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REGOLAMENTO PE IRITTO DI ACCESSO L INFORMAZIONI ED A LI ATTI E DOCUMENTI AMMINIST RATIVI - --.. . .. . ' LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 DPR 27 GIUGNO 1992, N. 352 \

REGOLAMENTO PE IRITTO DI ACCESSO L INFORMAZIONI ED A LI ... · 2) I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti della Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati

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Page 1: REGOLAMENTO PE IRITTO DI ACCESSO L INFORMAZIONI ED A LI ... · 2) I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti della Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati

REGOLAMENTO PE IRITTO

DI ACCESSO L

INFORMAZIONI ED A LI ATTI E

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- --..

... . '

LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

DPR 27 GIUGNO 1992, N. 352

\

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ART. 1 - OGGETTO ­

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Comune in attuazione della Legge 07.08.1990 N. 241 e regolamento di attuazione approvato con D.P.R n. 352 del 27.06.1992;

2) il diritto di accesso è esercitato da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel presente regolamento;

ART. 2 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1) L'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito con deliberazione consiliare n. 29 del 19.11.1993, assolve anche le funzioni di ufficio di informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ed ad indicare oralmente agli utenti, il servizio che presumibilmente è competente.

ART. 3 - DOMANDA DI ACCESSO

1) Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale al responsabile del servizio che ne valuta la conformità al presente regolamento. Ove necessario per il soddisfacimento del diritto di accesso, il responsabile del servizo prende opportuni accordi con i colleghi degli altri servizi.

2) La richiesta dj accesso ai documenti deve essere motivata, deve indicare gli estremi del '.":'. documento oggetto della richiesta, owero gli elementi che ne consentano l'individuazione, l'identificazione :-~el richiedente e la prova dell'interesse personale connesso all'ggetto della richiesta .

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-: " .~3) La richiesta esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante l'esibizione del ~' documento, l'estrazione di copia owero altra modalità idonea.

4) Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta informale, owero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identià, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse 'alla stregua delle informazioni e delle documantazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

5) Il richiedente in alternativa di quanto indicato al primo comma, può sempre presentare richiesta formale, direttamente al protocollo o anche a mezzo di lettera RR., owero awalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione di cui all'allegato B). .

6) Nella richiesta devono essere indicati gli elementi di cui al 2 0 comma.

7) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, su segnalazione del responsabile del servizo, entro 10 giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con R. R o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

8) Gli attl e i documenti indicati nella domanda sono resi disponibili per il richiedente o a persona da lui incaricata, le cui generalità devono essere indicate nella richiesta di accesso, presso l'ufficio di protocollo owero presso altro ufficio espressamente indicato dall'ufficio di protocollo nella risposta, in questa deve essere specificato l'addetto al servizio e gli orari dell'ufficio presso il quale gli atti e i documenti richiesti sono accessibili.

9) E' vietato asportare documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi momento.

10) Quando per ragioni organizzative si richiedono particolari modalità per l'esame dei documenti o la consultazione dei medesimi debba essere effettuata in una sede specializzata, l'ufficio entro il termine di 20 giorni comunr per iscritto le modalità, i tempi ed il luogo dove potfil awenire l'accesso.

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11) La visione dei prowedimenti o il rilascio delle copie devono essere consentite nel termine di 20 giorni dalla richiesta.

12) I soggetti di cui all'art. 7 della L. 241/90 e quelli intervenuti nel procedimentop ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti dell'art. 8 del presente regolamento.

13) Non possono essere prese in considerazione richieste generiche che non consentano l'identificazione del documento cui si vuole accedere.

ART. 4 - SPESE E IMPOSTE

1) L'esame dei documenti è gratuito.

2) Per il rilascio di copie dei documenti il richiedente è tenuto a rimborsare le spese di riproduzione oltre le spese di ricerca e visura nelle misùre stabilite nell'allegato A) . Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

ART. 5 - REGISTRl ­

. 1) Presso l'Ufficio. protocollo, viene tenuto un registro relativo alle domande di accesso agli atti ed ai :.~ 'documenti, nel quale sono elencate in ordine cronologico le domande e riportati i seguenti dati: --.. ....

a) generalità del richiedente l'accesso agli atti o documenti ; b) generalità del personale che ha assistito all'accesso; c) atti o documenti consultati; d) atti o documenti dei quali è stata chiesta e rilasciata copia; e) entità delle somme introitate o dichiarazione di gratuità dell'accesso

2) Nel registro sono riportate anche le richieste di accesso rigettate, con l'indicazione degli estremi di reiezione delle stesse.

ART. 6 - PROCEDURE PER IL DINIEGO DI ACCESSO

1) Il responsabile del servizio, ave rilevi che gli atti e i documenti richiesti sono esclusi dal diritto di accesso avaniZa proposta motivata al Sindaco che adotta il conseguente prowedimento di diniego. Tale prowedimento da comunicare all'interessato, dovrà riportare:

a) le disposizioni che vietano l'esibizione dell'atto richiesto, b) le motivazioni per le quali si dispone il divieto dell'accesso.

ART. 7 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIRl7TO DI ACCESSO - '

1) Il Sindaco può disporre la sospenzione dell'accesso ad atti o documenti fino a quando la loro consoscenza·e diffuzione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. I 2) Il Sinclaco può altresì disporre la sospensione dell'accesso o documenti quando la loro conoscenza possa impedi e, owero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare ave essi siano rilevanti

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nella fase preparatoria di prowedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai prowedimenti stessi .

3) Il Sindaco può infine disporre la temporanea sospensione dell'accesso quando, per il numero elevato di atti o documenti cui si chiede l'accesso o di contemporanee richieste di accesso owero perchè il reperimento d~gli atti e documenti richiesti comporti specifiche ricerche di archivio sussistono motivate e obiettive difficoltà organizzative che non consentono il sollecito soddisfacimento delle richieste.

4) In ogni caso la sospensione è disposta fissandone il termine con prowedimento congruamente motivato per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile motivamente per un periodo ugualmente non superiore a tre mesi.

ART. 8 - CORREZJONE O ELiMINAZJONE DELLE /NFORMAZJONI ERRA TE

1) Chiunque, prendendo visione di atti o documenti, venga a conoscenza di informazioni errate, inesatte o incomplete che lo riguardino, ha diritto di chiederne all'Amministrazione comunale la tempestiva correzione o l'eliminazione, presentando istanza scritta presso il medesimo ufficio dove è stato esercitato il diritto di accesso.

2) Gli uffici devono espletare gli accertamenti del caso e comunicare entro 30 giorni al richiedente gli interventi che l'Amministrazione ha disposto.

: :-, ART. 9 - LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO ­'. ". ~/

1) Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall'art. 24 della Legge 08.07.1990, n. 241 .

2) Sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, quando la conoscenza e la diffusione di notizie riguardino i diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, individuabili in via esemplificativa nelle seguenti categorie: appartenenza razziale, opinioni politiche e convinzioni relig iose, salute della persona, condanne penali, uso di sostenze stupefacenti, reputazione, corrispondenza 'personale, relazioni e stati familiari, rapporti economici tra coniugi ed alimentandi.

I - . . . 3) Sono riservati gli atti e i documenti sequestrati dall'autorità giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale prowedimento o formati su richiesta della stessa nell'ambito di un procedimento giudiziario.

4) A sensi dell'art. 24 VI comma della Legge 07.08.1990, n. 241, durante il periodo di formazione dei prowedimenti, non è ammesso l'accesso agli atti preparatori diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, o di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari disposizioni che ne regolano la funzione.

5) E' comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

6) Il diritto di accesso e quello di informazione sono esclusi con prowedimento del Sindaco quando viene rilevato, a~raverso più fatti ed in relazione al comportamento del richiedente, che le istanze avanzate hanno scopi persecutori eIa dispersivi per l'attività degli Uffici elo tendenti ad arrecare molestia eIa intralciare l'attività amministrativa.

7) Sono esclusi dal diritto di accesso: ,

a) i fasciçoli personali dei dipendenti, gli atti relativi alla salute degli stessi ed ai procedimenti disciplinari; b) gli elaborati relativi a prove concorsuali, fino alla conclusione del concorso; c) gli atti relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipulazione del contratto; d) i pareri legali non richiamati negli atti;

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e) i progetti e gli atti costituenti espressioni di attività intellettuale, non richiamati negli atti;

ART. 10 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI­

1) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il quinto comma dell'art 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2) I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti della Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7 comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo.

4) Il rilascio delle copie richieste awiene mediante l'utilizzo dei mezzi di riproduzione in dotazione all'Ente ed è gratuito.

5) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. ,.­.,-;;-. :.... . 6} L'esercizio dei diritti di cui al primo o secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo

, direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale o ai dipendenti -;~. '., responsabili preposti ar singoli uffici.

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ART. 11 - RILASCIO DI COPIE DEGLI A171 E DOCUMENTI AI CONSIGLIERI COMUNALI ­

1) I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta e dei loro allegati, di verbali delle commissioni comunali istituite per legge, - dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2) La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consgliere comunale al responsabile dèl servizio o al Segretario comunale, e la richiesta deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma.

3) Il rilascio di copie awiene contestualmente alla richiesta in tutti i casi in cui la stessa abbia oggetto singoli atti di immediata reperibilità e riproducibilità e quando ciò non comporti alcuna difficoltà organizzativa e termporale all'ufficio preposto. Nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile evadere immediatamente la richiesta o qualora sorgano dubbi circa l'accoglibilità della stessa, il rilasico delle copie awiene entro 8 giorni lavorativi successivi a quella della richiesta.

4) Le copie vengono rilasciate in carte libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

I ART. 12 - DISPOSIZIONE FINALE­

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Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa disciplinante la materia. I I

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ALLEGATO A)

TABELLA COSTI

Costo di ogni fotocopia formato UNI A4 L. 100I .

Costo di ogni fotocopia formato UNI A3 L. 200

Costo di docu~ento ricavato da memoria informatica - a pag ina L. 100

Planimetrie e simili, fino a 1 mq. L. 5.000

Planimetrie e simili, per misure superiori al mq. o frazioni L. 5.000

SPESA RICERCA:

, .. . ,; - per documenti immediatamente disponibili (marca segnatasse) L. 650

- in tutti gli altri casi: - fino ad un'ora L. 18.000 - per tempi sJperiori, per ogni ora effettivamente impiegata L. 18.000

Oltre l'eventuale imposta prevista dalle disposizioni vigenti in materia di bollo.

In caso di richiesta di trasmissione dei documenti a mezzo di servizio postale, la spedizione awerrà con spese a carico del richiedente. .

In caso di ricllliesta di riproduzione di atti o documenti per cui si debba awalere di ditte specializzate esterne verrà qhiesto il rimborso della spesa sostenuta così come documentata da regolare fattura, oltre il rimborso delle spese per recarsi presso la ditta specializzata più vicina, quantificate in L. 15.000.

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ALLEGATO B)

RICHIESTA DI ACCESSO

Il sottoscritto ________________________________

nato a ______________il__________________residente a

_____------- Via _________________ per i seguenti motivi

CHIEDE

"I ' -:" -

1) di poter aocedere alla documentazione relativa ___---'--_______________

a) personalmente

b) tramite il suo delegato Sig. ___________________________

2) di estrarne copia

a) in carta semplice

b) autentica

Data __-+-_________ Firma_________________