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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Composta dai magistrati:
Dott. Luciano Pagliaro Presidente
Dott. Guido Petrigni Consigliere
Dott. Giuseppe Grasso Referendario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1337/2012
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.57065 del registro di
segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
Fagone Fausto Maria, nato a Palermo il 29/3/1966 e attualmente
residente a Catania, via Giovannino n.7, nella qualità di Sindaco
pro-tempore del comune di Palagonia dal 10/6/2003 al 15/6/2008,
non costituito.
Rivela Giuseppe, nato a Palagonia il 10/7/1950 ed ivi residente in
via degli Orti n.67, n.q. di Assessore al LL.PP. e urbanistica,
costituito, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente
dagli Avv. Luigi Francesco Cuscunà e Sergio Genova nel cui
studio di quest’ultimo in Palermo, via Malaspina 112 ha eletto
domicilio.
Gueli Tommaso, nato a Catania il 28/12/1971 e residente in
Palagonia, via Palermo n.40, n.q. di Assessore alle attività sociali e
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sanitarie non costituito.
Fortunato Giuseppe, nato a Catania il 5/11/1974 e residente in
Palagonia via A.Dumas. n.8 n.q. di Assessore alle attività di ordine
pubblico non costituito.
Benincasa Gaetano, nato a Catania il 6/7/1977 e residente in
Palagonia via Omero n.30 n.q. di assessore alle attività educative
e culturali, non costituito.
Mazza Cinzia Alessandra nata a Catania il 24/11/1967 e
residente a Ramacca via Vespucci n.12 n.q. di responsabile
dell’ufficio economato del Comune di
Palagonia,costituita,rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni
Mandolfo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Luca Di Carlo, in Palermo via Nunzio Morello n.40.
Toro Giuseppe, nato a Palagonia il 6/3/1950 e residente in
Acireale via Sutera n.25 nella qualità di Capo dipartimento che ha
impegnato la relativa spesa nonché ha determinato di partecipare
alla manifestazione in esame e quindi ha autorizzato l’ufficio di
ragioneria ad emettere il mandato di pagamento,costituito,
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv. Luigi Francesco Cuscunà e Sergio Genova nel cui studio di
quest’ultimo in Palermo, via Malaspina 112 ha eletto domicilio.
Mudò Concetto Maurizio nato a Scordia (ct) il 4/7/1954,
residente in Palagonia via Torino 19, n.q. di ragioniere comunale e
responsabile del servizio finanziario, costituito, rappresentato e
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Luigi
3
Francesco Cuscunà e Sergio Genova nel cui studio di quest’ultimo
in Palermo, via Malaspina 112 ha eletto domicilio.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 14 febbraio 2012, il relatore dott.
Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dott.
Gianluca Albo.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il procuratore
regionale ha citato in giudizio Mudò Concetto Maurizio,nella
qualità di responsabile dell’ufficio finanziario del comune di
Palagonia, Fagone Fausto sindaco pro-tempore del medesimo
comune, Rivela Giuseppe, Gueli Tommaso, Fortunato Giuseppe,
Benincasa Gaetano assessori della relativa giunta comunale,Toro
Giuseppe capo dipartimento del medesimo comune e Mazza
Cinzia responsabile dell’ufficio economato, chiedendone la
condanna a titolo di responsabilità amministrativa per colpa grave,
per la somma complessiva di €3.353,83, oltre interessi e
rivalutazione monetaria, nella quota del 30% pari a € 918,09 a
carico del sindaco Fausto Fagone ed il restante 70% pari ad €
267,78, ripartito in parti uguali tra gli altri convenuti, per avere
impegnato la spesa e con la deliberazione n. 276 del 18/11/2005,
approvato il rendiconto di rimborso della suddetta somma per le
spese sostenute dagli amministratori per un viaggio all’estero in
Svizzera per “la settimana della lingua italiana nel mondo” dal 21
al 24 ottobre 2005.
4
La relativa spesa era stata impegnata previo parere di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile
dell’ufficio finanziario Mudò Concetto Maurizio con determinazione
n. 254 del 17 ottobre 2005 del capo dipartimento Toro Giuseppe
mediante una anticipazione straordinaria all’economo comunale
Cinzia Mazza .
E nella proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto
risultano presenti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte
della convenuta Mazza economo comunale e del responsabile del
servizio finanziario e di ragioneria Mudò.
Più specificamente, parte attrice contesta ai convenuti la generica
o meglio carente motivazione del provvedimento di spesa con
riferimento a non meglio precisati viaggi istituzionali,richiamando la
precedente determinazione n. 545 del 29/12/2004 ed in ogni caso
la sua inutilità non essendo stato riscontrato alcun vantaggio per
l’ente in termini istituzionali .
Per quanto sopra, il PM ha contestato la legittimità e la liceità di
tale spesa, perché priva di utilità ritenendo incongrue le
giustificazioni addotte dai convenuti in sede di invito a dedurre.
Inoltre, il PM precisa la inconferenza del riferimento alla
precedente determinazione sopra citata, poiché questa fa
riferimento alla partecipazione a fiere internazionali agroalimentari
previste dal calendario dell’Istituto per il Commercio Estero per
l’anno 2005, a fronte del viaggio in Svizzera, avente per oggetto la
lingua italiana nel mondo, privo di qualsiasi giustificazione e
5
dunque la non sussistenza di un collegamento tra l’altro non
documentato.
Il PM ha confutato inoltre le tesi difensive dei convenuti, ritenendo
che essi, nell’ambito della propria competenza nell’emissione dei
rispettivi pareri di regolarità tecnica e contabile non dovevano
limitarsi alla verifica della corrispondenza tra la spesa da liquidare
e le fatture presentate senza alcuna altra interferenza, ma invece
verificare la legittimità della stessa ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.
267/2000.
