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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO
ufficio legale e gestione atti politici
L'ISTITUTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO NEI CONTENZIOSI INERENTI AD ATTI O FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO CONSILIARE
a cura di Gianna Morandi
Trento, 30 dicembre 2005
- 1 -
L'ISTITUTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NEI CONTENZIOSI INERENTI AD ATTI O FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO
CONSILIARE
PARTE PRIMA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO E DELLE RELATIVE MODALITA' ATTUATIVE IN UN QUADRO GENERALE DI RAFFRONTO CON LA NORMATIVA STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE, NONCHÉ CON I PRINCIPI ELABORATI DALLA DOTTRINA E DALLA GIURISPRUDENZA Indice
Par. 1. Disciplina dell'istituto del rimborso delle spese legali sostenute dai
consiglieri della Provincia autonoma di Trento – quadro di raffronto ..........................
pag. 2
Par. 2. Inquadramento generale dell'istituto del rimborso delle spese legali ...........................pag. 7
Par. 3. Principi generali in materia di rimborso delle spese legali sostenute da
dipendenti pubblici e da amministratori di enti locali – legislazione statale .................
pag. 8
Par. 4. Disciplina del rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti e
amministratori – legislazione regionale ................................................................
pag. 12
Par. 5. Disciplina del rimborso delle spese legali sostenute da consiglieri regionali –
legislazione regionale ................................................................................................
pag. 15
Par. 6. Presupposti per il rimborso delle spese legali – applicazione dei principi
generali alla disciplina regolamentare prevista per i consiglieri della
Provincia autonoma di Trento .......................................................................................
pag. 18
Par. 7. Natura giuridica della situazione soggettiva del richiedente il rimborso delle
spese legali – tutela giurisdizionale...............................................................................
pag. 28
Par. 8. Iter istruttorio - liquidazione delle spese legali sostenute da un consigliere
provinciale .....................................................................................................................
pag. 30
PARTE SECONDA MODULISTICA
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO
ufficio legale e gestione atti politici
PARTE PRIMA
DISCIPLINA DELL'ISTITUTO E DELLE RELATIVE MODALITA' ATTUATIVE IN UN QUADRO GENERALE DI RAFFRONTO CON LA NORMATIVA STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE, NONCHÉ CON I PRINCIPI ELABORATI DALLA DOTTRINA E DALLA GIURISPRUDENZA
1. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – QUADRO DI RAFFRONTO
L'articolo 6 del Nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli
interventi a favore dei gruppi consiliari di cui alla deliberazione del Consiglio
provinciale 15 ottobre 2004, n. 17 (pubblicata sul bollettino ufficiale della regione del 9
novembre 2004, n. 45) disciplina l'istituto del rimborso delle spese legali sostenute dai
consiglieri provinciali, che non siano anche componenti della Giunta provinciale.
Il citato articolo statuisce: "1.Il Consiglio rimborsa ai consiglieri provinciali, che non sono anche componenti della
Giunta provinciale, le spese legali sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio,
quando siano stati coinvolti per fatti o atti connessi all'adempimento del loro mandato o
all'esercizio delle loro funzioni, se sono stati assolti con sentenza passata in giudicato,
prosciolti in istruttoria o comunque non sono risultati soccombenti.
2.Il rimborso è limitato alle spese sostenute per un solo difensore e per l'eventuale
domiciliatario. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici è limitato ad un
consulente.
3.Il rimborso spetta anche dopo la cessazione dalla carica di consigliere. Il rimborso è
erogato previa richiesta dell'interessato e presentazione di parcelle conformi alle tariffe
forensi."
Trattasi di una disciplina nuova, di semplice articolazione sul piano procedurale, che
tiene conto delle recenti modifiche in materia elettorale, introdotte con la legge
provinciale 5 marzo 2003, n. 2 concernente "Norme per l'elezione diretta del Consiglio
provinciale di Trento e del Presidente della Provincia" (pubblicata sul bollettino
ufficiale della regione dd. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1), disciplinante, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 47 dello statuto speciale, come modificato dall'articolo 4
della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, la forma di governo della Provincia, le
modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia e di
nomina degli assessori, cui fa riscontro una marcata differenziazione di ruolo e status
del consigliere rispetto a quelli dell'assessore.
Anteriormente all'entrata in vigore del citato articolo 6 del Nuovo regolamento sul
trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari
mancava per i consiglieri della Provincia autonoma di Trento una regola generale
espressa sulla rimborsabilità delle spese legali, diversamente da quanto previsto per i
consiglieri della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione ai quali è operante
l'articolo 8 del Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle
detrazioni in caso di assenza, di cui alla deliberazione del Consiglio del 31 gennaio
- 3 -
1967, n. 2/163, articolo introdotto con deliberazione del Consiglio provinciale 10
maggio 1991, n. 7. (1)
I presupposti per l'applicazione della disciplina regolamentare sul rimborso delle spese
legali sostenute dai consiglieri della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto in
proseguio più diffusamente esposto (vedi paragrafo 6.), possono essere così individuati:
1. deve trattarsi di spesa legale sostenuta da consigliere, che non sia anche componente
dell'esecutivo (per i membri dell'esecutivo provinciale si applica la disciplina dettata
dall'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo
ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento"). Tale
presupposto è da correlare alla disciplina prevista dall'articolo 8 della citata legge
provinciale 2/2003, che ha statuito l'incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di
assessore, ad eccezione di quelle attribuite al vicepresidente della Provincia, con le
funzioni di consigliere provinciale, cui fa da corollario la regola della sospensione
dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico del consigliere nominato
assessore;
2. il rimborso è riferito a spese legali sostenute in relazione a contenziosi inerenti ad atti
o fatti connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle funzioni; è da
ritenere, pertanto, che esulino dalla disciplina in esame i contenziosi riconducibili al
giudizio elettorale, afferendo non tanto al novero delle cause connesse
all'adempimento del mandato consiliare, quanto piuttosto ad una fase prodromica,
precedente e costitutiva del mandato stesso, le cui implicazioni ineriscono allo status
di consigliere e alla legittimità dell'elezione.
3. il rimborso è limitato alle spese legali sostenute per la difesa del consigliere in ogni
tipo di giudizio in cui sia stato coinvolto per fatti o atti connessi all'adempimento del
mandato o all'esercizio delle funzioni; la dizione 'ogni tipo di giudizio' comprende
qualsiasi tipo di contenzioso in cui sia stato coinvolto il consigliere. Trattasi di
formulazione ampia, da intendersi essenzialmente riferita ai contenziosi civili, penali
amministrativi e di tipo contabile-erariale;
4. il rimborso delle spese legali è riferito ai giudizi nei quali il consigliere sia stato
coinvolto; la posizione processuale è, quindi, quella di convenuto. Il rimborso non è
ammesso in relazione ai giudizi promossi dal consigliere;
5. sul piano processuale il giudizio deve essersi concluso in senso favorevole. Deve
trattarsi di statuizione definitiva; ha infatti diritto al rimborso il consigliere che sia
stato assolto con sentenza passata in giudicato, prosciolto in istruttoria (segnatamente
sotto il profilo della responsabilità penale) o comunque non sia risultato
soccombente. Rilevante sul punto è la differenza con la disciplina dettata dall'articolo
92 della citata legge provinciale n. 12 del 1983, che, ai fini del rimborso, prescinde
(1) l'articolo 8 Regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché
delle detrazioni in caso di assenza, articolo introdotto con deliberazione del Consiglio provinciale del 10 maggio 1991, n. 7,
dispone:
"1. Ai consiglieri provinciali compete, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, su richiesta e su presentazione delle
parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali da questi
sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio, nel quale siano stati coinvolti in connessione all'adempimento del loro
mandato in qualità di consiglieri provinciali e all'esercizio delle relative funzioni, salvo i casi di condanna per azioni od
omissioni commesse con dolo o colpa grave.
2. Limitatamente alle richieste dei difensori o periti il Presidente del Consiglio provinciale può concedere degli anticipi sui costi di
cui al comma 1, sempre che il consigliere interessato si impegni a rimborsare i relativi importi in caso di condanna per dolo o
colpa grave.
3. Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese legali è di norma limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per
l'eventuale domiciliatario. Il Presidente del Consiglio provinciale può autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese
legali sostenute per due difensori, qualora il processo risulti di particolare complessità o rilevanza o attenga a diversi profili
disciplinari. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti
all'oggetto della perizia."
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dal passaggio in giudicato della sentenza, essendo ammesso un rimborso frazionato
in relazione ai provvedimenti giudiziali adottati nei vari gradi di giudizio, salvo
rivalsa nei casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa
grave dell'imputato convenuto in giudizio;
6. non sono ammesse anticipazioni, contrariamente a quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983; il principio costituisce logico
corollario di quanto affermato al punto 5.; non si prospetta, pertanto, l'ipotesi che
l'amministrazione debba esperire la rivalsa di somme anticipate e già corrisposte per
la difesa legale, non essendo il rimborso delle spese suscettibile di frazionamento in
relazione alle singole fasi o gradi di giudizio in cui si articola il contenzioso;
7. il rimborso è limitato alle spese sostenute per un solo difensore e per l'eventuale
domiciliatario; analogamente il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici
è limitato ad un consulente. Non sono ammesse deroghe;
8. non è richiesto, in ordine alla scelta del difensore, il comune gradimento o il previo
concerto con l'amministrazione o l'incarico da parte della medesima. Il difensore è,
quindi, scelto dal consigliere; trattasi, pertanto, di legale di sua fiducia;
9. sul piano procedurale il rimborso è subordinato ad una richiesta del consigliere, da
presentare a procedimento concluso, e alla verifica di conformità delle parcelle del
difensore scelto dal consigliere alle tariffe forensi;
10. il consigliere ha diritto al rimborso anche dopo la cessazione dalla carica.
Trattasi di disposizione similare a quella contenuta nella deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale 2 ottobre 1995, n. 96 (pubblicata sul bollettino
ufficiale della Regione 26 marzo1996 n. 15 – suppl. ord. n. 2) contenente "Testo
coordinato concernente specifiche provvidenze per l'attività del Consiglio regionale"
(Consiglio della regione Trentino – Alto Adige/Südtirol), disciplinante il rimborso delle
spese legali in favore dei consiglieri e degli ex consiglieri regionali.
L'articolo 5 della citata deliberazione, rubricato "Rimborso spese di giudizio",
modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 21
novembre 2001, n. 386 (pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione 27 dicembre
2001, n. 53), dispone:
"1. Ai Consiglieri regionali, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato,
compete, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle
determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali da questi
sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio, nel quale siano stati coinvolti per
fatti o accuse connessi all'adempimento del loro mandato e all'esercizio delle proprie
pubbliche funzioni, e nel quale siano stati assolti con sentenza passata in giudicato,
prosciolti in istruttoria o non siano risultati soccombenti."
2. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per
l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di
parte è limitato ad un consulente.
3. L'Ufficio di Presidenza valutato il tenore e la valenza, anche ai fini istituzionali, del
giudizio in cui è coinvolto il consigliere e sulla base di una preventiva e specifica
richiesta dell'interessato può autorizzare il rimborso delle spese legali per due difensori
oltre all'eventuale domiciliatario e per un massimo di due consulenti tecnici o per un
numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici di ufficio e periti
nominati dal giudice, se superiori a due".
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Ne consegue, in relazione all'assetto tripolare della Regione Trentino – Alto
Adige/Südtirol, caratterizzato per espressa configurazione statutaria da una particolare
articolazione del Consiglio regionale, che risulta composto dai membri dei consigli
provinciali di Trento e Bolzano (articolo 25 dello statuto speciale di autonomia, come
modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2), costituiti
secondo autonome e differenziate procedure elettorali, che il singolo consigliere potrà
avanzare istanza di rimborso delle spese legali al rispettivo organo assembleare di
appartenenza o, in via alternativa, ma non cumulativa, al Consiglio regionale, laddove il
contenzioso in cui il consigliere sia stato coinvolto si riferisca ad atti o fatti inerenti alle
funzioni di consigliere regionale.
Per completezza è opportuno in questa sede fare riferimento alla disciplina sul rimborso
delle spese legali, dettata dall'articolo 92 della citata legge provinciale n. 12 del 1983, da
ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; (2)
tale disciplina, assai articolata quanto a procedure, ambito applicativo e soggetti
interessati, si applica al rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai
seguenti soggetti e in relazione ai giudizi di seguito indicati:
� dipendenti della Provincia in relazione ai giudizi civili, penali e contabili nei quali
siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio;
� Presidente della Provincia e assessori provinciali in relazione ai giudizi civili, penali e
contabili in cui siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del
mandato e all'esercizio delle pubbliche funzioni e loro delegati, che siano coinvolti in
analoghi giudizi per fatti o cause connessi all'esercizio delle pubbliche funzioni
delegate, purché lo specifico atto di delega sia previsto da vigenti disposizioni di
legge;
� componenti, che non appartengano all'amministrazione, di commissioni o comitati
comunque denominati istituiti presso la Provincia;
(2) l'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della
Provincia autonoma di Trento", come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dispone:
"1. La Provincia rimborsa le spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai propri dipendenti per la difesa nei giudizi civili,
penali e contabili nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo rivalsa nei casi di condanna per azioni od
omissioni commesse con dolo o colpa grave dell'imputato o convenuto in giudizio.
1 bis. Qualora dalla sentenza di condanna intervenuta nei giudizi penali e contabili di cui al comma 1 non risulti il grado di colpa, per
l'accertamento della sussistenza del requisito della colpa grave al fine di disporre il rimborso delle spese legali o la conseguente
rivalsa, la Giunta provinciale si avvale di una apposita commissione composta da tre membri particolarmente qualificati nel settore
giuridico e legale che esprime proposte motivate per tale scopo. La medesima commissione opera anche nel caso in cui la sentenza
sia in parte di condanna e in parte di assoluzione per proporre alla Giunta provinciale se ed in che proporzione debba avere luogo la
rivalsa di cui al comma 1. La commissione viene nominata dalla Giunta provinciale, che ne determina altresì le modalità di
funzionamento, e rimane in carica per la durata di tre anni: a tutti i componenti della commissione che esercitano la professione di
avvocato sono corrisposti i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).
2. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per non più di due consulenti tecnici.
3. Il rimborso delle spese legali può aver luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima
dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato ovvero in caso di accertata prescrizione del reato.
4. Il pagamento al dipendente interessato delle somme e delle eventuali anticipazioni richieste viene disposto dalla Giunta
provinciale, previa istruttoria curata dal servizio legale per gli affari contenziosi, dietro presentazione delle relative parcelle
corredate, ove occorra, di idonei documenti giustificativi.
5. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al presidente della Giunta provinciale ed agli assessori provinciali che
siano coinvolti in giudizi civili, penali e contabili per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle
proprie pubbliche funzioni, nonché ai loro delegati che siano coinvolti in analoghi giudizi per fatti o cause connessi all'esercizio
delle pubbliche funzioni delegate, purché lo specifico atto di delega sia previsto da vigenti disposizioni di legge.
5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i procedimenti disciplinari nei quali i dipendenti della
Provincia siano coinvolti per iniziativa di organi esterni all'amministrazione provinciale quando la legge prescriva l'obbligo
dell'assistenza tecnico-legale di un difensore.
5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti, che non appartengano all'amministrazione, di
commissioni o comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia."
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� procedimenti disciplinari nei quali i dipendenti della Provincia siano coinvolti per
iniziativa di organi esterni all'amministrazione provinciale quando la legge prescriva
l'obbligo dell'assistenza tecnico-legale di un difensore.
Il rimborso, originariamente riferito alle spese sostenute per un massimo di due
difensori, è stato limitato, a seguito della modifica introdotta dalla citata legge
provinciale n. 20/2005, a quelle sostenute per un solo difensore e per non più di due
consulenti tecnici, fermo restando che la nuova disciplina si applica ai procedimenti e ai
giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Il rimborso delle spese legali può aver luogo anche allorquando il dipendente o
l'amministratore abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito
accertamento giurisdizionale del reato ovvero in caso di accertata prescrizione del reato.
Sul piano procedurale è previsto che il pagamento delle somme e delle eventuali
anticipazioni venga disposto dalla Giunta provinciale previa istruttoria curata dal
servizio legale per gli affari contenziosi.
Nell'ipotesi in cui dalla sentenza di condanna intervenuta nei giudizi penali e contabili
non risulti il grado di colpa, la Giunta provinciale, ai fini dell'accertamento della
sussistenza del requisito della colpa grave, e al fine di disporre il rimborso delle spese
legali o la conseguente rivalsa, si avvale di apposita commissione, composta da tre
membri particolarmente qualificati nel settore giuridico e legale, cui compete esprimere
motivate proposte; la medesima commissione opera anche nel caso in cui la sentenza sia
in parte di condanna e in parte di assoluzione per fare proposte alla Giunta provinciale
sull'eventuale rivalsa e relativa entità.
Con norma interpretativa contenuta nell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto
1999, n. 3 il legislatore provinciale ha precisato che l'articolo 92 della legge provinciale
n. 12 del 1983 si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese legali,
peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali
e contabili.
Merita in questa sede evidenziare che, non prevedendo il regolamento organico del
personale del Consiglio provinciale di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale
25 novembre 1981, n. 11 alcuna disciplina sul rimborso delle spese legali sostenute dai
propri dipendenti per la difesa nei contenziosi nei quali siano stati coinvolti per fatti o
cause di servizio, trova applicazione anche nei loro confronti l'articolo 92 della legge
provinciale n. 12 del 1983, in virtù della norma di rinvio contenuta nell'articolo 2 del
citato regolamento organico.
La scarna ossatura dell'istituto del rimborso delle spese legali sostenute dai consiglieri
provinciali, come definito dal citato articolo 6 del Nuovo regolamento sul trattamento
economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari di cui alla
deliberazione del Consiglio provinciale 15 ottobre 2004, n. 17, non può prescindere, ai
fini di un'agevole e razionale gestione degli eventuali problemi applicativi,
dall'inquadramento dell'istituto in relazione alle sue finalità, da un'attenta verifica della
disciplina dettata a livello statale e regionale a favore di dipendenti, amministratori e
consiglieri regionali, e, infine dall'esame della giurisprudenza civile, penale,
amministrativa e contabile, peraltro copiosa, formatasi in materia.
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2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
Le disposizioni legislative indicate al paragrafo 1., che, al pari di altre, riportate al
paragrafi 3., 4. e 5., consentono con discipline variamente articolate, ma accomunate
quanto a principi ispiratori e obiettivi, il rimborso delle spese legali sostenute da
dipendenti, amministratori e consiglieri da parte dei rispettivi enti pubblici di
appartenenza, costituiscono l'espressione di un principio generale dell'ordinamento,
riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, correlato, peraltro, a specifici
presupposti indicati al paragrafo 6., che potrebbe essere così enucleato:
il diritto di esigere il rimborso delle spese legali è riconosciuto a favore di coloro che,
investiti di una carica agiscono per un interesse non proprio, in quanto legittimamente
investiti (con mandato pubblico) del compito di realizzare interessi di altri centri di
imputazione giuridica (enti o altri organismi pubblici); in altri termini le conseguenze
economiche dei comportamenti assunti da chi agisce per curare un interesse altrui,
devono essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo, semprechè sussista un
"diretto interesse in proposito, da riconoscersi in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi
un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile
all'ente stesso"; (3)
del resto l'attribuzione degli oneri relativi alla tutela giudiziale in via esclusiva al
soggetto che agisce per curare un interesse altrui si porrebbe in palese contrasto col
principio del divieto di 'locupletatio cum aliena iactura', proprio del diritto privato, ed
espresso in numerose disposizioni, di cui l'articolo 2041 del codice civile costituisce
norma di chiusura, volto a tener indenne ogni soggetto dai danni conseguenti
all'arricchimento acquisito, senza giusta causa, da terzi soggetti, siano essi pubblici o
privati. (4)
La 'ratio legis' dell'istituto del rimborso delle spese legali è da ravvisare, quindi,
nell'esigenza di salvaguardare il cittadino pubblico funzionario o pubblico
amministratore dagli oneri giudiziari sostenuti per la difesa nei contenziosi relativi
all'esercizio di compiti o attività istituzionali, purchè processualmente emerga
l'espletamento degli stessi senza violazione di doveri e senza conflitto di interessi con
l'amministrazione. (5)
In altri termini il principio di fondo sotteso alla disciplina sul rimborso delle spese legali
è quello di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltrechè
nell'interesse dell'Amministrazione, rimasti esenti da responsabilità, degli oneri
processuali sostenuti nei procedimenti giudiziari direttamente connessi alla funzione
pubblica ricoperta; ne consegue che tale requisito essenziale può ritenersi sussistente
solo laddove sia possibile attribuire, in quanto esista un nesso di strumentalità tra
l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, gli effetti dell'attività del soggetto,
che ha operato in modo lecito, direttamente all'Ente di appartenenza.
Questo significa che il fatto o l'atto oggetto del giudizio deve essere stato compiuto
nell'esercizio delle attribuzioni; occorre, quindi, che vi sia la riferibilità (sinallagmatica)
dell'azione e/o omissione alla carica espletata o all'ufficio ricoperto; in altri termini deve
(3) Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2004, n. 7660 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it; vedasi inoltre Cons. Stato,
sez.V, 22 dicembre 1993, n. 1392 in Consiglio di Stato 1993, I, 1631 (4) Cons. Stato, sez. comm. spec., 6 maggio 1996, n. 4/96 in Consiglio di Stato 1997, I, 960 (5) Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2005, n. 2041 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it
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sussistere "un comprovato collegamento tra l'agire del soggetto e il volere
dell'Amministrazione". (6) Costituisce, pertanto, onere dell'Amministrazione vagliare
con attenzione, alla luce delle risultanze del procedimento giudiziale, il requisito
normativo della connessione dei fatti addebitati con l'espletamento del servizio o dei
compiti istituzionali.
In virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione al
titolare di un proprio organo sono imputati alla prima gli atti compiuti dal secondo
nell'espletamento delle funzioni istituzionali a questi demandate; peraltro tale
meccanismo giuridico di imputazione non opera illimitatamente; il rapporto di
immedesimazione organica viene infatti meno allorquando la persona fisica titolare
dell'organo abbia agito per un interesse proprio, personale ed egoistico o per fini
estranei ai compiti affidati e quindi, in definitiva, contrastanti con i fini istituzionali
dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda la natura giuridica di tale obbligazione si possono citare alcuni
istituti previsti dai seguenti articoli del codice civile: 1720, che obbliga il mandante a
rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte e a risarcire quest'ultimo dei danni subiti
a causa dell'incarico; 2031, che impone all'interessato di far propri gli effetti della
gestione dell'affare compiuta dal gestore e di rimborsargli le spese necessarie o utili;
1207, che riconosce al debitore il diritto di ottenere dal creditore in mora il risarcimento
dei danni e la restituzione delle spese sostenute per la conservazione e la custodia della
cosa oggetto della prestazione.
Le disposizioni citate costituiscono espressione del principio generale "cuius commoda
eius et incommoda": le conseguenze economiche dell'attività posta in essere da chi
agisce per la cura di un interesse altrui devono essere poste a carico del titolare
dell'interesse medesimo, fermo restando che l'assunzione da parte dell'ente pubblico
degli oneri difensivi, oltre ad assolvere alla funzione di ristoro per il dipendente o per
l'amministratore, svolge altresì, laddove sia emersa la liceità del comportamento, la
funzione di riconoscere la correttezza dell'azione amministrativa. (7)
3. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
SOSTENUTE DA DIPENDENTI PUBBLICI E DA AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI – LEGISLAZIONE STATALE
L'ordinamento ha preso in considerazione l'ipotesi che i pubblici dipendenti possano
essere coinvolti in un giudizio (civile, penale, amministrativo, contabile) in conseguenza
di atti e fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, prevedendo in disposizioni
varie e sparse, riguardanti particolari settori del pubblico impiego, l'assunzione da parte
dell'amministrazione di appartenenza degli oneri per il patrocinio legale del dipendente,
ovvero il loro rimborso, purchè l'imputazione riguardi un'attività svolta dal dipendente
in diretta connessione funzionale con i propri compiti e non ci sia conflitto di interessi
(6) T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 dicembre 2004, n. 6498 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it (7) Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2003, parere n. 332/03 in Consiglio di Stato 2004, III, 1441; T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara 03
giugno 2000, n. 438 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 agosto 2002, n. 882 all'URL
http://www.giustizia-amministrativa.it, T.A.R Puglia Lecce, sez. II, 20 luglio 1999, n. 671 in Tribunali Amministrativi
Regionali 1999, I, 4098. Vedasi altresì il commento alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 2041/2005 Rimborso delle
spese legali ai pubblici dipendenti: il Consiglio di Stato ribadisce il principio della rimborsabilità solo per le sentenze di
assoluzione di Marianna Rubulotta all'URL http://www.giurisprudenza.it; vedasi inoltre Francesco Garri, Responsabilità civile
(responsabilità civile dei dipendenti pubblic), voce in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991
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con l'ente medesimo (vedasi per il personale degli enti locali l'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191 concernente "Disciplina del rapporto
di lavoro del personale degli enti locali", l'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 concernente "Norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali" e
l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
concernente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il
triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali"; per il personale
delle amministrazioni statali vedasi l'articolo 18 decreto legge 25 marzo 1997, n. 67
concernente "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito dalla legge 23
maggio 1997, n. 135). (8)
Il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa e
nell'occasione dello svolgimento di attività inerenti il mandato elettivo è previsto a
livello statale in modo frammentario e asistematico. In assenza di una norma specifica
di carattere generale è correlato dalla giurisprudenza all'articolo 51 della costituzione,
che riconosce il diritto di tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso di "…accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti
stabiliti dalla legge", precisando, altresì, al comma 3, che "Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro".
Si ricollega altresì al principio, fatto proprio dalla giurisprudenza, secondo cui chi
agisce per la realizzazione di un interesse non proprio, purché legittimamente investito
del compito di realizzare interessi appartenenti ad altri centri di imputazione giuridica
che lo hanno nominato od eletto, siano essi pubblici o privati, non deve sopportare gli
effetti svantaggiosi o dannosi dell'attività legalmente posta in essere (in forza di un
mandato pubblico) in favore di altri soggetti, ma deve, anzi, essere tenuto indenne dagli
oneri sopportati e dai danni subiti.
Costituiscono espressione del principio sopra enunciato le regole stabilite dal codice
civile (articolo 1720) per il mandato, secondo cui il mandatario ha diritto di esigere dal
mandante, oltre al compenso ed al rimborso delle spese, il risarcimento dei danni subiti
a causa dell'incarico, principio costituente, a sua volta, un chiaro enunciato della regola
generale del bilanciamento dei beni e degli interessi, (9) nonché la disciplina dettata dal
codice civile in relazione a vari istituti, tra i quali la tutela, la curatela, l'eredità giacente,
la curatela fallimentare, l'amministrazione delle società, associazioni e fondazioni.
(8) l'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 concernente "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, rubricato "Rimborso delle spese di patrocinio legale", prevede il rimborso delle spese legali
relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni
statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e
conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato. Precisa, altresì, che le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del
rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità. La norma è stata ritenuta applicabile
in via retroattiva (Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 1998, n. 903/98 in Consiglio di Stato, 1999, I, 332, TAR Veneto, sez. I, 17
febbraio 2000, n. 835 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it) e anche in via estensiva agli amministratori [TAR Lazio,
sez. III, 7 giugno 2002, n. 5352 in Tribunali Amministrativi Regionali 2002, I, 2332 e TAR Abruzzo, sez. Pescara, 3 giugno
2000, n. 438 (vedasi nota 7)] (9) vedasi Corte dei conti, sez. II, 18 dicembre 1986, n. 275 in Rassegna Amministrativa Sanità 320
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I predetti principi sono stati fatti propri dalla più autorevole giurisprudenza contabile,
che ha evidenziato come non vi siano elementi ostativi all'applicazione di dette regole
"anche nel caso di preposizione di persone fisiche ad un ente pubblico, in forza di
un'investitura ad una carica cosiddetta onoraria, in base cioè ad un rapporto che,
benché volontariamente accettato, non abbia il carattere dell'esercizio di un'attività
professionale…", con la conseguenza "che anche i componenti degli organi statutari
degli enti pubblici hanno, in linea di principio, titolo a ricevere il rimborso delle spese
ed il risarcimento dei danni sofferti per adempiere fedelmente il proprio mandato". (10)
Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'applicabilità delle regole tratte dal codice
civile agli amministratori degli enti locali e ai titolari di organi amministrativi non
dipendenti dall'ente, facendo altresì riferimento alla disciplina dettata dalle sopra citate
norme relative ai pubblici dipendenti (articoli 16 d.p.r. n. 191 del 1979, 22 d.p.r. n. 347
del 1983 e 67 d.p.r. n. 268 del 1987), ritenute estensibili agli amministratori di enti
locali in via analogica, considerata la natura di pubblici funzionari a questi riconosciuta
dalla giurisprudenza; tali disposizioni non possono, del resto, essere intese come una
deroga al principio della personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27
della costituzione, ma semmai come un'affermazione della coincidenza degli interessi
facenti capo, nelle fattispecie considerate, al dipendente inquisito e all'Amministrazione
di appartenenza. (11)
I suddetti principi affermati dalla giurisprudenza contabile e amministrativa trovano una
conferma sul piano legislativo nella disciplina dettata dall'abrogato articolo 11 del Regio
Decreto 3 marzo 1934, n. 383, recante "Testo unico della legge comunale e
provinciale", laddove stabiliva, con riferimento agli amministratori degli enti locali, che
la gratuità dell'ufficio non esclude il rimborso delle spese che l'investito dell'ufficio
stesso sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni; in termini analoghi
disponeva l'abrogato articolo 285, primo comma, del Testo unico 4 febbraio 1915, n.
