Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 21572 DEL 18/12/2018GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,CACCIA E PESCA
Area: PIANIFICAZIONE AGRICOLA REGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO EREGIME DELLE AUTORIZZAZIONI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(MAIETTI ANTONIO LUIGI) (MAIETTI ANTONIO LUIGI) (F. GENCHI) (M. LASAGNA)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E
RISORSE NATURALI (Onorati Enrica)___________________________L'ASSESSORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
(Sartore Alessandra)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Atto di indirizzo al fine della predisposizione dei progetti di fusione dei costituendi Consorzi di bonifica previsti dall'art. 11 dellaLegge Regionale 10 agosto 2016, n. 12.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEBilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
19/12/2018 - prot. 865
OGGETTO: Atto di indirizzo al fine della predisposizione dei progetti di fusione dei costituendi
Consorzi di bonifica previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Ambiente e Risorse Naturali e di concerto con l’Assessore Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio.
VISTA Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la Bonifica Integrale”;
VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di
Consorzi di Bonifica” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 “Nuove norme in materia di bonifica e
Consorzi di bonifica – Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4” e
s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa
del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione”, con specifico riferimento all’art.11
“Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge
regionale 21 gennaio 1984, n.4 “Norma in materia di bonifica e di consorzi di
bonifica” e successive modificazioni”, che prevede l’estinzione degli attuali dieci
Consorzi di bonifica del Lazio alla data di pubblicazione della deliberazione di
Giunta regionale di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale
istituzione dei nuovi quattro Consorzi di bonifica “Lazio Nord”, “Litorale Nord”,
“Lazio Sud Ovest” e “Lazio Sud Est”;
VISTA a Deliberazione di Giunta Regionale del 7 maggio 2018, n. 211 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, e Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca all’Ing. Mauro Lasagna;
VISTA a le Deliberazioni di Giunta Regionale del 209 del 7 maggio 2018 e n. 273 del 5
giugno 2018 con la quali è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco
Marafini;
ATTESO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 della l.r. n. 12 del 2016, il Presidente della
Pagina 2 / 6
Regione nomina un Commissario straordinario e due sub Commissari per i Consorzi
di bonifica oggetto di fusione;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00259 del 20 dicembre 2016, con il
quale l’Avv. Luciana Selmi è stato nominato Commissario straordinario dei Consorzi
di bonifica “Val di Paglia Superiore” e “Bonifica Reatina”, ai sensi dell’art.11,
comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00260 del 20 dicembre 2016, con il
quale il dott. Antonio Marrazzo è stato nominato Commissario straordinario dei
Consorzi di bonifica “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di
Mare”, ai sensi dell’art.11, comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00261 del 20 dicembre 2016, con il
quale l’Avv. Luigi Giuliano è stato nominato Commissario straordinario dei
Consorzi di bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino”, ai sensi dell’art.11,
comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 7 novembre 2017, con il
quale il dott. Riccardo Casilli è stato nominato Commissario straordinario dei
Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e Valle del Liri”, ai sensi
dell’art.11, comma 3 della citata l.r. n.12 del 2016;
ATTESO CHE ai sensi dell’art.11 della citata l.r. n.12 del 2016:
- i Consorzi di bonifica Tevere e Agro Romano, Maremma Etrusca e Pratica di
Mare sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione
dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica
Litorale Nord;
- i Consorzi di bonifica Val dei Paglia Superiore e Bonifica Reatina sono estinti,
alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di
fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Nord;
- i Consorzi di bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino sono estinti, alla data di
pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione, con la
contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest;
- i Consorzi di bonifica a Sud di Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri sono
estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei
progetti di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Lazio
Sud Est;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.11, comma 8, punto 3.3), il progetto di fusione dei
singoli Enti consortili nei costituendi Consorzio di bonifica “Litorale Nord”, “Lazio
Nord”, “Lazio Sud Ovest” e “Lazio Sud Est” devono assicurare la “razionalizzazione
della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività
specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine
di conseguire i risparmi di spesa”;
TENUTO CONTO che le norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dirigenti e per i dipendenti dei Consorzi di bonifica prevedono l’adozione di un
“Piano di Organizzazione Variabile” (P.O.V.), quale “strumento organizzativo
idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi
Pagina 3 / 6
consortili”;
RITENUTO, pertanto, che ai fini della predisposizione del suddetto progetto di fusione nei
costituendi Consorzi di bonifica, sia adottato un nuovo Piano di Organizzazione
Variabile (POV), ai sensi dell’art. 11, comma 8, lettera f), della suddetta l.r. n.12 del
2016, che sarà approvato con successivi atti;
CONSIDERATO che i Piani di classifica attualmente vigenti sono stati approvati dalla Regione
Lazio con singole deliberazioni consiliari nel 1998 per cui non tengono conto delle
modifiche legislative pervenute in questi anni;
RITENUTO che nell’ambito dell’azione della bonifica e di tutela e salvaguardia del suolo sia
necessario dare una base metodologica generale unica per la ripartizione perequata
della spesa (ruolo di contribuenza), definendo indirizzi e parametri per la revisione
delle Linee Guida per i Piani di classifica dei Consorzi di bonifica;
CONSIDERATO che con determinazione n. B2644 del 22 giugno 2009, è stato finanziato
all’Unione Regionale delle Bonifiche del Lazio, ora Associazione Regionale delle
Bonifiche del Lazio, lo studio relativo agli “Indirizzi, criteri, direttive e parametri
per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di Bonifica nella Regione Lazio”;
CONSIDERATO che per la predisposizione delle “Linee guida per la redazione dei nuovi Piani
di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile della Regione
Lazio” l’Associazione Regionale delle Bonifiche del Lazio ha sottoscritto con il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale della SAPIENZA Università
di Roma un contratto per lo studio e degli “Indirizzi, criteri, direttive e parametri per
la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di Bonifica nella Regione Lazio”;
VISTE le “Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il
riparto della contribuenza consortile della Regione Lazio”, trasmessa a mezzo PEC
dall’Associazione Regionale delle Bonifiche del Lazio, in data 18 dicembre 2018 alla
Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, e
presa in carico con prot. in ingresso n. 811513 del 18 dicembre 2018, allegata alla
presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare le predette “Linee Guida per la redazione dei nuovi Piani di Classifica
degli immobili per il riparto della contribuenza consortile” da fornire ai Consorzi di
bonifica ai fini della redazione dei nuovi piani di classifica degli immobili per il
riparto della contribuenza consortile, allegato alla presente deliberazione, che ne
forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario dover fornire indicazioni univoche ai Commissari straordinari per la
redazione dei progetti di fusione;
VISTA la nota prot. n 464339 del 27 luglio 2018 recante “Linee guida concernenti le
modalità di predisposizione dei progetti di fusione del Consorzi di bonifica, ai sensi
dell’art. 11 del l.r. 10 agosto 2016, n. 12;
VISTO il documento denominato “Atto di Indirizzo operativo per la redazione del progetto
di fusione”, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
Pagina 4 / 6
sostanziale;
RITENUTO di approvare il suddetto “Atto di Indirizzo operativo” per la redazione del progetto
di fusione, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che la gestione commissariale, nell’azioni di risanamento dei Consorzi di
bonifica, ha evidenziato problematiche e situazioni molto diversificate, che
richiedono tempi e soluzioni differenti per ciascuna area territoriale, tali da non
consentire contemporaneamente la conclusione del processo di riordino dei consorzi
commissariati;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n 744 del 30 novembre 2018 “Proposta di legge
regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”, con la quale all’art 8,
(Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 2016, n. 12, 7 ottobre 1994, n. 50 e 31
dicembre 2015, n. 17, in materia di Consorzi di bonifica), ha previsto, tra l’altro, di
estinguere gli attuali consorzi di bonifica alla data di pubblicazione della
deliberazione di approvazione di ciascun progetto di fusione;
TENUTO CONTO che sarà possibile procedere al completamento del processo di fusione che
determinerà l’estinzione del Consorzi di bonifica “Val di Paglia Superiore” e
“Bonifica Reatina” con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica “Lazio
Nord”, e dei Consorzi di bonifica “Tevere Agro Romano” “Maremma Etrusca” e
“Pratica di Mare” con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica “Litorale
Nord;
TENUTO CONTO che, invece, per i consorzi di Bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” ,
“Valle del Liri ” “Agro Pontino” e “Sud Pontino” è ragionevole prevedere un
ulteriore periodo di commissariamento ed un slittamento delle conclusione del
processo di riordino;
ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico al bilancio regionale
D E L I B E R A
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
- di APPROVARE le “Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli
immobili per il riparto della contribuenza consortile della Regione Lazio”, allegate alla
presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- di APPROVARE il documento recante “Atto di Indirizzo operativo” per la redazione del
progetto di fusione, allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
- di procedere con separativi atti all’approvazione dei progetti di fusione dei seguenti
Consorzi di bonifica:
1. Consorzio di bonifica “Lazio Nord”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di
bonifica “Val di Paglia Superiore” e “Bonifica Reatina”;
2. Consorzio di bonifica “Litorale Nord”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di
Pagina 5 / 6
bonifica “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”;
3. Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” il quale succede a titolo universale ai Consorzi
di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”;
4. Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di
bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”.
Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Pagina 6 / 6
Contratto
tra
L’ Associazione Regionale delle Bonifiche del Lazio
e
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
su
“Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di
classifica degli immobili per il riparto della
contribuenza consortile della Regione Lazio”
Indice 1 IL PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI 1
1.1 Il beneficio .............................................................................................................................. 1
1.2 Il contributo di bonifica .......................................................................................................... 2
2 SPESE E ONERI CONSORTILI 5
2.1 Il piano di gestione ................................................................................................................. 5
2.2 Le spese consortili .................................................................................................................. 6
2.3 I centri di costo ...................................................................................................................... 6
2.3.1 Individuazione dei centri di costo primari 6
2.3.2 Individuazione dei centri di costo secondari 7
2.4 Le entrate consortili ............................................................................................................... 7
2.5 Attribuzione della spesa direttamente imputabile ............................................................... 9
3 IL BENEFICIO IDRAULICO 11
3.1 Beneficio di drenaggio ......................................................................................................... 11
3.1.1 Beneficio di drenaggio per le aree non servite dal servizio idrico integrato 12
3.1.1.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di drenaggio 12
3.1.1.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di drenaggio 14
3.2 Beneficio di mitigazione del rischio idraulico ...................................................................... 14
3.2.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di mitigazione del rischio idraulico 15
3.2.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di mitigazione del rischio
idraulico 16
3.3 Indice economico per la definizione del beneficio idraulico ............................................... 16
3.4 Calcolo del beneficio idraulico ............................................................................................. 17
3.5 Beneficio di drenaggio per le aree servite dai gestori del servizio idrico integrato ............ 17
4 IL BENEFICIO IDROGEOLOGICO 19
4.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio idrogeologico ............................................... 19
4.2 Indice economico per la definizione del beneficio idrogeologico ....................................... 20
4.3 Calcolo del beneficio idrogeologico ..................................................................................... 20
5 IL BENEFICIO IRRIGUO 21
5.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio irriguo ........................................................... 22
5.2 Calcolo del contributo irriguo .............................................................................................. 25
5.3 Indice economico per la definizione del beneficio irriguo .................................................. 25
5.4 Utenze non agricole ............................................................................................................. 26
6 AREE E IMMOBILI ESONERATI DALLA CONTRIBUENZA 27
7 STRUMENTI GESTIONALI INFORMATICI 28
8 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 29
9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO DI CLASSIFICA 30
1 IL PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI
Il piano di classifica degli immobili è lo strumento tecnico-amministrativo che deve essere utilizzato
per individuare, in maniera equa, comprensibile e trasparente, il beneficio goduto dagli immobili
per lo svolgimento dell’attività di bonifica, irrigazione e di tutela del territorio da parte dei consorzi
di bonifica.
I consorzi di bonifica operano all’interno di un proprio territorio di competenza, detto comprensorio
di bonifica, la cui ultima delimitazione è fornita dalla l.r. 12/2016.
Ciascun consorzio di bonifica ha il compito di predisporre il piano di classifica per gli immobili
ricadenti nel proprio territorio nel rispetto di queste linee guida.
1.1 Il beneficio
Il beneficio è il vantaggio, diretto e specifico, conseguito o conseguibile dagli immobili situati
all’interno di un comprensorio di bonifica per effetto delle attività di manutenzione, gestione ed
esercizio svolta dai consorzi di bonifica.
Il protocollo di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18
settembre 2008, ha stabilito che: “il beneficio, ove presente, è distinto in:
1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati
nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e
della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel
comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della
funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da
fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità
del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati
nel comprensorio sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione,
adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.”
I benefici possono riguardare un solo immobile (si pensi ad un’opera di drenaggio locale od alla
fornitura irrigua ad un’azienda agricola), ovvero un insieme numeroso di immobili (come nel caso
dell’azione esercitata dalle opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate a difesa del
territorio) e possono essere a favore di persone fisiche o giuridiche e di enti pubblici o privati.
Dal punto di vista del suo significato economico, il beneficio prodotto dall’attività consortile viene
ricondotto al concetto, consolidato nell’economia ambientale, di spesa difensiva. Il beneficio è
generalmente quantificabile in relazione al costo che l’attività consortile richiede per produrlo.
Ciò non porta a determinare l’esatto valore economico dei servizi forniti dall’attività consortile
alla società e all’ambiente. Il metodo delle spese difensive produce generalmente una sottostima
del beneficio, in quanto vengono considerati i soli costi sostenuti dal consorzio per produrlo e
non il valore della mitigazione del rischio idraulico sul territorio e la conseguente riduzione del
rischio residuo, della disponibilità idrica, o della qualità ambientale di cui godono le popolazioni
interessate in virtù dell’attività consortile.
1.2 Il contributo di bonifica
Il contributo consortile è un onere reale di natura tributaria ed è una prestazione patrimoniale
pubblicistica imposta prevista dagli articoli 860 e ss. del codice civile, dalla legislazione nazionale
mediante gli artt. 10 e 59 del r.d. 215/1933 e dalla l.r. 4/1984.
Ai sensi dell’art. 860 del codice civile, “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del
comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la
manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
Si definisce perimetro di contribuenza la linea, all’interno del comprensorio del consorzio, che
delimita il territorio gravato da contributo. Il perimetro di contribuenza consiste in quell’area che
gode dei benefici derivanti dal funzionamento di impianti idrovori, dall’azione esercitata da opere
idrauliche, nonché dai servizi svolti dai consorzi di bonifica e che è sottoposta a contribuzione in
virtù del vantaggio concretamente ricevuto.
I nuovi piani di classifica devono prevedere la delimitazione del nuovo perimetro di contribuenza.
Quest’ultimo, infatti, con l’ausilio degli strumenti grafici e di analisi territoriale più attuali, non
dovrà rappresentare semplicemente la somma dei perimetri dei singoli consorzi ma dovrà
consentire l’individuazione più precisa e puntuale degli immobili soggetti al contributo.
La perimetrazione, in relazione ai distinti benefici di cui possono eventualmente usufruire i singoli
immobili, può articolarsi in sottozone.
Tutti i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli che ricevono un beneficio dalle opere
di competenza consortile, e che per tale motivo sono inclusi nel perimetro di contribuenza, sono
associati obbligatoriamente ad un consorzio di bonifica e sono chiamati a contribuire in relazione
al beneficio ricevuto dall’attività consortile, secondo i criteri indicati nel piano di classifica e
secondo la ripartizione stabilita dal piano di riparto.
Con piano di riparto si intende lo strumento tecnico-amministrativo che, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del d.P.R. 947/1962, suddivide fra i consorziati le spese indicate nel bilancio per le
attività gestionali e manutentive del consorzio, sulla base del beneficio a ciascuno attribuito dal
piano di classifica.
Il presupposto dell’obbligazione contributiva è “il beneficio specifico e diretto che il singolo
immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica”, come anche definito dal protocollo di
intesa Stato – Regioni del 18 settembre 2008, che ha chiarito che il beneficio va riferito alle
attività del consorzio e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore dell’immobile.
I singoli immobili, o beneficiari, devono contribuire con una quota parte della spesa associata a
ciascuno dei tre benefici precedentemente descritti.
Al fine di attribuire le spese sostenute dai consorzi sul territorio in relazione allo specifico
beneficio, sono individuati i macrobacini e i relativi centri di costo costituiti a tale scopo.
Per quanto riguarda la determinazione delle caratteristiche e del valore dell’immobile che gode
del beneficio, devono essere definiti degli indici tecnici ed economici coerenti e rigorosi. Gli indici
tecnici consentono di differenziare tra loro gli immobili in funzione delle caratteristiche
geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale insistono; gli indici economici consentono di
tener conto della rilevanza economica di ciascun immobile nella ripartizione dei costi, in funzione
della mitigazione del rischio idraulico.
L’intero costo dell’attività di manutenzione, gestione ed esercizio svolta dai consorzi di bonifica
rappresenta la misura del beneficio assoluto per ogni tipo di beneficio, mentre il prodotto tra gli
indici tecnici e quelli economici identifica il beneficio relativo. Quest’ultimo è quello necessario
per la redazione del piano di riparto annuale.
Il contributo di bonifica e il beneficio sono quindi fortemente legati in una sorta di legame
causa/effetto: il primo è necessario per la formazione e il mantenimento del secondo.
2 SPESE E ONERI CONSORTILI
Nelle presenti linee guida si definisce onere consortile l’ammontare messo a contribuenza, dato
dalla differenza tra le spese sostenute dal consorzio e le entrate extra-contribuenza.
