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Le soluzioni proposte ai casi presentati, pur essendo elaborate con la massima applicazione, non impegnano in alcun modo la rivista. Centro Studi Castelli Srl Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN Tel. 0376-77.51.30 – Fax 0376-77.01.51 - www.ratio.it e-mail quesiti@gruppocastelli.com Domanda: Con la presente, sono a porVi il seguente quesito: un professionista titolare di partita IVA acquisiva l'immobile dove esercita la sua attività con agevolazioni prima casa nel gennaio 2001 e ne otteneva la residenza (si precisa che di fatto l'appartamento acquistato con le agevolazioni prima casa è completamente adibito ad ufficio); trovandosi nelle condizioni di affittare alcune stanze ad altri professionisti/imprenditori titolari di partita IVA, lo stesso quantificava forfetariamente in un canone fisso mensile l'affitto del locale, i tributi locali (tassa rifiuti), il consumo dell'energia elettrica, il riscaldamento e le spese di amministrazione. Tal scelta non comporta complicati conteggi di attribuzione di quote di costo ed è l'unica scelta che vuole applicare il mio cliente. Con tali premesse chiede: 1) se è sufficiente stipulare dei contratti di locazione (ex L. 392/78?) non soggetto ad IVA con gli inquilini o quale altra forma possa essere suggerita da codesto Centro Studi; 2) i ricavi generati dalle locazioni attive del professionista dovranno essere dichiarati fra i redditi professionali, nel quadro “L” Redditi Diversi o nel quadro “B” redditi di fabbricati? Risposta: Proprio di recente (cfr. c.m. 1.3.2007 n. 12/E par. 8), l’Agenzia delle entrate ha condivisibilmente escluso la presenza di un contratto di mera locazione immobiliare (e dunque ritenuto estraneo il relativo regime IVA di esenzione di cui all’art. 10 n.8 DPR n. 633/72), qualora, oltre alla messa a disposizione di locali (e l’obbligo di rendere ulteriori servizi accessori alla locazione, quali portierato e condominiali), viene ad essere fornita all’utilizzatore una pluralità di servizi diversi da quelli che caratterizzano la locazione, quali ad esempio, servizi di segreteria, postali, ovvero, (cfr. r.m. 10.6.1980 n. 381789) luce e forza motrice senza limiti di consumo, pulizie giornaliere dei locali, servizio di telefono collegato con l’esterno, ritenendo che una tale fattispecie realizzi più propriamente una prestazione di servizi generica, da assoggettare ad IVA aliquota a mente dell’art. 3, comma 2, n. 1 DPR n. 633/72.

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  • Le soluzioni proposte ai casi presentati, pur essendo elaborate con la massima applicazione, non impegnano in alcun modo la rivista.

    Centro Studi Castelli Srl Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN Tel. 0376-77.51.30 Fax 0376-77.01.51 - www.ratio.it e-mail [email protected]

    Domanda: Con la presente, sono a porVi il seguente quesito: un professionista titolare di partita IVA acquisiva l'immobile dove esercita la sua attivit con agevolazioni prima casa nel gennaio 2001 e ne otteneva la residenza (si precisa che di fatto l'appartamento acquistato con le agevolazioni prima casa completamente adibito ad ufficio); trovandosi nelle condizioni di affittare alcune stanze ad altri professionisti/imprenditori titolari di partita IVA, lo stesso quantificava forfetariamente in un canone fisso mensile l'affitto del locale, i tributi locali (tassa rifiuti), il consumo dell'energia elettrica, il riscaldamento e le spese di amministrazione. Tal scelta non comporta complicati conteggi di attribuzione di quote di costo ed l'unica scelta che vuole applicare il mio cliente. Con tali premesse chiede: 1) se sufficiente stipulare dei contratti di locazione (ex L. 392/78?) non soggetto ad IVA con gli inquilini o quale altra forma possa essere suggerita da codesto Centro Studi; 2) i ricavi generati dalle locazioni attive del professionista dovranno essere dichiarati fra i redditi professionali, nel quadro L Redditi Diversi o nel quadro B redditi di fabbricati?

    Risposta: Proprio di recente (cfr. c.m. 1.3.2007 n. 12/E par. 8), lAgenzia delle entrate ha condivisibilmente escluso la presenza di un contratto di mera locazione immobiliare (e dunque ritenuto estraneo il relativo regime IVA di esenzione di cui allart. 10 n.8 DPR n. 633/72), qualora, oltre alla messa a disposizione di locali (e lobbligo di rendere ulteriori servizi accessori alla locazione, quali portierato e condominiali), viene ad essere fornita allutilizzatore una pluralit di servizi diversi da quelli che caratterizzano la locazione, quali ad esempio, servizi di segreteria, postali, ovvero, (cfr. r.m. 10.6.1980 n. 381789) luce e forza motrice senza limiti di consumo, pulizie giornaliere dei locali, servizio di telefono collegato con lesterno, ritenendo che una tale fattispecie realizzi pi propriamente una prestazione di servizi generica, da assoggettare ad IVA aliquota a mente dellart. 3, comma 2, n. 1 DPR n. 633/72.

  • Le soluzioni proposte ai casi presentati, pur essendo elaborate con la massima applicazione, non impegnano in alcun modo la rivista.

    Centro Studi Castelli Srl Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN Tel. 0376-77.51.30 Fax 0376-77.01.51 - www.ratio.it e-mail [email protected]

    Una tale circostanza sembra proprio caratterizzare la concreta casistica prospettata dal cortese Abbonato, laddove i servizi resi agli altri professionisti e/o imprenditori non si limitano a quelli di puro affitto ed accessori, ma ne comprendono altri di natura diversa. Ora, sotto il profilo civilistico, gli accordi di tal genere, pur riconducibili allo schema contrattuale della locazione, hanno natura di contratti atipici (cfr. Guida normativa n. 12/2005, pag. 19), perch, oltre alla quota di corrispettivo afferente laffitto dei locali (e delle spese ad esso accessorie quali, in ipotesi, la TARSU ad essi riferibile) la restante quota di corrispettivo, dovuta a fronte dellobbligo del somministrante (cfr. art. 1599 cc) di fornire prestazioni periodiche (luce, riscaldamento ed accessori) al somministrato, per cui in sede di stipula del contratto (che la prassi comunemente definisce contratto di service), il professionista proprietario dellimmobile far bene ad evidenziare (oltre alla locazione dei locali) tali distinti obblighi ed i relativi corrispettivi. Sotto il profilo fiscale, pur se lintero corrispettivo sconta l IVA (20%), perch unitariamente considerata prestazioni di servizi prestata da soggetto IVA (cfr. Guida normativa n. 12/2005, nonch, c.m. 18.6.2001 n. 58, par. 2.3, conforme Lesperto risponde 18.11.2001 n. 90; 30.11.2001 n. 76, 27.1.2003 n. 8), suggeriamo al professionista proprietario di distinguere contrattualmente la quota di corrispettivo afferente la locazione dei locali (ed accessori) da quella riguardante la fornitura degli altri servizi. Ci consentir una gestione reddituale pi trasparente (e conforme al prevalente indirizzo operativo a noi noto prima menzionato) della intera operazione, in quanto: a) la quota di corrispettivo afferente la locazione dei locali sar tassata in capo al

    professionista quale reddito diverso di cui allart. 67, comma 1, lettera h) del TUIR, b) la quota di corrispettivo addebitata agli utilizzatori e riguardante gli altri servizi (ENEL,

    riscaldamento ed accessori) cui risulta intestatario il proprietario nella veste di professionista, andr, invece, a ridurre il costo (professionale) da questi interamente sostenuto (conforme c.m. 18.6.2001 n. 58, par. 2.3.) e poi in parte rimborsato dagli stessi utilizzatori.