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rassegna dell’ordine degli avvocati di torino la P azienza Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. postale 70% - Filiale di Torino- Anno XXIII n. 2 - 2° trimestre - 10138 Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130 - Contiene I.P. GIUGNO 2006 91

rassegna dell’ordine degli avvocati di torino · L’obiettivo è riaffermare la dignità della professione per met-tersi in grado di adempiere al compito cruciale della difesa

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GIUGNO 2006 91

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PubblicitàSTUDIO BETA10023 Chieri (TO)Via Massa, 13Tel./Fax 011/4230062Cell. 3405768325

DIRETTORE RESPONSABILE

Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO Anna CHIUSANO

Stefano COMMODO Paolo DAVICO BONINO Vincenzo ENRICHENS

Giulia FACCHINI Silvana FANTINI

Pier Giuseppe MONATERI Davide MOSSO

Elena NEGRI Carlo PAVESIO

Manuela STINCHI Filippo VALLOSIO Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICATuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONEStudio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONESmile Grafica - TO

STAMPAMARIOGROS - Torino

Le foto di questo numerosono di Arianna Enrichens

la Pazienzarassegna dell’ordine degli avvocati di torino

Editoriale5 di Mauro Ronco

Problemi dell’avvocatura e della giurisdizione7 Il Parlamento europeo riconosce la rilevanza pubblica dell’avvocatura

di P.G. Monateri9 Sogno o son desta? di Giulia Facchini

Notizie e commenti 11 Dal Consiglio dell’Ordine. Elezioni Consiglio dell’Ordine12 Dalla Fondazione. Aggiornamento sull’attività della Fondazione

di Manuela Stinchi

14 Dalla Commissione Informatica. Polisweb e sentenze on linedi Roberto Macchia

16 Dalla Commissione Affari Penali. Cercando di limitare i dannidi Oliviero Dal Fiume

17 Dalla Camera Penale. Presente e futuro dell’avvocatura penaledi Cosimo Palumbo

19 Dalla Giurisprudenza. Danno esistenziale: novità dalla Cassazionedi Renato Ambrosio, Stefano Commodo

21 Dalla Facoltà di Giurisprudenza.

Il legislatore distratto22 Incidenti stradali: colpa e competenza di Silvana Fantini 24 Novità legislative in materia familiare e minorile di Giulia Facchini

Storia dell’avvocatura25 Presentazione di Mauro Ronco

26 Ritratti: Giorgio Delgrosso di Gian Vittorio Gabri

28 “Perle nere” di Massimo Ottolenghi. Riflessioni di un lettoredi Antonio Rossomando

30 Foro culturale

Ricordi32 In ricordo di Cesare Amerio

di Paola De Benedetti e Giorgio C. Amerio

34 In ricordo di Giorgio Delgrosso di Alfredo Frascarolo

36 In ricordo di Sonia Bergesedi Davide Civallero e Magda Naggar

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5la Pazienza

L’Avvocatura italiana attraversa un periodo di grande dif-ficoltà. Per un verso incombe su essa la minaccia della

burocrazia europea, sostenuta nel fronte interno dall’Autoritàper la concorrenza e dalle potenti lobbies finanziarie e indu-striali, che ammanniscono quotidianamente, grazie agli opi-nionisti di loro fiducia, la buona novella del mercato onnivo-ro, che risolverebbe i problemi giuridici dei cittadini e delleimprese con auspicabile risparmio di risorse.

Per un altro verso, sul piano concreto della giurisdizione, ovesi misura la civiltà di un popolo, l’Avvocatura si scontra con lairragionevole durata dei processi, che frustra in modo via via cre-scente l’aspirazione alla giustizia dei cittadini. Una normazionesempre più sciatta e improvvisata, che vorrebbe incidere sui gran-di temi del diritto sostanziale e processuale senza verificare pre-viamente le ricadute delle norme sul funzionamento concreto delsistema, provoca guasti di vasta portata, ben compendiabili nel-l’assoluta incertezza del diritto e nella abnorme imprevedibilitàdelle decisioni giudiziarie. La Magistratura, nonostante l’ausiliostraordinario a essa recato da un foltissimo esercito di giudici dipace, che avrebbe dovuto sgravarla da ciò che è troppo ripetitivoe/o meno importante, non è stata capace di trovare al suo internol’energia per migliorare il servizio giustizia, apparendo a moltipiù attenta a garantire la propria stabilità di corporazione, che nondi venire incontro alle molteplici domande di giustizia.

Da ultimo, ma non come ultima causa di disgregazione,l’Avvocatura stessa non è apparsa in grado di contrastare l’o-pera dei suoi nemici, che hanno pensato di annacquarne ilvigore e la rilevanza sociale inondandola di nuovi giunti inmodo incontrollato, senza programmare gli accessi in funzio-ne delle reali possibilità di un lavoro dignitoso e senza preve-dere regole adeguate nei percorsi formativi, nell’aggiorna-mento e nella qualificazione professionale.

In questa situazione drammatica, resa ancora più pesantedal lungo ciclo di stagnazione economica e dall’impoveri-mento conseguente al pur necessario ingresso dell’Italia nellamoneta europea, l’Avvocatura italiana è chiamata a un fortesenso di responsabilità e a un impegno coraggioso.L’obiettivo è riaffermare la dignità della professione per met-tersi in grado di adempiere al compito cruciale della difesadei diritti individuali e collettivi, sia nella sede giurisdiziona-le sia consigliando con competenza i cittadini e le impresenella serrata competizione internazionale.

All’interno di questo orizzonte va detto che alcuni princì-pi, già fissati nel recente passato delle forze vivedell’Avvocatura italiana, dovranno orientare con sicurezzal’opera del Consiglio dell’Ordine torinese.

Sul piano internazionale e nazionale occorrerà difendere,insieme con il Consiglio nazionale e con le libereAssociazioni forensi, il sistema ordinistico nei suoi elementifondamentali, ivi compreso il livello qualitativo delle presta-zioni offerte, con il mantenimento dei minimi tariffari, sul cuirispetto anche il Consiglio torinese dovrà vigilare contro lepattuizioni in sfrenata violazione dei minimi, nonché la riser-va in capo all’Avvocatura della consulenza stragiudiziale.Miraggio, forse, quest’ultimo, ma sul quale occorre insistereperché l’Avvocatura è il soggetto più qualificato a fornire ilservizio di consulenza sui temi di pretta rilevanza giuridica.

Sul piano dell’azione specifica dell’Ordine torinese occor-

rerà, sin da subito, e senza alcuna remora conservatrice, avva-lersi di tutte le possibilità offerte dalla legge per imprimereuna svolta al duplice livello dell’accesso alla professione edell’aggiornamento professionale.

Sul primo tema, raccogliendo le indicazioni dei Colleghipiù attenti alle dinamiche dei flussi e approfittando del fattoche il nuovo esame professionale ha messo fine al tristemen-te noto turismo del praticantato, occorrerà procedere allaverifica puntuale circa l’effettività della pratica, con control-li incrociati tanto sui titolari degli studi legali quanto sui gio-vani iscritti, affinché la pratica non costituisca un parcheggioa basso costo in pregiudizio di giovani illusi sulle prospettivefuture di lavoro. Ciò consentirà di saggiare l’idoneità degliaspiranti non in base all’aleatorietà di un esame, bensì all’im-pegno profuso e all’esperienza acquisita sul campo.

Sul tema dell’aggiornamento, il Consiglio torinese si trovaall’avanguardia nel percorrere la strada della formazione perma-nente, che il nuovo codice deontologico individua come conte-nuto essenziale dei doveri professionali e che il Consiglio nazio-nale forense intende codificare in protocolli che riqualifichinol’Avvocatura secondo standard di qualità in grado di offrire ser-vizi utili ai cittadini e alle imprese. Le molteplici iniziativeassunte dal Consiglio, di intesa anche con la Fondazione Croce,nei mesi appena trascorsi, nonché le attività di studio già pro-grammate per l’ultima parte del 2006 e per l’anno 2007 si muo-vono in questa direzione. L’obiettivo è contribuire a far sì chel’Avvocato svolga un’opera qualificata non soltanto quando sianecessaria l’instaurazione della controversia, ma, prima ancora,in sede di consulenza per evitarla. Ciò implicherà, passo dopopasso, di revisionare gli Albi professionali, se, come è previstonella bozza di regolamento del Consiglio nazionale, l’aggiorna-mento professionale dovrà essere verificato nella sua effettività.

L’Avvocatura italiana dovrà anche realisticamente riflette-re sulla circostanza che oggi non è più possibile ad alcunodominare con competenza i vari ambiti del sapere giuridico.Di qui l’esigenza che, opportunamente documentando ilsuperamento di determinati percorsi formativi, l’Avvocatosia legittimato a offrire ai cittadini e alle imprese segnali pre-cisi in ordine alle sue competenze specifiche, secondo criterinon ispirati alla pubblicità ingannatrice di tipo commerciale,bensì a una obiettiva e trasparente informazione.

Con il Consiglio che ho l’onore di presiedere e con la colla-borazione della Fondazione Croce, “Casa comune dell’Avvo-catura torinese”, grazie anche all’opera assidua di un persona-le amministrativo preparato ed estremamente solerte, conse-gno questo programma all’attenzione di tutti i Colleghi, perchéanch’essi possano, con la riflessione e la critica, contribuirealla tutela della nostra dignità, fondamentale garanzia dellelibertà e dei diritti di tutti, nonché alla riapertura di un orizzon-te di speranza per gli Avvocati, in specie per coloro che, entra-ti di recente nelle nostre fila, hanno finora percorso un sentierolastricato quasi soltanto di disagi e amarezze. Speranza che ègiusto e ragionevole alimentare in noi stessi e trasmettere aglialtri, perché l’Avvocatura possiede, anche e soprattutto nellesue fasce economicamente più deboli, un’alta qualificazionegiuridica ed integre energie di carattere morale.

Mauro Ronco

Editoriale

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Torino, 1° luglio 2006

Ieri, 30 giugno, quando “La Pazienza” era già integralmente stampata, è pervenuta la noti-

zia che, con Decreto Legge, il Governo, da poco insediato, presieduto da Romano Prodi, su

proposta del Ministro Pierluigi Bersani, ha, come sua prima misura legislativa, scardinato la

disciplina della nostra professione, in particolare: a) abrogando le norme cui è demandata la

previsione di tariffe fisse o minime inderogabili, nonché cancellando il divieto del patto di

quota lite; b) abrogando le prescrizioni deontologiche che pongono limiti alla pubblicità pro-

fessionale; c) autorizzando la erogazione di servizi anche legali a società di tipo interdiscipli-

nare.

A fronte di ciò:

• esprimo indignazione per il fatto che il Governo sovverta la professione tramite Decreto

Legge, in spregio dell’art. 77 comma II della Costituzione;

• denuncio che sia calpestato il rilievo costituzionale dell’Avvocatura nella sua funzione di

tutela dei diritti dei cittadini, poiché essa è trattata come una qualsiasi categoria che vende

beni e servizi commerciali;

• prendo atto della soddisfazione di Confindustria, essendo state accolte le sue “pressioni sul

Governo perché… l’Esecutivo avviasse una serie di riforme a costo zero” (Il Sole 24 ore,

1° luglio) (rectius: a esclusivo costo dei cittadini per l’inevitabile degradazione della qua-

lità dei servizi);

• non mi stupisco dell’ignoranza del Ministro della Giustizia Clemente Mastella, che si è

affrettato a dichairare che il Decreto non inciderebbe “in alcun modo sugli Ordini profes-

sionali e sull’autonomia degli Ordini” (La Stampa, 1° luglio).

In questa sede mi limito a dire che profonderò ogni impegno perché l’Avvocatura torinese, ben

nota per la sua compostezza e autorevolezza, esprima, con tutta l’energia morale che la con-

traddistingue, la sua resistenza a una così arrogante e spregiudicata operazione che costituisce

un primo passo per distruggere l’autonomia e la libertà della nostra professione.

Mauro Ronco

la PazienzaEditoriale6

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7la Pazienza

Il 23 marzo 2006 il Parlamento euro-peo ha approvato una risoluzione che

riconosce le specifiche funzioni e prero-gative degli ordini professionali forensi.

Si tratta di una importantissima inver-sione di tendenza contro l’ondata chevoleva giungere ad una liberalizzazionecompleta dei servizi professionali. Varicordato che tale risoluzione non haricadute normative immediate, tuttavia ildocumento argomenta la necessità diuna tutela particolare dell’attività diavvocato. L’Europarlamento “riconoscepienamente la funzione cruciale eserci-tata dalle professioni legali in unasocietà democratica”, sia per quel cheriguarda il patrocinio in giudizio, sial’attività di consulenza extra-giudiziale.La risoluzione “evidenzia le alte qualifi-che richieste per accedere alla professio-ne legale” e il bisogno di proteggerlenell’interesse dei cittadini europei.

La risoluzione contiene un passag-gio molto importante in cui si sottolineache il regolamento e le riforme degliordini professionali sono eseguiti inmaniera più efficace a livello nazionale,e, quindi, che gli organismi legislatividegli Stati membri sono nella posizionemigliore per definire le norme che siapplicano alle professioni legali.

Anche questo passaggio rappresentauna importante inversione di tendenza.In pratica gli organismi comunitariritengono che la competenza propriaalla definizione delle regole sulla pro-fessione appartenga agli Stati e nonall’Unione, proteggendo in tal modo idiversi assetti nazionali dell’avvocatu-ra. In tal modo la Commissione vieneinvitata a considerare che esistono inte-ressi pubblici nazionali che devono pre-valere sui principi della concorrenza.

In particolare la Commissione èinvitata a non applicare le norme dellaconcorrenza su questioni di interesse

nazionale come l’accesso alla giustizia,ivi inclusa anche la questione delletabelle nazionali degli onorari.

È allora facile cogliere la novità el’importanza di una tale Risoluzionedel Parlamento europeo.

La tendenza degli ultimi anni erastata quella di considerare la professio-ne legale alla stregua di una qualsiasiattività economica, come tale da sotto-porre alle regole della concorrenza delmercato. In quest’ottica il progetto ori-ginario della direttiva Bolkenstein (poiapprovata in modo molto variato il 13-3-2006) prevedeva in pratica lo sman-tellamento degli ordini professionalinazionali, ritenuti un mero ostacolo almercato unico dei servizi, e alla liberacircolazione transfrontaliera. La pro-fessione di avvocato diveniva una meraattività privata, non dissimile da qual-siasi attività economica, che dovevatrovare nel modello dell’impresa la pro-pria base di disciplinamento, in modouniforme per l’intera Unione.

