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Ruolo e ambiti di azione del medico competente all’interno del sistema
pubblico e privato
dott. Mauro Perria
Medico Competente e Autorizzato IRCCS G.Gaslini - EO Osp. Galliera
Università degli Studi di Genova
Genova, 17 maggio 2017
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Regio Decreto N 530 del 14/04/1927 (Regolamentogenerale dell’igiene sul lavoro): “prima della loroammissione al lavoro, per constatare se abbiano i requisitispeciali di resistenza all’azione degli agenti nocivi, alla cuiinfluenza devono esporsi, devono essere visitati da unmedico competente i lavoratori addetti alle seguentilavorazioni... I lavoratori addetti alle lavorazioni indicatenel seguente elenco devono essere sottoposti alla visita diun medico competente alla scadenza di ciascun periodoindicato nell’elenco stesso…”
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
D.P.R. 303/56 (Regolamento generale per l’igiene del lavoro): ilmedico competente era incaricato di seguire le condizioni disalute dei lavoratori esposti a particolari rischi lavorativi e, inquest’ambito, il legislatore individuava l’effettuazione di visitemediche sia prima dell’ammissione al lavoro al fine di verificarei requisiti di idoneità dei soggetti ad una specifica attivitàlavorativa sia periodicamente, secondo uno scadenziariostabilito nella tabella allegata all’art. 33 del D.P.R. 303/56.
Le visite mediche periodiche erano previste anche per i soggettiesposti a rischio “in modo indebito” (soggetti che non svolgonomansioni a rischio ma che operano nello stesso ambiente).
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
DPR 962/1982 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti alcloruro di vinile monomero): oltre a definire per la primavolta i requisiti di specializzazione del medico competente,enuncia l’importante concetto della graduazione dellafrequenza della sorveglianza sanitaria in base al rispettodei valori limite di esposizione professionale, attribuendodunque al medico competente l’organizzazione dellasorveglianza sanitaria “caso per caso, tenuto anche contodei dati ambientali e di esposizione”.
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
D.L.vo 277/91 (Attuazione delle direttive CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione da agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212). «subordinando la sorveglianza sanitaria all'individuazione di rischi professionali non eliminabili con migliorie tecnologiche e organizzative».
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro …….
Sezione penale della Cassazione (Cass. sez. III pen. 20.6.91n. 6828 Ric. Facchini):"Le visite mediche preventive e periodiche sui lavoratoriesposti a rischio di cui all'art.33 DPR 303/56 non sono dicompetenza esclusiva delle strutture pubbliche… La normadi cui all'art.33 DPR 303/56, dettata in materia di igienedel lavoro, non è in contrasto con l'art.5 dello Statuto deilavoratori.
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Sezione penale della Cassazione (Cass. sez. III pen. 20.6.91 n.6828 Ric. Facchini):Le indicazioni della Suprema Corte sono chiarissime : il medicocompetente «non può che» essere di libera scelta del datore dilavoro; qualora infatti si imponesse al datore di lavoro unmedico pubblico e quindi non di sua libera scelta, il datore dilavoro non potrebbe in alcun modo, né in eligendo né invigilando, rispondere dell'operato del sanitario. In caso ditecnopatia causata da errata od omessa sorveglianza sanitaria,un diritto costituzionalmente garantito quale è quello deldiritto alla salute dei lavoratori, in pratica, potrebbe quindiessere non garantito anche solo a causa della semplice inerzia oerrore della pubblica amministrazione.[Cit. M. Del Nevo - DDL RIBAUDO-BOCCUZZI: GLI ASPETTI GIURIDICI CRITICI]
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Il D.Lgs 626/1994 (Recepimento di 15 DirettiveComunitarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi dilavoro) ed il D.Lgs 81/2008 s.m.i. di riordino di tutta lanormativa in materia di salute e sicurezza degli ambienti dilavoro vincolano la figura del medico competente e quindisorveglianza sanitaria ed espressione dei relativi giudizi diidoneità al lavoro, alla individuazione di rischiprofessionali per la salute dei lavoratori noncompletamente eliminabili alla fonte.
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
D.Lgs 626/1994 (Recepimento di 15 Direttive Comunitarie inmateria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
D.Lgs 81/2008 - Articolo 39 - Svolgimento dell’attività dimedico competente1.L’attività di medico competente è svolta secondo i principidella medicina del lavoro e del Codice etico dellaCommissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).2.Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente o collaboratore di una struttura esternapubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.
EVOLUZIONE STORICA DEL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
È stata presentata alla Camera, il 30 Settembre 2016, laproposta di legge C.4065 a firma dei deputati Ribaudo, Boccuzzie altri (in totale 33 firmatari) di modifica dell’art. 39 del D.Lgs.81/08, finalizzata a sottrarre ai datori di lavoro (e ai dirigenti) ilcompito di nominare il Medico Competente per affidarla all’Aslcompetente per territorio, cui i Medici Competenti cosìnominati risponderebbero per il proprio operato.
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTEPROPOSTA DI LEGGE RIBAUDO-BOCCUZZI
…Il giudizio sulle motivazioni che hanno portato allaproposta…dalla relazione di presentazione:– “spesso il medico competente che sottopone a visita illavoratore, pur riscontrando la necessità di ulterioriaccertamenti e analisi non li richiede per non aggravare i costiche dovrebbe sopportare il datore di lavoro“;– “in caso di visita di idoneità alla mansione il medicocompetente può subire pressioni del datore di lavoro neldeterminare l’esito a propria convenienza,indipendentemente delle condizioni reali di idoneità oinidoneità del lavoratore….
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTEPROPOSTA DI LEGGE RIBAUDO-BOCCUZZI
– “le visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute deilavoratori e controllarne la idoneità alla specifica mansione in molticasi non vengono effettuate mettendo a rischio la sicurezzaindividuale dei lavoratori.”“Avere affidato lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza…..alladeontologia professionale del medico non sembra aver rispostoalle attese, NON avendo ottenuto risultati ottimali sul piano dellatutela della salute e della sicurezza, tanto che ancora oggiregistriamo un numero elevato di incidenti sul lavoro, anchemortali, mentre sul versante delle malattie professionali siamo inpresenza di una drastica riduzione in termini assoluti di denunce daparte dei lavoratori e soprattutto dei medici competenti“.
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTEPROPOSTA DI LEGGE RIBAUDO-BOCCUZZI
Il Medico Competente, sia che svolga la sua attività comelavoratore subordinato che come lavoratore autonomo, nelmomento della sottoscrizione dell’incarico si assume gliobblighi che sono stabiliti dalla legge, le cui modalità diattuazione sono dettagliate dalla lettera di incaricocompatibilmente con i limiti imposti dalla normativavigente.
LA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEL MEDICO COMPETENTE
«Non vi è dubbio che l’incarico del medico competente abbiaun'origine privatistica, nel senso che è affidato alla decisione didue soggetti che si accordano per una serie di prestazionispecialistiche all'interno dell'azienda.Ma, d'altro lato, non vi è nessun dubbio che quelle prestazionisono dirette a salvaguardare la salute dei lavoratori dell'aziendae debbano essere svolte dal medico in piena autonomia esecondo le regole tecniche e scientifiche della scienza medica.In questo senso l'attività del medico competente acquista unadimensione di natura senz'altro pubblicistica.»[Beniamino Deidda, Atti del 73° Congresso Nazionale SIMLII,2010]
LA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEL MEDICO COMPETENTE
LA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEL MEDICO COMPETENTE
«Nel sistema della sicurezza del lavoro, la figura del MedicoCompetente ben si può considerare come un ibridogiuridico. Tecnicamente, infatti, egli è un collaboratoredell’imprenditore: in quanto tale egli è scelto e retribuito daquest’ultimo nell’ambito di un rapporto privatistico, aventead oggetto l’assistenza del vertice aziendale nell’eserciziodegli obblighi prevenzionali che richiedono una competenzamedica…[F.Giunta e D.Micheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei
luoghi di lavoro, 2010]
...Funzionalmente, però, il medico competente svolgeun compito di natura pubblicistica, in tanto in quantofinalizzato alla tutela della salute e dell’integrità fisicadei lavoratori e vincolato dai precetti legislativi inmateria.Si spiega così la ragione per cui un tale soggetto è, daun lato, sottoposto a eventuali controlli e, dall’altro,destinatario esclusivo di alcuni reati propri.»[F. Giunta e D. Micheletti, Il nuovo diritto penale dellasicurezza nei luoghi di lavoro, 2010]
LA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEL MEDICO COMPETENTE
LA GARANZIA DELL’AUTONOMIA NEL RAPPORTO COL DL
L’autonomia, che deve essere esercitata dal MC e deveessere garantita dal DL, è collegata alla funzionepubblicistica del MC con i relativi vincoli legislativi
IL RAPPORTO CON LE NORME ETICHE«L’attività di medico competente è svolta secondo i principidella medicina del lavoro e del codice etico dellaCommissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)»(Art. 39 c. 4 Dlgs 81/08)«Il datore di lavoro assicura al medico competente lecondizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compitigarantendone l’autonomia» (Art. 39 c. 4 Dlgs 81/08)
LA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEL MEDICO COMPETENTE
LA GARANZIA DELL’AUTONOMIA NEL RAPPORTO COL DLIl ruolo del medico competente è indubbiamente contraddistintoda connotati di natura pubblicistica.Infatti, il medico riveste, in seno all’azienda, una posizionecaratterizzata da notevole indipendenza ed autonomia rispetto agli
altri soggetti della prevenzione: è tenuto cioè ad operareimparzialmente, per la esclusiva finalità di tutela della salutee dell’integrità fisica dei lavoratori e non alla stregua di unsemplice consulente tecnico sanitario del datore di lavoro…eproprio per questo è destinatario di specifici obblighi penalmentesanzionati e sottoposto a controlli da parte dell’organo di vigilanza(es. Ricorsi avverso il giudizio di idoneità).[Cit. F. Giunta e D. Micheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei
luoghi di lavoro, 2010].
LA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEL MEDICO COMPETENTE
AMBITI DI AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
Gli ambiti di azione del MC sono stati definiti dal Legislatore,per la maggior parte formali:a)il formato ed il contenuto delle cartelle sanitarie e di rischio edei giudizi di idoneità,b)la tracciabilità di adempimenti quali riunioni periodiche esopralluoghic)La custodia delle cartelle sanitarie e loro consegnad)La tipologia delle visite medicheAltri ambiti di attività di natura preventiva, quali l’informazionedei lavoratori, la collaborazione alla Valutazione dei Rischi,alcuni di dubbia interpretazione.
A titolo esemplificativo, le criticità imposte dall'art. 25 comma 1lett. a) del D.Lgs 81/2008, il cui testo sancisce quale obbligopenalmente rilevante (arresto fino a tre mesi o ammenda da438.40€ a 1753.60€) «collaborare con il datore di lavoro e conil servizio di prevenzione e protezione alla valutazione deirischi».La legge non specifica cosa si debba intendere per collaborare:• un mandato "di minima", sintetizzato dall'Interpello 5/2014
della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro,• Un mandato “più esteso”, quale definito da alcune sentenze
della Corte di Cassazione.
AMBITI DI AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
Secondo l'interpretazione della Commissione Interpelli, (espresso in riferimento alla sentenza n.1856 del 15 Marzo 2013 della Corte di Cassazione), il MC ha il compito di prendere conoscenza dei rischi (Valutazione dei Rischi) interfacciandosi con DL, RSPP e RLS presenti in azienda e quindi mettere in atto le azioni cliniche a lui univocamente ascrivibili.
Tale azione consentirà al MC• di delineare un protocollo sanitario appropriato• di raccomandare eventuali integrazioni alla Valutazione deiRischi già condotta.
AMBITI DI AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
Un'interpretazione alternativa dello stesso articolo di legge, è stataaltresì proposta a partire dalla sentenza n. 5037 del 6. Febbraio 2001della Corte di Cassazione (quindi precedente l'entrata in vigore del D.Lgs81/2008), secondo la quale la competenza del MC comprende un ruoloattivo che determina, quale conseguenza, l'assunzione di una autonomaposizione di garanzia in materia sanitaria".In altri termini, il MC NON semplicemente è chiamato ad evidenziare irischi in capo ai lavoratori, ed a partire da questi, determinare il piùopportuno insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato disalute e sicurezza dei lavoratori (cioè il protocollo di sorveglianzasanitaria), ma ad identificare e proporre le misure tecniche appropriatealla loro moderazione.
AMBITI DI AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
La Suprema Corte ha precisato che il ruolo del medico competente non sideve ridurre al mero adempimento delle visite periodiche ma deve ancheavere un ruolo attivo nell’identificazione dei rimedi;“il medico competente ad effettuare le visite mediche periodiche suilavoratori addetti alle lavorazioni industriali che espongono all’azione disostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenutonon solo ad effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati daldatore di lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì acoadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi,anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dettesostanze, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in materiasanitaria” (Cassazione penale, sez. IV, Sentenza 5037 del 6 febbraio 2001,Giur. Lav., 2002, 72).
AMBITI DI AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA AMBITI DI AZIONE DEL MEDICOCOMPETENTE NEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
-NEL SISTEMA PUBBLICO E’ MAGGIORE LA SOVRAPPOSIZIONEDI SOGGETTI/ORGANI MEDICO COLLEGIALI CHE SONO PERLEGGE CHIAMATI AD ESPRIMERSI SULL’IDONEITA’ AL SERVIZIO
-TALI GIUDIZI SPESSO SI SOVRAPPONGONO CREANDO NONPOCHE PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITA’ ED APPLICATIVE
AMBITI DI AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA RICHIEDENTE TIPOLOGIA DIGIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Idoneità per esposizione a rischi specifici in ambito lavorativo
Valutazione idoneità psico-fisica intesa come compatibilità tra stato di salute del lavoratore e rischi professionali e accertamenti per verifica di assenza di condizioni alcodipendenzae assunzione di sostanze psicotrope
- D.Lgs81/08 e smi
-L 125/2001
-Conferenza
Stato
Regioni (in
attesa di
modifica)
- Datore di Lavoro
-Lavoratore
Idoneità alla mansione specifica in base ai fattori di rischio
-prosecuzione dell’’attività con esposizione ai rischi specifici, possibile anche con prescrizioni/limitazioni
-cambio
mansione/atti
vità con
rivalutazione
dell’idoneità
per
esposizione ai
nuovi rischi
VALUTATORE
Medico
Competente
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVARICHIEDENTE TIPOLOGIA
DI GIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Idoneità per esposizione a rischio radiologico
Valutazione idoneità psico-fisica intesa come compatibilità tra stato di salute generale confrontato con l’esposizione lavorativa al rischio radiologico
- D.Lgs 230/95 e smi
- Datore di Lavoro
-Lavoratore
Idoneità all’esposizione a RI
-prosecuzione dell’’attività con esposizione ai rischi specifici, possibile anche con prescrizioni/limitazioni
-non idoneità
per
esposizione al
rischio
radiologico
VALUTATORE
Medico Autorizzato (cat A o B)
Medico
Competente
(cat B)
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA RICHIEDENTETIPOLOGIA DI
GIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Idoneità al Servizio d’Istituto
Valutazione della compatibilità tra stato di salute del lavoratore e lo svolgimento delle attività previste dalla mansione/qualifica (capacità lavorativa generica) per gli aspetti non inerenti i rischi professionali di pertinenza del medico competente
- DPR 461/2001, art 15 e DM/MEF 12/2/2004 (regolamento attuativo)
- Datore di Lavoro
- Lavoratore
Idoneità alle mansioni del profilo professionale di appartenenza (nuovo modello di giudizio)
In tal caso
possono
essere
avallate o
meno le
prescrizioni/
limitazioni
del MC, se
presenti
-idoneità ai compiti di mansione della qualifica di appartenenza con o senza controindicazioni
-cambio qualifica
(equivalente o inferiore,
previo consenso del
lavoratore)
-pensionamento, con
contributi versati, per
impossibilità di
ricollocamento aziendale
(non impossibilità a
svolgere successivamente
altre attività, in ambito
privato o con lavoro
autonomo)
VALUTATORE
CMV/CML/CMO
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA RICHIEDENTE TIPOLOGIA DIGIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni
pubbliche dello
Stato e degli Enti
pubblici nazionali
in caso di
permanente
inidoneità
psicofisica
Verifica dell’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio d’istituto
-Art 55 octiesdel DLgs 165/2001 -DPR 171/2011 (regolamento attuativo)
- Datore di Lavoro (anche d’ufficio)
- Lavoratore
inidoneità psicofisica permanente assoluta” e “inidoneità psicofisica
permanente
relativa”
-inidoneità ai compiti di mansione della qualifica di appartenenza assoluta o relativa con concontroindicazioni
-cambio qualifica
(equivalente o
inferiore)
-eventuale
mobilità in PA
per 2 anni
VALUTATORE
CMV/
CML/
CMO
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA RICHIEDENTE TIPOLOGIA DIGIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Inabilità a qualsiasi attività lavorativa
Valutazione della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio)
- L 335/1995 art 2
- Lavoratore -Sussistenza di inabilità a qualsiasi attività lavorativa.
- Inidoneità
alle mansioni
del profilo
professionale
di
appartenenza
in modo
assoluto o
relativo
Pensione di inabilità. Incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa, anche lavoro autonomo o presso enti privati in Italia o all’estero. Raggiungimento del massimo della contribuzione con bonus statale
VALUTATORECMV
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA RICHIEDENTE
TIPOLOGIA DI GIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Inabilità a proficuo lavoro
Valutazione della assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa che sia proficua nell’ambito della PA (conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio)
- L 274/1991 art 13
- Datore di Lavoro (previo consenso del lavoratore)
- Lavoratore
Sussistenza di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro
Pensione di inabilità con contributi versati. Compatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa, anche lavoro autonomo o presso enti privati.
VALUTATORE
CML (ASL)
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA
RICHIEDENTE TIPOLOGIA DI GIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Idoneità fisica del lavoratore
Valutazione della idoneità fisica al lavoro
L 300/1970 art. 5
Datore di Lavoro
Idoneità al lavoro generica-attitudinale
Prosecuzione dell’’attività lavorativa, possibile anche con limitazioni oinidoneità al lavoroPossibile risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inidoneità permanente ed impossibilità di reimpiego
VALUTATOREEnti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico (es. Medicina del Lavoro Università)
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA RICHIEDENTE TIPOLOGIA DI GIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Accertamento della compatibilità delle
mansioni affidate
al lavoratore
invalido con il
suo stato di
salute
Valutazione della idoneità psicofisica al lavoro attitudinale/specifica
- L 68/1999 art. 10
Lavoratore/
Datore di
Lavoro
Idoneità al lavoro attitudinale/specifica
Prosecuzione dell’’attività lavorativa, possibile anche con limitazioni
VALUTATORE
Commissione
Invalidi ASL
TIPOLOGIA DIACCERTAMENTO
FINALITA’ NORMATIVA RICHIEDENTE TIPOLOGIA DI GIUDIZIO
EFFETTI DEL GIUDIZIO
Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica
Valutazione della idoneità psicofisica mansioni di altro profilo professionale
CCNL
(Sanità – Enti
Locali)
Lavoratore/
Datore di
Lavoro
Idoneità al lavoro attitudinale/specifica
Prosecuzione dell’’attività lavorativa in mansioni di altro inquadramento professionale
VALUTATORE
CML ASL
AMBITI DI AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALL’INTERNO DEL SISTEMA PUBBLICO E PRIVATO
OGGETTO: Approvazione Linee di Indirizzo Regionali per ladefinizione di procedure e modalità operative dell’attivitàdei medici competenti delle Aziende Sanitarie Liguri e degliEnti del Servizio Sanitario Regionale.
VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. che detta i principiin materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.Lgs 17 marzo 1995, n° 230 contenete le misure dibase della Radioprotezione italiana e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 recante"Attuazione delledirettive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.“;
VISTO l’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 “AccertamentiSanitari” nel quale si dispone che “Sono vietati accertamentida parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermitàper malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Ilcontrollo delle assenze per infermità può essere effettuatosoltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenzialicompetenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore dilavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di farcontrollare la idoneità fisica del lavoratore da parte di entipubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”;
VISTO l’art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e ss.mm.ii adoggetto “Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negliaccertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità deipersonali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altreamministrazioni dello Stato”;
VISTO l’art. 15 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 “Accertamentidi inidoneità ed altre forme di inabilità” che dispone che:
1.ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità alservizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visitadella Commissione territorialmente competente, con invio diuna relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili;
2.in conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assolutaa qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede,entro trenta giorni dalla ricezione del verbale dellaCommissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro eall'adozione degli atti necessari per la concessione ditrattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigentidisposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per ilpersonale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche adordinamento civile;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004,recante “Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi diaccertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, edapprovazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in viatelematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti esulle modalità di svolgimento dei lavori”, con particolare riferimento all’art. 3,commi 2° e 3°;
PRESO ATTO che, il sopra citato comma 2 stabilisce che nei confronti dei dipendenti dienti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari dicui al regolamento sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmentecompetente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, secollocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l'Aziendasanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dei pensionati.
PRESO ATTO, altresì, che al comma 3 si dispone che per gli altri dipendenti dellepubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamentisono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provinciaove è ubicato l'Ente di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati inquiescenza, dalla Commissione medica di verifica competente, in relazione alluogo di residenza degli interessati.
RILEVATO che la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 477 del14.12.2004, ad oggetto “Accertamento medico legale collegiale per idoneità allavoro”, prevede che i collegi medici dell'Azienda USL assolvono le competenzemedico legali in materia di accertamento dell'idoneità al lavoro per:
- dipendenti di Enti Pubblici non Economici nazionali, regionali o locali, di cui allaLegge n. 70/75 et s.m.i. (es. dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP, ACI...) ai fini del"cambio mansioni" o della "dispensa dal servizio per motivi di salute";
- dipendenti pubblici iscritti INPDAP: Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali(CPDEL), Cassa Pensioni per i Sanitari (CPS), Cassa Pensioni per gli Insegnanti(CPI) e Cassa di Previdenza per le pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG) ai finidella "dispensa dal servizio per motivi di salute" (come specificato da circolaren. 477 del 14/12/2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- dipendenti privati ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla mansione richiestadal datore di lavoro (art. 5 L. 300/70) oppure per ricorso avverso il giudizio delmedico competente da parte del lavoratore o del datore di lavoro (art. 41 D.L.81/08);
PRESO ATTO che le visite collegiali per dipendenti pubblici, finalizzate al cambiomansioni o dispensa dal servizio per motivi di salute (pensionamentoanticipato), sono state trasferite per competenza alle Commissioni Mediche diVerifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezioni provinciali, apartire dal 24/02/2004, data di entrata in vigore del Decreto dell'Economia eFinanze del 12/02/2004;
CONSIDERATO l’art. 55 octies (Permanente inidoneità psicofisica) del Decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Accertamento medico legale collegiale peridoneità al lavoro” stabilisce che nel caso di accertata permanente inidoneitàpsicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cuiall'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro e conregolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anchead ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici le:
a) procedure da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativadell'Amministrazione;
b) possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità deldipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degliutenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesadell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancatapresentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificatomotivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui allalettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottatidall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso direiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12febbraio 2004, recante criteri organizzativi per l'assegnazione delledomande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 delD.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461,............. stabilendo che le Commissionimediche di verifica (CMV) sono competenti ad eseguire gli accertamentisanitari nei confronti dei dipendenti di tutte le altre pubblicheamministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e nellospecifico, le pubbliche amministrazioni di cui al citato art. 1 del D.Lgs.165/2001, , possono essere così individuate:
Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e cioè:Aziende sanitarie locali, Aziende Ospedaliere, Istituti Zooprofilatticisperimentali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Agenzia per iservizi sanitari regionali, Agenzie regionali per la protezione ambientale(ARPA), Ordine Mauriziano di Torino, Ospedale Galliera di Genova,Residenza sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA), nonché ex IPAB,per le quali è in corso o è intervenuto il processo di trasformazione inAziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in forza della riformaoperata dal D.Lgs. n. 207/2001 (Capo II);
DATO ATTO che, giusta il disposto dell’art. 1, comma 1°, lettera b), del summenzionatoDecreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, deveintendersi per “Commissione medica di verifica” la Commissione medica di cuiall'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art.del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278;
VISTA la Circolare M.E.F. n. 477 del 14.12.2004, ha stabilito che, in caso di istanza dipensione di inabilità di cui alla L. n. 274/1991 (accertamento della condizione diinabilità permanente e assoluta a proficuo lavoro), la competenza è del Collegiomedico appositamente costituito presso la A.S.L., integrato, come previstodall’art. 13 della citata L. n. 274/1991, da un medico in rappresentanza della Cassapensioni cui il dipendente è iscritto;
PRESO ATTO della Circolare INPDAP n. 37 dell’11 giugno 2016 ad oggetto “ Decreto12 febbraio 2004 – Organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del D.P.R.29 ottobre 2001, n. 416”, con la quale vengono definiti i criteri organizzativi perl’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cuiall’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, edapprovazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissionitelematiche, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti esulle modalità di svolgimento dei lavori”;
PRESO ATTO che la sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure diprevenzione nei confronti dei lavoratori esposti a rischi lavorativi per lasalute, e fa parte delle misure generali di tutela ex art. 15 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.; consiste nell’ ”insieme degli atti medici, finalizzatialla tutela della salute (stato di completo benessere fisico, mentale esociale) e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, aifattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attivitàlavorativa” (art.2 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
RAVVISATA la necessità di adottare opportune Linee di Indirizzo per definirepuntuali e omogenee modalità operative al fine di eliminare lesovrapposizioni dell’attività dei medici Competenti con altre attività eservizi, e promuovere una gestione collegiale e collaborativa delleproblematiche legate alla ricollocazione dei lavoratori titolari di giudizi dinon idoneità e idoneità con prescrizioni/limitazioni, contenutenell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
RITENUTO NECESSARIO, al fine di raggiungere l’obiettivo
prioritario dell’applicazione delle emanande Linee di Indirizzo,
coinvolgere i soggetti e le funzioni di seguito elencati:Datore di Lavoro: Direttore Generale
Direttore Sanitario Aziendale
Direttore Amministrativo Aziendale
Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
Direttori di Distretto
Direttori di Dipartimento
Direttore del Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie
Direttore della U.O. Risorse Umane
Direttore Struttura Complessa /Responsabile Struttura Semplice
Lavoratori
Medico Competente (MC)
Medico Autorizzato (MA)
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
RITENUTO inoltre, in forza di quanto sopra enunciato di approvare le Linee Indirizzo contenute inargomento e di trasmetterle alle Aziende Sanitarie Liguri e agli Enti del Servizio Sanitario,affinché provvedano alla loro diffusione presso i soggetti coinvolti sopra menzionati;
ATTESO che il presente deliberato costituisce direttiva vincolante efunzione di indirizzo ex art. 8 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, ess.mm.ii.;
su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale Assessore alla Sanità, Politiche SocioSanitarie e Terzo Settore, Sicurezza e Emigrazione
D E L I B E R Aper quanto espresso in premessa ed in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato ed
approvato:
di adottare le sopracitate Linee di Indirizzo per definire puntuali eomogenee modalità operative, eliminare le sovrapposizionidell’attività dei Medici Competenti con altre attività e servizi, alfine di promuovere una gestione collegiale e collaborativa delleproblematiche legate alla ricollocazione dei lavoratori titolari digiudizi di non idoneità e idoneità con prescrizioni/limitazioni;…………………………
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
Premessa
Le Linee di Indirizzo Regionali nascono con il compito specifico di eliminare lesovrapposizioni dell’attività dei Medici Competenti con altre attività e servizi, epromuovere una gestione collegiale/collaborativa delle problematiche legate allaricollocazione dei lavoratori titolari di giudizi di non idoneità e idoneità conprescrizioni/limitazioni.
Scopo e Campo di Applicazione
La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione nei confronti deilavoratori esposti a rischi lavorativi per la salute, e fa parte delle misure generali ditutela ex art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; consiste nell’ ”insieme degli atti medici,finalizzati alla tutela della salute (stato di completo benessere fisico, mentale esociale) e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (Art.2D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).
Essa è orientata, come la totalità delle attività deputate al MC, dai “principi dellaMedicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di Saluteoccupazionale (ICOH)” (art. 39, c. 1 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), ed è programmata edeffettuata “secondo i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici etenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati” (art. 25, c. 1 lett. b).
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DA ADOTTARE PER:
Visite dei lavoratori ai sensi dell’art.41 del D.LGS 81/2008
Visite dei lavoratori ai sensi dell’art. 85 del D.LGS 230/1995
Visite dei lavoratori ai sensi dell’art dell’art. 5 L. 300/1970
Visite dei lavoratori ai sensi del DPR 461/2001
Ricorsi avverso il giudizio di Idoneità/Inidoneità
Gestione dei giudizi di Idoneità/Inidoneità con limitazioni e prescrizioni
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
1) VISITE EX ART. 41 D.LGS. 81/08 S.M.I.
Il MC svolge, ai sensi della normativa vigente, attività di sorveglianza sanitaria mediantel’effettuazione di visite mediche.
Le visite sono mirate ai rischi lavorativi e finalizzate alla formulazione del giudizio diidoneità alla mansione specifica e possono essere:
preventive per i lavoratori neoassunti/tirocinanti (anche in fase preassuntiva): intese aconstatare l’assenza di controindicazioni all’espletamento della mansione specificacui il Lavoratore è destinato, da eseguirsi prima dell’esposizione ai rischi lavorativi;
periodiche: secondo una periodicità prevista dalla normativa o disposta dal MedicoCompetente e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale,finalizzate a verificare lo stato di salute del Lavoratore ed esprimere il giudizio diidoneità alla mansione specifica;
in occasione di cambio mansione: per verificare l’idoneità alla mansione specificarispetto agli eventuali nuovi fattori di rischio ai quali la nuova mansione e/o nuovaunità operativa di assegnazione espongono il lavoratore;
precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute (malattia oinfortunio) di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di esprimere ilgiudizio di idoneità alla mansione specifica;
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
1) VISITE EX ART. 41 D.LGS. 81/08 S.M.I.
Il MC svolge, ai sensi della normativa vigente, attività di sorveglianza sanitariamediante l’effettuazione di visite mediche.
alla cessazione del rapporto di lavoro: nel caso di esposizione ad agentichimici pericolosi per la salute (art. 229 comma 2 lettera c del D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. ) / amianto / cancerogeni è prevista una visita da partedel MC per verificare la situazione clinica al momento della cessazione dalrischio e fornire al Lavoratore eventuali indicazioni relative alle prescrizionimediche da osservare. Nel caso di alcuni agenti biologici (art. 279 comma5 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.) è previsto che il medico competentefornisca delle informazioni sulla necessità di sottoporsi ad accertamentisanitari anche dopo la cessazione dell’attività che ha comportatol’esposizione al suddetto rischio.
In tali casi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratoreviene informato tramite le Risorse Umane circa la necessità di effettuarela visita medica di fine rapporto e la possibilità di ritirare copia dellacartella sanitaria e di rischio presso il Servizio di Medicina Preventiva,previo accordi.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
1) VISITE EX ART. 41 D.LGS. 81/08 S.M.I.
Il MC svolge, ai sensi della normativa vigente, attività di sorveglianza sanitariamediante l’effettuazione di visite mediche.
visita medica straordinaria: è prevista dall’art. 229, c. 7, lett. d del D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. (TITOLO IX - Sostanze pericolose) nel caso in cui uno o piùlavoratori esposti in maniera analoga ad un agente chimico mostrinol’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione oil superamento di un valore limite biologico, ed è rivolta ai lavoratori conesposizione simile; è prevista inoltre dall’art. 211 c. 2 del D.Lgs 81/2008, cosìcome modificato dal D.Lgs. 159/16, in relazione al superamento dei valori diazione per i campi elettromagnetici.
su richiesta del lavoratore: qualora tale richiesta sia correlata ai rischiprofessionali o alle condizioni di salute del lavoratore, compresi i problemilegati allo stress lavoro-correlato, suscettibili di peggioramento a causadell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità allamansione specifica. Il Lavoratore richiede la visita al Medico Competente,tramite apposita modulistica. In caso di riscontro positivo da parte delMedico Competente in merito alla correlazione della richiesta con l’attivitàlavorativa si procede.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
1) VISITE EX ART. 41 D.LGS. 81/08 S.M.I.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica può presentare leseguenti espressioni:
idoneità;
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni olimitazioni;
inidoneità temporanea;
inidoneità permanente;
e deve essere comunicato in forma scritta, anche dematerializzata,
• al Datore di Lavoro/Dirigente responsabile,
• al Lavoratore interessato
• alla Direzione dell’U.O. Risorse Umane.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
1) VISITE EX ART. 84 – 85 - 91 DEL D.LGS. 230/95 S.M.I.:
Visita medica preventiva: il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti egli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, prima di essere destinati ad attività cheli espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica a cura delmedico addetto alla sorveglianza medica.
Visite mediche periodiche e straordinarie: il datore di lavoro deve provvedere a che ilavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 siano sottoposti, acura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almenouna volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazionelavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per ilavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essereeffettuata almeno ogni sei mesi.
Visite mediche eccezionali: previste in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti consuperamento dei valori stabiliti (limite di esposizione).
Visita medica alla cessazione dell’esposizione e oltre: la prima è prevista ai sensidell’art.85, c.5 del D.Lgs 230/95 e le seconde sono disposte eventualmente dalmedico autorizzato (art.85, c.4 del D.Lgs 230/95)
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
1) VISITE EX ART. 84 – 85 - 91 DEL D.LGS. 230/95 S.M.I.:
Il giudizio di idoneità può presentare le seguenti espressioni:
idoneità;
idoneità a determinate condizioni;
non idoneità.
All’atto della cessazione del lavoratore (comunicata con nota proveniente dal Dirigenteindividuato nelle disposizioni aziendali) il Documento Sanitario Personale (DOSP)viene chiuso dal Medico Autorizzato/Competente.
Il Medico invia l’originale all’INAIL (ex ISPESL) entro 6 mesi dalla data di cessazione delrapporto di lavoro, o comunque entro il più breve tempo possibile qualora lacomunicazione non fosse avvenuta puntualmente, e ne produce ulteriore copiache conserva a propria cura per lo stesso periodo previsto a carico dell’INAIL (exISPESL) dall’art.90, c.3 D.Lgs 230/95.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore viene informatotramite le Risorse Umane circa la necessità di effettuare la visita medica di finerapporto e la possibilità di ritirare copia del DOSP presso il Servizio di MedicinaPreventiva, previo accordi.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE LAVORATORI NEOASSUNTI EXD.LGS. 81/08 SS.MM.II. E D.LGS. 230/95 SS.MM.II.:
Le procedure devono prevedere una tempistica adeguataall’emissione del giudizio di idoneità specifico per la mansione intempo utile per l’inizio dell’attività lavorativa ricorrendo, overitenuto opportuno, anche alla visita in fase preassuntiva.
Ove possibile andrà comunicato al Medico competente da parte delDatore di lavoro il reparto di destinazione al fine di mirare gliaccertamenti ai rischi specifici.
In caso questo non sia ancora stato individuato gli accertamentisaranno mirati al profilo di rischio generico della qualificaprofessionale di appartenenza; sarà quindi cura del Datore dilavoro, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell’art.18, comma 1,lettera c del D.Lgs 81/2008, di accertare se il reparto diassegnazione del lavoratore presenti fattori di rischio nonvalutati nel certificato di idoneità e, in questo caso, richiedereeventuali approfondimenti al Medico competente.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
2) VISITE DEI LAVORATORI EX ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 E D’IDONEITA’ AL SERVIZIO D’ISTITUTO
Al di fuori delle tipologie di visite sopra descritte (ex D.Lgs. 81/08 s.m.i.e D.Lgs. 230/95), il Medico Competente e/o Autorizzato, non puòeffettuare accertamenti sanitari e/o visite sui lavoratori per i qualiè invece facoltà del Datore di Lavoro di far controllare l’idoneitàfisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzatidi diritto pubblico ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70 e dell'art.15 DPR 461/2001 (accertamenti di inidoneità ed altre forme diinabilità) e decreti attuativi, aventi natura regolamentare neldisciplinare i procedimenti che, ai vari fini, conduconoall’accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio delpubblico dipendente .
Con il successivo Decreto interministeriale del 12/02/2004 e lacircolare applicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanzen.477 del 14.12.2004, viene sancita la COMPETENZA delleCommissioni Mediche di Verifica per Amministrazioni, Aziende edEnti del S.S.N.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
2) VISITE DEI LAVORATORI EX ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 E D’IDONEITA’ ALSERVIZIO D’ISTITUTO
Il Decreto Interministeriale del 12 Febbraio 2004 ha fissato i criteriorganizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi diaccertamento sanitario.
Rientrano in tale ambito gli accertamenti sull’idoneità lavorativa che nonriguardino i rischi specifici previsti dalle norme di salute e sicurezzanegli ambienti di lavoro o dalla valutazione dei rischi, anche nel caso incui gli interessati siano sottoposti (per altri motivi) a sorveglianzasanitaria da parte del medico competente.
Sono da ricondurre a questo ambito tutte le verifiche di idoneità (intesacome validità e/o abilità) allo svolgimento dei compiti previsticontrattualmente per la qualifica di appartenenza, in cui è il Datoredi Lavoro che richiede l’accertamento a cui il dipendente devesottoporsi.
Anche il lavoratore può richiedere di essere sottoposto agli accertamenti dicui sopra, sempre con le medesime finalità.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
2) VISITE DEI LAVORATORI EX ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 E D’IDONEITA’ ALSERVIZIO D’ISTITUTO
In data 27 marzo 2015 la Giunta della Regione Liguria ha emanato la Deliberan. 404/2015 avente ad oggetto “Indirizzi, ex art. 8 L.R. n. 41/2006 ess.mm.ii., in materia di accertamenti medico-legali di competenza dellaCommissione Medica di Verifica (C.M.V.) di Genova e dei Collegiappositamente costituiti presso le AA.SS.LL. del S.S.R.” con la quale èstata ribadita la competenza della CMV per tutte le tipologie diaccertamento medico legale previste dalla normativa vigente(idoneità/inidoneità al servizio d’istituto, inabilità ex lege 335/95 ecc.) conla sola eccezione dell’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro ex lege274/91 art 13 che può essere richiesto solo dal lavoratore e deve essereespletato dal Collegio medico legale della ASL territorialmentecompetente.
Pertanto le visite mediche per finalità di cambio della qualifica diappartenenza o dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni dellaqualifica di appartenenza sono demandate alla Commissione Medica diVerifica della Direzione Territoriale di Genova del Ministero dell'Economiae delle Finanze.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
2) VISITE DEI LAVORATORI EX ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 E D’IDONEITA’ ALSERVIZIO D’ISTITUTO
Al di fuori degli accertamenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300del 1970 “il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisicadel lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di dirittopubblico” oltre che per tutti i lavoratori non esposti a rischi professionali,anche in presenza di lavoratori che svolgono una mansione per la quale èprevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del MedicoCompetente, per la verifica dell'idoneità fisica al lavoro.
Questa tipologia di accertamenti è rivolta alla valutazione della capacitàlavorativa generica/attitudinale del lavoratore al di fuori dell'ambito diaccertamento dell'idoneità agli specifici rischi professionali demandatodalla legge al medico competente. Tali visite mediche devono essereespletate da enti o istituti specializzati di diritto pubblico.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
2) VISITE DEI LAVORATORI EX ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 E D’IDONEITA’ AL SERVIZIO D’ISTITUTO
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI VISITA:
• in entrambi i casi il Dirigente delegato/responsabile sottopone al Datore diLavoro il quesito con le motivazioni per l’eventuale invio a visita delLavoratore, corredato da dettagliata relazione tecnica.
• Successivamente il Datore di Lavoro, tramite la Direzione del Personale,formalizzerà la richiesta di visita alla Commissione Medica di Verifica delMinistero dell'Economia e delle Finanze di competenza.
Il giudizio di idoneità formulato dalla Commissione perverrà alla Direzione delPersonale che provvederà all’invio al Datore di Lavoro, al Dirigentedelegato/responsabile ed al Medico Competente Coordinatore.
Qualora la CMV abbia espresso un giudizio di non idoneità/idoneità conprescrizioni-limitazioni temporaneo, la Direzione del Personale avrà cura didisporre un nuovo accertamento sanitario almeno 60 giorni prima dellascadenza, ai fini di acquisire il definitivo o ulteriore giudizio sullo stato diidoneità, comunicando la richiesta al Lavoratore, al Datore di lavoro ed alDirigente delegato/responsabile.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
2) VISITE DEI LAVORATORI EX ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 E D’IDONEITA’ ALSERVIZIO D’ISTITUTO
Il Medico Competente qualora, nell'ambito dell'espletamento delle visite a luiriservate dalla normativa vigente, ritenga che le problematiche riferite dallavoratore non siano correlate ai rischi professionali:
non esprime giudizi di competenza;
richiede al Dirigente della S.C. Personale l’attivazione della Commissione medicadi verifica per la valutazione dell’idoneità al profilo di appartenenza o ladispensa dal servizio o della Commissione ex art 5 legge 300/1970 per lavalutazione della capacità lavorativa generica/attitudinale.
Nelle more della formulazione del giudizio da parte della Commissione medicadi verifica o commissione ai sensi dell'art. 5 Legge 300/1970, il MedicoCompetente ha, comunque, facoltà di indicare un’eventuale non idoneitàtemporanea del dipendente alla mansione specifica, se del caso invitando illavoratore a recarsi dal medico di base per la valutazione della patologia ela relativa giustificazione dell’assenza.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
3) RICORSI AVVERSO I GIUDIZI DI IDONEITÀ FORMULATI DAI MEDICICOMPETENTI E DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
Il Medico Competente/Autorizzato trasmette per iscritto il giudizio di idoneità alLavoratore alla Direzione del personale ed al Datore di Lavoro.
Sia il Lavoratore, che il Datore di Lavoro hanno il diritto a presentare ricorso, entro30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità alla mansionespecifica formulato dal Medico Competente. Il ricorso deve essere presentatopresso la SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Aziendastessa (PSAL).
Il ricorso avverso il giudizio di idoneità medica all’esposizione alle radiazioniionizzanti espresso dal Medico Autorizzato per i Lavoratori di categoria A e Bdeve essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudiziostesso alla Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro del Ministero delLavoro, della Salute e delle Politiche sociali (ex Ispettorato Medico Centrale dellavoro), ai sensi dell’art. 95 S.lgs 230/95.
Il ricorso al giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Medica di Verifica puòessere inoltrato dal Lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione del verbaledi visita alla Commissione Medica di seconda istanza della Direzione di SanitàMilitare di cui all’art. 5 della Legge 416/26.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
4) PROPOSTA DI GESTIONE COLLEGIALE DEI GIUDIZI DIINIDONEITÀ/IDONEITÀ CON LIMITAZIONI/PRESCRIZIONIFORMULATI DAL MEDICO COMPETENTE O DALLACOMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA CHE PONGANOPROBLEMI DI COMPATIBILITÀ CON LA MANSIONE DELLAVORATORE
Al fine di meglio ottemperare agli obblighi di cui agli art. 42 e 18,comma 1- lettera c, del D.Lgs 81/2008 il percorso direcepimento delle eventuali limitazioni o prescrizioni allegateal giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente dalMedico Autorizzato, dalla Commissione Medica di Verifica o exart. 5 L.300/1970 deve essere formalizzato e costituire parteintegrante della documentazione relativa alla sicurezza esalute nei luoghi di lavoro.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
4) PROPOSTA DI GESTIONE COLLEGIALE DEI GIUDIZI DIINIDONEITÀ/IDONEITÀ CON LIMITAZIONI/PRESCRIZIONIFORMULATI DAL MEDICO COMPETENTE O DALLACOMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA CHE PONGANOPROBLEMI DI COMPATIBILITÀ CON LA MANSIONE DELLAVORATORE
Tale percorso può prevedere
• il mantenimento presso la stessa struttura di appartenenzaindicando le disposizioni necessarie al rispetto delle suddettelimitazioni o prescrizioni
• il trasferimento ad altra struttura in cui sia possibile applicaretali disposizioni.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
4) PROPOSTA DI GESTIONE COLLEGIALE DEI GIUDIZI DIINIDONEITÀ/IDONEITÀ CON LIMITAZIONI/PRESCRIZIONIFORMULATI DAL MEDICO COMPETENTE O DALLACOMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA CHE PONGANO PROBLEMIDI COMPATIBILITÀ CON LA MANSIONE DEL LAVORATORE
Nel primo caso il percorso può essere gestito dal Dirigente dellastruttura di appartenenza o dalla Direzione Medica/dallaDirezione delle Professioni Sanitarie/dalla DirezioneAmministrativa per il personale rispettivamente ad esseafferente.
Nel secondo caso, sentito il Dirigente della struttura diappartenenza, il percorso viene gestito dalla DirezioneMedica/dalla Direzione delle Professioni Sanitarie/dallaDirezione Amministrativa per il personale rispettivamente adesse afferente.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
4) PROPOSTA DI GESTIONE COLLEGIALE DEI GIUDIZI DIINIDONEITÀ/IDONEITÀ CON LIMITAZIONI/PRESCRIZIONI FORMULATIDAL MEDICO COMPETENTE O DALLA COMMISSIONE MEDICA DIVERIFICA CHE PONGANO PROBLEMI DI COMPATIBILITÀ CON LAMANSIONE DEL LAVORATORE
Nella stesura del percorso è possibile il coinvolgimento del Responsabiledel Servizio Prevenzione e Protezione e del MedicoCompetente/Autorizzato per la migliore definizione dellacompatibilità delle prescrizioni/limitazioni con i fattori di rischioconnessi alla collocazione/ricollocazione lavorativa.
Al termine della procedura dovrà essere redatto un verbale performalizzare e conservare agli atti la decisione da attuare comeindicato nel primo paragrafo; il verbale dovrà essere inviato perconoscenza al Medico Competente/Autorizzato ed al ServizioPrevenzione e Protezione.
Approvazione Linee di Indirizzo Regionali
IDONEITA' AL LAVORO
ESPOSTO A RISCHI
PROFESSIONALI
MEDICO
COMPETENTE
IDONEO
SENZA LIMITAZIONI
CON LIMITAZIONI
NON IDONEO
NON ESPOSTO A
RISCHI
PROFESSIONALI
LAVORATORE
CMV/CML/CMO
Dlgs 461-165/01
DPR 171
Med Lav Universita'
Art 5 L 300/70
PERMANENTETEMPORANEOINIDONEITA'
ASSOLUTA o RELATIVA
ALLE MANSIONI
DEL PROFILO
APPARTENENZA
Valutazione della
capacita' lavorativa
(validità e/o abilitàa svolgere i compiti
previsti dal contratto)
Valutazione
Compatibilità con il
lavoro specifico
(LAVORO UOMO)
Ruolo e ambiti di azione del medico competente all’interno del sistema
pubblico e privato
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Genova, 17 maggio 2017