148, il quale, premesso che le funzioni degli amministratori sono gratuite, concedeva
comunque il rimborso delle spese forzose sostenute dagli amministratori stessi.
Un principio analogo, seppure espresso con una formulazione non altrettanto chiara, è
ricavabile dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, nel disciplinare lo status
degli amministratori locali, al comma 1 statuisce: "La Repubblica tutela il diritto di ogni
cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed
usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge."
(10) Corte dei conti, sez. riun., 5 aprile 1991, n. 707/A, in Rivista della Corte dei Conti 1991, 72 e Corte dei conti, sez. giurisd.
regione Piemonte, 4 febbraio 2004, n. 61 all'URL http://www.corteconti.it (11) Cons.Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 in Foro Amministrativo 2000, n. 1312; Cons. Stato, sez. comm. spec., 6 maggio
1996, n. 4 (vedasi nota 4)
Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it; TAR Abruzzo sez. Pescara 3
giugno 2000, n. 438 (vedasi nota 7) il quale afferma: "il collegio è del parere (che nell'interpretazione delle norme…), più che il
criterio soggettivo, con riferimento alle distinte categorie, debba essere seguito quello oggettivo, che richiama all'attenzione
dell'interprete il rapporto organico da cui sia i dipendenti che gli amministratori sono legati all'ente, rapporto che evidenzia
indubbiamente l'analogia delle situazioni e giustifica, quindi, l'estensione della disciplina in argomento. In effetti, come sostiene
la difesa di parte ricorrente, sia i dipendenti che gli amministratori sono chiamati a rispondere, nelle circostanze previste dalla
norma, in ragione di un rapporto che li lega all'ente, il quale, a prescindere dalla relativa natura, li pone su un piano di
immedesimazione organica che non giustificherebbe una diversità di trattamento."
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Incidentalmente si rileva che l'articolo 86, comma 5, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000 autorizza i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i
consorzi fra enti locali ad assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti
all'espletamento del loro mandato. Trattasi di formulazione identica a quella contenuta
nell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 concernente "Aspettative, permessi
e indennità degli amministratori locali", abrogata dall'articolo 274 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Si può pertanto ritenere che l'ordinamento riconosca l'esistenza di un diritto
dell'amministratore dell'ente locale coinvolto in un procedimento giudiziale per fatti
inerenti la carica ricoperta ad ottenere il rimborso delle spese di difesa sostenute per
adempiere fedelmente al mandato, purchè il giudizio si sia concluso con il
riconoscimento dell'assenza di responsabilità del funzionario onorario; trattasi, pertanto,
di un diritto non incondizionato, ma legato ad alcuni presupposti, tipici ed indefettibili,
che l'amministrazione è vincolata ad accertare ai fini di una corretta gestione della
finanza pubblica.
L'idoneità dell'articolo 1720 del codice civile ad essere applicato in via analogica a
fattispecie strutturalmente diverse, ma caratterizzate da elementi similari, ai sensi
dell'articolo 12 delle preleggi, con riferimento, tra l'altro, alla posizione degli
amministratori di società di capitali e alla loro relazione con la persona giuridica per
conto della quale esplicano l'incarico, affermata dalla Cassazione, anche per evitare un
assetto normativo contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della
costituzione, (12
) ha contribuito al superamento dell'orientamento secondo cui
l'investitura, per elezione o nomina, ad una carica pubblica onoraria non potesse essere
ricondotta al concetto di rappresentanza giuridica, partendo dalla premessa che il
concetto di rappresentanza politica o istituzionale, proprio delle cariche elettive, dovesse
essere inteso in un'accezione diversa da quella propria dell'istituto della rappresentanza
giuridica.
In ordine alla disciplina del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori
relativamente ai giudizi in cui siano stati coinvolti nel corso dell'espletamento del
mandato rileva inoltre l'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
543, concernente "Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti",
convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, il quale dispone che "In caso di
definitivo proscioglimento … le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio
della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza".
La citata disposizione è di significativa importanza, in quanto si riferisce a tutti i
soggetti sottoposti al giudizio senza distinguere fra dipendenti ed amministratori, fatto
salvo il limitato ambito applicativo, riferito al giudizio contabile, caratterizzato da
presupposti sostanziali e da regole procedurali del tutto peculiari. (13)
A diversa conclusione sembra essere giunta la Suprema Corte di Cassazione che,
riferendosi a tale norma, ha asserito che "l'effetto perseguito dalla legge non è quello di
porsi come disposizione speciale rispetto alla disciplina generale del fenomeno come si
(12) Cassazione civile, sez. unite, 14 dicembre 1994, n. 10680, in Foro Italiano 1995, I, 1485; Corte dei conti, sez. riunite, 18 giugno
1986, n. 501/A in Nuova Rassegna 1988, 160; Cons.Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 (vedasi nota 11) (13) Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 (vedasi nota 11)
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presenta nei giudizi ordinari, ma quello di stabilire una disciplina surrogatoria di
quello". (14)
Merita in questa sede rilevare che la Corte costituzionale ha ritenuto che la previsione
legislativa di una disciplina differenziata in materia di oneri di difesa sostenuti dai
dipendenti rispetto agli amministratori, non si ponga in contrasto con la costituzione,
posto che le due posizioni non sono equiparabili per la diversità del rapporto che lega i
dipendenti e gli amministratori all'ente di appartenenza: subordinato per i dipendenti,
onorario per gli amministratori. La Corte ha in buona sostanza rimesso al legislatore la
facoltà di limitare il previsto beneficio ai soli dipendenti ovvero estenderlo anche agli
amministratori, riconoscendo la legittimità di entrambe le scelte normative. (15)
4. DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI – LEGISLAZIONE REGIONALE Le regioni hanno disciplinato la materia del rimborso delle spese legali sostenute dai
propri dipendenti e amministratori con varie leggi caratterizzate da differenziate
previsioni in ordine alle modalità applicative dell'istituto. (16)
(14) Cassazione civile, sez. unite, 12 novembre 2003 n. 17014 in Rivista della Corte dei Conti, 2003, II, 217 (15) Corte costituzionale 8 giugno 2000, n. 197 all'URL http://www.cortecostituzionale.it ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge della regione Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145, sollevata in un giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale: "Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente di appartenenza, mentre la posizione del
dipendente è caratterizzata dal rapporto di subordinazione, nel quale il dipendente conferisce all'ente le proprie energie
lavorative, ciò non avviene per gli amministratori, la cui immedesimazione organica con l'ente si basa su un rapporto che non è
di lavoro subordinato. Sussistendo quindi, anche nelle ipotesi in cui le due figure possono apparire più vicine, un elemento
differenziale, è ben possibile per il legislatore costruire una disciplina diversificata in materia di indennizzabilità degli oneri di
difesa sopportati dal dipendente - in conseguenza di un procedimento per il quale sia dichiarato non responsabile - senza
superare i limiti posti alla sua discrezionalità, nella quale, peraltro, rientra appieno limitare il beneficio ai soli dipendenti ovvero
estenderlo anche agli amministratori. Non è pertanto fondata, in riferimento all'articolo 3 della costituzione la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 (della Regione Sicilia) denunziato nella
parte in cui non prevede che il diritto all'assistenza legale, riconosciuto ai dipendenti che siano soggetti a procedimenti di
responsabilità civile, amministrativa o penale, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti
di ufficio, sia esteso agli amministratori per fatti e atti connessi all'esercizio delle loro funzioni, pur in assenza di un rapporto di
dipendenza.";
sulla legittimità delle norme che prevedono espressamente l'assunzione a carico dell'Amministrazione delle spese per il
patrocinio legale del dipendente, ovvero il loro rimborso, per cause relative ad attività connesse all'espletamento dei doveri di
ufficio la Corte costituzionale non ha sollevato dubbi di sorta, avendo la stessa espressamente rilevato che lo Stato, difendendo
il dipendente difende anche se stesso; anzi lo Stato si tutela, in forma preventiva, in rapporto alla responsabilità civile cui è
tenuto per le azioni compiute dal dipendente in violazione di diritti di terzi ai sensi dell'articolo 28 della costituzione; vedasi
Corte Costituzionale 17 luglio 1974, n. 233 all'URL http://www.cortecostituzionale.it. (16) Senza alcune pretesa di completezza ricordo:
Regione Abruzzo l.r. 18 dicembre 1987, n. 97 "Norme sullo Statuto del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio
1985-1987" (articolo 57). Per l'interpretazione della norma si veda l'art. unico della legge regionale n. 6 del 1995
l.r. 12 agosto 1998, n. 71 "Patrocinio legale e ripartizione delle spese di giudizio"
Regione Basilicata l.r. 25 luglio 1974, n. 16 "Strutturazione degli uffici regionali, ruolo organico e trattamento economico del
personale" (articolo 79)
l.r. 18 maggio 1988, n. 21 "Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 concernente il
personale delle regioni a statuto ordinario"
l.r. 25 luglio 1997, n. 34 "Spesa di giudizio di responsabilità degli Amministratori regionali"
Provincia autonoma di Bolzano l.p. 9 novembre 2001, n. 16 "Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale
della Provincia e degli Enti provinciali
Regione Calabria l.r. 30 maggio 1980, n. 15 "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed
economico degli impiegati regionali. Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto
ordinario, per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978" (articolo 33)
l.r. 14 aprile 1988, n. 14 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo
nazionale per il triennio 1985/1987 (articolo 51)
l.r. 22 settembre 1998, n. 10 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione
Calabria (Legge finanziaria) (articolo 2)
Regione Campania l.r. 17 marzo 1981, n. 12 "Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali
in attuazione del primo accorto contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario" (articolo 46)
l.r. 16 novembre 1989, n. 23 "Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1985-1987" (articolo 49)
Regione Emilia-Romagna l.r. 26 luglio 1997, n. 24 "Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive
modificazioni" (articolo 1)
- 13 -
Dall'esame della normativa statale e regionale emerge che la materia è stata oggetto di
disciplina variamente definita quanto a modalità procedurali e limiti quantitativi al
rimborso degli oneri defensionali, fermo restando l'unicità del presupposto, costituito
dalla connessione dei fatti o atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore con
l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e quello della
conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento di esenzione da responsabilità.
Il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti per fatti connessi a compiti
d'ufficio non costituisce, peraltro, un obbligo a cui siano tenute tutte le amministrazioni
pubbliche in relazione a qualsiasi categoria di soggetti che operino alle loro dipendenze;
trattasi di scelta operata di volta in volta e caso per caso da specifiche disposizioni, che
ne disciplinano l'estensione e le modalità applicative in relazione all'assetto
organizzatorio dell'ente, alla tipologia delle attività per le quali è previsto il patrocinio e
alle modalità di concorso nelle spese legali affrontate dal dipendente. (17)
l.r. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna"
(articolo 23)
Regione Friuli-Venezia Giulia l.r. 31 agosto 1981, n. 53 "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia" (articolo 151)
l.r. 16 giugno 1983, n. 57 "Disposizioni attuative dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del
personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per le necessità dell'assistenza, nonché interpretazione autentica del
secondo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni" (articolo 10)
Regione Lazio l.r. 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" (articolo 9-bis)
Regione Liguria l.r. 16 ottobre 1979, n. 34 "Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della
Regione Liguria (articolo 27)
l.r. 9 novembre 1987, n. 32 "Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali" (articolo 48)
Regione Lombardia l.r. 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale
(articolo 5-bis)
Regione Piemonte l.r. 18 aprile 1989, n. 21 "Norme sul patrocinio legale a favore di dipendenti e amministratori regionali per fatti
connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio"
l.r. 7 giugno 1989, n. 34 "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione
dell'accordo sindacale di comparto, per il triennio 1985/1987 (articolo 49)
Regione Puglia l.r. 13 marzo 1980, n. 16 "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al C.N. per il personale delle regioni a Statuto ordinario"
(articolo 36)
l.r. 13 aprile 1988, n. 13 "Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio
1985-1987 (Accordo nazionale del 12 febbraio 1987) (articolo 56)
Regione Sardegna l.r. 17 agosto 1978, n. 51 "Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale" (articolo 48)
l.r. 8 marzo 1997, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)"
(articolo 51)
l.r. 22 aprile 2002, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)"
(articolo 30)
Regione Sicilia l.r. 29 dicembre 1980, n. 145 "Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed
economico del personale dell'Amministrazione regionale" (articolo 39)
l.r. 23 dicemre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali" (articolo 24)
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del
personale dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" (articolo 29)
Provincia autonoma di Trento l.p. 29 aprile 1983, n. 12 "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di
Trento
Regione Valle d'Aosta l.r. 21 agosto 1995, n. 33 "Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla
previdenza dei consiglieri regionali"
l.r. 23 agosto 1996, n. 26 "Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del
Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)"
Regione Valle d'Aosta l.r. 21 agosto 1995, n. 33 "Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla
previdenza dei consiglieri regionali" (articolo 10); per effetto dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 26 la
disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10 si applica, per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1° gennaio 1993,
anche nei confronti dei consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.
Regione Veneto l.r. 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa Previdenza in
favore dei Consiglieri regionali" (articolo 6 bis)
l.r. 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione (articolo 89)
l.r. 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali (articolo 9 bis) (17) T.A.R. Piemonte sez. I, 24 marzo 1997, n. 168 in Comuni d'Italia 1998, 597 ha escluso, alla luce della normativa regionale di
riferimento, che ai membri del Coreco della regione Piemonte potesse essere riconosciuto questo diritto ai sensi della normativa
regionale in materia; in termini analoghi dispone TAR Sicilia Catania, sez. II, 29 giugno 1998, n. 1153 in Tribunali
Amministrativi Regionali, 1998, I, 3482
- 14 -
Alcune prevedono il rimborso delle spese sostenute per un solo difensore scelto
direttamente dal dipendente o dall'amministratore (articoli 6 l.p. Provincia di Bolzano n.
16/2001, 48 l.r. Sardegna n. 51/1978, 51 l. r. Sardegna n. 8/1997e 92 l.p. 12/83
Provincia di Trento, come modificato da ultimo dalla legge provinciale n. 20/2005; altre
prevedono il diritto del dipendente di farsi assistere da un difensore e da consulenti
tecnici estranei all'amministrazione o di delegare la propria difesa all'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato (articolo 79 l. r. Basilicata n. 16/1974);
alcune prevedono l'assistenza del dipendente o dell'amministratore ad opera di un legale
di comune gradimento (articolo 1 l. r. Piemonte n. 21/1989, articolo 48 l. r. Liguria n.