Il Parlamento ha completamenteribaltato tale impostazione riconoscen-do il carattere pubblico della rilevanzadell’avvocatura, attraverso gli ordininazionali in cui essa si articola, e, pro-prio nell’interesse dei cittadini europei,ha restituito agli Stati membri, cioè aiparlamenti nazionali, la competenza adettare la sua disciplina, per lo specifi-co rapporto che esiste tra essa e l’orga-nizzazione della giustizia.

Una tale forte pronuncia deve farciriflettere sulla nostra funzione e lanostra storia.

Gli ordini professionali non sono,infatti, creature dello Stato ottocentesco,che si è limitato a riconoscere e dareregolamentazione legislativa a comunitàprofessionali che preesistevano alla suastessa nascita. Gli ordini professionalidel continente derivano il loro modello

dalla Confraternita di S. Nicola, in cui siriunirono gli avvocati di Parigi, e cheprese forma compiuta dal 1274 al 1432,così come gli ordini forensi dei paesi diCommon Law trovano il proprio model-lo nell’organizzazione del Tempio diLondra, all’inizio del XIV sec. quandogli apprentices of the Law presero pos-sesso del luogo abbandonato daiCavalieri templari. Si tratta quindi dicomunità storiche nel cui ambito è avve-nuta l’elaborazione del diritto europeo,ben prima che lo Stato, in senso moder-no, sorgesse quale neutralizzazione delleguerre di religione.

La rilevanza di tali comunità dei giu-risti diviene quindi un fattore di estremarilevanza per comprendere lo sviluppostorico dell’elaborazione dello stessodiritto europeo, in quanto avvenutoproprio nel seno degli ordini professio-nali. Una tale “comunità dei giuristi” èquindi rientrata nello Stato, ma lo pre-cede in quanto organizzazione concretadella giustizia.

In sostanza l’auto-organizzazionedell’avvocatura come “ordine”, non èuna mera questione economica di mer-cato, ma fa parte della storia stessa del-l’organizzarsi dei pubblici poteri neivari ambiti nazionali che si rifanno allospazio comune dello jus publicum euro-peum. Ed è esattamente questa naturapropria degli ordini forensi che era statadisconosciuta negli anni recenti e che èstata riaffermata con forza dall’Euro-parlamento.

D’altronde nel mondo della globa-lizzazione sarebbero spariti gli ordinieuropei ma sarebbe rimasto quel poten-tissimo ordine che è l’American BarAssociation (ABA), quale vera conti-nuazione moderna del Tempio inglese.Infatti, proprio nella terra di elezionedel mercato, i servizi legali continuanoad essere organizzati intorno ad un

Problemi dell’avvocaturae della giurisdizione

IL PARLAMENTO EUROPEO RICONOSCE LA RILEVANZA PUBBLICA DELL’AVVOCATURA

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la PazienzaProblemi dell’avvocatura e della giurisdizione 8

ordine i cui poteri di governo della pro-fessione sono molto maggiori di quellieuropei, sia per quel che concerne l’ac-cesso che la tenuta etica dei membri.Nel mondo della competizione globalesi sarebbero così confrontate mere indi-vidualità economiche (i fornitori di ser-vizi giuridici europei) e un vero e pro-prio ordine potente di veri e propriavvocati (americani). Un risultato la cuidiscrasia è evidente a tutto vantaggiodell’America: la distruzione degli ordi-ni professionali europei avrebbe resol’ABA praticamente l’unico ordinemondiale autorevole. Laddove, proprioin America, è evidente come l’associa-zione degli avvocati sia una istituzioneessenziale di pubblica rilevanza nel-l’auto-organizzazione della giustizia.

Questa discussione deve anche farciriflettere sull’Europa stessa per comeessa viene costruita in questi annirecenti. Sono infatti compresenti ideecontraddittorie di Europa. Da un latoquella che ha trovato riconoscimentonella Carta di Nizza intesa ad esaltare ilpatrimonio costituzionale comunedegli Stati membri per come esso si ècostruito intorno ai valori dellaPersona. Dall’altro l’idea ultra-liberi-sta, e nello stesso tempo ultra burocrati-ca, dell’Europa, per come spesso viene

condotta in pratica dalla Commissione:laddove i poteri burocratici sono impie-gati a sostegno dell’espansione delmero mercato in tutti gli ambiti socialipossibili. Insomma un’idea che combi-na il metodo del dirigismo con gli esitisociali del liberismo. Questa secondaEuropa è proprio quella che trovava nelprogetto Bolkenstein la sua realizzazio-ne concreta, e che ora comincia ad esse-re combattuta dallo stesso Parlamentoeuropeo. La semplice “Era dei buonisentimenti”, per quanto concerne ilfuturo dell’Unione, mi sembra infattiterminata, ed occorre ora ripensare intermini politici propri l’intero progetto.

Infine vi è ancora un punto da segna-lare. Governo della professione, rile-vanza pubblica dell’avvocatura, comu-nità ed etica sono diversi aspetti dell’u-nico problema dell’organizzazione pro-fessionale della giustizia, così come èandato articolandosi nella storia euro-pea. Viene, così, in rilievo l’aspettodella dimensione pubblica dell’eticaprofessionale, come problema centraledell’organizzazione stessa della comu-nità dei giuristi, su cui ho riflettuto,circa un anno fa, in una mia relazionenel convegno organizzato dall’Unionedei Giuristi Cattolici torinese.

La dimensione dell’etica trascende

qui i meri aspetti privati o intersogget-tivi per divenire un elemento cardinedella natura propria dello stesso ordineprofessionale, così come ribaditadall’Europarlamento. Infatti, se da unlato la Commissione è stata indirizzataa tutelare gli ordini nazionali, dall’al-tro il Parlamento ha invitato gli ordiniprofessionali a “istituire un codice dicondotta a livello europeo, con normerelative all’organizzazione, alle quali-fiche, alle etiche professionali, al con-trollo, alla trasparenza, e alla comuni-cazione”, per garantire che il consu-matore finale dei servizi legali dispon-ga delle garanzie necessarie in relazio-ne all’integrità e all’esperienza, “alfine di una sana amministrazione dellagiustizia”.

Solo, infatti, se il governo della pro-fessione si poggia su una elaborazionepropria di una forte etica professionale,un tale governo può continuare a gode-re di quella autorevolezza che è neces-saria alla propria legittimazione. È que-sto il compito che, nel ribadirne lanecessità e l’importanza, l’Europarla-mento ha affidato all’“Ordine degliAvvocati”.

P.G.MonateriProf. ord. di Diritto Civilenell’Università di Torino

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9la Pazienza

Una stanza elegante in cimaad un grattacielo, con gran-

di vetrate e magnifica vista, arreda-mento moderno ed elegante tuttogiocato su toni chiari e alla scriva-nia un signore non giovane, consguardo penetrante e una bellissimabarba bianca, impeccabile nel suogessato grigio.

“Si accomodi”, mi dice il miosconosciuto ospite, “Lei lo sa chisono io?”... un attimo di esitazione,l’atmosfera è strana, come sospesafuori del tempo... “Forse lei è unaversione postmoderna di Dio”,azzardo... Sorriso di scherno, “Maquale Dio!... lo lasci stare con tuttoquello che ha da fare, ...davvero Leinon sa chi sono io?”

“No signore...”“Ma come! Io sono il Mercato!”“Il Mercato?”“Sì, ha presente quel posto dove

si incontrano la domanda e l’offer-ta e l’economia cresce?”

“Ah!”, rispondo senza nascondereil mio stupore. “Ma scusi signorMercato, che vuole da me, io sonouna libera professionista, svolgo unaprofessione protetta, i prezzi dellemie prestazioni sono stabiliti dalletariffe, non posso farmi pubblicità,che c’entro io con il mercato?”

“Vede, gentile signora”, mi dicecon l’espressione di chi la sa lungamentre sfoglia un corposo dossier,“mi risulta che Voi avvocati italianinon stiate andando tanto bene, sietetantissimi e sempre più poveri...”

“Beh, sì è vero”, ammetto conuna certa riluttanza, visto che que-sto mercato è una cosa alla quale mihanno insegnato a sentirmi estraneae forse anche un po’ superiore. “Eallora forse è meglio se ci facciamo

due chiacchiere, voglio verificarecon Lei se può ancora stare nel mer-cato o se deve chiudere bottega...”

“Perdindirindina… Come chiu-dere bottega, io so fare solo questomestiere e devo campare!”

“Beh, cara signora, se Lei nonsta nel mercato, prima o poi si trovafuori del mercato e quindi dovràchiudere”.

“E allora cosa devo fare per starenel mercato?”

“Beh, se lei è attenta e ha buonavolontà, possiamo farle un corsorapido...”. Senza esitazioni rispon-do affermativamente: “Iniziamosubito per favore!”

“D’accordo, iniziamo a verifica-re la organizzazione del Suo stu-dio”.

“Siete a posto dal punto di vistaamministrativo con gli adempimen-ti della legge 626, la privacy?”.“Sì”. “Vi state attrezzando perassolvere gli obblighi dell’antirici-claggio...” “Sì, ma che c’entra que-sto con il mercato?”

“Scusi, se lei va a fare una piani-ficazione economica per il futuronon può certo permettersi che uncontrollo amministrativo le blocchil’attività e le produca costi che leinon aveva preventivato! E poi, ilcliente deve percepire la sua serietàe lo fa anche attraverso la verificadell’adempimento degli obblighi dilegge”.

Incasso e mi rallegro di essere aposto al momento con tutti gliadempimenti richiesti.

“Bene, passiamo oltre e vediamogli aspetti gestionali”.

“Come è il vostro cash flow?”“Prego?”“Voglio dire, siete attente a che

nel corso dell’anno vi siano costan-ti apporti finanziari in modo dacoprire le spese o lavorate moltocon fidi?”

“Ah, ho capito! No, fidi niente, lidetesto... Sì cerchiamo di seguire conparticolare attenzione la parcella-zione in modo da regolare i flussi dicassa ed evitare di avere molti credi-ti da esigere e nel frattempo pagarele spese a debito”.

“Bene, quindi la sua attività almomento pare sana, vediamo quin-di i vostri programmi per il futuro”.

“Avete sotto controllo il bilanciodi quest’anno e fatto un budget perl’anno prossimo?”

“Sì, per quanto riguarda le spese,il consuntivo di quest’anno è inlinea con il preventivo che avevamopreparato e abbiamo già immagi-nato un preventivo di spese ancheper l’anno prossimo”.

“Va bene, ma per gli incassi?”“Scusi, signor Mercato – dico con

aria seccata – io lavoro con clientiprivati, come faccio a sapere quantiincarichi avrò l’anno prossimo?”

Suo sguardo di compassione:“Ma lei lo fa un po’ di marketing?”

Mio sguardo seccato: “Ma se leho già detto che non posso fare pub-blicità!”

Sguardo durissimo. “E che c’en-tra il marketing con la pubblicità?Il marketing serve per individuareche tipo di prodotto si offre sul mer-cato e a quale fascia di consumato-ri (utenti) ci si rivolge e quindi stu-dia come fare a raggiungere questiutenti con il proprio prodotto”.“Poffarbacco – mi sfugge – e comesi fa questo?”

“Beh, innanzitutto bisogna indivi-duare le opportunità del mercato e i

SOGNO O SON DESTA?

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la PazienzaProblemi dell’avvocatura e della giurisdizione 10

bisogni dei clienti, e compararle conle proprie potenzialità interne attua-li e di sviluppo e individuare il pro-prio obbiettivo, stendendo una spe-cie di rudimentale piano di marke-ting da condividere con tutto lo staffdello studio, personale dipendentecompreso, e da verificare periodica-mente nella sua realizzazione.Questo, tra l’altro, significa evitaredi assumere incarichi che non abbia-no a che fare con il proprio campo diazione principale (core business),non solo perché gli incarichi margi-nali necessitano di maggiore tempodi studio e, quindi, risultano menoredditizi, ma anche perché disorien-tano il cliente; se un negozio di abbi-gliamento vendesse anche ortaggiLei come lo vedrebbe?”

Ribadisco: “Ma questo di fattoporta a quella specializzazione cheancora non è riconosciuta a livellogiuridico”.

E lui replica: “La specializzazio-ne non è riconosciuta e non può

essere indicata, ma può essere indi-cato anche nella carta intestata ilcampo principale di azione. Tengaconto che, al di là di ciò che pensa-no i Vostri organi di autogoverno, iclienti scelgono già il loro avvocatoin base alla sua specializzazione ead altri fattori. Se lei leggesse ognitanto i giornali economici, cara lamia signora, avrebbe notato chesono stati pubblicati una ventina diarticoli sul tema. Prendiamone unoa caso tratto da Italia Oggi del 18maggio scorso, da cui risulta innan-zitutto che i clienti scelgono il pro-fessionista più con il criterio delpassaparola che dalle appositedirectory che trovano, ad esempio,su internet e che, in ogni caso, nellafase di ricerca del professionista,sono attirati da quattro elementi.• L’expertise - esperienza matura-

ta avendo seguito casi simili consuccesso.

• Il costo - inteso non tanto comeonorario più basso ma come il

reale ritorno per il cliente in ter-mini di rapporto costi benefici.

• La reputazione individuale delprofessionista - reputazione cheva mantenuta nel tempo con unavera formazione permanente cheporta all’elemento seguente che è:

• L’innovatività - intesa comecapacità di trattare in modo percosì dire ‘fresco’ argomenti diroutine o di adottare un approc-cio innovativo a casi complessi”.“Senta, signor Mercato, mi rendo

conto che ho molto ancora da impa-rare da Lei, chissà se questa nostrachiacchierata potrà ripetersi”.

“Certo, cara signora, se lei dimo-strerà di avere recepito i primi rudi-menti che le ho dato oggi verrà ricon-vocata per proseguire la verifica”.

“Altrimenti?”“Altrimenti la ritroverò nel giro-

ne dei disoccupati...”.Non vi sto a dire che mi sono sve-

gliata sudata e molto inquieta.

Giulia Facchini

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11la Pazienza

Dal Consiglio dell’Ordine

ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI TORINOPER IL BIENNIO 2006/2007

Nei giorni 6 e 7 febbraio 2006 si sono svolte le votazioni di ballottaggio per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Torino.I votanti sono stati 2322 pari al 53,54% degli iscritti all’Albo.In seguito alle votazioni di ballottaggio sono stati eletti Consiglieri dell’Ordine i seguenti avvocati.

Carpano Michele 748

Dal Fiume Oliviero 607

Fierro Augusto 603

Guerci Luciana 614

Lodigiani Emilia 607

Macchia Roberto 609

Malerba Michela 699

Martorelli Renato 611

Mussano Gianpaolo 613

Napoli Mario 892

Notaristefano Marina 633

Preve Guglielmo 703

Ronco Mauro 785

Sorrentino Domenico 653

Trinelli Edgardo 797

Nella prima seduta del Consiglio del 21.02.2006 sono state attribuite le seguenti cariche consiliari:

PRESIDENTE: avv. Mauro RoncoCONSIGLIERE SEGRETARIO: avv. Guglielmo PreveTESORIERE: avv. Edgardo Trinelli

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12la Pazienza

Cari Colleghi,a seguito delle elezioni per il

nuovo Consiglio dell’Ordine, il 10marzo sono entrati nel Consigliodi Amministrazione della Fon-dazione Croce, come Consiglieridi diritto, gli avv.ti Mauro Ronco,Guglielmo Preve e EdgardoTrinelli nelle rispettive qualità diPresidente, Segretario e Tesorieredel nuovo Consiglio dell’Ordine.Il Presidente uscente avv. Napoliha dato le proprie dimissioni, indi-cando quale suo successore l’avv.Pier Luigi Amerio che già operavaquale Consigliere dal momentodella costituzione della Fon-dazione.

I Consiglieri, nel ringraziarel’avv. Napoli per l’ottimo lavorosvolto e per i risultati conseguiti,hanno nominato, all’unanimità econ l’astensione del solo interes-sato, l’avv. Pier Luigi Amerionuovo Presidente della Fon-dazione Croce.

Al successivo Consiglio diAmministrazione il Presidenteappena insediato ha esposto leproprie idee per portare a compi-mento il mandato dell’interoConsiglio di Amministrazionescadente nel settembre 2007 comeda Statuto della Fondazione.

L’avv. Amerio, nel presentare ilproprio programma ha fatto pro-prio il programma dell’avv.Napoli presentato all’inizio delsuo incarico ritenendolo di vastorespiro e tuttora attuale e ha quin-di comunicato di non voler appor-

Dalla Fondazione

AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITÀDELLA FONDAZIONE

Arianna Enrichens, 2006

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la Pazienza 13Notizie e commenti dalla Fondazione

tare cambiamenti di rilievo e divolerlo solo aggiornare con nuoveiniziative. In particolare, ha fattopresente di voler proseguire neirapporti di collaborazione con ilConsiglio dell’Ordine improntan-doli alla massima chiarezza e haconfermato che il suo obiettivoprincipale sarà quello di dare spa-zio a tutti i colleghi e alle loro ini-ziative.

Nell’ottica di riallacciare i rap-porti con tutte le componenti dellanostra Avvocatura, alcune dellequali hanno vissuto il nasceredella Fondazione in modo appar-tato, il Presidente avv. Amerio,rilevato come l’avvocatura torine-se abbia sempre dimostrato la suacapacità di essere unita neimomenti importanti, ha propostol’organizzazione di una tavolarotonda tra tutti i Presidentidell’Ordine successori dell’avv.Fulvio Croce.

I propositi del Presidente avv.Amerio sono quindi stati trasposti

dal Consiglio di Amministrazionein numerose iniziative che hannoavuto luogo nei mesi di aprile emaggio che troverete descrittinelle lettere della Fondazione checostantemente vengono inviatevia e-mail a tutti i colleghi e pub-blicate sul sito del Consiglio oltreche su quello della Fondazione.

Di particolare rilievo è statol’incontro dell’11 maggio con tuttigli ex Presidenti dell’Ordine:Gianvittorio Gabri, DomenicoSorrentino, Gianpaolo Zancan eAntonio Rossomando che si sonosucceduti alla Presidenza delConsiglio dell’Ordine dopo il bru-tale assassinio dell’avv. FulvioCroce da parte delle BR.

Cogliamo l’occasione per unauspicio: che i colleghi più giova-ni, che da poco hanno iniziato laloro vita professionale, partecipi-no sempre più numerosi sia aimomenti di riflessione giuridicasia a quelli di svago, tenendo cosìvivo il nostro circolo anche con

proposte ed iniziative di loro inte-resse, che abbiano lo scopo diallargare la frequentazione dellaFondazione.

Vi segnaliamo, infine, che d’orain avanti sarà pubblicato presso labacheca del Consiglio dell’Ordineil manifesto aggiornato delle ini-ziative in corso di mese in mese aPalazzo Capris.

Vi ricordiamo, infine, che l’usodella sede di Palazzo Capris èaperto a tutti i colleghi, sia perquanto riguarda l’utilizzo dellasala ristorante sia per quantoriguarda le altre sale e che ciascuncollega vi si può recare in qualsia-si momento con orario dalle 11alle 24, invitando colleghi, amici oparenti a intrattenersi presso ilristorante (con orario 12/14,30 e20/23) o nelle sale comuni al difuori degli incontri organizzatisettimanalmente come sopra elen-cati.

Manuela StinchiConsigliere della Fondazione

Arianna Enrichens, 2006

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14la Pazienza

In questi ultimi due anni abbiamosicuramente avuto una assai signifi-

cativa accelerazione di tutte le proble-matiche relative all’informatica e, inparticolare, all’informatica quale stru-mento di lavoro che ha occupato spazisempre più importanti nella gestionedei nostri studi.

Il dato significativamente nuovo emaggiormente rilevante, però, è offertodalla tendenziale possibilità, attraversostrumenti informatici, di dialogare intempo reale con l’esterno e, in prospet-tiva sempre più prossima (che in talunerealtà è divenuta ormai attuale), anchecon l’Amministrazione della Giustizia.

A tale proposito un primo significa-tivo servizio è quello offerto dalla piat-taforma PolisWeb che è un applicativosoftware di Proprietà del Ministerodella Giustizia che consente la creazio-ne di siti internet attraverso i quali gliavvocati possono interloquire con gliUffici Giudiziari: si tratta, in qualchemodo, di un primo passo verso il “pro-cesso telematico” ovvero di un proces-so che consentirà agli avvocati di darecorso a tutti gli adempimenti di cancel-leria da remoto ovvero dal proprio stu-dio professionale.

In particolare è previsto che sul sitovengano caricati i dati riferibili ai fasci-coli dei diversi procedimenti civili (almomento il servizio è previsto solo inmateria civile, ma ci si sta adoperandofattivamente al fine di consentirne l’at-tivazione anche in sede penale) cosìcome sono desumibili dai registri dicancelleria e potrebbero/dovrebberoessere caricati anche i vari provvedi-menti adottati dal Giudice in corso dicausa ivi comprese le sentenze.

Un flusso telematico quotidiano deidati dal server che li gestisce dal latoUffici Giudiziari al server del sito con-sente, poi, il loro costante aggiorna-mento.

Il sistema, infine, prevede un rigoro-so controllo dell’accesso al sito consen-tito ai soli soggetti abilitati ovvero agliavvocati patrocinatori di una delle partiin causa.

Al momento, nelle poche realtà ove ilsistema è operativo in via sperimentale,tali ultimi provvedimenti (sentenze,ordinanze, decreti, verbali di concilia-zione etc.) risultano caricati in misuraalquanto modesta (soprattutto per pro-blemi di adattamento degli operatoriall’utilizzo degli appositi programmiinformatici) tanto che in alcune realtà siè provveduto ad affiancare la piattafor-ma PolisWeb con altro servizio di distri-buzione delle sentenze civili on line.

Il nostro Consiglio, superando, gra-zie anche al fattivo impegno profusodalla sua Commissione Informaticanegli ultimi due anni, le pastoie buro-cratiche che troppo frequentemente sifrappongono alle esperienze innovativee gli ostacoli di carattere logistico e tec-nico, è riuscito a dare avvio a tale ulti-mo servizio costituendo una banca datiinformatica contenente tutti i provvedi-menti giudiziari (sentenze, ordinanze,decreti e verbali di conciliazione)assunti, in sede civile, da Tribunale eCorte d’Appello di Torino a far data dal1° gennaio 2006.

Tale banca dati viene aggiornataquotidianamente a nostra cura median-te la scansione di tutti i provvedimentigiudiziari depositati ogni giorno pressole Cancellerie delle diverse sezioni delTribunale e della Corte d’Appello.

Il servizio, poi, prevede che i colle-ghi che vi hanno aderito ricevano via e-mail la segnalazione dell’avvenutodeposito delle sentenze (e anche deglialtri provvedimenti conclusivi del giu-dizio quali i decreti, le ordinanze e iverbali di conciliazione) pronunciatenelle cause in cui sono patrocinatori diuna delle parti.

Avuta tale notizia ciascun collegapotrà decidere se acquisire copia delprovvedimento che lo interessa diretta-mente dal proprio studio scaricando ilrelativo file mediante accesso al sitoweb dedicato tramite l’apposito linkriservato allocato sul sito web delConsiglio dell’Ordine di Torino.

L’accesso al sito web dedicato saràconsentito, secondo le specifiche disicurezza ministeriali previste per ilprocesso telematico e per l’accesso aPolisWeb, previa autenticazione delsoggetto che accede da effettuarsimediante smart card.

Si tratta di carta con micro chip inte-grato in cui vengono registrati i dati deltitolare e che, mediante inserimento inapposito lettore, consente l’identifica-zione certa del soggetto che sta interlo-quendo con il sistema informatico.

La lettura dei files dei diversi prov-vedimenti viene autorizzata grazieall’abbinamento a detti files del codicefiscale dei soggetti legittimati che siindividuano esclusivamente negliavvocati patrocinatori delle parti perciascuna causa.

Da qui l’importanza (importanza chesarà sempre più accentuata con il passa-re del tempo e che diventerà necessitàimprescindibile con l’avvio del proces-so telematico) dell’indicazione delcodice fiscale degli avvocati indicati indelega all’atto dell’iscrizione a ruolodelle varie cause. Solo se sarà stato cor-rettamente inserito il codice fiscale saràpossibile, per il sistema, accertare lalegittimazione di chi chiede l’accesso e,conseguentemente, assentirlo.

Per fruire del servizio “Sentenze online” e per legittimare il proprioaccesso ai files dei provvedimentiemessi in procedimenti in cui si èpatrocinatore di una delle parti sarà,ovviamente, possibile avvalersi diqualsiasi smart card.

Dalla Commissione Informatica

POLISWEB E SENTENZE ON LINE

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la Pazienza Notizie e commenti dalla Commissione Informatica 15

Il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Torino, tuttavia, ha stipula-to una convenzione con la DCSSoftware e Servizi s.r.l. (che fornisce lapiattaforma per l’autenticazione dell’i-scritto nonché l’infrastruttura hardwaree software per l’archiviazione e ladistribuzione delle sentenze agli aventidiritto) per la fornitura di kit di firmadigitale (smart card – con personalizza-zione grafica valente anche quale tesse-rino di riconoscimento – con doppiocertificato di firma digitale – certificatoCNF e certificato ACTALIS – e un cer-tificato di autenticazione, lettore dismart card, cd autoinstallante con dri-vers e software applicativo e licenzaclient per firma, verifica firma e cifratu-ra), servizio di posta elettronica certifi-cata nonché tessera ricaricabile perpagamento dei diritti di copia in rela-zione al servizio sentenze on line.

Informazioni più dettagliate alriguardo possono rinvenirsi sul sitoweb dell’Ordine degli Avvocati diTorino ovvero presso la nostraSegreteria.

Il rilascio del file della sentenzaverrà effettuato, secondo il protocollod’intesa concordato con Tribunale eCorte d’Appello, subordinatamente alpagamento dei diritti di cancelleria pre-visti per le copie non urgenti. Per talepagamento è previsto l’utilizzo di unatessera a scalare prepagata che potràessere acquistata presso gli Ufficidell’Ordine.

Oltre a tale servizio che, come si èillustrato, garantisce la possibilità diacquisire, da remoto (dal proprio stu-dio), copia dei provvedimenti giurisdi-zionali rispetto ai quali si è patrocinato-re di una delle parti, sta per essereavviato anche il servizio PolisWeb che,in un primo momento, interesserà solola Corte d’Appello, ma che, nel brevis-simo periodo, dovrebbe estendersianche ai dati relativi al Tribunale.

Al riguardo, infatti, il Consigliodell’Ordine di Torino si è impegnato acontribuire fattivamente all’indispen-sabile opera di bonifica dei dati relativialle anagrafiche degli avvocati patroci-natori delle diverse parti in causa.

Tale bonifica (omogeneizzazionedella registrazione dei dati relativi aciascun avvocato) si presenta, invero,

particolarmente complessa per ilTribunale che, contrariamente allaCorte d’Appello che ha informatizzato ipropri registri solo in epoca più recente,ha visto il succedersi e la stratificazionedi banche dati differenti nel corso deltempo con l’indispensabile trasmigra-zione dei dati dall’una all’altra e con l’i-nevitabile conseguente sovrapposizio-ne di dati disomogenei.

L’avvio di questi servizi non è che ilprimo passo verso un nuovo modo didialogare con l’Amministrazione esicuramente un’occasione da non per-

dere, non solo e non tanto per le concre-te agevolazioni che i servizi stessipotranno assicurare a ciascun colleganello svolgimento della sua attivitàquotidiana, ma soprattutto perché rap-presenta la concreta possibilità di pren-dere confidenza in modo certo non trau-matico con quelli che saranno gli stru-menti indispensabili della nostra pro-fessione in un futuro ormai sicuramen-te prossimo.

Roberto MacchiaCoordinatore

della Commissione Informatica

Arianna Enrichens, 2006

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16la Pazienza

Dalla Commissione Affari Penali

CERCANDO DI LIMITARE I DANNI

Ècosa tristemente nota che nelnostro Paese gli Uffici Giudiziari –

per carenza di personale e di mezzi –non riescono a smaltire il carico deiprocedimenti, piccoli e grandi, che lasocietà, sempre più complessa, genera.Tale realtà, ormai fisiologicamenteradicata nel nostro contesto sociale,impone alle Procure la determinazionedi criteri generali che consentano, al dilà di scelte arbitrarie, di procurare alsistema Giustizia il minor danno possi-bile, scegliendo quali processi mandareavanti.

Ciò nondimeno, a dispetto dellabuona fede e degli ottimi intenti deglioperatori preposti a dettare tali regole diassoluta emergenza, mostruose ingiu-stizie e disparità di trattamento si verifi-cano senza risparmio.

Basti pensare a tutte quelle partioffese, che, subìto un torto, e sceglien-do la via maestra della legalità, si rivol-gono all’Autorità Giudiziaria, edhanno, quale corrispettivo, la beffa del-l’archiviazione per intervenuta prescri-zione. La commissione “affari penali”istituita in seno al Consigliodell’Ordine, ha promosso un incontrocol Procuratore della Repubblica, alfine di conoscere e far conoscere qualisiano i criteri che privilegiano la tratta-zione dei processi presso il primo, inordine di tempo, tra gli UfficiGiudiziari investiti del compito di veri-ficare la fondatezza della notizia direato.

Orbene, la Procura di Torino ha indi-viduato un primo criterio in quello cheprivilegia la trattazione dei reati appar-tenenti alla c.d. “fascia A” ossia i reatiper i quali è prevista l’udienza prelimi-nare.

Proprio su questo punto siamo inter-venuti, lamentando che, nonostantel’impegno, gravi fatti di reato, qualitruffe, appropriazioni indebite, lesioni,

rimangano impuniti e spesso le istanzedei difensori, intese a chiedere l’eserci-zio dell’azione penale, restano inascol-tate.

L’esito dell’incontro è sintetizzatonella seguente comunicazione, giàinviata ai colleghi via e-mail.

“Cari colleghi,a seguito di numerose segnalazioni,nelle settimane scorse la Com-missione Affari Penali istituita pressoquesto Consiglio ha affrontato la que-stione del ritardo con cui viene tratta-ta la fase preliminare di un’importan-te quota dei fascicoli penali e del fattoche non sempre le segnalazioni alMagistrato assegnatario di particolariprofili di urgenza ottengono uneffetto.

Si è valutato che il fenomeno riguar-da in misura simile situazioni procedi-mentali diverse:• fascicoli per cui non è stata svolta

alcuna attività di indagine e per cuinon sono ancora scaduti i terminirelativi;

• fascicoli per cui sono già scaduti itermini delle indagini;

• fascicoli per cui sono stati comple-tati gli adempimenti previsti dal-l’art. 415 bis c.p.p., ma non sonostati avviati gli adempimenti suc-cessivi (richieste di rinvio a giudi-zio o di indicazione della data diudienza);

• fascicoli per cui la data di udienza,pur richiesta, non è ancora statacomunicata.L’argomento è stato discusso in un

incontro dei Colleghi Oliviero DalFiume ed Augusto Fierro con ilProcuratore della Repubblica Dott.Marcello Maddalena.

In quella sede è stato ribadito da tuttiche il carico di lavoro complessivo e lascarsità di risorse umane e materiali

rendono assolutamente difficile la trat-tazione tempestiva e contestuale di tuttii procedimenti penali pendenti innanzila locale Procura.

Resta però l’esigenza di ricorrere,nella corretta programmazione dellavoro da parte dei singoli Magistratidella Procura, a criteri trasparenti,oggettivi e per quanto possibile condi-visi.

Fra questi criteri deve essere ricono-sciuto uno specifico significato all’inte-resse concreto e attuale manifestatodalla persona offesa per la definizionedel procedimento.

Il Procuratore della Repubblica haricordato che l’attenzione verso lerichieste di trattazione motivate rientragià nella prassi attuale del suo Ufficioed ha suggerito, per affrontare eventua-li situazioni puntuali di sovraccarico odisfunzione, un più generalizzato ricor-so all’istanza scritta, comunicata perconoscenza anche alla Segreteria delsuo Ufficio, in modo che l’istanza possaessere valutata direttamente dalProcuratore”.

Presto sarà anche attivata una casel-la di posta elettronica della Com-missione Affari Penali, al fine di far quipervenire l’eventuale adesione ad unamailing list, avente l’obiettivo di infor-mare tempestivamente tutti i colleghipenalisti di eventuali azioni ed iniziati-ve, od osservazioni promosse dallaCommissione.

Nel contempo, anche via fax, potran-no pervenire segnalazioni su argomen-ti, problemi e temi da trattare, cosìcome sull’esito di istanze di sollecitatrattazione, rivolte per conoscenza alProcuratore della Repubblica e/o sulperdurare di ritardi nella trattazione deiprocedimenti.

Vive cordialità a tutti.

Oliviero Dal Fiume

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17la Pazienza

suo aggiornamento e, infine, lanecessità che questo tipo di pro-fessionista sia altamente compe-tente e specializzato.

Il Convegno si è articolato in duesessioni di lavoro, difficili da sinte-tizzare vista l’elevata qualità degliinterventi e la vastità delle temati-che affrontate.

Nella prima parte “seminariale”ha preso la parola per primoRenato Borzone (Presidente delConsiglio delle Camere Penali)

che ha posto l’accento sulla neces-sità di un protocollo deontologicodella pratica forense. È seguito unintervento di Emiliana Olivieri(che ha validamente rappresentatola nostra Camera Penale nellaCommissione di Lavoro delConsiglio), ricordando la neces-sità di regolare l’accesso alla pro-fessione, di verificare l’effettivosvolgimento della pratica, di ricer-care indici di specializzazione.

Ferdinando Di Francia (che

Dalla Camera Penale

La nostra Camera Penale haavuto il privilegio e l’onore di

organizzare a Torino un Convegnoche si è tenuto il 17 giugno daltitolo “L’Avvocatura PenaleItaliana guarda al futuro”.

Al convegno, patrocinato dalConsiglio dell’Ordine, hannopreso parte 150 avvocati penalisti,provenienti da tutta Italia.

I temi affrontati sono stati l’ac-cesso alla professione, la forma-zione dell’Avvocato penalista, il

PRESENTE E FUTURODELL’AVVOCATURA PENALE

Arianna Enrichens, 2006

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la PazienzaNotizie e commenti dalla Camera Penale18

della Commissione è stato il coor-dinatore) ha invece affrontato letematiche della possibile convi-venza tra avvocati specializzati(iscritti in appositi albi) e avvocati“generici”, proponendo un filtroper l’accesso alla difesa davantialle Magistrature superiori e for-mulando indicazioni per le regoletransitorie.

Sono poi seguiti numerosi inter-venti delle singole Camere Penaliche hanno affrontato le specificheproposte che tale Commissione haelaborato.

Nella seconda sessione di lavo-ri del Convegno sono intervenutiEriberto Rosso, quale componentedella Giunta dell’Unione delleCamere Penali che ha posto l’ac-cento sulla necessità chel’Avvocato che esercita la profes-sione in campo penale debba esse-re portatore di una specifica pro-fessionalità acquisibile solo conuna pratica effettiva “sul campo”.

Antonio Rossomando, forte deisuoi duplici trascorsi quale “padrecostituente” dell’U.C.P.I. e diPresidente dell’Ordine degliAvvocati di Torino ha analizzatola problematica dei rapporti tra ilmercato, il ruolo socialedell’Avvocato, la sua funzioneintellettuale sempre nell’otticadella giurisdizione.

Il nostro attuale Presidentedell’Ordine Mauro Ronco, a suavolta, ha richiamato la necessitàche, se specializzazione vi deveessere, essa deve essere intesa insenso forte, ricordando i rapportitra tale tema e la riforma delle pro-fessioni.

Oreste Dominioni, il quale oltreche avvocato, è docente universi-tario, ha insistito sulla necessitàche la formazione del penalistadebba iniziare alla università eproseguire in strutture specialisti-che post-laurea.

Infine i lavori sono stati conclu-si da Ettore Randazzo, Presidente

dell’Unione delle Camere PenaliItaliane, che ha ricordato come tragli obiettivi politici-programmati-ci dell’Unione vi sia il raggiungi-mento della specializzazionecome naturale evoluzione dellaprofessione in campo penale.

L’idea del tema di questo con-vegno è nata dalla constatazioneche il processo penale di tipoaccusatorio e l’attuazione deiprincipi sanciti dall’art. 111della Costituzione rendevano erendono sempre più necessariada parte del difensore penale unamaturata competenza, special-mente nel campo delle tecnicheinvestigative e in quello dellaformazione della prova neldibattimento.

Non tragga in inganno il titolodel convegno, l’avvocatura penaleguarda non solo al proprio futuro,ma soprattutto a quello del giustoprocesso, alla tutela dei diritti, allasalvaguardia della libertà e dellegaranzie.

Appartiene ad altre epoche sto-riche la figura dell’avvocato capa-ce di affrontare qualunque tipo diprocesso, penale o civile chefosse.

Il presente è costituito da unnumero sempre crescente di avvo-cati (l’ultimo dato è che siamo170/180.000).

Non è solo il dato quantitativo,già di per sé inquietante, a preoc-cupare, ma anche la mancanza diqualsiasi forma di selezione quali-tativa per l’accesso alla professio-ne forense e l’assenza di ogni con-trollo sull’aggiornamento (edanche sulla pratica forense).

L’art. 13 del nuovo codicedeontologico costituisce un primopasso ma non basta.

Da anni le Camere Penali gesti-scono sul territorio (secondoquanto prevede l’art. 29 delledisposizioni di attuazione delc.p.p.) le scuole di formazione tec-nica e deontologica per la forma-

zione del difensore penale: colpassare degli anni sono stati intro-dotti meccanismi per l’effettivocontrollo della preparazione degliiscritti alle scuole e creati momen-ti di verifica pratica dei requisitiper il rilascio dell’attestato di fre-quenza del corso.

Il giudizio di idoneità spetta aiConsigli dell’Ordine e da quinasce la necessità di una collabo-razione sinergica tra le CamerePenali cui la legge demanda la for-mazione dei penalisti e gli ordiniforensi cui spetta il controllo diidoneità sulla difesa d’ufficio.

Tutti i partecipanti al convegno(e non solo i relatori) hannoespresso l’opinione che l’avvoca-to penalista è diverso da qualsiasialtro professionista perché è ilgarante della legalità e dei diritti (eanche della libertà) del cittadinodavanti alla pretesa punitiva delloStato.

Nel processo penale, la paritàdelle parti processuali è un obietti-vo che deve essere raggiunto siaattraverso iniziative politiche elegislative nella materia proces-sualpenale, tese a creare un giudi-ce effettivamente terzo, sia attra-verso la creazione di un livelloculturale e di preparazione daparte del penalista che lo metta,anche su quel terreno, alla pari conla pubblica accusa.

Quella che è partita da Torino èuna sfida per il futuro del processogiusto, che non può prescindere daun difensore specificamente pre-parato, specializzato e competen-te, cui il cittadino possa affidare lasua difesa consapevolmente.

Le proposte discusse durante ilconvegno ci hanno permesso dicapire il presente per farci imma-ginare, già oggi, il futuro.

Cosimo PalumboPresidente della Camera Penale

“Vittorio Chiusano” del PiemonteOccidentale e Valle d’Aosta

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19la Pazienza

Dalla Giurisprudenza

La recente sentenza n. 6572 del24 marzo 2006 delle Sezioni

Unite della Cassazione merita senzadubbio una breve segnalazione ailettori de “La Pazienza”, perché dàun indirizzo autorevole ed organicoin una materia sempre in evoluzio-ne, che spinge alla riflessione tutti icolleghi attenti alle problematichedella responsabilità civile, maanche perché è il frutto consolidatodi anni di elaborazioni, studi e solle-citazioni da parte di giuristi impe-gnati nel togliere il velo della disat-tenzione su diritti fondamentali dicui la Persona è titolare.

Cosa dicono, in sintesi, le SezioniUnite consacrando il danno esisten-ziale? Dettano le regole per la suavalutazione e liquidazione, affer-mando in particolare che tale dannodeve essere provato come pregiudi-zio ulteriore rispetto alla lesione,ma che a tal fine si può fare ampioricorso alle presunzioni, soprattuttoricordano (ad un legislatore e ad unamagistratura spesso distratti) che lasua valutazione non può mai venireappiattita su criteri tabellari.

La decisione consente di delinea-re una definizione del danno esi-stenziale:

“ogni pregiudizio provocato alfare a-reddituale del soggetto, alte-rando le sue abitudini di vita e gliassetti relazionali che gli erano pro-pri, sconvolgendo la sua quotidia-nità e privandolo di occasioni per laespressione e la realizzazione dellasua personalità nel mondo ester-no”.

In tal modo il danno esistenziale

si fonda sulla natura non meramen-te emotiva e interiore (propria delc.d. danno morale), ma oggettiva-mente accertabile del pregiudizio,attraverso la prova di scelte di vitadiverse da quelle che si sarebberoadottate se non si fosse verificatol’evento dannoso.

In tal modo viene recepita al mas-simo livello quella nozione didanno esistenziale che negli annipassati era stata proposta da PaoloCendon, e man mano levigata dagliinterventi di Patrizia Ziviz e dellascuola torinese guidata dal Prof.Pier Giuseppe Monateri.

Il caso di specie affrontato dallasentenza riguardava un’ipotesi dipregiudizio da demansionamentoprofessionale, che ha dato modoalle Sezioni Unite di ribadire comeil danno all’immagine, anche pro-fessionale, e il danno alla vita direlazione siano oggi sintetizzatinella locuzione di danno esistenzia-le, che può ben coesistere anche conun concorrente danno biologico (odanno all’integrità psico-fisica), econ un danno professionale patri-moniale.

Ciò detto le Sezioni prendonopartito sulla questione controversase il risarcimento del danno esisten-ziale consegua in re ipsa ad unalesione con potenzialità nociva intale campo, o se sia subordinatoall’assolvimento da parte dell’attoredell’onere di provare l’esistenzaulteriore del pregiudizio.

Orbene proprio in quanto ildanno esistenziale è un dannooggettivo, da modificazione in peg-

gio delle condizioni d’esistenza, nediscende che esso possa venire pro-vato e non semplicemente allegatodalla parte come fatto meramenteemotivo ed interiore. Esso si este-riorizza in una serie di circostanzeche oggettivamente modificano lescelte esistenziali che vengono per-ciò fatte diversamente da comesarebbero state fatte ove l’illecitonon fosse avvenuto.

Peraltro discende dalla naturadella forma rimediale del risarci-mento del danno che essa opera soloin funzione di neutralizzare la perdi-ta sofferta, concretamente, dalla vit-tima, mentre l’attribuzione alla stes-sa di una somma di denaro in consi-derazione del mero accertamentodella lesione, si staglierebbe come“somma-castigo”, cioè come sanzio-ne civile punitiva (una sorta di “puni-tive damages”), istituto che “non havigenza nel nostro ordinamento”.

Il punto è ineccepibile. È infattichiaro che un risarcimento che rea-gisse alla condotta lesiva del conve-nuto, e non alla perdita subita dal-l’attore, sarebbe una pena privata.Ed è quanto mai opportuno chiarire,rispetto a vari ordinamenti, che èdoveroso conoscere, ma non obbli-gatorio apprezzare in tutti i loro det-tagli, come un tale istituto non possatrovare accoglimento nelle nostrecategorie.

Non è quindi sufficiente prospet-tare l’esistenza del pregiudizio echiederne genericamente il ristoro,non potendo il giudice sopperireall’onere di allegazione che riguar-da sia l’oggetto della domanda, che

DANNO ESISTENZIALE: NOVITÀ DALLA CASSAZIONE

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la PazienzaNotizie e commenti dalla Giurisprudenza20

le circostanze in fatto su cui essatrova supporto.

Non si può, perciò, far ricorso aformule standardizzate, e sostan-zialmente elusive della fattispecieconcreta, ravvisando il danno esi-stenziale come automatica conse-guenza della lesione. È necessariodare la prova di tutto ciò che con-cretamente ha inciso in senso nega-tivo nella sfera dell’attore, alteran-done l’equilibrio e le abitudini divita: se non c’è pregiudizio, non c’ènulla da risarcire.

Da tale concretezza del dannoesistenziale, in quanto pregiudizioche attiene a beni immateriali,discendono ancora due importanticonclusioni.

Innanzitutto, proprio in quantodetti pregiudizi esistenziali attengonoa beni immateriali, precipuo rilievoassume la prova per presunzioni,mezzo peraltro non relegato dall’or-dinamento in grado subordinato nellagerarchia delle prove, cui il giudicepuò far ricorso anche in via esclusiva.

Ciò significa che il danno esi-stenziale deve essere provato comepregiudizio ulteriore rispetto allalesione, ma può esser provato anchesolo per via di presunzioni, ad es.sulla base dell’id quod plerumqueaccidit, come pure in dottrina si erada lungo tempo insistito.

Tutto ciò non si traduce in arbi-trio proprio in quanto il pregiudizioesistenziale attiene alla modifica-zione oggettiva delle condizioni divita, onde la valutazione equitativadispone di parametri cui ancorarsi.

Inoltre, proprio in quanto dannoconcreto, legato indissolubilmentealla persona, esso non è passibile dideterminazione secondo il sistematabellare.

Pertanto è censurabile inCassazione la sentenza del meritoche agganci, anche indirettamente,il risarcimento dei danni esistenzia-li alle tabelle del danno biologico.

Quest’ultimo è, infatti, corretta-mente definito dalle Sezioni comeun danno nosograficamente accer-

tabile, suscettibile di valutazionemedico-legale, mentre l’esistenzia-le si configura come danno extra-nosografico, sottratto alla compe-tenza del medico legale.

Del pari censurabili in Cassazionesono, quindi, quelle sentenze cheaggancino il danno esistenziale aldanno morale, e facciano di quest’ulti-mo una percentuale del danno biologi-co. Una tale prassi è assolutamentecontraria al principio di diritto stabilitodalle Sezioni: trattasi infatti di tre capidi danno distinti, che devono essereaffrontati ai fini della valutazione conautonomi criteri di liquidazione.

Sotto un profilo utile alla pratica,ci sembra importante far notare chedal complessivo insegnamento delleSezioni Unite si debba trarre la con-clusione che la generale dizione“danni non patrimoniali” – spessoutilizzata negli atti giudiziari – inclu-de tanto il danno biologico, quanto ildanno morale e quello esistenziale.

Renato AmbrosioStefano Commodo

Arianna Enrichens, 2006

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21la Pazienza

Dalla Facoltà di Giurisprudenza

In data 31 maggio 2006 il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Torinoha eletto, quale Preside, il prof. Sergio Vinciguerra, Ordinario di DirittoPenale, il quale ha presentato un programma di ampio rinnovamento rispettoal recente passato.

Arianna Enrichens, 2006

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22la Pazienza

La legge 21/2/2006 n. 102, in vigoredall’aprile 2006, persegue princi-

palmente l’intento di sanzionare conmaggiore tempestività e severità la con-dotta di chi, causando incidenti stradali,cagioni gravi danni alle persone. In que-sto alveo, con riferimento all’effettivitàdella sanzione, erano in precedenza statiraddoppiati, all’interno della più vastamodifica dell’art. 157 del c.p. operatadalla legge del 5/12/2005, i termini diprescrizione nel caso di omicidio colpo-so, nelle ipotesi previste dal secondo eterzo comma dell’art. 589 c.p.

Alla soddisfazione manifestata damaggioranza ed opposizione per avercollaborato alla approvazione, interve-nuta in fine legislatura, non è certamen-te seguita quella degli interpreti, postoche la legge è connotata da mancanza dicoordinamento con norme preesistenticui non sempre si può ovviare con inter-pretazioni sistematiche.

Tra le sviste del legislatore rientral’aggiunta all’art. 24 della legge 990/69sull’assicurazione obbligatoria di unultimo comma che stabilisce che il giu-dice, civile o penale, possa assegnarenel corso del procedimento una provvi-sionale a carico delle parti civilmenteresponsabili, anche quando il danneg-giato non si trovi in stato di bisognoconseguente al sinistro. Il legislatore siè dimenticato che la legge 990/69 èstata integralmente abrogata dal dlgs.209/2005, con efficacia dal 1/1/2006.

Per dare un senso compiuto al nuovodettato normativo, pertanto, si dovràritenere che il comma sia aggiunto allafine dell’articolo 147 del nuovo codicedelle assicurazioni, introdotto dal dlgs.209/05, nel quale sono stati trasposti,con qualche modifica, i contenuti dellalegge 990/69.

Va inoltre osservato che la nuovadisposizione in materia di provvisiona-

le è applicabile ai procedimenti pen-denti alla data della sua entrata in vigo-re. Se questi si trovano in grado d’ap-pello potranno tuttavia sorgere diffi-coltà interpretative connesse alle nonancora risolte problematiche sulla pos-sibilità della parte civile di proporregravame in caso di assoluzione dell’im-putato, dopo l’entrata in vigore dellalegge 20/2/2006 n. 46.

La legge 21/2/06 n. 102 ha ancheintrodotto modifiche volte a ridurre itempi dei procedimenti in materia diconseguenze di incidenti stradali e, siadetto per inciso, anche di quelli conse-guenti alle violazioni delle norme per laprevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’art. 4, quando si proceda per i reatidi cui agli artt. 589 c. 2 e 590 c. 3, statu-isce che la proroga delle indagini pre-liminari non possa essere concessa piùdi una volta (comma 2 ter dell’art. 406c.p.p.); impone che, laddove si procedaper il reato di cui al 589 c. 2, la richiestadel PM di rinvio a giudizio debba esseredepositata entro 30 gg. dalla chiusuradelle indagini (comma 2 bis dell’art.416 c.p.p.) e che tra la data del decreto ela data della celebrazione del giudizionon possano intercorrere più di 60 gg.(comma 3 bis dell’art. 429 c.p.p.); sta-bilisce che laddove si proceda per i reatiprevisti dall’art. 590, 3° comma, ildecreto di citazione a giudizio debbaessere emesso entro 30 giorni dallachiusura delle indagini e che la compar-izione in udienza debba intervenire nonoltre 90 giorni dalla data di emissionedel decreto (comma 1 bis e 1 ter del-l’art. 552 c.p.p.).

Il raggiungimento dell’effetto diaccelerazione dei procedimenti appareincerto, se si considera che solo all’i-nosservanza del divieto di proroga perpiù di una volta delle indagini prelimi-nari conseguirà la sanzione processuale

della inutilizzabilità degli atti acquisitidopo la scadenza del termine non pro-rogabile, mentre per tutti gli altri termi-ni sussisterà il solo obbligo di rispettoimposto dall’art. 124 c.p.p.

Ma più grave profilo riguarda l’im-possibilità di conciliare alcune tra lesopra riportate modifiche con il ritospecificamente previsto per Giudice diPace, che è competente per le lesionicolpose, anche gravi e gravissime, con-seguenti alla violazione delle normesulla circolazione stradale.

Infatti sembra inutile la norma cheautorizza una sola proroga delle indaginipreliminari, posto che l’art. 16 dl274/2000 prevede per la procedura din-nanzi al Giudice di Pace una durata delleindagini preliminari di quattro mesi eduna proroga di due mesi. Appare, inoltre,improprio l’inserimento dei commi 1 bise ter all’art. 552 c.p.p. e non all’art. 20della normativa del Giudice di Pace.

Mostra segni evidenti di mancatocoordinamento legislativo anche l’arti-colo 6 della legge in esame, che introdu-ce una nuova specie di sanzione ammini-strativa accessoria, quella del lavoro dipubblica utilità, da irrogarsi in conse-guenza di una condanna alla reclusioneinflitta per un delitto commesso con vio-lazione delle norme del codice della stra-da. È singolare che per questa sanzioneamministrativa, che impone un “facere”,il legislatore superi le remore, anche ditenore costituzionale, che avevano con-sigliato di consentirne l’applicazione alGiudice di Pace come pena principalesolo su richiesta dell’interessato. Ancorpiù singolare è che sia previsto che que-sta sanzione amministrativa accessorianon possa essere irrogata in misura infe-riore a tre mesi in caso di recidiva, “aisensi dell’art. 99 comma secondo c.p.”.

Il legislatore, che qui disciplina reaticolposi, si è dimenticato che la nuova

Il legislatore distratto

INCIDENTI STRADALI: COLPA E COMPETENZA

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la Pazienza Il legislatore distratto 23

formulazione dell’art. 99 introdotta conla legge 5/12/2005 prevede che la reci-diva riguardi i soli reati dolosi?

Gli aspetti più problematici dellanorma emergono dalla valutazione del-l’effettiva portata dell’inasprimento san-zionatorio introdotto dall’art. 2. Glieffetti voluti si produrranno appieno perl’art. 589 c.p., per il quale si è elevato ilminimo della pena, e per le lesioni gravie gravissime conseguenti a violazionedelle norme sulla prevenzione degliinfortuni sul lavoro, in quanto tali reatisono di competenza del giudice mono-cratico. Non altrettanto si verificherà perle pene da comminarsi per le lesionigravi e gravissime conseguenti a viola-zioni del codice della strada. Infatti illegislatore, che ha aumentato la sanzioneper le lesioni gravi, pur mantenendolaalternativa, e per le lesioni gravissime haeliminato la pena alternativa della multaelevando il massimo della reclusione a 3anni, sembra essersi dimenticato dell’e-sistenza dell’art. 52 del dlgs 274/2000,che stabilisce una clausola di conversio-ne delle sanzioni portate dalle normeincriminatrici in quelle pecuniarie eparadetentive applicabili dal Giudice diPace.

Il risultato della conversione dellepene introdotte dalla legge 21/2/2006 n.102 è un modestissimo e limitato aggra-vio delle sanzioni, pecuniarie o parade-tentive, irrogabili dal Giudice di Pace,con il corollario della impossibilità dellainflizione della sanzione amministrativaaccessoria del lavoro di pubblica utilità achi sia condannato per il reato di lesioni,posto che la norma che l’ha introdotta neconsente l’applicazione solo nel caso incui sia irrogata la pena della reclusione.A tale ultimo proposito apparirebbe veraacrobazia giuridica ritenere che ilGiudice di Pace, quando condanni allapermanenza domiciliare ed al lavoro dipubblica utilità, possa applicare la nuovasanzione accessoria in forza dell’art. 58comma 1 del decreto sulla giurisdizionedel giudice penale di pace, che affermache ad ogni effetto giuridico queste due pene si considerano come penadetentiva.

Le discrasie sin qui brevementeesposte hanno fatto ipotizzare cheimplicitamente il legislatore abbiavoluto attribuire nuovamente alTribunale monocratico la competenzaper le lesioni colpose gravi e gravissi-me conseguenti a violazioni delle

norme sulla circolazione stradale.Quest’ultima tesi viene tuttavia con-traddetta dalla lettera dell’art. 1 dellalegge in esame, che introduce per ilsolo caso di condanna per omicidio col-poso la possibilità di diminuire fino adun terzo, nel caso di patteggiamento,anche la sanzione accessoria dellasospensione della patente. L’esclusionedella possibilità di una simile diminu-zione nel caso di lesioni colpose indicacome il legislatore abbia, in questocaso, tenuto conto che il patteggiamen-to è escluso dal rito del Giudice di Pace.

La mantenuta competenza delGiudice di Pace è la soluzione allaquale sembra uniformarsi la maggiorparte degli interpreti, tra cui la Procuradella Repubblica di Torino, anche se ilrischio di difformità di interpretazioni èassai elevato, con il pericolo di dispa-rità di trattamento soprattutto rispettoalla qualità della sanzione. Essa, adesempio, per le lesioni gravissime, segiudicate dal Giudice di Pace, saràpecuniaria o paradetentiva, se giudicatedal Tribunale monocratico, sarà dellareclusione da uno a tre anni.

Silvana Fantini

Arianna Enrichens, 2006

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24la Pazienza

Nelle legislature precedenti a quella che si è da pocochiusa, ci eravamo abituati a discutere di progetti

di legge in materia familiare e minorile che non veniva-no poi mai approvati o che, se approvati, venivano par-zialmente sospesi nella loro attuazione (vedi disposizio-ni processuali della legge 149/2001 in materia di ado-zione che attendono da allora che venga emanato unregolamento della difesa d’ufficio ivi prevista).

È stato quindi con una certa sorpresa (per alcuni gra-dita, per altri meno) che abbiamo assistito all’entrata invigore tra il 1° ed il 16 marzo 2006 di due leggi (legge80/2005 “Decreto competitività” e legge 54/2006“Affido condiviso”) che hanno riformato profondamen-te sia dal punto di vista sostanziale che processuale, non

solo la separazione e il divorzio, ma anche le proceduregià regolate dall’articolo 317 bis del codice civile, rela-tive alle famiglie di fatto.

Poco lo spazio qui previsto per l’illustrazione dellenovità che vanno: dalla applicabilità, come regola gene-rale, dell’affido condiviso con conseguente esercizioparitetico della potestà parentale, alla reclamabilità deiprovvedimenti presidenziali, a un accorpamento dellecompetenze relative ad affidamento, contributo economi-co e assegnazione casa coniugale per le famiglie di fatto.

La Commissione diritto di famiglia dell’Ordine stalavorando ad un convegno per l’approfondimento deinodi legati alle riforme.

Giulia Facchini

NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIAFAMILIARE E MINORILE

Arianna Enrichens, 2006

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25la Pazienza

Sin dai primi numeri “La Pazienza” ha dedicato pagineinteressanti alla storia dell’Avvocatura in Piemonte.

Vanno ricordati i contributi di Cesare Amerio sulla disciplinaprofessionale forense nell’epoca dell’assolutismo sabaudo, diBruno Bonazzi sui primi passi dell’Ordine attraverso la lettu-ra (e la riproduzione) di alcuni risalenti documenti del suoarchivio, nonché i “medaglioni” di illustri Avvocati del Forosubalpino.

L’interesse per la storia dell’Avvocatura si è accresciutonegli anni più recenti, anche per opera del Consiglio naziona-le forense, che ha costituito una commissione scientifica perun adeguato approfondimento storico. La prospettiva dimodifiche alla disciplina della professione, anche per influs-so europeo, induce peraltro negli Avvocati il desiderio diriscoprire le proprie radici allo scopo di trarre dalle vicendepassate un insegnamento valido anche per il futuro.

In questo fermento culturale pare opportuno ai redattori de“La Pazienza” che anche l’Ordine torinese intensifichi lo stu-dio del proprio passato, fornendo elementi di informazione eriflessione, sia con riguardo ai protagonisti della nostra storia,

sia agli istituti processuali e alle modalità concrete della pra-tica forense.

“La Pazienza” intende dar voce a coloro che, tra gli iscrittiall’Ordine, coltivano con entusiasmo gli studi sulla nostra tra-dizione, in vista della scrittura futura di una “storia degliavvocati fatta dagli avvocati”, secondo un genere che, soprat-tutto in Francia, conosce una gloriosa e secolare tradizione.

Indispensabile è il coordinamento con gli studiosi che giàoperano in questo campo sia presso la commissione delConsiglio nazionale forense sia, a livello universitario, pressole due Facoltà giuridiche piemontesi, quella storica di Torino,ove ha cattedra Gian Savino Pene Vidari, insigne cultore deglistudi storici sull’Avvocatura, e quella del Piemonte orientale,ove valenti studiosi, tra cui, in particolare, FrancescoAimerito e Dario Poto, coltivano con acribia scientifica lericerche sulla nostra storia.

L’augurio è che la migliore conoscenza del passato giovialla comprensione critica della situazione presente e alla deli-neazione di progetti validi per il futuro.

Mauro Ronco

Storia dell’AvvocaturaPresentazione

SONO DISPONIBILI LE AGENDE 2007

Tipografia Editrice Arduini Torino di Arduini Ernesto e C. - s.a.s.

10152 Torino - Via Cigna 37 - Tel. 011 4363167 -Fax 011 4363363

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26la Pazienza

RITRATTI: AVV.TO GIORGIO DELGROSSO

Nessun discorso, nessuno scritto –benché estesi – possono rammen-

tare compiutamente la vita di un uomo.Essa, anche la più semplice quindi lameno impegnata, è fatta di sensazioni,di desideri, di stimoli, di azioni, dirinunzie che la parola non può descrive-re se non nella sommaria superficialitàanche determinata dalla soggettivitàespressiva, assoluta variabile in ogniindividuo.

Ecco perché il ricordare ci porta,anche inconsciamente, alla reale origi-ne fonetica: “ri - cor” che i latini indica-vano come origine della memoria col-locata non nel cervello ma proprio nelcuore.

Orbene, se è impossibile rammenta-re la più semplice vita di un soggetto,un abisso di insuperabile difficoltà sispalanca avanti a chi si azzardi dimemorare il corso esistenziale di chiabbia vissuto la maggior parte dei suoigiorni ponendo se stesso al servizio deiprincipi di dovere, di obbedienza allalegge, di giustizia.

Chiedermi di ricordare la figura diGiorgio Delgrosso val come porre adun amante dell’arte, l’arduo compito dispiegare con le parole un “Cenacolo”,convivio sacro che ha ispirato a massi-mi artisti espressività insuperabili.

Cosa potrebbe dire costui a chi loascolta ansioso di conoscere l’operapittorica?

Egli potrebbe indicare ove si trovinole cosiddette linee e il punto di fuga, lefigure presenti, il desco, lo sguardo delNazareno destinato a morte, la fissitàconturbante del Giuda, il cromatismo, ilfondale, la staticità o il movimentodella complessa strutturazione scenica.Tuttavia per quanto accurata possaessere la descrizione del quadro ogniascoltatore non ne ricaverebbe unarisultante pari alla visione diretta che,

da sola, può in accordo al sentire sog-gettivo, sollecitare un adeguato apprez-zamento valutativo.

Mi turba parimenti il compito diricordare chi sia stato l’avv. GiorgioDelgrosso: parole di stima, espressionidi elogio appaiono misero tentativo dirammentarne la personalità così sinte-tizzabile, anche se in maniera imperfet-ta: “fu un gentiluomo ligio al dovere”.

Intelligenza, decoro, stile furono lebasi delle sue espressioni comportamen-tali nei vari momenti della sua vita che iodebbo forzatamente ridurre a tre epoche:il servizio militare, la professione foren-se, il congedo dalle aule di giustizia.

Delgrosso raramente parlava del suopassato militare e quando era sollecitatosi esprimeva con estrema riservatezzarammentando il vissuto come fatto diordinaria amministrazione. Dalla corte-sia di suo figlio Andrea e solo in questiultimi giorni ho avuto la possibilità diconoscere la relazione del Comando del5° Reggimento Alpini in cui si evidenzail combattimento di “Guri i Topit” aquota 2120 del fronte di guerra albanese.

Il sottotenente di complementoGiorgio Delgrosso, dopo il corso di spe-cializzazione nella scuola alpina, erastato assegnato al Battaglione “Mor-begno” distintosi egregiamente nel com-

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la Pazienza Storia dell’Avvocatura 27

battimento del 4.4.1941 che viene cosìraccontato dal Comandante delReggimento: “Soggetto al persistente eintensissimo fuoco nemico che addirit-tura sconvolge tutti i suoi apprestamentidifensivi abbattendo uomini su uomini edistruggendo le armi, la 44° CompagniaMorbegno sta eroicamente ferma al pro-prio posto di combattimento sulla ristret-ta striscia della dorsale di q. 2120 e nonretrocede di un palmo. Verso le 9 labrava e valorosa Compagnia è quasitotalmente annientata; con la maggiorparte dei suoi impavidi alpini, sonocaduti colpiti dal fuoco nemico tutti gliufficiali del reparto”.

E più oltre si legge: “Dei valorosiufficiali soprannominati, la sorte di duesoli è sicura e cioè quella dei sottote-nenti Marsaglia e Delgrosso entrambiferiti e sgomberati sulla sezione sanitàRegg.le. Del centinaio di uomini circadella 44 cp… presenti in linea sullaposizione di quota 2120 solo una quin-dicina sono rimasti illesi”.

Nel periodo successivo alla guerrararamente sono stati tributati ai reduci eai caduti gli onori che meritavano.Anzi, frequentemente, si sono usateespressioni colpevolizzanti a loro cari-co come se ad essi potesse attribuirsi laresponsabilità dei conflitti. È uno deitanti momenti di abiezione di cui devo-no provare vergogna certi personaggisoprattutto considerando che taluneinfamanti critiche provenivano o tutto-ra provengono da chi non sia vissuto inquei tempi ovvero abbia reperito ilcomodo rifugio dell’imboscato.

Dopo la bufera bellica Delgrosso, trail luglio e l’ottobre 1946, venne iscrittonegli albi dei Procuratori e degliAvvocati evidenziando subito le sueattitudini professionali. Fu sempre unsignore-avvocato, un gentiluomo che sioccupava della difesa senza risparmiodi energie, con puntuale meticolosità,nel costante rispetto del mandato rice-vuto e chi ha avuto il privilegio di lavo-rare con lui, può affermare che siffattasintesi delle sue doti professionali èmonca e imperfetta.

Ricordo, con commozione, unimportante processo per omicidiovolontario, in cui Delgrosso e io difen-devamo l’imputato. Esaurita l’istrutto-ria dibattimentale gli chiesi – doverosoriguardo verso il più anziano – qualeparte dovessi trattare in particolare edegli, con quel cortese sorriso che infon-deva fiducia e tranquillità mi rispose

semplicemente “tratti quanto ritiene piùopportuno; se mai aggiungerò qualcheosservazione”.

Le ulteriori “osservazioni” eranoparagonabili alla riapertura di solchi inun campo già arato perché, pur concostante riguardo alle precedenti argo-mentazioni del codifensore, egli ripren-deva l’esame dei fatti con la minuzio-sità del ricercatore al microscopio nullatrascurando affinché non residuasseroombre o dubbi nei suoi naturali interlo-cutori. Pur non esimendosi dal valutarel’importanza di situazioni attinenti aldiritto processuale, Delgrosso control-lore meticoloso del fatto, poteva indivi-duarne la più esatta collimazione con lanorma del diritto sostantivo. Il suodiscorso era chiaro, privo di discetta-zioni ampollose, talora volto a ironiasottile mai alla derisione e allo schernodel suo avversario. Era sempre la con-versazione ragionata del signore togato.

L’abilità defensionale praticata a certilivelli e permeata di studio e di esperien-za diviene una espressione d’arte certa-mente non spiegabile con le parole. Consuperficiale sintesi posso soltanto riaf-fermare che Giorgio Delgrosso “fu unavvocato” e che i suoi interventi furonolezioni di elevato stile forense.

Avvicinandosi il momento del suocongedo dalle aule di giustizia, volleinvitare alcuni colleghi penalisti nella suadimora estiva di Mazzè per una riunioneconviviale conclusa da vari interventirievocativi dell’attività dell’ospitante.

Dopo le sue dimissioni soprattuttodeterminate dalla ragionata avversioneper il nuovo codice di procedura pena-le, Delgrosso si dedicò a riordinare ilsuo cospicuo archivio dei processi trat-tati non dimenticando i suoi vecchi sva-ghi preferiti: la montagna e il tennis.

Né ha obliato i vecchi amici. Io misento onorato di essere stato da luiincluso in questa ristretta cerchia e diavere intrattenuto lunghe conversazio-ni, anche solo telefoniche, sui più sva-riati argomenti e primariamente quelliattinenti alla giustizia.

Nel 1990, quale direttore de “LaPazienza”, rassegna periodica dell’Or-dine degli Avvocati di Torino, lo invitaia esporre il suo giudizio sul nuovo codi-ce di diritto processuale penale ed egliscrisse un articolo che è tuttora valida-mente attuale.

Ne traggo alcuni passi essenziali cherivelano la forza morale e la lucidità delgiurista:

“Considero tale codice pessimo peril paese, i cittadini onesti, verosimil-mente i giudici, certamente gli avvoca-ti”… “Ma il giudizio negativo riguar-da lo spirito e i principi di questonuovo codice”. …“In un paese in cui lamassima pena è l’ergastolo (per varienorme ridotto, in pratica, a una penaquasi modesta) e in cui le alte penedetentive … non vengono scontate o losono in minima parte, è evidente che cisi sarebbe dovuti preoccupare dellaimportanza delle stesse ai fini dellagiusta retribuzione verso la collettivitàper avere infranto le sue leggi, del giu-sto risarcimento morale verso le perso-ne offese, del giusto effetto deterrentedelle pene medesime” … “E invece ilnuovo codice … ha introdotto duenuovi istituti che danno il colpo di gra-zia alla grave situazione di cui sopra:‘il patteggiamento’ e il ‘giudizioabbreviato’ … “E nessuno riesce acomprendere perché chi ha commessoun reato… debba vedersi ridotta note-volmente la pena pel solo fatto di averdichiarato che intende patteggiare oche consente a che il processo si svol-ga in camera di consiglio.” … “Tuttociò non potrà che comportare un note-vole aumento di quella indifferenzaverso il precetto penale… che triste-mente il Paese ha constatato” …“Pessimo infine, il nuovo codice pergli avvocati. Peggiore offesa non pote-va agli stessi essere fatta paragonando-li a futuri ‘Perry Mason’” …“Paragonarli a quel figuro cinemato-grafico dagli improbabili successiconsentiti anche dalla disonestà di ungiudice o dalla idiozia di un avversarionon è davvero giusto” … “Le discus-sioni, in molti casi, si immiserirannodiventando superflue le pur doverose,profonde analisi di fatto e di diritto: inmolti casi sarà sufficiente un contabi-le” … “Rimango allibito nell’appren-dere che certi avvocati hanno definitoquesto nuovo codice ‘bellissimo’ e‘segno di civiltà giuridica’”.

Nel tentativo di evidenziarne le partiessenziali mi accorgo di avere massa-crato l’articolo: mi perdonino Giorgio esuo figlio Andrea anche per non avereraggiunto l’obiettivo principale di que-sto scritto e cioè commemorare degna-mente il Collega che ha valicato lasoglia estrema lasciando a noi ricordinostalgici e modelli di rettitudine nonfacilmente imitabili.

Gian Vittorio Gabri

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28la Pazienza

Attraverso una telefonata di unadonna intensamente amata, Nicole,

emerge un passato alla cui ricomposizio-ne concorrono attraverso un incontro inuna villa di Firenze, alcuni personaggiemblematici del Novecento. MassimoOttolenghi con questo che è l’ultimo suolibro intitolato “Perle Nere”, con unastruttura letteraria sullo schema classicodel dialogo, ci riporta “una trama delNovecento, l’infinito secolo breve appe-na trascorso”.

Dunque una telefonata. Dopo tantianni di silenzi interminabili, un rianda-re della memoria: Torino 1928 (l’anno

del decennale della Vittoria, del caro-sello storico), i pigri pomeriggi dome-nicali, le carrozze dopo le corse aMirafiori, il Liceo D’Azeglio, OrestePaietta, Emanuele Artom, Natalia Levi,le sorelle Ovazza, Riccardo Gualino edil teatro ebraico da lui portato a Torinodalla Russia dopo la caduta degli Zar;riemergono con Massimo Mila e conLeone Ginzburg, altre figure familiaridella giovinezza, ricordi spazzati viadalla grande tragedia, prima che la sto-ria li catturasse dai primi arresti a scuo-la, al confino di familiari a Ponza.

Un salto al 1938: un fugace incontro

a Firenze con Nicole a sua insaputa,quando la storia ormai non era più sol-tanto un sinistro rumore di fondo:Vienna già occupata, l’Austria venduta,Dollfuss tradito.

Dopo poche settimane sarebbeapparso nei caffè il divieto d’accesso aicani ed agli ebrei.

La prima parte del libro si chiudecon un invito a Firenze, da parte diNicole per un suo compleanno, “perricomporre la sua storia, per riconoscer-si attraverso il filo della memoria”.Anche se recuperare il passato “portasempre solo dolore”. Siamo nel 1982.

“PERLE NERE” DI MASSIMO OTTOLENGHIRiflessioni di un lettore

Arianna Enrichens, 2006

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la Pazienza Storia dell’Avvocatura 29

Nella seconda parte del libro vi è unostacco voluto che si ravvisa anche nellinguaggio, l’arrivo in villa per la festadel compleanno avviene in una Firenzecrepuscolare sotto un cielo perlaceo, conuna lunga teoria di ospiti: personaggidiversi, geniali, tristi, solitari, perduti,ricevuti da un vecchio giardiniere stan-co, un poco curvo e sghembo, probabil-mente, per l’autore, il custode del tempo.

Le storie degli ospiti si intrecciano e siscontrano tra di loro. Laura cerca in nuoviincantamenti la fuga dal suo passato,Paola è stata coinvolta nell’attentato del’92 dei naziskin a Düsseldorf, l’ammira-glio è un idealista sognatore che difendel’onore della Marina e la “colonnella”,efficiente ed imperiosa, evoca il figlioLorenzo alla ricerca di paradisi perduti.Completano il quadro Don Salvatore ed ilCavaliere Spizzichino, il secondo salvatofanciullo dal primo durante l’evacuazio-ne del ghetto di Roma.

Ma il personaggio che ha più intensosignificato ontologico è Herr Pergola.Herr Pergola è un librario, bibliofilo,con bottega a Ponte Vecchio. In sé rap-presenta la cultura ebraica, il mito dellibro in piena consapevolezza della cul-tura che unisce al di sopra delle barba-rie. I libri, quali colonne del Tempioinvisibile dell’ebraismo, creano ilpopolo del libro, della memoria e dellaconoscenza.

La tragedia della Schoà marchiandotutto il Novecento grava su tutti i perso-naggi: la zia Luzi si vergogna e nascon-de con un pizzo vezzoso il numero mar-cato sul polso nel campo di Belzon, laZia Roccah, invece, esibisce il suo mar-chio. Sonia è malata di libertà, Danieleintroduce e discute sulla morte, malat-tia ereditaria inguaribile.

Uno dei capitoli più significativi dellibro è quello in cui si svolge un collo-quio teso, a volte duro, tra il chirurgo eoncologo Pozner ed il professore cheincarna la quintessenza della laicità. Illettore assiste ad una indagine esisten-ziale che cerca la spiegazione di tantecose, dove il soggettivo e l’oggettivonon hanno più confini, dove la scienzanon sembra più in grado di dare unaconoscenza gradita delle cose e la filoso-fia a sua volta non può offrire neppurequelle certezze riflessive del soggetto suse stesso. Si prospetta una etica del futu-ro, quella del viandante inarrestabile checi rapporta sempre più al nostro prossi-mo in uno spazio senza limiti e confini.

Il dono destinato a Nicole è un filo di

perle nere: da qui il titolo del libro. “Tanteperle quanti sono stati gli amici comuni”.

Il libro finisce come inizia, conNicole. Un addio, un pranzo di com-miato. Si può guardare al passato senzai ricatti e senza i vincoli imposti dalfuturo. I fili si ricompongono mentre ilgiovane Lorenzo, personaggio emble-matico, lascerà per sempre l’Europa,preferendo all’Europa delle guerre, delnazismo, dei fascismi, dei campi disterminio e delle città bombardate,un’isola sperduta della Polinesia.

Le emozioni che suscita questolibro, scritto con uno stile fresco,moderno e ricco di temi e di osservazio-

ni, ci portano lontano. Alla ricerca nellememorie delle tradizioni e dei ricordi,ma anche della violazione, magari sof-ferta, della ortodossia da cui nasce ilgesto laico di libertà.

Una lettera di Nicole conclude e rias-sume il senso di tante vite mancate e digiovinezze spazzate via dalla storia.

Massimo Ottolenghi è nato a Torinonel 1915, è iscritto all’Albo degliAvvocati dal 1946, fu Magistrato per unbreve periodo. È militante da semprenelle file di Giustizia e libertà.

Antonio Rossomando

Editore: “L’araba fenice”

Arianna Enrichens, 2006

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30la Pazienza

Su segnalazione della collega Romana Vigliani, “la Pazienza” pubblica la seguentedichiarazione redatta in occasione dell’8 marzo 2006.

8 Marzo 2006

Le Donne di Torino, impegnate nell’affermazione del pensiero femminile della dif-ferenza di genere, proponendosi di vigilare affinché il linguaggio, soprattutto quellogiuridico che riconosce solo il soggetto maschile, cessi di operare quella non più accet-tabile esclusione culturale che chiama “uomo” l’umanità

tenuto conto

• che il linguaggio è lo strumento più idoneo a rappresentare la cultura e l’ideologiadi chi si esprime;

• che nulla è più apparentemente neutro di un linguaggio attraverso il quale si espri-me soltanto il soggetto pensante;

• che dallo spostamento semantico della differenza, da disvalore a valore, è nata lavisione della costituzione duale del mondo dove oggi “l’uomo” è l’uomo e “ladonna” è la donna, entrambi soggetti pensanti nella loro diversità;

• che è diventata inaccettabile la pretesa universale di un maschile che, imponen-dosi come neutro, assorbe in se stesso anche il femminile

perciò

le Donne di Torino

chiedono

che quel controllo giurisdizionale al quale al presente è chiamata la “Corte Europea deidiritti dell’UOMO”, venga attuato da una “Corte Europea dei DIRITTI UMANI”.

Nota a cura di Mauro Ronco.

Non posso non esprimere qualche perplessità sul nucleo centrale della dichiarazio-ne supra pubblicata, che insiste in modo forte sulla “differenza” uomo/donna, rischian-do di mettere in ombra la fondamentale unità del genere umano, costituito da uomini edonne.

Non si è titolari dei diritti umani in quanto si è uomo/maschio o uomo/femmina, main quanto ciascuno, maschio o femmina che sia, è percepito dagli altri come un “luogo”irripetibile nella comunità di persone che chiamiamo umanità. Se facciamo dipendere

Foro culturale

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la Pazienza Foro culturale 31

Arianna Enrichens, 2006

la concessione di questo “luogo” dal previo ricorrere di determinate proprietà qualita-tive (anche quella di essere “maschio” o “femmina”), distruggiamo il carattere incon-dizionato del diritto di ciascuno di vivere secondo la sua essenziale dignità di uomo.Chiunque occupa questo luogo, lo fa come componente del genere umano, non percooptazione o per scelta, ma per il semplice fatto di essere componente di questo gene-re. I diritti della persona sono incondizionati soltanto se sono riconosciuti sul fonda-mento della semplice appartenenza biologica al genere umano, indipendentemente dalricorrere di condizioni qualitative determinate.

Su questo tema, che è di carattere squisitamente fondativo, sul piano filosofico/giu-ridico, dei diritti umani, “la Pazienza” apre un dibattito tra i Colleghi, invitandoli a scri-vere le loro riflessioni, che discuteremo insieme in un pomeriggio del prossimo autun-no presso la sede del nostro Consiglio, con previa segnalazione sulla Newsletter delladata dell’incontro.

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32la Pazienza

Nei primi giorni di gennaio del 1955 – avevo vent’anni efrequentavo il terzo anno di Giurisprudenza – sono

entrata per la prima volta nello studio dell’avv. CesareAmerio: volevo vedere “come si fa l’avvocato”; l’ho visto ecredo di averlo imparato nei tredici anni di collaborazionecon lui se oggi – a distanza di cinquant’anni – continuo a met-terlo in pratica. Cesare Amerio aveva un’alta considerazionedella professione, e fin dall’inizio mi ha insegnato sia ilrispetto senza piaggeria nei confronti dei magistrati, sia esoprattutto il rispetto verso i colleghi, ricordandomi che l’av-versario è la parte, non il difensore: “i clienti passano, i colle-ghi restano”; prima di far rilevare in giudizio un errore pro-cessuale dell’avvocato della controparte mi raccomandava diaccertare se l’eccezione era necessaria per la tutela del clien-te. Una volta in cui lamentavo che ogni questione nuova com-portava applicazione e fatica, mi fece presente che avrei potu-to anche trascorrere la vita facendo solo atti di precetto: infondo per fare dignitosamente l’avvocato, diceva, basta esse-re diligenti e corretti ma se vuoi essere un avvocato devi farequalcosa di più. Quando una decina di anni fa ho letto il codi-ce deontologico che gli avvocati si sono dati mi sono dettache avevano “inventato l’acqua calda”: erano tutte norme dicomportamento che avevo imparato e introiettato come rego-le normali lavorando con Cesare Amerio.

Nel momento del commiato ricordo anche i momenti direlax, gli appuntamenti pomeridiani per un caffè con i suoiamici colleghi, il saggio avv. Dattolo Vita, l’arguto e dissa-crante avv. Manno Chiomio e il loro allora giovane procura-tore Giancarlo Ledda; ricordo la comune passione per lamontagna, le belle traversate da valle a valle in Valle d’Aosta,e negli anni più recenti i viaggi culturali organizzati dalla sua“Confraternita”.

Terminata la collaborazione professionale è rimasta unaprofonda amicizia con lui e con la sua bella famiglia, lamoglie Amalia, che l’ha preceduto, con cui avevamo festeg-giato qualche anno fa le loro nozze d’oro, i figli Roberta e Igiche mi hanno voluto presente, con un invito che mi ha com-mosso, tra i più stretti parenti che nell’agosto 2005 hannofesteggiato i novant’anni di Cesare Amerio; e il ricordo dellamadre, la “Nonna Delfina” Berra, della sorella Nina, maestrapiena di curiosità e di interessi.

Che il suo ricordo si conservi a lungo!

Paola De Benedetti

Ricordi

IN RICORDO DI CESARE AMERIO

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la Pazienza Ricordi 33

Il 28 aprile 2006 all’età di 90 anni, di cui oltre 50 dedicatialla professione forense, si è serenamente spento il nonno,

avv. Cesare Amerio, di cui orgogliosamente porto il nome.Per me questa è la chiusura di un periodo storico del quale

avevo spesso sentito parlare dalla sua viva voce di protagoni-sta ed avviene, esattamente 29 anni dopo nello stesso giornodella morte del suo noto collega Fulvio Croce, con cui avevacondiviso oltre che la professione anche l’esperienza all’in-terno del Consiglio dell’Ordine.

Purtroppo non ho avuto la fortuna di condividere, anchesolo in parte, la sua vita professionale di avvocato, giudiceconciliatore, consigliere dell’Ordine, dal momento che misono avvicinato alla professione quando oramai il nonno eraandato in pensione, se così si può dire di un avvocato.

Lo ricordo perciò prima di tutto come nonno, il “nonno deimusei” come lo chiamavo da bambino perché da sempre hacercato di infondere e condividere con noi nipoti quellastraordinaria cultura che aveva, con particolare attenzionealla storia italiana e sabauda. Ricordo con affetto le visite almuseo Pietro Micca o all’Armeria Reale, durante le qualiascoltavamo, affascinati, i suoi racconti, sempre fedeli allaverità storica (da cui il mio affettuoso soprannome).

Nello stesso modo, quando decisi di iscrivermi alla facoltàdi Giurisprudenza, con i suoi “racconti” seppe trasmettermi l’a-

more per questa fantastica, anche se non facile, professione.Uno degli aneddoti raccontati che mi ha da sempre affasci-

nato e che forse ha contribuito in maniera determinante sullemie scelte, è proprio quello relativo al periodo delle BrigateRosse e del brutale assassinio dell’avv. Croce.

Pur essendo un ricordo sempre vivo per il nonno, quello del-l’amicizia con l’avv. Croce non fu l’unico. Accanto a questo,infatti, si aggiungono tutti gli aneddoti relativi ad un periododella storia dell’avvocatura torinese durante il quale i rapportitra colleghi erano molto diversi e tutti si conoscevano. Oggi,invece, con dispiacere del nonno, tutto questo è radicalmentemutato, anche per l’eccessivo incremento di iscritti.

Lo stretto rapporto di colleganza e il rispetto delle regoledeontologiche emergeva prepotentemente in tutti i suoi sug-gerimenti sul come affrontare la mia professione, quando, inalcune occasioni, studiavo insieme a lui o gli chiedevo spie-gazioni su questo o quell’istituto che non mi era chiaro.

Porterò sempre con me il suo esempio di stampo chiara-mente liberale, esempio che cercherò, anche se non saràfacile, di mettere in pratica e di trasmettere a coloro con iquali avrò la fortuna di poter condividere la mia vita pro-fessionale.

Giorgio C. Amerio

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34la Pazienza

Ricordi

Ho svolto la mia pratica professionale, ed in seguito hoavuto un rapporto di collaborazione professionale, dal

1963 al 1976, con l’avv. Delgrosso.Sono passati tanti anni, ma ne ho un ricordo vivissimo, a

cui spesso ritorno con il pensiero.Nel portare questo mio piccolo contributo di memoria, mi

sembra più confacente all’essere stato con l’avv. GiorgioDelgrosso, ricordarne piuttosto alcuni tratti umani, che nonripercorrerne qualità, vicende e successi professionali, pur nonpotendo prescindere, ed anzi ritenendo significativo collegarealle caratterizzazioni umane il suo specifico essere avvocato,grande avvocato, come da tutti considerato e stimato.

Mi viene spontaneo iniziare da un altro ricordo: la suafesta di compleanno degli ottanta anni offerta nell’eremo diMazzè ove si era da non molto ritirato, ad un gruppo di colle-ghi, con l’affettuosa attenzione di Andrea, per me caro amico,che si prendeva cura di tutti noi presenti.

Questo ricordo per me ha il suo significato in quella che ful’atmosfera di quella festa, di grande affetto prima ancora chedi celebrazione nei confronti di chi per me era stato un mae-stro e per tutti un punto di riferimento per qualità e stile.

L’affetto portò con sé semplicità, distensione ed aggrega-zione tra gli intervenuti, un piacere di stare insieme che deri-vava, come da un polo di attrazione, dalla figura del festeg-giato: nell’occasione un caro collega che purtroppo ci halasciati, Alberto Piccatti, fece una serie di fotografie, di cuifece dono ai partecipanti, quasi a fissare il ricordo di quellabella giornata; di queste fa parte quella qui pubblicata, ove sivede un bell’ottantenne roccioso e sereno.

*******Giorgio Delgrosso era individualista, riservato, essenziale

nelle sue manifestazioni, il che non vuole affatto significarefreddo; il suo individualismo per contro e coerentemente lorendeva rispettoso della personalità e della individualità dichi si relazionava con lui.

Nell’ambito dei rapporti personali non era complimentosoe non aveva propensione ad atteggiamenti manifestamenteconfidenziali; e tuttavia, pur parlando poco di sé, con le per-sone con cui acquisiva un rapporto di fiducia e di amicizia,manifestava di sé più di quanto ci si sarebbe potuto aspettare.

Mentre era evidente un forte vitalismo, sotto la superficieappariva una particolare emotività e dei tratti di malinconia.

Da questi ultimi discendevano momenti di quasi inattesaconfidenza e manifestazione di sé certamente assai discretima avvertibili, con la capacità di far intuire sue sensazionipersonali e stati d’animo e, sempre con discrezione ed asso-lutamente senza alcuna invadenza, di interessarsi all’altra

persona ed eventualmente ai suoi problemi e di compiacersidelle cose liete; tuttavia il non essere complimentoso com-portava che difficilmente ti esprimesse apertamente, se nonmagari in modo un po’ scherzoso ed indiretto, degli apprez-zamenti, che però poi avevi il piacere di sentirti riportare daterzi a cui invece li aveva manifestati.

Nella sua dimensione contemplativa vedo il grande amoreper la musica classica, quasi un isolamento dalla banalità edil rifugio in una sensibilità di livello superiore, e l’amore perla montagna.

Per l’aspetto del vitalismo ricordo parecchi momenti diconvivialità, la gioia elementare della grande mangiata, comeè giusto abbondantemente innaffiata (mi tornano alla memo-ria pranzi e cene, momenti liberatori dopo e negli intervallidel lavoro) e la passione per il tennis, espressioni della esage-razione della vitalità.

Bisognava vederlo giocare a tennis, l’avv. Delgrosso:assolutamente assatanato, che, anche in età che aveva lascia-to assai, ma assai alle spalle quella che può definirsi verde,piazzava fendenti forsennati che ingrigivano e lasciavanostordito l’avversario.

Ed ancora ricordo la sua passione per lo sci alpinismo, per

Ricordi

IN RICORDO DI GIORGIO DELGROSSO

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la Pazienza Ricordi 35

un verso espressione dell’amore per i grandi orizzonti, e perl’altro conferma della propensione al forte impegno e dispendiofisico, al senso della conquista con la fatica ed il sacrificio.

*******Che avvocato doveva accompagnarsi a un uomo così, con

l’impasto di una intelligenza su cui non è proprio il caso didilungarsi, e con alle spalle (ove io non ho potuto essere spet-tatore) esperienze dure e formative?

Naturalmente vi è una simmetria tra le caratterizzazionipersonali e la specifica personalità di avvocato.

Il suo essere individualista, nella professione comportavache, pur sapendo apprezzare la collaborazione che riceveva,pur essendo aperto a recepire diversi punti di vista sull’ap-proccio alle situazioni, pur disponibilissimo e generoso a ren-dere partecipe chi collaborava della sua esperienza, nelmomento decisivo e più qualificante del ministero defensio-nale, si collocasse solo con se stesso.

Era artigiano assoluto della professione e rifuggiva da ognidimensione imprenditoriale, contando ed apprezzando la col-laborazione che riceveva sempre in una linea di pensiero indi-vidualistica, ove anche chi collaborava godeva di un notevolemargine di autonomia e non era mai considerato un ingranag-gio di una macchina ben oliata.

Pur essendo a mio avviso, nel senso che poi dirò, un avvo-cato assai moderno, non aveva per nulla gradito la trasforma-zione del processo penale verso i modelli accusatori.

Credo in particolare che fosse molto legato ad una colloca-zione della figura dell’avvocato che lo investisse del compitoe della necessità di dover sempre affrontare le situazioni nelconfronto dialettico e magari nello scontro, senza le vie difuga delle pratiche deflattive, che in qualche modo ne trasfor-mano l’intervento in una attività di gestione.

Come era legato ad un mondo della giustizia penale di conti-nuo incontro tra le sue varie componenti e della conseguentemaggiore conoscenza reciproca, che dava certamente un senso divitalità più accentuata e ad una maggiore possibilità di espressio-ne delle personalità sui profili più elevati della professionalità.

Perché è essenziale dire che Delgrosso amava moltissimo laprofessione, verso la quale aveva un attaccamento quasi irrinun-ciabile, come a un qualcosa di intrinsecamente connaturato allasua persona, che si avvertiva molto più di quanto dichiarasse.

Il suo stile e qualità naturalmente traevano alimento dallevarie componenti di una personalità spiccata e variegata, maovviamente ha incommensurabilmente maggiore importanzala sintesi che dai fattori adduce al risultato finale.

E la sintesi, nel caso dell’avv. Delgrosso, è una figuramagnetica, a partire dalla fisicità che gli dava anche una auto-revolezza sensibile, con la figura imponente e, tra l’altro,quella capigliatura mossa che gli conferiva dei tratti di inquie-tudine; emergeva un fascino della personalità, anche stretta-mente collegato ad un talento che è una sorta di dote naturaleche non è facile apprezzare su un versante puramente razio-nale, e la generosità di spendersi senza alcun risparmio,espressione del suo gigantismo personale.

Tutto ciò tuttavia adoperando un linguaggio, certamente pro-prio di una persona che sa usare molto bene lo strumento dellaparola e del discorso, ma che non indulgeva affatto ad orpelli reto-rici, si manteneva in termini di essenzialità – in questo vedo lamodernità dell’avvocato di sostanza e non di apparenza – e pren-deva luce dalla ricchezza ideativa e dalla forza degli argomenti.

Perveniva ad esiti di grande efficacia attraverso un retro-stante scavo profondo delle situazioni e delle risultanze, con

la capacità di spremerne comunque ogni potenzialità di inter-pretazione dei fatti a difesa dell’assistito.

L’interlocutore intelligente avvertiva la forza, l’impegno, l’at-tenzione, e rispondeva a sua volta con una moltiplicata disponi-bilità di ascolto nella convinzione che comunque gli venivanofornite interpretazioni degne della massima considerazione.

Il tutto però attingeva a livelli superiori per il talento idea-tivo ed espressivo, che calamitava l’attenzione, sia delGiudice cui il discorso è diretto sia di ogni altro ascoltatore,con una sensibilità nella scelta dei tratti più confacenti alladiversità delle situazioni, dal discorso più leggero e sdram-matizzante e da una vena ironica a quello più impegnativo ecoinvolgente, dalle notazioni di semplice buon senso a quelledi spessore culturale (mai peraltro ostentato), dalla imposta-zione quasi in sintonia con l’interlocutore, come a ragionareinsieme, alla polemica decisa e forte, quando necessaria.

Sempre con uno spirito di dedizione alla funzione propria del-l’avvocato, con una tenacia e, se del caso, una combattività cheinduceva nell’assistito, di maggiore o minore risalto, la consape-volezza di essere tutelato e protetto al massimo delle possibilità.

Era avvocato penalista a tutto campo, grande avvocato sulfatto, il che non gli ha impedito di esserlo anche sul diritto, inparticolare avendo la sensibilità di individuare e proporre inter-pretazioni pratiche del diritto stesso, senza indulgere a puriesercizi teorici e calligrafici: sapeva svolgere nel migliore deimodi un discorso tecnico giuridico, ma di certo non lo amava.

L’essere penalista a tutto campo lo faceva avvocato deigrandi processi ed avvocato per cui anche la più modesta dellevicende meritava assistenza.

Sull’argomento della dedizione e tenacia, a cui quandonecessario sacrificava brillantezza e fascinosità dell’interven-to professionale, ricordo un processo che facemmo insiemefuori sede, non molti anni prima della festa degli ottanta anni.

Divagando un momento, fu per noi occasione di una sim-patica rimpatriata: andai a prendere Delgrosso a casa sua,facemmo il viaggio insieme, dopo il processo la consuetaparte conviviale, avendo modo di ripercorrere con la memoriaun cammino anche con la lucidità e l’ancora maggioreapprezzamento del rivedere a distanza tante cose.

Si trattava di un processo delicato ma non di risalto partico-lare. E in quella occasione ancora ho visto un Delgrosso, ai ver-tici della professione, che non ha disdegnato, come la causarichiedeva (e l’esito gli rese giustizia), anziché scegliere col“mestiere” acquisito e con l’autorevolezza che naturalmente loaccompagnava, una linea processuale che ruotasse abilmente (el’abilità certo non gli mancava) intorno ad alcune circostanzeche gli potevano convenire, accantonando il resto, assai piùingrato, al contrario rinnovare lo scavo attentissimo di ogni par-ticolare, dare una esemplare dimostrazione di “diligenza”,rinunciare ad una dimensione brillante del suo intervento (noncerto alla qualità sostanziale) e, se mi si permette, portare l’ac-qua come un gregario: devo dire che questo episodio, e lo dissianche allora allo stesso Delgrosso scherzando durante il ritualepranzo a conclusione, e l’ho raccontato a più persone perché miaveva colpito, l’ho considerato un esempio ed un prezioso inse-gnamento e mi ha rinnovato ancora una volta l’ammirazione,che a volte conviene che si riferisca anche alle situazioni nontrionfalistiche, per il mio Maestro.

Caro Delgrosso, avrei voluto esprimere queste piccole noteal Suo livello, ma pazienza: penso che le avrebbe graditeugualmente.

Alfredo Frascarolo

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36la Pazienza

Ricordi

Il ventiquattro marzo, alle prime luci del mattino, un smsdel suo compagno, che con toccante semplicità ci scriveva

“è andata via”, ci ha annunciato la morte della nostra amatis-sima collaboratrice avvocato Sonia Bergese.

Sebbene non sia stata una morte improvvisa, ma l’esitoultimo di un male terribile, che le era stato diagnosticato solopochi mesi prima, ne siamo rimasti sconvolti.

Sicuramente, soprattutto vedendone la fotografia, molti laricorderanno per la sua avvenenza ma, conoscendola, ci siaccorgeva presto che aveva ben altre ed ancor maggiori qualitàche non quella, casuale, effimera e senza merito della bellezza.

Aveva trentuno anni soltanto e certo era bella, anzi bellis-sima, non si poteva non notarla, anche per quel suo passo daautentica regina - retaggio sicuramente del suo antico hobbydi indossatrice - con cui attraversava le non più grigie masempre anonime aule giudiziarie.

Lavorava con noi dal 1999 ed avevamo immediatamentecapito che era una persona veramente speciale e lei ce lo hapoi confermato giorno per giorno, attraverso un ulteriore per-corso di maturazione umana e professionale.

Sul lavoro Sonia era capace, tenace, responsabile ed atten-ta: era per noi avvocati domini e per i nostri e suoi clientifonte di tranquilla sicurezza e fiducia, e chi legge queste notesa bene quanto ciò sia prezioso.

Tanto era brava e scrupolosa che era stata insignita dalConsiglio dell’Ordine degli Avvocati della cosiddetta “Togad’Oro”, che è un riconoscimento che va ogni anno ai miglio-ri tre candidati dell’esame da avvocato.

Ricordiamo ancora con emozione il giorno della consegnadel premio, nella Sala Rossa del Consiglio Comunale, allapresenza di tutto il Consiglio dell’Ordine e di molti Colleghi.

Erano ovviamente presenti i suoi genitori, giustamentefieri di quella loro bambina, che tanta strada aveva fatto nellavita, e tanta ne avrebbe fatta ancora.

Ed eravamo fieri anche noi, brillanti di luce riflessa: fieri cheun uccello così raro fosse venuto a volare proprio da noi, e bendecisi a tenerlo, possibilmente per sempre, a qualsiasi costo.

Non è andata così, ma Sonia ha lottato, sperato e lavorato finoall’ultimo, nonostante l’operazione che aveva subito ed i terribi-li cicli di chemioterapia, con un coraggio, una determinazione edun senso del dovere che ci saranno per sempre di esempio.

Ci è di conforto pensare che abbia certamente avuto unavita felice. Felice di sicuro nella sua bella famiglia, che tantol’amava e la stimava; felice, crediamo, con se stessa: sicura disé, del suo fascino, delle sue capacità, della sua forza di carat-tere. Felice nel lavoro – almeno lo speriamo, visto che moltodi ciò dipendeva da noi – per il consenso e la stima nostri e ditutto lo Studio; per la stima ed il rispetto che andava conqui-

stando presso Giudici e Colleghi, per la padronanza che stavaacquisendo nel nostro difficile mestiere.

Felice infine sicuramente con il suo Alessandro, l’amorefortissimo della sua vita, con il quale aveva da poco formatouna famiglia e con il quale aveva tanti progetti.

Crediamo che un cenno particolare, oltre ai genitori ed alfratello Mauro ed all’amatissima zia, lo meriti proprioAlessandro, con la sua bella e solida famiglia, che ha dimo-strato, nella dolorosa, difficile e penosa vicenda della malat-tia di Sonia, cosa siano un vero uomo e un vero amore.

Sonia era semplicemente la figlia, la fidanzata, l’amica edinfine la collaboratrice e la collega che ognuno vorrebbe avere.

Era uno dei motivi – e sarebbe bastato da solo – per cui pote-vamo andare felici in ufficio anche in un lunedì di pioggia.

Tutti l’abbiamo amata, uomini e donne, giovani e vecchi:ne resta un vuoto incolmabile ed un senso di incredulità e didisorientamento per tanta ingiustizia del destino e per quantotutti abbiamo perso.

Il Consiglio dell’Ordine istituirà in suo ricordo un riconosci-mento annuale ad una giovane, promettente avvocatessa: noi laricordiamo tutti i giorni, bella e sorridente, schietta e sincera edammiriamo, come un esempio, la sua coerenza e l’incredibilediscrezione con cui, quasi in punta di piedi, se ne è andata via.

Davide CivalleroMagda Naggar

IN RICORDO DI SONIA BERGESE