Upload
lucaardenzi
View
225
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
REGOLAMENTO
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO
Edizione n° 1 (Draft)
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 2 di 27
STATO DI AGGIORNAMENTO
Emendamento Data Delibera C.d.A. N°
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 3 di 27
INDICE Sezione I – Generalità
Art. 1 Premessa/Introduzione
Art. 2 Applicabilità:
Art. 3 Scopo
Art. 4 Fonti normative
Art. 5 Definizioni
Art. 6 Impiego di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e di aeromodelli
Art. 7 Classificazione
Sezione II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con massa al decollo massima
minore di 20kg
Art. 8 Autorizzazione
Sezione III – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con massa al decollo massima
uguale o maggiore a 20kg
Art. 9 Registrazione e identificazione
Art. 10 Aeronavigabilità
Art. 11 Certificato Acustico
Art. 12 Produzione
Art. 13 Manutenzione
Art. 14 Occurence report e continued airworthiness
Art. 15 Pilota Remoto
Art. 16 Regole dell’aria
Sezione IV – Disposizioni Generali applicabili a tutti i Sistemi a Pilotaggio Remoto
Art. 17 Equipaggiamenti
Art. 18 Radio Link
Art. 19 Assicurazione
Art. 20 Security
Art. 21 Privacy
Sezione V – Attività Commerciali e non Commerciali
Art. 22 Attività specializzate Commerciali e non Commerciali
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 4 di 27
Sezione VI - Aeromodelli
Art. 23 Generalità
Sezione VII - Disposizioni finali
Art. 24 Autorizzazioni speciali e deroghe
Art. 25 Sospensione e Revoca
Art. 26 Tariffe
Art. 27 Decorrenza
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 5 di 27
Sezione I
Generale
Art. 1 Premessa/Introduzione
L’articolo 743 del Codice della Navigazione “Nozione di aeromobile”, come emendato dal
decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, introduce, nella definizione di aeromobile, i mezzi
aerei a pilotaggio remoto:
“Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle
leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della
difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro
impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa
speciale in materia”.
Il presente Regolamento in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione, distingue ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in
Aeromodelli e Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
Le attività effettuate con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e parimenti con Aeromodelli
non sono attualmente disciplinate da Regolamenti ENAC, risulta necessario pertanto
provvedere a definire un quadro regolamentare che consenta le operazioni in sicurezza.
I mezzi aerei a pilotaggio remoto utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo,
si definiscono Aeromodelli e non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento
alle previsioni del Codice della Navigazione, ma assoggettati alla disciplina del presente
regolamento. I mezzi impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate sono definiti
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
Le applicazioni, che ad oggi si stanno manifestando nel settore civile, e di più immediata
attuazione da parte dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, in particolare nella fascia di
peso più bassa, sono quelle relative alla sorveglianza del territorio, rilevamento delle
condizioni ambientali, trasmissione dati, riprese aeree, o impieghi agricoli, o per applicazioni in
ambienti ostili come monitoraggio incendi, ispezioni di infrastrutture e di impianti, sorveglianza
del traffico stradale, o per compiti di ordine pubblico come sorveglianza costiera e search and
rescue.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 6 di 27
Allo stato attuale, la comunità internazionale (ICAO, Commissione Europea, EASA,
EUROCAE, e vari altri gruppi) è impegnata a sviluppare un insieme di norme per assicurare
l’impiego di questi mezzi. In tale contesto ENAC intende supportare lo sviluppo degli APR
fornendo, per quanto di competenza e mantenendo continuità e coerenza con il quadro di
riferimento internazionale che si va delineando, requisiti e criteri da soddisfare per la
conduzione di specifiche operazioni con APR, in condizioni di sicurezza.
Tale Regolamento è soggetto a possibile aggiornamenti per mantenersi allineato con l’assetto
normativo e lo sviluppo tecnologico che si andranno via via delineandosi a livello
internazionale.
Art. 2 Applicabilità
Il presente Regolamento si applica alle operazioni dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto,
di competenza ENAC, ed alle attività degli Aeromodelli. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto, di competenza ENAC, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio (CE) No. 216/2008 sono gli aeromobili senza pilota a bordo, progettati o modificati
per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici, e quelli di massa operativa inferiore a 150kg.
Questo documento non si applica alle operazioni di palloni per osservazioni scientifiche, razzi
e palloni o dirigibili frenati.
Art. 3 Scopo
Il presente Regolamento fornisce, nelle Sezioni II e III per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto, i requisiti da soddisfare per ottenere le relative autorizzazioni ad operare, definendo
le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, le operazioni consentite, le certificazioni di
aeronavigabilità applicabili, le condizioni per effettuare operazioni specializzate e per
l’ottenimento del certificato di operatore di lavoro aereo. La Sezione IV fornisce, inoltre, le
disposizioni di carattere generale che si applicano ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
Non rientrano nello scopo del presente regolamento i sistemi autonomi, cioè i Sistemi a
Pilotaggio Remoto che hanno caratteristiche di progetto tali per cui il pilota remoto non ha la
possibilità di intervenire nel controllo del volo.
Nella Sezione VI, vengono fornite le norme che devono essere rispettate per l’utilizzo degli
aeromodelli.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 7 di 27
Art.4 Fonti normative
- Regolamento (CE) No. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (CE) No. 748/2012 della Commissione Europea
- Annesso 1 ICAO
- Annesso 2 ICAO
- Annesso 6 ICAO
- Annesso 7 ICAO
- Annesso 8 ICAO
- Circolare No. 328 ICAO
- Codice della Navigazione
- Regolamento Tecnico ENAC
- Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”
- Regolamento ENAC “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze
di pilotaggio”
- Regolamento ENAC “Regolamento per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo”
- Regolamento ENAC "Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili"
- Regolamento ENAC “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo delle
abilitazioni di pilota collaudatore, licenze di navigatore collaudatore sperimentatore e di
tecnico di volo”
Art. 5 Definizioni
5.1 Definizioni
Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto: sistema, non utilizzato esclusivamente per fini
ricreativi e sportivi, costituito da un mezzo aereo, dove il pilota in comando non è situato a
bordo, e dai componenti associati, necessari per il controllo e comando da parte del pilota
remoto, e non dotato di equipaggiamenti che permettano un volo autonomo.