2.1 Il piano di gestione
Ciascun consorzio annualmente redige il piano di gestione che consente di imputare
rigorosamente le spese sostenute dal consorzio e che è organizzato per singolo servizio consortile
e, relativamente ad ogni servizio, per macrobacini omogenei (o per bacini). L’individuazione di
tali macrobacini consente l’imputazione della spesa ad essi relativa, assicurando al contempo la
massima trasparenza di gestione.
Il piano di gestione fornisce indicazioni riguardanti a:
1. servizi consortili;
2. obiettivi dei servizi;
3. attività preventive per garantirli;
4. previsione delle risorse necessarie a tale scopo;
5. relativi scopi (preventivo e di spesa) e copertura (voci di bilancio).
All’interno di ciascun macrobacino sono individuati e censiti sia i corsi d’acqua che tutte le opere
presenti, distinguendo:
le opere dichiarate di preminente interesse regionale;
i corsi d’acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di manutenzione e/o di piena;
i corsi d’acqua e/o sistemi di bonifica per i quali è prevista la manutenzione a servizio di aree
urbane soggette al pagamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.
Tra i costi di gestione, comunque siano organizzati ed individuati i macrobacini, devono risultare
distinti quelli relativi alle attività effettuate sulle opere trasferite ai diversi enti locali ed in
gestione ai consorzi e quelli relativi ad attività effettuate sui corsi d’acqua e/o sistemi di bonifica
per i quali è prevista l’attività di manutenzione a servizio di aree urbane soggette al pagamento
della tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura. Tali elementi costituiscono riferimento per
le rispettive convenzioni di gestione.
2.2 Le spese consortili
La redazione dei piani di classifica richiede un’impostazione rigorosa della spesa consortile,
organizzata per centri di costo, essendo necessario che ogni spesa sia identificata ed attribuita a
chi (o cosa) la generi.
Le spese sostenute dal singolo consorzio sono distinguibili in due categorie:
spese specifiche, direttamente imputabili al singolo servizio consortile (personale
dedicato, consumi, noli, ammortamenti, servizi, progettazione e direzione lavori, etc.);
spese generali, non imputabili direttamente al singolo servizio consortile (funzionamento
di amministrazione e direzione, servizi amministrativi e servizi tecnici generali, etc.).
Si deve sottolineare che l’individuazione delle spese dirette ed indirette deve essere rigorosa e
trasparente e che l’insieme delle spese generali deve essere contenuto entro limiti congrui.
2.3 I centri di costo
Per una corretta determinazione degli oneri consortili, i consorzi si dotano di opportuni centri di
costo per l’attribuzione delle spese in relazione ai diversi servizi erogati e ai macrobacini in cui
tali servizi vengono svolti.
I centri di costo si distinguono in centri di costo primari e secondari.
2.3.1 Individuazione dei centri di costo primari
I centri di costo primari sono costituiti dai servizi principali che i consorzi di bonifica
attualmente svolgono. In generale tali servizi sono inquadrabili nei due principali compiti dei
consorzi di bonifica e cioè:
servizio di difesa idraulica e idrogeologica (attività di bonifica e tutela del suolo);
servizio irriguo (attività irrigua).
2.3.2 Individuazione dei centri di costo secondari
I centri di costo secondari prevedono l’individuazione dei macrobacini di bonifica e irrigui.
Per quanto riguarda l’identificazione dei macrobacini di bonifica, essa deve avvenire tramite
l’esame:
dei bacini idrografici;
della distribuzione di opere, manufatti e/o sistemi di opere per mitigare il rischio
idraulico;
della pianificazione degli interventi;
dell’organizzazione del servizio di manutenzione ed esercizio.
Per ogni macrobacino quindi si deve redigere l’elenco delle opere gestite e destinate alla
mitigazione del rischio idraulico: tra queste vanno distinte quelle indicate dalla Regione come
di preminente interesse regionale, i corsi d’acqua per i quali è previsto il servizio pubblico di
manutenzione e/o di piena (i cui costi devono essere calcolati a parte) ed i corsi d’acqua in cui
si sversano le acque meteoriche delle aree urbanizzate che non confluiscono direttamente
nella rete fognaria.
È inoltre necessario perimetrare le aree urbane direttamente beneficiate, ossia quelle
soggette all’obbligo di pagamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura.
L’aggregazione delle zone servite dall’attività irrigua, delle quali siano state individuate
estensioni e limiti, in macrobacini di irrigazione avviene attraverso l’esame:
della tipologia di distribuzione della risorsa idrica;
dell’organizzazione del servizio di manutenzione;
della gestione e dell’esercizio degli impianti;
delle caratteristiche delle zone servite.
2.4 Le entrate consortili
Le entrate consortili extra-contribuenza sono suddivise tra i centri di costo e devono essere
messe in detrazione alle spese per la quantificazione dell’onere consortile.
Delle entrate consortili fanno parte:
le somme erogate da Stato, regioni e altri enti;
le somme dovute agli scarichi nella rete di bonifica da parte dei gestori del servizio idrico
integrato.
Con riferimento all’ultima tipologia di entrate si ricorda che, l’art. 166, comma 3, del d.lgs.
152/2006, ha stabilito che “… chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione,
utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili
con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese
sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata”. Inoltre, lo stesso
Decreto, al comma 4, stabilisce che “Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio
interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento”.
Per quanto concerne la legislazione regionale, l’argomento è trattato dall’art. 36 della l.r.
53/1998, che in particolare al comma 2 prevede che “I soggetti gestori del servizio idrico integrato
di cui alla l.r. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica
come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti
tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura,
contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al
beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al
comma 3”.
In tale categoria non sono inserite le aree a destinazione produttiva in quanto, in base alla l.r.
53/1998, la casistica di esclusione dal ruolo ordinario interessa “i proprietari di immobili ricadenti
in zona urbana e soggetti all’obbligo del versamento della tariffa per i servizi di pubblica
fognatura”. Le aree a destinazione produttiva restano quindi assoggettate alla contribuenza
consortile ordinaria.
Sul punto occorre precisare che, sotto il profilo tecnico, nelle presenti linee guida, per scarico si
intende qualunque immissione o sversamento idrico nel reticolo idrografico consortile, relativo
ad acque nere, trattate, bianche o miste.
La delimitazione dell’area urbana può essere effettuata sulla base delle indicazioni del Piano
Regolatore Generale Comunale andando a considerare gli immobili ricadenti nelle zone
omogenee A, B e C, oppure sulla base di altri strumenti di classificazione territoriale.
In merito alle convenzioni che i consorzi di bonifica devono sottoscrivere con i gestori del servizio
idrico integrato, l’ art. 17 della l.r. 9/2017, ha stabilito che: “I gestori del servizio idrico integrato
sono tenuti a versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte
di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione
regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive
modifiche, fino all’approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all’articolo
36, comma 6, della medesima legge regionale”.
Nel caso in cui il consorzio e il gestore servizio idrico integrato concordassero sull’opportunità di
unificare il momento della riscossione di tutti i servizi idrici, il consorzio ha facoltà di
convenzionarsi con il gestore per affidare ad esso il servizio di riscossione dei contributi di
bonifica, che dovranno essere comunque trasferiti ai consorzi.
2.5 Attribuzione della spesa direttamente imputabile
A ciascun centro di costo vengono attribuiti le spese sostenute per ogni specifico servizio
consortile all’interno di uno stesso macrobacino. Nell’attribuzione della spesa è necessario
tenere conto:
degli interventi di manutenzione programmata;
dei costi medi di gestione.
Nell’effettuare l’operazione di attribuzione, è necessario tenere presente che, fare riferimento a
funzioni ed attività non aventi carattere di ordinarietà, potrebbe implicare significative variazioni
delle aliquote da un anno all’altro. Per tale motivo è preferibile ricorrere, nel limite del possibile,
a valori con carattere di ordinarietà, utilizzando al meglio gli strumenti di amministrazione per
contenere le possibili oscillazioni di spesa (anticipazioni della spesa e/o tramite mutui e prestiti).
Tra le spese direttamente imputabili ai macrobacini di bonifica, si devono considerare:
spese collegate alla manutenzione programmata della rete di drenaggio e delle relative
opere;
spese imputabili all’esercizio degli impianti;
altre spese, riferibili alla funzionalità delle reti ed alla sicurezza idrologica, idraulica e
idrogeologica, distinguendo, tra tutte, quelle relative ad opere dichiarate di preminente
interesse regionale e quelle relative ai corsi d’acqua per i quali è previsto il servizio
pubblico di manutenzione e/o piena. Lo scopo di tale distinzione è di consentire, qualsiasi
sia l’organizzazione in macrobacini operata, la deduzione dei finanziamenti regionali ad
esse destinati dai costi sostenuti per garantire la sicurezza idraulica propria del
macrobacino in cui esse ricadono. In tal senso, le opere per le quali vi è finanziamento
pubblico, prese singolarmente o per gruppi, devono essere gestite preferibilmente come
macrobacini a sé stanti.
