73
Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo Schema di contratto ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 1 / 73 SCHEMA DI CONTRATTO per i SERVIZI DI RIFACIMENTO DEL PATRIMONIO APPLICATIVO della AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE Note: A) le parti riportate nel formato ___ o XXX saranno completate al momento della sottoscrizione del contratto; B) l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di modificare e/o integrare il corpo del presente Schema di contratto, anche all’esito delle risultanze della procedura concorsuale.

SCHEMA DI CONTRATTO per i SERVIZI DI RIFACIMENTO DEL ... · -Sistema Informativo si intende l’insieme del software applicativo e di base, delle apparecchiature e delle banche dati

Embed Size (px)

Citation preview

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 1 / 73

SCHEMA DI CONTRATTO

per i

SERVIZI DI RIFACIMENTO DEL PATRIMONIO APPLICATIVO

della

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Note:

A) le parti riportate nel formato ___ o XXX saranno completate al momento della sottoscrizione del contratto;

B) l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di modificare e/o integrare il corpo del presente Schema di contratto, anche all’esito delle risultanze della procedura concorsuale.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 2 / 73

INDICE

ARTICOLO 1: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, DEFINIZIONI E NORME REGOLATRICI ... 6

ARTICOLO 2: OGGETTO ........................................................................................................................... 9

ARTICOLO 3: AUMENTI, DIMINUZIONI E VARIANTI ............................................................................... 11

ARTICOLO 4: DURATA, SUBENTRO FINALE ............................................................................................ 13

ARTICOLO 5: CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ............................................................. 16

ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEL FORNITORE.............................................................................................. 18

ARTICOLO 7: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ......................................................... 21

ARTICOLO 8: MONITORAGGIO............................................................................................................... 23

ARTICOLO 9: AMBIENTI, DIMENSIONI E TOLLERANZE.......................................................................... 25

ARTICOLO 10: COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILI DELLE PARTI ..................... 28

ARTICOLO 11: DELIVERABLES CONTRATTUALI .................................................................................... 31

ARTICOLO 12: MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E MODIFICA DEI LIVELLI DI SERVIZIO....... 33

ARTICOLO 13: COLLAUDO E ACCETTAZIONE DEI SERVIZI ................................................................... 35

ARTICOLO 14: PROPRIETÀ E TITOLARITÀ ............................................................................................. 36

ARTICOLO 15: GARANZIE....................................................................................................................... 38

ARTICOLO 16: CORRISPETTIVO ............................................................................................................. 42

ARTICOLO 17: FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI......................................... 47

ARTICOLO 18: PENALI............................................................................................................................ 51

ARTICOLO 19: CAUZIONE....................................................................................................................... 54

ARTICOLO 20: UTILIZZO DI APPARECCHIATURE E PRODOTTI SOFTWARE ........................................... 55

ARTICOLO 21: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE ............................................................... 55

ARTICOLO 22: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA ......................... 56

ARTICOLO 23: RESPONSABILITÀ............................................................................................................ 60

ARTICOLO 24: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ................................................................................ 61

ARTICOLO 25: RECESSO PER GIUSTA CAUSA ......................................................................................... 63

ARTICOLO 26: RECESSO......................................................................................................................... 65

ARTICOLO 27: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO .............................................. 66

ARTICOLO 28: SUBAPPALTO................................................................................................................... 66

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 3 / 73

ARTICOLO 29: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI ....................................................................... 68

ARTICOLO 30: TRASPARENZA DEI PREZZI ............................................................................................. 69

ARTICOLO 31: CLAUSOLA COMPROMISSORIA....................................................................................... 69

ARTICOLO 32: FORO COMPETENTE ....................................................................................................... 70

ARTICOLO 33: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ........................................................................ 71

ARTICOLO 34: CONDIZIONE SOSPENSIVA E CONDIZIONE RISOLUTIVA................................................. 72

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 4 / 73

CONTRATTO per i SERVIZI DI RIFACIMENTO DEL PATRIMONIO APPLICATIVO della AGENZIA NAZIONALE PER

LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

tra

- la Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, codice fiscale _______________, con sede in ________, Via _____________ n. ____ (nel seguito, per brevità, anche solo “Amministrazione” o “ANSF”);

e

- ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dr. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”),

OPPURE

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

- ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dr. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, e la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, giusta

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 5 / 73

mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, repertorio n. ___ (nel seguito, per brevità, anche solo

“Fornitore”),

L’anno duemila___, il giorno ___, del mese di ___, nella sede dell’Amministrazione, innanzi a me, Dr. ___, incaricato quale Ufficiale Rogante, delegato alla stipulazione degli atti presso ANSF in virtù del Decreto ___ del ___, vistato e registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio al n. ___ il ___, come da documentazione allegata al presente atto sotto la lettera “1”, senza l’assistenza dei testimoni, avendo le parti contraenti rinunciato d’accordo e con il mio consenso, giusta facoltà consentita dal disposto dell’articolo 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, sono comparsi:

- ___, dirigente, nato a ___ il ___, residente in ___ (___), Via ___, ___, C.F. ___, in rappresentanza dell’Amministrazione, munita di delega giusta decreto ___ prot. n. ___ del ___ come da documentazione allegata al presente atto sotto la lettera “2”;

- da una parte

- ___, dirigente, nato a ___ il giorno ___, C.F. ___, in rappresentanza del Fornitore, elettivamente domiciliato per l’incarico presso la sede del Fornitore, che qui interviene in virtù di procura a lui conferita con atto del notaio in ___, ___, come da documentazione allegata al presente atto sotto la lettera “3”,

- dall’altra

PREMESSO

a) che l’Amministrazione ha predisposto gli atti della procedura di gara a

rilevanza europea per l’affidamento dei servizi di Rifacimento del Patrimonio

Applicativo;

b) che l’Amministrazione, quindi, ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo, come da Bando di gara pubblicato

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 6 / 73

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ del _ e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. ___ del ___;

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 63/2006, e, per l’effetto, è tenuto a prestare i servizi oggetto del presente atto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) che il Fornitore riconosce e prende atto che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il medesimo Fornitore dichiara di aver potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

e) che il Fornitore ha presentato, ai fini della stipula del presente atto, tutta la documentazione richiesta da ANSF, ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 100.000,00 pari al 10% (diecipercento) dell’importo massimo contrattuale offerto ed ha stipulato una polizza assicurativa R.C.T., tutto secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; la predetta documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati, definizioni e norme regolatrici

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse, nonché gli

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 7 / 73

eventuali chiarimenti prodotti nel corso della medesima procedura e, comunque:

- l’Allegato “A” Capitolato Tecnico, con tutti i suoi allegati; - l’Allegato “B” Offerta Tecnica - l’Allegato “C” Offerta Economica;

3. Nell’ambito del presente Contratto le definizioni sono riportate con la prima lettera in maiuscolo e, fatte salve le definizioni e gli acronimi indicati nel Capitolato Tecnico, ed in particolare per:

- Amministrazione si intende l’amministrazione aggiudicatrice della procedura di gara indicata in premessa e, quindi, committente del presente Contratto;

- Capitolato Tecnico si intende il capitolato tecnico allegato agli atti di gara ed al presente atto sotto la lettera “A”; - Contratto si intende il presente atto unitamente a tutti i suoi allegati; - Deliverables Contrattuali si intendono i piani e gli altri documenti previsti nel Capitolato Tecnico per l’esecuzione di una o più attività contrattuali; - Fornitore si intende l’aggiudicatario della procedura di gara indicata in premessa e, quindi, l’appaltatore del presente Contratto; - Livelli di Servizio si intendono i livelli di servizio ossia i livelli delle prestazioni contrattuali che il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione del presente Contratto; - Offerta Economica si intende il documento definito “Offerta Economica” presentato dal Fornitore nel corso della procedura di gara indicata in premessa ed allegata al presente atto sotto la lettera “F”; - Offerta Tecnica si intende il documento definito “Offerta Tecnica” presentato dal Fornitore nel corso della procedura di gara indicata in premessa ed allegata al presente atto sotto la lettera “E”; - Servizi si intendono tutte le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente di cui in premessa e, quindi, oggetto del presente Contratto ed in particolare i Servizi di Rifacimento del Patrimonio

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 8 / 73

Applicativo; analisi e reingegnerizzazione dei processi amministrativi; analisi e integrazione delle banche dati; la manutenzione migliorativa, la manutenzione adeguativa e la manutenzione correttiva del software applicativo; lo sviluppo di nuove funzioni applicative del sistema; la manutenzione evolutiva del software applicativo; la manutenzione delle componenti hardware e software di base; l’evoluzione hardware e software di base; l’assistenza; la formazione; - Sistema Informativo si intende l’insieme del software applicativo e di base, delle apparecchiature e delle banche dati in uso presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e, comunque, del sistema informativo descritto nel Capitolato Tecnico.

4. Nell’ambito del presente Contratto i termini mese, giorno e ora, se non diversamente stabilito, saranno sempre da intendere come mese, giorno e ora solare; qualora i termini stabiliti per il completamento delle fasi e delle attività e/o consegna dei documenti previsti, nonché, più in generale, per l’adempimento degli obblighi contrattuali, dovessero cadere di sabato, di domenica o in un giorno festivo, sarà considerato come giorno di scadenza il primo giorno lavorativo successivo.

5. L’esecuzione del presente Contratto è regolata, in via graduata:

a) dal presente Contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica), nonché dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452, e nella Direttiva 19 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

c) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 9 / 73

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

6. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e documenti tutti della gara di cui in premessa e richiamati nel presente contratto prevarrà l’atto e/o il documento ritenuto dall’Amministrazione a sé più favorevole.

Articolo 2: Oggetto

1. L’Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, le prestazione dei Servizi descritti nel Capitolato Tecnico, e la relativa fornitura accessoria HW, comprendenti:

A. L’infrastruttura tecnologica proposta e realizzata dal Fornitore, secondo quanto indicato dal Fornitore stesso nella propria offerta.

B. La connettività. C. Il disegno dei processi attuali e loro razionalizzazione. D. L’analisi degli attuali asset delle applicazioni esistenti. E. La revisione delle applicazioni F. Il sistema documentale e Business Process Management (BPM) G. La normalizzazione e l’integrazione dei dati esistenti. H. Il protocollo e la conservazione a norma dei documenti I. La firma digitale, l’autenticazione forte e la posta elettronica ordinaria

e certificata. J. Il portale web dei servizi. K. I servizi di Business intelligence. L. I servizi di supporto telefonico, il monitoraggio e la rendicontazione. M. La migrazione dei servizi in essere e la formazione. N. Il piano per la sicurezza. O. Il piano di subentro finale.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 10 / 73

2. Le attività oggetto del presente Contratto, nonché le relative modalità e termini di esecuzione, i relativi Livelli di Servizio e di qualità ed ogni altro aspetto delle medesime attività, risultano in ogni caso analiticamente individuate e specificamente disciplinate nel Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore prende atto che i Servizi comprendono anche la predisposizione e la consegna dei Deliverables Contrattuali che devono essere approvati dall’Amministrazione, nonché l’esecuzione delle attività indicate nei medesimi documenti.

4. Il Fornitore si obbliga a prestare i Servizi alle condizioni, con le modalità e nei termini di cui al presente Contratto, oltre che nei Deliverables Contrattuali accettati dall’Amministrazione che verranno predisposti nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.

5. Il Fornitore dichiara di conoscere il Sistema Informativo nella consistenza di ogni sua parte e le linee evolutive dello stesso così come descritte nel Capitolato Tecnico.

6. Le Parti si danno atto che le descrizioni tecniche indicate nel Capitolato Tecnico, ivi compresi tra gli altri gli ambienti, apparati e applicativi esistenti, sono suscettibili di miglioramenti, modifiche e/o integrazioni alla luce della ricognizione che il Fornitore dovrà effettuare nel periodo di presa in carico dei Servizi ed i cui risultati e le relative attività devono essere sottoposte all’accettazione dell’Amministrazione.