Si è costituito Mudò Concetto Maurizio, ragioniere comunale e
responsabile del servizio finanziario, negando la propria
responsabilità, poiché il parere di regolarità contabile differisce dal
visto di regolarità contabile attestante la sola copertura finanziaria
di cui all’art. 151 del TUEL ed in tale caso egli non aveva alcun
potere discrezionale e di merito rientrando il predetto viaggio
nell’ambito delle scelte discrezionali insindacabili degli
amministratori.
Si è costituito Toro Giuseppe, chiedendo il rigetto della domanda in
quanto egli si è attenuto alle direttive del sindaco Fagone ed era
impossibile a priori accertare l’utilità della spesa per una
disposizione non manifestamente illegittima e non in contrasto con
le finalità dell’ente, non avendo egli alcuna possibilità di valutare
l’interesse pubblico che invece è stata fatta dall’organo deliberante.
In particolare il convenuto Toro precisa che il parere di regolarità
tecnica si limitasse alla congruità delle somme e all’imputazione
6
della spesa non potendo in alcun modo intervenire sulle scelte
sotto il profilo sostanziale che essendo discrezionali sono
insindacabili.
Si è costituito Rivela Giuseppe, chiedendo il rigetto della domanda
del PM, precisando che l’iniziativa era inquadrata nell’ambito delle
previsioni degli impegni di spesa per fiere agroalimentari
internazionali per l’anno 2004.
Ha precisato inoltre che nessun abuso è stato commesso nella
effettuazione delle spese congrue e limitate, rientrando tale viaggio
nell’attività istituzionale dell’ente come testimonianza del
medesimo ai cittadini italiani che risiedono all’estero, pertanto la
valutazione dell’utilità della spesa deve essere inquadrata nel più
ampio ambito delle scelte discrezionali valutabili al di fuori del
merito amministrativo utilizzando i vizi di legittimità amministrativa
sfruttati dalla stessa Corte dei conti violazione di legge,
incompetenza, eccesso di potere e comunque con l’applicazione
del principio di ragionevolezza, inteso come sintesi dei principi di
economicità, buon andamento, imparzialità,rapporto mezzi obiettivi
e tra costi e risultati.
Tale potere discrezionale deve essere verificato, sia sotto l’aspetto
della legittimità del fine, nel senso che l’attività deve risultare
coerente con la natura istituzionale , sia sotto l’aspetto del rapporto
di congruità giuridica ed economica tra mezzo scelto ed obiettivo
perseguito, senza esorbitanza nei fini e nei mezzi, comunque
trattandosi di scelte discrezionali insindacabili sulla scorta della
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giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Si è costituita la convenuta Cinzia Mazza con comparsa e
successiva memoria, chiedendo il rigetto della domanda di parte
attrice per la responsabilità inerente il parere di regolarità tecnica
apposto nella proposta di deliberazione per l’approvazione del
rendiconto considerato che la stessa non è entrata nel merito della
spesa in questione atteso che si è limitata a ricevere il mandato di
pagamento firmato dal responsabile del servizio finanziario e dal
segretario comunale.
Inoltre, tale attività si è estrinsecata nella verifica formale di
riscontro delle ricevute e fatture rispetto all’oggetto del mandato di
anticipazione.
Non si sono costituiti gli altri chiamati in giudizio regolarmente
intimati.
DIRITTO
La domanda del Procuratore regionale è fondata nei termini che
seguono.
Il collegio, preliminarmente, sulla vicenda non può esimersi dal
delineare il quadro normativo sulle responsabilità dei responsabili
dei servizi degli enti locali e del responsabile del servizio
finanziario e di ragioneria per i pareri ed i visti resi sugli atti
amministrativi che comportano impegni di spesa.
Deve essere evidenziato che in materia esiste un intreccio di varie
fonti normative legislative nazionali, regionali e regolamentari
grazie a specifici rinvii legislativi, oltreché di principi contabili
8
desumibili al di fuori della specifica normativa nazionale e
regionale degli enti locali.
In primo luogo, essendo la Sicilia una regione a Statuto speciale
con valenza di legge costituzionale, essa ha una competenza
specifica a legiferare in materia di enti locali ai sensi dell’art. 15
dello Statuto.
Per quanto qui interessa, la normativa di riferimento tuttora vigente
è innanzitutto la legge regionale 16/1963, avente ad oggetto
l’Ordinamento regionale degli enti locali (Orel), come modificata ed
integrata ai sensi dell’art. 1 dalla legge regionale n. 48/1991, la
quale ha recepito con modificazioni la legge nazionale 142/1990
(d’ora in avanti L.142/1990-L.R.48/1991) a cui si aggiunge l’art. 13
della L.R.44/1991 ed il D.Lgs. 267/2000, solamente per la parte
contabile, salvo specifiche deroghe esplicite introdotte dalla
legislazione regionale.
Ed in particolare, gli artt. 53,e 55 della L.142/1990-L.r. 48/1991, i
quali recano la disciplina di riferimento del caso in questione; l’art.
53 dopo le modifiche introdotte con la legge regionale 30 del 2000
prevede che:1.su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile.
2.Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei
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servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione
alle sue competenze.
3.I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi. Esso corrisponde sostanzialmente
all’art. 49 del D.lgs.267/2000.
L’art.55 prevede per quanto qui interessa: 1. l’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello
Stato.
…5.I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
L’art. 13 della L.R.44/1991, vigente, prevede che: gli impegni di
spesa non possono essere assunti senza attestazione della
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.
L’art.189 della L.R.16/1963, ove al comma 1 si prevede: Le
deliberazioni dei comuni…che importino spese, debbono indicare
l’ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
A questo si aggiungono le specifiche norme della seconda parte
del D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali (TUEL) art.149 e seguenti.
L’art. 151 enumerando i principi in materia di contabilità al comma
4 prevede che : I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del
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servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’art. 153 comma 3 disciplina il servizio economico finanziario e
per quanto qui interessa individua il responsabile del servizio
finanziario: il responsabile del servizio finanziario di cui all’art. 151
comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i
soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal
regolamento di contabilità .