32/1987; articolo 57 l. r. Abruzzo n. 97/1987). Altre prevedono che il rimborso delle
spese legali, peritali e di giustiza sostenute dai dipendenti regionali, limitato in via
generale ad un difensore e ad un domiciliatario per ogni grado di giudizio, possa, in via
eccezionale, essere riferito a due difensori, avuto riguardo alla complessità o alla
particolare rilevanza del processo o qualora attenga a diversi profili disciplinari, previa
autorizzazione del dirigente della competente struttura regionale (articolo 89 l. r Veneto
n. 12/1991); altre prevedono che il rimborso delle spese legali sia limitato a quelle
sostenute per un massimo di due difensori, a prescindere dalla rilevanza del giudizio
(articolo 29 D.P.Reg. Regione Trentino Alto Adige n. 2/L del 2005); altre prevedono il
rimborso delle spese legali nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura regionale
(articolo 2 l. r. Calabria n. 10/1998) o previo parere di conformità dell'ordine degli
avvocati territorialmente competente (articolo 151 l. r. Friuli Venezia Giulia n.
53/1981). Alcune prevedono che il rimborso delle spese legali possa aver luogo anche
allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito
accertamento giurisdizionale ovvero in caso di accertata prescrizione del reato,
estendendo altresì la disciplina del rimborso ai componenti di organi collegiali, di
commissioni o di comitati, comunque denominati, istituiti presso i rispettivi enti
(articoli 1 l.r. Abruzzo n. 71/1998, 29 D.P.Reg. Regione Trentino Alto Adige n. 2/L del
2005 e 92 della l.p. Provincia di Trento n. 12/1983);
Accanto alla disciplina legislativa sul rimborso delle spese legali è talvolta prevista la
possibilità che l'ente stipuli delle assicurazioni a favore dei dipendenti.
L'articolo 28 del D.P.Reg. Trentino Alto Adige n. 2/L del 2005, concernente
"Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", prevede che le amministrazioni
comunali possano stipulare polizze assicurative per il personale contro i rischi di
responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle
mansioni, ivi comprese le eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi.
Merita in questa sede ricordare la particolare cautela che l'ente deve adottare prima di
sottoscrivere polizze assicurative a favore di amministratori e dipendenti a copertura di
rischio di condanne correlate a illeciti penali, civili ed amministrativi dagli stessi posti
in essere nei confronti dell'ente di appartenenza o di altra amministrazione.
Eloquente quanto statuito dalla Corte dei Conti Umbria sez. giurisdiz. 10 dicembre
2002, n. 553 (18), che ritiene connotata dal requisito della colpa grave la condotta degli
amministratori locali che stipulino una polizza assicurativa per sollevare se stessi e i
dipendenti dalla responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. Occorre,
secondo il giudice contabile, far riferimento al 'mandato', nella sua accezione gius-
(18) all'URL http://www.corteconti.it
- 15 -
privatistica (articoli 1703 e seguenti del c.c.) "per distinguere e separare i rischi
connessi all'attività dei dipendenti e amministratori pubblici meritevoli di copertura
assicurativa con onere a carico dell'ente, da quelli assicurabili solo con oneri a carico
dei dipendenti e amministratori medesimi, agevolmente individuandoli nei rischi che
riflettono gli interessi propri dell'ente stesso….Il 'mandato' costituisce la ragione, ma
anche il limite, della copertura assicurativa degli amministratori e dipendenti pubblici
con oneri a carico dell'ente, così che tutto ciò che non può essere rapportato al
'mandato', direttamente o indirettamente, perché magari travalica i limiti interni del
'mandato' stesso, come nell'ipotesi del "conflitto di interessi", non può neanche essere
oggetto di copertura assicurativa con onere a carico dell'ente medesimo." (19)
5. DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI – LEGISLAZIONE REGIONALE
Quanto all'estensione a favore dei consiglieri regionali della disciplina sul rimborso
delle spese legali si può osservare che essa non ha trovato grande riscontro. Oltre alla
disciplina riportata al paragrafo 1, relativa ai consiglieri delle province autonome di
Trento e di Bolzano, prevista da fonti di natura regolamentare e da deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in
ordine alla loro posizione di componenti dell'organo assembleare regionale, rilevano
alcune leggi regionali, di contenuto assai omogeneo, fatte salve alcune specifiche
previsioni in ordine al concorso delle spese dei consiglieri riguardanti gli oneri relativi
alla copertura assicurativa (vedasi ad es. la disciplina dettata dalle regioni Emilia
Romagna (articolo 1, commi 1 lettera c), 2, 3 e 4 l.r. n. 24/1997) e Lazio (articolo 9-bis
l.r. n. 19/1995).
La regione Abruzzo con l'articolo unico della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 in
sede di interpretazione autentica dell'articolo 57 della legge regionale 18 dicembre
1987, n. 97, rubricato "Patrocinio legale", e riferito ai dipendenti della Regione, ha
statuito che il citato articolo 57 deve essere interpretato nel senso che i consiglieri
regionali, ancorché cessati dalla carica al momento in cui si attivi la responsabilità civile
o penale, per i fatti omissivi o commissivi riferiti al periodo del mandato elettivo,
sempre che risulti accertata l'insussistenza di conflitto di interesse, e sempre che l'azione
di definizione del giudizio sia espressamente riferita all'espletamento di funzioni
istituzionali nel nome e nell'interesse della regione, debbono ritenersi ricompresi tra i
destinatari del disposto di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, della legge regionale n. 97
del 1987, ovviamente a parità di condizioni e presupposti, indicati all'articolo 57
medesimo.
(19) Corte dei Conti, sez. giurisd. per la Regione Lombardia 9 maggio 2002, n. 942 all'URL http://www.corteconti.it ritiene
"assolutamente estranea al sistema l'assunzione da parte del Comune dell'onere della tutela assicurativa dei propri
amministratori e dipendenti, con riferimento alla responsabilità amministrativo – contabile per danno erariale, a cagione della
sua contrarietà ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare
natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale
affianco a quello risarcitorio: non è chi non veda come una tale funzione non possa e non debba essere eliminata od affievolita,
per di più poi utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l'Erario
dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'Ente divenutone
creditore."
Vedasi inoltre Corte dei Conti, sez. riunite, 5 aprile 1991 n. 707/A (riportata alla nota 10) con la quale la Corte, oltre ad
affermare che il potere discrezionale, in capo ad un ente pubblico, di provvedere alla copertura assicurativa dei rischi
professionali per i propri amministratori non è escluso dall'assenza di un'esplicita previsione normativa, né dalla presenza di
norme speciali che prevedano in particolare l'assicurabilità dei rischi professionali per particolari categorie di amministratori,
testualmente dichiara: "la copertura assicurativa, implicando una spesa pubblica, deve corrispondere adeguatamente allo scopo
di salvaguardare soltanto la responsabilità civile incombente sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come mandante,
con esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dall'assicurare anche altre evenienze dannose, le quali, non connesse
all'espletamento del mandato, debbono restare a carico delle persone fisiche degli amministratori."
- 16 -
La regione Emilia Romagna ha disciplinato la materia con la legge regionale 26 luglio
1997, n. 24 concernente "Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42, e successive modificazioni", prevedendo un duplice meccanismo di operatività in
ordine all'esonero delle spese legali relative a contenziosi in cui siano coinvolti assessori
e consiglieri nell'esercizio del mandato.
� L'articolo 1 della citata legge regionale prevede che la Regione provveda alla
copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri in carica per una serie di rischi, tra
cui quelli derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica
ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria,
comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica
amministrazione e alla Regione e la responsabilità contabile (comma 1, lettera c).
E' altresì previsto che ogni consigliere concorra alla spesa nella misura del
cinquanta per cento del premio o della quota del premio riferita ai rischi e alle
responsabilità predette (comma 4).
La copertura dei rischi sopra indicati opera anche in relazione alle contestazioni,
agli addebiti e alle richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori
dopo la cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo del mandato
politico (comma 2).
Compete all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sottoscrivere le
assicurazioni per i rischi indicati, previo esperimento di apposita procedura di
licitazione privata tra istituti assicurativi, aggiornando ogni due anni i capitali e i
massimali di indennizzo inizialmente previsti (comma 3).
� L'articolo 1 della citata legge regionale prevede altresì (commi 6 e 7) che, nel caso
in cui assessori o consiglieri regionali, siano chiamati a rispondere in sede penale,
civile, amministrativa o contabile di atti che risultino posti in essere nell'esercizio
delle funzioni, la Giunta regionale, ove si tratti di assessori, o l'Ufficio di
Presidenza, ove si tratti di consiglieri, possano deliberare di assumere a carico dei
rispettivi bilanci le spese per la difesa in ogni stato e grado del giudizio davanti a
qualsiasi giurisdizione; in caso di condanna definitiva è previsto l'obbligo di
rimborso da parte di questi (comma 7).
La regola vale per assessori o consiglieri regionali in carica o non più rivestenti
l'incarico (comma 6).
Analoga a quella della regione Emilia Romagna è la disciplina prevista dalla legge della
regione Lazio 2 maggio 1995, n. 19 concernente "Disposizioni in materia di indennità
dei consiglieri regionali", il cui articolo 9-bis, rubricato "Rischi derivanti
dall'espletamento di compiti istituzionali", prevede che la regione provveda alla
copertura assicurativa dei consiglieri in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei
compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta, riguardanti la responsabilità
patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale, comprese la
responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica amministrazione, alla regione
e la responsabilità contabile. E' altresì previsto che la copertura dei rischi e delle
responsabilità operi anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei
confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la cessazione dalla carica sempre per
fatti riferiti al periodo del mandato politico.
- 17 -
Per quanto concerne gli oneri finanziari connessi alla copertura assicurativa è previsto
una compartecipazione nelle spese da parte dei consiglieri, i quali concorrono nella
misura del cinquanta per cento del premio riferibile ai rischi sopra indicati.
Non parla espressamente di consiglieri la legge della regione Piemonte 18 aprile 1989 n.
21 concernente "Norme sul patrocinio legale a favore di dipendenti e amministratori
regionali per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio"; è da ritenere che la
formulazione dell'articolo 2, comma 2, statuente il principio che "Quando trattasi di
amministratori regionali il provvedimento è adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale", autorizzi ad applicare la disciplina del rimborso anche ai
consiglieri (in relazione al riferimento all'Ufficio di Presidenza del Consiglio).
La citata legge è di un certo interesse, laddove delimita temporalmente la richiesta di
rimborso, stabilendo che il medesimo può essere chiesto, a pena di decadenza, non oltre
due anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Non si discosta dalle precedenti leggi regionali la disciplina dettata dalla legge della
regione Valle d'Aosta 21 agosto 1995, n. 33 concernente "Norme sulle indennità
spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri
regionali", il cui articolo 10, rubricato "Rimborso delle spese legali e processuali",
prevede che il rimborso, totale o parziale delle spese legali sostenute da consiglieri e
assessori, ove non coperte da assicurazione, sia deliberato dalla Giunta regionale, fatta
salva la facoltà dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta
regionale, in relazione alle rispettive competenze, di sottoscrivere contratti di
assicurazione a copertura delle eventuali responsabilità degli amministratori regionali
nei confronti dell'ente e di terzi per atti non dolosi compiuti nell'espletamento dei
compiti connessi con la carica ricoperta.
Il rimborso delle spese legali, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto
1996, n. 26, si applica per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1°
gennaio 1993, anche nei confronti dei consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.
La regione Veneto con legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 concernente "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" ha esteso (articolo 9-bis) ai consiglieri regionali la
disciplina dettata per il patrocinio legale dei dipendenti regionali dall'articolo 89 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 concernente "Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della regione".
La disciplina, assai puntuale quanto alla definizione dei presupposti, procedure e relativi
adempimenti istruttori, è così articolata:
� l'istruttoria relativa al rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia relative a
processi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile promossi per
fatti od atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni e dei compiti
d'ufficio è attribuita alla competente struttura regionale;
� il rimborso è riconosciuto anche relativamente agli oneri defensionali sostenuti nelle
fasi preliminari dei processi civili, penali, amministrativi e contabili, nonché per
oneri di consulenze tecniche, qualora la specificità della materia richieda tali
interventi;
� è subordinato alla pronuncia di una sentenza definitiva che non sia di condanna per
dolo o colpa grave ed all'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con
la Regione;
- 18 -
� il rimborso è limitato a un difensore e a un domiciliatario per ogni grado del
giudizio;
� il dirigente della competente struttura regionale, in via eccezionale, autorizza il
rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, in relazione alla complessità
o alla particolare rilevanza del processo, o qualora attenga a diversi profili
disciplinari. Le spese peritali sono rimborsate limitatamente ad un numero di
consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati
dal giudice;
� il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura definitiva emessa secondo
le tariffe professionali vigenti, e, qualora l'importo sia pari o superiore a dieci
milioni, la stessa necessita del visto di congruità del competente ordine
professionale;
� è prevista la possibilità che siano concesse anticipazioni del rimborso, nei limiti del
settanta per cento delle parcelle presentate, previa motivata richiesta con impegno
scritto del benefìciario a restituire l'anticipazione; la Regione è autorizzata a
trattenere i relativi importi dagli emolumenti spettanti, nei limiti di legge, per il caso
di sentenza di condanna esecutiva per dolo o colpa grave o di conflitto di interessi,
anche potenziale, con la Regione;
� il rimborso delle spese legali è maggiorato degli interessi sulle somme liquidate
calcolati al tasso legale corrente tempo per tempo e decorrenti dalla domanda di
rimborso, ovvero dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento giudiziale cui
si riferisce il rimborso, fino alla data di liquidazione della somma spettante.
La regione Veneto ha altresì previsto con legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
concernente "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della
Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali" (articolo 6 bis) che l'Ufficio di
Presidenza stipuli con istituti assicurativi di comprovata solidità a favore dei consiglieri
regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato e
assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa, il cui onere è posto per il trenta per
cento a carico dei consiglieri regionali e per il settanta per cento a carico del bilancio del
Consiglio.
La regola generale che si può ricavare dalla legislazione regionale, varia quanto a
definizione delle modalità applicative dell'istituto, è sussumibile nel principio che il
consigliere ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'espletamento del
mandato deve andare esente dal peso economico delle conseguenze del proprio operato.
In altri termini le conseguenze economiche dei comportamenti posti in essere da chi
agisce per curare un interesse altrui devono essere poste a carico del titolare
dell'interesse medesimo.
6. PRESUPPOSTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI – APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI GENERALI ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PREVISTA PER I CONSIGLIERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dall'esame della normativa in materia si ricava che il diritto al rimborso delle spese
legali sostenute dal soggetto inquisito non è incondizionato; è anzi subordinato
all'accertamento di alcune condizioni, di carattere generale, elaborate dalla dottrina ed in
particolare dalla giurisprudenza.
- 19 -
E' da ritenere che i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di rimborso delle
spese legali siano applicabili anche al rimborso degli oneri defensionali sostenuti dai
consiglieri, laddove siano stati coinvolti in un giudizio, tenendo, peraltro, presente la
peculiare disciplina dettata dall'articolo 6 della deliberazione del Consiglio provinciale
n. 17/2004 ed il particolare status che connota il rappresentante di un organo
assembleare.
Occorre infatti tener presente i limiti insiti nel concetto di responsabilità relativamente
agli organi caratterizzati da autonomia costituzionalmente garantita, implicanti
l'esenzione da responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
funzioni (vedasi articoli 68 e 122, comma 4, della costituzione, articoli 28 e 48 bis dello
statuto speciale di autonomia, nonché la legge 20 giugno 2003, n. 140 concernente
"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato").
L'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni
comporta un'irresponsabilità su un vasto fronte, civile, penale e anche patrimoniale.
Rilevante è l'articolo 3 della citata legge n. 140/2003, che, al comma 1, precisa i criteri di applicazione
dell'articolo 68, primo comma, della costituzione, da intendersi riferito alla presentazione di disegni di
legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze, interrogazioni, interventi
nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata,
ogni altro atto parlamentare, ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia
politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo il giudice, nei casi sopra indicati e in ogni altro caso in cui ritenga
applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, provvede con sentenza in ogni stato e grado
del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini
preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale.
Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le
parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del
codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono
ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro
procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
Premesso che i consiglieri regionali non godono delle immunità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 68
della Costituzione, riservate esclusivamente ai membri del Parlamento, la giurisprudenza della Corte
costituzionale, nel delineare l'ambito delle guarentigie di cui godono i consiglieri ha rilevato che "le loro
attribuzioni si inquadrano nell'esplicazione di autonomie che, benché non attinenti a profili di sovranità,
sono da considerare costituzionalmente garantite" (sentenza 27 novembre 1998, n. 382); ha altresì
affermato che "per i Consigli regionali, le attribuzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in
quelle legislative, ma ricomprendono anche quelle "di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di
autorganizzazione,… avendo tuttavia presente che l'immunità non è diretta ad assicurare una posizione di
privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica in quanto vale a preservare da interferenze e
condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo" (sentenza
30 luglio 1997, n. 289)…"con la doverosa precisazione, peraltro, che non si tratta di una immunità
assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all'autonomia ed alle
esigenze ad essa sottese" (sentenza 22 ottobre 1999, n. 392).
I principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di rimborso degli oneri defensionali
nei contenziosi inerenti l'esercizio delle pubbliche funzioni possono essere così
enucleati:
a) deve ricorrere per la Pubblica amministrazione la necessità di tutelare i propri
diritti, interessi e la propria immagine
- 20 -
b) la diretta connessione del contenzioso all'espletamento del servizio o
all'adempimento di compiti d'ufficio (dipendente) o all'incarico pubblico
(amministratore)
c) la carenza di conflitto di interessi con gli atti compiuti dal soggetto e l'ente di
appartenenza
d) conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione per i fatti addebitati
in relazione all'espletamento della carica e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio.
L'assenza di qualsiasi automatismo nel riconoscimento del diritto al rimborso delle
spese sostenute dal soggetto coinvolto in un contenzioso comporta una necessaria e
puntuale valutazione della fattispecie, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle
descritte condizioni, considerate essenziali ed imprescindibili.
Il rimborso disposto in assenza delle suddette condizioni può generare responsabilità
erariale per indebita erogazione di pubblico denaro.(20)
a) La tutela dei diritti, degli interessi e dell'immagine dell'ente
L'assunzione delle spese legali riferite ai procedimenti in cui siano implicati dipendenti
o amministratori è correlata alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti e atti
imputabili in concreto non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica
amministrazione, ma direttamente a quest'ultima nell'esercizio della sua attività
istituzionale in forza del rapporto di immedesimazione organica. Occorre, quindi, che
sussista una coincidenza di interessi facenti capo al soggetto inquisito e
all'amministrazione di appartenenza. E' stato affermato che la circostanza che siano stati
adottati atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, rappresenta il
presupposto perché questa possa farsi carico delle spese di difesa del dipendente o
amministratore nel processo penale (21
), anche in relazione alla tutela dell'integrità della
propria immagine. (22
)
b) La diretta connessione del contenzioso all'espletamento del servizio o
all'adempimento di compiti d'ufficio (dipendente) o all'incarico pubblico
(amministratore)
Altra condizione necessaria affinché l'ente possa assumere l'onere delle spese di
assistenza legale è costituita dalla circostanza che gli atti e i fatti che hanno dato origine
ai procedimenti contenziosi siano stati posti in essere nell'espletamento del servizio e
nell'adempimento dei doveri d'ufficio per il dipendente e a causa dell'incarico pubblico
per l'amministratore. In altri termini occorre che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia
stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni o nell'espletamento del mandato affidati
rispettivamente al dipendente e all'amministratore, che vi sia un rapporto di
strumentalità tra l'adempimento del dovere e il pubblico incarico e il compimento
dell'atto, nel senso che i predetti soggetti non avrebbero assolto ai loro compiti se non
compiendo quel fatto o quell'atto.
(20) Corte dei conti, sez. giurisd. regione Abruzzo, 13 gennaio 2005, n. 56 all'URL http://www.corteconti.it; Corte dei Conti, sez.
giurisd. regione Lazio, 3 maggio 2004, n. 1359 all'URL http://www.corteconti.it (21) T.A.R. Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n. 14 in Tribunali Amministrativi Regionali, 1993, I, 921 (22) Cons. Stato, sez. comm. spec. 6 maggio 1996, n. 4/96 (vedasi nota 4) afferma "La difesa nel giudizio penale del pubblico
dipendente, invero, non risponde soltanto ad esigenze di protezione dell'interesse personale del medesimo, ma va raccordata
anche a precise ragioni di adeguata tutela della Pubblica amministrazione, tanto per la salvaguardia dell'integrità della sua
immagine, quanto per la necessità di limitare in tutti i modi i potenziali danni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, sotto
il profilo della responsabilità civile, in base ai principi dettati dall'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali
principi, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3"; in termini del tutto analoghi TAR Veneto, sez. I, 17 febbraio 2000, n. 835 (vedasi nota 8)
- 21 -
In ordine a tale aspetto il Consiglio di Stato (23
) ha ribadito l'importanza di tale
connessione, affermando che, ai fini della rimborsabilità delle spese processuali
sostenute dagli amministratori degli enti locali, non legati nei confronti dell'ente da un
rapporto di lavoro subordinato, per liti penali connesse all'esercizio delle pubbliche
funzioni, il riferimento al contratto di mandato, per disciplinare i rapporti interni con
l'ente medesimo, non può prescindere dalla sussistenza di uno specifico nesso di
causalità tra le spese sostenute dall'amministratore per la propria difesa e l'adempimento
dei compiti istituzionali, non essendo sufficiente che esse siano state affrontate in
occasione dell'incarico. Tale connessione non è riscontrabile nei casi di mera
accidentalità dei comportamenti posti in essere rispetto all'espletamento dei compiti
d'ufficio, dovendo tra gli stessi sussistere un intrinseco rapporto finalistico, nel senso
che la condotta, sulla base di valutazioni di oggettiva ragionevolezza, deve essere
strumentale rispetto all'espletamento dei compiti stessi.
E' altresì da escludere la rilevanza, ai fini del rimborso delle spese legali, di quei
comportamenti dell'amministratore o del dipendente che, non esprimendo la volontà
dell'amministrazione, costituiscano esclusiva e autonoma manifestazione di volontà
dell'agente o che non siano riconducibili all'assolvimento degli obblighi istituzionali o al
compimento di fatti concernenti l'espletamento del servizio. (24)
c) La carenza di conflitto di interessi
Terzo requisito è costituito dall'assenza di conflitto di interessi tra l'amministrazione e il
dipendente o amministratore inquisito. Tale situazione conflittuale si verifica allorché
l'interessato, avendo agito con dolo o colpa grave, si sia posto in una posizione che
collide con il perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione in relazione
all'adozione di atti non riconducibili nella sfera dell'esclusivo interesse
dell'amministrazione. (25)
Il conflitto di interessi si configura quando i comportamenti posti in essere siano in
evidente contrasto con i fini istituzionali, come accade ad es. nei reati contro la Pubblica
amministrazione (peculato, corruzione, concussione, ecc.), ma anche quando il
comportamento del pubblico dipendente o amministratore, pur non assumendo un
carattere penale, rivesta gli estremi dell'illecito disciplinare o amministrativo o
contabile.
E' stato così affermato che al dipendente pubblico assolto in sede penale per non aver
commesso il fatto, non spetta il rimborso delle spese di lite da parte
dell'amministrazione, qualora i fatti contestati in sede penale (esempio truffa aggravata
a danno della p.a.) evidenzino un conflitto di interessi con l'ente di appartenenza; (26)
questo perché la circostanza che siano stati adottati atti d'ufficio nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, rappresenta il presupposto per l'accollo delle spese di difesa da
parte dell'amministrazione. La giurisprudenza ritiene che l'accertamento dell'esistenza del conflitto di interessi non
vada compiuto in astratto ('ex ante'), vale a dire con riferimento alle accuse formulate,
(23) Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 (vedasi nota 11); vedasi altresì sentenza Tribunale Regionale di giustizia
amministrativa di Trento 4 settembre 2000, n. 339 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it
(24) Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 1993, n. 1392, (vedasi nota 3); TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 febbraio 2005, n. 127 all'URL
http://www-giustizia amministrativa.it; Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724 in Mass. Giur. It., 2000
(25) cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n. 14 (vedasi nota 21) (26) TAR Toscana, sez. II, 30 giugno 1999, n. 656 in Tribunali Amministrativi Regionali 1999, I, 3395; Cons. Stato, sez. V, 17
luglio 2001, n. 3946 (vedasi nota 11)
- 22 -
ma in concreto (ex post), tenuto conto dell'esito dell'istruttoria o del conseguente
giudizio. (27)
E' evidente che la valutazione ex ante del conflitto di interessi va operata allorché si
tratti di assumere preventivamente l'onere della difesa legale, mentre nel caso di
rimborso delle spese già sostenute, l'esistenza del conflitto va valutata ex post in base
all'esito del giudizio.
d) La sentenza di assoluzione
Ulteriore ed essenziale requisito per giustificare l'assunzione da parte
dell'Amministrazione delle spese legali sostenute per i contenziosi inerenti alla carica o
all'ufficio ricoperto è costituita dal fatto che il procedimento si sia concluso con una
sentenza di assoluzione, che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o
della colpa grave negli atti posti in essere o, relativamente alla disciplina di cui
all'articolo 6 della deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n.
17/2004, con il proscioglimento istruttorio.
Nella categoria vi rientrano tutte le decisioni che accertano l'assenza di responsabilità
del dipendente: sentenze o altri provvedimenti (ad es. decreto di archiviazione)
dell'autorità giudiziaria. Mentre la sentenza di assoluzione è pronunciata dal giudice
dopo attento esame delle prove acquisite nella fase dibattimentale, l'archiviazione è un
provvedimento che il giudice per le indagini preliminari adotta su richiesta del pubblico
ministero sulla base di un giudizio prognostico sull'inutilità del processo in relazione
agli elementi raccolti dal pubblico ministero medesimo.
Ulteriore e alternativo requisito previsto dalla citata disciplina regolamentare consiliare
per il rimborso delle spese legali è costituito dalla non soccombenza in giudizio, da
intendersi riferito principalmente ai giudizi civili.
La citata disciplina regolamentare consiliare subordina altresì il rimborso delle spese
legali a favore di un consigliere provinciale ad una sentenza di assoluzione passata in
giudicato.
L'articolo 648 del codice di procedura penale definisce irrevocabili le sentenze
pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla
revisione (articoli 629 e ss. codice di procedura penale). La sentenza da quel momento
acquista autorità di cosa giudicata.
L'irrevocabilità è subordinata ad una serie di condizioni, indicate dal citato articolo:
� deve trattarsi di una sentenza pronunciata in giudizio; soltanto a tale sentenza il
codice riconnette la caratteristica dell'irrevocabilità, non attribuita, quindi, ad altri
tipi di sentenze o provvedimenti emessi dal giudice. Tale requisito si riferisce sia
alla sentenza pronunciata in sede dibattimentale, sia a quella che, sebbene
pronunciata prima del dibattimento, consegua, comunque, ad un giudizio abbreviato
o sia stata emessa su richiesta delle parti (cd. patteggiamento);
� la sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione;
questo è da collegare al fatto che sono stati esperiti tutti i rimedi consentiti dalla
legge;
� se l'impugnazione è ammessa la sentenza diventa irrevocabile quando è inutilmente
decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
(27) Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1994, n. 20 in Foro Amministrativo 1994, 93; Corte dei conti, sez. riunite, 18 giugno 1986, n.