7. Il Fornitore si impegna a prestare tutti i Servizi, ivi compresi quelli che si renderanno evidenti a seguito delle attività di ricognizione di cui sopra, alle condizioni previste nel presente Contratto. Resta espressamente inteso che il Fornitore si impegna a svolgere tutte le attività contrattualmente previste comprese quelle che nel suddetto periodo di presa in carico delle componenti hardware e/o software, degli ambienti, dei programmi, delle applicazioni e/o delle funzionalità applicative che, ancorché non descritti e/o dettagliati nel Capitolato Tecnico, risultino comunque necessari alla continuità operativa del Sistema Informativo e/o allo svolgimento dei procedimenti e delle attività dell’Amministrazione.

8. Sono altresì compresi nei Servizi anche i sistemi forniti a ANSF, come

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 11 / 73

descritti nel Capitolato Tecnico. Alla scadenza del periodo di assistenza in garanzia previsto dai contratti di fornitura di detti sistemi il Fornitore si obbliga fin d’ora a prestare il servizio di manutenzione anche in ordine agli stessi nel rispetto dei Livelli di Servizio e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, essendo il relativo corrispettivo compreso nell’importo di cui al successivo articolo 16.

Articolo 3: Aumenti, diminuzioni e varianti

1. Con riferimento ad ognuno dei Servizi, il Fornitore si obbliga ad estendere gli stessi, su espressa richiesta dell’Amministrazione, a condizioni non peggiorative per la stessa Amministrazione rispetto a quelle previste nel presente Contratto e, comunque, fino all’importo massimo previsto nel bando della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente di cui in premessa, in aggiunta ai corrispettivi di cui al successivo articolo 16.

2. A fronte di eventuali mutamenti delle esigenze dell’Amministrazione e/o della presenza sul mercato di nuove soluzioni tecnologiche nel mercato dell’Information & Communication Technology relative ai Servizi, il Fornitore dovrà proporre o la medesima Amministrazione potrà richiedere integrazioni o modifiche delle prestazioni contrattuali che potranno essere definite ed attuate previa autorizzazione dell’Amministrazione senza comportare per quest’ultima alcun onere aggiuntivo. Resta in ogni caso inteso che a qualsiasi integrazione o modifica delle condizioni, dei termini e delle modalità di prestazione dei Servizi si potrà addivenire solo dietro espressa autorizzazione scritta dell’Amministrazione e previo parere degli organi competenti e previa definizione di specifici atti aggiuntivi, qualora:

a) si determinino nel corso della vigenza del presente Contratto esigenze sopravvenute derivanti da evoluzioni e cambiamenti consistenti dell’assetto normativo e delle competenze istituzionali dell’Amministrazione che impongono anche rilevanti innovazioni sia nell’architettura che nelle

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 12 / 73

funzionalità applicative del Sistema Informativo, che non possono essere assicurate attraverso le prestazioni cui il Fornitore è tenuto nell’ambito dei Servizi per il potenziamento e la scalabilità dell’infrastruttura hardware e software di base e che esorbitino dal massimale di Function Point disponibile per i Servizi di sviluppo e di manutenzione evolutiva di cui al presente Contratto;

b) per un periodo particolarmente significativo, anche per motivi non imputabili al Fornitore ma riconducibili ad un consistente incremento del carico di lavoro del Sistema Informativo e del numero e tipologia di utenti collegati, siano superati i valori soglia dei Livelli di Servizio e si registrino disservizi che non sia possibile circoscrivere con le iniziative di potenziamento e di scalabilità affidate al Fornitore, nell’ambito dei Servizi, così come previsto nel Capitolato Tecnico, e quindi si renda necessario far fronte alle attività indispensabili alla continuità operativa del Sistema Informativo attraverso l’acquisizione di ulteriori apparecchiature e componenti software;

c) per cause impreviste e/o imprevedibili che, ad avviso dell’Amministrazione, rendano le componenti hardware e software, nonché gli strumenti utilizzati nell’ambito del Sistema Informativo del tutto inidonei al corretto funzionamento dello stesso determinando la necessità di adottare nuove soluzioni tecnologiche per assicurare la continuità operativa del medesimo Sistema Informativo. A titolo indicativo e non esaustivo, l’Amministrazione potrà ricorrere alla definizione dei suddetti atti aggiuntivi o, comunque, richiedere la integrazione o modifica delle prestazioni contrattuali, qualora si rendesse necessario: 1. adottare innovazioni tecnologiche; 2. creare nuovi servizi e richiedere nuove e aggiuntive prestazioni rispetto

a quelle previste nel Capitolato Tecnico; 3. far fronte alle variazioni che si sono determinate per diverso tempo nei

parametri e nel carico dei servizi e delle transazioni, comportando per periodi significativi il raggiungimento, anche per motivi non imputabili al Fornitore, dei valori di soglia stabiliti.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 13 / 73

Articolo 4: Durata, subentro finale

1. Il presente Contratto ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. A partire da questa data il fornitore è tenuto ad avviare la prestazione dei servizi secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.

2. Ulteriori termini per lo svolgimento e/o il completamento di tutti o parte dei Servizi e/o la consegna della relativa documentazione sono stabiliti nel Capitolato Tecnico o, se integrativi o migliorativi, possono essere stabiliti nei Deliverables Contrattuali approvati dall’Amministrazione.

3. Il presente Contratto potrà essere rinnovato, con un preavviso al Fornitore di almeno 30 (trenta) giorni, nel rispetto della normativa vigente, di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi.

4. Il Fornitore assume l’obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché la relativa responsabilità dei Servizi e del Sistema Informativo dalla data di decorrenza del presente Contratto.

5. Qualora il Fornitore ritardi nell’avviamento di tutti i Servizi e di ciascuno degli stessi, rispetto alla decorrenza contrattuale, intendendo per ritardo anche il solo incompleto e/o inadeguato loro avvio, e, comunque, qualora il fornitore stesso non svolga per qualsiasi motivo le relative attività, ivi compresi i casi di rifiuto, impossibilità di disporre delle persone, ecc., sarà tenuto al pagamento di una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) del corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 16 per ogni giorno di ritardo per ogni Servizio in ordine al quale si è verificato il ritardo nella fase di esatto e completo avvio rispetto alla data di decorrenza di cui al precedente comma 4.1, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18.3 e 18.5 e fatta salva la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ..

6. Il Fornitore potrà avvalersi, previa richiesta ed assenso

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 14 / 73

dell’Amministrazione, delle attività di affiancamento da parte di eventuali precedenti prestatori di Servizi e gestori di componenti del Sistema Informativo, secondo le modalità ed i termini definiti dalla medesima Amministrazione.

7. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nella prestazione dei Servizi e nella gestione del Sistema Informativo fino alla data di scadenza del presente Contratto, come eventualmente prorogata, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni successivi a detta scadenza, previa espressa richiesta da parte dell’Amministrazione, il Fornitore ha l’obbligo di prestare le attività di affiancamento finale. Le attività di affiancamento finale hanno lo scopo di consentire il trasferimento in favore dell’Amministrazione ovvero il subentro da parte di terzi soggetti da questa designati nella prestazione dei Servizi e nella gestione del Sistema Informativo e del relativo know-how e, comunque, nelle attività oggetto del medesimo Contratto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Qualora le suddette attività di affiancamento finale si dovessero protrarre oltre i tempi stimati, il Fornitore sarà comunque tenuto a portarle a termine senza che alcun onere possa essere posto a carico dell’Amministrazione.

8. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere al Fornitore lo svolgimento delle attività di affiancamento finale che il Fornitore si obbliga fin d’ora a svolgere a prima e semplice richiesta della stessa. Le attività di affiancamento finale dovranno essere svolte da personale scelto dall’Amministrazione nell’ambito del personale del Fornitore precedentemente impegnato nella prestazione dei Servizi e nella gestione del Sistema Informativo. I corrispettivi per dette attività di affiancamento finale saranno determinati sulla base dell’effettivo impegno richiesto ed applicando gli importi indicati nell’Offerta Economica e fermo restando che gli stessi non potranno essere superiori a quanto espressamente indicato nel successivo articolo 16.

9. Nel caso in cui il Fornitore non svolga per qualsiasi motivo le attività di affiancamento finale, ivi compresi i casi di rifiuto, impossibilità di disporre delle persone, ecc., sarà tenuto al pagamento di una penale, fatto salvo il

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 15 / 73

risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari al 1% (unopercento) dei corrispettivi fino a quel momento maturati dal Fornitore. Inoltre, in caso di disservizi e/o ritardi nello svolgimento delle attività di affiancamento, verrà applicata al Fornitore una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dei corrispettivi fino a quel momento maturati dal Fornitore per ogni giorno di disservizio e/o ritardo nello svolgimento delle attività di affiancamento. In entrambi i suddetti casi è fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 18.3 e 18.5.

10. Relativamente alle attività di affiancamento finale, il Fornitore si obbliga ad inserire, nei contratti di fornitura di prodotti e servizi stipulati con i terzi per la gestione del Sistema Informativo e per le altre attività oggetto del presente Contratto, una apposita clausola che consenta all’Amministrazione e/o ai terzi dalla stessa designati, il subentro in detti contratti alle medesime condizioni, consegnando all’Amministrazione copia della relativa documentazione contrattuale. Il Fornitore sottoporrà all’Amministrazione, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di scadenza del presente Contratto ovvero nel minor tempo possibile nei casi di anticipata risoluzione, un piano di trasferimento con l’indicazione dei tempi e delle modalità con i quali si procederà al trasferimento finale delle attività relative ai Servizi, contenente altresì una check-list per la verifica della consegna di quanto di proprietà dell’Amministrazione medesima o, comunque di quanto spetti alla stessa ai sensi di legge e del presente Contratto. Detto piano dovrà essere approvato dall’Amministrazione e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà, per tutti gli oggetti, riportare: i manuali tecnici, i manuali operativi, gli schemi organizzativi, le basi dati, le versioni ultime nonché le versioni intermedie del software di base ed applicativo, nonché questi ultimi in formato sorgente. L’Amministrazione, una volta accettato tale piano, con le stesse modalità previste per l’approvazione dei Deliverables Contrattuali, definirà per ciascuno dei Servizi e per ogni altro aspetto da trattare al fine di un efficace trasferimento delle conoscenze e delle informazioni indispensabili alla gestione del Sistema Informativo le modalità e i termini di

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 16 / 73

svolgimento dell’affiancamento medesimo. L’Amministrazione, inoltre, definirà gli elementi e la documentazione da consegnare, precisando le relative modalità e i termini di consegna ed il relativo formato. Le attività di affiancamento e di consegna si considereranno avvenute ed ultimate con esito positivo qualora tutte le condizioni indicate dall’Amministrazione vengano rispettate ed abbiano garantito efficacemente il trasferimento delle conoscenze e delle informazioni necessarie e, comunque, opportune alla corretta e completa presa in carico da parte del nuovo fornitore della gestione del Sistema Informativo.

11. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, nonché nel Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire tutte le indicazioni, il know how e le informazioni necessarie o utili a permettere la continuità dei Servivi, delle attività contrattuali e del Sistema Informativo, mettendo a disposizione dell’Amministrazione, o dei terzi da questa designati, il proprio personale già impiegato nella prestazione dei Servizi e nella gestione del medesimo Sistema Informativo, al fine di consentire al subentrante il mantenimento del relativo livello qualitativo; in particolare tale attività di affiancamento e trasferimento finale sarà realizzata attraverso la fornitura di personale specializzato da parte del Fornitore in numero sufficiente e per il tempo necessario ad assicurare il trasferimento integrale delle procedure utilizzate per la prestazione dei Servizi al personale dell’Amministrazione ovvero dei terzi da questa designati; il Fornitore dovrà prevedere specifiche attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde.

Articolo 5: Condizioni per la prestazione dei Servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alla prestazione dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque,

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 17 / 73

opportuna per la corretta e completa esecuzione delle attività contrattuali e degli adempimenti delle obbligazioni previste nel presente Contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale ed ogni altro costo, spesa ed onere previsto nel Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute , pena la risoluzione di diritto del medesimo Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ..

3. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei Deliverables Contrattuali approvati dall’Amministrazione; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme di legge e regolamentari, nonché tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie in vigore, ivi comprese quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e, pertanto, il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Contratto.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 18 / 73

contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.

Articolo 6: Obblighi del Fornitore

1. Per le prestazioni dei Servizi, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di proprio personale altamente specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute ed in particolare di quello i cui profili e le cui competenze professionali, anche in termini numerici, sono stati indicati dal Fornitore nell’Offerta Tecnica; il Fornitore dichiara altresì di disporre e si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

2. Il personale preposto alla prestazione dei Servizi e, comunque, alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza, previa comunicazione da parte del Fornitore all’Amministrazione, almeno 7 (sette) giorni solari prima dell’inizio di ogni attività, dei relativi nominativi e dati anagrafici, unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

3. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. A tal riguardo, l’Amministrazione ha facoltà di segnalare unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute non gradite e/o non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto o, comunque, non gradite e il Fornitore si impegna ad adottare ogni opportuno provvedimento, ivi compresa la sostituzione di cui al successivo comma 5.

4. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

a) prestare i Servizi secondo quanto previsto nel presente Contratto, ed in particolare nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, nei Deliverables

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 19 / 73

Contrattuali ed in particolare nelle parti relative ai Livelli di Servizio, impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9001:2000 per la gestione e l’assicurazione della qualità per i prodotti e servizi informatici ed ogni altra norma e/o standard tecnico anche internazionale;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità degli adempimenti contrattuali a quanto previsto nel presente Contratto, nonché, in particolare, ai parametri di qualità specificati nel Capitolato Tecnico e nei Deliverables Contrattuali;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le direttive e prescrizioni, di indirizzo e di controllo, anche operative, che a tale scopo saranno formulate dall’Amministrazione;

f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e le relative motivazioni.

5. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali proposte in sede di procedura di aggiudicazione del presente Contratto potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) su richiesta dell’Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia

ritenuta non di gradimento o, comunque, non idonea e/o adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; l’esercizio di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione;

b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 20 / 73

assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare all’Amministrazione la professionalità ed il nominativo della nuova figura professionale, la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita.

6. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali proposte in sede di procedura di aggiudicazione del presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari allo 0,001% (zerovirgolazerozerounopercento) dell’importo di cui al complessivo corrispettivo contrattuale indicato nel successivo articolo 16.1 per persona sostituita senza autorizzazione e per ogni giorno di inadempimento, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18.5.

7. Inoltre il Fornitore si obbliga a garantire uno staff di persone addette ai servizi consono ed adeguato a garantire i servizi, la loro continuità e i livelli di servizio secondo quanto previsto nel presente Contratto, ed in particolare nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, nei Deliverables Contrattuali ed in particolare nelle parti relative ai Livelli di Servizio.

9. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni e fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico in ordine al rispetto dei Livelli di Servizio ed alle conseguenti penali in caso di mancato rispetto degli stessi, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi, o al termine inferiore eventualmente concordato con l’Amministrazione anche a seconda della figura professionale da sostituire, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.

10. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 21 / 73

contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo. Il Fornitore si impegna altresì a vietare tassativamente al proprio personale di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione dei Servizio. In particolare è fatto espresso divieto al personale a qualsiasi titolo impegnato nella prestazione dei Servizi presso i locali dell’Amministrazione di svolgere qualsiasi attività che non sia solo ed esclusivamente relativa allo svolgimento di attività previste nel presente Contratto, obbligandosi il medesimo Fornitore in tale senso, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 cod. civ.. Nel caso in cui il personale del Fornitore impegnato nello svolgimento della attività contrattuali presso i luoghi di prestazione dei Servizi svolga attività diverse dai medesimi Servizi, il medesimo Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari allo 0,001% (zerovirgolazerozerounopercento) dell’importo di cui al complessivo corrispettivo contrattuale indicato al successivo articolo 16.1 per ogni inadempimento e per ogni giorno in cui lo stesso si protragga. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 18.3 e 18.5.

Articolo 7: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi oggetto del presente Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Amministrazione la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 22 / 73

risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

7. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.

8. Il Fornitore, infine, garantisce l’idoneità, l’onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all’esecuzione del presente Contratto, nonché la riservatezza degli stessi in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella prestazione dei servizi.

9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualunque conseguenza, costo e spesa, incluse quelle legali, che derivassero da fatto dei propri dipendenti e/o da violazione degli obblighi previsti nel

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 23 / 73

presente articolo 7.

Articolo 8: Monitoraggio

1. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.

2. L’Amministrazione, eventualmente attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso a struttura specializzata, ha diritto di verificare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività contrattuali e/o dei relativi risultati.

3. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a permettere il monitoraggio previsto dall’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001 e successive modificazioni, le cui modalità di svolgimento sono indicate nel Capitolato Tecnico.

4. Il Fornitore si obbliga in ogni caso a prestare la massima collaborazione allo svolgimento delle suddette attività di monitoraggio, fornendo, anche mediante estrazione di copia completa nei formati richiesti dall’Amministrazione, tutta la documentazione, i dati, le indicazioni e le informazioni utili e necessarie per l’adempimento di tale compito e consentendo l’accesso ai propri locali per visite ispettive, controlli e verifiche che si rendessero necessari.

5. Nessun compenso può essere richiesto dal Fornitore all’Amministrazione in relazione all’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento delle attività di monitoraggio.

6. Il Fornitore, inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) tempestiva trasmissione all’Amministrazione o a suoi incaricati, anche in formato elettronico standard e/o elaborabile, secondo quanto dalla stessa di volta in volta indicato, della documentazione e dei dati relativi al

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 24 / 73

presente Contratto ed ai Servizi, ivi compresi il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica ed i Deliverables Contrattuali;

b) disponibilità a sottoporre i Servizi a verifiche mirate volte a controllare l’applicazione e il rispetto dei requisiti contrattuali, nonché l’effettiva attivazione dei processi richiesti;

c) partecipazione con proprio personale a riunioni periodiche per l’esame congiunto dell’andamento delle attività di monitoraggio;

d) accesso da parte dell’Amministrazione, o da soggetti da questa indicati, agli uffici e impianti in cui vengono svolti i Servizi, per lo svolgimento delle verifiche necessarie; e) adozione delle iniziative dirette ad eliminare le inadempienze e/o non conformità che dovessero emergere da osservazioni e/o raccomandazioni e/o rilievi formulati da parte del soggetto incaricato delle attività di monitoraggio.

7. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili in favore dell’Amministrazione, su apposita base dati, tutti i dati relativi ai volumi ed ai livelli di servizio/indici di qualità relativi ai Servizi.

8. Il Fornitore, inoltre, trasmetterà al soggetto incaricato del monitoraggio, con le periodicità previste, i documenti per la rendicontazione, dei livelli di servizio/indici di qualità e dei volumi, nonché i dati elementari su cui si basano i documenti di rendicontazione.

10. Il Fornitore si obbliga altresì a consentire l’accesso da parte del personale dell’Amministrazione ai sistemi di gestione e controllo utilizzati nella prestazione dei Servizi e per il monitoraggio degli stessi. Il Fornitore, anche a tal fine, dovrà fornire, se richiesto dall’Amministrazione, qualsiasi informazione, dato o documento concernente i processi, le risorse e gli strumenti utilizzati, ivi incluse le informazioni circa la quantità di personale impegnato, suddiviso per figura professionale e aziendale, ivi compresi quelli degli eventuali subfornitori o subappaltatori.

11. Le previsioni di cui al presente articolo sono considerate essenziali per l’Amministrazione, pertanto, qualora il Fornitore non adempia a quanto previsto nel presente articolo, l’Amministrazione si riserva il diritto di

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 25 / 73

formulare specifiche richieste, definendo le modalità ed i termini per la risoluzione delle osservazioni e/o raccomandazioni e/o rilievi formulati da parte del soggetto incaricato delle attività di monitoraggio.

12. Qualora il Fornitore non ottemperi in modo esattamente conforme alle suddette specifiche richieste dell’Amministrazione o del soggetto incaricato delle attività di monitoraggio, ovvero ritardi l’attuazione delle relative attività, il medesimo Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento e per ogni giorno in cui lo stesso si protragga, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18.3 e 18.5.

Articolo 9: Ambienti, dimensioni e tolleranze

1. L’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore gli ambienti e le infrastrutture tecnologiche necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico che, comunque, il Fornitore dichiara di aver analizzato e di accettare integralmente.

2. Il Fornitore prende atto che le dimensioni dei Servizi e, comunque, le attività oggetto del presente Contratto, sono state stimate dall’Amministrazione, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore in ogni caso dichiara di aver attentamente valutato il contenuto del Capitolato Tecnico e di accettare fin d’ora, senza riserve e con espressa rinunzia a qualsiasi possibile eccezione, quanto dovesse emergere dalle attività di presa in carico.

3. In ogni caso, l’impegno economico massimo per l’Amministrazione è pari al corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 16, in considerazione delle quantità e dei prezzi offerti dal Fornitore nell’Offerta Economica, fatto salvo quanto previsto all’art. 3.

4. Il Fornitore, per patto espresso ed essenziale, si impegna affinché i Servizi

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 26 / 73

siano idonei ad assicurare la continuità del Sistema Informativo ed il rispetto dei Livelli di Servizio.

5. I Servizi e, comunque, le attività oggetto del presente Contratto potranno essere modificati e/o integrati a seguito di specifiche richieste e/o indicazioni dell’Amministrazione e delle relative specifiche funzionali e nei limiti del corrispettivo contrattuale massimo di cui al successivo articolo 16.

6. Il Fornitore dovrà provvedere, ove necessario, all’incremento delle relative risorse strumentali, tecnologiche, umane e logistiche, nonché all’acquisto di componenti hardware e software necessari, agli aggiornamenti, alle modifiche o innalzamenti della versione/release dei prodotti e delle licenze messe a disposizione, il tutto secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e, comunque, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo 9.7.

7. Il Fornitore, inoltre, si fa carico di tutti i costi aggiuntivi , nessuno escluso, necessari per assicurare la continuità operativa del Sistema Informativo ed il mantenimento dei relativi Livelli di Servizio, fino ad un massimo di incremento nell’ambito di tutta la durata contrattuale dei seguenti parametri, restando inteso che le stesse tolleranze si applicheranno altresì anche alle eventuali proroghe, ai rinnovi ed alle estensioni contrattuali:

- 50% (cinquantapercento) degli utenti; - 20% (ventipercento) del numero di transazioni applicative;

8. Le attività necessarie per rendere i sistemi scalabili rispetto alla loro capacità di base, non potranno avere impatto sulle soglie previste per i Livelli di Servizio, che sarà cura del Fornitore continuare ad osservare. Dette attività saranno svolte senza comportare interruzioni alla continuità del Sistema Informativo e/o degrado al perfetto e corretto funzionamento dello stesso, ferma restando la necessità di concordare preventivamente con l’Amministrazione le soluzioni gestionali, organizzative e tecniche necessarie e, comunque, più opportune.

