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- 1 - REGIONE ABRUZZO Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE III Competitività del sistema produttivo Linea di azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” Avviso Pubblico per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016Dotazione finanziaria 16.000.000,00 Euro Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

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REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,

Istruzione, Ricerca e Università

Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE III – Competitività del sistema produttivo

Linea di azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività

produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle

imprese”

Avviso Pubblico per

“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla

mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non

complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016”

Dotazione finanziaria 16.000.000,00 Euro

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

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SOMMARIO

Art. 1 – Riferimenti Normativi

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Obiettivo e Finalità dell’Avviso

Art. 4 – Adempimenti rispetto della condizionalità ex ante Aiuti di Stato

Art. 5 – Localizzazione e Dotazione finanziaria

Art. 6 – Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione

Art. 7 – Progetti finanziabili

Art. 8 – Contributo concedibile

Art. 9 – Divieto di cumulo

Art. 10 – Spese ammissibili

Art. 11 – Spese non ammissibili

Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e documentazione

Art. 13 – Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina

Art. 14 – Procedure d’istruttoria per l’ammissibilità dei progetti

Art. 15 – Valutazione dei progetti e Approvazione della graduatoria

Art 16 – Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 17 – Realizzazione del progetto di investimento

Art. 18 – Modalità di erogazione delle agevolazioni

Art. 19 – Modalità di rendicontazione

Art. 20 – Variazioni

Art. 21 – Obblighi a carico del Beneficiario

Art. 22 – Controlli e monitoraggio

Art. 23 – Revoche

Art. 24 – Operazioni straordinarie di impresa

Art. 25 – Informazione e pubblicità

Art. 26 – Responsabilità del procedimento

Art. 27 – Informazioni per le Procedure di Accesso

Art. 28 – Tutela della privacy

Art. 29 – Disposizioni finali

Allegati:

Allegato A Codici ATECO ammissibili alle sovvenzioni

Allegato I Domanda di Ammissione a finanziamento

Allegato II Proposta progettuale

Allegato III Dichiarazioni

Allegato IV Modelli

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Art. 1 – Riferimenti Normativi

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono esser realizzate nel rispetto delle

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza,

alla tutela dell’ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto programmato con il POR FESR Abruzzo

2014 – 2020.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il

documento “Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.

1080/2006;

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis";

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie

di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva

determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 204 - 2020;

- Programma Operativo Regionale (di seguito POR) 2014 – 2020, finanziato dal Fondo Europeo di

Sviluppo regionale (di seguito FESR) della Regione Abruzzo, approvato dalla Commissione

Europea con decisione C (2015) 5818 del 13 agosto 2015 e approvato con DGR n^723 del 9

settembre 2015;

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle

microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);

- Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di

individuazione di piccole e medie imprese”;

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4

gennaio 2013);

- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo

ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);

- DGR n. 538 del 26.08.2014 (Istituzione di un sistema interno di raccolta, trasmissione e gestione

delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (Registro regionale de minimis), attraverso

l'utilizzo del Sistema della Banca Dati Anagrafica (BDA) del Ministero dello Sviluppo Economico.

L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37);

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- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e smi;

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con riferimento ai casi di c.d.

pantouflage previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.;

- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo

1997, n. 59";

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Art. 2 Definizioni

1. Aiuto: ai sensi del presente avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.

1407 / 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (“de

minimis”).

2. Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto

dall’allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:

a - Media Impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non

supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;

b - Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o

un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

c - Micro Impresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o

un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

3. La data di “avvio” del progetto di investimento è quella relativa alla data del primo ordinativo

dei beni da acquistare o lettera di incarico per i servizi di consulenza riferiti alla proposta

progettuale, in ogni caso successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso sul

B.U.R.A.T.

4. Impresa unica: l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2 del Reg.

1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:

a - un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b - un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

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c - un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d - un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo

stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli

azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre

imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

5. Investimento in attivi immateriali: un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante

l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

Art. 3 Obiettivo e Finalità dell’Avviso

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione dell’Asse Prioritario III “Competitività del sistema

produttivo”, Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”,

Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività

produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e

sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, così

come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016” del POR FESR 2014 – 2020 della Regione

Abruzzo.

2. Obiettivo del presente Avviso è di contribuire a sostenere, attraverso aiuti de minimis - di cui al

Regolamento UE n. 1407/2013 - la ripresa economico-finanziaria ed occupazionale delle aree di

crisi riconosciute a livello regionale, attraverso il rafforzamento dei processi produttivi, la

riorganizzazione dei processi gestionali, organizzativi e di marketing e il rafforzamento della

capacità produttiva delle imprese esistenti e di nuova costituzione.

3. Al fine di attuare e rafforzare i piani di rilancio di tali aree, il presente Avviso è volto a sostenere

progetti di investimento che, mediante riconversione industriale, razionalizzazione, realizzazione

di nuovi prodotti, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo consentano di

ristabilire condizioni di equilibrio economico e sociale, nonché di riavvio dei circuiti produttivi,

nelle aree più incisivamente colpite dalla crisi, contribuendo ad una riqualificazione delle

imprese in esse presenti e ad un riposizionamento competitivo, per favorire la salvaguardia e la

riallocazione degli addetti nel tessuto produttivo.

Art. 4 Adempimenti rispetto della condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla

GU n. 305 del 31/12/2016, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti provvede a

trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti de minimis nel Registro Nazionale aiuti istituito

ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012.

2. Il presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati

membri dell’Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all’utilizzo di prodotti

nazionali rispetto a quelli d’importazione.

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3. Il presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n.

1407/2013 come specificati dall’articolo 1 dello stesso regolamento.

4. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti verifica che le imprese che operano sia nei

settori esclusi sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013

garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che

le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti di cui al presente Avviso.

5. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal

paragrafo 5, dell’articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

6. Il presente Avviso assicura il rispetto della “trasparenza degli aiuti” di cui all’articolo 4 del Reg.

(UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi

esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".

7. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell’importo

dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia

d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di

liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell’IVA qualora l’imposta sia

recuperabile.

8. Ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati

al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al

momento della concessione dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è

costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

9. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono

escluse concessioni di nuovi aiuti qualora il contributo richiesto superi il massimale previsto al

paragrafo 2 dello stesso articolo.

10. L’Amministrazione regionale concedente assicura che, ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti

prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche

nel rispetto dei criteri fissati all’articolo 5 del Reg. (UE) n.1407/2013.

Art. 5 Localizzazione e dotazione finanziaria

1. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di investimento implementati in uno dei seguenti

territori comunali raggruppati per Sistemi Locali del Lavoro (SLL – aree di crisi non complesse)

di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 684 del 29/10/2016, modificata dalla DGR n. 824

del 05/12/2016, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico (MISE) del 4 agosto 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 232 del 4

ottobre 2016) e riconosciuti con Decreto Direttoriale del MISE del 19 dicembre 2016:

a) SLL TERAMO: Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto,

Castelli, Cellino Attanasio, Cermignano, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano,

Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Rocca

Santa Maria, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia;

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b) SLL AVEZZANO: Avezzano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli,

Castellafiume, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo,

Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano ne’ Marsi, Massa d’Albe,

Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San

Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco,

Villavallelonga;

c) SLL SULMONA: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano,

Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno,

Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Ofena, Pacentro, Pettorano sul Gizio,

Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Pia, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Sulmona,

Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villalago, Vittorito, Bussi sul Tirino (prov. Pescara),

Popoli (prov. Pescara);

d) SLL PENNE: Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino,

Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Villa Celiera, Arsita (Teramo), Bisenti

(Teramo), Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Castilenti (Teramo), Montefino

(Teramo);

e) SLL CHIETI: Ari, Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Giuliano Teatino, Miglianico,

Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina, Villamagna, (tutti gli altri in provincia di Pescara)

Alanno, Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Caramanico Terme, Carpineto della Nora,

Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Corvara, Cugnoli,

Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Roccamorice,

Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa,

Serramonacesca, Tocco a Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

f) SLL L’AQUILA: Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio,

Campotosto, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte,

Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L’Aquila, Lucoli,

Montereale, Navelli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in

Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo

Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo.

g) SLL di Giulianova: Mosciano Sant’Angelo e Notaresco;

h) SLL Vasto: Gissi, Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni;

i) SLL di Ortona: Canosa Sannita e Poggio Fiorito.

2. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a

16.000.000,00 (sedicimilioni,00) Euro, a valere sull’Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree

territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti

delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020,

Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”.

3. Il presente Avviso prevede una suddivisione delle risorse disponibili nei seguenti plafond

corrispondenti alle SLL, di cui al precedente punto 1:

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Aree di Crisi non Complesse individuate per Sistemi Locali del Lavoro

(SLL)

Risorse disponibili

Teramo 3.000.000,00 €

Avezzano 3.250.000,00 €

Sulmona 1.650.000,00 €

Penne 1.200.000,00 €

Chieti 3.500.000,00 €

L’Aquila 2.500.000,00 €

Giulianova (Mosciano Sant’Angelo e Notaresco) 460.000,00 €

Vasto (Gissi, Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni) 360.000,00 €

Ortona (Canosa Sannita e Poggio Fiorito) 80.000,00 €

4. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali

ulteriori disponibilità, a valere sulla Linea di azione 3.2.1. Asse III POR FESR Abruzzo 2014-2020.

5. Qualora, dopo l’approvazione delle graduatorie ed il conseguente impegno di spesa, si determinino

nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse,

potranno essere agevolate, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria, ulteriori domande previo

provvedimento del competente Servizio, da assumere sulla base delle esigenze attuative del

programma. Qualora all’interno delle diverse aree di crisi non complesse sopra individuate una delle

dotazioni finanziarie non risulti integralmente utilizzata, le risorse residue saranno attribuite

prioritariamente alle altre aree, in proporzione al fabbisogno eventualmente insoddisfatto.

Art. 6 Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione

1. Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso:

- le micro, piccole e medie imprese (mPMI), secondo la definizione di cui all’Art.2, punto 2, che, a

pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono

essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente, con codice ATECO 2007 principale

limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A al presente Avviso, così come dichiarato nella

Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I).

Le mPMI di nuova costituzione, anche se inattive, devono, alla data di pubblicazione del presente

Avviso sul B.U.R.A.T., a pena di inammissibilità, essere iscritte nel registro delle imprese presso la

CCIAA territorialmente competente, con codice ATECO 2007 principale, limitatamente ai settori

riportati nell’Allegato A al presente Avviso, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al

finanziamento (Allegato I).

- le società consortili che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., a pena di

inammissibilità, devono essere costituite da PMI con le caratteristiche sopra indicate e le cui attività

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principali corrispondono ai codici ATECO 2007, limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A al

presente Avviso, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I).

2. La Regione Abruzzo provvederà direttamente all’acquisizione della visura camerale aggiornata

dell’impresa, per la verifica dell’attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa.

3. Sono escluse le Imprese che - da visura/certificato camerale – ricadono come codice primario di

attività, nei seguenti settori: pesca e acquacoltura; costruzione navale; industria carboniera;

siderurgia; fibre sintetiche; connesse alla produzione primaria (agricoltura e allevamento). Sono

inoltre escluse le imprese operanti nei comparti dell'esportazione.

4. Se un’impresa opera nei settori ammessi ai sensi del presente Avviso e in quelli esclusi dall’articolo

1, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1407/2013 gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere concessi

esclusivamente con riferimento alle attività svolte nei settori ammessi, a condizione che sia garantita

la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Ciò al fine di evitare che le attività esercitate

nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. 1407/2013 possano beneficiare di aiuti de

minimis.

5. Possono essere ammesse a contributo le imprese che, al momento della presentazione della

Domanda di Ammissione al finanziamento, siano in possesso dei seguiti requisiti:

a) essere regolarmente costituite presso la CCIAA territorialmente competente;

b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui

confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione

di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste

dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;

d) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale;

e) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti

dagli atti comunitari citati all’articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;

f) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;

g) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di

handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;

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h) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni

sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei

contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

i) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

j) nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non

aver riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione

delle vigenti normative in materia;

k) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con

particolare riferimento all’indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni

pubblici;

l) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente

domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi

dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

m) non aver beneficiato né intendono beneficiare, per la medesima voce di spesa ai sensi di quanto

previsto dall’art. 65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013, di altre agevolazioni pubbliche, incluse

quelle concesso a titolo “de minimis”, fermo restando il credito di imposta;

n) non aver conferito incarichi professionali né aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato

o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con

l’Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del

D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

6. Alla data della prima liquidazione dell’aiuto, le imprese di cui al precedente punto 1 devono:

a) essere attive;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento,

liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato

preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento o liquidazione,

né avere in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui alla legge 19 marzo 1990 n°55 e successive modificazioni ed integrazioni sia

per l’impresa che per gli amministratori;

c) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed

assicurativi a favore dei lavoratori, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di

lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di

tutela ambientale;

d) essere in regola con la normativa antimafia, ove ricorra;

e) avere la sede legale o operativa, interessata dall’investimento, ubicata in una delle aree di crisi

non complesse, elencate nell’art. 5, punto 1;

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f) avere l’attività economica principale, come risultante dal certificato della CCIAA, rientrante nei

codici Ateco 2007, limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A.

7. Alla data della prima liquidazione dell’aiuto, le società consortili di cui al precedente punto 1

devono:

a) possedere tutti i requisiti elencati - da a) a f) - nel precedente punto 6 del presente articolo;

b) essere costituite da almeno 3 PMI già iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA

territorialmente competente e con sede legale ovvero operativa all’interno di una delle aree di

crisi non complesse di cui all’art. 5, punto 1;

c) soddisfare il requisito in base al quale, la quota sottoscritta da ciascuna PMI deve essere inferiore

al 50% del capitale sociale;

d) soddisfare il requisito in base al quale, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto

da PMI.

8. Ciascuna impresa, sia in forma singola sia in forma consorziata, può presentare una sola domanda di

partecipazione al presente Avviso. Qualora una impresa presenti più domande, sarà considerata

ammissibile esclusivamente l’ultima presentata in ordine temporale.

Art. 7 Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso proposte progettuali che contemplino una o

più tipologie di intervento di seguito specificate:

A - Progetti di INVESTIMENTO PRODUTTIVO volti, prioritariamente, all’implementazione di

un nuovo prodotto o al significativo miglioramento del metodo di produzione già avviato, ottenuto

attraverso cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software tendenti a diminuire il costo unitario di

produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva. Saranno quindi valutati con criterio preferenziale

gli investimenti finalizzati all’introduzione di un nuovo prodotto per l’impresa; in secondo luogo,

l’investimento può essere finalizzato anche a rendere più efficiente e competitivo il processo

produttivo già in atto.

In entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o

sviluppo sperimentale.

I progetti di investimento produttivo possono altresì essere volti all’implementazione di metodi che

hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell’impresa riducendone i costi di gestione, di

organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da

strumenti ICT, migliorando la fruibilità e le condizioni dell’ambiente di lavoro (e quindi la

produttività) o riducendo i costi di produzione.

In aggiunta alle tipologie di intervento sopra specificate, i potenziali beneficiari possono prevedere,

nell’ambito di un progetto di investimento produttivo, interventi di

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO degli stabilimenti adibiti a sede delle attività

produttive volti a migliorare sensibilmente la resistenza delle strutture alle scosse sismiche,

potenzialmente fino al raggiungimento del grado massimo di resistenza (adeguamento sismico). Le

spese sostenute per l’implementazione di tali interventi saranno riconosciute e finanziate nella

misura massima del 30% del totale dell’investimento ammissibile. Tali interventi, infatti, possono

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essere previsti solo nell’ambito di un progetto di investimento complessivo, conformemente alle

finalità della Linea d’azione 3.2.1 del POR FESR Abruzzo 2014/2020.

B - Progetti di INVESTIMENTO IN PROMOZIONE volti all’implementazione di nuove

metodologie di marketing che comportano significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o

nelle politiche di prezzo, con esclusione delle spese di pubblicità1. Le metodologie di marketing,

oggetto dell’investimento, non devono essere state precedentemente utilizzate dall’impresa e devono

rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall’impresa.

Le nuove strategie possono essere sviluppate non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già

esistenti.

2. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto

organico finalizzato a migliorare la produttività e le strategie promozionali e di marketing del

beneficiario. Sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre

simili attività di routine e le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri

dell’Unione europea, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla

costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività

d'esportazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) N. 1407/2013.

Art. 8 Contributo concedibile

1. Le agevolazioni per l’implementazione dei progetti di investimento saranno concesse nella forma di

un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in conformità a quanto previsto dal

Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») della Commissione del 18 dicembre 2013.

2. Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, a pena d’esclusione, una spesa minima (IVA

esclusa) pari a € 50.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel

caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione.

3. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili,

considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può

essere superiore a € 200.000,00, nel rispetto della regolamentazione europea prevista per il regime de

minimis. Rispetto alla spesa totale per l’investimento, possono essere richieste le seguenti percentuali

di contributo: fino al 30%, 35 %, 40 %, 45%, 50%. Valori intermedi verranno ricondotti alla

percentuale inferiore.

1 Nuove metodologie di marketing possono includere:

a) il “product placement” inteso come:

- l’introduzione di nuovi canali di vendita visti non sotto il profilo della logistica (trasporto, magazzini e catene di

distribuzione) ma come metodi di vendita di beni e servizi ai consumatori;

- introduzione di nuove metodologie di presentazione del prodotto;

b) il “product promotion” inteso, ad esempio, come:

- il “branding” ovvero lo sviluppo, l’introduzione e la diffusione di una nuova identità del marchio (escluse modifiche di

routine) tesi a posizionare il prodotto (nuovo o già in produzione) dell’impresa in un nuovo mercato o a dare al prodotto

una nuova immagine;

- la fidelizzazione della clientela attraverso l’introduzione di sistemi informatizzati di gestione della medesima al fine di

personalizzare la presentazione dei prodotti a seconda delle specifiche esigenze dei singoli consumatori;

- le metodologie di politica del prezzo (“pricing”) che afferiscono all’uso di nuove strategie di prezzo come l’introduzione di

un nuovo metodo che permette ai consumatori di scegliere da catalogo (anche su web) le specifiche del prodotto desiderato

e ottenere il prezzo per il prodotto individuato.

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Art. 9 Divieto di cumulo

1. Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”

concedibili ad un’impresa unica, secondo la definizione di cui all’Art. 2, punto 4, non deve superare il

massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale

il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

2. Per le imprese che operano nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi l’aiuto concesso non

può superare il massimale di € 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso l’impresa

unica operi sia nel settore con massimale di € 200.000,00, sia nel settore del Trasporto merci su strada

conto terzi con massimale ridotto a € 100.000,00 il Servizio Competitività e Attrazione degli

Investimenti assicura che l’attività del Trasporto merci su strada conto terzi non tragga un vantaggio

superiore al massimale di € 100.000,00.

3. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve pertanto presentare, al momento della

presentazione della domanda, la “Dichiarazione De Minimis”, utilizzando il modello di cui

all’Allegato III al presente Avviso. La dichiarazione de minimis del richiedente è corredata delle

“Dichiarazioni De Minimis” di eventuali imprese controllate o collegate nel rispetto dell’art. 2 del

Reg. (UE) n. 1407 /2013 secondo il modello di cui all’Allegato III al presente Avviso.

4. Ferma restando l’acquisizione della Dichiarazione De Minimis al momento della presentazione della

domanda, la Regione, ai fini della verifica del massimale spettante, terrà conto della dichiarazione

prodotta dalle imprese prima della concessione dell’aiuto, in ottemperanza a quanto disposto

dall’Articolo 4, punto 9 del presente Avviso.

5. Ai sensi del presente Avviso gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali ed europei

relativamente alle stesse spese ammissibili. Le spese sono cumulabili con il credito di imposta per

attività di ricerca e sviluppo, fermo restando quanto previsto dall’art. 65 par. 11 del Regolamento

(UE) 1303/2013.

Art. 10 Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di

pubblicazione del presente Avviso pubblico sul B.U.R.A.T. e fino al termine ultimo dei 12 mesi

decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T., salvo un’unica proroga, come

disciplinato dall’Art. 17 del presente Avviso.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità che saranno fissati dal Regolamento Statale

sull’ammissibilità delle spese, attualmente in corso di approvazione, per la realizzazione degli

interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg.

1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE riguardanti gli impianti, sia generali che specifici,

studi di fattibilità economico-finanziaria, ivi incluse le spese di progettazione e direzione

lavori delle opere di miglioramento/adeguamento sismico. Tali spese sono ammesse nel

limite del 5% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto. Nell’ambito di tale limite

massimo, le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono

eccedere il 2% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto.

b) MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE nuovi di fabbrica, ivi compresi

quelli necessari all'attività gestionale del proponente, ed esclusi quelli relativi all'attività di

rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente

ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

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c) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE strettamente necessarie per l’installazione e il

collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi. Tali spese non

possono in ogni caso superare il limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero

progetto.

d) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO: interventi che vanno

ad agire sulle strutture portanti degli edifici sede dell’impresa e devono essere mirati ad

innalzare notevolmente il livello di resistenza dell’edificio alle scosse sismiche. Sarà quindi

necessario che il potenziale beneficiario si doti di un documento che accerti ed attesti l’indice

di vulnerabilità sismica dell’edificio e dimostri, attraverso un progetto ingegneristico, di

quanto migliora l’indice rispetto alla situazione esistente. Sono ammessi a finanziamento solo

gli interventi sulle opere murarie che innalzano, rispetto al rilevato, l’indice di vulnerabilità

sismica dell’edificio aumentandolo di una percentuale minima del 15%, in caso di

miglioramento sismico e fino alla percentuale del 100%, in caso di adeguamento sismico,

secondo i parametri stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2008 del M.I.T. e successive variazioni e

integrazioni vigenti al momento dell’esecuzione dell’investimento. Tali spese non possono in

ogni caso superare il limite del 30% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto. Si

precisa che tale limite dovrà essere rispettato anche qualora si prevedano, oltre agli interventi

di miglioramento/adeguamento sismico, opere murarie ed impiantistiche di cui al precedente

punto c).

e) PROGRAMMI INFORMATICI commisurati alle esigenze produttive e gestionali del

proponente, BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON

BREVETTATE. Le spese per know-how e conoscenze tecniche non brevettate sono

ammissibili solo se correlate all’implementazione di interventi ricadenti nella tipologia B di

progetti finanziabili, ai sensi dell’Articolo 7, punto 1.

f) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della

realizzazione del progetto di investimento, compresi i servizi di consulenza gestionale, di

assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di

acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di

accordi di licenza, consulenza sul rispetto delle norme. I servizi di consulenza dovranno

necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del

10% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto.

g) PERIZIA GIURATA, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale.

Tale spesa è ammissibile nel limite del 3% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto

e comunque non può essere superiore a € 3.000,00.

h) FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA in favore della Regione,

irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta.

2. Con riferimento a talune tipologie di spesa sopra riportate si applicano i seguenti divieti e condizioni:

- con riferimento alla lettera b), si precisa che per “beni nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai

utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

- con riferimento alla lettera e), sono ammissibili le spese relative ai programmi informatici, incluse

quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei

limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d’investimento. I programmi e le applicazioni

informatiche, oggetto di agevolazioni, dovranno restare ad uso esclusivo dell’unità locale agevolata

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e, pertanto, non potranno essere né cedute a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive. Si

precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una

macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare incluse nella

spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;

- con riferimento alla lettera f), le spese corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da

consulenti esterni e dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell’intervento. La natura

di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di

gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è

pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di

consulenza attraverso l’affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato

incaricato. Non sono ammissibili le spese di consulenza riferite alla presentazione della domanda di

finanziamento a valere sul presente Avviso, nonché le spese di consulenza per le attività di

rendicontazione e monitoraggio, in caso di approvazione della proposta progettuale.

3. Si precisa inoltre quanto segue:

- Ai sensi del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, gli aiuti erogabili in più quote sono

attualizzati al loro valore al momento della concessione. Le spese ammissibili sono attualizzate al

loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini

dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto;

- Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. (a meno che non risulti che

quest’ultima, dalla dichiarazione IVA, sia totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere

fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia

recuperabile dal beneficiario;

- In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che

pertanto il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese

sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.

- Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed

ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi

idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in

contanti.

Art. 11 Spese non ammissibili

Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni a valere sul presente Avviso:

- le spese sostenute e/o fatturate anteriormente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul

B.U.R.A.T.;

- le spese sostenute e/o fatturate in data successiva alla conclusione del progetto presentato;

- le spese sostenute e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa

e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o

parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;

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- le spese sostenute e/o fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o

collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;

- le spese sostenute e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari

di cariche e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;

- non sono ammessi rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);

- le spese relative a interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori;

- le spese relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;

- le spese inerenti all’acquisizione di hardware riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, tablet,

smartphone) e che per loro natura si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell’attività economica

nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato e quindi non direttamente funzionali al

progetto stesso;

- le spese inerenti l’acquisizione di software riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.) e

quindi non direttamente funzionali al progetto;

- le spese relative alle attrezzature utilizzabili per attività amministrative, non direttamente funzionali al

progetto, quali: apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici,

computer fissi o portatili, palmari, ecc.;

- le spese inerenti i beni usati, rigenerati, non durevoli e di consumo corrente;

- le spese inerenti il materiale di arredamento di qualsiasi categoria;

- le spese relative a qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto

del contributo;

- le spese di funzionamento o di manutenzione ordinaria;

- le spese inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall’impresa beneficiaria;

- le spese inerenti le commesse interne;

- le spese inerenti tutti i tipi di mezzi targati o targabili;

- le spese inerenti la locazione finanziaria (leasing) dei beni

- le spese per il rilievo dell’indice di vulnerabilità sismica ex ante degli edifici oggetto di interventi di

miglioramento/adeguamento sismico.

Articolo 12 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e

documentazione

1. Le Domande di Ammissione al finanziamento, secondo lo schema in Allegato I, in regola con le

disposizioni normative di imposta di bollo, devono essere compilate in ogni parte ed inviate

esclusivamente, pena l’esclusione, in modalità elettronica a mezzo di apposita piattaforma

informatica all’indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, seguendo

scrupolosamente le istruzioni tecniche riportate sulla piattaforma.

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2. Le Domande di Ammissione al finanziamento devono essere presentate, a pena di esclusione, a

partire dal giorno lunedì 15 maggio 2017 ore 10:00 e fino al giorno mercoledì 28 giugno 2017

ore 12:00. Non saranno prese in considerazione le domande relative alle proposte progettuali la

cui procedura di caricamento sulla piattaforma informatica non sia stata totalmente conclusa

entro il limite temporale indicato (ore 12:00).

3. Non sono ammesse altre forme di invio della documentazione o integrazioni alla domanda.

4. La candidatura per l’ammissione alle agevolazioni - pena l’esclusione - è formulata attraverso

l’invio dei seguenti documenti:

a) Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I);

b) Proposta progettuale validamente sottoscritta (Allegato II);

c) Dichiarazioni (Allegato III);

d) Preventivi dettagliati per le spese di cui alle tipologie dell’Art. 10 del presente Avviso, timbrati e

firmati; nel caso di spese già sostenute presentare copia delle relative fatture.

e) Idonea documentazione nel caso si prevedano opere murarie ed impiantistiche, per la quale si

intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: elaborati grafici, relazione tecnica illustrativa,

computo metrico, attestazione indice di vulnerabilità sismica ex-ante.

5. I documenti sopra elencati devono essere redatti dal Beneficiario, sotto pena di inammissibilità,

utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso. Nella domanda è obbligatoria

l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le

comunicazioni successive.

6. Il proponente che richiede l’ammissione al finanziamento, a pena di inammissibilità, deve dichiarare

nella Domanda il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’Articolo 6, punto 5.

Art. 13 - Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina

1. Per la valutazione delle Domande di Ammissione al finanziamento, il Dirigente del Servizio

Competitività e Attrazione degli Investimenti nomina una apposita Commissione che può essere

composta da esperti individuati all’interno della Regione oppure all’esterno. Qualora fossero

individuati dipendenti interni, appartenenti ad altri Servizi del Dipartimento Sviluppo Economico,

alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento con proprio atto.

2. La conclusione dell’attività istruttoria deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta

salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle

domande pervenute.

Art. 14 – Procedure d’istruttoria per l’ammissibilità dei progetti

1. Sono escluse le candidature:

a) trasmesse oltre i termini indicati nel punto 2 dell’Articolo 12;

b) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal punto 1 dell’Articolo 12;

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c) che risultano illeggibili o non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante del

soggetto beneficiario, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del

sottoscrittore o non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo

incompleto;

d) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili

alle agevolazioni;

e) riportanti un importo complessivo dell’iniziativa da finanziare inferiore all’importo minimo di

cui all’Articolo 8;

f) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della

tipologia di aiuto concedibile;

g) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dell’Articolo 6;

h) difformi dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande.

2. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, per il tramite della Commissione di

valutazione, nominata ai sensi dell’Articolo 13, verifica i requisiti di ammissibilità delle domande. La

fase di istruttoria sarà diretta ad accertare:

la ricevibilità della domanda (invio nei termini fissati, regolarità e completezza della

documentazione prodotta presentata e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall’Avviso

pubblico);

la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’Articolo 6;

il rispetto dei requisiti oggettivi di ammissibilità;

che il progetto contempli una o più tipologie di intervento ammissibili di cui all’Articolo 7;

il rispetto dei limiti minimi dell’investimento di cui all’Articolo 8.

3. Nel corso dell’istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni

documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, la cui mancanza o

carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque

ammesse alla fase di valutazione qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di

ammissione al finanziamento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non

siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal

competente Servizio Regionale.

4. A conclusione della fase istruttoria, alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta, tramite

PEC, delle motivazioni che hanno determinato l’esclusione.

Art. 15 – Valutazione dei progetti e Approvazione della graduatoria

1. Le domande che hanno superato con esito positivo la fase di istruttoria saranno sottoposte alla

successiva fase di valutazione che consiste nell’analisi approfondita della Proposta progettuale, di

cui all’Allegato II.

2. La valutazione espletata dalla Commissione di valutazione, di cui sopra, utilizzerà i criteri di

selezione riportati nella Tabella che segue:

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- 19 -

Criteri di valutazione Indicatori Punteggi

Fino a Max

A – VALUTAZIONE DEL PROGETTO SOTTO IL PROFILO DELLA INNOVATIVITA’

E DELL’ACCRESCIMENTO DEL VOLUME PRODUTTIVO

A1) Capacità

dell’operazione di

favorire il livello di

innovazione e di

competitività del

proponente

Capacità del progetto di favorire

l’introduzione di innovazioni di processo, di

prodotto e investimento in promozione.

Si valuteranno i contenuti del progetto

relativamente a:

- introduzione di nuovi prodotti per l’impresa

(fino a un max 15 punti);

- miglioramento significativo dei processi

produttivi (fino ad un max di 8 punti);

- implementazione di nuove metodologie di

marketing che comportano significativi

cambiamenti nella promozione dei prodotti o

nelle politiche di prezzo (fino ad un max di 7

punti).

Fino a

30

Max

40

Valutazione della proposta progettuale in

termini di incremento della resistenza

sismica dello stabilimento sede

dell’intervento

- presentazione di un progetto di

miglioramento sismico (fino a 3 punti

assegnando 1 punto per ogni incremento del

15% di vulnerabilità)

- presentazione di un progetto di adeguamento

sismico (5 punti)

Fino a

5

Capacità del progetto di accrescere la

competitività del proponente, in termini di:

- incremento della quota di mercato in

riferimento all’investimento proposto e alla sua

innovatività rispetto a quanto esistente sul

mercato (fino ad un max di 5 punti);

Fino a

5

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- 20 -

B – EFFICIENZA ATTUATIVA

B1) Sostenibilità

ambientale

- Valutazione del progetto circa l’aderenza ai

requisiti di sostenibilità ambientale contenuti

nella Carta di Pescara, in relazione al numero e

al grado di adesione:

- Base: 1 punto

- Medio: 3 punti

- Avanzato: 5 punti

(DGR n. 502 del 21/07/2016)

Fino a

5

Max

30

B2) Sostenibilità

economica e finanziaria

dell’intervento

Verifica della fattibilità economica e

finanziaria del progetto con particolare

riferimento ai risultati attesi rispetto

all’investimento previsto e alla capacità di

impattare positivamente sugli indicatori

economico-finanziari del proponente.

In particolare si valuterà il rapporto

incrementale tra la quota di capitale attivato

con l’aiuto e la quota di fatturato specifico che

si prevede di aumentare grazie proprio al

nuovo prodotto o al migliorato processo

produttivo che si va ad attivare o

all’implementazione di nuove metodologie di

marketing

Fino a

12

B3) Capacità economico-

organizzativa e

finanziaria dei soggetti

proponenti

Articolazione della struttura organizzativa

del progetto (organizzazione e qualificazione

delle risorse interne coinvolte dal proponente

nella realizzazione del progetto)

Si valuterà in particolare se il progetto mira:

- a mantenere inalterati i livelli occupazionali,

(1 punto)

- a innalzare il livello occupazionale con

l’immissione di nuovo personale da assumere a

tempo indeterminato entro la conclusione del

progetto (da 2 a 5 punti, 1 punto per ogni

nuova assunzione)

- a promuovere l’occupazione giovanile o

femminile: 1 punto aggiuntivo a quanto

previsto nel capoverso precedente se assunto

Fino a

8

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un giovane con età inferiore a 30 anni o una

donna; 2 punti aggiuntivi se vengono assunti 1

giovane e 1 donna; 3 punti aggiuntivi se

vengono assunti più di 2 giovani e 2 donne.

Quota di cofinanziamento privato.

Il punteggio è determinato applicando i

seguenti scaglioni:

- Contributo richiesto 50% → P = 1

- Contributo richiesto 45% → P = 2

- Contributo richiesto 40% → P = 3

- Contributo richiesto 35% → P = 4

- Contributo richiesto fino al 30% → P = 5

Fino a

5

C – FATTIBILITA’ TECNICA E CANTIERABILITA’ DELLA PROPOSTA

C1) Qualità tecnica e

completezza del progetto

proposto

Qualità della proposta con riferimento a:

- individuazione dei fabbisogni di investimento

(fino a 10 punti);

- definizione degli obiettivi generali e specifici

(fino a 10 punti);

- metodologia e procedure di attuazione

dell’intervento (fino a 10 punti)

Fino a

30

Max

30

TOTALE 100

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di

ammissione al finanziamento che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale

o superiore a 35 punti, fermo restando il conseguimento di almeno15 punti in relazione al criterio di

valutazione di cui alla lettera A, e almeno 10 punti per i criteri di valutazione di cui alle lettere B e C.

Il mancato raggiungimento del punteggio minimo anche in uno solo dei tre criteri comporta la

esclusione della domanda.

4. La fase di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento si conclude con apposito

verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa al

Servizio competente alla gestione dell’Avviso, ai fini dell’approvazione con specifica

determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul B.U.R.A.T. Il provvedimento individua

altresì il tasso di interesse da utilizzare per l’attualizzazione dei contributi concessi, qualora liquidati

in più quote.

5. L’ordine di graduatoria è determinato tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti nei singoli

criteri di valutazione. In caso di parità la priorità è stabilita in base all’ordine cronologico di invio

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delle domande, facendo fede, a tal fine, la data e l’orario d’invio della domanda stessa. La

graduatoria contiene l’indicazione delle istanze idonee e finanziabili, delle istanze idonee ma non

finanziabili per carenza di risorse finanziarie, e delle istanze escluse con l’indicazione della causa di

esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze escluse è data comunicazione scritta, dal Servizio

competente alla gestione dell’avviso, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato tale

esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta,

dal Servizio competente alla gestione dell’Avviso, tramite PEC, dell’ammissione a finanziamento,

dell’ammontare delle spese totali ammissibili e dell’importo del contributo riconosciuto.

6. Ai sensi dell’Articolo 5, punto 5, qualora all’interno delle diverse aree di crisi non complesse una

delle dotazioni finanziarie non risulti integralmente utilizzata, le risorse residue saranno attribuite

prioritariamente alle altre aree, in proporzione al fabbisogno eventualmente insoddisfatto.

7. Entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta nota il beneficiario, pena la decadenza dai benefici,

deve confermare, con apposita comunicazione, la volontà di attuare l’intervento.

8. In caso di accettazione del contributo, per la verifica degli accertamenti previsti dall’articolo 6 del

Regolamento (UE) n. 1407/2013, il soggetto beneficiario deve, congiuntamente alla comunicazione

di cui sopra, provvedere a confermare ovvero produrre ex novo la dichiarazione sugli aiuti “De

minimis” qualora fossero difformi i dati e/o la triennalità di riferimento per la verifica del massimale,

rispetto alla prima dichiarazione effettuata al momento della presentazione della domanda, redatta

secondo lo schema di cui all’Allegato III (e, nel caso ricorra la fattispecie, lo schema di cui

all’Allegato III redatto da parte dell’impresa controllata o controllante) e debitamente sottoscritta dal

rappresentante legale dell’impresa richiedente.

9. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016 (pubblicato sulla

GU n.305 del 31/12/2016), il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti provvede a

trasmettere i dati e le informazioni relative alla misura attivata e agli aiuti individuali “de minimis”

concessi, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito ai sensi dell’articolo 52 della L.

n.234/2012.

10. Nel caso in cui sia prevista la concessione di un contributo pari o superiore a € 150.000,00, il

proponente, a pena di decadenza, dovrà produrre, entro e non oltre la data fissata per l’accettazione

dell’ammissione al beneficio, la documentazione completa necessaria per l’acquisitone

dell’informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in

conformità alla modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione Regionale.

Art 16 - Codice Unico di Progetto (CUP)

A ciascun progetto sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato al

momento della concessione del contributo dal Servizio competente alla gestione dell’Avviso.

Art. 17 – Realizzazione del progetto di investimento

1. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 12 mesi

decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T. Per progetto concluso è

da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i

pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

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2. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d’investimento entro i termini previsti. Per

provati motivi, l’Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del progetto

d’investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle

attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine

previsto, pena la non ammissibilità dell’istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del finanziamento

1. L’aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto. Lo stesso è accreditato su apposito C/C

indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata

ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base

delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 125,

par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere

predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione

regionale.

2. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

a) la prima quota a titolo di anticipazione/acconto;

b) la seconda quota a titolo di saldo.

3. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:

3.1) La prima quota di contributo, pari al 40% dell’importo assegnato, può essere erogata sia a

titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario.

3.1.1) Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di

anticipazione, il modulo di richiesta, di cui all’Allegato IV, deve essere corredato della seguente

documentazione:

- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile,

incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato,

secondo il modello facsimile fornito dall’Amministrazione regionale. La polizza potrà essere

estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.

3.1.2) Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a stato di

avanzamento, deve dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa non inferiore

al 40% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, di cui all’Allegato IV, deve

essere corredato della seguente documentazione:

a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;

b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del

beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un

professionista iscritto all’albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del

professionista e numero di iscrizione all’albo professionale), contenente l’elenco di tutte le

fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre

spese ammissibili e l’elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di

spesa e indicazione delle modalità di pagamento;

c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai

fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;

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d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della

banca con evidenziati i relativi movimenti;

e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti

afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;

f) I SAL nel caso ricorrano opere murarie.

3.2 Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in

conformità alla modulistica predisposta dall’Amministrazione regionale - e della rendicontazione

finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto,

salvo proroghe concesse dall’Amministrazione regionale per provati motivi, secondo le modalità di

seguito elencate:

a) La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione

elencata alle lettere da b) ad e) di cui al precedente punto 3.1.2). Inoltre laddove ricorrano

opere murarie deve essere presentato, in luogo del SAL, lo Stato finale. Laddove ricorrano

interventi di miglioramento/adeguamento sismico occorre presentare idonea certificazione

attestante il raggiungimento dell’indice di vulnerabilità sismica dichiarato nel progetto.

b) Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste ai

successivi Artt. 19 e 22, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa,

previa eventuale rideterminazione del contributo.

c) In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il soggetto

proponente è tenuto a presentare una perizia giurata – secondo la modulistica predisposta

dall’Amministrazione regionale – rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata

in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di

quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato.

d) Il soggetto proponente deve inoltre presentare una relazione descrittiva, che indichi le

attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi

indicati, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio

regionale; tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti, utilizzando lo

scheda predisposto dall’Amministrazione regionale.

4. Prima di ognuna delle erogazioni del contributo, di cui al comma 3 del presente Articolo, è

necessario acquisire da parte dell’Amministrazione regionale concedente:

- o una formale conferma dei contenuti della dichiarazione “de minimis” già presentata in

occasione della concessione dell’agevolazione;

oppure in caso di variazioni intervenute per nuove concessioni di aiuto ricevute,

- una nuova dichiarazione sostitutiva sugli aiuti “de minimis” come quella già presentata in

occasione della Domanda di Ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema di cui

all’Allegato III.

Art. 19 - Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione, sia per stato di avanzamento che finale, deve essere redatta secondo i modelli

predisposti dall’Amministrazione regionale, in conformità a quanto prescritto al precedente Articolo

18 e deve essere obbligatoriamente prodotta in forma cartacea ed in formato elettronico (PDF e Excel

editabile). Ricevuta la suddetta documentazione, il Servizio Competitività e Attrazione degli

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investimenti procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione

presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la

corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia

la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

2. Al termine della verifica, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti:

a) procede all’invio della rendicontazione all’Ufficio controllo di I livello e, ove questo abbia

esito positivo, procede alla liquidazione della prima quota o del saldo del contributo

spettante;

b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa,

qualora necessaria, da far pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla

ricezione della richiesta. Dopo la presentazione di tale documentazione, il Servizio procede

all’invio della rendicontazione all’Ufficio Controllo di 1° livello.

3. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, presentati a rendiconto, il soggetto

beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l’annullamento della corrispondente agevolazione,

apposito timbro (realizzato a carico del beneficiario), recante la seguente dicitura:

“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo

2014/2020 – Linea di azione 3.2.1 Interventi di sostegno ad aree

territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive,

finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali

sugli individui e sulle imprese”

CUP: ……………………………………………

Importo imputato:………………………………..

4. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto

a rendicontazione, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da specifica

traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge.

Art. 20 – Variazioni

1. E’ consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di investimento, da

presentarsi, pena la non ammissibilità della richiesta, entro 120 gg antecedenti la scadenza del

progetto. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva

autorizzazione, da concedersi entro 30 gg dalla richiesta.

L’autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall’Amministrazione Regionale che

provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne

l’ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:

- riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto, tra le varie categorie di

costo, entro il limite del 20% e comunque nel rispetto dei massimali previsti per le diverse

categorie di costo;

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- non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall’Avviso e non modifichino gli

obiettivi del progetto;

- non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l’assegnazione dei punteggi per

l’inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.

2. Le variazioni del progetto di investimento nell’ambito della stessa categoria di costo non necessitano

di approvazione preventiva, solo qualora non modifichino gli obiettivi del progetto e fermo restando

il rispetto dei massimali previsti per la specifica categoria di costo.

Art. 21 – Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute

presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la

conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti

per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o

documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- fornire al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, in qualsiasi momento, i dati

e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso

a finanziamento secondo le modalità stabilite nel rispetto dell’art.122 del Reg. 1303/2013

par.1, dall’Amministrazione Regionale;

- presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di

controllo di cui al successivo Articolo 22;

- comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;

- comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi alla sua

conclusione, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di svolgimento del

progetto, entro 30 (trenta) gg dall’avvenuta modifica, fermo restando l’obbligo di

localizzazione in una delle aree di crisi non complesse di cui all’Articolo 5.

Art. 22 – Controlli e monitoraggio

1. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti in ogni fase di esecuzione e di attuazione

del programma di investimento agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei

soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione

delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti, anche mediante verifiche a campione sulle

“Dichiarazioni de minimis” rese dalle imprese in sede di presentazione della domanda o

successivamente confermate in occasione delle erogazioni degli aiuti.

2. I Beneficiari si impegnano a consentire l’accesso ad incaricati del Servizio Competitività e

Attrazione degli Investimenti presso le unità produttive interessate dal progetto di investimento ed a

rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell’espletamento dei compiti

e delle verifiche affidate alla stessa.

3. Prima dell’erogazione dei contributi il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti attiva i

controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul

100% delle spese presentate per la rendicontazione dall’impresa beneficiaria; predispone le altre

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verifiche necessarie ai fini dell’erogabilità dell’agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso

l’unità produttiva interessata dal progetto.

4. I progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione

appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposti a verifica in loco.

5. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, nel rispetto del principio della separatezza

delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dagli art. 6 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del

18 dicembre 2013, cura lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte di ciascun

beneficiario del progetto di investimento, con l’obbligo di conservare “registri dettagliati” contenenti

le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni”,

per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si

verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in

presenza di false dichiarazioni, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti procede alla

revoca totale o parziale delle agevolazioni e al conseguente recupero delle somme eventualmente

erogate.

6. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla

GU n. 305 del 31/12/2016, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti provvede a

trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti “de minimis” nel Registro Nazionale aiuti

istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012.

7. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le

informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione dell’art.6

del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

8. L’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l’attività di monitoraggio

finalizzata a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi

previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e

informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione

degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le

informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014–20.

Art. 23 – Revoche

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

a) la rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;

b) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le

agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o

l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;

c) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle

agevolazioni, salvo proroghe;

d) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito

delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso,

sia inferiore al 70% dell’intervento ammesso alle agevolazioni, fermo restando il rispetto del

livello minimo di spesa pari a € 50.000,00;

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e) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo

oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del

rapporto (mancato rispetto della clausola di pantouflage - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs.

n. 165/2001 e s.m.i.);

f) la mancata apertura – alla data della prima liquidazione dell’aiuto – di una sede nel territorio di

una delle aree di crisi non complesse di cui all’Articolo 5 del presente Avviso;

g) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio di una

delle aree di crisi non complesse, di cui all’Articolo 5 del presente Avviso, prima che siano

trascorsi tre anni per quanto riguarda le PMI, ai sensi dell’art. 71 del 1303/2013;

h) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che

siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell’Articolo 15 e la conseguente

decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;

i) il caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione

del progetto;

j) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e

delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici

competenti nei confronti del beneficiario;

k) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;

l) l’omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio Competitività e Attrazione degli

Investimenti entro e non oltre i termini perentori assegnati dall’Amministrazione regionale;

m) l’applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs.

159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui

al D.L.gs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

n) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;

o) qualora il contributo richiesto superi il massimale previsto al paragrafo 2 dell’articolo 3 del Reg.

(UE) n. 1407/2013, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 del medesimo articolo;

p) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso;

3. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle

immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre

anni per le PMI dal completamento degli investimenti, ai sensi dell’art. 71 del 1303/2013. La revoca

delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o

indirettamente, all’immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo

dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal

fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l’eventuale

distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la

distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine

costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno

dell’organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca

è pari all’intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;

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4. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell’agevolazione, l’impresa beneficiaria è tenuta alla

restituzione dell’ammontare totale o parziale del contributo erogato.

5. In caso di revoca totale o parziale, l’impresa beneficiaria dovrà restituire l’importo erogato

maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale

Europea, vigente alla data della erogazione dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta

di erogazione e quella del rimborso.

6. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive

modifiche e integrazioni.

Art. 24 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Nel caso in cui un’impresa, intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento,

fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve darne

comunicazione alla Regione Abruzzo.

A tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento della validità della

domanda di agevolazione o dell’eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione

ai requisiti di ammissibilità e deve fornire:

A) nel caso di affitto d’azienda o di un ramo d’azienda:

- copia registrata del contratto che evidenzi compiutamente anche le attività produttive e/o servizi

interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e

funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo

interessati dal trasferimento medesimo nonché, l’impegno da parte del locatario al pieno rispetto

degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente e all’assunzione

della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell’impresa locataria con la

quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si

evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d’affitto, nonché tutte le

ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- dichiarazione dell’impresa locataria di accettazione delle attività riferite al progetto;

B) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d’azienda o di un ramo

d’azienda:

- copia registrata dell’atto notarile relativa all’operazione straordinaria d’azienda nel quale risulti

evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato;

- dichiarazione dell’impresa subentrante in relazione all’operazione di trasferimento d’azienda

mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d’azienda, di

conferma di accettazione delle attività riferite al progetto;

- autodichiarazione attestante che la nuova impresa destinataria del contributo possiede tutti i

requisiti per l’ammissione a finanziamento ai sensi del presente avviso.

2. Le comunicazioni sopra descritte debbono pervenire alla Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla data

di sottoscrizione dell’atto.

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3. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell’adozione del provvedimento di concessione

delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l’iter istruttorio.

4. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all’adozione del provvedimento di

concessione delle agevolazioni la Regione Abruzzo espleterà le necessarie valutazioni in ordine alla

conferma o revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 25 – Informazione e pubblicità

1. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti può chiedere al beneficiario di produrre,

un’ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione finale di cui all’Articolo 18, punto 3.2) dei

risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di

comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la

Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli

interventi attuativi del POR FESR 2014–20.

2. Nell’implementare le attività di informazione e disseminazione dei risultati progettuali, i beneficiari

sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall’allegato XII “Informazioni e comunicazione sul

sostegno fornito dai fondi” del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nello specifico è responsabilità dei

beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul

progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. I

documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:

- l’emblema dell’Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite

nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4,

insieme a un riferimento dell’Unione;

- il logo del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020.

Art. 26 – Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo

Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Competitività e

Attrazione degli Investimenti – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara.

2. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio

Competitività e Attrazione degli Investimenti, dott. Piergiorgio Tittarelli. Le informazioni sul

procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085/767 2320. ed ai seguenti indirizzi di posta

elettronica: [email protected] oppure [email protected].

Art. 27 – Informazioni per le Procedure di Accesso

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere

tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Abruzzo

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Servizio “Competitività e Attrazione degli Investimenti”

Via Passolanciano, 75 - 65125 Pescara.

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In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle

domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Regione Abruzzo

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Servizio “Competitività e Attrazione degli Investimenti”

Via Passolanciano, 75

65125 Pescara

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di

impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o

entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

Art. 28 – Tutela della privacy

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute

nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel

documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di

Sorveglianza in data 15.01.2016 nonché nella determinazione direttoriale DPA/187 del 14 luglio

2016 recante disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FESR nelle more

dell’approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica.

2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la

presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di

compenso o risarcimento.