501/A (vedasi nota 12)
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inammissibile; se vi è stato ricorso in cassazione la sentenza è irrevocabile dal
giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o
rigetta il ricorso;
� alla sentenza resa in giudizio è assimilato il decreto penale di condanna; esso
diventa irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre
opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
La giurisprudenza amministrativa e contabile ha più volte affermato la necessità che
l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria, non correlata a cause ostative
all'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, quali, ad
esempio, la prescrizione o l'amnistia, formule decisorie intermedie, che non escludono
l'esistenza di un contrasto di interessi tra l'amministratore e l'ente, lasciando margini per
l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa. (28)
In altri termini il rimborso per le spese legali sostenute per fatti connessi
all'espletamento dell'incarico va sicuramente riconosciuto per i giudizi definiti con la
formula di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non l'ha
commesso"; non del tutto pacifica è la soluzione rispetto ai giudizi conclusi con la
formula di proscioglimento "perché il fatto non costituisce reato" mentre decisamente
contrario al rimborso è l'orientamento della giurisprudenza quando il proscioglimento
avvenga con formule meramente processuali.(29)
Costante sul punto è l'orientamento del Consiglio di Stato che, in relazione alle sentenze
di proscioglimento con formule processuali non liberatorie (es. per intervenuta
prescrizione), sostiene la non spettanza del rimborso, argomentando, tra l'altro, che il
dipendente ha l'onere di rinunciare alla prescrizione o comunque di impugnare la
sentenza declaratoria dell'intervenuta estinzione del reato per ottenere una pronuncia nel
merito che gli dia titolo al rimborso. (30) Sul piano normativo si ricorda, peraltro, quanto
(28) Cons. Stato, 29 aprile 2005, n. 2041 all'URL http://www-giustizia amministrativa.it; Corte dei Conti, sez. giurisd. Sardegna, 17
giugno 1991, n. 363 in Rivista della Corte dei Conti, 1991, I, 197; Corte dei conti, sez. giurisd. Puglia, 17 dicembre 1993, n. 95
in Rivista della Corte dei Conti 1993, II, 167, a conferma di un orientamento consolidato, afferma la legittimità del rimborso
delle spese legali ad un dipendente che sia stato assolto con formula piena , precisando che "tale espressione deve essere intesa
in senso atecnico come totale scagionamento del dipendente dalle imputazioni ascrittegli, con esclusione delle formule
dubitative o meramente processuali; pertanto non sussiste responsabilità per l'erogazione di tali spese nell'ipotesi di
proscioglimento in istruttoria allorché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o trattasi
di persona non imputabile, tutti casi in cui a seguito di dibattimento, si sarebbe avuto una sentenza di assoluzione con formula
piena"; vedasi altresì Marianna Rubulotta, opera citata alla nota 7 (29) Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 (vedasi nota 11); vedasi T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 18 marzo 2004, n. 1390
all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it, il quale di fronte al quesito se l'assoluzione del dipendente con la formula "il
fatto non costituisce reato" sia un'assoluzione piena, nonché idonea ad escludere il conflitto di interessi con l'ente ha affermato
"che nel caso in esame ci ritrova in presenza di una condotta del soggetto che il giudice ha ritenuto indifferente all'ordinamento
penale; per la quale ipotesi lo stesso articolo 43 c.p. esclude categoricamente la sussistenza del dolo e/o della colpa (questi
ultimi susssistenti, invero, soltanto in fatti che sono previsti dalla legge come reati). La mancanza nel caso in esame
dell'elemento psicologico, confermata dalla circostanza che non è più prevista nel nostro ordinamento la formula dubitativa,
inducono a concludere nel senso che l'articolo 530 c.p.p. contempli un'ipotesi di assoluzione piena; al pari di quella adottata per
non aver commesso il fatto, in cui manca la riferibilità dell'evento (in questo caso, però, penalmente rilevante ) all'imputato (id
est, assenza dell'elemento soggettivo). Tale assoluzione, naturalmente, non esclude la rilevanza del fatto (esistente nella sua
materialità) ad altri fini (disciplinari o civili o amministrativi). Ciò che conta, però, in questa sede è che la sentenza in parola,
incidendo risolutivamente sulla persistenza del rapporto processuale, riconosce l'inesistenza del rilievo penale della condotta
dunque l'assenza di profili di responsabilità penale; così rimovendo gli ostacoli che precludono l'accesso al rimborso delle spese
legali sostenute dal dipendente a causa del particolare, specifico giudizio al quale, egli, non aveva dato impulso processuale." (30) Eloquente quanto affermato dal Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2005, n. 2041 (vedasi nota 5) "…il dipendente pubblico va tenuto
indenne dagli oneri processuali sostenuti per difendersi da accuse relative all'esercizio dei suoi compiti istituzionali a
condizione che processualmente emerga l'espletamento degli stessi senza violazione di doveri e senza conflitto di interessi con
l'amministrazione, accertamento non ricollegabile ad un proscioglimento per intervenuta prescrizione….Non si ravvisano,
quindi, ragioni sostanziali incompatibili con la tesi secondo cui il dipendente interessato al rimborso delle spese legali sostenute
nel giudizio penale intentato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di
obblighi istituzionali ha l'onere di rinunciare alla prescrizione o comunque di impugnare la sentenza che dichiari estinto il reato"; vedasi inoltre Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2004, n. 7660 all'URL http://www.giustizia-amministativa.it e Corte dei
conti, sez. giurisd. per la regione Sicilia, 8 luglio 2005, n. 1712 all'URL http://www.corteconti.it "…l'estinzione del
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previsto dal comma 3 dell'articolo 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29
aprile 1983, n. 12 (riportato al paragrafo 1.), il quale consente il rimborso delle spese
legali anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima
dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato (cd. amnistia propria) ovvero in caso
di accertata prescrizione del reato.
In altri termini nella gerarchia delle cause di assoluzione le formule di assoluzione
"perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso" (articolo 530,
comma 1, c.p.p.) sono considerate tra le più favorevoli ed ampiamente liberatorie, posto
che negano il presupposto storico dell'accusa; in altri termini il fatto storico di reato
nella sua materialità o anche uno dei suoi elementi costitutivi (condotta, evento,
rapporto di causalità) sono esclusi in radice.
Diversamente accade nel caso delle formule assolutorie previste dal secondo comma
dell'articolo 530 del codice di procedura penale, riferite all'ipotesi che manchi, sia
insufficiente o contradditoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo abbia
commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona
imputabile. In tali casi, ai fini del rimborso delle spese legali all'imputato assolto,
occorre valutare, attraverso un attento esame della motivazione del provvedimento
giudiziale, se i fatti accertati evidenzino un comportamento illegittimo, rilevante in sede
extrapenale, tale da ingenerare un conflitto di interessi. (31)
L'amministrazione, del resto, anche in presenza della formula assolutoria di cui
all'articolo 530, 1° comma, del codice di procedura penale può escludere il diritto al
rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, qualora si ravvisi nel
comportamento dell'aministratore o del dipendente un conflitto di interessi rilevante in
sede disciplinare e le spese non siano direttamente connesse con l'incarico. (32)
La dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato la problematica connessa ai
procedimenti caratterizzati da più capi di imputazione con esiti differenziati. Il
Consiglio di stato ha ritenuto che in tali casi il rimborso delle spese legali appare
giustificato solo in relazione alla parte della parcella che si riferisce ai procedimenti
conclusi con l'assoluzione con formula piena, e non anche rispetto all'altra parte,
attinente ai costi sostenuti per gli altri procedimenti che non hanno avuto tale esito.(33)
Quanto alla sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, cd 'sentenza di
patteggiamento' (articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), non dovrebbe
comportare alcun riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute.
procedimento penale, a cui è stato sottoposto l'amministratore o il pubblico dipendente, per intervenuta prescrizione, manca del
requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo o colpa grave e non dà, quindi, diritto ad alcuna restituzione."; vedasi
inoltre Corte dei Conti, sez. giurisd., II sez. centrale, 13 luglio 2005, n. 272 in Consiglio di Stato, 2005, I, 1377 secondo cui il
proscioglimento per compiuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, essendo annoverato tra le
pronunce non di merito, ma di rito, non legittima i convenuti prosciolti al rimborso delle spese legali e di difesa ai sensi degli
articoli 3, comma 2 bis, d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e 18, comma 1, d.l. 25 marzo
1997 n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997 n. 135.
Sostengono la legittimità del rimborso delle spese legali per il proscioglimento in istruttoria per intervenuta amnistia propria,
che si ha quando il provvedimento di clemenza estingue il reato non ancora accertato, non spettando, invece, nel caso di
amnistia impropria, che si ha quando il provvedimento di clemenza estingue il reato accertato e la relativa pena irrogata,
Letterio Balsamo e Gerardo Meridio Amministratori: rimborso spese legali e assunzione del patrocinio legale da parte dell'ente
in L'Amministrazione Italiana 1995, 1755
(31) Nicola Laudisio e Monica Laudisio Il rimborso delle spese legali agli amministratori e ai dipendenti degli enti locali Maggioli
Editore 2005, 27; (32) Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724 (vedasi nota 24); Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 1993, n. 1392 (vedasi
nota 3) (33) Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 1994 n. 498 in Consiglio di Stato, 1994, I, 774
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A tale conclusione la dottrina perviene sulla base dell'assunto secondo cui tale sentenza
non accerta "la piena estraneità dei fatti contestati al soggetto sottoposto a giudizio".(34)
In altri termini la richiesta di applicazione della pena presuppone "una forma di
ammissione di responsabilità da parte dell'imputato che, in tal modo, implicitamente e
volontariamente, rinuncia a far valere la propria innocenza".(35)
L'articolo 445 comma 1 bis, ultimo periodo, del codice di procedura penale statuisce che
"Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una sentenza di
condanna". A prescindere dalla formulazione testuale del citato articolo, che utilizza il
termine "equiparata", il che induce a ritenere che non si sia in presenza di una condanna
in senso proprio, (36
) va precisato che l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti, tipico modello di giustizia negoziata, è stato, sin dai tempi della sua
introduzione nell'ordinamento processuale penale, al centro di un articolato dibattito in
ordine alla sua esatta qualificazione giuridica.
Premesso che non sono mancate pronunce che hanno assimilato la sentenza patteggiata
ad una sentenza di condanna (37
), la prevalente giurisprudenza, sulla scia della decisione
della Corte costituzionale 2 luglio 1990, n. 313, ritiene che la sentenza che applica la
pena su richiesta delle parti non possa essere considerata né una sentenza di condanna,
né una sentenza di assoluzione, bensì una pronuncia giurisdizionale sui generis e atipica,
della quale sottolinea in particolare la carenza della dichiarazione di colpevolezza e
dell'accertamento positivo della responsabilità, riconoscendo che essa applica una pena
equiparabile solo 'quoad effectum' ad una sentenza di condanna (38
); peraltro, a seguito
dell'introduzione del cd. "patteggiamento allargato" ad opera della legge 12 giugno
2003, n. 134 risulta più difficile sostenere che la sentenza che accoglie il
patteggiamento, la quale può applicare una pena detentiva fino a cinque anni, non
contenga un accertamento quantomeno implicito della responsabilità dell'imputato,
tanto più che in base alla legge 27 marzo 2001, n. 97 la sentenza ha efficacia di
giudicato ai fini della responsabilità disciplinare "quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso" (articolo 653 codice di procedura penale); a maggior ragione, sulla base di
questi ulteriori argomenti, l'amministrazione dovrebbe respingere l'istanza di rimborso
delle spese legali sostenute in relazione ad un giudizio conclusosi con la suddetta
sentenza.
A dire il vero analoghe considerazioni dovrebbero valere per i giudizi conclusi con un
decreto di archiviazione (articoli 408 e ss. del codice di procedura penale);
l'archiviazione non implica un accertamento negativo di responsabilità e quindi non
(34) Nicola Laudisio Monica Laudisio (vedasi nota 31), 29 (35) Cassazione penale, sez. I, 22 marzo 1993 in Mass. Cass. Pen. 1993, fasc. 8, 79; Cassazione penale, sez. I, 27 aprile 1993, n.
1216 in CED Cassazione RV193939 (36) Paolo Tonini Manuale di procedura penale Giuffrè Editore 2003, 615 (37) Cassazione penale, sez. I, 26 marzo 1991 in Cass. Pen. 1992, 375 (38) Ennio Fortuna, Sentenza (sentenza penale), voce in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1992; Cassazione civile, sez. I, 10
marzo 1999, n. 2065 in Mass. Foro It., 1999, 296 afferma ""Ne discende che l'irrogazione della pena concordata, se non può
essere posta dal giudice civile a base di pronunce che postulino l'accertamento del fatto-reato e la responsabilità penale
dell'imputato (v. Corte cost. n. 499 dell'11 dicembre 1995), né può spiegare effetti penali che siano subordinati a detto
accertamento, come la revoca di una precedente sospensione condizionale (v. Cass. pen. S.U., 8 maggio 1996, De Leo), è del
tutto equivalente alla condanna "ordinaria", in mancanza di disposizione derogativa, rispetto a quegli effetti extrapenali che
l'ordinamento automaticamente ricollega, come nella specie, al fatto giuridico della condanna medesima, a prescindere dai
presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata (v. Cass. n. 9068 del 13 settembre 1997, n. 3490 del 12
aprile 1996, n. 12511 del 5 dicembre 1995)."; la sentenza della Corte costituzionale 2 luglio 1990, n. 13 si trova all'URL
http://www.cortecostituzionale.it; vedasi altresì le sentenze della Corte costituzionale 6 giugno 1991, n. 251 e 20 aprile 1995, n.
135, reperibili nel medesimo sito
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sarebbe idonea ad escludere un conflitto di interessi tra il dipendente o amministratore
presunto responsabile e l'ente.
L'archiviazione è pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in presenza di
presupposti di fatto o di diritto. E' pronunciata in presenza di presupposti di fatto,
quando la notizia di reato è "infondata"; è pronunciata in base a presupposti di diritto, ai
sensi dell'articolo 411 del codice di procedura penale, nei seguenti casi: a) quando
manca una condizione di procedibilità (es. querela); b) quando il reato è estinto (ad es.
per prescrizione); c) quando il fatto non è previsto dalla legge come reato (ad es. si tratta
di un illecito amministrativo depenalizzato). L'archiviazione è altresì disposta quando
sono rimasti ignoti gli autori del reato.
Non manca però chi opta per un'interpretazione estensiva, ammettendo a rimborso
anche le spese sostenute nella fase istruttoria. Per il dipendente o l'amministratore il
diritto, prima ancora che l'interesse a difendersi, avvalendosi dell'opera di un difensore o
di un consulente tecnico, sorgerebbe già dall'iscrizione del nome della persona nel
registro delle notizie di reato.
E' evidente che il problema non si pone quando è la stessa fonte regolatrice a prevedere
espressamente il rimborso, come nel caso della citata disciplina regolamentare
consiliare di cui alla deliberazione n. 17/2004, che fa espresso riferimento al
proscioglimento istruttorio o della norma interpretativa contenuta nell'articolo 18 della
legge provinciale n. 3 del 1999 (riportata al paragrafo 1.), la quale precisa che l'articolo
92 della legge provinciale n. 12 del 1983 si interpreta nel senso di riconoscere il
rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi
preliminari di giudizi civili, penali e contabili.
In altri casi la soluzione è, talvolta, offerta dalla formulazione letterale delle singole
disposizioni, laddove prendono in considerazione i giudizi conclusi, non solo con
sentenza, ma anche con provvedimento, che escluda la responsabilità del dipendente o
dell'amministratore pubblico (vedasi articolo 18 decreto legge n. 67/1997, convertito
dalla legge n. 135/1997); il termine provvedimento dovrebbe, infatti, comprendere
anche il provvedimento di archiviazione, nonché i provvedimenti di carattere non
giurisdizionale (es. archiviazione del procedimento disciplinare). (39)
Il rimborso non è ammesso nel caso in cui il procedimento si sia concluso con la
dichiarazione di estinzione per inattività delle parti, difettando nella fattispecie il
requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo o colpa grave.