9. Qualora nel corso della prestazione dei Servizi, dovessero emergere nuove esigenze o, comunque, fosse necessario svolgere attività che modifichino significativamente le condizioni di base, quali a titolo esemplificativo la

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 27 / 73

messa in esercizio di nuove applicazioni e/o l’aumento del numero e della tipologia di utenti e di transazioni, tali da comportare un incremento consistente sulle attività svolte ovvero il raggiungimento, per un periodo temporale significativo, per almeno 90 (novanta) giorni, dei livelli di carico di soglia, o si superino le percentuali di incremento massimo sopra indicate, sarà cura del Fornitore avvertire formalmente ed immediatamente l’Amministrazione e sarà altresì obbligo dello stesso formulare con tempestività la proposta tecnica ed economica di adeguamento, al fine di consentire all’Amministrazione le valutazioni e le decisioni di competenza.

10. A decorrere dal momento in cui la proposta di incremento o di adeguamento della configurazione hardware e/o software e/o delle componenti dei Servizi e/o del Sistema Informativo interessate, viene accettata dall’Amministrazione, sarà obbligo del Fornitore svolgere le relative attività entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla richiesta dell’Amministrazione; in tal caso dal momento di detta accettazione dovranno essere assicurati i Livelli di Servizio previsti.

11. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad installare e rendere costantemente e perfettamente funzionante sulle postazioni di lavoro del personale dell’Amministrazione ed in particolare di quello incaricato della verifica e del controllo dei Livelli di Servizio, il sistema applicativo per il monitoraggio e la supervisione continua e diretta degli effettivi valori dei livelli di servizio raggiunti e dell’andamento degli stessi nel tempo, nonché di tutti gli altri strumenti, anche informatici, a tal fine utilizzati.

12. Dovrà altresì essere effettuata dal Fornitore un’adeguata, efficiente ed efficace formazione del personale dell’Amministrazione sopra indicato per l’uso senza difficoltà dei suddetti strumenti anche qualora il Fornitore decida di aggiornarli o, comunque, adeguarli senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 28 / 73

Articolo 10: Composizione dei gruppi di lavoro e responsabili delle Parti

1. Le figure professionali utilizzate nella prestazione dei Servizi e, comunque, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto devono rispondere ai profili ed alle competenze professionali, anche in termini numerici, richiesti dall’Amministrazione ed indicati dal Fornitore nell’Offerta Tecnica. L’Amministrazione in ogni caso si riserva la facoltà di esprimere in qualsiasi momento il proprio eventuale mancato gradimento in ordine alle medesime risorse ed indipendentemente dai diversi Servizi.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro composti, per le diverse tipologie di attività, come stabilito nell’Offerta Tecnica.

3. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare unicamente le risorse accettate dall’Amministrazione, nonché a dotare il personale impegnato nella prestazione dei Servizi nel rispetto di eventuali staff minimi e dei mix professionali previsti, per ciascuno dei Servizi, nell’Offerta Tecnica. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nell’Offerta Tecnica.

5. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, prima dell’inizio dell’esecuzione del presente Contratto il Fornitore deve nominare un proprio rappresentante, denominato Responsabile del Progetto. Il Responsabile del Progetto è il rappresentante del Fornitore nei confronti dell’Amministrazione in ordine ad ogni aspetto relativo all’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Progetto dovrà avere le competenze e le caratteristiche richieste dall’Amministrazione e dovrà essere nominativamente indicato entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto e potrà essere sostituito previa comunicazione ed accettazione da parte dell’Amministrazione. Il Responsabile del Progetto dovrà in ogni

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 29 / 73

caso possedere capacità e competenze comprovabili, salva restando la facoltà dell’Amministrazione di esprimere il proprio eventuale mancato gradimento. Spetta al Responsabile del Progetto, tra l’altro, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: a) il coordinamento dell’erogazione dei Servizi; b) l’accettazione formale e la formalizzazione delle controdeduzioni sulle

eventuali richieste di modifica e variazione dei documenti progettuali e dei Servizi rilasciati;

c) la verifica del rispetto dei Livelli di Servizio; d) la presa in carico di contestazioni da parte dell’Amministrazione per le

non conformità contrattuali e/o per il mancato rispetto dei Livelli di Servizio;

e) la gestione delle eventuali controversie contrattuali; f) il rispetto delle interfacce e/o delle procedure che garantiscano

l’operatività quotidiana e regolino la prestazione dei Servizi. 6. Le funzioni di vigilanza, controllo e coordinamento dei Servizi e delle

attività contrattuali per conto dell’Amministrazione spettano alla Direzione dei Lavori che sarà incaricata di rappresentare la medesima Amministrazione nei confronti del Fornitore per tutti gli aspetti inerenti l’esecuzione del presente Contratto. Spetta alla Direzione dei Lavori nominata dall’Amministrazione, tra l’altro, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

a) la verifica del rispetto delle previsioni contrattuali; b) la formalizzazione delle comunicazioni relative alla fase di gestione del

presente Contratto; c) l’approvazione dei documenti, ivi compresi i Deliverables Contrattuali,

prodotti dal Fornitore per la pianificazione e la consuntivazione delle attività e per le rendicontazioni periodiche;

d) l’accettazione dei documenti con cui il Fornitore deve formalizzare il completamento di specifiche attività, l’accettazione della comunicazione relativa al “pronti al collaudo”, nonché degli interventi di sviluppo e/o di manutenzione di prodotti software;

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 30 / 73

e) la contestazione delle inadempienze e delle eventuali non conformità rispetto alle prescrizioni contrattuali ovvero del mancato rispetto delle soglie previste per i vari Livelli di Servizio;

f) l’approvazione dei documenti prodotti dal Fornitore per la determinazione dei fabbisogni di materiali ausiliari, accessori, di consumo;

g) la verifica ed il controllo delle attività svolte dal Fornitore per ottemperare agli adempimenti contrattualmente previsti e garantire la corretta erogazione dei servizi indispensabili alla continuità del Sistema Informativo;

h) la verifica ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle direttive impartite dall’Amministrazione per la corretta esecuzione del contratto;

i) l’esame della documentazione prodotta dal Fornitore in ottemperanza di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, oltre all’approvazione, previa verifica dell’adeguatezza e conformità della stessa a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico, nonché della completezza di tutti gli argomenti utili a rendere l’Amministrazione sempre costantemente aggiornata sulle fasi di avanzamento delle attività, sulle eventuali criticità che devono essere risolte per la piena continuità del Sistema Informativo;

j) l’esame e l’approvazione dei documenti di rendicontazione e consuntivazione periodiche;

k) la verifica del rispetto dei Livelli di Servizio; l) il coordinamento delle attività tecniche, operative ed amministrative; m) la valutazione dell’opportunità di addivenire alla definizione di

modifiche dei Servizi e delle prescrizioni contrattuali, ivi comprese le varianti in corso d’opera;

n) la formulazione all’Amministrazione di pareri in merito alla necessità di addivenire alla definizione di dette modifiche e/o varianti dei Servizi in corso d’opera;

o) la formulazione all’Amministrazione dei pareri che si rendessero necessari a seguito delle eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, avanzata

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 31 / 73

dal Fornitore. 8. Indipendentemente dalle attività svolte dalla Direzione Lavori,

l’Amministrazione potrà avvalersi di commissioni per svolgere le attività tecniche di verifica e collaudo, ivi comprese quelle previste nel Capitolato Tecnico.

Articolo 11: Deliverables Contrattuali

1. I Servizi e le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate e saranno oggetto dei corrispondenti Deliverables Contrattuali tra quelli previsti nel Capitolato Tecnico; le eventuali variazioni significative alla pianificazione eventualmente effettuata saranno concordate tra le parti secondo le modalità che seguono.

2. Salvo quant’altro stabilito nel Capitolato Tecnico, i Deliverables Contrattuali predisposti dal Fornitore sulla base di quanto stabilito nell’Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico dovranno essere consegnati all’Amministrazione su supporto sia cartaceo che informatico entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

3. In caso di ritardo nella consegna da parte del Fornitore all’Amministrazione dei Deliverables Contrattuali rispetto ai termini previsti, fatto salvo quanto previsto nel successivo 11.6 e, quindi, in aggiunta alla penale ivi prevista, sarà applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, per ogni giorno di ritardo, fino alla data di consegna dei citati documenti, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento o giorno di ritardo nella consegna degli stessi, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18.3 e 18.5.

4. L’Amministrazione, qualora non concordi sui contenuti, sulle previsioni di impegno e/o sui termini indicati nei Deliverables Contrattuali, comunicherà al Fornitore i motivi di dissenso ed ogni altro elemento da valutare ai fini della modifica del documento presentato, nonché il termine entro il quale

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 32 / 73

consegnare il documento modificato al fine di essere approvato. 5. Qualora i Deliverables Contrattuali predisposti dal Fornitore non siano

adeguati alle finalità degli stessi e rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico, così come nel caso gli stessi non siano approvati immediatamente dall’Amministrazione , il Fornitore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste nel Capitolato Tecnico.

6. L’Amministrazione si riserva di procedere all’approvazione dei Deliverables Contrattuali ovvero: a) dei Piani di Progetto Generale, dei Piani della Qualità Generale, dei Piani

di Gestione della Configurazione, entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione;

b) del Piano per la Sicurezza entro 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione.

7. Per tutti gli altri documenti la suddetta approvazione è automatica se entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione l’Amministrazione non ha espresso rilievi o osservazioni in merito. E’ facoltà dell’Amministrazione interrompere i suddetti termini definiti per le approvazioni, qualora si presentasse la necessità di chiedere al Fornitore chiarimenti in merito a quanto riportato nello specifico Deliverable Contrattuale. In quest’ultimo caso i termini di approvazione a carico dell’Amministrazione decorreranno nuovamente a partire dalla data di ricezione della nota con cui il Fornitore avrà chiarito gli aspetti controversi. In caso di mancata approvazione del Deliverables Contrattuale da parte dell’Amministrazione per inadeguatezza, saranno concessi 15 (quindici) giorni per la modifica del medesimo documento; fatto salvo quanto previsto nel precedente 11.3 e, quindi, in aggiunta a detta penale, dal sedicesimo giorno, in caso di inadeguatezza dei Deliverables Contrattuale e, quindi, di mancata approvazione di ciascuno degli stessi, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, fino alla data di effettiva approvazione della

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 33 / 73

versione modificata ed accettata dall’Amministrazione di ciascuno dei citati documenti, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento e per ogni giorno in cui lo stesso si protragga a partire dal primo giorno, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18.3 e 18.5.

8. Resta inteso che nell’ipotesi in cui permanga il disaccordo su uno o più dei Deliverables Contrattuali, l’Amministrazione avrà facoltà di disporre l’immediata provvisoria attuazione dei contenuti dello stesso, se del caso secondo le indicazioni della medesima Amministrazione, restando obbligato il Fornitore a procedere, entro un termine assegnato ed eventualmente prorogato dall’Amministrazione, ad un riesame del medesimo documento oggetto di discussione al fine di consentirne l’approvazione da parte dell’Amministrazione.

9. Resta altresì espressamente inteso che qualora un Deliverables Contrattuale non fosse approvato dall’Amministrazione e fosse nel contempo necessario svolgere delle attività, le stesse saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

10. I Deliverables Contrattuali approvati da parte dell’Amministrazione costituiranno parte integrante del presente Contratto a tutti gli effetti.

11. Tutti i termini previsti nel presente Contratto, oltre che nel Capitolato Tecnico ed in particolare nei Deliverables Contrattuali, potranno essere ridotti o, comunque, modificati in caso di urgenza.

Articolo 12: Modalità di prestazione dei Servizi e modifica dei Livelli di Servizio

1. I Servizi devono essere prestati nel rispetto degli standard ICT e, comunque, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e nel rispetto dei Livelli di Servizio, o altrimenti secondo quanto concordato con l’Amministrazione, nonché secondo i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico o quelli diversi indicati nei Deliverables Contrattuali, pena l’applicazione delle relative penali e fatto salvo il risarcimento del maggior danno

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 34 / 73

eventualmente subito. 2. La prestazione dei Servizi, ivi compresa la consegna dei prodotti software,

non implica di per sé la loro accettazione da parte dell’Amministrazione. 3. La consegna, l’approvazione e/o l’accettazione dei Servizi avverrà secondo

le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nei relativi Deliverables Contrattuali.

4. Fermo restando quanto previsto in ordine alle garanzie di legge e di quelle espressamente prestate dal Fornitore, quest’ultimo deve provvedere a proprio totale carico alla eliminazione di eventuali anomalie, difetti e malfunzionamenti riscontrati dall’Amministrazione sui Servizi dallo stesso prestati.

5. I valori soglia dei Livelli di Servizio possono essere aggiornati solo a seguito di consistenti modifiche del carico di lavoro del Sistema Informativo ed in modo congiunto dall’Amministrazione e dal Fornitore e, comunque, nel rispetto di quanto di seguito previsto: a) la Direzione Lavori ed il Responsabile del Contratto avranno la

possibilità di concordare la sospensione dell’applicazione dei meccanismi di calcolo delle penali a seguito di modifiche che abbiano un impatto consistente sull’ambiente tecnologico, sul carico di lavoro del Sistema Informativo e sulla prestazione di ciascun Servizio o dei Servizi nel loro complesso; in tali circostanze, comunque, deve essere mantenuta l’attività di rilevazione dei Livelli di Servizio procedendo, eventualmente, ad una fase di adeguamento degli stessi; i valori soglia dei Livelli di Servizio devono garantire l’efficacia dei Servizi;

b) la verifica della suddetta efficacia sarà effettuata sulla base:

- delle indagini svolte per rilevare la soddisfazione degli utenti; - dell’andamento delle rilevazioni dei valori dei Livelli di Servizio

effettivamente erogati in un periodo di riferimento (ad esempio trimestrale) sulla base dei report predisposti dal Fornitore.

Sulla base dei dati risultanti da quanto sopra previsto potrà essere attivata una procedura per la revisione delle soglie dei Livelli di Servizio; a titolo esemplificativo saranno adottate le seguenti fasi:

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 35 / 73

- verifica della necessità di ricorrere alla procedura di revisione e di modifica:

- eventuale proposta di modifica da parte del Responsabile di Progetto del Fornitore o richiesta ufficiale di modifica da parte della Direzione Lavori dell’Amministrazione;

- valutazione tecnica congiunta dell’effettiva necessità di modifica; - ricorso alla relativa procedura di cui al precedente articolo 3, nel

caso in cui la valutazione implichi modifiche contrattuali.

Articolo 13: Collaudo e accettazione dei Servizi

1. Per i Servizi che prevedano l’attività di sviluppo e manutenzione di prodotti software, dovrà essere svolto uno specifico piano di collaudo; delle operazioni di collaudo deve essere redatto apposito verbale. Dietro richiesta dell’Amministrazione, potranno essere richiesti ed effettuati anche collaudi parziali o in corso d’opera ai quali provvederà l’apposita commissione nominata. 2. Le attività di collaudo, siano le stesse relative a collaudi parziali, in corso d’opera o finali, possono essere svolte da organi collegiali, denominati Commissioni di Collaudo, secondo le determinazioni dell’Amministrazione. Le Commissioni di Collaudo hanno l’obiettivo di verificare la rispondenza del software realizzato dal fornitore alle specifiche definite. Le Commissioni di Collaudo hanno i compiti di seguito elencati: a) verifica della completezza del software da collaudare e della

documentazione tecnica ad esso associata (manuale utente, ecc.); b) definizione del piano di collaudo e dei test specifici che devono essere

eseguiti sul software; c) verifica dell’adeguatezza della documentazione tecnica del

software; d) collaudo del software sulla base del piano di collaudo definito;

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 36 / 73

e) formalizzazione dell’esito dei test sul software e dell’esito delle verifiche sulla documentazione tecnica;

f) verbalizzazione dell’esito dell’attività di collaudo. Le Commissioni di Collaudo sono nominate dall’Amministrazione con apposito provvedimento di designazione e conferimento il quale definisce il compenso da riconoscere ai suoi componenti per le attività svolte e le modalità e condizioni per corrisponderlo.

3. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione delle eventuali anomalie, dei malfunzionamenti, dei vizi e delle difformità riscontrati in sede di collaudo, secondo i tempi e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico e nei relativi Deliverables Contrattuali e ferma restando l’applicazioni delle penali ivi previste.

4. In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di completamento effettivo dei relativi Servizi oggetto dello stesso, anche con riferimento ed ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 15 in ordine alla garanzia dei medesimi Servizi.

5. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione si riserva di sottoporre a collaudo, o verifiche parziali, ogni tipo di Servizio prestato nell’ambito delle attività contrattuali secondo le modalità che verranno definite nei Deliverables Contrattuali.

Articolo 14:

Proprietà e titolarità

1. Tutte le componenti del Sistema Informativo, nonché i Servizi e tutto quanto realizzato e prestato nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto, ivi compreso il software e l’hardware, è e resta di proprietà dell’Amministrazione.

2. Inoltre, la titolarità delle eventuali licenze d’uso di prodotto software sarà trasferita all’Amministrazione non oltre la data di cessazione di efficacia del presente Contratto.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 37 / 73

3. In particolare, le licenze d’uso del prodotto software di base e applicativo previste nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica potranno essere utilizzate dall’Amministrazione e da terzi da questa autorizzati, ivi comprese le relative versioni correttive ed evolutive, a tempo indeterminato, irrevocabilmente, illimitatamente, essendo le stesse altresì trasferibili a terzi.

4. Per tutta la durata del presente Contratto, il Fornitore ha la gestione e la custodia di tutte le componenti hardware, software ed applicative del Sistema Informativo, assumendo la responsabilità di ogni conseguenza derivante dall’uso, dalla prestazione dei Servizi e dalla gestione del medesimo Sistema Informativo. 5. L’Amministrazione, inoltre, acquista la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, in qualsiasi caso predisposto o realizzato dal Fornitore e/o dai suoi dipendenti in occasione dell’esecuzione del presente Contratto.

6. L’Amministrazione può, quindi, liberamente disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiali; detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

7. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici, nonché a fornire il codice sorgente e la documentazione delle applicazioni realizzate per l’esecuzione del presente Contratto.

8. Il Fornitore si obbliga al termine del periodo contrattuale a cedere a titolo gratuito all’Amministrazione le componenti hardware e software, le soluzioni tecnologiche, gli strumenti ed i tools descritti nell’Offerta Tecnica ed adottati dal medesimo Fornitore nella prestazione dei Servizi e,

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 38 / 73

comunque, per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo.

Articolo 15: Garanzie

1. Il Fornitore garantisce, per l’intero periodo di durata del presente Contratto e per i 12 (dodici) mesi successivi, l’adeguatezza ed il perfetto funzionamento dei Servizi e del Sistema Informativo, dell’insieme e di ognuna delle singole soluzioni tecniche realizzate e manutenute e, comunque, delle evoluzioni, degli adeguamenti e degli sviluppi realizzati e/o gestiti nell’esecuzione del presente contratto, oltre alla loro compatibilità con il Sistema Informativo e con la normativa di volta in volta in vigore.

2. L’Amministrazione effettuerà una ritenuta a garanzia dell’intero corrispettivo maturato dal Fornitore nel corso dell’ultimo mese di durata del presente Contratto. Detto importo ritenuto a garanzia sarà corrisposto in favore del Fornitore decorso il periodo di 12 (dodici) mesi dalla cessazione del presente Contratto, dedotti i costi che l’Amministrazione dovesse aver sostenuto per risolvere eventuali errori, anomalie, difetti, vizi e/o malfunzionamenti dei Servizi e del Sistema Informativo cui il Fornitore non abbia fatto fronte nonostante le garanzie prestate nel presente articolo e delle eventuali relative penali. E’ in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In particolare, in considerazione della mutevolezza del quadro tecnico, normativo e regolamentare di riferimento che regola alcune delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché delle possibili evoluzioni del Sistema Informativo che si dovessero determinare, il Fornitore assume la relativa alea obbligandosi ad eseguire le eventuali prestazioni integrative ed aggiuntive che si rendessero necessarie su richiesta dell’Amministrazione e, comunque, in grado di garantire le relative necessità, nell’ambito dei corrispettivi previsti nel presente Contratto, sempre nei limiti del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 16.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 39 / 73

4. Salvo quanto già di proprietà e titolarità dell’Amministrazione, il Fornitore garantisce la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento, di ogni apparecchiatura, ivi compresi i suoi componenti materiali ed immateriali, utilizzata nell’esecuzione del presente Contratto, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che ciò è libero da vincoli o diritti a favore di terzi, garantendone nel contempo la libera ed incondizionata trasferibilità di tutto quanto sopra previsto in favore dell’Amministrazione. 5. Il Fornitore garantisce che i Servizi, nonché il software, le apparecchiature, i componenti, materiali ed immateriali, nonché i supporti sui quali sono caricati i programmi, sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica, nei Deliverables Contrattuali e nei relativi manuali d’uso e che sono esenti da errori, anomalie, difetti, vizi e/o malfunzionamenti, che ne diminuiscano anche solo il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.

6. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele e sono, anche sotto tale aspetto, idonei all’uso per il quale sono destinati e supportati da idonea documentazione.

7. Peraltro, con riferimento ai Servizi di sviluppo prestati in esecuzione del presente Contratto, il Fornitore garantisce, per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla data del collaudo, con documentato esito positivo, laddove previsto il collaudo, ed in ogni caso dalla data dell’intervento, lo svolgimento degli interventi correttivi necessari per l’eliminazione di eventuali errori, anomalie, difetti, vizi e/o malfunzionamenti, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale.

8. Con riferimento al Sistema Informativo ed al software sviluppato e/o personalizzato e/o manutenuto in esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del contratto ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi in

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 40 / 73

garanzia che si rendessero necessari ed eliminare errori, anomalie, difetti, vizi e/o malfunzionamenti, nonché per assicurare l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale. Nella rimozione degli errori, delle anomalie, dei difetti, dei vizi e/o dei malfunzionamenti riscontrati, il Fornitore dovrà attenersi ai Livelli di Servizio ed agli altri obblighi sui livelli di ripristino previsti nel Capitolato Tecnico, nei Deliverables Contrattuali, coerentemente con quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.

9. Resta espressamente inteso, per patto espresso ed essenziale, che il Fornitore

non potrà in nessun caso impegnare negli interventi in regime di garanzia personale destinato e/o impegnato in altri Servizi fatta salvo l’obbligo essenziale del Fornitore di mantenere gli staff minimi, ove prescritti, secondo quanto disposto al precedente articolo 6.8, pena l’applicazione delle relative penali. In caso di violazione di tale obbligo espressamente assunto dal Fornitore, verrà applicata una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall’Amministrazione, di importo da calcolare secondo la seguente formula: tariffa mensile oppure 1/12 (undodicesimo) della tariffa annuale relativa al Servizio in ordine al quale la persona dello staff minimo è stata distolta, diviso 30 (trenta) e poi tale quoziente moltiplicato 3 (tre).

10. Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendicontare all’Amministrazione tutte le attività di intervento in garanzia svolte indicando per ogni intervento i tempi, il luogo, la tipologia, le risorse impegnate, per nome e cognome, consegnando le relative documentazioni. In caso di inadempimento di detto obbligo da parte del Fornitore, quindi in caso di mancata, tardiva, inadeguata o anche solo incompleta rendicontazione delle attività svolte, verrà applicata allo stesso una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall’Amministrazione, pari al doppio di quella prevista nel precedente 15.10.

11. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, il Fornitore

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 41 / 73

garantisce per l’intera durata del presente Contratto sia la continuità dei Servizi sia la continuità del Sistema Informativo secondo i Livelli di Servizio e senza soluzione di continuità, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), per tutti i giorni dell’anno, in qualsiasi caso, ivi compresi i casi di sciopero, black-out, ecc.. In questi casi il Fornitore si obbliga a dare comunicazione immediatamente e, ove possibile, preventivamente, all’Amministrazione delle situazioni che anche solo potenzialmente possano verificarsi e/o pregiudicare la continuità dei Servizi e/o del Sistema Informativo. A tal fine il Fornitore si impegna a definire insieme all’Amministrazione le eventuali iniziative e/o azioni da intraprendere per non pregiudicare la continuità dei Servizi e/o del Sistema Informativo, adottando comunque tutte le soluzioni organizzative e/o gestionali, nonché tutti gli accorgimenti possibili per evitare o, comunque, contenere disservizi e disagi. Il Fornitore si impegna, tra l’altro, ove richiesto dall’Amministrazione, ad effettuare le comunicazioni all’utenza ed a svolgere le ulteriori iniziative che fossero ritenute necessarie e, comunque, opportune dalla medesima Amministrazione.

13. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutti gli interventi in garanzia previsti nel presente articolo anche qualora gli stessi si rendano necessari successivamente alla cessazione di efficacia del presente Contratto purché nel corso dell’efficacia del periodo di garanzia.

14. L’Amministrazione effettuerà una ritenuta a garanzia del 20% (ventipercento) sui corrispettivi maturati dal Fornitore e che la medesima Amministrazione dovrà versare per i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva dei prodotti software. Gli importi ritenuti a garanzia dall’Amministrazione secondo quanto sopra previsto, saranno corrisposti in favore del Fornitore decorso per ciascun intervento il relativo periodo di 12 (dodici) mesi di garanzia, quindi, decorsi 12 (dodici) mesi dall’esito positivo dei relativi collaudi, dedotti i costi che la medesima Amministrazione dovesse aver sostenuto per risolvere eventuali errori, anomalie, difetti, vizi e/o malfunzionamenti dei Servizi cui il Fornitore non abbia fatto fronte nonostante le garanzie prestate nel presente articolo e delle eventuali relative

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 42 / 73

penali. E’ in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 16: Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo massimo, omnicomprensivo e invariabile, quindi senza possibilità di revisione dello stesso e/o dei prezzi di cui lo stesso si compone, per la prestazione dei Servizi è pari ad Euro ___ = (___/00), IVA esclusa, ripartito analiticamente come previsto nell’Offerta Economica.

2. I corrispettivi contrattuali sono così ripartiti:

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 43 / 73

SERVIZIO IMPORTO TOTALE, oltre IVA

IMPORTO COMPLESSIVO

Oltre ai suddetti corrispettivi potrà essere dovuto dall’Amministrazione al Fornitore un ulteriore importo per le attività di affiancamento finale che fossero eventualmente richieste dalla medesima Amministrazione ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 4.7 il cui ammontare massimo in ogni caso non potrà essere superiore ad Euro ___,00 (___/00). In relazione alle modalità di determinazione dei corrispettivi contrattuali, i Servizi sono classificabili in 2 (due) categorie: a) corrispettivi “a forfait”: sono quei Servizi per i quali il pagamento del

corrispettivo avviene in canoni costanti mensili del relativo importo complessivo contrattuale, per tutta la durata del presente Contratto, senza possibilità di revisioni in aumento; detti corrispettivi potranno variare solo ed esclusivamente qualora si verifichino condizioni tali da comportare, previo parere degli organi competenti, la definizione di atti aggiuntivi determinati da consistenti variazioni dei termini dei relativi Servizi;

b) corrispettivi “a consumo”: sono quei Servizi il cui corrispettivo è determinato sulla base dei costi unitari e del consuntivo delle attività svolte; per tali corrispettivi gli importi dovuti saranno determinati tenuto

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 44 / 73

conto di quanto effettivamente prestato (ad esempio: del numero di Function Point realizzati per gli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva del software, del numero di giornate di consulenza, del numero dei corsi formativi e dei partecipanti alle attività di formazione e addestramento, ecc.) senza possibilità di revisioni in aumento degli importi unitari; detti importi unitari potranno variare solo ed esclusivamente qualora si verifichino condizioni tali da comportare, previo parere degli organi competenti, la definizione di atti aggiuntivi determinati da consistenti variazioni dei termini dei relativi Servizi. Le tipologie di corrispettivi contrattuali, a forfait ed a consumo, sono suddivise come indicato nella seguente tabella:

Servizio Parametri di riferimento

Forfait Consumo

3. Per ciascuna delle tipologie dei Servizi, i corrispettivi contrattuali, siano gli

stessi canoni mensili, i prezzi unitari e/o giornalieri, e le loro composizioni sono indicate nel Capitolato Tecnico e, comunque, la loro quantificazione è indicata nell’Offerta Economica.

4. Resta ferma l’applicazione delle ritenute a garanzie previste nel precedente articolo 15.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 45 / 73

5. I suddetti corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni onere e di tutte le spese previste e sostenute dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto ed in particolare comprenderanno quanto dovuto per prestazioni professionali, garanzie, diarie, vitto, alloggio, spese generali, trasporto e noleggio auto, assicurazioni, trasferte ed ore di viaggio indipendentemente dalle quantità.

6. In caso di aumento delle prestazioni contrattuali richiesto dall’Amministrazione, anche ai sensi dell’articolo 3, queste verranno remunerate sulla base dei predetti corrispettivi.

7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce ed è dovuto solo in caso di esecuzione dei Servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

8. I corrispettivi contrattuali sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso e per la parte dei Servizi effettivamente prestati. Pertanto, nel caso in cui per qualsiasi causa, ivi compreso lo sciopero, i Servizi non siano prestati in tutto o in parte i corrispettivi a forfait saranno ridotti in misura proporzionale alla relativa mancata prestazione tenuto conto: (i) del numero delle ore di mancata prestazione del Servizio, considerando la giornata lavorativa di 8 (otto) ore, (ii) del numero delle persone addette al relativo Servizio che non avranno svolto l’attività, (iii) dello skill professionale di ciascuna di dette persone.

9. L’Amministrazione non potrà procedere al pagamento dei corrispettivi relativi a Servizi che devono essere oggetto di collaudo o, comunque, di accettazione da parte della medesima Amministrazione nel caso in cui le fasi di collaudo e/o accettazione non si siano concluse con esito favorevole.

10. Sono a carico del Fornitore e non possono in nessun caso comportare oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, i costi necessari per l’acquisto delle postazioni utilizzate dal personale del Fornitore, nonché per tutti gli strumenti e tools che il medesimo Fornitore impieghi per la prestazione dei Servizi e, comunque, per la gestione del Sistema Informativo, nonché per lo svolgimento delle attività e per il controllo e il monitoraggio delle

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 46 / 73

prestazioni dei sistemi, per la rilevazione dei Livelli di Servizio, per l’elaborazione delle rendicontazioni, per la realizzazione degli ambienti diretti al controllo della gestione delle configurazioni hardware e software di base ed applicativo, e delle relative licenze, per garantire l’accesso del personale dell’Amministrazione a tutti detti strumenti e ambienti.

11. I corrispettivi contrattuali, sia a forfait che a consumo, sono stati valutati, determinati e proposti dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono, pertanto, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità; il Fornitore, pertanto, essendosi assunto ogni relativa alea, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

12. I corrispettivi contrattuali possono essere oggetto unicamente di revisione alle condizioni di seguito indicate.

a) I corrispettivi contrattuali sono oggetto di revisione solo ed esclusivamente alla scadenza del trentaseiesimo mese di durata del Contratto; detta revisione è determinata in misura pari al 75% (settantacinquepercento) dell’indice della variazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni, come determinato dall’ISTAT o, in difetto di detto indice, in misura pari al 75% (settantacinquepercento) dell’indice della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertato dall’ISTAT. In tutti i casi la suddetta revisione del corrispettivo contrattuale potrà trovare applicazione solo ed esclusivamente qualora il 75% (settantacinquepercento) dell’indice da applicare sia superiore al 4% (quattropercento) e verrà applicata sull’importo, al netto dell’IVA, recato da ogni fattura emessa dal Fornitore per le prestazioni svolte successivamente al trentaseiesimo mese di durata del Contratto.

b) L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la revisione dei corrispettivi contrattuali in caso di rinnovo del Contratto e, quindi, a decorrere dal trentaseiesimo mese di durata del Contratto e, successivamente, a decorrere dal ___ mese. In tali casi, in particolare, l’ammontare della revisione dei corrispettivi contrattuali verrà determinata in via esclusiva ed insindacabile dal Digit@PA. Le Parti, quindi, si obbligano fin d’ora ad adeguarsi alla revisione

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 47 / 73

dei corrispettivi contrattuali effettuata dal Digit@PA applicando le relative determinazioni al medesimo Contratto che verrà per l’effetto conseguentemente modificato ed integrato. Digit@PA, in particolare, svolgerà le suddette attività nell’ambito della propria autonomia e delle proprie esperienze, coerentemente con l’attività istituzionale dalla stessa, svolta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/1993. Digit@PA, inoltre, nello svolgimento della citata attività dovrà tenere conto di quanto effettivamente svolto nell’esecuzione del Contratto e dei relativi risultati raggiunti e, pertanto, al medesimo ente dovranno essere forniti tutti i dati relativi all’esecuzione contrattuale, ivi compresi quelli raccolti nell’ambito del monitoraggio del Contratto.

Articolo 17: Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli 15.2, 15.14, 28.9 e 34.2, il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo 16 sarà effettuato previa presentazione della relativa fattura per le singole tipologie dei Servizi e sulla base della rendicontazione delle relative attività, con le scadenze previste nel Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore potrà emettere le fatture relative ai corrispettivi contrattuali, a pena di irricevibilità delle stesse, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell’Amministrazione, nonché dopo la conclusione con esito favorevole delle attività di collaudo, ove previste, e la sottoscrizione del relativo verbale.

3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed alla singola tipologia di Servizio e dovrà essere intestata alla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Piazza della Stazione n. 45, 50123 Firenze, codice fiscale 94165250484, e consegnata in duplice originale per il pagamento alla medesima Amministrazione.

4. Per il pagamento delle fatture relative ai corrispettivi contrattuali, il

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 48 / 73

Fornitore dovrà altresì osservare le modalità indicate nel presente articolo ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

5. Le Parti si danno atto che i relativi provvedimenti di pagamento, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del sopra citato provvedimento legislativo, dovranno essere completati per l’invio ai competenti organi di controllo, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione delle fatture in ogni caso previa verifica della corretta prestazione dei Servizi, del rispetto dei valori soglia stabiliti per i vari Livelli di Servizio, del rispetto di tutte le scadenze e gli adempimenti, nonché previo completamento delle approvazioni dei documenti prescritti, oltre che, ove previsto, previo superamento con esito favorevole delle verifiche e dei collaudi.

6. Qualora non si possa procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali per ritardi nelle fasi di svolgimento dei collaudi per fatto imputabile al Fornitore ovvero per il mancato superamento, con esito favorevole, delle previste operazioni di collaudo e degli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva realizzati ovvero delle evoluzioni hardware e software di base richiesti, l’Amministrazione non risponderà dei conseguenti relativi ritardi nel completamento delle procedure di pagamento di detti corrispettivi.

7. I pagamenti dei corrispettivi contrattuali saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente indicato dal Fornitore, previa emissione, in caso di applicazione delle penali previste, della relativa nota di credito, fermo restando che è obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni di detto conto corrente. Il contraente, identificato nella persona che firma il presente contratto per conto del Fornitore, assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. A questo proposito lo stesso contraente comunica all’Amministrazione che il conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata legge è il seguente: _________________. L’Amministrazione non potrà essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano, da variazioni del conto

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 49 / 73

corrente bancario indicato ai sensi del presente comma, non comunicate tempestivamente e correttamente all’Amministrazione.