Aeromodello: mezzo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato
esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne
permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante
dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 8 di 27
Aeromodellista: persona che è ai comandi di un aeromodello
Visual Line of Sight (VLOS): indica che le operazioni sono svolte in condizioni e a distanze tali
da consentire al pilota remoto di rimanere in contatto visivo con l’aeromobile, senza aiuto di
dispositivi ottici e/o elettronici, e di rispettare le regole dell’aria applicabili al volume di spazio
aereo interessato.
Sistema autonomo: ai fini del presente regolamento si intende sistema completamente
autonomo un sistema per il quale il pilota non ha possibilità di controllare il volo del mezzo
intervenendo in tempo reale.
Beyond Line of Sight (BLOS): indica, diversamente dal VLOS, che le operazioni sono condotte
ad una distanza tale da non consentire al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e
costante con l’aeromobile, o di rispettare le regole dell’aria applicabili al volume di spazio
aereo interessato.
Aree congestionate: indicano aree o agglomerati usati come zone residenziali industriali
commerciali sportivi in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche
temporanei, di persone.
Maximum Take-off Mass: il massimo valore di massa al decollo
Sense and Avoid o Detect and Avoid, qualsiasi funzione a bordo in grado di consentire la
separazione del mezzo aereo, in modo equivalente al see and avoid assicurato in accordo alle
Regole dell’aria per gli aeromobili con pilota a bordo.
Pilota remoto: persona incaricata dall’operatore di un sistema aeromobile a pilotaggio remoto
(SAPR) che agisce sui comandi di volo, come appropriato, durante la fase di volo.
Osservatore SAPR: persona appositamente designata dall’operatore che, attraverso
l’osservazione visiva del mezzo aereo, assiste il pilota remoto nella sicura condotta del volo
coadiuvandolo nel mantenimento del rispetto delle regole dell’aria, fornendo indicazioni al
pilota per prevenire potenziali condizioni di collisione con altro traffico e prevenire situazioni di
emergenza.
Operazioni Specializzate: per lo scopo di questo regolamento si intendono Operazioni
Specializzate, in accordo ai Regolamenti Europei, attività condotte a titolo oneroso o meno, in
merito a sorveglianza del territorio, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria,
pubblicità, ecc..
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 9 di 27
5.2 Acronimi
APR Aeromobile a pilotaggio remoto
SAPR Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto
SPR Stazione di Pilotaggio Remoto
PdV Permesso di Volo
CdN Certificato di Navigabilità
CdNr Certificato di Navigabilità Ristretto
CPL Licenza di pilota commerciale
PPL Licenza di pilota privato
EASA European Aviation Safety Agency (Agenzia Europea per l’Aviazione Civile)
S&A Sense and Avoid
D&A Detect and Avoid
BLOS Beyond Line of Sight
VLOS Visual Line of Sight
MTOM Maximum Take-off Mass
TC Certificato di Tipo
TCR Certificato di Tipo Ristretto
SPO Operazioni specializzate
Art. 6 Impiego di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e di aeromodelli
L’impiego di Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto, è soggetto al possesso di appropriate
autorizzazioni o certificazioni rilasciate dall’ENAC nei termini indicati nel presente
Regolamento. Sono inoltre soggette ad autorizzazione le manifestazioni sportive di
aeromodelli e l’uso di aeromodelli di massa al decollo uguale o maggiore a 20 kg.
Art. 7 Classificazione
Il presente regolamento distingue i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, di competenza
ENAC, in base alla massa del mezzo in:
- Sistemi con mezzi aerei di massa al decollo massima minore di 20 kg;
- Sistemi con mezzi aerei di massa al decollo massima uguale o maggiore di 20 kg.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 10 di 27
Sezione II
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con massa al decollo massima minore di 20kg
Art. 8 Autorizzazione
Per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzo aereo di massa al decollo massima
minore di 20 kg, non è prevista, di norma, il rilascio di una certificazione di aeronavigabilità. Le
attività di volo possono essere condotte in accordo a specifica Autorizzazione rilasciata
dall’ENAC al Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto. L’autorizzazione si riferisce all’intero
Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto e copre tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle
operazioni. Non è previsto il rilascio di certificazioni separate di aeronavigabilità o di tipo
operativo. Essa è rilasciata per un determinato scopo e definisce i limiti e condizioni
applicabili. Essa è rilasciata su richiesta dell’operatore, secondo quanto indicato al punto 8.2,
sulla base della dichiarazione che attesta che le attività da effettuarsi con il sistema oggetto
della richiesta, possono essere condotte in sicurezza.
Nel regime dell’autorizzazione è prevista l’identificazione attraverso l’apposizione sul mezzo
aereo di una targhetta riportante il nome del costruttore, il numero di costruzione e il nome
dell’operatore. Tale targhetta deve essere installata anche sulla stazione di terra.
Nel segmento dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto le attività di volo possono essere
distinte in attività di volo sperimentali ed operazioni specializzate. Il possesso di
“Autorizzazione” rilasciata ai sensi del presente Regolamento consente di effettuare le
operazioni specializzate indicate e nell’ambito dei limiti specificati nell’autorizzazione stessa.
Nel caso che un costruttore intenda intraprendere una produzione in serie, può seguire, fermo
restando quanto previsto nel presente articolo in merito all’identificazione del mezzo, in tutto o
in parte la stessa disciplina prevista per quelli con massa superiore ai 20 kg (sezione III)
secondo quanto stabilito dall’ENAC negli specifici casi.
Per i SAPR di peso inferiore a 2 Kg l’ENAC può prevedere requisiti semplificati rispetto a quelli
previsti nella presente Sezione.
8.1 Limiti e condizioni applicabili
L’autorizzazione può essere rilasciata per effettuare:
a. operazioni specializzate in spazi aerei segregati o non controllati
b. attività di volo sperimentale in spazi aerei segregati.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 11 di 27
L’attività è consentita, in condizioni Visual Line of Sight (VLOS), in volume V70 (altezza
inferiore a 70 metri dal terreno), ad una distanza orizzontale massima dal pilota di non oltre
200 metri L’area oggetto delle operazioni deve essere tale da assicurare una distanza di
sicurezza dalle aree congestionate di non meno di 150 m, ed inoltre a distanza non inferiore a
50 m da persone e cose, che non sono sotto il diretto controllo dell’operatore.
Le regole dell’aria applicabili per tali operazioni sono quelle standard dello spazio aereo
interessato ad eccezione del rispetto del principio del “to be seen”. Tutti gli altri concetti,
incluso primariamente il concetto di collision avoidance rimangono applicabili.
Il pilota remoto di SAPR ha la responsabilità di assicurarsi che il volo sia condotto in modo
sicuro e che le operazioni siano svolte:
a. entro 70 metri (200FT) di altezza dal terreno
b. in VLOS, mantenendo il contatto visivo diretto tra il pilota remoto ed il mezzo aereo.
c. in applicazione della regola del give way aircraft, in caso di coesistenza di altro traffico
tale nello stesso volume
d. in VFR/VMC
e. in condizioni di luce diurna
f. in spazi aerei non controllati, fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km da un
aeroporto, ad almeno 8 km al di fuori dei sentieri di avvicinamento/decollo di/da un
aeroporto, se non specificamente autorizzati da ENAC e in spazi aerei segregati.
Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di agglomerati
di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate ai fini della
sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di pericolo in caso di
impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di linee e stazioni ferroviarie,
di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di carceri. Per operazioni specializzate
che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e limitazioni sopra riportate si
applica quanto previsto al punto 8.3. b.
8.2 Richiesta Autorizzazione per operazioni specializzate
La domanda di autorizzazione all’effettuazione di operazioni specializzate può essere
presentata solo dopo che il richiedente abbia completato con esito positivo la relativa attività di
volo sperimentale iniziale in accordo alle previsioni dell’art 8.4. Il richiedente è tenuto a
presentare insieme alla domanda una dichiarazione di rispondenza al presente regolamento
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 12 di 27
per attestare che le operazioni specializzate da condurre con il Sistema Aeromobile a
Pilotaggio Remoto oggetto della richiesta, possono essere condotte in sicurezza,
nell’ambito delle condizioni e limitazioni indicate, con un livello di sicurezza adeguato in
relazione all’area, agli spazi aerei interessati. In tale dichiarazione il richiedente deve
confermare di assumersi tutte le responsabilità in merito alle operazioni e di garantirne
l’effettuazione secondo i limiti e le condizioni previste, e senza negligenza né imperizia. La
dichiarazione deve attestare che il pilota ha le competenze necessarie ed ha sostenuto un
addestramento adeguato per il tipo di SAPR, il pilota se non in possesso di una licenza di
pilotaggio deve aver la necessaria conoscenza delle regole dell’aria ed avere una età minima
di almeno 18 anni. La dichiarazione deve, inoltre, attestare che è stata stipulata adeguata
assicurazione.
Il richiedente deve, inoltre, presentare richiesta all’ENAC di NOTAM di segregazione per
operazioni in aree segregate o di NOTAM Informativo per operazioni in spazi aerei non
controllati.
Deve inoltre trasmettere la documentazione preparata a supporto della dichiarazione
all’ENAC, che provvede ad archiviarla per eventuali verifiche che si rendessero necessarie a
seguito di incidenti o segnalazione di inadempienze. L’ENAC si riserva inoltre di effettuare
verifiche sulle effettive modalità con cui sono condotte le operazioni.
La documentazione deve essere adeguata alle finalità della richiesta ed includere una
descrizione del sistema che ne identifichi univocamente la configurazione, inclusiva dei
sottosistemi ed equipaggiamenti, con le sue componenti software e programmabili, ed il
relativo manuale di volo o documento equivalente, che contenga le distanze massime a cui
può essere mantenuto il controllo visivo diretto con il mezzo, le procedure normali e di
emergenza. Deve contenere i risultati delle prove dell’attività sperimentale iniziale ed i risultati
del risk assessment effettuato per sostanziare la sicurezza delle stesse, in riferimento alle
caratteristiche dell’area dell’attività di volo e alle modalità di esecuzione delle operazioni, in
particolare in relazione alla perdita del controllo del mezzo od alla fuoriuscita dal volume
assegnato, la capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di emergenza ed il
rischio per eventuali cose e persone sorvolate.
L’operatore deve dotarsi di un manuale delle operazioni, che definisca le procedure
necessarie per gestire le attività di volo e garantire che le stesse siano condotte in sicurezza,
inclusi i metodi utilizzati dall’operatore per controllare l’area oggetto dell’attività.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 13 di 27
8.3 Rilascio dell’Autorizzazione per operazioni specializzate
a. Se le condizioni di effettuazione delle operazioni per cui viene presentata la richiesta sono
ricomprese nei limiti del punto 8.1, ENAC rilascia l’autorizzazione dopo aver verificato la
completezza della dichiarazione in relazione alle previsioni del Regolamento.
b. Nel caso che le operazioni specializzate per cui è presentata la richiesta debbano condursi
in condizioni che non rispettano anche solo parzialmente il limiti previsti all’art. 8.1, il rilascio
dell’autorizzazione è soggetta ad accertamenti da parte dell’ENAC, che si riserva di
richiedere ulteriori analisi e prove, necessarie per sostanziare l’attività in sicurezza. Tale
tipologie di operazioni devono essere condotte da piloti autorizzati dall’ENAC.
L’autorizzazione rimane valida per 12 mesi, purché le operazioni siano condotte nell’ambito
delle condizioni e dei limiti stabiliti nell’autorizzazione stessa, decade nel caso di modifiche al
sistema o di operazioni al di fuori delle previsioni dell’autorizzazione stessa o in caso di
incidenti ed inconvenienti gravi. Essa è rinnovabile su richiesta, presentando insieme alla
domanda la dichiarazione che non sono state apportate modifiche significative al sistema e
non si sono verificati incidenti ed inconvenienti gravi.
8.4 Attività di volo sperimentale
L’attività sperimentale consente di effettuare attività di volo allo scopo di ricerca e sviluppo o
attività di volo iniziale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione per
operazioni specializzate. Essa è condotta in aree non popolate e spazi aerei segregati.
Nel caso di attività propedeutica ad operazioni specializzate, l’attività deve essere finalizzata a
determinare nell’ambito di quali condizioni e limitazioni le operazioni specializzate oggetto
della richiesta di autorizzazione possono essere condotte in sicurezza.
Le prove in volo devono consentire di verificare le caratteristiche progettuali, la capacità da
parte del pilota di controllare il mezzo in condizioni normali e in emergenza, le dimensioni del
volume delle operazioni, inclusi i margini di sicurezza, le distanze massime a cui può essere
mantenuto il controllo visivo diretto con il mezzo in volo, tenendo conto delle caratteristiche
della prevista area delle operazioni, la fattibilità delle operazioni, simulando le relative
condizioni previste nelle operazioni specializzate. Devono essere a tale fine considerate le
condizioni di avaria che possono precludere il mantenimento del volume assegnato e
determinare l’efficacia degli eventuali dispositivi di terminazione del volo e delle procedure
d’emergenza.
Per effettuare attività sperimentale, il richiedente deve indicare nella domanda l’area dove
intende condurla e attestando che sono state assunte tutte le misure per assicurare la
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 14 di 27
sicurezza delle attività di sperimentazione, ed in particolare relativamente alla capacità di
mantenere il mezzo all’interno del volume segregato. In tale dichiarazione il richiedente deve
confermare di assumersi tutte le responsabilità in merito alle operazioni e di garantirne
l’effettuazione secondo i limiti e le condizioni previste, e senza negligenza né imperizia
Il richiedente deve, altresì, fare richiesta di NOTAM per segregazione dello Spazio Aereo ad
ENAC.
Sezione III
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa al decollo massima uguale o maggiore a 20kg
Art. 9 Registrazione ed identificazione
Gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) con massa al decollo massima uguale o maggiore
ai 20 kg sono registrati mediante iscrizione nel Registro ENAC degli Aeromobili a Pilotaggio
Remoto. Gli APR sono identificati con l’apposizione della marca di nazionalità “I” e delle
marche di registrazione degli APR. La registrazione identifica il mezzo volante, le medesime
marche devono essere altresì apposte alla stazione di controllo a terra, che è parte del
sistema. Inoltre deve essere apposta sul mezzo aereo e sulla stazione di terra una targhetta
riportante la marca di registrazione, il nome del costruttore,il tipo e il numero di costruzione.
Art. 10 Aeronavigabilità
L’abilitazione alla navigazione può essere attestata tramite le medesime tipologie di certificati,
previste per gli aeromobili convenzionali. Essa è attestata dal rilascio di Permessi di Volo al
Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, ad esclusione del caso di un Sistema Aeromobile a
Pilotaggio Remoto certificato, per cui può essere rilasciato un certificato di navigabilità
all’aeromobile a pilotaggio remoto.
10.1 Certificato di Tipo Ristretto per costruzioni in serie
Per i SAPR destinati ad essere costruiti in serie è richiesta l’ omologazione di tipo ristretto del
Sistema in quanto, al momento, non esistono certification specifications applicabili. Il
Certificato di Tipo ristretto attesta la rispondenza alla base di certificazione stabilita da ENAC,
tenendo conto degli standard, certification specifications e policies, relativi agli aeromobili
convenzionali, per quanto applicabili, e delle policy al momento disponibili per i SAPR.
Il certificato di Tipo ristretto (TCR) include il Type Design, il manuale di volo, le limitazione
operative dell’intero sistema. Il Type design include tutti i prodotti parte del sistema: il motore,
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 15 di 27
l’elica, e la stazione di controllo a terra. Anche tali prodotti possono essere oggetto di una
certificazione di tipo separata.
La base di certificazione di tipo ristretto viene stabilita, tenendo conto della specificità del
sistema e delle sue modalità di utilizzo, per assicurare un livello di safety adeguato nell’ambito
delle limitazioni e condizioni di utilizzo in accordo all’Annesso 2 dell’ICAO, Rules of the Air,
che prescrive che i “remotely piloted aircraft shall be operated in such a manner as to
minimize hazards to persons, property or other aircraft”.
Come per i prodotti convenzionali il costruttore deve dimostrare di essere in grado di assolvere
le responsabilità attribuite ai detentori di certificati certificazioni di tipo ristretto.
Per l’aeromobile a pilotaggio remoto parte di un sistema APR a cui è stato riconosciuto una
certificazione di tipo può essere rilasciato il relativo Certificato di Navigabilità ristretto. Per i
prodotti rimanenti che compongono il sistema, nel caso sia stata rilasciata una certificazione
separata, può essere rilasciato un certificato di conformità attestante la conformità alla
Specifica di omologazione del sistema SAPR.
10.1.1 Condizioni per il rilascio del Certificati di Navigabilità Ristretti (CdNr)
Per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo ristretto, è possibile rilasciare
Certificati di Navigabilità Ristretti, sulla base della dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore rispetto al relativo certificato di tipo ristretto, se risulta in condizioni per essere
operato in sicurezza.
10.2 Permessi di Volo per SAPR non costruiti in serie
I Permessi di Volo possono essere richiesti per attività di sperimentazione o per operazioni
specializzate.
I permessi di volo per operazioni specializzate sono rilasciati allorquando sia stato dimostrato
che le operazioni del sistema possono essere condotte assicurando un adeguato livello di
sicurezza in relazione allo specifico uso previsto e solo dopo che sia stata completato con
esito positivo l’attività di volo sperimentale iniziale.
I permessi di volo specificano le condizioni e/o limitazioni, nell’ambito delle quali devono
essere condotte le operazioni, esse includono anche le applicabili limitazioni delle aree di
operazioni e di spazio aereo.
10.2.1. Permessi di Volo per operazioni specializzate
Il Permesso di Volo viene rilasciato al Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto. Per il rilascio
del permesso di volo il richiedente deve presentare la documentazione necessaria per
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 16 di 27
sostanziare la capacità del sistema di volare in sicurezza. Tale documentazione deve
includere in genere, la definizione della configurazione del sistema, i criteri di progetto e di
costruzione, le condizioni e le limitazioni applicabili al permesso di volo, un documento di risk
assessment, i risultati delle prove a terra e di quelle effettuate durante di attività di volo iniziale.
Il sistema deve essere dotato di un Manuale di Volo o documento equivalente che fornisca le
procedure normali e di emergenza.
L’ENAC rilascia il permesso di volo al termine positivo degli accertamenti necessari a
verificare che le operazioni per i quali è stato richiesto il PdV possono essere condotte in
sicurezza.
Il permesso di volo ha durata temporale massima di 12 mesi. Qualora sussistano le condizioni
e su specifica richiesta, ENAC può rinnovare o rilasciare nuovi PdV ad un determinato SAPR,
come applicabile ed in funzione dello scopo dello stesso. Il permesso di volo decade di validità
qualora le limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate e nel caso di modifiche al
sistema.
10.2.2 Permessi di volo per sperimentazione
Nel caso tale attività sia propedeutica alla richiesta di PdV per operazioni specializzate,
l’attività deve essere finalizzata a determinare nell’ambito di quali condizioni e limitazioni le
operazioni specializzate oggetto della richiesta di permesso di volo possono essere condotte
in sicurezza. Le prove in volo devono consentire di verificare le caratteristiche progettuali, la
capacità da parte del pilota di controllare il mezzo in condizioni normali e in emergenza, le
dimensioni del volume delle operazioni, inclusi i margini di sicurezza, le distanze massime a
cui può essere mantenuto il controllo visivo diretto con il mezzo in volo, tenendo conto delle
caratteristiche della prevista area delle operazioni, la fattibilità delle operazioni, simulando le
relative condizioni previste nelle operazioni specializzate. Devono essere a tale fine
considerate le condizioni di avaria che possono precludere il mantenimento del volume
assegnato e determinare l’efficacia degli eventuali dispositivi di terminazione del volo e delle
procedure d’emergenza. Essa è condotta in aree non popolate e spazi aerei segregati.
Per ottenere l’autorizzazione ad effettuare attività sperimentale, il richiedente deve presentare
domanda indicando l’area dove intende condurla e attestando che sono state assunte tutte le
misure per assicurare la sicurezza delle attività di sperimentazione, ed in particolare
relativamente alla capacità di mantenere il mezzo all’interno del volume segregato. In tale
dichiarazione il richiedente deve confermare di assumersi tutte le responsabilità in merito alle
operazioni e di garantirne l’effettuazione secondo i limiti e le condizioni previste, e senza
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 17 di 27
negligenza né imperizia. La dichiarazione deve attestare che il pilota ha le competenze
necessarie ed ha sostenuto un addestramento adeguato. Il pilota se non in possesso di una
licenza di pilotaggio deve aver la necessaria conoscenza delle regole dell’aria ed avere una
età minima di almeno 18 anni. La dichiarazione deve, inoltre, attestare che è stata stipulata
adeguata assicurazione.
Il richiedente deve, altresì, fare richiesta di NOTAM per segregazione dello Spazio Aereo ad
ENAC.
Art. 11 Certificato Acustico
Non è previsto il rilascio del certificato acustico.
Art. 12 Produzione
Per la produzione in serie dell’aeromobile il costruttore deve essere certificato in accordo ai
requisiti applicabili del Regolamento Tecnico dell’ENAC.
Art. 13 Manutenzione
E’ responsabilità dell’operatore di stabilire un programma di manutenzione adeguato per
assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità, sulla base delle istruzioni del costruttore, ed
integrato sull’evidenza delle operazioni. L’operatore si deve dotare di un sistema di
registrazione dati inerenti ad ore di volo, eventi significativi, manutenzioni, sostituzione
componenti. Il costruttore è titolato ad effettuare le operazioni di manutenzione dei propri
Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto. La manutenzione ordinaria può essere effettuata
anche dall’operatore dopo aver frequentato idoneo corso per la manutenzione presso il
costruttore.
Art. 14 Occurrence report e continued airworthiness
Il proprietario, l’operatore ed il costruttore, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a
comunicare all’ENAC ogni incidente ed inconveniente grave che si verifichi durante le
operazioni dei Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto.
Art. 15 Pilota Remoto
In modo analogo ai piloti di aeromobili convenzionali, il pilota remoto di Sistema Aeromobile a
pilotaggio remoto è responsabile di condurre il mezzo in modo non negligente al fine di evitare
danni a persone e a proprietà a terra e ad aeromobili in volo.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 18 di 27
Il pilota remoto deve essere in possesso di un autorizzazione rilasciata dall’ENAC a condurre
il Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto. L’autorizzazione specifica il tipo di SAPR per cui è
valida e le tipologie di operazioni. ENAC rilascia l’autorizzazione sulla base dell’esame dei titoli
in possesso, e se necessario, di una prova teorica e pratica, per verificare le capacità ad
eseguire, su quel determinato aeromobile, le relative procedure e manovre con competenza.
L’autorizzazione ha una durata massima di un anno se non diversamente disposto dall’ENAC.
Il pilota in comando (PIC) è responsabile per le operazioni di volo, ed è designato
dall’operatore. Prerequisito per richiedere l’autorizzazione come pilota remoto di un SAPR è il
possesso di una licenza di volo civile o attestato di volo sportivo di cui al DPR n.133/2010 o
CPL, in caso di attività commerciali. Tutti i piloti devono aver effettuato, presso il Costruttore (o
l'Operatore se autorizzato dall’ENAC), un programma di addestramento specifico relativo al
SAPR per cui è richiesta l’autorizzazione.
Ai fini dell’idoneità fisica, il pilota deve essere in possesso in corso di validità e almeno il
certificato medico di Classe Seconda in accordo al Regolamento ENAC “Organizzazione
Santaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati
aeronautici”.
Il pilota di SAPR per mantenere l’autorizzazione in stato di validità deve effettuare almeno tre
decolli e tre atterraggi con lo specifico SAPR nei 90 giorni precedenti alla data dell’attività di
operazioni. Il pilota è tenuto deve mantenere le registrazioni delle sue attività di volo.
Art. 16 Regole dell’Aria
16.1 Applicabilità delle Regole dell’Aria
Per l’ammissione allo spazio aereo nazionale i SAPR devono seguire le Regole dell’Aria,
nonché gli altri Regolamenti applicabili agli spazi aerei impegnati, emanati dall'ENAC. Le
regole dell’aria applicabili dipendono dal tipo di volume di spazio aereo interessato dalle
stesse operazioni.
Il SAPR deve essere equipaggiato con la strumentazione ritenuta necessaria per il volo in
determinati Spazi Aerei, l’uso del transponder, di cui al Regolamento “Regole dell’Aria” par.
3.11, è richiesto per operazioni in spazi aerei controllati. Il pilota deve poter seguire le
comunicazioni e richieste dell’ATC. Per uniformità con gli aeromobili di tipo tradizionale, in
accordo al Regolamento “Regole dell’Aria”, Capitolo 4, il rispetto delle regole del volo a vista
implica che l’APR dimostri di avere capacità di “to be seen”, eccetto come previsto al punto
17.3 ed in più capacità rispettivamente di “see and avoid” per VLOS e “detect and avoid” per
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 19 di 27
BLOS. Finché non è disponibile un sistema di detect and avoid certificato, in grado di garantire
la separazione dal traffico, dagli ostacoli e dalle formazioni nuvolose, le operazioni BLOS sono
possibili esclusivamente in VMC diurno, ed in volumi di spazio aereo segregato.
In presenza di operazioni ti tipo “locale”, in analogia con quanto prescritto dal Regolamento
“Regole dell’Aria”, la presentazione del piano di volo non è richiesto.
16.2 Operazioni in Spazio Aereo non segregato
Per operazioni in Spazi Aerei non segregati, gli operatori di SAPR devono prendere a
riferimento lo stesso quadro normativo relativo agli aeromobili tradizionali. Ai fini del controllo
del traffico aereo (ATC), gli APR devono essere completamente trasparenti, significando che
devono avere stessi comportamenti a richieste da parte dell’ ATC. Valgono i seguenti principi:
a. Il pilota deve continuamente monitorare il volo dell’aeromobile e poter seguire le
comunicazione e richieste dell’ATC
b. Il pilota deve essere in grado di rispettare le regole dell’aria applicabili allo spazio aereo
interessato
c. Sono consentite solo operazioni in VLOS, finché non sia disponibile un sistema “detect and
avoid” certificato
d. Il pilota deve rispettare il volume delle operazioni autorizzato
Le operazioni sono condotte in spazi aerei non controllati, in condizioni di Visual Line Of Sight,
cioè sotto il diretto controllo visivo del pilota remoto, in accordo alle regole dell’aria applicabili
al volume interessato come di seguito specificato. Qualora ne sussistano le condizioni e su
specifica richiesta, ENAC può autorizzare operazioni VLOS per distanze maggiori a quelle
definite e per casi in cui il contatto visivo diretto con il pilota non sia garantito per brevi fasi del
volo ed in presenza di ostacoli. Tali condizioni sono tese a garantire che la temporanea
mancanza di vista diretta non comprometta in alcun modo la sicurezza del volo.
16.2.1 Operazioni in VLOS in volume V150
Le operazioni in VLOS in volume V150 sono operazioni VLOS condotte, in spazi aerei non
controllati e che interessano un volume al di sotto dei 150metri di altezza dal terreno, ad una
distanza dal pilota remoto tale da non superare comunque 500 metri di raggio.
L’area oggetto delle operazioni deve essere tale da assicurare una distanza di sicurezza dalle
aree congestionate di non meno di 150m, ed inoltre una distanza non inferiore a 50m da
persone e cose, non sotto il diretto controllo dell’operatore.
Le regole dell’aria applicabili per tali operazioni sono quelle standard applicabili allo spazio
aereo interessato.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 20 di 27
Il pilota remoto di SAPR ha la responsabilità di assicurarsi che il volo sia condotto in modo
sicuro e che le operazioni siano svolte:
i. entro 150 metri (500FT) di altezza dal terreno e distanza dal pilota remoto non superiore
ai 500 metri
ii. in VLOS, mantenendo il contatto visivo diretto tra il pilota remoto ed il mezzo aereo.
iii. in applicazione della regola del give way aircraft in caso di coesistenza di altro traffico
tale nello stesso volume.
iv. in VFR/VMC
v. in condizioni di luce diurna
vi. in spazi aerei non controllati, fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km da un
aeroporto, ad almeno 8 km al di fuori dei sentieri di avvicinamento/decollo di/da un
aeroporto, se non specificamente autorizzati da ENAC e in spazi aerei segregati.
Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di agglomerati
di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate ai fini della
sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di pericolo in caso di
impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di linee e stazioni ferroviarie,
di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di carceri etc..
Operazioni che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e limitazioni sopra
riportate sono soggette a specifica autorizzazione da parte di ENAC, sulla base della
dimostrazione della capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di emergenza.
Tale autorizzazione deve risultare dalle applicabili certificazioni di navigabilità.
16.2.2 Operazioni in VLOS in volume V70
Le operazioni in VLOS in volume V70 sono operazioni VLOS condotte, in spazi aerei non
controllati e che interessano un volume al di sotto dei 70metri. di altezza dal terreno, ad una
distanza dal pilota remoto tale da non superare comunque 500 metri di raggio.
Le regole dell’aria applicabili per tali operazioni sono quelle standard dello spazio aereo
interessato ad eccezione del rispetto del principio tradizionale del “to be seen” e quindi delle
regole del “give way”. Tutti gli altri concetti, incluso primariamente il concetto di collision
avoidance rimangono applicabili.
L’area oggetto delle operazioni deve essere tale da assicurare una distanza di sicurezza dalle
aree congestionate di non meno di 150m, ed inoltre ad una distanza non inferiore a 50m da
persone e cose, non sotto il diretto controllo dell’operatore.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 21 di 27
Il pilota remoto di SAPR ha la responsabilità di assicurarsi che il volo sia condotto in modo
sicuro e che le operazioni siano svolte:
a. entro 70 metri (200FT) di altezza dal terreno e a distanza dal pilota remoto non superiore ai
500 metri
b. in VLOS, mantenendo il contatto visivo diretto tra il pilota remoto ed il mezzo aereo.
c. in applicazione della regola del give way aircraft in caso di coesistenza di altro traffico tale
nello stesso volume.
d. in VFR/VMC
e. in condizioni di luce diurna
f. in spazi aerei non controllati, fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km da un aeroporto,
ad almeno 8 km al di fuori dei sentieri di avvicinamento/decollo di/da un aeroporto, se non
specificamente autorizzati da ENAC e in spazi aerei segregati
Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di agglomerati
di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate ai fini della
sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di pericolo in caso di
impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di linee e stazioni ferroviarie,
di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di carceri etc..
Operazioni specializzate che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e
limitazioni sopra riportate sono soggette a specifica autorizzazione da parte di ENAC, sulla
base della dimostrazione della capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di
emergenza. Tale autorizzazione deve risultare dalle applicabili certificazioni di navigabilità.
16.3 Operazioni in Spazio Aereo segregato
L’utilizzo di spazio aereo segregato è stabilito dall’ENAC quando ritenuto possibile ed
appropriato. Gli operatori di SAPR devono prendere a riferimento lo stesso quadro normativo
relativo agli aeromobili tradizionali. Ai fini del controllo del traffico aereo (ATC), i mezzi aerei di
un SAPR devono essere completamente trasparenti, significando che devono avere stessi
comportamenti a richieste ATC.
Le operazioni devono essere svolte come di seguito specificato:
a. al di fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il
continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni
altro tipo di traffico aereo
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 22 di 27
b. essere condotte fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8km al di fuori dei sentieri di
avvicinamento/decollo di/da un aeroporto
c. I voli in spazi aerei controllati devono essere valutati dal gestore dello Spazio Aereo di
competenza ed autorizzati alle operazioni, prodotto sulla base di un safety case approvato
da ENAC.
d. Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di
agglomerati di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate
ai fini della sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di
pericolo in caso di impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di
linee e stazioni ferroviarie, di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di
depositi di munizioni, di porti militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di
carceri etc. .
Operazioni specializzate che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e
limitazioni sopra riportate sono soggette a specifica autorizzazione da parte di ENAC, sulla
base della dimostrazione della capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di
emergenza. Tale autorizzazione deve risultare dalle applicabili certificazioni di navigabilità.
Sezione IV
Disposizioni Generali applicabili a tutti i Sistemi a Pilotaggio Remoto
Art. 17 Equipaggiamenti
Il Sistema deve essere equipaggiato con gli equipaggiamenti/sistemi necessari per
l’effettuazione delle operazioni previste in accordo alle regole dell’aria applicabili. Devono
essere presenti e funzionanti i dispositivi necessari per garantire che il mezzo aereo operi
all’interno delle limitazioni previste (incluso il volume di volo) per le operazioni autorizzate. Il
pilota deve non solo mantenere il contatto visivo con il mezzo in VLOS, ma deve anche
conoscere costantemente la posizione dell’aeromobile con la precisione appropriata con
l’ausilio di sistemi di navigazione.
Il Sistema deve, di norma, essere equipaggiato con eventuali dispositivi necessari per la
terminazione del volo, su attivazione automatica o manuale, che consentano un atterraggio di
emergenza e prevengano al mezzo, anche in caso di perdita del link, di eccedere l’inviluppo di
volo ed uscire dal volume autorizzato.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 23 di 27
Devono essere installati equipaggiamenti/sistemi che permettano al pilota di comunicare con
ATC come richiesto dallo spazio interessato e dalle regole del volo applicabili.
Nelle attività condotte in condizioni VLOS in spazi aerei non controllati, i mezzi aerei di SAPR
devono essere equipaggiati con le luci necessarie o altri dispositivi che possono favorire la
sua visibilità dal pilota remoto ed eventualmente dagli altri utilizzatori dello spazio aereo.
Art. 18 Radio Link
Il radio link facente parte dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto deve assicurare
l’attuazione delle funzioni di Command e Control con la necessaria continuità e affidabilità in
relazione all’area delle operazioni. Il radio link deve utilizzare frequenze autorizzate e scelte
opportunamente da minimizzare la possibilità che sia soggetto di interferenze involontarie e
volontarie che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.
Art. 19 Assicurazione
Non è consentito operare un Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto se non sono state
stipulate ed in corso di validità assicurazioni contro terzi.
Art. 20 Security
Il richiedente per la protezioni da atti illeciti deve adottare misure adeguate al fine di prevenire
la protezione del radio link, come previsto all’art. 20, l’accesso di personale non autorizzato
all’area delle operazioni ed in particolare alla pilot control station, e stabilire procedure per lo
stivaggio del sistema.
Art. 21 Privacy
Gli aspetti di privacy non rientrano nei compiti istituzionali di ENAC. L’operatore è tenuto
all’osservanza delle vigenti normative in materia.
Sezione V
Attività Commerciali e non Commerciali
Art. 22 Attività specializzate commerciali e non commerciali
L’operatore che soddisfa il presente Regolamento è autorizzato ad effettuare operazioni
specializzate sia commerciali che non commerciali e a tale scopo per i SAPR di massa uguale
o superiore a 20 Kg deve:
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 24 di 27
a. disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività, che l’impresa
intende effettuare, e alla consistenza e tipologia della flotta. I piloti impiegati dall’operatore
devono avere le qualificazioni richieste per condurre l’attività prevista
b. nominare un Responsabile delle Operazioni e della gestione dell’aeronavigabilità continua.
Le istruzioni o procedure necessarie per la gestione dell’aeronavigabilità continua devono
essere contenute all’interno del Manuale delle Operazioni, o in un documento ad esso
allegato.
c. disporre di aeromobili in possesso di idoneo Certificato di Aeronavigabilità o Permesso di
Volo, ed equipaggiati, nella configurazione prevista per lo svolgimento delle “operazioni
specializzate” richieste
d. predisporre il “Manuale delle Operazioni”, e fornirlo a tutto il personale coinvolto nelle
attività
deve inoltre dare evidenza di essere in grado di condurre le operazioni in accordo a quanto previsto dal permesso di volo e ad eventuali ulteriori limitazioni
L’ENAC per SAPR di massa inferiore a 20 Kg si riserva di richiedere quanto previsto ai precedenti punti a, b , d in funzione della specificità dei singoli casi, criticità delle operazioni e numero di SAPR in esercizio.
Sezione VI
Aeromodelli
Art. 23 Generalità
L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la totale responsabilità di utilizzare il mezzo in
modo che non possa arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio
aereo.
23.1 Aeromodelli con massa al decollo massima minore di 20 kg
Gli Aeromodelli con massa minore di 20 kg, senza un sistema di propulsione oppure con un
sistema di propulsione che rispetta i seguenti limiti:
- motori a pistone, di cilindrata totale inferiore o uguale a 250 cm3; o
- motori elettrici di potenza massima totale inferiore o uguale 15 kW; o
- motori turboelica con potenza massima 15kW; o
- motori a turbogetto di spinta massima totale inferiore o uguale a 30 daN, e con un
rapporto spinta-peso a vuoto inferiore o uguale a 1.3; o
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 25 di 27
- ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato non superiore a 5kg;
sono autorizzati a volare, anche in caso di volo vincolato, nelle ore di luce diurna purché
l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di
dispositivi ottici e/o elettronici a condizione che l’attività non presenti alcun rischio a persone e
cose.
A tale scopo l’aeromodellista deve selezionare opportunamente le aree per l’attività, ed in
particolare aree non popolate, lontano da aeroporti, e non al di sopra di 50 metri di altezza, per
le quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose.
23.2 Aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 20 kg
Aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 20 kg, o con un sistema di
propulsione che non rientra nei limiti precedenti sono autorizzati a volare nelle ore di luce
diurna, non al di sopra di 150 metri di altezza dal terreno, purché l’aeromodellista mantenga
un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici e a
condizione che l’attività non presenti alcun rischio a persone e cose, in aree istituite da ENAC
e riservate alle attività aeromodellistiche in possesso di specifica lettera di autorizzazione da
parte dell’ENAC. Tali aree sono caratterizzate da spazi aerei segregati.
E’ responsabilità dell’aeromodellista assicurare che in tali aree non ci siano persone o
proprietà al momento dell’attività.
Tale lettera di autorizzazione, viene rilasciata da ENAC sulla base della dichiarazione, da
parte dell’aeromodellista, che l’aeromodello è in grado di effettuare un volo in sicurezza con le
condizioni e le limitazioni da lui previste. Tale dichiarazione deve essere presentata
dall’aeromodellista a seguito del completamento con esito positivo di una attività iniziale di
prove in volo hanno effettuate dall’aeromodellista al fine di verificare la capacità di controllare
l’aeromodello e di rispettare le limitazioni applicabili. Per condurre questa attività iniziale,
l’ENAC rilascia un’autorizzazione temporanea. Anche tale attività iniziale deve essere svolta
nelle stesse aree predisposte da ENAC per l’attività aeromodellistica.
L’ENAC ha la facoltà di chiedere approfondimenti in casi di aeromodelli non convenzionali e
se ritenuto necessario.
L’aeromodellista, ha la responsabilità dell’utilizzo dell’aeromodello nei termini indicati
nell’autorizzazione. Le amministrazioni locali competenti possono emanare ulteriori restrizioni
per l’utilizzo di questa classe di aeromodelli. L’autorizzazione ha validità un anno ed è
rinnovabile su richiesta, per ottenere il rinnovo il richiedente dovrà attestare che la
configurazione non ha subito modifiche che compromettano la rappresentatività dell’attività di
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 26 di 27
volo iniziale e che durante le attività di volo non si sono verificati inconvenienti in relazione alla
condotta in sicurezza delle operazioni.
23.3 Disposizioni varie
Le manifestazioni aeromodellistiche possono essere condotte solo in aree segregate
designate da ENAC.
Gli aeromodelli, per essere utilizzati, devono essere coperti da adeguata assicurazione contro
i danni a persone e cose. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e
alle eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal
radiocomando.
Sezione VII
Disposizioni finali
Art. 24 Autorizzazioni speciali e deroghe
ENAC può prendere in considerazione eventuali richieste di deroghe alle condizioni e
limitazioni indicate nel presente Regolamento sulla base delle giustificazioni presentate.
Deroghe possono essere prese in considerazione, su richieste provenienti da enti governativi
o per particolari esigenze.
Art. 25 Sospensione e Revoca
L’ENAC può adottare, nel rispetto della Legge No. 241/1990, provvedimenti di sospensione
totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate in caso di inadempienza ai
requisiti del presente regolamento o quando l’operatore non si dimostra in grado di
assicurarne la rispondenza. Le certificazioni possono essere altresì sospese se l’operatore
non consente all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza.
Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi. L’ENAC provvede a notificare
all’operatore l’atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il rientro.
Il Certificato è revocato nel caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare la rispondenza ai
requisiti previsti dal presente regolamento..
L’operatore può presentare ricorso all’ENAC, avverso il provvedimento di revoca.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 27 di 27
Art. 26 Tariffe
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, si applica quanto previsto dal regolamento delle
Tariffe dell’ENAC in vigore.
Art. 27 Decorrenza
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nel sito internet dell’Ente.