013
Rinvio chiusura OPG al 1.4.2014A decorrere dal 31 marzo 2014 le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia devono essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
25/09/201520
legge 57 del 23 maggio 2013Previsione attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico – riabilitativi Tempi certi per la dimissione con di internati non socialmente pericolosiObbligo di presa in carico con progetti terapeutici e riabilitativi individuali assicuranti il diritto alle cure e il reinserimento socialeFavorire esecuzione di misure di sicurezza esterna (libertà vigilate) Formazione congiunta
25/09/201521
LEGGE 30 maggio 2014, n. 81 recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individualiI percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione dall’OPG devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorita' giudiziaria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della leggeLe misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive,
compreso il ricovero nelle rems, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per i pazienti per i quali e' stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.
25/09/201522
Segue l.81/2014"Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del
seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai
quali risulta che ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale
25/09/201523
Cosa dice l’art. 133 c.p. - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.Il giudice deve tener conto, altresì della capacità a delinquere del colpevole, desunta:1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo
25/09/201524
Cosa è stato fatto a livello regionale Dgr. N.122 del 14 maggio 2013Approvazione del programma di utilizzo delle risorse
destinate a Regione Lombardia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli opg ai sensi dell’art. 3 della l. 9/2012
→ previsti 4 poli di riferimento per complessive 12 strutturea) Mariano Comense b) Limbiate c) Leno d) Castiglione delle Stiviere
25/09/201525
Deliberazione X/1981 del 20.6.2014
Rimodulazione del programma di utilizzo delle risorse sanitarie destinate a Regione Lombardia…
considerato che “ le mds detentive provvisorie e definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle mds,non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima” e che tale nuova disposizione abbia come conseguenza una forte riduzione della necessità del ricorso a inserimenti nelle previste REMS
→ INDIVIDUAZIONE DI SOLI DUE POLICastiglione delle Stiviere Limbiate (non ancora attivata) → NUOVO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL
PROCESSO DI SUPERAMENTO DEGLI OPG
25/09/201526
AZIONI PREVISTE A LIVELLO REGIONALE
Dotazione di personale alle REMSIstituzione microequipe dei DSM Formazione degli Operatori In caso di impossibilità del rientro a casa inserimento dei dimessi in strutture accreditate Istituzione GAT (gruppo approfondimento tematico) con Magistratura di Sorveglianza, Provveditorato, Uepe, Medici dei DSM) per favorire la condivisione di linguaggi e procedure
25/09/201527
Accordo Conferenza Permanente 26 febbraio 2015
Le REMS sono strutture socio sanitarie che ospitano persone in mds detentiva I diritti delle persone internate sono disciplinati dal Dlvo 230/99 e dalla normativa penitenziaria (legge 354/75 e dpr 230/2000)I diritti sono garantiti in una prospettiva più ampia in considerazione dell’esclusiva gestione sanitariaL’ammissione a momenti di mantenimento con la famiglia e con la comunità esterna sono subordinati (ove previsto) dal n.o. dell’AG in coerenza con il percorso terapeutico – riabilitativoIn caso di necessità di ricovero esterno si applica l’art. 11 O.P., in casi di urgenza provvede il dirigente della REMS
25/09/201528
Continua….
Per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso terapeutico riabilitativo individualizzato,, periodicamente verificato secondo le procedure sanitarie ed inserito nella cartella personaleTale percorso deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo del soggetto secondo i principi della recovery
a) Valutazione multiprofessionaleb) Obiettivi specifici connessi alla quotidianità (attività trattamentali,
auto - mutuo aiuto, partecipazione volontariato e dei ministri di culto, mantenimento ricostruzione rapporti con la famiglia, con la comunità esterna, con il mondo del lavoro
c) Definizione percorso terapeutico/ prevenzione comportamenti a rischio/reintegrazione sociale
25/09/201529
Continua…
Le assegnazioni alle REMS sono eseguite dal DAP
La territorialità si fonda sulla residenza accertata
Nel caso di persone senza fissa dimora o di persone di nazionalità straniera si applica l’Accordo CU 2009 e 2011
25/09/201530
Rapporti con l’UEPE e con la Magistratura (art. 7) Regioni, province autonome, DAP e Magistratura, attraverso le proprie
articolazioni definiscono, mediante specifici accordi, le modalità di collaborazione inerenti l’applicazione delle mds detentive,la loro trasformazione e l’eventuale applicazione di ms, anche in via provvisoria, non detentive
Il coinvolgimento dell’Uepe deve essere costanteDevono essere definite modalità e procedure di collaborazione
interistituzionale per la contemporanea gestione del percorso terapeutico riabilitativo individuale interno alla struttura e per quello di reinserimento esterno
La definizione dei percorsi deve avvenire entro 45 gg. dall’ingresso con il concorso del servizio territoriale competente e dell’Uepe
MONITORAGGIO SEMESTRALE
25/09/201531
Cosa dobbiamo condividere
Un breve cenno alle norme….E all’utilizzo che “facciamo” di alcuni
concetti quali la PERICOLOSITA’
25/09/201532
La pericolosità sociale Art. 203 c.p. Pericolosità socialeAgli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.”