Per quanto riguarda le spese direttamente imputabili ai macrobacini irrigui, occorre quantificare:
le spese necessarie alla funzionalità della rete di adduzione, di distribuzione e dei sistemi
di accumulo (manutenzione degli impianti, cioè l’irrigazione potenziale);
le spese relative all’esercizio degli impianti ed alla distribuzione della risorsa (esercizio
degli impianti, cioè l’irrigazione effettiva).
Tenere distinte le due tipologie è condizione necessaria per poter applicare la tariffa binomia,
che meglio risponde ad un’equa ripartizione dei costi di servizio.
Una volta redatte le schede relative ad ogni singolo macrobacino è possibile redigere i consuntivi
di spesa diretta.
3 IL BENEFICIO IDRAULICO
Il beneficio idraulico è definito come il vantaggio, diretto e specifico, assicurato dall’attività di
manutenzione, gestione ed esercizio svolta dal consorzio di bonifica sul singolo immobile o su una
pluralità di immobili situati all’interno del comprensorio di bonifica per effetto della riduzione del
rischio idraulico cui gli immobili sarebbero soggetti in assenza dell’attività consortile.
Considerando la moltitudine di fattori che possono intervenire nell’identificazione e nel calcolo del
beneficio idraulico, può essere utile scomporlo in due componenti, così definite:
beneficio di drenaggio: relativo al deflusso delle acque meteoriche provenienti dagli
immobili verso il ricettore finale attraverso il sistema di opere di bonifica;
beneficio di mitigazione del rischio idraulico: relativo alla mitigazione del rischio idraulico
dovuto ad acque esterne all’immobile considerato.
Il beneficio idraulico complessivo è determinato dalla somma delle due singole componenti.
3.1 Beneficio di drenaggio
L’immobile gode del beneficio di drenaggio quando le proprie acque meteoriche vengono
allontanate e condotte, direttamente o indirettamente, fino al ricettore finale attraverso il
sistema di bonifica.
Il beneficio di drenaggio è quantificato nell’onere sostenuto dal consorzio per gestire il reticolo
su cui ha competenza e gli impianti necessari per drenare i deflussi generati in ogni macrobacino.
L’onere è commisurato all’entità dei deflussi prodotti dagli immobili ed è quindi da ripartire tra i
proprietari di questi ultimi.
Nel caso di centri urbani forniti di pubblica fognatura, sia essa di tipo separato o misto, i consorzi
stipulano specifici accordi con il gestore del servizio idrico integrato e/o con le amministrazioni
comunali per la copertura dei costi necessari a svolgere l’attività di bonifica.
Nelle aree urbane in cui è presente la fognatura il canone dovuto al beneficio di drenaggio è
attribuito ai gestori del servizio idrico integrato, come stabilito dalla legislazione nazionale e
regionale vigente, mentre nelle zone urbane che ricevono beneficio dall’attività consortile e che
non sono dotate di fognatura il contributo è versato direttamente al consorzio di bonifica dai
proprietari dei singoli immobili.
3.1.1 Beneficio di drenaggio per le aree non servite dal servizio idrico integrato
Per tutti gli immobili siti in aree non gestite dal servizio idrico integrato, la valutazione del
beneficio di drenaggio si effettua mediante l’utilizzo della combinazione di diversi indici tecnici
e di un indice economico.
3.1.1.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di drenaggio
I fattori che consentono di determinare il grado di beneficio di drenaggio goduto da un
immobile per effetto dell’attività del consorzio di bonifica sono quattro:
quantità dei deflussi da smaltire dalla rete consortile (indice di deflusso);
caratteristiche del percorso idraulico dal luogo di produzione del deflusso al luogo
di recapito finale (indice di percorso);
frequenza con cui si verificano deflussi di entità tale da richiedere un’azione diretta
di regolazione e regimazione (indice di frequenza);
estensione e capillarità delle infrastrutture di mitigazione del rischio idraulico
gestite dal consorzio (indice di intervento).
Indice di deflusso
L’indice di deflusso consente di esprimere la variabilità di produzione del contributo da
parte dei singoli immobili alla formazione dei deflussi di piena all’interno del macrobacino
in cui essi sono ubicati. Questo indice ha pertanto l’obiettivo di valutare il beneficio
derivante dall’attività del consorzio di bonifica in relazione alla quantità di deflussi prodotti
da parte del suolo. Tale deflusso è funzione di differenti caratteristiche, che devono essere
oggettivamente individuate e quantificate: caratteristiche climatiche locali; caratteristiche
morfologiche e idrologiche locali; natura, uso, copertura e permeabilità del suolo.
Questo indice consente, pertanto, di quantificare l’entità con cui ogni immobile
contribuisce alla generazione dei deflussi di piena.
La valutazione dell’indice di deflusso può essere condotta con diversi metodi noti in
letteratura (quali, ad esempio, il metodo cinematico, il metodo del Curve Number, modelli
afflussi-deflussi distribuiti, etc.), purché siano chiaramente riportate le caratteristiche del
metodo utilizzato e la ragione della sua scelta. Si raccomanda, grazie alla possibilità di
acquisire informazioni territoriali ad elevata risoluzione, l’utilizzo di un livello di
elaborazioni tecniche idonee all’implementazione di modelli afflussi-deflussi accurati.
Indice di percorso
L’indice di percorso consente di valutare, nella determinazione del beneficio di drenaggio,
l’influenza del percorso idraulico che l’acqua deve seguire per raggiungere il corpo idrico
ricettore finale. Tale indice consente di tenere conto della presenza di eventuali manufatti
di sollevamento, che influenzano la valutazione del beneficio.
Il calcolo dell’indice di percorso può essere effettuato in funzione della quota di ciascun
immobile rispetto a alla sezione di chiusura del bacino considerato.
È inoltre necessario considerare altri aspetti riguardanti le caratteristiche del percorso
idraulico (come lunghezza, pendenza, tratti con particolari criticità, etc.), per tenere conto
della varietà di condizioni che possono riscontrarsi all’interno dei singoli macrobacini.
Indice di frequenza
Il beneficio derivante dal servizio di bonifica dipende dalla frequenza con la quale si
verificano eventi di piena che richiedono l’intervento da parte del consorzio con
regolazione e regimazione, oltre che all’effettiva portata da drenare.
Tale indice può essere utilizzato anche come parametro di riferimento per l’individuazione
dei macrobacini tramite un criterio di uniformità della frequenza di accadimento degli
eventi critici.
La valutazione dell’indice può essere condotta:
per via diretta, se il consorzio dispone di un registro storico degli eventi che hanno
comportato un significativo impegno gestionale per il controllo delle piene;
per via indiretta, sulla base di serie storiche pluriennali di altezza di pioggia e della
simulazione dei conseguenti eventi di piena, utilizzando metodologie note in
letteratura come i modelli afflussi-deflussi. La scelta del modello deve essere
opportunamente giustificata.
Indice di intervento
Con l’indice di intervento si definisce il diverso grado di copertura dell’attività del consorzio
di bonifica sia in termini di manutenzione programmata sia di gestione.
Per ciascun macrobacino sono determinati i valori medi annui degli oneri di manutenzione
programmata e di gestione delle opere e del reticolo.
3.1.1.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di drenaggio
In determinate situazioni territoriali possono configurarsi delle condizioni per cui il
beneficio di drenaggio degli immobili può essere attenuato o amplificato, ad esempio per
gli immobili o insieme di immobili dotati di sistemi di laminazione propri (non gestiti dal
consorzio di bonifica), opportunamente dimensionati e funzionanti.
Per determinare il beneficio di drenaggio di tali immobili, possono essere introdotti degli
indici o fattori di attenuazione o di amplificazione.
La procedura di applicazione del piano di classifica deve indicare specificatamente le
casistiche per cui è prevista l’attuazione o l’amplificazione del beneficio di drenaggio.
3.2 Beneficio di mitigazione del rischio idraulico
L’immobile ha beneficio di mitigazione del rischio idraulico quando i deflussi di piena provenienti
da aree poste idraulicamente a monte o circostanti l’immobile risultano essere regimate e
regolate dall’attività svolta dai consorzi di bonifica.
La definizione e il calcolo degli indici tecnici per la mitigazione del rischio idraulico devono essere
finalizzati a quantificare, per ogni macrobacino, il beneficio relativo derivante dalle opere per la
regolazione e regimazione dei deflussi di piena prodotti in altre aree, in termini di riduzione del
rischio residuo, nel caso in cui tali deflussi siano in grado di arrecare danni all’area in esame in
assenza delle suddette opere.
Per regimazione si intende un insieme di opere e di attività finalizzate alla raccolta e al
contenimento delle acque di ruscellamento, prodotte dal rifiuto dei suoli, all’interno del reticolo
idrografico al fine di indirizzarle verso il recapito finale (sistemi di fossi e canali, briglie, difese di
sponda, etc.).
Per regolazione si intende l’attività di esercizio delle opere, al fine di regolare i livelli idrometrici
all’interno del reticolo idrografico.
3.2.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio di mitigazione del rischio
idraulico
I fattori principali che determinano il beneficio goduto da ciascun immobile per effetto
dell’attività svolta dal consorzio di bonifica sono:
quantità d’acqua regimata e regolata;
caratteristiche dei canali e delle opere;
intensità dell’azione di regolazione svolta dal consorzio;
sorveglianza e controllo del territorio.
Per determinare i rapporti di beneficio fra i vari immobili che ne traggono vantaggio, il
consorzio, tenuto conto dei fattori principali precedentemente definiti individua, nell’ambito
di ciascun macrobacino di bonifica, degli indici tecnici.
Indice idrologico
L’Indice idrologico consente di esprimere la variabilità di produzione di deflusso all’interno del
macrobacino. Tale indice dipende da diversi fattori e caratteristiche specifiche del
macrobacino quali la piovosità, il coefficiente di deflusso e le caratteristiche geomorfologiche.
La sua determinazione può essere effettuata sulla base delle analisi conoscitive già elaborate
a livello di piano di gestione del rischio alluvioni e di piano di assetto idrogeologico dalle
autorità di distretto, oltre che sulla base dei dati storici in possesso degli enti locali e dei
consorzi di bonifica e di modelli idraulici di simulazione specifici per il territorio di riferimento.
Per la definizione delle aree potenzialmente interessate da alluvioni si fa riferimento agli
scenari prestabiliti dal d.lgs. 49/2010.
Indice di bonifica
L’indice di bonifica consente di avere una stima dell’estensione delle opere idrauliche di
bonifica e delle caratteristiche degli impianti di sollevamento presenti all’interno del
macrobacino.
Indice di accumulo
L’indice di accumulo consente di quantificare il volume specifico di invaso del macrobacino di
appartenenza dell’immobile. Tale volume è dato dalla somma di tutte le opere di laminazione
a servizio del macrobacino, oltre dai volumi della rete che hanno comunque funzione di
accumulo.
Indice di sorveglianza
L’indice di sorveglianza è calcolato in relazione alla necessità di controllo del territorio:
maggiore è il rischio idraulico all’interno del macrobacino, maggiore è la necessità di
sorveglianza e di controllo.
3.2.2 Fattori di attenuazione o di amplificazione del beneficio di mitigazione del
rischio idraulico
Per determinati immobili o gruppi di immobili, gli indici utilizzati per il calcolo del beneficio
possono non riuscire a cogliere tutte le specificità territoriali, pertanto è opportuno un fattore
di attenuazione o di amplificazione del beneficio che consenta di tenerne conto.
3.3 Indice economico per la definizione del beneficio idraulico
Il beneficio di cui gode il generico immobile che usufruisce dell’attività svolta dai consorzi di
bonifica deve essere proporzionale all’incremento della mitigazione del rischio idraulico, ovvero
alla diminuzione del rischio residuo relativo all’immobile.
L’indice economico può essere quantificato attraverso la valutazione della riduzione del danno
atteso nei due scenari: di assenza di opere ed attività da parte del consorzio di bonifica e di
presenza delle stesse.
Nel calcolo dell’indice economico si devono considerare contemporaneamente la presenza di
opere correttamente progettate e mantenute finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico sia
il valore esposto dell’immobile, calcolato, ad esempio, attraverso il valore catastale per i
fabbricati e il reddito dominicale per i terreni agricoli.
3.4 Calcolo del beneficio idraulico
I benefici di drenaggio e di mitigazione del rischio idraulico necessari per l’identificazione e il
calcolo del beneficio idraulico, ottenuti per ciascun immobile, sono dati dal prodotto tra l’indice
tecnico (definito anch’esso come prodotto di tutti gli indici tecnici considerati nella
determinazione del singolo beneficio) e l’indice economico.
Per poter determinare il ruolo di contribuenza per ciascun immobile, funzione del beneficio
idraulico, occorre considerare i costi complessivi delle attività svolte dal consorzio di bonifica in
materia di rischio idraulico.
3.5 Beneficio di drenaggio per le aree servite dai gestori del servizio idrico
integrato
Tutti gli immobili situati in aree servite dal servizio idrico integrato non rientrano nella
ripartizione dei costi per il beneficio di drenaggio. Il relativo costo è sostenuto dai gestori del
servizio idrico integrato e dai comuni.
L’interconnessione tra la rete di drenaggio affidata al gestore del servizio idrico integrato (o di
competenza comunale), e quella di bonifica si verifica tutte le volte che le acque della prima,
defluendo verso valle, utilizzino impianti di sollevamento, manufatti, organi di regolazione, opere
di accumulo e/o tratti del reticolo idrografico gestiti dal consorzio.
Il calcolo del contributo da imporre al gestore del servizio idrico integrato e al comune
riguardante il beneficio di drenaggio, si basa sulle seguenti assunzioni:
poiché il beneficio è connesso all’attività svolta dal consorzio di bonifica e al suo utilizzo
da parte del gestore del servizio idrico integrato e/o del comune, la valutazione
economica deve essere commisurata sia ai costi che il consorzio deve sostenere per la
propria attività sia all’entità di utilizzo delle opere, degli impianti e del reticolo idrografico
di competenza consortile da parte del gestore del servizio idrico integrato e dai comuni;
l’entità di utilizzo sopra richiamata è legata ai deflussi, siano essi derivanti da acque
meteoriche o reflue, provenienti da tali aree.
Le attività di gestione, manutenzione e controllo che il consorzio di bonifica svolge per garantire
le condizioni di funzionalità ed efficienza delle opere, degli impianti e del reticolo idrografico
consortile, non sono riconducibili alle sole caratteristiche del tratto ove è localizzato lo scarico
ma anche alle condizioni generali del macrobacino considerato, in un’ottica unitaria di gestione
idraulica del corpo idrico.
A tal fine, i consorzi di bonifica devono sottoscrivere con i gestori del servizio idrico integrato e/o
i comuni, apposite convenzioni, che dovranno essere opportunamente monitorate e vigilate dagli
organismi regionali e autorità nazionali di controllo previsti dalla normativa in tema di servizio
idrico integrato e difesa del territorio.
4 IL BENEFICIO IDROGEOLOGICO
Il beneficio idrogeologico è il vantaggio diretto e specifico assicurato agli immobili situati in aree
soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico dalle opere e dalle attività consortili rivolte alla difesa
del suolo.
Il dissesto è identificato con fenomeni erosivi e frane e le attività per la mitigazione comportano la
progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere e di interventi di bonifica.
Il consorzio si dota di opportuni indici tecnici atti ad evidenziare lo specifico beneficio per gli
immobili interessati dall’attività consortile in materia di difesa del suolo.
Il territorio all’interno del comprensorio di bonifica deve è ripartito in specifici macrobacini
all’interno dei quali sono calcolati i suddetti indici tecnici e un indice economico necessari per la
valutazione del beneficio.
4.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio idrogeologico
Indice di fragilità geomorfologica
La fragilità geomorfologica del generico macrobacino, intesa come la suscettibilità a fenomeni di
dissesto idrogeologico, ha ripercussioni sul beneficio derivante agli immobili per l’attività dei
consorzi.
La sua determinazione può essere condotta sulla base dei contenuti del piano di assetto
idrogeologico approvato dalle autorità di distretto, oltre che dei dati storici in possesso dei
consorzi di bonifica o di altri enti locali.
Indice di sorveglianza
Dalla sorveglianza del territorio scaturiscono le esigenze di intervento, a cui segue la
programmazione e la realizzazione degli interventi di difesa del suolo.
L’indice di sorveglianza deve essere calcolato in relazione alla necessità di controllo del territorio
all’interno dei macrobacini.
4.2 Indice economico per la definizione del beneficio idrogeologico
Il beneficio idrogeologico, di cui gode il generico immobile che usufruisce dell’attività di bonifica,
è proporzionale alla mitigazione del rischio idrogeologico.
L’indice economico può essere quantificato attraverso la valutazione della riduzione del danno
atteso nei due scenari: di assenza di opere ed attività da parte del consorzio di bonifica e di
presenza delle stesse.
Nel calcolo dell’indice economico si devono considerare contemporaneamente la presenza di
opere correttamente progettate e mantenute finalizzate alla mitigazione del rischio
idrogeologico sia il valore esposto dell’immobile, calcolato, ad esempio, attraverso il valore
catastale per i fabbricati e il reddito dominicale per i terreni agricoli.
4.3 Calcolo del beneficio idrogeologico
Il beneficio idrogeologico, ottenuto per ciascun immobile, è dato dal prodotto tra l’indice tecnico,
definito anch’esso come prodotto degli indici tecnici considerati nella determinazione del singolo
beneficio, e l’indice economico.
Per poter determinare il ruolo di contribuenza per ciascun immobile, funzione del beneficio
idrogeologico, occorre conoscere i costi complessivi delle attività svolte dal consorzio di bonifica
in materia di difesa del suolo.
5 IL BENEFICIO IRRIGUO
Il beneficio irriguo è il vantaggio specifico, diretto o potenziale, assicurato agli immobili dalle opere
e dall’attività di derivazione, adduzione, accumulo e distribuzione delle acque per uso irriguo tramite
la rete consortile.
Tale beneficio riguarda tutti gli immobili ricadenti nell’area servita dalle infrastrutture e dalle opere
di distribuzione idrica.
I costi sostenuti per la gestione dell’attività svolta dal consorzio devono essere ripartiti tra i
consorziati in proporzione al beneficio che ne traggono gli immobili.
Il beneficio irriguo può essere distinto in due componenti fondamentali:
1. un beneficio potenziale, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili serviti da opere di
distribuzione di acque irrigue, che si realizza indipendentemente dall’effettivo prelevamento
di acqua dalla rete consortile e attribuito all’esistenza del servizio. A tale beneficio sono
associabili le spese per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, della rete in
pressione e a superficie libera e di tutte le opere idrauliche connesse all’attività irrigua;
2. un beneficio specifico, da attribuire all’effettivo utilizzo dell’acqua da parte di ciascun
utente, cui corrispondono le spese di gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle
attività atte a garantire la distribuzione dell’acqua ai consorziati che ne fruiscono
materialmente. Il costo attribuito a tale beneficio è commisurato all’incremento di reddito
dovuto all’utilizzo della risorsa.
La distinzione delle tipologie di spesa implica l’applicazione di una tariffa binomia che tiene conto
sia della superficie effettivamente irrigata che di quella irrigabile, consentendo di gestire
distintamente il recupero delle spese di carattere generale e di quelle che variano in funzione dei
consumi d’acqua.
Nel caso di beneficiari non consorziati, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per la
fornitura d’acqua, le entrate vanno in deduzione ai costi da ripartire tra i consorziati.
Per i beneficiari consorziati, gli oneri complessivi vengono suddivisi in centri di costo,
opportunamente definiti dal consorzio in ragione delle attività svolte e dei macrobacini specifici per
ogni tipologia d’uso.
L’attribuzione dei costi consortili ai centri di costo viene operata mediante criteri legati a indicatori
di cui il piano di classifica fornisce e giustifica le modalità di calcolo e di impiego. Tali indicatori
possono riguardare le portate assegnate ai diversi usi, i volumi annui distribuiti, la contabilità
analitica dei costi sostenuti per assegnare l’acqua, etc.
Preliminarmente, il consorzio suddivide il territorio del comprensorio in macrobacini per
l’irrigazione, definiti come territori serviti da una rete irrigua autonoma alimentata da una o più
fonti comuni.
I consorzi si avvalgono di indici tecnici a supporto dell’identificazione di macrobacini irrigui ed,
eventualmente, dell’ulteriore suddivisione dei macrobacini in bacini irrigui, al fine di dare
un’adeguata rappresentazione della variabilità delle caratteristiche territoriali.
In ogni macrobacino il beneficio irriguo è quantificato negli oneri sostenuti dal consorzio di bonifica
per la manutenzione e la gestione della rete irrigua e dei relativi impianti.
5.1 Indici tecnici per la definizione del beneficio irriguo
I fattori che determinano il beneficio irriguo goduto da un immobile, per effetto dell’esercizio
dell’attività svolta dal consorzio di bonifica, sono:
entità della portata disponibile (indice dotazione irrigua);
elasticità della fornitura (indice di elasticità dell’irrigazione);
affidabilità della fornitura (indice di affidabilità irrigua);
caratteristiche del percorso idraulico per l’adduzione della fornitura dal punto di
derivazione al luogo di consegna (indice di percorso dell’irrigazione);
corrispondenza tra dotazione irrigua e fabbisogno irriguo del sistema suolo-vegetazione
(indice di fabbisogno irriguo).
Indice di dotazione irrigua
L’indice di dotazione irrigua rappresenta la disponibilità nominale d’acqua per uso irriguo di
uno specifico immobile all’interno del macrobacino.
Per disponibilità nominale si intende il volume o la portata disponibile normalmente per il
servizio irriguo.
I criteri per la valutazione dell’indice tengono conto delle condizioni locali e delle modalità di
distribuzione:
nei macrobacini in cui la distribuzione avviene in forma turnata l’indice può essere
assunto proporzionale alla dotazione irrigua specifica (rapporto tra portata media
nominale di competenza dell’immobile nell’arco della stagione irrigua e la superficie
dell’immobile) ed espresso come rapporto tra il valore locale della dotazione e quello
medio nel macrobacino. Nei macrobacini in cui le reti consentono una distribuzione
alla domanda, l’indice di dotazione irrigua può essere messo in relazione con la
portata prelevabile;
nel caso in cui all’interno del macrobacino la fornitura irrigua comporta sollevamento
meccanico caratterizzato da una significativa variabilità dei fabbisogni energetici per
il sollevamento, può essere introdotto uno specifico indice di fabbisogno energetico
degli immobili.
Indice di elasticità dell’irrigazione
L’indice di elasticità dell’irrigazione rappresenta l’accessibilità della dotazione irrigua nel
tempo.
I criteri di valutazione possono variare in relazione al tipo di distribuzione di ciascun
macrobacino:
nel caso di distribuzione turnata l’indice di elasticità dell’irrigazione può essere
espresso come rapporto tra il valore locale del turno e il valore medio nel
macrobacino;
nel caso di distribuzione a domanda può essere espresso come frazione del tempo nel
quale l’utilizzo è consentito, eventualmente adottando una diversa ponderazione a
seconda della fascia oraria.
Nella valutazione dell’indice possono essere utilizzati ulteriori fattori legati a situazioni
specifiche, quali la possibilità di forniture anticipate o ritardate rispetto alla stagione irrigua
definita dal consorzio, la richiesta di particolari garanzie sulle forniture (per colture protette),
etc.
Indice di affidabilità irrigua
L’indice di affidabilità irrigua rappresenta la sicurezza con cui è garantita la fornitura irrigua.
La valutazione dell’indice si può basare sull’analisi di registri degli andamenti storici delle
fallanze, su modelli analitici probabilistici della rete consortile, o in via subordinata, su
valutazioni empiriche che tengano conto delle caratteristiche della rete.
Indice di percorso dell’irrigazione
Le caratteristiche del percorso idraulico che deve seguire la fornitura irrigua, dal punto di
presa al luogo di consegna, influenzano il beneficio.
Ciò è del tutto evidente allorché la quota del punto di consegna è superiore rispetto alla quota
della derivazione. In questi casi la soggiacenza della quota della derivazione rispetto al punto
di consegna costituisce il fattore determinante nella valutazione dell’indice.
In generale, anche quando l’adduzione avviene a gravità, anche altre caratteristiche del
percorso (lunghezza, pendenza, tratti con criticità, etc.) possono influire sul beneficio.
Nella valutazione dell’indice è inoltre possibile tenere in considerazione l’accessibilità alla
fornitura irrigua per i diversi terreni, espresso, ad esempio, come distanza del punto di
alimentazione effettivo del singolo terreno dal punto di consegna consortile.
Indice di fabbisogno irriguo
L’indice di fabbisogno irriguo esprime la variabilità del fabbisogno in funzione della coltura
praticata e delle caratteristiche pedologiche, idrologiche e climatiche locali.
Il fabbisogno irriguo, inteso come l’apporto irriguo integrativo alle precipitazioni che deve
essere fornito ad una coltura nell’arco della stagione colturale per garantirne lo sviluppo in
assenza di stress dovuti alla carenza di disponibilità idrica, può essere stimato tramite
opportuni metodi a partire dalla conoscenza degli eventi meteorologici, delle caratteristiche
locali e dell’efficienza degli impianti e della gestione irrigua.
L’indice di fabbisogno irriguo deve essere calcolato tenendo conto delle indicazioni della
normativa esistente (d.m. del 31 luglio 2015 e d.G.R. 848/2016).
5.2 Calcolo del contributo irriguo
Gli oneri d’irrigazione si distinguono in:
una quota fissa: espressione dei costi che il consorzio sostiene per la manutenzione
ordinaria della rete irrigua e degli impianti ad essa collegati in ciascun macrobacino
irriguo. Essa rappresenta l’onere da sostenere per garantire a tutto il territorio irrigabile
la fornitura di acqua e prescinde dal reale utilizzo. Misura pertanto il beneficio potenziale
arrecato ai terreni serviti, che vengono raggiunti dalla rete irrigua e che possono essere
irrigati. La quota fissa è imputata a tutta la superficie irrigabile, in quanto è indipendente
dall’effettivo utilizzo della risorsa. Essa pertanto costituisce la base imponibile per la
determinazione della componente fissa della tariffa binomia. La ripartizione della quota
fissa tra i terreni viene operata proporzionalmente alla superficie irrigabile ponderata con
gli indici tecnici di dotazione irrigua, di percorso dell’irrigazione e di affidabilità irrigua;
una quota variabile: espressione di parte o di tutti i costi di esercizio sostenuti dal
consorzio per il servizio irriguo all’interno di ciascun macrobacino. Nel caso in cui siano
disponibili le registrazioni delle portate effettivamente utilizzate per l’irrigazione dei
singoli terreni, la ripartizione della quota variabile viene operata proporzionalmente alle
portate stesse, eventualmente ponderate con coefficienti che tengano conto delle fasce
orarie di utilizzo. Nel caso in cui non siano disponibili registrazioni delle portate, la
ripartizione tiene conto della superficie ponderata con l’indice di fabbisogno irriguo ed
eventualmente con l’indice di elasticità dell’irrigazione.
Rientrano nella ripartizione degli oneri complessivi anche i terreni serviti da pozzi non gestiti dal
consorzio che sono raggiunti dal servizio irriguo consortile, in quanto godono comunque del
beneficio di approvvigionamento irriguo.
5.3 Indice economico per la definizione del beneficio irriguo
La realizzazione e la manutenzione della rete irrigua consortile e delle attività di derivazione,
conduzione e distribuzione svolte dal consorzio generano un beneficio connesso all’irrigabilità
dei terreni, che si traduce in un valore economico e in un potenziale produttivo e di reddito che
in assenza di tali infrastrutture e di tali attività non sarebbero presenti.
Per valutare il beneficio dell’attività di disponibilità e regolazione idrica occorre considerare il
valore economico del bene. Si utilizza come riferimento per il calcolo dell’indice economico il
reddito dominicale, che può essere opportunamente ponderato con la pedologia del suolo e la
superficie catastale dell’immobile.
L’indice economico esprime, insieme all’indice tecnico, il beneficio inteso come incremento di
produttività/reddito legato all’irrigazione.
Per il riparto degli oneri di irrigazione si può utilizzare, in alternativa al reddito dominicale, la
superficie del fondo, specialmente nel caso in cui le informazioni catastali non risultino
aggiornate.
5.4 Utenze non agricole
Per utenze non agricole si intendono le utenze connesse a tutti gli altri utilizzi della risorsa idrica,
comunque soggetti a concessione da parte del consorzio per la fruizione delle acque della rete
consortile.
Tra queste utenze le principali sono quella energetica (impianti che sfruttano i salti di quota per
la produzione di energia o i processi di raffreddamento, etc.) e quella industriale.
L’utenza non agricola è comunque subordinata al soddisfacimento prioritario di quella agricola,
come stabilito dall’art. 167 del d.lgs. 152/2006.
Le utenze non agricole sono soggette a un canone di concessione annuo, regolamentato tra le
parti e stabilito nel piano di classifica, in funzione delle specifiche caratteristiche.
6 AREE E IMMOBILI ESONERATI DALLA CONTRIBUENZA
Gli immobili che sono esonerati dal pagamento del contributo di bonifica sono:
immobili di proprietà demaniale (statale o regionale) costituenti opere di bonifica in uso al
consorzio;
immobili demaniali costituenti difesa del comprensorio (ad esempio le arginature fluviali, o
manufatti contenenti opere idrauliche);
immobili destinati a luogo di culto e privi di rendita;
Per quanto riguarda i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni
produttive connesse alle attività agricole, ossia fabbricati rurali), i consorzi possono prevedere delle
agevolazioni contributive o esoneri in ragione della strumentalità di tali fabbricati all’esercizio
dell’attività agricola.
Sono altresì esclusi dal contributo di bonifica gli immobili che, in relazione alla componente di
drenaggio delle acque meteoriche, non recapitano le medesime nell’ambito del reticolo idrografico
di competenza del consorzio di bonifica, ma in fiumi o in altri mezzi ricettori non di competenza del
consorzio.
7 STRUMENTI GESTIONALI INFORMATICI
Il piano di classifica assicura l’individuazione, anche a livello cartografico e con riferimento a ciascun
immobile catastalmente ricadente all’interno del comprensorio di bonifica, delle informazioni e/o
specifiche tecnico-economiche indispensabili alla corretta determinazione dei ruoli di contribuenza.
Il piano di classifica contiene allegati cartografici riguardanti:
la delimitazione del comprensorio di bonifica;
il perimetro di contribuenza;
le opere, i manufatti, le condotte, gli impianti e i corsi d’acqua di competenza del consorzio;
la delimitazione dei macrobacini (e delle eventuali sottozone), nell’ambito dei quali le
attività del consorzio di bonifica generano i diversi tipi di beneficio;
la delimitazione delle aree urbane in cui insistono immobili serviti da pubblica fognatura le
cui acque trovano recapito nel sistema consortile.
Al fine di procedere alla corretta definizione degli indici tecnici è inoltre opportuno che i consorzi di
bonifica acquisiscano e utilizzino le seguenti ulteriori informazioni territoriali alle scale di
rappresentazione più adeguata:
modello digitale del terreno (DTM);
carta d’uso del suolo;
carta del consumo del suolo;
carta geologica e geomorfologica del comprensorio;
carta del rischio idraulico;
dati relativi alle infrastrutture;
dati catastali.
Per una corretta gestione e organizzazione dei dati del catasto consortile è necessaria una continua
attività di interscambio con l’Agenzia del Territorio.
8 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario, previo avviso di pagamento,
presso la tesoreria del consorzio di bonifica, oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la
riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti
consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.
L’avviso di pagamento deve contenere tutte le informazioni ed i dati necessari affinché il consorziato
sia adeguatamente informato sulle ragioni per le quali viene richiesto il pagamento del contributo,
in particolare indicando il piano di classifica sulla base del quale è stato calcolato lo stesso con
indicazione delle date di approvazione dello stesso da parte del consorzio e della regione.
Gli elementi informativi minimi devono riguardare i benefici e gli estremi catastali degli immobili
che godono dei benefici derivanti dalle attività consortili, per i quali si chiede il contributo.
L’avviso di pagamento e/o la comunicazione del consorzio devono inoltre contenere le indicazioni
del sito internet dell’ente sul quale il consorziato può trovare ulteriori informazioni sulla
contribuenza (piano di classifica, deliberazione riparto annuale contribuenza, attività consortile,
etc.) rispetto a quelle ricevute con la richiesta di pagamento.
La soglia di economicità per la riscossione dei contributi consortili è stabilita dal singolo consorzio.
I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione prevista dal singolo consorzio vengono
accertati, iscritti a ruolo e riscossi, dopo l’invio dell’avviso bonario e, solo in caso di mancata
riscossione, per via coattiva, quando la somma di più annualità, oltre ad eventuali sanzioni ed
interessi, raggiunge detta soglia.
9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO DI CLASSIFICA
La valutazione delle attività di pianificazione è uno strumento strategico per i decisori pubblici sotto
una triplice prospettiva: l’apprendimento dei bisogni e delle richieste della collettività,
l’individuazione degli strumenti più efficaci ed efficienti per soddisfarli, l’ampliamento del consenso
alle soluzioni adottate.
La valutazione delle attività di pianificazione rappresenta, inoltre, un notevole strumento di
trasparenza sull’operato delle amministrazioni.
Lo sviluppo dei processi valutativi è finalizzato a individuare le questioni utili ai portatori di interesse,
ridurre i margini di incertezza sulla conoscenza del contesto e i possibili esiti dei piani, migliorare
l’elaborazione e l’attuazione dei piani stessi, al fine di consentire la correzione degli errori.
È quindi di fondamentale importanza verificare gli esiti che i nuovi piani di classifica degli immobili
comporteranno, come conseguenza dell’applicazione delle linee guida regionali a scala di singoli
consorzi di bonifica.
Le attività valutative necessarie a garantire il conseguimento di una contribuenza equa, mediante la
corretta applicazione delle linee guida regionali, sono finalizzate a garantire l’adattamento e la
correzione di eventuali deviazioni a causa di errori nelle scelte operative o di modificazioni del
contesto.
L’obiettivo principale della valutazione consiste nell’evitare che un’impropria interpretazione degli
indirizzi contenuti nelle linee guida regionali possa comportare delle distorsioni connesse alla
determinazione della nuova contribuenza consortile.
In particolare la valutazione in itinere si rivolgerà all’analisi di come i singoli piani di classifica
considerano e traducono in criteri applicativi i seguenti aspetti:
l’analisi e l’interpretazione del territorio;
la conseguente individuazione del perimetro di contribuenza e della distribuzione dei
benefici all’interno dei comprensori di bonifica;
l’organizzazione e l’aggiornamento del catasto consortile;
l’espressione a scala locale degli indici individuati dalle linee guida regionali;
l’attribuzione delle opere pubbliche della bonifica e dell’irrigazione in funzione dei diversi
benefici.
In considerazione della rilevanza di tale attività valutativa, essa dovrà essere svolta da parte di
soggetti pubblici indipendenti (autorità, università e/o enti di ricerca) con adeguata competenza
tecnico-scientifica in materia.
La valutazione in itinere consentirà di cogliere le trasformazioni significative in atto sul territorio al
fine di adeguare gli strumenti previsti nei piani di classifica alla dinamicità del contesto, con
particolare riferimento alla crescente urbanizzazione e alla frequenza degli eventi meteorologici e
climatici estremi, e fornire risposte adeguate ai contribuenti.
ATTO DI INDIRIZZO OPERATIVO PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE
ORDINAMENTO GIURIDICO DEI CONSORZI DI BONIFICA
I Consorzi di bonifica - Enti di diritto pubblico - dotati di personalità giuridica pubblica ai sensi del
Regio Decreto13 febbraio 1933 n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”, nonché dall’art. 862
del Codice Civile e le loro attività sono regolate dalle Leggi regionale 21 gennaio 1984 n. 4 e 7
ottobre 1994 n. 50,
I Consorzi hanno come fine la salvaguardia e tutela del territorio e delle risorse idriche, progettano,
eseguono e mantengono opere pubbliche inerenti la difesa del suolo, la bonifica idraulica e la
distribuzione irrigua.
In conformità ai criteri definiti nell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all’articolo 27 del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31 e successive modifiche, si assume la polivalenza funzionale delle attività di bonifica, quali
attività di difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e
valorizzazione dell'ambiente. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza
territoriale, alimentare e ambientale
I Consorzi di bonifica sono stati collocati nel sistema operativo della difesa del suolo con compiti
specifici e ben definiti dalla Legge regionale 21 dicembre 1998 n. 53 (Organizzazione regionale della
difesa del suolo in applicazione della legge n. 183/1989).
L’attività dei Consorzi di bonifica è quella di provvedere all’esecuzione delle opere di bonifica
idraulica, alla manutenzione ed esercizio dei corsi d’acqua, nonché all’esecuzione di interventi di
sistemazione idraulica (bonifica integrale) e alla gestione delle acque destinate all'irrigazione (impianti
e reti irrigue).
CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAZIO
Con Deliberazione del Consiglio Regionale 31 gennaio 1990, n. 1112 “Nuova delimitazione dei
comprensori di bonifica”, sono stati individuati sei comprensori di bonifica all’interno dei quali sono
stati definiti dieci nuovi Consorzi di bonifica:
Provincia di Rieti:
Consorzio della Bonifica Reatina
Provincia di Viterbo:
Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore
Provincia di Roma:
Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano
Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare
Provincia di Viterbo:
Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca
Provincia di Latina:
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
Consorzio di Bonifica sud Pontino
Provincia di Frosinone:
Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni
Consorzio di Bonifica della Conca di Sora
Consorzio di bonifica della Valle del Liri
La L.R.10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della
Regione”, con specifico riferimento all’art.11 “Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica.
Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norma in materia di bonifica e di consorzi di bonifica”
e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l’estinzione degli attuali dieci Consorzi di bonifica
del Lazio alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione dei
progetti di fusione, con la contestuale istituzione dei nuovi quattro Consorzi di bonifica:
1. Consorzio di bonifica “Lazio Nord”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica
“Val di Paglia Superiore” e “Bonifica Reatina”;
2. Consorzio di bonifica “Litorale Nord”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica
“Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”;
3. Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” il quale succede a titolo universale ai Consorzi di
bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”;
4. Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica
“A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora”.
La Legge regionale 12/2016 prevede la nomina di un Commissario straordinario deputato a curare
l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, e predispone:
una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale
per ciascun Consorzio di bonifica;
un documento di sintesi sulla situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale dei Consorzi di
bonifica oggetto di fusione;
il progetto di fusione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, comprensivo del
modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità
dell’organizzazione e funzionamento dell’ente, deve assicurare, in particolare:
coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale
e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della Regione;
collaborazione con le altre Autorità che agiscono sulla salvaguardia idraulica del territorio
regionale;
razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni
omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle posizioni
dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa;
tutela dei livelli occupazionali del personale;
indicono le elezioni, ai sensi del comma 12, ai fini dell’insediamento degli organi dei Consorzi
di bonifica;
di concerto tra i Commissari straordinari, uno Statuto tipo recante l'organizzazione, il
funzionamento dei Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni, da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale;
le linee guida per la redazione dei nuovi piani di classifica degli immobili per il riparto della
contribuenza consortile;
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, i piani di organizzazione variabile (POV),
recanti le strutture operative e l’organico dei Consorzi di bonifica.
ATTO DI INDIRIZZO OPERATIVO PROGETTO DI FUSIONE
Le operazioni di fusione in argomento si inquadrano nell’ambito della cd. fusione per unione (o pura),
nella quale i soggetti coinvolti nell’operazione si “estinguono” e danno origine ad una nuova entità
giuridica.
Nella predisposizione dei progetti di fusione si dovrà porre una particolare attenzione all’individuazione di operazioni di accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, alla
riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, valorizzando le professionalità interne
in linea con quanto disposto dal punto 3.3), comma 8, lettera b), dell’articolo 11 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 12.
I medesimi progetti di fusione dovranno, altresì, prevedere l’individuazione di azioni volte a
razionalizzare i costi gestionali al fine di ottimizzare i processi e le attività e concentrare la gestione
amministrativa e contabile con il fine ultimo di ottimizzare i flussi finanziari.
Infine, la predisposizione dei progetti di fusione deve avvenire secondo una logica unitaria ed
integrata, a salvaguardia del settore ed a garanzia di una efficiente allocazione delle risorse, con
l’obiettivo di creare sinergie con i soggetti locali del territorio regionale, massimizzando la capacità
dei consorzi di interagire con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio medesimo mediante
interventi volti alla salvaguardia dell’ambiente e alla realizzazione degli obiettivi regionali di sviluppo
agricolo, individuando azioni e progetti comuni. La presenza di un coordinamento efficiente renderà
possibile la diffusione e la valorizzazione delle best practices esistenti, riducendo le asimmetrie
informative e dando luogo ad una riduzione dei costi, derivante anche dal conseguimento di
economie di scala.
Il “progetto di fusione” è il documento che, sulla base degli elementi evidenziati con la ricognizione
della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale di ciascun Consorzio di Bonifica destinato alla
fusione, rappresenta il “modello organizzativo” del nuovo Consorzio unico, nonché gli atti da
adottare per perseguire la suddetta finalità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell’organizzazione e funzionamento dell’Ente, assicurando coerenza nella
programmazione economica, nella pianificazione territoriale e nelle politiche di settore regionali,
nella razionalizzazione organizzativa, nella riduzione di settori e dirigenti, nei risparmi di spesa e nella
tutela livelli occupazionali.
Tale modello organizzativo si sostanzia di fatto nella progettazione del Piano di Organizzazione
Variabile (P.O.V.), recante le strutture operative e l’organico del nuovo Consorzio unico, cioè
l’assetto organizzativo finale che, a regime, assicurerà ai nuovi comprensori le attività sin qui svolte
da ogni singolo Consorzio di Bonifica, con i benefici economici-gestionali.
Il “progetto di fusione” deve completarsi con la rappresentazione delle attività di coordinamento ed
accorpamento che permettano di giungere progressivamente all’effettiva fusione delle attività dei
Consorzi, mediante loro razionalizzazione ed efficientamento, e dunque l’avvio della piena
operatività del nuovo Consorzio unico secondo il modello organizzativo fissato nel P.O.V..
Si indicano le attività necessarie ai fini della fusione:
Fusione dei Catasti e dei tributi dei Consorzi di Bonifica;
Uniformità delle modalità di emissione del ruolo;
Aggiornamento delle banche dati catastali;
Adozione linee guida piani di classifica;
Pacchetti informatici uniformati;
Coperture assicurative uniformate;
Predisposizione del sito istituzionale;
Gestione della contabilità e della finanza uniformati; Regolamenti Anticorruzione, trasparenza e credenziali mercati elettronici, regolamenti identici
e procedure uniformate;
Nomina di un responsabile unico dei dati;
Gestione integrata della Sicurezza sul lavoro;
Unificazione del servizio di tesoreria;
Aggiornamento dati presso i pubblici registri per i beni immobili e mobili registrati;
Aggiornamento codici enti previdenziali e enti fiscali;
Definizione sede legale unica;
Avvio procedura elettorale.