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Riservatezza, proprietà intellettuale, brevetti - i servizi della Camera di Commercio di Genova Paola Carbone, Camera di Commercio di GENOVA [email protected] www.ge.camcom.it
Definizione di brevetto
E’ un titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo di realizzare e commercializzare la propria invenzione, in un territorio e per un periodo determinato, al duplice fine di:-impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare tale invenzione senza autorizzazione -consentirne l’uso libero allo scadere del diritto
Lo Stato e la concessione dei brevetti
• La legge garantisce il monopolio della attuazione e dello sfruttamento del trovato, ma pretende che:
– ci sia una effettiva produzione e commercializzazione del bene sul territorio entro tre anni dalla concessione
– si metta a disposizione del pubblico il contenuto dell’innovazione
– si paghino le tasse governative
Tipologie di brevetto
• Brevetto d’invenzione• Modello di utilità o industriale• Disegno industriale• Marchio• Diritto d’autore
Brevetto di invenzione
• L’invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
• Durata: 20 anni (dalla data del deposito)• Requisiti di brevettabilità: novità assoluta, originalità e
industrialità• Esempi di protezione:
di prodotto (nuovo composto chimico)di processo (per ottenere un composto già noto)di uso o applicazione (nuovi impieghi di cose note)di perfezionamento (miglioramento soluzione già raggiunta)di combinazione (impiego congiunto di elementi noti)di traslazione (principi noti in contesti diversi, risolve problemi tecnici diversi)
Requisiti del brevetto di invenzione
• NOVITA’: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica (ciò che è stato reso accessibile al pubblico)
• INVENTIVITA’/CREATIVITA’: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo
• APPLICAZIONE INDUSTRIALE: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale
• SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE: il trovato deve essere descritto con una ricchezza di dettagli sufficiente a consentire a una persona esperta del ramo di attuarlo
Modello di utilità
• Suscettibili di protezione: perfezionamenti di oggetti, macchine, loro parti, strumenti o utensili, atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego
• Durata: 10 anni (dalla data di deposito)• Principali requisiti di brevettabilità:
come per invenzioni
Design (disegni e modelli
industriali)• Suscettibile di protezione: la forma estetica di
un prodotto industriale, è un trovato che conferisce ai prodotti industriali un carattere distintivo grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori ed altri elementi.
• Principali requisiti di brevettabilità: novità della forma nel settore merceologico di appartenenza e suo carattere individualizzante possibile predivulgazione di 12 mesi (preuso da parte del titolare)
• Durata: 5 anni prorogabili fino a 25 anni (dalla data di deposito)
Il marchio di impresa
• Suscettibile di protezione: nuova parola, figura o segno atto a distinguere prodotti o merci al fine di identificarlo, individuando l’azienda produttrice
• Principali requisiti di brevettabilità: novità e capacità distintiva nel settore merceologico di appartenenza, liceità
• Durata: 10 anni rinnovabili• Esempi:
-Parole (Valentino, Cinzano…)-Disegni (il coccodrillo della Lacoste)-Cifre (4711 acqua di Colonia)-Lettere (le due F contrapposte di Fendi)-Forma del prodotto o del confezionamento (bottiglia CocaCola)-Combinazioni o tonalità cromatiche (il “rosso” Valentino)-I suoni (Intel)
Diritto d’autore
• Sono suscettibili di protezione le opere dell’ingegno di carattere creativo. La forma che gli autori possono vantare sulle loro opere d’arte o di letteratura
• Durata: 70 anni dopo la morte del titolare• Esempi: un romanzo, un brano musicale, una
scultura, un programma per elaboratore elettronico (software), le presentazioni
• I diritti d’autore non vengono registrati ma nascono direttamente all’atto della creazione dell’opera ed alla sua estrinsecazione
• L’originalità non è legata al contenuto dell’opera bensì alla sua rappresentazione ed alla modalità con cui viene espresso
Il sistema internazionale della Proprietà Industriale
• Norme nazionali: possibilità di tutela in base alle procedure fissate dai singoli paesi ( UIBM, INPI, UKPO, USPTO…..)
• Trattati regionali: BE, OAPI, ARIPO, EA• Convenzioni internazionali: gestione
trattati plurimi da parte di WIPO• Unione Europea- titoli veri e propri, con
validità nei paesi dell’Unione
• Rinvio• www.ge.camcom.it (home page, temi più ricercati,
brevetti e marchi)
La procedura italiana
• Brevetti e marchi
• Invenzioni• Modelli di utilità• Marchi• Disegni e modelli• Deposito telematico• Adempimenti success
ivi al deposito• Cerca un consulente• Modulistica• Orientamento e
informazione
• Presso l'Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Genova sono a disposizione tutte le informazioni necessarie in merito ai diritti di proprietà industriale ed al deposito delle seguenti pratiche:
• registrazione di marchi nazionali, internazionali e comunitari• registrazione di disegni o modelli nazionali• deposito di brevetti e modelli d'utilità• controllo sulla correttezza formale della documentazione• trasferimento dei dati inerenti le domande depositate all'Ufficio italiano brevetti e
marchi• rilascio attestati di brevetto e marchi
Le domande per la protezione dei diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) possono essere depositate presso l'Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Genova dalle ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato. La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale non è ammessa.
• La competenza per il controllo, l'esame ed il rilascio dei titoli di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) spetta al Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi.
• Dal 1° giugno 2006 è possibile trasmettere le domande di privativa industriale (brevetti, modelli e marchi) anche se via telematica
http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=267
• Stipulata nel 1883, più di 180 Stati aderenti
• Stabilisce i principi generali di protezione della P.I.
• Assicura ai cittadini dei Paesi aderenti parità di trattamento
• Attribuisce un diritto di priorità, con effetto dal primo deposito
La Convenzione di Parigi
• La procedura consente il deposito di un’unica domanda di brevetto per tutti i paesi designati
• La domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati
• Il rilascio del brevetto è di esclusiva competenza dell’Ufficio nazionale designato
• Più di 144 paesi aderenti
Il brevetto internazionale:
Patent Cooperation Treaty
• Accordo amministrato dalla WIPO• 60 paesi aderenti• Conferisce protezione a livello nazionale
attraverso il deposito di un'unica domanda all'interno della quale è necessario indicare gli Stati per i quali si richiede la protezione
• Nell’Unione europea è applicabile per 8 Stati(Germania, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi).
Il disegno internazionale: l’accordo de l’Aia
• Protocollo e Accordo di Madrid: 84 e 56 Stati
• Possibilità estensione della domanda di registrazione nazionale nei Paesi designati (unica richiesta per più Paesi)
• Lingua francese o inglese• Procedura di concessione presso i
singoli Stati
Marchio internazionale
• Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione la cui validità viene estesa agli Stati contraenti designati (35)
• Conferisce al titolare, negli stati contraenti o designati, gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale
• I termini, l’ambito di protezione e la disciplina sono identici in tutti gli Stati contraenti
La Convenzione del Brevetto Europeo
• un regime giuridico unificato, protezione in tutto il territorio dell'Unione europea.
• Formalità semplificate grazie a: • un'unica domanda; • un'unica lingua di deposito; • un unico centro amministrativo; • un'unica pratica da gestire; • un unico pagamento.
• C’è la possibilità di presentare domande multiple; • C’è la possibilità di differire la pubblicazione del
disegno o modello fino a un massimo di 30 mesi per evitare che i concorrenti ne vengano a conoscenza.
Il disegno comunitario
• un regime giuridico unificato, protezione in tutto il territorio dell'Unione europea.
• Formalità semplificate grazie a: • un'unica domanda; • un'unica lingua di deposito; • un unico centro amministrativo; • un'unica pratica da gestire; • un unico pagamento.
• Procedura di concessione (e diniego) unitaria
Il Marchio comunitario
• www.ge.camcom.it• www.uibm.gov.it• www.epo.org• www.wipo.org• www.oami.europa.eu
SITI INTERNET
Grazie e arrivederci
Paola Carbone
Settore Innovazione C.C.I.A.A. Genova
Piazza De Ferrari 30r
Tel. 010 2704389