La pericolosità sociale non deve essere confusa con quella rilevante sul piano psichiatrico (correlata alla natura e all’evoluzione dello stato patologico)
25/09/201533
Art. 208 c.p. Riesame della pericolosita’Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.
25/09/201534
I soggetti attraverso le categorie giuridiche che saranno destinati alle REMS
internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in quanto socialmente pericolosi (art. 222 c.p.), internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (art. 212 c.p.), internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria in ospedale psichiatrico giudiziario, in considerazione della presunta pericolosità sociale ed in attesa di un giudizio definitivo (art. 206 c.p., 312 c.p.p.) internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi ed assegnati alla casa di cura e custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.)
Soggetti per i quali è prevista la permanenza negli Istituti penitenziari, seppur in sezioni dedicate: detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000, Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario), detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena (art. 148 c.p.)detenuti dei quali deve essere accertata l’infermità psichica, qualora non sia possibile sottoporli ad osservazione presso l’istituto penitenziario in cui si trovano o in altro istituto della medesima categoria per un periodo non superiore a 30 giorni. (art. 112 D.P.R. 230/2000– Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione che non comporti l’applicazione provvisoria della mds (art. 65 O.P. e 111 c. 5 e 7 R.E)
25/09/201535
Il tentativo di superamento del rigore del regime dell’O.P.G. con il sempre più intenso utilizzo dello strumento della licenza finale di esperimento ai sensi dell’art. 53 comma 1 O.P. Tale licenza ha lo scopo di testare sul territorio il soggetto, che resta sottoposto al regime della libertà vigilata per tutta la sua durata (art.53 comma 4 O.P.). Spesso è contestualmente previsto l’obbligo di appoggio ai servizi psichiatrici del territorio, fino alla revoca della misura di sicurezza, che è ancora detentiva, pur essendo di fatto il soggetto in libertà vigilata a causa della fruizione della licenza.
25/09/201536
In passato si faceva ampio ricorso alla semilibertà, in quanto misura contenitiva, capace di una certa apertura verso un regime orientato a un più netto reinserimento ( e oggi?).A seconda dei casi si può, ovviamente, pervenire alla revoca della licenza dell’internato per condotte incompatibili con il suo mantenimento, per esempio a causa della trasgressione dagli obblighi impostigli (art.53 comma 5 O.P.)
25/09/201537
Emblematica a questo riguardo è l’ordinanza 19.2.2009 del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, che ha protratto la misura di sicurezza della casa di cura e custodia, preavvertendo che si è a ciò “costretti” dalla carenza progettuale dei servizi territoriali, nonostante le condizioni cliniche del soggetto apparissero compensate e quindi idonee a dare avvio a progetti in ambiente esterno.
25/09/201538
Le misure di sicurezza
NB il superamento dell’OPG avviene senza che siano cambiate le norme del codice penale, di procedura penale, dell’ordinamento penitenziario e del regolamento Il ddl presentato il 23 dicembre 2014 ha, fra l’altro l’obiettivo di modificare proprio in relazione al percorso iniziato queste norme All’interno degli Stati generali ci sono due tavoli che stanno lavorando: TAVOLO N. 10 SALUTE E DISAGIO PSICHICO TAVOLO N. 11 MISURE DI SICUREZZA
25/09/201539
Tenere presente che i Soggetti destinatari degli interventi di collaborazione possono
essere già stati internati negli opg (anche in altre regioni), sono destinatari di misure di sicurezza (anche provvisorie), possono avere la licenza finale di esperimento ecc…
In particolare, tra questi si evidenziano le seguenti situazioni:soggetti con residenza effettiva ( in tal caso si fa capo al CPS di riferimento);soggetti con residenza solo formale o “fittizia” ( es. dormitorio pubblico , un istituto penitenziario) soggetti con residenza anagrafica certa ma non più reale (es. cancellati degli elenchi anagrafici)soggetti con riferimenti familiari non coincidenti con la residenza anagrafica
25/09/201540
In tutti questi casi sono possibili due situazioni: soggetti conosciuti dal CPS di riferimento e soggetti non conosciuti.soggetti che devono essere presi in carico senza interventi pregressi
25/09/201541
I compiti dell’uepeCosa fa l’UEPE in fase d’indagine (quando la REMS e/o il Magistrato di Sorveglianza chiede l’indagine sociale all’UEPE per predisporre l’eventuale dimissione dell’internato in Licenza finale di esperimento) : contatta il CPS per valutare la fattibilità di un progetto terapeutico inviando una richiesta ( attraverso la scheda allegata) d’intervento sia al CPS che al DSM competente;valuta con il CPS le eventuali risorse disponibili e attivabili anche mettendo a disposizione dello stesso l’indagine socio-familiare effettuata e la documentazione significativa presente in OPG;costruisce con il CPS un possibile progetto integrato con la collaborazione eventuale anche di altri enti e servizi pubblici e privati;relaziona al Magistrato di Sorveglianza con il contributo del CPS che viene anche direttamente investito dalla REMS e/o dal Magistrato di Sorveglianza.
25/09/201542
Cosa potrebbe fare il cpsin fase d’indagine: in base alla conoscenza che
ha o che acquisisce del caso – basandosi anche sulla documentazione richiesta all’UEPE o direttamente all’OPG – si esprime rispetto alle prestazioni possibili:consulenzaassunzione in curapresa in caricoIl CPS partecipa alla costruzione del progetto integrato prospettando le eventuali risorse disponibili.
25/09/201543
In fase di esecuzioneCosa fa l’UEPE in fase di esecuzione della Licenza Finale di Esperimento:invia la persona al CPSattiva la collaborazione con il CPS e/o con eventuali altri servizi ritenuti utili nel progetto individualizzato;fa un monitoraggio e verifica l’andamento del progetto concordato;relaziona insieme al CPS (l’UEPE chiede la relazione al CPS da allegare alla propria) al Magistrato competente in coincidenza con l’udienza del riesame della pericolosità sociale.Si specifica che nel caso la persona si presenti regolarmente al CPS si procede come sopra descritto mentre se la persona non si presenta o si rifiuta di farlo si relaziona congiuntamente al Magistrato di Sorveglianza.
25/09/201544
Cosa fa il CPS in fase di esecuzione della Licenza Finale di Esperimento:
attua la prestazione concordata in fase d’indagine;si raccorda con l’UEPE e gli altri servizi eventualmente individuati durante il monitoraggio e le verifiche;relaziona al Magistrato competente insieme all’UEPE.
25/09/201545
Alcune situazionipersona detenuta presso Istituti di altra regione che evidenzia problematiche psichiche in carcerepersona internata in OPG non conosciuta dal CPS di zonapersona con doppia diagnosi – tossicodipendente, malato psichicopersona adulta multiproblematica con problemi di tossicodipendenza pregressa, problemi psichici borderline, HIV positivi, privo di relazioni socialipersona compensata, non trattata farmacologicamente, considerata pericolosa socialmente, dichiarato invalido per malattia psichiatrica ormai datata.
25/09/201546
le misure di sicurezza non detentive libertà vigilata : durata minima 1 anno le prescrizioni : imposte dal M.d.S.
modifiche e limitii controlli : sorveglianza delle F.O.l’assistenza e il supporto : Uepe ( art. 105
DPR. 230/2000) → come declinare tali attività → il territorio fra cura/ presa in carico e
trattamento
25/09/201547
misure alternative e misure di sicurezza→ l’esito positivo della m.a. non determina
automaticamente il venir meno delle M.S. ( Cass. Sez. 1 n. 23972 del 2005)
→ valutazione concreta
25/09/201548
Maggiore incidenza sud Netta prevalenza degli uomini ( 95 %)Età → maggior concentrazione nelle classi 36/50 anni Aumento stranieri ( 5%)
25/09/201549
Il territorio
Complessità dell’articolazione dei servizi sul territorio
Legge regionale 3/2008 Piani di zona Legge regionale 8/2005IL PROTOCOLLO REMS /UEPE
25/09/201550
I contenuti della LV
rispettare le prescrizioniassumersi più o meno responsabilmente gli impegni previsti dal progetto trattamentale (impegni occupazionali o di ricerca di lavoro/responsabilità familiari/di cura)aderire ad un progetto trattamentale in corso di definizione.
25/09/201551
L’uepe art. 72 O.P. esegue su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza Art. 55.O.P.Interventi del servizio sociale (UEPE) nella liberta' vigilata. Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza alfine del loro reinserimento sociale.Art. 105. DPR 230/2000” Intervento del servizio sociale nella liberta' vigilata” ….copia dell'atto relativo alla esecuzione della liberta' vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, e' trasmessa all’Uepe che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalita' precisate dall'articolo 118 nei limiti del regime proprio della misura. 2. l’Uepe riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati