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GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO REPORT

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GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE

DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

REPORT

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A cura di Area Regualtory Affairs Assobiomedica• Vincenza Ricciardi • Ferdinando Capece Minutolo• Stefania Percivati

Con la collaborazione di:• Arnica Zanardo Conmed Italia S.r.l.• Chiara Alberti Instrumentation Laboratory S.p.a.• Cristiana d’Onofrio Olympus Italia S.r.l.• Daniela Gianesin Movi S.p.a.• Daria Rasà SIFI S.p.a.• Donatella Gaiofatto Meda Pharma S.p.a. (a Mylan Company)• Doriana Pantano Schwabe Pharma Italia S.r.l.• Eugenia Calabrese Johnson and Johnson Medical S.p.a.• Francesco Fedele Dasit S.p.a.• Francesco Laterza TransEnterix Italia S.r.l.• Lia di Paolo Bard S.r.l.• Lorenzo Zanchetta Biotronik Italia S.p.a.• Manuela Morganti Cochlear Italia S.r.l.• Maria Nieri A. Menarini Diagnostics S.r.l.• Maria Rosaria Serafino Siemens Healthcare S.r.l.• Paola Gualtieri 3M Italia S.r.l. • Restituta Castellaccio Curaden Healthcare S.p.a.• Roberto Pozzi Becton Dickinson Italia S.p.a.

Si ringraziano i partecipanti delle aziende che hanno preso parte al gruppo di lavoro per la stesura della Guida pratica per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione dei dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro.

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3GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

SOMMARIO Sigle e acronimi 4Introduzione 7Scopo 8Il quadro normativo 9La Blu Guide all’attuazione della normativa europea sui prodotti 2016 10Le norme tecniche 10Definizioni 11Sistema di vigilanza 18Sorveglianza post-commercializzazione 20Responsabilità del fabbricante in ambito vigilanza 22Requisiti del monitoraggio post-commercializzazione ai fini della vigilanza e sorveglianza 24Linee guida Meddev sui tipi di incidenti da segnalare 27Obblighi e responsabilità di sorveglianza post-commecializzazione e post-clinica del fabbricante 28Azioni di sicurezza e correttive e avvisi di sicurezza 31Vigilanza nell’ambito delle indagini cliniche 33Segnalazione da dispositivi medico diagnostici in vitro 35Monitoraggio post-commercializzazione ai fini della vigilanza e sorveglianza 40Nuovi Regolamenti - capo VII vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione e responsabilità operatori economici 42Obblighi degli operatori economici 53Sorveglianza del mercato a carico della persona responsabile della normativa 62Sorveglianza del mercato a carico delle autorità competenti 64Tabella di confronto Direttive/Meddev/Regolamenti 67Conclusioni 77Bibliografia 80Informazioni utili 81

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SIGLE E ACRONIMI1

AC/CA - Comptent authority: Autorità competente

AIMD - Active Implantable Medical Device: Dispositivo medico impiantabile attivo

CAPA - Corrective Action Preventive Action: Azione correttiva/preventiva

CDx - Companion Diagnostics: Diagnostica di accompagnamento

CE - Comunità europea

CUD - Commissione unica sui dispositivi medici

EMA - European Medicine Agency: Agenzia europea del farmaco

Eudamed - European databank on medical devices and diagnostic devices: Banca dati europea dei dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro

FDA - Food and Drug Administration: Autorità competente americana

FSCA - Field safety corrective action: Azione correttiva di campo

FSN - Field Safety Notice: Avviso di sicurezza

GHTF - Global Harmonisation Task Force

IFU - Instruction For Use: Istruzioni per l’uso

IMDRF - International Medical Device Regulators Forum

IVD - In Vitro Diagnostic device: Dispositivo medico-diagnostico in vitro

IVDR - In Vitro Diagnostic device Regulation: Regolamento IVD

MDR - Medical Device Regulation: Regolamento dispositivi medici

MD - Medical Device: Dispositivo medico

1 Nazionali, europei e internazionali

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5GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Meddev - Linea guida della Commissione europea per i dispositivi medici

OE - Operatore economico

ON - Organismo notificato

PMCF - Post-Market Clinical Follow-up: follow-up clinico post-commercializzazione

PMPF - Post-Market Performance Follow-up: follow-up delle prestazioni post-commercializzazione

PMS - Post Market Surveillance: Sorveglianza post commercializzazione

PMS Plan - Post-Market Surveillance Plan: Piano di sorveglianza post-commercializzazione

PSUR - Periodic Safety Update Report: Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza

RAPEX - European Rapid Alert System for non-food consumer products: Sistema europeo di infor-mazione rapida sui prodotti non alimentari

RASFF - Food and Feed Safety Alerts: Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi

SRN - Single Registration Number: Numero unico di registrazione

SAE - Serious Adverse Event

UDI - Unique Device Identification: Numero unico di identificazione

ISO - International Organization for Standardization: Organizzazione internazionale per la normazione

EN - Organismo di Normazione Europea (norme elaborate dal CEN - Comité Européen de Normalisation)

UNI - Ente Nazionale di Unificazione

Le sigle e gli acronimi qui indicati sono spesso citati nel testo senza ripetere l’estensione completa in inglese o accanto alla versione italiana perché comunemente conosciuti nella loro abbreviazione inglese.

Esempio: follow-up clinico post-commercializzazione (PMCF)

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7GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

INTRODUZIONELa vigilanza e la sorveglianza del mercato costituiscono una delle attività di fondamentale importanza per garantire prodotti sicuri e di alta qualità nella tradizione di costante innova-zione e di mantenimento dello stato dell’arte scientifico e tecnologico del settore biomedicale.La veloce e pronta individuazione di qualsiasi possibile rischio derivante da un dispositivo medico o dispositivo medico-diagnostico in vitro è un passaggio cruciale nel garantire lo sta-to clinico e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi. Pertanto è necessario che le imprese comprendano come gestire efficacemente il sistema di vigilanza e più in generale il sistema di sorveglianza attraverso un costante monitoraggio dei dispositivi nella fase post-commercializzazione. Sono molte le fonti a cui attingere per coloro i quali si trovano a dovere adempiere a queste funzioni, tuttavia, l’eccessiva frammentazione ha portato negli anni a differenze sostanziali da parte degli operatori economici e sanitari nell’attuazione della vigilanza e della sorve-glianza.Date le premesse, è opportuno fare le seguenti distinzioni:• con vigilanza si intende l’insieme delle attività a garanzia della salute, della sicurezza

dei pazienti e degli utilizzatori evitando il ripetersi di incidenti segnalati. Il Ministero della Salute è l’Autorità competente e governa le segnalazioni che riceve sia dagli operatori sanitari che dai fabbricanti;2

• con sorveglianza del mercato dei dispositivi medici si intende l’attività del Ministero della Salute in qualità di Autorità competente per i dispositivi medici che vigila sull’applicazione della normativa nazionale (D.lgs. 46/97, D.lgs. 507/92 e D.lgs. 332/00) tramite control-li sull’intera catena di commercializzazione dei dispositivi. In particolare l’attività descritta dall’articolo 17, comma 3, del D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 prevede che, al fine di procedere alle verifiche sui dispositivi medici, il Ministero della Salute possa disporre ac-certamenti direttamente sui luoghi di produzione e/o di immagazzinamento dei prodotti, o acquisendo tutte le informazioni necessarie all’accertamento in corso anche ricorrendo al prelievo temporaneo di un campione del dispositivo oggetto di verifica, per l’esecuzione di esami e prove.3

La locuzione “sistema di post-market surveillance” (PMS) da parte del fabbricante indica nella normale pratica un’accezione più ampia del sistema di vigilanza, che consiste nell’istituzione di una procedura sistematica di raccolta, aggiornamento e analisi dei dati relativi ai dispo-sitivi immessi sul mercato, al fine di trarre considerazioni in merito all’adozione di eventuali misure di miglioramento. Queste attività costituiscono una parte fondamentale del sistema di gestione della qualità.L’obiettivo delle procedure è quello di incrementare la protezione della salute e la sicurezza

2 Dispositivi medici, aspetti regolatori ed operativi, Ministero della Salute, 2010.3 Supra.

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dei pazienti, degli utilizzatori riducendo la possibilità che lo stesso tipo di incidente si ripeta in luoghi diversi, in tempi successivi. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso la valutazione degli incidenti segnalati e, se del caso, la divulgazione delle informazioni così da prevenire altri eventi dello stesso tipo.A tal fine risulta fondamentale che tutti gli attori coinvolti nel settore, a diversi livelli e con ruoli e responsabilità differenti, dispongano di strumenti chiari ed efficienti nelle delicate fasi di comunicazione e di attuazione di eventuali misure preventive e correttive. Tale è l’esigenza condivisa tra le aziende di Assobiomedica che ha portato alla costituzione di uno specifico gruppo di lavoro per definire e consolidare, tramite un documento operativo, le prassi aziendali in materia di vigilanza e sorveglianza.

SCOPOQuesta guida intende offrire supporto pratico, principalmente alle aziende del settore dei dispositivi medici e dei medico-diagnostici in vitro, nell’operatività quotidiana della vigilanza. La scelta di realizzare la presente guida in questo particolare momento storico deriva da un motivo ben preciso: l’evoluzione del quadro regolatorio dei dispositivi medici e diagnostici in vitro. A partire dagli anni Novanta i principali riferimenti normativi del settore sono rappre-sentati dalle tre Direttive europee (dispositivi medici, impiantabili attivi e medico-diagnostici in vitro), che in futuro saranno sostituite da due nuovi Regolamenti (uno relativo ai dispositivi medici, inclusi gli impiantabili attivi e i dispositivi a base di sostanze, e uno per i dispositivi medico-diagnostici in vitro), pubblicati il 5 maggio 2017 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale guida pratica si pone come utile strumento per comprendere l’impatto della futura legislazione rispetto a quella presente, mettendo in luce i cambiamenti e le nuove di-sposizioni, in modo tale che le aziende possano prepararsi in maniera adeguata al mutato panorama normativo. Pertanto, lo scopo di questo documento è di spiegare in modo chiaro e semplice il sistema europeo della vigilanza e della sorveglianza per tutti i dispositivi, in particolare per quanto riguarda:• i tipi di incidenti che devono essere segnalati alle Autorità competenti da parte dei fabbri-

canti o loro delegati;• le modalità di segnalazione e l’interazione con gli operatori sanitari e l’Autorità compe-

tente.Si precisa che la guida non mira a sostituire i riferimenti normativi vigenti, ma vuole essere semplicemente un mezzo fruibile e di facile interpretazione per supportare tali attività, oltre che uno strumento di riflessione, dialogo e arricchimento per tutti gli operatori coinvolti nella catena di fornitura.

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9GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

IL QUADRO NORMATIVOAi sensi della normativa vigente, i fabbricanti di dispositivi medici, o il loro mandatario nella Comunità europea, hanno obblighi di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione. Di seguito si riportano i riferimenti normativi utili:• Direttive europee e relativi decreti legislativi;• Meddev 2.12-1 rev.8, “Guidelines on a medical devices vigilance system”;• Blue Guide on the implementation of EU product rules 2016;• Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, recepita D.lgs. 206/2005

codice del consumo;• EN ISO 13485:2016, “Medical devices - Quality management systems - Requirements for

regulatory purposes”;• EN ISO 14971:2012, ”Medical devices. Application of risk management to medical de-

vices”.Le Direttive europee attualmente costituiscono le fondamenta giuridiche del settore. Esse sono state recepite in Italia con i seguenti decreti legislativi:

1. D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 - Recepimento Direttiva 93/42/CEE;2. D.lgs. 14 dicembre 1992, n. 507 - Recepimento Direttiva 90/385/CEE;3. D.lgs. 8 Settembre 2000, n. 332 - Recepimento Direttiva 98/79/CE;4. D.lgs. 2010/37 – “Attuazione della Direttiva 2007/47/CE che modifica le Direttive

90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai di-spositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi”.

Un importante riferimento è la linea guida Meddev 2.12-1 rev.8 dal titolo “Guidelines on a medical devices vigilance system”, pubblicata da luglio 2013, in quanto strumento di unifor-me interpretazione delle Direttive comunitarie per il sistema di notifica e di valutazione degli incidenti. Sebbene non siano legalmente vincolanti, le linee guida Meddev sono tuttavia da considerare come fonti di riferimento applicativo della Commissione europea.Il medesimo approccio è tenuto a livello internazionale come dimostrato dall’attività condotta in materia di vigilanza e sorveglianza post- commercializzazione dallo Study group 2 della Global harmonisation task force (GHTF), e dall’International medical device regulators forum (IMDR) per quanto attiene l’Adverse event terminology.4

Lo scopo di tale documento è la promozione globale di termini e codici per descrivere i pro-blemi connessi con i dispositivi medici per migliorare l’accuratezza di segnalazione di eventi avversi correlati a dispositivi medici, aumentando l’efficacia del processo di valutazione con

4 Vedi sito Web IMDRF http://www.imdrf.org/workitems/wi-aet.asp

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strumenti pratici e facilmente utilizzabili, a differenza di approcci più sofisticati di notifica e di analisi delle tendenze dei sistemi attuali di gestione dell’incidente.

LA GUIDA BLU ALL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA SUI PRODOTTI 2016 A tale quadro normativo va aggiunto l’apporto della “Blue Guide on the implementation of EU product rules 2016”, la quale ha inserito uno specifico paragrafo (7.5.6. Dispositivi me-dici: sistema di vigilanza) al capitolo 7 “Vigilanza del mercato”. Tale linea guida richiama l’importanza di un sistema di monitoraggio globale strutturato in cui tutti gli incidenti gravi riguardanti i dispositivi devono essere segnalati. Il fabbricante è responsabile dell’attuazione di un sistema di vigilanza in forza del quale deve informare l’Autorità competente in meri-to agli incidenti. Dopo la segnalazione, il fabbricante è tenuto a compiere investigazioni, mandare resoconti all’Autorità al fine di concordare con quest’ultima quale azione correttiva intraprendere, se del caso. La Blue Guide e le disposizioni relative alla vigilanza del mercato sono uno strumento essenziale per l’applicazione delle Direttive del nuovo approccio.L’obbligo della sorveglianza del mercato va di pari passo con l’obbligo, previsto dalle Diretti-ve del nuovo approccio, di consentire la libera circolazione dei prodotti, conformi ai requisiti, immessi quindi sul mercato e in servizio solo se rispondenti alla legislazione e Norme tecni-che vigenti. A tale obbligo corrisponde il diritto degli stati membri di utilizzare la clausola di salvaguardia per impedire la libera circolazione di prodotti che presentano una mancanza di conformità rilevante e mettono a rischio la salute e sicurezza dei cittadini. Tale concetto è inoltre confermato dalla Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, 2001/95/CEE, recepita dal D.lgs. 172/2004 inclusa nel D.lgs. 206/2005, la quale descri-ve dettagliatamente l’obbligo degli Stati membri di organizzare la sorveglianza del mercato e di adottare strumenti di controllo opportuni. La Direttiva in questione impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio.

LE NORME TECNICHEUn altro riferimento normativo di grande importanza per il settore biomedicale è lo standard EN ISO 13485:2016, il quale stabilisce che:• i costruttori devono istituire procedure e processi documentati per un sistema di feedback

per la segnalazione di problemi di qualità e di input ai processi volti ad intraprendere azioni correttive e preventive.

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11GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Questi processi sono a loro volta previsti dalla EN ISO 14971:2012, gestione del rischio, con l’obiettivo di:• rilevare e ridurre al minimo il rischio derivante da un dispositivo medico durante il ciclo di

vita del prodotto;• in particolare, nella sezione 3.4 dello standard EN ISO13485 si specifica che con il ter-

mine “complaint” si intende qualsiasi comunicazione scritta o orale, che riporti le carenze, ovvero “deficiencies”, inerenti l’identità, la qualità, la durata, l’affidabilità, la facilità d’uso, la sicurezza o le prestazioni di un dispositivo medico immesso sul mercato (letteralmente: liberato dal controllo dell’organizzazione) o relative a un servizio che influiscono sulle prestazioni di tali dispositivi medici;

• lo standard EN ISO 13485 riporta la sezione 8.5 - Miglioramenti - più specifica rispetto alla EN ISO 9001 per quanto riguarda il mantenimento continuo dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di gestione della qualità, la sicurezza dei dispositivi medici e le prestazioni attraver-so la politica della qualità, gli obiettivi di qualità, i risultati degli audit, la sorveglianza post-com-mercializzazione, l’analisi dei dati e delle azioni correttive (8.5.2) e preventive (8.5.3).

La EN ISO 14971:2012 specifica il processo con cui il fabbricante individua i pericoli ricon-ducibili ai dispositivi medici, compresi quelli medico-diagnostici in vitro, per stimare e valutare i rischi associati, per controllare questi rischi e per monitorare l’efficacia dei controlli. I requisiti della norma EN ISO 14971 sono applicabili a tutte le fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico, incluso la fase post-commercializzazione. Tale attività è richiesta da una maggiore re-golazione del livello e altre norme sui sistemi di gestione della qualità EN ISO 13485.Inoltre, è necessario richiamare la Raccomandazione della Commissione del 24 settembre 2013 relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli Organismi notificati nel settore dei dispositivi medici (2013/473/EU) che mira a garantire che l’Organismo notificato ese-gua le valutazioni dei prodotti e dei sistemi di qualità e ispezioni senza preavviso per una corretta verifica dell’adempimento delle disposizioni di legge da parte del fabbricante.

DEFINIZIONI5

Analisi del rischio: determinazione del rapporto benefici-rischi: analisi di tutte le valutazioni dei benefici e dei rischi eventualmente pertinenti all’uso del dispositivo secondo la sua de-stinazione d’uso, quando esso è usato conformemente alla destinazione d’uso indicata dal fabbricante.Avviso di sicurezza (FSN, field safety notice): una comunicazione relativa ad un’azione correttiva di campo da parte del fabbricante, o del suo mandatario, ai clienti e/o utilizzatori.Azione correttiva: un’azione volta a eliminare la causa di una non conformità potenziale o attuale o altre situazioni indesiderabili.

5 Le definizioni riportate sono contenute nelle Direttive, nelle linee guida Meddev e nei Regolamenti europei per i dispositivi medici e dispositivi medici-diagnostici in vitro.

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Azione correttiva di sicurezza: un’azione correttiva adottata da un fabbricante per motivi di ordine tecnico o medico al fine di prevenire o ridurre il rischio di incidenti gravi in relazio-ne a un dispositivo messo a disposizione sul mercato.Controllo qualità: quella parte del sistema di qualità che si occupa di garantire che le ma-terie prime ed i prodotti finiti destinati alla vendita non siano rilasciati fino a quando la loro qualità non sia giudicata soddisfacente. Convalida: azione/serie di azioni documentate, finalizzate a dimostrare che una procedura, un processo, un’attrezzatura, un’attività oppure un sistema con duce ai risultati effettivamente attesi.Danno indiretto: nella maggioranza dei casi, i dispositivi medico-diagnostici in vitro e di-spositivi medici (ad esempio IVF6 e ART7) non agiscono direttamente sull’individuo. Il danno può verificarsi come conseguenza di una decisione medica, di un provvedimento intrapreso o meno, sulla base delle informazioni o del risultato(i) fornito(i) dal dispositivo. Esempi di danno indiretto possono essere: diagnosi errata, diagnosi ritardata, trattamento ritardato, trattamen-to inappropriato, trasfusione di materiali inappropriati. Per i dispositivi di auto-diagnosi una decisione medica può essere presa dall’utilizzatore del dispositivo, che è anche il paziente.Danno: lesione fisica o danno alla salute delle persone, oppure danno alla proprietà o all’ambiente. Dati clinici: le informazioni sulla sicurezza o sulle prestazioni ricavate dall’impiego di un dispositivo e che provengono: • dalle indagini cliniche relative al dispositivo in questione; • dalle indagini cliniche o da altri studi pubblicati nella letteratura scientifica relativi a un

dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione; • da relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre pratiche cliniche relative al dispositivo

in questione o a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione.

Destinazione d’uso: l’utilizzo per il quale è destinato un dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante sull’etichetta, nelle istruzioni per l’uso o nel materiale o nelle dichiara-zioni di promozione o vendita e come specificato dal fabbricante nella valutazione clinica.Determinazione del rapporto benefici-rischi: analisi di tutte le valutazioni dei benefici e dei rischi eventualmente pertinenti all’uso del dispositivo secondo la sua destinazione d’uso, quando esso è usato conformemente alla destinazione d’uso indicata dal fabbricanteDifetto di un dispositivo: qualsiasi carenza a livello dell’identità, della qualità, della dura-bilità, dell’affidabilità, della sicurezza o delle prestazioni di un dispositivo oggetto di indagi-ne, compresi il cattivo funzionamento, gli errori d’uso o l’inadeguatezza delle informazioni fornite dal fabbricante. Dispositivo medico (DM): secondo le indicazioni della Direttiva 2007/47/CE: qualunque stru-mento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combi-nazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato

6 IVF: in vitro fertilisation.7 ART: assisted reproduction technologies.

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13GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di:

1. diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie;2. diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un

handicap;3. studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico;4. controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo umano l’azione principale

cui è destinato con mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.

Dispositivo attivo: qualsiasi dispositivo il cui funzionamento dipende da una fonte di ener-gia diversa da quella generata dal corpo umano per tale scopo o dalla gravità e che agisce modificando la densità di tale energia o convertendola. I dispositivi destinati a trasmettere, senza modifiche di rilievo, l’energia, le sostanze o altri elementi tra un dispositivo attivo e il paziente non sono considerati dispositivi attivi.Il software è considerato un dispositivo attivo.Dispositivo impiantabile: qualsiasi dispositivo, compresi quelli che sono parzialmente o interamente assorbiti, destinato a:

» essere impiantato totalmente nel corpo umano » oppure sostituire una superficie epiteliale o la superficie oculare, mediante intervento

clinico e a rimanere in tale sede dopo l’intervento.È considerato un dispositivo impiantabile anche un dispositivo destinato a essere introdotto parzialmente nel corpo umano mediante intervento clinico e a rimanere in tale sede dopo l’intervento per un periodo di almeno 30 giorni.Dispostivo medico impiantabile attivo: qualsisasi dispositivo medico attivo destinato ad esse-re impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo uma-no o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l’intervento.Dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD, In Vitro Diagnostic device): secondo le indi-cazioni della Direttiva 98/79/CE: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumen-to, da un apparecchio, un’attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o in-formazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con poten-ziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispo-

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sitivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro.Dispositivo medico a base di sostanze: prodotto che possiede caratteri stiche ed identità di dispositivo medico e contiene, al suo interno, sostanze funzionali impiegate anche in me-dicinali, integratori o cosmetici. Dispositivo medico borderline: caso limite in cui non è chiaro, inizialmente, se un de-terminato prodotto è un dispositivo medico o meno. Pertanto la collocazione regolatoria sembra poter ricadere all’interno di differenti categorie, come medicinali, cosmetici, biocidi, integratori alimentari, ecc. ed quindi difficile defi nire quale sia la normativa di riferimento da applicare. Oppure, in alternativa, caso limite in cui il prodotto rientra nella definizione di di-spositivo medico, ma è escluso dalle direttive pertinenti per la sua destinazione d’uso (Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for medical devices).Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbri-cante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un dispositivo, fino al momento della messa in servizio.Errore di utilizzo: atto od omissione di un atto, che produce risultati diversi da quelli definiti dal fabbricante o attesi dall’operatore del dispositivo medico.Evento avverso: qualsiasi evento clinico dannoso, malattia o lesione involontaria o segno clinico sfavorevole, compreso un risultato di laboratorio anomalo, che si verifica in soggetti, utilizzatori o altre persone nel quadro di un’indagine clinica e che è o no in relazione con il dispositivo oggetto di indagine.Evento avverso grave: qualsiasi evento avverso che ha avuto una delle seguenti conse-guenze: • decesso• grave peggioramento delle condizioni di salute del soggetto che ha comportato:

» una malattia o una lesione potenzialmente letale; » un danneggiamento permanente di una struttura o di una funzione corporea; » la necessità di un ricovero ospedaliero o il suo prolungamento; » un intervento medico o chirurgico inteso a prevenire una malattia o una lesione poten-

zialmente letale o un danneggiamento permanente di una struttura o di una funzione corporea.

Evidenza clinica: dati clinici e report di valutazione clinica relativi ad un dispositivo medico in quantità e qualità sufficienti per affermare che il dispositivo consegue le prestazioni cliniche per cui è stato progettato e garantisca adeguata sicurezza quando viene utilizzato secondo le indicazioni previste dal fabbricante (GHTF/SC/N4:2012).Fabbricante: persona fisica o guiridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza appnendovi il suo nome o marchio commerciale.

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15GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Fabbricante Own Brand Labeller (OBL): fabbricante che acquista un dispositivo medico finito - già certificato CE - da un fabbricante OEM (Original Equipment Manufacturer) per commercializzarlo, poi, con il proprio nome o marchio. Gestione del rischio: applicazione sistematica di politiche, procedure e prati che di gestione alle operazioni di analisi, valutazione e controllo e monitoraggio dei rischi. Grave minaccia per la sanità pubblica: qualsiasi tipo di evento che risulta o che potreb-be comportare un imminente rischio di morte, serio deterioramento dello stato di salute, o malattia grave che richiede una tempestiva azione correttiva e che possa provocare un tasso significativo di morbilità o di mortalità umane o che è inusuale o inaspettata per quel dato luogo e momento.Ciò include:• eventi che sono di natura significativa e inaspettata tale che essi diventano allarmanti come

un potenziale pericolo per la salute pubblica, per esempio il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) o la malattia di Creutzfeldt-Jacob (CJD). Queste preoccupazioni possono es-sere identificate sia dalla Autorità nazionale competente sia dal fabbricante;

• la possibilità di più decessi a brevi intervalli.Immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di disposi-tivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione nel mer-cato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo.Importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul merca-to dell’Unione un dispositivo originario di un paese terzo.Incidente8: qualsiasi malfunzionamento o deterioramento nelle caratteristiche e /o prestazio-ni del dispositivo, così come qualsiasi inadeguatezza nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso che, direttamente o indirettamente, possano causare o aver causato la morte del pa-ziente, o dell’utilizzatore e di altre persone, o un serio deterioramento del loro stato di salute.Incidente grave9: qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze:

» decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un’altra persona;

8 Occorre evidenziare che fra le modifiche introdotte nel 2010 ai decreti legislativi citati vi è l’evoluzione della definizione di incidente, in cui viene introdotto il principio di potenzialità nel causare decesso o grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore e la definizione di “inconveniente”. Ciò implica il superamento del concetto di mancato incidente, che viene ricompreso nella definizione stessa di incidente se si applica il principio di “potenzialità” e, in caso contrario viene classificato come inconveniente. Incidenti, alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo nonché inadeguatezze nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso che possano essere o essere stati causa di decesso o di grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore. Il fabbricante o il suo mandatario sono inoltre tenuti a comunicare i ritiri dal mercato di dispositivi medici per cause di ordine tecnico o medico. (Dispositivi Medici – Aspetti regolatori e operativi – a cura della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della Salute. II edizione 2010).

9 Si noti che nella definizione di incidente riportata nella Direttiva è ricompresa la quasi totalità degli incidenti gravi secondo la definizione del nuovo Regolamento qui riportata.

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» un grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell’utilizzatore o di un’altra persona;

» una grave minaccia per la sanità pubblica.Indagine clinica di dispositivo medico: qualsiasi studio sistematico progettato e pianifica-to in soggetti umani intrapreso per verificare la sicurezza e/o le prestazioni di un dispositivo specifico. Indagine clinica post- commercializzazione: indagine clinica di dispositivo medico mar-cato CE, non modificato nelle caratteristiche e impiegato per la stessa destinazione d’uso oggetto della procedura di valutazione della conformità ed utilizzato secondo le istruzioni d’uso (Instructions For Use, IFU) redatte dal fabbricante.Indagine clinica pre-commercializzazione: indagine clinica di dispositivo medico, desti-nato all’immissione in commercio, ma non ancora marcato CE, o marcato CE ma modificato in modo sostanziale nelle sue caratteristiche, oppure marcato CE ma impiegato per una de-stinazione d’uso diversa da quella oggetto della procedura di valutazione della conformità.Mandatario: la persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione europea che, dopo essere stata espressamente designata dal fabbricante, agisce e può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e dagli organismi comunitari in vece del fabbricante per quanto riguarda gli obblighi imposti a quest’ultimo.Operatore economico: un fabbricante, un mandatario, un importatore, un distributore o la persona che assembla sistemi e kit proceduraliOperatore sanitario: persona che utilizza il dispositivo.Organismo notificato (o designato): organismo accreditato con apposita procedura dalle autorità competenti dei vari stati dell’Unione europea, ad esple tare le procedure di valutazio-ne della conformità/certificazione di marcatura CE per i dispositivi medici.Piano di indagine clinica: uno o più documenti in cui sono illustrati la motivazione, gli obiet-tivi, la progettazione, le analisi proposte, la metodologia, il monitoraggio, la realizzazione e la registrazione dei dati dell’indagine clinica.Follow-up clinico post-commercializzazione (Post-Market Clinical Follow-up PMCF): stu-dio effettuato in seguito alla marcatura CE di un dispositivo e destinato a rispondere a do-mande specifiche relative alla sicurezza o alle prestazioni cliniche (es. rischi residui) di un dispositivo se utilizzato secondo la sua etichettatura approvata.Piano PMCF (PMCF plan): i metodi e le procedure documentati, proattivi e organizzati dal fabbricante per raccogliere i dati clinici in base all’uso di un dispositivo marcato corrispon-dente ad un determinato dossier di progettazione o all’uso di un gruppo di dispositivi medici appartenenti alla stessa sottocategoria o gruppo di dispositivi come definiti nella Direttiva 93/42/CEE. L’obiettivo è quello di confermare le prestazioni cliniche e la sicurezza durante tutta la durata prevista del dispositivo medico, l’accettabilità dei rischi identificati e di indivi-duare i rischi emergenti sulla base di prove concrete.

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17GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Reclamo: comunicazione in forma scritta, elettronica o orale che dichiari difetti relativi a identità, qualità, durabilità, affidabilità, sicurezza o prestazioni di un dispositivo medico che è stato immesso sul mercato. Requisiti essenziali: requisiti di sicurezza e di efficacia che devono essere soddisfatti dai dispositivi medici e dai relativi sistemi di produzione, al fine di non compromettere lo stato cli-nico e la sicurezza dei pazienti, la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, se utilizzati alle condizioni e per i fini previsti. Tali requisiti sono individuati nell’allegato I del D.lgs. n. 37/10 di modifica del D.lgs. n. 46/97 e sono suddivisi in due parti: la prima dedicata ai requisiti generali rivolti alla sicurezza intrinseca dei dispositivi medici, la seconda rivolta agli aspetti progettuali e costruttivi del dispositivo. Richiamo: rimozione/ritiro sistematico dal mercato - da parte del fabbricante - di uno o più lotti di prodotto immessi in commercio, per motivi connessi con le caratteristiche di prestazio-ne e/o sicurezza. Rischio residuo: il rischio residuo dopo le misure di controllo del rischio è stato adottato secondo la norma EN ISO 14971.Rischio: combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e severità di tale danno. Sistema di qualità: sistema che permette ad un’organizzazione di dimostrare la sua capa-cità di fornire dispositivi medici e relativi servizi, conformi ai requisiti dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici.Sorveglianza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbli-che per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa di armonizzazione dell’unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.10 Sorveglianza post-commercializzazione: tutte le attività svolte dai fabbricanti in colla-borazione con altri operatori economici volte a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo proattivo l’esperienza acquisita dai loro dispositivi immessi sul mercato, messi a disposizione o messi in servizio, al fine di identificare eventuali necessità di procedere immediatamente ad eventuali azioni correttive o preventive.11

Sostanza: ogni materia, indipendentemente dall’origine; tale origine può essere: 1. umana, come il sangue umano e suoi derivati; 2. animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni ani mali, tossine,

sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue; 3. vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze

ottenute per estrazione; 4. chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di tra sformazione

e di sintesi.

10 MDR Art.2.61 – IVDR Art.2.6411 MDR Art.2.60 – IVDR Art.2.63

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Studio clinico osservazionale/non interventistico di dispositivo medico: studio di di-spositivo medico che soddisfa le seguenti condizioni: • i dispositivi medici oggetto di indagine sono marcati CE e vengono impiegati secondo la

destinazione d’uso per la quale è stata ottenuta la marcatura; • l’impiego del dispositivo medico in esame deve rientrare nella normale pratica clinica; • la decisione di impiegare il dispositivo sul singolo paziente deve essere del tutto indipen-

dente da quella di includere il paziente stesso nello studio; • le procedure diagnostiche e valutative devono corrispondere alla pratica clinica corrente e

pertanto non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio ai soggetti inclusi nell’indagine;

• per l’analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici.Studio clinico interventistico di dispositivo medico: studio di dispositivo medico che non soddisfa le condizioni di cui al punto precedente, indipendentemente dal possesso o meno della marcatura CE.Utilizzatore: l’istituzione sanitaria, il professionista, il paziente o chi lo assiste, che utilizzano il dispositivo medico o ne effettuano la manutenzione.Valutazione clinica: la valutazione e l’analisi dei dati clinici relativi a un dispositivo per verificarne la sicurezza e le prestazioni quando è utilizzato secondo quanto previsto dal fabbricante.

SISTEMA DI VIGILANZACome riportato sul sito del Ministero della Salute, l’obiettivo ultimo del sistema di vigilanza è quello di incrementare la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la possibilità che lo stesso tipo di incidente dannoso si ripeta in luoghi diversi in tempi successivi.12 In tale processo è fondamentale la valutazione degli incidenti segnalati e la successiva divulgazione delle informazioni.13

L’efficacia del sistema risiede nella precisione e nella tempestività con cui l’incidente viene ri-

12 Vigilanza – Sito Ministero della Salute (Febbraio 2017): http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=90&area=dispositivi-medici&menu=vigilanza_cap1 .

13 L’indagine deve essere effettuata sulla base delle esperienze Aziendali acquisite sull’uso del dispostivo e tenendo conto della natura del prodotto e dei rischi ad esso connessi.

Il fabbricante, oltre a consultare l’utilizzatore, provvede a riesaminare e valutare eventuali eventi simili occorsi in precedenza relativi al dispositivo in questione o ad analoghi prodotti di altri fabbricanti.

Sarà utile una tabella riepilogativa che terrà conto del numero di dispositivi coinvolti e del periodo di tempo di presenza sul mercato.

Una volta completata l’indagine la funzione regulatory comunica, se del caso, alla R&D le modifiche da apportare alla progettazione e contemporaneamente verrà modificata l’analisi dei rischi nel fascicolo tecnico.

I provvedimenti attuati saranno divulgati sia alle Autorità competenti che agli utilizzatori attraverso avvisi di sicurezza.

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19GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

scontrato e segnalato e la tempistica con cui le eventuali conseguenti azioni correttive (FSCA) vengono attuate dal fabbricante. Tale sistema di vigilanza è concepito per permettere di trasmettere rapidamente i dati tra i fabbricanti e le Autorità competenti nonché, a livello internazionale, reciprocamente tra le varie Autorità. Tutto ciò al fine di attuare le azioni correttive in tempi più rapidi di quelli neces-sari nel caso in cui i dati fossero raccolti solo da una Autorità competente e le azioni fossero intraprese solo in base allo scambio di informazioni tra Stato e Stato.Il quadro regolatorio dei dispositivi prevede l’obbligo per i legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private e per gli operatori sanitari14 di comunicare immediatamente al Mini-stero della Salute qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che possano causare o che abbiano causato il decesso o il grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore.15

Tale obbligo vale anche per il fabbricante o il suo mandatario nel momento in cui vengano a conoscenza di alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico o della inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso, nonché delle cause di ordine tecnico e sani-tario che hanno causato il ritiro sistematico dal mercato del dispositivo medico da parte del fabbricante medesimo.16

Le conseguenze di questi eventi possono essere molteplici ben potendo risultare in un ritiro volontario (recall) del fabbricante o del suo mandatario del dispositivo medico dal mercato, nell’adozione di provvedimenti da parte del Ministero della Salute, nella modifica delle IFU, nelle raccomandazioni, nel follow-up dei pazienti ecc..Come detto, spetta all’Autorità competente per la vigilanza l’applicazione della specifica normativa, valutando gli incidenti e ne comunica i risultati agli operatori economici. A livello nazionale si segnalano i seguenti decreti:• documento informativo della Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) del 27 luglio

2004 che fornisce, sia agli operatori sanitari sia ai fabbricanti, indicazioni sui tipi di eventi da segnalare, sulle modalità di segnalazione e sui comportamenti da tenere nelle varie fasi del sistema di vigilanza;17

14 L’obbligo di segnalazione per l’operatore sanitario è stabilito dall’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 46/97.15 Se il dispositivo è stato causa di reclami di qualità o sicurezza che ne hanno causato il ritiro dal mercato, Il

fabbricante deve notificarlo all’Autorità competente. Se un organismo notificato ha rilasciato il certificato di marcatura CE di quel dispositivo, la Meddev raccomanda

che venga informato dell’azione correttiva adottata.16 Nel caso in cui vi sia serio pericolo per la salute pubblica, il fabbricante non aspetterà i commenti dell’Autorità

competente sull’avviso di sicurezza ma interverrà opportunamente con il ritiro e la divulgazione a mezzo stampa, TV, internet etc.. Le segnalazioni possono essere effettuate dal fabbricante tramite i moduli allegati alle MEDDEV 2.12-1, rev. 8, secondo le tempistiche ivi individuate. Il Ministero della salute è in grado di acquisire anche i file in formato xlm (opzione preferibile). Gli operatori sanitari possono effettuare la segnalazione attraverso la compilazione di un modulo on line, disponibile sul portale Internet del Ministero.

17 Vigilanza – Sito web Ministero della Salute (febbraio 2017): http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_541_allegato.pdf

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• il Decreto 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana, serie generale n. 274 del 24 novembre 2005) comprende i modelli di schede che devono essere utilizzati dagli operatori sanitari e dal fabbricante o suo mandatario per le segnalazioni al Ministero della Salute di incidenti o mancati incidenti che coinvolgono dispositivi medici (DM), impiantabili attivi (Active Implantable Medical Device, AIMD) e medico-diagnostivi in vitro (In Vitro Diagnostic device, IVD).

• Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n.3718 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE, in-tegra le modalità di segnalazioni previste dal D.M. 2005 che coinvolgono i dispositivi medici (DM) , i dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD) e i biocidi , introducendo il principio di potenzialità nel causare decesso o grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente di un utilizzatore e la definizione di inconveniente. Ciò implica il superamento del concetto di mancato incidente, che viene ricompreso nella definizione stessa di incidente se si applica il principio di “potenzialità”e, in caso contrario viene clas-sificato come inconveniente.

La procedura si applica alle attività di controllo a seguito di immissione sul mercato e si traduce: • nella registrazione di tutti i reclami riguardanti dispositivi immessi in commercio (compreso

quelli ricondizionati);• nella valutazione in merito alla riportabilità all’Autorità competente (segnalazione di inci-

dente) o meno, registrando tutti gli incidenti;• nella contemporanea registrazione e soluzione di reclami provenienti dagli utilizzatori;• nella adozione di azioni correttive a soluzione di non conformità dei dispositivi e dei do-

cumenti d’accompagnamento riscontrate a seguito dei rilievi riportati dagli utilizzatori o da terzi.

SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONELe Direttive sui dispositivi medici richiedono ai fabbricanti di implementare procedure sistema-tiche di sorveglianza delle attività di post-commercializzazione. Tutti i dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro esigono l’attuazione da parte del fabbri-cante, o del suo mandatario, di un sistema di sorveglianza post-commercializzazione che, analizzando sistematicamente i reclami, assicuri un alto livello di sicurezza del dispositivo. Sarà quindi buona pratica operativa del fabbricante raccogliere, valutare ed eventualmente archiviare tutti i reclami ricevuti relativi ai propri dispositivi, individuando così quelli che risul-tano coinvolti in eventi che ne potrebbero compromettere la sicurezza, l’efficienza/efficacia o sono il risultato di errori o di utilizzo anomalo.

18 Vigilanza - Sito web Ministero della Salute (ultimo accesso 20/09/17): http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=90&area=dispositivi-medici&menu=vigilanza. Si raccomanda di utilizzare la modulistica di segnalazione come riportata negli allegati della Meddev 2.12-1 rev 8 - January 2013. Il Consiglio e la Commissione Europea attualmente stanno dialogando sul modello MIR (Manufacturer Incident Reporting), e utilizzato dagli stakeholder in accordo ai requisiti dei Regolamenti

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21GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

L’allegato II.3.1 della Direttiva sui dispositivi medici e impiantabili attivi e l’allegato III.5 della Direttiva per i dispositivi medico-diagnostici in vitro prevedono che il fabbricante sottoponga una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato insieme alla descrizione del sistema di sorveglianza post-commercializzazione. Infatti, lo scopo del sistema di PMS è quello di attuare e mantenere una procedura sistematica di valutazione dell’esperienza acquisita sui dispositivi in uso sul mercato e applicare interventi correttivi eventualmente necessari. Gli strumenti tramite cui si raccolgono le informazioni sulle esperien-ze del dispositivo includono:• questionari per gli utenti e clienti; • eventi avversi del sistema di vigilanza, segnalazioni degli utenti; • feedback degli utilizzatori; • reclami dei clienti; • il follow-up dei pazienti a seguito di indagini cliniche; • rapporti di valutazione; • articoli scientifici su riviste peer-reviewed;• report su prodotti similari da parte dei concorrenti.Il sistema di PMS è anche parte dello standard EN ISO 13485:2012, il quale prevede che i fabbricanti stabiliscano procedure documentate per un sistema di feedback per la segnalazio-ne di problemi di qualità da cui dare avvio ad azioni correttive e preventive. Questi processi sono, a loro volta, strettamente correlati al concetto di riduzione del rischio. La già menzionata EN ISO 14971 specifica il processo tramite il quale il fabbricante indivi-dua i rischi associati a dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro e monitora l’efficacia dei controlli. I problemi di conformità si verificano soprattutto a causa di misure di follow-up inadeguate, le procedure non abbastanza aggiornate da tenere conto di nuove prospettive di informazione e di rischio dopo il rilascio del prodotto. Tale concetto è espresso nell’allegato X del D.lgs. 46/97 (Valutazione clinica), come modifi-cato dal D.lgs. 37/2010, in cui si specifica che le verifiche sulle prestazioni e sulla sicurezza del dispositivo medico non terminano con la progettazione, ma proseguono per tutta la dura-ta del ciclo di vita, giustificando con evidenze il caso in cui non si consideri necessario tale follow-up post-commercializzazione. La sorveglianza post-commercializzazione è un’attività complementare alla vigilanza, risultando quest’ultima intesa come l’attività di investigazione per determinare la “root-cause” dell’evento e tutti i rapporti fra fabbricante ed Autorità com-petente per la segnalazione di incidenti, FSCA e recall al Ministero e all’organismo notificato.Ai sensi dell’allegato VII, punto 4, della Direttiva 93/42/CEE il fabbricante istituisce e tiene regolarmente aggiornata una procedura sistematica atta a valutare l’esperienza acquisita nell’uso dei dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le misure correttive eventualmente necessarie.

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Con l’entrata in vigore del D.lgs. 37/2010, “emendamenti”, attuativo della Direttiva 2007/47/CE, i fabbricanti sono tenuti alla “sorveglianza attiva del mercato”, cioè devono provvedere al monitoraggio dei dispositivi messi in servizio, verificando anche il grado di soddisfazione dell’utilizzatore nei confronti del dispositivo stesso.

RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE IN AMBITO VIGILANZALa linea guida Meddev 2.12-1 REV 819 stabilisce i tre criteri per identificare gli incidenti da segnalare dal fabbricante alle Autorità competenti:

1. un evento è accaduto;2. si sospetta che il dispositivo medico coinvolto sia concausa dell’incidente;3. l’evento ha causato o avrebbe potuto causare alcuni esiti gravi (morte o grave dete-

rioramento della salute del paziente/utilizzatore o di un’altra persona, dove un grave peggioramento dello stato di salute può significare:a. una malattia che metta in pericolo di vita;b. una compromissione permanente di una funzione corporea od un danno permanente

ad una struttura corporea;c. una condizione che necessita di intervento medico o chirurgico per prevenire i casi

dei punti a) o b) (esempi: - un aumento clinicamente rilevante della durata di una procedura chirurgica - una condizione che richiede il ricovero o un prolungamento significativo del ricovero/ospedalizzazione in atto);

d. ogni danno indiretto quale conseguenza di incorretti risultati diagnostici o di test IVD, quando siano utilizzati rispettando le istruzioni per l’uso del fabbricante;

e. sofferenza fetale, morte del feto o ogni anomalia congenita o difetti alla nascita.Sono dunque considerati eventi tipici:• malfunzionamento o deterioramento nelle caratteristiche o nelle prestazioni del dispositivo;• reazioni avverse o effetti collaterali imprevisti;• interazioni con altri prodotti e sostanze;• degradazione/distruzione del dispositivo;• terapia inadeguata (punto F capitolo 5.1.1 Meddev);• mancanza di accuratezza nelle etichette e nelle istruzioni e/o materiale promozionale. Le

inaccuratezze includono omissioni e deficienze. Le omissioni non includono l’assenza di informazioni che dovrebbero essere generalmente ben note agli utilizzatori previsti.

Inoltre, per giudicare il dispositivo medico concausa dell’incidente servirà sia il parere di professionisti sanitari, basato sulle evidenze disponibili, sia il risultato della valutazione preli-minare del fabbricante riguardo all’incidente, nonchè l’evidenza di simili incidenti precedenti o altre evidenze in possesso del fabbricante.

19 La Meddev rimanda alla norma tecnica standard EN ISO TS 19218 (Medical devices -- Hierarchical coding structure for adverse events).

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23GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

In situazioni complesse è certamente cautelativo assumere che il dispositivo possa avere cau-sato o contribuito all’incidente. Il fabbricante dovrà presentare un rapporto iniziale e uno finale sull’incidente, un rapporto intermedio (follow-up report) se necessarie ulteriori indagini oltre i termini previsti. Il rapporto finale dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla segnalazione.Nel caso in cui un evento non sia segnalabile i particolari relativi all’uso delle informazioni vanno comunque forniti all’Autorità competente.Il fabbricante appena viene a conoscenza del verificarsi di un evento in cui uno dei suoi di-spositivi possa avere causato o aver contribuito al verificarsi dell’evento stesso, deve valutare se si tratti o meno di un incidente.La tempistica con cui il fabbricante deve segnalare all’Autorità l’evento è determinata dalla gravità dell’incidente:• nel caso di pericolo per la salute pubblica, la notifica dovrà avvenire immediatamente e

comunque non oltre 2 giorni dalla conoscenza dell’evento;• nel caso di decesso o inatteso grave peggioramento di salute20, la notifica dovrà avvenire

immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla conoscenza dell’evento;• per altri eventi la notifica dovrà avvenire immediatamente e comunque non oltre 30 giorni

dalla conoscenza di detto evento.

Tabella 1: Tempisitche di segnalazione in base alla Direttive

EVENTO TEMPISTICHE DI SEGNALAZIONE

Grave minaccia per la sanità pubblica immediatamente e non oltre 2 giorni dopo che il fabbricante ha avuto conoscenza della minaccia;

Decesso o inatteso grave deterioramento delle condizioni di salute

immediatamente dopo aver accertato o presunto l’esistenza di un nesso causale tra dispositivo ed evento, e comunque entro 10 giorni dalla data di conoscenza dell’evento;

Altro immediatamente dopo aver accertato o presunto l’esistenza di un nesso causale tra dispositivo ed evento, e comunque entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’evento.

Come tutti i reclami segnalati per un dispositivo, anche i potenziali eventi legati all’errore di utilizzo o utilizzo anomalo devono essere valutati dal fabbricante.Nel caso di errori di utilizzo, il fabbricante dovrà comunicare all’Autorità competente se l’errore ha determinato la morte o il grave peggioramento dello stato di salute nel paziente/utilizzatore.

20 Come specificato nel Decreto Ministeriale del Mistero della Salute 15 novembre 2005 e dalla Meddev 2.12-1.

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L’errore di utilizzo diviene riportabile anche in queste due situazioni:• quando il fabbricante nota una significativa modifica dell’andamento (solitamente un in-

cremento nella frequenza) o un significativo cambiamento nel modo di presentarsi di una problematica che può potenzialmente determinare la morte o il grave peggioramento dello stato di salute o rappresentare un pericolo per la salute pubblica;

• quando il fabbricante intraprende un’azione correttiva di campo (FSCA) per prevenire un decesso, o un serio deterioramento dello stato di salute o un serio pericolo per la salute pubblica.

Gli errori di utilizzo relativi a dispositivi medici che non hanno portato alla morte o al grave peggioramento dello stato di salute di un paziente o a un serio pericolo per la salute pubbli-ca, non devono essere segnalati dal fabbricante all’Autorità competente. Tali eventi dovreb-bero essere gestiti nell’ambito del sistema qualità e di gestione del rischio del fabbricante. La decisione di non effettuare la segnalazione deve essere motivata e documentata.L’utilizzo anomalo non deve essere segnalato dal fabbricante all’Autorità competente na-zionale secondo le procedure di segnalazione. L’utilizzo anomalo dovrebbe essere gestito dalla struttura sanitaria e dalle appropriate autorità regolatorie sulla base di specifici schemi non contemplati nella Meddev né in questa guida.Se un fabbricante viene a conoscenza di casi di utilizzo anomalo, può portarli all’attenzione di altre organizzazioni appropriate e del personale della struttura sanitaria e valuterà se tale utilizzo anomalo sia dovuto a carenza di informazioni nelle istruzioni per l’uso e se l’evento è ricorrente; in altre parole, eseguirà un’analisi dei rischi. Se del caso, sarà eseguita una revisione dell’analisi dei rischi e quindi una revisione del fascicolo tecnico.

REQUISITI DEL MONITORAGGIO POST-COMMERCIALIZZAZIONE AI FINI DELLA VIGILANZA E SORVEGLIANZA• Articolo 11 del D.lgs. 507/92: «nei termini e con le modalità stabilite con uno o più

decreti ministeriali, il fabbricante o il suo mandatario hanno l’obbligo di dare immediata comunicazione al Ministero della Salute di qualsiasi incidente…»

• Articolo 9 del D.lgs. 46/97: «nei termini e con le modalità stabilite con uno o più decreti ministeriali, il fabbricante o il suo mandatario hanno l’obbligo di dare immediata comuni-cazione al Ministero della Salute di qualsiasi incidente, come definito al comma 1, di cui siano venuti a conoscenza, nonché delle azioni correttive di campo intraprese per ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento dello stato di salute associati all’utilizzo di un dispositivo medico».

• Articolo 11 del D.lgs. 332/00: «il fabbricante o il mandatario comunicano al Ministero della Salute, ai fine della registrazione e della valutazione, gli incidenti che abbiano coin-volto dispositivi muniti di marcatura CE».

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25GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

• L’Allegato VII punto 4 del D.lgs. 46/97, richiede che il fabbricante istituisca: «una procedura sistematica atta a valutare l’esperienza acquisita nell’uso dei dispositivi nel-la fase successiva alla produzione, nonché prevedere un sistema appropriato cui ri-correre per applicare le misure correttive eventualmente necessarie ove appropriato. Dette procedure devono definire la portata della rintracciabilità e devono facilitare l’azio-ne correttiva e preventiva ‘ove appropriato’».

• La norma EN ISO 14971: 2012 al punto 9, in riferimento alle informazioni post pro-duzione richiede quanto segue: «il fabbricante deve stabilire e mantenere una procedura sistematica per riesaminare le informazioni ottenute sul dispositivo medico o dispositivi simili nella fase post-produzione. Le informazioni devono essere valutate per la possibile rilevanza per la sicurezza, specialmente le seguenti:

» se sono presenti pericoli precedentemente non riconosciuti;

» se il rischio stimato derivante da un pericolo non è più accettabile;

» se l’accertamento originale è altrimenti invalidato».

• La norma EN ISO 13485: 2012 punto 8.2.1, in riferimento alle informazioni di ritorno richie-de quanto segue: «L’organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente su quanto l’organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesi-mo, rappresentando questo monitoraggio come una delle misure di prestazioni del sistema di gestione per la qualità. Devono essere stabiliti i metodi per ottenere e utilizzare tali informa-zioni (coincide con punto 8.2.1 “Soddisfazione del cliente” della UNI EN ISO 9001:2000). Il fornitore deve stabilire e mantenere un sistema documentato di informazioni di ritorno per avere un tempestivo avvertimento sui problemi di qualità e attuare il sistema di azioni correttive e/o preventive (già punto 4.14 “Azioni correttive e preventive” della EN ISO 13485:2002)».

A seguito delle sollecitazioni date dalle norme e dagli obblighi imposti dalle Direttive, si ri-leva la necessità di garantire un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di reperire il feedback delle prestazioni offerte dal dispositivo durante il suo ciclo di vita normale. Il fine evidente è quello di garantire la possibilità di attivare delle eventuali azioni correttive e/o preventive.Si sottolinea che le informazioni di ritorno potrebbero anche portare a valutare la necessità di riconsiderare la stessa analisi dei rischi alla luce di quanto effettivamente riscontrato durante la vita del prodotto e poter, di conseguenza, scegliere di implementare le azioni necessarie.È importante evidenziare che la raccolta delle informazioni di ritorno dovrebbe riguardare, oltre al cliente diretto, anche l’organismo notificato, colui che valuta le caratteristiche del di-spositivo e poi ne esegue la verifica e la validazione finale, ove applicabile.

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26

Al fine di organizzare tale gestione il fabbricante può stabilire i seguenti strumenti:• in caso di problemi sui dispositivi forniti il personale aziendale registra quanto gli viene

segnalato, le azioni decise conseguentemente e la valutazione della loro efficacia dopo la loro attuazione;

• sono definite sulla documentazione allegata al dispositivo e in particolare sul manuale di uso e manutenzione le cadenze con cui si richiede all’utilizzatore di visionare periodica-mente il dispositivo, per valutarne la continua conformità ed efficienza nel rispondere alle sue esigenze. Questo anche per valutare se nel tempo tali esigenze sono mutate e quindi poter riadattare il dispositivo;

• consigli e suggerimenti degli utilizzatori/prescrittori per stabilire se i dispositivi realizzati rispondono in modo efficiente ed efficace alle aspettative ed eventualmente apportare mi-glioramenti;

• controlli operati sui dispositivi realizzati in un determinato lasso di tempo, al fine di valu-tare se vi sono degli elementi che si presentano in modo costante e quindi poter ricercare delle eventuali cause comuni.

Il sistema di raccolta delle informazioni di ritorno non va limitato a quelle esterne, ma va este-so anche alle informazioni che in genere sono già disponibili in azienda come:

◗ non conformità ◗ resi ◗ reclami ◗ manutenzioni, riparazioni, ecc.

Non deve creare allarmismi la presenza di troppe segnalazioni. Al contrario, la presenza e la gestione delle segnalazioni è indice di un sistema aziendale che funziona e che punta decisamente al miglioramento dei prodotti e delle metodologie e procedure impiegate.In breve:Il fabbricante ha la responsabilità di:notificare alle Autorità competenti sia gli incidenti sia le conseguenti FSCA;

» provvedere ad una immediata indagine sugli incidenti e quindi adottare le necessarie azioni correttive;

» informare le Autorità competenti, anche in caso di incidente derivante dall’uso combi-nato di uno o più dispositivi (e/o accessori) provenienti da fabbricanti diversi;

» mantenere al corrente gli organismi notificati, soprattutto per quanto riguarda le pro-blematiche emerse nelle fasi di post-produzione, che potrebbero avere un impatto sulla certificazione;

» mantenere processi e procedure atte a gestire all’interno aziendale le problematiche a garanzia delle istituzioni, utilizzatore, paziente;

» mantenere una continua formazione del personale aziendale.

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27GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

LINEE GUIDA MEDDEV SUI TIPI DI INCIDENTI DA SEGNALARE21

Facendo riferimento alla definizione di incidente precedentemente riportata, è bene precisare che non tutti gli incidenti segnalati implicano che la morte o il grave peggioramento dello stato di salute siano realmente avvenuti. Il fatto che questi eventi non si siano verificati potreb-be essere dovuto ad una serie di circostanze fortuite o all’intervento del personale sanitario. Questa situazione di potenziale incidente era stata in passato chiamata “mancato incidente”, sebbene ad oggi questa denominazione non sia più valida. Il sito del Ministero della Salute riporta:«Occorre evidenziare che fra le modifiche introdotte nel 2010 ai decreti legislativi citati vi è l’evoluzione della definizione di incidente, in cui viene introdotto il principio di potenzialità nel causare decesso o grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore e la definizione di ‘inconveniente’». Ciò implica il superamento del concetto di mancato incidente, che viene ricompreso nella definizione stessa di incidente se si applica il principio di “potenzialità” e, in caso contrario viene classificato come inconveniente. Perciò il Decreto 15 novembre 2005 e il “documento informativo” della Commissione unica sui dispositivi medici vanno interpretati alla luce di questa riforma normativa. È infatti sufficiente che:• un incidente associato ad un dispositivo medico sia avvenuto e l’incidente sia tale che, se

accadesse di nuovo, potrebbe provocare la morte o un grave peggioramento dello stato di salute;

oppure che:• il controllo o l’esame del dispositivo, o delle informazioni fornite con il dispositivo o l’esa-

me di dati della letteratura scientifica abbia indicato l’esistenza di alcuni fattori (ad esem-pio una degenerazione delle caratteristiche o delle prestazioni del dispositivo o un’insuffi-cienza delle informazioni) che avrebbero potuto provocare un incidente con conseguente morte o grave peggioramento dello stato di salute.

I criteri per la segnalazione di un incidente sono quindi i seguenti e devono essere validi contemporaneamente:A) un evento si è verificato, alcuni esempi:

» malfunzionamento/peggioramento delle caratteristiche o delle prestazioni del dispositivo; » in caso di test diagnostici in vitro, risultati falsi negativi o falsi positivi; » reazione avversa inattesa/evento avverso inatteso; » effetti di interazione con altre sostanze o altri prodotti; » danno/distruzione del dispositivo; » utilizzo non appropriato del dispositivo (terapia non appropriata); » inesattezza o omissione nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso (incluso anche il

materiale promozionale).

21 Meddev 2.12-1 rev.8 Linea guida sul sistema di vigilanza sui dispositivi medici

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B) esiste il sospetto che il dispositivo del fabbricante possa avere contribuito all’incidente. Nello stabilire il nesso di causalità occorre tener conto di:

» opinione di professionisti del settore sanitario, sulla base delle evidenze disponibili; » risultato di una verifica/valutazione del fabbricante sull’incidente (o presunto tale); » evidenza derivata da incidenti simili; » qualsiasi altra evidenza venuta a conoscenza del fabbricante.

C) l’evento ha causato, avrebbe potuto causare la morte o un grave peggioramento dello stato di salute di un paziente, utilizzatore o altra persona.

Incidenti da non segnalare1. difetto di un dispositivo nuovo riscontrato dall’utilizzatore prima del suo impiego;22

2. incidenti causati dalle condizioni del paziente;3. dispositivo scaduto/oltre il termine della service life;4. funzionamento corretto del sistema di protezione contro eventuali difetti;5. effetti collaterali attesi e prevedibili purché:

» identificati nell’etichettatura e clinicamente noti come prevedibili (anche numerica-mente);

» documentati nel device master record durante la valutazione del rischio prima dell’av-venimento dell’incidente;

» clinicamente accettabili in termini di benefici per il singolo paziente. • Si raccomanda al fabbricante di coinvolgere un clinico nel prendere la decisione di ripor-

tabilità/non riportabilità di questo genere di incidenti;1. incindenti con un probabilità trascurabile che si verifichino morte o lesioni gravi.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI SORVEGLIANZA POST-COMMECIALIZZAZIONE E POST-CLINICA DEL FABBRICANTEAttraverso la sorveglianza post-commercializzazione il fabbricante controlla l’intera catena di distribuzione assicurandosi che il dispositivo sia commercializzato in accordo con quanto previsto dalla normativa europea e del paese ove distribuito. A tal fine, il fabbricante attua un tipo di sorveglianza passiva incentrata sulla raccolta di se-gnalazioni spontanee e di segnalazioni da eventuali follow-up clinici non sponsorizzati dal fabbricante (studi clinici di follow-up indetti dal fabbricante ricadono nella sorveglianza attiva descritta qui di seguito).Inoltre, il fabbricante pone in essere la già menzionata sorveglianza “attiva” con cui si fa attore principale della raccolta delle informazioni inerenti le prestazioni, la sicurezza e sulla soddisfazione dei consumatori (customer satisfaction) come nuova espressione del “customer fulfillment” della EN ISO 13485 del dispositivo presso i distributori, gli operatori sanitari (medici e farmacisti inclusi) ed eventuali altre figure che entrino in contatto con il dispositivo

22 Le aziende di DM ed IVD devono comunque raccogliere le informazioni al riguardo e valutarle.

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29GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

medico, o con studi clinici di PMCF.Per fare ciò, il fabbricante deve disporre di un’ottima rete di comunicazione delle informa-zioni riportate e raccogliere puntualmente tutte le osservazioni o i reclami sul dispositivo in commercio. In tal senso, il fabbricante deve disporre delle strutture adeguate che lo rendano in grado di:• recepire le osservazioni;• stabilire la fondatezza del reclamo;• indagare sulla causa del reclamo;• raccogliere/archiviare tutte le informazioni;• gestire l’intera procedura secondo cadenze temporali prestabilite;• tenere contatti con l’utilizzatore/filiera di distribuzione per il necessario follow-up di eventi;• gestire efficientemente la comunicazione interna tra i vari dipartimenti dell’azienda e la

comunicazione agli utilizzatori.Ne consegue che dal momento in cui il fabbricante riceve un reclamo il dipartimento azienda-le competente deve attivarsi ed essere in grado di eseguire tutte le azioni appena menzionate (ad esempio raccogliendo tutte le informazioni necessarie per valutare il reclamo). In seguito, in base al tipo di reclamo ricevuto, sarà designato un diverso dipartimento, a seconda della struttura aziendale e dell’unità che riceve la segnalazione, che sarà incaricato di gestire la problematica e rivedere sistematicamente i reclami di pertinenza, garantirne un efficiente follow-up, e provvedere ad implementare eventuali azioni correttive.L’importanza di questi passaggi non è da sottovalutare. Infatti, una gestione efficace dei reclami aumenta la percezione della credbilità di un fabbricante e l’affidabilità del suo di-spositivo, migliorandone la competitività sul mercato. Come già accennato in precedenza, il D.lgs. 37/2010 richiede che il fabbricante effettui la sorveglianza “attiva” del mercato. In sintesi si tratta di feedback forms che il fabbricante raccoglie periodicamente e commenta i dati risultanti da questi ultimi in rapporti periodici di sorveglianza.Il PMCF è uno strumento attivo di sorveglianza del prodotto sul mercato. Il riferimento per eseguire un PMCF è dato dalla Meddev 2,12/2 che lo definisce come“uno studio condotto dopo che la marcatura CE è stata ottenuta al fine di avere risposte ri-guardo la sicurezza delle prestazioni cliniche di un dispositivo se utilizzato conformemente all’approvata etichettatura e IFU”.Inoltre, la Meddev chiarisce che per PMCF plan si intende “la procedura documentata, attuata dal fabbricante, di raccogliere dati clinici risultanti dall’u-tilizzo di un dispositivo marcato CE al fine di confermare le sue prestazioni e la sicurezza nel corso del ciclo di vita, l’accettabilità dei rischi identificati e di individuare eventuali rischi sulla base dell’evidenza empirica”.Il punto 5 della Meddev 2.12/2, riferendosi all’identificazione di rischi residuali o incertezza sulle prestazioni nel lungo periodo di un dispositivo, include tra le circostanze che possono giustificare un PMCF:

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• innovazione del dispositivo dovuta al progetto della struttura, ai materiali, alle sostanze che lo compongono;

• aggiunta di nuovi principi di funzionamento, di nuove tecnologie a supporto o monitorag-gio di nuove indicazioni d’uso previamente certificate;

• modifiche significative all’uso previsto del dispositivo medico per le quali è stata condotta una valutazione clinica pre-certificazione o di ri-certificazione;

• presenza di rischi elevati legati al design, ai materiali, ai componenti, e all’invasività,• sedi anatomiche ad alto rischio;• popolazione target ad alto rischio, ad esempio anziani e bambini;• gravità della patologia/incertezze sul trattamento;• dubbi sulla possibilità di estendere i risultati delle indagini cliniche;• questioni irrisolte riguardo le prestazioni e la sicurezza del lungo periodo;• risultati di altre indagini cliniche, inclusi eventi avversi o attività di sorveglianza post- com-

mercializzazione;• identificazione di sottopopolazioni precedentemente non studiate che possono mostrare

differenti relazioni rischi/benefici;• validazione effettuata nonostante la discrepanza tra scadenze, ragionevoli del follow-up

post-commercializzazione e la prevista durata del prodotto;• rischi identificati dalla letteratura o da altre fonti di dati per dispositivi simili;• interazione con altre sostanze medicinali o trattamenti;• verifica della sicurezza delle prestazioni dei dispositivi da diffondere ad una popolazione

più ampia e varia di pazienti;• l’emergere di nuove informazioni riguardo a sicurezza e prestazioni;• qualora la marcatura CE sia basata sull’equivalenza.Occorre notare poi che i PMCF non saranno necessari nel caso in cui la sicurezza del medio/lungo periodo e le prestazioni cliniche siano già note grazie al precedente utilizzo del dispo-sitivo o nel caso in cui altre attività di sorveglianza post-commercializzazione si rivelassero in grado di fornire dati sufficienti a inquadrare e ridurre i rischi.I PMCF devono necessariamente essere effettuati su un dispositivo entro la sua destinazione d’uso, in conformità con le IFU. Devono, inoltre, essere concepiti come un piano di indagine clinica ben strutturato, includendo:• il fine della ricerca che deve essere chiaro;• un’attendibile pianificazione scientifica con adeguata motivazione;• un piano di analisi statistiche;• un piano di condotta secondo lo standard appropriato;• un piano per un’analisi del dati e per trarre conclusioni adeguate.Riassumendo, il fine ultimo del Post Market Clinical Follow-up per il fabbricante è:

a. ribadire le prestazioni e la sicurezza del dispositivo durante il suo ciclo di vita;b. confermare l’accettabilità dei rischi residui identificati;c. individuare i rischi emergenti, sulla base di elementi di fatto.

Inoltre, il fabbricante, su base annuale, prepara l’Annual review report, vale a dire il riesame

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31GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

annuale di tutte le attività più importanti riguardanti un certo dispositivo, la cui struttura è schematizzata di seguito:• introduzione (descrizione caratteristiche dispositivo);• elenco lotti (quantitativi prodotti per ciascun lotto nell’anno esaminato);• analisi statistica delle specifiche (parametri più significativi misurati per ogni lotto);• studi di stabilità (dati aggiornati di studi di stabilità in corso);• elenco delle deviazioni di processo;• riportare i cambiamenti sul processo;• riportare la situazione di tutti i reclami;• richiami (recall);• conclusioni;• raccomandazioni.

AZIONI DI SICUREZZA E CORRETTIVE E AVVISI DI SICUREZZACome riportato dalla Meddev 2.12-1 rev 8 - January 2013, (5.4.4.1 Notification to national competent authorities):• il fabbricante deve informare le autorità di tutti i paesi interessati e contemporaneamente

anche l’Autorità nazionale competente in cui quest’ultimo, o il suo mandatario, ha la sede legale;

• oltre a ciò, il fabbricante include anche una copia uniforme dell’Avviso di sicurezza (Field Safety Notice) alle diverse autorità e all’organismo notificato coinvolto;

• il fabbricante è sollecitato a fornire una bozza del FSN all’autorità competente adeguata ad esempio dove lui o il suo mandatario hanno la sede legale, dove la maggior parte dei dispositivi coinvolti è stata commercializzata ed ad ogni autorità nazionale interessata;

• il fabbricante deve attendere commenti da parte delle Autorità per un tempo di almeno 48 ore a meno che la natura della FSCA, ad esempio per ragioni di sicurezza pubblica, imponga un termine più breve.

In seguito al verificarsi di un incidente, il fabbricante può intraprendere, se ritenuto necessa-rio, le seguenti azioni:• azione correttiva al fine di eliminare le cause dell’evento negativo UNI EN ISO 8402 azio-

ne intrapresa per eliminare le cause esistenti di non conformità, difetti e altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirsi il ripetersi;

• azione di sicurezza e correttiva di campo per ridurre il rischio di morte e serio deteriora-mento dello stato di salute legato all’utilizzo di un dispositivo già commercializzato.

Viene definita azione di sicurezza e correttiva di campo (FSCA) una qualsiasi azione corret-tiva intrapresa dal fabbricante dopo un incidente, in modo da ridurre per il futuro il rischio di decesso o grave compromissione dello stato di salute associato all’impiego del dispositivo già immesso in commercio e oggetto dell’incidente. Tali azioni devono essere notificate via avviso di sicurezza (FSN), ossia una comunicazione inviata dal fabbricante al cliente e/o agli utilizzatori in relazione ad una FSCA.

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Tabella 2: Vigilanza post-commercializzazione

Riceve segnalazione malfunzionameto o

evento avverso

Incidente?

OEM?

Notifica iniziale di incidente

Investigazione Investigazione

Notifica Combinata iniziale e finale di

incidente

Notifica finale di incidente FSCA?

Notifica di azionecorrettiva di campo

(FSCA)

Notifica completamento

azione correttiva di campo (FSCA)

Definizione della FN

Azioni completate con successo?

FSCA?

END

Health Hazard Evaluation

Raccoglie leinformazioni necessarie

come da indicazioni (SOP) del

Fabbricante

L’evento non hacausato un incidente

ma a seguito dell’investigazione avrebbe potuto?

Notifica i clienti dell’Azione correttiva di campo (FN).Esegue azioni di richiamo

se previste.

Evento ripetuto o alto rischio di grave

incidente su altri dispositivi simili?

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33GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

* Può coincidere con il fabbricante

VIGILANZA NELL’AMBITO DELLE INDAGINI CLINICHELa segnalazione di incidente o di mancato incidente deve essere effettuata anche nel corso di indagini cliniche, studi post- commercializzazione e segnalazione di eventi avversi durante studi pre-commercializzazione.Occorre però operare una distinzione. Nel corso di indagini cliniche post- commercializza-zione (cioè riguardante un dispositivo recante la marcatura CE che non subisce modifiche nella struttura e destinazione d’uso) tale obbligo di segnalazione trova origine nel Decreto 15 novembre 2005 e nelle norme generali che regolamentano i dispositivi medici23.Invece, per quanto attiene alle indagini cliniche pre-commercializzazione (dispositivo non marcato CE o un dispositivo marcato CE ma che ha subito modifiche nella struttura o nella de-stinazione d’uso diversa da quella prevista dal procedimento di valutazione della conformità) la segnalazione di evento avverso è effettuata sulla base delle norme e norma tecnica24 che regolano le indagini cliniche. Nello specifico, la norma tecnica prevede che:• lo sperimentatore informi il Comitato etico di tutti gli effetti avversi gravi del dispositivo me-

dico e anche lo Sponsor di tutti gli eventi avversi e di tutti gli effetti avversi del dispositivo;• il monitor verifichi che siano seguite le procedure per registrare e segnalare gli eventi av-

versi e gli effetti avversi del dispositivo medico allo Sponsor;• lo sponsor accerti che tutti gli eventi avversi gravi e tutti gli effetti avversi gravi del disposi-

tivo medico siano segnalati alle Autorità regolatorie, ai Comitati etici, ai Comitati di con-trollo della sicurezza25 e deve informare per iscritto tutti gli sperimentatori su tutti gli effetti avversi gravi del dispositivo che si verificano nell’ambito di un’indagine multicentrica.

Inoltre, è lo stesso piano di valutazione clinica che deve includere i dettagli di contatto in caso di emergenza per la comunicazione di gravi eventi indesiderati e gravi effetti indesiderati del dispositivo. Tutti gli eventi avversi gravi che si verificano nel corso di indagini cliniche di dispo-sitivi devono essere registrati e vanno segnalati al Ministero della Salute ed ai Comitati etici.Le definizioni e la classificazione degli eventi avversi (serious advers event, SAE) da segna-lare sono fornite dal documento di orientamento Meddev 2.7.3 relativo alle indagini cliniche pre-commercializzazione, il quale fornisce anche indicazioni sulle modalità di segnalazione e la relativa tempistica e fornisce un modello Excel da utilizzare.

23 Fonte: Ministero della Salute 2015 linea guida le indagini cliniche dei dispositivi medici.24 Norma tecnica armonizzata EN ISO 14155-1. 25 Data monitoring committee: lo sponsor può istituire il DMC prima dell’nizio dell’indagine sulla base dell’analisi del

rischio e dei rischi associati con l’uso del dispositivo oggetto indaginie e i rischi legati alla partecipazione dei soggetti.

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Tali procedure si applicano anche alle indagini no-profit condotte su dispositivi non marcati CE per l’utilizzo oggetto della indagine. Il Ministero della Salute ha la facoltà di sospendere una indagine clinica se gli eventi avversi gravi danno luogo a problemi di sanità pubblica. Come previsto anche dalla Meddev, oltre che nei casi correnti, cita la segnalazione dei SAE al Ministero e ai comitati nei seguenti casi:• quando si svolgono indagini controllate con dispositivi di confronto già marcati CE, devo-

no essere comunicati anche i SAE relativi ai dispositivi marcati;• nelle indagini multicentriche, gli eventi avversi gravi occorsi in altri Paesi ove si svolge la

indagine devono essere segnalati a tutte le Autorità e ai Comitati etici coinvolti in quanto tali eventi forniscono elementi informativi utili per la tutela della salute dei soggetti trattati in tutti i paesi in cui si svolge lo studio;

• se durante una indagine pre-commercializzazione, il dispositivo ottiene la marcatura CE, la citata Meddev prevede la segnalazione dei SAE fino alla conclusione della indagine cli-nica, rendendo necessarie la compilazione dei reports SAE, se del caso, durante il PMCF.

Da una prospettiva regolatoria, per i dispositivi non marcati impiegati in indagini cliniche pre-commercializzazione è previsto il solo obbligo della segnalazione dei SAE, che includo-no anche gli incidenti quali eventi correlabili direttamente al dispositivo in esame. Tuttavia, quando un dispositivo oggetto di una indagine pre-commercializzazione viene marcato CE, si applicano anche le disposizioni previste per i prodotti commercializzati ed in caso di inci-denti (così come definiti dall’articolo 9 del D.lgs. 46/97 e dall’articolo 11 del D.lgs. 507/92) eventualmente occorsi nel corso di una indagine clinica, le relative segnalazioni devono essere inoltrate anche all’Ufficio V (vigilanza dispositivi medici) della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi del Ministero.26

Le segnalazioni di eventi avversi nel corso delle indagini cliniche si verificano in due casi:• nel caso in cui un’indagine riguardi un dispositivo recante la marcatura CE, tale procedura

sarà da concepirsi come post-commercializzazione e la segnalazione di incidente o man-cato incidente dovrà essere effettuata sulla base del Decreto del 15 luglio 2005 e delle norme generali che regolamentano i dispositivi;

nel caso in cui un’indagine riguardi un dispositivo senza la marcatura CE (o marcato ma modificato o usato secondo una destinazione diversa da quella per cui aveva ottenuto la marcatura CE), la procedura interverrà in una fase di indagine pre-commercializzazione e la segnalazione di incidente deve essere effettuata sulla base delle norme che regolano le indagini cliniche, gli articoli legislativi e relativi allegati e la norma tecnica EN ISO 14155-1.

26 Linee guida Ministero della Sanità, capitolo 11, segnlazione eventi avversi - Marzo 2015 Le indagini cliniche dei DM (esclusi gli IVD).

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35GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

SEGNALAZIONE DA DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO

CONCETTO DI DANNO INDIRETTOPoiché i dispositivi medico diagnostico in vitro (IVD), solitamente, non vengono a contatto diretto con il paziente, le valutazioni relative alla necessità di notificare o meno un evento possono essere più complesse. Infatti può risultare talvolta difficile collegare direttamente l’e-ventuale danno al paziente e il dispositivo utilizzato.In questi casi risulta infatti più appropriato parlare di “danno indiretto” al paziente come conseguenza di un’azione, intrapresa o non intrapresa, sulla base di un risultato diagnostico errato, ottenuto tramite l’utilizzo di un dispositivo IVD.Talvolta può non essere sempre semplice e immediato determinare se la morte, o un grave peggioramento dello stato di salute di un paziente, possa essere imputabile ai risultati errati, ottenuti con l’utilizzo di un dispositivo IVD, o se l’evento possa essere invece imputabile ad un eventuale errore dell’utilizzatore. Tale errore potrebbe, comunque, anche essere generato da una carenza nelle istruzioni per l’uso. In ogni caso, in tutte queste circostanze, è sempre necessario notificare l’evento.Ancora più complesso potrebbe essere riuscire a valutare un evento, nel quale nessun danno si è verificato, ma che si potrebbe verificare, se l’evento si ripetesse in altre circostanze. Ad esempio, un dispositivo IVD potrebbe fornire un risultato non corretto ma nessun’azione me-dica viene intrapresa: se tale azione fosse stata intrapresa, il risultato errato avrebbe potuto causare un danno.Esempi di danno indiretto da IVD:

» diagnosi errata o ritardata; » trattamento mancato, ritardato o inappropriato; » trasfusione di materiali inappropriati.

Esempi di possibili cause di danno indiretto: » risultati imprecisi; » controlli di qualità indadeguati; » calibrazioni inadeguate; » falsi positivi o falsi negativi; » carenze nell’etichettatura.

In alcuni casi inoltre, l’utilizzo del dispositivo IVD può portare anche a possibili incidenti per l’operatore quali:

» infezioni da agenti biologici; » rischi chimici (contatto con agenti tossici, nocivi, irritanti) » elettrocuzione (scarica elettrica).

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ESEMPI PRATICI DI DANNO INDIRETTO

1. Un dispositivo per la misurazione della glicemia fornisce dei risultati erratiIl paziente, a seguito del risultato ottenuto con il dispositivo, deve intraprendere autonoma-mente specifiche azioni:

a. risultato non accurato - sovrastima: il paziente, al fine di ridurre la glicemia rilevata si inietta una quantità di insulina non necessaria, con conseguente ipoglicemia che può causare coma, fino alla morte;

b. risultato non accurato - sottostima: il paziente non intraprende nessuna azione perché il risultato non lo richiede. La reale glicemia elevata richiederebbe però una dose di insulina: le conseguenze potrebbero essere le stesse già descritte sopra;

c. la stessa situazione si presenta nel momento in cui è presente una reale ipoglicemia e il paziente, a causa di un risultato errato (normoglicemico), non assume zuccheri, al fine di evitare l’ulteriore diminuzione della concentrazione di glucosio nel sangue: anche in questo caso vi è rischio di coma e morte.

2. Una provetta sottovuoto per prelievo ha uno scarso vuoto interno e aspira una quantità insufficiente di sangueA causa del conseguente scorretto rapporto sangue/additivo, i risultati che si ottengono po-trebbero essere errati. I risultati errati possono portare ad una terapia inadeguata.

3. Provette sottovuoto per prelievo con EDTA27 errata concentrazione dell’additivoUn’inadeguata concentrazione di EDTA può comportare un’aggregazione piastrinica, con conseguente falsa riduzione della conta piastrinica. Possibili conseguenze: risultati clinici errati e terapie inadeguate.

4. Reagente per la determinazione simultanea del tempo di protrombina e della concentrazione del fibrinogeno nel plasma umano citratoFlaconi che presentano un colore giallo-marrone, dopo ricostituzione, al posto del tipico co-lore bianco-biancastro, sono responsabili di tempi di coagulazione sensibilmente più lunghi di quelli attesi. Il fenomeno è da attribuirsi alla presenza, in alcuni flaconi, di elevati livelli di umidità residua.Possibili conseguenze: trattamento inadeguato nell’ambito della terapia anticoagulante ora-le TAO.28

5. Strumentazione di laboratorio che richiede calibratori e controlli per confermare il funzionamento del reagente

27 Acido etilendiamminotetraacetico.28 Terapia Anticoagulante Orale.

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37GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

I calibratori e controlli non funzionano correttamente e danno risultati nei range di accettabi-lità, inducendo l’utilizzatore finale a pensare che il prodotto in uso sia conforme. I risultati ottenuti con tale prodotto potrebbero generare:

a. falso positivo: al paziente viene diagnosticata una patologia per la quale potrebbe subire terapie non necessarie o ulteriori esami diagnostici non necessari;

b. falso negativo: al paziente non viene diagnosticata una patologia che in realtà pre-senta e non intraprende il percorso terapeutico necessario, ritardando l’azione tera-peutica;

c. si riesce ad evidenziare la problematica prima di refertare il risultato, il paziente deve ripetere il test, in alcuni casi, sottoponendolo ad un ulteriore prelievo del campione che potrebbe essere anche particolarmente invasivo. Anche in questo caso potrebbe determinarsi un ritardo nella terapia.

6. Un reagente riporta in etichetta condizioni di conservazione errateLa conservazione del dispositivo IVD in condizioni inadeguate potrebbe portare ad alterazioni nell’efficacia del test diagnostico e, di conseguenza, a risultati errati e a terapie inadeguate.

7. Test immunologico per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG29, IgA30 e IgM31 anti-PF4/Eparina32

La componente del buffer presenta un aspetto torbido. Queste cartucce potenzialmente po-trebbero determinare un risultato errato (sia sottostimato che sovrastimato). Di conseguenza potrebbero verificarsi le seguenti condizioni:

» una situazione di falso negativo potrebbe far sì che il paziente continui il trattamento con eparina;

» una situazione di falso positivo potrebbe portare a un’incorretta diagnosi di HIT33 in un paziente.

29 Immunoglobuline G (IgG)30 Immunoglobuline A (IgA)31 Immunoglobuline M (IgM)32 Fattore piastrinico 4-eparina(PF4-Hep)33 Heparin induced thrombocytopenia

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38

Tabella 3: Albero decisionale indiretto

YES

YES

NO

NO

NO

NO

Incorrect result that causedor could death or serious injury?

Incident Report(10 days time limit)

Incident Report(30 days time limit)

Consistent withproduct claims?

Death/ingiurylinked to the result?

Consistent withproduct claims?

Detected byroutine labprocedures?

(**) Multiple events, that are notindividually considered asincidents, may lead to corrective action or a device recall (and anincident report)

Ure error/misuse?

Ure error/misuse?

Event

No report(**)

YES

YES

NO

YES

YES YES

NO

NO

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39GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

CONCETTO DI DIAGNOSTICA DI ACCOMPAGNAMENTO (CDX) La comprensione dei meccanismi molecolari del cancro è aumentata notevolmente negli ultimi 10-20 anni, portando allo sviluppo di una serie di nuovi farmaci mirati. Gran parte di questi farmaci è stata sviluppata utilizzando il modello di co-sviluppo in parallelo del farmaco e di un test diagnostico in grado di fornire informazioni essenziali per l’uso sicuro ed efficace del farmaco.Recentemente a questa tipologia di test diagnostici l’FDA (Food and Drug Administration) ha dato il nome di Companion Diagnostics (CDx), definizione adottata anche nell’ambito della UE.I test diagnostici di accompagnamento sono fondamentali per determinare se un paziente possa essere sottoposto a un trattamento con un medicinale, tramite l’identificazione quanti-tativa o qualitativa di marcatori specifici volti ad individuare i soggetti a maggior rischio di sviluppare reazioni gravi al medicinale specifico oppure i pazienti della popolazione per i quali il prodotto terapeutico è stato adeguatamente studiato ed è ritenuto sicuro ed efficace. Tali biomarcatori possono essere presenti in soggetti sani e/o in pazienti. L’attuale quadro normativo europeo dei dispositivi IVD, risalendo alla fine degli anni No-vanta, ignora l’esistenza dei CDx, pertanto i prodotti CDx oggi disponibili in Europa sono dispositivi IVD appartenenti alla categoria “altri dispositivi” e ad essi si applica il percorso di valutazione della conformità secondo l’allegato III, ovvero in autocertificazione. Questo percorso regolatorio appare piuttosto leggero, tenuto conto le importanti implicazioni sulle decisioni terapeutiche, e in contrasto con le più stringenti regole poste da FDA. A questa situazione pone soluzione il futuro Regolamento34 che introduce regole più stringen-ti; è previsto infatti che i CDx rientreranno nella classe C e il loro percorso di certificazione richiederà la domanda di valutazione della documentazione tecnica all’Organismo notificato e la consultazione da parte dello stesso di una delle Autorità competenti per i medicinali de-signate dagli stati membri, o l’European Medicines Agency (EMA).L’Organismo notificato sarà incaricato di valutare le caratteristiche e le prestazioni del CDx, l’EMA valuterà l’idoneità del dispositivo in relazione al farmaco, entrambi prenderanno in considerazione l’impatto del CDx sul trattamento dei pazienti, ovverosia, il rapporto rischi-be-nefici del farmaco e del dispositivo come parte del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza PSUR (Periodic Safety Update Report).

34 IVDR 746/2017.

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MONITORAGGIO POST-COMMERCIALIZZAZIONE AI FINI DELLA VIGILANZA E SORVEGLIANZAAlla luce di quanto considerato, la norma UNI CEI EN ISO 14971:2012 (Application of risk management to medical devices) riporta che per attuare il processo di gestione del rischio, il fabbricante deve avere una modalità per l’attuazione dell’analisi del rischio, secondo quanto definito dall’allegato I della Direttiva 93/42/CE e in riferimento alla metodologia di approc-cio definita dalla norma EN ISO 14971. Questa pratica può essere spiegata come la prima fase dell’analisi del rischio (start). Conseguentemente, per poter poi passare dall’analisi alla gestione del rischio, l’approccio va considerato in modo dinamico ed attivo, attraverso l’ap-plicazione da parte dei produttori di dispositivi o di coloro che ne curano l’immissione sul mercato, delle pratiche di seguito riportate:• sentendo direttamente il parere degli utilizzatori sulle effettive prestazioni offerte dal dispo-

sitivo che operano su prodotti analoghi, sentendo le loro esperienze direttamente avute, per poter valutare eventuali ricadute che potrebbero avere sui prodotti;

• prendere nota dei consigli degli utilizzatori, prescrittori, farmacisti dispensatori i quali possono contribuire a portare esperienze da loro sperimentate e quindi suggerire scelte o modifiche da apportare;

• informazioni che si sentono circolare all’interno del mercato, come ad esempio durante convegni o fiere, dove sono discusse esperienze fatte da altri con le relative scelte attuate ecc.;

• controllo sui siti delle autorità di avvisi di sicurezza emessi da fabbricanti/mandatari di dispositivi equivalenti.

APPROCCIO ATTIVO

Tabella 4: Approccio attivo della vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione

Indicatori Descrizione indicatore Metodo di calcolo Frequenza di raccolta

Frequenza di analisi

Tempistività nella trasmissione

Rispetto dei tempi per la trasmis-sione delle reazioni avverse

Numero di segnalazioni omu-nicate nei tempi previsti

Mensile Mensile

Completezza delle informazioni

Numero di relazioni su reazioni gravi o inattese

Numero di relazioni diviso totale schede

Mensile Mensile

Efficacia delle comunicazioni

Numero di comunicazioni urgenti inoltrate

Numer di comunicazioni urgenti inoltrate. Numero di comunicazioni ricevute

Mensile Mensile

Tempestività delle comunicazioni

Numero di giorni intercorsi Data di invio agli utenti della nota; data di pubblicazione della nota

Trimestrale Trimestrale

Qualità del servizio offerto

Predisposizione e aggiornamen-to di procedure interne scritte e schematiche relative alla vigilanza

Nunero di procedure aggior-nate; numero di procedure redatte

Trimestrale Trimestrale

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41GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Stabilire e mantenere un processo per l’identificazione dei pericoli collegati a un dispositivo medico, per stimare e valutare i rischi associati, controllare tali rischi e monitorare l’efficacia del controllo. Questo processo deve essere documentato e deve includere gli elementi seguenti:

◗ analisi dei rischi; ◗ valutazione dei rischi tramite indicatore di valutazione; ◗ controllo dei rischi; ◗ informazioni post-produzione.

INDICATORI DI VALUTAZIONE • L’indicatore della valutazione serve a monitorare il rapporto tra qualità e la quantità in

relazione ad un determinato fenomeno, processo o risultato sotto osservazione così da valutarne il conseguimento degli obbiettivi prefissati.

• Solitamente si hanno indicatori iniziali, intermedi e finali.

METODO DI RILEVAZIONE ◗ modulistica di raccolta segnalazione, suggerimenti e reclami; ◗ esplicita richiesta al cliente di immediata informazione; ◗ inviti per controlli periodici sul dispositivo; ◗ momenti di incontro con i medici; ◗ informazioni di ritorno; ◗ un attento esame dei punti sopra riportati.

SANZIONIDa ricordare che il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza da parte del fabbricante è san-zionato penalmente. Infatti tra le novità più significative apportate dalla Direttiva 2007/47/CE - D.lgs. 2010/37 vi è l’armonizzazione del sistema sanzionatorio assegnando ad ogni prescrizione una sanzione. Sono state disposte sanzioni uniformi, anche di carattere penale, che possano colpire in maniera graduale a seconda della gravità della non conformità tutti i trasgressori (fabbricanti, operatori sanitari, refrenti della vigilanza). I casi penali sono limitati a:• mancata comunicazione al Ministero di un incidente;• mancato ottemperamento a provvedimenti tassativi di ritiro, divieto o limitazione all’immis-

sione sul mercato, emesse dal Ministero della Salute.

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NUOVI REGOLAMENTI - CAPO VII VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ OPERATORI ECONOMICI

ANALISI GENERALEPer garantire che i dispositivi fabbricati in serie continuino ad essere conformi alle prescri-zioni dei futuri Regolamenti35, 36 e affinché nel processo di produzione si tenga conto dell’e-sperienza acquisita grazie al loro uso, è opportuno che tutti i fabbricanti dispongano di un sistema di gestione della qualità e di un sistema di sorveglianza post-commercializzazione, i quali dovrebbero essere proporzionati alla classe di rischio e al tipo di dispositivo. Inoltre, allo scopo di limitare al massimo i rischi o prevenire incidenti relativi ai dispositivi, i fabbri-canti dovrebbero istituire un sistema di gestione del rischio e un sistema per la segnalazione di incidenti e di azioni correttive di sicurezza (vedi considerando 74).I distributori e importatori assicurano di disporre di un sistema di gestione della qualità com-prendente procedure destinate a garantire che siano informati delle evenuali azioni correttive adottate dal fabbricante al fine di rispondere a problemi di sicurezza o per renderlo conforme ai Regolamenti (art.16).Come specificato nel considerando 34 del nuovo Regolamento, le attività di sorveglianza post-commercializzazione devono essere garantite all’interno dell’organizzazione del fabbri-cante e da una persona responsabile del rispetto della normativa e in possesso di requisiti minimi di qualifica, come dettagliato all’art. 15 dei Regolamenti.Le Autorità competenti svolgono attività di sorveglianza del mercato ed effettuano a tal pro-posito controlli appropriati sulle caratteristiche di conformità e sulle prestazioni dei disposi-tivi, procedendo, se del caso, a un esame della documentazione e a verifiche fisiche o di laboratorio sulla base di un campionamento adeguato. Esse tengono conto, in particolare, di principi consolidati per quanto riguarda:• la valutazione e la gestione dei rischi;• dei dati di vigilanza e dei reclami.Le Autorità competenti elaborano piani di attività di sorveglianza annuali, tenendo conto del programma europeo di sorveglianza del mercato elaborato dal gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (Medical Device Coordination Group).37

I fabbricanti, oltre a disporre di un sistema di sorveglianza post- commercializzazione devono rispettare gli obblighi di vigilanza, ovvero segnalare alle Autorità competenti tutti gli incidenti gravi e le azioni correttive di sicurezza che coinvolgono i dispositivi.

35 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, il Regolamento (CE) N. 178/2002 e il Regolamento (CE) N. 1223/2009 e che abroga Le Direttive 90/385/Cee E 93/42/Cee Del Consiglio (LINK).

36 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la Direttiva 98/79/CE e la Decisione 2010/227/UE della Commissione (LINK).

37 Per maggior informazioni riguardo la composizione e le competenze del Medical Device Coordination Group (MDCG), si prega di fare riferimento agli artt. 103-105/MDR e artt. 98-99 IVDR.

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43GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

I nuovi Regolamenti riportano tre sezioni distinte:1. sorveglianza post-commercializzazione da parte del fabbricante;2. vigilanza da parte del fabbricante;3. sorveglianza del mercato da parte dell’Autorità competente.

SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE - OBBLIGHI DEL FABBRICANTEIl capo VII - sezione 1 dei nuovi Regolamenti dal titolo “Sorveglianza post-commercializzazio-ne” descrive tutte le attività richieste al fabbricante di dispositivi per ottemperare agli obblighi in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sia per quanto concerne la sicurezza, che per l’efficacia del dispositivo stesso.Per ogni dispositivo, in modo proporzionato alla classe di rischio e adeguato al tipo di dispo-sitivo, i fabbricanti provvedono a pianificare, istituire, documentare, applicare, man-tenere e aggiornare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione che forma parte integrante del sistema di gestione della qualità del fabbricante (vedasi articoli38 ).Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione è atto a raccogliere, registrare e analiz-zare attivamente e sistematicamente i pertinenti dati sulla qualità, le prestazioni e la sicurezza di un dispositivo durante l’intero periodo di validità, a trarre le necessarie conclusioni e a determinare, attuare e monitorare le eventuali azioni preventive e correttive.I dati raccolti dal sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante sono usati in particolare ai seguenti scopi:

a. aggiornare la valutazione dei rischi e dei benefici e la gestione del rischio, le infor-mazioni di progettazione e fabbricazione, le istruzioni per l’uso e l’etichettatura;

b. aggiornare la valutazione clinica; c. aggiornare la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica (nel caso dei

dispositivi appartenenti alla classe III , ai dispositivi impiantabili , alle classi C e D); d. identificare le esigenze di azioni preventive e correttive di sicurezza; e. individuare le possibilità di migliorare l’utilizzabilità, le prestazioni e la sicurezza del

dispositivo; f. se del caso, contribuire alla sorveglianza post commercializzazione di altri dispositivi;g. individuare e segnalare tendenze.

La documentazione tecnica va aggiornata di conseguenza.Se nel corso della sorveglianza post-commercializzazione viene identificata la necessità di azioni preventive e/o correttive, il fabbricante adotta i provvedimenti appropriati e informa le Autorità competenti interessate e, se del caso, l’organismo notificato. La constatazione di un incidente grave o l’attuazione di un’azione correttiva di sicurezza devono essere segnalate.

38 MDR art.83; IVDR art. 78.

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Nell’ambito del sistema di sorveglianza post-commercializzazione, il fabbricante è tenuto ad istituire un PMCF il quale è un processo continuo di aggiornamento della valutazione clinica e fa parte del piano di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante. A tal fine, il fabbricante raccoglie e valuta in modo proattivo i dati clinici relativi all’uso negli o sugli esseri umani di un dispositivo che reca la marcatura CE ed è immesso sul mercato o messo in servizio nei limiti della destinazione indicata nel procedimento di valutazione della confor-mità pertinente, allo scopo di confermare la sicurezza e le prestazioni per tutto il periodo di validità previsto del dispositivo e l’immutata accettabilità dei rischi identificati, e di rilevare rischi emergenti sulla base di elementi fattuali.Il PMCF si effettua in base ad un metodo documentato, stabilito in un piano ad hoc e detta-gliato nell’allegato XIV.

DOCUMENTI DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DA CONSERVARE NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL DISPOSITIVOPiano di sorveglianza post-commercializzazione (art. 84, allegato III punto 1.1/ MDR – art. 79 allegato III punto 1/IVDR)Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione, che è parte integrante del sistema di qualità aziendale, si basa su un piano di sorveglianza post-commercializzazione, PMS Plan (Post-Market Surveillance Plan). Tale documento mira a raccogliere le informazioni qui di se-guito elencate e la loro provenienza:

1. le informazioni relative agli incidenti gravi, comprese le informazioni provenienti dai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza e le azioni correttive di sicurezza;

2. i dati relativi agli incidenti non gravi e i dati sugli eventuali effetti collaterali indesiderabili; 3. le informazioni provenienti dalle relazioni sulle tendenze; 4. la documentazione specialistica o tecnica, le banche dati e/o i registri pertinenti; 5. le informazioni, compresi commenti e reclami, fornite da utilizzatori, distributori e

importatori; 6. le informazioni pubblicamente disponibili riguardanti dispositivi medici simili.

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45GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Tabella 5: Piano di sorveglianza post-commercializzazione

Il PMS plan comprende almeno1. Processo di raccolta

informazioniUn processo sistematico e proattivo per la raccolta di tutte le informazioni di cui al prece-dente punto, anche confrontando il dispositivo con prodotti similari disponibili; le modalità di raccolta possono variare e dipendono dalle procedure implementate nel sistema di qualità di ciascun fabbricante, che ad esempio può allestire una tabella riepilogativa con:

• non conformità di prodotto;• errato utilizzo;• incidenti;• informazioni relative a prodotti similari da valutare con frequenza dipendente dell’analisi dei

rischi di ciascun prodotto.2. Metodi di

valutazione datiMetodi e processi efficaci ed appropriati per valutare i dati raccolti.

3. Indicatori e soglie Indicatori e valori soglia adeguati da utilizzare nel riesame continuo dell‘analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio. Nell’ambito del sistema qualità aziendale, all’interno della procedura sulla sorveglianza dei dispositivi, individuare degli indicatori numerici che calcolati con una determinata cadenza temporale, forniscono un’idea rispet-to al rischio che tale evento possa ripetersi (per esempio il numero di segnalazioni rispetto al numero di confezioni vendute in un determinato periodo).

4. Metodi di indagine Metodi e strumenti efficaci ed appropriati per svolgere indagini sulle denunce o le espe-rienze di mercato rilevate nel settore.

5. Metodi di gestione delle relazioni sulle tendenze

Metodi e protocolli per gestire gli eventi oggetto di relazioni sulle tendenze, compresi quelli da utilizzare per individuare qualsiasi aumento statisticamente significativo della frequenza o della gravità degli incidenti, nonché il periodo di osservazione (per esempio con l’aiuto di indicatori numerici).

6. Metodi di comunicazione con le autorità

Metodi e protocolli per comunicare efficacemente con le Autorità competenti, gli organi-smi notificati, gli operatori economici e gli utilizzatori.

7. Procedure di sorveglianza e vigilanza

Rimando alle procedure per soddisfare gli obblighi del fabbricante in merito a sorveglian-za e vigilanza.

8. Procedure relative alle CAPA

Procedure sistematiche per individuare e avviare misure adeguate, comprese le azioni correttive; il discostamento dall’obiettivo prefissato per l’indicatore del dispositivo potreb-be comportare l’attivazione di CAPA (Corrective Action Preventive Action).

9. Strumenti per tracciare i dispositivi

Strumenti efficaci per rintracciare e identificare i dispositivi per i quali potrebbero essere necessarie azioni correttive.

10. Piano di follow-up Piano di follow-up clinico post-commercializzazione, o una motivazione per cui un follow-up clinico post-commercializzazione non è applicabile.

Il Regolamento richiede, come già richiesto dalla norma EN ISO 13485, che le attività di sorveglianza post-commercializzazione siano stabilite ed eseguite tramite procedure docu-mentate.Per i dispositivi diversi dai dispositivi su misura, il piano di sorveglianza post-commercializza-zione fa parte della documentazione tecnica, come specificato all’allegato II.

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Rapporto di sorveglianza post-commercializzazione (art. 85/MDR – art. 80/IVDR)I fabbricanti dei dispositivi di classe I e dispositivo medico diagnostico in vitro di classe A e B stilano un rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione che sintetizza i risultati e le conclusioni delle analisi dei dati raccolti nell’ambito della sorveglianza post-commercia-lizzazione, insieme a una motivazione e una descrizione delle eventuali azioni preventive e correttive adottate.Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR: art. 86/MDR – art. 81/IVDR)Per ogni dispositivo e, se del caso, per categoria o gruppo di dispositivi, i fabbricanti dei dispositivi delle classi IIa, IIb e III e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro delle classi C e D stilano un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza che sintetizza i risultati e le conclusioni delle analisi dei dati raccolti nell’ambito della sorveglianza post-commercializza-zione (vedi allegati III MDR/IVDR). Acclude una motivazione e una descrizione delle eventuali azioni preventive e correttive adottate. Durante l’intero periodo di validità del dispositivo in questione tale rapporto indica:

a. le conclusioni della valutazione dei rischi e dei benefici; b. i principali risultati del rapporto di follow-up clinico post commercializzazione;c. il volume di vendite dei dispositivi e la stima della popolazione che utilizza ciascuno

di essi e, se possibile, la frequenza d’uso del dispositivo. Nel caso dei dispositivi su misura, il rapporto forma parte della documentazione tecnica (vedi MDR/allegato XIII punto 2).I fabbricanti di dispositivi appartenenti alla classe III, impiantabili e IVD classi C e D trasmet-tono i rapporti mediante il sistema elettronico, parte di Eudamed, all’organismo notificato che partecipa alla valutazione della conformità. L’organismo notificato esamina il rapporto e inserisce la sua valutazione nella banca dati precisando nei dettagli le eventuali azioni adot-tate. Tali rapporti e la valutazione dell’organismo notificato sono messi a disposizione delle Autorità mediante il sistema elettronico. I fabbricanti dei dispositivi diversi da quelli indicati al precedente paragrafo mettono i rap-porti a disposizione dell’organismo notificato che partecipa alla valutazione della conformità e, su richiesta, delle Autorità competenti.

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47GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Quando revisionare il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza

Tabella 6: Tempistiche di aggiornamento PSUR

TIPOLOGIA DISPOSITIVO TEMPISTICA DI AGGIORNAMENTO

Dispositivi di classe IIb e III;

Dispositiviu medico diasgnostici in vitro classi C e D

almeno una volta l’anno.

Dispositivi di classe IIa ove necessario e almeno ogni due anni.

Dispositivi medici di classe I, dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe A

ove necessario.

In tutti i casi, il rapporto forma parte della documentazione tecnica e deve essere sempre a disposizione delle Autorità competenti, su richiesta.Piano di Follow-up clinico post-commercializzazione Post-Market Clinical Follow-up – PMCF(MDR/all. XIV parte B)

OBIETTIVIIl piano PMCF specifica i metodi e le procedure per raccogliere e valutare in modo proattivo i dati clinici.

Tabella 7: Obiettivi e metodi PMCF

OBIETTIVI METODI

Confermare la sicurezza e le prestazioni del dispositivo per tutto il periodo di validità previsto

• analisi dei trends.

Individuare gli effetti collaterali precedentemente sconosciuti e controllare quelli già identificati e le controindicazioni

• cross-check tra gli effetti;

• analisi delle segnalazioni di incidenti del dispositivo o di dispositivi equivalenti.

Individuare e analizzare i rischi emergenti sulla base di elementi fattuali

• analisi e valutazione periodica dei reclami.

Garantire l‘immutata accettabilità del rapporto rischi/benefici

• aggiornamento della valutazione clinica con dati di sorveglianza post- commercializzazione attiva e passiva.

Identificare eventuali usi scorretti o usi off-label sistematici del dispositivo al fine di verificare la regolarità della sua destinazione

• analisi delle segnalazioni spontanee;

• raccolta informazioni da operatori sanitari.

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CONTENUTIIl piano PMCF comprende almeno: • le procedure e i metodi generali del PMCF applicabili, quali la raccolta dell’esperienza

clinica acquisita, i commenti degli utilizzatori, l’esame della letteratura scientifica e di altre fonti di dati clinici;

• le procedure e i metodi specifici del PMCF applicabili, quali la valutazione dei registri più adatti o gli studi PMCF;

• una motivazione dell’adeguatezza dei metodi e delle procedure di cui ai punti precedenti; • un riferimento alle parti pertinenti della relazione sulla valutazione clinica e alla gestione

del rischio; • gli obiettivi specifici che saranno affrontati dal PMCF; • una valutazione dei dati clinici relativi a dispositivi equivalenti o analoghi; • il riferimento alle specifiche comuni, alle norme e agli orientamenti pertinenti relativamente

al PMCF; • un calendario dettagliato e debitamente giustificato delle attività di PMCF (ad esempio,

analisi dei dati e delle relazioni sul PMCF) che devono essere svolte dal fabbricante.Il piano PMCF può includere studi di post-commercializzazione per confermare la sicurezza del dispositivo o dimostrare la sicurezza e le prestazioni del dispositivo.

Relazione di valutazione del follow-up clinico post-commercializzazione (MDR - alle-gato XIII, parte B)

Il fabbricante analizza i risultati del PMCF e li documenta in una relazione di valutazione del PMCF che diventa parte della relazione sulla valutazione clinica e della documentazione tecnica. Le conclusioni della relazione di valutazione del PMCF sono prese in considerazione per la valutazione clinica (articolo 49 e allegato XIII, parte A), e per la gestione del rischio (allegato I, punto 1 bis).Se il PMCF ha rivelato la necessità di misure preventive e/o correttive, il fabbricante provvede ad attuarle.

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49GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Sistema di sorveglianza post-commercializzazione

Raccolta sistematica di informazioni dal mercato

Aggiornamento proporzionale alla classe di rischio

Aggiornamento all’occorrenza

A EUDAMED per ON e

AACC

Rapporto PMS

P S U R

Piano post-commercializzazione

Classe IIa, IIb e III

Classe I

Classe III e Impiant.

Fonte: gentile concessione Ministero della Salute - Ufficio V

Follow-up delle prestazioni post-commercializzazione Post-Market Performance Follow-up – PMPF (IVDR/allegato XIII, parte B)

OBIETTIVIIl PMPF è processo continuo per aggiornare la valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 56/IVDR e allegato XIII, parte A, e viene specificamente trattato nel piano di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante. Il PMPF si effettua in base a un metodo documen-tato, sviluppato in un piano ad hoc.Nel realizzare il PMPF, il fabbricante raccoglie e valuta in modo proattivo i dati sulle presta-zioni e i rilevanti dati scientifici relativi all’uso di un dispositivo che reca la marcatura CE e che è immesso sul mercato o messo in servizio nell’ambito della sua destinazione d’uso indi-cata nel relativo procedimento di valutazione della conformità, con l’obiettivo di:• confermare la sicurezza, le prestazioni, la validità scientifica per tutta la vita prevista del

dispositivo;• garantire l’immutata accettabilità del rapporto rischi/benefici;• rilevare rischi emergenti sulla base di elementi fattuali.

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Il piano PMPF specifica i metodi e le procedure per raccogliere e valutare in modo proattivo i dati clinici.

Tabella 8: Scopo del piano PMPF

OBIETTIVI METODI

Confermare la sicurezza e le prestazioni del dispositivo per tutta la vita prevista

• analisi dei trends.

Individuare i rischi o i limiti delle prestazioni e le controindicazioni precedentemente sconosciuti

• cross-check tra rischi/limiti e controindicazioni;

• analisi delle segnalazioni di incidenti del dispositivo o di dispositivi equivalenti.

Garantire un‘accettabilità continua delle evidenze cliniche e del rapporto rischi/benefici di cui all‘allegato I, capo I, punti 1 e 8

• analisi e valutazione periodica dei reclami.

Identificare eventuali usi scorretti sistematici • analisi delle segnalazioni spontanee;

• raccolta informazioni da operatori sanitari.

CONTENUTIIl piano PMPF comprende almeno:

a. le procedure e i metodi generali del PMPF applicabili, quali la raccolta dell’espe-rienza clinica acquisita, il feedback dagli utilizzatori, lo screening della letteratura scientifica e di altre fonti di dati sulle prestazioni o scientifici;

b. le procedure e i metodi specifici del PMPF applicabili, quali test interlaboratorio e altre attività di garanzia della qualità, studi epidemiologici, valutazione dei registri idonei dei pazienti o delle malattie, banche di dati genetici o studi della prestazione clinica post-commercializzazione;

c. un razionale per l’appropriatezza dei metodi e delle procedure di cui alle lettere a) e b);d. un riferimento alle parti relative del rapporto sulla valutazione delle prestazioni di cui

all’allegato XIII, punto 1, 3 e alla gestione del rischio di cui all’allegato I, punto 3;e. gli obiettivi specifici che saranno affrontati dal PMPF;f. una valutazione dei dati delle prestazioni relativi a dispositivi equivalenti o similari,

e l’attuale stato dell’arte;g. un riferimento a eventuali specifiche comuni o norme armonizzati pertinenti utilizzate

dal fabbricante e linee guida sul PMPF;h. un calendario dettagliato e adeguatamente giustificato delle attività di PMPF, quali

analisi dei dati e rapporti sul PMPF, che devono essere svolte dal fabbricante.

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51GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Per i dispositivi medico diagnostici in vitro il fabbricante analizza i risultati del PMPF e li do-cumenta in un rapporto di valutazione del PMPF che aggiorna il rapporto sulla valutazione delle prestazioni e diventa parte della documentazione tecnica. Qualora il PMPF evidenzi la necessità di misure preventive/correttive, il fabbricante provvede ad attuarle. Le conclusioni del rapporto di valutazione del PMPF sono prese in considerazione per la valutazione delle prestazioni e per la gestione del rischio di cui all’allegato I, punto 3.

DOCUMENTI DEL SISTEMA DI VIGILANZARapporti singoli (artt. 87-89/MDR – artt. 82-84/IVDR) Il fabbricante ha l’obbligo di presentare:• una relazione iniziale in tempi prestabiliti sulla base del tipo di incidente. Vi è la possibilità

di presentare una relazione incompleta seguita da una completa;• una relazione finale, contenente l’indagine, le conclusioni e le azioni correttive, se del

caso.Relazioni di sintesi periodiche (art. 87 punto 9/MDR – art. 82 punto 9/IVDR)Nel caso di incidenti gravi simili che riguardano lo stesso dispositivo o tipo di dispositivo, il fabbricante può presentare all’Autorità competente relazioni di sintesi periodiche anzichè rapporti singoli, purchè tali incidenti siano comuni e ben documentati. Relazioni sulle tendenze (art. 88/MDR – art. 83/IVDR)I fabbricanti devono segnalare ogni aumento statisticamente significativo della frequenza o della gravità di incidenti diversi da quelli gravi o di effetti collaterali indesiderati attesi, che possono aver comportato o comportare rischi inaccettabili per la salute o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o terzi. La metodologia per la realizzazione di tali report è definita dal fabbricante nel PMS plan. Il mandatario e l’importatore sono responsabili in solido39 (artt. 11 e 12) con il fabbricante nel caso in cui quest’ultimo non rispetti gli obblighi specifici previsti dai Regolamenti.

Tempistiche di segnalazione La tabella seguente riporta le tempistiche di segnalazione in base alla tipologia di incidente.

39 Articolo 1292 del Codice Civile - nozione della solidarietà.

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Tabella 9: Tempistiche di segnalazione, confronto Meddev – Regolamenti

Incidente Meddev 2.12 rev. 8MDR - Articolo 87IVDR - Articolo 82

Cambiamenti

Grave minaccia per la sanità pubblica

«immediatamente (senza alcun ritardo, che non possa essere giustificato) ma non oltre due giorni di calendario dal momento in cui il fabbricante acquisisce la consape-volezza di questo pericolo»

«[…] il fabbricante trasmette la relazione di cui al paragrafo 1 immediatamente e non oltre 2 gior-ni dopo avere avuto conoscenza della minaccia.»

2 giorni – nessun cambiamento

Decesso o inatteso grave deterioramento delle condizioni di salute

«immediatamente (senza alcun ritardo, che non possa essere giustificato) dopo che il fabbricante stabilisce un nesso tra il dispositivo e l’evento, ma non oltre 10 giorni di calendario dalla data in cui viene a conoscenza dell’evento»

«[…] la relazione è trasmessa immediatamente dopo che il fabbricante ha accertato o non appena presume l’esistenza di un nesso causale tra il dispositivo e l’incidente grave e comunque entro 10 giorni dopo la data in cui al produttore diviene noto l’incidente grave.»

10 giorni – nessun cambiamento

Include il sospetto nesso causale

Incidente grave «immediatamente (senza alcun ritardo, che non possa essere giustificato) dopo che il fabbricante stabilisce un nesso tra il dispositivo e l’evento, ma non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui viene a conoscenza dell’evento»

«[…] I fabbricanti segnalano ogni incidente grave […] immediata-mente dopo aver stabilito il nesso causale, anche solo ragionevol-mente possibile, fra l’incidente e il loro dispositivo, e non oltre 15 giorni dopo aver avuto conoscenza dell’incidente.»

15 giorni – riduzione da 30 giorni

Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato (art. 100/MDR – art. 95/IVDR)I nuovi Regolamenti mirano ad estendere l’utilizzo del sistema elettronico Eudamed a nuove funzionalità come la raccolta e il trattamento delle seguenti informazioni: • sintesi dei risultati delle attività di sorveglianza annuale; • informazioni relative a dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la

sicurezza; • informazioni relative alla non conformità dei prodotti; • informazioni relative a misure preventive di protezione della salute; • sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni delle attività di sorveglianza degli stati

membri. Attraverso il sistema elettronico le informazioni saranno immediatamente trasmesse a tutte le Autorità competenti interessate e, se del caso, all’organismo notificato che ha rilasciato il certi-ficato per il dispositivo in questione e saranno accessibili agli stati membri e alla Commissione. Le informazioni scambiate tra gli stati membri non saranno rese pubbliche ove ciò possa osta-colare le attività di sorveglianza del mercato e la cooperazione tra stati membri.

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53GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICII nuovi Regolamenti dedicano una più completa distinzione delle responsabilità dei vari ope-ratori economici che vengono di seguito riassunte con particolare riguardo al tema della vigilanza.• Il mandatario deve informare immediatamente il fabbricante dei reclami e delle segnala-

zioni di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a un dispositivo per il quale è stato designato. Inoltre in caso di mandatario uscente questi ha l’obbligo di trasmettere al fabbricante o al nuovo mandatario, dopo la fine del proprio mandato, qualsiasi reclamo o segnalazione di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi ad un dispositivo per cui era stato designato come mandatario.

• I distributori che hanno ricevuto reclami o segnalazioni di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a un dispositivo che hanno messo a dispo-sizione trasmettono immediatamente queste informazioni al fabbricante e, se del caso, al suo mandatario e all’importatore. Essi tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi nonché dei richiami e ritiri di prodotti, e mantengono informati di tale monito-raggio il fabbricante e, se del caso, il mandatario e l’importatore e forniscono loro tutte le informazioni da essi richieste (articolo 14, punto 5).

Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi nonché dei richiami e ritiri di prodotti, e forniscono al fabbricante, al mandatario e ai distributori tutte le informa-zioni da essi richieste che consentono loro di esaminare i reclami (articolo 13, punto 6).

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Fabbricante Capitolo 2, Articolo 8

Gestione da parte del fabbricante del sistema di sorveglianza Post-Commercializzazione

1. FLOW CHART RUOLO FABBRICANTE INCIDENTI NON GRAVI

Con queste informazioni il fabbricante aggiorna il Piano di sorveglianza post-commercializzazione

E’ UN INCIDENTE GRAVE?

NO NO

Fabbricante fornisce alla CA dello Stato membro una

dichiarazione in cui ne spiega la motivazione. La trasmissione

avviene attraverso il sistema EUDAMED

Aumento della frequenza e della gravità di incidenti non gravi?

Tale aumento comporta o può comportare rischi per la salute e la sicurezza di pazienti e/o

utilizzatori?

Report sulle tendenze da segnalare mediante EUDAMED

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55GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Se si verifica un decesso o un inatteso grave deterioramento

delle condizioni di salute di una persona

e il fabbricante ha accertato o presume

l’esistenza di un nesso causale tra il

dispositivo e l’incidente grave

2. FLOW CHART RUOLO FABBRICANTE INCIDENTI GRAVI

E’ UN INCIDENTE GRAVE?

SI SI SI

Se è stata stabilita la connessione causale tra incidente grave e

dispositivo

Se l’incidente può determinare una grave minaccia per la salute

pubblica

Il fabbricante trasmette la relazione

mediante sistema EUDAMED all’Autorità competente in cui si è verificato l’incidente immediatamente e non oltre i 15gg da

quando ne è venuto a conoscenza

Il fabbricante trasmette la relazione

mediante sistema EUDAMED all’Autorità competente in cui si è verificato l’incidente immediatamente e non oltre i 2gg da

quando ne è venuto a conoscenza

Inizia l’investigazione del fabbricante

Il fabbricante trasmette la relazione

mediante sistema EUDAMED all’Autorità

competente dello stato in cui si è

verificato l’incidente immediatamente e non oltre i 10gg da

quando ne è venuto a conoscenza

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Azioni Correttive da adottare

INCIDENTI GRAVI

Valutazione del rischio

Il fabbricante presenta una relazione finale con le proprie conclusioni ed eventuali azioni

correttive da prendere

Il fabbricante mediante avviso di sicurezza informa gli utilizzatori mediante pubblicazione elettronica sul sito EUDAMED. Eccetto che per

casi di urgenza il Fabbricante deve condividere la bozza dell’avviso di sicurezza con la

l’Autorità competente coordinatrice

Inizia l’investigazione del Fabbricante

Con queste informazioni il fabbricante aggiorna il Piano di sorveglianza post-commercializzazione

* Lo schema rappresenta in maniera sintetica la procedura che si intende concordare con l’Autorità coordinatrice.

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57GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

3. FLOW CHART RUOLO FABBRICANTE INCIDENTI GRAVI SIMILI

INCIDENTI GRAVI SIMILI

Incidenti che si verificano con lo stesso dispositivo, con la stessa causa

principale, ben documentati e per i quali sono state adottate delle azioni correttive

di sicurezza?

Il fabbricante presenta una relazione di sintesi periodica unica per tutti gli

incidenti gravi simili tramite sistema elettronico EUDAMED.

(Il fabbricante presenta tali relazioni all’autorità competente designata come coordinatrice e alle autorità competenti dove ha sede il fabbricante e mandatario, con cui ne decide il formato, il contenuto e la frequenza delle relazioni).*

Con queste informazioni il fabbricante aggiorna il Piano di sorveglianza post-commercializzazione

SI

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Gestione da parte del fabbricante del sistema di sorveglianza post-commercializzazione

Dispositivi medici di classe I e dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe A e B:

Il fabbricante stila un rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione che com-prende i dati raccolti nella ambito della sorveglianza post-commercializzazione (incidenti gravi, non gravi, rapporti sulle tendenze, incidenti simili ed eventuali azioni correttive e preventive adottate).

Dispositivi medici di classe IIa, IIb e III e dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe C e D:

Il fabbricante stila un rapporto periodico di aggiornamento sulla sorveglianza post-commercializzazione che comprende i dati raccolti nella ambito della sorveglianza post-commercializzazione (incidenti gravi, non gravi, rapporti sulle tendenze, incidenti simili e una descrizione e motivazione delle eventuali azioni correttive e preventive adottate). Tale rap-porto dovrà essere aggiornato dal fabbricante almeno una volta l’anno.

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59GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Mandatario (Capitolo 2, Articolo 9)

1. FLOW CHART RUOLO MANDATARIO

Con queste informazioni il fabbricante aggiorna il Piano di sorveglianza post-commercializzazione

Collabora con l’Autorità competente per eventuali azioni

preventive e correttive da implementare all’interno degli

stati membri

Informa immediatamente il fabbricante su reclami,

segnalazioni su incidenti o presunti incidenti (vedi flow chart

1, 2, 3 su ruolo fabbricante)

Il mandatario ha la responsabilità di gestire la

documentazione da fornire ad EUDAMED per gli incidenti

(vedi flow chart 1, 2, 3 su ruolo fabbricante) avvenuti all’interno

degli stati membri

Il fabbricante che non dispone di una sede in uno stato membro può commercializzareIl prodotto in EU solo se designa un mandatario unico

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Importatore (Capitolo 2, Articolo 11)

Obblighi importatori

1. FLOW CHART RUOLO IMPORTATORE

RECLAMI/SEGNALAZIONI INCIDENTI?

NON CONFORMITÀ E/O RISCHI GRAVI?

RISCHI GRAVI?

Informa immediatamente il fabbricante, il mandatario e i

distributori su reclami, e ritiro di prodotti e ne forniscono tutte le info necessarie per esaminare i

reclami

Informano immediatamente il fabbricante e il mandatario di eventuali non conformità

L’importatore coopera con fabbricante,

mandatario e Autorità competente al fine

che vengano adottate le idonee azioni

correttive e preventive

Informano immediatamente

l’Autorità competente e se dal caso

l’Organismo Notificato che ha rilasciato il certificato dando

informazioni precise sulla non conformità ed eventuali azioni

correttive e preventive

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61GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Distributore (Capitolo 2, Articolo 12)

Obblighi distributori

1. FLOW CHART RUOLO DISTRIBUTORE

RECLAMI/SEGNALAZIONI INCIDENTI?

NON CONFORMITÀ E/O RISCHI GRAVI?

RISCHI GRAVI O DISPOSITIVO FALSIFICATO?

Informa immediatamente il fabbricante, il mandatario e se dal caso anche l’importatore. I distributori tengono un registro

su i reclami dei prodotti e tengono informato fabbricante,

mandatario e importatore

Informano immediatamente il fabbricante mandatario e importatore di eventuali non

conformità.

Il distributore coopera con fabbricante, mandatario e

importatore al fine che vengano adottate

le idonee azioni correttive e preventive

Il distributore informa immediatamente anche l’autorità competente e

se dal caso

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Distributore (Capitolo 2, Articolo 12)

Obblighi distributori

1. FLOW CHART RUOLO DISTRIBUTORE

RICHIESTE AUTORITÀ COMPETENTI?

Il distributore fornisce all’autorità competente tutta la documentazione se richiesta

per mezzo informando e cooperando con il mandatario

CONTRATTO – ACCORDO40

Gli obblighi, i diritti, il ruolo e le responsabilità di ciascun operatore economico dovrebbero essere definiti nell’ambito di un contratto tra le parti o un accordo tecnico allegato al contratto commerciale in modo da poterlo aggiornare indipendentemente dal contratto stesso.

SORVEGLIANZA DEL MERCATO A CARICO DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA NORMATIVAL’articolo 15 e articoli integrativi dei Regolamenti introduce i requisiti per la nuova figura professionale responsabile del rispetto della normativa di cui i fabbricanti ed i mandatari dovranno disporre all’interno della loro organizzazione.Tale soggetto dovrà avere una laurea in legge, medicina, farmacia, ingegneria o altre disci-pline scientifiche pertinenti e almeno un anno di esperienza professionale negli affari regola-tori o nei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.

40 Ai sensi del Codice Civile, art. 1321, Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

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63GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

In assenza dei su richiamati titoli di studio, sarà necessario dimostrare almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.Questa persona deve essere inserita in maniera stabile nell’organizzazione del fabbricante e del mandatario, eccezion fatta per le microimprese e piccole imprese41, per le quali è pre-scritto di avere tale figura “a disposizione in maniera permanente e continuativa”. La persona responsabile del rispetto della normativa ricoprirà un ruolo fondamentale nella supervisione e nel controllo della fabbricazione dei dispositivi, nonché delle relative attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione, tra cui: • verificare la conformità dei dispositivi prima del rilascio, conformemente al sistema di ge-

stione della qualità;• assicurare che siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione isti-

tuendo e tenendo aggiornato il sistema di sorveglianza post-commercializzazione di cui all’articolo 83/MDR e 78/IVDR e gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91/MDR e 82 a 86/IVDR.

Tali compiti rappresentano dei veri propri obblighi stabiliti dalla legge e devono costituire parte tassativa del contratto, soprattutto nel caso in cui siano divisi tra più soggetti per i quali è stabilito che i rispettivi ambiti di competenza debbano essere redatti per iscritto. Si consiglia vivamente di riportare dettagliatamente le diverse attività nella job description.Inoltre, data la centralità e l’importanza di tale ruolo, è cruciale per la corretta implementazio-ne delle procedure aziendali che la persona responsabile del rispetto della normativa svolga i propri compiti in totale autonomia senza alcuno svantaggio all’interno dell’organizzazione, a prescindere dal fatto che sia o meno un dipendente. Questa nuova investitura a responsabile ufficiale dei processi e delle procedure aziendali non può essere in alcun modo messa in secondo piano anche in considerazione del fatto che l’al-legato VI,42 specifica di riportare il nome ed i contatti della persona responsabile del rispetto della normativa di cui all’articolo 15 e articoli integrativi.Anche sotto questo aspetto, i Regolamenti rappresentano una svolta epocale, una nuova sfida per tutti gli stakeholder, ma anche un cambiamento di direzione per la persona respon-

41 Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (LINK) non sono tenute ad avere la persona responsabile del rispetto della normativa all’interno della loro organizzazione ma sono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e continuativa.

Ai sensi della raccomandazione: a) si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un

totale di bilancio annuo non superiori a €10 milioni;b) si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure

un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 milioni.42 Informazioni da presentare previa registrazione dei dispositivi e degli operatori economici a norma dell’articolo

29(4)/MDR e 36(3)/IVDR e dell’articolo 31/MDR e 28/IVDR; dati di base da fornire alla banca dati udi unitamente all’identificativo del dispositivo UDI-DI a norma degli articoli 28-29/MDR e 25-26/IVDR e sistema UDI.

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sabile della normativa che ricopre questo ruolo, sinora svolto senza un reale riconoscimento legittimo, ma che comunque era assegnato in assenza di specifiche disposizioni per quanto concerne:• la gestione della documentazione tecnica e degli obblighi di sorveglianza;• post-commercializzazione e segnalazione di incidenti e azioni di sicurezza e correttive;• la gestione delle relazioni con le autorità; • le relazioni con l’organimso notificato;• la corretta osservanza e applicazione della normativa europea, nazionale delle norme

tecniche.La persona responsabile del rispetto della normativa è in prima linea, come lo era nel passa-to, in qualità di garante della “compliance e dell’accesso al mercato”. Tuttavia oggi tale ruolo è correttamente formalizzato dai Regolamenti che gli conferiscono la giusta collocazione a livello europeo e all’interno della struttura aziendale.

SORVEGLIANZA DEL MERCATO A CARICO DELLE AUTORITÀ COMPETENTIAi sensi dell’articolo 89/MDR e 84/IVDR, le autorità competenti hanno il compito di svolgere l’analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza:

1. il fabbricante deve svolgere le indagini necessarie sull’incidente grave e i dispositivi coinvolti e coopera con le autorità competenti e con l’organismo notificato interessato;

2. gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni loro segnalate relative a un incidente grave verificatosi nel loro territorio o a un’azione cor-rettiva di sicurezza intrapresa, siano valutate centralmente, a livello nazionale, dalla loro autorità competente, ove possibile assieme al fabbricante e, in caso, all’organismo notificato interessato;

3. nel contesto di tale valutazione, l’autorità competente valuta i rischi derivanti dall’inci-dente grave segnalato e eventuali azioni correttive di sicurezza correlate, tenendo conto della protezione della salute pubblica e di criteri come: » le cause, » l’individuabilità e la probabilità di reiterazione del problema, » la frequenza d’uso del dispositivo, » la probabilità del verificarsi di un danno diretto o indiretto e la sua gravità, » il beneficio clinico del dispositivo, » gli utilizzatori previsti e potenziali e la popolazione interessata, » l’adeguatezza dell’azione correttiva di sicurezza prevista o intrapresa dal fabbricante,

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65GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

» la necessità e la natura di qualsiasi altra azione correttiva, in particolare tenendo conto del principio della sicurezza intrinseca di cui all’allegato I;

4. nel caso l’incidente grave o l’azione correttiva di sicurezza siano connessi ad una so-stanza che se usata separatamente sarebbe considerata un medicinale, l’autorità com-petente valutatrice informa l’autorità nazionale competente o l’EMA, a seconda di quale delle due abbia espresso il parere scientifico su tale sostanza, di tale incidente grave o azione correttiva di sicurezza;

5. nel caso l’incidente grave o l’azione correttiva di sicurezza possano essere connessi a derivati di tessuti o cellule di origine umana, (anche con funzione accessoria) l’autorità valutatrice informa l’autorità competente per le cellule e i tessuti umani consultata dall’or-ganismo notificato;

6. dopo aver effettuato la valutazione, l’autorità valutatrice competente informa immedia-tamente le altre autorità competenti circa l’azione correttiva intrapresa o prevista dal fabbricante o richiesta a quest’ultimo per ridurre al minimo il rischio di reiterazione dell’incidente grave, compresi le informazioni sugli eventi di riferimento e l’esito della valutazione;

7. le autorità competenti costituiscono una procedura per coordinare le valutazioni a livello internazionale nei seguenti casi: » quando in più Stati membri si verifica un particolare incidente grave o un gruppo

di incidenti gravi, connessi con lo stesso dispositivo o tipologia di dispositivo dello stesso fabbricante;

» quando è messa in dubbio l’adeguatezza di un’azione correttiva di sicurezza propo-sta da un fabbricante in più di uno Stato membro.

Tale procedura coordinata comprende:a. la designazione di un’autorità competente coordinatrice, solitamente l’autorità com-

petente dello Stato membro in cui ha sede il fabbricante. La designazione di un’au-torità competente coordinatrice lascia impregiudicati i diritti delle altre autorità com-petenti di effettuare la propria valutazione e di adottare misure conformemente al presente regolamento;

b. la definizione del processo di valutazione coordinato, compresi i compiti e le respon-sabilità dell’autorità competente coordinatrice e la partecipazione a tale processo delle altre autorità competenti.

8. Il fabbricante deve: » mediante un avviso di sicurezza (FSN) in una lingua ufficiale dello SM interessato,

portare immediatamente all’attenzione degli utilizzatori del dispositivo in questione le informazioni relative;

» trasmettere la bozza dell’avviso di sicurezza all’autorità valutatrice competente o all’autorità competente coordinatrice per formulare osservazioni (il contenuto dell’av-viso di sicurezza è uniforme in tutti gli Stati membri a meno di eccezione debitamente motivate da un singolo Stato membro);

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» introdurre la FSN su Eudamed per metterla a disposizione del pubblico.9. La FSN consente:

» la corretta identificazione del dispositivo o dei dispositivi interessati (l’UDI pertinente), e la corretta identificazione, in particolare includendo, se già emesso, il numero di re-gistrazione unico, del fabbricante che ha intrapreso l’azione correttiva di sicurezza;

» di precisare in modo chiaro i motivi dell’azione correttiva di sicurezza con riferimento al cattivo funzionamento del dispositivo e ai rischi associati per i pazienti, gli utiliz-zatori, o altre persone e indica chiaramente tutte le misure che gli utilizzatori devono adottare.

Come descritto nell’articolo 93/MDR e nell’articolo 88/IVDR, le autorità competenti ai fini della sorveglianza del mercato:• possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e

le informazioni necessarie ai fini dell’espletamento delle loro attività e, ove giustificato, di fornire i necessari campioni o consentire l’accesso ai dispositivi a titolo gratuito;

• possono compiere ispezioni annunciate o senza preavviso dei locali degli operatori econo-mici nonché dei fornitori e/o subfornitori e, se del caso, presso le strutture degli utilizzatori professionali;

• possono confiscare, distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i dispositivi che presenti-no un rischio inaccettabile o i dispositivi falsificati, qualora ritenuto necessario.

Le sintesi annuali dei risultati delle attività di sorveglianza, elaborate da ciascuna Autorità competente saranno accessibili alle altre autorità competenti mediante il sistema elettronico.Dopo ogni ispezione, l’Autorità competente redige un rapporto sui risultati dell’ispezione per quanto riguarda la conformità ai requisiti normativi e tecnici applicabili, con le azioni corret-tive eventualmente necessarie e lo comunica all’operatore economico ispezionato.L’operatore economico può presentare le sue osservazioni, dopodiché il rapporto finale viene inserito nel sistema elettronico per la vigilanza.Gli stati membri sono responsabili del funzionamento delle loro attività di sorveglianza ed esaminano periodicamente le proprie attività, comunicandole agli altri stati membri e alla Commissione attraverso il sistema elettronico.I nuovi Regolamenti, con l’estensione dell’utilizzo del sistema elettronico mirano pertanto a rendere più fruibili le informazioni, ai fini della trasparenza e di portare ad un livello di sor-veglianza sempre più elevato e armonizzato in tutti gli stati membri.�

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67GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Tabella 10: Capo VII sezione 3 – MDR/IVDR

MDR IVDR ArticoloArt. 93 Art. 88 Attività di sorveglianza del mercato

Art. 94 Art. 89 Valutazione dei dispositivi che si sospettano presentare un rischio inaccettabile o un‘altra non conformità

Art. 95 Art. 90 Procedura per i dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza

Art. 96 Art. 91 Procedura di valutazione delle misure nazionali a livello dell‘Unione

Art. 97 Art. 92 Altra non conformità

Art. 98 Art. 93 Misure preventive di protezione della salute

Art. 99 Art. 94 Buone prassi amministrative

Art. 100 Art. 95 Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato

TABELLA DI CONFRONTO DIRETTIVE/MEDDEV/REGOLAMENTI

Direttive, linee guida Meddev, Regolamenti: aspetti innovativi in materia di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione La legislazione a livello europeo attualmente in vigore relativa al tema “vigilanza e sorve-glianza post-commercializzazione” (PMS) è inclusa nelle tre Direttive (MD, AIMD, IVD). In particolare:• Direttiva MD articolo 10 e allegati II, IV, V, VI e VIII• (D.lgs. 46/1997 articolo 9 e allegati II, IV, V, VI e VIII);• Direttiva AIMD articolo 8 e allegati 2, 4 e 5 • (D.lgs. 507/1992 articolo 11, articolo 2, 4 e 5);• Direttiva IVD articolo 11 e allegato III• (D.lgs. 332/2000 articolo 11 e allegato III).A supporto vi è la linea guida specifica Meddev 2 12 -1, che costituisce un valido strumento per gli stakeholder, seppure non giuridicamente vincolante. L’ultima revisione della linea gui-da (rev. 8) è rivolta a MD, AIMD, IVD e IVF/ART.Inoltre, l’argomento è affrontato nei nuovi regolamenti MD e IVD. Nello specifico:• Regolamento MD 745/2017 capo VII e allegati III, IX e XIV;• Regolamento IVD 746/2017 capo VII e allegati III, IX e XIII.Si precisa che sia le Direttive che i Regolamenti non contengono un esplicito richiamo alla Med-dev, sebbene i regolamenti siano molto affini a quest’ultima dal punto di vista dei contenuti. Solo il Decreto nazionale del 15 novembre 2005 dal titolo “Approvazione dei modelli di schede di segnalazioni di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e * In Vitro Fertilization / Assisted Reproductive Technology (fertilizzazione in vitro / tecnologie di riproduzione assistita).

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dispositivi medico-diagnostici in vitro” riporta un chiaro riferimento alla linea guida.Sulla base della documentazione sopra menzionata (Direttive, Meddev e Regolamenti) si vuo-le mettere in luce l’evoluzione che ha caratterizzato la vigilanza e la PMS nel corso del tempo, in termini di aspetti principali, procedure e modalità. A tal fine la tabella riportata di seguito mostra un confronto tra i documenti in modo da evidenziare analogie, differenze e novità.La tabella è organizzata in quattro colonne: • colonna 1 - aspetti rilevanti della vigilanza;• colonna 2 - contenuti delle Direttive;• colonna 3 - contenuti della Meddev 2 12-1 rev. 8;• colonna 4 - contenuti dei Regolamenti.

GUIDA ALLA LETTURA DELLA TABELLA 11

AC - Autorità competente

EMA - Agenzia europea del farmaco (European medicine Agency)

FSCA - Azione correttiva di sicurezza di campo (Field Safety Corrective Action)

IFU - Istruzioni per l’uso (Instruction of Use)

OE - Operatore economico

ON - Organismo notificato

PMCF - Post-market Clinical Follow-up

PMS - Sorveglianza post commercializzazione (Post Market Surveillance)

SRN - Numero unico di registrazione (Single registration number)

UDI - Numero unico di identificazione (Unique Device Identification)

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69GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Tabella 11 - Confronto tra Direttive, linea guida Meddev e Regolamenti

Aspetti rilevanti

Direttive

90/385/EEC

D.lgs. 507/ 1992 (AIMD)

93/42/EEC

D.lgs. 46/1997 (MD)

98/79/EC

D.lgs. 332/2000 (IVD)

Meddev 2 12-1 rev.8

MD - AIMD - IVD

Regolamenti

2017/745 (MD)

2017/746 (IVD)

Applicazione Obbligatoria Facoltativa Obbligatoria

Concetto di “incidente”

Per MD e AIMDa) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteri-stiche e delle prestazioni di un dispositivo, nonché qualsiasi inadeguatezza dell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso che possono essere o essere stati causa di decesso o grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore;b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo che, per le ragioni di cui alla lettera a), comporti il ritiro sistematico dei dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricante. (Art. 9 MD, art.11 AIMD)

Per IVD:a) qualsiasi disfunzione, guasto o alterazione delle caratteri-stiche e/o delle prestazioni di un dispositivo, nonché ogni eventuale lacuna nell’etichetta o nelle IFU che, direttamente o indirettamente, possa causare o avere causato il decesso o un peggioramento grave dello stato di salute di un paziente, di un utilizzatore o di altre personeb) qualsiasi motivo di ordine tecnico o sanitario connesso alle caratteristiche o alle presta-zioni di un dispositivo, che abbia causato, per i motivi di cui alla lettera a), il ritiro siste-matico dal mercato, da parte del fabbricante, dei dispositivi dello stesso tipo. (Art. 11 IVD)

Qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle presta-zioni di un dispositivo, nonché qualsiasi carenza nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso che, direttamente o indirettamente, possano causare o abbiano causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore o di altre persone. (Paragrafo 4.10)

Per MDQualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato compreso l’errore d’uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, qualsiasi inadeguatezza nelle informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi effetto collaterale negativo. (Capo I – art.2.1- 64 MD)

Per IVD:Qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle carat-teristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato compreso l’errore d’uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, nonché qualsiasi danno derivante dalla decisione medica, azione od omissione basata sulle informazioni o sui risultati forniti dal dispo-sitivo. (Capo I – artt. 2 – 67 IVD)

Concetto di “incidente grave”

Contenuto nel concetto di incidente

Contenuto nel concetto di incidente Qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze: a) decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un’altra persona;b) un grave deterioramento, temporaneo o perma-nente, delle condizioni di salute del paziente, dell’uti-lizzatore o di un’altra persona;c) una grave minaccia per la sanità pubblica. (Capo I – artt. 2.1- 65 MD, capo I – artt. 2 - 68 IVD)

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Concetto di “grave minaccia per la sanità pubblica”

Presente nell’articolo “Clausola di salvaguardia” (art. 7 MD, art. 8 ter AIMD, art. 7 IVD) e nell’articolo “Misure particolari di sorveglianza sanitaria” (art. 13 ter MD, art. 8 bis AIMD, art. 13 IVD).

Qualsiasi tipo di evento che si traduce in rischio imminente di morte, grave peggioramento dello stato di salute o malattia grave che richiede pronta azione correttiva. Ciò include:a) eventi che sono di natura signifi-cativa e inaspettata tale da diventare allarmanti come potenziale pericolo per la salute pubblica, per esempio il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) o la malattia di Creutzfeldt-Jacob (CJD). Questi problemi possono essere individuati sia dalla AC nazionale che dal fabbricante;b) la possibilità di molteplici morti che si verificano a brevi intervalli. (Paragrafo 4.17)

Un evento che potrebbe comportare un imminente rischio di decesso, un grave deterioramento delle condizioni di salute o una malattia grave che possa richiedere una tempestiva azione correttiva e che possa provocare un tasso significativo di morbilità o di mortalità umane o che è inusuale o inaspettata per quel dato luogo e momento. (Capo I – art. 2.1- 66 MD, capo I – art. 2 – 69 IVD)

Concetto di “azione correttiva”

Azione prevista (all. II MD, all. III IVD)

Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni indesiderabili. (Paragrafo 4.3)

Azione volta ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o attuale o altre situazioni indesi-derabili. (Capo I – art. 2.1 - 67 MD, capo I – art.2 - 70 IVD)

Concetto di “FSCA”

Azione prevista (art.9 MD, art. 11 AIMD, art. 11 IVD)

Azione intrapresa dal fabbricante per ridurre il rischio di morte o di grave peggioramento dello stato di salute associato all’uso di un dispositivo già immesso sul mercato. (Paragrafo 4.6)

Azione correttiva adottata dal fabbricante per motivi di ordine tecnico o medico al fine di prevenire o ridurre il rischio di incidenti gravi in relazione a un dispositivo immesso sul mercato. (Capo I – art. 2.1 - 68 MD, capo I – art. 2 - 71 IVD)

Concetto di “avviso di sicurezza”

Non specificatamente definito Comunicazione inviata dal fabbricante agli utilizzatori o ai consumatori in relazione a un’azione correttiva di sicurezza. (Paragrafo 4.7)

Comunicazione inviata dal fabbricante agli utilizzatori o ai clienti in relazione a un’azione correttiva di sicurezza. (Capo I – art. 2.1 - 69 MD, capo I – art. 2 - 72 IVD)

Concetto di “danno indiretto”

Presente solo nella direttiva IVD.Contenuto nel concetto di incidente.

Nella maggior parte dei casi, dispositivi diagnostici IVD e DM IVF/ART*, a causa della loro destinazione d’uso, non causano direttamente lesioni fisiche o danni alla salute delle persone. Questi dispositivi hanno maggiori probabilità di portare a danni indiretti piuttosto che a un danno diretto. Il danno può verificarsi in conseguenza della decisione medica, azioni intraprese / non intraprese sulla base di informa-zioni o risultato (i) fornito dal dispositivo o a seguito al trattamento di cellule (ad es. gameti ed embrioni nel caso di FIV / dispositivi ART) o organi esterni al corpo umano che verranno in seguito trasferiti ad un paziente. (Paragrafo.4.11)

Non definito in modo esplicito, ma incluso nel concetto di “incidente grave”

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Concetto di “ritiro”

Contenuto nel concetto di incidente. (Art. 9 MD, art. 11 AIMD, art. 11 IVD)Incluso negli articoli:

• “Clausola di salvaguardia”: il Ministero della Salute, quando accerta che un di-spositivo può compr omettere la salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi, ne dispone il ritiro dal mercato a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario. (Art. 7 MD, art. 8 ter AIMD, art. 7 IVD)

• “Misure particolari di sorve-glianza sanitaria”: quando il Ministero della Salute ritiene che, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, un dispositivo o un gruppo di dispositivi debba essere ritirato dal mercato. (Art.13ter MD, art. 8bis AIMD, art.13 IVD)

Utilizzato come sinonimo di FSCA. (Paragrafo 5.4.4)

Qualsiasi provvedimento volto ad impedire l’ulteriore la messa a disposizione sul mercato di un dispositivo nella catena di fornitura. (Capo I – art. 2.1 - 63 MD, capo I – art. 2 - 66 IVD)

Concetto di “richiamo”

Non presente Utilizzato come sinonimo di FSCA. (Paragrafo 5.4.4)

Qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restitu-zione di un dispositivo che è già stato reso disponibile all’utilizzatore finale. (Capo I – art. 2.1 - 62 MD, capo I – art. 2 - 65 IVD)

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PMS realizzata dal fabbricante

Procedura sistematica regolarmente aggiornata di valutazione dell’esperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, inclusa la predisposizione dei mezzi idonei all’applica-zione degli interventi correttivi eventualmente necessari e l’obbligo di informare le AC degli incidenti. (All. II MD sez. 3 – sistema qualità, all. III IVD)

Solo nella direttiva AIMD è utilizzata l’espressione “sistema di sorveglianza post-vendita”. (All. 2 AIMD - sistema qualità)

PMS ha lo stesso significato di “systematic procedure”, intesa come procedura di valutazione dell’espe-rienza acquisita sui dispositivi nella fase di post-produzione. (Paragrafo 3)

Tutte le attività svolte dai fabbricanti in collaborazione con altri operatori economici volte a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo proattivo l’esperienza acquisita dai loro dispositivi immessi sul mercato, messi a disposizione o messi in servizio, al fine di identificare eventuali necessità di procedere immediatamente ad eventuali azioni correttive o preventive. (Capo I – art.2.1 – 60 MD, capo I – art.2 - 63 bis).È basata sul PMS plan, che include:

• processo sistematico e proattivo per raccogliere informazioni: » relative a incidenti gravi, non gravi ed effetti col-

laterali; » provenienti dai Trend report; » relative a documentazione specialistica o tecnica,

banche dati e/o registri; » fornite da utilizzatori, importatori e distributori; » pubblicamente disponibili riguardanti dispositivi

simili;

• metodi e strumenti per: » valutare i dati; » riesaminare l’analisi rischi/benefici » svolgere indagini sulle esperienze del mercato; » gestire eventi oggetto dei Trend Report » comunicare con le AC, gli ON, gli OE e gli uti-

lizzatori; » Individuare le misure adeguate, comprese le azio-

ni correttive; » Identificare e rintracciare dispositivi;

• PMCF plan (all. III MD, all. III IVD).

Rapporti redatti dal fabbricante nell’ambito della PMS

Non previsti Non previsti • Per i dispositivi di classe I: PMS Report (aggiorna-mento se necessario). (Capo VII – art. 85 MD, capo VII – art. 8 IVD)

• Per i dispositivi di classe IIa, IIb e III: Periodic Safety Update Report (classe IIa aggiornamento quando necessario e almeno ogni due anni, classe IIb e III almeno una volta l’anno; per i dispositivi di classe III o impiantabili deve essere trasmesso all’ON). (capo VII – art. 86 MD, capo VII – art. 81 quarter IVD)

Gestione dell’incidente da parte del fabbricante

1. Comunicazione all’AC

2. Applicazione di misure correttive necessarie. (Art. 9 MD, art. 11 AIMD, art. 11 IVD)

1. Rapporto iniziale all’AC

2. Notifica al mandatario, alle persone responsabili dell’immissione sul mercato e tutti gli altri soggetti (ad esempio distributori) autorizzati ad agire per loro conto di incidenti e FSCA

3. Follow-up Report eventuale

4. Rapporto finale (completo di indagi-ne, azioni aggiuntive di sorveglianza del dispositivo in uso, azioni preventi-ve sulla produzione futura, FSCA, no azione). (Paragrafo 5.1)

1. Rapporto iniziale (eventualmente incompleto nell’im-mediato, seguito da uno completo). (Capo VII – art. 87 MD, capo VII – art. 82 IVD)

2. Rapporto finale (completo di indagine, analisi, azione correttiva da adottare, se del caso). (Capo VII – art. 89 MD, capo VII – art. 84 IVD)

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Tempistiche di segnalazione da parte del fabbricante

Immediatamente dopo aver avuto conoscenza dell’inci-dente. I termini sono stabili nei decreti ministeriali. (Art. 9 MD, art. 11 AIMD, all. III IVD).Il D.M. 15 novembre 2005 riporta che la segnalazione dell’incidente o del mancato incidente da parte del suo fabbricante o del suo manda-tario deve essere trasmessa al Ministero della Salute con la massima urgenza, in ogni caso essa deve pervenire per gli incidenti entro 10 giorni e per i mancati incidenti entro 30 giorni dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza. (Art.2, comma 2)

Differenti a seconda dei casi:

• grave minaccia per la sanità pubbli-ca: immediatamente e non oltre 2 giorni dopo aver avuto conoscenza della minaccia;

• decesso o inatteso grave deterio-ramento delle condizioni di salute: dopo aver accertato o presunto l’esistenza di un nesso causale tra dispositivo ed evento, e comunque entro 10 giorni dalla data di cono-scenza dell’evento;

• altro: immediatamente dopo aver accertato o presunto l’esistenza di un nesso causale tra dispositivo ed evento, e comunque entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’evento.

(Paragrafo 5.1.7)

Differenti a seconda dei casi:

• incidente grave: immediatamente dopo aver stabilito il nesso causale con il dispositivo e non oltre 15 giorni dopo aver avuto conoscenza dell’incidente;

• grave minaccia per la sanità pubblica: immedia-tamente e non oltre 2 giorni dopo aver avuto conoscenza della minaccia;

• decesso o inatteso grave deterioramento delle condizioni di salute: dopo aver accertato o presunto l’esistenza di un nesso causale tra dispositivo ed evento, e comunque entro 10 giorni dalla data di conoscenza dell’evento.

(Capo VII – art. 87 MD, capo VII – art. 82 IVD)

Moduli di rapporti redatti dal fabbricante nell’ambito della vigilanza

Rapporti su singoli incidenti o azioni correttive di sicurezza. (Art. 9 MD, art. 11 AIMD, all. III IVD)

• manufacturer’s incident report (paragrafo 10.3)

• manufacturer’s FSCA Report (paragrafo 10.4)

• manufacturer’s PSR (paragrafo 10.6)

• manufacturer’s Trend Report (paragrafo 10.7)

• rapporti su singoli incidenti o azioni corret-tive di sicurezza

• rapporti di sintesi periodici (Periodic Summary Report), in caso di incidenti simili che si verificano per lo stesso dispositivo o tipo di dispositivo (capo VII – art. 87 MD, capo VII art. 82 IVD)

• rapporti sulle tendenze (Trend Report) (capo VII – art. 88 bis MD, capo VII art. 83 bis IVD)

Responsabilità del mandatario

Dare immediata comunicazione al Ministero della Salute di qualsiasi incidente, nonché delle azioni correttive. (Art. 9 MD, art. 11 AIMD, art. 11 IVD)

• Notificare alle AC nazionali gli inci-denti e i FSCA (paragrafo 3.1.1)

• Possibilità di redigere PSR e Trend Report (paragrafo 5.1.2)

• In caso di reclami o segnalazioni ricevute da parte di operatori sanitari, pazienti e utilizzatori, trasmettere immediatamente queste informazioni al fabbricante. (Capo II – art. 11 MD, IVD)

Responsabilità dell’importa-tore

Non presenti Non presenti • In caso di reclami o segnalazioni ricevute da parte di operatori sanitari, pazienti e utilizzatori, trasmettere immediatamente queste informazioni al fabbricante e al mandatario.

• Tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi nonché dei richiami e ritiri di prodotti, e fornire al fabbricante, al mandatario e ai distributori ogni informazione da essi richieste che consentono loro di esaminare i reclami.

(capo II – articolo 13 MD, IVD)

Responsabilità del distributore

Non presenti Non presenti • In caso di reclami o segnalazioni ricevute da parte di operatori sanitari, pazienti e utilizzatori, trasmettere immediatamente queste informazioni al fabbricante e, se del caso, al mandatario e all’importatore.

• Tenere un registro del reclami, dei prodotti non conformi nonché dei richiami e ritiri di prodotti, e mantenere informati di tale monitoraggio il fabbri-cante e, se del caso, il mandatario e l’importatore e forniscono loro tutte le informazioni da essi richieste.

(Capo II – articolo 14 MD, IVD)

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Responsabilità dell’AC

• Valutare i dati riguardanti gli incidenti

• in caso di comunicazione ricevuta da parte di medici o organismi sanitari, provvede-re affinché il fabbricante o il mandatario sia informato

• informare le altre AC e la Commissione delle disposi-zioni adottate o previste (art. 9 MD, art. 11 AIMD, art. 11 IVD)

• nel caso di IVD “nuovo”, possibilità di richiedere al fabbricante, entro due anni dalla comunicazione, di presentare un rapporto sui risultati delle esperienze acquisite riguardo al dispo-sitivo, successivamente alla sua immissione sul mercato.

(Art. 11 IVD)

• Valutare i rischi derivanti da incidenti o FSCA

• monitorare il corso dell’indagine e l’esito

• comunicare con ON, utilizzatori, altre AC, altri ON

• in alcuni casi necessità di nominare una AC coordinatrice

• se le segnalazioni sono fornite da utilizzatori o altre fonti, informare immediatamente il fabbricante

• raccogliere informazioni aggiuntive

• fornire raccomandazioni a fabbrican-ti e utilizzatori

• consultare ON e Commissione

• fornire informazioni dirette al pub-blico (per es. suggerire ai pazienti e agli utilizzatori di contattare il medico).

(Paragrafo 6)

• Valutare: » i rischi derivanti dagli incidenti gravi segnalati e

le FSCA » l’adeguatezza della FSCA prevista o intrapresa

dal fabbricante

• richiedere eventuali documenti aggiuntivi per la valutazione del rischio

• monitorare l’indagine e in caso intervenire o avviare un’indagine indipendente

• Informare le altre AC sugli eventi, sulle azioni corret-tive e sull’esito della valutazione

• effettuare valutazioni sui Trend Report e informare altre AC, Commissione e l’ON

• se le segnalazioni sono fornite da parte di utiliz-zatori, adottare misure affinché il fabbricante sia immediatamente informato

• in alcuni casi necessità di nominare una AC coordi-natrice (capo VII, art. 87 MD, capo VII, art. 82 IVD)

• in caso di dispositivi che incorporano sostanze, che utilizzate separatamente sarebbero considerate me-dicinali, e qualora l’incidente grave o il FSCA possa essere connesso alla sostanza, l’AC valutatrice o l’AC coordinatrice informa l’AC nazionale per i medicinali o l’EMA, se queste sono state precedente-mente consultate dall’ON (capo VII, art. 89(6) MD)

• in caso di dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine animale, o loro derivati, non vitali o resi non vitali, e qualora l’incidente grave o il FSCA possano essere connessi a tessuti o cellule di origine umana, l’AC o l’AC coordinatrice informa la rispettiva AC per le cellule e i tessuti umani consulta-ta dall’ON (capo VII, art. 89(6) MD)

• in caso di test diagnostici di accompagnamento, l’AC valutatrice o l’AC coordinatrice informa l’AC nazionale per i medicinali o l’EMA, se queste sono state precedentemente consultate dall’ON (capo VII, art. 84 (6) IVD)

Banca dati europea

Contiene i dati trasmessi dal Ministero della salute, ottenuti in base alla procedura di vigilanza. (Art. 10 bis MD, art. 7 ter AIMD, art. 12 IVD)

Eudamed che in ambito vigilanza, consente di centralizzare i dati relativi alle procedure. (Paragrafo 4.5)

Eudamed che in ambito vigilanza, permette di scambiare le seguenti informazioni:

• segnalazioni relative a incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza;

• rapporti di sintesi periodiche;

• rapporti sulle tendenze;

• rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza;

• avvisi di sicurezza;

• informazioni scambiate tra le AC, AC e Commissio-ne. (Capo VII - art. 92 MD, capo VII art. 87 bis)

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75GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

UDI Non presente Non presente Serie di caratteri numerici o alfanumerici creata sulla base di norme di identificazione dei dispositivi e di codifica accettate a livello internazionale e che consente l’identificazione inequivocabile di dispositivi specifici presenti sul mercato (capo I – art. 2 (15) MD, capo I – art. 2 – (15) IVD). È costituita da:

• un identificativo del dispositivo (“DI”);

• un identificativo della produzione (“PI”).(Capo III – art. 27 MD, capo III – art. 24 IVD)Compresa nell’avviso di sicurezza per consentire la corretta identificazione del dispositivo o dei dispositivi interessati. (Capo VII – art. 89 (8) MD, capo VII – art. 84(8) IVD)

Numero di Registrazione Unico - Single Registration Number (SRN)

Non presente Non presente Ottenuto dall’AC e rilasciato al fabbricante, al manda-tario o all’importatore. (Capo III – art. 31 MD, capo III – art. 28 IVD) Compreso nell’avviso di sicurezza per consentire la corretta identificazione del fabbricante. (Capo VII – art. 89 (8) MD, capo VII – art. 84 (8) IVD)

1 In Vitro Fertilization/Assisted Reproductive Technology (fertilizzazione in vitro/tecnologie di riproduzione assistita).

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CONCLUSIONI

Il quadro regolatorio in materia di vigilanza e sorveglianza dei dispositivi immessi sul mer-cato, come definiti dai D.lgs. di recepimento delle Direttive e dalle linee guida Meddev, po-siziona il fabbricante nel ruolo di attore principale e destinatario degli obblighi tali per cui il dispositivo nella fase post-commercializzazione, mantenga la validità delle sue caratteristiche e risponda alle indicazioni di uso.A tal fine, il fabbricante, come buona pratica operativa, dovrà predisporre di un sistema di qualità, di processi e tutta la procedura necessaria, comprensiva anche della formazione del personale, per effettuare la vigilanza e la sorveglianza, adempiendo così ai propri obblighi di legge nazionali ed europei.La responsabilità della direzione dell’azienda è quella di porre l’attenzione su tale approccio dinamico, per poi promuoverlo tra tutti i componenti dell’organico attraverso i propri mezzi.I Regolamenti per i dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro rappresentano un radicale cambiamento del quadro normativo degli ultimi venti anni. Capire e analizzare i nuovi requisiti diventa allora un’azione fondamentale per le aziende che vogliono continuare a fornire prodotti sicuri al mercato unico dell’Unione europea. In tale rinnovato contesto la vigilanza e la sorveglianza post- commercializzazione sono significativamente modificate da molti articoli. Sebbene il periodo transitorio possa apparire lontano (2020/MDR e 2022/IVDR), la moltitutidine di cambiamenti dovrebbe spingere le aziende a muoversi con largo an-ticipo per attuare i nuovi requisiti. Solo da una preparazione accurata si può davvero capire quali saranno gli effetti sui propri processi aziendali interni e su quelli esterni, per definizione meno legati al proprio controllo. A tutto ciò si aggiunge la necessità nel settore del dispositivo di garantire i requisiti essenziali di sicurezza da parte del fabbricante, per salvaguardare l’incolumità del paziente.Questa pubblicazione intende essere uno strumento utile alle imprese fabbricanti ed agli operatori del settore medicale con informazioni e riferimenti nelle modalità applicative delle norme per una sempre migliore ed accurata gestione del rischio.Le aziende devono quindi convogliare i loro sforzi verso una organizzazione adeguata ad acquisire nuovi strumenti per controllare il processo di fabbricazione, per valutare i rischi, per garantire un prodotto sicuro e di qualità. Come visto, i Regolamenti introducono modifiche significative ai requisiti riguardanti la fase suc-cessiva alla commercializzazione di un dispositivo, primi tra tutti le tempistiche di segnalazione in ambito di vigilanza, l’attuazione di un piano di sorveglianza post-commercializzazione (Post Market Surveillance Plan - PMSP), l’introduzione di nuovi obblighi di reportistica con la previ-sione di Trend Report, Periodic Safety Update Report (PSUR) e la definizione del ruolo e delle responsabilità anche dei distributori, importatori e della persona responsabile della normativa.Inoltre, non meno importante, la tempistica per le segnalazioni di incidenti gravi è diminuita da 30 giorni a 15 giorni.

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Ai fini di un’equilibrata analisi normativa, occorre sottolineare come, sebbene i concetti alla base della vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione siano rimasti inalterati, i nuovi Regolamenti introducono formalmente nel panorama regolatorio obblighi di reportistica come le nuove definizioni per “incidente” e “incidente grave” (la definizione “incidente grave” dei Regolamenti è equivalente a quella di “incidente” della Meddev) e l’inserimento della disabi-lità “temporary” non più solo “permanent” nella definizione di incidente grave. Queste novità richiedono formazione interna e coaching specifico, in particolare per i siti di produzione extra-europei. Tuttavia l’aspetto che ha attirato l’attenzione è la cadenza temporale per la segnalazione di tutti gli altri eventi rispetto alle minacce per la salute pubblica o alla morte o un grave deterioramento della salute (rispettivamente due e dieci giorni) il cui termine è ora di 15 giorni da quando il fabbicante è informato dell’incidente. Tale diminuzione dei tempi richiederà risorse aggiuntive per indagare e valutare i reclami e pre-sentare rapporti di vigilanza entro il termine dimezzato. Aumentando i reclami, si assisterà inevita-bilmente ad una crescita anche delle relative relazioni non necessarie e dei rapporti di follow-up.I Regolamenti richiedono che il sistema e il piano di PMS contengano informazioni specifiche molto più prescrittive rispetto a prima, imponendo ai fabbricanti di verificare se dispongono dei processi appropriati per raccogliere le informazioni durante il ciclo di vita del dispositivo, incluso l’aggiornamento della gestione del rischio e la documentazione di valutazione clinica (ad esempio sicurezza e prestazioni). Oltre ai fabbricanti e ai mandatari, ora anche i distributori e gli importatori sono inseriti a pieno titolo nella filiera ed hanno diverse responsabilità tra cui quella di informare tutti gli altri operatori economici riguardo gli incidenti. Le nuove regole miglioreranno la sorveglianza del mercato e la tracciabilità, contribuendo in tal senso ad un avanzamento della qualità del dispositivo in un’ottica di avvicinamento all’ul-timo stato dell’arte scientifica e tecnologica.Le regole forniranno inoltre maggiore trasparenza e certezza giuridica per gli operatori ec-nomici e contribuiranno a rafforzare la competitività internazionale e l’innovazione in questo settore strategico.Migliorare e garantire la vigilanza e la sorveglianza del mercato anche tramite la raccolta delle informazioni sulla prestazione: una volta che i dispositivi sono disponibili per l’uso sul mercato, sarà un processo ed una realtà sia per i dispositivi che altri prodotti atti a garantire maggiore vigilanza nell’interesse dei cittadini rafforzando il controllo europeo sulle attività di sorveglianza del mercato degli stati membri.Infine, il raggiungimento di tali obiettivi dovrà passare per la creazione di una banca dati europea Eudamed43 al fine di raccogliere ed elaborare le informazioni riguardanti la vigi-lanza e la sorveglianza del mercato dei dispositivi. Tra gli obiettivi della banca dati rientra

43 I dispositivi medici a base di sostanze, quindi prodotti borderline in cui gli ingredienti spesso sono presenti anche in altri tipologie di prodotto, è consigliabile consultare anche banche dati come ad es. RAPEX (sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari), FDA per prodotti cosmetici e integratori, RASFF (Food and feed safety alerts), etc.

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il miglioramento della trasparenza tramite un più efficace accesso alle informazioni per il pubblico e per tutti gli operatori, evitando la moltiplicazione e la sovrapposizione del flusso di infornazioni. In quest’ottica è previsto che Il fabbricante introduca l’avviso di sicurezza nel sistema elet-tronico per la vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione per renderlo accessibile al pubblico (art. 92/MDR, art. 87/IVDR), viene stabilito che quest’ultimo disponga di ade-guati livelli di accesso a tale sistema e che gli stati membri divulghino i report di valutazione quadriennali delle loro attività di sorveglianza del mercato. Non ultimo, anche le attività come ritiro, richiamo e FSCA, da inserirsi in Eudamed, dovranno essere rese accessibili al pubblico.44

Chiudiamo il documento con una raccomandazione finale agli operatori economici affinchè svolgano un riesame dei contratti, delle loro controparti esigendo anche per questi soggetti la conformità alle norme EN ISO 13485 o 9001 o siano dotati di procedure interne per ga-rantire che i requisiti dei Regolamenti siano soddisfatti ed i prodotti sicuri in tutto il territorio dell’Unione europea e nei mercati extra-europa.

44 MDR/IVDR, allegato VI, parte B, come richiamnato dagli art. 28/MDR e 25/IVDR.

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BIBLIOGRAFIA ◗ Art. 11 - D.lgs. 1992/507 recepimento della Direttiva 90/385/CE ◗ Artt. 9 e 10 - D.lgs. 1997/46 recepimento della Direttiva 93/42/CE ◗ Art. 11 - D.lgs. 2000/332 recepimento della Direttiva 98/79 ◗ D.lgs. 37/2010 recepimento della Direttiva 2007/47 ◗ Meddev 2.12/1 rev.8 “Guidelines on a medical devices vigilance system” ◗ Medddev 2.12/2 rev. 2 “Post market clinical follow-up studies” ◗ Circolare documento informativo del Ministero della Salute del 27 luglio 2004 ◗ D.M. 15 novembre 2005 “Approvazione dei modelli di schede di segnalazioni

di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro”

◗ Pagina web del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortale-RapportoOperatoreWeb/

◗ EN ISO 9001 – “Sistema di gestione per la qualità – Requisiti” ◗ EN ISO 13845:2012 “Dispositivi medici – Gestione del Sistema Qualità” ◗ EN ISO 14971:2012 “Dispositivi medici – Gestione del Rischio” ◗ EN UNI ISO/TS 19218-1:2011 – UNI ISO 19218-2 2012 – “Struttura di codifica

cause e i tipi di eventi avversi” ◗ EN ISO 14155-1”Indagini cliniche per i dispositivi medici” ◗ D.P.R. 224/88 recepita la Direttiva comunitaria 85/375/CEE ◗ 2001/95/CEE Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

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INFORMAZIONI UTILILa responsabilità oggettiva da prodotto difettoso del D.P.R. 224/88 recepita la Direttiva co-munitaria 85/375/CEE. • “il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere ...”;• il fatto consiste in un comportamento umano commissivo od omissivo posto in essere in

violazione di una norma giuridica;• l’ingiustizia del danno: il danno è considerato ingiusto quando lede una situazione giu-

ridica altrui e non è stato cagionato nell’esercizio di un diritto;• il nesso di causalità tra fatto e danno: tra il danno ed il fatto deve intercorrere un rap-

porto di causa - effetto. Giuridicamente un fatto è considerato la causa di un evento se quest’ultimo poteva apparire come la conseguenza prevedibile ed evitabile di quel deter-minato fatto;

• il dolo o la colpa del soggetto che ha cagionato il danno (elemento soggettivo dell’illecito): » è doloso il comportamento assunto con l’intento di provocare un danno; » è colposo il comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia.

Per valutare poi la difettosità è necessario considerare:a. il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue

caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;b. l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti

che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;c. il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

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Tabella 12: Confronto D.P.R. prodotto difettoso – Direttiva dispositivi medici

Art. 5 del D.P.R. 224/88 D.lgs. 46/97

a. “il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite”

Punto 13 dell’allegato I:

“Ogni dispositivo deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire un’utilizzazione sicura e per consentire di identificare il fabbricante, tenendo conto della formazione e delle conoscenze degli utilizzatori potenziali”.

b. “l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”

Articolo 4:

“I dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali prescritti in Allegato I in considerazione della loro destinazione”.

Punto 13 dell’allegato I:

“Ogni dispositivo deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire un’utilizzazione sicura e per consentire di identificare il fabbricante, tenendo conto della formazione e delle conoscenze degli utilizzatori potenziali”.

“Le informazioni necessarie per garantire un’utilizzazione sicura del dispositivo devono figurare sul dispositivo stesso e/o sull’imballaggio…”.

c. “il tempo in cui il prodotto é stato messo in circolazione”

Punto 2 dell’allegato I:

“Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto”.

Si veda il prospetto sotto allegato nel quale sono raffrontate la caratteristiche di “difettosità” di cui al D.P.R. 224 con alcuni degli obblighi di cui al D.lgs. 46/97:“Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi devono attenersi a principi fondamentali di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto”.

PUBBLICAZIONI DELL’AREA REGULATORY AFFAIRS DI ASSOBIOMEDICA

◗ N. 0 “Storia ed evoluzione delle tecnologie per la salute” - Dicembre 2014; ◗ N. 1 “Guida per l’applicazione delle Direttive e delle norme tecniche vigenti per il

processo di Certificazione del Software” - Marzo 2016; ◗ N. 2 “Software, apps and big data: the next health regulatory challenges for Europe

Medical Device Regulation”, Journal of Medical Device - Agosto 2016; ◗ N. 3 “Economic Operators in the new European regulations on medical devices and in

vitro diagnostics”, Journal of Medical Device - Agosto 2017.

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GUIDA PRATICA PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

I dati e le informazioni di cui al presente documento possono essere trascritte da terzi alla condizione che venga citata la fonte:A cura dell’Area Regulatory Affairs e gruppo di lavoro delle aziende associate di Assobiomedica.

Finito di stampare nel mese di Settembre 2017.

Le informazioni ed il contenuto del presente documento vengono forniti esclusivamente a scopo informativo, senza garanzie di alcun tipo, sia in maniera espressa che implicita. Le informazioni sono state ottenute da fonti internazionali ed europee pubblicamente dispo-nibili. Nonostante siano stati compiuti sforzi ragionevoli al fine di garantire la precisione degli elementi forniti, Assobiomedica non offre garanzie circa la completezza, la precisione o l’adeguatezza delle informazioni o errori di stampa contenuti nel persente documento. Assobiomedica si riserva il diritto di rivedere o aggiornare i contenuti del documento.

Prima edizione 2017

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