Non compete il rimborso delle spese legali sostenute a fronte di una sentenza di
proscioglimento del dipendente e/o dell'amministratore con la formula di non doversi
(39) Antonio Grumetto, Rimborso spese legali ad amministratori e dipendenti di enti locali, in Nuova Rassegna 2001, 2099;
Marianna Rubulotta, opera citata alla nota 7 di contrario avviso Corte dei Conti Puglia, sez. giurisd. 23 settembre 2002, n. 676 all'URL http://www.corteconti.it
vedasi altresì Cons. St, sez. I, 21 febbraio 2001, n. 1145, richiamata in Cons. St., sez. VI, 2 agosto 2004, n. 5367, riscontrabile
(quest'ultima) all'URL http://www-giustizia-amministrativa.it, statuente il principio che il dipendente, nella specie un agente
di polizia appartenente al gruppo sportivo fiamme oro, che aveva sostenuto le spese legali nel procedimento radicato innanzi
alla commissione di indagine sul doping, relativamente all'accertamento di positività all'assunzione di sostanze vietate,
procedimento conclusosi con un'archiviazione, può essere indennizzato della perdita patrimoniale subita, facendo ricorso
all'azione per ingiustificato arricchimento di cui all'articolo 2041 del codice civile, escludendo che la richiesta di rimborso possa
invece fondarsi sull'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
riferendosi la norma in via esclusiva ai procedimenti giurisdizionali
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procedere per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta oblazione, non essendo
consentito appurare l'effettiva mancanza di colpa. (40)
Sono da considerarsi rimborsabili le spese legali sostenute da un amministratore o
dipendente che abbia impugnato una sentenza di assoluzione in primo grado, ritenendo
insoddisfacente la formula assolutoria usata nella sentenza. La giurisprudenza ha
ammesso la possibilità di proporre impugnazione di una sentenza emessa con la formula
"perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere una sentenza di assoluzione con
la formula "perché il fatto non sussiste". (41)
Non è consentito il rimborso delle spese legali nei casi in cui l'amministratore o
dipendente sia parte attrice e non convenuta in un procedimento penale o civile.
Analogamente non compete il rimborso delle spese legali sostenute da un
amministratore o dipendente, che voglia costituirsi parte civile in un processo penale,
che lo veda parte offesa.
Questo non significa che l'ente possa, secondo una sua insindacabile scelta, costituirsi in
giudizio, al fine di tutelare la propria immagine e quella dei propri dipendenti. (42
)
Analogamente non compete il rimborso quando l'amministrazione si sia costituita parte
civile nei confronti del dipendente e abbia assunto un'iniziativa disciplinare,
indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esito del procedimento penale e
disciplinare del dipendente, essendo chiaro in tale ipotesi, il conflitto di interessi tra
l'ente e il dipendente. (43)
Merita evidenziare che la giurisprudenza ha sottolineato la sostanziale eccezionalità del
rimborso degli oneri difensionali, nel senso che l'ammissibilità della richiesta deve
essere circondata da garanzie procedimentali, che non hanno valore puramente formale,
in quanto mirano ad accertare la presenza dei presupposti sostanziali della pretesa. (44)
In altri termini, a parte l'ipotesi della sentenza di condanna che accerti il dolo o la colpa
grave, in tutti gli altri casi non sembra che la formula assolutoria possa di per sé sola
essere idonea ad attestare l'avvenuto positivo accertamento della mancanza di
responsabilità.
L'Amministrazione, prima di procedere al rimborso ha, quindi, l'onere di compiere
un'attenta e rigorosa valutazione dei contenuti del provvedimento giudiziale, desumibili
non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione, ai fini della verifica della
sussistenza dei presupposti richiesti per l'accollo delle relative spese.
(40) Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 (vedasi nota 11) dichiara illegittimo il provvedimento dell'ente locale (nella
fattispecie una delibera della Giunta comunale), cha ha disposto il rimborso a carico del bilancio dell'ente delle spese legali
sostenute e delle somme versate a titolo di oblazione, ai sensi dell'articolo 162 bis del codice penale, dagli amministratori
dell'ente, coinvolti in giudizi penali conclusisi con sentenza di proscioglimento degli stessi con la formula "non doversi
procedere per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta oblazione".
(41) Cassazione penale, sez. VI, 9 gennaio 2001, n. 2227 in CED Cassazione 2001, RV217976 afferma che "sussiste l'interesse
dell'imputato a impugnare una sentenza di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato al fine di ottenere l'assoluzione
per insussistenza del fatto, considerata la diversità degli effetti derivanti dalla formula adottata in relazione all'efficacia della
sentenza nei giudizi amministrativo, civile o disciplinare." (42) Nicola Laudisio Monica Laudisio (vedasi nota 31), 32 (43) Cassazione civile, sez. lav., 17 settembre 2002, n. 13624 in CED Cassazione RV557452 (44) Cons.Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 (vedasi nota 11)
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Tali particolari cautele evitano il rischio per gli amministratori che dispongono il
rimborso di trovarsi sottoposti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti
per danno erariale in relazione all'illecito rimborso delle spese di difesa. (45
) 7.NATURA GIURIDICA DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DEL RICHIEDENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI – TUTELA GIURISDIZIONALE
Quanto alla natura della pretesa al rimborso delle spese di difesa non mancano decisioni
che qualificano la posizione giuridica del soggetto richiedente il rimborso delle spese
legali come diritto soggettivo, il cui riconoscimento è subordinato alla verifica di alcune
condizioni normativamente previste; altre decisioni escludono la ricorrenza in capo
all'interessato di un diritto incondizionato o pieno al rimborso delle suddette spese; oltre
alla discrezionalità tecnica sul quantum della pretesa è riconosciuta infatti
all'amministrazione una discrezionalità amministrativa sull'an. (46)
Alla luce delle considerazioni fatte nel paragrafo precedente la concessione del
rimborso delle spese legali implica una valutazione sull'esistenza di alcuni indefettibili
presupposti; trattasi di valutazione necessaria, anche perché l'accertamento
giurisdizionale nel merito potrebbe mancare.
In capo al richiedente il rimborso si configurerebbe, pertanto, una posizione di interesse
legittimo e non di diritto soggettivo; mentre alcuni elementi della fattispecie sono,
infatti, di immediato riscontro (quali ad esempio la connessione dei fatti oggetto del
giudizio con l'espletamento degli obblighi istituzionali, l'esistenza di una sentenza
definitiva di esenzione dalla responsabilità, l'individuazione dell'organo onerato), altri,
come la valutazione di congruità sul 'quantum debeatur', da effettuarsi a cura
dell'Avvocatura dello Stato (o, a seconda della specifica disciplina, dalle competenti
strutture delle amministrazioni di appartenenza dei richiedenti), sarebbero caratterizzati
da margini di discrezionalità e, in quanto tali, costituirebbero espressione dell'esercizio
di un potere conferito da una norma di azione e non di relazione. (47)
(45) Corte dei conti, sez. I, 30 aprile 1993, n. 59 in Rivista della Corte dei Conti 1993, II, 82; Corte dei Conti, sez. giurisd. per la
regione Abruzzo, 26 maggio 2003, n. 294 all'URL http://www.corteconti.it; vedasi inoltre Corte dei Conti Basilicata, sez.
giurisd. 29 marzo 2001, n. 73 in Rivista della Corte dei Conti 2001, f 2, 219, in cui si afferma che nell'ipotesi di deliberazione
del rimborso di spese legali sostenute da alcuni consiglieri comunali in seguito al loro rinvio a giudizio per il reato di
diffamazione, con successiva assoluzione degli stessi, va affermata l'esistenza di un correlativo danno per l'ente locale di
appartenenza e la responsabilità amministrativa di chi ha deliberato il rimborso, nell'ipotesi in cui il giudizio penale per
diffamazione sia iniziato a seguito della redazione di un volantino offensivo redatto dai predetti non nella loro qualità di
amministratori dell'ente, ma in veste estranea all'ente, quale quella di sindacalisti (46) In relazione alla qualificazione della posizione del dipendente come diritto soggettivo vedasi Cons. Stato, sez. VI, 2 agosto
2004, n. 5367 (richiamata alla nota 39) e Cassazione civile, sez. unite, sentenza 1 dicembre 2000, n. 1244 in CED Cassazione
RV542301; in senso contrario vedasi Cons. Stato, sezione IV, 24 maggio 2005, n. 2630 all'URL http://www-giustizia
amministrativa.it, in cui si afferma il principio che la posizione giuridica del dipendente che chiede il rimborso delle spese legali
relative a giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non costituisce una posizione giuridica di diritto
soggettivo, posto che, se è vero che alcuni elementi della fattispecie sono predefiniti, la valutazione di congruità sul quantum
debeatur, di competenza dell'Avvocatura dello Stato, riveste invece caratteri di discrezionalità e costituisce esercizio di un
potere riconducibile ad una norma di azione e non di relazione;
afferma la competenza del giudice amministrativo in ordine alle domande di rimborso delle spese legali ai sensi dell'articolo 92
della legge provinciale n. 12 del 1983, in quanto in capo al richiedente si configura una posizione soggettiva di interesse
legittimo la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 4 settembre 2000, n. 339 (riportata alla nota
n. 23); vedasi inoltre Cons. St. Ad. Plen. 5 luglio 1999, n. 18 in Consiglio di Stato, 1999, I, 1077, secondo cui la posizione di
interesse legittimo si collega all'esercizio di una potestà amministrativa rivolta alla cura diretta e immediata di un interesse della
collettività, mentre il diritto soggettivo nei confronti della Publica amministrazione trova fondamento in norme che, nella
prospettiva della regolazione di interessi sostanziali contrapposti, aventi di regola natura patrimoniale, pongono a carico
dell'amministrazione obblighi a garanzia diretta e immediata di un interesse individuale.
(47) Cons. Stato, sez IV 24 maggio 2005 n. 2630 (vedasi nota 46); con detta decisione il supremo organo di giustizia amministrativa
afferma che "…va quindi per un verso recisamente escluso che il giudizio di congruità debba limitarsi alla espunzione (articolo
92 codice di procedura civile) delle spese relative a prestazioni professionali eccessive o superflue; per l'altro affermato che il
compito dell'Avvocatura consiste essenzialmente nel correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari ai tratti salienti
della vicenda giudiziaria riguardata nella sua obiettività, e dunque alla natura, complessità e gravità della causa (nel suo
complesso o se necessario nelle differenti fasi) e delle questioni giuridiche o probatorie ad essa sottese; alla posizione
- 29 -
Queste oscillazioni sulla qualificazione della posizione giuridica soggettiva hanno avuto
ampi riflessi sull'individuazione del giudice competente.
E' peraltro da condividere l'orientamento del supremo organo di giustizia amministrativa
secondo cui l'azione diretta ad ottenere il rimborso degli oneri legali sostenuti in un
giudizio concluso con formula pienamente assolutoria, essendo finalizzata alla tutela di
una posizione giuridica soggettiva correlata ad un obbligo della Amministrazione di
appartenenza, sarebbe di competenza del giudice ordinario; è evidente che l'ambito di
discrezionalità della Pubblica amministrazione in ordine all'accoglimento o meno della
richiesta, dato il tipo di formula assolutoria, si riduce notevolmente e la posizione del
richiedente ha natura di diritto soggettivo; (48) diversamente accade quando si censuri
l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, in quanto la relativa controversia
ricade nell'ambito della giurisdizione amministrativa. (49)
Si rileva che il giudice amministrativo ratione temporis si è pronunciato sulla spettanza
del diritto al rimborso delle spese legali e, quindi, su questioni relative a diritti
soggettivi, in relazione ai dipendenti dell'amministrazione e, quindi, in connessione con
pretese collegate al rapporto di pubblico impiego, nell'ambito, cioè, della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. In altri casi il giudice amministrativo ha ritenuto
di poter estendere la propria giurisdizione, conoscendo anche di analoghe richieste di
rimborso da parte di amministratori di enti locali, tenendo, tra l'altro, presente la
particolare connotazione del rapporto di servizio con l'ente, non impiegatizio, ma di
natura onoraria. (50)
Recentemente la Corte di Cassazione (51
), in sede di regolamento di giurisdizione, ha
escluso la competenza del giudice amministrativo in ordine alle controversie aventi ad
oggetto azioni dirette ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la difesa in
giudizio proposte da amministratori comunali. Trattasi di azioni, secondo il giudice
della giurisdizione, dirette alla tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per
essere correlate ad un obbligo, effettivo o soltanto supposto, dell'amministrazione,
hanno la natura di diritto soggettivo, la cui cognizione spetta al giudice ordinario,
rilevando, tra l'altro, che non sussiste rapporto di impiego pubblico tra l'ente locale ed i
suoi amministratori, per i quali il rapporto organico si instaura su base elettiva ed ha
natura onoraria.
istituzionale dell'imputato; alla durata del procedimento; nonché alla composizione della difesa in relazione all'impegno
professionale da essa richiesto….Il giudizio demandato all'Avvocatura costituisce frutto di valutazioni discrezionali
prevalentemente tecniche…e comunque non riconducibili a quel vaglio di opportunità tra scelte tutte legalmente possibili e a
quel bilanciamento dei diversi interessi (primario e secondari) coinvolti nell'azione amministrativa che costituisce l'essenza
propria della discrezionalità cd. pura.";
vedasi altresì TAR Veneto, sez. I, 14 aprile 2004, n. 1033 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it: "L'apprezzamento di
congruità formulato dall'Avvocatura riguarda l'adeguatezza delle spese, delle quali viene chiesto il rimborso, in relazione al
parametro costituito dalla tariffa penale applicabile…e tenuto conto della natura e della complessità della causa, del numero e
dell'importanza delle questioni trattate, della durata del processo, della qualità dell'opera professionale prestata e del vantaggio
arrecato al cliente, vale a dire dell'esito del giudizio…L'Avvocatura nell'individuare il limite di congruità…entro cui ammettere
il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente statale, svolge un apprezzamento di carattere essenzialmente tecnico
sull'attività esercitata dal professionista, quale è ricavabile dalla parcella…". (48) Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2004, n. 763 all'URL http://www.giustizia-amministrativa.it; vedasi inoltre nota di commento
alla citata decisione del Consiglio di Stato di Lavinia Vitanza, La giurisdizione sulla domanda di rimborso delle spese legali e
sua esperibilità da parte di soggetti diversi da amministratori e dipendenti (nella specie componenti di una commissione
edilizia comunale), in Nuove Autonomie, 2004, 687
(49) Antonio Grumetto, opera citata alla nota 39; sulla competenza del giudice amministrativo a decidere le controversie relative al
rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici vedasi T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 18 marzo 2004, n. 1390
(riportata alla nota 29)
(50) Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946 (vedasi nota 11) (51) Cassazione civile, sez. unite, 1 dicembre 2000, n. 1244 (vedasi nota 46); ribadisce il principio Cassazione civile, sez. unite, 13
gennaio 2006, n. 478 in Diritto & Giustizia, 2006, 78; Giovanni La Torre, Amministratori locali e rimborso delle spese legali,
in L'Amministrazione Italiana, 2004, 801
- 30 -
Merita in questa sede rilevare che prima della privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego era pacifico che le azioni del dipendente volte ad ottenere il rimborso delle
spese processuali, in quanto pretese strettamente connesse al rapporto di impiego,
dovessero ricadere nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (sostituito
dagli articoli 33 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e 29 del decreto legislativo n. 80
del 1998, modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 387 del 1998, attualmente
ricompreso nell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165/2001) la cognizione delle
controversie che possono insorgere tra l'amministrazione e un dipendente sull'istanza di
rimborso devono essere portate alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, avendo come presupposto l'esistenza di un rapporto di pubblico
impiego. Tale devoluzione è stata disposta per le questioni attinenti al periodo di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Per le questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a
tale data è rimasta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, fatto salvo il
termine decadenziale del 15 settembre 2000, ai fini della loro proponibilità (articolo 45,
comma 17, decreto legislativo n. 80/1998, ora trasfuso nell'articolo 69, comma 7, del
decreto legislativo n. 165/2001).
Valgono le considerazioni sopra riportate. Nell'ipotesi in cui si censuri il provvedimento
dell'Amministrazione di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di rimborso la
cognizione della causa sarà di competenza del giudice amministrativo. 8. ITER ISTRUTTORIO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA
UN CONSIGLIERE PROVINCIALE Il consigliere ha l'onere di presentare, ai sensi dell'articolo 6 del Nuovo regolamento sul
trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari di
cui alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 2004, al legale rappresentante
dell'ente, o al responsabile della competente struttura, una richiesta scritta, debitamente
motivata, datata e sottoscritta, di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento
giudiziale nel quale sia stato coinvolto per fatti o atti connessi all'adempimento del
mandato consiliare.
L'istanza deve indicare l'ammontare degli oneri di patrocinio di cui si chiede il rimborso
(52
);ad essa sono allegati i seguenti documenti:
a) sentenza di assoluzione passata in giudicato, di proscioglimento istruttorio o altro
provvedimento da cui non risulti la soccombenza; deve quindi trattarsi di
provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del consigliere per i fatti o gli
atti addebitati, in originale o in copia conforme. Per quanto attiene le sentenze e i
provvedimenti del giudice penale occorre chiedere alla competente cancelleria
l'apposizione sull'atto della dichiarazione di definitività (sentenza passata in
giudicato e/o non più soggetta ad impugnazione);
b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa; non è
necessaria l'apposizione del visto di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati. L'eventuale richiesta di apposizione del visto di congruità è oggetto di
valutazione da parte dell'ufficio dell'ente, che cura l'istruttoria della pratica.
Non si ritiene ammissibile una richiesta di rimborso delle spese legali avanzata
direttamente dal difensore, in quanto il rapporto intercorre tra il consigliere assolto e
l'amministrazione di appartenenza.
(52) Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale centrale 26 gennaio 2004, n. 26 all'URL http://www.corteconti.it
- 31 -
Qualora il consigliere si sia avvalso della facoltà di nominare due difensori (vedasi
articolo 96 del codice di procedura penale) il rimborso si intende comunque limitato ad
un solo difensore e all'eventuale domiciliatario, stante il perentorio tenore della
diposizione regolamentare disciplinante l'istituto; l'assunzione dell'onere relativo al
secondo difensore non potrà che essere posto a carico del consigliere.
La parcella va liquidata nel rispetto delle tariffe forensi approvate con decreto del
Ministro della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 concernente "Regolamento recante
determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le
prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e
stragiudiziali" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2004, n. 115, S.O.).
Gli importi indicati nella parcella non possono essere modificati da parte dell'ente in
modo autonomo e discrezionale.
E' fatta salva la facoltà dell'ente, laddove emergessero dubbi o perplessità, invitare il
consigliere richiedente il rimborso a sottoporre la parcella presentata a supporto della
richiesta al visto di congruità del Consiglio dell'ordine forense competente. Va peraltro evidenziato il circoscritto ambito di efficacia di tale parere, limitato
all'esame e al controllo della parcella alla luce del principio "si vera sunt exposita". Il
parere di congruità si limita, infatti, a valutare se le voci riportate nella parcella
presentata (onorari, diritti, indennità, inderogabilità dei minimi e rispetto dei valori
medi, ecc.), rapportate all'oggetto, alla qualità, alla natura dell'impegno professionale in
relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona
difesa, alla durata e al risultato dell'attività professionale svolta, siano conformi a quelle
stabilite nei tariffari professionali, ovvero se l'onorario richiesto sia, comunque,
giustificato dalla complessità e importanza della causa; non è invece tenuto a svolgere
alcun accertamento in ordine ai rapporti professionali intervenuti tra l'avvocato e il
cliente. (53)
Questo significa che il Consiglio dell'ordine, da un lato, non entra nel merito dell'attività
che il professionista dichiara di avere svolto, dall'altro, non verifica, a meno che non
emerga in modo palese dalla documentazione allegata, il valore della controversia
attribuito dal legale nella fattispecie. (54)
In tal senso costituisce onere della struttura competente a curare l'istruttoria della pratica
procedere, anche in presenza di una parcella professionale debitamente vistata
dall'ordine, ad un'attenta verifica dell'opera professionale prestata dal difensore,
(53) Cons. Stato, sez. comm. spec. 6 maggio 1996 n. 4/96 (vedasi nota 4) ha affermato che "In ordine all'ammontare del rimborso
delle spese di giudizio sostenute dal dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, queste devono sempre essere
limitate alle spese legali ammesse dalla legge; pertanto… l'onere relativo non può che essere commisurato a tale limite ed avere
carattere di congruenza ed adeguatezza in relazione all'importanza dell'attività svolta, alla luce delle valutazioni da effettuarsi a
cura dell'ordine degli avvocati e dei procuratori." (54) Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio-1999, n. 807 in in Mass. Giur. It., 1999 in cui si afferma: "Infatti la parcella delle spese e
delle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista, la quale non esclude né inverte l'onere
probatorio in sede di giudizio: il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un formale controllo della corrispondenza
delle voci indicate nella parcella con la tariffa di categoria. In caso di contestazione il professionista dovrà sempre provare
l'esistenza dell'incarico ricevuto, nonché lo svolgimento e l'entità delle relative prestazioni, sì da giustificare, anche nel
quantum, la pretesa creditoria."; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 luglio 1996, n. 596 in Tribunali Amministrativi Regionali, 1996, I,
3242: "L'ordine forense interpellato per un parere di congruità su una richiesta di onorari è tenuto soltanto a valutare, mediante
parametri obiettivi – rapportati all'oggetto dell'attività professionale svolta nonché alla sua qualità, durata e risultato – la
parcella presentata e a verificare se le voci ivi riportate corrispondano, sempre sotto un profilo di mera congruità, a quelle
stabilite nei tariffari professionali ovvero se l'onorario richiesto sia, comunque, giustificato dalla complessità e dall'importanza
dell'affare; non è invece, tenuto a svolgere alcun accertamento in ordine ai rapporti professionali intervenuti fra l'avvocato e il
cliente."; inoltre Nicola Laudisio, Monica Laudisio (vedasi nota 31), 39
- 32 -
riscontrando la regolarità sui criteri assunti dal professionista per individuare il valore
della controversia e determinarne l'importanza, attesa la non vincolatività della
valutazione di congruità ed adeguatezza del parere espresso sulla parcella dell'avvocato
da parte del competente ordine professionale, esplicando il medesimo un mero controllo
sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa. (55)
E' compito del funzionario responsabile del procedimento istruire la pratica,
predisponendo apposito fascicolo, contenente la documentazione di pertinenza.
In particolare ha l'onere di elaborare un parere, individuante in modo analitico e
puntuale le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano l'accollo da parte dell'ente
delle spese sostenute dal consigliere; analogo parere va predisposto anche nel caso di
rigetto della richiesta di rimborso degli oneri difensivi sostenuti dal consigliere.
Una volta completato l'iter istruttorio nel rigoroso rispetto dei principi enunciati dal
citato articolo 6 del Nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e
sugli interventi a favore dei gruppi consiliari di cui alla deliberazione del Consiglio
provinciale n. 17 del 2004, previa scrupolosa verifica della sussistenza dei presupposti
individuati ai paragrafi 1. e 6. e attento vaglio sulla congruità tariffaria della parcella
dell'avvocato, allegata alla richiesta del consigliere, il funzionario responsabile del
procedimento predispone la proposta di deliberazione di rimborso delle spese legali e la
trasmette, corredata del relativo parere, alla struttura competente per la sottoposizione
della stessa all'esame dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Tali adempimenti istruttori in capo alla competente struttura consiliare (servizio
legislativo – ufficio legale) non sono espressamente previsti dal citato articolo 6 del
Nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore
dei gruppi consiliari; si possono, peraltro, evincere da una lettura sistematica della
disciplina della materia, ivi compresa la declaratoria delle attribuzioni del servizio
legislativo, in cui è incardinato l'ufficio legale, contenuta nel regolamento per
l'organizzazione dei servizi del Consiglio provinciale di cui alla deliberazione
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22 (articolo 6),
nonché da una prassi costante che vede il servizio legislativo coinvolto nell'istruttoria
delle richieste di rimborso degli oneri defensionali presentate dai dipendenti del
Consiglio provinciale, disciplinate per le ragioni espresse al paragrafo 1. dall'articolo 92
della legge provinciale n. 12 del 1983.
(55) Vedasi Corte dei Conti Lombardia 8 giugno 2002, n. 1257 in Ragiusan 2003, 231/232, 230 "Secondo cui ai fini della
valutazione della congruità delle spese legali da rimborsare da parte di un ospedale a sanitari assolti in sede penale, occorre che
l'Ordine degli avvocati presso cui è iscritto il difensore abbia apposto il visto di conformità sulla parcella prodotta; tale parere,
non può, peraltro, ritenersi vincolante, non potendosi impedire alla pubblica amministrazione un'ulteriore verifica sui criteri
adottati dal professionista per individuare il valore della controversia."
- 31 -
PARTE SECONDA MODULISTICA
32
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Oggetto: schema di deliberazione per il rimborso delle spese legali sostenute da un
consigliere provinciale coinvolto in un contenzioso inerente ad atti o fatti
connessi all'espletamento del mandato consiliare
Il giorno ad ore
si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Presenti: Il Presidente
Il Vicepresidente
I Segretari Questori
Interviene il Dirigente Generale ............ che redige il verbale di deliberazione.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
33
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- vista la richiesta presentata dal consigliere provinciale …..in data….prot. n. ,
finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel
giudizio in cui è stato coinvolto per attività connesse all'espletamento delle funzioni
consiliari davanti …….(indicare organo giudiziario o giurisdizionale che ha
promosso il contenzioso) in relazione al ricorso o atto di citazione in giudizio (o in
relazione al giudizio promosso su iniziativa di…) in data…., e notificato al citato
consigliere in data….., volto ad ottenere l'affermazione della responsabilità del
consigliere convenuto in giudizio in relazione ai fatti addebitati (oppure volto ad
ottenere l'annullamento del provvedimento n….di data…concernente….)
- verificato che il citato giudizio si è concluso con sentenza di assoluzione passata in
giudicato n…. di data…(o con provvedimento istruttorio di proscioglimento o con
provvedimento da cui risulta l'esenzione da responsabilità …. o dal quale non risulta
la soccombenza); oppure verificato che il citato giudizio si è concluso con sentenza
di assoluzione o con provvedimento n….di data…., che ha valore di giudicato,
essendo decorsi i termini per eventuali impugnative, oppure essendo stati esperiti gli
ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge;
- verificato che la richiesta di rimborso per un importo totale di Euro….si riferisce alla
fattura n. …..di data…., emessa dallo studio legale……, con studio a….., via….,
n…., per un importo di Euro….. comprensivo di diritti, IVA 20% e contributo ex
articolo 11 legge 20.09.1980, n. 576 (2%), e alla tassa per il visto di liquidazione
dell'Ordine degli avvocati di….., pari a Euro …;
- vista la nota del servizio legislativo, di data….., che ha curato l'istruttoria della
pratica, attestante l'ammissibilità della citata richiesta di rimborso delle spese legali,
sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 6 del Nuovo regolamento sul
trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari,
di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale 15 ottobre 2004, n. 17;
- visto l'articolo 6 del Nuovo regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e
sugli interventi a favore dei gruppi consiliari di cui alla deliberazione del Consiglio
provinciale n. 17 del 2004, il quale prevede che il Consiglio rimborsi ai consiglieri
provinciali, che non siano anche componenti della Giunta provinciale, le spese legali
sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio, quando siano stati coinvolti per
fatti o atti connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro
funzioni, purchè assolti con sentenza passata in giudicato, prosciolti in istruttoria o
comunque non siano risultati soccombenti, limitando il rimborso delle spese a quelle
sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario;
- ritenuto pertanto di procedere, in relazione all'istanza del consigliere…….. di
data….., volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio
davanti…. (indicare organo) e conclusosi con sentenza di assoluzione passata in
34
giudicato n…. di data…(o provvedimento istruttorio di proscioglimento o con altro
provvedimento da cui risulta l'esenzione da responsabilità o dal quale non risulta la
soccombenza); oppure verificato che il citato giudizio si è concluso con
provvedimento n….di data….,che ha valore di giudicato, essendo decorsi i termini
per eventuali impugnative, oppure essendo stati esperiti gli ordinari mezzi di
impugnazione previsti dalla legge;
- a di voti legalmente espressi;
d e l i b e r a
- 1. di disporre, ai sensi dell'articolo 6 del Nuovo regolamento sul trattamento
economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari di cui alla
deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 200, il rimborso delle spese legali
sostenute dal consigliere ….per la difesa nel giudizio in cui è stato coinvolto per
attività connesse all'espletamento delle funzioni consiliari davanti …….(indicare
organo giudiziario o giurisdizionale che ha promosso il contenzioso) in relazione al
ricorso o atto di citazione in giudizio (o in relazione al giudizio promosso su
iniziativa di…) in data…., e notificato al citato consigliere in data….., volto ad
ottenere l'affermazione della responsabilità del consigliere convenuto in giudizio in
relazione ai fatti addebitati, (oppure volto ad ottenere l'annullamento del
provvedimento n….di data…concernente….), spese legali riferite alla fattura n. …di
data…., emessa dallo studio legale…, con studio a……, via…., n. …., per un
importo di Euro….., comprensivo di diritti, IVA 20% e contributo ex articolo 11
legge 20.09.1980, n. 576 (2%), e alla tassa per il visto di liquidazione dell'Ordine
degli avvocati di…… pari a Euro …..;
- 2. di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione a carico del
capitolo…..del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario……..
Adunanza chiusa ad ore .
Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il verbalizzante