Ed il comma 5 prevede: il regolamento di contabilità disciplina le
modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile
sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile
del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa………
L’art. 191 comma 1 prevede che : gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma5.
E tale norma costituisce un principio di armonizzazione dei bilanci
pubblici degli enti locali, in quanto integralmente recepito nell’art.
22 comma 1 del D.lgs.170/2006.
In attuazione dell’art. 153 comma 3 e 5 del TUEL, l’art. 30 del
regolamento di contabilità del comune di Palagonia prevede che
l’attestazione di copertura finanziaria è apposta dal responsabile di
11
ragioneria: 1.Qualsiasi atto che comporti spese a carico
dell’ente è nullo di diritto se privo dell’attestazione della
copertura finanziaria da parte del responsabile di
ragioneria…3.Con l’attestazione viene garantita la
disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di
bilancio; e con l’art.31 il parere di regolarità contabile viene
espresso previa verifica: …… b) della corretta imputazione
della entrata e della spesa; c) dell’esistenza del presupposto
dal quale sorge il diritto della obbligazione; e) (rectius:d) del
rispetto del’ordinamento contabile degli enti locali e delle
norme del presente regolamento.
L’art. 184 del TUEL prevede :……2.la liquidazione compete
all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è
disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato
sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi,ai
termini o alle condizioni pattuite.
3.L’atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
4.Il servizio finanziario effettua,secondo i principi e le procedure
di contabilità pubblica,i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
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Infine, per la posizione di tutti i convenuti assume rilevanza l’art.
105 dell’Orel, L.R.16/1963,avente ad oggetto le spese del comune,
ove si prevede: 1.I comuni sono tenuti ad assumere le spese
indispensabili per la conservazione del patrimonio,per gli
uffici,e gli archivi comunali, per il trattamento economico o di
quiescenza del personale, per i servizi di interesse
strettamente locale, ed in genere, per adempiere le funzioni ad
essi attribuite dalla legge.
2. Ove le condizioni del bilancio lo consentono, essi possono
assumere anche altre spese per i servizi ed uffici di utilità
pubblica connessi con l’interesse locale.
Dal quadro si qui delineato non si può negare che la figura del
responsabile del servizio finanziario e di ragioneria abbia delle
prerogative funzionali di controllo sugli atti amministrativi che
comportano impegni di spesa; tale potere si esprime attraverso
l’espressioni dei suddetti pareri, visti e attestazioni, per i quali ai
sensi del art. 53 essi sono rilevanti ai fini della responsabilità
amministrativa dei funzionari che li hanno resi.
Perciò, le deduzioni del convenuto Mudò, responsabile del servizio
finanziario e di ragioneria del comune di Palagonia, ove egli
afferma che il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sulla determinazione del responsabile del servizio
interessato si limitava alla sola verifica della copertura finanziaria,
la corretta imputazione al capitolo di spesa, alla competenza
dell’organo che l’ha assunta, al rispetto dei principi contabili ed alla
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completezza della documentazione, sono infondate.
La figura del responsabile del servizio economico finanziario è
disciplinata dall’art.153 comma 3 del TUEL sopraccitato, il quale
distingue la possibilità di una figura unica o articolata, sulla base di
apposita regolamentazione contabile, ciò significa che è possibile
ove il regolamento lo preveda, -consentendolo la legge- che tale
figura sia scissa tra soggetti diversi, poiché, come vedremo, sono
finalisticamente diverse le due tipologie di controllo finanziario e
contabile, esercitate rispettivamente dal responsabile del servizio
finanziario e di ragioneria, ovviamente nulla vieta, come nella
maggior parte dei casi, che tali funzioni siano riunite in una unica
figura, ma questo non smentisce la relativa diversità delle due
funzioni, delle corrispondenti posizioni organizzative e delle
conseguenti responsabilità amministrativo-contabili ed
organizzative.
Difatti, ciò è stato percepito e confermato dalla giurisprudenza
amministrativa e contabile sin dalla emanazione della legge
142/1990: “ il parere di cui all’art. 53 della legge 142/1990
richiesto al responsabile di ragioneria è atto sostanzialmente
diverso dall’ “attestazione” che il medesimo o altro
funzionario è chiamato a rilasciare, ed invero mentre il primo
consiste in una valutazione in ordine alla regolarità contabile
della deliberazione sottoposta ad esame, la seconda si
concreta in una verificazione più specifica, concernente la
copertura finanziaria del relativo impegno” TAR Pa sez.II
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231/1994.
Tali pareri svolgono una funzione consultiva di controllo sebbene
non vincolante per gli organi rappresentativi: “ i pareri ex art. 53 l. 8
giugno 1990 n. 142 (oggi, art. 49 t.u.e.l.) resi dal responsabile del
servizio, dal responsabile del settore ragioneria e dal segretario
comunale sui progetti di deliberazioni spettanti ai corpi
rappresentativi del comune, non pongono alcun limite alla potestà
deliberante di questi ultimi - i quali ben possono liberamente
disporre del contenuto delle deliberazioni una volta resi detti pareri
- perché, diversamente argomentando, si finirebbe con l'attribuire
agli organi consultivi l'effettivo potere d'amministrazione attiva,
lasciando ai corpi rappresentativi la funzione di mera ratifica di
determinazioni altrui. Essi, pertanto, sono unicamente preordinati
all'individuazione sul piano formale, dei funzionari che li formulano,
della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli
organi politici in via amministrativa e contabile.” TAR NA sez.III
7878/2007.
In relazione alla ritenuta differenza tra parere di regolarità
contabile previsto per le deliberazioni degli organi rappresentativi,
in quanto atti collegiali, e visto di regolarità contabile, come nel
caso che ci occupa, sulle determinazioni dei responsabili dei
servizi e degli altri soggetti abilitati (es. determinazioni del
sindaco), in quanto atti monocratici, può certamente affermarsi che
essa è solamente apparente e relativa ad una visione formalistica,
non rispondente alla realtà giuridica sostanziale, come confermato
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dalla giurisprudenza costituzionale, in cui si è affermato che
lessicalmente il termine deliberazione “sin dall’antichità” può
riferirsi indifferentemente sia ad atti collegiali che monocratici, visto
che spesso il legislatore stesso riferisce tale definizione in termini
indifferenziati agli uni o agli altri; si veda Corte costituzionale 38 e
39 /1979, e confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa
Cons. di Stato sez.IV 1129/1977 e 701/1978, più recentemente
Cons. di Stato sez.V 8400/2009: “la parola "deliberazione",
designa, da sempre, le risoluzioni adottate sia da organi
collegiali sia da organi monocratici, nell'intento di rendere
pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere
deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o
meno dell'organo emanante”.
Con la semplice differenza prevista dagli artt. 55 comma 5 e 151
comma 4 sopra citati, che il visto di regolarità contabile congiunto
alla attestazione di copertura finanziaria è requisito di esecutività
dell’atto amministrativo, ossia della sua efficacia giuridica, ciò
significa che in sua assenza, anche in presenza della sola
attestazione di copertura finanziaria, l’atto non è esecutivo e
conseguentemente è nullo o inefficace.
Deve a questo punto chiarirsi cosa si intenda per controllo
contabile e finanziario; la giurisprudenza contabile prevalente ha
ritenuto e ritiene che regolarità contabile significhi controllo di
legittimità della spesa: “Nel parere di “regolarità contabile”
infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta
16
imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il
riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la
valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa
proposta.” Corte conti sez.II 104/1994.
Anche la giurisprudenza contabile più recente ha confermato
questo orientamento con più approfondite precisazioni : “ il parere
di regolarità contabile investe anche e soprattutto la
legittimità della spesa.” Corte conti sez.Puglia
207/2006,confermata di recente anche da Corte conti
sez.Toscana 114/2010.
In queste pronunce a sostegno di tale tesi, si evidenziano ragioni
normative di natura sistematica.
in primo luogo deve essere testualmente richiamato l’art. 147 lett.
a) del TUEL ove si prevede che nell’ambito del sistema dei propri
controlli interni l’ente locale deve garantire attraverso il controllo
di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità,correttezza e
regolarità dell’azione amministrativa; quindi con tale norma si
finalizza rendendolo equivalente, il controllo di regolarità contabile
ad un controllo sulla legittimità, correttezza e regolarità dell’azione
amministrativa.
Nonchè l’art. 184 comma 4 del TUEL sopra citato, il quale nella
fase di controllo da parte dell’ufficio economico finanziario delle
determinazioni di impegno e liquidazione di spesa, prevede che
esso effettua i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili
secondo i principi della Contabilità Pubblica, ed è quindi
17
necessario individuare quali siano, tali principi.
Orbene, se nello stesso TUEL sono codificati solamente i principi
del bilancio e non vi è alcun riferimento preciso ai principi del
controllo; la detta giurisprudenza ha individuato quale principio
fondamentale per i responsabili di ragioneria l’art. 27 del
R.D.2440/1923 il quale prevede che: le ragionerie centrali vigilino
perché siano osservate le leggi………c) per la regolare gestione
dei fondi di bilancio.
Ma ad avviso di questo collegio, la norma che individua il vero
principio fondamentale in materia, individuando e distinguendo il
controllo finanziario relativo nel nostro caso all’attestazione della
copertura finanziaria, da quello contabile, è l’art. 20 del
R.D.1214/1934 TU Corte dei conti, ove si prevede: La Corte vigila
perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio
e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si
faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché
la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle
leggi e ai regolamenti.
Tale norma che si applica all’attività di controllo della Corte dei
conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia
definizione, si configura come riferimento fondamentale per i
concetti di regolarità finanziaria e contabile,tale che, per la sua
generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali
funzioni; e dunque per regolarità contabile deve intendersi
legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai
18
regolamenti.
E d’altro canto, ciò trova riscontro nell’art. 31 del regolamento di
contabilità del Comune di Palagonia sopra evidenziato, ove si
prevede che il responsabile di ragioneria deve verificare
l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto della
obbligazione e il rispetto dell’ordinamento contabile degli enti
locali.
In conclusione sul punto, la verifica ai fini dell’attestazione del
responsabile del servizio finanziario coincide sostanzialmente con
la prima parte dell’art. 20 cit., riferita al controllo finanziario, il cui
egli deve verificare la copertura finanziaria, confrontando l’impegno
di spesa con lo stanziamento contenuto nello specifico capitolo o
intervento del bilancio di previsione, la corretta imputazione
dell’impegno rispetto all’oggetto del capitolo di spesa, che non si
siano fatte variazioni di bilancio non autorizzate,oltre la scontata
competenza dell’organo che ha emesso il provvedimento,la quale
attiene piuttosto alla legittimità dell’atto amministrativo che
all’aspetto finanziario; diversa funzione conseguentemente, ha il
parere o visto di regolarità contabile riferito alla seconda parte
dell’art. 20, che si configura come un vero e proprio controllo di
legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti
normative,quindi trattasi di due funzioni ben distinte.
