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RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP 2

RISPOSTE 2 AIQUESITIDEI CONCESSIONARI ASSOCAMP · 12 Rottura meccanica e costi di trasporto. 13 Eccesso di peso e risarcimento danni. ... principio di libera concorrenza sarebbero

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R I S P O S T EAI QUESITI DEI

CONCESSIONARI

ASSOCAMP

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Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionalie Articoli per il Campeggio

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R I S P O S T EAI QUESITI DEI

CONCESSIONARI

ASSOCAMP

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Avvocato Dario De VitofranceschiVia Filippo Corridoni 1400195 Roma

Avvocato Francesca GuerraVia Istituto Tecnico d'Agraria 3135143 Padova

Come ricorderete nell’aprile 2008 l’Assocamp raccolse, in una pubblicazione intitolata“Risposte ai quesiti dei Concessionari Assocamp”, le principali domande in materia legale chei Concessionari avevano rivolto ai consulenti dell’Associazione.

Tale pubblicazione venne distribuita a tutte le Aziende associate e si dimostrò un utile edimportante strumento di consulenza immediata, dal momento che la raccolta consisteva inquasi 90 quesiti di carattere generale.

A distanza di un anno e mezzo le domande e le problematiche sono aumentate, oltre adesserne sorte di nuove, e per questa ragione si è deciso di realizzare una nuova pubblicazioneche possa contenere queste ultime e possa così affiancare ed integrare la prima.

Così come fu fatto allora tutti gli argomenti e tutti i contenuti degli stessi sono statilogicamente reimpostati in forma anonima, pur mantenendone le caratteristiche essenziali.

Con tutta probabilità ciascun concessionario potrà, nello sfogliare la nuova pubblicazione,ritrovare argomenti e problematiche più volte affrontate, ma soprattutto assimilare una seriedi informazioni importanti che certamente si risolveranno utili nel lavoro a cuiquotidianamente si è chiamati.

Non mi resta che ringraziare gli Avvocati Francesca Guerra e Dario De Vitofranceschi non soloper la realizzazione del presente manuale, ma anche per la grande disponibilità eprofessionalità con cui regolarmente affrontano ogni richiesta ed ogni esigenza dei nostriAssociati.

Nella speranza che tutto ciò possa risultare utile alla rete vendita e possa rappresentare uninteressante strumento per l’attività di tutti, Vi auguro buona lettura.

Il PresidenteVittorio Dall’aglio

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Prefazione del Presidente Vittorio Dall’aglio

Premesa degli avvocati Dario De Vitofranceschi e Francesca Guerra

AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI

01 Contratto Produttore-Concessionario. Recesso e preavviso.

02 Contratto Produttore-Concessionario. Motivi di recesso.

03 Contratto Produttore-Concessionario. Recesso. Vendita marchi concorrenti.

04 Contratto Produttore-Concessionario. Vendita caravan.

05 Contratto Produttore- Concessionario. Distribuzione Selettiva.

06 Contratto Produttore-Concessionario. Obblighi di vendita.

07 Contratto Produttore-Concessionario.

Minimi di vendita e sistemi di bonus-premio.

08 Concorrenza sleale tra concessionari.

09 Vizi generici e risoluzione.

10 Serie anno precedente e “passo” diverso.

11 Vendita a società estera e costi di spedizione.

12 Rottura meccanica e costi di trasporto.

13 Eccesso di peso e risarcimento danni.

14 Danni da vacanza rovinata.

15 Sostituzione eccessivamente onerosa.

16 Omologazione 4 posti, vizi del consenso e annullamento del contratto.

17 Caparra, acconto sul prezzo e risarcimento dei danni.

18 Sostituzione e risarcimento del danno.

19 Contratti fuori dai locali commerciali.

20 Accertamento Tecnico Preventivo. Nozione e suggerimenti.

21 Accertamento Tecnico Preventivo. Spese.

22 Veicoli usati e accessori non di serie.

23 Garanzia sugli interventi eseguiti in garanzia.

24 Noleggio e deposito cauzionale.

25 Vendita veicolo usato e rottura meccanica.

26 Vendita veicolo usato e vendita a catena.

27 Furto veicolo a noleggio.

28 Noleggio. Rottura meccanica. Risarcimento Danni. Danno emergente

e lucro cessante.

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AVVOCATO FRANCESCA GUERRA

29 Immatricolazione diretta del cliente

30 Installazione di accessorio che porta il camper fuori peso

31 Controllo dell’assicurazione

32 Distribuzione selettiva e distribuzione esclusiva

33 Costi del recupero credito - interessi per ritardo nelle transazioni commerciali

34 Garanzia su accessorio

35 Recesso del cliente per motivi personali

36 Vendita in fiera - diritto di recesso

37 Intestazione del camper a un soggetto diverso

da quello che conclude il contratto

38 Cliente-professionista, garanzia di conformità

39 Rifiuto di portare il veicolo dal concessionario per le riparazioni

a causa dell’eccessiva distanza

40 Rientro di un usato gravato da fermo amministrativo

41 Lamentele dirette del cliente col fabbricante

42 Esposizione dei prezzi di vendita

43 Esposizione dei prezzi per i veicoli usati, in fiera e su internet

44 Garanzia di conformità per un veicolo in conto vendita

45 Disdetta del noleggio per malattia del cliente

46 Noleggio, recesso

47 Riparazione diretta del produttore – garanzia decorsi 10 mesi

48 Usato rientrato con vizio che ne diminuisce il valore valutato

49 … segue. Riparazione del veicolo rientrato

50 Veicolo sostitutivo durante le riparazioni

51 Diversi obiettivi tra membri della stessa rete

52 Risarcimento danni - riparazioni avvenute in un lungo periodo di tempo

53 Garanzia per trenta mesi dalla fatturazione

54 Pneumatici usurati di un camper usato

55 Mancata conclusione del contratto, revoca della proposta

56 Prezzi minimi di vendita

57 Tagliando presso riparatore non facente parte della rete

58 Trasferimento della sede del concessionario

Nella presente raccolta abbiamo inserito alcune delle richieste di “consulenza legale”formulate dagli Associati Assocamp nel corso del 2008 e del 2009.

Abbiamo selezionato le questioni in grado di suscitare il maggior interesse per gli Associati,riguardando problematiche “comuni” ma certamente anche “spinose” per tutti gli operatoridel settore.

Inutile dire che le richieste di consulenza pervenute da parte degli Associati sono statemoltissime e pertanto cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quegli Associati che ci hannoaccordato la loro fiducia nella richiesta di pareri di natura legale e ci scusiamo per gliinevitabili ritardi nelle doverose risposte.

Come nella precedente raccolta, anche in questa edizione, i quesiti e le relative risposte sonostate semplificate così da agevolarne la lettura e la comprensione. I quesiti non contengonoalcun riferimento a persone fisiche o giuridiche per il rispetto della privacy e del diritto diimmagine di ciascun soggetto.

Le risposte hanno un carattere indicativo e costituiscono una delle possibili soluzionigiuridiche al problema posto. Di regola sono formulate nell’interesse dell’associato e non “proveritate”.

Il Diritto non è una scienza certa, o forse le variabili sono così tante da rendere difficilmenteprevedibile l’esito di una controversia in anticipo. Un’altra delle verità che si impara conl’esercizio della professione è che non esiste un caso identico ad un altro.

Fatte dette considerazioni, invitiamo tutti gli Associati, anche quelli che abbiano un problemain tutto e per tutto corrispondente a quelli affrontati nei quesiti, a rivolgersi agli scriventiavvocati per una consulenza legale ad hoc.

Buona lettura.

Avv. Dario De VitofranceschiAvv. Francesca Guerra

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Quale tipologia di contratto lega un concessionario ai singoli produttori? horicevuto da un Costruttore lettera di disdetta con un preavviso di 2 anni: cosasuccederà in questi due anni? Posso continuare a commercializzare i suoi veicoli?

Il rapporto giuridico intercorrente tra un Produttore di camper ed un distributoreautorizzato è un contratto atipico denominato concessione di vendita. La concessione divendita è una tecnica mediante la quale un’impresa principale realizza una rete diimprese satelliti, autonome come entità giuridiche, ma collegate all’impresa promotrice, alfine di demandare loro la vendita dei propri prodotti, con una organizzazione decentratacui tutte le imprese partecipano con iniziativa e gestione del rischio propri e indipendenti.In linea astratta le parti potrebbero disciplinare liberamente detto rapporto apponendodelle clausole limitative in merito alla possibilità e/o alle modalità di vendita dei camperall’interno del mercato (es. clausole di esclusiva, clausole di ubicazione, prezzi imposti,minimi di vendita etc…). Detti accordi sono definiti intese verticali e si risolvono, molto frequentemente, inviolazioni del principio di libera concorrenza. Eventuali accordi verticali che limitassero ilprincipio di libera concorrenza sarebbero nulli in quanto in violazione dell’art.81 delTrattato UE.Tuttavia (con riferimento al mercato degli autoveicoli) alcuni Regolamenti CE hannoindividuato una serie di cd. “esenzioni” e cioè hanno individuato una serie di intese che,ove previste negli accordi liberamente presi tra Produttore e distributore, devonoconsiderarsi validi e conformi rispetto al dettato dell’art. 81 del Trattato UE.Da ultimo la materia risulta disciplinata dal Regolamento n.1400/02 che haprofondamente mutato la disciplina previgente.Il suddetto regolamento prevede una disciplina diversa a seconda che il tipo didistribuzione adottata sia selettivo ovvero esclusivo ed ancora a seconda che abbia adoggetto la vendita di autovetture e di veicoli commerciali leggeri ovvero di tutti gli altriautoveicoli.Il preavviso di 2 anni è quello previsto dal Regolamento all’art. 3, par. 5, nelle ipotesi direcesso ordinario dei contratti di distribuzione a tempo indeterminato.Il recesso è un atto unilaterale recettizio con il quale la parte pone fine al rapporto.Il preavviso è il termine che deve intercorrere tra la comunicazione dell’intenzione direcedere all’altra parte ed il momento in cui il recesso produce il suoi effetti.In sostanza il regolamento obbliga a pre-avvertire l’altra parte dell’intenzione di porre fineal rapporto.Tale periodo è normativamente previsto per mettere entrambe le parti nelle condizioni di“reagire” alla conclusione del rapporto, adottando idonee misure a livello di marketing edi strategia aziendale.In verità il rapporto, al momento della semplice comunicazione di recesso, non è cessato,anzi è pienamente valido ed efficace e lo sarà per i successivi due anni.La funzione del preavviso è appunto quella di preannunciare che tra due anni il rapportocesserà.In ogni caso, nulla esclude che le parti concordino di gestire il periodo transitoriodiversamente, stipulando accordi specifici.

(segue): devono essere specificati i motivi del recesso? Per quali motivi si puòrecedere?

A mio avviso, tenuto conto della disciplina nazionale e di quella del regolamento 1400/02, neicontratti di concessione di vendita a tempo indeterminato, bisogna distinguere tre ipotesi:a) recesso ordinario;b) recesso con indennizzo o per ristrutturazione della rete di vendita;c) altre ipotesi di recesso o risoluzione anticipata previste dalla normativa nazionale.Nelle ipotesi sub a) e sub b) sussiste certamente un obbligo di motivazione. Nell’ipotesisub c) in sostanza vi sarà un obbligo di motivare il perché dell’avvenuta risoluzione.Il recesso ordinario è tendenzialmente “libero” nel senso che il recesso non deve esseregiustificato da una particolare causa o motivo. Esistono tuttavia delle cause che nonpossono giustificare il recesso: ad esempio un Costruttore non può recedere perché ilconcessionario ha deciso di vendere altri marchi. In questo senso si inquadra l’obbligo dimotivazione e cioè l’obbligo di specificare i motivi obbiettivi e trasparenti che giustificanoil recesso.Si veda il Regolamento n. 1400/02 dove si legge: “Onde evitare che un fornitore receda daun accordo perché un distributore o riparatore tiene un comportamento atto a stimolare laconcorrenza, come ad esempio le vendite attive o passive a consumatori stranieri, l’attivitàmultimarca o il subappalto dei servizi di riparazione e manutenzione, la notifica di recesso dalcontratto deve indicarne chiaramente per iscritto i motivi, che devono essere obiettivi etrasparenti.”Il preavviso, in questo caso, è molto lungo (2 anni).È possibile poi un recesso con un termine di preavviso più breve (1 anno) ma ciò solo indue casi:se è contrattualmente previsto un congruo indennizzo per la parte che subisce il recesso;se il produttore recede dall’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’intera rete o unaparte sostanziale di essa.Quanto alla necessità di riorganizzare la rete questa necessità deve essere una esigenzareale, oggettiva e comprovata: la necessità di riorganizzazione può essere dovuta alcomportamento dei concorrenti o ad altri sviluppi economici, indipendentemente dalfatto che sia motivata da decisioni interne del Produttore o da influenze esterne. Laquestione se sia o meno necessaria una riorganizzazione della rete è oggettiva e il fattoche il fornitore la ritenga necessaria non risolve la questione in sede di controversia. In talcaso sarà competenza del giudice nazionale o dell’arbitro giudicare la questione inriferimento alle circostanze. Quanto alla definizione di parte “sostanziale” della rete è una valutazione di merito checoinvolge l’organizzazione specifica della rete di un Produttore, caso per caso. La natura“sostanziale” implica un aspetto sia geografico che economico, che potrebbe esserelimitato alla rete o a parte di essa in un dato Stato membro (cfr. dom. 67 OpuscoloInformativo).Quanto all’ipotesi sub c), e cioè alle ipotesi di risoluzione contrattualmente previste, èbene ricordare che il contratto di concessione di vendita può prevedere - ed in effetti nellatotalità dei casi prevede – (cfr. analisi contratti produttori compiuta da Assocamp e

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disponibile nell’area riservata del sito) una serie di clausole risolutive espresse o dicondizioni risolutive ovvero ancora di diffide ad adempiere: tutti meccanismi giuridici (egiuridicamente perfettamente legittimi ove concordati dalle parti) attraverso i quali, datoun determinato inadempimento, il contratto si risolve e quindi viene meno. In questi casinon sussiste la necessità di comunicare il recesso ma il contratto si risolve ex seall’avverarsi della condizione, ovvero allo spirare del termine contenuto nella diffida oancora alla dichiarazione della parte interessata che intende avvalersi della clausolarisolutiva espressa.

(segue): il Costruttore può recedere dal contratto di concessione di vendita perchéla concessionaria ha deciso di commercializzare altri marchi concorrenti?

Certamente no! Questo costituirebbe una palese violazione del Regolamentoimportando una restrizione alla concorrenza non ammessa.Attenzione anche alle motivazioni “mascherate” e cioè a motivazioni formali adottate dalProduttore che nascondono una restrizione alla concorrenza. Si legge nell’Opuscolo Informativo dom .70 “Il regolamento stabilisce un numero dicomportamenti del rivenditore che il fornitore non può vietare. Se piuttosto che vietare questitipi di comportamento, un fornitore cercasse di impedirli terminando il contratto didistribuzione, questo comporterebbe una grave restrizione indiretta della concorrenza esignificherebbe che l’accordo di distribuzione non potrebbe più beneficiare dell’esenzione. Ladecisione che stabilisce se il fornitore ha scelto di terminare il contratto per le ragioni addottenella notifica o per far cessare un comportamento che favorisce la concorrenza è dicompetenza dell’esperto indipendente, dell’arbitro o del giudice nazionale.”

(segue): la disciplina per le caravan in tema di recesso è la medesima?

È bene ricordare che il Regolamento si applica solo agli autoveicoli e che per«autoveicolo» si intende un veicolo destinato a circolare su strada mosso dal propriomotore, munito di tre o più ruote”.In questo caso quindi bisognerà far riferimento al contratto di concessione. Comunque unrecesso “punitivo” e cioè volto a restringere la concorrenza dovrebbe essere sanzionabilea prescindere dalla esenzione di cui al Regolamento.

Che cosa si intende quando si afferma che un Produttore utilizza un sistema didistribuzione selettiva?

La rete di vendita può essere articolata in base a criteri qualitativi ovvero quantitativi o inbase ad un sistema misto.Quanto ai criteri di selezione qualitativi o quantitativi giova riportare testualmentequanto chiarito dalla Commissione nell’opuscolo informativo del 21 ottobre 2002:

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“Vendita nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva. Nel sistema di distribuzioneselettiva, il fornitore di autovetture sceglie i suoi distributori autorizzati sulla base di criteri diqualità e/o quantità predefiniti. A titolo di esempio si possono citare i seguenti criteri:

Criteri qualitativi Criteri quantitativi

Criteri di formazione per il personale di vendita Obbligo di acquisti annui minimiQualifica del personale post -vendita Numero massimo di rivenditori per zonaCriteri per l’esposizione dei pro dotti Criteri minimi di fatturatoSpazio riservato per ciascuna marca Criteri di magazzino quantificati

nell’autosalone Numero di rivenditori autorizzati

Con questo modo di distribuzione, il fornitore d’autovetture può esigere che il distributoreautorizzato non venda autoveicoli nuovi a distributori non autorizzati che agiscono perproprio conto, in particolare a rivenditori indipendenti, a supermercati o a operatori suInternet.Il fornitore di autovetture può dunque esigere che i soli acquirenti possibili dei distributoriautorizzati siano altri distributori autorizzati della marca considerata (fornitura incrociata),consumatori o rivenditori incaricati che agiscono in nome e per conto di un consumatore.Qualora il fornitore di autovetture distribuisce le sue autovetture attraverso il sistema didistribuzione selettiva, le vendite dette attive e passive non sono da considerare come unarestrizione.”In sostanza la scelta in merito al modello distributivo è rimessa al Produttore il quale,tuttavia, deve rispettare i parametri richiesti dal Regolamento in termini di soglie dimercato, restrizioni fondamentali, tutela della concorrenza nell’attività multimarca erispetto dell’identità di impresa.Infatti uno degli obbiettivi del regolamento è proprio quello di rafforzare l’indipendenzadel concessionari nei confronti dei produttori, sia stimolando le vendite multimarca, siarafforzando la tutela contrattuale (es. durata contrattuale minima, in termini di facoltà diadire collegi arbitrali o in tema di recesso e preavviso).Ed infatti il Produttore non può:obbligare i distributori ad eseguire servizi di riparazione e manutenzione oppure adistribuire i pezzi di ricambio. I distributori devono avere la facoltà di subappaltare ilservizio di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati appartenenti alla rete dellastessa marca;vietare di commercializzare altre marche;limitare la fornitura di autoveicoli nuovi ai propri distributori se tale comportamentodetermina una restrizione della capacità di questi ultimi a vendere veicoli a particolariconsumatori all’interno dell’Unione europea;vietare di aprire punti di vendita o di consegna aggiuntivi per la distribuzione di nuoveautovetture e veicoli commerciali leggeri ovunque sia in vigore la distribuzione selettiva;

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Il Produttore mi impone degli obbiettivi minimi di vendita: sono ammissibili?

Quanto agli obiettivi di vendita e bonus di varia natura ricordo che l’art. 3 comma 6 delregolamento prevede che: “ L’esenzione si applica a condizione che l’accordo verticalepreveda che entrambe le parti abbiano il diritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitroindipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali.Controversie di questo tipo possono tra l’altro riferirsi: …b) alla fissazione o alla realizzazionedi obiettivi di vendita;”Quindi detti accordi sono certamente ammissibili.Tuttavia ai sensi del considerato 16 del Regolamento: “Le limitazioni imposte dai fornitorialle vendite dei distributori a tutti gli utilizzatori finali negli altri Stati membri, ad esempiofacendo dipendere la remunerazione del distributore o il prezzo di acquisto dal luogo didestinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali, costituiscono unarestrizione indiretta delle vendite. Altri esempi di limitazioni indirette delle vendite sono lequote di fornitura basate su un territorio di vendita diverso dal mercato comune, che sianocombinate o meno con obiettivi di vendita. Anche i sistemi di bonus basati sulla destinazionedei veicoli o su qualsiasi forma di fornitura discriminatoria dei prodotti ai distributori, in casodi scarsità del prodotto o altro, costituiscono una restrizione indiretta delle vendite.”Secondo l’interpretazione dalla Direzione Generale della Concorrenza nell’opuscoloinformativo al regolamento 1400/02 però: “Il nuovo regolamento permette ad un fornitoredi accordarsi con il proprio distributore su obiettivi di vendita sulla base di una determinataarea geografica che può essere più ristretta del mercato comune. Tuttavia, siffatti obiettivi nonpossono essere utilizzati per limitare le consegne di autoveicoli nuovi ai distributori. Neppurela distribuzione del prodotto, la remunerazione del distributore o i sistemi di incentivi possonoessere basati sul luogo di vendita, all’interno di un’area geografica concordata, dato che talimisure comporterebbero una restrizione indiretta del diritto del distributore di venderepassivamente a tutti i consumatori all’interno del mercato comune.”In conclusione gli accordi sugli obiettivi di vendita sono ammissibili purchè prevedano ildiritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversierelative al rispetto degli obblighi contrattuali e non siano volti a limitare le consegne(potenziali) di veicoli nuovi al concessionario. Detti accordi possono anche riferirsi ad unadeterminata area geografica.

(segue): entro quali limiti sono ammissibili dei minimi di vendita o sistemi di bonus- premio?

Secondo l’interpretazione dalla Direzione Generale della Concorrenza nell’opuscoloinformativo al regolamento 1400/02:“Il nuovo regolamento permette ad un fornitore di accordarsi con il proprio distributore suobiettivi di vendita sulla base di una determinata area geografica che può essere più ristrettadel mercato comune. Tuttavia, siffatti obiettivi non possono essere utilizzati per limitare leconsegne di autoveicoli nuovi ai distributori.”

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Qualsivoglia obbligo diretto o indiretto di acquistare dal Produttore più del 30% degliacquisti annui e complessivi di veicoli calcolati in relazione all’anno civile precedentecostituisce un “obbligo di non concorrenza” vietato dal Regolamento.Quindi, in relazione ai minimi di acquisto, la soglia prevista dal regolamento è del 30% ditutti gli acquisti della concessionaria. In sostanza il concessionario può essere tenuto agarantire che il 30% dei suoi acquisti appartengano ai marchi di un determinatoProduttore. Tuttavia la concessionaria non è obbligata ad acquistare tutti i veicoli dalProduttore ma è libera di rifornirsi (cd. fornitura incrociata) di tali veicoli presso altririvenditori o importatori nazionali.In termini pratici se il Produttore A impone al distributore X l’obbligo di acquistare il 30%dei propri autoveicoli tra quelli delle sue marche, X è libero di comperare tali autoveicolida altri distributori, grossisti o importatori delle marche del fornitore A ed è inoltre liberodi comperare fino al 70% dei suoi acquisti totali di autoveicoli da fornitori di altre marche.Se tutti gli altri fornitori imponessero lo stesso obbligo di acquisto del 30%, X sarebbelibero di acquistare marche diverse al massimo da tre fornitori. X potrebbe dunque, adesempio, vendere le marche A1 e A2 del fornitore A, più la marca B1 del fornitore B e lamarca C1 del fornitore C. È ovvio poi che il concessionario possa acquistare anche di più del 30% ma ciò vuol direche è libero di farlo (ma non può essere contrattualmente obbligato).

Quanto ai bonus si deve precisare, in primo luogo, che non sono ammessi Bonus perincentivare la vendita monomarca in quanto costituiscono una restrizione indiretta deldiritto del concessionario di vendere più marche concorrenti.Si legge infatti nella risposta 50 dell’Opuscolo più volte citato che “Tutti i distributori hannoperciò diritto a margini equivalenti o a incentivi, a prescindere dal fatto che vendanoautoveicoli di uno o più fornitori.”Non dovrebbero essere ammessi neppure i Bonus che portano a superare la soglia del30% poiché si legge sempre nell’Opuscolo “gli sconti fedeltà concessi sulla base di unaspecifica percentuale (superiore al 30%) degli acquisti di un particolare acquirentecostituirebbero un obbligo di non concorrenza indiretta, mentre ciò non avviene per unoschema di riduzione dei prezzi basato su volumi assoluti acquistati e collegati ad economie discala.”Secondo la Commissione “Il bonus concesso da un fornitore di autoveicoli si calcola in baseal numero di veicoli nuovi acquistati presso di lui, indipendentemente dunque dalladestinazione finale dei veicoli, dalla vendita agli utilizzatori finali o a altri distributoriautorizzati della rete (il sistema di bonus basato sulla destinazione dei veicoli costituisce unarestrizione indiretta della fornitura incrociata).”

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08Ho appreso che alcuni concessionari miei concorrenti nella zona di riferimentodiffondono notizie infondate e false in merito alla concessionaria di mia proprietàed ai marchi da me distribuiti. La circostanza è spiacevole e determina un evidentepregiudizio all’immagine della mia azienda. Sotto un profilo legale, ed escludendoazioni di natura penale, quali sono gli strumenti per reagire a una tale situazione?

L’art. 2598 c.c. (Atti di concorrenza sleale) dispone che “ … compie atti di concorrenza slealechiunque: … 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrenteidonei a determinare il discredito…”La giurisprudenza ha poi chiarito gli ambiti applicativi ed i limiti della norma soprarichiamata.Con riferimento all’attività anticoncorrenziale da Lei riferita meritano di essere ricordati iseguenti precedenti giurisprudenziali:

“Ai fini della sussistenza della concorrenza sleale per denigrazione non è richiesta anche lafalsità dei fatti affermati in quanto può costituire atto illecito, non conforme ai principi dellacorrettezza professionale, anche la divulgazione di circostanze o notizie vere idonee adeterminare discredito sui prodotti o sulle attività di un’impresa concorrente, ove ladivulgazione venga effettuata in maniera tendenziosa e comunque scorretta, non essendoconsentito all’imprenditore interessato sostituirsi al pubblico nella formulazione di quelgiudizio che invece a quest’ultimo dovrebbe essere riservato.” (Tribunale Salerno, 2 maggio2004).

“La diffusione presso la clientela del concorrente di notizie relative all’inidoneità diquest’ultimo ad offrire sufficienti garanzie in termini di qualità dell’assistenza e di continuitànel tempo costituisce una condotta idonea a determinare il discredito del ricorrentemedesimo, rilevante ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c.” (Tribunale Salerno, 2 maggio 2004).

“Costituisce atto di sleale concorrenza per denigrazione commerciale diffondere notiziesmaccatamente allarmistiche sulla tenuta sul mercato dell’impresa concorrente e delprodotto da essa offerto ai consumatori, e tale atto è imputabile all’impresa a vantaggio dellaquale l’attività denigratoria è stata posta in essere se tale attività è stata realizzata concaratteri di sistematicità e capillarità tali da far pensare all’esistenza di una strategia dimercato centralizzata e cioè concepita dalla e quindi imputabile alla impresa suddetta.”(Tribunale Palermo, 5 luglio 2002).

“Posto che la divulgazione di notizie false è sempre illecita, non vale automaticamente ilcontrario perché il legislatore non ha distinto fra notizie vere e false. Ed invero, nonostante laveridicità delle notizie, può esservi denigrazione proprio perché l’imprenditore interessato siviene a sostituire al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece a quest’ultimodovrebbe essere riservato, di talché anche la diffusione di circostanze e di notizie vere idoneea gettare discredito sui prodotti o sull’attività dell’impresa concorrente è atto illecito nonconforme ai principi della correttezza professionale.”(Corte di Appello Torino, 30 aprile1997).

“Perché sussista atto di concorrenza sleale per denigrazione non è necessario che i soggettiattivi e passivi esercitino attività economiche sullo stesso piano, essendo sufficiente che ilmessaggio denigratorio si indirizzi ad una medesima categoria di consumatori.” (Corte diAppello Perugina, 24 gennaio 1994).

“La concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati o degliapprezzamenti compiuti, ma sussiste anche tutte le volte che la divulgazione di circostanze onotizie vere avvenga in modo subdolo o tendenzioso sì da produrre un discredito per i prodottio per l’attività di un’impresa concorrente. Sussiste certamente la tendenziosità tutte le volteche la notizia, anche se vera, finisce per esser recepita non tanto come affermazione di unaqualità del prodotto reclamizzato quanto come motivo di erronee deduzioni “a contrariis”circa la qualità dei prodotti altrui, al di là di quelli che sono i normali effetti di una propagandapubblicitaria.” (Corte di Appello Firenze22 giugno 1983).

“L’invio a terzi di notizie denigratorie ed allarmistiche atte a suscitare discredito al buon nomedi una ditta integra la fattispecie di attività di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 comma2 c.c., che può essere inibita in via cautelare ed urgente mediante un provvedimento ex art. 700c.p.c.” (Preture Roma 2 aprile 1983)

“L’esaltazione delle qualità del proprio prodotto, alla quale si accompagnino apprezzamentiche sminuiscano quelle del prodotto concorrente, integra l’ipotesi ex art. 2598 n. 3 c.c., didenigrazione del prodotto altrui mediante confronto fondata sulla falsa rappresentazione dinotizie attinenti alla commercialità dello stesso.” (Pretura di Gallarate, 22 dicembre 1980).

Da quanto riferito sembra esservi stata la divulgazione di circostanze o notizie idonee adeterminare discredito sui prodotti o sulle attività delle imprese concorrenti e ladivulgazione sembra essere stata effettuata in maniera tendenziosa e comunquescorretta, non essendo consentito all’imprenditore interessato sostituirsi al pubblico nellaformulazione di quel giudizio che invece a quest’ultimo dovrebbe essere riservato. Come sostenuto da autorevole dottrina la concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. n.2postula che il riferimento sfavorevole al concorrente sia stato divulgato a un numeroindeterminato o almeno notevole di persone.La giurisprudenza aderisce a quest’orientamento. Sul punto si riportano i seguentiprecedenti:

“La concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 2 c.c., consistente nel diffondere notizie edapprezzamenti sull’attività altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiedeun’effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone, e non è pertantoconfigurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutorinell’ambito di separati e limitati colloqui.” (Cass. N.12681/2007).

“Non costituisce attività denigratoria la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sulleattività di un concorrente quando sia frutto di un semplice “sfogo personale”, in quanto talecomportamento non è idoneo a determinare il discredito.” (Tribunale Nuoro 3 luglio 2003).

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“Non costituiscono atti di concorrenza sleale per denigrazione le dichiarazioni aventi adoggetto la prospettazione del declino economico e, quindi, della prossima chiusuradell’azienda, se tali dichiarazioni sono state rese per una sola volta e ad un numero ristretto dipersone, alcune delle quali dipendenti dell’azienda.” (Tribunale Cagliari 21 novembre 1994).

“Perché si abbia concorrenza sleale per denigrazione occorre che la divulgazione della notiziascreditante sia effettuata ad un pubblico indifferenziato di consumatori e ad una pluralità ditali soggetti.”(Tribunale Ferrara 1 settembre 1994).

Pertanto è necessario, perché vi sia concorrenza sleale, che le notizie siano state rese aduna pluralità di consumatori e non ad un singolo soggetto all’interno di un singolocolloquio.Al di là della possibilità di intraprendere una azione legale volta alla inibizione dellacondotta anticoncorrenziale ed al risarcimento dell’ipotetico danno subito, vi è anchel’ipotesi di predisporre un atto di diffida volto a impedire che la condotta si ripeta infuturo.

Un cliente lamenta la presenza di “alcune parti rugginose” nel motore del veicolo(dovute a un piccolo problema con la guarnizioni e risolto nell’apposita campagnadi richiamo) e un “trascuratezza nel montaggio di alcune finiture”. Per tali motivi, amezzo del proprio legale, chiede la risoluzione del contratto di acquisto, larestituzione del prezzo ed il risarcimento del danni.

In via preliminare giova ricordare il contenuto dell’art. 130 del codice del consumo che èuna norma fondamentale per la definizione dei difetti di conformità e dei rimediammissibili nonché per la gestione delle eventuali richieste da parte dei clienti.Ai sensi del citato articolo il venditore è responsabile nei confronti del consumatore perqualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, dellaconformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzioneadeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamenteimpossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditorespese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;b) dell’entità del difetto di conformità;c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoliinconvenienti per il consumatore.Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dallarichiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo contodella natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolaremodo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per imateriali.Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o larisoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del beneentro il termine congruo di cui al comma 6;c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoliinconvenienti al consumatore.Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’usodel bene.Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatorequalsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore restaobbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza deltermine congruo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativoproposto;b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatoredeve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presentearticolo.Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o èeccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dàdiritto alla risoluzione del contratto.Fatta questa lunga quanto doverosa premessa sull’art. 130 del Codice del Consumopossiamo rispondere al quesito.Il cliente lamenta la presenza “di parti rugginose” nel motore e la “trascuratezza nelmontaggio di alcune finiture”.Quanto al primo difetto, è una circostanza assorbente che il Produttore abbia posto inessere una campagna di richiamo al fine di risolvere il problema e che l’autocaravan siastato sottoposto agli interventi previsti dal Produttore presso una officina autorizzata.In sostanza è lecito supporre che il veicolo sia stato prontamente e perfettamente riparatosenza spese per il cliente.Deve quindi radicalmente escludersi che il vizio lamentato possa giustificare larisoluzione poiché tale vizio non è più sussistente (e comunque era di lieve entità).Infatti è noto che i rimedi previsti dall’art. 130 Cod. del Consumo costituiscono rimedialternativi ordinati secondo una precisa gerarchia.Il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione e, solo quando queste sianoimpossibili o eccessivamente onerose, può chiedere la risoluzione o la riduzione delprezzo.Il consumatore non può cumulare i rimedi previsti dal Codice del Consumo.Quanto alla “trascuratezza nel montaggio di alcune finiture” si osserva, in primo luogo,l’assoluta genericità e la sostanziale indeterminatezza della denuncia che non permettedi individuare il vizio lamentato.

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In ogni caso la trascuratezza nel montaggio di alcune finiture non incide né sulla idoneitàdell’autocaravan all’uso cui è destinata, né ne diminuisce il valore in modo apprezzabile.Ne consegue che la richiesta di risoluzione sembra assolutamente infondata in fatto ed indiritto.

Un cliente ha acquistato un camper della serie del 2008 con un forte sconto e poi hadichiarato di voler recedere dall’acquisto perché il “passo” di questo veicolo èinferiore al modello 2009. È una richiesta legittima?

Di regola i contratti di vendita (es. contratto Assocamp) non prevedono una facoltà di“ripensamento” in capo al cliente dopo che la concessionaria ha accettato la proposta.

Ciò premesso, laddove nel corso delle trattative sia stato chiarito che si trattava di unmodello 2008 con le caratteristiche costruttive proprie di quella serie e ciò risulti dalcontratto e laddove, proprio in considerazione di detta circostanza, sia stato applicato unsconto particolare, il cliente non potrebbe lamentare ne una non conformità del veicolorispetto a quanto dichiarato, né un vizio nella formazione del consenso.Ricordo che ai sensi dell’art. 129 Codice del Consumo si presume che i beni di consumosiano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene cheil venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che ilconsumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, sedel caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte alriguardo dal venditore, dal Produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolarenella pubblicità o sull’etichettatura;d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questiportato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che ilvenditore abbia accettato anche per fatti concludenti.Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, ilconsumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenzao se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.Mi sembra di poter dire che la concessionaria abbia svolto le trattative con massimacorrettezza ed in assoluta buona fede specificando le caratteristiche del mezzo e la seriedi riferimento: il bene compravenduto è idonei all’uso al quale servono abitualmente benidello stesso tipo, è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità delbene che il venditore ha presentato al consumatore come modello;In conclusione si deve affermare che il veicolo compravenduto è perfettamente conformealla descrizione fornita dal venditore ed è perfettamente idoneo all’uso abituale, con laconseguenza che la pretesa del cliente è assolutamente infondata.

11Una società con sede in Repubblica Ceca ha acquistato un autocaravan presso la miaconcessionaria. La meccanica ha evidenziato vari problemi che l’assistenza inRepubblica Ceca non riesce a risolvere. Ora si rivolgono alla mia concessionariachiedendo anche i costi per il trasporto del mezzo in Italia (pari a 1.500 ?). È vero chesono obbligato a riparare il mezzo senza spese e quindi sono a mio carico i costi dispedizione del veicolo?

È vero che l’art. 130 del Codice del Consumo prevede che Il consumatore può chiedere, asua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi eche le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolaremodo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per imateriali, tuttavia detta disciplina si riferisce ai soli consumatori.Il consumatore non può che essere una persona fisica ed infatti ai sensi dell’art. 3 delCodice del Consumo il consumatore o utente è la persona fisica che agisce per scopiestranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.Ne consegue che la società con sede in Repubblica Ceca non può chiedere l’applicazionedel Codice del Consumo ma dovrà fare applicazione delle norme sulla vendita in generaleovvero dovrà attivare la garanzia offerta dal Produttore.

Un cliente ha una rottura meccanica sul mezzo acquistato presso la mia concessio -naria e mi chiede i costi di trasporto dello stesso fino all’officina. È una richiestalegittima?

In linea generale la risposta è affermativa.In linea teorica bisogna distinguere e capire se il cliente, nel caso di specie, ha azionato lagaranzia di conformità al contratto prevista dal codice del consumo o la garanzia delProduttore.Nel primo caso (e cioè nel caso in cui il cliente abbia azionato la garanzia di conformità neiconfronti del venditore) l’art. 130 del Codice prevede che la riparazione debba avvenire“senza spese”. Secondo la Nota esplicativa al decreto legislativo n.24 del 2002, redatta dalMinistero delle Attività Produttive, l’azionamento delle garanzie “deve essere franco speseper chi ha acquistato il bene, per cui anche le spese di trasporto della merce, così comequalsiasi altra relativa alla presa in carico del bene, riparazione, sostituzione e così via sono acarico del venditore.”Resta fermo che, ai sensi dell’art. 131 Codice del Consumo, il venditore finale, quando èresponsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabilead un’azione o ad un’omissione del Produttore, ha diritto di regresso, salvo pattocontrario, e quindi anche i costi di spedizione, adeguatamente provati e giustificati,potrebbero essere richiesti in via di regresso al Produttore. Se invece il cliente ha azionato la garanzia del Produttore la questione è regolata neitermini e con le modalità di cui al libretto di garanzia.

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13Un cliente ha acquistato un camper che poi è stato oggetto di una campagna dirichiamo per eccesso di peso. I lavori di ripristino sono stati eseguiti direttamentedal Costruttore. Ora il cliente ha citato in giudizio solamente la nostraconcessionaria chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni. Cosapossiamo fare?

Questo è un classico esempio di vizio non imputabile al concessionario che legittimal’azione di regresso (ed, livello processuale, la chiamata in causa del Produttore).Purtroppo, nonostante il concessionario sia estraneo alla vicenda (il vizio attiene alprocesso di fabbricazione), il cliente finale deve necessariamente promuovere la propriaazione nei confronti del proprio venditore (e cioè la concessionaria).Considerata l’azione di regresso riconosciuta al concessionario nei confronti delProduttore ai sensi dell’art. 131 Codice del Consumo, la concessionaria dovrà costituirsi ingiudizio e chiedere di essere autorizzati alla chiamata in causa del Produttore, affinchédetta società sia tenuta a manlevare la concessionaria per tutte le responsabilitàeventualmente accertate per causa di presunti difetti di conformità che sono certamenteimputabili alla condotta della società costruttrice.Sotto diverso profilo si osserva che è principio giurisprudenziale consolidato che nellevendite a catena “ciascuna vendita ha una autonomia a sé stante, con la conseguenza cheil rivenditore può rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto potrà esserecostretto a pagare a sua volta al sub-acquirente, se quanto dovuto a quest’ultimo debbaconsiderarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degliobblighi contrattuali” (ex pluris Cass. Civile, sez. II, 6 dicembre 1995, n.12577).Ora, con riferimento al caso di specie, è evidente che il vizio lamentato è imputabile alProduttore che ha prodotto un veicolo non conforme alla dichiarazione rilasciata e pertale motivo il Produttore sarà tenuto a lasciare indenne la concessionaria da tutte lerichieste in termini di riduzione del prezzo e risarcimento del danno patrimoniale e nonavanzate dal cliente finale ed a risarcire eventuali ulteriori danni.Quanto alla richiesta di riduzione del prezzo, risultando il bene perfettamente riparato(dalla casa madre), la domanda è inammissibile, improcedibile ed infondata perché l’art.130 del codice del consumo prevede una serie di rimedi alternativi (e gerarchicamenteordinati) per cui ottenuta la riparazione non può essere richiesta la riduzione del prezzo.Quanto ai danni bisogna sottolineare che la concessionaria non era in grado di conoscerel’eccesso di peso: La Concessionaria non aveva alcun elemento per ipotizzare unadifformità, in termini di peso, del veicolo consegnato rispetto al tipo omologato, eincolpevolmente faceva affidamento sulla veridicità della dichiarazione di conformità altipo omologato rilasciata dalla Produttore sotto la sua piena responsabilità ad ognieffetto di legge. La Concessioanartia non poteva, né era tenuta a, procedereall’accertamento della conformità del veicolo compravenduto al tipo omologato (attivitàperaltro riservata al Ministero dei Trasporti) ed in particolare non era tenuta a verificarnela massa (altrimenti bisognerebbe ammettere che ogni concessionario è obbligato apesare tutti i veicoli che vende!!!!!). Sul punto è bene precisare che secondo lagiurisprudenza “è improponibile un giudizio di colpa del venditore che abbia alienato unbene di altrui fabbricazione senza procedere a controlli complessi o estranei al suo tipo di

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impresa” (Tribunale Milano, 5 luglio 1988, Resp. Civ. e prev. 1989, 683) e che il controllo ditutti gli aspetti tecnici del veicolo esula dai normali obblighi del venditore nelle vendite“par filière” e “il venditore non è responsabile per i danni risentiti dal compratore se non vi èpossibilità alcuna di un suo controllo sulla merce venduta” (Trib. Roma, 11 luglio 1979, GI,1980, I, 615). Ne consegue che, non sussistendo l’elemento soggettivo della colpa in capoalla Concessionaria, tale società non è responsabile per i danni richiesti dal cliente econseguenti alla presunta non conformità del veicolo.

(segue): il cliente tra l’altro chiede il risarcimento dei danni per vacanza rovinata. Èuna richiesta fondata?

Tutti i precedenti giurisprudenziali riguardanti il danno da vacanze rovinate riguardanocontratti di viaggio o turistici con Tour Operator o Agenti di viaggio. Il contratto di cui ècausa non è un contratto turistico avente ad oggetto una vacanza o una prestazioneturistica ma una normale compravendita avente ad oggetto un autoveicolo. Peraltro lacategoria del danno esistenziale è stata oggetto di profonda revisione da parte delleSS.UU. della Cassazione che hanno affermato che “non è ammissibile nel nostroordinamento l’autonoma categoria di “ danno esistenziale “, inteso quale pregiudizio alleattività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudiziscaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti dafatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme aCostituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di dannocomporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “ danno esistenziale “ si intendesseincludere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe deltutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art.2059 c.c.” (Cassazione, SS.UU., 11 novembre 2008).Con riferimento al caso di specie può sostenersi che non sussistono i requisitispecificatamente richiesti dall’art. 2059 c.c.: al di fuori delle ipotesi specificatamentepreviste dalla legge (come l’art. 92 del Codice di Consumo per le ipotesi diinadempimento del contratto di viaggio) il danno morale è risarcibile, per il combinatodisposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecitocostituente reato, talché il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità siaaffermata sulla base di una presunzione di legge o del riconoscimento di unaresponsabilità solo contrattuale (ex pluris Cassazione civile, sez. un., 22 maggio 2002, n.7470).

Un cliente ha acquistato un veicolo che ha evidenziato moltissimi difetti difabbricazione: ora, in presenza dell’ennesimo difetto, chiede la sostituzione?

Nella prospettiva del concessionario, può essere sostenuto che i difetti sono stati tuttiprontamente riparati senza spese per il cliente e che i difetti da ultimo evidenziatipossono essere riparati anche essi.

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24• RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP •

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Sul punto si ricorda che la sostituzione può essere rifiutata dal concessionario deducendoche detto rimedio è eccessivamente oneroso per lo stesso in confronto alla riparazione.Infatti è noto che i rimedi previsti dall’art. 130 Cod. del Consumo costituiscono rimedialternativi ordinati secondo una precisa gerarchia.Il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione e, solo quando queste sianoimpossibili o eccessivamente onerose, può chiedere la risoluzione o la riduzione delprezzo.Il consumatore non può cumulare i rimedi previsti dal Codice del Consumo.Inoltre la sostituzione non è dovuta ove ossessivamente onerosa per la concessionariarispetto alla riparazione.Ed infatti il citato art. 130 prevede che: “Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamenteimpossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditorespese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;b) dell’entità del difetto di conformità;c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoliinconvenienti per il consumatore.Tutti gli elementi di cui sopra dovranno essere valutati in concreto e con riferimento alcaso di specie. Di regola la sostituzione di un mezzo impone alla concessionaria tali speseda risultare eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione. È altresì evidente che ilripetersi di inconvenienti e difetti oltre un determinato livello può giustificare la richiestadi sostituzione .

Un cliente, dopo due anni dall’acquisto del veicolo, lamenta la circostanza che lostesso sia omologato “SOLO” per 4 posti. Il cliente afferma che in occasione dellavisita presso il concessionario aveva visionato un veicolo identico a quelloacquistato che veniva pubblicizzato come veicolo 5 posti e che, sulla base di talepresupposto, aveva acquistato il veicolo. In verità il cliente ha acquistato un veicolocon una motorizzazione diversa e più pesante. Ora ha promosso un giudizio neiconfronti della concessionaria chiedendo l’annullamento del contratto per “dolocommissivo della concessionaria” ed il risarcimento dei danni. È fondata la pretesadel cliente?

Si ha dolo commissivo quale causa di annullamento del contratto quando una parte,mediante artifici e il raggiri, inganna l’altra fornendo notizie false, inducendo la stessa aconcludere un contratto che, senza l’azione ingannatrice, non avrebbe concluso.L’inganno deve essere idoneo a sorprendere una persona di normale diligenza, giacchél’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (Cass.N.257/1991).Con riferimento al quesito la circostanza centrale è che la concessionaria non abbia mai

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promesso, né garantito, che il mezzo fosse omologato per 5 posti e che il consumatorenon abbia mai dichiarato l’omologazione 5 posti come motivo determinante dellacompravendita.Se ciò corrisponde al vero deve escludersi qualsivoglia azione ingannatrice.Nel caso di specie quindi dovrebbe escludersi che siano stati posti in essere artifici oraggiri da parte del venditore al fine di carpire il consenso in quanto la concessionariaavrebbe avuto interesse a vendere il veicolo esposto. Peraltro il numero di posti omologatiera facilmente conoscibile visionando il catalogo o le riviste specializzate o contattando ilProduttore etcc….Peraltro l’omologazione 4 posti è dipesa dalla scelta della motorizzazione “diversa” volutadal cliente e da una serie di modifiche strutturali imposte dal Costruttore a livello dimeccanica.Sul punto giova ricordare che i contratti di regola prevedono una clausola per la quale: “Il Costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche siadi meccanica che di carrozzeria e agli allestimenti dei veicoli. Il Cliente, pertanto, è tenutoa ritirare il veicolo messo a disposizione anche se lo stesso presenta caratteristiche edallestimenti diversi da quelli definiti al momento della sottoscrizione della proposta.”Deve radicalmente escludersi pertanto che la concessionaria possa aver posto in essere unamacchinazione o od inganno intenzionalmente finalizzato a vendere uno specifico prodottopiuttosto che un altro. Anzi, in verità, la concessionaria avrebbe avuto interesse a vendere ilveicolo in esposizione piuttosto che ordinarne un altro presso il Produttore e quindi nonaveva interesse a carpire il consenso in merito ad un veicolo che avrebbe dovuto ordinare.In ogni caso meritano considerazione i comportamenti assunti dal cliente negli ultimi dueanni: il cliente non solo ha accettato il bene consegnato, ma lo ha pienamente utilizzato,con tutti i benefici che ne conseguono e solo oggi, dopo quasi 2 anni dalla stipula delcontratto, lamenta un preteso vizio nel processo di formazione della consenso.È evidente che l’aver utilizzato ed aver disposto del veicolo per un così lungo tempoconfigura convalida tacita ex art. 1444 c.c.Infine, laddove il Tribunale dovesse pronunciare l’annullamento del contratto, gli effettirestitutori conseguenti alla pronuncia costitutiva dovranno necessariamente tener contodel valore dell’uso e del godimento che del camper ha fatto il cliente fino al momentodella effettiva restituzione.Ne consegue che dovrà essere riconosciuto alla concessionaria un corrispondenteindennizzo, a titolo di indennità per l’uso ed il godimento sine titulo ovvero a titolo diarricchimento sine causa.

Un cliente, dopo alcuni mesi dalla messa a disposizione del veicolo, rifiuta di ritirarlodi pagare il saldo, adducendo difficoltà finanziarie. Il cliente ha versato un datoimporto a titolo di caparra e due successivi acconti sul prezzo.

Ricordiamo la distinzione tra caparra confirmatoria ed acconto.L’acconto è semplicemente un principio di pagamento e cioè l’anticipato versamentoparziale del prezzo.

26• RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP •

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La caparra è una somma di denaro a garanzia dell’adempimento del contratto checostituisce una forma di liquidazione convenzionale e preventiva del danno. La caparra(diversamente dall’acconto) può essere incamerata dalla parte adempiente nel caso diinadempimento dell’altra a titolo di risarcimento danni. In linea teorica la concessionaria può alternativamente:mettere in mora il cliente pretendendo l’esecuzione del contratto (consegna epagamento integrale del prezzo);prendere atto dell’inadempimento definitivo del cliente e risolvere il contratto medianterecesso ex art. 1383 c.c. trattenendo la caparra;agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti, trattenendoprovvisoriamente la caparra e gli acconti ricevuti.

L’ipotesi sub a), anche se può sembrare la più logica, è tecnicamente la più complessa e lameno vantaggiosa. L’esecuzione del contratto comporterebbe l’acquisto della proprietàdel mezzo da parte del cliente mentre potrebbero insorgere problemi nel recuperocoattivo del prezzo residuo (il cliente già lamenta difficoltà finanziarie).L’ipotesi sub b) è tecnicamente la più semplice: basta inviare una ulteriore diffida e inmancanza del saldo, il contratto si risolverà e la concessionaria tratterrà la caparraconfirmatoria a titolo di risarcimento convenzionale e forfetario dei danni subiti. Ilproblema è che spesso la caparra non è sufficiente a coprire i danni e quindi si dovràprocedere sub c) con una azione davanti al giudice competente. Attenzione in questocaso i danni subiti dalla concessionaria andranno provati nel loro preciso ammontare.

Ho deciso sostituire un veicolo che aveva evidenziato moltissimi difetti nei pochimesi successivi alla consegna al fine di venire in contro alle richieste del cliente chesi è ritrovato con il mezzo fermo in più occasioni. In teoria il cliente potrebbe agireper i danni subiti?

È opportuno distinguere tra due istituti giuridici distinti che sono:

- i rimedi di cui all’art. 130 Codece del Consumo (riparazione, sostituzione, riduzioneprezzo etc…);

- il risarcimento del danno.

Il Codice del consumo nulla dice sull’eventuale risarcimento del danno: ciò, a mio avviso,non significa che questo non sia dovuto ma semplicemente che il risarcimento èdisciplinato dalle norme generali.

Infatti bisogna distinguere la garanzia di conformità dalla eventuale responsabilità perdanni:

27 • AVVOCATO DARIO DE VITOFRANCESCHI •

GARANZIA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’art. 130:

“Diritti del consumatore.

I. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente

al momento della consegna del bene.

II. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del

bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad

una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo,

ottavo e nono.

III. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in

entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso

rispetto all’altro.

IV. Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al

venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell’entità del difetto di conformità;

c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il

consumatore.

V. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non

devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello

scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

VI. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i

beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e

per i materiali.

VII. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del

contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo

di cui al comma sesto;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al

consumatore.

VIII. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

IX. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro

rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad

attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma

sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare

la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

X. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso

esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.”

RESPONSABILITÀ PER DANNI

Quando il consumatore chiede la riparazione o la sostituzione del bene o, nei casi previsti dalla legge, larisoluzione o la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno può accompagnare l’esercizio di ciascuno ditali rimedi ove da soli non consentano di riparare l’intero pregiudizio subito dal compratore. In questo caso ilrimedio risarcitorio può essere azionato immediatamente, in aggiunta a qualsiasi altro rimedio, per sopperirealle perdite e ai mancati guadagni subiti a causa del difetto di conformità al contratto.

28• RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP •

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Con riferimento al caso di specie, mi sembra, che nulla abbiate disposto in tema di danni equindi, apparentemente, questa questione non è chiusa.In ogni caso per giustificare una richiesta di danni deve sussistere la colpa del venditore edeve sussistere un rapporto di causalità tra i presunti danni e l’illecito contrattuale di cuisi chiede l’accertamento.

Si ricorda infine che è necessario che il danno sia conseguenza immediata e direttadell’inadempimento del venditore e, pertanto prescinde dall’uso che il compratoreavrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo diquesto, secondo le sue caratteristiche e qualità (Cass. Civ., sez. II, 12 marzo 2001, n.3608).

In ipotesi simili a quella descritta, il mio consiglio è sempre quello di fare degli accorditransattivi (magari con l’ausilio di consulenti dell’Assocamp) in base ai quali, si procedealla restituzione delle reciproche prestazioni, sostituzioni etc …, e si rinuncia altresì aqualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria, indennitaria, restitutoria etc..

Così facendo l’eventuale pretesa risarcitoria sarebbe paralizzata dalla presenza di unaccordo transattivo.

È vero che nei contratti stipulati fuori dalla concessionaria il cliente ha la possibilitàdi recedere della proposta? In che termini e con quali limiti il cliente può liberarsi?

In attuazione della direttiva 1985/577/CEE, il legislatore italiano ha previsto il diritto direcesso per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali per tutelare il consumatoreal quale sia prospettato un affare “a sorpresa” e cioè in luoghi ed occasioni in cui non ènormale porre in essere relazioni contrattuali. Il diritto di recesso per i contratti nego -ziati fuori dai locali commerciali (ed anche per le proposte di contratto anche seprovenienti dai consumatori) è previsto dall’art. 64 del codice di consumo il qualedispone che:

“1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai localicommerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarneil motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65,commi 3, 4 e 5.2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di unacomunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avvisodi ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediantetelegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante letteraraccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; laraccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettanteentro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è,comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di

recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il terminedi cui al comma 1, della merce ricevuta.”Tale diritto di recesso pertanto deriva da una norma di legge (e non da una clausolacontrattuale) e tale norma non è derogabile in peius (anche se non ci sono precedentigiurisprudenziali sul punto). Sul punto si è precisato il diritto di recesso è irrinunciabilespetta anche ove il consumatore abbia firmato clausole di rinuncia o esclusione: ognipatto contrario è nullo per contrarietà a norma imperativa. Peraltro questa impostazioneè rafforzata dalla circostanza che le norme del Codice di Consumo prevedanoespressamente solo la facoltà di concordare una disciplina di maggior favore per ilconsumatore.Tengo anche a precisare che la facoltà del consumatore di recedere deve essere benevidenziata nel contratto (ovvero nella nota d’ordine o nella proposta) così come previstodall’art. 47 secondo il quale:“1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione,il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del dirittodi recesso;b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzoo, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa,nonchè l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente giàconsegnato, se diverso.3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta alconsumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazionedi cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dallealtre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altrielementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione delluogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunquefornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione dellaproposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento devecontenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1,l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonchè glielementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista puòrichiederne una copia sottoscritta dal consumatore.”La presenza dell’informativa è molto importante in quanto esclude qualsivogliaresponsabilità del venditore e determina una favorevole durata e decorrenza del termineper l’esercizio del diritto di recesso che in questo caso è di dieci giorni. Infatti l’art. 65prevede che:“1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine perl’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezionedell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i

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contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamentemostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornituradi beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero siastato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto…3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le propostecontrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cuiall’articolo 47, … il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta odi novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte delconsumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista forniscauna informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto direcesso.5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto aquanto previsto dal presente articolo.”Infine è bene precisare che il recesso non è titolato nel senso che non esige alcungiustificato motivo ed è gratuito: quindi non possono applicarsi penali o non si puòtrattenere la caparra ed infatti l’art. 67 prevede che:“4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni dellapresente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore,ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nelminor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista èvenuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le sommesi intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite oriaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.”

Ho ricevuto un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunalepromosso da parte di un cliente. Cosa devo fare?

L’Accertamento Tecnico Preventivo è un procedimento speciale e d’urgenza finalizzato aottenere una Consulenza Tecnica che “fotografi” le condizioni di un mezzo ed i presuntidifetti o vizi dello stesso, accertandone altresì le cause.Il consiglio è quello di costituirsi nel procedimento chiedendo di estendere ilcontraddittorio anche al Produttore e ciò varie ragioni:

il Costruttore conosce perfettamente le tecniche costruttive del veicolo ed ha adisposizione una infinità di dati tecnici e statistici che saranno utili nel valutare l’esistenzadei vizi;solo nel caso in cui al Produttore sia stato notificato il ricorso per ATP la consulenzaredatta dal tecnico nominato dal Giudice in tale sede potrà avere valore anche nei suoiconfronti, in difetto la consulenza non avrà valore nei confronti del Produttore (difetto delcontraddittorio) è importante partecipare alle proprie operazioni peritali con un consulente Tecnico di

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Parte, in mancanza si rischia di avere una consulenza tecnica errata o a propriosvantaggio. È bene precisare infatti che questo Accertamento Tecnico Preventivo saràfondamentale nella successiva fase di merito nell’orientare la decisione del giudice circala sussistenza dei vizi e la loro imputabilità, nonché sulla misura degli eventuali danni.In alcuni casi i legali dell’Assocamp sono riusciti ad ottenere una pronuncia diinammissibilità del ricorso fondata sulla omessa specificazione del petitum e della causapretendi da parte del ricorrente.Spesso infatti detti accertamento sono assolutamente esplorativi in quanto partericorrente omette di evidenziare sia i vizi lamentati che la pretesa di merito avanzata.

(segue): a quale delle parti le spese di tale accertamento sono a carico?

Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese legali (in via provvisoria ed in attesa dellaeventuale decisione di merito).Quanto alle spese di ATP per l’opera del CTU, di regola sono poste a carico del ricorrente,tuttavia quando parte resistente (e cioè la concessionaria) interviene nella formulazionedei quesiti posti al CTU, le spese possono essere poste provvisoriamente a carico dientrambe le parti.In ogni caso il giudice della successiva fase di merito provvederà anche in merito allespese di tale fase del giudizio e potrà condannare la parte soccombente o compensare lespese.

Ho venduto un veicolo usato e nella scheda di conformità non era stata barrata lacrocetta in corrispondenza dell’optional “pannello solare”. Il cliente era aconoscenza che il pannello non fosse incluso, tuttavia, ora, pretende il montaggiodello stesso. Cosa devo fare?

Il pannello solare non costituisce una dotazione di serie del veicolo compravenduto, ma èuna dotazione opzionale;Ai sensi dell’art. 129 codice del consumo il venditore ha l’obbligo di consegnare alconsumatore beni conformi al contratto di vendita;

Il ricorso alla cd. “scheda di valutazione della conformità” (che è parte integrante delcontratto di vendita) al fine di elencare gli equipaggiamenti del veicolo compravenduto elo stato dei medesimi è una pratica suggerita dal tutte le associazioni dei consumatorinell’interesse dell’acquirente-consumatore (cfr. Adiconsum guida del consumatore –garanzia auto usate – “Dichiarazione di conformità contrattuale” dove a pag. 14 si invitanoi consumatori a chiedere “un documento scritto di conformità del veicolo rispetto alcontratto”); Con riferimento al caso di specie, dalla scheda di valutazione di conformità sottoscrittadalla cliente risulta in maniera inequivocabile che, il pannello solare, non rientrava nelladotazione del veicolo in quanto la relativa voce non era barrata con il simbolo “x” (ed infatti

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il modulo prevede che si debbano barrare con una “x” gli accessori “se in dotazione”);Ne consegue che nessuna difformità rispetto al contratto può essere lamentatadall’acquirente ed anzi vi è una assoluta conformità tra quanto dichiarato (il pannello nonrisulta indicato in contratto come “dotazione”) e il bene consegnato (che appunto eraprivo del predetto pannello);Sotto diverso profilo che la mancanza del pannello solare tra le dotazioni di serie erafacilmente rilevabile con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contrattoe quindi non vi è difetto di conformità.Sulla prevalenza della dichiarazione contrattuale rispetto a criteri presuntivi previsti dalcodice del consumo giova ricordare che “quanto al contenuto dell’obbligazione delprofessionista di consegnare beni conformi al contratto, le qualità e le caratteristiche che ilbene di consumo deve possedere sono, in primo luogo, quelle individuate dalle clausole delregolamento negoziale adottato dalle parti, predisposte unilateralmente dal professionista oda quest’ultimo negoziate con il consumatore nell’ambito della trattativa individuale… nelcaso in cui le qualità o caratteristiche del bene di consumo non abbiano (totalmente oparzialmente) formato oggetto di apposite pattuizioni, o la sussistenza di tali pattuizioni nonsia dimostrabile, si può far ricorso alle regole integrative o suppletive stabilite dall’art. 129, 2co. (codice del consumo)” (cfr. Codice del Consumo a cura di Vincenzo Cuffaro, pag. 466 edanche De Cristofaro “La nuova disciplina codicistica dei contratti …” SI, 2002 eCommentario al Codice Civile, Scialoja Branca, art. 1519bis ss., pag. 63).Il carattere soggettivo della nozione di conformità al contratto si ricava anche dall’analogadisposizione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (art. 35)dove vengono indicati una serie di criteri suppletivi per valutare la conformità dei benivenduti al contratto ma si fa obbligo al giudice di verificare in primo luogo che il bene siaconforme a quanto espressamente stabilito dalle parti nel contratto.

In altre parole i criteri suppletivi della volontà delle parti trovano applicazione soloquando le qualità e le caratteristiche della cosa non siano state concordate e quindi, inrelazione al caso di specie, essendo esplicitamente previsto dal contratto che il pannellosolare non rientrava tra le dotazioni del bene compravenduto, deve escludersiqualsivoglia difetto di conformità.

Ho eseguito un intervento in garanzia (che era quasi scaduta) a perfetta regolad’arte ed autorizzato dalla Casa. Successivamente il problema si è ripropostoquando la garanzia era ormai scaduta. Sono tenuto ad intervenire gratuitamente?

Bisogna distinguere tra interventi di riparazione a titolo oneroso (coperti da garanzia) einterventi di riparazione a titolo di garanzia e senza spese per il cliente (che nondeterminano una estensione del periodo di validità della garanzia).Quanto al primo caso (riparazione a titolo oneroso) la garanzia legale riguarda la venditae secondo alcuni anche gli interventi di riparazione a titolo oneroso effettuati conmateriali forniti dal concessionario (si tratterebbe di una vendita mista ad una prestazionedi servizio).

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In ogni caso sulla prestazione di opera a titolo oneroso c’è la garanzia per i vizi di un annoex art. 2226 c.c.Quanto al secondo caso (scadenza della garanzia di conformità e interventi fatti ingaranzia) anche le Associazioni si Consumatori riconoscono che, una volta effettuatol’intervento in garanzia, la responsabilità del Venditore (ed in catena della Casa edell’Officina autorizzata) decade al termine della Garanzia principale.Riprendendo l’esempio di un noto esperto nella tutela dei consumatori “… se vi cambianol’alzacristalli in garanzia al 18° mese, e lo stesso alzacristalli si guasta nuovamente al 26°mese, scoprirete che, legittimamente, dovrete pagarlo di tasca vostra.”Deve quindi concludersi che la Garanzia sugli interventi eseguiti durante il periodo digaranzia, senza contributi alla spesa da parte del consumatore, decade al termine dellaGaranzia principale.

Ho noleggiato ad una società un camper per due settimane e poi l’amministratoreha firmato una “estensione” per altri 10gg. Il camper mi è stato riconsegnato con7gg. di anticipo. Ho diritto al corrispettivo per l’intero periodo contrattuale? Possoincassare la cauzione?

Per rispondere al quesito in maniera completa sarebbe necessario analizzare il contrattodi noleggio.Di regola in tali contratti vi è una clausola per la quale la riconsegna anticipata del mezzo,in difetto di specifico accordo, non elimina l’obbligo del cliente di corrispondere l’interoprezzo del noleggio, né da titolo ad alcuna pretesa restitutoria da parte dello stesso.Ad esempio nel modello di contratto di noleggio – locazione Assocamp è esplicitamenteprevisto che “alla data prevista nella lettera di noleggio (nel verbale di consegna) il veicolodovrà essere riconsegnato al locatore.” (art. 10 Riconsegna del veicolo) e che “nessunapretesa di riduzione del costo del noleggio potrà essere avanzata dal cliente in caso diriconsegna anticipata del veicolo non concordata con il locatore” (art. 9 Prolungamento oriduzione della durata della locazione).Peraltro, la clausola risponde ad una precisa esigenza dell’azienda di noleggio cheprogramma con anticipo i periodi di noleggio. Da ciò consegue che quando un mezzoviene riconsegnato anticipatamente e senza congruo preavviso, l’azienda di noleggio nonriesce a collocarlo sul mercato per i giorni immediatamente successivi alla restituzioneanticipata e subisce così una “perdita secca”.In termini tecnici la causa del contratto è il conferimento della disponibilità di un mezzoal cliente per il periodo contrattualmente preventivato a fronte di un prezzo (tariffa)giornaliero: che poi il cliente decida di utilizzare o meno il mezzo è una circostanzairrilevante in termini giuridici.In conclusione ha certamente diritto al corrispettivo per l’intero periodo di locazione e, incaso di mancato pagamento, dovrebbe poter trattenere il deposito cauzionale posto agaranzia di tutti i cd. costi e oneri da finita locazione (anche in questo caso bisognerebbeverificare il tenore letterale del contratto).

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Ricordo che, nel caso di specie, nella ipotesi di ritardato pagamento avrà anche diritto agliinteressi maggiorati di cui al decreto lgs. N.231/02 e al rimborso per i costi di recupero.

Venduto un autocaravan usato, in prossimità della scadenza della garanzia annuale,il cliente ha lamentato una grave rottura alle valvole. Il cliente ha quindi sostituito ilmotore ed ora mi chiede il rimborso dei vari costi sostenuti.

È bene precisare che il venditore risponde dei difetti di conformità presenti al momentodella consegna e non conosciuti dall’acquirente.Essendo poi trascorsi più di 6 mesi dalla consegna sarà onere del cliente dimostrare che ildifetto fosse presente al momento della consegna.Si aggiunga poi che nella vendita dei beni usati le norme sulla garanzia di conformità siapplicano alla vendita di beni di consumo usati tenuto conto del tempo del pregressoutilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.Quindi la rottura potrebbe essere normale in considerazione dell’età del veicolo oppurepotrebbe essere imputabile alla condotta del cliente successiva alla consegna (esempioomessamanutenzione o uso improprio o negligente del veicolo etc…)Allo stato non vi è prova che il guasto al motore fosse riconducibile ad un difetto diconformità del veicolo presente al momento della consegna e pertanto la concessionarianon è tenuta ad alcuna prestazione in garanzia. Certamente la procedura seguita dal cliente non è corretta: il rimborso spese diriparazione non è un rimedio previsto dal Codice del Consumo.

Alcuni anni or sono ho venduto un veicolo usato ad un cliente che poi lo harivenduto ad un terzo. Ora l’ultimo acquirente ha promosso una causa nei confrontidella concessionaria lamentando una serie di difetti di conformità. Laconcessionaria è obbligata a prestare la garanzia anche nei confronti dei sub-acquirenti?

Ad avviso dello scrivente avvocato:la garanzia legale di conformità ha natura contrattuale e personale essendo legata aicontratti traslativi indicati all’art. 128 del Codice di Consumo e quindi produce effetto solonei confronti delle parti del negozio traslativo;la garanzia legale di conformità sussiste solo nei confronti del compratore-consumatoree non dei suoi aventi causa. Ne consegue che l’unico soggetto attivo è il compratorementre l’unico soggetto passivo è il venditore a questi legato dal vincolo contrattuale;in ogni caso, l’ipotetico titolare della garanzia (e cioè il primo compratore-consumatore)non l’ha mai azionata, né ha mai denunciato alcun vizio, con la conseguenza che dettagaranzia è ormai cessata essendo decorso più di un anno dalla consegna ed essendodecorso il termine per la denuncia del difetto di conformità;non vi è dubbio che il sub acquirente non abbia titolo per azionare la garanzia neiconfronti della concessionaria in quanto è principio giurisprudenziale constante che, nelle

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vendite a catena, l’ultimo compratore non è abilitato a proporre l’azione di garanzia neiconfronti del primo venditore (ex pluris Cfr. Cass. 28 luglio 1986, n.4833).Anche in questo caso non bisogna confondere la garanzia di conformità nelle vendite dibeni usati con la garanzia di fabbrica o clausola di buon funzionamento offerta dalProduttore. Nelle vendite a catena l’ultimo compratore, stante l’autonomia di ciascunavendita, ha azione contrattuale (sia per la garanzia per i vizi che per il risarcimento deldanno) solo nei confronti del venditore diretto.Sul punto ricordiamo la giurisprudenza della Cassazione per la quale:“Nelle cosiddette vendite a catena spettano all’acquirente due azioni; delle quali quellacontrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascunavendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l’azione dirivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azioneextracontrattuale è esperibile dal compratore contro il Produttore, per il danno sofferto indipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificatodopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica.” (Cassazione civile, sez. II, 15 aprile2002, n. 5428).“Anche nelle cosiddette vendite a catena l’azione contrattuale di risarcimento del danno sorgesolo nei confronti del diretto venditore in quanto, nonostante l’identità dell’oggetto e delcontenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che nonconsente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l’azione risarcitoria del compratoredanneggiato” (Cassazione civile, sez. II, 6 dicembre 1995, n. 12577). In ogni caso deduciamo la mancata osservanza dei termini per la denuncia del vizio e ladecadenza dall’azione ovvero la prescrizione della stessa.

Ho noleggiato un autocaravan che, durante il periodo di noleggio è stato rubato. Ilcliente ha dichiarato di aver lasciato le chiavi sul mezzo durante una breve sosta. Lacompagnia di assicurazione si rifiuta di indennizzare il furto in quanto “agevolato”dalla condotta del cliente e quindi non coperto dal contratto. Che posso fare?

In primo luogo è necessario fare chiarezza sulla distinzione che sussiste tra il rapporto cheavete con il cliente quando stipulate un contratto di noleggio e quello che avete con la Vs.compagnia assicurativa quando assicurate i Vs. camper.Sono due rapporti distinti e devono essere considerati distintamente. In sostanza ilcontratto di noleggio dice quelli che sono i diritti e gli obblighi del cliente nei vs. confronti,mentre il contratto di assicurazione dice quali sono i vs. diritti e i vs. obblighi nei confrontidell’assicurazione.

Le condizioni generali di contratto di molte compagnie di Assicurazione prevedono che“l’assicurazione non comprende i danni: … d) determinati o agevolati da dolo o colpa gravedel contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o dellepersone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché deitrasportati”Sul punto la giurisprudenza ha recentemente ribadito che, ad esempio, lasciare le chiavi

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del proprio veicolo sul sedile configura una ipotesi di colpa grave del proprietario epertanto rende non operativa la copertura assicurativa. Questa è la regola generalmenteapplicata. In ipotesi del tutto eccezionali (ad esempio aver lasciato le chiavi inserite perpochi secondi a causa di un tamponamento o aver lasciato le chiavi inserite per il brevetempo necessario ad aprire un cancello) i giudici di merito hanno definito la colpa lieve epertanto hanno condannato la compagnia assicuratrice alla liquidazione del danno. È bene precisare tuttavia che la clausola di esclusione di cui sopra potrebbe avere naturavessatoria: la clausola che escluda la garanzia per i fatti derivati da dolo o colpa grave deidipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia dell’assicurato,nonché dei trasportati, comporta una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, inquanto deroga alla previsione dell’art. 1900 comma 2 c.c., e, pertanto, ove predispostadall’assicuratore medesimo, richiede, a pena di nullità, la specifica approvazione periscritto, a norma dell’art. 1341 c.c.

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Quanto al rapporto contrattuale con il cliente, il modello Assocamp di contratto dinoleggio all’art. 6.3, disciplinando l’uso del mezzo noleggiato, prevede che

il cliente “si impegna, pertanto, ad usare lo stesso con la massima diligenza, a circolare solonei paesi in cui è prevista la copertura assicurativa della “ carta verde” ed a non provocare, coni suoi comportamenti, la decadenza delle coperture assicurative stesse”.“il cliente si impegna durante le soste, per quanto possibile, a lasciare il veicolo in parcheggiocustodito e, in ogni caso, chiuso e con l’antifurto inserito.”“l’uso del veicolo in violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei puntiprecedenti configurerà la responsabilità del cliente per tutti i costi derivanti al locatore fermorestando il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni causatigli. Il locatore potrà farvalere tali suoi diritti trattenendo il relativo ammontare dall’importo versato dal cliente atitolo di deposito cauzionale. Qualora l’ammontare dovuto eccedesse l’importo del depositocauzionale, il cliente sarà tenuto a versare la differenza.”

Dal combinato disposto delle clausole di cui sopra deriva che, se il cliente lascia le chiaviaperto e con le chiavi non custodite, è certamente responsabile per i danni che, conquesto comportamento, vi arreca.Inoltre se questo comportamento determina la decadenza dalla copertura assicurativa(es. copertura furto) il cliente sarà tenuto a risarcirvi i danni che l’assicurazione si rifiuteràdi indennizzare.Tuttavia è chiaro che una cosa è vedersi risarciti 30, 40 o 50 mila euro da un semplicecliente (il che può rendere necessaria una causa civile ed una azione esecutiva neiconfronti del cliente), altra cosa è vedersi indennizzati da una compagnia assicuratrice.Quindi il suggerimento è quello di verificare il contenuto del contratto di assicurazione ela regolarità formale dello stesso (doppia sottoscrizione) e comunque agireimmediatamente nei confronti del cliente.

Un mezzo a noleggio ha subito una rottura meccanica (rottura cambio). Il clientechiede il risarcimento per i danni da vacanza rovinata. Inoltre il mezzo non potràessere noleggiato per alcune settimane.

La azienda di noleggio ha certamente subito un danno patrimoniale in conseguenza dellarottura del mezzo a noleggio.

Nel computo dei danni subiti andrebbero inserite sia le somme che è stato costretto apagare in conseguenza della rottura (danno emergente), sia il mancato guadagnoderivante dalla indisponibilità del veicolo (lucro cessante).

Si potrebbe anche sostenere che l’azienda abbia altresì subito un danno all’immagine edalla propria reputazione di noleggiatore di veicoli ricreazionali.

• • • AVVOCATO FRANCESCA GUERRA • • •

40• RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP •

29Posso consegnare camper e relativi documenti affinchè sia il cliente a curaredirettamente l’immatricolazione?

La carta di circolazione costituisce il documento tecnico che abilita alla circolazione del

veicolo ed è necessaria ai sensi dell’art. 93 del Codice della Strada (commi 1 e 2) il quale

stabilisce anche che “L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede

all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiaraproprietario del veicolo…”.

Il certificato di proprietà invece costituisce il documento giuridico che attesta la prima

iscrizione e tutte le variazioni giuridiche nell’intestazione del veicolo oltre alle varie

annotazioni come la cessazione della circolazione per demolizione, le iscrizioni di ipoteca

o le iscrizioni del fermo amministrativo.

Il certificato di proprietà è “rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.

9 luglio 1990 n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro 60 giorni

dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione”.

L’art. 94 infine impone, in caso di trasferimento di proprietà, la trascrizione dello stesso al

P.R.A. “su richiesta avanzata dall’acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione

dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata”.

Ricordiamo che l’iscrizione al P.R.A. e l’annotazione di tutti gli eventi successivi non hanno

efficacia costitutiva (tranne che le iscrizioni di ipoteca), ovvero l’iscrizione non è elemento

necessario e sufficiente per l’attribuzione della proprietà: la proprietà viene trasferita almomento e con la conclusione del contratto di vendita. Essi hanno invece effetto di

pubblicità: attraverso gli stessi vengono portati alla conoscenza dei terzi tutti i fatti che

sono annotati. Interviene così una presunzione legale di conoscenza e come effetto si ha

l’inopponibilità agli stessi terzi degli atti non trascritti.

Nel caso di veicolo nuovo, quindi, è necessaria l’immatricolazione con conseguente

rilascio di targa e carta di circolazione, oltre alla contemporanea iscrizione al P.R.A. con

conseguente rilascio del certificato di proprietà.

Tali pratiche, che vengono svolte contemporaneamente dallo stesso Ufficio, dal 1° giugno

2004 devono essere effettuate obbligatoriamente mediante le procedure di Sportello

Telematico dell’Automobilista che si trova presso gli uffici provinciali dell’Aci, presso gli

uffici provinciali della Motorizzazione Civile e presso le delegazioni dell’Aci e gli Studi di

consulenza automobilistica abilitati al servizio.

Solitamente è il venditore che ne cura l’adempimento incaricando uno Studio di

consulenza automobilistica.

Tuttavia è possibile che le formalità vengano espletate dall’acquirente e per la prima

iscrizione al P.R.A. la L. 80/2005 prevede la possibilità dello stesso di presentare come titolo

un’istanza da lui redatta e sottoscritta secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 3

del D.P.R. n. 445/2000.

Si tratta del resto di adempimenti previsti a favore dell’acquirente stesso (è lui che ha

interesse a rendere opponibile a chiunque lo contesti il suo acquisto).

Infatti le sanzioni previste in caso di mancato adempimento sono a suo carico: il Codice

42• RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP •

della Strada al comma 7 dell’art. 93 statuisce che “chiunque circola con un veicolo per ilquale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da ? 389 a ? 1.559”.Contemporaneamente ex comma 9 “chiunque non provveda a richiedere, nei terministabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da ? 155 a ? 624”.

Il cliente mi chiede l’installazione di un doppio serbatoio e ciò comporta unsovrappeso del veicolo. In che responsabilità posso incorrere?

Distinguiamo due ipotesi:

1) Il cliente acquista un veicolo ed il doppio serbatoio fa parte degli accessoriconcordatiSalvo alcuni accorgimenti (v. in seguito. Gli stessi, comunque, non possono fornire unatutela certa e integrale. Non ci sono purtroppo precedenti giurisprudenziali sul punto perpoter valutare con più sicurezza la problematica), il Concessionario è responsabile.In che termini e per quali circostanze?Innanzitutto il Venditore potrebbe essere chiamato a rispondere per difetto di conformitàal contratto.Sappiamo infatti che secondo il Codice del Consumo (art. 129) il Venditore deveconsegnare al Consumatore “beni conformi al contratto di vendita”.Si presumono conformi al contratto di vendita i beni che, oltre ad essere conformi alladescrizione fatta dal venditore e ad essere idonei all’uso particolare voluto dalconsumatore, sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo epresentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che ilConsumatore può ragionevolmente aspettarsi (“tenuto conto della natura del bene e, sedel caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte alriguardo dal venditore, dal produttore… “).Quindi al consumatore spetteranno presumibilmente i rimedi previsti dal successivo art.130.Teniamo poi presente che, per quanto non previsto dal Codice del Consumo, si applicanole disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita. Al cliente, quindi, potrebbespettare anche il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.. Tale “inconveniente” potrebbe essere superato considerando il comma 3 dello stesso art.129 il quale recita: “non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione delcontratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo conl’ordinaria diligenza o se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dalconsumatore.”. Qualora il consumatore sia a conoscenza del difetto e accetti ugualmentedi concludere il contratto, quindi, il venditore non può essere chiamato a rispondere.Una clausola contrattuale che avverta il consumatore del superamento del peso potrebbequindi tutelare il venditore. O, in mancanza di clausola, comunque la dimostrazione che almomento della conclusione del contratto il cliente era a conoscenza del vizio.

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Ma non sono le uniche responsabilità in cui potrebbe incorrere il Venditore. Si ipotizzi, adesempio, che un camper che supera il peso previsto sia un camper non sicuro.Secondo l’art. 104 del Codice del Consumo il produttore deve immettere sul mercatoprodotti sicuri. Anche il venditore ha responsabilità in quanto deve contribuire a garantirel’immissione di prodotti sicuri ed in particolare è tenuto:a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità inbase alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto trasmettendo le informazioniconcernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti;a collaborare alle azioni intraprese dalle autorità competenti.

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Qualora il superamento del peso comportasse un rischio per la circolazione o per gliutilizzatori del veicolo, quindi, non basterebbe la semplice dimostrazione che il cliente neera a conoscenza.Il problema del riconoscimento della sussistenza della pericolosità del bene cosìattrezzato non è comunque di facile risoluzione. Bisogna considerare il caso concreto enon è possibile dare una risposta che si adatti universalmente ad ogni aumento di peso.Indubbiamente dipende dalla misura dell’aumento.Si potrebbe poi affermare che la condizione di pericolosità non sussisterebbe se, a frontedell’eccesso di peso, il veicolo circolasse con un numero di persone ridotto rispetto allaportata prevista. Circostanza la cui verifica sfugge al venditore. A monte, in ogni caso, ilvenditore dovrebbe dimostrare di aver avvertito l’acquirente della ridotta portata e diaverlo edotto circa i rischi dovuti al suo superamento (oltre alle questioni dovute allenecessarie modifiche della carta di circolazione come si spiegherà nel prosieguo).C’è poi da considerare la sanzione prevista dal Codice della Strada (art. 62) per lacircolazione dei veicoli con massa superiore del 5% rispetto a quella indicata dalla cartadi circolazione. Sanzione prevista a carico di chi “circola” ma che potrebbe poi essererichiesta dal cliente al venditore come componente di quei danni risarcibili ex art. 1494c.c.E infine si pone il problema dell’aggiornamento della carta di circolazione e delle sanzionipreviste dall’art. 78 del Codice della Strada per il mancato aggiornamento. Infatti secondo i commi 3 e 4 “chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportatemodifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione enella carta di circolazione… e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, leprescritte visita e prova… è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da ? 389 a ? 1.559. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativaaccessoria del ritiro della carta di circolazione…”.L’aggiornamento della carta di circolazione con la preventiva omologazione in questocaso sarebbe a carico del venditore.

2) Il cliente porta il proprio veicolo successivamente all’acquisto e chiede il montaggiodel serbatoio.Ovviamente non si pone il problema del vizio di conformità e per gli stessi motivi ilriparatore non può essere chiamato nemmeno a rimborsare quanto corrisposto per lamancata osservanza degli artt. 62 e 78 del Codice della Strada.Rimane un dubbio circa la pericolosità del veicolo. Come già precedentemente ricordato, il venditore deve contribuire a garantirel’immissione di prodotti sicuri ed in particolare è tenuto a non fornire prodotti di cuiconosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suopossesso e nella sua qualità di operatore professionale.Ai fini dell’applicazione del titolo I della parte IV del Codice del Consumo relativo allasicurezza dei prodotti, per prodotto sicuro si intende “qualsiasi prodotto, come definitodall’art. 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili,compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione,non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con

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l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tuteladella salute e della sicurezza delle persone…”.Ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera e) si intende per prodotto “… qualsiasi prodottodestinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, incondizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non alui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attivitàcommerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo..”.Si potrebbe obiettare che in questo caso ad essere fornito e installato è unicamente ilserbatoio e che la responsabilità ricade unicamente sul cliente che ne richiedel’installazione perchè non è il serbatoio stesso ad essere pericoloso ma il veicolo nel suocomplesso.Purtroppo, però, anche in questo ambito non abbiamo giurisprudenza che ci possaconfortare in questa interpretazione.E dobbiamo tener presente che il Codice del Consumo, anche nell’art. 104, richiamacostantemente il concetto di professionalità del venditore il quale, in quanto operatoreprofessionale è chiamato ad una quantità di attenzione e di diligenza maggiore rispettoa quanta ne debba avere il cliente che non è a conoscenza dei dati tecnici necessari pervalutare la pericolosità del veicolo.Nel caso di messa in circolazione di veicolo pericoloso che causi danni (si pensi adesempio ai sinistri stradali) non sembra poi così lontana la possibilità che al riparatorevenga attribuita, almeno a titolo di concorso, una percentuale di responsabilità nellacausazione degli eventi.

Al momento della consegna del veicolo è mio compito controllare che il clienteabbia assicurato il veicolo con la RCA obbligatoria?

Nessuna responsabilità può essere attribuita al venditore per la mancata coperturaassicurativa. Il Codice della Strada, infatti, sanziona “chiunque circola senza la coperturadell’assicurazione”.A tutti gli effetti il veicolo è di proprietà del cliente ed in quanto proprietario (unitamenteal conducente) egli risponde sia per la citata sanzione che per i danni causati da eventualisinistri. Il Concessionario è tenuto soltanto a fornire tutti i dati necessari per la stipulazionedella polizza assicurativa.

Riguardo ai rapporti tra concessionari e produttore, qual è la differenza tradistribuzione selettiva e distribuzione esclusiva?

DISTRIBUZIONE SELETTIVAIl Costruttore si impegna a vendere i veicoli (ed i prodotti del marchio in genere) solo adistributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici. A loro volta i distributori o riparatori si impegnano a non vendere i beni e servizi delmarchio a distributori non autorizzati o a riparatori indipendenti (fatta salva la facoltà di

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vendere parti di ricambio a riparatori indipendenti o l’obbligo di fornire agli operatoriindipendenti tutte le informazioni tecniche, le apparecchiature di diagnostica, leattrezzature e la formazione necessari per la riparazione e la manutenzione degliautoveicoli o per l’attuazione di misure per la tutela dell’ambiente).Principali caratteristiche:non è prevista una zona. Il costruttore fissa degli standard: se colui che intende diventareconcessionario li possiede può diventarlo (da qui l’importanza, più volte sottolineata, difissare degli standard non troppo bassi onde evitare che chiunque possa far parte dellarete vendita);

gli standard possono essere qualitativi, quantitativi o qualitativi e quantitativi insieme;in un sistema di distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi il costruttore utilizza,per la selezione dei distributori o dei riparatori, criteri esclusivamente di caratterequalitativo richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto. Tali criteri sonostabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori della rete, non sonoapplicabili in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei membridella rete. Qualsiasi rivenditore che risponda ai criteri indicati può diventare membrodella rete. Esempi di standard qualitativi sono i criteri di formazione per il personale divendita, i criteri per l’esposizione dei prodotti, le caratteristiche dell’area espositiva, lospazio riservato a ciascuna marca, la qualifica del personale post-vendita ecc ecc;in un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi il costruttore utilizza,per la selezione dei distributori o dei riparatori, criteri che ne limitano direttamente ilnumero. Esempi di standard quantitativi sono l’obbligo di acquisti annui minimi, ilnumero massimo di rivenditori per zona, i criteri minimi di fatturato, i criteri di magazzinoquantificati ecc. ecc.;distribuzione selettiva e quantitativa possono essere combinate purchè il costruttore nonsuperi una quota di mercato pari al 40%;la distribuzione selettiva (qualitativa o quantitativa) non può prevedere clausole diubicazione. Il concessionario può quindi aprire punti di vendita e consegna ovunquevoglia all’interno del mercato europeo purché il punto di vendita/consegna abbia glistessi standard richiesti ai concessionari presenti nel medesimo luogo;per quanto riguarda le vendite, i concessionari all’interno di un sistema di distribuzioneselettiva possono vendere attivamente e passivamente a tutti gli utilizzatori finali e airivenditori che fanno parte della propria rete. Non possono invece vendere a rivenditoriindipendenti. Possono altresì vendere a intermediari e ad agenti d’acquisto per conto econ mandato di un consumatore.Per vendita attiva si intende la ricerca attiva di singoli clienti, ad esempio per posta omediante visite, attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o altre promozionisolitamente non disponibili o non diffuse nel luogo di stabilimento autorizzato delconcessionario. Per vendita passiva, invece, si intende la risposta ad ordini non sollecitati di clienti o deiloro intermediari autorizzati. Sono vendite passive le azioni pubblicitarie di caratteregenerale o di promozioni realizzate attraverso i media solitamente disponibili o incircolazione nel luogo di stabilimento autorizzato del concessionario o via internet(domanda 12 Opuscolo Esplicativo Regolamento CE n. 1400/2002).

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVAIl costruttore seleziona i propri concessionari/riparatori assegnando a ciascuno di essi unaterritorio definito all’interno del quale possono operare solo essi.Principali caratteristiche:al concessionario viene affidato un territorio esclusivo di vendita ben determinato;all’interno del suo territorio il concessionario può occuparsi di vendite sia attive chepassive;al di fuori del territorio, invece, può compiere soltanto vendite passive, non può cioè

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cercare attivamente clienti. Ma può vendere qualora i clienti si rechino spontaneamentepresso di lui senza sollecitazioni;all’interno del suo territorio il concessionario può vendere anche a operatori nonautorizzati (rivenditori indipendenti, supermercati dell’auto, operatori internet ecc.).

Sono in ritardo con il pagamento di alcune fatture. Il fornitore ha incaricato unsoggetto esterno per il recupero del credito che, oltre agli importi dovuti, mi chiedeanche una percentuale per le sue competenze. Il suo comportamento è legittimo?

L’attività di recupero crediti in Italia purtroppo non è disciplinata legislativamente ed ilvuoto normativo si fa sentire sempre più, stante il proliferare di soggetti che esercitano lamedesima attività.L’unica disciplina che in qualche modo riguarda la materia è quella del decreto legislativon. 231 del 2002 concernente la “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazionicommerciali”. Il citato decreto è stato emanato in attuazione della direttiva CE n. 35 del 2000.Le disposizioni vengono applicate ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivodi una transazione commerciale, intendendo per tale ogni contratto tra imprese (o traimprese e la pubblica amministrazione) che comporta la consegna di merci o laprestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo.Attenzione dunque: la normativa riguarda soltanto i rapporti tra due imprese (conesclusione di quelli in cui partecipa un privato) e le transazioni commerciali come sopradescritte.Nel caso in cui il debitore ritardi il pagamento, il creditore potrà chiedere gli interessi aisensi dell’art. 4 (con un tasso decisamente superiore a quello degli interessi legali, v. art. 5)dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza bisogno di costituzione in moramediante intimazione. Se non è previsto un termine per il pagamento gli interessidecorrono automaticamente a partire dal trentesimo giorno:dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se non è certa la data diricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se la data di ricezione dellafattura o della richiesta sono anteriori al ricevimento delle merci;dall’accettazione o dalla verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai finidell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, seil debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in epoca successiva a tale data.L’art. 6 del decreto legislativo citato legittima il creditore a pretendere, oltre agli interessi,il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamentecorrisposte, salva la prova del maggior danno subito. A meno che il debitore nondimostri che il ritardo era dovuto a causa a lui non imputabile.Nulla viene detto, però, circa il modo di calcolare l’ammontare di tali costi.Infatti, se la direttiva CE prevedeva che “gli Stati membri possono… fissare un importomassimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito”, il legislatore italianosi è limitato a stabilire che “i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di

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proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenutoconto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale”.Da ultimo è bene ricordare che in Italia l’attività di recupero dei crediti è soggetta alladisciplina del capo IV del TULPS e richiede pertanto licenza rilasciata dal questore el’affissione visibile e permanente, nei locali dell’agenzia, della tabella delle operazionisvolte con le relative tariffe.

Il cliente lamenta il malfunzionamento del televisore del camper e ce lo consegnaper la riparazione. Contattato il nostro fornitore quest’ultimo risponde che nullapuò fare in quanto sono decorsi oltre 12 mesi dall’acquisto. Come è possibile vistoche il cliente invece pretende di essere tutelato per 24 mesi?

Premesso che in questo caso il cliente ha azionato la garanzia legale e non quellaconvenzionale del costruttore in quanto si è rivolto al concessionario per la riparazione, laquestione concerne le due diverse normative utilizzate per l’acquisto del consumatore eper l’acquisto del professionista-concessionario.Il consumatore, infatti, è tutelato dal decreto legislativo n. 206 del 2005 (il c.d. Codice delConsumo, con i successivi aggiornamenti) mentre il professionista, quando acquista, sivede applicare gli artt. 1490 e ss. del codice civile.Esaminiamo le principali differenze:Il consumatore ha il diritto di ricevere dal proprio venditore beni conformi al contratto divendita. Qualora tale conformità non sussista, l’art. 130 del CdC gli fornisce una serie dirimedi quali la riparazione, la sostituzione o, in seguito, la risoluzione del contratto o lariduzione del prezzo.Secondo l’art. 132 il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro il termine di dueanni dalla consegna. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 130 se non denunciail difetto entro due mesi dalla scoperta e, in ogni caso, l’azione diretta a far valere i difetti siprescrive in 26 mesi dalla consegna (quindi i due anni più i due mesi della denuncia).La disciplina descritta è inderogabile. Non c’è patto tra concessionario e cliente, quindi,che possa modificarla.Il professionista che acquista, invece (e quindi nei suoi rapporti con ilcostruttore/fornitore), ha rimedi differenti da quelli dell’art. 130 del CdC (non gli sonoconcessi riparazione e sostituzione ma soltanto risoluzione del contratto e riduzione delprezzo). Così come differenti sono anche i termini previsti per l’azione: l’art. 1495 c.c.stabilisce che la denuncia del vizio deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta eche l’azione si prescrive in un anno dalla consegna.Oltretutto, ex secondo comma dell’art. 1490 c.c., la garanzia per patto può essere ancheesclusa (o limitata).Quindi attenzione, è necessario verificare quali sono gli accordi con il costrutto -re/fornitore perchè:se vi sono pattuizioni sulla garanzia per i vizi bisogna verificare se e in che modo questaviene limitata o regolamentata;se tali pattuizioni non vi sono si fa riferimento agli artt. 1490 e ss. del c.c.

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35Il cliente invia una raccomandata in cui scrive che, per motivi personali, non è piùsua intenzione acquistare il camper. Chiede la restituzione della caparra. Cosa glirispondo?

In particolare il cliente aveva firmato una proposta di acquisto sottoscritta peraccettazione anche dal concessionario. All’atto della stipulazione aveva versato unacaparra di ? 1.000,00.Con la proposta del cliente e l’accettazione del venditore il contratto si è perfezionato.Salvo che il contratto lo preveda (e solitamente tale tipo di contratto non lo prevede) nonè consentito il recesso puro e semplice. Il venditore in questo caso è in presenza non di una dichiarazione di recesso ma di unadichiarazione di non voler adempiere. Tale dichiarazione lo agevola nel senso che per luinon è necessario mettere in mora il cliente (ovvero invitarlo formalmente ad adempiere).Che può fare a questo punto il concessionario?A seconda di quello che ritiene più opportuno può:- insistere per l’adempimento tenendosi pronto per un’azione giudiziale mirata adottenere il pagamento del prezzo pattuito contro la consegna del camper (conl’eventuale risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento). È evidente però cheil più delle volte questa è la strada più tortuosa e oltretutto per nulla vantaggiosa quandosi sospetta che il cliente non abbia le possibilità economiche sufficienti per affrontare leproprie obbligazioni (si rischia inoltre di tenere immobilizzato il veicolo);- chiedere la risoluzione del contratto agendo per il risarcimento del danno qualoraritenga di aver subito un danno superiore all’ammontare della caparra;- dichiarare di recedere dal contratto ex art. 1385 c.c. trattenendo la caparra.A suo tempo, considerata l’insussistenza di rilevanti danni e le capacità economiche delcliente, fu consigliato al concessionario di rispondere con raccomandata dichiarando che,preso atto dell’inadempimento, tratteneva la somma ricevuta a titolo di caparra

Ho concluso un contratto in fiera e, per non perdere il cliente, ho accettato uncaparra di € 500,00. Ora, trascorso un mese da quel giorno, il cliente pretende direcedere e di ricevere in restituzione la somma versata. Cosa gli rispondo?

Come spiegato nel precedente quesito, una volta concluso il contratto il cliente non puòrecedere puramente e semplicemente. Tuttavia il Codice del Consumo gli consente di farlo in un caso particolare che è quellodell’acquisto effettuato al di fuori dei locali commerciali del venditore. La fiera benrappresenta l’ipotesi.Qualora abbia acquistato in fiera, quindi, il consumatore può “recedere senza alcunapenalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi… Il diritto direcesso si esercita con l’invio… di una comunicazione scritta alla sede del professionistamediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essereinviata… anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che siaconfermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantottoore successive…” (art. 64 Codice del Consumo).

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Se il diritto di recesso è esercitato conformemente alle disposizioni richiamate ilvenditore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi compresequelle versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minortempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza delrecesso.Attenzione! È obbligo del venditore che negozia un contratto al di fuori dei propri localiinformare per iscritto il consumatore del predetto diritto di recesso. L’informazione devecomprendere i termini, le modalità e le eventuali condizioni previste oltre all’indicazionedel soggetto a cui deve essere rivolta la comunicazione di recesso e dell’indirizzo a cuispedire la missiva.Qualora non assolva a tale obbligo (o qualora l’informazione sia incompleta o errata) iltermine per l’esercizio del diritto di recesso a favore del consumatore aumenta a 60 giorni.Che fare nel caso di specie?Il tempo trascorso dalla sottoscrizione del contratto è superiore ai 10 giorni. Supponendo che la proposta/nota d’ordine sottoscritta in fiera contenesse l’informativanecessaria (altrimenti il termine aumenterebbe a 60 giorni), il cliente non ha dunque ildiritto di recedere.Il concessionario potrà avvalersi dei medesimi rimedi previsti nel caso precedente.Ritengo però utile una piccola precisazione.Anche in questa ipotesi la via più breve, meno tortuosa e che porta a un risultato sicuro èquella che impone di ritenere il contratto risolto trattenendo la caparra.In presenza di una caparra di importo irrisorio, però, il concessionario rischia non vederrisarciti tutti i danni dovuti al comportamento inadempiente del cliente. Ecco alloral’importanza, caparra congrua (solitamente espressa in percentuale sul prezzo dallecondizioni generali del contratto).Nel caso in questione le capacità economiche del cliente erano estremamente ridotte edun’eventuale azione giudiziale volta al risarcimento del danno subito sarebbe statacostosa e infruttuosa.

Ho stipulato contratto di vendita con Tizio il quale, però, pretende che l’autocaravansia intestato a Caio. Come mi devo comportare?

Le due parti contraenti sono il concessionario e Tizio. Tizio vuole però che il beneficiariodel contratto sia Caio.È il codice civile stesso che prevede un’ipotesi simile: gli artt. 1411 e ss., infatti, disciplinanoil contratto a favore di terzi, fattispecie che interviene quando uno dei contraenti(concessionario) si obbliga nei confronti dell’altro (Tizio) ad eseguire una prestazione afavore di un terzo (Caio).Nessun problema dunque nell’intestazione del veicolo a Caio. Nessun problema nemmeno se a pagare l’autocaravan è Tizio. Anzi, trattasi dell’ipotesinormale perché è proprio Tizio lo stipulante, Caio è soltanto il beneficiario e non possonoessere previsti obblighi a suo carico. Uguale considerazione va fatta per il caso in cui come parte del prezzo venga consegnatoin permuta il veicolo usato di Tizio.

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54• RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP •

In realtà qualche perplessità fu espressa da una parte della dottrina che negava che ilcontratto a favore di terzo potesse essere applicato alla vendita perché questa, in quantocontratto a effetti reali (ovvero che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di unbene), secondo l’art. 1376 c.c. esige sempre il consenso di chi tale proprietà acquista. Iltrasferimento può comportare infatti oneri di gestione e di custodia che il terzo può nondesiderare accollarsi.La dottrina prevalente, però, sostiene che difficilmente questi oneri possano superare ilvantaggio acquistato e che, anche se lo facessero, il terzo potrebbe sempre rivendere ilbene per sgravarsi.Salvo patto contrario, Caio acquista la proprietà dell’autocaravan per effetto della semplicestipulazione. La sua accettazione è necessaria solo per rendere definitivi gli effetti a suofavore (Tizio può infatti revocare la stipulazione fino a a che Caio non dichiari di accettare).Ma Caio deve essere a conoscenza della stipula?Le tesi di dottrina e giurisprudenza sono più di una. Quella prevalente, comunque, ritieneche il contratto produca effetti indipendentemente dalla conoscenza del terzo.Sul piano pratico, comunque, è alquanto improbabile che qualcuno possa acquistare laproprietà di un autocaravan ed esserne allo scuro.I due contraenti (in particolare Tizio), poi, potrebbero per i principi generali di correttezzae buona fede avere un obbligo di informazione nei confronti di Caio. Tale obbligo è ancorapiù evidente quando il contratto può comportare anche un minimo svantaggio al terzo (sipensi ad esempio ai costi legati all’assicurazione, al bollo, ecc ecc).Che succede se Caio rifiuta di beneficiare del contratto? (ricordiamo che ai sensi dell’art.1411 c.c. il terzo può rifiutare)Nessun problema per il concessionario perché, salvo patto contrario, la prestazione rimanea beneficio dello stipulante (Tizio). Ovvero verrà trasferita la proprietà dal concessionario aTizio come se non ci fosse stata la nomina di Caio.Infine, senza scendere in dettagli normativi e di giurisprudenza, qualche piccolosuggerimento:la previsione che la prestazione del contratto andrà eseguita a favore di un terzo dovrebbeessere contenuta nel contratto stesso ed esser contestuale alla stipula;i dati del terzo potranno anche essere indicati in un momento successivo ma è essenzialeche al momento della stipula sia ben chiaro alle parti che il mezzo andrà intestato ad altrosoggetto;per evitare l’incertezza derivante da un ipotetico rifiuto (o dalla revoca dello stipulante),sarebbe opportuno che il terzo dichiarasse formalmente di accettare il trasferimento dellaproprietà.

La Società X ha acquistato presso il mio concessionario un autocaravan. Installativari adesivi lo usava a scopo pubblicitario. Ora, passati oltre 18 mesi dalla consegna,con raccomandata mi denuncia la presenza di un lieve difetto alla scocca e pretendela sostituzione del veicolo. Cosa rispondo?

Premesso che tra riparazione e sostituzione, vista l’entità del difetto, il secondo rimedio

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risulterebbe eccessivamente oneroso per il venditore e quindi non applicabile, laquestione viene risolta a priori perché si sposta su altro piano.La Società X, infatti, non è un consumatore. Lo dimostra anche il fatto che, applicati gliadesivi, il veicolo veniva utilizzato dalla stessa per promuovere la propria attività.Non si applicheranno quindi le norme del Codice del Consumo previste a favore delconsumatore.Sarà invece applicabile la disciplina prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.Quali sono le conseguenze della diversa applicazione?Innanzitutto cambiano i rimedi utilizzabili dal compratore.In questo caso X pretende la sostituzione (che comunque come già detto non leandrebbe concessa) quando tale rimedio è previsto solo per il consumatore. Ilprofessionista, invece, può chiedere soltanto la riduzione del prezzo o la risoluzione delcontratto.Ma la differenza più rilevante ai fini della risoluzione del caso è quella relativa ai terminiper l’azione. Recita infatti l’art. 1495 c.c. “il compratore decade dal diritto alla garanzia se nondenunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta –sappiamo che per il Codice delConsumo, invece, il consumatore ha due mesi per la denuncia- … L’azione si prescrive, inogni caso, in un anno dalla consegna…”.Decorsi oltre 18 mesi dalla consegna, X non ha quindi alcun titolo per agire contro ilconcessionario.

Tizio, residente a circa 200 Km di distanza dalla mia sede, ha acquistato da me unautocaravan. Ora lamenta un vizio di conformità ma dichiara di non voler portare ilbene presso il mio concessionario per la riparazione poiché il trasferimentocomporterebbe spese e perdite di tempo eccessivi. Per contro si rivolge a unriparatore indipendente della sua zona e mi invia il preventivo pretendendo cherisarcisca i costi che dovrà sostenere. Devo pagare?

Tizio lamenta un vizio ma non dà al concessionario la possibilità di verificare se questosussista e di che difetto di tratti.Ricordiamo che rientra nella garanzia legale prevista dal Codice del Consumo ogni vizioche esisteva al momento della consegna del bene (ricordiamo anche che per i primi seimesi, salvo prova contraria a carico del venditore, si presume che ogni difetto riscontratosussistesse al momento della consegna). Il concessionario quindi deve accertare non solose il difetto esiste, ma anche se è un difetto che presumibilmente (per la sua tipologia)poteva già essere presente nel momento in cui il veicolo è stato consegnato.Oltretutto, ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo, il venditore deve essere messo ingrado di fornire il rimedio per lui meno oneroso (tra riparazione e sostituzione, infatti, vieneescluso quello eccessivamente oneroso. Mentre riduzione del prezzo e risoluzione delcontratto possono essere richiesti soltanto se riparazione o sostituzione sono impossibili oeccessivamente onerose, se non sono effettuate entro un congruo termine o se arrecanonotevoli inconvenienti al consumatore). Il cliente non può quindi rivolgersi ad un terzosenza aver dato l’opportunità al venditore di constatare il difetto e di porvi rimedio.

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56• RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCESSIONARI ASSOCAMP •

Se il cliente perseverasse in tale comportamento questo avrebbe rilevanza quantomenosulle spese di un eventuale giudizio.Primo passo per il concessionario di questo quesito, dunque, è quello di invitareformalmente il cliente a portare il mezzo presso la propria sede per ogni accertamento delcaso, rifiutando allo stato ogni altra richiesta (compreso il pagamento del preventivo).Ovviamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Conveniente sarebbe anche se si offrisse di pagare, qualora effettivamente il difettovenisse riscontrato e corrispondesse a un vizio di conformità, le spese affrontate per iltrasferimento. Tutelerebbe maggiormente il concessionario contro ipotetiche azioni per ilrisarcimento dei danni subiti.

Ho venduto un autocaravan nuovo e accettato come parte del suo prezzo un veicolousato. Successivamente al trasferimento di proprietà di quest’ultimo scopro che ègravato da fermo amministrativo per imposte non pagate dal cliente. L’importo tral’altro è rilevante, supera quasi il valore dell’usato. Cosa faccio?

Oltre ad essere una sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada per alcuneviolazioni, il fermo amministrativo è un procedimento attraverso il quale le pubblicheamministrazioni competenti provvedono, tramite i concessionari per la riscossione deitributi, alla riscossione coattiva di crediti d’imposta o di crediti contributivi insoluti“bloccando” il bene mobile dell’obbligato. Il fermo viene iscritto d’ufficio al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), senza bisognodei documenti detenuti dal proprietario, ed il veicolo non può circolare fino allacancellazione.La circolazione con mezzi sottoposti a fermo, salve le sanzioni penali per la violazionedegli obblighi posti in capo al custode, comporta la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da ? 714,00 a ? 2.859,00 oltre alla confisca del veicolo.Per recuperare la piena disponibilità del veicolo il debitore deve pagare quanto dovuto,ottenere dal concessionario per la riscossione il provvedimento di assenso allacancellazione e, in base a questo, richiedere al PRA, a proprie spese, la cancellazione.Che succede se viene venduto un veicolo sottoposto a fermo?Il proprietario ha l’obbligo di vendere il bene libero da pesi o vincoli. Ma talvolta viola taleobbligo, coscientemente o non.L’unico strumento per verificare la presenza di un fermo amministrativo è la visura al PRA,anche se non dà garanzia assoluta poiché può accadere che sia aggiornata a giorni primao che, visti i tempi burocratici, il fermo non sia ancora stato iscritto.Se il veicolo è stato venduto prima dell’iscrizione del fermo (con atto avente data certa),ma la vendita viene trascritta successivamente, il PRA entro 10 giorni dall’iscrizione ne dàtempestiva comunicazione al concessionario che provvede immediatamente e senzaspese per il contribuente all’annullamento del fermo.Viceversa se la vendita avviene dopo l’iscrizione del fermo questo non è cancellabile.Che deve fare il concessionario allora?Rivolgersi immediatamente al cliente che, in quanto venditore del veicolo usato, deve

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risponderne (ricordiamo che è tenuto a vendere il bene libero da vincoli).Sostanzialmente può intraprendere due strade, a seconda del caso concreto e dellaconvenienza (verrà naturalmente tenuto in considerazione anche l’importo per cui è statoiscritto il fermo):chiedere l’adempimento. Se il cliente non provvede spontaneamente alla liberazione delbene l’unica cosa che può fare il concessionario è quella di pagare per lui il dovuto echiedere la cancellazione. Agendo in seguito per il rimborso di quanto versato;mirare alla risoluzione del contratto. Procedendo direttamente in via giudiziale perchiederla oppure invitando formalmente il cliente ad adempiere con l’avvertimento che,decorsi alcuni giorni (almeno 15) dall’intimazione senza che intervenga l’adempimento, ilcontratto si intenderà risolto di diritto. La risoluzione però solitamente è la via piùcomplicata e meno favorevole perché comporta il ripristino della situazione antecedentela stipula del contratto e quindi la restituzione di quanto ricevuto da entrambe le parti(quindi restituzione del prezzo ricevuto dal concessionario e del veicolo usato contro larestituzione del veicolo nuovo se consegnato. Se consegnato e già immatricolato, però,quest’ultimo avrebbe nel frattempo subito una svalutazione). In entrambi i casi spetta comunque il risarcimento dei danni subiti (che nel primo casosaranno costituiti dalla somma pagata per liberare il veicolo dal fermo ed altri eventualidanni da valutarsi nel caso concreto e nel secondo saranno costituiti ad esempio dallasvalutazione del veicolo nuovo).Forse quello prospettato è uno dei pochi casi in cui convenga seguire la strada dellarisoluzione. L’importo da pagare per liberare il veicolo, infatti, supera quasi il valoredell’usato. Meglio vedersi restituire il mezzo nuovo e riconsegnare quanto percepito,richiedendo il risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento.Nell’analisi della situazione, poi, è fondamentale capire anche se il cliente sia solvibile omeno.In ogni caso il concessionario non può rivendere il veicolo che sa essere sottoposto afermo senza aver prima provveduto alla sua liberazione.Attenzione dunque, almeno nei casi sospetti è opportuno far precedere il trasferimentodi proprietà da una visura al PRA.

Un cliente, senza avvisarmi, scrive al fabbricante lamentandosi per la mia scarsaprofessionalità. Può farlo? Non deve almeno mandarmi la medesima lettera incopia? E il fabbricante può gestire la posizione senza consultarmi e senza darmil’opportunità di rimediare con il cliente?

Si tratta più che altro di una questione di buon senso e di rapporti commerciali traconcessionario e fabbricante che una questione giuridica.Nessuna norma tutela il venditore in questo caso.Salvo che le affermazioni del cliente siano tali da lederne la dignità, il decoro o lareputazione. In questo caso si cercherebbe di capire se sussistono gli estremi perun’azione penale. Accompagnata da un’eventuale richiesta di risarcimento del danno.Un suggerimento dettato dal buon senso potrebbe essere quello di accordarsi

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preventivamente con il fabbricante sulle modalità di gestione di queste situazioni.Un’ulteriore riflessione: qualora il cliente abbia agito contattando soltanto il fabbricante elamenti, esprimendo dubbi sull’operato del concessionario, un difetto di conformità, ènecessario verificare se la denuncia del difetto era stata fatta anche al concessionario stesso.Se ciò non è avvenuto (o non è avvenuto nei termini) il cliente non avrà più possibilità diavvalersi della garanzia legale per il vizio riscontrato.

È mia abitudine esporre i prezzi dei veicoli nuovi che ho in salone. È un obbligo o sitratta di cortesia e correttezza nei confronti del cliente ed è quindi a miadiscrezione?

L’argomento è regolato dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998 riguardante la “riformadella disciplina relativa al settore del commercio” ed in particolare dall’art. 14 il qualestabilisce che: “1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne oall’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o suibanchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, ilprezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee alloscopo.2. … Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di venditadel libero servizio, l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso pertutte le merci comunque esposte al pubblico…”Considerato che per “commercio al dettaglio” si intende ex art. 4 del medesimo decreto“l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio ele rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente alconsumatore finale”, anche il concessionario di autocaravan è obbligato ex art. 14 adindicare i prezzi di vendita.Quindi, tenuto conto del tipo di locali usualmente utilizzati dal concessionario perl’esercizio della sua attività ed in particolare del luogo di esposizione, oserei dire che sonorari i casi in cui non sussista il predetto obbligo.In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa (da convertire in euro)da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (art. 22).Il decreto non stabilisce la modalità di indicazione, questa è rimessa al venditore, purchèsia chiara e ben leggibile, contenuta in un cartello o con altre modalità idonee allo scopo(si veda anche l’art. 5 del Codice del Consumo).

… e per i veicoli usati? La disciplina è la medesima? O, visto che non ci sono i listiniufficiali del costruttore, posso essere esentato?Ed in fiera?Esiste poi un obbligo di esposizione dei prezzi per i veicoli segnalati su internet?

Il decreto legislativo di cui al quesito precedente non fa distinzione tra beni nuovi edusati.

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Indipendentemente da un listino del produttore, quindi, ogni veicolo esposto dovrebbeaver indicato il proprio prezzo di vendita.L’obbligo di indicazione, invece, è escluso ex art. 4 per “l’attività di vendita effettuatadurante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti neiconfronti dei visitatori, purché riguardi solo le merci oggetto delle manifestazioni e non durioltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse”.Per quanto riguarda internet, si tratta più che altro di pratica pubblicitaria. Non è previstoalcun obbligo di indicazione dei prezzi in ambito della pratica pubblicitaria.Al venditore viene imposto soltanto il divieto di utilizzare pratiche commercialiingannevoli (art. 21 Codice del Consumo) intendendo tali (con riferimento al prezzo)quelle che contengono informazioni non rispondenti al vero o, anche se corrette, cheinducono in qualsiasi modo in errore il consumatore riguardo al “prezzo o il modo in cuiquesto è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo”.

Ho curato la vendita di un veicolo lasciatomi qui in esposizione da un cliente. Devoprestare la garanzia legale del venditore?È mio interesse, per fidelizzare il cliente, prestarla in ogni caso. Cosa faccio?

Prescindiamo da ogni analisi sul ruolo del concessionario intervenuto (che aprirebbeuna disquisizione troppo ampia sull’inquadramento del tipo di attività svolta e sugliobblighi di legge così derivanti) e concentriamoci sulla garanzia legale di conformità.Se il concessionario si è limitato a custodire il veicolo, a esporlo e a mettere in relazionele due parti, il proprietario e l’acquirente, non deve prestare alcuna garanzia legale diconformità.Il trasferimento di proprietà infatti avviene tra i due clienti privati.Chi deve prestare garanzia è piuttosto il primo cliente, in quanto venditore.Tra l’altro quest’ultimo non sarà nemmeno tenuto a rispettare il codice del consumopoiché, non essendo un venditore-professionista ma un privato, gli verranno applicati gliartt. 1490 e ss. del codice civile. Con tutte le restrizioni più volte spiegate (una tra tutte idiversi termini: otto giorni dalla scoperta per la denuncia e un anno dalla consegna perl’esercizio dell’azione).Con tutte le riserve del caso e le valutazioni circa l’opportunità di farlo o meno, qualorail concessionario decidesse di prestare ugualmente garanzia non si tratterebbe digaranzia legale ma di garanzia convenzionale, da pattuire espressamente e da esaminarein ogni sua condizione e modalità di esecuzione.In ogni caso tale garanzia non libererebbe il primo cliente dagli obblighi a lui imposti dalcodice civile ex artt. 1490 e ss (salvo intervenisse un patto contrario tra venditore ecompratore).

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Ho noleggiato un autocaravan per due settimane di agosto. Il giorno prima di partireil cliente mi dice di non poterlo utilizzare perché malato e mi invia certificato medico. Il contratto precisa che se non viene data disdetta almeno 15 giorni prima dellaconsegna posso chiedere l’80% del prezzo previsto. È legittimo in questo caso?Se non lo è, posso trattenere almeno la caparra versata?

È necessario specificare qualche ulteriore dettaglio: il cliente produce certificato del prontosoccorso e successivo certificato di uno specialista che lo dichiara affetto dabroncopolmonite. I due certificati portano la data del giorno antecedente la consegna delmezzo e documentano l’insorgere improvviso della malattia.A questo punto purtroppo poco può fare il concessionario.Anche ammettendo la legittimità della clausola che prevede una penale dell’80%dell’importo pattuito (sulla quale ho più di qualche dubbio in quanto a vessatorietà.Ricordo infatti che il Codice del Consumo presume sia vessatoria la clausola che impone alconsumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di unasomma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importomanifestamente eccessivo”), siamo in presenza di un evento improvviso e imprevedibile cheha colpito il cliente.Tale evento oltretutto è stato tempestivamente comunicato. L’art. 1256 del codice civile stabilisce che “l’obbligazione si estingue quando, per causa nonimputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.La grave malattia non può essere imputata al debitore. Ed è indubbio che in quellacondizione egli non possa utilizzare il veicolo per le vacanze programmate (a onor del veronon può nemmeno recarsi presso il concessionario per ritirarlo).Per tali motivi il venditore non può pretendere l’importo previsto a titolo di penale.E non può trattenere nemmeno la somma ricevuta a titolo di caparra.La caparra infatti tutela la parte adempiente in caso di inadempimento dell’altra parte. Maqui l’inadempimento è dovuto a un evento imprevedibile e improvviso non imputabile alcliente.L’unico conforto trovato a tutela del concessionario è un’isolata sentenza della Corte diCassazione (la n. 9304 del 1994) la quale sancisce che l’impossibilità deve riguardaredirettamente la prestazione (in questo caso il pagamento del prezzo pattuito) e non lapossibilità della sua utilizzazione da parte del creditore.Le somme relativamente esigue, tuttavia, non consigliano l’inizio di un’azione giudizialeper verificare se tale tesi può essere accolta dal tribunale competente.

Ho noleggiato un autocaravan per le vacanze di Pasqua. Due settimane prima dellaconsegna il cliente dichiara con raccomandata di non voler più utilizzare il veicoloperché ha deciso di fare altro tipo di vacanza.Posso trattenere l’acconto versato? Posso noleggiare il medesimo veicolo ad altrocliente?

Siamo in presenza di una dichiarazione del cliente di non voler adempiere

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Come per il contratto di vendita non è consentito un recesso puro e semplice, salvo che ilcontratto stesso non lo consenta (v. quesito n. 7).Il contratto in questione lo consente soltanto fino a 30 giorni prima della data prevista perla consegna.In presenza della dichiarazione predetta potremmo anche ritenere il contratto già risoltoper inadempimento (la dichiarazione infatti esclude la necessità di mettere in mora ilcliente e pertanto, a mio avviso, anche quella di fare formale diffida di adempiere entro uncongruo termine per considerare poi il contratto risolto di diritto ex art. 1454 c.c.).È consigliabile, tuttavia, rispondere formalmente al cliente informandolo che non hadiritto di recedere dal contratto, intimandogli di adempiere entro un brevissimo terminee avvertendolo che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto di diritto.Decorso quel termine potremo allora provvedere in sicurezza a stipulare nuovo contrattodi noleggio relativo al medesimo veicolo.Qualora non riuscissimo a noleggiarlo, poi, potremmo chiedere al cliente il risarcimentodei danni dovuti al mancato impiego del veicolo (richiesta supportata anche dal periodofestivo di riferimento).Questione diversa viene fatta per l’acconto.Troppo spesso si confondono acconto e caparra.Ricordiamo che ex art. 1385 c.c. la caparra è quella somma che viene trattenuta dalcontraente che l’ha ricevuta nel caso in cui l’altro contraente sia inadempiente (e cheviene invece restituita nella misura del doppio se inadempiente è chi l’ha ricevuta). Ha lafunzione di risarcire preventivamente il danno derivante dall’inadempimento, senzanecessità che questo sussista e che venga dimostrato nel suo ammontare.L’acconto invece non è altro che una parte del prezzo concordato, un anticipo.Non può essere trattenuto puramente e semplicemente ma chi l’ha ricevuto devedimostrare di aver subito un danno a causa dell’inadempimento dell’altra parte. Devedimostrare anche l’ammontare del danno.

Ho consegnato un autocaravan nell’ottobre 2008. Nel luglio del 2009 il cliente silamenta telefonicamente per la presenza di un’infiltrazione e mi chiede ditrasmettere la segnalazione al produttore. Da quel momento non ho più sue notizie,ma vengo a sapere dal produttore che sono in corso con lui trattative per lariparazione del veicolo. A fine luglio il cliente mi invia raccomandata contestandomiper iscritto il danno. Cosa devo fare?

Preme innanzitutto rilevare che tra la consegna del mezzo e la scoperta del difetto sonotrascorsi circa 10 mesi.La circostanza non è di poco conto poiché il Codice del Consumo (art. 132, terzo comma)stabilisce una presunzione a favore del consumatore, ma soltanto per i primi sei mesi dallaconsegna ed infatti: “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che simanifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno chetale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.Per i primi sei mesi dunque il consumatore non deve provare che il difetto esisteva almomento della consegna, sarà il venditore a dover provare il contrario.

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Ma decorsi quei sei mesi è gravato dall’onere della prova. Prova che molto spesso non èdi facile soluzione.Attenzione: i termini per la garanzia legale (per quella convenzionale è necessarioesaminare le condizioni stabilite dal fornitore) decorrono dalla consegna e nondall’immatricolazione!Che fare dunque nel caso in questione?Innanzitutto non riconoscere la sussistenza del danno. Non abbiamo visto il veicolo, nonsappiamo se dobbiamo essere ritenuti responsabili del difetto o meno ai sensi del Codicedel Consumo. Poi in sostanza abbiamo due possibilità:Non rispondere alla raccomandata del cliente. Con la raccomandata quest’ultimo si èlimitato a contestarvi ufficialmente il difetto. Lo ha fatto per tutelarsi ai sensi dell’art. 132che gli impone la denuncia al venditore entro due mesi dalla scoperta. Il cliente si è poirivolto al costruttore, apparentemente avvalendosi della garanzia convenzionale. Dunque,se il vizio venisse riparato dal costruttore, nessun problema (salvo un’ipotetica richiesta dirisarcimento del danno che però comporterebbe al consumatore l’onere di provare cheun danno effettivamente è stato subito). Se il vizio invece permanesse, si imposterebbeallora la difesa necessaria (tenendo sempre conto che, decorsi 10 mesi, incombe sulcliente quell’onere della prova che gli renderebbe un po’ più “complicato” –a secondaanche della natura del difetto- ottenere ragione) e si valuterebbero se del caso (anche conil costruttore) eventuali ipotesi conciliative.Rispondere al cliente contestando allo stato integralmente quanto scritto e invitandolo aportare il veicolo presso la vostra sede per i dovuti accertamenti. Valutato il tipo di difettoe la sua causa potrete decidere come agire (se rifiutare ogni intervento negando la vostraresponsabilità o se offrire la riparazione o il rimedio che per voi è meno oneroso).Quest’ultima sembra più sicura per il concessionario.

Ho venduto un autocaravan nuovo e ritirato, come parte del suo prezzo, unautocaravan usato. Successivamente alla consegna di quest’ultimo, però, scopro deidifetti alla meccanica che non avevo riscontrato in sede di valutazione e cherichiedono interventi con un costo rilevante. Cosa faccio?

Per la permuta intervenuta tra il cliente (venditore del suo mezzo usato) e ilconcessionario si applicano le norme dell’art. 1490 c.c. e ss. sui vizi della cosa venduta (siritiene che vengano estese anche alla permuta).Anche il cliente quindi, con le restrizioni in ordine ai termini e ai rimedi per voi disponibilidovute a tale disciplina, risponde dei vizi esistenti nel suo veicolo usato.Ex art. 1490 c.c. “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi chela rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile ilvalore”.Ricordiamo però che ex art. 1491 c.c. “non è dovuta la garanzia se al momento del contrattoil compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmentericonoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da

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vizi”. Qualora il veicolo del cliente avesse un vizio facilmente riconoscibile (ed ilconcessionario, in quanto professionista del settore, ha sicuramente maggiorecompetenza ed è quindi agevolato nell’individuare la presenza di un difetto), il clientenon ne risponde.Nel caso di specie siamo invece in presenza di un vizio occulto relativo alla meccanica. Ilconcessionario lo scopre soltanto con un’analisi più approfondita e con l’utilizzocontinuato del veicolo.Cosa può fare quindi?Anche in questo caso, a seconda di quanto sia più opportuno nel caso concreto, può exart. 1492 c.c.:domandare la risoluzione del contratto. Il che comporta però la restituzione di quantoricevuto per entrambe le parti (il cliente dovrà rimborsare anche i pagamenti e le spesefatti per la vendita);chiedere la riduzione del prezzo (quindi una rivalutazione del veicolo rientrato e larestituzione dell’importo ritenuto eccedente rispetto al valore).In entrambi i casi al compratore spetta il risarcimento del danno, a meno che il cliente nondimostri di aver ignorato senza colpa il vizio. Attenzione però ai termini! La denuncia va fatta al cliente entro 8 giorni dalla scoperta deldifetto e l’azione va esercitata entro un anno dalla consegna.Qualora non vi abbia già provveduto, poi, il concessionario può rifiutarsi di consegnare ilveicolo nuovo fino all’adempimento del cliente.

… ho provato più volte a contattare il cliente ma si nega. Ho deciso di tenere ilveicolo rientrato. Come mi comporto? Posso farlo riparare e poi addebitare il costoal cliente?

Proseguendo nel caso precedente… il concessionario decide di tenere il veicolo rientratononostante il difetto e sceglie quindi la strada della riduzione del prezzo.Come usualmente praticato, tenta di risolvere bonariamente la situazione telefonando alcliente. Ma questo prima si nega e poi, con affermazioni pretestuose, rifiuta di conciliare.A questo punto il concessionario deve contestare formalmente l’esistenza del vizio (entrootto giorni dalla scoperta!) e chiedere appunto la riduzione del prezzo.Invia quindi raccomandata con avviso di ricevimento in cui descrive il difetto riscontrato,afferma che questo era senz’altro presente al momento della consegna e che tale difettorende il veicolo inidoneo all’uso e, comunque, ne diminuisce notevolmente il valore.Per maggiore tutela consiglio anche di invitare il cliente a provvedere alla riparazione conl’avvertimento che, decorsi determinati giorni senza che vi abbia provveduto, siprovvederà alla riparazione addebitandogli il costo. Salva la riduzione del prezzo in baseal minor valore del veicolo riparato ed il risarcimento di ogni ulteriore danno subito.Prima della riparazione, tuttavia, è necessario ricordarsi di documentare nel miglior modopossibile il difetto (ad esempio con delle fotografie che riportino la data). In caso dicontestazione, in un eventuale causa è fondamentale dare prova della sua esistenza.

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50Ho venduto un autocaravan a Tizio. Qualche giorno dopo la consegna me lo riportalamentando un difetto che gli impedisce di utilizzarlo. Constato il difetto e il fatto che,tra l’altro, sono costretto a cambiare un pezzo. Il costruttore mi conferma che si trattadi un intervento in garanzia ma mi spedirà il pezzo necessario non in breve tempo.Sono tenuto a fornire al cliente nel frattempo un veicolo sostitutivo simile al suo? Se sìda chi mi farò poi rimborsare la spesa?

Analizziamo la norma applicabile del Codice del Consumo, ovvero l’art. 130 (commasecondo): “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6,ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente aicommi 7,8,e 9”.Cosa si intende per “senza spese”?Il sesto comma precisa che “le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili perrendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per laspedizione, per la mano d’opera e per i materiali”.Ritengo dunque che nelle spese indicate vadano comprese, ad esempio, quelle sostenutedal consumatore per trasportare il veicolo presso il concessionario al fine di ripararlo(fortunatamente di solito non vengono chieste).Viceversa (ma non si reperisce ancora giurisprudenza sul punto) ritengo che non siano taliquelle relative al “fermo tecnico del veicolo”.Ricordiamo però che al consumatore spetta anche il risarcimento del danno.Ed il fermo tecnico è quel danno patrimoniale che corrisponde alla mancata utilizzazionedel veicolo forzatamente fermo per l’altrui colpa e che comprende sia le spese che devonoessere sostenute anche se il veicolo è fermo (ad esempio bollo, assicurazione ecc), sia ildanno da mancata utilizzazione del veicolo al fine di sopperire alle necessità quotidianeattinenti alla vita familiare (così Tribunale di Torino, sez. III, 24.04.2209).Ora, teniamo anche conto, però, che trattasi di veicolo ricreazionale e non di autoveicolo cheil consumatore utilizza per le sue necessità quotidiane.Potrebbe semmai tentare di chiedere il risarcimento del danno qualora dimostrasse che ildifetto gli impedisce la vacanza programmata, per la quale ad esempio si è già organizzatocon il lavoro o ha già sborsato acconti per le prenotazioni.E a mio avviso in ogni caso gli spetterebbe il rimborso di quelle spese che sostiene comun -que (parte del bollo e dell’assicurazione in proporzione al periodo di mancato utilizzo).Dunque non vi è un obbligo di fornire un veicolo sostitutivo.Però, a seconda del caso concreto, può rendersi consigliabile per evitare successive richiestedi risarcimento del danno.Teniamo poi presente che lo stesso art. 130 impone al venditore di riparare il veicolo, oltreche entro un congruo termine, senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Se taliinconvenienti si verificassero il consumatore sarebbe legittimato a chiedere la sostituzionedel mezzo, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.Meglio allora non metterlo in tale condizione.Se il difetto di conformità è imputabile alla produzione (come nel caso in questione) entroun anno dall’esecuzione della prestazione ex art. 131 il concessionario potrà agire neiconfronti del costruttore per la reintegrazione di quanto prestato.

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La soluzione migliore sarebbe concordare preventivamente con il costruttore tale rimborsofacendo leva sui suoi obblighi. Il regresso, infatti, può essere condizionato, limitato o addirittura escluso dai patti intervenutinel contratto di concessione. Senza considerare che il produttore potrebbe sostenere che ilcosto dovuto al veicolo sostitutivo non era necessario e pertanto rifiutarsi di risarcirlo.Ricordiamo infine che, se la riparazione non avviene entro un congruo termine, ilconsumatore può chiedere al risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.Conseguenze alquanto pesanti per il venditore.

Ho scoperto che il costruttore impone obiettivi diversi dai miei al mio collegaconcessionario di un’altra regione italiana. Può farlo?

Recita l’Opuscolo Esplicativo del Regolamento CE n. 1400/2002 sulla distribuzione degliautoveicoli (domanda n. 43) che “il nuovo regolamento permette ad un fornitore di accordarsicon il proprio distributore su obiettivi di vendita sulla base di una determinata area geograficache può essere più ristretta del mercato comune. Tuttavia sifatti obiettivi non possono essereutilizzati per limitare le consegne di autoveicoli nuovi ai distributori”.Dunque possono essere previsti degli obiettivi di vendita e tali obiettivi possono esseredifferenziati a seconda dell’area geografica di riferimento.Le varie zone di mercato, infatti, possono avere una diversa penetrazione nel mercato.Ciò che invece a mio avviso non può essere attuata è una diversificazione tale che causidiscriminazioni tra concessionari della stessa rete. Se, ad esempio, la zona di riferimento percui sono stati previsti obiettivi più elevati registra in modo palese un numero di venditeannuali inferiori a quella per cui sono stati fissati obiettivi inferiori, interverrebbe unadiscriminazione tra i due concessionari competenti e, di riflesso, anche una limitazione per iconsumatori contraria ai principi del regolamento.

Il camper che ho venduto poco dopo la consegna ha presentato vari difetti ma tutti dilieve entità (ad esempio ad una zanzariera, ad alcune guarnizioni, ad un mobile conte -ni tore ecc.). In collaborazione e d’accordo con il produttore ho provveduto alle ripara -zioni che però si sono svolte in più riprese. Ora il cliente chiede il risarcimento dei danniper le vacanze rovinate e per la diminuzione del valore del mezzo. Cosa gli rispondo?

Il concessionario in questione, per cause a lui non imputabili ma per ritardi nelle ordinazionidei pezzi da sostituire o per incerte istruzioni del costruttore, ha impiegato qualche mese asistemare completamente i difetti riscontrati. Le riparazioni sono avvenute poi in più ripreseed ogni volta il cliente ha dovuto recarsi presso la sede del venditore (che distava parecchichilometri dalla sua residenza).Ora, sostenendo di aver scoperto i difetti durante la prima vacanza e di aver dovuto soppor -tare il fermo del mezzo per le riparazioni durante alcuni week end in cui avrebbe volutoutilizzarlo, chiede il risarcimento del danno. Lamenta anche il deprezzamento del veicolo.Il Codice del Consumo, nel suo art. 130 più volte citato, prevede i rimedi che ilconsumatore può utilizzare in caso di difetto di conformità: riparazione o sostituzione

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(quello dei due meno oneroso per il venditore); risoluzione del contratto o riduzione delprezzo (se riparazione/sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, non sonostate realizzate entro un congruo periodo di tempo o hanno arrecato notevoliinconvenienti al consumatore). Nulla viene detto invece circa il risarcimento dei danni cheil consumatore subisce a causa del difetto.L’art. 135 fa tuttavia salva la possibilità di chiederlo poiché stabilisce che.” Le disposizionidel presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore daaltre norme dell’ordinamento giuridico. Per quanto non previsto dal presente titolo, siapplicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”.Si risale pertanto all’art. 1494 c.c. che, per il caso di vizio nella vendita, dichiara: “in ogni casoil venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di averignorato senza colpa i vizi della cosa”.Il risarcimento del danno ha quindi dei limiti ben precisi:il compratore dovrà dimostrarne la sussistenza. Non potrà quindi lamentare un dannogenerico ma dovrà individuarne la tipologia e provare che effettivamente è intervenuto.Dovrà provarlo inoltre anche in ordine al suo ammontare;il danno così individuato dovrà presentare un nesso causale con il vizio lamentato. Equindi essere riconducibile proprio a quel vizio;il venditore potrà essere esonerato dal risarcimento qualora dimostrerà di aver ignoratosenza colpa il vizio (e la prova non dovrebbe essere ardua per molti difetti di produzione).Non ogni asserito danno lamentato dal cliente va quindi risarcito ma è necessaria a monteun’attenta analisi caso per caso di quanto richiesto, della sua riconducibilità al difetto,della tipologia del difetto e della dimostrabilità di quanto sostenuto dal cliente.Nel caso in questione i difetti erano di lieve entità, non hanno certo impedito l’utilizzo delveicolo per gli scopi per cui era stato acquistato. Nessun danno può essere lamentato intal senso.Così come non è pensabile un danno dovuto alla diminuzione di valore del veicolo. Leriparazioni infatti avevano reso il mezzo totalmente conforme al contratto di vendita.Teniamo però presente che le riparazioni devono essere effettuate senza spese per ilcliente. Per togliersi da ogni impiccio nei confronti del cliente, quindi, il concessionario delcaso potrebbe proporsi di versare a transazione e chiusura della posizione una somma,calcolata forfetariamente qualora non ci fossero pezze giustificative, a titolo dirisarcimento delle spese subite per il trasporto del veicolo presso la sua sede.

Il costruttore dei veicoli di cui curo la distribuzione risponde per la garanzia diconformità con un termine massimo di 30 mesi dalla fatturazione. Che succede sevendo e immatricolo un veicolo che ho tenuto in piazzale per un anno e dopo 20 mesidalla consegna devo rispondere per un difetto di conformità nei confronti del cliente?

Come più volte precisato, diverse sono le norme che regolano i rapporti concessionario-cliente e concessionario-costruttore.Ricordiamo ancora che tra concessionario e cliente, se quest’ultimo è un consumatore,vige la disciplina del codice del consumo mentre tra concessionario e costruttore quelladegli artt. 1490 e ss del codice civile.

Diversi sono i rimedi previsti per l’acquirente in caso di difetto di conformità masoprattutto diversi sono i termini per esercitarli: Per la denuncia: due mesi nel primo caso, otto giorni nel secondo. Per entrambi decorronodalla scoperta del difettoPer l’esercizio dell’azione: ventisei mesi nel primo caso, un anno nel secondo. Per entrambidecorrono dalla consegna.Ma vi è di più. La disciplina di cui agli artt. 128 e ss. Del Codice del Consumo è inderogabilementre quella di cui all’art. 1490 c.c. è derogabile pattiziamente.Nel secondo caso, pertanto, la garanzia potrebbe legittimamente essere limitata,condizionata o addirittura esclusa!Solitamente la regolamentazione degli interventi in garanzia e le relative limitazioni sonocontenuti nel contratto di concessione, documento che la maggior parte delle volte ilconcessionario ha a suo tempo sottoscritto senza leggere.C’è il rischio quindi che egli debba rispondere al consumatore ma che poi non possa agirein regresso nei confronti del costruttore.Pienamente legittima, pertanto, almeno a rigor di legge, la previsione che prevede untermine massimo di 30 mesi dalla fatturazione (ricordiamo che con il consumatore inveceil concessionario risponde per 26 mesi, dalla consegna!).Qualora il veicolo quindi sia rimasto invenduto in piazzale per un lungo periodo c’è ilrischio che i 30 mesi non coprano il periodo in cui il concessionario è chiamato arispondere nei confronti del cliente.Per quanto sopra esposto (ovvero essendo una pattuizione legittima), la questione nonpuò essere risolta giuridicamente ma va trattata commercialmente con il costruttore.

Ho venduto un camper usato. Due mesi dopo la consegna il cliente sostiene di averscoperto da un controllo che i 4 pneumatici sono usurati, ad un punto tale darenderli inidoneei alla circolazione. Contemporaneamente mi invia un preventivodel gommista a cui ha chiesto di cambiarli e mi chiede di pagarlo. Io ritengo diaverglieli consegnati in buono stato, e comunque in uno stato che non giustifica lasostituzione integrale. Cosa faccio?

Anche per i beni usati è prevista la garanzia legale di conformità di cui al Codice delConsumo. Questa però può essere ridotta ad un anno (attenzione, il vostro contratto di vendita lodeve prevedere espressamente!) e deve tenere conto “del tempo del pregresso utilizzo,limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa” (art. 128, comma terzo).Quindi, nella valutazione della sussistenza di un difetto di conformità, si dovrà teneroconto dell’anzianità e del pregresso utilizzo del veicolo, escludendo quei vizi derivantidalla normale usura.Primi elementi indicativi in un camper in ordine al pregresso utilizzo sono sicuramente ichilometri percorsi e l’anno di immatricolazione.Si valuterà poi la condizione di usura dei vari componenti.Per questo solitamente si compila una scheda, denominata “stato d’uso” o “scheda diconformità” che descrive lo stato di usura dei vari componenti.

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Dell’opportunità e delle modalità di compilazione di tale scheda abbiamo parlato più volte.In questo caso una scheda di conformità non è stata compilata. E siamo in presenza di uncomponente che si usura in un periodo relativamente breve rispetto agli altri.Teniamo però anche presente che “non vi è difetto di conformità se, al momento dellaconclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlocon l’ordinaria diligenza…” (art. 129, comma terzo).Lo stato degli pneumatici a mio avviso è facilmente verificabile dal cliente, o meglio èfacilmente riscontrabile con quella diligenza ordinaria richiesta dalla legge. Se fosserostati così usurati da richiedere necessariamente una sostituzione e da essere pericolosiper la circolazione non se ne sarebbe accorto?Prescindendo dalla sussistenza o meno del difetto di conformità, ricordiamo comunqueche il concessionario, a seconda del caso concreto, può essere ritenuto responsabile dellacommercializzazione di un prodotto non sicuro.Cosa fare col cliente?Innanzitutto negargli il rimborso, anche in virtù del fatto che vi ha prodotto un semplicepreventivo e che nessuna spesa è ancora stata effettuata.Dopodiché invitarlo formalmente a portare il veicolo presso la vostra sede al fine divalutare se sussiste o meno un difetto, quale ne è la causa (potrebbe anche essere dovutoa un uso non corretto da parte del cliente) e se può essere considerato un difetto diconformità in virtù di tutti i principi sopra esposti.

Un mio venditore, che non ha il potere di rappresentare il concessionario nellaconclusione dei contratti, ha venduto una caravan. Nel contratto mancava quindi lamia firma per accettazione, in quanto legale rappresentante della ditta. Ora, decorsi10 giorni, con raccomandata il cliente mi comunica di aver cambiato idea. Cosafaccio? Trattengo la caparra?

I contratti di vendita dei beni in questione, al fine di superare alcuni ostacoli relativi allalegittimità di talune clausole, solitamente sono formulati in modo da prevedere che ilcliente rediga una proposta di acquisto ed il concessionario la accetti (a rigor di logicadovrebbe essere il concessionario a redigere piuttosto una proposta di vendita).È necessario però capire come si conclude un contratto.Il contratto è composto da proposta e accettazione. Ex art. 1326 c.c. lo stesso “…èconcluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazionedell’altra parte”. Applicando la norma al caso pratico: il contratto è concluso nel momentoin cui il cliente viene a conoscenza dell’accettazione del concessionario.Fino a quel momento il proponente può revocare la proposta.Solitamente l’accettazione avviene al momento stesso della redazione della proposta, conla sottoscrizione in fondo al modulo di chi ha il potere di concludere tali contratti per ilconcessionario.In questo caso però questo tipo di accettazione non c’è stata.Per tutelarsi il concessionario avrebbe dovuto inviarla al più presto possibile, magari conraccomandata in modo da poter dimostrare che il cliente ne ha avuto conoscenza.Senza conoscenza dell’accettazione viceversa non esiste contratto.

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Ecco allora che il cliente può revocare la proposta ed il concessionario non ha il diritto ditrattenere la caparra, perché l’istituto della caparra richiede un contratto concluso.Per prevenire le dimenticanze del concessionario, solitamente in tali contratti la propostadel cliente è prevista come proposta irrevocabile. Attenzione però, l’irrevocabilità puòessere imposta soltanto per un certo periodo di tempo.Altro strumento per tutelare il concessionario è quello di prevedere che un mancato suorifiuto entro un periodo determinato equivalga ad accettazione. In tal modo il contrattodopo quel periodo si ritiene concluso automaticamente.

Il costruttore può impedirmi di concedere sconti su un determinato modello dicamper?

No, sarebbe contrario ai principi del Regolamento n. 1400/2002 ed alla libera concorrenza.Il costruttore può soltanto stabilire dei prezzi consigliati ma non può fissare dei prezziminimi a cui bisogna attenersi. Il concessionario deve essere libero di vendere i veicoliforniti anche a prezzi inferiori a quelli consigliati.Per tale motivo il costruttore non può nemmeno impedire al concessionario di scontaredeterminati modelli.Secondo la domanda n. 32 dell’Opuscolo Esplicativo del Regolamento talecomportamento “costituirebbe una grave limitazione della concorrenza e in questo caso gliaccordi di distribuzione del fornitore non potrebbero beneficiare dell’esenzione di categoria”.

Il costruttore rifiuta di effettuare un intervento in garanzia perché il cliente avevafatto il tagliando presso un riparatore esterno alla rete. Sostiene che la manuten -zione non fosse stata fatta in modo corretto. Può?

Non siamo nell’ambito della garanzia legale di conformità ma in quello della garanziaconvenzionale fornita dal costruttore.Nel caso di specie quest’ultimo negava l’intervento in garanzia sostenendo che lamanutenzione non era stata eseguita da un riparatore della rete e che l’intervento, noncorretto, aveva causato il vizio lamentato dal cliente.Il Regolamento CE n. 1400/2002 sulla distribuzione degli autoveicoli è chiaro a riguardo: ilconsumatore dev’essere libero di far riparare il proprio veicolo o di farne eseguire lamanutenzione ovunque desideri, anche da un riparatore non autorizzato.Ciò preserva la libera concorrenza anche tra riparatori, autorizzati e indipendenti.Tuttavia la domanda n. 37 dell’Opuscolo Esplicativo chiarisce che “se il consumatore fariparare o eseguire la manutenzione da un riparatore indipendente durante il periodo digaranzia del produttore, la garanzia perde la sua validità nel caso in cui risulti che il lavoro nonsia stato eseguito in modo corretto”.Qualora effettivamente il lavoro non fosse stato eseguito in modo corretto, quindi, ilcostruttore avrebbe il diritto di rifiutare la garanzia.

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58Ho iniziato la mia attività di concessionario della marca X nella zona del comune diY. Successivamente ho trovato uno stabile che più confaceva alle mie esigenze nelvicino comune di Z. Ora il costruttore recede senza preavviso dal contratto diconcessione proprio a causa del mio trasferimento. Come è possibile visto che nonsono rivenditore esclusivo di una determinata zona?

Il contratto di concessione, negli allegati, individuava in modo determinato l’indirizzodella sede iniziale del concessionario e, nelle condizioni generali, imponeva aquest’ultimo di non modificare il punto di vendita iniziale senza l’autorizzazione delcostruttore, pena l’applicazione di una clausola risolutiva espressa che consentiva ilrecesso immediato e senza preavviso dal contratto.Il concessionario, ignaro di tale disposizione, modificava invece la propria sede senzanemmeno comunicare la variazione. Confortato dal pensiero che, non essendo più in unregime di distribuzione esclusiva, avrebbe potuto aprire ovunque il proprio punto venditae dal fatto che, comunque, lo spostamento era stato di poco conto e implicava, oltretutto,un’area espositiva a suo parere migliore.La disposizione contrattuale citata è invece perfettamente in linea con la normativavigente.La distribuzione automobilistica ed i patti conclusi tra distributori - fornitori econcessionari - sub distributori sono disciplinati dal Regolamento CE n. 1400/2002 che, inderoga all’art. 81 paragrafo 3 del trattato CE, cerca di agevolare la libera concorrenza tragli operatori del settore ma in contropartita richiede che tali operatori abbiano precisirequisiti organizzativi, strutturali, di professionalità, finanziari ecc. e siano quindi “impreseselezionate”, ciò al fine di favorire i consumatori ed assicurare la corretta distribuzione diquesti particolari beni.Pertanto ciascun Concessionario ammesso a far parte della “rete” di un Distributore devepossedere detti requisiti. Uno di questi è evidentemente la collocazione territoriale, unitoalla struttura organizzativa della sede dalla quale dichiara di voler operare al momentodella sua nomina, visto che l’Opuscolo Esplicativo al Regolamento CE n. 1400/2002, alladomanda n. 55: “Un distributore (sub-distributore) in un sistema di distribuzione selettiva puòchiudere il punto vendita iniziale, per il quale è autorizzato dal fornitore, e aprire un altropunto vendita altrove?”, risponde: “Non senza il consenso del fornitore, che continuerà adavere la possibilità di accordarsi con il distributore sul luogo di ubicazione del punto venditainiziale. I fornitori di autoveicoli nuovi possono così assicurare che le loro reti coprano tutte learee geografiche all’interno del mercato comune” .Ciò ha senso anche se si pensa che la sede iniziale, molte volte, è proprio una dellecaratteristiche che induce il Distributore a nominare quel determinato Concessionario inragione:- della sua collocazione territoriale, anche ai fini di un’equilibrata e razionaleorganizzazione della propria “rete” di distribuzione;- della sua struttura organizzativa. Il costruttore, pertanto, non può impedire al concessionario di modificare la propria sede.Ma può subordinare la modifica al raggiungimento di un accordo.

Finito di stamparenel mese di novembre 2009

presso la Tipolito Rocchia Snc

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