8. Il Fornitore prende atto del fatto che la mancata emissione delle fatture così come previsto nel presente articolo non consente all’Amministrazione di procedere al pagamento dei relativi corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all’Amministrazione.

9. Ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 3 del D.lgs. 9 Ottobre 2002, n. 231, non saranno considerati imputabili all’Amministrazione e non consentiranno al Fornitore di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi: a) la mancata e/o il ritardo e/o la non conformità e/o l’inadeguatezza

nell’emissione della nota di credito di cui al precedente comma, che non consentirà all’Amministrazione di procedere al pagamento dei corrispettivi;

b) ogni eventuale ritardo derivante dalla mancanza della disponibilità dei fondi sul capitolo di riferimento;

c) i tempi necessari al competente organo di controllo per l’emissione del relativo mandato,

d) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l’inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuto il Fornitore ai sensi del presente Contratto, ivi compresi quelli di cui al successivo articolo 28.9;

e) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali; f) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto

all’Amministrazione. 10. Nel caso in cui il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese,

fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 50 / 73

in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese; in tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate.

11. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei Servizi cui si riferisce.

12. Gli importi ritenuti a garanzia dall’Amministrazione ai sensi del precedente articolo 15.2 potranno essere corrisposti al Fornitore decorso il periodo di 12 (dodici) mesi dalla cessazione di efficacia del presente Contratto dedotti i costi che la medesima Amministrazione dovesse aver sostenuto per risolvere eventuali errori, anomalie, difetti, vizi e/o malfunzionamenti cui il Fornitore non abbia fatto fronte nonostante le garanzie prestate nel citato articolo 15. Per quanto riguarda invece gli importi ritenuti a garanzia dall’Amministrazione ai sensi del precedente articolo 15.14, gli stessi potranno essere corrisposti al Fornitore alla scadenza del relativo periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi a fronte del quale è stata effettuata detta ritenuta, dedotti i costi che la medesima Amministrazione dovesse aver sostenuto per risolvere eventuali errori, anomalie, difetti, vizi e/o malfunzionamenti cui il Fornitore non abbia fatto fronte nonostante le garanzie prestate nel citato articolo 15.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quelli relativo al mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali, il Fornitore potrà ritardare o sospendere la prestazione dei Servizi e, comunque, delle

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 51 / 73

attività previste nel presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

Articolo 18: Penali

1. Tutte le penali di cui al presente contratto sono applicabili in via cumulativa, se del caso, con quelle previste nel Capitolato Tecnico, fermo restando il tetto massimo complessivo previsto. Nell’ipotesi di inadempimento del Fornitore, quale a titolo esemplificativo: a) in caso di mancato e/o tardivo e/o difforme e/o inadeguato svolgimento di tutte o parte delle prestazioni di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico; b) nei casi in cui si riscontrino disservizi di tutti o parte dei Servizi; c) in caso di mancato o inesatto rispetto di quanto previsto nei Deliverables Contrattuali; d) in caso di mancato o inesatto rispetto dei Livelli di Servizio; e) in caso di mancato o inesatto rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione; l’Amministrazione medesima applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente previste nel presente Contratto, ed in particolare negli articoli 4.5 (Mancato o ritardato avvio dei Servizi), 4.9 (Mancato inizio o ritardo nell’avvio delle attività di affiancamento), 6.7 (Sostituzione di figure professionali), 6.10 (Svolgimento di attività diverse nei locali dell’Amministrazione), 8.3 (Collaborazione nelle attività di monitoraggio), 11.5 (Ritardo nella consegna dei Deliverables Contrattuali), 11.7 (Inadeguatezza dei Deliverables Contrattuali), 15.11 (Mancata consegna, ritardo o inadeguatezza delle rendicontazioni per le attività in garanzia), 20.3 (Utilizzo di apparecchiature e/o prodotti software non autorizzati), 22.6 (Violazione dell’obbligo di riservatezza), 22.11 (Violazione degli obblighi di sicurezza), 23.5 (Mancata consegna della polizza assicurativa) e 24.2 (Integrazione della cauzione), oltre che nel presente articolo 18.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 52 / 73

L’applicazione delle penali previste nel presente Contratto dovrà essere preceduta dalla seguente procedura: contestazione formale da parte dell’Amministrazione dell’inadempimento fonte della eventuale penale, con assegnazione di un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per le eventuali giustificazioni da parte del Fornitore; a) decorso del termine assegnato dall’Amministrazione al Fornitore per le

giustificazioni richieste in ordine all’inadempimento che causerebbe l’applicazione della penale;

b) riscontro da parte dell’Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle giustificazioni del Fornitore e comunicazione della determinazione in ordine all’accoglimento di dette giustificazioni ovvero all’applicazione della penale relativa all’inadempimento contestato;

c) pagamento della penale da parte del Fornitore mediante emissione di nota di credito compensata sul primo pagamento effettuato dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Ferma restando l’applicazione delle penali tutte previste nel presente articolo, l’Amministrazione si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno eventualmente subito, ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ.

3. Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese necessarie per fare fronte alle situazioni di inadempienze contestate, per risolvere disservizi, disagi ed interruzioni eventualmente verificatisi per ovviare agli errori riscontrati nella prestazione dei Servizi per rendere i documenti o i prodotti completi e, comunque, adeguati rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, devono essere contestati al Fornitore dall’Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine perentorio di cui al precedente comma 1, lettera a); qualora dette deduzioni non siano accoglibili, sotto il profilo formale o sostanziale, ad insindacabile giudizio

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 53 / 73

dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, nei successivi 30 (trenta) giorni saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

5. L’Amministrazione ha diritto a detrarre unilateralmente i crediti derivanti dall’applicazione delle penali dai corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 17.6.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 24, qualora le penali applicate al Fornitore siano complessivamente superiori al 20% (ventipercento) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al precedente articolo 16, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ.. In tal caso l’Amministrazione, senza bisogno di costituzione in mora del Fornitore e con semplice provvedimento amministrativo, potrà procedere a dar corso alla esecuzione dei Servizi in danno mediante l’affidamento degli stessi ad altro fornitore, ferma restando l’applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, quale ad esempio, il maggior onere eventualmente sostenuto, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

8. Fermi restando i casi in cui per il protrarsi delle inadempienze ricorrano i presupposti per l’applicazione della maggiorazione delle penali applicate al Fornitore, e sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dall’Amministrazione, saranno maggiorate nel modo seguente: a) 15% (quindicipercento) dell’ammontare della penale da applicare nel

caso in cui l’ammontare complessivo delle penali al momento applicate

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 54 / 73

ai sensi del presente Contratto sia compreso tra il 5% ed il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 16;

b) 30% (trentapercento) dell’ammontare della penale da applicare nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali al momento applicate sia superiore al 10% (diecipercento) dell’intero corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 16.

Articolo 19:

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante polizza n. ___ emessa da ___, per un importo di Euro ___,00= (___/00) sarà svincolata, previa detrazione delle eventuali penali e, comunque, di ogni credito dell’Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione del Contratto.

2. La suddetta polizza deve essere e restare valida ed efficace per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù dello stesso, anche in caso di sue proroghe e/o rinnovi. L’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione nell’applicazione delle penali e/o per tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno; l’Amministrazione ha altresì diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore.

3. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.

4. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 55 / 73

Articolo 20: Utilizzo di apparecchiature e prodotti software

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 24, nell’esecuzione del presente Contratto è fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare apparecchiature hardware e prodotti software non espressamente autorizzati dall’Amministrazione.

2. Nell’ambito e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, con riferimento a qualsiasi apparecchiature hardware ed a qualsiasi prodotto software che non sia già di proprietà dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà richiedere all’Amministrazione ed ottenere dalla stessa l’autorizzazione espressa al loro utilizzo, indicando il tipo di apparecchiature e/o di prodotto ed il motivo del suo utilizzo.

3. In ogni caso, qualora il Fornitore si renda inadempiente rispetto a quanto previsto nel precedente comma il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni giorni di presenza non autorizzata, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18.3 e 18.5 e fatta salva la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ..

Articolo 21: Brevetti industriali e diritti d’autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità per l’uso dei dispositivi, dei programmi software, degli strumenti informatici o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su documenti, su strumenti informatici, su dispositivi, su apparecchiature hardware o componenti software, su prodotti in licenza d’uso e/o realizzati e/o utilizzati

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 56 / 73

nell’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore manleva fin d’ora e, comunque, si impegna a tenere indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Amministrazione.

3. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma 2.

4. Nell’ipotesi in cui siano poste in essere vertenze o siano instaurate azioni giudiziarie ai sensi del precedente comma 2, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., recuperando ogni onere e spesa eventualmente sostenuti.

Articolo 22: Obblighi di riservatezza, tutela della Privacy e Sicurezza

1. Tutti i dati, le informazioni ed i documenti in qualsiasi modo assunti dal Fornitore nell’esecuzione del presente Contratto, ivi comprese quelle relative all’Amministrazione o agli utenti, non dovranno in alcun modo od in qualsiasi forma essere comunicate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del Fornitore, suoi dipendenti e/o collaboratori, per fini diversi da quelli tassativamente previsti nel presente Contratto. I suddetti vincoli permarranno per il Fornitore anche dopo la cessazione degli effetti del presente Contratto e per i successivi 5 (cinque) anni.

2. L’obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto per l’affidamento e/o l’esecuzione e/o nell’esecuzione del presente Contratto.

3. L’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore dovesse sviluppare o realizzare in esecuzione del presente Contratto.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 57 / 73

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.

6. Il Fornitore potrà citare il presente Contratto, limitatamente ai suoi termini essenziali, e solo laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fornitore viene nominato responsabile dei trattamenti dei dati relativi ai Servizi e, comunque, del Sistema Informativo. In particolare il Fornitore è responsabile della sicurezza del Sistema Informativo ed in tal senso si deve attenere strettamente alle indicazioni programmatiche e gli obiettivi previsti nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico.

8. Il Fornitore garantisce che tutti i trattamenti eseguiti con modalità informatiche nell’esecuzione del presente Contratto saranno svolti nel pieno rispetto delle norme tecniche e di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005.

9. Il Fornitore prende atto che, per quanto riguarda la sicurezza, obiettivo del presente Contratto è migliorare e rendere perfettamente efficienti ed adeguati alla normativa vigente gli attuali standard presenti nel Sistema Informativo, assumendosi l’obbligo di raggiungere detto obiettivo. Resta espressamene inteso che, per quanto riguarda l’accesso alle funzioni del Sistema Informativo, vale il principio che ogni soggetto che utilizzi il medesimo Sistema Informativo e, comunque, i Servizi deve possedere esplicitamente le necessarie abilitazioni che gli derivano dalla posizione e dalle funzioni svolte nell’ambito dell’Amministrazione. L’aspetto della sicurezza assume particolare importanza in funzione della evoluzione del Sistema Informativo verso la modalità di cooperazione applicativa basata sul modello web,

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 58 / 73

dovendo, quindi, adeguare a ciò le politiche di sicurezza definite dall’Amministrazione.

10. Il Fornitore si impegna altresì ad osservare le direttive connesse alla normativa vigente e che entreranno in vigore in materia di Privacy e di Sicurezza dei Dati e ad ottemperare agli obblighi previsti sulla base del livello di responsabilità che sarà ad esso assegnato da parte dell’Amministrazione.

11. Il Fornitore è tenuto a realizzare specifiche progettuali nell’ambito della sicurezza tese al miglioramento degli standard attuali applicati nella gestione del Sistema Informativo. Nell’ambito dei nuovi Servizi e delle componenti che dovranno essere sviluppate dal Fornitore o di quelle già esistenti, su cui l’Amministrazione dovesse richiedere l’evoluzione dei sistemi attuali di sicurezza, basati su funzioni di controllo interne alle singole applicazioni (gestione utenza password), dovranno essere previste le seguenti funzioni minime: a) controllo degli accessi: il controllo degli accessi deve consentire almeno

la discriminazione di singoli utenti, di gruppi di utenti; il controllo deve essere gestito in modo efficiente tramite apposite interfacce;

b) autenticazione: deve essere previsto un meccanismo di autenticazione dell’origine della connessione;

c) registrazione degli accessi: deve esistere un sistema di memorizzazione sia delle connessioni effettuate che dei tentativi e questi log devono essere conservati anche in sistemi remoti per garantire una copia di sicurezza;

d) notifica eventi: deve essere previsto un meccanismo automatico di notifica degli eventi rilevanti per la sicurezza;

e) controllo della configurazione: deve essere previsto un meccanismo che consenta di registrare la configurazione dei parametri di sicurezza del sistema. Tali registrazioni potranno essere utilizzate per controlli di consistenza e di integrità.

12. Il Fornitore si obbliga a garantire la compatibilità del Sistema Informativo con le regole tecniche che verranno emanate dalla Presidenza del Consiglio

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 59 / 73

dei Ministri in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del Codice dell’ amministrazione digitale.

13. Rimane comunque obbligo del Fornitore adeguare le misure e gli accorgimenti sulla sicurezza del Sistema Informativo a quanto stabilito dalla disciplina in materia, dotandosi anche della eventuale certificazione rilasciata dai competenti enti.

14. Nel periodo di presa in carico, il Fornitore dovrà eseguire una verifica delle misure adottate per garantire la Sicurezza e la tutela della Privacy e, quindi, produrre il relativo piano per la sicurezza con il dettaglio delle attività da svolgere per la gestione della sicurezza, come previsto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore notificherà all’Amministrazione un referente per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei dati e delle apparecchiature, definito Referente per la Sicurezza. Il Referente per la Sicurezza dovrà fornire report sui rilevamenti e gli incidenti inerenti la sicurezza e sarà responsabile della notifica all’Amministrazione dei problemi sulla disponibilità, integrità e confidenzialità delle informazioni che fanno capo ai diversi ambienti operativi definiti.

15. Il Fornitore dovrà inoltre svolgere le attività per la garanzia della continuità e sicurezza fisica del servizio articolate su due livelli: a) garanzia della integrità ‘fisica’ dei dati applicativi gestiti dal

Sistema Informativo; b) garanzia della continuità dell’esercizio delle applicazioni

attraverso un servizio di disaster recovery che assicuri il rispetto dei Livelli di Servizio definiti.

16. Con riferimento alle norme organizzative in tema di accesso ai locali dell’Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad osservare ed a far osservare dal proprio personale le disposizioni di ordine interno che gli fossero eventualmente comunicate, ivi compresa l’eventuale richiesta, da parte di questi, di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto che opera nel Servizio prestato all’Amministrazione.

17. Per ogni violazione degli obblighi di riservatezza o di quelli relativi

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 60 / 73

alla Sicurezza ed alla Privacy previsto nel presente articolo il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione, pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18.3 e 18.5.

Articolo 23: Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, e in ogni caso risponde, anche ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., dei danni cagionati al Sistema Informativo, del quale ha la custodia a decorrere dalla data di efficacia del presente Contratto.

2. In ogni caso, il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati all’Amministrazione, al suo personale, consulenti, collaboratori e terzi, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, da parte dei dipendenti, consulenti, collaboratori propri e dei suoi eventuali subappaltatori.

3. Anche a tal fine, il Fornitore ha stipulato e, per patto espresso ed essenziale, deve consegnare all’Amministrazione una adeguata copertura assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale, ivi compreso il cosiddetto rischio informatico, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento alle apparecchiature hardware, alle componenti software e/o ai Servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

4. Il massimale della polizza assicurativa è relativo a ciascun sinistro e/o evento dannoso, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente Contratto e prevede: a) la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, b) la rinunzia alla preventiva

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 61 / 73

escussione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1944 cod. civ., c) la copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

5. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui ai precedenti commi, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ. rivalendosi, a titolo di penale, sulla intera cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24: Clausola risolutiva espressa

1. In ogni caso, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, oltre che negli altri casi espressamente previsti negli specifici articoli del medesimo Contratto: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, nonché in fase di stipulazione del presente Contratto;

b) in caso di reiterati o gravi mancati adempimenti delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 5; in caso di svolgimento nei locali dell’Amministrazione da parte dei soggetti impiegati dal Fornitore nella prestazione dei Servizi di attività

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 62 / 73

non relative al presente Contratto, secondo quanto previsto all’articolo 6.10;

c) qualora il Fornitore non consenta lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio delle prestazioni contrattuali di cui all’articolo 8.2 e 8.3;

d) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 17 (Fatturazione e pagamenti);

e) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 18.1 (Penali) ed in particolare degli obblighi a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali ed indipendentemente dall’applicazione delle stesse;

f) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 19;

h) qualora emerga che il Fornitore utilizzi prodotti software negli ambienti informatici dell’Amministrazione in violazione di quanto disposto dall’articolo 20.1;

i) qualora siano instaurate nei confronti dell’Amministrazione azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi del precedente articolo 21;

j) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 22 (Obblighi di riservatezza, tutela della Privacy e Sicurezza);

k) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi relativi alla esecuzione del presente Contratto nel corso della sua efficacia, ai sensi del precedente articolo 23;

l) in caso di violazione dell’obbligo di cui al successivo articolo 25.3; m) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 27

(Divieto di cessione del contratto e del credito); n) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 28 (Subappalto); o) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 30 (Trasparenza dei prezzi); p) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 31

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 63 / 73

(Clausola compromissoria); q) in caso di violazione degli obblighi del Fornitore di cui all’articolo 34 (Condizione sospensiva e risolutiva). 1-bis. Oltre ai casi previsti dal precedente comma, le Parti prendono atto altresì che il presente contratto dovrà intendersi risolto ad ogni effetto di legge nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della legge 136/10 non siano eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 2. Nei casi non espressamente previsti nel precedente comma 1 e fatta salva l’applicazione delle penali previste nel precedente articolo 18, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall’Amministrazione, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione medesima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 cod. civ. e di incamerare la cauzione, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’ammontare della cauzione si fosse per qualsiasi motivo ridotto rispetto al valore indicato nel precedente articolo 19, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di pari importo sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Articolo 25: Recesso per giusta causa

1. L’Amministrazione ha facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, per ciascuno dei servizi previsti in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 24, per patto espresso ed essenziale, la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti ipotesi:

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 64 / 73

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;

b) qualora venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

c) qualora taluno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il Responsabile del Contratto o i Responsabili dei Servizi del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati a misure previste dalla normativa contro la criminalità organizzata (cosiddetta antimafia);

d) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, nonché richiesti per la stipula del presente Contratto;

e) qualora vi siano mutamenti di carattere organizzativo dell’Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

f) qualora intervengano, per disposizioni normative e/o esigenze sopravvenute, delle modificazioni nelle attività e nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione;

g) qualora il Fornitore incorra in inadempimenti, anche se non gravi e, comunque, quando si verifichi ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. Il Fornitore si obbliga in ogni caso a comunicare all’Amministrazione il verificarsi di una qualsiasi delle situazioni di cui al precedente comma, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 24.

3. In caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento dei Servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 65 / 73

corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..

4. In caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la prestazione dei Servizi e/o la continuità del Sistema Informativo.

Articolo 26: Recesso

1. L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto, in tutto o in parte per ciascuno dei servizi previsti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale interruzione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

3. In caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché di un indennizzo fisso ed invariabile pari al 5% (cinquepercento) del rimanente corrispettivo contrattuale per la sola parte relativa al corrispettivo a forfait; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 66 / 73

Articolo 27: Divieto di cessione del contratto o del credito

1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti al Fornitore stesso dal presente Contratto e di conferire procure all’incasso.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2 , l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 28: Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale complessivo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni, purché indicate in sede di offerta:

……………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………..… potrà avvalersi dei seguenti subappaltatori: ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare

all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara di cui alle premesse.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 67 / 73

4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dal bando di gara, nonché tutta la certificazione e tutta la documentazione comprovante il possesso di detti requisiti, nonché di quelli richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui alla vigente normativa antimafia.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente Contratto.

9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 18 comma, 3 bis, Legge n. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via effettuati al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 68 / 73

ulteriore subappalto. 11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai

precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipulazione del presente Contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto; peraltro, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge n. 55/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 29: Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 69 / 73

Articolo 30: Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 31: Clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 70 / 73

primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente. Ai fini di quanto sopra previsto il Fornitore rappresenta e può rappresentare una sola parte mentre l’Amministrazione rappresenta un’altra parte.

3. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. -uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.

4. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.

5. La sede del Collegio Arbitrale sarà la città di Roma. 6. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del

codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.

7. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la prestazione dei Servizi e/o la continuità del Sistema Informativo, restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 24.

Articolo 32: Foro competente

Per tutte le questioni relative a materie non deferibili al giudizio arbitrale è competente il Foro di Firenze.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 71 / 73

Articolo 33: Consenso al trattamento dei dati

1. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali o anche Codice della Privacy) in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta registrazione dei dati negli archivi elettronici e cartacei.

3. L’Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso, il Fornitore dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio forniti all’Amministrazione per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all’Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 72 / 73

Articolo 34: Condizione sospensiva e condizione risolutiva

1. Il presente Contratto è sospensivamente condizionato alla registrazione del

decreto di approvazione dello stesso presso la Corte dei Conti, ai sensi e per

gli effetti dell’articolo 19 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fermo restando

che, ai sensi del precedente articolo 4, la sua durata decorre dalla data di

sottoscrizione dello stesso.

2. Il presente Contratto, inoltre, è risolutivamente condizionato all’eventuale

esito positivo degli accertamenti cosiddetti antimafia previsti dalla

normativa vigente per la stipulazione dei contratti con la pubblica

amministrazione. Resta espressamente inteso qualora detti accertamenti

diano esito positivo il presente Contratto cesserà di essere efficace ed al

Fornitore non spetterà alcun corrispettivo o, comunque, somma a qualsiasi

titolo per le attività eventualmente svolte.

3. La disposizione di cui al presente articolo prevale, in ogni caso, sulle

disposizioni del presente Contratto e relativi allegati con essa eventualmente

contrastanti.

Roma, lì ___

Amministrazione il Fornitore

______________ _____________

Il sottoscritto Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto e, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere

Gara per l’Affidamento dei Servizi di Rifacimento del Patrimonio Applicativo

Schema di contratto

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Pag. 73 / 73

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nei seguenti articoli che dichiara di accettare specificamente: articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati, definizioni e norme regolatrici), articolo 2 (Oggetto), articolo 3 (Aumenti, diminuzioni e varianti), articolo 4 (Durata), articolo 5 (Condizioni per la prestazione dei servizi), articolo 6 (Obblighi del Fornitore), articolo 8 (Monitoraggio), articolo 14 (Proprietà e titolarità), articolo 15 (Garanzie), articolo 16 (Corrispettivi), articolo 17 (Fatturazioni e pagamenti), articolo 18 (Penali), articolo 19 (Cauzione), articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore), articolo 22 (Obblighi di riservatezza, tutela della privacy e sicurezza), articolo 24 (Clausola risolutiva espressa), articolo 26 (Recesso), articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e del credito), articolo 28 (Subappalto), articolo 31 (Clausola compromissoria), articolo 32 (Foro competente), articolo 33 (Consenso al trattamento dei dati), articolo 34 (Condizione sospensiva e condizione risolutiva).

Roma, lì ___

il Fornitore

il legale rappresentante

______________ NOTA La Amministrazione si riserva, inoltre, a termini del combinato disposto dell’art.57, c.2,

lett.b) e comma 5, lett.a), di affidare all’aggiudicatario-gestore ulteriori servizi analoghi e/o

complementari rispetto a quelli oggetto della presente gara.