Dunque, sotto il profilo della regolarità contabile il Mudò nella sua
qualità di responsabile di ragioneria non ha verificato l’esistenza
dei presupposti di fatto e di diritto dai quali avrebbe dovuto
19
scaturire l’obbligazione, in concreto l’inerenza della spesa da
rimborsare,con le funzioni istituzionali esercitate dal sindaco e
dagli assessori con la partecipazione alla manifestazione
“settimana della lingua italiana nel mondo” svoltasi a Ginevra da 21
al 24 ottobre 2005. Contrariamente da quanto affermato, egli non
ha dimostrato, né allegato alcun documento da cui risulti tale
inerenza e l’eventuale utilità della spesa, e questo, sebbene dalla
lettura dalla deliberazione di giunta comunale n. 276/2005, egli,
nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario ha ritenuto
contabilmente regolare la spesa,ed anche alla luce dalla rassegna
stampa della manifestazione, allegata al fascicolo dal PM e in
possesso del comune, non vi è alcuna traccia di collegamenti con
l’attività istituzionale del comune di Palagonia, di cui il convenuto
nella sua qualità di organo di controllo interno doveva tenere conto,
in conformità alla previsione dell’art. 105 della L.R. 16/1963, in
quanto spesa non connessa con l’interesse locale.
Quindi, in tal caso, non si era nella situazione di insindacabilità
delle scelte discrezionali, ma proprio l’art. 105 dell’orel obbligava il
convenuto Mudò alla verifica ex ante ed ex post della inerenza
della spesa, viziata altresì da illegittimità per eccesso di potere
sotto il profilo dello sviamento di risorse pubbliche, della
determinazione dirigenziale n.254 del 15/10/2005 e della
deliberazione di giunta municipale n.276 del 18/11/2005 .
Parimenti, queste considerazioni valgono pure sotto il profilo
gestionale ed amministrativo per il convenuto Toro Giuseppe, capo
20
dipartimento sviluppo economico, che nella determinazione citata
ha: Ritenuto che si rende utile per l’Ente partecipare “alla
settimana della lingua italiana nel mondo di Ginevra nei giorni
21/24 ottobre 2005; senza peraltro alcuna giustificazione di utilità
e inerenza di tale attività, rispetto alle competenze amministrative
assegnategli, di responsabile del settore sviluppo economico del
Comune di Palagonia.
E senza apporre tra l’altro, il proprio parere di regolarità tecnica
quale responsabile del procedimento, nella proposta della
deliberazione di giunta n.276/2005, che approvava il rendiconto di
tale spesa, parere che non competeva alla convenuta Mazza, in
quanto economo comunale agente contabile, tenuta
esclusivamente a svolgere mansioni di mera esecuzione del
provvedimento di anticipazione straordinaria di spesa ed a
verificare, sottoscrivendo il rendiconto, la mera regolarità formale
tra il contenuto dell’anticipazione e la documentazione.
Deve quindi ritenersi quest’ultima esente da responsabilità
amministrativa.
Sulla sindacabilità delle scelte discrezionali amministrative sotto il
profilo dell’eccesso potere e nell’ottica dell’art. 105 dell’orel esiste
consolidata giurisprudenza: …Il collegio rileva al riguardo che, ai
sensi dell’art. 3 della L. 20 dicembre 1996 n.639, che ha modificato
l’art.1 della l.14 gennaio 1994 n.20, è precluso alla Corte dei conti il
sindacato nel merito delle scelte discrezionali.
La norma, tuttavia, nel convalidare e rafforzare un consolidato
21
orientamento espresso dalla giurisprudenza (per tutte SS.RR.12
luglio 1996 .n.43/A), non intende sottrarre in toto al giudice
contabile la possibilità di sindacare le scelte discrezionali, in
particolare quando siano stati violati i tradizionali limiti che la P.A.
incontra nell’esplicazione della attività discrezionale – interesse
pubblico, causa del potere esercitato e rispetto dei principi di logica
ed imparzialità- ed, in definitiva, quando le scelte discrezionali
siano viziate da una delle figure sintomatiche di eccesso di potere.
Il sindacato -da ricondursi rigorosamente nei limiti sopra rilevati e
sempre con giudizio ex ante- deve pertanto trovare fondamento in
una espressa disposizione normativa e non può rifarsi a principi
non giuridici di opportunità o convenienza. Corte dei conti sez.
App.Sicilia 63/2000.
Nel nostro caso essa trova già fondamento nell’art.105 cit.:
….L’art. 105 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana,…….sancisce al 1° comma l’obbligo per i comuni
siciliani di assumere le spese indispensabili c.d. “obbligatorie”, ed
al 2° comma –riproduttivo dell’art.312 del T.U. della legge
comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n° 148, concernenti le
spese “facoltative” stabilisce che “ove le condizioni del bilancio lo
consentano, essi possono assumere anche “altre” spese per
servizi ed uffici di utilità pubblica connessi con l’interesse locale”.
La evoluzione normativa scandita dalla successione delle leggi nel
tempo,le mutate condizioni politico-sociali che l’ordinamento
pubblicistico concretizza giuridicamente in disposizioni legislative
22
nuove e diverse, e la maggiore e più attenta considerazione per le
autonomie locali hanno indotto il legislatore con il D.L. 10
novembre 1978 n.702 (convertito con la legge 8 gennaio 1979 n.3
) ad abolire la distinzione delle spese degli enti locali in obbligatorie
e facoltative (art.7 del citato D.L. n.702/1978).
La nuova disciplina legislativa ha voluto equiparare, sotto il profilo
finanziario e contabile, le spese c.d. “obbligatorie” o “indispensabili”
e quelle c.d. “facoltative” o “altre”, con ciò ribadendo il valore della
autonomia dei Comuni quali enti esponenziali delle collettività
locali, conferendo loro il potere di soddisfare quegli interessi morali
e materiali, meritevoli di tutela, per i quali non abbia provveduto il
legislatore nazionale o regionale.
Ma tale principio, introdotto dalla legge abolitiva della distinzione
delle spese, va interpretato alla stregua dei canoni fondamentali
relativi alla Pubblica amministrazione, consacrati all’art. 97 della
Costituzione, ove la razionalità, la economicità e la imparzialità
sono il parametro assoluto ed inderogabile della attività finanziaria
degli enti locali ed escludono, con un giudizio di relazione la
legittimità di una spesa se la stessa non è giustificata dagli
interessi morali e materiali meritevoli di tutela, pur se possa trovare
idonea collocazione nei capitoli di bilancio.
Il significato vero del principio introdotto dall’art. 7 del citato D.L.
consiste nell’aver voluto eliminare la distinzione nominalistica, e
quindi ormai inutile ed incongruente, delle spese pubbliche,
nell’aver demandato ( con ciò qualificando il valore delle autonomie
23
locali) al giudizio discrezionale degli amministratori la possibilità di
assumere oneri finanziari per il bilancio, nonché nell’ancorare la
spesa pubblica al canone fondamentale, incondizionato e
teleologico, del soddisfacimento dei bisogni pubblici.
Ispirandosi a tali considerazioni, la giurisprudenza della Corte dei
conti –che questa sezione conferma e ribadisce- ha ritenuto che il
citato art. 7 non ha inteso abrogare l’art. 312 del T.U. n.148/1915
(riprodotto nel 2° comma dell’art. 105 dell’orel) poiché ha voluto
dare un significato pregnante all’unico “genus” della spesa
pubblica da effettuare secondo il parametro statuito e garantito
dalla Costituzione.
I principi dell’imparzialità e del buon andamento della p.a., che in
ordine alla spesa pubblica si traducono nella razionalità del
giudizio degli organi deliberanti del Comune e nella economicità
del rapporto tra oneri finanziari assunti ed utilità pubblica
conseguita, trovano esatto riscontro nelle disposizioni normative
del 2° comma dell art. 105 dell’orel (riproduttivo come già detto
dell’art. 312 del T.U.) ove si afferma che le spese possono essere
assunte qualora si verifichino tre condizioni: che le condizioni del
bilancio lo consentano; che si tratti di spese per servizi ed
uffici di utilità pubblica; che tali servizi siano connessi con
l’interesse locale.
Le ultime due condizioni sono essenzialmente legate al carattere
“ territoriale” (distintivo, peraltro,dell’ente locale) degli interessi, nel
senso che devono essere circoscritti al territorio del Comune e non
24
devono invadere la sfera degli interessi anche locali il cui
soddisfacimento è riservato per legge allo Stato e alla Regione.
Corte dei conti sez.Sicilia n.3/1990.
E come abbiamo in parte già visto e come vedremo ulteriormente,
nessuna delle suddette tre condizioni in questo caso è stata
rispettata.
Ma tornando al convenuto Mudò per quanto si qui evidenziato, non
può assolutamente negarsi, considerato il fondamentale principio
di contabilità pubblica contenuto nell’art. 20 del TU Corte di conti,
che egli nell’espressione del visto di regolarità contabile dovesse
verificare la legittimità della spesa di rimborso agli amministratori,
con riferimento alla pertinenza con l’esercizio delle funzioni
istituzionali espletate in tale viaggio, in ragione dell’art. 105 cit.; di
tale verifica negli atti processuali allegati dal convenuto non vi è
alcuna traccia.
Ed infine, ulteriori ragioni di natura normativo-sistematica sulla
natura di controllo della legittimità della spesa attraverso il parere o
visto di regolarità contabile si possono ricavare dalla specifica
normativa regionale con l’art. 47 L.R. 6/1997, ove si prevede che:
l’ordine di accreditamento agli enti locali a valere sui finanziamenti
regionali costituisce titolo per l’emissione del parere di cui all’art.
1,comma 1 lett.i), della legge regionale 48/1991. Ovvero l’art. 53
legge 142/1990.
Questo significa che, per tali finanziamenti che si configurano a
tutti gli effetti come gestioni fuori bilancio, transitando dalle partite
25
di giro, ed essendo acquisiti dall’ente mediante ordini di
accreditamento (per esempio ci si riferisce al pagamento degli stati
di avanzamento lavori per opere pubbliche finanziate direttamente
dalla regione) non è necessaria ovviamente l’attestazione di
copertura finanziaria sul bilancio dell’ente, essendo già sussistente
a priori e fuori bilancio, quindi il parere o visto di regolarità
contabile a cui si riferisce la norma, non può che essere
logicamente un atto di controllo della legittimità della spesa, ad
esempio sul SAL liquidato attraverso la determinazione del
responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
Tale controllo, ammesso e non concesso che in astratto la spesa
fosse legittima, andava fatto anche sotto il profilo dell’attestazione
della copertura finanziaria, che alla luce degli atti processuali è da
ritenersi falsa e giuridicamente inesistente tale da rendere il
provvedimento di rimborso spese nullo e comunque giuridicamente
inefficace, in quanto non esecutivo, ai sensi dell’art. 189 L.R.
16/1963, dell’art.13 della L.R. 44/1991, dell’art. 55 comma 5
L.142/90/L.R.48/1991, dell’art. 151 comma 4, dell’art.191 comma1
D.lgs.267/2000, dell’art. 22 comma 1 D.Lgs. 170/2006, tutti
interpretati alla luce dell’art. 20 prima parte del TU Corte dei conti;
nonché degli artt. 30 e 31 del regolamento di contabilità del
comune di Palagonia, sempre nell’ottica dell’art.105 dell’orel,
poiché è evidentemente venuta meno la prima delle suddette tre
condizioni relativa alla capienza del bilancio di previsione .
Tale rilievo d’ufficio è ammissibile in questa sede ai sensi dell’art.
26
1421 c.c., tenuto conto delle deduzioni difensive del convenuto
relative alle sue competenze in sede di visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria contenute nella comparsa di
costituzione, in cui dichiara di avere verificato in tale sede la
corretta imputazione del capitolo di spesa.
Dalla lettura della determinazione n.254/2005, la spesa risulta
imputata al capitolo 2114, ma non risulta l’indicazione dell’oggetto
del capitolo ove è stato registrato l’impegno di spesa.
Dalla documentazione acquisita sulla base della suddetta
eccezione difensiva del convenuto Mudò, risulta dal bilancio
comunale, -in conformità alle funzioni svolte dal convenuto Toro
responsabile del settore sviluppo economico- che il suddetto
capitolo di spesa abbia per oggetto Fondo Attività Produttive,
quindi, in relazione alla previsione dell’art. 20 TU Corte conti,
risulta violato il principio della contabilità pubblica di specificazione
della spesa, ove si prevede che le spese si applichino a quelle
prescritte negli stanziamenti del bilancio, l’oggetto del capitolo di
spesa FONDO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, avendo un oggetto
diverso rispetto allo scopo della spesa impegnata, si pone in
contrasto con la natura autorizzatoria del bilancio di previsione,
rende quindi giuridicamente inesistente l’attestazione della
copertura finanziaria e conseguentemente nullo e/o comunque
inefficace il provvedimento n.254/2005, ai sensi della normativa
sopra citata, sussistendo ulteriormente eccesso di potere sotto il
profilo dello sviamento della spesa per una finalità diversa da
27
quelle per cui era destinata, nonchè violazione dell’art.105 cit. con
riferimento alla seconda e terza condizione.
Ciò ha trovato conferma nella notissima deliberazione della Corte
dei conti sez. enti locali 2/1991, nella quale si è affermato che:
per “copertura finanziaria si intende la disponibilità del
finanziamento sul competente capitolo di bilancio, il quale
ovviamente, deve essere indicato esplicitamente e nel nostro caso
non era né indicato, né competente.
La nullità del provvedimento amministrativo consegue non
solamente ad una attestazione negativa, ma anche alla sua
mancanza: Cass.12636/2006.
In termini sostanziali: “il principio di specificità e di trasparenza
presiede alla stessa impostazione del bilancio dello Stato ed
esclude qualunque lettura delle autorizzazioni di spesa che si
ponga in contrasto con esso,la mancata specifica previsione
di spesa comporta il blocco degli interventi diretti
dell’amministrazione” Corte dei conti sez.contr.Stato 87/1995;
“il principio di specificità del bilancio ha carattere di
assolutezza ed è inderogabile tutte le volte che l’oggetto del
capitolo sia sufficientemente definito” Corte dei conti
sez.contr. Stato 113/1994.
L’attestazione finanziaria relativa alla determinazione n. 254/2005
essendo falsa, rende conseguentemente nulla la stessa
determinazione.
Tutto questo è sufficiente per poter dichiarare nullo e comunque
28
inefficace (rectius: non esecutivo) tale provvedimento di spesa per
l’assenza di attestazione e conseguente mancanza di copertura
finanziaria dell’impegno di spesa, mancando in sostanza i mezzi
per farvi fronte, ai sensi dell’art.189 L.R.16/1963, 13 L.R
44/1991,art.55 L.142/1990-L.R.48/1991,ed il corrispondente art.
151 comma 4 TUEL : “La nullità di diritto dell'atto di impegno di
spesa emanato in assenza di attestazione della copertura
finanziaria, come previsto dall'art. 55 comma 5 l. 8 giugno
1990 n. 142, comporta che il provvedimento posto in essere è
improduttivo di effetti, in quanto in tale situazione gli organi di
governo dell'ente locale difettano del relativo potere di
impegno”TAR Pa sez. I 875/1997.
Manca, ai sensi dell’art. 189 L.R.16/1963, un effettivo impegno di
spesa, mancando l’indicazione dei mezzi per farvi fronte:..la nullità
dell’intero atto deliberativo adottato in violazione dell’art. 189
dell’OREL, che, nell’ambito della legislazione regionale, deve
essere considerato come esplicitazione del dettato costituzionale
di cui all’art. 81 –IV comma.-.
Infatti il combinato disposto del 4° comma dell’art. 81 della
Costituzione e dell’art. 189 dell’OREL impone la inderogabile
necessità di correlare la spesa alle previsioni del bilancio esistente,
…..necessità che è connaturata al modello di comportamento della
P.A. che non può porre in essere atti che non possono espletare
alcun effetto non solo dal punto di vista materiale (liquidazione
della spesa) ma, ancor di più dal punto di vista giuridico, in quanto
29
non si tratta di violazione di un divieto ma di un principio di ordine
pubblico in contrasto con il quale alla P.A. non può essere
consentito di operare. C.G.A. sez.giur.131/1984.
Da quanto sin qui esposto, è ancor più evidente la responsabilità
dei convenuti Mudò e Toro, il primo perché, non potendo imputare
la spesa ad un corrispondente capitolo di bilancio, in quanto non in
linea con la previsione dell’art. 105 dell’orel, l’ha imputata
falsamente al capitolo delle attività produttive, assolutamente non
pertinente, e pertanto in sostanziale assenza di copertura
finanziaria; il secondo perché non poteva emettere un
provvedimento comportante una spesa non pertinente alle attività
del proprio servizio.
Dunque,con riferimento alle deduzioni difensive del Mudò, la
determinazione era viziata pure da incompetenza, non essendo la
manifestazione sulla lingua italiana attinente alle problematiche
dello sviluppo economico, settore gestito dal Toro.
Per completezza di motivazione deve essere comunque rilevato
che le argomentazioni del convenuto Mudò sono state tratte dalla
circolare del Ministero dell’Interno n.F.L.25/1997 e dai principi
contabili dell’Osservatorio enti locali presso il medesimo ministero.
Tali atti hanno la medesima valenza, in cui, in sintesi, si afferma
che con il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria il responsabile del servizio finanziario non effettua alcun
controllo sulla legittimità della spesa.
Orbene, in materia di circolari amministrative interpretative non si
30
possono che fare proprie le considerazioni espresse dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, si veda a tal proposito la nota
decisione Cass. ss.uu 23031/2007, in cui si è affermato che deve
escludersi la natura normativa delle stesse, essendo atti dotati di
efficacia meramente interna avente natura di direttiva agli uffici,
insuscettibili di incidere su rapporti giuridici disciplinati dalla riserva
di legge, con esclusione di poteri o facoltà discrezionali accordati
all’amministrazione, essa non vincola il cittadino e neanche gli
uffici gerarchicamente subordinati all’amministrazione emittente, ai
quali è data facoltà di disattendere il contenuto di tali direttive; e
solo al giudice è affidato il compito di interpretare le disposizioni
dell’ordinamento.
A queste argomentazioni, deve essere aggiunta la precisazione
che la circolare ministeriale e i principi elaborati dall’Osservatorio
non hanno neanche natura interorganica, rivolgendosi all’esterno
dell’amministrazione centrale, nei confronti delle autonomie locali,
la cui disciplina ordinamentale è riservata alla legge, e dunque essi
non possono porsi in contrasto con essa e con i richiamati principi
di contabilità pubblica contenuti in norme primarie di chiara,
univoca e consolidata interpretazione.
A questo punto vanno esaminate le posizioni dei convenuti
Fagone, Rivela, Gueli, Fortunato, Benincasa e per completezza di
trattazione Toro.
Sulla responsabilità amministrativa dei suddetti convenuti, in merito
all’eccezione della insindacabilità delle scelte discrezionali, non si
31
possono che ribadire le motivazioni sopra citate, sulla illegittimità
della spesa, per la violazione dell’art. 105 della L.R.16/1963 in
merito alla non utilità della spesa in correlazione con gli interessi
locali del comune di Palagonia, e la conseguente sussistenza di
eccesso di potere per sviamento, sia della determinazione
n.254/2005, che della deliberazione di giunta comunale
approvativa del rendiconto n. 276/2005.
Per quanto concerne il convenuto Toro, occorre ulteriormente
puntualizzare la sua responsabilità amministrativa per la piena
consapevolezza che la determinazione da egli adottata, non era
pertinente ai suoi compiti istituzionali, relativi alle attività di sviluppo
economico, trattandosi di una manifestazione comunque di
carattere culturale che esulava dagli stanziamenti finanziari del
bilancio di previsione di sua competenza, inerenti invece il fondo
attività produttive.
E dunque il Toro avendo predisposto ed adottato il provvedimento
ne è direttamente responsabile.
Il funzionario che emette il provvedimento ne è direttamente
responsabile in via amministrativa della sua legittimità, secondo le
regole dettate dalla legge 241/1990 e L.R.10/1991 sul responsabile
del procedimento.
Quindi, tutti i convenuti dovevano quantomeno motivare e
giustificare l’inerenza della spesa con il fine istituzionale, mentre
nei provvedimenti non vi è alcuna traccia di tale motivazione e
neanche in sede processuale sono riusciti a spiegare tale
32
inerenza, lo scopo del viaggio e la sua utilità, connessi con
l’interesse locale ai sensi dell’art.105 Orel.
Incidentalmente precisando, che il riferimento del convenuto Rivela
alle fiere agroalimentari ICE, non è pertinente, visto che, trattavasi
di una manifestazione culturale.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed
in particolare la sentenza 7024/2006,sulla insindacabilità delle
scelte discrezionali, ha ribadito che essa trova il limite nei principi
previsti dall’art. 1 della legge 241/1990, ed in particolare nei
principi di efficacia ed economicità, la cui violazione si configura
come un vero e proprio vizio di legittimità amministrativa.
Nel caso in questione, in relazione al principio di efficacia, non è
stata dimostrata l’utilità del viaggio per l’amministrazione e
conseguentemente per la comunità amministrata.
Ebbene, la giurisprudenza citata dai convenuti della Corte di
Cassazione SSUU 6851/2003 è condivisibile ed applicabile altresì
al caso in questione, ma essi non hanno né in sede istruttoria, né
in sede processuale dimostrato la pertinenza del viaggio con i fini
istituzionali dell’ente.
In conclusione, i convenuti sono da ritenersi responsabili del danno
cagionato al comune di Palagonia, nell’ambito delle rispettive
funzioni sul rimborso spese a favore degli amministratori per il
viaggio a Ginevra per la settimana della lingua italiana nel mondo.
Tale responsabilità amministrativa connotata da colpa grave,
tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 1 comma 1quater
33
della legge 20/1994,per l’ammontare di € 3.353,83 deve
considerarsi addebitabile pro-quota in parti uguali ai convenuti
Fagone Fausto Maria, Rivela Giuseppe, Gueli Tommaso,
Fortunato Giuseppe, Benincasa Gaetano, Toro Giuseppe, Mudò
Concetto Maurizio pari a € 479,12, tenuto conto che l’apporto
causale al danno erariale del convenuto Fagone, non si differenzia
da quello degli altri, né il PM in citazione ha evidenziato elementi
probatori che giustifichino una sua posizione diversificata; oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Deve essere di contro rigettata la domanda del Procuratore
regionale nei confronti della convenuta Mazza Cinzia Alessandra.
La condanna alle spese segue la soccombenza che si liquida
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda del
Procuratore Regionale nei termini di cui in motivazione e per gli
effetti, condanna i convenuti Fagone Fausto Maria, Rivela
Giuseppe, Gueli Tommaso, Fortunato Giuseppe, Benincasa
Gaetano, Toro Giuseppe, Mudò Concetto Maurizio ciascuno, alle
rimborso delle rispettive somme di € 479,12 a favore del Comune
di Palagonia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
deposito della sentenza sino al soddisfo oltre spese processuali
che si liquidano in € 998,82 (euro novecentonovantotto/82).
34
Rigetta la domanda nei confronti della convenuta Mazza Cinzia
Alessandra, condannando il Comune di Palagonia al rimborso
delle spese processuali che si liquidano in € 800,00, otre iva e cpa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 14 febbraio
2012.
L’Estensore Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe Grasso F.to Dott . Luciano Pagliaro
Depositata in segreteria il 24 aprile 2012
Il Direttore della Segreteria
F.to Dr.ssa Rita Casamichele