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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Trieste, 25 – 90023 CIMINNA (PA)
tel. 0918204487
“Fare della
scuola unluogo
di incontro tra
generazioni,
incui scambiarsi
il piacere di apprendere e di
insegnar
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Indice
Capo I
* art. 1 -8 Organi Collegiali e assemblee genitori
Capo II
* art. 9 Articolazione oraria
Capo III
* art. 10-23 Norme comportamentali docenti, alunni, personale scolastico anche in materia di
sicurezza
Capo IV
* art. 24-32 Norme in materia di vigilanza e uscita autonoma degli alunni
Capo V
* art. 33-38 Compiti particolari
Capo VI
* art. 39 – 40 Criteri per l’utilizzo da parte di terzi delle palestre e dei locali scolastici
Capo VII
* art. 41 – 45 Sistemi di comunicazione istituzionali
Capo VIII
* art. 46 Accesso al pubblico
Capo IX
* art. 47 Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica
Capo X
* art. 48 – 51 Utilizzo cellulari e dispositivi elettronici
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CAPO I Art. 1 – Organi collegiali
Il funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle seguenti norme e
procedure:
a) la convocazione, da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti e da pubblicare sul sito
istituzionale, deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere
l’ordine del giorno. Per i componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva la notifica va
effettuata tramite posta elettronica.
b) di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e
approvato all’inizio della seduta successiva dai componenti dell’organismo.
Art. 2 - Consiglio di Classe, interclasse e intersezione
Componenti: Dirigente Scolastico, insegnanti della classe, dai rappresentanti dei genitori.
Principali competenze: valutazione periodica e finale degli studenti (sola componente docente);
avanzare al Collegio dei docenti proposte relative all'azione educativa e didattica, agli interventi
didattici ed educativi integrativi e ad iniziative di sperimentazione; deliberare provvedimenti
disciplinari a carico degli studenti e quanto previsto dalla normativa vigente.
1. I consigli di classe, di interclasse e intersezione si riuniscono secondo il Piano Annuale delle
Attività e pubblicato all’albo e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. I consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono convocati dal Dirigente scolastico.
3. Il Dirigente scolastico nomina all’inizio dell’anno i docenti coordinatori e i segretari dei
consigli di classe. In caso di assenza del Dirigente scolastico, i coordinatori sono delegati a
presiedere il consiglio. La delega non è trasmissibile.
4. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei suoi membri, escluso dal computo il suo Presidente.
Art. 3 -Collegio dei Docenti
Componenti: Dirigente Scolastico, insegnanti dell’Istituto.
Principali competenze: programmare l'attività educativa, proporre sperimentazioni, elaborare il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuare Funzioni Strumentali e Commissioni di
lavoro, proporre i criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione ad esse dei docenti,
valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica, individuare i mezzi per
ogni possibile recupero riguardo i casi di scarso profitto, provvedere all'adozione dei libri di testo.
Il Collegio dei Docenti, che può riunirsi anche in sottocommissioni, è convocato dal Dirigente
Scolastico su propria iniziativa, o su richiesta di 1/3 degli insegnanti, per gli adempimenti di cui
all’art. 7del T.U., con avviso affisso all’albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa
visione, di norma almeno cinque giorni prima della seduta.
Art. 4 –Consiglio di Istituto
Componenti: Dirigente Scolastico, 8 rappresentanti degli insegnanti dell’Istituto, 8 rappresentanti
dei genitori, 2 rappresentanti del personale non insegnante.
Principali competenze: elaborare e adottare gli indirizzi generali dell’azione educativa,
determinare le forme di autofinanziamento della scuola, deliberare il Programma Annuale e il
Conto consuntivo e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento
amministrativo e didattico, adottare i regolamenti interni dell'Istituto, decidere in merito
all'acquisto, al rinnovo e alla conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, alla
partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di
iniziative assistenziali, stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, per la vigilanza degli studenti; durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, stabilire i
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criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
Il Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino alla
elezione, tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio, del proprio Presidente, con le
seguenti procedure:
a) l’elezione ha luogo a scrutinio segreto
b) sono candidati tutti i genitori, membri del consiglio
c) viene eletto il genitore, che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al
numero dei componenti del consiglio
d) qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente verrà eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei
componenti in carica
e) a parità di voti è eletto il più anziano di età
d) il Consiglio elegge anche un vice Presidente con le stesse modalità, previste per il
Presidente.
1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente
della Giunta Esecutiva o almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.
2. La convocazione del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva è fatta per iscritto dai rispettivi
Presidenti e deve pervenire a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data fissata
per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ora, il giorno, il luogo della riunione;
l’elencazione precisa dei punti all’ordine del giorno, l’indicazione di eventuali documenti da
poter consultare presso la segreteria dell’istituto.
3. In caso di necessità e urgenza, il termine di cinque giorni, di cui al precedente articolo, può essere ridotto fino a 24 ore.
4. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno.
5. Il materiale e la documentazione inerente sono a disposizione dei membri del Consiglio presso gli
uffici di segreteria.
6. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il
Presidente ammette la discussione su casi di comprovata urgenza e necessità, dopo l’esaurimento
degli argomenti previsti all’ordine del giorno. L’ordine della trattazione può essere invertito su
richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza.
7. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Istituto, con funzione consultiva, su temi
specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.
8. Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblici, eccezion fatta per quegli atti che riguardano fatti e
situazioni personali, salvo consenso scritto delle persone interessate. Le delibere saranno
pubblicate all’albo.
Art. 5 – Giunta Esecutiva
Componenti: Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un
rappresentante degli insegnanti dell’Istituto, due rappresentanti dei genitori, un rappresentante
del personale non insegnante.
Principali competenze: Proporre al Consiglio d'istituto il Programma Annuale, accompagnato da
un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Art. 6 - Comitato di Valutazione
Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti:
a) alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività
b) alla conclusione dell’anno di formazione e del periodo di prova
c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
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Art. 7 – Organo di Garanzia Interno (OGI)
Componenti
il Dirigente Scolastico (che funge da Presidente);
due docenti designati dal Collegio dei Docenti;
due genitori designati dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto;
Durata:1ANNO
Competenze Chi può convocarlo
1. formulare proposte per la modifica del presente
Regolamento
il Dirigente Scolastico
un Organo Collegiale
la maggioranza dei suoi componenti
2. dirimere i conflitti che insorgono nell’applicazione
del presente Regolamento
il Dirigente Scolastico
un Organo Collegiale
3. decidere sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari il Dirigente Scolastico su ricorso
È opportuno sottolineare che il giudizio di cui al punto 3 è un giudizio di legittimità, non di
merito; cioè l’OGI deve solo giudicare se le procedure seguite nell’irrogare la sanzione siano state
rispettose della norma e dei diritti dei soggetti coinvolti.
I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di competenza dell'Organo di Garanzia Interno vanno presentati in forma scritta in Presidenza entro 5 giorni dalla determinazione delle sanzioni
medesime. Il ricorso non sospende l'efficacia della sanzione. La decisone dell'Organo di Garanzia
Interno è presa, previa audizione degli interessati, nei 5 giorni successivi.
L’Organo di Garanzia Interno rimane in carica un anno e delibera nel rispetto dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento. Le decisioni sono prese a maggioranza;
in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non è ammessa l’astensione.
Le sedute sono verbalizzate su apposito registro a cura di un Segretario nominato dal Presidente.
Art. 8 – Assemblee genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono
esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l'orario di svolgimento di
ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il dirigente scolastico.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei
genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della
maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori;
5. Il dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto,
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante
affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge
fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio d’istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto
può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il
dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.
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CAPO II
Art. 9 – Articolazione dell’orario dell’attività didattica
TEMPO SCUOLA
Ciminna
Scuola dell’Infanzia dal lunedì al venerdì h 8.00-16.00 (con mensa);
sez 1M1 esez. 4M1: h 8.00-13.00;
Scuola Primaria Martedì, mercoledì e venerdì h 8.00-13.00;
Lunedì e giovedì h 8.00-14.00;
Scuola Secondaria di I Grado dal lunedì al venerdì h 8.00-14.00
Baucina
Scuola dell’Infanzia dal lunedì al venerdì h 8.00-16.00 (con mensa )
ScuolaPrimaria Martedì, mercoledì e venerdì h 8.00-13.00;
Lunedì e giovedì h 8.00-14.00;
Scuola Secondaria di I Grado
dal lunedì al venerdì h 8.00-14.00
Ventimiglia di Sicilia
Scuola dell’Infanzia dal lunedì al venerdì h 8.00-16.00 (con mensa )
ScuolaPrimaria Martedì, mercoledì e venerdì h 8.00-13.00;
Lunedì e giovedì h 8.00-14.00;
Scuola Secondaria di I Grado
dal lunedì al venerdì h 8.00-14.00
Indirizzo Musicale:
Scuola Secondaria di I Grado
Ciminna: lunedì e mercoledì 15.00-19.00;
Baucina: Martedì 15.00-19.00;
Ventimiglia: Giovedì 15.00-19.00;
Venerdì 15.00-17.00 ensemble a Ciminna
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CAPO III NORME COMPORTAMENTALI
Art. 10 -Comportamento
1. Tutte le persone che, con ruoli diversi, appartengono alla comunità scolastica hanno diritto a
vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità
scolastica si formano al principio della solidarietà.
2. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri, connessi al
proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non
docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti
vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con
particolare riferimento alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato
con il D.P.R. 24 giugno1998 n. 249.
3. Gli studenti sono tenuti:
a frequentare regolarmente le lezioni;
ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo
stesso rispetto, che questi devono loro;
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, eseguendo con scrupolo le indicazioni
fornite dai rispettivi docenti e mantenendo sempre un comportamento corretto e
collaborativo;
a non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento
delle attività didattiche (tale divieto vale anche per il personale insegnante);
ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
a deporre i rifiuti, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi,
condividendo la responsabilità di rendere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico;
ad adottare, pur nel rispetto della libertà individuale, un abbigliamento e accessori consoni
ad una comunità educativa scolastica;
ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal presente regolamento.
4. La mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale della scuola, gli atti di
sopraffazione, di aggressività, di violenza e di “bullismo” sono considerati gravi infrazioni
disciplinari.
5. Gli insegnanti sono tenuti sempre a garantire un rapporto educativo positivo con gli studenti
loro affidati. Devono evitare di organizzare o permettere qualsiasi attività che non preveda la
loro presenza.
Art. 11–Docenti
1. Tutti i docenti devono presentarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
2. Il docente appone la propria firma di presenza giornalmente sul registro delle presenze.
3. La classe, durante le ore di lezione, non può essere lasciata, se non per gravi e inderogabili
motivi. In questi casi bisogna affidare gli alunni o ad un docente a disposizione o,
eccezionalmente, ad un collaboratore scolastico. Per nessun motivo la classe può
essere lasciata senza sorveglianza.
4. Durante l’intervallo il docente presente in aula in quell’ora ha l’obbligo di assistere gli
alunni. Per nessun motivo deve allontanarsi dalla classe o dagli spazi in cui è consentito agli
alunni di trascorrere i momenti ricreativi. Durante l’intervallo i docenti saranno coadiuvati
dal personale ausiliario.
5. Le assenze improvvise dovranno essere comunicate tempestivamente e comunque entro le
7.45 alla segreteria della scuola che informerà il Dirigente Scolastico e i fiduciari per le
eventuali sostituzioni dei docenti assenti. Il docente dovrà esplicitare motivazione e gli
eventuali giorni richiesti, oltre al domicilio presso il quale effettuare la visita fiscale.
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6. Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi collegiali. In caso di
assenza improvvisa, il docente darà comunicazione non oltre 15 minuti precedenti l’inizio
della riunione dei motivi dell’assenza. Il giorno successivo, lo stesso è tenuto a presentare la
relativa certificazione giustificativa.
7. Il docente, che presta servizio in più scuole, è tenuto a comunicare assenze e permessi richiesti nello stesso giorno alle segreterie interessate.
8. Il docente, che ricopre cariche elettive, è tenuto a comunicare ogni trimestre dell’anno
scolastico gli impegni, connessi alla carica, che comporteranno l’assenza dal servizio.
9. Il docente, che volesse svolgere altra attività lavorativa in aggiunta a quella che gli è
propria, può essere autorizzato dal Dirigente scolastico, a richiesta, purché tale attività non
condizioni il normale espletamento degli obblighi di servizio.
10. Il docente è tenuto a conoscere il CCNL del comparto scuola, il P.T.O.F., con i relativi
allegati e il Regolamento d’istituto.
11. Ogni docente della Scuola Secondaria di I grado è tenuto a riservare un’ora settimanale al
ricevimento dei genitori degli alunni; i docenti della scuola Primaria riserveranno per tale
attività 1 ora mensile.
12. L’orario di ricevimento settimanale di ciascun docente è affisso all’Albo della scuola e va
comunicato alle classi.
13. L’alunno deve conoscere gli obiettivi del suo curricolo, il percorso per raggiungerli, le fasi
del suo curricolo. Verrà sempre informato e guidato e dovrà essere presente all’incontro tra
docenti e genitori per il contratto formativo.
Norme di comportamento degli alunni e regolamentazione dei ritardi, uscite,
assenze, giustificazioni
Art. 12 - Ingresso degli studenti
1. L’entrata degli alunni della Scuola dell’infanzia, della scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I° grado di Ciminna e Ventimiglia avviene alle ore 8:00.
L’entrata degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado di Baucina avviene alle ore 8:05.
Al suono della campana, gli alunni della Scuola dell’infanzia saranno accompagnati dai
genitori nelle rispettive aule, gli alunni della Scuola Primaria e secondaria di I grado saranno
accolti dall’insegnante della prima ora nell’androne della scuola e accompagnati in classe. Nel
plesso della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Ciminna, l’ingresso e l’uscita degli alunni sono
consentiti esclusivamente dal cancello e dai portoni principali anteriori (Via Luchino
Visconti).
2. Nel caso di assenza o di ritardo improvviso del docente sarà cura dei collaboratori di plesso
provvedere alla sorveglianza. I collaboratori scolastici vigileranno sull’ingresso degli alunni
negli spazi loro assegnati.
3. Il portone d’ingresso resterà aperto fino alle ore 8:45 per la Scuola dell’Infanzia e fino alle
8.10 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Le porte di ingresso alla scuola
dell’Infanzia e della scuola Primaria dovranno rimanere chiuse dopo l’ingresso degli alunni.
4. Gli alunni potranno, per casi eccezionali, essere ammessi in classe per le lezioni della II ora,
soltanto se accompagnati da un genitore, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di
un suo collaboratore.
Art. 13 - Cambio dell’aula – Cambio d’ora – Permessi di uscita durante le lezioni
1. Tutti i trasferimenti degli studenti dalle rispettive aule verso i laboratori, la palestra, le aule
speciali e ritorno devono avvenire solo con la presenza del docente, senza ritardi, al suono
della campana e devono svolgersi con ordine e sollecitudine. Alla vigilanza degli studenti
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partecipa anche il personale ausiliario. Anche i docenti sono tenuti ad effettuare il cambio
dell’aula, al suono della campana, con altrettanta sollecitudine.
2. Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo dell'insegnante o di eventuali sostituzioni, gli
studenti devono restare nella propria aula, con la porta aperta, mantenendo un comportamento
corretto e tranquillo, che non disturbi la lezione delle altre classi.
3. Nel corso delle lezioni gli studenti potranno essere autorizzati dall’insegnante ad uscire
dall'aula, per necessità personali e per un tempo limitato.
4. L’alunno colpito da improvviso malore, in seguito a comunicazione telefonica, verrà prelevato
da un familiare o un delegato, in casi gravi, nel caso in cui non venga rintracciato un familiare
o il delegato, verrà accompagnato da un medico.
Art. 14 – Ricreazione
1. Per gli alunni delle Primarie viene stabilito in 20 minuti dalle ore 09:50 alle ore 10:10 e si
svolgerà nelle rispettive classi sotto la sorveglianza degli insegnanti, presenti in aula in
quell’ora. Nei giorni di uscita alle ore 14.00 viene previsto un doppio intervallo che si
svolgerà dalle ore 11.55 alle ore 12.05.
2. Per gli alunni della Scuola secondaria di I grado, durante le giornate in cui le condizioni
meteo consentono l’uscita all’esterno, l’intervallo si svolgerà nello spiazzale della Scuola:
Al suono della campanella delle ore 10.50 (inizio intervallo), l’insegnante della classe
deve disporsi all’inizio del gruppo classe controllando che durante il trasferimento
nello spiazzale gli alunni assumano un comportamento corretto e rispettoso del
regolamento d’istituto;
Durante la permanenza nello spiazzale, tutti i cancelli devono rimanere chiusi, tranne
quello di accesso pedonale, dove dovrà sostare un Collaboratore Scolastico per
consentire il regolare accesso di personale autorizzato (personale scolastico, genitori
ecc.) e impedire eventuale tentativo di uscita non autorizzata degli alunni;
Durante l’intervallo non è consentito agli alunni di allontanarsi dallo spiazzale.
Pertanto, non potranno recarsi dentro l’Istituto per nessun motivo se non per
eccezionali motivi di urgenza. In questi ultimi casi l’alunno dovrà essere
accompagnato dal personale della scuola (insegnante o collaboratore scolastico);
Durante l’intervallo tutti gli insegnanti devono vigilare affinché nessun alunno assuma
comportamenti in violazione del regolamento d’istituto;
L’insegnante di servizio della quarta ora, nel rispetto di quanto previsto dal CCNLL,
dovrà assumere servizio cinque minuti prima delle ore 11.00 e, quindi rimanere nello
spiazzale dove si sta per concludere l’intervallo;
Alle ore 11.10 (fine intervallo), l’insegnante della quarta ora deve disporsi all’inizio
del gruppo classe controllando che durante il trasferimento in classe gli alunni
assumano un comportamento corretto e rispettoso del regolamento d’istituto;
Gli alunni potranno usufruire dei bagni soltanto nelle ore precedenti e successive
all’intervallo. Al fine di evitare abusi ed uscite ripetute dalla classe da parte degli
alunni, gli insegnanti dovranno registrare, su un foglio giornaliero, allegato al registro
di classe, le volte in cui l’alunno si è recato in bagno.
3. Durante l’intervallo, se svolto nelle classi, gli alunni non possono spostarsi dal piano, in cui
si trova la loro classe.
4. Durante le ore di lezione, se necessario, potrà uscire dalla classe per recarsi ai servizi igienici, solo un alunno per volta, due a discrezione del docente. La vigilanza, in questi
casi, è a carico del collaboratore scolastico in servizio.
5. Qualora si verificassero comportamenti scorretti, che possono determinare pericolo per sé e
per gli altri, la ricreazione, a discrezione del Dirigente Scolastico o del responsabile di
plesso, sarà sospesa.
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Art. 15–Assenze
1. Il libretto delle giustificazioni è consegnato esclusivamente ad uno dei genitori o tutore, che
deve presentarsi alla segreteria della scuola, per ritirarlo entro e non oltre le prime 4 settimane
di lezione.
2. La giustificazione deve essere compilata per ogni qualsivoglia tipo di assenza con la sola
ovvia esclusione di quelle dovute a variazioni delle lezioni decise dalla Dirigenza.
3. La giustificazione deve essere presentata il giorno stesso del rientro.
4. Il docente della prima ora è tenuto a verificare le giustificazioni, prodotte dagli alunni, che si
sono assentati nei giorni precedenti e annotando sul registro di classe, sia gli alunni che hanno
giustificato, sia quelli che si impegnano a farlo l’indomani. Al secondo giorno di mancata
giustificazione il docente dovrà segnalare al Dirigente Scolastico o al collaboratore del DS il
nominativo dell’alunno.
5. Se l’assenza è superiore a cinque giorni consecutivi (festività intermedie comprese), lo studente non può rientrare a scuola se, oltre alla giustificazione, non presenta anche un
certificato medico, che attesti la mancanza di patologie infettive. L’alunno non ammesso in
classe, perché privo di certificato medico, dovrà attendere negli appositi “spazi” vicino alla
Dirigenza e potrà lasciare la scuola solo in presenza di un familiare o un delegato,
contattato telefonicamente dalla segreteria, o al suono dell’ultima campana.
6. Le alterazioni della firma del genitore, le contraffazioni della giustificazione, l’uso del
bianchetto, cancellazioni, sovrapposizione di date, l’uso di libretti diversi da quello personale,
assegnato all’inizio dell’anno scolastico, sono considerate mancanze disciplinari gravi.
7. Non sono consentite assenze in massa che, qualora si verificassero, dovranno essere
giustificate personalmente da un genitore.
Art. 16 – Uscite saltuarie in anticipo
1. In linea di massima non è consentito agli studenti uscire in anticipo rispetto all’orario di
lezione per visite mediche o impegni familiari, noti in precedenza. Tuttavia il Dirigente
Scolastico o il Responsabile di plesso può autorizzare l’uscita di un alunno, se uno dei genitori
o un delegato si presenti personalmente, per richiederne il rilascio, dichiarando l’urgenza e la
necessità di abbandonare le lezioni. Non si può comunque eccedere 3 permessi al trimestre
salvo casi eccezionali debitamente documentati.
2. Il licenziamento degli alunni prima del termine delle lezioni è possibile solamente per motivi
straordinari (sciopero e assemblea del personale della scuola), a condizione che i genitori
siano preventivamente e sicuramente informati con nota sul diario, firmata dagli stessi.
Art. 17 – Palestra
1. Le palestre sono di competenza esclusiva dei docenti di educazione fisica, che sono
responsabili delle attrezzature sportive. Eventuali deroghe per l’accesso alle strutture devono
essere concordate con la Dirigenza scolastica o con i collaboratori.
2. È obbligatorio accedere in palestra con un abbigliamento idoneo all’attività ginnico- sportiva.
Art. 18 – Aula Informatica
1. L’accesso all’aula è subordinato all’accettazione del presente regolamento. La non conoscenza
del regolamento non esime nessuno dalle proprie responsabilità.
2. L’accesso all’aula è riservato ai docenti e agli alunni dell’Istituto Comprensivo.
3. I docenti, che intendono utilizzare l’aula per lezioni o esercitazioni, devono:
Concordare con il responsabile un calendario dei giorni e delle ore, in cui intendono
usufruire della stessa per evitare eventuali sovrapposizioni con altri utenti;
I docenti che, a qualunque titolo, si servono dell’aula informatica devono firmare il foglio di
accesso indicando: attività da compiere, cognome e nome, data, classe, ora d’inizio e ora
di fine.
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4. Il docente, durante le ore a sua disposizione per lezioni e/o esercitazioni, è personalmente
responsabile di tutto ciò che accade e, in particolare, del materiale informatico in dotazione
dell’aula stessa.
5. Non è permesso a nessuno installare software diverso da quello in dotazione, a meno che non
ci sia stato un preventivo accordo con il responsabile.
6. E’ possibile memorizzare i propri dati sul disco fisso, in opportune directory, dando un nome
al file o alla directory, in modo tale che sia possibile individuarne l’utilizzatore (docente o
alunno); è in ogni caso conveniente, trasferire il proprio materiale su pen-drive personali,
liberando quindi il disco fisso da quanto in precedenza registrato. Si fa presente che a date
opportune, senza preavviso, il disco fisso di ogni computer sarà ripulito.
7. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento (hardware e/o software) deve essere tempestivamente
segnalato al Responsabile.
8. Le stampanti, con carta comune in dotazione, sono a disposizione di tutti.
9. Eventuali stampe lunghe sono da concordare con il Responsabile.
10. Sarà cura del docente al termine di ogni lezione e/o esercitazione:
Controllare che i vari computer siano spenti;
Assicurarsi che le finestre siano chiuse;
Chiudere a chiave la porta, uscendo.
11. L’uso dell’aula è consentito ad un massimo di una classe.
Art. 19 - Utilizzazione e custodia del materiale didattico
1. Ai sensi della normativa vigente la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di
ciascuno dei laboratori ed aule speciali, è affidata, al docente responsabile del laboratorio,
individuato dal Dirigente Scolastico;
2. Il docente responsabile del laboratorio ha il compito di consegnare il materiale richiesto solo
ai docenti;
3. Gli studenti non devono essere incaricati di occuparsi in alcun modo delle attrezzature
scolastiche, se non per scopi didattici, né devono essere incaricati del trasporto delle
attrezzature suddette.
Art. 20 – Arredo scolastico
1. La scuola, nelle sue strutture e nel suo complesso di attrezzature è patrimonio di tutti e tutti
sono tenuti a rispettarlo, a mantenerlo in ordine e in efficienza;
2. In caso di constatazione di danni valgono le seguenti regole:
a) chi viene riconosciuto responsabile è tenuto a risarcire il danno;
b) quando il responsabile o i responsabili non vengono individuati sarà la classe, come gruppo
sociale, ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente, sia agli spazi occupati
dalla classe nella sua attività didattica, che alle attrezzature utilizzate;
3. La scuola non è responsabile del denaro e degli oggetti personali portati all'interno
dell'edificio scolastico.
Art. 21 – Uscita al termine delle lezioni
1. Al termine delle lezione gli alunni si avvieranno all’uscita in ordine, sotto la vigilanza dei
rispettivi insegnanti. Si esce dall’aula al suono della campana ordinatamente e per piano.
Per la Scuola Primaria di Ciminna alle ore 12,55 usciranno le classi poste al piano terra, alle
ore 13,00 le classi poste al primo piano;
Tutte le classi della scuola primaria di Ventimiglia di Sicilia usciranno alle ore 13.00 da
ingressi separati: le classi I e II dall’ingresso principale, le classi III, IV e V dall’ingresso della
scuola secondaria di I grado.
Per il plesso di Baucina, le classi della scuola Primaria di Baucina usciranno alle ore 13.00
mentre quelle della scuola secondaria di I grado alle ore 14.05.
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2. Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti fino alla porta d’ingresso e consegnati
ai genitori o un delegato, tranne gli autorizzati all’uscita autonoma;
3. Per il plesso della scuola primaria di Ciminna è severamente vietato l’ingresso ai genitori non
autorizzati dal cancello secondario.
Art. 22 – Comportamento in aula
1. È fatto divieto agli alunni di sporgersi dalle finestre o di uscire negli spazi esterni senza
permesso;
2. L’alunno è tenuto a mantenere in ogni momento della giornata scolastica un comportamento
disciplinato e rispettoso.
3. Ad ogni alunno sarà assegnato un posto in aula, che non potrà essere cambiato se non con
l’autorizzazione del docente.
4. L’alunno è tenuto a portare l’occorrente per lo studio e ha l’obbligo di tenere aggiornato il
proprio diario.
5. È vietato portare a scuola oggetti estranei, che possono distrarre l’attenzione delle lezioni,
pena il sequestro degli stessi.
Art. 23 – Comportamento in materia di sicurezza 1. In materia di sicurezza occorre:
Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che
possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igieneri chiamate da
specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta
conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E'
opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in
tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle
quando su di esse vi sono delle persone;
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare,
ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito
sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc…), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad
intervenire sugli incendi, ed in generale la norma sulla circolazione;
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle
vuote sul posto di lavoro;
Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di
pericolo rilevata;
In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze
dell'evento;
Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
Non circolare né sostare nei sottopiani degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa
autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di
ingresso ai non autorizzati;
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando
l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi
modifiche di qualsiasi genere;
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Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle
norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere
concordata con il proprio responsabile;
In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier) mantenere la schiena
eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle
gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile
presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare
nella scuola;
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.
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CAPO IV
NORME IN MATERIA DI VIGILANZA E USCITA AUTONOMA
Art. 24 Entrata degli alunni 1. Ai collaboratori scolastici compete, secondo i turni di lavoro predisposto dal Direttore SGA:
l’apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore SGA in ogni
plesso/sede;
la sorveglianza degli spazi esterni dell’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata e
l’uscita degli alunni;
la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli
stessi
nelle proprie aule;
l’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in
classe;
la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l’accesso ad
estranei.
Art. 25 - La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche 1. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:
per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici degli
alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula;
la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l’insegnante
dovesse assentarsi per motivi urgenti.
Art. 26 - La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 1. I collaboratori scolastici di ciascun piano devono:
favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se
incaricati
della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso
al responsabile di plesso del disguido affinché vengano assunti i provvedimenti.
Art. 27 - La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche.
1. Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno:
collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da
evitare si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.
2. Analoga collaborazione è prestata durante la mensa scolastica, attiva presso la scuola
dell’Infanzia dei tre plessi;
Art. 28 –Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici. 1. Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori
scolastici
concorrono ad accompagnare gli alunni durante:
il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
i trasferimenti da un’aula all’altra avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e
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silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
Art. 29 - La vigilanza degli alunni con disabilità 1. I collaboratori scolastici all’uopo individuati dal Direttore SGA hanno il compito di cooperare
con i docenti per la vigilanza degli allievi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e
impossibilitati ad autoregolamentarsi.
Art. 30 - Uscita degli alunni da scuola. 1. Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o
pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:
vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell’edificio sulla base del piano di
sorveglianza proposto dal Direttore SGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza
nel passaggio degli alunni;
Art. 31 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche e la refezione e la
pausa dopo mensa 1. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite,
coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste dal POF e
realizzate anche al di fuori dell’istituto scolastico e delle sue pertinenze.
Art. 32 - Uscita autonoma degli alunni
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare la Scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di
14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
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CAPO V COMPITI PARTICOLARI
Art 33 – Collaboratori scolastici
Visto il CCNL del comparto scuola, si indicano le mansioni del collaboratore scolastico:
1. Sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, in particolare vigilando sull’accesso e
sul movimento nei locali scolastici degli alunni e degli estranei, consentendo l’accesso ai
genitori e al pubblico nei giorni e nelle ore assegnate;
2. Vigilanza sulla scolaresca in occasione della temporanea assenza del docente per motivi
gravi;
3. Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e delle relative pertinenze
secondo la ripartizione dei carichi di lavoro, che gli verranno assegnati annualmente con
ordine di servizio dopo un’apposita assemblea con il DSGA;
4. Il collaboratore scolastico è tenuto a compiti di carattere materiale inerente al servizio; in
modo particolare, a richiesta del docente può essere impegnato nei trasporti degli arredi
scolastici e dei sussidi didattici;
5. Il collaboratore scolastico è tenuto a collaborare con i docenti per l’accompagnamento degli
alunni in occasione di un loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi.
6. Il collaboratore scolastico è tenuto a svolgere le proprie mansioni con diligenza e senso del
dovere per mantenere e garantire i fattori di qualità delle condizioni ambientali della scuola
relativamente all’igiene e alla pulizia dei locali. Il collaboratore scolastico ha il compito di
annotare e riferire al responsabile amministrativo e al Dirigente scolastico o al docente
responsabile del plesso, guasti, disservizi, situazioni di pericolo per l’utenza, eventuali ritardi
dei docenti.
Art. 34- Modalità di apertura della scuola
Gli orari degli uffici sono stati articolati con l’intento di poter offrire un servizio adeguato al
pubblico e a tutto il personale delle scuole
ORARIO DI RICEVIMENTO
La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni:
Tutti i giorni dalle ore11,00 alle 12,00, mercoledì pomeriggio dalle15,00 alle16,00
Standard specifici delle procedure:
L’iscrizione degli alunni è effettuata a vista.
Le domande di iscrizione vanno presentate entro i termini prescritti dalla circolare
ministeriale.
Nei giorni previsti per l’iscrizione, l’orario di servizio dell’Ufficio di Segreteria sarà potenziato e pubblicizzato efficacemente.
Il rilascio dei certificati di iscrizione e di frequenza, nonché quelli di servizio, viene effettuato
entro breve termine, dai due ai cinque giorni lavorativi.
I certificati con giudizi verranno rilasciati dopo cinque giorni lavorativi.
Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista, a partire dal 3°
giorno lavorativo, successivo alla pubblicazione dei risultati finali.
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati entro il 30
Giugno dell’anno scolastico in corso.
La scuola assicura all’utente tempestività e cortesia nel contatto telefonico, stabilendo al
proprio interno opportunità di risposta.
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Accesso ai documenti amministrativi agli aventi diritto, nel pieno rispetto dei servizi sanciti
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e compatibilmente con i valori discrezionali valutati
dall’amministrazione.
Art. 35 – Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni
1. Per la formulazione dell’orario delle lezioni della Scuola Secondaria di I° grado si
osserveranno i seguenti criteri:
orario di ciascun docente su 5 giorni settimanali;
orario che alterni, possibilmente, discipline più teoriche a materie più operative;
evitare che nello stesso giorno siano previste le due ore di insegnamento di Arte e Immagine,
Musica, Religione ed Ed. Fisica, salvo nel caso in cui il docente sia nominato solo per quelle 2
ore.
2. Per la formulazione dell’orario delle lezioni della Scuola Primaria si osserveranno i seguenti
criteri:
articolazione settimanale delle lezioni su 5 giorni; l’orario di ciascuna classe dovrà garantire la
possibilità di avere insegnanti disponibili per le sostituzioni dei colleghi assenti;
si dovrà garantire a ciascun insegnante la possibilità di svolgere una percentuale delle proprie
ore nella prime ore della giornata;
Le attività di programmazione eventualmente non effettuate si dovranno recuperare il primo
giorno utile.
Art. 36- Criteri generali di assegnazione per la sostituzione dei docenti assenti
SCUOLA DELL'INFANZIA
1. Per la sostituzione dei docenti per brevi periodi sono adottabili, a seconda delle particolari
situazioni organizzative, le seguenti soluzioni:
Per le assenze di un giorno dell’insegnante, i bambini della sezione interessata vengono divisi
tra le altre sezioni, evitando che nelle sezioni accoglienti non si superino un massimo di 29
alunni.
I gruppi verranno stabiliti, all’inizio dell’anno scolastico, dal responsabile di plesso
SCUOLA PRIMARIA 1. Per la sostituzione dei docenti non facenti parte del proprio team, per brevi periodi sono
adottabili, in ordine di priorità, le seguenti soluzioni:
Utilizzo delle ore di contemporanea presenza.
Assegnazione di ore eccedenti l’orario di servizio compatibilmente con le risorse
economiche disponibili.
in casi eccezionali suddivisione della classe in piccoli gruppi nelle altre classi.
I gruppi verranno stabiliti, all’inizio dell’anno scolastico, dal responsabile di plesso.
2. I permessi brevi verranno registrati e recuperati con le sostituzioni.
3. L’insegnante di sostegno, se l’alunno in situazione di handicap è assente, è tenuto a segnalarlo
al responsabile di plesso, il quale potrà utilizzarlo per eventuali sostituzioni.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 1. Assegnazione di ore eccedenti l’orario di servizio compatibilmente con le risorse economiche
disponibili.
2. In casi eccezionali suddivisione della classe in piccoli gruppi nelle altre classi. 3. I gruppi verranno stabiliti, all’inizio dell’anno scolastico, dal responsabile di plesso.
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Art. 37 – Informazioni delle varie iniziative decise dai vari organi della scuola
1. Le varie iniziative decise dagli organi scolastici saranno comunicate alle famiglie e al territorio
tramite assemblee e comunicazioni nei Consigli di intersezione, interclasse e di classe, oltre ad
essere pubblicate all’Albo.
Art. 38 – Diritti e doveri degli studenti
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale, civile e sociale qualificata e consona
alle proprie attitudini e ai propri interessi.
2. È compito della comunità scolastica e di tutto il personale, che vi opera, offrire a ciascun
alunno un ambiente sereno, che dia adeguata accoglienza e solidarietà, senza discriminazione
alcuna.
3. Gli alunni devono poter partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. A
tal fine, ciascun insegnante, nei primi giorni dell’anno scolastico, provvederà ad illustrare e
discutere con i propri alunni le linee programmatiche, gli obiettivi da perseguire, i criteri di
valutazione, i libri e gli strumenti didattici da utilizzare.
4. Sulla base dei propri interessi, gli alunni possono proporre argomenti e itinerari didattici, da
discutere e valutare in classe.
5. Gli alunni hanno diritto di conoscere tempestivamente la propria situazione scolastica e la
valutazione, che gli insegnanti esprimono sul loro operato. In occasione delle verifiche, gli
insegnanti avranno cura di evidenziare ai singoli alunni gli aspetti positivi e le carenze
riscontrati, indicando loro i rimedi e le strategie più efficaci.
6. Gli elaborati e le prove scritte, da acquisire agli atti della scuola, dovranno essere corretti e
valutati entro un congruo termine di tempo ed essere riconsegnati agli alunni, perché si
realizzino proficui momenti di autovalutazione. I genitori degli alunni hanno diritto di ottenere
copia fotostatica di detti elaborati e prove scritte.
7. Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
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CAPO VI CRITERI PER L’UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLE PALESTRE E DEI LOCALI
SCOLASTICI
ART. 39
1. L’utilizzazione delle palestre, dei locali scolastici, dei beni, siti informatici, impianti e
attrezzature viene autorizzata dal Dirigente Scolastico nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) orario di utilizzazione non coincidente con le attività educative e didattiche curricolari ed
extracurricolari.
b) Favorire a parità di circostanze le istanze di soggetti diversamente abili o di associazioni che
rivolgono la loro attività a questi soggetti e per il tramite di questi soggetti.
c) Destinatari dell’attività ricadenti nel bacino di utenza dell’istituzione. d) Dichiarazione del richiedente di non aver prodotto analoga istanza ad altre istituzioni presenti
sul territorio.
e) Dichiarazione da parte del legale rappresentante di non avere ne personalmente ne per
l’associazione carichi pendenti.
f) Dichiarazione di esonero di qualunque responsabilità per fatti e danni provocati da e verso
terzi o da e verso chi usufruisce dei beni e/o locali.
2. La concessione dell’utilizzo deve avvenire mediante stipula di apposita convenzione che
prevede:
1- Vincolo d’uso dei locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione;
2- Decorrenza e durata dell’utilizzo e elenco nominativo dei soggetti che usufruiranno dei
locali;
3- Modalità d’uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione,
sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio;
4- Divieto di accesso da parte di terzi estranei alle palestre e ai locali scolastici a meno di
particolari attività concordate con la dirigenza;
5- determinazione dei corrispettivi economici o similari e modalità di erogazione degli stessi (compresi eventuali compensi ai dipendenti dell’istituto);
6- Clausola di salvaguardia contenente la revoca automatica a seguito di gravi anomalie e
disfunzioni o violazioni del contenuto dell’autorizzazione.
ART.40
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, foto-
copiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono
essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola.
È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio
duplicazione e fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi
pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.
3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale
incaricato.
4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno tre giorni il
materiale da riprodurre.
5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli
insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il
richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui
diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o
duplicazione dello stesso.
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CAPO VII SISTEMI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
ART. 41
Sito web
1. La scuola dispone l’uso del sito WEB all’indirizzo www.icciminna.gov.it per finalità
informative e derivanti da obblighi legislativi.
2. La gestione del portale viene affidata a cura del DS ad uno o più operatori scolastici con le
necessarie competenze. Sul portale è possibile richiede la pubblicazione di atti e documenti
didattici e amministrativi. La richiesta sarà presentata al DS anche tramite mail, e dopo
l’approvazione, pubblicata a cura dell’operatore sopra indicato
ART. 42
Comunicazioni docenti-genitori
1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su
appuntamento, con i genitori e con gli alunni.
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della
scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive
informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento
dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni
quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla
eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e
l'esito di tali interventi.
ART. 43
Informazione sul Piano Triennale dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle
famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e
iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni e dai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate
in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in
particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.
ART. 44
Comunicazioni tramite posta elettronica
1. E’ possibile, tramite comunicazione del proprio indirizzo mail, ricevere le circolari del DS, i
bandi di esperti esterni e gli atti normativi maggiormente importanti, nella propria posta
elettronica.
ART. 45
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
2. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o
comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel
lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della, scuola stessa e delle classi
(giornalino, mostre, ricerche).
4. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc....
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5. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e
speculativo.
6. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
7. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale
e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio,
gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione
con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
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CAPO VIII ACCESSO DEL PUBBLICO
ART. 46
Accesso di estranei nei locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a
supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente
Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di
vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività
didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta
servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai
locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previo avviso e autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di
riconoscimento.
CAPO IX
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA
ART.47
Accesso e sosta
1. E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici soltanto ai genitori di
alunni portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione.
2. Per motivi di sicurezza è fatto divieto di utilizzare gli spazi interni alla scuola per posteggiare
3. In ogni caso, i mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su
aree interne di pertinenza della scuola.
4. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i
provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.
5. Veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo
d'uomo e con prudenza.
6. Esclusivamente nel plesso della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Ciminna, dove le strutture
consentono di separare il transito degli autoveicoli dall’accesso degli alunni, il Personale della
Scuola e il personale autorizzato possono entrare con le autovetture dal cancello posteriore per
posteggiarle nel cortile, senza occupare le aree di emergenza e di accesso alla palestra.
Comunque il cancello, durante la presenza degli alunni a scuola, deve rimanere chiuso con un
lucchetto. Il Personale della Scuola, autorizzato all’ingresso con l’autovettura, dotato di una
chiave del lucchetto, dovrà provvedere all’apertura e alla chiusura dello stesso.
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CAPO X
UTILIZZO CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI
Art. 48
1. L’uso improprio dei telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici, e una diffusione non autorizzata e non controllata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, può configurarsi
come grave violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, tutelati dal
Dls. 196/2003, meglio conosciuto come codice della privacy.
Art. 49 1. Norme per gli alunni:
- È vietato utilizzare il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici, in tutti i locali dell’istituto
(classi, bagni, scale), durante tutte le attività didattiche.
- È vietato tenere acceso il cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante il periodo di
permanenza a scuola. Si chiede, quindi, agli alunni di non portare telefono cellulare a scuola. Si
raccomanda anche alle famiglie di vigilare affinché i figli lascino il telefono cellulare a casa.
Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza,
potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nel nostro istituto.
Art. 50
1. L’utilizzo improprio dei cellulari e dei video telefonici, o apparati tecnologici simili, da parte
degli allievi costituisce, non solo un trattamento illecito dei dati personali, ma anche una grave
mancanza sul piano disciplinare.
2. In particolare, per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica cellulari e altri dispositivi elettronici, si irrogano le seguenti sanzioni disciplinari ispirate al criterio di gradualità
e alle finalità educative della scuola:
Ritiro immediato del cellulare da parte del docente (consegna in presidenza). La trasgressione
verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente e trascritto sul diario o libretto personale
dell’alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori. Il cellulare sarà consegnato in presidenza o
al responsabile di plesso e posto in sicurezza. Potrà essere riconsegnato direttamente all’alunno,
previo richiamo verbale, dal dirigente scolastico o un suo delegato.
3. Qualora l’alunno/a dovesse incorrere per la seconda volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e
alla consegna del medesimo ai genitori, previo appuntamento.
4. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e
personale, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
5. L’inosservanza di tali obblighi espone chiunque compie queste azioni a scuola, alle multe
previste dalla legge, irrogate dall’Autorità garante della Privacy, insieme a sanzioni disciplinari,
da parte della scuola stessa.
Art. 51
1. Il divieto di utilizzare il cellulare e altri dispositivi elettronici è da intendersi rivolto anche al
personale docente e non docente con le seguenti precisazioni:
- Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive,
per motivi di servizio, il personale docente e non docente può utilizzare il cellulare.
- Il personale ATA e il responsabile di plesso potranno tenere acceso il telefono cellulare, previa
comunicazione del numero in segreteria, per ricevere eventuali comunicazioni di ufficio. E’
fatto in ogni caso divieto di un uso personale dello stesso, se non per mera necessità.
- L’utilizzo del telefono cellulare è consentito per i docenti, al di fuori del proprio orario di
servizio e dello svolgimento delle attività didattiche, in particolare, i docenti e il personale
ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici ed
eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza.